Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 981
Azioni disponibili
G/981/1/1/tab.8
Parrini, Collina, Cerno, Zanda
Respinto
La Commissione,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che, al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;
secondo l'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2016, ai comuni che danno luogo alla fusione è attribuito un contributo straordinario commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;
il medesimo articolo stabilisce che, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che, in caso contrario, le risorse siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari;
secondo il decreto ministeriale 27 aprile 2018, qualora le richieste di contributo erariale risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4 per cento per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4 per cento per ogni anno di anzianità;
dal 2014 al 2017, anche grazie alle norme approvate nel corso della XVII legislatura, il numero delle fusioni è quasi raddoppiato e nel 2017 sono stati assegnati complessivamente contributi per 37.549.370 milioni di euro;
a legislazione vigente a decorrere dal 2019 le risorse finanziarie stanziate per la concessione del contributo straordinario alle fusioni attraverso le principali autorizzazioni di spesa (articolo 1, comma 446, della legge n. 232/2016; articolo 1, comma 164, della legge n. 662 del 1996; articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, n. 232; articolo 1, comma 869, della legge n. 205 del 2017) ammontano a 46.549.370 euro;
alla data attuale, tenendo conto delle fusioni già istituite e quelle di nuova istituzione a decorrenza 2019, il contributo da erogare si aggira intorno ai 58 milioni di euro, con il grave rischio quindi che il contributo promesso - e sulla base del quale i cittadini hanno approvato le fusioni nei rispettivi referendum - risulti ex post ridotto per mancanza di capienza nel corrispondente capitolo di bilancio,
impegna il Governo
ad incrementare le risorse previste per i comuni che danno luogo a fusioni per non limitare il carattere fortemente incentivante delle misure previste a legislazione vigente ed evitare che i comuni che stanno pianificando questi processi non percepiscano in misura piena il contributo dedicato.
G/981 sez I/1/2
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981,
premesso che:
taluni istituti penali per i minorenni soffrono gravi difficoltà gestionali in relazione alla necessità che siano dotati di una adeguata direzione per effetto della complessità delle funzioni che i medesimi presidi dell'amministrazione minorile sono chiamati a svolgere.
Gli istituti penali per minorenni, ai sensi del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, sono servizi minorili della giustizia facenti parte dei Centri per la giustizia minorile e sono diretti da personale non dirigenziale.
L'attuale complessità di gestione dell'utenza, anche per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto La disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, richiede, almeno per gli istituti penali per minorenni di maggiori dimensioni, che la direzione degli stessi venga assunta, almeno in via transitoria e per un periodo minimo di tre anni, da dirigenti altamente specializzati alla stregua di quanto accade negli istituti per adulti, al fine di garantire una completa attuazione delle norme del nuovo Ordinamento penitenziario minorile.
Va considerato infatti che, allo stato, alcuni Istituti minorili sono caratterizzati dalla significativa presenza di detenuti per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata e alle cosiddette babygang. Nell'ultimo anno, infatti, in relazione a tale presenza, si è constatato un aumento degli episodi critici ed una sempre maggiore difficoltà di reinserimento dell'utenza coinvolta nei percorsi trattamentali.
Al contempo, il nuovo Ordinamento penitenziario minorile, nell'introdurre nuove modalità di esecuzione delle pene, impone una specifica attenzione al riconoscimento di diritti soggettivi fondamentali dei detenuti e alla elaborazione di adeguati percorsi di riabilitazione, definendo altresì norme cogenti per l'assegnazione degli stessi, tra le quali la netta separazione tra minori e giovani adulti, che comportano adeguamenti strutturali ed organizzativi resi complessi dalla necessità di coniugare tali innovazioni con le esigenze di implementare gli standard di sicurezza della vita intramuraria, in relazione alle caratteristiche dell'utenza come sopra descritte.
In tale contesto, appare urgente assicurare, nell'immediatezza, la presenza di figure dirigenziali alla guida degli Istituti più complessi, imprescindibili per avviare i nuovi modelli organizzativi resi necessari dall'attuale quadro operativo, scaturente dalla novella legislativa.
La direzione degli istituti penali per minorenni, come sotto individuati, viene, pertanto, affidata transitoriamente a dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, di cui è peraltro autorizzata dalla presente legge un'assunzione straordinaria per un ammontare di 35 unità.
Le 7 sedi individuate, sulle 17 complessive, sono Torino, Milano, Roma, Nisida ? NA, Airola ? BN, Bari e Catania,
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere ? almeno per gli istituti penali per minorenni di maggiori dimensioni e temporaneamente sino all'effettuazione di una più organica riorganizzazione della dirigenza minorile ? che la direzione degli stessi IPM venga assunta da dirigenti altamente specializzati alla stregua di quanto accade negli istituti per adulti, anche consentendo la destinazione del dirigenti di istituto penitenziario di cui viene autorizzata un'assunzione straordinaria con la presente legge di bilancio.
G/981 sez I/2/2
Respinto
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
come rilevato nel corso della discussione in Commissione giustizia, inerente all'articolo 1, commi dal 192 al 195, del disegno di legge di bilancio 2019, la previsione di organico dei magistrati della Corte di Cassazione con funzioni non direttive è ridotto di 15 unità ? da 455 a 440 ?;
detta previsione incide gravemente sull'operatività della Corte di Cassazione e quindi sull'intera efficienza del sistema giudiziario;
si rileva, inoltre, come siano previsti alla Sezione II una serie di cospicui definanziamenti pari a una riduzione di spesa di 57,2 milioni di euro, anch'essi di grave impatto sull'efficienza del sistema giudiziario. Trattasti, in particolare, di meno 10 milioni per ogni anno nel triennio del fondo per la riforma del processo penale, di 5 milioni per ogni anno del triennio per le spese di gestione e il funzionamento del sistema informativo, di 4,2 milioni nel 2019 del fondo per il recupero e l'efficienza del sistema giudiziario che diventano -4,1 nel 2029 e -3,8 nel2021;
a ciò vanno aggiunte le decurtazioni per le spese relative al personale comandato per un totale di 30 milioni nel triennio e quelle per le spese degli uffici giudiziari pari ad ulteriori 30 milioni nel triennio;
emerge, altresì, la decurtazione di altri 9 milioni per le spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni,
impegna il Governo:
a implementare le suddette voci e a chiarire i criteri di rideterminazione delle piante organiche e dei tempi reali delle assunzioni autorizzate dal comma 195.
G/981 sez I /3/2 (testo 2)
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di garantire, con futuri provvedimenti, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri.
G/981 sez I /3/2
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
premesso che:
l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
per quanto concerne il settore giustizia rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;
il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale – come hanno ampiamente sottolineato anche gli autorevoli auditi sulla materia della prescrizione in sede di esame del testo presso la Camera dei deputati – si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;
inoltre, la delega relativa a specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri non è stata attuata;
nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli 'uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;
anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione – sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico;
sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati – è stato varato un piano straordinario di 5 .400 assunzioni in tre anni – è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;
nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;
si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;
per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna;
il disegno di legge di bilancio prevede il definanziamento di 900 mila euro del capitolo relativo alla rieducazione dei detenuti che riguarda per 500 mila euro le spese per lo svolgimento di attività di istruzione e scolastiche (articolo 19 OP) e per 400 mila euro lo svolgimento di attività culturali ricreative e sportive (articolo 27, comma 9, OP). Ciò, nonostante il Ministero abbia inserito la valorizzazione della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale, tra gli obiettivi strategici della propria azione;
non sono previsti stanziamenti per gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri e, anzi, con un emendamento approvato in sede referente in commissione bilancio, è stato specificato che le assunzioni di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia non sono destinate alla prevenzione dei fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale in carcere e la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri,
impegna il Governo:
a garantire, con futuri provvedimenti, la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale e a ripristinare i fondi destinati alla rieducazione dei detenuti.
G/981 sez I/4/2 (testo 2)
Accolto dal Governo come raccomandazione
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
impegna il Governo a valutare l'opportunità, nell'ambito delle sue proprie prerogative, di stanziare le adeguate risorse finanziarie affinché l'indennità di trasferta competa anche ai Magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione che svolgono le funzioni di cui al terzo comma dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
G/981 sez I/4/2
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
premesso che:
l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
l'aumento dello spread si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;
gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;
per quanto concerne il settore giustizia rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;
a fronte delle giustificazioni del Governo (assunzioni che compensano i tagli) ricordiamo che l'aumento di 17,1 milioni previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistratura ordinaria è ampiamente assorbito dalla diminuzione di circa 3 9 ,2 milioni di euro, derivante da interventi di Sezione II;
in particolare i commi da 161 a 176 e i commi dal92 a 195 riguardano l'assunzione di personale amministrativo e di magistrati, amministrativi e ordinari;
oltre alle assunzioni appare fondamentale garantire il buon funzionamento nell'organizzazione giudiziaria,
impegna il Governo:
nell'ambito delle sue proprie prerogative a stanziare le adeguate risorse finanziarie affinché l'indennità di trasferta competa anche ai Magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione che svolgono le funzioni di cui al terzo comma dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
G/981 sez I/5/2 (testo 2)
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere in sede di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari a seguito delle nuove assunzioni a porre particolare attenzione alla destinazione di un maggior numero, proporzionalmente adeguato rispetto agli effettivi fabbisogni di organico, di nuovi magistrati per le funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, per quella di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado.
G/981 sez I/5/2
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981,
premesso che:
il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale (come hanno ampiamente sottolineato anche gli autorevoli auditi sulla materia della prescrizione in sede di esame del disegno dilegge recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici nel corso dell'iter presso la Camera dei deputati A.C. 1189) si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;
inoltre, la delega relativa a specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri non è stata attuata;
nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;
anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);
sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;
nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare, ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;
si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;
per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo cli riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna;
impegna il Governo:
a provvedere in sede di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari a seguito delle nuove assunzioni a porre particolare attenzione alla destinazione di un maggior numero, proporzionalmente adeguato rispetto agli effettivi fabbisogni di organico, di nuovi magistrati per le funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, per quella di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado.
G/981 sez I/6/2 (testo 2)
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981,
impegna il Governo, con le modalità previste dalle disposizioni approvate con la presente legge, a provvedere alle assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle dotazioni organiche, anche mediante scorrimento delle graduatorie del concorso indetto con decreto 18 novembre 2016 ? Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area II nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.
G/981 sez I/6/2
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981,
premesso che:
il Governo, che si è già distinto per aver affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;
nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;
anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);
sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;
nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;
il disegno di legge di bilancio prevede ulteriori assunzioni nel settore della giustizia,
impegna il Governo:
nell'ambito delle sue proprie prerogative a provvedere alle assunzioni di cui in premessa mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con Decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore, si provvede mediante l'indizione di concorso pubblico.
G/981 sez I/7/2 (testo 2)
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981,
impegna il Governoa potenziare ulteriormente il personale degli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna) anche valorizzando le misure straordinarie in materia di assunzioni previste nel disegno di legge c.d. concretezza in corso di approvazione.
G/981 sez I/7/2
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981,
premesso che:
l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;
inoltre, la delega relativa a specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri non è stata attuata;
nella scorsa legislatura il Ministero della giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;
anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);
sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;
nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;
si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;
per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna;
il disegno di legge di bilancio prevede il definanziamento di 900 mila euro del capitolo relativo alla rieducazione dei detenuti che riguarda per 500 mila euro le spese per lo svolgimento di attività di istruzione e scolastiche (articolo 19 OP) e per 400 mila euro lo svolgimento di attività culturali ricreative e sportive (articolo 27, comma 9, OP). Ciò, nonostante il Ministero abbia inserito la valorizzazione della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale, tra gli obiettivi strategici della propria azione,
impegna il Governo:
a potenziare ulteriormente il personale degli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna).
G/981 sez I/8/2
Respinto
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.»,
premesso che:
l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
per quanto concerne il settore giustizia rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;
rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale; di particolare gravità ci appare il taglio di 10 milioni di euro al Fondo per il finanziamento del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e minorile: a fronte delle giustificazioni del Governo (assunzioni che compensano i tagli) ricordiamo che l'aumento di 17,1 milioni previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistratura ordinaria è ampiamente assorbito dalla diminuzione di circa 39,2 milioni di euro, derivante da interventi di Sezione II;
il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;
nella scorsa legislatura il Ministero della giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;
anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);
sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati ( è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;
nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;
si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;
per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna;
rilevato che il disegno di legge di bilancio taglia risorse al comparto giustizia a cominciare dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui finalità sono state, inoltre, estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili,
impegna il Governo:
a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, il ripristino della dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva.
G/981 sez I/9/2
Respinto
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981,
premesso che:
l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
per quanto concerne il settore giustizia rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;
il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;
nella scorsa legislatura il Ministero della giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;
anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);
sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;
nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;
si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;
con il decreto ministeriale 20 ottobre 2015 è stata indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti per lo svolgimento dell'ulteriore anno di perfezionamento presso la struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»;
la legge di bilancio per il 2017 prolungava di ulteriori 12 mesi, e dunque per tutto il 2017, la durata del periodo di perfezionamento che dovrà essere svolto nell'ufficio giudiziario ove il tirocinante è ad oggi assegnato e confermava che lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa è un titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. e in particolare per le procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia;
attualmente il bacino dei cosiddetti tirocinanti conta circa 2000 lavoratori impiegati, di cui 850 direttamente inseriti nell'Ufficio del processo,
impegna il Governo:
a prorogare il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati.
G/981/1/4/Tab.11 (testo 2)
Accolto dal Governo
La 4ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 981),
premesso che:
il ministero della Difesa si avvale da più di trent'anni di specifiche società per l'appalto dei servizi di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per le nostre Forze armate presso enti, aeroporti, basi navali e depositi dislocati su tutto il territorio nazionale;
tali servizi sono assolutamente essenziali per la funzionalità del nostro strumento militare e in particolare per le missioni svolte nei teatri operativi fuori area e per le attività di supporto alla protezione civile nelle emergenze e catastrofi naturali;
negli ultimi anni per ragioni di contenimento della spesa pubblica, si è assistito ad una forte riduzione delle risorse destinate a tali servizi, con un conseguente forte disagio sia per l'efficiente svolgimento delle attività delle nostre Forze armate, sia per i dipendenti delle società del settore,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di individuare e incrementare nel più breve tempo possibile, le risorse disponibili per questo capitolo di bilancio, al fine di consentire una adeguata ripresa delle attività ordinarie di movimentazione e facchinaggio indispensabili alla piena efficienza delle forze armate e necessarie per dare certezze ai molti lavoratori di questo settore.
G/981/1/4/Tab.11
La 4ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 981),
premesso che:
il ministero della Difesa si avvale da più di trent'anni di specifiche società per l'appalto dei servizi di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per le nostre Forze armate presso enti, aeroporti, basi navali e depositi dislocati su tutto il territorio nazionale;
tali servizi sono assolutamente essenziali per la funzionalità del nostro strumento militare e in particolare per le missioni svolte nei teatri operativi fuori area e per le attività di supporto alla protezione civile nelle emergenze e catastrofi naturali;
negli ultimi anni per ragioni di contenimento della spesa pubblica, si è assistito ad una forte riduzione delle risorse destinate a tali servizi, con un conseguente forte disagio sia per l'efficiente svolgimento delle attività delle nostre Forze armate, sia per i dipendenti delle società del settore,
impegna il Governo:
ad individuare e incrementare nel più breve tempo possibile, le risorse disponibili per questo capitolo di bilancio, al fine di consentire una adeguata ripresa delle attività ordinarie di movimentazione e facchinaggio indispensabili alla piena efficienza delle forze armate e necessarie per dare certezze ai molti lavoratori di questo settore.
G/981/1/5
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che, al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;
secondo l'articolo 20, comma I-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 a decorrere dall'anno 2016, ai comuni che danno luogo alla fusione è attribuito un contributo straordinario commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;
il medesimo articolo stabilisce che, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che, in caso contrario, le risorse siano ripartite a favore .dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari;
secondo il DM 27 aprile 2018, qualora le richieste di contributo erariale risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4 per cento per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4 per cento per ogni anno di anzianità;
dal 2014 al 2017, anche grazie alle norme approvate nel corso della XVII legislatura, il numero delle fusioni è quasi raddoppiato e nel 2017 sono stati assegnati complessivamente contributi per 37.549.370 milioni di euro;
a legislazione vigente a decorrere dal 2019 le risorse finanziarie stanziate per la concessione del contributo straordinario alle fusioni attraverso le principali autorizzazioni di spesa (articolo 1, comma 446 della legge n. 232/2016; articolo 1, comma 164 della legge n. 662/1996; articolo 3, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 n. 232; articolo 1 comma 869 della legge n. 205 del 2017) ammontano a 46.549.370 euro;
alla data attuale, tenendo conto delle fusioni già istituite e quelle dì nuova istituzione a decorrenza 2019, il contributo da erogare si aggira intorno ai 58 milioni di euro, con il grave rischio quindi che il contributo promesso – e sulla base del quale i cittadini hanno approvato le fusioni nei rispettivi referendum – risulti ex post ridotto per mancanza di capienza nel corrispondente capitolo di bilancio,
impegna il Governo:
ad incrementare le risorse previste per i comuni che danno luogo a fusioni per non limitare il carattere fortemente incentivante delle misure previste a legislazione vigente ed evitare che i comuni che stanno pianificando questi processi non percepiscano in misura piena il contributo dedicato.
G/981/2/5
Il Senato,
premesso che:
Roma è la capitale della Repubblica, come sancito dall'articolo 114 della Costituzione; la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», all'articolo 24, detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane;
l'articolo citato identifica Roma Capitale quale «ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione»;
ai sensi del medesimo articolo a Roma Capitale, oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione;
la regione Lazio non ha ancora emanato la legge regionale necessaria per devolvere a Roma Capitale i poteri di propria competenza nelle materie elencate dalla legge citata;
il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, disciplina le «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale», e prevede che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, l'Assemblea capitolina disciplini l'esercizio delle predette funzioni con propri regolamenti «in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale»;
con deliberazione del 7 marzo 2013, n. 8, l'Assemblea capitolina ha approvato lo Statuto di Roma Capitale, che costituisce l'atto fondamentale di esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa dell'ente;
l'approvazione dello Statuto ha rappresentato un contributo determinante nell'opera di completamento dell'assetto istituzionale di Roma Capitale, avviata con il decreto legislativo n. 156 del 2010 e destinata a proseguire con ulteriori interventi, in particolare sotto il profilo regolamentare, per l'armonizzazione del proprio ordinamento;
appare necessario portare avanti l'opera di perfezionamento dello status di Roma Capitale, al fine di garantire il miglior assetto delle funzioni che la città, in qualità di capitale della Repubblica, è chiamata a svolgere;
Roma, al pari delle altre metropoli e capitali europee, deve essere in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti;
la città di Roma ospita la sede delle più importanti istituzioni nazionali, quali il Parlamento, il Governo e la Presidenza della Repubblica, nonché la sede apostolica della Chiesa cattolica, e ciò comporta un consistente afflusso di turisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, che si aggiunge a quello dei lavoratori pendolari;
la città di Roma, pertanto, dovrebbe sempre essere dotata di risorse finanziarie sufficienti a far fronte prontamente alle particolari situazioni e agli eventi eccezionali che, in qualità di capitale, è spesso chiamata ad affrontare,
impegna il Governo:
1) a riconoscere la centralità della capitale attraverso la previsione e lo stanziamento di fondi e risorse speciali;
2) ad assumere le iniziative necessarie a rafforzare le prerogative e i poteri di Roma in un quadro di maggiore attenzione alle problematiche di rilievo nazionale che inevitabilmente ricadono sulla città;
3) ad adottare ogni iniziativa, per quanto di competenza, affinché siano trasferiti poteri e risorse utili a dare concreta attuazione al dettato normativo e costituzionale rispetto alla città di Roma Capitale.
G/981/3/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021 al comma 164 (Assunzioni nella pubblica amministrazione) prevede, al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità, e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, di autorizzare il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale,
considerato che:
a oggi oltre duemila candidati risultati idonei al concorso per Assistenti Giudiziari, del novembre 2016, non hanno ancora trovato collocazione nell'organico dei tribunali;
che continuano a persistere gravi carenze di personale nell'organico degli uffici giudiziari che incidono negativamente sullo svolgersi dell'attività giudiziaria, arrecando grave danno ai cittadini,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a considerare con attenzione, nelle more delle normative vigenti, per le prossime assunzioni negli uffici giudiziari, coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per assistente giudiziario.
G/981/4/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 164 reca disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia,
considerato che:
ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 1-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono individuati i soggetti che partecipano ai tirocini formativi presso l'ufficio per il processo;
è nota la carenza di personale negli uffici giudiziari nonché presso le pubbliche amministrazioni in generale;
sono, altresì, note le competenze che tali soggetti acquisiscono nel corso dei tirocini formativi cui partecipano attivamente nello svolgimento delle mansioni dei tutor che di fatto affiancano,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
riconoscere il tirocinio formativo quale titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 al fine di poter impiegare la professionalità acquisita per l'accesso al pubblico impiego ove richiesti i requisiti in loro possesso.
G/981/5/5
PUGLIA, MOLLAME, FATTORI, NATURALE, AGOSTINELLI, DE BONIS, TRENTACOSTE, ABATE
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
i commi 381-383 recano misure per il rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;
ai sensi dell'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, «i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni»;
nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela: a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato; b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo; d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;
il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, reca disposizioni circa la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP;
il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2000, n. 97, reca disposizioni circa l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
appare necessario associare ad una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi in parola, anche la sussistenza di specifici requisiti di onorabilità in capo ai componenti degli organi sociali dei consorzi stessi,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere, mediante precipue modifiche normative, per i componenti degli organi sociali dei consorzi di tutela, specifici requisiti di onorabilità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assenza – in capo al componente medesimo – di sentenze penali definitive di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 416-ter, 648-bis, 648-ter del Codice penale, nonché per i delitti contro la pubblica Amministrazione, per i delitti di comune pericolo mediante frode, per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio nonché per i delitti previsti dalle norme in materia di sigilli, strumenti, segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
G/981/6/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 981) Premesso che,
il ministero della Difesa si avvale da più di trent'anni di specifiche società per l'appalto dei servizi di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per le nostre Forze armate presso enti, aeroporti, basi navali e depositi dislocati su tutto il territorio nazionale;
tali servizi sono assolutamente essenziali per la funzionalità del nostro strumento militare e in particolare per le missioni svolte nei teatri operativi fuori area e per le attività di supporto alla protezione civile nelle emergenze e catastrofi naturali;
negli ultimi anni per ragioni di contenimento della spesa pubblica, si è assistito ad una forte riduzione delle risorse destinate a tali servizi, con un conseguente forte disagio sia per l'efficiente svolgimento delle attività delle nostre Forze armate, sia per i dipendenti delle società del settore,
impegna il Governo:
ad individuare e incrementare nel più breve tempo possibile, le risorse disponibili per questo capitolo di bilancio, al fine di consentire una adeguata ripresa delle attività ordinarie di movimentazione e facchinaggio indispensabili alla piena efficienza delle forze armate e necessarie per dare certezze ai molti lavoratori di questo settore.
G/981/7/5
TURCO, CASTALDI, GIROTTO, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio 2019 intende stimolare la crescita economica attraverso la riduzione della pressione fiscale;
in tale direzione volgono il complesso le misure volte, tra l'altro, alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2019 prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, l'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina al comma 4, l'estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi fino a un massimo di 65.000 euro ai commi 5 e 6, nonché l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro, prevista dai commi da 12 a 17,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di consentire alle imprese fornitrici di beni e/o servizi nei confronti di aziende sottoposte a commissariamento da parte dello Stato, le quali siano state ammesse alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria in via chirografaria, di richiedere, nelle more della definizione del giudizio, il rimborso dell'Iva già versata in relazione alle fatture emesse nei confronti dell'azienda in amministrazione straordinaria.
G/981/8/5
PERILLI, PESCO, DELL'OLIO, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
in materia di Imu, i commi 589 e 590 prorogano al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; inoltre il comma 7 prevede il raddoppio, dal 20 al 40 per cento, della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali;
il mancato gettito derivante da queste misure potrebbe essere compensato da misure redistributive ispirate al principio della capacità contributiva e della progressività delle imposte.
considerato che:
con la sentenza cause riunite C-622/16 P e a., la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha imposto allo Stato italiano di recuperare l'Ici non pagata da enti non commerciali, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale U e del 2016 che avevano sancito «l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative» nei confronti di determinate tipologie di enti non commerciali. I giudici hanno ritenuto che tali circostanze costituiscano mere «difficoltà interne» all'Italia.
Sulla base della sentenza, la Commissione europea dovrà emanare una nuova decisione valutando, insieme allo Stato italiano, le modalità di recupero delle imposte non riscosse dal 2006, anno in cui è entrata in vigore l'esenzione anche per le attività di natura commerciale, fino al 2012, anno di entrata in vigore dell'Imu.
Lo Stato dovrà quindi attivarsi con i Comuni per stabilire l'entità degli importi da recuperare. Nel caso questo non accadesse, la Commissione può deferire lo Stato italiano alla Corte di giustizia per mancato adempimento all'obbligo di recupero con una procedura d'infrazione accelerata.
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di mettere in atto, con i Comuni, tutte le attività necessarie al monitoraggio e censimento degli immobili di cui in premessa per i quali non è stata pagata l'Ici dal 2006 al 2012 al fine di procedere al recupero delle somme non incassate valutare l'opportunità di individuare, in caso di immobili adibiti ad attività miste, ai sensi del comma 2 art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, un criterio oggettivo ed univoco per la quantificazione dei proventi derivanti dall'uso commerciale dell'immobile che, in quanto tali, sono assoggettabili alla ordinaria imposizione fiscale.
G/981/9/5
PERILLI, PESCO, DELL'OLIO, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 12 a 17 dell'articolo 1 prevedono un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti, nell'ottica di favorire l'attività dei soggetti medesimi; tale misura rientra nell'ottica di un fisco sempre più vicino alle esigenze del cittadino contribuente,
considerato che:
l'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 introduce l'obbligo, per i soggetti che erogano compensi di lavoro autonomo, di operare una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto IRPEF;
l'istituto della sostituzione d'imposta, finalizzato a facilitare la riscossione tributaria e a ridurre l'evasione fiscale, pone a carico di terzi (il sostituto) l'obbligo di operare le ritenute e di versare l'imposta originariamente dovuta dal sostituito, con obbligo di rivalsa. Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è il sostituito, ossia il percepiente della «ricchezza novella» o il possessore «di redditi» (vedasi D.P.R. n. 917/1986, Tuir), il sostituto, secondo il D.P.R. n. 600/1973, è obbligato al versamento nei confronti dell'Erario, pur essendo estraneo al presupposto;
la Corte di Cassazione, con più pronunce (vedasi Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza 16 giugno 2006, n. 14033, Corte di Cassazione ordinanza del 14 maggio 2015, n. 9933) ha ribadito che: «il sostituito sia già originariamente obbligato solidale d'imposta, secondo i principi generali in materia di solidarietà passiva» (Corte di Cassazione sentenza del 13 giugno 2016, n. 12076). In caso di mancato versamento delle ritenute, il sostituito risponderà in solido (ai sensi dell'art. 1292 c.c.) all'Amministrazione Finanziaria, con diritto di regresso nei confronti del sostituto;
di diverso orientamento sono le sentenze di merito, secondo cui non esiste la responsabilità solidale del percepiente in caso di mancato versamento delle ritenute, purché si dimostri l'effettiva trattenuta subita (vedasi sentenza n. 58/02/2017 della Commissione tributaria provinciale di Sondrio ed anche le sentenze della Commissione tributaria regionale di Milano del 6 dicembre 2016, n. 6550/49/16 e dell'11 gennaio 2016, n. 23/49/16). I Giudici della Commissione tributaria vorrebbero evitare la doppia imposizione al contribuente a cui siano state operate le ritenute, ma non versate all'Erario. In particolare, nel caso in cui l'azione di regresso non andasse a buon fine, si realizzerebbe una violazione del divieto di doppia imposizione sancito dall'art. 163 D.lgs. n. 917/1986;
si adotta quindi un'interpretazione puramente letterale dell'art. 35 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede la responsabilità solidale qualora «il sostituto» venga «iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti», pur in contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione;
un'apertura alle ragioni del contribuente, da parte dei Supremi Giudici, si ha con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14138 del 7 giugno 2017, in cui viene ribadito il seguente principio di diritto: «in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo»;
in tale contesto di incertezza interpretativa, sarebbe auspicabile un intervento normativo volto a tutelare i contribuenti in buona fede, anche alla luce del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. L'obbligazione solidale in capo al sostituito decade, qualora si dimostri di aver subito la trattenuta delle ritenute e di aver effettivamente percepito le somme nette,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 35 del D.P.R. n. 602/1973, affinché sia eliminata la coobbligazione del sostituito in caso di mancato versamento delle ritenute e consentire in tal modo che l'unico soggetto al quale il Fisco potrà rivolgere la pretesa tributaria connessa al mancato versamento della ritenuta di acconto sia il sostituto di imposta.
G/981/10/5
DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'acqua rappresenta un bene di primaria importanza per la collettività ed è dovere di ogni Paese assicurare a tutti il diritto di accedere a questa preziosa risorsa assicurando condizioni di favore alle fasce di popolazione più deboli,
considerato che:
con particolare riferimento alle utenze domestiche, il sistema tariffario adottato nel nostro Paese disattende i principi sopra enunciati. Le tariffe sono, infatti, caratterizzate da un sistema a scaglioni dalla cui applicazione scaturiscono prezzi inferiori per le utenze che presentano livelli di consumo bassi, a prescindere dal numero di soggetti che a quell'utenza attingono e senza alcun riferimento alla situazione reddituale del nucleo stesso,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre nel sistema tributario, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute per l'approvvigionamento idrico degli immobili adibiti a residenza del nucleo familiare, stabilendo, eventualmente, una soglia massima dell'indicatore della situazione economica equivalente entro la quale riconoscere la suddetta detrazione.
G/981/11/5
DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
le statistiche confermano come nel nostro Paese il numero di scioglimenti dei rapporti coniugali sia in costante crescita. Il fenomeno non è riconducibile in via esclusiva alla crisi del rapporto di coppia. Sempre più spesso, infatti, lo scioglimento è riconducibile alla volontà, concordata fra i coniugi, di dichiarare solo formalmente la separazione allo scopo di ottenere vantaggi di natura fiscale (deduzione fiscale dell'assegno di mantenimento, agevolazioni prima casa, riduzione delle imposte sugli immobili, riduzione dell'ISEE, ecc.);
tale prassi è certamente da considerarsi fraudolenta ed elusiva. Tuttavia l'attuale ordinamento giuridico non contempla specifiche sanzioni per coloro che dichiarano di volersi separare spinti dal solo scopo di conseguire un risparmio fiscale,
considerato che:
anche la giurisprudenza ha trattato solo marginalmente il problema e non è possibile rinvenire fra le sporadiche sentenze una ferma presa di posizione sull'argomento,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare tutti gli opportuni interventi utili ad arginare tale , subdola prassi prevedendo specifiche sanzioni, adottando piani di controllo mirati ad individuare atti simulati, introdurre una o più modifiche alla normativa fiscale che rendano neutro o svantaggioso lo scioglimento del matrimonio.
G/981/12/5
LONARDO, CONZATTI, MODENA, PAGANO, BERUTTI, PEROSINO, RIZZOTTI, MASINI, TESTOR, DAMIANI, GIAMMANCO, VITALI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
a seguito di accordi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le società autostradali aderenti all'iniziativa, nel 2014 fu introdotta un'agevolazione sul pedaggio autostradale fino al 20 per cento per i pendolari titolari di un contratto per l'utilizzo dell'apparato Telepass (in particolare Telepass family e Telepass business), ovvero ai possessori del Telepass ricaricabile;
trattandosi di una iniziativa a termine, la riduzione era prevista dal 1 febbraio 2014, sino al 31 dicembre 2015;
dopo varie proroghe, la riduzione è stata applicata sino al 31 dicembre 2017; l'agevolazione è riservata a persone fisiche titolari di un contratto per l'utilizzo dell'apparato Telepass (in particolare Telepass Family e Telepass Business), ovvero ai possessori del Telepass ricaricabile. Condizione per usufruire dell'agevolazione è che gli apparati Telepass siano abbinati a veicoli di classe A. Gli utenti Telepass sopra definiti possono usufruire dell'agevolazione se, nell'arco di un mese e per non più di due volte al giorno:
nel sistema chiuso, effettuano percorrenze di una determinata tratta autostradale con percorso massimo di 50 chilometri (con origine e destinazione fissa dichiarata al momento della richiesta dell'agevolazione);
nei sistemi aperti, utilizzano uno o in alternativa due stazioni attraversate durante il transito e dichiarate al momento della predetta richiesta;
l'agevolazione consiste nella riduzione del pedaggio, applicata in misura progressiva, da un minimo dell'1 per cento (in caso di 21 transiti/mese) fino ad un massimo del 20 per cento (in caso di 40 transiti/mese), ed è applicata per un massimo di due viaggi al giorno, compresi i festivi, e non è cumulabile con altre agevolazioni/iniziative di modulazione tariffaria già in essere. Sino a 20 transiti mensili non viene applicato nessuno sconto. A partire dal 21 º transito, lo sconto sarà pari all'1 per cento su tutti i transiti effettuati e crescerà linearmente (2 per cento del pedaggio complessivo per 22 transiti effettuati, 3 per cento per 23, e così via) fino al 20 per cento del pedaggio complessivo che scatta al 40º transito. Dal 41 º transito e fino al 46º, lo sconto sarà sempre del 20 per cento su tutti i transiti effettuati. Per i transiti successivi al 46º si pagherà la tariffa intera.
tale iniziativa, almeno economicamente, agevola chi per lavoro è costretto giornalmente a spostarsi da una città all'altra,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dare prosecuzione all'agevolazione, elevando la percorrenza massima prevista dei 50 chilometri ed eliminando i limiti di transiti mensili per accedere allo sconto.
G/981/13/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno legge AS 981, recante «Legge di bilancio 2019»,
premesso che:
il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, convertito dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, non è riuscito a soddisfare pienamente le esigenze delle regioni interessate e delle loro popolazioni;
la pressione fiscale ha concesso ai comuni e agli abitanti dei Comuni terremotati solamente un'attenuazione di natura temporanea;
si registrano ancora strade non praticabili, macerie riverse al suolo e centri storici interdetti ai cittadini per motivi di sicurezza; le pratiche amministrative sono in buona patte ferme o procedono a rilento per motivi derivanti dagli eventi occorsi;
un numero elevato di persone ha visto la propria abitazione, o bene immobile, crollare o subire danni tali da richiedere per l'abitabilità considerevoli lavori di consolidamento e di straordinaria manutenzione. Molti di questi beni oramai inesistenti o non fruibili sono stati acquistati a fronte di un mutuo,
impegna il Governo:
a valutare la fattibilità di un intervento che possa prevedere che per i beni acquistati mediante mutuo concesso da istituti finanziari o banche, cioè di beni non ancora in pieno possesso del debitore, di poter sterilizzare il mutuo stabilendo che l'importo dovuto sia estinto ponendo la somma concessa dal mutuo per un terzo a carico del debitore, un terzo a carico dell'istituto finanziario/banca e un terzo a carico dello Stato.
G/981/14/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la famiglia, istituzione fondamentale della nostra società, riveste un ruolo importantissimo non solo riguardo la procreazione, l'allevamento e l'educazione dei figli, ma anche riguardo la produzione e il consumo di beni e servizi e la diffusione delle tradizioni culturali;
secondo il rapporto Istat, infatti, l'Italia è al penultimo posto, fra i Paesi europei, per quantità di risorse destinate alle famiglie sotto forma di benefici e di sostegno del reddito a tutela della maternità e della paternità, delle famiglie numerose, di assegni familiari e altri trasferimenti ovvero per asili nido o strutture residenziali per l'assistenza a minori o anziani;
le famiglie sono gravate, in particolare, da problematiche relative agli elevati costi di mantenimento dei figli, alle difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare (soprattutto per le donne), agli elevati costi delle abitazioni, in affitto o in proprietà, nonché al sistema fiscale che, non tenendo in conto il numero dei componenti il nucleo familiare, non ne comprende le esigenze;
le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi anni ci hanno consegnato una società caratterizzata da una popolazione anziana sempre più numerosa e caratterizzata da un tasso di natalità sempre più esiguo;
detta dinamica demografica ha generato, a sua volta, importanti ripercussioni, oltre che sul piano sociale, anche sul piano economico concorrendo a causare una conseguente riduzione del Prodotto Interno lordo (PIL) e un aumento del debito pubblico; un calo degli investimenti, nazionali e internazionali, e un indebolimento delle politiche monetarie;
oggi la nostra società è pervasa, oltre che ad una crisi economica molto grave, anche ad una crisi dei valori fondanti di ogni comunità – quali l'assunto che una famiglia è costituita da un padre e da una madre cui spetta il compito di cura ed educazione dei figli; ciò provoca ulteriori e maggiori difficoltà allo sviluppo delle famiglie;
la modernizzazione dello Stato e l'allargamento dei diritti legittimi di ciascuno non possono essere attuati mediante nocumento ai diritti costituzionalmente riconosciuti alle famiglie,
preso atto che:
in Italia, nonostante risulti essere molto forte il desiderio di maternità, le nascite all'interno di coppie giovani si sono attestate su un solo figlio, generato in età tardiva;
detto tasso di natalità, il più basso in Europa, potrebbe compromettere il naturale ricambio generazionale nel nostro Paese;
le dinamiche demografiche, con una preoccupante riduzione delle nascite e il conseguimento di sempre più promettenti aspettative di vita, rischiano di determinare la rottura del patto intergenerazionale e un progressivo indebolimento della funzione della famiglia quale fondamentale rete di protezione sociale a costo zero;
il nostro sistema fiscale non tiene conto che la capacità contributiva delle famiglie è fortemente influenzata dalla presenza dei figli e dalla necessità che uno dei due coniugi possa dedicare del tempo alla cura e alla crescita dei figli medesimi tralasciando l'attività lavorativa;
i servizi socio educativi (asili nido) oggi presenti sul territorio nazionale, pubblici e privati, sono di gran lunga inferiori alla domanda e rappresentano una realtà del tutto disomogenea e ancora molto lontana dagli obiettivi stabiliti dalle norme europee,
impegna il Governo:
ad attuare, pur nella salvaguardia dei diritti di tutte le persone, in ogni forma e modo e con ogni mezzo idoneo, i valori e i diritti fondanti della nostra società e della famiglia così come dettati dalla Costituzione;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a incrementare la quota di bilancio dello Stato da destinare esclusivamente alle politiche di sostegno alle famiglie;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a garantire effettivamente un concreto sostegno alla formazione di nuove famiglie e che possano consentire lo svolgimento delle funzioni proprie della maternità e della paternità anche attraverso idonei servizi socio educativi per l'infanzia (garantendone l'attuazione e l'uniformità su tutto il territorio nazionale) e riconoscimenti previdenziali per i lavori di cura;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere le famiglie in maniera continuativa nella cura e nell'educazione dei figli, in ragione del numero degli stessi;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a favorire la crescita della natalità;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere una politica alloggiativa degli acquisti e degli affitti che agevoli le giovani famiglie.
G/981/15/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari,
secondo i dati del Rapporto Italia 2017, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un pet: in particolare il 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4, 1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;
secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;
queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato «pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali,
considerato che:
tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10 per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;
ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;
i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;
è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta,
impegna il Governo:
ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1000 euro.
G/981/16/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il provvedimento in esame non contiene alcuna misura relativa al contestatissimo superticket;
detto superticket allo stato è vigente in alcune Regioni ovvero risulta abolito in altre; tale stato di cose da una parte evidenzia una grave disparità di trattamento dei cittadini a seconda della Regione di residenza in materia di accesso alle prestazioni e, dall'altra, ha importanti ripercussioni sulla spesa sanitaria di ciascuna Regione,
impegna il Governo:
a promuovere l'abolizione del cosiddetto superticket in maniera uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini italiani parità di accesso alle prestazioni sanitarie.
G/981/17/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
l'ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunna e ciascun alunno possano fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che vengono loro offerte, imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile. Anche quello del pasto è considerato momento educativo in senso generale e, più specificatamente, un'opportunità offerta alle alunne ed agli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare;
il dibattito relativo alle mense scolastiche da giugno del 2016 si è animato intorno alla questione relativa alla possibilità di consumare a scuola il pasto domestico. Tale alternativa è stata resa possibile da una sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riconosciuto il diritto degli alunni ricorrenti di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione, negli stessi locali destinati alla refezione scolastica, del pasto preparato a casa, in alternativa al servizio mensa. In senso contrario è invece successivamente intervenuto il Tribunale di Napoli che con ordinanza ha espresso parere negativo alla richiesta di una famiglia di portare il pasto da casa sostenendo che: «al diritto alla libertà di scelta individuale del genitore vadano contrapposti altri diritti fondamentali della collettività, anch'essi di rango costituzionale, come il diritto all'uguaglianza e alla salute, alla partecipazione a una comunità sociale, quale appunto quella scolastica». Da quel giorno il tema dell'accesso alla mensa scolastica ha assunto un ruolo sempre più centrale anche nell'ambito del dibattito sulla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
il Governo stesso, nel corso della passata legislatura, ha più volte riconosciuto l'importanza della mensa e la necessità di mettere in campo forme di monitoraggio per verificare sistematicamente se siano garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione con riferimento ai minori, in particolare su come gli enti locali garantiscano un servizio di refezione. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, all'articolo 6 definisce il servizio di refezione scolastica come «un servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio», limitandosi però a disciplinare la possibilità per gli Enti locali di prevedere la gratuità totale o parziale dell'accesso al servizio, lasciando così alla loro discrezionalità l'individuazione dei criteri di compartecipazione economica da parte delle famiglie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la normativa, infatti, definisce ancora oggi la mensa come un servizio pubblico a domanda individuale, ovvero un servizio che l'ente locale non ha l'obbligo di fornire, ma che può garantire solo compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio. Di contro la mensa dovrebbe essere riconosciuta come un servizio pubblico essenziale, garantendo così la possibilità ad ogni alunno, in qualsiasi comune abiti, di accedervi con le stesse possibilità. Con il sistema attualmente vigente purtroppo si riscontra una forte disomogeneità sia in termini di offerta del servizio che di tariffe, agevolazioni, restrizioni ed esclusioni;
inoltre, occorre evidenziare che la differenza di livello del servizio offerto tra enti locali non riguarda soltanto l'ammontare dei loro investimenti, ma anche la percentuale di compartecipazione ai costi richiesta alle famiglie. Anch'essa infatti è lasciata alla scelta degli enti locali, i quali, di volta in volta, possono stabilire la percentuale di copertura finanziaria da garantire rispetto al costo complessivo del servizio di ristorazione scolastica, stabilendo, così, diversi livelli di spesa da parte dell'utenza. L'unico vincolo legislativo attualmente vigente, al contrario, pone il limite del 36 per cento come soglia minima di contribuzione da parte dell'utenza, per quei comuni che sono riconosciuti come strutturalmente deficitari, così come previsto all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
ad assumere iniziative al fine di tutelare il diritto alla ristorazione degli alunni, considerata la mensa quale strumento di inclusione, integrazione ed educazione alimentare, la cui offerta non è garantita in modo uniforme sul territorio;
a prevedere un investimento opportuno di risorse economiche, destinato alla copertura del costo del servizio di refezione scolastica.
G/981/18/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
La Commisione,
premesso che:
i commi dal 440 al 442 prevedono l'abrogazione delle norme sulle agevolazioni tariffarie per le spese di telefonia, di connessione dati per le imprese editoriali e di comunicazione, a decorrere dal 1º gennaio 2020;
nello specifico il comma 440 sopprime le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 28, commi da uno a tre, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che prevede la riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e a banda larga per le imprese editrici; dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, che attribuiscono lo stesso beneficio anche alle imprese di radiodiffusione sonora con requisiti specifici; dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 che ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale;
il comma 441 dispone l'abrogazione anche del comma quattro dell'articolo 28 della citata legge n. 416 del 1981 che prevede che le riduzioni tariffarie previste dal primo al terzo comma si applichino con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta;
il comma 442 stabilisce l'abrogazione: dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della citata legge n. 67 del 1987, che ha esteso alle imprese di radiodiffusione sonora le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge citata n. 416 del 1981 e prevedeva anche che tali riduzioni fossero applicate anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, compresi i sistemi via satellite; dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 250 del 1990, che ha esteso alle radio locali con requisiti specifici le riduzioni tariffarie dell'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, compresa l'applicazione anche ai consumi di energia elettrica; del riferimento all'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, contenuto nell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, che prevede che le agevolazioni degli articoli 28, 29 e 30 si applichino alle radiotelevisioni locali con determinate caratteristiche;
il comma 443 prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che ha disposto l'emanazione di un regolamento di delegificazione per istituire e disciplinare un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, sostitutivo delle vigenti agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici e radiotelevisive,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di ripensare alle misure in favore dell'editoria, al fine di proseguire nel sostegno economico di un settore fondamentale per il pluralismo dell'informazione, fondamentale elemento della nostra democrazia repubblicana.
G/981/19/5
RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Il Senato,
in sede di esame del Disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il Parlamento italiano ha approvato la Legge 12 ottobre 2017, n.153 recante «Disposizioni per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»;
nel 2019 si inizierà con le celebrazioni per il quinto centenario dalla morte di Leonardo da Vinci, nel 2020 si avranno quelle per Raffaello Sanzio e nel 2021 quelle per Dante Alighieri,
i compiti di ciascun Comitato nazionale, istituito con la summenzionata legge, sono quelli di promuovere i luoghi e le opere anche con interventi di restauro sia per beni mobili e immobili, attività di ricerca, editoriali, formative, espositive anche di elevato contenuto tecnologico finalizzate a divulgare in Italia e all'estero la conoscenza del pensiero, dell'opera e della cultura dei personaggi italiani,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di poter destinare ulteriori risorse per rifinanziare le attività dei Comitati Nazionali istituiti con la Legge 153 del 2017.
G/981/20/5
RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Il Senato,
premesso che:
la città di Parma è stata proclamata «Capitale italiana della Cultura 2020» il 16 febbraio 2018 con la seguente motivazione: «Esempio virtuoso e di elevata qualità nella progettazione territoriale a base culturale. I suoi punti di forza sono rappresentati in particolare:
– dalla capacità di attivare e coordinare un sistema estremamente complesso di soggetti, allargato su base territoriale estesa. Il progetto infatti enfatizza un forte, attivo, coinvolgimento dei privati e delle imprese del territorio, una stretta relazione con il mondo dell'università e della ricerca, con il mondo della cultura e del welfare;
– dalla presenza di un rapporto consapevole tra rivitalizzazione urbana, integrazione sociale e produzioni culturali con riferimento esplicito all'attivazione di distretti;
– da un sistema di offerta culturale di ottimo livello realizzato con una esplicita attenzione ai giovani, all'integrazione tra discipline artistiche, con particolare riferimento alla tradizione musicale;
– da una forte capacità di infrastrutturazione culturale e di gestione dei sistemi di accoglienza e gestione della attrattività in vista della sostenibilità complessiva».
considerato che:
– l'evento si celebrerà dopo Matera Capitale europea della cultura 2019;
– a Parma si è costituito il «Comitato per Parma 2020 (con Comune di Parma e Unione Parmense degli Industriali)», con lo scopo di sostenere il raggiungimento degli obiettivi e delle iniziative contenute nel Dossier di candidatura, rappresentando così un esempio di eccellenza di collaborazione tra pubblico e privato attraverso la mobilitazione di tutte le energie della città, le forze produttive e il sistema economico, per sostenere e arricchire il programma di Parma 2020, per fare della fruizione culturale uno strumento di crescita della comunità e d'inclusione sociale;
– il Dossier di candidatura propone oltre alle attività culturali anche un progetto in corso di realizzazione – per la ristrutturazione del suo patrimonio storico artistico di importanza mondiale, che riguarda i Complessi della Pilotta, che quest'anno compie 400 anni, di San Giovanni e di San Paolo, beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici locali,
– la realizzazione del progetto consentirà il rilancio del sistema cittadino che include anche importanti beni della provincia, le residenze ducali e i suoi castelli, nonché un importante patrimonio culturale ed eno-gastronomico;
– le locali associazioni degli imprenditori industriali, le fondazioni bancarie nonché un gruppo di aziende private stanno dando un rilevante contributo al cofinanziamento del progetto di restauro del patrimonio sopra menzionato attraverso la legge Art Bonus (D.L. n. 83 del 2014, convertito in Legge n. 106 del 29 luglio 2014 e ss. mm. ii.);
– nelle precedenti edizioni, la Capitale Italiana della Cultura 2020 riceverà dal Governo un contributo pari ad un milione di euro per la realizzazione del progetto presentato, a seguito del completamento degli adempimenti attualmente in itinere,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere nei piani di spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali ulteriori fondi per completare il progetto di restauro e rilancio del patrimonio storico parmense, in tempi compatibili con le attività previste.
G/981/21/5
TESTOR, MOLES, GIRO, VITALI, GALLONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 981, recante «Legge di bilancio 2019»,
premesso che:
nel disegno di legge di bilancio 2019 mancano misure destinate a sostenere lo spettacolo dal vivo;
ad oggi, il decreto 1º luglio 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» si limita, nei propri obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo, definiti al Capo I articolo 2, ad essere applicato nei confronti delle attività di spettacolo dal vivo a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione;
questo risulta insufficiente se si considera che tale limitazione esclude dalle possibilità di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, ogni tipo di realtà associativa, ivi comprese quelle di certificata valenza culturale e sociale, come nel caso delle Bande Musicali;
si ritiene pertanto necessario ampliare la disposizione comprendendo le Bande Musicali legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia Autonoma, già di fatto rispondenti alle caratteristiche enunciate dagli articoli successivi del decreto medesimo, ma escluse nella forma dal comma 1 dell'articolo 2;
in particolare, le Bande Musicali rispondono con perfetta armonia a quanto richiesto in particolare al comma 2, lettera e) dell'articolo 2, essendo primi formatori nella filiera della Musica, affermazione che trova dimostrazione nel professori d'Orchestra di strumenti a fiato, nella quasi totalità provenienti dalle scuole delle Bande Musicali, e al comma 5. B) lettere 4) 6) 7) dell'articolo 3, che definiscono gli ambiti «complessi strumentali e complessi strumentali giovanili», «programmazione di attività concertistiche e corali» e «festival» come ammissibili per le domande di finanziamento di progetto triennale e dei programmi annuali;
sempre in relazione alle Bande musicali, va rilevato che il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 «Codice del Terzo settore» non consente alle Bande Musicali attive in Italia, anche quelle riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali, di accedere ai fondi del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), nonostante il Codice dello Spettacolo approvato a novembre 2017 specifichi, all'articolo 1, che «La Repubblica riconosce altresì: a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale», creando un punto di contrasto con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
pertanto, è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della Riforma del Terzo Settore e senza implicare alcun aumento di spese da parte dello Stato, si consenta alle Bande Musicali italiane riconosciute dal Mibact di continuare a beneficiare della legge n. 398 e dell'articolo 67 comma m) del Testo Unico delle imposte sui Redditi, essendo queste realtà di prima formazione nella filiera della Musica (ottemperando così all'obiettivo di un ricambio generazionale degli artisti) e operando su tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi) con circa 180.000 strumentisti (30 elementi ciascuno per una presenza stimata di 6.000 Bande Musicali attive in Italia) e circa 120.000 allievi, che contribuiscono a solennizzare ogni appuntamento importante nella vita delle nostre comunità, anche e in particolare quelle più piccole, per un conteggio stimato tra le 48.000 e le 54.000 manifestazioni all'anno e 22.000 concerti. Numeri tali da giustificare la parificazione delle Bande Musicali, pur se di natura associazionistica, alle realtà professionistiche del mondo dello Spettacolo e l'accesso ai relativi contributi,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a sostenere lo spettacolo dal vivo, anche ampliando le possibilità di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, estendendolo alle Bande Musicali-legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact;
a valutare la possibilità dì adottare ogni opportuna iniziativa volta ad applicare alle Bande Musicali la medesima disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.
G/981/22/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante legge di bilancio 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
l'assegno di ricerca è uno strumento volto a finanziare un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca – un Progetto – stipulato tra un'Università o un Ente di Ricerca e un vincitore di un concorso in possesso di specifiche competenze e requisiti, individuato a seguito di una procedura di selezione sulla base di un bando appositamente emanato. In questi anni gli assegni di ricerca vengono sostenuti economicamente soprattutto da parte delle stesse strutture universitarie dove gli assegnisti di ricerca operano e i finanziamenti provengono da: fondi derivanti dalle sperimentazioni; fondi europei; privati; associazioni di volontariato; Fondazioni o Enti (es.: AIRC, fondazioni bancarie ...); Aziende (farmaceutiche o altro);
è imminente la scadenza della proroga di 2 anni per la cumulabilità degli assegni di ricerca, fissata in 4 anni dall'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché'delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» c.d. legge Gelmini – e successivamente innalzata a 6 anni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192 convertito dalla legge n. 11 del 2015;
il decreto-legge 192 del 2014, convertito dalla legge 11 del 2015, infatti, non modifica la durata complessiva massima dei contratti per assegni di ricerca, ricercatore a tempo determinato di tipo a e ricercatore a tempo determinato di tipo b, fissata dall'articolo 22, comma 9, della legge 240/2010 in 12 anni;
migliaia di assegnisti rischieranno seriamente di essere espulsi dall'Università, dopo sei anni di lavoro e senza alcuna concreta prospettiva di carriera nel mondo della ricerca;
nel 2016, a fronte di 13 mila assegnisti, sono stati banditi appena mille contratti da RTDa (che non danno alcuna garanzia di stabilità) e meno di 500 passaggi da RTDa a RTDb, che sono gli unici contratti che consentono l'assunzione come professori. Secondo le proiezioni elaborate nella VI indagine ADI sul post-doc, con le cifre del reclutamento attuale, più del 93 per cento di ricercatori non strutturati sarà costretto ad abbandonare l'università al termine di percorsi di lavoro precario,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati ad ampliare la durata complessiva massima dei contratti per assegni di ricerca, al fine di garantire continuità di ricerca ai numerosi assegnisti.
G/981/23/5
MININNO, CASTALDI, ANGRISANI, ORTIS, DELL'OLIO, GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO, ACCOTO, ROMANO, TRENTACOSTE, FENU, DONNO, MARCO PELLEGRINI, CORRADO, DI MICCO, VANIN, CASTIELLO, FEDE, ROMAGNOLI, TURCO, GARRUTI, L'ABBATE, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, DRAGO, DI PIAZZA, DI MARZIO, GIROTTO, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il provvedimento in esame reca numerosi interventi a sostegno delle imprese nell'ambito dello sviluppo delle nuove tecnologie quale, al comma 45 dell'articolo 1, l'estensione della disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
altrettanto rilevante è il successivo comma 102 volto al rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024;
tale misura è volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0»;
il comma 121 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico,
considerato che:
attualmente, vi sono numerose imprese beneficiarie di precedenti finanziamenti a sostegno di progetti di ricerca in campo scientifico, tecnologico, industriale e che quota parte del finanziamento è stata concessa a titolo di credito agevolato e quindi da restituire in aggiunta ad un interesse;
tra questi, rilevano in particolare i finanziamenti agevolati che erano stati erogati in passato a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all'articolo 61 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
molti dei soggetti beneficiari, tuttavia, non sono attualmente nelle condizioni di restituire il dovuto e pertanto risultano gravati da ingenti debiti nei confronti dello Stato;
il debito non dipende da omesso versamento di imposte o sanzioni correlate, ma da omessa restituzione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti cli ricerca;
le cause della mancata restituzione sono addebitabili non solo alla paralisi dell'economia reale dovuta alla crisi economica, ma anche all'impossibilità di tradurre in attività economica e remunerativa i risultati ottenuti dalla ricerca, che in molti casi hanno prodotto brevetti dalle enormi potenzialità sociali oltre che commerciali, per l'assenza del sostegno istituzionale, anche da un punto di vista normativo, nella fase di valorizzazione del progetto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di concedere, in relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni, che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento, oppure che siano in regola con detto rimborso, ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
G/981/24/5
RUSSO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
con i commi 407 e 408 del provvedimento in esame si dispongono misure finalizzate all'incremento del tempo pieno e al reclutamento di insegnanti nella Scuola primaria,
considerato che:
entro l'ambito dell'offerta formativa riservata a ciascuno studente non deve essere sottovalutata l'importanza delle discipline artistiche, nelle sue diverse forme e manifestazioni, per lo sviluppo della personalità, nonché per favorire e sviluppare in alunni e studenti quella sensibilità alla bellezza necessaria per formare adulti responsabili, custodi del nostro patrimonio artistico e culturale,
considerato inoltre che:
occorre coinvolgere alunni e studenti nell'apprendimento esperienziale di tecniche e saperi e nello sviluppo delle attitudini, tradizionalmente parte essenziale e irrinunciabile della purtroppo declinante cultura umanistica, quali l'attenzione, il rigore, le capacità critiche, analitiche e metodologiche, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;
appare opportuno porre in essere le iniziative necessarie per promuovere e salvaguardare, fin dall'infanzia, le competenze e la disposizione in materia di teatro, arti, musica, danza, quale patrimonio di conoscenze tecniche e culturali, al fine di contribuire in tal modo al miglioramento dell'educazione artistica e musicale,
impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, per le finalità sopra espresse, vòlti all'istituzione di un percorso-pilota denominato «Pieno delle Arti», finalizzato alla frequenza di ore settimanali pomeridiane curricolari con personale docente specializzato in canto e musica, espressione corporea e drammatizzazione, nonché in espressioni grafico-plastiche e pittoriche.
G/981/25/5
GRANATO, FLORIDIA, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
i commi 457, 458 e 459 del provvedimento in esame prevedono la trasformazione dell'alternanza Scuola-lavoro in «percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento», da definire attraverso linee guida adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
l'alternanza Scuola-lavoro rischia di divenire una mera dichiarazione di intenti se non una scatola vuota, qualora non la si coordini con un'idea partecipata e aperta di didattica e di offerta formativa che sappia coniugare il potenziamento delle competenze e l'inclusione con il contrasto alla dispersione scolastica e alle discriminazioni, l'educazione alla cittadinanza e la parità di genere con la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'attenzione per le difficoltà di apprendimento con la continuità didattica,
impegna il Governo,
nell'ambito della definizione delle suddette linee guida, per ciò che concerne sia i licei sia gli istituti tecnici e professionali, a prevedere che:
a) quota parte di tali percorsi sia specificatamente dedicata all'orientamento agli studi universitari;
b) quota parte sia destinata ad attività finalizzate a fornire una conoscenza di base relativamente ai linguaggi e alle moderne tecnologie applicati al mondo del lavoro e delle attività produttive.
G/981/26/5
GRANATO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
il comma 299 del provvedimento in esame autorizza un incremento di 25 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio;
l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito, a decorrere dal 2016 – qualora non disposto diversamente da provvedimenti regionali –, il trasferimento alle Regioni della competenza sulle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e un contributo aggiuntivo statale da ripartire in favore degli enti territoriali competenti;
tale comma, modificato in seguito dall'articolo 3, comma 4, lettera l), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, prevede che al riparto del contributo erariale si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la Famiglia e le disabilità, il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
per gli anni 2016 e 2017 il trasferimento delle risorse, che ammontavano rispettivamente a 70 e 75 milioni di euro, è avvenuto con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2016 e 28 settembre 2017,
valutato che:
per il triennio 2019-2021, come rilevato in premessa, nella sezione II del disegno di legge di Bilancio per il 2019, si è provveduto all'opportuno rifinanziamento del contributo, per un importo pari a 75 milioni di euro, allocati presso il «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca,
considerato che:
per l'anno 2018, l'articolo 1, comma 70, della legge 205 del 2017 ha previsto un rifinanziamento di 75 milioni di euro;
nonostante l'avvenuta approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il 2018, in seguito alla mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nel Consiglio dei ministri n. 20 del 24 settembre 2018, si registra un forte ritardo nel trasferimento delle risorse;
per tale ragione si ritiene opportuno stabilire un timing più certo per i trasferimenti, che contribuiscono in modo fondamentale ad assicurare l'effettività di alcuni servizi, quale il trasporto scolastico dei disabili, anche in considerazione dei tempi «lunghi» per l'intesa in Conferenza unificata, la trasmissione alla Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
impegna il Governo:
a provvedere affinché lo schema di decreto, per il triennio di riferimento, sia approvato entro termini congrui, e comunque entro la prima metà dell'anno, con l'obiettivo di assicurare che il trasferimento alle Regioni del contributo statale, anche ai fini dei successivi trasferimenti delle risorse agli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, avvenga entro e non oltre la data di avvio di ogni anno scolastico.
G/981/27/5
FLORIDIA, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
i commi da 576 a 582, recano disposizioni in materia di fabbisogno finanziario delle Università;
è necessario rispondere all'esigenza oramai conclamata delle Università statali di fare ricorso al personale non dipendente (Co.Co.Co. occasionali) per sopperire alla carenza di organico tra il personale tecnico-amministrativo e all'assenza di quelle professionalità necessarie al corretto perseguimento degli obiettivi statutari e di public engagement;
l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto misure di salvaguardia per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
la circolare ministeriale n. 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha fornito gli «indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»,
considerato che:
è necessario tutelare il personale non dipendente che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, da anni svolge la propria attività con contratti di lavoro flessibile presso le Università statali;
risulta vantaggioso per le Università statali valorizzare l'esperienza professionale di detto personale qualificato, con apposite procedure che consentano il superamento del precariato e l'immissione in ruolo di unità di personale già adeguatamente formate,
impegna il Governo:
ad adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché:
a) le Università statali provvedano a una ricognizione dell'effettivo numero di personale con contratti di lavoro flessibile in possesso dei requisiti come previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
b) siano reperite le risorse necessarie alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato del personale con contratto di lavoro flessibile presso delle Università statali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
c) le Università statali si impegnino a indire nuove procedure concorsuali per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo solo dopo aver dato seguito alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato del personale con contratti di lavoro flessibile in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
G/981/28/5
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
i commi 350-357 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prorogano al 2019 il c.d. Sport Bonus, vale a dire il credito d'imposta, già previsto per il 2018, finalizzato alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive,
considerato che:
il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva – di titolarità dello Stato e amministrato dall'Istituto per il Credito sportivo in gestione separata – è stato istituito il comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) al fine di agevolare l'accesso al credito a soggetti privatistici che intendano realizzare o ristrutturare impianti sportivi. Con una dotazione che ammonta a 59 milioni di euro, detto Fondo di garanzia è divenuto operativo dal maggio 2015;
nel tempo i settori di intervento creditizio dell'Istituto per il Credito sportivo sono stati estesi al settore culturale, stante che lo statuto stesso dell'Istituto (emanato con decreto interministeriale datato 4 agosto 2005), con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), attribuiva allo stesso anche l'operatività bancaria a sostegno del settore culturale, con conseguente ampliamento delle proprie finalità istituzionali;
annullata tale specifica operatività dell'Istituto (con riferimento al comparto dei beni culturali) nel 2013, essa è stata riacquisita poco dopo, con la medesima formulazione del 2005, attraverso di un nuovo statuto emanato con decreto interministeriale datato 24 gennaio 2014 (poi, in Gazzetta ufficiale, 19 aprile 2014, n. 92),
valutato che:
nei complessivi 12 anni di operatività nel settore della cultura (rispettivamente: 2005-2013 e 2014-2018) l'Istituto ha tuttavia effettuato solo un numero contenuto di interventi in tale ambito, e senza poter usufruire del Fondo di garanzia, dal momento che, fino a oggi, l'Istituto ha potuto utilizzare il Fondo medesimo solo per il settore dello sport,
valutato in particolare che:
sarebbe certamente opportuno avviare tempestivamente e in concreto l'attività di credito agevolato destinato al settore culturale, in coerenza con l'ampliamento delle finalità istituzionali per le quali è stato istituito, mettendolo a disposizione anche a sostegno dei mutui per interventi riconducibili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione e diffusione delle attività culturali nelle sue diverse declinazioni (teatro, musica, cinema, audiovisivo, spettacolo, fotografia, arti figurative...);
per sostenere gli investimenti privati negli ambiti sopra menzionati, l'intervento pubblico può rivelarsi non solo utile ma necessario per consentire un accesso agevolato al credito con riferimento a operazioni sostenibili ma deboli dal punto di vista delle garanzie offerte, soprattutto nel caso di interventi su immobili pubblici o demaniali non ipotecabili,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché sia istituto, presso l'Istituto per il Credito sportivo, in autonoma e separata gestione, nonché in analogia con quanto già previsto per il settore dello Sport, un Fondo di garanzia per i mutui relativi al settore dei beni e delle attività culturali, con una dotazione non inferiore ai 10 milioni di euro.
G/981/29/5
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
il comma 409 dell'articolo 1 del provvedimento in esame introduce un incremento nelle dotazioni organiche dei licei musicali;
tuttavia, anche a fronte di tale incremento, continuano a essere disattese le istanze ripetutamente avanzate dai docenti di strumento jazz, attualmente esclusi dall'insegnamento nei licei musicali, con danno evidente comminato a parte della comunità scolastica italiana,
considerato che:
il percorso del «liceo musicale coreutico», di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;
il liceo musicale e coreutico è chiamato altresì sia ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale, sia, nel medesimo tempo, a offrire percorsi di studi musicali professionalizzanti in linea con l'offerta formativa degli istituti per l'alta formazione artistica e musicale (Afam),
valutato in particolare che:
nonostante l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della Scuola secondaria di primo e secondo grado da ultimo rivista, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e, quindi, al Decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, a oggi non esistono classi di concorso espressamente finalizzate all'insegnamento di strumenti jazz nei licei musicali, con evidente «disvalore» dei titoli jazz e della loro spendibilità;
la preclusione della possibilità per chi è in possesso di un diploma accademico Afam nelle materie jazzistiche di essere inserito in graduatoria, è causa primaria della progressiva eliminazione della formazione jazzistica dagli ordinamenti scolastici dei licei musicali,
impegna il Governo:
a provvedere tempestivamente, anche con provvedimenti di carattere normativo, affinché:
a) siano integrate le relative classi di concorso, di cui all'Allegato A, codice A-55 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado), del Decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, con l'istituzione dei codici specifici per gli strumenti jazz opportunamente classificati;
b) siano riattivati corsi di strumento jazz nell'ordinamento scolastico dei licei musicali in conformità con i corsi proposti dai conservatori, affinché gli studenti possano ricevere una adeguata e completa formazione vòlta ad affrontare gli esami d'ammissione.
G/981/30/5
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
il comma 349 dispone la spesa di 1 milione di euro per il 2019 al fine di sostenere gli investimenti vòlti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'UNESCO, nonché del patrimonio culturale immateriale;
con riferimento specifico all'immenso patrimonio di beni culturali e archeologico-industriali si deve invece constatare come, purtroppo, buona parte di tale patrimonio versi a oggi in uno stato di abbandono e progressivo degrado: mancanza e inadeguata gestione di risorse finanziarie, strumentali e umane, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione intesi anche come recupero e possibile riuso del bene sono tra le principali cause dello stato di abbandono,
considerato che:
nell'ambito dello stato di previsione del Mibac il programma che registra gli incrementi più rilevanti è quello relativo alla Tutela del patrimonio culturale, con un investimento superiore ai 327 milioni di euro;
tra le priorità dichiarate e gli obiettivi da realizzare nelle linee programmatiche presentate dall'attuale Ministro per i beni e le attività culturali, rientra nello specifico la mappatura dei Beni culturali abbandonati o non utilizzati, inclusi il patrimonio architettonico industriale dismesso e i beni culturali immateriali;
è del tutto evidente che, per poter procedere a un'adeguata, concreta pianificazione di risorse e interventi mirati di recupero, sia necessario innanzitutto conoscere e «censire» i beni in stato di abbandono; tale mappatura si rende quanto più urgente e indispensabile considerando che allo stato attuale non è possibile stabilire quali e quanti siano i beni in stato di abbandono che necessitano di interventi,
valutato che:
attualmente non esiste all'interno del Ministero una struttura preposta alla realizzazione di una simile mappatura, che si rivelerebbe meritoria non solo per il fondamentale censimento e la classificazione dei dati ma perché propedeutica all'opportunità per i cittadini di poter fruire del patrimonio che tuttora versa in stato di degrado, contribuendo in tal modo sia al recupero in termini di tutela e valorizzazione, sia soprattutto in termini di utilità, riuso e riattivazione di una funzione sociale nel rispetto della vocazione culturale dei luoghi in abbandono,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata a:
a) individuare un nucleo (o unità operativa) di personale qualificato e con formazione e competenze specifiche da dedicare appositamente al lavoro di mappatura dei beni culturali e dei siti archeologico-industriali in stato di abbandono;
b) individuare risorse finanziarie e strumentali adeguate ai fini sopra elencati;
c) sostenere politiche di recupero e riuso del patrimonio pubblico in stato di abbandono o di sottoutilizzo, finalizzati a progetti di valorizzazione culturale e innovazione sociale, in sinergia con gli Enti locali, le associazioni e i soggetti interessati, provvedendo affinché gli interventi non siano lesivi degli eventuali vincoli di interesse imposti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
G/981/31/5
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
I commi 303-305 del provvedimento in esame dispongono una ricognizione, finalizzata al controllo di prevenzione incendi, per gli istituti e i luoghi della cultura, sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché per le sedi degli altri Ministeri sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
valutato che:
la manutenzione ordinaria di tutti i luoghi e istituti della cultura e delle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali è una problematica di rilievo e di sicuro impatto per il Legislatore. L'assenza di manutenzione ordinaria programmata ed efficace si ripercuote e condiziona inevitabilmente anche la conservazione, la fruizione e la valorizzazione oltre che compromettere la sicurezza tanto dei lavoratori quanto dei fruitori dei luoghi e istituti della cultura di cui sopra;
le risorse finora assicurate allo scopo della prevenzione e del recupero spesso non appaiono sufficienti e, alle situazioni di degrado che potrebbero utilmente essere affrontate in contabilità ordinaria, si è costretti a ricorrere con interventi straordinari spesso ben più onerosi;
le risorse derivanti da introiti propri legati alla fruizione, quali ad esempio i ricavi da bigliettazione, spesso non sono sufficienti a sostenere interventi di cui sopra;
un esempio di tali criticità è rappresentato anche dal Parco archeologico dell'Appia antica, un immenso patrimonio esposto all'aperto e a ogni genere di rischio dove, in condizioni di degrado, gli Acquedotti, segno inconfondibile del paesaggio sono a rischio di perdita di parti importanti. Il parco è frequentato quotidianamente da moltissimi cittadini, famiglie e turisti e, oltre a rivestire un importante valore storico archeologico, riveste per i Romani e non solo, un significato simbolico nella salvaguardia e restituzione di un bene comune all'uso collettivo. Tutti gli interventi realizzati nel corso degli anni (scavi, restauri, allestimenti, nuove acquisizioni per la fruizione pubblica) necessiterebbero quindi di manutenzione con un piano di conservazione programmata,
tutto ciò premesso e valutato, impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, vòlti a garantire la manutenzione ordinaria degli istituti e dei luoghi della cultura e delle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali assicurando risorse certe e costanti, nonché una ricognizione preventiva e una strategia di verifica e attuazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza, ad arginare lo stato di degrado e a conseguire la piena valorizzazione e fruizione al pubblico.
G/981/32/5
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019- 2021,
premesso che:
il comma 471 del disegno di legge in esame prevede che, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in merito ai crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge saranno stabilite le quote percentuali di fruizione di detti crediti d'imposta, in proporzione tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;
nello specifico è prevista, a decorrere dal 2020, per una somma pari a complessivi 1.250.000 euro, una riduzione da operare sui crediti d'imposta fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1), sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018),
considerato che:
il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, tramite la procedura in essere sul portale dedicato, definita con decreto interministeriale (recante Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all'art. 1, comma 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 130 del 7 giugno 2018), ha potuto acquisire n. 1196 istanze, tra cui 778 sono risulte beneficiarie,
impegna il Governo:
a operare un'ampia valutazione quantitativa, qualitativa e comparativa dei risultati fin qui conseguiti dall'applicazione del cd tax-credit in favore delle librerie, istituito con lo scopo di incentivare la diffusione del libro allargando nel contempo la platea dei beneficiari;
a considerare tra i parametri dell'analisi qualitativa le realtà territoriali osservate nel loro complesso, anche attraverso la presenza di biblioteche, spazi museali e istituzioni culturali, nonché di librerie, specie se indipendenti o «storiche», quali veri e propri poli identitari di numerose realtà locali.
G/981/33/5
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
il comma 470 riduce, a far tempo dall'esercizio finanziario 2019, lo stanziamento di spese per il funzionamento degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale. Nel contempo, tuttavia, stabilisce l'esonero dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese, al fine di consentire a tali istituti di attuare procedure e iniziative, premianti dal punto di vista economico, che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali, con riferimento alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale,
considerato che:
in tutte le città italiane sono presenti beni pubblici, spesso di particolare importanza per la storia delle proprie comunità, il cui stato di abbandono coniugato all'impossibilità di intervenire con processi dismissivi di interesse del mercato, o manutentivi, per limitatezza di risorse, determinano fratture urbane nonché un vero e proprio vulnus nella coesione sociale e nell'identità cittadina e territoriale,
valutato che:
il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante Codice del Terzo Settore) prevede che «Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile» (comma 2). Altresì i «beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore [ ... ] con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»,
valutato inoltre che:
ai sensi dell'articolo 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, «i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali»;
occorre sottolineare come i Comuni spesso siano sprovvisti di un regolamento finalizzato a stabilire l'entità degli oneri concessori, e pertanto fanno ricorso ai canoni di mercato;
d'altro canto i pochi casi in cui l'istituto della «concessione di valorizzazione» – ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 – è stato applicato a beni del patrimonio culturale, quasi mai hanno avuto finalità esplicitamente culturali, essendo state privilegiate per lo più funzioni tipicamente commerciali, come alberghi, ristoranti e centri benessere,
considerato infine che:
alla luce di quanto fin qui esposto, è sempre più avvertita la necessità di un diverso approccio normativo tale da garantire agli Enti locali la possibilità di valorizzare il proprio cosiddetto «patrimonio culturale diffuso», privilegiando quelle funzioni e quei soggetti che sono in grado di «generare identità e produzione culturale, coesione ed innovazione sociale nelle proprie comunità, piuttosto che la redditività economica»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, vòlti a modificare il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 71 del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante Codice del Terzo Settore) consentendo anche la possibilità della concessione in comodato d'uso gratuito di beni pubblici, compresi i beni culturali, per i quali attualmente non sia corrisposto alcun canone, agli enti del Terzo Settore, ivi comprese le imprese sociali, in relazione alla valutazione del valore sociale, culturale, occupazionale, del processo di valorizzazione avviato.
G/981/34/5
MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
con il comma 338 del provvedimento in esame, al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, viene incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019,
considerato che:
appare opportuno porre in essere tutte le iniziative necessarie per promuovere e salvaguardare l'importante tradizione italiana in materia di teatro, prosa, musica, danza, quale patrimonio di conoscenze tecniche e culturali, al fine di contribuire in tal modo al miglioramento dell'educazione artistica e musicale,
considerato inoltre che:
fra gli effetti della riforma, mai giunta a compimento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, vi è la mancata, quanto sempre più avvertita e necessaria armonizzazione dei curricoli dei licei musicali e coreutici, di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nonché dei programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione artistica e musicale di base;
le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) possono attivare specifiche attività formative per «giovani talenti musicali», ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 15 luglio 2015, n. 107, e dell'articolo 7 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, a favore di studenti ancora in età minore ma precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, vòlti all'istituzione di un «Fondo per la formazione di giovani talenti», espressamente finalizzato all'erogazione di premi e borse di studio per giovani fino al compimento del diciottesimo anno di età, così da incentivare e sostenere l'apprendimento, lo studio e la specializzazione nel campo della danza, del teatro e della musica.
G/981/35/5
GRANATO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
i commi 576-582 dispongono in merito al fabbisogno finanziario delle Università, garantendo che detto fabbisogno, da esse complessivamente generato in ciascun anno, non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
considerato che:
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 140, prevedendo, nello specifico, l'elenco di macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari, nonché le declaratorie dei settori concorsuali e le regole di corrispondenza tra i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2012 compresi quelli rideterminati dal medesimo decreto;
l'articolo 2 del decreto disciplina le modalità del reinquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei nuovi settori concorsuali; l'articolo 3 riguarda, invece, i passaggi da un settore concorsuale a un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare a un altro;
in particolare l'articolo 3 stabilisce che tali passaggi possano essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento e che la richiesta debba essere corredata da quella di passaggio a un settore scientifico-disciplinare che è ricompreso nel settore concorsuale in cui si richiede di essere inquadrati; alla richiesta si provvede con decreto rettorale, previa acquisizione del parere (non vincolante) del Consiglio universitario nazionale (CUN); nel caso di passaggio tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori diversi, invece, in ragione della evidente non affinità tra materie, l'accoglimento della richiesta è subordinato al parere obbligatorio e vincolante del CUN;
il 29 maggio 2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ha diramato una nota, rivolta a CUN e Università inerente i passaggi di settore scientifico-disciplinare di settore concorsuale e di macrosettore: in particolare, viene richiamata l'attenzione degli Atenei sulla illogicità di richieste di passaggi di professori immessi da poco in ruolo a settori concorsuali diversi da quello in cui essi sono stati assunti, 'aggirando'di fatto l'eventuale esito negativo dell'abilitazione scientifica nazionale da conseguire per il passaggio al ruolo superiore nel settore concorsuale originario (quindi, dalla seconda alla prima fascia). Nella medesima nota, per le richieste di passaggio di settore concorsuale, si richiede di tenere in debito conto «la produzione scientifica dell'interessato oppure il possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale in cui il docente chiede di essere inquadrato»,
impegna il Governo:
a intervenire, con atti di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di rendere obbligatoria per i passaggi di settore concorsuale appartenenti a macrosettori diversi, l'esigenza di considerare adeguatamente la produzione scientifica del candidato o il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale in cui il docente chiede di essere inquadrato.
G/981/36/5
VANIN, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
premesso che:
il comma 64 istituisce un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli Enti territoriali, destinato anche, in particolare, alla valorizzazione di beni culturali,
considerato che:
nell'entroterra veneziano è situata l'area archeologica dell'antica città veneta e romana di Altino, abbandonata in tarda età antica a causa dell'impaludamento dei luoghi e del venir meno dei confini settentrionali dell'Impero romano. Gli abitanti di Altino – riparati nella vicina Laguna di Venezia – dettero vita a una serie di insediamenti che sono all'origine della Città di Venezia e della sua plurimillenaria civiltà: a ragione, pertanto, Altino si può definire «La prima Venezia»;
l'area archeologica di Altino, insieme con l'antica città di Pompei, rappresentano due dei maggiori agglomerati urbani romani in Europa su cui non sia stata costruita nei secoli successivi una città consolidata,
considerato inoltre che:
negli anni passati indagini di telerilevamento condotte dal dipartimento di Geografia dell'Università degli studi di Padova (v. in particolare, "Science", vol. 325, n. 5940, 31 luglio 2009, p. 577) hanno provato che l'impianto urbano è ancora perfettamente leggibile e definito sotto il terreno e, con esso, le fondazioni del Foro, della Basilica, dell'Odeon, del Teatro e dell'Anfiteatro;
con decreto ministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali (pubbl. in Gazzetta ufficiale, 10 marzo 2015, n. 57) il «Museo archeologico di Quarto d'Altino» è entrato a far parte degli istituiti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, ovvero del Polo museale del Veneto;
con successivo decreto ministeriale, 7 febbraio 2018 (pubbl. in Gazzetta ufficiale, 26 marzo 2018, n. 71), anche l'«Area archeologica di Altino – Quarto di Altino (Venezia)» è entrata a fra parte del Polo museale del Veneto: tuttavia, tale area rappresenta solo una minima parte dell'antica città romana, poiché la maggior parte insiste su una proprietà privata;
con atto della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna del 26 luglio 2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale dell'intera città veneta e romana cosicché, a far tempo dall'agosto 2018, l'area privata su cui insiste gran parte della città è stata alienata e, denunciato il trasferimento ai sensi dell'articolo 59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
tuttavia il Ministero per i beni e le attività culturali non ha esercitato il diritto di prelazione,
valutato infine che:
per valore scientifico e possibilità di valorizzazione futura, anche attraverso l'impiego di risorse private, tale area non ha eguali nel panorama culturale internazionale;
l'utilizzo e la fruizione pubblica del sito potrebbe non solo dare nuovo e significativo risalto al complesso dei parchi archeologici nazionali, ma contribuire a decongestionare, nel contempo, la vicina area cittadina di Venezia d'una parte dei flussi turistici, contribuendo a promuovere nei visitatori una conoscenza del patrimonio culturale più ampia, diversificata e interdisciplinare, ponendo in relazione le vicende storiche con i luoghi e l'ambiente in cui sono avvenute,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dell'intera città romana di Altino, compresa l'espropriazione per pubblica utilità e l'impiego delle misure compensative del MasterPlan 2021 del vicino Aeroporto Marco Polo di Venezia per una preliminare e propedeutica messa in sicurezza delle aree.
G/981/37/5
VANIN, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, AIROLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021, premesso che:
alla luce della Nota di variazione del Bilancio, per l'attuazione del Piano strategico «Grandi progetti beni culturali», sono stati stanziati euro 113,6 milioni, cifra notevolmente superiore rispetto allo stanziamento originario, in seguito all'afflusso di risorse provenienti dalle contabilità speciali;
nel contempo, il comma 64 istituisce un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli Enti territoriali, destinato anche, in particolare, alla valorizzazione di beni culturali,
considerato che:
l'Isola del Lazzaretto Vecchio nella Laguna di Venezia costituisce il primo lazzaretto al mondo, voluto dalla Repubblica di Venezia nel 1423 per la cura dei malati di peste e per l'attuazione di pratiche di contumacia e di «quarantena» allo scopo di ridurre la diffusione del morbo;
la Conferenza di Servizi (Regione Veneto) del 30 ottobre 1997 ha istituito l'Isola quale «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia» e, in seguito a tale decisione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato ingenti lavori di restauro che, tuttavia, sono stati interrotti nel 2008;
con decreto ministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali (pubbl. in Gazzetta ufficiale, 10 marzo 2015, n. 57) è stato definitivamente istituito il «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia», che è entrato a degli istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, ovvero del Polo museale del Veneto;
nel 2017 l'Isola del Lazzaretto Vecchio è stata inserita nel «Piano strategico Grandi Progetti beni culturali» e sono stati stanziati 5 milioni di euro per la prosecuzione dei lavori, ma, a oggi, i lavori non sono ancora ripresi,
valutato inoltre che:
l'Isola del Lazzaretto Vecchio è parte della storia della Sanità mondiale (riconosciuta anche dalle innumerevoli visite dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS) ed è «Sacra alla Città di Venezia» per le decine di migliaia di cittadini morti di peste che vi hanno trovato sepoltura;
la realizzazione nell'isola del «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia» appare la destinazione più consona per garantire la conservazione e la fruizione pubblica di un così importante complesso monumentale, anche perché consentirebbe di dotare la stessa città di Venezia di un vero e proprio «museo della città» che permetterebbe di spiegare a cittadini e visitatori la singolare genesi della città lagunare, la sua struttura urbana formata da insulae e palificate, le difese a mare, le deviazioni dei fiumi, fino alle più moderne tecniche per fronteggiare subsidenza ed eustatismo (MOSE compreso);
eventuali usi non museali dovrebbero avere, viceversa, carattere di reversibilità e marginalità, e comunque non dovrebbero, in alcun caso, compromettere le attività espositive istituzionali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato alla compiuta realizzazione del «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia», anche mediante l'adozione di apposito MasterPlan e il rifinanziamento degli interventi destinati allo scopo.
G/981/38/5
Il Senato,
premesso che:
la Convenzione Rai – Unione Industriali Roma – Usigrai – FNSI
per l'estensione del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico al paragrafo «Politiche attive», comma b, punti 1-2-3, impegna la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. ad avviare immissioni in organico di giornalisti attraverso una nuova selezione pubblica essendo la graduatoria del 2015 scaduta secondo quanto previsto dal bando- salvo ulteriori modalità regolamentate da accordi sindacali, nonché a ridefinire il ruolo e le finalità della scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia al fine di valorizzare le professionalità in essa formate;
l'AD della RAI Fabrizio Salini ha ribadito nel suo intervento in Commissione di Vigilanza del 15 novembre scorso la volontà di reperire nuove risorse giornalistiche senza pregiudicare l'inserimento in azienda dei 74 allievi formati presso la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia che rappresenta un centro di eccellenza e che ha consentito alla Rai di acquisire negli anni professionisti eccellenti;
la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia, fondata e finanziata dalla RAI, costa ogni anno circa un milione di euro di denaro pubblico;
nel 2014 la RAI ha avviato una procedura di selezione di 100 giornalisti professionisti per far fronte a future esigenze, tutti regolarmente assunti, e che la graduatoria finale è scaduta, come indicato espressamente nel bando di concorso, il 16 ottobre 2018 e inoltre non si tratta di una graduatoria ma di una lista di tutti giornalisti che hanno preso parte ad una serie di prove professionali senza peraltro superarle tutte con risultati ritenuti sufficienti;
nel corso del prossimo anno, una serie di giornalisti andranno in quiescenza e sarà necessario integrare l'organico al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività e delle funzioni attribuite alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
si ritiene opportuno attingere dal bacino di giornalisti professionisti formati dalla RAI attraverso la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia, fondata dalla RAI nel 1992, attraverso la quale sono stati immessi negli ultimi tre lustri decine di eccellenti giornalisti e dirigenti dell'azienda titolare del servizio pubblico radiotelevisivo,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a prendere le opportune iniziative per consentire che la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. possa procedere per il triennio 2019-2021 all'immissione in organico di personale in sostituzione dei giornalisti che accedono al pensionamento, attingendo prioritariamente al bacino di giornalisti professionisti formatisi presso la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia a partire dal biennio Xl, al fine di valorizzare le risorse formate direttamente dalla RAI sia di evitare un inutile sperpero di denaro pubblico.
G/981/39/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2019,
premesso che:
– l'art. 96 del decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, riconosce il collocamento a riposo per limiti di età al compimento dei 60 anni per i profili professionali relativi ai servizi in volo e traffico aereo;
– con successivo decreto legislatiovo 149/1997, è stata confermata, per i suddetti profili professionali, l'età anagrafica a 60 anni ma con coefficiente a 65 (+ aliquota di solidarietà del 5 per cento);
– l'art. 10 del DPR 28 ottobre 2013 n.157 ha fatto salvi dalle regole di accesso alla pensione previste dalla riforma Fornero (confermando dunque l'applicazione delle disposizioni previgenti in materia di accesso alla pensione i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della propria attività lavorativa per raggiunti limiti di età. Tale norma ha trovato validità per gli appartenenti al Fondo Volo, ma non per il personale Enav iscritti all'INPS – Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
– anche la Circolare lnps n.86 del 03.07.2014 riconosce l'applicazione dei requisiti di accesso previgente ai dipendenti Enav (controllori di traffico aereo e piloti) iscritti ex lnpdap;
– l'ultimo intervento normativo di cui all'art. 12-bis Legge 4 dicembre 2017, n. 172 intervenendo sull'art. 10 del DPR n. 157/2013, ha esteso la portata della norma anche «ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge n. 248/1990», cioè a controllori traffico aereo e piloti Enav;
– di fatto accade, dunque, che, nonostante un intervento normativo riparatore che equipara i lavoratori i lavoratori dipendenti di ENAV spa (controllori e assistenti al volo di cui all'art. 5 della legge 248/1990), al personale dello stesso profilo professionale iscritto all'ex INPDAP, ai fini della possibilità di andare in pensione a 60 anni per perdita del titolo abilitante, l'lnps disattende non consentendo agli iscritti Enav detta facoltà,
impegna il Governo:
ad adottare ogni utile iniziativa per risolvere la questione di cui in premessa.
G/981/40/5
SICLARI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'aeroporto di Reggio Calabria, con una movimentazione di circa 500 mila passeggeri annui, rappresenta uno snodo fondamentale e strategico per lo sviluppo, turistico e commerciale, di tutta l'area metropolitana di Reggio e di Messina;
attualmente il comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015, n. 201 che elenca gli aeroporti di carattere strategico del Sud Italia, contempla solo, per la regione Calabria quello di Lamezia Terme e non quello di Reggio Calabria;
sarebbe opportuno avviare un'intesa tra il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture e la Conferenza Stato Regioni per ricomprendere anche l'Aeroporto di Reggio 'Calabria tra quelli di carattere «strategico»,
impegna il Governo:
ad avviare un percorso di confronto con la conferenza Stato Regioni per addivenire quanto prima ad un accordo che contempli anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli ritenuti di carattere «strategico».
G/981/41/5
SICLARI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'Italia nel 2016 dispone, secondo i dati Eurostat, di 16.788 km di rete ferroviaria, distribuita per 7.533 Km nel Nord, 3.457 nel Centro ed i restanti 5.730 nel Mezzogiorno. In rapporto alla superficie territoriale, emerge che, a fronte di dati per il Nord ed il Centro sostanzialmente in linea con paesi europei come Austria, Regno Unito e Danimarca, la dotazione del Mezzogiorno risulta, ancora una volta, inferiore;
nell'area meridionale della penisola ci sono infatti 45 km di ferrovie per 1.000 Kmq di superficie, a fronte dei 65 del Nord e dei 59 del Centro;
un gap rispetto al resto d'Italia che non può essere ignorato e che rende urgente prendere in considerazione lo sviluppo di una rete ferroviaria dell'alta velocità che non si fermi a Salerno ma che possa raggiungere Reggio Calabria in tempi rapidi;
attualmente la tratta Salerno-Reggio Calabria contempla tempi di percorrenza medi di 5 ore e mezza con ovvi limiti di viaggio;
l'obiettivo dovrebbe essere quello di dimezzare i tempi di tragitto e consentire una maggiore facilità di spostamento pendolare in entrambi le direzioni;
affinché le politiche infrastrutturali possano produrre effetti sul livello degli investimenti e sulla crescita economica, occorre rimuovere gli ostacoli che impediscono la spesa effettiva delle risorse disponibili e, al tempo stesso, dare continuità alle scelte intraprese sostenendo e alimentando le misure, finanziarie e normative, previste,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere un grande piano infrastrutturale che colleghi attraverso l'alta velocità, Salerno a Reggio Calabria con tempi di percorrenza allineati agli altri grandi paesi europei.
G/981/42/5
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 102 rifinanzia con 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni di euro per il 2024 la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle agricole, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti;
l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;
purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;
la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali,
considerato che:
altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;
a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;
le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;
le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi,
considerato inoltre che:
diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU – Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;
non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,
impegna il Governo:
a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;
a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.
G/981/43/5
DE BONIS, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, ABATE, MOLLAME
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 136 reca modifiche dei limiti all'uso del denaro contante;
il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 , fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;
è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;
ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;
valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.
G/981/44/5
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 374 incrementa di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 il Fondo per i prodotti cerealicoli, olivicoli e lattiero-caseari, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio;
la diffusione del disseccamento rapido degli ulivi, in special modo nella zona del Salento della Regione Puglia, ha assunto preoccupanti risvolti ambientali, economici, sociali;
ad aggravare un quadro già assai intricato sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista normativo, vi è stata la sussistenza di forti incertezze scientifiche sulle reali cause del disseccamento;
malgrado ciò, le evidenti indeterminatezze e le carenze scientifiche in merito al ceppo pugliese del batterio Xylella fastidiosa e alla sua ipotizzata propagazione, non sono state sufficienti ad ostacolare la distruzione di un numero considerevole di piante nel territorio salentino, con grave nocumento all'economia locale, al paesaggio e all'ambiente, nonché all'adozione di pratiche fitosanitarie fortemente impattanti sulla biodiversità e sulla salute dei cittadini,
considerato che:
il 10 dicembre scorso è stata deposita dagli scriventi una diffida per impedire l'abbattimento di un ulivo della contrada Termetrio a Cisternino. Un ulivo risultato positivo a Xylella Fastidiosa oltre un anno e mezzo fa ma che oggi è ancora perfettamente verde. Testimone, dunque, della non corrispondenza tra la presenza di Xylella e il disseccamento, nonché della possibilità di convivere con il batterio, preservando il nostro prezioso patrimonio olivicolo;
secondo il Comitato scientifico della Regione Puglia e secondo gli stessi ricercatori del CNR di Bari, il batterio si manifesta nelle piante a distanza di non oltre un anno dal suo insediamento. Ma ad oggi, contro ogni previsione, l'ulivo in questione non solo è vivo e vegeto ma non presenta alcun segno di disseccamento. E come esso tutti gli ulivi che si trovano nei paraggi. Un caso quindi da studiare, non certo da eliminare;
per assicurare il futuro dell'olivicoltura pugliese, quella di qualità, che produce uno dei migliori oli al mondo, secondo gli scriventi e secondo il buon senso, non si potrà che percorrere la strada della ricerca,
impegna il Governo:
a destinare qualsiasi fondo o finanziamento da stanziare o già stanziato alle sole cure degli alberi di ulivo e non ai reimpianti o agli innesti, in un'ottica di salvaguardia dell'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino.
G/981/45/5
MOLLAME, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 376 prevede l'istituzione di un Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022;
appare altresì necessario, sempre in tema agricolo, istituire un fondo avente la finalità di favorire la gestione sostenibile, il recupero e l'ottimizzazione della risorsa idrica nazionale;
riveste un ruolo prioritario, infatti, il supporto del settore primario anche nella fase di adattamento ai nuovi scenari climatici aventi un forte impatto sulle risorse idriche, assicurando le disponibilità necessarie al mantenimento e allo sviluppo economico del territorio e dell'agricoltura italiana,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, mediante appositi interventi normativi, di istituire, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, un fondo finalizzato a finanziare la progettazione delle opere per il completamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 14 giugno 2002, n. 41, 27 maggio 2005, n. 74 e 29 marzo 2006, n. 117, e successive integrazioni, nonché, conseguentemente, a prevedere i requisiti, i criteri e le modalità relativi all'accesso al fondo.
G/981/46/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilanci di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»
premesso che:
il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, ha tra le maggiori finalità quella di promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
il citato decreto prevede l'attuazione della Strategia forestale nazionale che, in attuazione degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola;
il decreto rimanda per l'attuazione di tale strategia a diversi decreti attuativi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
a distanza di più di sei mesi dall'approvazione di tale norma non sono stati ancora emanati i relativi decreti attuativi,
impegna il Governo:
a dare piena attuazione al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, emanando ed approvando in tempi rapidi i relativi decreti attuativi;
ad adottare un Piano forestale nazionale che preveda un'opera di riforestazione che consenta di ripristinare il soprassuolo montano altrimenti a rischio erosione.
G/981/47/5
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;
purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;
la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali,
considerato che:
altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;
a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;
le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;
le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi,
considerato inoltre che:
diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU – Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;
non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,
impegna il Governo:
a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;
a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.
G/981/48/5
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
la diffusione del disseccamento rapido degli ulivi, in special modo nella zona del Salento della Regione Puglia, ha assunto preoccupanti risvolti ambientali, economici, sociali;
ad aggravare un quadro già assai intricato sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista normativo, vi è stata la sussistenza di forti incertezze scientifiche sulle reali cause del disseccamento;
malgrado ciò, le evidenti indeterminatezze e le carenze scientifiche in merito al ceppo pugliese del batterio Xylella fastidiosa e alla sua ipotizzata propagazione, non sono state sufficienti ad ostacolare la distruzione di un numero considerevole di piante nel territorio salentino, con grave nocumento all'economia locale, al paesaggio e all'ambiente, nonché all'adozione di pratiche fitosanitarie fortemente impattanti sulla biodiversità e sulla salute dei cittadini,
considerato che:
il 10 dicembre scorso è stata deposita dagli scriventi una diffida per impedire l'abbattimento di un ulivo della contrada Termetrio a Cisternino. Un ulivo risultato positivo a Xylella Fastidiosa oltre un anno e mezzo fa ma che oggi è ancora perfettamente verde. Testimone, dunque, della non corrispondenza tra la presenza diXylella e il disseccamento, nonché della possibilità di convivere con il batterio, preservando il nostro prezioso patrimonio olivicolo;
secondo il Comitato scientifico della Regione Puglia e secondo gli stessi ricercatori del CNR di Bari, il batterio si manifesta nelle piante a distanza di non oltre un anno dal suo insediamento. Ma ad oggi, contro ogni previsione, l'ulivo in questione non solo è vivo e vegeto ma non presenta alcun segno di disseccamento. E come esso tutti gli ulivi che si trovano nei paraggi. Un caso quindi da studiare, non certo da eliminare;
per assicurare il futuro dell'olivicoltura pugliese, quella di qualità, che produce uno dei migliori oli al mondo, secondo gli scriventi e secondo il buon senso, non si potrà che percorrere la strada della ricerca,
impegna il Governo:
a destinare qualsiasi fondo o finanziamento da stanziare o già stanziato alle sole cure degli alberi di ulivo e non ai reimpianti o agli innesti. Solo così riusciremo a salvare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino.
G/981/49/5
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di :finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», cosi come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 , fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;
è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;
ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;
valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.
G/981/50/5
RIPAMONTI, BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Il Senato,
in sede di esame del Disegno di Legge n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
tra il 2013 e il 2015 si sono verificati eventi calamitosi e alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992 e successive modificazioni;
la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015 ha istituito un fondo di 60 milioni annui riconoscendo un contributo ai cittadini e alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi e alluvionali sopra citati;
il contributo previsto dalla legge n. 208/2015 si è reso necessario in quanto ha integrato lo stanziamento finanziario previsto, in maniera esigua, dal fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2004, che ha consentito il riconoscimento dei contributi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificati si tra il 2013 e il 2015;
tale fondo di solidarietà nazionale ha, infatti, coperto meno del 5 per cento del volume dei danni quantificati,
considerato che:
la regione Liguria, a differenza di altre regioni, ha inoltrato la documentazione relativa alla quantificazione dei danni provocati dalle alluvioni verificatisi nel mese di ottobre 2014, non utilizzando la scheda «C» allegata alle ordinanze della protezione civile ma la modulistica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, prevista per il risarcimento dei danni in agricoltura, in quanto da una parte i danni interessano le aziende agricole e dall'altra, in un primo momento sembrava che il risarcimento sarebbe stato erogato dal fondo di solidarietà nazionale;
questo fatto ha impedito alla regione Liguria di ricevere i contributi per i danni subiti dalle imprese agricole, vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 che ha espressamente vincolato il riconoscimento dei contributi alle attività economiche e produttive danneggiate alla presentazione della segnalazione mediante la scheda «è» già menzionata, comportando una situazione di disparità nei confronti delle altre regioni che hanno avuto accesso ai fondi previsti dalla legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015;
le segnalazioni dalla regione Liguria sono state comunque inoltrate alla Protezione Civile nell'autunno dell'anno 2016, nonostante anche la modulistica prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2004 indica il quadro esatto dei danni subiti;
in risposta ad un'interrogazione nel settembre del 2016, anche l'ex Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si è dichiarato disponibile a costruire le soluzioni migliori per evitare un ulteriore danno alle imprese agricole liguri,
impegna il Governo:
a valutare risolvere la situazione delle imprese agricole
a valutare l'adozione di opportuni accorgimenti al fine di uniformare la situazione delle imprese agricole liguri, colpite dalle alluvioni del mese di ottobre 2014, con le imprese agricole delle altre regioni che hanno avuto accesso ai contributi previsti dalla legge n. 208/2015.
G/981/51/5
RIPAMONTI, CASTALDI, BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Il Senato,
in sede di esame del Disegno di Legge n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
l'articolo 27 del decreto legge 83/2012, recante il «riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa» e, in sua attuazione, il DM 31 gennaio 2013, disciplinano le procedure di riconoscimento di area di crisi industriale complessa e prevede che il Ministero adotti i Progetti per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale (PRRI) approvati con appositi Accordi di Programma;
i Progetti per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale promuovono investimenti produttivi, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti, la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi;
le aree di crisi industriale complessa riconosciute coinvolgono la maggior parte del territorio italiano, e rappresentano aree strategiche per il tessuto industriale del paese;
Invitalia, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, interviene tramite azione congiunta tra Amministrazioni centrali e Regioni nelle zone in difficoltà economica che rientrano nelle aree di crisi industriale, al fine di favorire la ripresa delle attività industriali e di salvaguardare i livelli occupazionali,
considerato che:
i diversi avvisi pubblicati da Invitalia hanno raggiunto un importante successo in termini di numero di domande presentate e valore complessivo di investimenti;
si sono registrate ulteriori crisi aziendali che interessano le zone le aree in questione, che comportano rischi per la tenuta industriale dei diversi territori e ripercussioni sul piano degli occupati,
impegna il Governo:
a valutare, dati i fatti sopra esposti e considerate le peculiarità dei territori in questione, una integrazione della dotazione finanziaria dei diversi Progetti di riconversione e riqualificazione, dando priorità alle aree che hanno riscontrato maggiore successo in termini di numero di domande presentate e valore complessivo di investimenti.
G/981/52/5
CASTALDI, GIROTTO, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 334 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina della misura di sostegno «Resto al Sud», di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, ampliando la platea dei potenziali beneficiari, ed in particolare, elevando da 35 a 45 anni l'età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste alle attività libero professionali, ha colmato una delle principali criticità caratterizzanti tale misura;
la relazione tecnica, nella parte riferita al citato comma, afferma che le modifiche introdotte esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla misura continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 91 del 2017, rispetto alle quali, con delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 sono stati assegnati 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020;
il Governo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha confermato che le agevolazioni in esame sono concesse all'interno delle risorse effettivamente disponibili e secondo la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali,
considerato che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legge n. 91 del 2017, il soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia,
considerato inoltre che:
sono emerse nel corso del tempo una serie di criticità applicative riferite a tale strumento incentivante che hanno reso «Resto al Sud» meno efficace di quanto potrebbe e dovrebbe essere;
tra le principali criticità si ravvisano, in particolare, la mancata la promozione sul territorio, diversi elementi di criticità per la assistenza per i soggetti che vorrebbero accedere alla misura e di tutoraggio per i neo imprenditori una volta ottenuto il finanziamento;
parte delle criticità dipendono anche dalle modalità di gestione della misura da parte di Invitalia la quale, ampliando le sue attività, ma dismettendo i punti di contatto sul territorio ha, di fatto, ridotto l'assistenza ai potenziali neo imprenditori e, conseguentemente, l'efficacia della misura stessa,
valutato che:
dette criticità potrebbero essere superate tramite un adeguato Piano di promozione e sviluppo della misura «Resto al Sud», incentrato su azioni concrete attività di promozione rivolte ai soggetti interessati, anche presso le Università delle Regioni interessate alla misura, volte ad approfondire la conoscenza delle opportunità offerte, il sostegno all'azione degli enti accreditati, nonché l'organizzazione di servizi reali di tutoring post-ammissione e di affiancamento consulenziale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di rispondere alle criticità di cui si è detto in premessa e rilanciare concretamente la misura «Resto al Sud», anche mediante l'adozione di un adeguato Piano di promozione e sviluppo della misura, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) assicurarne l'accesso ad un più vasto e qualificato numero di potenziali beneficiari;
b) accelerare il flusso di presentazione delle domande, diffondendo la conoscenza della misura;
c) qualificare la progettualità d'impresa dei proponenti, attraverso sistemi di accompagnamento degli stessi;
d) sostenere il tasso di sopravvivenza e di successo delle iniziative imprenditoriali finanziate assistendole con forme di tutorship.
G/981/53/5
CASTALDI, GIROTTO, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 45 dell'articolo 1 del provvedimento in esame estende la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
il comma 121 del predetto articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;fondo che ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico;
i successivi commi da 240 a 241 stabiliscono che le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS), siano ripartite tra le regioni e assegnate – entro il 30 settembre di ciascun anno – direttamente agli ITS che siano stati valutati nell'annualità formativa precedente secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l'Accordo del 17 dicembre 2015;
si prevede l'integrazione degli standard organizzativi e dei percorsi degli ITS con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
la relazione tecnica aggiornata evidenzia che la norma prevede nuovi criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 205 del 2017 lasciandone, tuttavia, invariati l'importo e i destinatari. Muta anche la tempistica del riparto, che ora dovrà necessariamente avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno,
impegna il Governo:
al fine di promuovere il programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, a valutare l'opportunità di incrementare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di promuovere convenzioni a titolo gratuito con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
G/981/54/5
FATTORI, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 150 prevede un incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, in un'ottica di lotta al disagio sociale, promozione dell'integrazione e riconoscimento della parità di diritti, ivi compresi quelli legati allo svolgimento di attività lavorative;
il 18 ottobre 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge AC 4008, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», diventato legge 29 ottobre 2016, n. 199;
con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto «caporalato», introducendo modifiche al quadro normativo penale e prevedendo misure di supporto per i lavoratori stagionali in agricoltura;
le principali novità della legge riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è stato commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo,
considerato che:
il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva agroalimentare che va combattuto con tutti gli strumenti possibili al fine di uscire, una volta per tutte, dalla cosiddetta «ghetto economy»;
la portata del fenomeno è aggravata dallo sfruttamento di lavoratori di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dalla connessa penuria di strumenti di regolarizzazione del lavoro e della sua emersione e dal vulnus di tutela nel quale riversano numerosi soggetti che godevano di un permesso di soggiorno per motivi umanitari,
impegna il Governo:
ad istituire, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un tavolo per il contrasto del caporalato, avente la denominazione di «Tavolo Caporalato» e la durata di tre anni, prorogabile di un ulteriore triennio, composto dai rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai rappresentanti dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per la lotta al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura;
ad incrementare i controlli di competenza su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, anche attraverso iniziative per lo stanziamento di maggiori risorse economiche in favore degli organi di vigilanza, in modo particolare gli ispettorati del lavoro e, in raccordo con le Regioni, le ASL;
a garantire informazioni e supporto ai lavoratori, anche attraverso l'attivazione e la pubblicizzazione, tenendo conto delle diversità linguistiche, di un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni subite durante il lavoro o nell'ambito della conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato, la tutela da ogni atto ritorsivo e la pronta trasmissione delle segnalazioni ai competenti organi per gli opportuni accertamenti;
a riferire periodicamente alle Camere sul numero e sulla tipologia di segnalazioni e denunce pervenute dai lavoratori vittime di sfruttamento, nonché sulle violenze perpetrate e subite durante il lavoro;
a realizzare, fatte salve le prerogative dello Stato e delle Regioni, una campagna divulgativa volta ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del caporalato, su quali siano i diritti inviolabili dell'uomo stabiliti dalla Costituzione e riconosciuti a livello internazionale e su quali siano gli strumenti di denuncia a disposizione delle potenziali vittime, mediante l'utilizzo di una formula comunicativa che tenga conto delle differenze linguistiche e culturali e che coinvolga le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati e gli enti locali, al fine di stimolare la crescita e la diffusione di una cultura collettiva che stigmatizzi qualsivoglia comportamento illecito;
a prevedere, fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, l'istituzione di un apposito marchio di qualità che possa essere apposto sui prodotti delle aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
a prevedere, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, pratiche e modelli produttivi virtuosi e una filiera agricola etica dal punto di vista sia sociale che ambientale, attraverso l'introduzione di una «matrice multicriteri» da apporsi sui singoli prodotti e che mostri al consumatore il livello di rispetto, con un punteggio da uno a 4, di 5 parametri (etica, energia, circolarità, valore aggiunto e filiera corta), con il precipuo obiettivo di creare un circuito di vendita alternativo ove partecipino attivamente le aziende agricole virtuose, attualmente escluse dalla grande distribuzione organizzata;
a porre in essere, tenuto conto delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e alle Province autonome, opportune misure di carattere normativo finalizzate a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, in particolare attraverso il rafforzamento del sistema di collocamento pubblico, la promozione dell'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, nonché la piena accessibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante apposite applicazioni installabili sui dispositivi mobili e portatili, che consentano di informare rapidamente i lavoratori stagionali delle nuove offerte di lavoro esplicitandone le caratteristiche, quali, in particolare, la durata, la mansione e il compenso;
a promuovere l'utilizzo dei servizi pubblici per l'impiego nel reclutamento della manodopera attraverso iniziative volte ad introdurre sgravi fiscali, assicurativi (riduzione dell'aliquota contro gli infortuni sul lavoro), previdenziali o burocratici, in particolare a favore delle piccole aziende agricole che operano nella legalità;
a promuovere percorsi semplificati ed agevolati per ottemperare agli adempimenti indicati dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare per quanto concerne il periodo di validità della documentazione relativa alle visite mediche preventive, nonché, in accordo con le Regioni, mediante l'attivazione di apposite convenzioni ed iniziative che garantiscano a tutti i lavoratori iscritti lo svolgimento di tali visite;
a prevedere in via sperimentale, in accordo con le Regioni, la figura del «garante del lavoro agricolo», da inquadrare nell'ambito dei centri per l'impiego provinciali o degli assessorati regionali del lavoro, con lo scopo di fornire il servizio di intermediazione tra lavoratori e datori del lavoro nell'ambito del settore primario;
a stabilire, mediante appositi criteri, e fatte salve le competenze regionali, i compiti del «garante del lavoro agricolo» e le modalità di svolgimento del relativo ufficio in ambito territoriale presso appositi sportelli comunali, anche attraverso l'ausilio di sedi itineranti;
ad intervenire a livello normativo affinché il permesso di soggiorno del lavoratore sia prolungato fino alla scadenza dell'indennità di disoccupazione, al fine di consentire la ricerca di una nuova occupazione;
a stabilire, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa comunitaria, l'interdizione dai fondi UE della politica agricola comune degli imprenditori agricoli condannati ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come modificato dalla legge n. 199 del 2016;
ad implementare: a) un sistema di sostegno alle imprese produttrici che consenta loro di legare il prezzo di vendita ai costi complessivi di produzione; b) un sistema di controllo sulla filiera che impedisca lo svolgimento e lo sviluppo delle «aste a doppio ribasso»; c) una politica di trasporto pubblico efficiente che consenta le operazioni di raccolta e di raggiungimento del luogo di lavoro da parte dei braccianti impiegati stagionalmente in agricoltura;
a tracciare un percorso sia istituzionale che legislativo che porti, anche attraverso specifiche modifiche di disposizioni vigenti, a normare l'emersione del lavoro irregolare, in un'ottica di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, nonché di repressione dei fenomeni di violenza e di grave sfruttamento nei confronti dei lavoratori, ivi compresi quelli provenienti da paesi terzi.
G/981/55/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'articolo 7 della legge n. 3 dell'u gennaio 2018 reca disposizioni sull'istituzione e definizione della professione di osteopata e della professione di chiropratico per cui in entrambi i casi sono necessari dei titoli di laurea abilitanti;
permangono nell'ordinamento nazionale delle figure ausiliarie di interesse sanitario di cui all'articolo 1 del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334, che identificano gli operatori con qualifiche di massaggiatore e capo bagnino e la legge 19 maggio 1971, n. 403, recante nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi;
l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;
non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1º gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali cosi individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990;
il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5225/ 2007, ha riconosciuto che queste figure non sono state coinvolte nel processo di riordino del relativo corso di formazione (né sono state sopprese) da quanto disposto dalla legge n. 43 del 1º febbraio 2006 che ha previsto la necessità del titolo universitario abilitante rilasciato dallo Stato per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione;
permangono quindi dei profili professionali, che utilizzando alla pari la terapia manuale, sovrappongono la propria operabilità con quella dei fisioterapisti che acquisiscono titoli abilitanti accademici e non solo meri corsi di formazione regionali;
il Ministero della Salute ha riconosciuto la qualifica di PROFESSIONE SANITARIA ai corsi di diploma triennale per Massofisioterapista sino a giugno del 2013 e, pertanto, per oltre venti anni successivi al d.lgs. del 1992., è proseguita la formazione di Massofisioterapisti come «professione sanitaria non riordinata» ma prevista da norme vigenti;
con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e masso fisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni„ anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999;
il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;
l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IV A, include la figura del «massaggiatore»;
è necessaria quindi una revisione dei profili professionali che differenzi da un lato le competenze e gli ambiti di esercizio dei massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnini da quelli dei fisioterapisti laureati e dall'altro un futuro riordino dei titoli abilitanti alle professioni sanitarie ausiliarie,
impegna, quindi, il Governo:
a promuovere un riordino di queste professioni sanitarie anche prevedendo il titolo di Massofisioterapista in ruolo ad esaurimento;
a rivalutarne i percorsi formativi riconoscendo crediti per l'iscrizione ai corsi universitari eventualmente con riserva o in sovrannumero;
a riaprire le procedure di riconoscimento dell'equipollenza per gli aventi diritto;
a riconoscere la detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma1. lettera c) del T.U.I.R. per le spese relative alle prestazioni rese dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42/99, solo se accompagnate da prescrizione medica;
a predisporre tutte le necessarie modifiche normative affinché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applichino anche alla figura del massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999;
ad operare affinché enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi autorizzino il rimborso delle spese per prestazioni effettuate previa indicazione del percorso riabilitativo da parte del medico specialista, dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42/99;
a provvedere affinché tutte le regioni operino la soppressione dei corsi di formazione per massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnino.
G/981/56/5
ACCOTO, PESCO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il provvedimento in esame, sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, introduce molteplici misure, quali, al comma 102 la previsione di un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. Nuova Sabatini, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti;
particolare attenzione è dedicata anche al sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, disponendo al comma 103, lo stanziamento di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l3ttuazione del Piano medesimo;
il provvedimento in esame, ai commi 106 e 107, provvede anche a incrementare di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020, la dotazione del Fondo crescita sostenibile per gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa;
considerato che:
l'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 prevedeva che: «in attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di lire 13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali»,
preso atto del fatto che:
il summenzionato intervento è stato abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» ed è gestito a stralcio dal Ministero dello Sviluppo economico;
resta inalterata la necessità di incentivare gli investimenti e l'insediamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse, attraverso la creazione di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune modifiche normative al fine di considerare «aree economicamente depresse» i territori delle province nei quali si registri un tasso di disoccupazione, secondo lo specifico indicatore ISTAT superiore al 20 per cento o che sono riconosciute come aree di crisi complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
a valutare, altresì, l'opportunità di riconoscere, nel limite di spesa di 150 milioni annui a decorrere dal 2019, alle imprese che avviano un'attività nelle aree di cui precedente impegno tra il lo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, nei settori di cui al quinto punto, la possibilità di fruire delle seguenti agevolazioni:
a) tassazione al 4 per cento dell'imposta sul reddito di società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;
b) esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
c) esenzione dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento,
a condizione che rispettino i seguenti obblighi:
a) l'assunzione almeno 20 lavoratori, mantenere le loro attività nelle aree di cui al secondo punto per almeno 5 anni, pena la revoca retroattiva di benefici concessi e goduti;
b) almeno il 50 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della provincia in cui ha sede la nuova impresa. Di tale 50 per cento almeno un 30 per cento deve essere assunto a tempo indeterminato, di cui almeno 2 lavoratori devono essere ultracinquantenni. Non sono computati come dipendenti coloro che svolgono un ruolo nell'organo amministrativo dell'azienda o abbiano legami di parentela con amministratore, presidente o soci dell'azienda;
c) il possesso di almeno un amministratore residente nella provincia in cui ha sede la nuova azienda;
d) investire in immobilizzazioni materiali entro 2 anni da quando l'azienda è operativa per un importo minimo di 100.000 euro;
e) deve avere una partecipazione societaria da impresa estera fino ad un massimo del 51 per cento,
unicamente nei seguenti settori:
a) farmaceutico e chimico (produzione e commercio all'ingrosso);
b) tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica ed automazioni;
c) ricerca per innovazione e sviluppo, salvaguardia e gestione ambiente;
d) servizi per le imprese, le aziende e le persone;
e) formazione, sicurezza, editoria, trasporti;
f) industrie alimentari;
g) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.
G/981/57/5
Il Senato,
in sede dì discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
l'articolo 485 del testo unico sulla scuola, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce il riconoscimento del servizio agli effetti di carriera per il personale docente;
si rende necessario chiarire che tale riconoscimento comprenda anche l'insegnamento nelle università italiane in qualità di professore a contratto, su incarico conferito ai sensi dell'articolo 100, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica il luglio 1980, n. 382, ed ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 142;
vi sono taluni docenti, difatti, che hanno espletato la funzione di docenza universitaria a contratto per lunghi periodi, con l'incarico conferito all'inizio di ogni anno accademico su deliberazione dell'organo preposto (consiglio di facoltà o consiglio di corso di laurea) e che, entrati in ruolo nella scuola secondaria superiore, si sono visti non riconoscere tale funzione ai fini della ricostruzione della carriera, a causa di un'interpretazione restrittiva della normativa predetta;
difatti, l'articolo 485, comma 5, del testo unico sulla scuola non cita espressamente le norme alla base del conferimento dell'incarico di docenza universitaria ma rinvia genericamente al «servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università»,
impegna il Governo:
ad intervenire, anche con atti di natura amministrativa, al fine del riconoscimento dei servizi di docenza universitaria a contratto espletati su incarico conferito ai sensi della normativa richiamata per la ricostruzione di carriera dei docenti.
G/981/58/5
MANTOVANI, MATRISCIANO, NOCERINO, AIROLA, RICCARDI, PIRRO, CORBETTA, CROATTI, VONO, GUIDOLIN, VANIN, MONTEVECCHI, AUDDINO, CAMPAGNA, MAIORINO, ORTIS
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),
premesso che:
il comma 253 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile (smart working), l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale,
considerato che:
il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro, teso a conciliare l'esigenza dei lavoratori di coniugare tempi di vita e di lavoro con quella delle imprese di diminuire i costi fissi di strutture e postazioni;
il lavoro agile altresì comporta un beneficio per l'ambiente e la qualità dell'aria riducendo la necessità degli spostamenti, che oggi avvengono soprattutto attraversi veicoli privati. Di conseguenza, la sua diffusione determinerebbe una minore congestione delle strade e minori emissioni inquinanti, in particolare in zone come quelle della pianura padana dove le concentrazioni di gas nocivi superano, talvolta, i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;
tale modalità di lavoro, nonostante l'approvazione della legge n. 81 del 2017 e l'incremento di iniziative in materia da parte di imprese private e della pubblica amministrazione, rimane ad oggi ancora fortemente limitata,
impegna il Governo:
prevedere, per quanto di propria competenza, l'adozione di provvedimenti contenenti misure atte ad incentivare progetti strutturati di smartworking sia nel settore del mercato del lavoro pubblico che in quello privato del nostro Paese.
G/981/59/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 143 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di dipendenti delle imprese editoriali,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di riconoscere l'applicazione delle disposizioni in materia dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35 , terzo comma, della legge 5 agosto 1981 n. 416, collocati in cassa integrazione straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il l gennaio 2014 e il 31 maggio 2015 , ancorché dopo il periodo di godimento di cassa integrazione straordinaria, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa.
G/981/60/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 219 e 220 recano disposizioni in materia di personale dell'INAIL,
considerato che:
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL;
con il comma 5 del medesimo articolo era stato stabilito che al personale transitato dall'ISPESL si continuasse provvisoriamente ad applicare «il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII»;
come segnalato da numerosi dipendenti ex ISPESL, la riorganizzazione dei moli interni dell'INAIL attualmente in corso e che si dovrebbe concludere al 31 dicembre 2019, nel portare al superamento della normativa transitoria di cui sopra potrebbe comportare per tali dipendenti ad un diverso ed inferiore inquadramento ed al peggioramento delle attuali condizioni contrattuali,
impegna il Governo:
al fine di superare la precarietà contrattuale del personale interessato, salvaguardando e valorizzando importanti professionalità della ricerca, a valutare l'opportunità di prevedere il superamento del carattere di transitorietà della disciplina di cui comma 5, dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continuando ad applicare al personale ex ISPESL trasferito in INAIL il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza, nell'ambito del comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti pubblici di ricerca.
G/981/61/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 161 a 163 disciplinano l'erogazione dei fondi per consentire le varie assunzioni nella Pubblica Amministrazione;
la legge 27 dicembre 2017 n. 205, all'articolo 1, comma 1148, lettere a) e h), ha disposto la proroga delle graduatorie e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
preso atto che:
al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, in conformità con i principi costituzionali di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del DPR n. 465 del 1997, ed in attuazione della deliberazione della ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 109 del 21 luglio 2010, sarebbe opportuno che il Ministero dell'interno, già Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ammettesse gli idonei risultanti dalla graduatoria del COA 3 per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso – concorso, pubblicato su G.U.R.I n. 19 del 6 marzo 2007, a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di mesi 6 con tirocinio di mesi 3 presso gli Enti Locali, per una spesa complessiva da porre nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'ex Agenzia, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del d. Igs. 267/2000, nella prima fascia professionale;
è nota la carenza di iscritti presso le sezioni regionali degli albi dei Segretari Comunali, il cui accesso alla carriera è disciplinato sia dall'articolo 98 del D.Lgs. 267/2000 che dal DPR 465/1997 «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare delle misure tese al riconoscimento dell'idoneità conseguita a livello concorsuale nelle edizioni precedenti del Corso-Concorso per l'abilitazione alla figura di segretario comunale, nonché delle professionalità acquisite nell'ambito della pubblica amministrazione, soprattutto quella locale, da coloro che posseggono i requisiti per l'accesso alla Dirigenza di cui al DPR n. 70/2013.
G/981/62/5
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 413-415 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in merito al rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici,
considerato che:
la percentuale prevista ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, circa le assunzioni dei lavoratori Co.Co.Co. del personale ATA, nei profili di assistente amministrativo e tecnico, è inadeguata rispetto allo spirito della norma sulla loro stabilizzazione;
dai provvedimenti emanati su tale questione si ricava che quello dei lavoratori ex Co.Co.Co è una sorta di organico speciale – fissato per legge – che dovrà coesistere con quello di diritto del restante personale ATA e che posti e risorse devono restare in dotazione a quel gruppo di lavoratori;
la disparità di trattamento tra lavoratori che prestano la medesima attività lavorativa da anni, con le stesse responsabilità, non può trovare ulteriori giustificazioni, e soprattutto merita di trovare una definizione immediata,
impegna il Governo a:
verificare quali siano gli ostacoli che impediscono di risolvere positivamente e definitivamente l'annosa questione de qua attraverso l'impego di ulteriori risorse qualora il totale delle risorse stanziate dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si dimostri insufficiente.
G/981/63/5
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 148 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materi di ammortizzaztori sociali,
considerato che:
con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1º maggio 2015 è divenuta operativa la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) che ha preso il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
in base a tale normativa è stato allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge 92/2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;
l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter più coprire il proprio reddito per tutto ranno, percependo l'indennità per la metà dei mesi lavorati;
al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legislativo 148/2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che nel caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi. Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1º maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo;
l'articolo 43 decreto legislativo 148/2015 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo 185/2016 che ha aggiunto un comma 4-bis. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. Anche tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti e financo discriminatori,
impegna il Governo:
a porre in essere appositi ed urgenti interventi di carattere normative volti all'introduzione ed alla messa a regime in maniera stabile di un sistema che assicuri la fruizione della NASPI a tutti i lavoratori stagionali anche se operanti in settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali, superando la prassi degli interventi contingenti e limitati come quelli finora posti in essere;
a reperire le opportune risorse necessarie a tale scopo, anche prevedendo la destinazione a tal fine di eventuali risorse residue già stanziate in occasione dell'emanazione dei provvedimenti di cui in premessa.
G/981/64/5
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 143 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito ai dipendenti di imprese del settore editoriale,
considerato die:
si definisce come attività di Ufficio Stampa una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò esclusi dall'attività di Ufficio Stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità;
l'ufficio Stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso l'esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all'Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge professionale oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine;
il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare. I giornalisti che lavorano negli Uffici Stampa, sia pubblici sia privati, sono tenuti a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento professionale permanente, promosse direttamente o indirettamente dal Consiglio Nazionale, seguendo i percorsi formativi definiti per i giornalisti sia professionisti sia pubblicisti,
rilevato che:
come noto, in molte Amministrazioni non viene applicato il CNLG, ma la contrattazione collettiva di comparto prevista per gli altri dipendenti. Ed invero, con l'intervento della legge 7 giugno 2000, n. 150, il legislatore apre all'autonomia sindacale prescrivendo che «negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti»;
ciò nonostante, dopo l'intervento del Tribunale di Roma che con sentenza n, 951 del 26 ottobre 2005, dichiarava «il diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni...», non si è ancora addivenuti ad un'intesa in proposito. Pertanto Fattuale inquadramento dei giornalisti occupati negli Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni deve operarsi sia con riferimento alle regole poste dalla medesima legge n. 150 del 2000 che sulla base delle regole generali che debbono essere applicate dopo il processo di «contrattualizzazione» del pubblico impiego, avviato con il D.Lgs n. 29 nel 1993;
ai giornalisti (professionisti e pubblicisti) che svolgono attività giornalistica nella pubblica amministrazione (e ciò avviene principalmente negli Uffici stampa) e applicato, in certi casi, il contratto collettivo nazionale di lavoro FNSI – FIEG mentre in altri casi è applicato il contratto collettivo del comparto pubblico di appartenenza (autonomie locali, ministeri, ecc.);
come più volte enunciato dalla giurisprudenza, oramai consolidata sul punto, coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale dei giornalisti e che prestano servizio negli Uffici Stampa – istituzionali, uffici di diretta collaborazione e/o gruppi consiliari – delle Regioni a Statuto Ordinario svolgono una prestazione di natura giornalistica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di applicare a coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale dei Giornalisti e che prestano servizio negli Uffici Stampa – istituzionali, uffici di diretta collaborazione e/o gruppi consiliari – delle Regioni a Statuto Ordinario i testi dei contratti nazionali di lavoro giornalistico sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
a valutare l'opportunità di applicare al personale che svolge funzioni giornalistiche la disciplina contrattuale riconosciuta dai singoli ordinamenti nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva.
G/981/65/5
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 139 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani,
considerato che:
il riscatto del corso di laurea di cui all'articolo 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30; convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è un istituto che consente di andare in pensione con alcuni anni di anticipo valorizzando ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato);
tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è mediamente di cinque anni e dunque poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile;
tuttavia, i dati sull'istituto de quo dimostrano come lo stesso sia divenuto sensibilmente oneroso e, conseguentemente, accessibile solo per pochi. Ed invero, un numero del tutto limitato di persone decide di riscattare gli anni di laurea proprio in quanto la relativa normativa, attualmente in vigore, non rende conveniente il ricorso a tale istituto. Le cifre utili ai fini del riscatto, infatti, si palesano come del tutto ostative;
come noto, la riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero) ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema contributivo;
l'introduzione del ricorso all'istituto del riscatto gratuito degli anni legali del corso di studi potrebbe costituire uno strumento attraverso il quale mitigare gli effetti drastici di cui sopra,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di stabilire la gratuità del ricorso all'istituto del riscatto degli anni legali del corso di studi e, pertanto, a valutare la possibilità di intervenire per far valere il periodo di studi in questione ai fini della maturazione del diritto alla pensione considerando, dunque, il tempo trascorso a studiare, ossia gli anni da riscattare, nel computo dei periodi utili ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e consentendo, comunque, la facoltà di riscatto onerosa ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5-bis dell'articolo 2 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
a valutare l'opportunità di riscattare gratuitamente i periodi di studio di cui sopra senza che rilevi l'età ed il reddito del richiedente.
G/981/66/5
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 137 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di occupazione,
considerato che:
una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il part time ciclico, previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza. Al centro della questione si pone la richiesta, rivolta all'ente previdenziale INPS, di riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di part time ciclico i contributi per l'intero anno, e non solo per il periodo in cui hanno prestato servizio. Tuttavia, la risposta dell'ente previdenziale è sempre la medesima ovvero che continuerà a calcolare solo i periodi di effettivo lavoro, fino a quando non ci saranno degli adeguamenti normativi sul punto;
il part time ciclico, altrimenti detto multiperiodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali part time orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;
può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare full time in alcuni periodi dell'anno e part time in altri, oppure lavorare full time per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4,
tenuto conto inoltre che:
con i nuovi limiti di durata dei contratti di lavoro a termine, è prevedibile che i datori di lavoro saranno, significativamente, incentivati a ricorrere alla forma contrattuale del part time ciclico, soprattutto per alcune categorie di lavoratori che operano in attività stagionali o comunque denotate dalla periodicità. Pertanto, aumenteranno i lavoratori che non avranno più diritto alla fruizione della NASPI. Difatti, il periodo di inattività – ossia quello di non lavoro previsto dal contratto part-time ciclico – non è considerato disoccupazione involontaria, ragion per cui non spetta il sussidio al reddito,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di garantire che, nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro part time ciclico a tempo indeterminato, ai soli fini della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego prevista all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, i periodi di inattività superiori a trenta giorni continui siano da considerarsi periodi di disoccupazione involontaria.
G/981/68/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021, al comma 436 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica), prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
affinché l'entità di tali risparmi sia valutata adeguatamente rispetto all'effettivo andamento dei flussi migratori;
affinché i risparmi previsti non incidano nella condizione dei centri per l'immigrazione, che devono essere adeguati per la permanenza in condizioni di dignità e giusta assistenza per i migranti e di sicurezza per loro e le popolazioni dei comuni dove i centri sono presenti;
affinché attivi tutti gli strumenti di controllo per garantire che le condizioni lavorative di coloro che sono impegnati nella gestione dei centri rientrino in tutte le garanzie previste dalla legge.
G/981/69/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
dalle modifiche introdotte ai commi 233 e 234 che concernono l'ispettorato nazionale del lavoro dispone nello specifico che l'ispettorato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 330 unità per il 2021; l'incremento da 2 a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e da 88 a 94 posizioni dirigenziali di livello non generale della dotazione organica dell'ispettorato; l'ispettorato è autorizzato all'assunzione delle suddette unità dirigenziali non generali, nonché di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale. Inoltre, si prevede un incremento del 10 per cento degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
sono diminuite le assunzioni di personale ispettivo previste per il 2021 e introdotte assunzioni per dirigenti generali e non generali, nonché diminuiti gli importi delle sanzioni in materia di violazione norme prevenzione (da 15 a 10 per cento) rispetto al testo originario,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare ulteriori misure mirate a sostenere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, aumentando ulteriormente il numero degli ispettori del lavoro per controlli più efficaci e abbassando la contribuzione assicurativa e previdenziale a chi promuove contratti stabili.
G/981/70/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
attualmente, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) viene corrisposta per una durata pari alla metà dei periodi lavorati e contribuiti in un quadriennio. Tale sistema di calcolo, adottato per ragioni di contenimento della spesa non più giustificabile, penalizza soprattutto i lavoratori e le lavoratrici impegnati in attività caratterizzate da cicli stagionali;
l'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n, 240 prevede per detti lavoratori, un inquadramento, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. A parziale deroga di ciò e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla mobilità, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni per i soli dipendenti con contratto di lavora a tempo indeterminato;
l'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che ha disciplinato la NASpI, con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha escluso da detto trattamento i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
l'abolizione della mobilità a partire dal 1º gennaio 2017 sommata all'esclusione dalla NASpI fa sì che agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, non sia riconosciuta alcuna copertura in caso di disoccupazione,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare misure al fine di estendere il diritto della prestazione NASpI ai lavoratori a tempo indeterminato di imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione.
G/981/71/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
l'occupazione femminile rappresenta un tasto dolente per il nostro Paese, specialmente se rapportato alla media europea. Come risulta, infatti, dal database di Eurostat, l'occupazione femminile italiana calcolata nella fascia d'età 15-64 anni è ferma al 49 per cento, rendendoci fanalino di coda nell'eurozona a 28 Stati ove si attesta, invece, nel medesimo periodo, al 62 per cento, con un divario di 13,2 punti rispetto alla media, seguita soltanto dalla Grecia;
secondo i calcoli di Eurofund, il sotto utilizzo del capitale umano femminile nel sistema produttivo italiano ammontava, nel solo 2017, a 88 miliardi di euro, ossia il 5,7 per cento di tutta la ricchezza prodotta ogni anno in Italia. Detto in altri termini (fonte Banca d'Italia), un aumento del tasso di partecipazione femminile al lavoro dal 49,1 per cento al 60 per cento comporterebbe, quasi automaticamente una crescita fino al 7 per cento del PIL. Ad analoghe conclusioni sono giunti il FMI ed altri organismi internazionali;
ai suddetti dati, in sé drammatici, occorre affiancare quello del gap salariale, poiché a parità di mansioni, le donne spesso guadagnano meno degli uomini, essendo loro riservati ruoli inferiori, in settori a basso reddito, con contratti part-time o a tempo determinato che fanno loro raggiungere più difficilmente ruoli di vertice, nonostante quello femminile sia il capitale umano più formato e scolarizzato;
a questo scenario si aggiunge un altro aspetto non irrilevante a livello di impatto sulla ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro: una bassa condivisione tra i componenti della famiglia della gestione dei carichi di cura legata, strettamente connessa all'arretrata definizione dei ruoli all'interno delle mura domestiche ancora fortemente condizionata da un retaggio culturale di stampo patriarcale ed una carenza cronica e strutturale di servizi pubblici per l'infanzia – e più in generale per la cura della famiglia – che obbliga troppo spesso le donne ad abbandonare il lavoro o a limitare le ambizioni di crescita e di sviluppo perché non adeguatamente sostenute nella gestione famigliare;
la questione della partecipazione femminile al mercato del lavoro è, inoltre, intimamente legata alla crisi demografica italiana: bassi livelli di occupazione femminile intrecciati alle condizione di precarietà lavorativa sono, infine, i principali responsabili della denatalità che affligge ormai da tempo il nostro Paese;
tale scenario impone un brusco e significativo cambio di rotta, di cui non vi è minima traccia neanche nel provvedimento all'esame dell'aula, che l'agenda politica di governo continua a disconoscere, con gravi ripercussioni sull'economia italiana e sulla tenuta sociale del Paese;
solo un piano straordinario per l'occupazione femminile, che contempli nuovi strumenti contrattuali per la parità di genere ed il potenziamento dei servizi sociali e del welfare sarebbe in grado di: incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita; contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e nei trattamenti retributivi; salvaguardare la dignità e l'incolumità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico; garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere; sostenere in ambito lavorativo la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia;
occorre pertanto avviare un profondo percorso di ripensamento delle politiche e delle azioni a favore dell'occupazione femminile, anche quale fattore capace di stimolare la crescita economica, atto a rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena valorizzazione della risorsa femminile sul lavoro,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad avviare un piano straordinario per l'occupazione femminile al fine di:
1. favorire la conciliazione tra tempo lavorativo e tempo familiare per uomini e donne, attraverso misure di welfare aziendale a sostegno della famiglia e politiche family friendly (smart working, telelavoro, banca delle ore, flessibilità degli orari) e favorire forme di congedo che coinvolgano anche i padri;
2. incentivare i datori di lavoro al fine dì aumentare la domanda di lavoro femminile attraverso sgravi contributivi;
3. implementare e garantire la presenza su tutto il territorio nazionale di infrastrutture e servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità (asili nido, nidi-famiglia, educatori famigliari, dopo scuola, servizi di sostegno per genitori anziani, ecc.) per agevolare la permanenza e favorire il ritorno al lavoro delle donne dopo la maternità;
4. favorire e premiare lo sviluppo e la diffusione di politiche virtuose che consentano di certificare l'assenza di discriminazioni nei processi aziendali e la garanzia di equità di genere sia a livello di opportunità e di accesso alla partecipazione al lavoro, sia a livello di parità retributiva.
G/981/72/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
il lavoro, in questa manovra, è stato il «convitato di pietra» nonostante il governo si fosse imposto, in sede di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2018, l'ambizioso obiettivo di orientare oltre 9 dei 22 miliardi di euro di spesa previsti in deficit dalla manovra verso politiche di indirizzo innovative e misure concrete capaci di contrastare la straordinaria situazione di disagio economico in cui versa un'ampia fascia del Paese, ricorrendo ad una misura di sussidio, il reddito di cittadinanza, che potrebbe paradossalmente scoraggiare la ricerca di un lavoro o addirittura favorire quello sommerso;
inoltre la manovra per il triennio 2019-2021 traccia un percorso diverso ove rimangono carenti le risorse per gli investimenti, poiché si è preferito privilegiare la spesa corrente ed introdurre misure che non determinano maggiore e migliore occupazione, ma che rischiano di tradursi in mere politiche assistenzialistiche;
stando alle anticipazioni del governo il reddito di cittadinanza costituirebbe un'integrazione al reddito familiare fino a 780 euro mensili, estremamente rilevante per chi è in condizioni di povertà e che rispetto ai tagli di trasferimenti ed investimenti pubblici registratisi negli ultimi due decenni, rappresenterebbe un salto di qualità politico ed economico;
di contro la medesima misura rappresenterebbe una resa sul fronte occupazionale, facendoci rassegnare all'assistenza per milioni di persone, in specie giovani qualificati, in particolare nel Mezzogiorno, potenzialmente in grado di contribuire attivamente alla propria comunità drammaticamente sofferente per tanti bisogni insoddisfatti;
la stragrande maggioranza dei Comuni italiani ha progetti canteriabili e gli investimenti pubblici, nonostante le litanie degli editorialisti liberisti impermeabili alla realtà, sono la componente più efficace per dare ossigeno all'economia reale;
pertanto 1 miliardo all'anno della dotazione finanziaria prevista dall'ex articolo 21 per il cosiddetto «Reddito di Cittadinanza», potrebbe essere allocata su programmi di «Lavoro di cittadinanza», concentrati nel Mezzogiorno;
i suddetti programmi di lavoro di Cittadinanza sarebbero promossi e gestiti da enti locali ed associazioni di cittadinanza attiva. Sugli enti locali ricadrebbero le spese organizzative, i programmi beneficiari di finanziamenti verrebbero selezionati attraverso un bando nazionale. L'importo spettante per la prestazione di «Lavoro di Cittadinanza» sarebbe pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiungerebbe la contribuzione previdenziale ordinaria;
i programmi finanziabili devono essere finalizzati, a seconda delle abilità e competenze dei lavoratori coinvolti nel programma, alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, in aggiunta a quelli che l'amministrazione pubblica deve garantire, come; 1) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro; 2) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive; 3) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche; 4) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente; 5) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani; 6) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico; 7) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini; 8) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad avviare i programmi di «Lavoro di cittadinanza», concentrati nel Mezzogiorno, finalizzati alle attività indicate in premessa.
G/981/73/5
Il Senato,
premesso che:
l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);
le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;
le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera,
le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:
la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefìci riservati ai propri cittadini;
il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delIe prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;
la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale Ì periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;
in Italia la comunità albanesi è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1 per cento in agricoltura, 43,4 per cento nei servizi e 16,0 per cento nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;
i lavoratori Albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo,
impegna il Governo:
ad attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.
G/981/74/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
Il comma 138 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, finalizzato alla successiva introduzione, con appositi provvedimenti normativi, delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza. La norma prevede inoltre che, fino alla data di entrata in vigore delle misure in esame del presente comma continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del reddito di inclusione (Rei) di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 147 (2.198 milioni nel 2019), le quali concorrono al raggiungimento del predetto limite di spesa complessivo. Le risorse relative al Rei sono quindi accantonate in pari misura per le finalità originarie nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza;
dalla formulazione normativa non emerge con chiarezza se la misura in oggetto riguarderà l'abrogazione dell'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che ha istituito la Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi), indennità mensile di disoccupazione, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione Aspi e MiniAspi in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º maggio 2015;
si ricorda che l'indennità Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Non possono, altresì, accedere alla prestazione: dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi. Chi intende, inoltre, avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, allo stato attuale delle cose può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della Naspi;
la Naspi viene erogata mensilmente ai richiedenti aventi diritto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Se la durata della Naspi è inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione;
verificatisi tra il 1º maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpi 2012. La durata della Naspi, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (articolo 43, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). Se la durata della Naspi è inferiore a quattro mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1º gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Aspi e Mini-ASpi 2012. La durata della Naspi così calcolata, se supera di dodici settimane quella calcolata senza l'inclusione di detti periodi, è prolungata fino ad un massimo di quattro mesi (articolo 43, comma 4-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come innovato dal d. lgs. n. 145 del 2016);
l'indennità Naspi introdotta con il Jobs Act è da tempo oggetto di una forte battaglia da parte dei lavoratori e dei sindacati per via di una modalità di calcolo e di durata che allo stato attuale penalizza diverse categorie ed è in particolare fortemente incisiva in termini negativi per i lavoratori del settore turismo, commercio e servizi, i cui contratti brevi – ridottisi ormai alla sola stagione estiva – rischiano in tanti casi di non essere più sufficienti neppure per maturare i requisiti essenziali al percepimento della Naspi;
richieste e proposte di correzione del sussidio sono state avanzate sinora, senza esito risolutivo, sia al precedente che all'attuale Governo. Rimane, altresì, irrisolta la problematica evidenziata da numerosi lavoratori stagionali per i quali si palesa una drammatica condizione economica, specie nel periodo invernale, e sussiste un'emergenza sociale a causa delle conseguenti difficoltà in essere per tante famiglie;
si consideri che, in alcune realtà territoriali nella quali il turismo è la principale fonte di economia, come nel caso della regione Sicilia, e dove le condizioni climatiche, ambientali e strutturali favoriscono politiche principalmente finalizzate alla ricettività, tuttavia in questi anni il periodo di impiego dei lavoratori del settore turismo si è progressivamente ridotto a pochi mesi – in media ad 8 al massimo e per lo più a 6 – e in molti casi, i lavoratori non riescono nemmeno a maturare ì requisiti contrattuali minimi, essenziali per poter percepire l'indennità di Naspi, unica fonte di sostentamento a decorrere dal momento in cui le aziende chiudono (per la maggior parte a fine di ottobre) e riaprono poi l'anno successivo (in primavera);
allo stato attuale, molti lavoratori rischiano di finire in una condizione di povertà e i riflessi negativi dell'attuale sistema di calcolo della Naspi, rischiano inoltre, di determinare dinamiche altrettanto negative in ambito pensionistico. La Naspi è stata oggetto – sia per quanto concerne il Governo precedente che quello in attività – di una serie di richieste correttive, anche da parte dei sindacati, rimaste inascoltate, sino anche a petizioni popolari, relative alla revisione della Naspi e con istanze per la modifica della riforma pensionistica, alla luce delle prevedibili difficoltà che molti lavoratori avranno in futuro per l'accesso alla pensione, nel quadro delle relative stime previsionali sugli importi ad essi spettanti all'atto della futura conclusione per anzianità del periodo lavorativo,
impegna il Governo
a prevedere esplicitamente, con i prossimi provvedimenti legislativi ritenuti opportuni per i lavoratori stagionali richiamati in premessa, ovvero quelli del settore turismo, commercio e servizi, il mantenimento nell'ordinamento giuridico del loro diritto a richiedere e percepire la Naspi, proprio in ragione del lavoro stagionale svolto, connotato da contratti brevi, spesso ridottisi alla sola stagione estiva, rischiando così di non poter più maturare il diritto al percepimento della Naspi, rimanendo, nei periodi di riposo forzato, senza la possibilità di avvalersi di alcuna politica attiva del lavoro o se intenda prevedere, nei prossimi provvedimenti legislativi ritenuti idonei allo scopo, a estendere il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza anche ai lavoratori stagionali del comparto turistico, attualmente esclusi dal diritto di richiedere tale misura.
G/981/75/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i farmaci detti «orfani» sono destinati alla cura delle malattie talmente rare da non consentire la realizzazione, da parte delle aziende farmaceutiche, di ricavi che permettano di recuperare i costi sostenuti per il loro sviluppo. Il processo che va dalla scoperta di una nuova molecola alla sua commercializzazione è lungo (in media 10 anni), costoso (diverse decine di milioni di euro) e molto aleatorio (tra dieci molecole testate, una sola può avere effetto terapeutico). Commercializzare un farmaco destinato al trattamento di una malattia rara consente raramente di recuperare il capitale investito per la sua ricerca;
i farmaci orfani possono essere definiti Farmaci non distribuiti dall'industria farmaceutica per ragioni economiche ma che rispondono a un bisogno di salute pubblica. Accade anche che una sostanza, utilizzata per il trattamento di una malattia frequente, possa avere anche un'indicazione orfana, che non è stata ancora sviluppata. Ad oggi, nel mondo, il numero di malattie rare per le quali non esiste una cura è stimato tra 4000 e 5000 circa; e da 25 a 30 milioni sarebbero le persone interessate da queste malattie in Europa;
ma i pazienti affetti da malattie rare non possono rimanere esclusi dai progressi della scienza e della terapia, in quanto possiedono gli stessi diritti sanitari di tutti gli altri malati. Al fine di stimolare la ricerca e lo sviluppo nel settore dei farmaci orfani, occorre adottare incentivi per le industrie, la sanità e le biotecnologie. Hanno inizio negli Stati Uniti, nel 1983, con l'adozione dell'Orphan Drug Act, poi in Giappone e in Australia nel 1993 e 1997; l'Europa ha seguito nel 1999 istituendo una politica per i farmaci orfani unificata per tutti i Paesi. Sono passati 20 anni ma molto resta ancora da fare. Soprattutto per le piccole aziende che si occupano di ricerca innovativa e non hanno alle spalle i grandi colossi, in grado di supportare ricerche senza risultati positivi commerciabili in tempi relativamente brevi. Nella scorsa legislatura sono stati esclusi dal payback ospedaliero i farmaci orfani attivi nel registro EU, ma non quelli che, pur avendo ancora le caratteristiche di farmaco orfano, erano stati registrati prima che venisse approvata la normativa sugli orfani. Anche la attuale Politica Farmaceutica tutela solo gli orfani in lista EU, escludendo altre categorie di farmaci che in larghissima parte sono costituita da farmaci con fatturati al di sotto di 5 milioni, trattandosi per l'appunto di farmaci orfani destinati a malattie rare,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di considerare le particolari condizioni in cui versano le piccole aziende che si occupando di ricerca e commercializzazione di farmaci rari, per sostenere il loro impegno anche con misure amministrative che non penalizzino ulteriormente questo settore, per cui c'è invece bisogno di risorse economiche, ma anche di normative più adeguate.
G/981/76/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
dopo una lunga attesa, durata anni di confronto tra il MIUR, il Ministero della Salute, La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea in Medicina, finalmente gli studenti di medicina hanno ottenuto la cosiddetta «laurea abilitante» in Medicina e Chirurgia, che consente agli studenti che si sono iscritti al quinto anno nell'attuale anno accademico 2018-2019 di poter espletare il tirocinio «abilitante» durante il quinto e sesto anno, così come previsto dal decreto ministeriale, accorciando così la durata complessiva del corso di studi. In realtà i Presidi e i Presidenti di Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stanno segnalando una serie di difficoltà pratiche, per cui chiedono che il nuovo esame abilitante entri in vigore nell'anno 2020, invece che nel 2019;
non a caso il Consiglio di Stato aveva espresso un parere favorevole rispetto allo schema di regolamento del Ministero dell'Istruzione sull'esame di Stato e l'anticipo del tirocinio per l'abilitazione alla professione medica, ma aveva dato alcuni suggerimenti rispetto all'anticipo del tirocinio abilitante. Una delle questioni centrali riguardava l'inserimento del tirocinio e dell'esame di stato all'interno del corso di studi e la necessità che non si sovrapponesse all'attività teorico-didattica che gli studenti devono svolgere negli ultimi anni del corso di laurea. Il passaggio alla laurea abilitante in definitiva rende necessario non solo inglobare il rimodellamento complessivo dei tirocini, per poter introdurre il tirocinio abilitante, ma anche potenziare lo schema del Progress test, sulla cui falsariga saranno predisposti i quiz dell'esame abilitante. Fino ad ora il tirocinio trimestrale valido per l'idoneità all'esame di Stato, della durata di tre mesi, uno per ogni area (medica, chirurgica, medicina generale), poteva essere effettuato solo dopo la laurea;
l'obiettivo è introdurre la novità, tanto attesa, nel migliore dei modi, tenendo conto che lo stesso DM suggerisce di dedicare al tirocinio in questione gli ultimi due anni di corso. Il rischio è che gli attuali studenti, iscritti al VI anno, debbano completare i tirocini curriculari, inserire il tirocinio abilitante, soprattutto quello da svolgere presso i medici di MG, sostenere gli esami in corso, preparare la tesi e affrontare la parte di Esame abilitante che prevede 200 quiz sul modello del Progress Test. Infatti è previsto il passaggio dall'utilizzo delle domande presenti nell'attuale archivio ai quesiti tratti dall'esperienza del cosiddetto progress test, più efficaci per valutare le conoscenze delle candidate e dei candidati;
del tavolo che sta elaborando le metodologie per lo svolgimento del tirocinio e i test per il nuovo esame di abilitazione fa parte anche il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi, considerando che tra i crediti previsti per il tirocinio ci sono anche quelli che gli studenti dovranno ottenere frequentando gli ambulatori dei medici di MG. Ma il reclutamento dei Medici di MG non appare facile né scontato, anche se è stato firmato un protocollo d'intesa tra gli Ordini, l'Università e il Ministero per il reclutamento dei Medici di Medicina generale che andranno a fare da tutor sul territorio e per la determinazione degli obiettivi formativi e dei criteri di valutazione;
la soluzione definitiva non può prescindere da un rimodernamento complessivo dei corsi di laurea in Medicina al cui interno siano contenuti tutti gli elementi necessari alla formazione completa del giovane medico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di spostare la prima sessione dell'esame abilitante del corso di Laurea in Medicina e chirurgia a luglio 2020.
G/981/77/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'epatite C rappresenta ancora oggi un grave problema di Sanità Pubblica, a causa dell'elevata percentuale di cronicizzazione dell'infezione che può portare a un danno epatico più severo e alla morte, nonché per l'alta percentuale di casi clinicamente non manifesti che rappresentano una importante fonte di contagio;
per tale ragione, a seguito di un impegno globale sulla patologia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rinnova continuamente l'impegno ai Governi e la consapevolezza della popolazione ad affrontare, attraverso azioni sinergiche e un approccio integrato, i problemi di Sanità pubblica correlati all'epatite C e a stimolare ulteriori attività di controllo e prevenzione;
in Italia attraverso il Piano di eradicazione per le epatiti B e C, l'allargamento dei criteri di reclutamento introdotti da AIFA e, successivamente, lo stanziamento di specifiche risorse dedicate con il fondo per i farmaci innovativi non oncologici, è aumentato il numero dei pazienti trattati;
è opportuno tuttavia sottolineare come recenti indagini abbiano registrato ancora migliaia di pazienti cui è già stata diagnosticata la patologia ma non ancora indirizzati ad una cura definitiva e un'ampia platea di soggetti che non hanno ancora scoperto l'infezione, da identificare e avviare alle terapie innovative disponibili,
impegna il Governo:
a proseguire il Piano di eradicazione dell'epatite C facendo il più ampio ricorso alle risorse rese disponibili all'interno del fondo per i farmaci innovativi non oncologici;
attivare campagne di sensibilizzazione e screening sia all'interno delle strutture ospedaliere che nei bacini dove si concentrano soggetti esposti a specifici fattori di rischio quali carceri e SERD, anche attraverso l'implementazione di piani regionali in grado di coinvolgere e motivare tutti gli stakeholders interessati.
G/981/78/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;
la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;
sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;
la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;
la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie,
premesso, inoltre, che:
un documento della Società italiana di genetica umana afferma che la disponibilità di test genetici ha portato alla messa a punto di percorsi di prevenzione primaria e/o diagnosi precoce di provata efficacia; è necessario altresì assicurare una notevole qualità nell'esecuzione dei test oltre a precisi strumenti di raccolta della storia famigliare;
nello stesso documento si fa riferimento a linee guida internazionali patologia-specifiche, stilate seguendo i criteri dell'Evidence Based Medicine, che affrontano il tema e dei tumori ereditari e alle quali si dovrebbe fare-riferimento nella definizione dei percorsi assistenziali e dei programmi di sanità pubblica;
si afferma inoltre che la complessità dei soggetti ad alto rischio oncologco deriva della necessità di gestire un «rischio multi organo» durante un lungo periodo di tempo (dai 20 ai 25 anni ai 70 anni) caratterizzato da problematiche diverse nelle varie fasi della vita,
considerato che:
la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;
ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario,
preso atto che:
le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;
si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di comprovata utilità;
per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;
è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;
è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,
impegna il Governo:
a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;
ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;
a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata del soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;
a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;
a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.
G/981/79/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;
il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;
le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;
sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,
impegna il Governo:
a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;
a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;
a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.
G/981/80/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;
in particolare, l'ictus celebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;
nel1'80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;
la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca e ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;
la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un ictus cerebrale,
considerato che:
l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,
impegna il Governo:
ad adottare misure atte a:
1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;
2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;
3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica;
4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;
5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.
G/981/81/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il nostro Pese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;
non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV,
impegna il Governo:
a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;
ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato-Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;
a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.
G/981/82/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: spesa pubblica e spesa privata, che include quella intermediata da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa out-of-pocket, direttamente sostenuta dai cittadini;
in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui princìpi di universalità, equità e solidarietà, la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;
nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una governance inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico,
considerato che:
se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economica e finanza 2018 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;
occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa out-of pocket e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea secondo una logica evidence – value-based e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa,
preso atto che:
quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una governance e nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,
impegna il Governo:
a definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una governance nazionale a tutela del consumatore;
a ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;
a realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali ( extra-Lea), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;
a definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;
a regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;
ad affidare anche agli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un range di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.
G/981/83/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;
più di 3 .400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;
i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;
in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,
impegna il Governo:
1) ad adottare misure volte a istituire un Osservatorio nazionale permanente sulla sclerosi multipla che monitori e lavori, in accordo con tutti gli stakeholder, sulle grandi priorità sanitarie e socio-assistenziali della SM, come il riconoscimento e la promozione della rete dedicata alla presa in carico delle persone con SM, la diffusione, anche attraverso un atto di indirizzo nazionale, di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA) per una presa in carico continuativa e unitaria;
2) ad inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;
3) a monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;
4) ad istituire un registro nazionale sclerosi multipla con funzione di governo, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria, garanzia di accesso uniforme e trasparente ai farmaci modificanti la malattia e ai farmaci sintomatici, prevedendo l'opportuno coordinamento e integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2017;
5) a garantire l'accesso ad un'adeguata riabilitazione per le persone con SM sull'intero territorio nazionale;
6) ad adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;
7) a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;
8) ad adottare una legge quadro sul riconoscimento e sostegno dei caregiver familiari, in attuazione dell'articolo 1, commi 254-256, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), prevedendo altresì misure e interventi sul piano dei servizi sanitari, socio-assistenziali e sul piano delle tutele previdenziali ed assicurative, anche al fine di non disperdere le risorse stanziate nel triennio 2018-2020, destinate alla copertura finanziaria di interventi legislativi in materia;
9) ad adottare delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, prevedendo l'inserimento mirato nella filiera delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, garantendo certezza nei meccanismi di certificazione, ai fini dell'esercizio da parte delle persone con SM del diritto al part time di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015;
10) a promuovere e a sostenere l'accesso allo smartworking per le persone con disabilità e gravi patologie, secondo quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017 in materia di lavoro autonomo, anche con riferimento ai bisogni di flessibilità sul lavoro espressi dalle persone con SM;
11) a sostenere e ad incentivare la contrattazione collettiva di primo e secondo livello per l'introduzione e applicazione di misure di conciliazione dei tempi vita-cura-lavoro delle persone con SM, disabilità e gravi patologie, a partire dalla positiva evoluzione registrata in questi ultimi anni opportunamente documentata nella specifica analisi della CCNL condotta da AISM in materia di SM, gravi patologie, disabilità, presentata a dicembre 2017;
12) a sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.
G/981/84/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);
il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Secondo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coinvolto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea almeno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointestinali, 1'87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, l'89 per cento movimenti intestinali accentuati;
alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti interpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del proprio tempo libero;
preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epidemiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento dell'incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi anni di vita,
impegna il Governo:
1) ad istituire un registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino per raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati), per esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale (definizione delle stime di occorrenza e la valutazione dei flussi dei pazienti) e per il supporto alla ricerca clinica (creazione di liste di pazienti, descrizione delle storie naturali, valutazione dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali);
2) ad istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (health technology assessment);
3) a promuovere, anche con specifici finanziamenti, previsti dalla legislazione vigente, la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali.
G/981/85/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;
si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);
il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;
gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;
affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);
i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;
il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,
impegna il Governo:
1) a riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;
2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.
G/981/86/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;
in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'European head and neck society (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata «Make Sense Campaign»;
tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;
l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;
si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;
le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,
impegna il Governo:
1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati e, laddove non presenti, attivati centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;
2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di screening previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;
3) a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;
4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;
5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.
G/981/87/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10 per cento dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30 per cento delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;
gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce, hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più di tumore, ma con il tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;
il numero delle breast unit, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee,
impegna il Governo,
ad attivare le breast unit che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;
a porre in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di screening;
a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce.
G/981/88/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la Medicina estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo-laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;
attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;
entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole post-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.
G/981/89/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
in attuazione delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE, la Legge 20 novembre 2017 n. 167, cd Legge Europea 2017 (GU Serie Generale n. 277 del 27 novembre 2017 e in vigore dal 12 dicembre 2017), con l'articolo 3, ha modificato gli artt. 89 e 118 del D.Lvo 193/06 (TU Medicinali Veterinari) e l'articolo 8 del D.Lvo 90/93 (relativo ai mangimi medicati), introducendo il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati nella catena distributiva, attraverso l'integrazione con il sistema informativo per la tracciabilità dei farmaci ad uso umano previsto dall'articolo 40 della Legge n. 39 del 1º marzo 2002 e attraverso le modifiche all'artucolo 118 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193 e all'articolo 8 del decreto legislativo del 3 marzo 1993 n. 90, è stato stabilito che la prescrizione veterinaria è predisposta ed erogata esclusivamente secondo modalità elettroniche attraverso l'introduzione della ricetta veterinaria elettronica (REV), a partire dal 1º settembre 2018 (di seguito Ricetta Elettronica);
la Legge 21 settembre 2018 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91», è stata approvata con modifiche dei commi 1 e 2 dell'articolo 8, che modifica gli articoli 118 del D.Lvo 193/06 e 8 del D.Lvo 90/93, prorogando ulteriormente l'avvio dell'obbligatorietà della ricetta elettronica al 1º gennaio 2019 e, per estensione, quello della tracciabilità,
l'introduzione di tali norme, e nello specifico della ricetta elettronica veterinaria (REV), apporterà benefici in termini di:
a) tracciabilità: mediante la condivisione dei dati reali di consumo con tutti gli attori della filiera del medicinale veterinario: veterinari, farmacisti, distributori, allevatori, autorità competenti;
b) efficienza: con la semplificazione e la riduzione delle procedure e degli obblighi;
c) risparmio economico: col contenimento dei costi, derivanti anche da sanzioni per errori formali;
d) tutela della salute pubblica, in ottica ONE HEALTH: col miglioramento dei controlli e la rielaborazione dei dati per il contrasto dell'antimicrobico resistenza, che rappresenta una minaccia crescente per l'uomo,
tuttavia, sono state sollevate da parte di diversi operatori del settore richieste di ulteriore proroga, soprattutto nel caso degli animali d'affezione, cioè non destinati alla produzione alimentare umana, in considerazione di alcune criticità riscontrate, come:
1) la mancata emanazione, a meno di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo, del decreto attuativo del Ministero della Salute previsto dalla Legge Europea;
2) l'incompleta implementazione delle banche dati necessarie al corretto espletamento della REV sia dei medicinali veterinari disponibili, sia relative ai codici delle realtà coinvolte;
3) la rilevazione di problematiche tecniche sulle funzionalità dell'applicativo REV (lentezza del sistema, errore di connessione etc.);
alla luce di quanto espresso,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere la proroga per l'avvio dell'obbligatorietà della ricetta elettronica al 1º gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione.
G/981/90/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
lo stato dei penitenziari nel nostro Paese permane gravissimo per i livelli di preoccupante e perdurante alta criticità riferiti soprattutto al sovraffollamento, alla cronica carenza di organici e all'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria; molti dei detenuti sono affetti da patologie di vario tipo e tali patologie, talvolta contratte o riacutizzate dopo l'ingresso nel penitenziario, richiedono un'assistenza continuativa e una costante interazione con i servizi sanitari territoriali, una presenza particolare degli operatori sanitari che devono vigilare, tra l'altro, sulla corretta assunzione dei farmaci;
l'inadeguatezza logistica, strutturale e organizzativa delle strutture e la carenza di personale sanitario, con particolare riferimento alla figura professionale dell'infermiere, indispensabile per l'attività di cura e per la somministrazione dei medicinali, non consentono, tuttavia, nonostante la professionalità e l'abnegazione degli operatori, di fornire un'adeguata assistenza;
quotidianamente si registra un aumento di eventi violenti e di aggressioni nei confronti del personale di Polizia penitenziaria e del personale sanitario operante negli istituti penitenziari;
sempre più spesso gli organi di stampa ripropongono le tematiche riguardanti l'eccessivo sovraffollamento della popolazione detenuta negli istituti penitenziari, ormai tristemente ritenuti vere e proprie «discariche umane»;
vi è la necessità di un'indifferibile attività di monitoraggio relativa agli adempimenti delle Regioni per rendere esecutivo il provvedimento di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,
impegna il Governo:
a porre in essere ogni iniziativa per garantire, all'interno delle strutture carcerarie, adeguati livelli di sicurezza sia per i detenuti, in particolare quelli affetti da patologie psichiatriche, sia per il personale addetto alla loro vigilanza e cura; a porre in essere ogni iniziativa affinché sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti nell'assoluto rispetto dei livelli essenziali di assistenza e se i medesimi risultino garantiti anche con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».
G/981/91/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il titolo conseguito non viene riconosciuto in ambito comunitario;
invero, in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993), in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, avrebbero dovuto essere oggetto di «adeguata remunerazione» e i relativi titoli avrebbero dovuto essere riconosciuti presso tutti gli Stati membri;
in particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;
il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale perentoria disposizione, tanto è vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE;
solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però (articolo 6, comma 1) tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992;
per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie;
successivamente e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha stabilito, all'articolo 11, l'attribuzione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato;
la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati;
in conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive;
da tale contenzioso hanno iniziato a susseguirsi una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, che delle Corti di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema Corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici e che secondo alcune pronunce sono stati liquidati in oltre 100.000 euro per ciascuno di essi,
impegna il Governo:
a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la possibilità di prevedere per i medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o per il risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, la corresponsione, a titolo forfettario, di un importo non inferiore a 13.000 euro per ogni anno di corso, da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.
G/981/92/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 586 dell'articolo 1 istituisce un Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo;
l'Italia ha introdotto il numero unico 112 adottando il modello organizzativo di call center «laico», verso il quale sono convogliate tutte le chiamate effettuate dai numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118: dopo aver effettuato un'intervista telefonica e localizzato il chiamante, l'operatore «laico» indirizza la chiamata alla centrale operativa di competenza (forze dell'ordine, Vigili del fuoco o emergenza sanitaria). Il doppio passaggio della chiamata di soccorso allunga i tempi almeno del doppio, ma anche del triplo o più, e costringe chi chiama a sottoporsi a due interviste, la prima da parte del centralinista 112 e la seconda con l'operatore del servizio competente, 113, 115 o 118;
l'impiego nelle centrali 112 di personale cosiddetto «laico», ovvero senza adeguata conoscenza o esperienza delle situazioni di emergenza, e spesso privo di conoscenza del territorio, è frequente causa di errori, sia nella valutazione delle situazioni, sia nella localizzazione dell'evento e conseguente invio del soccorso;
nelle regioni in cui è stato attivato il NUE 112 si susseguono numerose segnalazioni di disservizi derivanti da allungamento dei tempi di risposta, localizzazioni errate, inoltro delle chiamate ai servizi sbagliati, episodi anche gravi ed è probabile che vi siano stati esiti letali;
il documento «Scheda Integrazioni al Disciplinare Tecnico Standard» del 19 gennaio 2018 del Ministero dell'interno dispone alcune misure con l'obiettivo dichiarato di migliorare efficienza e efficacia delle risposte alle richieste di soccorso: definisce una tempistica massima per le risposte alle chiamate da parte delle centrali uniche 112 e per il trasferimento di queste alle centrali di competenza, dispone l'adozione di procedure di certificazione a norma ISO 9001, istituisce un sistema di monitoraggio centrale e periferico che si prevedeva potesse andare a regime a settembre 2018 e prevede alcune soluzioni temporanee, quali ad esempio risponditori automatici per far fronte a casi eccezionali di iperafflusso di chiamate;
con l'adozione di tali misure è in ogni caso mantenuto il sistema che utilizza il doppio passaggio di chiamata, che di per sé è causa di allungamento dei tempi e che aumenta il rischio di perdita del contatto con il richiedente soccorso, e l'affidamento della prima risposta in evenienze delicate e di possibile pericolo per la vita a personale privo di esperienza specifica;
nell'attuale contingenza economica va evidenziato l'incremento di spesa che il modello organizzativo adottato ha comportato e ancor più comporterà nel futuro, sia in conto capitale sia in spesa corrente, visto che alle Centrali operative di IIº livello di polizia, carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria si aggiungono quelle del NUE, con i relativi ingenti costi per la logistica, per le tecnologie e per il personale. Quest'ultimo è calcolato a regime in 2.000 unità (DL 20 febbraio 2017, n. 14) che sono aggiuntive e non sostitutive degli operatori delle Centrali operative di IIº livello,
impegna il Governo:
a valutare una revisione del modello di risposta alle chiamate di emergenza attualmente adottato, attraverso la reintroduzione dei numeri di emergenza precedentemente utilizzati che garantirebbero personale qualificato e risparmio di risorse.
G/981/93/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
le conseguenze drammatiche delle catastrofi naturali che hanno coinvolto negli ultimi anni quasi tutte le regioni italiane hanno ricondotto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema della tutela e della manutenzione del suolo. Un problema che non ha ancora prodotto e sedimentato nel nostro Paese politiche territoriali in grado di assumere il ruolo fondamentale della conservazione del suolo non solo per la funzione produttiva agricola, ma anche per una corretta regolazione del ciclo dell'acqua, funzioni entrambe compromesse irrimediabilmente dalle trasformazioni urbanistiche;
per questo tutelare il suolo è il primo modo di proteggere uomini, piante e animali. Ogni anno in Europa spariscono sotto il cemento mille chilometri quadrati di suolo fertile, un'estensione quasi pari all'intera città di Roma;
il fenomeno del consumo del suolo ha dimensioni globali ed è monitorato da alcuni anni, con attenzione, anche dalle istituzioni internazionali. La crescita della popolazione urbana su scala mondiale è infatti inserita in un trend che sta conducendo nel ristretto arco temporale di un secolo, dal dopoguerra alle previsioni per il 2050, i residenti nelle aree urbanizzate da circa un terzo della popolazione rurale ad oltre il doppio, con sei dei nove miliardi di abitanti stimati al termine della proiezione che vivranno nella nuova dimensione della diffusione urbana;
l'Unione europea, con la proposta di direttiva COM(2006) 232 definitivo, ha assunto l'orientamento in base al quale il suolo deve essere protetto, cosi come le altre matrici ambientali, in primo luogo dai fenomeni di impermeabilizzazione ed in quanto riserva di carbonio. Alcuni Stati membri hanno del resto già adottato interessanti misure di prevenzione: la Gran Bretagna, ad esempio, ha stabilito che almeno il 60 per cento delle nuove urbanizzazioni debba avvenire su aree dismesse (brownfield), mentre la Germania ha fissato un target decrescente di consumo che, partendo da una media di 30 ettari/giorno, dovrà giungere a zero al 2050. Eurostat conduce inoltre un monitoraggio delle tendenze in atto nei Paesi membri dell'Unione europea che colloca l'Italia abbondantemente al di sopra della media europea, con una percentuale di aree artificiali e cementificate che supera il 7 per cento;
i dati ufficiali sul fenomeno del consumo di suolo sono raccolti in Italia, con metodologie sostanzialmente diverse, dall'istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), facente capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il consumo di suolo in Italia continua a crescere, come confermato dai dati più recenti relativi ai primi mesi del 2016. Nel periodo compreso tra novembre 2015 e maggio 2016 le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 50 chilometri quadrati di territorio, ovvero, in media, poco meno di 30 ettari al giorno;
una velocità di trasformazione di più di 3 metri quadrati di suolo che, nell'ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi ogni secondo. Il consumo di suolo continua a coprire irreversibilmente aree naturali e agricole con asfalto e cemento, edifici, e fabbricati, strade e altre infrastrutture, insediamenti commerciali, produttivi e di servizio, anche attraverso l'espansione di aree urbane, spesso a bassa densità. I dati della nuova cartografia SNPA mostrano come, a livello nazionale, il consumo di suolo sia passato dal 2,7 per cento stimato per gli anni '50 al 7,6 per cento del 2016, con un incremento di 4,9 punti percentuali e una crescita percentuale del 184 per cento. In termini assoluti, il consumo di suolo ha intaccato ormai 23.039 chilometri quadrati del territorio nazionale;
il dossier «Suolo minacciato, ancora cemento oltre la crisi», realizzato da Legambiente, a cui fanno da cornice i dati dell'ISPRA ha confermato che il consumo di suolo in Italia è in aumento anche nel 2017. La superficie naturale si è ridotta di ulteriori 52 kmq l'anno scorso: ogni due ore viene costruita un'intera piazza Navona, ogni secondo vengono coperti con cemento o asfalto 2 metri quadrati di territorio;
quasi un quarto, il 24,61 per cento, del nuovo consumo dì suolo netto tra il 2016 e il 2017 avviene all'interno di aree soggette a vincoli paesaggistici. Di questo, il 64 per cento si deve alla presenza dì cantieri e ad altre aree in terra battuta destinate, in gran parte, alla realizzazione di nuove infrastrutture, fabbricati, non necessariamente abusivi, o altre coperture permanenti nel corso dei prossimi anni;
i nuovi edifici rappresentano il 13,2 per cento del territorio vincolato perso nell'ultimo anno. Sul fronte del dissesto idrogeologico, il 6 per cento delle trasformazioni del 2017 si trova in aree a pericolosità da frana ed oltre il 15 per cento in quelle a pericolosità idraulica media;
il consumo di suolo non tralascia neanche le aree protette: quasi 75 mila ettari sono ormai totalmente impermeabili;
per quanto riguarda la ripartizione territoriale, i territori maggiormente urbanizzati corrispondono al quadrante nord-ovest del Paese (8,6 per cento), sebbene le dinamiche espansive più vivaci riguardino il nord-est e l'Italia centrale. Alla Lombardia compete il «record nazionale» di superfici urbanizzate, stimate al 12,8 per cento del territorio;
le tante storie italiane di spreco di territorio, frutto della mancanza di regole nazionali e comunitarie sulla tutela del comparto ambientale del suolo ci raccontano di autostrade, aeroporti, ville e insediamenti e centri commerciali;
questa malattia che affligge l'Italia deve essere affrontata in tempi rapidi e con azioni strutturali,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a considerare, al fine della riduzione del consumo del suolo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina, l'istituzione di un Fondo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina, alimentato da un contributo parametrato ai proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione. Un Fondo per destinare risorse ad interventi per: a) minimizzare il rischio idrogeologico e sismico; b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare; d) l'acquisizione delle aree da espropriare; nonché, una quota delle risorse dell'eventuale fondo, a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei patrimoni degli enti locali.
G/981/94/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
l'individuazione dei sussidi dannosi o favorevoli sotto il profilo ambientale è un'attività che va inquadrata nell'ambito sia delle politiche di spesa pubblica sia della politica fiscale;
la legge 28 dicembre 2015, n. 221, contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Suddetta legge, nota come Collegato ambientale, oltre a promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse, all'articolo 68 prevede che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare predisponga, con cadenza annuale, un Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli;
la conoscenza dei sussidi ambientalmente rilevanti, sia dannosi che favorevoli, costituisce un elemento fondamentale per il disegno di politiche ambientali ed economiche efficienti. Politiche che devono essere all'altezza delle sfide globali lanciate con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, con i suoi 17 obiettivi (SDG) che rappresentano un impegno da inserire nella programmazione politica ed economica del Governo e il Piano d'azione di Addis Abeba per una finanza sostenibile;
a tal riguardo, i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia, che collima con quella dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente;
in linea di principio tutti i sussidi pubblici dovrebbero essere favorevoli all'ambiente, tuttavia, con riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale dei sussidi, il Catalogo (pubblicato nel dicembre 2016) individua 57 forme di sussidio dannoso per l'ambiente, per una spesa finanziaria complessiva di euro 16,2 miliardi, a fronte di 46 forme di sussidio favorevole all'ambiente, per un valore di euro 15,7 miliardi; inoltre, dall'analisi emergono 27 sussidi «incerti» (che richiedono ulteriori valutazioni in quanto presentano impatti ambientali sia positivi che negativi) per un valore complessivo di euro 5,8 miliardi mentre è stata individuata una sola misura «neutrale», per un importo di euro 3,5 miliardi;
nel dettaglio, si rileva che oltre il 97 per cento dei sussidi dannosi (15,7 miliardi di euro) è costituito da sconti fiscali, mentre meno di mezzo miliardo ossia il 3 per cento è dato da sussidi diretti. Appare evidente la necessità che, in fase di predisposizione delle norme, sia effettuata anche una valutazione ambientale preventiva dei sussidi;
la rimozione e il conseguente «reimpiego green» delle risorse derivanti dalla ricollocazione dei sussidi ambientalmente dannosi consentirebbe di attivare le strategie di raggiungimento degli obiettivi COP 21 con importanti benefici sia sul versante dell'abbattimento della CO2 sia sul versante occupazionale;
come da interlocuzioni avute con l'Onorevole Laura Castelli, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della discussione presso la Commissione Bilancio del provvedimento, emerge una volontà da parte dell'attuale esecutivo dì andare nella direzione di una progressiva rimozione dei sussidi ambientali dannosi a beneficio dei sussidi ambientali favorevoli, tuttavia, è stata anche dichiarata una difficoltà ad agire nei tempi di approvazione del provvedimento in oggetto,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a valutare l'opportunità di attuare un riequilibrio della fiscalità generale in chiave ambientale, avviando un processo di riallocazione dei sussidi ambientalmente dannosi a vantaggio dei sussidi ambientalmente favorevoli e prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
a valutare la possibilità di istituire, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, un fondo dotato e alimentato da risorse di origine riallocativa gestito dal CIPE e avente finalità di sviluppo sostenibile con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, prevedendo al contempo di destinare una parte non inferiore al 20 per cento delle risorse di origine riallocativa ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo un piano specifico per l'agricoltura, settore in cui sono più numerosi i sussidi diretti dannosi per l'ambiente;
ad assicurare che sia sempre attuata una valutazione ambientale ex ante dei sussidi previsti dalle disposizioni normative e che entro il 30 giugno di ogni anno sia effettuato l'aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
G/981/95/5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
nel 2017, anche se il dato non è ancora ufficiale, si stima che le emissioni di gas serra in Italia siano cresciute fra lo 0,5 per cento e l'l per cento negli ultimi 4 anni, in presenza di una modesta ripresa economica, il processo di decarbonizzazione sembra essersi fermato: l'intensità energetica del Pil è rimasta costante attorno ai 120 tep per milione di euro; i consumi di energia tra il 2014 e il 2017 sono tornati a crescere da 166 a oltre 170 Mtep: le rinnovabili, dopo la forte crescita del periodo 2005-2013, nell'ultimo quinquennio si sono quasi fermate intorno al 17 per cento del fabbisogno energetico, con una modesta crescita dal 17,4 nel 2016 al 17,7 per cento nel 2017;
dal Documento di programmazione economica e finanziaria e dal disegno di legge in esame, si evince che la sostenibilità e le scelte di green economy non siano fra le priorità di questo Governo;
si attendono ancora misure importanti quali: il nuovo decreto sulle rinnovabili; la risoluzione delle questioni aperte per l'End ofWaste; il recepimento delle nuove Direttive europee sui rifiuti e l'economia circolare e il Piano delle misure per l'energia e il clima;
l'Italia spende, secondo Legambiente, ogni anno 14,8 miliardi di euro pubblici per aiutare direttamente o indirettamente la produzione e il consumo di gas, carbone e petrolio;
secondo InfluenceMap, tra i paesi del 07 l'Italia è quello con i maggiori sussidi alle fonti fossili in rapporto al PIL. Siamo allo 0,63 per cento a fronte di una media europea dello 0,17 per cento e molto oltre lo 0,20 per cento degli Stati Uniti e lo 0,23 per cento della Germania;
secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2015 i sussidi alle fonti fossili a livello mondiale sono stati pari a 5.300 miliardi di dollari (10 milioni di dollari al minuto), pari al 6,5 per cento del PIL mondiale e più della spesa sanitaria totale di tutti i governi del mondo. L'aumento rispetto al 2013 è del 10,4 per cento;
tra chi aiuta di più le fossili secondo i dati FMI: la Cina con 2.272 miliardi di dollari (+22 per cento), seguita da Stati Uniti con 699 miliardi (+14 per cento) e Russia con 335 miliardi (5.7 per cento). In Europa, la maggior sostenitrice delle fonti fossili è la Germania con 55,6 miliardi di $ (+10.5 per cento), seguita da Regno Unito con 41,2 miliardi (+12.2 per cento), Francia con 30,1 miliardi (+13.2 per cento), Spagna (24,1 miliardi), Repubblica Ceca (17,5 miliardi) e Italia (13,2 miliardi, dato questo del FMI leggermente inferiore a quanto stimato da Legambiente, appunto 14,8 miliardi);
eliminare gli incentivi alle fossili consentirebbe di ridurre le emissioni di CO2 di 750 milioni di tonnellate, cioè il 5,8 per cento delle emissioni globali al 2020, contribuendo al raggiungimento della metà dell'obiettivo climatico necessario a contenere l'aumento di temperatura globale di 2º C;
nelle raccomandazioni che la Commissione europea ha inviato nel 2015 al Governo italiano (Country Specific Reccomendations) il nostro Paese viene bacchettato per il ritardo nell'introdurre tasse modulate secondo il principio del «chi inquina paga», come la carbon tax, e nel rimuovere aiuti dannosi per l'ambiente, come quelli alle fossili;
l'adozione di una carbon tax è oramai da lungo tempo suggerita per interiorizzare e mitigare parte degli impatti ambientali e sanitari legati all'impiego dei combustibili fossili. L'introduzione di una fiscalità ambientale, era stata prevista anche in Italia con la «delega fiscale» del 2012. Una norma che non è mai stata approvata, malgrado una carbon tax avesse già fatto una effimera comparsa alla fine degli anni Novanta;
questo strumento fiscale è applicato con successo in Canada e in diversi paesi europei, dagli UK alla Svizzera. La Svezia, paese che l'ha introdotta nel 1991, ha alzato progressivamente il suo valore fino a 136 dollari/t ottenendo tra il 1990 e il 2013 una riduzione del 22 per cento delle emissioni a fronte di un aumento del Pil del 58 per cento. Considerato l'attuale basso prezzo dei combustibili fossili, molte istituzioni, dalla Banca Mondiale all'Agenzia Internazionale dell'Energia, hanno caldamente suggerito l'opportunità di tassare le emissioni di CO2;
una carbon tax pari a 30 euro a tonnellata genererebbe un gettito pari a 15 miliardi, che potrebbero essere reinvestiti nella green economy;
è auspicabile che l'Italia abbandoni l'uso delle fonti fossili. Un'Italia che strutturalmente e strategicamente si affida alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica;
è necessario definire in tempi brevi un piano clima ed energia che abbia come obbiettivo nel 2030 l'Italia Carbon-free,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a prevedere l'introduzione di un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione in modo da rendere il nostro Paese coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;
a definire in tempi brevi un piano clima ed energia che abbia come obbiettivo, nel 2030, l'Italia Carbon-free.
G/981/96/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2109 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2020,
premesso che:
il comma 610 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte ad assicurare la realizzazione delle opere idonee a superare lo stato emergenziale;
l'articolo 33 della legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), modificato dall'art. 11, comma 16- quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni con legge del 6 agosto 2015, n. 125, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli ha disposto che le medesime aree fossero di rilevante interesse nazionale e ha previsto inoltre la nomina di un commissario straordinario di governo e di un Soggetto attuatore (Inivitalia Spa) cui sono attribuiti i compiti per il risanamento ambientale;
l'articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività relative al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli,
considerato che:
l'art. 1 comma 50 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto che per perseguire le bonifiche dei SIN contaminati da amianto sono stati stanziati 45.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, e 2017 dei quali euro 25.000.000,00 annui sono a favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli;
con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 4/del 18/02/2015, concernente Piani di individuazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza in materia di amianto finanziati ai sensi del citato art. 1, commi 50 e 51, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e la ripartizione delle relative risorse;
sulla base dei fabbisogni richiesti dal Comune di Napoli, per il SIN di Bagnoli-Coroglio, il citato Decreto ha stanziato complessivamente la somma di ulteriori euro 10.492.726,00, a favore del medesimo Comune nelle annualità 2016/2017, per finanziare l'intervento «Completamento bonifica da amianto area ex Eterni C (progetto ex Bagnolifutura);
al fine di garantire l'adozione delle iniziative necessarie al superamento della situazione di pericolo ambientale a tutela della pubblica incolumità, nelle aree ex Ilva ed ex Italsider è stato stipulato con il 16 aprile 2016 l'accordo di programma con il comune di Napoli con cui si destinano 4.500.000,00 a valere sulla disponibilità residua delle risorse precedentemente stanziate dal Ministero dell'ambiente;
rilevato che:
nonostante lo stanziamento di risorse finanziarie pregresse, il SIN di Bagnoli-Coroglio versa in condizioni di estremo degrado per cui è necessario intervenire con ulteriori finanziamenti per dare seguito al recupero ambientale del suddetto sito e per consentire la realizzazione del progetto «Bagnoli 24»,
impegna il Governo a:
a) intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze e in tempi congrui qualsiasi iniziativa normativa volta a completare definitivamente il risanamento dell'area di Bagnoli-Coroglio;
b) intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, una revisione normativa finalizzata alla bonifica radicale del sito di Bagnoli-Coroglio.
G/981/97/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2109 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2020,
premesso che:
il comma 424 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a garantire misure idonee la situazione di criticità ambientale e sanitaria,
considerato che:
la parte sesta-bis riguarda la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale;
gli articoli 318-quater , comma 2, e 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, prevedono che i versamenti derivanti dalle oblazioni pagate dai contravventori siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, riassegnate al bilancio dei Ministeri della Giustizia, dell'Interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in misura pari alla metà per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché pari a un quarto, rispettivamente, per il Ministero della Giustizia e per il Ministero dell'Interno.
considerato inoltre che:
la normativa di riferimento non chiarisce quali organi amministrativi sono competenti ad incassare le sanzioni pecuniarie nonostante il pagamento di tali importi rappresenti una condizione essenziale ai fini della positiva conclusione della procedura di estinzione dei reati,
si impegna il Governo a:
a) precisare con interventi normativi sia gli organi amministrativi volti a incassare le sanzioni pecuniarie che la destinazione dei proventi delle oblazioni di cui in premessa.
G/981/98/5
MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),
premesso che:
il comma 411 dell'A.S. 981 prevede uno stanziamento annuo per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 per l'istituzione del Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile;
l'istituto si occupa dello svolgimento di attività di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare,
ritenuto che:
una corretta e virtuosa applicazione dell'economia circolare, anche secondo le previsioni adottate dall'Unione europea sul tema, comporta una forte riduzione del rifiuto come prodotto, una crescente percentuale di prodotto riciclato e contestualmente una drastica riduzione della quota di rifiuti smaltiti in discarica ed incenerimento;
l'utilizzo di tali impianti di incenerimento comporta un alto rischio di inquinamento atmosferico, in particolare nelle zone della pianura padana dove le concentrazioni di gas inquinanti superano i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria,
impegna il Governo a:
promuovere il graduale superamento di questi impianti, adottando metodi tecnologicamente avanzati ed alternativi di smaltimento, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.
G/981/99/5
MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO, NUGNES
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),
premesso che:
il comma 614 dell'A.S. 981 introduce, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, di categoria M1, caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 90 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi,
considerato che:
l'utilizzo di tecnologie elettriche consente di ridurre le emissioni di C02: una vettura spinta esclusivamente dalle batterie, ricaricata con elettricità derivante da fonti energetiche fossili e rinnovabili, consente di ridurre complessivamente le emissioni di C02 fino al 30 per cento nel paragone con un veicolo con motore a combustione interna;
la diffusione dell'auto elettrica consentirebbe di ridurre le emissioni (polveri sottili) legate al trasporto, rendendo le nostre città più pulite e vivibili, in particolare in zone come quelle della pianura padana dove le concentrazioni di gas nocivi superano, frequentemente, i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;
è necessario incentivare l'acquisto di tale mezzo in particolare nelle amministrazioni locali e presso le diverse realtà associative territoriali che offrono servizi di tutela verso i cittadini, in modo anche da offrire un modello di trasporto da seguire da parte dei privati,
impegna il Governo a:
prevedere, per quanto di propria competenza, l'adozione di adeguate misure destinate ad agevolare l'acquisto di veicoli elettrici da parte delle amministrazioni e delle aziende sanitarie locali, e di cooperative sociali e associazioni impegnate in servizi di assistenza a livello territoriale.
G/981/100/5
MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),
premesso che:
il provvedimento in esame prevede diverse misure in materia di efficienza energetica e di qualità ambientale;
la qualità dell'aria sul territorio nazionale ed in particolare nelle maggiori aree metropolitane è attualmente caratterizzata dalla presenza di PM10, PM2,5 e NO2 in concentrazioni superiori ai limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;
secondo i dati diffusi dall'Agenzia Europea dell'Ambiente e dall'OMS, i territori della pianura padana sarebbero la zona più inquinata d'Europa;
a causa dell'inquinamento rilevato, l'Italia ha il triste primato europeo di morti premature, circa 85.000 l'anno, e di malattie infantili,
ritenuto che:
è necessario prevedere misure urgenti per prevenire e ridurre le concentrazioni di inquinanti per il miglioramento dell'ambiente e della qualità dell'aria;
è necessario utilizzare in modo coordinato gli strumenti normativi e finanziari attualmente previsti dal nostro ordinamento, definendo modalità di intervento omogenee su tutto il territorio nazionale, e in particolare all'interno di bacini e aree vaste omogenee, tenendo conto delle diverse realtà locali, e valutare i risultati conseguiti con le singole misure, al fine di rendere maggiormente efficaci le politiche di prevenzione e tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti,
considerato che:
per raggiungere tali finalità, il Ministero dell'Ambiente ha firmato un Protocollo d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni e favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica;
tale Protocollo è già stato adottato dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Veneto e dal Piemonte;
sarebbe opportuno prevedere tra gli interventi previsti quello atto a favorire il trasporto ferroviario di mezzi pesanti con merci in modo da ridurre le emissioni di gas inquinanti soprattutto nelle zone dove le emissioni superano i limiti consentiti,
impegna il Governo a:
promuovere, mediante atti di propria competenza, l'adozione di tale Protocollo in tutte le regioni d'Italia, in particolare nelle aree più inquinate del nostro Paese come il Nord Italia, incentivando l'adozione degli interventi in esso previsti e favorendo il trasporto ferroviario di mezzi pesanti con merci, in modo da evitare ulteriori danni all'ambiente e alla salute dei cittadini, in particolare dei minori.
G/981/101/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 610 reca disposizioni volte ad assicurare la realizzazione delle opere idonee a superare lo stato emergenziale,
considerato che:
con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, ai sensi del comma z-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. A seguito di tale nomina si è messo in moto, per ciascuno degli 80 siti assegnati, il processo di bonifica/messa in sicurezza degli stessi con una metodologia che contrappone il «fare veloce ma correttamente» alle inerzie e carenze di organizzazione riscontrate,
considerato che:
grazie all'attività commissariale è stato messo in atto un metodo di lavoro operativo idoneo alle circostanze, utile ed efficace per affrontare tutte le criticità rilevate. Una metodologia che unisce l'accertamento delle responsabilità alla prevenzione, raccolta delle informazioni e integrazione con le attività info-investigative;
decorsi 3 semestri dalla nomina del Commissario (marzo 2017 – 80 siti affidati) il lavoro ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di n. 16 discariche abusive, a cui si aggiungono quindi 12 bonificate e accolte dalla UE nella richiesta di espunzione dall'infrazione dello scorso 2 giugno 2018, per un totale complessivo di 28 siti. Tutto ciò ha prodotto un risparmio sulla penalità inflitta all'Italia: la Sanzione Europea quindi, per gli 80 siti affidati al Commissario Straordinario, è passata da 32.400.000 euro annui a 21.200.000 euro con un risparmio a giugno 2018 di 11.200.000 euro,
considerato infine che:
sul territorio nazionale sono individuabili numerosi siti abusivi che attendono da anni la bonifica, per i quali, nella maggior parte dei casi gli enti locali competenti hanno anche stanziato i fondi necessari ma per una lentezza procedurale ancora non sono state realizzate,
impegna il Governo a:
intervenire, anche con appositi atti normativi, al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle competenze del Commissario straordinario, riconoscendo un ruolo di coordinamento per assicurare in tempi celeri la bonifica o la messa in sicurezza dei siti di discarica anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.
G/981/102/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la partecipazione piena e sostenuta alle attività culturali e artistiche, lungo tutta l'arco della vita, fin dai primi passi, contribuisce a raggiungere e a mantenere una condizione di benessere, essenziale per la buona salute fisica e mentale;
evidenze cliniche e ricerche scientifiche lo dimostrano ormai da decenni in modo specifico e autorevole, attestando il valore di un approccio alla salute nel quale i temi dello sviluppo umano diventano parte integrante delle strategie di prevenzione e di cura, come raccomanda anche l'OMS-Organizzazione mondiale della Sanità. Nella stessa direzione si muove la nuova Agenda per la Cultura europea;
studi internazionali hanno documentato l'efficacia della partecipazione culturale e i conseguenti minori costi in termini di spesa sanitaria e socio-assistenziale diretta, in particolare con riferimento all'invecchiamento attivo, alla terza e quarta età – caratterizzate dalla rottura delle reti sociali –, alla qualità della vita dei malati;
ampia oggi è ancora la fascia di popolazione che non partecipa ad alcuna attività culturale, da coinvolgere per contrastare i rischi in termini di inadeguatezza delle competenze rispetto agli scenari in evoluzione e conseguenti ricadute in termini di qualità della vita e ben-essere percepito;
la numerosità delle sperimentazioni che si stanno conducendo con successo da anni in alcune aree del nostro Paese (dall'arte negli ospedali, al ruolo delle esperienze culturali per l'accompagnamento dei malati di Alzheimer e dei loro caregiver, per fare alcuni esempi) hanno ormai raggiunto una fase di maturità tale da potersi trasformare in pratiche e protocolli condivisibili,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di creare un tavolo nazionale permanente, al quale siedano il Ministero della Salute, il MiBAC, il Miur, il Ministero per la Famiglia e la Disabilità, la Conferenza Stato-Regioni-Città, con il compito di predisporre un documento strategico per il coordinamento delle iniziative e degli studi afferenti l'invecchiamento attivo, alla terza e quarta età e di seguirne periodicamente gli sviluppi.
G/981/103/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 646-649 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di giochi;
considerato che:
le Associazioni e le Fondazioni Antiusura, che risultano abilitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali titolari del Fondo di prevenzione dell'usura, possono essere abilitati sia a costituire gli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3) e sia a esercitare funzioni di gestore delle crisi da sovraindebitamento;
per le vittime dell'usura, l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (leggi antiusura), nel disporre la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (oltre all'eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell'essere esercenti un'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, sono indotte a rivolgersi al prestito usurario;
la conseguenza pratica di tale persistente omissione è che il soggetto non esercente attività economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non può più godere dell'aiuto dello Stato, ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare;
l'impossibilità di accedere a tali fondi limita fortemente la possibilità di supportare le famiglie in un percorso di recupero dal dissesto familiare; l'assenza di prospettive per la composizione delle crisi da sovraindebitamento acuisce il fenomeno delle esecuzioni immobiliari, nonché le crisi abitative e le distorsioni nel mercato dei NPL che ne derivano, ma soprattutto demotiva per disperazione le persone dall'intraprendere un percorso terapeutico ed è causa di maggior rischio suicidario;
il fondo di cui sopra, proprio per le limitazioni di accesso, risulta oggi più che capiente con consistenti residui annuali, pertanto la platea dei potenziali beneficiari potrebbe includere i soggetti non economici (famiglie), ovvero, in alternativa si potrebbe destinare tali rimanenze per finanziare un eventuale fondo specificamente destinato alle famiglie,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure necessarie per consentire anche alle famiglie di accedere a fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge antiusura, riservato ad oggi ai soli soggetti economici, al fine anche di una maggiore tutela del diritto all'abitazione;
ad individuare misure volte a consentire alle persone in trattamento terapeutico per patologie di gioco d'azzardo che siano sottoposte a Protocollo Diagnostico Terapeutico e Assistenziale, presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio privato convenzionato, di accedere alle misure di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ossia al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
G/981/104/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 641 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di prelievo erariale unico;
i successivi commi 646-649 recano disposizioni in materia di giochi,
considerato che:
tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è – aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro: Stime recenti quantificano in oltre 102 miliardi la raccolta nel 2017. Nel 2016, le vincite hanno superato i 77 miliardi e il payout, cioè la percentuale della raccolta che in media viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita/premio, si è attestato a circa l'80 per cento. Il restante 20 per cento, pari a una spesa effettiva dei giocatori (differenza tra raccolta'e vincite) di oltre 19 miliardi, si è ripartito tra le entrate erariali, circa 10 miliardi (10,5 per cento della raccolta) e il fatturato del settore, oltre 9 miliardi (8,5 per cento della raccolta); la raccolta (volume complessivo delle puntate in azzardo) è passata da 24, 7 miliardi nel 2004 a 102 miliardi nel 2017 (+ 412 per cento) mentre nello stesso periodo le entrate per l'erario sono cresciute 10 volte meno, passando da circa 7,3 miliardi a 9,8 miliardi (+34 per cento);
questo è dovuto al fatto che sono state introdotte forme di azzardo a maggior payout (percentuale delle puntate restituite in forma di «vincite») e minore tassazione, che rendono più appetibile il gioco d'azzardo;
elevati payout (percentuali delle puntate redistribuite come «vincita») sono effettivamente percepiti come incentivanti da chi gioca d'azzardo;
una parte consistente dei payout viene frazionato in microvincite e queste, rendendo più frequente lo stimolo emotivo della vincita, anche quando essa corrisponde sostanzialmente alla somma appena puntata, amplificano l'erronea percezione della probabilità di vincita e portano a sottostimare le perdite reali, trattenendo le persone ad azzardare in modo prolungato e ripetitivo;
tali incentivazioni e le distorsioni cognitive indotte sono fattori di rischio per lo sviluppo del disturbo da gioco d'azzardo;
già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura Stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;
ad oggi il volume di azzardo è ulteriormente aumentato a 102 miliardi e le stime per il 2018 indicano un ulteriore aumento di circa 4 miliardi;
il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari;
le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale viene calcolato in maniera residuale e si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco,
impegna il Governo:
– nell'ambito della riforma complessiva di cui in premessa, a dare priorità alla tutela della salute e alla prevenzione nonché al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;
– a varare un programma di riforma per la riduzione della raccolta complessiva da giochi, utilizzando un aumento generale del prelievo fiscale e la diminuzione dei payout come elementi disincentivanti, finalizzati ad una riduzione della raccolta che riporti la situazione a regimi più sostenibili sul piano della salute pubblica e della promozione di valori quali la famiglia, il risparmio, l'impegno sociale, il merito personale.
G/981/105/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 646-649 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di giochi,
considerato che:
il comma 943 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (sostituzione della AWP con A WPR) e la dismissione dei vecchi apparecchi entro il 2019;
l'articolo 9-ter del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge . 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto misure volte al monitoraggio dell'offerta dei giochi prevendendo l'istituzione anche di una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale;
il successivo articolo 9- quater ha introtto misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria e stabilendo le relative sanzioni per gli esercizi commerciali che non si adeguino alla normativa;
il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che questa sia garantita;
i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria necessaria per l'utilizzo di apparecchi di intrattenimento, identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque tutti quei dati sensibili la cui diffusione può essere oggetto di un trattamento illecito;
è infatti noto che questi dati siano ormai diventati oggetto di un vero e proprio commercio, spesso a vantaggio di società private che ne fanno un uso illecito e dai quali traggono comunque notevoli profitti;
la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei software dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;
è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate,
impegna il Governo:
ad attivarsi al fine di mettere in atto ogni iniziativa, anche di tipo normativo, utile a garantire che i dati raccolti per l'elaborazione della banca dati summenzionata, quelli acquisibili dalle tessere sanitarie necessarie all'uso di apparecchi dì intrattenimento e quelli rilevabili dalla futura rete A WPR, non siano in alcun modo divulgati o utilizzati a fini diversi da quelli volti ad una maggiore tutela della salute pubblica, né acquisibili, né acquisibili, cedibili o utilizzabili da soggetti privati.
G/981/106/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 646-649 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di giochi,
considerato che:
l'articolo 9-quater del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto misure a tutela dei minori in relazione all'eccesso di quest'ultimi a giochi o scommesse con vincite in denaro. In particolare l'articolo dispone che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. Si prevede altresì che dal 1 º gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori l'accesso al gioco debbano essere rimossi dagli esercizi commerciali nei quali sono collocati;
secondo il Rapporto «Consumi d'azzardo 2017» elaborato dal Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (lfc-Cnr) il 10,8 per cento degli studenti minori di diciotto anni ignora che il gioco d'azzardo sia illegale e ben il 33,6 per cento dichiara di aver giocato d'azzardo nel corso del 2017. Il rapporto affronta direttamente il tema della facilità di accesso ai luoghi di gioco evidenziando come solo il 27,1 per cento abbia avuto problemi a giocare d'azzardo in luoghi pubblici perché minorenne;
l'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro ha avuto una crescita notevole nel corso degli ultimi anni e anche la domanda si è resa più dinamica. L'espansione del mercato è stata infatti sensibilmente influenzata dalla forte innovazione nelle modalità di gioco che, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità, soprattutto per i minori, di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;
le misure a tutela dei minori introdotte dall'articolo in esame sono certamente di fondamentale importanza per la protezione di soggetti così vulnerabili dalle gravi dipendenze che il gioco può provocare. Tuttavia le stesse misure non sembrano sufficienti a contrastare in maniera efficace i rischi connessi ad una così ampia offerta online dì giochi e scommesse che infatti ha coinvolto nel corso del 2017 almeno il 18,1 per cento dei giovani giocatori,
impegna il Governo:
a prevedere misure a tutela dei minori, analoghe a quelle previste dall'articolo in esame per gli apparecchi di intrattenimento collocati nei locali commerciali, anche per quanto riguarda la vasta offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro, nelle reti di raccolta fisiche e/o presenti su internet e accessibili ad oggi anche ai minori.
G/981/107/5
AIROLA, SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, COLTORTI, DESSÌ, LUPO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'articolo 1, comma 61, del provvedimento in esame autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e di promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili,
considerato che:
in tema di mobilità sostenibile, l'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, prevede, al comma 3-quater, lettera b), l'obbligo, per gli affidatari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di perseguire il miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
nel mese di ottobre 2018, il Parlamento Europeo ha approvato norme più stringenti riguardo alle emissioni veicolari al fine di superare gradualmente la diffusione e l'utilizzo di motori alimentati con carburante diesel,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa volta a far sì che gli affidatari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei servizi in questione, siano tenuti a sostituire gradualmente il materiale rotabile a trazione diesel con materiale rotabile alimentato a combustibili alternativi e/o trazione elettrica.
G/981/108/5
DONNO, SANTILLO, RICCIARDI, COLTORTI, DI GIROLAMO, DESSÌ, LUPO, PATUANELLI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno :finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
l'articolo 1, comma 61, del presente disegno di legge autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di mezzi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili,
considerato che:
al fine di favorire la mobilità sostenibile, l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito un fondo destinato, tra l'altro, ad assicurare il :finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese proprio nei settori di spesa relativi alla mobilità sostenibile;
l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha finanziato i seguenti percorsi ciclabili: Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (Lecce) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica,
considerato inoltre che:
la Dorsale Adriatica della Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese completa la traccia del percorso della Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, da Caposele (Avellino) a Santa Maria di Leuca (Lecce), inserita fra le quattro ciclovie di priorità nazionale nella legge di stabilità 2016, attualmente in fase di realizzazione (è in corso l'attività di progettazione di primo livello, propedeutica all'assegnazione dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture);
la predetta opera, lunga circa 60 chilometri, consentirebbe di agganciare la città di Lecce alla Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, inserendo la capitale del Barocco fra le attrattive della Ciclovia e, dunque, elevando l'appeal della infrastruttura in fase di realizzazione e mettendo in relazione direttamente aree molto importanti sotto il profilo turistico come la Valle d'Itria e il Salento,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di rifinanziare il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2.016, n. 232, per destinarlo alla progettazione e alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, da aggiungere a quelli già finanziati dal l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dando priorità ai tracciati che costituiscono il completamento di ciclovie già in fase di progettazione o realizzazione.
G/981/109/5
TURCO, SANTILLO, RICCIARDI, COLTORTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 61 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili nelle città, è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica,
considerato che:
al fine di favorire la mobilità sostenibile, il comma 640 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, a fini: «della progettazione e della realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare nuovi percorsi in aggiunta a quelli già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche includendo la Ciclovia del Mar Piccolo di Taranto.
G/981/110/5
Vono, Dessì, Di Girolamo, Lupo, Ricciardi, Santillo, Coltorti, Ortis
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 512 a 515 dell'articolo 1 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 ( complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma,
considerato che:
nel corso degli anni le procedure di assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole superiori si è rivelato farraginoso. Il meccanismo previsto infatti dalla legge n. 104/2013 (Piani triennali predisposti dalle Regioni per utilizzo di mutui BEI) si è dimostrato talmente lento che al termine del corrente anno risultano necessarie ancora proroghe per gli interventi a valere sulle risorse previste per l'anno 2016; ciò determina forti ritardi in tutto il processo di progettazione e realizzazione degli interventi;
inoltre, i progetti di edilizia scolastica delle Province ritenuti ammissibili nei bandi regionali, e quindi potenzialmente cantierabili nell'immediato sono 770 per un importo pari a 1 miliardo e 991 milioni di euro. Il fondo nazionale previsto a tale scopo ha una dotazione pari a circa 1 miliardo e 400 milioni di euro: pur nell'ipotesi ottimistica che in tutte le graduatorie regionali sia riconosciuta la riserva per le scuole superiori pari ad almeno il 30 per cento delle risorse, sarebbero considerati finanziabili interventi per solo 500 milioni di euro, a fronte di un fabbisogno attestato per progetti necessari e immediatamente cantierabili di ulteriori 1, 5 miliardi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di snellire le procedure di assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole superiori, in modo tale da consentire interventi tempestivi ed efficaci alle Province e Città metropolitane;
a valutare l'opportunità di stanziare delle risorse ad hoc esclusivamente per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà delle Province e città metropolitane in modo tale da assicurare la copertura finanziaria di tutti i progetti immediatamente cantierabili.
G/981/111/5
Vono, Dessì, Di Girolamo, Lupo, Ricciardi, Santillo, Coltorti, Ortis
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 512 a 515 dell'articolo 1 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 ( complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma,
considerato che:
una recentissima rilevazione dell'UPI, effettuata su sollecitazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Provveditorati OOPP, a seguito degli eventi del Ponte Morandi a Genova, ha fatto emergere che, su un numero complessivo di oltre 5900 opere, quasi 2000 necessitano di interventi urgenti in quanto già soggette a limitazione di transito o portata;
inoltre, sarebbe necessario sottoporre a monitoraggio oltre 14.000 opere per un complessivo fabbisogno di 560 milioni di euro; mentre le risorse necessarie per la messa in sicurezza ammonterebbero ad oltre 2,5 miliardi di euro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di delineare, nel più breve tempo possibile, un piano pluriennale di risorse per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie di competenza provinciale;
a valutare l'opportunità di prorogare la data limite entro la quale resta elevato da 3 a 5 dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria per gli enti locali, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, in particolar modo in relazione agli interventi di manutenzione delle infrastrutture;
a valutare l'opportunità di consentire alle province e alle città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12- ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, unicamente per il finanziamento delle misure di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.
G/981/112/5
LUPO, RICCIARDI, COLTORTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, SANTILLO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi da 609 a 610 dell'articolo 1 del provvedimento in esame attribuiscono all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
gli interventi finanziati sono finalizzati al contrasto degli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto,
considerato che:
con riferimento all'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalità in tutto il territorio nazionale, è necessario che il sistema dei trasporti e della logistica, di primaria importanza per la crescita del Paese, sia reso efficiente, anche attraverso lo svecchiamento massiccio del parco veicolare, tenuto conto che ci sono in circolazione ancora numeri piuttosto elevati di veicoli di vecchia generazione;
allo stesso tempo, è di interesse dell'intera collettività che la mobilità sia efficace e sicura ma prioritariamente sostenibile dal punto di vista ambientale, tenuto conto che oltre il 50 per cento delle merci viene trasportato su strada,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire un fondo per il rinnovo del parco veicolare merci che porti gradualmente alla sostituzione dei mezzi più obsoleti con mezzi dotati di più efficaci meccanismi di sicurezza, quali la cosiddetta frenata assistita, e a minore impatto ambientale, come i mezzi ad alimentazione ibrida, ai fini di assicurare una maggiore sicurezza nel trasporto su strada e un minore impatto ambientale, diminuendo così i costi esterni per la collettività.
G/981/113/5
DI GIROLAMO, COLTORTI, DESSÌ, LUPO, RICCIARDI, PATUANELLI, SANTILLO, GIROTTO, CASTALDI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 40 dell'articolo 1 reca disposizioni per la proroga delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia e acquisto mobili previste dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
la legge di bilancio 2018, oltre a prorogare al 31 dicembre 2018 le detrazioni sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e confermare la scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici, ha introdotto le seguenti innovazioni al meccanismo: la revisione della struttura delle aliquote al fine di legare maggiormente il beneficio economico al risparmio energetico conseguibile tramite l'intervento (riduzione del beneficio al 50 per cento per finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa); l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati; l'introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie; l'estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità immobiliari; l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti; l'estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del TUIR),
considerato che:
nel quadriennio 2014-2017 è stato realizzato circa un milione e mezzo di interventi, di cui oltre 420.000 nel 2017, anno in cui oltre la metà di essi ha riguardato la sostituzione di serramenti, e per circa il 20 per cento la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
gli investimenti attivati nel quadriennio ammontano a circa 13,5 miliardi di euro:
oltre il 40 per cento delle risorse è stato destinato ai serramenti; circa il 25 per cento alla coibentazione di solai e pareti; circa il 9 per cento alla riduzione del fabbisogno energetico dell'intero edificio.
dall'avvio del meccanismo (2007) gli investimenti mobilitati dalle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono pari a 35,5 miliardi di euro con una riduzione dei consumi di energia di circa 1,31Mtep/anno,
si impegna il Governo:
a) a prorogare, per il triennio 2019-2021, le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici;
b) a prorogare il termine del 31 dicembre 2021, previsto per le spese degli interventi di adeguamento sismico ai fini delle detrazioni fiscali, al 31 dicembre 2024, con la finalità di dare certezza nel tempo alla norma e a invogliare i cittadini e gli operatori del settore avviare le procedure;
c) a valutare l'opportunità di:
1. prevedere la possibilità che gli immobili siano classificati, secondo il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2017, n.65, indipendentemente dalla contemporanea realizzazione degli interventi di miglioramento sismico;
2. prevedere che le spese sostenute possano beneficiare di una percentuale di detrazione, pari al 70 per cento, a prescindere dalla tipologia dell'immobile e dagli eventuali interventi di adeguamento sismico necessari;
3. prevedere un massimale di spesa pari a 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro;
4. prevedere che, nel caso in cui sull'immobile classificato venissero successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione sismica rientrino comunque nel massimale dei 96.000 euro previsti dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
5. prevedere la possibilità che sia un solo condomino a sostenere la spesa complessiva necessaria e che il medesimo possa detrarre dall'imposta lorda il 70 per cento dell'intera spesa sostenuta, ripartita in 5 anni;
6. prevedere l'obbligo da parte dei professionisti di inviare le risultanze delle classificazioni sismiche comprensive delle verifiche, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini di alimentare la banca dati citata all'art 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
7. prevedere la possibilità, anche per gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, di usufruire del regime di cui al punto 1, per gli immobili che costituiscono il patrimonio in proprietà o gestito per conto dei comuni, adibito ad edilizia residenziale pubblica.
G/981/114/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi da 607 a 610 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativamente al crollo del «ponte Morandi» di Genova dispongono, tra l'altro l'erogazione di un contributo pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 in favore degli autotrasportatori, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al crollo, nonché il finanziamento di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la Zona franca urbana della Città metropolitana di Genova,
considerato che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, prevede la nomina, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per la ricostruzione;
il successivo comma 6 dell'articolo 1 individua il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento responsabile dell'evento, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa;
il comma 1-ter del succitato decreto reca misure per la tutela del diritto all'abitazione, prevedendo, al comma 1, che al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario straordinario, può stipulare l'atto di cessione del bene o del diritto reale con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attivarsi affinché il Commissario straordinario per la Città di Genova delimiti la zona di interferenza del cantiere ai fini del riconoscimento di ulteriori indennizzi per le unità immobiliari ivi ubicate, specificando che: a) gli indennizzi spettino ai titolari dei diritti di godimento, purché residenti negli immobili interferiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) siano determinati fino ad un massimo di euro 1600 ad abitazione; c) spettino ai residenti degli immobili interferiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per ogni mese di durata dei lavori;
a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che il concessionario del tratto autostradale versi sulla contabilità speciale del Commissario straordinario le somme necessarie al pagamento degli indennizzi, o, in caso di omesso versamento, prevedere che il Commissario straordinario possa individuare un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie all'integrale pagamento degli indennizzi a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento.
G/981/115/5
MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),
premesso che:
il provvedimento in esame, dai commi 155 a 159, prevede incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d'età) nel settore dell'autotrasporto merci, disponendo, in particolare, il rimborso del 50 per cento delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi;
secondo i dati della Cgia di Mestre riguardanti l'autotrasporto di merci, nel triangolo produttivo Milano-Bologna-Padova transitano ogni giorno 240 mila mezzi pesanti, oltre il 60 per cento in più rispetto al secondo triangolo industriale italiano Torino-Milano-Genova dove si arriva a 148 mila unità. L'A4 Brescia- Padova, che registra 26.242 veicoli pesanti medi giornalieri, risulta l'autostrada più trafficata d'Italia. Seguono l'A4 Milano-Brescia con 24.699, l'A1 Milano-Bologna con 21.663, l'A1 Bologna-Firenze con 16-490, l'A14 Bologna-Ancona con 15.069 e infine il Passante/Tangenziale di Mestre con 13.829;
la presenza, ogni giorno, su tali tratte autostradali, di numerosi mezzi pesanti con merci che ingombrano la carreggiata determina un aumento del traffico su tali tratte e un incremento del pericolo di incidenti;
inoltre, la circolazione di tali mezzi aumenta l'inquinamento nell'atmosfera e determina di conseguenza danni alla salute dei cittadini e dei bambini, in particolare in zone come quelle della pianura padana dove le concentrazioni di gas nocivi superano, frequentemente, i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;
secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (Eea) il trasporto pesante su strada è uno dei maggiori imputati per quanto riguarda la produzione di inquinamento da ossidi di azoto e di particolato sottile, circa la metà del totale degli inquinanti immessi in atmosfera, con costi economici che si aggirano sui 43-46 miliardi di euro l'anno;
sempre secondo l'Eea, l'inquinamento prodotto da tali mezzi pesanti è il principale responsabile di 100 milioni di giorni di assenza per malattia e 350 mila morti premature in tutta Europa,
ritenuto che:
è necessario, come già realizzato in alcuni Paesi europei confinanti con l'Italia, intensificare il sistema di trasporto intermodale ferro-gomma che consenta un minor ingombro delle carreggiate, con una diminuzione del traffico;
sarebbe in particolare opportuno prevedere l'adozione di tale sistema nelle zone del Paese in cui le concentrazioni di inquinanti spesso superano i limiti imposti dalle normative vigenti,
impegna il Governo a:
prevedere, mediante atti di propria competenza, misure finalizzate a ridurre il traffico autostradale attraverso la realizzazione di un piano per l'adeguamento del sistema di trasporto ferroviario nazionale che consenta lo spostamento dei mezzi pesanti con merci attraverso l'Italia e dall'Italia verso i Paesi confinanti, in modo da migliorare la qualità ambientale e diminuire i danni alla salute dei cittadini.
G/981/116/5
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 625 prevede che la deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive sia differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di escludere dall'applicazione della disposizione in premessa, gli enti creditizi e finanziari identificabili come operatori bancari di finanza etica e sostenibile ai sensi dell'articolo 111-bis del testo unico bancario, nonché gli enti che erogano almeno il 10% del proprio portafoglio crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica nell'ottica di incentivare percorsi di sviluppo umano, di crescita ecosostenibile e di cittadinanza responsabile migliorando gli indicatori di benessere equo e sostenibile.
G/981/117/5
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 631 reca disposizioni in merito alla facoltà di applicazione dell'International financial reporting standard (IFRS) 9,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di escludere dall'applicazione della disposizione in premessa gli enti creditizi e finanziari identificabili come operatori bancari di finanza etica e sostenibile ai sensi dell'articolo 111-bis del testo unico bancario, nonché gli enti che erogano almeno il 10% del proprio portafoglio crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica nell'ottica di incentivare percorsi di sviluppo umano, di crescita ecosostenibile e di cittadinanza responsabile migliorando gli indicatori di benessere equo e sostenibile.
G/981/118/5
CASTALDI, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO, GIROTTO, PARAGONE, LANZI, ANASTASI, VACCARO, CROATTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 643 e seguenti del provvedimento in esame recano diposizioni n materia di entrate locali;
la valutazione catastale delle piattaforme petrolifere è un tema complesso, come si evince anche da alcune sentenze della Corte di Cassazione (sentenze nn. 13794/2005 e 3618/2016), che hanno riconosciuto la competenza territoriale del Comune «frontista» sugli immobili realizzati e stabilmente infissi al suolo marino entro le 12 miglia marine;
la sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016, nel confermare la competenza territoriale del Comune come soggetto attivo d'imposta per le acque antistanti il proprio territorio e ribadire che il fondale marino appartiene allo Stato e il diritto di sfruttamento minerario è soggetto a concessione demaniale, ha affermato che rutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini ICI/IMU indipendentemente dalla loro iscrizione catastale;
la stessa sentenza ha affermato che, ai sensi degli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.652, convertito con modificazioni dalla legge 1249 del 1939, i fabbricati da accatastare sono anche le costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate al suolo demaniale marino in quanto dotati di autonomia funzionale e reddituale;
la Corte ha osservato, inoltre, che le piattaforme petrolifere costituiscono un cespite economico produttivo di reddito indipendente ed autonomo rispetto alle centrali a terra e in quanto tale se fosse accatastato andrebbe in categoria D/7;
la Corte di Cassazione ha espressamente confermato tale orientamento con due ulteriori pronunce – nn. 19509 e 19510 del 30 settembre 2016 – rese successivamente alla notifica di un ricorso promosso da Soc. ENI S.p.A., nelle quali la Corte ha ribadito la soggezione ad ICI «di piattaforme petrolifere/estrattive oggetto di provvedimenti statuali di concessione di coltivazione mineraria in specchio acqueo frontistante la costa e ricompreso in un determinato territorio comunale»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di apportare le necessarie modifiche normative al fine di prevedere che, le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'Istituto idrografico della Marina, siano classificabili nella categoria catastale D/7;
prevedere, altresì, che a decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale ad una distanza non superiore alle dodici miglia, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
G/981/119/5
DI NICOLA, DI MARZIO, MOLLAME, BOTTO, MARCO PELLEGRINI, URRARO, LOMUTI, CRUCIOLI, LEONE, BOTTICI
Il Senato,
in sede di esame del disegno, di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 12 a 17 prevedono un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti, nell'ottica di favorire l'attività dei soggetti medesimi; contemporaneamente agli incentivi all'attività d'impresa è di rilevanza fondamentale per il benessere economico del Paese, che lo Stato preveda misure sempre più efficaci ed idonee a contrastare l'evasione fiscale;
grazie alle politiche di contrasto all'evasione fiscale attuate negli ultimi anni, oltre 20 miliardi di euro sono stati riportati nelle casse dello Stato grazie all'attività di recupero complessivo dell'evasione svolta da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2017. Di questo importo, 11 miliardi derivano da versamenti diretti in seguito a controlli, 1,3 miliardi di euro da lettere per la compliance, 7,4 miliardi da ruoli e 400 milioni di euro dagli accertamenti, sulle richieste di adesione alla prima voluntary disclosure;
il gettito spontaneo gestito da Agenzia delle entrate attraverso i servizi fomiti ai contribuenti si attesta a 412,6 miliardi, cioè 7,6 miliardi in più (+1;9 per cento) rispetto al dato 2016 (405 miliardi). In netto aumento anche il dato di Agenzia delle entrate-Riscossione, 12,7 miliardi di euro, in parte dovuto alla definizione agevolata che, complessivamente ha raggiunto 6,5 miliardi di euro nel solo 2017,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere uno strumento che agisca non solo come argine ad una condotta già realizzata, ma che operi da deterrente al fine di dissuadere dal porre in essere la condotta evasiva stesso;
a valutare l'opportunità di modificare l'attuale disciplina delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, introducendo come sanzione accessoria la revoca di licenze, concessioni o autorizzazioni necessarie all'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo, da comminarsi nel caso in cui la sanzione primaria superi un determinato ammontare.
G/981/120/5
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 299 e 300 autorizzano una spesa di 25 milioni di euro annui per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di soggetti con disabilità fisiche o sensoriali;
per i disabili è molto difficile prendere in locazione un immobile: nel mercato immobiliare, sono molto rare le offerte di appartamenti privi di barriere architettoniche e quindi accessibili ai disabili;
anche qualora l'inquilino con ridotte capacità motorie, oppure chi ne esercita la tutela o la potestà, intenda sostenere interamente la spesa degli interventi, vi sono ostacoli rilevanti, anche di natura normativa;
in base all'articolo 2 della legge 13 del 1989, le deliberazioni dell'assemblea del condominio che hanno per oggetto gli interventi per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati devono essere approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio;
nel caso in cui l'assemblea deliberi l'esecuzione dei lavori le relative spese sono ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà; nel caso in cui invece nell'assemblea venga deliberato il rifiuto all'esecuzione dei lavori necessari il disabile potrà comunque eseguire i lavori a proprie spese, ma a condizione che tali interventi non rechino danno al decoro architettonico dell'edificio, non ne alterino la stabilità o la sicurezza e non rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili al godimento e all'utilizzo anche di un solo condomino;
anche qualora gli interventi necessari siano a carico del disabile e rispettino queste condizioni, il disabile deve comunque attendere la delibera, per assumere la quale il condominio ha a disposizione tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di incentivare i proprietari di immobili a eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati e a offrirli in locazione a persone disabili, anche mediante l'applicazione di aliquote agevolate nei contratti di affitto con portatori di handicap, nel caso di opzione per la cedolare secca;
a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante opportune modifiche normative, termini brevi per le delibere condominiali richieste da disabili o da proprietari locatori di immobili a disabili, per gli interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
G/981/121/5
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 256 istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che abbiano subito un danno ingiusto a seguito di un investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio;
la legge 7 marzo 1996, n. 108, che reca disposizioni in materia di usura, ha istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura»;
il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;
il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato; la concessione del mutuo è esente da oneri fiscali,
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere che il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura provveda all'erogazione dei mutui senza interesse, non solo a favore degli imprenditori o professionisti, bensì anche a favore delle persone fisiche vittime del medesimo reato.
G/981/122/5
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 148 e 149 prevedono l'istituzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, in linea con le iniziative per il completamento dei piani di recupero occupazionale;
la legge 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento prevede che il debitore possa, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
l'articolo 8 della stessa legge dispone che la proposta di accordo o di piano possa prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma e che le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi perla chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attuare le opportune misure atte a facilitare le associazioni e le fondazioni antiracket, affinché nell'ambito della stesura del piano del consumatore, prestino le garanzie, per assicurare l'attuabilità del piano, anche utilizzando le dotazioni del Fondo di prevenzione dell'usura.
G/981/123/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 161 e seguenti prevedono misure in materia di assunzione e riorganizzazione del personale nella pubblica amministrazione;
considerato che:
la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015 ha dichiarato l'illegittimità delle nonne (art. 8, comma 24, decreto legge 16/2012, nonché art. 1, comma 14, decreto legge 150/2013 e art. 1, comma 8, decreto legge 192/2014) che, in assenza di dirigenti di ruolo, autorizzavano le agenzie fiscali a continuare a conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari della III area sulla base di una valutazione delle competenze e delle capacità dimostrate nel servizio,
impegna il Governo:
a valutare le modalità e tempistiche idonee a garantire l'adozione delle misure più opportune, atte a completare la revisione del modello organizzativo delle Agenzie fiscali, al fine di assicurare anche l'attivazione di adeguati percorsi per l'efficientamento degli uffici e delle strutture a livello regionale e provinciale,
impegna, altresì, il Governo:
nel contesto di tale processo di riforma ed adeguamento, ad ispirarsi a criteri di trasparenza e condivisione degli obiettivi con tutte le risorse coinvolte, nell'ottica del perseguimento della valorizzazione professionale delle stesse, nonché della massima funzionalità ed efficacia delle strutture per l'attuazione delle politiche fiscali del Paese.
G/981/124/5
BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 589-610 prevedono una serie di disposizioni in materia di misure urgenti per il sostegno dei territori che vivono in stato di emergenza,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a disporre misure urgenti per il sostegno al territorio pisano colpito dall'incendio del 24 settembre 2018, anche mediante uno stanziamento di risorse a favore di persone fisiche proprietarie di beni immobili destinati a civile abitazione dichiarati inagibili a seguito dell'evento, delle imprese aventi sede operativa all'interno delle zone colpite dall'incendio stesso, nonché professionisti, agricoltori, artigiani, commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona.
G/981/125/5
LEONE, BOTTICI, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 23 a 39 stabiliscono una serie di incentivi per le imprese che effettuino nuovi investimenti in beni strumentali;
con la legge di stabilità 2016 è stato istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti con un reddito d'impresa che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, il cosiddetto bonus investimenti Sud;
sotto il profilo soggettivo il credito di imposta è riservato alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, così come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE delIl Senato, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), recepita con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, nonché all'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone sopracitate, di qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere del settore economico e dal regime contabile adottato;
in base all'attuale disciplina del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali, cioè quelle che esercitano attività d'impresa ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile; ne deriva che, le imprese agricole individuali possono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, limitatamente all'ipotesi in cui l'attività svolta ecceda i limiti fissati dall'art. 32 comma 2 lettera b) e c) del TUIR, per rientrare nell'ambito di applicazione della determinazione catastale del reddito agrario,
preso atto che:
i coltivatori diretti titolari di reddito agrario, che nel Meridione rappresentano la maggior parte della realtà produttiva, non realizzando redditi d'impresa, non posso rientrare tra i benefici dell'agevolazione in esame,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio del credito d'imposta per gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, al fine di ricomprendervi gli imprenditori agricoli attivi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
G/981/126/5
BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 138 prevede l'introduzione nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale,
considerato che:
nell'ottica di attuare misure che consentano un risparmio di spesa per lo Stato e che l'ammontare del gettito fiscale sottratto all'Erario, nonché le modalità di assegnazione della quota non optata del meccanismo dell'8 per mille suscitano numerose perplessità, come evidenziato dalla Corte dei Conti nella Sintesi della Relazione del 23 ottobre 2014 (delib. 16/2014/G) laddove si afferma che: «Grazie al meccanismo di attribuzione delle risorse dell'8 per mille, i beneficiari ricevono più dalla quota non espressa che da quella optata, godendo di un notevole fattore moltiplicativo, essendo irrilevante la volontà di chi rifiuta il sistema o se ne disinteressa; infatti, l'ammontare è distribuito ripartendo anche le quote di chi non si è espresso, in base alla sola percentuale degli optanti [...] i fondi destinati alle confessioni risultano ingenti, tali da non avere riscontro in altre realtà europee – avendo superato ampliamente il miliardo di euro all'anno – e sono gli unici che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa pubblica in campo, si sono notevolmente e costantemente incrementati. Già nel 1996, la Parte governativa della Commissione paritetica Italia-Cei incaricata delle verifiche triennali dichiarava che:»(...) non si può disconoscere che la quota dell'8 per mille si sta avvicinando a valori, superati i quali, potrebbe rendersi opportuna una proposta di revisione [...] dell'aliquota dell'8 per mille.» Tuttavia, negli anni seguenti il tema non è stato più riproposto dalla Parte governativa, nonostante l'ulteriore, rilevante aumento delle risorse a disposizione delle confessioni. [...]»;
la legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone all'articolo 49 che, al fine di predisporre eventuali modifiche, con cadenza triennale, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo fiscalmente deducibile delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana di cui all'articolo 46, e alla valutazione del gettito della quota IRPEF derivante dalla destinazione di una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47,
impegna il Governo:
ad avviare un'interlocuzione con la Santa Sede, al fine di nominare, in accordo con la Conferenza episcopale italiana, la commissione paritetica prevista dall'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222 che sia competente ad operare la revisione dell'importo fiscalmente deducibile, dell'aliquota e del metodo di calcolo dell'8 per mille, di cui agli articoli 46 e 47 della legge medesima, con l'obiettivo di garantire allo Stato un significativo risparmio di spesa.
G/981/127/5
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 435 prevede che siano posti in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione ed anche interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti,
rilevato che:
esistono alcune distorsioni a livello normativo riguardo la disciplina Iva delle prestazioni a carattere sociale, tra cui le prestazioni assistenziali come quelle rese negli orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani, ma anche le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore degli anziani ed inabili adulti o di tossicodipendenti, così come quelle rese nei centri di accoglienza dei migranti;
la disciplina iva riguardo questo tipo di prestazioni dovrebbe essere resa più coerente con la direttiva comunitaria sull'Iva (112/2006/CE), la quale non consente di scriminare le prestazioni di carattere sociale a seconda della ricorrenza o meno dell'offerta dell'alloggio. Infatti, per il diritto comunitario è essenziale la prestazione sociale, anche se resa in strutture o centri e se contempli l'ospitalità;
la medesima direttiva prevede che l'esenzione o l'aliquota agevolata sono legittime se la prestazione è svolta da organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere misure idonee a sanare le predette distorsioni, disponendo che le prestazioni assistenziali rese da un soggetto avente carattere sociale, cioè un ente del Terzo settore, nelle strutture citate siano inquadrabili sempre e comunque nella disciplina prevista dall'art. 10 numero 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
G/981/128/5
LEONE, BOTTICI, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 148 e 149 prevedono l'istituzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, in linea con le iniziative per il completamento dei piani di recupero occupazionale;
è in atto da alcuni anni una riforma organica del quadro normativo in materia di gestione delle crisi di impresa; la riforma è stata pensata per promuove una logica di prevenzione e di intervento precoce, attraverso la disciplina dei sistemi di allerta e di composizione assistita della crisi;
una situazione di crisi d'impresa coinvolge tutti i soggetti che l'impresa stessa ha coinvolto nella propria attività commerciale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure atte a consentire alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi, l'emissione della nota di variazione in diminuzione, anche in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale senza dover aspettare che le procedure esecutive avviate siano rimaste infruttuose.
G/981/129/5
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per Tanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 459 e seguenti prevedono disposizioni che hanno l'obiettivo di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente, ma ulteriori problematiche sussistono in merito al personale ATA assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma poi stabilizzato con contratti di lavoro subordinato part-time;
ciò non garantisce una remunerazione adeguata per questo personale che, con l'assunzione, ha subito una perdita di reddito netta rispetto a quanto percepito col contratto in qualità di co.co.co,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le misure idonee a garantire ai soggetti lo stesso livello retributivo, anche tramite la trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno.
G/981/130/5
BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 251-255 prevedono una serie di disposizioni in materia di politiche per la famiglia ed emerge, quindi, chiaramente la volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie;
il comma 3 dell'articolo 111 del Testo Unico Bancario prevede che «i soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato»;
il comma 100 della lettera a) dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 62 prevede che il CIPE può destinare, come recita la norma «una somma fino a un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Microcredito Spa allo scopo di assicurare ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore «solo» di piccole e medie imprese»;
il disegno di legge in esame risulta particolarmente attento alle politiche di sostegno sociale e alle famiglie, quali, fra altri, i commi dal 251 al 255 disciplinanti disposizioni in materia di politiche per la famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative normative volte ad estendere la possibilità di accesso nonché ricorso al microcredito, richiamando il comma 3 dell'art. ili del Testo Unico Bancario, anche alle persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, definendone altresì le modalità e le condizioni semplificate e di maggior favore per l'accesso al fondo de quo con concessione di garanzia pubblica.
G/981/131/5
BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i commi 251-255 prevedono una serie di disposizioni in materia di politiche per la famiglia;
ciò rappresenta chiaramente la volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie e della ripresa economica reale;
numerose sono le norme di carattere fiscale rivolte ad agevolare forme di semplificazione tributaria,
impegna il Governo:
valutare la possibilità ad assumere iniziative normative volte ad abolire, in ambito fiscale e tributario, il principio giuridico dell'inversione dell'onere della prova, affinchè sia posta sempre a carico dell'amministrazione finanziaria e quindi non più del contribuente, con l'esclusione del ricorso a strumenti presuntivi di determinazione del reddito nei casi di attiva e comprovata regolarità fiscale del contribuente.
G/981/132/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 368 e seguenti prevedono una serie di agevolazioni a sostegno del settore primario;
dal prossimo lo gennaio 2019 con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, il fornitore è tenuto ad inviare la fattura al Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle entrate che, entro un termine massimo di 5 giorni, ne verifica la correttezza e la invia al destinatario;
la data di ricezione della fattura da parte del destinatario è, secondo l'Agenzia delle entrate, quella in cui la fattura stessa viene inviata dal Sistema al destinatario;
per il settore agroalimentare vige, a garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, la norma di cui all'articolo 62 della legge n. 27 del 2012 che dispone che i termini di pagamento decorrano dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura,
preso atto che:
alla luce di quanto sopra esposto, che se il termine entro cui effettuare il pagamento decorre dall'ultimo giorno del mese di ricezione della fattura, che di fatto corrisponde alla data di comunicazione della stessa al destinatario da parte del Sdi, il disallineamento che si genera può comportare uno slittamento di oltre 30 giorni dei pagamenti in favore delle aziende del settore agroalimentare,
impegna il Governo:
a valutare la necessità di precisare che per il settore agroalimentare i termini di pagamento decorrano comunque dall'ultimo giorno del mese di invio della fattura al Sistema di Interscambio (Sdi) da parte del fornitore.
G/981/133/5
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 589 e seguenti prevedono disposizioni in favore delle zone colpite da eventi sismici e precedenti interventi normativi hanno disposto spesso misure atte a tutelare la categoria dei lavoratori agricoli, tra i quali, ad esempio interventi compensativi e di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, come previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riconoscere ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, che siano stati per almeno cinque giornate alle dipendenze di imprese agricole ubicate in zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello in cui hanno usufruito di benefici di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
G/981/134/5
DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi 299 e 300 autorizzano una spesa di 25 milioni di euro annui per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di soggetti con disabilità fisiche o sensoriali;
la legge 3 agosto 2007, n. 126 istituisce la «Giornata nazionale del Braille» quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti;
nel 1921 è stata istituita la Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, pensata come una confederazione fra le istituzioni per ciechi per sostenere le singole realtà locali, la quale negli anni ha ottenuto numerose conquiste che hanno consentito di migliorare la qualità della vita quotidiana delle persone non vedenti, tra queste, ad la statalizzazione delle scuole elementari speciali annesse agli Istituti per Ciechi, la promulgazione della legge 28 agosto del 1997, n. 284, con la quale si è previsto che il Dipartimento della Solidarietà Sociale garantisca a questo settore il finanziamento da parte dello Stato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere un contributo straordinario destinato all'Istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie, organismo indipendente di recente costituzione, il quale ha l'obiettivo di assistere l'oltre un milione e mezzo di consumatori disabili nella conoscenza e nella scelta dei dispositivi più confacenti alla propria disabilità;
a valutare la possibilità di supportare mediante un ulteriore sostegno, anche economico, le attività della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi affinché questa possa svolgere le proprie funzioni.
G/981/135/5
DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il record negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;
il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;
un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere,
considerato che:
le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme...non solo lavoratrici;
questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso l'adozione di un piano di interventi, anche di natura fiscale, non in forma assistenzialistica con bonus una-tantum, che consenta una riduzione strutturale degli oneri posti a carico delle famiglie ed un più facile accesso a servizi sociali ed assistenziali rivolgendo una particolare attenzione alle famiglie numerose ed a quelle in cui risultino presenti figli in tenera età,
considerato altresì che:
l'accesso ad un ampio ventaglio di agevolazioni fiscali, trattamenti previdenziali, indennitari, servizi socio-assistenziali, di educazione, eccetera, è oggi regolamentato dal cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), un valore determinato dalla somma dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare, ponderato dal cosiddetto fattore di equivalenza, valore scaturente dalle caratteristiche quali/quantitative del nucleo stesso;
l'attuale sistema, pur riconoscendo alcune maggiorazioni per i nuclei numerosi, appare inadeguato rispetto all'obiettivo di sostenere in modo significativo i nuclei familiari in cui sono presenti più figli, specie in tenera età,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riducendo la quota dell'indicatore della situazione patrimoniale da assumere ai fini del calcolo dell'lSEE, in base alla numerosità dei componenti del nucleo familiare;
a valutare, ai fini del calcolo dell'ISEE, l'opportunità di sostituire il reddito lordo con il reddito al netto delle imposte pagate;
a modificare la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, rafforzando le maggiorazioni attribuite ai nuclei familiari numerosi ed in particolare quelli in cui siano presenti figli in tenera età.
G/981/136/5
DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il record negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;
il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;
un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere,
considerato che:
le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme, non solo lavoratrici;
questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso l'adozione di un piano di interventi, anche di natura fiscale, non in forma assistenzialistica con bonus una-tantum, che consenta una riduzione strutturale degli oneri posti a carico delle famiglie ed un più facile accesso a servizi sociali ed assistenziali rivolgendo una particolare attenzione alle famiglie numerose ed a quelle in cui risultino presenti figli in tenera età,
considerato altresì che:
le famiglie sono chiamate a sostenere ingenti spese per la crescita dei propri figli e tali spese sono particolarmente gravose nei primi anni di vita del bambino;
il vigente quadro normativo non riconosce alcun bonus in relazione alle suddette spese,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre nel sistema tributario, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità per l'infanzia.
G/981/137/5
ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO
La 5a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,
considerato che:
l'attuale normativa sull'Iva agevolata al 4 per cento per le automobili al servizio dei disabili motori e di soggetti non vedenti prevede, nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), l'agevolazione soltanto per le automobili alimentate a benzina e a carburante diesel;
le norme europee riguardanti le emissioni tendono a evolversi nella direzione di portare al superamento dell'alimentazione a carburante diesel e a una maggiore diffusione delle automobili ad alimentazione elettrica o ibrida, o comunque a minor impatto ambientale;
alla luce dell'evoluzione del mercato automobilistico e data la ratio dell'agevolazione, volta a facilitare l'acquisto di autovetture al servizio di soggetti disabili, appare ingiustificata l'esclusione delle automobili ad alimentazione elettrica, ibrida, a gas di petrolio liquefatto e a gas metano, dal novero delle autovetture al servizio di disabili assoggettabili all'Iva agevolata;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di modificare le norme riguardanti l'Iva agevolata nel senso di includere tra le autovetture al servizio di disabili motori e di soggetti non vedenti assoggettabili all'Iva agevolata al 4 per cento anche quelle ad alimentazione elettrica, ibrida, a gas di petrolio liquefatto e a gas metano.
G/981/138/5
ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO
La 5a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
premesso che:
i commi 480 e seguenti prevedono una serie di misure per la semplificazione delle regole di finanza pubblica;
l'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi, prevedendone il soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile, nel rispetto dell'ordine del privilegio, in caso di liquidazione;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di inserire nelle proposte di transazione fiscale anche i tributi di competenza degli enti locali territoriali, al fine di rendere più coerente l'istituto della transazione fiscale e da escludere il rischio che i crediti degli enti locali siano liquidati in misura superiore a quelli delle agenzie fiscali.
G/981/139/5
TRENTACOSTE, CATALFO, MATRISCIANO, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
premesso che:
il comma 386 reca disposizioni in materia di sostegno al reddito per alcuni specifici lavoratori dipendenti nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio;
considerato che:
il comma 6, dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223 riconosce ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate alle dipendenze di imprese agricole ricadenti nelle zone colpite da avversità atmosferiche eccezionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente ai fini previdenziali e assistenziali;
impegna il Governo a:
estendere i citati benefici ai lavoratori delle aree agricole della Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018 come previsto dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n.558;
estendere, altresì, i suddetti benefici ai lavoratori che nell'anno precedente siano stati assunti da diversi datori di lavoro;
riconoscere, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente.
G/981/140/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.598.
G/981/141/5
MOLLAME, FATTORI, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, NATURALE, PIRRO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.832.
G/981/142/5
MOLLAME, PUGLIA, AGOSTINELLI, FATTORI, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE, GALLICCHIO, PIRRO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.1984.
G/981/143/5
FATTORI, MOLLAME, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, PUGLIA, NATURALE, ABATE, GALLICCHIO, PIRRO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dare attuazione 1.1935.
G/981/144/5
ABATE, NATURALE, MOLLAME, AGOSTINELLI, PUGLIA, FATTORI, PIARULLI, GALLICCHIO, PIRRO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dare attuazione 1.1980.
G/981/145/5
TESTOR, CONZATTI, STEGER, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, DE BERTOLDI, VITALI, GALLONE, MOLES, GIRO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, ACCOTO, RIVOLTA, FERRERO, STEFANO, TURCO, PRESUTTO, BELLANOVA, ERRANI, MISIANI, MANCA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la presenza di bande musicali in Italia è stimata in circa 6.000 gruppi e in media un organico strumentale è formato da 30 elementi, il che vuol dire circa 180.000 strumentisti;
la sopravvivenza della banda musicale in Italia, inquadrata come «associazione legalmente costituita non riconosciuta», è a rischio. Infatti, i soci allievi delle bande, a differenza di quanto avviene per associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei loro confronti, a differenza di altre realtà;
l'unica agevolazione prevista per le bande musicali è contenuta nell'art. 67, comma 1 lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni, che permette di usufruire della collaborazione di direttori artistici e collaboratori tecnici con un tetto esentasse di 10.000 euro annui, ma che in realtà si sta tentando, a vari livelli, di eliminare, con conseguente aggravio delle spese di gestione e, quindi, con il grave rischio di chiusura delle bande. Basti pensare che un medio strumento musicale da acquistare costa in media sui 1.500 euro (clarinetto 1.000, trombone 1.800, oboe 2.500, fagotto 4-5.000 euro, timpani 5.000, eccetera): rispetto a un bilancio economico annuo di 20.000 euro (media italiana) e a alla mole di attività svolte si capisce immediatamente quanto il volontariato sia la sola risorsa che permette alle bande di andare avanti;
il decreto legislativo 117 del 2017 – Codice del terzo settore – ha disposto l'esclusione delle associazioni culturali dalla futura applicazione dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali,
impegna il governo:
ad adottare disposizioni volte a ripristinare il regime fiscale dell'articolo 148, comma 3, del Dpr 917 del 1986 del quale potevano godere le bande musicali prima dell'esclusione avvenuta a seguito dell'approvazione del Codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117 del 2017.
G/981/146/5
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio 2019, contiene interventi di definanziamento nell'ambito degli interventi relativi sostenere il trasporto pubblico locale e nello sviluppo e sicurezza della mobilità locale, nonostante le misure previste in materia di trasporto pubblico locale, per l'abbattimento delle emissioni inquinanti;
considerato che:
il quadro programmatico delle politiche ambientali riferite al settore della mobilità sia a livello nazionale che comunitario, anche alla luce dell'accordo COP 21 di Parigi sullo sviluppo sostenibile, sono rivolte a ridurre fortemente l'esposizione dei cittadini a livelli nocivi di inquinamento e quindi assicurare una maggiore tutela della popolazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre nell'ambito delle prossime iniziative, un intervento normativo ad hoc, volto a favorire la mobilità sostenibile, sostituendo in particolare il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi, oppure a trazione elettrica.
G/981/147/5
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio 2019, nell'ambito delle misure d'incentivazione per gli acquisti di autovetture ad impatto zero per l'ambiente alimentate ad elettricità o ibride, prevede contributi finanziari nel complesso insufficienti;
considerato che
gli interventi relativi all'introduzione della cosiddetta ecotassa rischiano di penalizzare fortemente il settore delle automotive, in considerazione del fatto che l'impatto effettivo delle norme sul mercato penalizzerà fortemente una larga fascia di contribuenti in grado permettersi solo l'acquisto di veicoli di fascia media, anche nei riguardi dei soggetti diversamente abili,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle prossime iniziative legislative, compatibilmente con i vincoli di bilancio, interventi volti a consentire possibilità alle famiglie disabili di acquistare un veicolo elettrico con l'aliquota IVA ridotta, inclusi i veicoli alimentati con combustibili alternativi (Gpl/Metano/Ibridi)
G/981 sez I/1/7 (testo 2)
Verducci, Iori, Malpezzi, Rampi
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
le norme a sostegno del settore università, ricerca e diritto allo studio risultano assolutamente insufficienti al punto da prefigurare una riduzione di spesa, così come scaturisce dalla modifica di norme che andrà ad impattare negativamente sul settore, pregiudicandone qualità e funzionamento;
considerato che:
gli investimenti in università, ricerca e diritto allo studio sono strategici per il rilancio del Paese, della sua economia e del miglioramento della qualità della vita, del contributo italiano all'innovazione e alla sostenibilità, alla crescita del capitale sociale e culturale, e l'Italia deve impegnarsi per raggiungere l'obiettivo strategico della Strategia di Lisbona di portare al 3% del Pil gli investimenti in ricerca e sviluppo;
i problemi che maggiormente gravano sul settore università, ricerca e diritto allo studio sono: la scarsità e la precarietà dei ricercatori delle università e degli Enti pubblici di ricerca; il sottodimensionamento del numero dei docenti; la tassazione ancora troppo elevata, immatricolazioni ancora insufficienti rispetto alla media Ocse e abbandoni, al contrario, troppo numerosi; un numero di borse di studio universitarie che non copre tutte le richieste e le necessità; l'insufficiente numero di dottorandi, che pone l'Italia penultima in Europa rispetto al totale della popolazione, nonostante il trend in aumento negli ultimi tre cicli, ma su quale grava un picco negativo a partire dal 2007;
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di avviare ? attraverso opportune iniziative anche normative ? un piano strutturale di reclutamento di 6.000 ricercatori universitari di tipo B e 1.500 ricercatori, tecnici e tecnologi negli Enti di promozione sportiva (EPR) per il prossimo triennio; un implemento sostanziale dei fondi nazionali per la ricerca; un innalzamento del limite ISEE per l'accesso alla no tax area; il superamento della figura degli studenti idonei a ricevere una borsa di studio universitaria, ma non beneficiari per la mancanza di risorse stanziate nel bilancio dello Stato; un aumento del numero di borse di Dottorato di Ricerca e l'importo base della borsa medesima; la revisione della norma contenuta nella presente Legge di Bilancio che collega il tasso di crescita del fabbisogno degli atenei al Pil reale, anziché garantendone l'aumento fisso del 3 per cento, come la normativa ha previsto fino ad oggi, impedendo così una drastica diminuzione dei fondi per il funzionamento ordinario delle università.
G/981 sez I/1/7
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
VEDI TESTO 2
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
le norme a sostegno del settore università, ricerca e diritto allo studio risultano assolutamente insufficienti al punto da prefigurare una riduzione di spesa, così come scaturisce dalla modifica di norme che andrà ad impattare negativamente sul settore, pregiudicandone qualità e funzionamento;
considerato che:
gli investimenti in università, ricerca e diritto allo studio sono strategici per il rilancio del Paese, della sua economia e del miglioramento della qualità della vita, del contributo italiano all'innovazione e alla sostenibilità, alla crescita del capitale sociale e culturale, e l'Italia deve impegnarsi per raggiungere l'obiettivo strategico della Strategia di Lisbona di portare al 3% del Pil gli investimenti in ricerca e sviluppo;
i problemi che maggiormente gravano sul settore università, ricerca e diritto allo studio sono: la scarsità e la precarietà dei ricercatori delle università e degli Enti pubblici di ricerca; il sottodimensionamento del numero dei docenti; la tassazione ancora troppo elevata, immatricolazioni ancora insufficienti rispetto alla media Ocse e abbandoni, al contrario, troppo numerosi; un numero di borse di studio universitarie che non copre tutte le richieste e le necessità; l'insufficiente numero di dottorandi, che pone l'Italia penultima in Europa rispetto al totale della popolazione, nonostante il trend in aumento negli ultimi tre cicli, ma su quale grava un picco negativo a partire dal 2007;
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad avviare – attraverso opportune iniziative anche normative – un piano strutturale di reclutamento di 6.000 ricercatori universitari di tipo B e 1.500 ricercatori, tecnici e tecnologi negli Enti di promozione sportiva (EPR) per il prossimo triennio; un implemento sostanziale dei fondi nazionali per la ricerca; un innalzamento del limite ISEE per l'accesso alla no tax area; il superamento della figura degli studenti idonei a ricevere una borsa di studio universitaria, ma non beneficiari per la mancanza di risorse stanziate nel bilancio dello Stato; un aumento del numero di borse di Dottorato di Ricerca e l'importo base della borsa medesima; la revisione della norma contenuta nella presente Legge di Bilancio che collega il tasso di crescita del fabbisogno degli atenei al Pil reale, anziché garantendone l'aumento fisso del 3 per cento, come la normativa ha previsto fino ad oggi, impedendo così una drastica diminuzione dei fondi per il funzionamento ordinario delle università.
G/981 sez I/2/7 (testo 2)
Testor, Moles, Giro, Vitali, Gallone
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
nel disegno di legge di bilancio 2019 mancano misure destinate a sostenere lo spettacolo dal vivo;
ad oggi, il decreto 1° luglio 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» si limita, nei propri obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo, definiti al Capo I articolo 2, ad essere applicato nei confronti delle attività di spettacolo dal vivo a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione;
questo risulta insufficiente se si considera che tale limitazione esclude dalle possibilità di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, ogni tipo di realtà associativa, ivi comprese quelle di certificata valenza culturale e sociale, come nel caso delle Bande Musicali;
si ritiene pertanto necessario ampliare la disposizione comprendendo le Bande Musicali legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, già di fatto rispondenti alle caratteristiche enunciate dagli articoli successivi del decreto medesimo, ma escluse nella forma dal comma 1 dell'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale;
in particolare, le Bande Musicali rispondono con perfetta armonia a quanto richiesto in particolare al comma 2, lettera c) dell'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale essendo primi formatori nella filiera della Musica, affermazione che trova dimostrazione nei professori d'Orchestra di strumenti a fiato, nella quasi totalità provenienti dalle scuole delle Bande Musicali, e all'articolo 3, comma 5, lettera b), numeri 4), 6) e 7), del medesimo decreto, che definiscono gli ambiti «complessi strumentali e complessi strumentali giovanili», «programmazione di attività concertistiche e corali» e «festival» come ammissibili per le domande di finanziamento di progetto triennale e dei programmi annuali;
sempre in relazione alle Bande musicali, va rilevato che il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante «Codice del Terzo settore» non consente alle Bande Musicali attive in Italia, anche quelle riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali, di accedere ai fondi del FUS (Fondo unico per lo Spettacolo), nonostante il Codice dello Spettacolo approvato a novembre 2017 specifichi, all'articolo 1, che «La Repubblica riconosce altresì: a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale», creando un punto di contrasto con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
pertanto, è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della Riforma del Terzo Settore e senza implicare alcun aumento di spese da parte dello Stato, si consenta alle Bande Musicali italiane riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali di continuare a beneficiare della legge n. 398 e dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, essendo queste realtà di prima formazione nella filiera della Musica (ottemperando così all'obiettivo di un ricambio generazionale degli artisti) e operando su tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi) con circa 180.000 strumentisti (30 elementi ciascuno per una presenza stimata di 6.000 Bande Musicali attive in Italia) e circa 120.000 allievi, che contribuiscono a solennizzare ogni appuntamento importante nella vita delle nostre comunità, anche e in particolare quelle più piccole, per un conteggio stimato tra le 48.000 e i 54.000 manifestazioni all'anno e 22.000 concerti. Numeri tali da giustificare la parificazione delle Bande Musicali, pur se di natura associazionistica, alle realtà professionistiche del mondo dello Spettacolo e l'accesso ai relativi contributi,
impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a sostenere lo spettacolo dal vivo, anche attraverso misure di sostegno e promozione specificamente rivolte alle Bande Musicali legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali.
G/981 sez I/2/7
TESTOR, MOLES, GIRO, VITALI, GALLONE
VEDI TESTO 2
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
nel disegno di legge di bilancio 2019 mancano misure destinate a sostenere lo spettacolo dal vivo;
ad oggi, il decreto 1° luglio 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» si limita, nei propri obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo, definiti al Capo I articolo 2, ad essere applicato nei confronti delle attività di spettacolo dal vivo a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione;
questo risulta insufficiente se si considera che tale limitazione esclude dalle possibilità di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, ogni tipo di realtà associativa, ivi comprese quelle di certificata valenza culturale e sociale, come nel caso delle Bande Musicali;
si ritiene pertanto necessario ampliare la disposizione comprendendo le Bande Musicali legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, già di fatto rispondenti alle caratteristiche enunciate dagli articoli successivi del decreto medesimo, ma escluse nella forma dal comma 1 dell'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale;
in particolare, le Bande Musicali rispondono con perfetta armonia a quanto richiesto in particolare al comma 2, lettera c) dell'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale essendo primi formatori nella filiera della Musica, affermazione che trova dimostrazione nei professori d'Orchestra di strumenti a fiato, nella quasi totalità provenienti dalle scuole delle Bande Musicali, e all'articolo 3, comma 5, lettera b), numeri 4), 6) e 7), del medesimo decreto, che definiscono gli ambiti «complessi strumentali e complessi strumentali giovanili», «programmazione di attività concertistiche e corali» e «festival» come ammissibili per le domande di finanziamento di progetto triennale e dei programmi annuali;
sempre in relazione alle Bande musicali, va rilevato che il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante «Codice del Terzo settore» non consente alle Bande Musicali attive in Italia, anche quelle riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali, di accedere ai fondi del FUS (Fondo unico per lo Spettacolo), nonostante il Codice dello Spettacolo approvato a novembre 2017 specifichi, all'articolo 1, che «La Repubblica riconosce altresì: a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale», creando un punto di contrasto con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
pertanto, è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della Riforma del Terzo Settore e senza implicare alcun aumento di spese da parte dello Stato, si consenta alle Bande Musicali italiane riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali di continuare a beneficiare della legge n. 398 e dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, essendo queste realtà di prima formazione nella filiera della Musica (ottemperando così all'obiettivo di un ricambio generazionale degli artisti) e operando su tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi) con circa 180.000 strumentisti (30 elementi ciascuno per una presenza stimata di 6.000 Bande Musicali attive in Italia) e circa 120.000 allievi, che contribuiscono a solennizzare ogni appuntamento importante nella vita delle nostre comunità, anche e in particolare quelle più piccole, per un conteggio stimato tra le 48.000 e i 54.000 manifestazioni all'anno e 22.000 concerti. Numeri tali da giustificare la parificazione delle Bande Musicali, pur se di natura associazionistica, alle realtà professionistiche del mondo dello Spettacolo e l'accesso ai relativi contributi,
impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a sostenere lo spettacolo dal vivo, anche ampliando le possibilità di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, estendendolo alle Bande Musicali legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali;
a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta ad applicare alle Bande Musicali la medesima disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.
G/981 sez I/3/7 (testo 2)
Rampi, Iori, Malpezzi, Verducci
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
al comma 469, del provvedimento in esame, riduce di 20 milioni di euro lo stanziamento disponibile per il 2019 per la così detta Card cultura per i diciottenni, prevista a partire dal 2016;
al comma 348 è altresì prevista una riduzione del suddetto stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019;
dall'attivazione, 3 novembre 2016, ad oggi, risultano spesi circa 220 milioni di euro in libri, quasi l'80 per cento dei totali 268 milioni di euro spesi in cultura. Un successo per un Paese come il nostro, dove si legge poco;
inoltre, i ragazzi hanno acquistato musica registrata per il 12,42 per cento: in soli otto mesi, dall'ottobre 2017 a maggio 2018, gli acquisti di musica tramite 18app hanno realizzato consumi per oltre 12 milioni di euro, sensibilizzando così i giovani all'acquisto di contenuti legali sul web e allo stesso tempo stimolandoli all'utilizzo delle nuove tecnologie;
inoltre, il comma 471 del provvedimento in esame prevede risparmi di spesa mediante la riduzione dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica;
tali tagli determinano per gli esercenti delle sale cinematografiche una riduzione del credito di imposta di quasi 4 milioni; per i librai di 1,25 milioni (un quarto della dotazione complessiva) e per le imprese produttrici di prodotti editoriali di 375 mila euro;
i tagli effettuati sono inversioni di marcia rispetto agli ultimi anni, in cui per il patrimonio e le attività culturali sono state stanziate ingenti risorse e sono stati introdotti strumenti innovativi,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di verificare, attraverso opportune iniziative anche normative, la sussistenza di risorse ulteriori da stanziare per la Card Cultura e per il finanziamento dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali.
G/981 sez I/3/7
RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI
VEDI TESTO 2
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
al comma 469, del provvedimento in esame, riduce di 20 milioni di euro lo stanziamento disponibile per il 2019 per la così detta Card cultura per i diciottenni, prevista a partire dal 2016;
al comma 348 è altresì prevista una riduzione del suddetto stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019;
dall'attivazione, 3 novembre 2016, ad oggi, risultano spesi circa 220 milioni di euro in libri, quasi l'80 per cento dei totali 268 milioni di euro spesi in cultura. Un successo per un Paese come il nostro, dove si legge poco;
inoltre, i ragazzi hanno acquistato musica registrata per il 12,42 per cento: in soli otto mesi, dall'ottobre 2017 a maggio 2018, gli acquisti di musica tramite 18app hanno realizzato consumi per oltre 12 milioni di euro, sensibilizzando così i giovani all'acquisto di contenuti legali sul web e allo stesso tempo stimolandoli all'utilizzo delle nuove tecnologie;
inoltre, il comma 471 del provvedimento in esame prevede risparmi di spesa mediante la riduzione dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica;
tali tagli determinano per gli esercenti delle sale cinematografiche una riduzione del credito di imposta di quasi 4 milioni; per i librai di 1,25 milioni (un quarto della dotazione complessiva) e per le imprese produttrici di prodotti editoriali di 375 mila euro;
i tagli effettuati sono inversioni di marcia rispetto agli ultimi anni, in cui per il patrimonio e le attività culturali sono state stanziate ingenti risorse e sono stati introdotti strumenti innovativi,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di rivalutare, attraverso opportune iniziative anche normative, il taglio ingente di risorse stanziate per la Card Cultura e la riduzione dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali, considerate un indebolimento per il settore della cultura.
G/981 sez I/4/7 (testo 2)
Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
i commi da 358 a 365, introducono modifiche all'attuale assetto normativo del Comitato olimpico nazionale (CONI) di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, mutando la denominazione della società per azioni «CONI Servizi Spa» in «Sport e Salute Spa»; modificando il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato; ridisegnando la governance della società di nuovo conio; attribuendo all'Autorità di Governo competente in materia di sport le competenze attualmente spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della predetta disposizione;
il riassetto della governance del CONI avrebbe dovuto richiedere una riflessione approfondita con gli organi parlamentari, con gli enti locali e un'interlocuzione con il mondo dello sport e in particolare con i rappresentanti delle federazioni sportive, cui sono iscritti oltre dieci milioni di italiani;
impegna il Governo
a prevedere, al fine di avviare una riforma condivisa, - attraverso opportune iniziative anche normative - un confronto con gli organi parlamentari, con il CONI, con le federazioni e con gli enti locali primi soggetti interessati ai nuovi assetti del settore.
G/981 sez I/4/7
IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI
VEDI TESTO 2
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
i commi da 358 a 365, introducono modifiche all'attuale assetto normativo del Comitato olimpico nazionale (CONI) di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, mutando la denominazione della società per azioni «CONI Servizi Spa» in «Sport e Salute Spa»; modificando il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato; ridisegnando la governance della società di nuovo conio; attribuendo all'Autorità di Governo competente in materia di sport le competenze attualmente spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della predetta disposizione;
il riassetto della governance del CONI avrebbe dovuto richiedere una riflessione approfondita con gli organi parlamentari, con gli enti locali e un'interlocuzione con il mondo dello sport e in particolare con i rappresentanti delle federazioni sportive, cui sono iscritti oltre dieci milioni di italiani;
gli interventi e le spese in materia di sport registrano l'intenzione del Governo di rinunciare alle politiche di sostegno al settore,
impegna il Governo
a prevedere, al fine di avviare una riforma condivisa, - attraverso opportune iniziative anche normative - un confronto con gli organi parlamentari, con il CONI, con le federazioni e con gli enti locali primi soggetti interessati ai nuovi assetti del settore.
G/981 sez I/5/7 (testo 2)
Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
le norme a sostegno del settore scolastico si traducono in riduzioni di spesa determinate da importanti modifiche di norme che andranno ad impattare negativamente sul settore;
tra le misure finalizzate a garantire la continuità didattica sarebbe stato importante prevedere una norma di incremento dell'organico dell'autonomia;
al comma 408, si limita a prevedere la dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di avviare attraverso opportune iniziative anche normative, un piano strutturale di interventi finalizzato a garantire la continuità didattica, incrementando l'organico dell'autonomia, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
G/981 sez I/5/7
MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI
VEDI TESTO 2
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
le norme a sostegno del settore scolastico si traducono in riduzioni di spesa determinate da importanti modifiche di norme che andranno ad impattare negativamente sul settore;
tra le misure finalizzate a garantire la continuità didattica sarebbe stato importante prevedere una norma di incremento dell'organico dell'autonomia;
al comma 408, si limita a prevedere la dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria,
impegna il Governo
ad avviare – attraverso opportune iniziative anche normative – un piano strutturale di interventi finalizzato a garantire la continuità didattica, incrementando l'organico dell'autonomia, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
G/981 sez I/6/7 (testo 2)
Cangini, Alderisi, Giro, Moles
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
l'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica innovativa istituita dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e disciplinata dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;
tale metodologia, a norma dell'articolo 4 della citata legge si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, ai quali permette di "alternare" momenti di formazione in aula e in azienda o altra struttura ospitante;
con il riordino dell'istruzione del secondo ciclo, messo a regime dal nuovo ordinamento degli istituti professionali, dei tecnici e dei licei, previsto dai decreti del presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, l'alternanza ha compiuto un'ulteriore tappa istituzionale: nei nuovi regolamenti è richiamata come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare dei diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ha ribadito l'importanza di affiancare al sapere, il saper fare, intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi;
la partnership con le imprese può favorire l'innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi orientati all'acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo l'orientamento, la cultura dell'autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie;
la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro è nata dalla necessità di dare agli studenti, alle scuole e alle strutture ospitanti, uno strumento per facilitare la gestione dell'alternanza e collegare i sistemi informativi del Ministero con il Registro nazionale dell'alternanza scuola-lavoro, semplificando l'incontro tra domanda e offerta;
ulteriore obiettivo di tale piattaforma è facilitare la stipula degli adempimenti amministrativi previsti (convenzione, patto formativo, etc.), oltre a consentire di salvare modelli di convenzioni e progetti formativi per futuri utilizzi in modo che la gestione dei processi sia più semplice;
la piattaforma, inoltre, eroga gratuitamente la formazione sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato e-learning, riconoscendo quattro ore come formazione e facendo risparmiare alle scuole importanti risorse economiche;
permette, infine, agli studenti e alle strutture ospitanti, la valutazione dei percorsi, sia da un punto di vista delle esperienze che delle competenze acquisite,
impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di dare ulteriore sviluppo al progetto della piattaforma dell'alternanza scuola lavoro valutando l'opportunità di reperire nuove risorse.
G/981 sez I/6/7
CANGINI, ALDERISI, GIRO, MOLES
VEDI TESTO 2
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"
premesso che:
l'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica innovativa istituita dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e disciplinata dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;
tale metodologia, a norma dell'articolo 4 della citata legge si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, ai quali permette di "alternare" momenti di formazione in aula e in azienda o altra struttura ospitante;
con il riordino dell'istruzione del secondo ciclo, messo a regime dal nuovo ordinamento degli istituti professionali, dei tecnici e dei licei, previsto dai decreti del presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, l'alternanza ha compiuto un'ulteriore tappa istituzionale: nei nuovi regolamenti è richiamata come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare dei diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ha ribadito l'importanza di affiancare al sapere, il saper fare, intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi;
la partnership con le imprese può favorire l'innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi orientati all'acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo l'orientamento, la cultura dell'autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie;
la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro è nata dalla necessità di dare agli studenti, alle scuole e alle strutture ospitanti, uno strumento per facilitare la gestione dell'alternanza e collegare i sistemi informativi del Ministero con il Registro nazionale dell'alternanza scuola-lavoro, semplificando l'incontro tra domanda e offerta;
ulteriore obiettivo di tale piattaforma è facilitare la stipula degli adempimenti amministrativi previsti (convenzione, patto formativo, etc.), oltre a consentire di salvare modelli di convenzioni e progetti formativi per futuri utilizzi in modo che la gestione dei processi sia più semplice;
la piattaforma, inoltre, eroga gratuitamente la formazione sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato e-learning, riconoscendo quattro ore come formazione e facendo risparmiare alle scuole importanti risorse economiche;
permette, infine, agli studenti e alle strutture ospitanti, la valutazione dei percorsi, sia da un punto di vista delle esperienze che delle competenze acquisite,
impegna il Governo a dare ulteriore sviluppo al progetto della piattaforma dell'alternanza scuola lavoro valutando l'opportunità di reperire nuove risorse.
G/981 Sez. I/1/8
Respinto
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che,
il provvedimento, all'articolo 1, comma 64, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;
il fondo è destinato, inter alia, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
è noto che l'opera, inserita nel «Corridoio di viabilità autostradale della dorsale centrale Mestre-Orte-Civitavecchia», risponde non ad una logica locale ma ad una logica propria dello sviluppo del «sistema Paese» quanto al collegamento Tirreno - Adriatico ed al trasporto merci e persone da e verso l'Europa, attraverso l'Italia centrale, anche in coerenza con la scelta degli investimenti in atto sul porto di Civitavecchia;
l'intervento summenzionato, già inserito nella delibera CIPE n. 121 del 2001 e rientrante tra i sistemi stradali ed autostradali del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», nonché individuato nella rete TEN-T europea, rappresenta sicuramente un collegamento di rilevanza strategica per l'intero sistema infrastrutturale nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, ove risultasse necessario, finanche di ricorrere allo stanziamento di cui al fondo richiamato in premessa per il completamento del corridoio strategico Orte-Civitavecchia.
G/981 Sez. I/2/8
Accolto dal Governo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che,
il provvedimento, all'articolo 1, comma 64, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;
il fondo è destinato, ìnter alia, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
considerato che,
la ferrovia Roma-Lido di Ostia rappresenta un collegamento di fondamentale importanza per migliaia di lavoratori e studenti;
il rapporto «Pendolaria 2017» di Legambiente mette in luce un quadro di inefficienze e carenze che caratterizzano la suddetta linea suburbana, gestita da Atac, che ha determinato un crollo vertiginoso nel trasporto passeggeri. Invero, il numero di passeggeri è passato da quasi centomila al giorno (tra studenti e lavoratori) a cinquantacinquemila, nel giro di pochi anni: una riduzione di circa il 50 per cento;
tra le varie e più gravi criticità rilevate dal suddetto rapporto di Legambiente vi è: a) l'età media della flotta (poco più di venti convogli) superiore ai venti anni; b) la cronica presenza di guasti e problemi tecnici che si ripercuotono negativamente sugli utenti; c) l'assenza di una adeguata informazione; d) la scarsa presenza di biglietterie (il rapporto ha rilevato la presenza solo nel 21,4 per cento dei casi, mentre nel 78,6 per cento non vi è la presenza di personale ferroviario);
il rapporto «Pendolaria 2018», in continuità con il precedente, individua nella linea suburbana Roma-Lido di Ostia il collegamento più carente dell'intera penisola italiana,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di impiegare, a valere sullo stanziamento di cui al fondo richiamato in premessa, stante la mancanza di finanziamenti da parte di Atac, società controllata da Roma Capitale, le risorse necessarie per finanziare investimenti, urgenti e indifferibili, sul materiale rotabile e sull'infrastruttura finalizzati a garantire la regolarità e la sicurezza del servizio della ferrovia Roma-Lido di Ostia.
G/981 Sez. I/3/8
Respinto
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
rilevato che il ministro Toninelli ha recentemente dichiarato che intende sottoporre a revisione il Piano nazionale per gli aeroporti;
atteso che dichiarazioni di questa natura rischiano di gettare nello scompiglio quelle società aeroportuali che stanno investendo sugli scali italiani secondo le previsioni del Piano medesimo;
considerato che all'articolo 1, comma 422, si dispone che in sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti con RFI: «una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili... nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie... con priorità al sistema portuale o aeroportuale»;
considerato altresì che l'ipotesi di modifica del Piano nazionale per gli aeroporti avanzata dal Ministro contrasta apertamente con la disposizione sopra citata;
rilevato che, in ragione di precedenti dichiarazioni e interviste rilasciate dal medesimo Ministro, non vada affatto escluso che la proposta di modifica del Piano nazionale per gli aeroporti sia stata pensata in particolare per ostacolare il potenziamento dello scalo fiorentino, inserito - in sinergia con l'aeroporto di Pisa - tra gli scali strategici italiani;
tutto ciò premesso
invita il Governo a mantenere invariati gli indirizzi contenuti nel Piano nazionale per gli aeroporti per quanto concerne gli scali aeroportuali toscani.
G/981 Sez. I/4/8
Schifani, De Siano, Mallegni, Barachini, Barboni
Respinto
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
Forza Italia sostiene da sempre l'importanza dei Corridoi europei e delle grandi opere che li realizzano, in quanto una grande rete comune di infrastrutture logistiche e di trasporto è uno strumento essenziale per l'integrazione economica e sociale dell'Unione e nell'Unione europea;
le grandi opere sono essenziali ad un efficace rilancio della nostra politica infrastrutturale basato su sostenibilità e competitività, ma da sole non bastano, perché tutte le infrastrutture, grandi e piccole, devono rispettare l'ambiente e la biodiversità che attraversano, vanno gestite e mantenute costantemente in efficienza per contrastare gli effetti dell'usura e garantire condizioni di sicurezza, per evitare i numerosi e a volte tragici eventi dovuti alla progressiva riduzione degli investimenti, o ad un sopra utilizzo dei gestori dei servizi in monopolio o oligopolio, ormai in atto da troppi anni, da destinare anche a interventi di monitoraggio e di adeguamento strutturale e tecnologico, di ammodernamento e messa in sicurezza;
per tale motivo, si ribadisce la necessità degli investimenti infrastrutturali, nelle reti di trasporto e di servizi, nella difesa idrogeologica e antisismica, nell'edilizia scolastica e sanitaria, nella rigenerazione e nella riqualificazione delle aree urbane e nel risanamento e nella tutela ambientale, finalizzati a migliorare il benessere e la qualità della vita, la competitività delle imprese e l'attrattività dei territori;
per una effettiva politica di rilancio degli investimenti infrastrutturali, le grandi infrastrutture per la mobilità di persone e merci sono essenziali per collegare l'insieme del Paese all'Europa, ma lo sono anche numerose «opere minori» per connettere i diversi territori del nostro Paese, da nord a sud, da ovest a est;
i Corridoi europei e le loro connessioni territoriali rappresentano la struttura portante sulla quale si è costruita, nel tempo, una strategia infrastrutturale e logistica capace di sfruttare la centralità dell'Italia negli scambi euro-mediterranei e le sue straordinarie opportunità di sviluppo, in un contesto economico sempre più orientato alla globalizzazione degli scambi e alla competitività internazionale;
il rapporto Censis sulla ricerca del consenso con l'odio sociale contro le infrastrutture, è stato tradotto dal Governo Conte, Di Maio e Salvini, in un inconcepibile blocco dei cantieri delle grandi opere, rimettendo in discussione investimenti infrastrutturali già valutati, discussi, rivisti, progettati, concordati, finanziati e ormai in corso di realizzazione;
i nostri grandi progetti dei Corridoi europei, integrati con i necessari interventi strutturali, regolatori e tecnologici ad essi funzionali, devono essere assolutamente realizzati;
la TAV Torino-Lione, la Brescia-Verona, la Napoli-Bari, la Salerno-Lamezia Terme e la Catania-Messina-Palermo sono il più grande volano di crescita economica e di aumento di migliaia di nuovi posti di lavoro che derivano da investimenti ad alta redditività non solo nella fase di cantiere, ma anche a regime, perché connettono il nostro Paese con l'Europa e col Mondo, offrono agli operatori economici accessi più agevoli ai mercati di riferimento, migliorandone efficienza e competitività, e rendono il sistema Paese più competitivo e attrattivo per gli investitori internazionali e i flussi turistici,
impegna il Governo
ad adottare iniziative finalizzate al completamento delle grandi opere infrastrutturali.
G/981 sez I/1/9
Battistoni, Berutti, Lonardo, Serafini
Accolto dal Governo come raccomandazione
La 9a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021",
premesso che:
in occasione della discussione del Documento di economia e finanza Forza Italia aveva avuto modo di fare alcuni rilievi in merito a quanto inserito sul comparto agricoltura. Nella fattispecie, fra l'altro, si sottoponeva all'attenzione dei colleghi e del Governo che l'agricoltura non è solo programmazione ma soprattutto un'attività soggetta ad imprevisti, calamità naturali che penalizzano fortemente gli agricoltori;
nel periodo estivo, ci sono stati diversi episodi di grandinate fuori stagione che hanno annientato fino al 100 per cento della produzione di alcuni agricoltori che hanno visto l'impossibilità per gli stessi, non solo di guadagnare per la stagione, ma anche di rientrare dei costi fino ad allora sostenuti;
si suggeriva, per questi motivi, la possibilità di prevedere un fondo che potesse dare ristoro a quanti erano rimasti vittime dei suddetti eventi calamitosi;
con l'arrivo dell'inverno, abbiamo assistito ad un aumento esponenziale dei danni provocati dal maltempo alle persone, in primis, ma anche all'agricoltura;
il mese di novembre, in particolare, è stato caratterizzato da eventi atmosferici di notevole entità che hanno fatto registrare un aumento del 100 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;
a mero titolo esemplificativo, le associazioni di categoria segnalano, con una stima approssimativa dei danni, importi pari ad oltre un milione di euro per la Campania, così come in Puglia, Calabria, Sicilia, Marche, Umbria, nel Lazio addirittura di oltre 30 milioni di euro con circa 200 imprese agricole colpite, in Lombardia 60 milioni, mentre in Veneto ed in Trentino si parla di oltre 110 milioni eccetera;
l'aumento esponenziale del numero dei cinghiali sta creando, in tutta Italia, danni, non solo alle coltivazioni ma anche gravi pericoli alla pubblica incolumità, come testimoniano i sempre più frequenti avvistamenti di ungulati nei centri abitati e lungo le strade;
i fondi regionali destinati alla prevenzione ed ai risarcimenti per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica si sono rivelati esigui ed insufficienti, riuscendo a coprire, mediamente, solo un terzo delle richieste ricevute,
impegna il Governo:
a prendere coscienza che ormai i costanti e repentini cambiamenti climatici condizionano pesantemente e in modo fortemente dannoso la nostra agricoltura, a fornire immediatamente una risposta concreta alle regioni ed agli agricoltori, valutando l'opportunità di istituire un fondo ad hoc per le aziende agricole vittime di questi eventi;
a valutare l'opportunità di istituire un fondo nazionale che vada a coadiuvare i fondi regionali per riuscire, finalmente, a far fronte agli ingenti danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica.
G/981 sez I/2/9
Respinto
La 9a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021",
premesso che:
l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;
purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;
la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;
considerato che:
altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;
a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;
le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di "moratoria" di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;
le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;
considerato inoltre che:
diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più "difficili" e della crescente urbanizzazione;
non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,
impegna il Governo:
a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;
a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.
G/981 sez I/3/9
Respinto
La 9a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 981: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021",
premesso che:
la diffusione del disseccamento rapido degli ulivi, in special modo nella zona del Salento della regione Puglia, ha assunto preoccupanti risvolti ambientali, economici, sociali;
ad aggravare un quadro già assai intricato sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista normativo, vi è stata la sussistenza di forti incertezze scientifiche sulle reali cause del disseccamento;
malgrado ciò, le evidenti indeterminatezze e le carenze scientifiche in merito al ceppo pugliese del batterio Xylella fastidiosa e alla sua ipotizzata propagazione, non sono state sufficienti ad ostacolare la distruzione di un numero considerevole di piante nel territorio salentino, con grave nocumento all'economia locale, al paesaggio e all'ambiente, nonché all'adozione di pratiche fitosanitarie fortemente impattanti sulla biodiversità e sulla salute dei cittadini;
considerato che:
il 10 dicembre scorso è stata deposita dagli scriventi una diffida per impedire l'abbattimento di un ulivo della contrada Termetrio a Cisternino. Un ulivo risultato positivo a Xylella Fastidiosa oltre un anno e mezzo fa ma che oggi è ancora perfettamente verde. Testimone, dunque, della non corrispondenza tra la presenza di Xylella e il disseccamento, nonché della possibilità di convivere con il batterio, preservando il nostro prezioso patrimonio olivicolo;
secondo il Comitato scientifico della regione Puglia e secondo gli stessi ricercatori del CNR di Bari, il batterio si manifesta nelle piante a distanza di non oltre un anno dal suo insediamento. Ma ad oggi, contro ogni previsione, l'ulivo in questione non solo è vivo e vegeto ma non presenta alcun segno di disseccamento. E come esso tutti gli ulivi che si trovano nei paraggi. Un caso quindi da studiare, non certo da eliminare;
per assicurare il futuro dell'olivicoltura pugliese, quella di qualità, che produce uno dei migliori oli al mondo, secondo gli scriventi e secondo il buon senso, non si potrà che percorrere la strada della ricerca,
impegna il Governo:
a destinare qualsiasi fondo o finanziamento da stanziare o già stanziato alle sole cure degli alberi di ulivo e non ai reimpianti o agli innesti. Solo così riusciremo a salvare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino.
G/981 sez I/1/11
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 138 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il reddito di cittadinanza al fine dell'introduzione nell'ordinamento degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza;
l'accesso al cibo e ad una alimentazione sana e corretta è un diritto da tutelare e garantire, attraverso politiche pubbliche e, secondo un principio di sussidiarietà, anche attraverso la partecipazione attiva di altri soggetti quali ad esempio gli enti del terzo settore;
la povertà alimentare riguarda purtroppo molti cittadini, anziani e famiglie con minori, a rischio di emarginazione sociale;
l'opera quotidiana e capillare di migliaia di associazioni impegnate su questo fronte, consente di rispondere attraverso la distribuzione di generi alimentari ad un bisogno sociale crescente, e accompagnare tali cittadini verso un percorso di inclusione sociale;
per rispondere a tale esigenza, gli enti del terzo settore approvvigionano i loro magazzini, gli empori solidali, le mense di solidarietà, attraverso diversi strumenti tra i quali si annoverano le donazioni di imprese agevolate attraverso la legge n. 166 del 2016, i fondi europei gestiti a livello nazionale da Agea, e il fondo nazionale per gli aiuti alimentari agli indigenti;
tale fondo nazionale è stato istituito presso il MIPAAFT con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana;
l'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha rifinanziato il Fondo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
si rileva che nell'ultimo triennio, tali risorse sono sempre state incrementate anche in corso d'anno fino a giungere a 12 milioni di euro nell'anno 2015, 10 milioni di euro nell'anno 2016 e 9 milioni di euro nell'anno 2017;
con la nuova legislatura non sono state aggiunte risorse ulteriori ai 5 milioni di euro definiti in modo strutturale dal 2017, e nemmeno la legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 integra il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti così come richiesto dal Tavolo di coordinamento permanente sugli indigenti istituito presso il Ministero delle politiche agricole;
interrompere questo percorso e diminuire le risorse disponibili, rischia di indebolire le reti sociali sul territorio e lasciare senza sostegno molte persone indigenti, mentre ancora si devono definire i contorni del promesso reddito di cittadinanza,
impegna il Governo:
ad aumentare per il 2019 lo stanziamento a favore del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di dare continuità al sistema di aiuti alimentari evitando il ridimensionamento della distribuzione di alimenti ai più poveri.
G/981 sez I/2/11
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 138 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il reddito di cittadinanza al fine dell'introduzione nell'ordinamento degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza;
nel cosiddetto «contratto di programma», alla base dell'accordo di Governo, compare anche la proposta di «un'integrazione per un pensionato che ha un assegno inferiore ai 780 euro mensili, secondo i medesimi parametri previsti per il reddito di cittadinanza»;
in merito va segnalato che il numero delle pensioni di importo fino a 500 euro ammonta ad oltre 4,5 milioni e pertanto l'ipotesi di innalzarne l'importo comporterebbe oneri finanziari di molti miliardi, accentuando le difficoltà di bilancio che tanti problemi sta già creando al nostro Paese;
la giusta esigenza di incrementare il reddito delle persone che percepiscono pensioni tanto basse non sembra raggiungibile, almeno nel breve e medio periodo, con misure di tale natura;
più opportunamente e realisticamente si potrebbe operare attraverso l'incremento della cosiddetta quattordicesima per le pensioni basse, introdotta dall'articolo 5, del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare, nelle more della definizione di norme specifiche e concrete volte ad introdurre la pensione di cittadinanza, misure volte ad incrementare gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 5, del decreto-legge n. 81 del 2007.
G/981 sez I/3/11 (testo 2)
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 139 istituisce il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;
la gravissima congiuntura economico-finanziaria in cui versava il Paese, indusse l'allora Governo Monti a varare una ingente manovra finanziaria incentrata, tra l'altro, su una drastica operazione di innalzamento dell'età pensionistica e sull'abolizione delle pensioni di anzianità. Una decisione che, sin dal suo esordio, evidenziò notevoli problemi attuativi su numerosi processi di ristrutturazioni aziendali e sui percorsi di vita lavorativa costruiti sul previgente regime pensionistico;
già in fase di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con appositi ordini del giorno, fu segnalata l'esigenza di individuare specifiche soluzioni normative volte a dare una ragionevole e tempestiva risposta ai tanti lavoratori che si sarebbero trovati, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza occupazione, senza ammortizzatori sociali e senza trattamento pensionistico. Un tema che ha visto un lungo e complesso lavoro normativo per risolvere il fenomeno degli esodati, creato dalla riforma Fornero;
tale impegno ha portato al varo di ben otto salvaguardie che hanno interessato complessivamente poco più di 142.000 lavoratori che si sono visti accolta la richiesta di pensionamento sulla base delle regole previgenti il citato decreto-legge n. 201 del 2011;
nonostante lo sforzo per la riduzione del danno, non si è riusciti a concludere definitivamente il processo di salvaguardia di tutti i soggetti interessati;
anche la sinora solo ipotizzata intenzione di reintrodurre il meccanismo delle quote, fissandone la soglia al valore di 100, potrebbe non costituire la soluzione per coloro che sono rimasti esclusi dalle otto salvaguardie ad oggi adottate, pertanto appare necessario procedere alla formulazione della nona salvaguardia, previo confronto con le organizzazioni sindacali e con i comitati di rappresentanza degli esodati,
impegna il Governo:
ad adottare, per quanto di propria competenza, e previo un approfondito confronto con l'INPS, urgenti e circostanziate misure per la salvaguardia definitiva dei lavoratori che, pure a parità di condizione sostanziale con chi ne ha già beneficiato, ancora risultano esclusi dalle procedure per l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti la riforma introdotta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011.
G/981 sez I/3/11
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 139 istituisce il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;
la gravissima congiuntura economico-finanziaria in cui versava il Paese, indusse l'allora Governo Monti a varare una ingente manovra finanziaria incentrata, tra l'altro, su una drastica operazione di innalzamento dell'età pensionistica e sull'abolizione delle pensioni di anzianità. Una decisione che, sin dal suo esordio, evidenziò notevoli problemi attuativi su numerosi processi di ristrutturazioni aziendali e sui percorsi di vita lavorativa costruiti sul previgente regime pensionistico;
già in fase di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con appositi ordini del giorno, fu segnalata l'esigenza di individuare specifiche soluzioni normative volte a dare una ragionevole e tempestiva risposta ai tanti lavoratori che si sarebbero trovati, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza occupazione, senza ammortizzatori sociali e senza trattamento pensionistico. Un tema che ha visto un lungo e complesso lavoro normativo per risolvere il fenomeno degli esodati, creato dalla riforma Fornero;
tale impegno ha portato al varo di ben otto salvaguardie che hanno interessato complessivamente poco più di 142.000 lavoratori che si sono visti accolta la richiesta di pensionamento sulla base delle regole previgenti il citato decreto-legge n. 201 del 2011;
nonostante lo sforzo per la riduzione del danno, non si è riusciti a concludere definitivamente il processo di salvaguardia di tutti i soggetti interessati;
anche la sinora solo ipotizzata intenzione di reintrodurre il meccanismo delle quote, fissandone la soglia al valore di 100, potrebbe non costituire la soluzione per coloro che sono rimasti esclusi dalle otto salvaguardie ad oggi adottate, pertanto appare necessario procedere alla formulazione della nona salvaguardia, previo confronto con le organizzazioni sindacali e con i comitati di rappresentanza degli esodati,
impegna il Governo:
ad adottare, per quanto di propria competenza, e previo un approfondito confronto con le organizzazioni sindacali ed i comitati di rappresentanza dei lavoratori esodati, urgenti e circostanziate misure per la salvaguardia definitiva dei lavoratori che, pure a parità di condizione sostanziale con chi ne ha già beneficiato, ancora risultano esclusi dalle procedure per l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti la riforma introdotta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011.
G/981 sez I/4/11
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 139 istituisce il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;
le riforme in materia pensionistica intercorse nell'ultimo decennio hanno progressivamente garantito la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale nel lungo termine, tuttavia non sono riuscite ancora ad assicurare un futuro previdenziale per le giovani generazioni che possa rappresentare un trattamento economico dignitoso anche durante il godimento dell'assegno pensionistico;
sembrerebbe opportuno affrontare tale tema attraverso meccanismi che possano conseguire un regime di solidarietà intergenerazionale, che veda prioritariamente la partecipazione della fiscalità generale e, in parte, dei percettori di trattamenti pensionistici molto elevati, secondo lo schema seguito con precedenti provvedimenti che hanno superato il vaglio di costituzionalità;
le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie, non affrontano il tema della previdenza per le giovani generazioni di lavoratori,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito degli annunciati interventi in materia previdenziale, specifiche misure volte ad assicurare condizioni minime per i futuri trattamenti pensionistici dei giovani lavoratori che dovessero trovarsi con carriere lavorative discontinue e importi pensionistici inferiori a 1,5 volte il trattamento minimo INPS.
G/981 sez I/5/11
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 139 istituisce il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;
le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie per indistinti interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato, non solo non corrispondono alle più volte annunciate intenzioni di introdurre nuovi requisiti anagrafici e previdenziali, attraverso la quota 100 né, tanto meno, alla promessa elettorale di abrogare la cosiddetta riforma Fornero;
nel frattempo, non essendo stata prevista la proroga dell'APE sociale, in scadenza il prossimo 31 dicembre, migliaia di lavoratori non avranno alcuna soluzione per andare in pensione prima dei termini previsti dalla Fornero. I lavoratori disoccupati, o quelli che assistono un congiunto disabile, o hanno una disabilità superiore al 74 per cento, o ancora hanno svolto attività gravose non potranno più anticipare di tre anni il pensionamento;
peraltro, anche da quanto si può dedurre dalle infinite anticipazioni sulla ipotizzata quota 100, non sembra che si possa rassicurare le suddette categorie di lavoratori circa la possibilità di poter continuare ad usufruire dell'anticipazione dell'età pensionabile in ragione della loro specifica condizione lavorativa o personale;
in ogni caso, allo stato delle cose, l'unica certezza è che, senza una proroga delle disposizioni che hanno introdotto l'APE sociale, fino all'eventuale varo delle nuove misure di flessibilità pensionistica, tali lavoratori non avranno alcuna possibilità di anticipare il pensionamento,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare, nelle more dell'entrata in vigore delle annunciate misure di nuova flessibilità dell'età pensionabile, le opportune disposizioni che consentano alle migliaia di lavoratori tutelati dall'APE sociale di poter continuare ad avvalersi di tale istituto;
a definire le nuove disposizioni pensionistiche assicurando che il nuovo regime ricomprenda le attuali forme di tutela che vengono riconosciute alle categorie di lavoratori presi in considerazione dalle norme che hanno introdotte l'APE sociale.
G/981 sez I/6/11
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 139 istituisce il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;
le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie per indistinti interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato, non solo non corrispondono alle più volte annunciate intenzioni di introdurre nuovi requisiti anagrafici e previdenziali, attraverso la quota 100 né, tanto meno, alla promessa elettorale di abrogare la cosiddetta riforma Fornero;
altrettanto disattesa, per il momento, è la promessa di prorogare il regime della cosiddetta «opzione donna», introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, più volte prorogata dai precedenti Governi;
tale strumento, pur comportando un significativo ridimensionamento del trattamento pensionistico, stante l'applicazione del calcolo contributivo anche sui periodi lavorativi antecedenti l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, rappresenta per tante lavoratrici un'importante opportunità per lasciare anticipatamente il lavoro;
a favore di tale misura, nel corso degli ultimi anni e anche nei mesi passati, c'è stata una forte mobilitazione delle donne, delle rappresentanti del Comitato Opzione Donna e delle organizzazioni sindacali;
in risposta a tali sollecitazioni, secondo le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la proroga delle suddette disposizioni avrebbe trovato spazio nella legge di bilancio,
impegna il Governo:
a dare concreta e positiva risposta alle legittime aspettative delle tante donne che hanno sollecitato la proroga delle disposizioni che consentono l'anticipo pensionistico, attraverso la cosiddetta «opzione donna».
G/981 sez I/7/11 (testo 2)
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 139 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;
nella relazione di accompagnamento al presente disegno di legge, il Governo dichiara di puntare sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita anche al fine di conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;
il Governo ha altresì manifestato la volontà di contrastare il disagio sociale ed economico in cui versa una fascia non esigua della popolazione italiana;
tra i lavoratori che vivono in condizione di precarietà, derivante anche dalla preoccupazione legata all'incertezza relativa al proprio futuro trattamento pensionistico, vi sono quelli impegnati in prestazioni lavorative rese mediante rapporti di lavoro a tempo parziale verticale;
nei predetti casi, infatti, l'INPS continua a calcolare l'anzianità contributiva con riferimento al solo periodo di realizzazione della prestazione lavorativa senza tener conto dell'effettiva durata del rapporto di lavoro, causando un pregiudizio ai lavoratori in oggetto e provocando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti che svolgono la propria attività tramite un contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale;
tale interpretazione restrittiva da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, non è mutata neanche a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, pronunciate in conformità alla normativa comunitaria, come interpretata, dalla Corte di Giustizia Europea, Sezione II, 10 giugno 2010 n. 395/08 e n. 396/08;
allo scopo di non persistere nell'applicazione di una disposizione fortemente discriminatoria, appare ormai necessario operare una modifica legislativa che, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, equipari i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale verticale ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, al fine di adeguare la disciplina legislativa in materia di computo delle prestazioni lavorative svolte con contratto di lavoro parziale verticale in modo da consentire a tali lavoratori di ottenere il riconoscimento della copertura contributiva per l'intero anno solare e, conseguentemente, di non essere penalizzati in materia di maturazione dell'anzianità contributiva utile per l'accesso al trattamento pensionistico.
G/981 sez I/7/11
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 139 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;
nella relazione di accompagnamento al presente disegno di legge, il Governo dichiara di puntare sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita anche al fine di conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;
il Governo ha altresì manifestato la volontà di contrastare il disagio sociale ed economico in cui versa una fascia non esigua della popolazione italiana;
tra i lavoratori che vivono in condizione di precarietà, derivante anche dalla preoccupazione legata all'incertezza relativa al proprio futuro trattamento pensionistico, vi sono quelli impegnati in prestazioni lavorative rese mediante rapporti di lavoro a tempo parziale verticale;
nei predetti casi, infatti, l'INPS continua a calcolare l'anzianità contributiva con riferimento al solo periodo di realizzazione della prestazione lavorativa senza tener conto dell'effettiva durata del rapporto di lavoro, causando un pregiudizio ai lavoratori in oggetto e provocando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti che svolgono la propria attività tramite un contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale;
tale interpretazione restrittiva da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, non è mutata neanche a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, pronunciate in conformità alla normativa comunitaria, come interpretata, dalla Corte di Giustizia Europea, Sezione II, 10 giugno 2010 n. 395/08 e n. 396/08;
allo scopo di non persistere nell'applicazione di una disposizione fortemente discriminatoria, appare ormai necessario operare una modifica legislativa che, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, equipari i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale verticale ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale,
impegna il Governo:
ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, al fine di adeguare la disciplina legislativa in materia di computo delle prestazioni lavorative svolte con contratto di lavoro parziale verticale in modo da consentire a tali lavoratori di ottenere il riconoscimento della copertura contributiva per l'intero anno solare e, conseguentemente, di non essere penalizzati in materia di maturazione dell'anzianità contributiva utile per l'accesso al trattamento pensionistico.
G/981 sez I/8/11 (testo 2)
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 139 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;
in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni;
l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (...) al personale dipendente della società medesima spettano (...) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;
considerato che:
a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo questa riconosciuta per legge;
ancora oggi l'importo della buonuscita viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione;
tenuto conto che:
rispondendo all'interrogazione 5-11009 del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio 2017, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del 28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste italiane SpA, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane SpA, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati.
G/981 sez I/8/11
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 139 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;
in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni;
l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (...) al personale dipendente della società medesima spettano (...) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;
considerato che:
a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo questa riconosciuta per legge;
ancora oggi l'importo della buonuscita viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione;
tenuto conto che:
rispondendo all'interrogazione 5-11009 del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio 2017, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del 28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste italiane SpA, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati;
impegna il Governo:
a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane SpA, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati.
G/981 sez I/9/11
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 145 prevede l'ulteriore estensione della platea dei soggetti ai quali vengono riconosciuti specifici benefici previdenziali in virtù dell'esposizione all'amianto;
dopo oltre 25 anni dal varo della legge 27 marzo 1992, n. 257 con la quale si pose il bando dell'estrazione, dell'importazione, della commercializzazione e della produzione di prodotti contenenti amianto, tale sostanza rappresenta ancora una gravissima minaccia per la salute di tanti lavoratori e cittadini che negli anni sono stati esposti alle sue fibre cancerogene; tra i molti meriti della citata legge n. 257 del 1992 vi è senz'altro anche quello relativo alle misure previdenziali riconosciute ai lavoratori che hanno manipolato l'amianto, un limitato risarcimento per il rischio connesso alla presenza di sostanze tanto pericolose e la cui latenza nociva può durare diversi decenni;
l'emergenza amianto non è ancora finita con la chiusura delle fabbriche: l'amianto è un nemico subdolo, che colpisce a distanza anche di molti anni e che continua a fare vittime ancora oggi; durante la scorsa Legislatura, molteplici sono stati gli interventi normativi volti a superare alcune delle incongruenze ancora presenti nel nostro ordinamento rispetto alle legittime aspettative di tanti lavoratori che non si sono visti riconoscere le previste provvidenze previdenziali, pur avendone sostanzialmente i requisiti professionali;
la legge finanziaria per il 2008 ha istituito presso l'Inail, con contabilità autonoma e separata, il «Fondo per le vittime dell'amianto», finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. I soggetti destinatari della prestazione economica del Fondo sono i lavoratori titolari di rendita diretta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto, titolari di rendita a superstiti, tenuto conto che il rischio di contrarre una patologia correlata all'esposizione all'amianto non è limitata al solo rischio lavorativo, con l'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono state estese le prestazioni erogate dal suddetto Fondo, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati di mesotelioma riconducibile a «rischio ambientale» o a «esposizione familiare»; l'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che gli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell'anno 2015 possono accedere al beneficio assistenziale indipendentemente dall'esercizio del diritto alla prestazione una tantum da parte del de cuius. Inoltre, con l'articolo 3, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stata disposta l'estensione dell'accesso al Fondo in favore degli eredi dei malati de quibus deceduti nel corso dell'anno 2016,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie volte a riconoscere a tutti i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, antecedentemente al 1° ottobre 2003, la rivalutazione dei suddetti periodi ai fini della determinazione dell'importo pensionistico;
a valutare la possibilità di prorogare per il prossimo triennio l'erogazione del beneficio assistenziale, riconosciuto ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale.
G/981 sez I/10/11
Respinto
La Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
rilevato che nel disegno di legge si prevedono una serie di assunzioni in diversi comparti della pubblica amministrazione;
rilevato che i commi 148 e 149 prevedono una serie di interventi sulle politiche attive del lavoro;
posto che molti uffici delle amministrazioni pubbliche, che forniscono servizi immediati ai cittadini, quali la sanità, la scuola e la sicurezza, registrano effettive carenze di personale;
considerato altresì che altri comparti, al contrario, registrano un eccesso di personale rispetto alle incombenze e a dimostrarlo sono anche i tassi di assenteismo elevato del personale dipendente, cui, peraltro, una precisa norma del disegno di legge per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo di iniziativa del Governo tenta di porre un argine;
valutato che sta ultimando la procedura di mobilità dei circa 16 mila dipendenti delle provincie verso altri enti pubblici e che quindi molte posizioni possono essere coperte in questo modo;
posto che si prevede anche l'assunzione di circa 4.000 unità nei centri per l'impiego che dovrebbero fare incrementare anche le assunzioni nel settore privato;
posto che i cittadini e le imprese sono gravati da una pressione fiscale e contributive permanenti, che salgono con il crescere della spesa pubblica e che scoraggiano nuove assunzioni, peraltro in un momento di debole ripresa economica;
impegna il Governo:
a far precedere le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato da una corretta ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione, sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della PA, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati;
parametrare, ove possibile, il modello organizzativo pubblico a quello privato, introducendo criteri di efficienza e di premi legati alla produttività e alla qualità del servizio reso, anche tenendo conto della valutazione degli utenti;
prevedere un piano strutturale di agevolazioni fiscali e contributive nei confronti delle imprese, già oberate da nuove incombenze quali la fatturazione elettronica tra privati, che incrementino il numero delle assunzioni nel settore privato.
G/981 sez I/11/11 (testo 2)
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è costituito dal cosiddetto «precariato storico»;
nella scorsa legislatura sono state approvate norme che forniscono strumenti per il definitivo superamento di questo fenomeno;
in particolare, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ha dato attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, che richiedeva la «previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno»;
nel citato articolo, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti: risulti in servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione, sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e abbia maturato, al 31 dicembre 2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto;
allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire, nello stesso triennio 2018-2020, specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame possegga determinati requisiti: risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
i commi 161-163 del presente provvedimento rifinanziano il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, individuate nell'ambito delle vacanze di organico e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,
impegna il Governo:
a continuare l'attuazione del processo di stabilizzazioni individuato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 al fine di superare definitivamente il fenomeno del precariato storico in tutte le amministrazioni, anche negli enti territoriali e nel comparto sanità.
G/981 sez I/11/11
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è costituito dal cosiddetto «precariato storico»;
nella scorsa legislatura sono state approvate norme che forniscono strumenti per il definitivo superamento di questo fenomeno;
in particolare, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ha dato attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, che richiedeva la «previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno»;
nel citato articolo, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti: risulti in servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione, sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e abbia maturato, al 31 dicembre 2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto;
allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire, nello stesso triennio 2018-2020, specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame possegga determinati requisiti: risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
i commi 161-163 del presente provvedimento rifinanziano il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, individuate nell'ambito delle vacanze di organico e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,
impegna il Governo:
a continuare l'attuazione del processo di stabilizzazioni individuato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 al fine di superare definitivamente il fenomeno del precariato storico in tutte le amministrazioni, anche negli enti territoriali e nel comparto sanità e, al contempo, consentendo alle amministrazioni centrali l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 161-163 del presente provvedimento.
G/981 sez I/12/11
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo come raccomandazione
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
i commi 161-163 prevedono il rifinanziamento del Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione;
nella relazione di accompagnamento al presente disegno di legge, il Governo dichiara di puntare sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita anche al fine di conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;
per raggiungere tali obiettivi è indispensabile rafforzare la struttura del settore pubblico italiano, avendo particolare cura delle esigenze e delle legittime aspettative del personale del comparto pubblico;
a tale proposito, le risorse stanziate per la contrattazione collettiva e finalizzate al rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021, appaiono estremamente esigue e non rispondenti alle reali necessità di valorizzazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici;
le proposte emendative presentate dai componenti del gruppo parlamentare del PD, volte a incrementare le risorse destinate alle predette finalità, non sono state accolte dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene,
impegna il Governo:
ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, allo scopo di destinare ingenti risorse aggiuntive finalizzate a consentire, in fase di contrattazione collettiva nazionale, un appropriato rinnovo contrattuale per i dipendenti della pubblica amministrazione.
G/981 sez I/13/11 (testo 2)
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 164 "autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.";
in merito alla politica degli organici un discorso a parte va fatto per i precari della Giustizia partendo da un dato: l'amministrazione giudiziaria periodicamente e da sempre si è avvalsa del contributo di personale cosiddetto precario che storicamente ha rappresentato un serbatoio cui gli uffici giudiziari e la stessa amministrazione centrale hanno attinto per fronteggiare momenti topici di carenza di personale come quello attuale;
considerato che:
la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'articolo 1, comma 25, lettera c), novellando l'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via prioritaria al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, «per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013», nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro;
anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), all'articolo 1, comma 344, modificando l'articolo 37, comma 11, ha disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, «per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014», nel limite di spesa di 15 milioni di euro;
le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni migliaia di tirocinanti presso le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori;
dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 1.502 soggetti quelli da inserire nell'ufficio del processo. La selezione si è basata sull'età anagrafica e titoli di studio. Una parte dei tirocinanti sono stati quindi selezionati per il Ministero e un'altra parte con le Regioni;
i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una borsa di studio «nel limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili» (articolo 16-octies introdotto dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);
tenuto conto che:
attualmente i precari in servizio negli uffici giudiziari sono circa 850 unità impegnati nell'ufficio per il processo e circa 1200 unità che lavorano negli uffici giudiziari sulla base delle convenzioni stipulate dalle Regioni con le Corti di appello;
la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge;
i precari costituiscono innanzitutto una risorsa poi una opportunità per rinforzare nell'immediato l'esangue organico degli uffici giudiziari;
impegna il Governo:
nell'ambito delle procedure assunzionali autorizzate, a prevedere misure volte a valorizzare la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso degli anni dai soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.
G/981 sez I/13/11
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 164 "autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.";
in merito alla politica degli organici un discorso a parte va fatto per i precari della Giustizia partendo da un dato: l'amministrazione giudiziaria periodicamente e da sempre si è avvalsa del contributo di personale cosiddetto precario che storicamente ha rappresentato un serbatoio cui gli uffici giudiziari e la stessa amministrazione centrale hanno attinto per fronteggiare momenti topici di carenza di personale come quello attuale;
considerato che:
la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'articolo 1, comma 25, lettera c), novellando l'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via prioritaria al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, «per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013», nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro;
anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), all'articolo 1, comma 344, modificando l'articolo 37, comma 11, ha disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, «per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014», nel limite di spesa di 15 milioni di euro;
le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni migliaia di tirocinanti presso le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori;
dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 1.502 soggetti quelli da inserire nell'ufficio del processo. La selezione si è basata sull'età anagrafica e titoli di studio. Una parte dei tirocinanti sono stati quindi selezionati per il Ministero e un'altra parte con le Regioni;
i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una borsa di studio «nel limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili» (articolo 16-octies introdotto dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);
tenuto conto che:
attualmente i precari in servizio negli uffici giudiziari sono circa 850 unità impegnati nell'ufficio per il processo e circa 1200 unità che lavorano negli uffici giudiziari sulla base delle convenzioni stipulate dalle Regioni con le Corti di appello;
la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge;
i precari costituiscono innanzitutto una risorsa poi una opportunità per rinforzare nell'immediato l'esangue organico degli uffici giudiziari;
impegna il Governo:
a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a stabilizzare e valorizzare la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso di questi anni dai tirocinanti all'interno degli uffici giudiziari, che termineranno la loro attività nel dicembre 2018.
G/981 sez I/14/11
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
L'11a Commissione permanente,
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini svolgendo quotidianamente attività di prevenzione, vigilanza e soccorso a sostegno di soggetti pubblici e privati grazie al proficuo impegno del proprio personale;
la carenza di organico che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce comunque un fattore di evidente preoccupazione;
l'articolo 16-ter, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
per tali assunzioni si è attinto in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1° gennaio 2011, riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera b), decreto legislativo n. 66 del 2010) ovvero ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo, indetti in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelle programmati (articolo 2201, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 2010). Per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori. Per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata annuale (articolo 2199, comma 4, lettera a));
tale norma ha di fatto escluso arbitrariamente numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011 creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite;
in particolare verso i circa 1.000 giovani idonei del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco, di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, in attesa di assunzione da troppo tempo;
con il comma 288, articolo 1, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sono stati successivamente finanziate 400 assunzioni attingendo dalla graduatoria relativa al citato concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco;
tale norma, pur risolvendo alcune disparità, non ha però individuato una soluzione per tutti gli idonei antecedenti al 2011;
l'attuale Governo ha annunciato di voler esaurire la graduatoria del concorso pubblico per gli 814 vigili del fuoco;
il Senato in data 20 settembre 2018 ha inoltre approvato un ordine del giorno (atto numero 9/717-B/84) che impegna il Governo a prorogare suddetta graduatoria al fine di procedere allo scorrimento degli idonei del concorso per 814 vigili del fuoco al fine di procedere al potenziamento degli organici del Corpo dei vigili del fuoco;
nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» sono presenti ai commi 204-208 norme relative ad assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
impegna il Governo:
a prevedere nel prossimo provvedimento utile, coerentemente con quanto previsto dal citato ordine del giorno 9/717-B/84, le norme e le risorse necessarie per portare a termine il percorso intrapreso per esaurire la graduatoria relativa al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, destinando le necessarie assunzioni extra con riferimento unicamente alla graduatoria cosiddetta «814» ed eliminando la grave disparità di trattamento con riguardo alle altre graduatorie di stabilizzazione già esaurite.
G/981 sez I/15/11
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
i commi 243-250 istituiscono il Consiglio nazionale dei giovani con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia;
con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il Servizio Civile Nazionale diventa Universale puntando in questo modo ad accogliere la totalità delle richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l'immissione nel mondo del lavoro;
attraverso un percorso virtuoso i precedenti Governi sono passati dagli 896 giovani volontari del 2013, al numero «record» di 53.363 ragazze e ragazzi partiti volontari nell'anno 2018 a fronte di più di 100 mila richieste, con uno stanziamento di circa 300 milioni di euro;
l'attuale legge di bilancio contiene uno stanziamento di soli 148 milioni, sufficienti a mala pena per la partecipazione di 20.000 volontari, meno della metà dell'anno precedente;
al fine di continuare il percorso intrapreso verso la realizzazione di un Servizio Civile veramente universale sarebbe necessario uno stanziamento totale di almeno 400 milioni di euro,
impegna il Governo:
ad individuare risorse economiche necessarie a consentire un reale raggiungimento del Servizio Civile Universale, evitando così il dimezzamento del numero dei volontari e venendo incontro alle aspettative delle migliaia di giovani che annualmente vorrebbero partecipare a questa fondamentale esperienza di vita.
G/981 sez I/16/11
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 251 ridisciplina il Fondo per le politiche a sostegno della famiglia;
la legge n. 112 del 2016 (cosiddetta «Dopo di noi») ha previsto all'articolo 3, comma 1, l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;
la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), nell'ambito dei definanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, ha previsto la riduzione della dotazione del citato Fondo per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, verosimilmente in considerazione del fatto che le risorse del citato Fondo potrebbero essere reintegrate per effetto del meccanismo previsto dall'articolo 9, comma 2, della predetta legge n. 112 del 2016;
già il Governo si è impegnato con l'approvazione dell'ordine del giorno 9/851-A/1 a reintegrare le risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, anche attraverso l'adozione di un apposito provvedimento d'urgenza nel corso del corrente anno finanziario,
impegna il Governo:
ad incrementare il capitolo 3553 «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva.
G/981 sez I/17/11
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 252 prevede il riconoscimento alle lavoratrici della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso;
nella relazione di accompagnamento al presente disegno di legge, il Governo dichiara di puntare sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita anche al fine di conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;
tali obiettivi non possono prescindere dal sostegno all'occupazione femminile, che in Italia ancora non è pienamente sviluppata, nonostante il raggiungimento negli ultimi anni di un record storico, e che si realizza pienamente attraverso la concreta ed effettiva possibilità di conciliare la vita privata e la vita lavorativa, senza temere esclusioni o penalizzazioni;
nel testo finale del provvedimento, tuttavia, non vi è traccia di alcune azioni positive fondamentali per incrementare e valorizzare la presenza femminile nel mondo del lavoro, e che invece sono state messe in campo negli ultimi anni;
in particolare, nella scorsa legislatura sono state introdotte dai governi a guida PD alcune importanti disposizioni, che hanno rappresentato tra l'altro un significativo veicolo di sviluppo culturale ed economico in materia di condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, nel quadro del percorso iniziato col Jobs Act per ridurre il gap uomo-donna sui luoghi di lavoro;
tra queste, la norma introdotta in via sperimentale per il triennio 2016-2018 dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzata all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, ha contribuito ad ampliare il perimetro di riferimento della legislazione in materia e costituisce un modello virtuoso, apprezzato da lavoratrici, lavoratori e parti sociali;
in attuazione di tale disposizione, nel biennio 2017-2018, sono stati stanziati 110 milioni di euro destinati al finanziamento, sotto forma di agevolazioni ai datori di lavoro del settore privato, che mediante la stipula di contratti collettivi aziendali, adottano misure di conciliazione tra vita professionale e privata e un welfare aziendale, migliorative o aggiuntive rispetto a quelle già previste a livello nazionale;
stante l'avvicinarsi del termine di efficacia della predetta norma, appare necessario operare al fine di disporne la proroga per i prossimi anni,
impegna il Governo:
ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di prorogare l'efficacia della disposizione finalizzata all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.
G/981 sez I/18/11
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 252 prevede il riconoscimento alle lavoratrici della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso;
nella relazione di accompagnamento al presente disegno di legge, il Governo dichiara di puntare sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita anche al fine di conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;
tra gli strumenti maggiormente utili al riguardo, sono da considerare quelli relativi alla conciliazione tra vita professionale e vita privata, straordinari veicoli di sviluppo culturale ed economico del Paese e dei suoi cittadini;
nella scorsa legislatura, i governi a guida PD hanno introdotto o potenziato alcune importanti misure volte alla promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e di agevolazione delle modalità di rientro al lavoro delle donne;
tra queste è inclusa la disposizione che consente alle mamme lavoratrici dipendenti di ottenere, al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di asilo nido;
nel corso dell'esame della legge di bilancio 2017, la maggioranza parlamentare rappresentata dal Partito Democratico ha approvato un emendamento che ha esteso l'efficacia della norma, per il biennio 2017-2018, anche alle lavoratrici autonome o imprenditoriali;
tali interventi legislativi hanno permesso di facilitare la conciliazione tra vita professionale e vita privata di molte donne per le quali, fino ad allora, non erano stati approntati strumenti legislativi ed economici adeguati;
alla luce di quanto esposto appare indispensabile operare al fine di prorogare la norma in oggetto,
impegna il Governo:
ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di disporre la messa a regime dell'efficacia delle disposizioni inerenti la possibilità per le madri lavoratrici dipendenti e autonome, di usufruire, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, della corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di asilo nido.
G/981 sez I/19/11
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Accolto dal Governo
L'11a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),
premesso che:
il comma 326 reca una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016, con riguardo alla disciplina del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;
sul fronte della tutela delle vittime di violenza contro le donne e in funzione preventiva, in merito alle risorse, la legge di bilancio di questo Governo conferma con decisione la tendenza di questa maggioranza alla «disattivazione» sostanziale delle politiche, avviate dai Governi del Partito democratico, volte al contrasto e alla prevenzione della violenza contro le donne e alla tutela delle vittime vulnerabili;
lo scorso 7 novembre 2018 è stata approvata dalla Camera una mozione del Partito Democratico che impegnava il Governo a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a rendere efficace il complesso sistema di strumenti e di tutele citati in premessa, con l'obiettivo di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul, ad assumere iniziative per proseguire nella strada tracciata dai Governi Letta, Renzi e Gentiloni, attuando la strategia delineata dal Piano nazionale 2017-2020 e implementando e monitorando le linee guida nazionali per l'assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono violenza e che si rivolgono ai pronto soccorso; ad assumere iniziative per favorire il coordinamento tra processo penale, civile e procedimenti presso i tribunali per i minorenni, al fine di garantire un'efficace protezione delle donne e dei loro figli e per evitare l'affido condiviso nei casi in cui vi sia violenza domestica; a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica, assumendo iniziative per destinare a tale scopo nuove risorse finanziarie; a promuovere strumenti e procedure di valutazione del rischio di letalità per la vittima, gravità, reiterazione e recidiva del reato, partendo dai protocolli di valutazione del rischio sviluppati nell'ambito degli studi e delle ricerche sulla violenza di genere e ai protocolli investigativi in via di diffusione presso le forze dell'ordine con specifico riferimento a questa materia (ad esempio, il protocollo Eva); ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario, anche nell'ambito di specifiche provviste finanziarie destinate alla violenza di genere; ad assumere iniziative per favorire modalità organizzative condivise, utili ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti e la protezione alla vittima anche in ambito processuale, così come indicato nelle linee guida del Consiglio superiore della magistratura; ad adottare politiche volte a garantire la parità di genere e ad incrementare l'occupazione femminile, elemento quest'ultimo fondamentale per la liberazione delle donne dalla violenza; ad assumere iniziative per dare attuazione all'articolo 17 della Convenzione di Istanbul;
nel cosiddetto «contratto» di Governo si parlava, inoltre, di raddoppiare il Fondo per le donne vittime di violenza;
in realtà nel disegno di legge presentato dal Governo non vi era traccia di questo aumento: anzi, il disegno di legge di bilancio taglia risorse al comparto giustizia a cominciare dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
che in sede di esame in commissione bilancio a tale fondo sono stati destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,
impegna il Governo:
a stanziare ulteriori risorse da destinare al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, nonché al Piano nazionale anti violenza contro le donne.
G/981/1/12 (testo 2)
Approvato dalla Commissione
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 586 dell'articolo 1 istituisce un Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo;
l'Italia ha introdotto il numero unico 112 adottando il modello organizzativo di call center «laico», verso il quale sono convogliate tutte le chiamate effettuate dai numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118: dopo aver effettuato un'intervista telefonica e localizzato il chiamante, l'operatore «laico» indirizza la chiamata alla centrale operativa di competenza (forze dell'ordine, Vigili del fuoco o emergenza sanitaria). Il doppio passaggio della chiamata di soccorso allunga i tempi almeno del doppio, ma anche del triplo o più, e costringe chi chiama a sottoporsi a due interviste, la prima da parte del centralinista 112 e la seconda con l'operatore del servizio competente, 113, 115 o 118;
l'impiego nelle centrali 112 di personale cosiddetto «laico», ovvero senza adeguata conoscenza o esperienza delle situazioni di emergenza, e spesso privo di conoscenza del territorio, è frequente causa di errori, sia nella valutazione delle situazioni, sia nella localizzazione dell'evento e conseguente invio del soccorso;
nelle regioni in cui è stato attivato il NUE 112 si susseguono numerose segnalazioni di disservizi derivanti da allungamento dei tempi di risposta, localizzazioni errate, inoltro delle chiamate ai servizi sbagliati, episodi anche gravi ed è probabile che vi siano stati esiti letali;
il documento «Scheda Integrazioni al Disciplinare Tecnico Standard» del 19 gennaio 2018 del Ministero dell'interno dispone alcune misure con l'obiettivo dichiarato di migliorare efficienza e efficacia delle risposte alle richieste di soccorso: definisce una tempistica massima per le risposte alle chiamate da parte delle centrali uniche 112 e per il trasferimento di queste alle centrali di competenza, dispone l'adozione di procedure di certificazione a norma ISO 9001, istituisce un sistema di monitoraggio centrale e periferico che si prevedeva potesse andare a regime a settembre 2018 e prevede alcune soluzioni temporanee, quali ad esempio risponditori automatici per far fronte a casi eccezionali di iperafflusso di chiamate;
con l'adozione di tali misure è in ogni caso mantenuto il sistema che utilizza il doppio passaggio di chiamata, che di per sé è causa di allungamento dei tempi e che aumenta il rischio di perdita del contatto con il richiedente soccorso, e l'affidamento della prima risposta in evenienze delicate e di possibile pericolo per la vita a personale privo di esperienza specifica;
nell'attuale contingenza economica va evidenziato l'incremento di spesa che il modello organizzativo adottato ha comportato e ancor più comporterà nel futuro, sia in conto capitale sia in spesa corrente, visto che alle Centrali operative di IIº livello di polizia, carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria si aggiungono quelle del NUE, con i relativi ingenti costi per la logistica, per le tecnologie e per il personale. Quest'ultimo è calcolato a regime in 2.000 unità (DL 20 febbraio 2017, n. 14) che sono aggiuntive e non sostitutive degli operatori delle Centrali operative di IIº livello;
invita il Governo:
a valutare una revisione del modello di risposta alle chiamate di emergenza attualmente adottato, alla luce degli elementi informativi sinora acquisiti nell'ambito dell'istruttoria svolta da questa Commissione in merito ai profili di interesse sanitario del numero unico di emergenza 112, da cui emerge, in termini generali, una marcata disomogeneità nei costi sostenuti dalle singole Regioni e Province autonome per il settore dell'emergenza/urgenza sanitaria. Appare quindi fondamentale la necessità di avere a disposizione tutti i dati economici disponibili (di sintesi ed analitici) nonché i dati quanti-qualitativi concernenti tutte le prestazioni effettuate, relativamente all'ultimo triennio, in ciascuna Regione e Provincia autonoma. La disponibilità di tali dati sarà funzionale a: formulare dei costi standard, definire una griglia di quanto il numero unico sia realmente indispensabile sotto il profilo tecnico, fare benchmarking delle singole prestazioni rese rispetto alle diverse esigenze tipizzabili in materia di emergenza urgenza alla base della determinazione appropriata dei fabbisogni.
G/981/1/12
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il comma 586 dell'articolo 1 istituisce un Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo;
l'Italia ha introdotto il numero unico 112 adottando il modello organizzativo di call center «laico», verso il quale sono convogliate tutte le chiamate effettuate dai numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118: dopo aver effettuato un'intervista telefonica e localizzato il chiamante, l'operatore «laico» indirizza la chiamata alla centrale operativa di competenza (forze dell'ordine, Vigili del fuoco o emergenza sanitaria). Il doppio passaggio della chiamata di soccorso allunga i tempi almeno del doppio, ma anche del triplo o più, e costringe chi chiama a sottoporsi a due interviste, la prima da parte del centralinista 112 e la seconda con l'operatore del servizio competente, 113, 115 o 118;
l'impiego nelle centrali 112 di personale cosiddetto «laico», ovvero senza adeguata conoscenza o esperienza delle situazioni di emergenza, e spesso privo di conoscenza del territorio, è frequente causa di errori, sia nella valutazione delle situazioni, sia nella localizzazione dell'evento e conseguente invio del soccorso;
nelle regioni in cui è stato attivato il NUE 112 si susseguono numerose segnalazioni di disservizi derivanti da allungamento dei tempi di risposta, localizzazioni errate, inoltro delle chiamate ai servizi sbagliati, episodi anche gravi ed è probabile che vi siano stati esiti letali;
il documento «Scheda Integrazioni al Disciplinare Tecnico Standard» del 19 gennaio 2018 del Ministero dell'interno dispone alcune misure con l'obiettivo dichiarato di migliorare efficienza e efficacia delle risposte alle richieste di soccorso: definisce una tempistica massima per le risposte alle chiamate da parte delle centrali uniche 112 e per il trasferimento di queste alle centrali di competenza, dispone l'adozione di procedure di certificazione a norma ISO 9001, istituisce un sistema di monitoraggio centrale e periferico che si prevedeva potesse andare a regime a settembre 2018 e prevede alcune soluzioni temporanee, quali ad esempio risponditori automatici per far fronte a casi eccezionali di iperafflusso di chiamate;
con l'adozione di tali misure è in ogni caso mantenuto il sistema che utilizza il doppio passaggio di chiamata, che di per sé è causa di allungamento dei tempi e che aumenta il rischio di perdita del contatto con il richiedente soccorso, e l'affidamento della prima risposta in evenienze delicate e di possibile pericolo per la vita a personale privo di esperienza specifica;
nell'attuale contingenza economica va evidenziato l'incremento di spesa che il modello organizzativo adottato ha comportato e ancor più comporterà nel futuro, sia in conto capitale sia in spesa corrente, visto che alle Centrali operative di IIº livello di polizia, carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria si aggiungono quelle del NUE, con i relativi ingenti costi per la logistica, per le tecnologie e per il personale. Quest'ultimo è calcolato a regime in 2.000 unità (DL 20 febbraio 2017, n. 14) che sono aggiuntive e non sostitutive degli operatori delle Centrali operative di IIº livello;
impegna il Governo:
a valutare una revisione del modello di risposta alle chiamate di emergenza attualmente adottato, attraverso la reintroduzione dei numeri di emergenza precedentemente utilizzati che garantirebbero personale qualificato e risparmio di risorse.
G/981/2/12 (testo 2)
Rizzotti, Stabile, Binetti, Boldrini, Bini, Sileri
Approvato dalla Commissione
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10 per cento dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30 per cento delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;
gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più di tumore ma con il tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;
il numero delle breast unit, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee,
invita il Governo:
a prevedere, in sede di adeguamento del DM 70/2015, l'attivazione di breast units che dovrebbero avere il valore di riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;
ad adeguare la programmazione in materia di prevenzione ponendo anche in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di screening;
a potenziare, secondo l'effettivo bisogno, le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce.
G/981/2/12
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10 per cento dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30 per cento delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;
gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più con il tumore, ma di tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;
il numero delle breast unit, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee,
impegna il Governo:
ad attivare le breast unit che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;
a porre in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di screening;
a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce.
G/981/3/12 (testo 2)
Approvato dalla Commissione
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;
la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;
sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;
la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;
la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;
premesso, inoltre, che:
un documento della Società italiana di genetica umana afferma che la disponibilità di test genetici ha portato alla messa a punto di percorsi di prevenzione primaria e/o diagnosi precoce di provata efficacia; è necessario altresì assicurare una notevole qualità nell'esecuzione dei test oltre a precisi strumenti di raccolta della storia famigliare;
nello stesso documento si fa riferimento a linee guida internazionali patologia-specifiche, stilate seguendo i criteri dell'Evidence Based Medicine, che affrontano il tema e dei tumori ereditari e alle quali si dovrebbe fare-riferimento nella definizione dei percorsi assistenziali e dei programmi di sanità pubblica;
si afferma inoltre che la complessità dei soggetti ad alto rischio oncologco deriva dalla necessità di gestire un «rischio multi organo» durante un lungo periodo di tempo (dai 20 ai 25 anni ai 70 anni) caratterizzato da problematiche diverse nelle varie fasi della vita;
considerato che:
la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;
ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;
preso atto che:
le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;
si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di comprovata utilità;
per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;
è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;
è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,
invita il Governo:
a promuovere, valorizzando la sinergia inter-istituzionale tra l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare e la rete degli IRCCS oncologici, la creazione di un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale, ciò al fine di contribuire
alla definizione Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;
a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata del soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;
a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;
a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.
G/981/3/12
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;
la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;
sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;
la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;
la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;
premesso, inoltre, che:
un documento della Società italiana di genetica umana afferma che la disponibilità di test genetici ha portato alla messa a punto di percorsi di prevenzione primaria e/o diagnosi precoce di provata efficacia; è necessario altresì assicurare una notevole qualità nell'esecuzione dei test oltre a precisi strumenti di raccolta della storia famigliare;
nello stesso documento si fa riferimento a linee guida internazionali patologia-specifiche, stilate seguendo i criteri dell'Evidence Based Medicine, che affrontano il tema e dei tumori ereditari e alle quali si dovrebbe fare-riferimento nella definizione dei percorsi assistenziali e dei programmi di sanità pubblica;
si afferma inoltre che la complessità dei soggetti ad alto rischio oncologco deriva dalla necessità di gestire un «rischio multi organo» durante un lungo periodo di tempo (dai 20 ai 25 anni ai 70 anni) caratterizzato da problematiche diverse nelle varie fasi della vita;
considerato che:
la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;
ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;
preso atto che:
le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;
si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di comprovata utilità;
per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;
è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;
è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,
impegna il Governo:
a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;
ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;
a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata del soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;
a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;
a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.
G/981/4/12
Improponibile
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la famiglia, istituzione fondamentale della nostra società, riveste un ruolo importantissimo non solo riguardo la procreazione, l'allevamento e l'educazione dei figli, ma anche riguardo la produzione e il consumo di beni e servizi e la diffusione delle tradizioni culturali;
secondo il rapporto Istat, infatti, l'Italia è al penultimo posto, fra i Paesi europei, per quantità di risorse destinate alle famiglie sotto forma di benefici e di sostegno del reddito a tutela della maternità e della paternità, delle famiglie numerose, di assegni familiari e altri trasferimenti ovvero per asili nido o strutture residenziali per l'assistenza a minori o anziani;
le famiglie sono gravate, in particolare, da problematiche relative agli elevati costi di mantenimento dei figli, alle difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare (soprattutto per le donne), agli elevati costi delle abitazioni, in affitto o in proprietà, nonché al sistema fiscale che, non tenendo in conto il numero dei componenti il nucleo familiare, non ne comprende le esigenze;
le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi anni ci hanno consegnato una società caratterizzata da una popolazione anziana sempre più numerosa e caratterizzata da un tasso di natalità sempre più esiguo;
detta dinamica demografica ha generato, a sua volta, importanti ripercussioni, oltre che sul piano sociale, anche sul piano economico concorrendo a causare una conseguente riduzione del Prodotto Interno lordo (PIL) e un aumento del debito pubblico; un calo degli investimenti, nazionali e internazionali, e un indebolimento delle politiche monetarie;
oggi la nostra società è pervasa, oltre che ad una crisi economica molto grave, anche ad una crisi dei valori fondanti di ogni comunità ? quali l'assunto che una famiglia è costituita da un padre e da una madre cui spetta il compito di cura ed educazione dei figli; ciò provoca ulteriori e maggiori difficoltà allo sviluppo delle famiglie;
la modernizzazione dello Stato e l'allargamento dei diritti legittimi di ciascuno non possono essere attuati mediante documento ai diritti costituzionalmente riconosciuti alle famiglie;
preso atto che:
in Italia, nonostante risulti essere molto forte il desiderio di maternità, le nascite all'interno di coppie giovani si sono attestate su un solo figlio, generato in età tardiva;
detto tasso di natalità, il più basso in Europa, potrebbe compromettere il naturale ricambio generazionale nel nostro Paese;
le dinamiche demografiche, con una preoccupante riduzione delle nascite e il conseguimento di sempre più promettenti aspettative di vita, rischiano di determinare la rottura del patto intergenerazionale e un progressivo indebolimento della funzione della famiglia quale fondamentale rete di protezione sociale a costo zero;
il nostro sistema fiscale non tiene conto che la capacità contributiva delle famiglie è fortemente influenzata dalla presenza dei figli e dalla necessità che uno dei due coniugi possa dedicare del tempo alla cura e alla crescita dei figli medesimi tralasciando l'attività lavorativa;
i servizi socio educativi (asili nido) oggi presenti sul territorio nazionale, pubblici e privati, sono di gran lunga inferiori alla domanda e rappresentano una realtà del tutto disomogenea e ancora molto lontana dagli obiettivi stabiliti dalle norme europee;
impegna il Governo:
ad attuare, pur nella salvaguardia dei diritti di tutte le persone, in ogni forma e modo e con ogni mezzo idoneo, i valori e i diritti fondanti della nostra società e della famiglia cosi come dettati dalla Costituzione;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a incrementare la quota di bilancio dello Stato da destinare esclusivamente alle politiche di sostegno alle famiglie;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a garantire effettivamente un concreto sostegno alla formazione di nuove famiglie e che possano consentire lo svolgimento delle funzioni proprie della maternità e della paternità anche attraverso idonei servizi socio educativi per l'infanzia (garantendone l'attuazione e l'uniformità su tutto il territorio nazionale) e riconoscimenti previdenziali per i lavori di cura;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere le famiglie in maniera continuativa nella cura e nell'educazione dei figli, in ragione del numero degli stessi;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a favorire la crescita della natalità;
a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere una politica alloggiativa degli acquisti e degli affitti che agevoli le giovani famiglie.
G/981/5/12 (testo 2)
Approvato dalla Commissione
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);
il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Secondo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coinvolto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea almeno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointestinali, 1'87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, 1'89 per cento movimenti intestinali accentuati;
alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti interpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del proprio tempo libero;
preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epidemiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento dell'incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi anni di vita,
invita il Governo:
a valutare l'opportunità di attivare un sistema di monitoraggio presso l'Istituto Superiore di Sanità per le malattie infiammatorie croniche ed autoimmuni dell'apparato gastro intestinale suscettibili di interventi di prevenzione.
G/981/5/12
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);
il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Secondo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coinvolto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea almeno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointestinali, 1'87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, 1'89 per cento movimenti intestinali accentuati;
alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti interpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del proprio tempo libero;
preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epidemiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento dell'incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi anni di vita,
impegna il Governo:
1) ad istituire un registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino per raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati), per esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale (definizione delle stime di occorrenza e la valutazione dei flussi dei pazienti) e per il supporto alla ricerca clinica (creazione di liste di pazienti, descrizione delle storie naturali, valutazione dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali);
2) ad istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (health technology assessment);
3) a promuovere, anche con specifici finanziamenti, previsti dalla legislazione vigente, la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali.
G/981/6/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;
si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);
il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;
gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;
affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);
i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;
il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,
impegna il Governo:
1) a riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;
2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.
G/981/7/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la Medicina Estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;
attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;
entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole post-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.
G/981/8/12 (testo 2)
Approvato dalla Commissione
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
lo stato dei penitenziari nel nostro Paese permane gravissimo per i livelli di preoccupante e perdurante alta criticità riferiti soprattutto al sovraffollamento, alla cronica carenza di organici e all'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria;
molti dei detenuti sono affetti da patologie di vario tipo e tali patologie, talvolta contratte o riacutizzate dopo l'ingresso nel penitenziario, richiedono un'assistenza continuativa e una costante interazione con i servizi sanitari territoriali, una presenza particolare degli operatori sanitari che devono vigilare, tra l'altro, sulla corretta assunzione dei farmaci;
l'inadeguatezza logistica, strutturale e organizzativa delle strutture e la carenza di personale sanitario, con particolare riferimento alla figura professionale dell'infermiere, indispensabile per l'attività di cura e per la somministrazione dei medicinali, non consentono, tuttavia, nonostante la professionalità e l'abnegazione degli operatori, di fornire un'adeguata assistenza;
quotidianamente si registra un aumento di eventi violenti e di aggressioni nei confronti del personale di Polizia penitenziaria e del personale sanitario operante negli istituti penitenziari;
sempre più spesso gli organi di stampa ripropongono le tematiche riguardanti l'eccessivo sovraffollamento della popolazione detenuta negli istituti penitenziari, ormai tristemente ritenuti vere e proprie «discariche umane»;
vi è la necessità di un'indifferibile attività di monitoraggio relativa agli adempimenti delle Regioni per rendere esecutivo il provvedimento di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,
invita il Governo:
a migliorare le iniziative per garantire, all'interno delle strutture carcerarie, adeguati livelli di sicurezza sia per i detenuti, in particolare quelli affetti da patologie psichiatriche, sia per il personale addetto alla loro vigilanza e cura;
a porre in essere ogni iniziativa affinché sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti nell'assoluto rispetto dei livelli essenziali di assistenza e se i medesimi risultino garantiti anche con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».
G/981/8/12
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
lo stato dei penitenziari nel nostro Paese permane gravissimo per i livelli di preoccupante e perdurante alta criticità riferiti soprattutto al sovraffollamento, alla cronica carenza di organici e all'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria;
molti dei detenuti sono affetti da patologie di vario tipo e tali patologie, talvolta contratte o riacutizzate dopo l'ingresso nel penitenziario, richiedono un'assistenza continuativa e una costante interazione con i servizi sanitari territoriali, una presenza particolare degli operatori sanitari che devono vigilare, tra l'altro, sulla corretta assunzione dei farmaci;
l'inadeguatezza logistica, strutturale e organizzativa delle strutture e la carenza di personale sanitario, con particolare riferimento alla figura professionale dell'infermiere, indispensabile per l'attività di cura e per la somministrazione dei medicinali, non consentono, tuttavia, nonostante la professionalità e l'abnegazione degli operatori, di fornire un'adeguata assistenza;
quotidianamente si registra un aumento di eventi violenti e di aggressioni nei confronti del personale di Polizia penitenziaria e del personale sanitario operante negli istituti penitenziari;
sempre più spesso gli organi di stampa ripropongono le tematiche riguardanti l'eccessivo sovraffollamento della popolazione detenuta negli istituti penitenziari, ormai tristemente ritenuti vere e proprie «discariche umane»;
vi è la necessità di un'indifferibile attività di monitoraggio relativa agli adempimenti delle Regioni per rendere esecutivo il provvedimento di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,
impegna il Governo:
a porre in essere ogni iniziativa per garantire, all'interno delle strutture carcerarie, adeguati livelli di sicurezza sia per i detenuti, in particolare quelli affetti da patologie psichiatriche, sia per il personale addetto alla loro vigilanza e cura;
a porre in essere ogni iniziativa affinché sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti nell'assoluto rispetto dei livelli essenziali di assistenza e se i medesimi risultino garantiti anche con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».
G/981/9/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
in attuazione delle direttive 2001/82/CE e 90/167 /CEE, la Legge 20 novembre 2017 n. 167, cd Legge Europea 2017 (GU Serie Generale n. 277 del 27 novembre 2017 e in vigore dal 12 dicembre 2017), con l'art. 3, ha modificato gli artt. 89 e 118 del D.Lvo 193/06 (TU Medicinali Veterinari) e l'art. 8 del D.Lvo 90/93 (relativo ai mangimi medicati), introducendo il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati nella catena distributiva, attraverso l'integrazione con il sistema informativo per la tracciabilità dei farmaci ad uso umano previsto dall'art. 40 della Legge n. 39 del 1 marzo 2002 e attraverso le modifiche all'art. 118 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193 e all'art. 8 del decreto legislativo del 3 marzo 1993 n. 90, è stato stabilito che la prescrizione veterinaria è predisposta ed erogata esclusivamente secondo modalità elettroniche attraverso l'introduzione della ricetta veterinaria elettronica (REV), a partire dal 1 settembre 2018 (di seguito Ricetta Elettronica);
la Legge 21 settembre 2018 «Conversione in legge, con modificazioni; del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, è stata approvata con modifiche dei commi 1 e 2 dell'art. 8, che modifica gli artt. 118 del D.Lvo 193/06 e l'art. 8 del D.Lvo 90/93, prorogando ulteriormente l'avvio dell'obbligatorietà della ricetta elettronica al 1º gennaio 2019 e per estensione, quello della Tracciabilità;
l'introduzione di tali norme, e nello specifico della ricetta elettronica veterinaria (REV), apporterà benefici in termini di:
a) tracciabilità: mediante la condivisione dei dati reali di consumo con tutti gli attori della filiera del medicinale veterinario: veterinari, farmacisti, distributori, allevatori, autorità competenti;
b) efficienza: con la semplificazione e la riduzione delle procedure e degli obblighi;
c) risparmio economico: col contenimento dei costi, derivanti anche da sanzioni per errori formali;
d) tutela della salute pubblica, in ottica ONE HEALTH: col miglioramento dei controlli e la rielaborazione dei dati per il contrasto dell'antimicrobico resistenza, che rappresenta una minaccia crescente per l'uomo;
tuttavia, sono state sollevate da parte di diversi operatori del settore richieste di ulteriore proroga, soprattutto nel caso degli animali d'affezione, cioè non destinati alla produzione alimentare umana, in considerazione di alcune criticità riscontrate, come:
1) la mancata emanazione, a meno di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo, del decreto attuativo del Ministero della Salute previsto dalla Legge Europea;
2) l'incompleta implementazione delle banche dati necessarie al corretto espletamento della REV sia dei medicinali veterinari disponibili, sia relative ai codici delle realtà coinvolte;
3) la rilevazione di problematiche tecniche sulle funzionalità dell'applicativo REV (lentezza del sistema, errore di connessione etc.);
alla luce di quanto espresso,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere la proroga per l'avvio dell'obbligatorietà della ricetta elettronica al 1º gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione.
G/981/10/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale ( corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;
in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'European head and neck society (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata «Make Sense Campaign»;
tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;
l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;
si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;
le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,
impegna il Governo:
1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati, e, laddove non presenti, attivati, centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;
2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di screening previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;
3) a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;
4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;
5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.
G/981/11/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;
più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;
i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;
in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare;
impegna il Governo:
1) ad adottare misure volte a istituire un Osservatorio nazionale permanente sulla sclerosi multipla che monitori e lavori, in accordo con tutti gli stakeholder, sulle grandi priorità sanitarie e socio-assistenziali della SM, come il riconoscimento e la promozione della rete dedicata alla presa in carico delle persone con SM, la diffusione, anche attraverso un atto di indirizzo nazionale, di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA) per una presa in carico continuativa e unitaria;
2) ad inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;
3) a monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;
4) ad istituire un registro nazionale sclerosi multipla con funzione di governo, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria, garanzia di accesso uniforme e trasparente ai farmaci modificanti la malattia e ai farmaci sintomatici, prevedendo l'opportuno coordinamento e integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2017;
5) a garantire l'accesso ad un'adeguata riabilitazione per le persone con SM sull'intero territorio nazionale;
6) ad adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;
7) a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;
8) ad adottare una legge quadro sul riconoscimento e sostegno dei caregiver familiari, in attuazione dell'articolo 1, commi 254-256, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), prevedendo altresì misure e interventi sul piano dei servizi sanitari, socio-assistenziali e sul piano delle tutele previdenziali ed assicurative, anche al fine di non disperdere le risorse stanziate nel triennio 2018-2020, destinate alla copertura finanziaria di interventi legislativi in materia;
9) ad adottare delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, prevedendo l'inserimento mirato nella filiera delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, garantendo certezza nei meccanismi di certificazione, ai fini dell'esercizio da parte delle persone con SM del diritto al part time di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015;
10) a promuovere e a sostenere l'accesso allo smartworking per le persone con disabilità e gravi patologie, secondo quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017 in materia di lavoro autonomo, anche con riferimento ai bisogni di flessibilità sul lavoro espressi dalle persone con SM;
11) a sostenere e ad incentivare la contrattazione collettiva di primo e secondo livello per l'introduzione e applicazione di misure di conciliazione dei tempi vita-cura-lavoro delle persone con SM, disabilità e gravi patologie, a partire dalla positiva evoluzione registrata in questi ultimi anni opportunamente documentata nella specifica analisi della CCNL condotta da AISM in materia di SM, gravi patologie, disabilità, presentata a dicembre 2017;
12) a sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.
G/981/12/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: pesa pubblica e spesa privata che include quella intermediata, da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa out-of pocket, direttamente sostenuta dai cittadini;
in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui princìpi di universalità, equità e solidarietà; la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;
nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una governance inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico;
considerato che:
se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economica e finanza 2018 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;
occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa out-of pocket e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea secondo una logica evidence ? value-based e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa;
preso atto che:
quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una governance e nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,
impegna il Governo:
a definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una governance nazionale a tutela del consumatore;
a ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;
a realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali (extra-Lea), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;
a definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;
a regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;
ad affidare anche gli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un range di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.
G/981/13/12 (testo 2)
Approvato dalla Commissione
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il provvedimento in esame non contiene alcuna misura relativa al contestatissimo superticket;
detto superticket allo stato è vigente in alcune Regioni ovvero risulta abolito in altre;
tale stato di cose da una parte evidenzia una grave disparità di trattamento dei cittadini a seconda della Regione di residenza in materia di accesso alle prestazioni e, dall'altra, ha importanti ripercussioni sulla spesa sanitaria di ciascuna Regione,
invita il Governo a valutare:
a promuovere l'abolizione del cosiddetto superticket in maniera uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini italiani parità di accesso alle prestazioni sanitarie nel quadro della piena attivazione del comma 274 della legge in oggetto.
G/981/13/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il provvedimento in esame non contiene alcuna misura relativa al contestatissimo superticket;
detto superticket allo stato è vigente in alcune Regioni ovvero risulta abolito in altre;
tale stato di cose da una parte evidenzia una grave disparità di trattamento dei cittadini a seconda della Regione di residenza in materia di accesso alle prestazioni e, dall'altra, ha importanti ripercussioni sulla spesa sanitaria di ciascuna Regione,
impegna il Governo:
a promuovere l'abolizione del cosiddetto superticket in maniera uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini italiani parità di accesso alle prestazioni sanitarie.
G/981/14/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari,
secondo i dati del Rapporto Italia 2017, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un pet: in particolare il. 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4,1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;
secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;
queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa Il mercato «pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali;
considerato che:
tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 201 7 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 1 O per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;
ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;
i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;
è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta,
impegna il Governo:
ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1000 euro.
G/981/15/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, n particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;
non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;
impegna il Governo:
a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;
ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;
a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.
G/981/16/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;
in particolare, l'ictus celebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per i 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;
nell'80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;
la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;
la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, coma sopra rilevato, un ictus cerebrale;
considerato che:
l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,
impegna il Governo:
ad adottare misure atte a:
1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;
2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;
3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica;
4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;
5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.
G/981/17/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;
il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;
le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;
sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,
impegna il Governo:
a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;
a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;
a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.
G/981/18/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
dopo una lunga attesa, durata anni di confronto tra il MIUR, il Ministero della Salute, La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea in Medicina finalmente gli studenti di medicina hanno ottenuto la cosiddetta «laurea abilitante» in Medicina e Chirurgia, che consente agli studenti che si sono iscritti al quinto anno nell'attuale anno accademico 2018-2019 di poter espletare il tirocinio «abilitante» durante il quinto e sesto anno, così come previsto dal decreto ministeriale, accorciando così la durata complessiva del corso di studi. In realtà i Presidi e i Presidenti di Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stanno segnalando una serie di difficoltà pratiche, per cui chiedono che il nuovo esame abilitante entri in vigore nell'anno 2020, invece che nel 2019;
non a caso il Consiglio di Stato aveva espresso un parere favorevole rispetto allo schema di regolamento del Ministero dell'Istruzione sull'esame di stato e l'anticipo del tirocinio per l'abilitazione alla professione medica, ma aveva dato alcuni suggerimenti rispetto all'anticipo del tirocinio abilitante. Una delle questioni centrali riguardava l'inserimento del tirocinio e dell'esame di stato all'interno del corso di studi e la necessità che non si sovrapponesse all'attività teorico-didattica che gli studenti devono svolgere negli ultimi anni del corso di laurea. Il passaggio alla laurea abilitante in definitiva rende necessario non solo inglobare il rimodellamento complessivo dei tirocini, per poter introdurre il tirocinio abilitante, ma anche potenziare lo schema del Progress test, sulla cui falsariga saranno predisposti i quiz dell'esame abilitante. Fino ad ora il tirocinio trimestrale valido per l'idoneità all'esame di Stato, della durata di tre mesi, uno per ogni area (medica, chirurgica, medicina generale), poteva essere effettuato solo dopo la laurea;
l'obiettivo è introdurre la novità, tanto attesa, nel migliore dei modi, tenendo conto che lo stesso DM suggerisce di dedicare al tirocinio in questione gli ultimi due anni di corso. Il rischio è che gli attuali studenti, iscritti al VI anno, debbano completare i tirocini curriculari, inserire il tirocinio abilitante, soprattutto quello da svolgere presso i medici di MG, sostenere gli esami in corso, preparare la tesi e affrontare la parte di Esame abilitante che prevede 200 quiz sul modello del Progress Test. Infatti è previsto il passaggio dall'utilizzo delle domande presenti nell'attuale archivio ai quesiti tratti dall'esperienza del cosiddetto progress test, più efficaci per valutare le conoscenze delle candidate e dei candidati;
del tavolo che sta elaborando le metodologie per lo svolgimento del tirocinio e i test per il nuovo esame di abilitazione fa parte anche il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi, considerando che tra i crediti previsti per il tirocinio ci sono anche quelli che gli studenti dovranno ottenere frequentando gli ambulatori dei medici di MG. Ma il reclutamento dei Medici di MG non appare facile né scontato, anche se è stato firmato un protocollo d'intesa tra gli Ordini, l'Università e il Ministero per il reclutamento dei Medici di Medicina generale che andranno a fare da tutor sul territorio e per la determinazione degli obiettivi formativi e dei criteri di valutazione;
la soluzione definitiva non può prescindere da un rimodernamento complessivo dei corsi di laurea in Medicina al cui interno siano contenuti tutti gli elementi necessari alla formazione completa del giovane medico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di spostare la prima sessione dell'esame abilitante del corso di Laurea in Medicina e chirurgia a luglio 2020.
G/981/19/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i farmaci detti "orfani" sono destinati alla cura delle malattie talmente rare da non consentire la realizzazione, da parte delle aziende farmaceutiche, di ricavi che permettano di recuperare i costi sostenuti per il loro sviluppo. Il processo che va dalla scoperta di una nuova molecola alla sua commercializzazione è lungo (in media 10 anni), costoso (diverse decine di milioni di euro) e molto aleatorio (tra dieci molecole testate, una sola può avere effetto terapeutico). Commercializzare un farmaco destinato al trattamento di una malattia rara consente raramente di recuperare il capitale investito per la sua ricerca;
i farmaci orfani possono essere definiti Farmaci non distribuiti dall'industria farmaceutica per ragioni economiche ma che rispondono a un bisogno di salute pubblica. Accade anche che una sostanza, utilizzata per il trattamento di una malattia frequente, possa avere anche un'indicazione orfana, che non è stata ancora sviluppata. Ad oggi, nel mondo, il numero di malattie rare per le quali non esiste una cura è stimato tra 4000 e 5000 circa; e da 25 a 30 milioni sarebbero le persone interessate da queste malattie in Europa;
ma i pazienti affetti da malattie rare non possono rimanere esclusi dai progressi della scienza e della terapia, in quanto possiedono gli stessi diritti sanitari di tutti gli altri malati. Al fine di stimolare la ricerca e lo sviluppo nel settore dei farmaci orfani, occorre adottare incentivi per le industrie, la sanità e le biotecnologie. Hanno inizio negli Stati Uniti, nel 1983, con l'adozione dell'Orphan Drug Act, poi in Giappone e in Australia nel 1993 e 1997; l'Europa ha seguito nel 1999 istituendo una politica per i farmaci orfani unificata per tutti i Paesi. Sono passati 20 anni ma molto resta ancora da fare. Soprattutto per le piccole aziende che si occupano di ricerca innovativa e non hanno alle spalle i grandi colossi, in grado di supportare ricerche senza risultati positivi commerciabili in tempi relativamente brevi. Nella scorsa legislatura sono stati esclusi dal payback ospedaliero i farmaci orfani attivi nel registro EU, ma non quelli che, pur avendo ancora le caratteristiche di farmaco orfano, erano stati registrati prima che venisse approvata la normativa sugli orfani. Anche la attuale Politica Farmaceutica tutela solo gli orfani in lista EU, escludendo altre categorie di farmaci che in larghissima parte sono costituita da farmaci con fatturati al di sotto di 5 milioni, trattandosi per l'appunto di farmaci orfani destinati a malattie rare,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di considerare le particolari condizioni in cui versano le piccole aziende che si occupando di ricerca e commercializzazione di farmaci rari, per sostenere il loro impegno anche con misure amministrative che non penalizzino ulteriormente questo settore, per cui c'è invece bisogno di risorse economiche, ma anche normative più adeguate.
G/981/20/12 (testo 2)
Approvato dalla Commissione
La 12a Commissione,
in sede di esame dell'A.S. 981 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
con il mantenimento costante della previsione di inflazione media annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione, il 2019 necessita di un fabbisogno di aumenti contrattuali pari al 3,9 per cento;
calcolando tale percentuale sulla retribuzione media degli infermieri secondo l'ultimo conto annuale pubblicato nel 2016, la massa degli aumenti per l'intera categoria corrisponde a 343 milioni di euro;
il Fondo perequativo previsto dal contratto 2016-2018, se rifinanziato, richiede di ulteriori 140 milioni di euro, pari a 40 euro mensili per singolo infermiere;
invita il Governo:
a destinare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in sede di rinnovo contrattuale per il personale infermieristico, le opportune risorse finanziarie in base alle rilevazioni annuali.
G/981/20/12
La 12a Commissione,
in sede di esame dell'A.S. 981 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
con il mantenimento costante della previsione di inflazione media annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione, il 2019 necessita di un fabbisogno di aumenti contrattuali pari al 3,9 per cento;
calcolando tale percentuale sulla retribuzione media degli infermieri secondo l'ultimo conto annuale pubblicato nel 2016, la massa degli aumenti per l'intera categoria corrisponde a 343 milioni di euro;
il Fondo perequativo previsto dal contratto 2016-2018, se rifinanziato, richiede di ulteriori 140 milioni di euro, pari a 40 euro mensili per singolo infermiere;
impegna il Governo:
a destinare, in sede di rinnovo contrattuale per il personale infermieristico, le opportune risorse finanziarie in base alle rilevazioni annuali.
G/981/21/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di esame dell'A.S. 981 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
in Italia ci sono 447 mila infermieri, di cui 270 mila alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale: con riferimento alla popolazione, dunque, si registra in Italia un numero di circa 5,4 infermieri per mille abitanti, di gran lunga al di sotto della media OCSE che ne prevede 9;
sempre l'OCSE sostiene che un maggior coinvolgimento dei pazienti nei processi decisionali, una migliore informazione sulle prescrizioni inadeguate e l'incremento del numero di infermieri potrebbero migliorare un sistema già tra i migliori dei 29 Paesi OCSE;
secondo i dati del Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato, tra il 2010 e il 2016, il numero degli infermieri si è ridotto di circa 13.000 unità, portando in ospedale il rapporto infermieri/pazienti pari a 1/12;
i fattori che hanno determinato la riduzione del personale sono legati all'invarianza delle risorse sia complessive che settoriali e al blocco del turn over che penalizza le Regioni, in particolare quelle in piano di rientro, concentrate soprattutto al Sud e che comprendono quasi metà della popolazione nazionale;
considerato che:
il ruolo degli infermieri è destinato ad avere sempre maggiore importanza nel futuro, sulla base della cronicità e del progressivo invecchiamento della popolazione che causano un aumento dei bisogni assistenziali rispetto a quelli strettamente clinici;
a ciò si aggiunge anche il fatto che la crescita professionale degli infermieri permette di allargare il loro perimetro di azione, consentendo ai medici di focalizzarsi sulle aree di cura specifiche;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di definire target espliciti del rapporto tra infermieri e medici entro periodi determinati e con il conseguente sviluppo di aree di competenza specifiche.
G/981/22/12
Ritirato
La 12a Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
premesso che:
i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il titolo conseguito non viene riconosciuto in ambito comunitario;
invero, in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, avrebbero dovuto essere oggetto di «adeguata remunerazione» e i relativi titoli avrebbero dovuto essere riconosciuti presso tutti gli Stati membri;
in particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;
il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale perentoria disposizione, tanto è vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE;
solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però (articolo 6, comma 1) tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992;
per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie;
successivamente e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha stabilito, all'articolo 11, l'attribuzione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato;
la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati;
in conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive;
da tale contenzioso hanno iniziato a susseguirsi una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, che delle Corti di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema Corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle :finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici e che secondo alcune pronunce sono stati liquidati in oltre 100.000 euro per ciascuno di essi;
impegna il Governo:
a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la possibilità di prevedere per i medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, la corresponsione, a titolo forfettario, di un importo non inferiore a 13.000 euro per ogni anno di corso, da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.
G/981/23/12 (testo 2)
Approvato dalla Commissione
La 12a Commissione,
premesso che:
fino alla riforma delle professioni sanitarie per accedere alla professione di educatore professionale era sufficiente frequentare corsi (triennali) regionali o di formazione specifica;
il decreto ministeriale n. 520 del 1998 ha stabilito che per esercitare la professione di educatore professionale fosse necessario un diploma universitario;
la legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ha stabilito che i diplomi e gli attestati conseguiti con corsi (triennali) regionali o di formazione specifica fossero equipollenti al diploma universitario riferendosi, però, solo ai titoli conseguiti entro il 17 marzo 1999;
i primi corsi di laurea sono stati attivati nel 2001, per l'anno accademico 2001/2002;
si è dunque creato un vuoto normativo che ha lasciato privi di tutela sia coloro che al mese di marzo 1999 stavano già frequentando un corso triennale, ma non avevano ancora ottenuto il diploma finale (in particolare, coloro che avevano iniziato i corsi nell'anno 1997 /1998 o 1998/1999), sia coloro che, dovendo iniziare la formazione nel 1999/2000 o nel 2000/2001 e non potendo frequentare corsi universitari (non ancora istituiti), hanno necessariamente frequentato corsi triennali regionali o di latri enti di formazione;
considerato che:
qualora i professionisti, privi di equipollenza, fossero impossibilitati ad iscriversi all'albo professionale, gli stessi non potrebbero più esercitare le funzioni per cui assunti;
la necessità di coprire le funzioni rese vacanti comporterebbe nuove assunzioni con conseguente aggravio di costi per la finanza pubblica (liquidazione compensi per fine trattamento per gli operatori licenziati);
la mancata equipollenza si tradurrebbe in una perdita di agibilità del percorso formativo con conseguente spreco di risorse economiche determinate dalla necessità di stanziare nuove risorse volte alla nuova assunzione di altri professionisti;
invita il Governo a:
sanare, con atti di propria competenza, una situazione di palese ingiustizia al fine di vedere riconosciuta l'equipollenza del titolo acquisto a quello di professionisti che, con il medesimo percorso formativo, hanno ottenuto il titolo di educatore professionale in data antecedente il 17 marzo 1999.
G/981/23/12
La 12a Commissione,
premesso che:
fino alla riforma delle professioni sanitarie per accedere alla professione di educatore professionale era sufficiente frequentare corsi (triennali) regionali o di formazione specifica;
il decreto ministeriale n. 520 del 1998 ha stabilito che per esercitare la professione di educatore professionale fosse necessario un diploma universitario;
la legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ha stabilito che i diplomi e gli attestati conseguiti con corsi (triennali) regionali o di formazione specifica fossero equipollenti al diploma universitario riferendosi, però, solo ai titoli conseguiti entro il 17 marzo 1999;
i primi corsi di laurea sono stati attivati nel 2001, per l'anno accademico 2001/2002;
si è dunque creato un vuoto normativo che ha lasciato privi di tutela sia coloro che al mese di marzo 1999 stavano già frequentando un corso triennale, ma non avevano ancora ottenuto il diploma finale (in particolare, coloro che avevano iniziato i corsi nell'anno 1997 /1998 o 1998/1999), sia coloro che, dovendo iniziare la formazione nel 1999/2000 o nel 2000/2001 e non potendo frequentare corsi universitari (non ancora istituiti), hanno necessariamente frequentato corsi triennali regionali o di latri enti di formazione;
considerato che:
qualora i professionisti, privi di equipollenza, fossero impossibilitati ad iscriversi all'albo professionale, gli stessi non potrebbero più esercitare le funzioni per cui assunti;
la necessità di coprire le funzioni rese vacanti comporterebbe nuove assunzioni con conseguente aggravio di costi per la finanza pubblica (liquidazione compensi per fine trattamento per gli operatori licenziati);
la mancata equipollenza si tradurrebbe in una perdita di agibilità del percorso formativo con conseguente spreco di risorse economiche determinate dalla necessità di stanziare nuove risorse volte alla nuova assunzione di altri professionisti;
impegna il Governo a:
sanare, con atti di propria competenza, una situazione di palese ingiustizia al fine di vedere riconosciuta l'equipollenza del titolo acquisto a quello di professionisti che, con il medesimo percorso formativo, hanno ottenuto il titolo di educatore professionale in data antecedente il 17 marzo 1999.
G/981/24/12 (testo 2)
Approvato dalla Commissione
La 12a Commissione,
premesso che:
il numero dei medici impegnati nell'attività di Pronto soccorso è in costante diminuzione a causa del lavoro stressante e della grande responsabilità ricoperta nello svolgimento del loro ruolo;
si tratta di un lavoro non solo fortemente usurante, ma continuamente esposto sotto il profilo della responsabilità sanitaria, con turni usuranti, reperibilità da coprire ed esposizione continua all'aggressione;
questi medici, nonostante l'importanza del lavoro svolto, guadagnano meno dei loro colleghi di medicina generale;
invita il Governo:
ad individuare meccanismi di valorizzazione professionale, anche di tipo economico, degli operatori sanitari dedicati all'attività di pronto soccorso, prevedendo altresì che la formazione degli specializzandi possa essere qualificata anche da un modulo formativo di medicina d'urgenza.
G/981/24/12
La 12a Commissione,
premesso che:
il numero dei medici impegnati nell'attività di Pronto soccorso è in costante diminuzione a causa del lavoro stressante e della grande responsabilità ricoperta nello svolgimento del loro ruolo;
si tratta di un lavoro non solo fortemente usurante, ma continuamente esposto sotto il profilo della responsabilità sanitaria, con turni usuranti, reperibilità da coprire ed esposizione continua all'aggressione;
questi medici, nonostante l'importanza del lavoro svolto, guadagnano meno dei loro colleghi di medicina generale;
impegna il Governo:
ad individuare incentivazioni economiche per i medici impegnati nell'attività di Pronto soccorso a garanzia degli stessi e della salute dei cittadini.
G/981/25/12 (testo 2)
Boldrini, Bini, Faraone, Manca
Approvato dalla Commissione
La 12a Commissione,
premesso che:
il Servizio sanitario nazionale è l'unico comparto della pubblica amministrazione che da più di dieci anni è sottoposto non solo al blocco del turn over ma anche alla riduzione della spesa per il personale, impedendo così una corretta erogazione dei servizi sanitari;
se da una parte il comparto della sanità, è stato chiamato in questi anni a profonde riforme organizzative indotte non solo dai vincoli economici ma anche dal progredire delle conoscenze scientifiche nonché dalle opportunità offerte da nuovi farmaci e dalle nuove tecnologie dall'altra è obbligato a vincoli di spesa imposti nel 2004 ridotti del 1,4 per cento;
le regioni, in questi anni, hanno fatto un significativo sforzo di contenimento della spesa del personale in sanità come documentato dal rapporto 2017 del Mef «quarto monitoraggio della spesa sanitaria» che attesta «La spesa per i redditi da lavoro dipendente rappresenta, nel 2016, il 31 per cento della spesa complessiva. Tale percentuale risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella del 2000 (39,8 per cento), segnalando pertanto una dinamica inferiore a quella media. In particolare, il tasso di variazione medio annuo della spesa per i redditi da lavoro dipendente si attesta mediamente al 4, 7 per cento nel periodo 2001-2005, passa al 2,1 per cento nel periodo 2006-2010 e al -1,3 per cento nel periodo 2011- 2016»;
nell'ultima legge di bilancio, si è cercato di attenuare la rigidità dei limiti fissati riconoscendo in sede di monitoraggio una flessibilità dell'0,1 per cento (articolo 1, comma 454, della legge 205/2017). Quindi la legislazione in vigore prevede attualmente al comma 73 della legge 191 del 2009 che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009»;
lo stesso accordo di Governo al capitolo 21 «Sanità» indica che «il problema dei tempi di attesa è susseguente anche alla diffusa carenza di medici specialisti, infermieri e personale sanitario. È dunque indispensabile assumere il personale medico e sanitario necessario»,
invita il Governo:
a valutare l'opportunità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di individuare, in tempi brevi, le misure economiche e strumentali necessarie affinché anche il comparto sanità, come gli altri comparti della Pubblica amministrazione, possa essere oggetto di politiche assunzionali volte a garantire una corretta applicazione dei Livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio, rimuovendo, anche nello specifico, il limite imposto nel 2004, ridotto del 1,4 quale tetto di spesa per il personale sanitario;
ad assumere iniziative volte a valorizzare, nell'ambito delle procedure concorsuali per il comparto sanità, anche l'esperienza maturata con rapporti di lavoro non direttamente collegabili all'azienda sanitaria o ospedaliera, come contratti interinali o di somministrazione.
G/981/25/12
BOLDRINI, BINI, FARAONE, MANCA
La 12a Commissione,
premesso che:
il Servizio sanitario nazionale è l'unico comparto della pubblica amministrazione che da più di dieci anni è sottoposto non solo al blocco del turn over ma anche alla riduzione della spesa per il personale, impedendo così una corretta erogazione dei servizi sanitari;
se da una parte il comparto della sanità, è stato chiamato in questi anni a profonde riforme organizzative indotte non solo dai vincoli economici ma anche dal progredire delle conoscenze scientifiche nonché dalle opportunità offerte da nuovi farmaci e dalle nuove tecnologie dall'altra è obbligato a vincoli di spesa imposti nel 2004 ridotti del 1,4 per cento;
le regioni, in questi anni, hanno fatto un significativo sforzo di contenimento della spesa del personale in sanità come documentato dal rapporto 2017 del Mef «quarto monitoraggio della spesa sanitaria» che attesta «La spesa per i redditi da lavoro dipendente rappresenta, nel 2016, il 31 per cento della spesa complessiva. Tale percentuale risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella del 2000 (39,8 per cento), segnalando pertanto una dinamica inferiore a quella media. In particolare, il tasso di variazione medio annuo della spesa per i redditi da lavoro dipendente si attesta mediamente al 4, 7 per cento nel periodo 2001-2005, passa al 2,1 per cento nel periodo 2006-2010 e al -1,3 per cento nel periodo 2011- 2016»;
nell'ultima legge di bilancio, si è cercato di attenuare la rigidità dei limiti fissati riconoscendo in sede di monitoraggio una flessibilità dell'0,1 per cento (articolo 1, comma 454, della legge 205/2017). Quindi la legislazione in vigore prevede attualmente al comma 73 della legge 191 del 2009 che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009»;
lo stesso accordo di Governo al capitolo 21 «Sanità» indica che «il problema dei tempi di attesa è susseguente anche alla diffusa carenza di medici specialisti, infermieri e personale sanitario. È dunque indispensabile assumere il personale medico e sanitario necessario»,
impegna il Governo:
ad individuare, in tempi brevi, le misure economiche e strumentali necessarie affinché anche il comparto sanità, come gli altri comparti della Pubblica amministrazione, possa essere oggetto di politiche assunzionali volte a garantire una corretta applicazione dei Livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio, rimuovendo, anche nello specifico, il limite imposto nel 2004, ridotto del 1,4 quale tetto di spesa per il personale sanitario;
a prevedere misure economiche e normative volte alla stabilizzazione, all'interno del comporto sanità, di personale medico e sanitario attualmente impiegato con rapporti di lavoro non direttamente collegabili, all'azienda sanitario o ospedaliera come contratti interinali o di somministrazione.
G/981/26/12 (testo 2)
Boldrini, Bini, Faraone, Manca
Approvato dalla Commissione
La 12a Commissione,
premesso che:
il provvedimento in esame ridetermina il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per il triennio 2019- 2021 subordinando l'accesso delle regioni all'incremento previsto per gli anni 2020 e 2021 rispetto al 2018 alla sottoscrizione di una specifica intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definendone le misure;
all'inizio il riparto regionale del finanziamento sanitario pubblico avveniva sulla base della spesa storica, ossia sulla base della popolazione residente pesata, con pesi che tenevano conto del profilo dei consumi sanitari della popolazione residente, suddivisa per classi di età e sesso;
il decreto legislativo 68 del 2011 su costi e fabbisogni standard in sanità introduce, rispetto al sistema di riparto fra le regioni delle risorse destinate ai livelli essenziali di assistenza in vigore dagli anni novanta, due innovazioni: il depotenziamento della ponderazione della quota capitaria per (sole) classi di età della popolazione e la individuazione di regioni benchmark;
nonostante la modifica intervenuta, negli ultimi anni un insieme di fattori politici, economici e organizzativi hanno determinato il consolidamento di una condizione di frammentazione e difformità territoriali in cui a regioni in grado di assicurare servizi e prestazioni all'avanguardia se ne affiancano altre in cui è difficoltoso garantire anche solo i Livelli Essenziali di Assistenza e le disuguaglianze tra le persone si sono fatte sempre più evidenti con la conseguenza che non tutti riescono ad accedere alle cure di cui hanno bisogno nei territori in cui vivono;
per ovviare a tale situazione diventa quindi necessario individuare criteri di riparto che consentano un riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione di indici di deprivazione che tengano conto, in particolare, delle difficoltà in cui versano le regioni meridionali e insulari,
invita il Governo:
a valutare l'opportunità di predisporre misure economiche e normative volte alla definizione di un sistema sanitario più equo che dia alle Regioni maggiormente in difficoltà, in particolare quelle del Sud, adeguati strumenti per fronteggiare le difficoltà strutturali e il gap di risorse che esse scontano rispetto a quelle del Nord per porre fine a quel meccanismo per cui le Regioni più ricche, avendo più possibilità di investimento, sono anche quelle più virtuose a scapito di quelle più povere, che vengono ancor più depauperate;
ad intervenire affinché il criterio di deprivazione economica con un peso ponderato non inferiore al 10 per cento da valere sull'intera quota sia inserito quale criterio aggiuntivo nel riparto del Fondo sanitario nazionale al fine di ridurre la mobilità passiva tra le regioni e le liste d'attesa.
G/981/26/12
BOLDRINI, BINI, FARAONE, MANCA
La 12a Commissione,
premesso che:
il provvedimento in esame ridetermina il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per il triennio 2019- 2021 subordinando l'accesso delle regioni all'incremento previsto per gli anni 2020 e 2021 rispetto al 2018 alla sottoscrizione di una specifica intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definendone le misure;
all'inizio il riparto regionale del finanziamento sanitario pubblico avveniva sulla base della spesa storica, ossia sulla base della popolazione residente pesata, con pesi che tenevano conto del profilo dei consumi sanitari della popolazione residente, suddivisa per classi di età e sesso;
il decreto legislativo 68 del 2011 su costi e fabbisogni standard in sanità introduce, rispetto al sistema di riparto fra le regioni delle risorse destinate ai livelli essenziali di assistenza in vigore dagli anni novanta, due innovazioni: il depotenziamento della ponderazione della quota capitaria per (sole) classi di età della popolazione e la individuazione di regioni benchmark;
nonostante la modifica intervenuta, negli ultimi anni un insieme di fattori politici, economici e organizzativi hanno determinato il consolidamento di una condizione di frammentazione e difformità territoriali in cui a regioni in grado di assicurare servizi e prestazioni all'avanguardia se ne affiancano altre in cui è difficoltoso garantire anche solo i Livelli Essenziali di Assistenza e le disuguaglianze tra le persone si sono fatte sempre più evidenti con la conseguenza che non tutti riescono ad accedere alle cure di cui hanno bisogno nei territori in cui vivono;
per ovviare a tale situazione diventa quindi necessario individuare criteri di riparto che consentano un riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione di indici di deprivazione che tengano conto, in particolare, delle difficoltà in cui versano le regioni meridionali e insulari,
impegna il Governo:
a predisporre misure economiche e normative volte alla definizione di un sistema sanitario più equo che dia alle Regioni maggiormente in difficoltà, in particolare quelle del Sud, adeguati strumenti per fronteggiare le difficoltà strutturali e il gap di risorse che esse scontano rispetto a quelle del Nord per porre fine a quel meccanismo per cui le Regioni più ricche, avendo più possibilità di investimento, sono anche quelle più virtuose a scapito di quelle più povere, che vengono ancor più depauperate;
ad intervenire affinché il criterio di deprivazione economica con un peso ponderato non inferiore al 10 per cento da valere sull'intera quota sia inserito quale criterio aggiuntivo nel riparto del Fondo sanitario nazionale al fine di ridurre la mobilità passiva tra le regioni e le liste d'attesa.
G/981/27/12
Boldrini, Bini, Faraone, Manca
Ritirato
La 12a Commissione,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una serie di misure nel settore sanitario tra cui le risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie e la modulazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato;
tra le varie misure non vi è però quella volta alla riduzione del superticket, ovvero i 10 euro che i cittadini devono pagare su ogni ricetta, per le prestazioni di diagnostica e specialistica, nonostante più volte il Ministro della Salute abbia dichiarato essere un obiettivo di questo governo, fin da questa legge di bilancio, la sua abolizione;
la legge di bilancio 2018 (l'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017 n. 205) aveva previsto al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta (articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,
impegna il Governo:
ad individuare le risorse economiche necessarie, oltre a quelle già stanziate, per addivenire ad una effettiva abolizione superticket sulle ricette relative alle prestazioni di diagnostica e specialistica garantendo così il diritto alla salute sancito dalla Costituzione a tutti i cittadini.
G/981/1/13
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, L'Abbate, La Mura, Mantero, Moronese, Nugnes, Ortolani, Quarto
Accolto dal Governo
La 13ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,
premesso che:
l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;
inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;
è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;
non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,
impegnano il Governo:
a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
G/981 sez I/1/13
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, L'Abbate, La Mura, Mantero, Moronese, Nugnes, Ortolani, Quarto
Accolto dal Governo
La 13ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,
premesso che:
l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;
inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;
è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;
non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,
impegnano il Governo:
a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
G/981 sez I/2/13
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, L'Abbate, La Mura, Mantero, Moronese, Nugnes, Ortolani, Quarto
Accolto dal Governo
La 13ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,
premesso che:
sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;
si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;
l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,
impegnano il Governo:
a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.
G/981/2/13
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, L'Abbate, La Mura, Mantero, Moronese, Nugnes, Ortolani, Quarto
Accolto dal Governo
La 13ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,
premesso che:
sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;
si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;
l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,
impegnano il Governo:
a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.
G/981 sez I/3/13
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, L'Abbate, La Mura, Mantero, Moronese, Nugnes, Ortolani, Quarto
Accolto dal Governo
La 13ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,
premesso che:
l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;
in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione obbligatoria infortunistica) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017,
impegnano il Governo
a valutare la possibilità di estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.
G/981/3/13
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, L'Abbate, La Mura, Mantero, Moronese, Nugnes, Ortolani, Quarto
Accolto dal Governo
La 13ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,
premesso che:
l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;
in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione obbligatoria infortunistica) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017,
impegnano il Governo
a valutare la possibilità di estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.
G/981/4/13
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, L'Abbate, La Mura, Mantero, Moronese, Nugnes, Ortolani, Quarto
Accolto dal Governo
La 13ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,
premesso che:
a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche, soprattutto procedurali, che il presente decreto-legge intende risolvere;
il decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha previsto una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;
l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, più volte modificato, ha stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere al datore di lavoro di non effettuare le ritenute IRPEF in busta paga, con restituzione in 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 736, lettera a), si sono introdotte 24 rate mensili di pari importo con proroga dei ripresa dei pagamenti a decorrere dal 31 maggio 2018;
il citato decreto-legge n. 55 del 2018 proroga ulteriormente la ripresa dei versamenti tributari per i privati al 16 gennaio 2019 mediante rateizzazione estesa da 24 a 60 rate mensili di pari importo;
la stessa necessità è stata riconosciuta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, per le quali però la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;
al contrario, per il terremoto del centro Italia, la proroga della busta paga pesante resterà complessivamente in vigore 2 mesi e 3 mesi (a partire dalla prima sospensione che ha interessato i comuni della scossa del 24 agosto, ossia dell'allegato 1, perché per i comuni degli allegati 2 e 2-bis sarà ovviamente minore) e la restituzione avverrà in metà tempo e senza alcuna riduzione. Inoltre, non si sono ancora stabilite le modalità di restituzione, ossia se mediante il sostituto d'imposta o autonomamente in F24;
la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;
tenuto conto del fatto che l'evento sismico che ha colpito il centro Italia nel 2016, sia per la gravità dell'evento che per la difficoltà della ricostruzione e della ripresa economica dei territori, mostra lo stesso grado di emergenza di quello de L'Aquila del 2009,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che la ripresa dei versamenti tributari prevista per i soggetti diversi dai titolari di impresa e di reddito autonomo di cui al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto di ulteriore sospensione fino al 16 gennaio 2019 ai sensi del decreto-legge n. 55 del 2018, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal medesimo decreto-legge.
G/981 sez I/4/13
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, L'Abbate, La Mura, Mantero, Moronese, Nugnes, Ortolani, Quarto
Accolto dal Governo
La 13ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,
premesso che:
a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche, soprattutto procedurali, che il presente decreto-legge intende risolvere;
il decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha previsto una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;
l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, più volte modificato, ha stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere al datore di lavoro di non effettuare le ritenute IRPEF in busta paga, con restituzione in 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 736, lettera a), si sono introdotte 24 rate mensili di pari importo con proroga dei ripresa dei pagamenti a decorrere dal 31 maggio 2018;
il citato decreto-legge n. 55 del 2018 proroga ulteriormente la ripresa dei versamenti tributari per i privati al 16 gennaio 2019 mediante rateizzazione estesa da 24 a 60 rate mensili di pari importo;
la stessa necessità è stata riconosciuta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, per le quali però la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;
al contrario, per il terremoto del centro Italia, la proroga della busta paga pesante resterà complessivamente in vigore 2 mesi e 3 mesi (a partire dalla prima sospensione che ha interessato i comuni della scossa del 24 agosto, ossia dell'allegato 1, perché per i comuni degli allegati 2 e 2-bis sarà ovviamente minore) e la restituzione avverrà in metà tempo e senza alcuna riduzione. Inoltre, non si sono ancora stabilite le modalità di restituzione, ossia se mediante il sostituto d'imposta o autonomamente in F24;
la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;
tenuto conto del fatto che l'evento sismico che ha colpito il centro Italia nel 2016, sia per la gravità dell'evento che per la difficoltà della ricostruzione e della ripresa economica dei territori, mostra lo stesso grado di emergenza di quello de L'Aquila del 2009,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che la ripresa dei versamenti tributari prevista per i soggetti diversi dai titolari di impresa e di reddito autonomo di cui al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto di ulteriore sospensione fino al 16 gennaio 2019 ai sensi del decreto-legge n. 55 del 2018, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal medesimo decreto-legge.
G/981/5/13
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, L'Abbate, La Mura, Mantero, Moronese, Nugnes, Ortolani, Quarto
Accolto dal Governo
La 13ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,
premesso che:
il decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha previsto una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;
l'articolo 1, comma 1, lettera b) di tale decreto-legge modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;
a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;
la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che la ripresa dei contributi e dei premi assicuratividi cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto di ulteriore sospensione fino a gennaio 2019 ai sensi del decreto-legge n. 55 del 2018, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal medesimo decreto-legge.
G/981 sez I/5/13
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, L'Abbate, La Mura, Mantero, Moronese, Nugnes, Ortolani, Quarto
Accolto dal Governo
La 13ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,
premesso che:
il decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha previsto una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;
l'articolo 1, comma 1, lettera b) di tale decreto-legge modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;
a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;
la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che la ripresa dei contributi e dei premi assicuratividi cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto di ulteriore sospensione fino a gennaio 2019 ai sensi del decreto-legge n. 55 del 2018, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal medesimo decreto-legge.
G981/67/5
PUGLIA, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, CAMPAGNA
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 139 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani,
considerato che:
con la riforma Fornero numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;
oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra,
tenuto conto inoltre che:
le azioni mitigative messe in atto dai Governi della precedente legislatura – ape sociale e misure per i cosiddetti «lavoratori precoci» – non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di imprese ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;
sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474/2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni, nella legge n. 214/2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011 si evince chiaramente la presenza di un refuso all'interno dello stesso, nella parte in cui – nell'ultimo periodo – si fa riferimento alle «disposizioni di cui al presente articolo» anziché alle « disposizioni di cui al presente comma», come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata;, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Cost., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne – all'epoca della entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 – mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato articolo 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
a) garantire ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie, e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettamento/formazione treni e del personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, l'applicazione della normativa antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) far conseguire ai lavoratori in questione, in ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli idonei requisiti psico-fisici, il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate;
c) riconoscere al personale addetto alle mansioni di cui sopra che abbia perso i requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, e cui sia stato revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo, il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni suddette.
1.1 (testo 2)
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 103, sostituire le parole: «per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020», con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 70 milioni per l'anno 2021»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2019:- 0;
2020: - 70.000.000;
2021: - 70.000.000.
1.1
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 2, sostituire le parole: «per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020», con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2019: – 0;
2020: – 70.000.000;
2021: – 70.000.000.
1.2
BINI, FARAONE, BOLDRINI, MANCA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati ed anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, così come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi, sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323».
1.3
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) i soggetti che hanno effettuato cessioni e prestazioni di cui alla lettera c) si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".
2-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: "In alternativa, i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a tre mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei tre mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento";
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 comma 1, lettera c-bis) e comma 2, si applicano a condizione che l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni di cui alla medesima lettera c-bis), registrate nell'anno precedente, sia superiore al 20 per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 del medesimo decreto. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni di cui alla citata lettera c-bis) fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari dello stesso periodo di riferimento. In alternativa, i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a tre mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni di cui alla lettera c-bis), fatte nei tre mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, lettera c), e 2".
2-quater. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 1" inserire le seguenti: ", comma 1,";
b) alla fine del periodo aggiungere il seguente:
"In alternativa, i contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i tre mesi precedenti"».
1.4
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 265 del 1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune».
1.5 (testo 2)
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quello contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni"».
1.5
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quello contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni".
2-ter. Il fondo di cui al comma 421 è incrementato di 5.763.000 euro per l'anno 2019, dì 29.382.000 euro per l'anno 2020, di 1.580.000 euro per l'anno 2021, di 9.590.000 euro per l'anno 2022, di 10.218.000 euro per l'anno 2023, di 10.498.000 euro per l'anno 2024, di 10.587.000 euro per l'anno 2025, di 10.724.000 euro per l'anno 2026, di 12.412.000 euro per l'anno 2027 e di 12.437.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 5.763.000 euro per l'anno 2019, di 9.382.000 euro per l'anno 2020, di 9.580.000 euro per l'anno 2021, di 9.841.000 euro per l'anno 2022, di 10.218.000 euro per l'anno 2023, di 10.498.000 euro per l'anno 2024, di 10.587.000 euro per l'anno 2025, di 10.724.000 euro per l'anno 2026, di 12.412.000 euro per l'anno 2027 e di 12.437.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 161».
Conseguentemente, al comma 157 le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro».
1.6
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. I contributi di importo fino a 50 Milioni di Euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura comprensivo di IVA.
2-ter. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma precedente senza la dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma precedente, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiano allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.
2-quater. A commi 2-bis e 2-ter del presente articolo si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche».
1.7
Manca, Marino, Misiani, Stefano, Margiotta, Astorre, D'Arienzo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abrogato».
1.8
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Gallone
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».
1.9
Manca, Marino, Misiani, Stefano, Margiotta, Astorre, D'Arienzo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 11-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».
1.10
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Gallone
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».
1.11
CIRINNÀ, DE PETRIS, MASINI, RUSSO, GIAMMANCO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie). All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è inserito il seguente:
"18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia"».
Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:
«Art. 644-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)
1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso».
1.12
DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. (Detrazioni fiscali per spese veterinarie). All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
"c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060"».
Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:
«Art. 644-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientale dannoso concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
1.13
DE PETRIS, MASINI, RUSSO, CIRINNÀ, GIAMMANCO, ERRANI, LAFORGIA
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«Art. 3-bis. (Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia). Il numero 20, della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;".
3-ter. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;".
3-quater. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».
Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:
«Art. 644-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)
1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso».
1.14
DE PETRIS, GIAMMANCO, CIRINNÀ, RUSSO, MASINI, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. (Armonizzazione all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di integratori alimentari ad uso veterinario e dei prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco). Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 114) dopo le parole: "prodotti omeopatici" sono inserite le seguenti: "e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco";
b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:
"114-bis) integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia".
1. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per "integratori alimentari" si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine ed i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate».
Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:
«Art. 644-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».
1.15
RUSSO, DE PETRIS, MASINI, CIRINNÀ, GIAMMANCO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:
"127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia"».
Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:
«644-bis. – (Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)
1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso"».
1.16
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis A decorrere dal 10 gennaio 2019 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei territori montani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.17
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Quale azione a supporto del mantenimento di competitività delle imprese portuali, viene introdotta per la durata di 2 anni una riduzione, nel limite di spesa annua di 6 milioni di euro, delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali delle circoscrizioni territoriali delle Autorità di Sistema Portuale. La modalità della suddetta riduzione è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 6.000.000;
2020: – 6.000.000;
2021: –.
1.18
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Quale azione a supporto del mantenimento di competitività delle imprese portuali, viene introdotta per la durata di 2 anni una riduzione, nel limite di spesa annua di 2 milioni di euro, delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale. La modalità della suddetta riduzione è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: –.
1.19
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1º luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 708,4 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 597,4 per mille litri.
4-ter. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma 1, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 465 milioni di euro per l'anno 2019 e di 930 milioni di euro per l'anno 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote».
Conseguentemente:
al comma 121, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021», con le seguenti: «per l'anno 2021»;
sostituire i commi da 421 a 428, con i seguenti:
«421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e comunque alimentato dai risparmi di spesa ottenuti ai sensi del presente articolo.
422. A decorrere dal 1º luglio 2019, nessuna amministrazione pubblica può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
423. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.
424. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei commi 2 e 3 e sono disposte le modalità per la loro dismissione»;
al comma 653 sostituire le parole da: «è incrementato di 57,16 milioni di euro fino a 2030», con le seguenti: «è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 15.000.000;
2020: ? 40.000.000.
1.20
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "euro 3" con le seguenti: "euro 2,98"».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
1.21
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. L'ente impositore ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti al tribunale, al giudice di pace e alle commissioni tributarie, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
1.22
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:
"691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento dei tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici"».
1.23 (testo 2)
BAGNAI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, sai applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Leffe finanziaria 2008)", e successive modifiche.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e 10,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».
1.23
BAGNAI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio: pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", e successive modifiche».
1.24
RENZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4-ter. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole da: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019 fino a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «1.200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».
1.25
RENZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica limitatamente alle pubbliche amministrazioni.
4-ter. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,73 miliardi per l'anno 2019, 19,92 miliardi di euro per l'anno 2020, 9,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 12,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 12,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 9 miliardi di euro per l'anno 2020, 2,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 5,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e 5,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 139 della presente legge;
b) quanto a 4,73 miliardi di euro per l'anno 2019, e 7,0 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 139, della presente legge;
c) quanto a 2.678 milioni di euro per l'anno 2020 mediante incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, corrispondente alla soppressione, del comma 2, secondo periodo, della presente legge, delle parole: "di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020";
d) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421 della presente legge;
e) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653;
f) quanto a 408 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.26
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO
Sopprimere i commi 5 e 6.
Conseguentemente:
sopprimere i commi da 12 al 7;
al comma 139, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «con una dotazione pari a 5.044,30 milioni di euro per l'anno 2019»;
sopprimere il comma 624.
1.27
Faggi, Rivolta, Ferrero, Zuliani
Dichiarato inammissibile
Al comma 5, lettera a), capoverso 54, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Potranno continuare a permanere nel regime forfettario o/e dei minimi i soggetti che hanno partecipazioni in società a responsabilità limitata al 31 dicembre 2018».
1.28
CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Al comma 5, lettera a), capoverso «54», sostituire le parole: «euro 65.000», con le seguenti: «euro 55.000».
Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «1º gennaio 2020», con le seguenti: «1º gennaio 2019» e le parole: «euro 65.001», con le seguenti: «55.001».
Conseguentemente, agli eventuali oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al primo periodo del comma 138.
1.29 (testo 2)
CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Al comma 5, lettera a), al capoverso «55», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»;
sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) al comma 57, la lettera d) è abrogata e alla lettera d-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo dì pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni"».
Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre di 5 milioni di euro l'importo di cui al primo periodo del comma 138.
1.29
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Al comma 5, lettera a), al capoverso «55», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili»;
sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) al comma 57, la lettera d) è abrogata e alla lettera d-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo dì pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni"».
Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.
1.30
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso «comma 55», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili»;
b) sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) al comma 57, la lettera d) è abrogata e la lettera d-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni"».
1.31
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), al capoverso «55», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili»;
b) alla lettera c) sopprimere il capoverso «d)» e alla lettera «d-bis)» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui 1 attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni».
Conseguentemente sopprimere i commi 63, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.
1.32 (testo 2)
ROMEO, MONTANI, RIVOLTA, ZULIANI
Al comma 5, lettera a), capoverso 55, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».
Conseguentemente, al comma 14, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Ai relativi oneri pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2019, 5,3 milioni di euro per l'anno 2020, 5, 8 milioni di euro per l'anno 2021, 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2023 al 2026, 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».
1.32
ROMEO, MONTANI, RIVOLTA, ZULIANI
Al comma 5, lettera a), capoverso «55», sostituire la lettera d), con la seguente: «d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».
Conseguentemente, al comma 14, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293,000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «130.117.000 per l'anno 2019, di euro 1.058.000 per l'anno 2020, di euro 107.020.000 per l'anno 2021, di euro 145.889.000 per l'anno 2022, di euro 145.312.000 per l'anno 2023, di euro 145.032.000 per l'anno 2024, di euro 144.943,000 per l'anno 2025, di euro 144.806.000 per l'anno 2026, di euro 143.118.000 per l'anno 2027 e di euro 143.093.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».
1.33
Al comma 5, lettera a), capoverso «55», sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;».
Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.
1.34
Al comma 5, lettera a), capoverso «55», sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.35
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 5, lettera a), capoverso «55», sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;».
1.36
Al comma 5, lettera c), capoverso lettera d) sostituire le seguenti parole: «a società a responsabilità limitata» con la seguente: «società a responsabilità limitata tassata per trasparenza».
Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019» con la seguente: « pari a 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.37
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 5, lettera c), capoverso comma d), dopo le parole: «società a responsabilità limitata» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».
1.38
Quagliariello, Pichetto Fratin
Dichiarato inammissibile
Al comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) al comma 64 dopo le parole: "pari al 15 per cento" aggiungere le seguenti: "Il costo del personale si deducono dal reddito imponibile sino al limite di 8.000 euro"».
Conseguentemente, agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.
1.39
Dichiarato inammissibile
Al comma 5, lettera c), sopprimere i capoversi d) e d-bis).
1.40
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva del 20 per cento sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».
Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro gli importi di cui al comma 141.
1.41
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai fini del calcolo dell'imponibile fiscale per l'anno 2019 è consentita agli esercenti arti o professioni la cessione di quote associative e partecipazioni in società entro il primo trimestre dell'anno successivo».
1.42
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Sono prorogati, per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione di durata di 80 ore complessive con prova scritta finale, di cui al comma 87 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
1.43
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con te seguenti: «8.900 milioni di euro per il 2019, 8.990 milioni per il 2020 e 9.000 milioni a decorrere dal 2021».
1.44
Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Al fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, al reddito imponibile eccedente il reddito imponibile dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e, laddove dovuta, dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta relativo all'anno 2019.
La disposizione non si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni».
1.45
Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta relativo all'anno 2019».
1.46
DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695», le parole: «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro».
1.47
FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.48
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole da: "nonché di imprese non rientranti" a "Commissione, del 6 maggio 2003," sono sostituite dalle seguenti: "nonché di tutte le imprese commerciali"».
1.49
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "L'imposta municipale propria impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annuì per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.617 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.834 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.751 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
1.50
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per I anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.617 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.449 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.51
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 421 è ridotto di ulteriori 83 milioni di euro per l'anno 2019, di 166 milioni di euro per il 2020 e di 249 milioni di euro a decorrere dal 2021.
1.52
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».
1.53
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti:
"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento."».
1.54
Urso, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio
Dichiarato inammissibile
Al comma 7 le parole: «40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.941,9 milioni di euro per il 2020 e, 8.966,6 milioni a decorrere dal 2021».
1.55
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO
Al comma 7, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e aggiungere infine il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.250 milioni di euro».
1.56
Pirro, Presutto, Gallicchio, Accoto, Turco, Marco Pellegrini, Pesco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Al comma 7 sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
Conseguentemente:
a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 per l'anno 2020, di 45,9 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 50.000.000;
2020: ? 100.000.000.
c) alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? ;
2020: ? 45.000.000;
2021: ? .
1.57
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. All'articolo 101, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in caso di atti aventi forza di legge che, nell'ambito di procedure di risoluzione bancaria e liquidali coatta amministrativa, determinano l'azzeramento o la riduzione del valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per la valutazione si tiene conto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge, del valore così azzerato o ridotto".
7-ter. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, ultimo periodo del testo unico sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotta dal comma 7-bis del presente articolo, si applica anche agli azzeramenti o alle riduzioni di valore disposti da atti aventi forza di legge emanati prima della data di entrata in vigore della presente legge».
1.58
Romeo, Rivolta, Ferrero, Zuliani, Solinas
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Nel decreto legislativo n. XXX del 29 novembre 2018, all'articolo 14:
a) Il comma 2 è abrogato;
b) nel comma 4 le parole: "ai commi 2" sono sostituite dalle seguenti: "al comma"».
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2020: ? 17.700.000;
2021: ? 10.100.000.
1.59
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23", sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2018" con: "fino al 31 dicembre 2019"».
1.60
de Bertoldi, Ciriani, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. È introdotta per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei princìpi costituzionali, tenendo conto:
a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018;
c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.
7-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRPEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa».
Conseguentemente i commi 5 lettere a), b), c), d), d-bis), e), f), g), h), i), l) e 6 sono soppressi.
1.61
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"».
1.62
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo dì rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006».
1.63
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. A decorrere dal 1º gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 17 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari».
1.64
Al comma 8, dopo la parola: «svolta» aggiungere le seguenti: «non abitualmente».
1.65
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Al comma 8, dopo la parola: «svolta», sono aggiunte le seguenti: «non abitualmente».
1.66
CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Al comma 8, dopo la parola: «svolta» aggiungere le seguenti: «non abitualmente».
1.67
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Al comma 8, dopo le parole: «di ogni ordine e grado», aggiungere le seguenti: «, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali».
Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
"1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dal docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali".
11-ter. Al comma 139, sostituire la parola: "6.700" con la seguente: "6.500" e la parola: "7.000" con: "6.800"».
1.68
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 8, dopo le parole: «di ogni ordine e grado», aggiungere le seguenti: «, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali».
Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
"1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dal docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali".
11-ter. Al comma 139, dopo le parole: "Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani", sono aggiunte le seguenti: "così come per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5 comma 4-bis"».
1.69
Dichiarato inammissibile
Al comma 8, dopo la parola: «grado» aggiungere le seguenti: «pubbliche e paritarie» e dopo la parola: «ordinari» aggiungere il seguente periodo: «Possono usufruire della medesima aliquota anche i docenti statali senza titolarità di cattedra e i soggetti che non svolgano attività di risanamento ma che abbiano conseguito la laurea in scienza della formazione o gli altri titoli abilitanti;».
1.70
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Al comma 8, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
"1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo del 5 per cento delle spese sostenute dal contribuente, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado"».
1.71
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».
Conseguentemente:
a) al comma 10, sostituire le parole: «al comma 8» con le seguenti: «ai commi 8 e 8-bis»;
b) al comma 11, sostituire le parole: «al comma 8» con le seguenti: «ai commi 8 e 8-bis».
1.72
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 9, dopo le parole: «eventuali situazioni di incompatibilità», aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
1.73
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Dopo il comma 11 inserire i seguenti:
«11-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 24-ter.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di ceppo italiano che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepì i all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano sta e fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno par. a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui e valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
3. Le persone di cui al comma 1 possono beneficiare – per i primi dieci periodi d'imposta della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nel territorio nazionale di importo complessivo pan ad almeno 100.000 euro.
4. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis".
11-ter. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 11-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto de Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:
a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
1.74
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Dopo il comma 11 inserire i seguenti:
«11-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 24-ter.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo Convergenza)
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo Convergenza', ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi percepiti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi percepiti fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi percepiti oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per I accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
3. Le persone di cui al comma 1 possono beneficiare – per i primi dieci periodi d imposta della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.
4. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis".
11-ter. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 11-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:
a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
1.75
Urso, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 11 inserire i seguenti:
«11-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 24-ter.
(Esenzione fiscale per i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo 'Convergenza')
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo Convergenza' ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, beneficiano ? per i primi dieci periodi d'imposta ? della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che:
a) non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione;
b) effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro"».
1.76
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di applicare il contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e alla conseguente emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, le parole: "fino all'importo di lire 3.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di 5.000 euro";
b) all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) le parole: "non superiore a 2.100 euro", sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro" e le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.77
Verducci, Iori, Malpezzi, Rampi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. I proventi relativi all'imposta di cui all'articolo 1, commi 8, 9, 10, 11, sono destinati ad un fondo per il finanziamento di attività di potenziamento didattico negli istituti superiori pubblici. La costituzione e l'accesso a tale fondo sono regolati da apposito decreto del Ministero dell1 Istruzione, dell'università e della Ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni».
1.78
Dichiarato inammissibile
Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo regime forfetario si applica alte Società tra Professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrino nelle soglie previste, entro un limite euro annui a decorrere daranno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».
Conseguentemente, al comma 14, alla lettera d) aggiungere, infine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui le partecipazioni ritardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e società tra professionisti».
1.79
Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo regime forfetario si applica alle Società tra Professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrino nelle soglie previste, entro un limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».
Conseguentemente, al comma 14, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e società».
1.80
Pichetto Fratin, Conzatti, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
«12-bis. Ai redditi di lavoro autonomo di cui al Titolo I Capo V articolo 53 e seguenti del Testo Unico delle imposte sui redditi decreto legislativo 22.12.1986 n 917 e ai redditi d'impresa di cui al Titolo I Capo VI articolo 55 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi decreto legislativo 22.12.1986 n 917, a decorrere dal 1º gennaio 2022, si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, con l'aliquota del 25 per cento in luogo delle aliquote di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22.12.1986 n 917».
1.81
FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»;
b) al comma 14, sopprimere la lettera d) e alla lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolte consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni».
Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, sopprimere il comma 63 e i commi da 86 a 93 e da 97 a 101.
1.82
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività, esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili»;
b) al comma 14, sopprimere la lettera d);
c) al comma 14, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni».
Conseguentemente sopprimere i commi 63, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.
1.83
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Al comma 13 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, familiari di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate imputabile alla persona fisica esercitante attività di impresa, arti o professioni, nelle proporzioni cui risultano imputabili gli utili;
al comma 14 sopprimere la lettera d) e alla lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni"».
Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo dio cui al primo periodo del comma 138.
1.84
Dichiarato inammissibile
Al comma 13 dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;».
1.85
Quagliariello, Pichetto Fratin
Dichiarato inammissibile
Sopprimere il comma 14.
Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.
1.86
Quagliariello, Pichetto Fratin
Dichiarato inammissibile
Al comma 14, lettera d), aggiungere infine le parole: «aventi lo stesso codice di attività ATECO».
Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.
1.87
Quagliariello, Pichetto Fratin
Dichiarato inammissibile
Al comma 14, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «operanti nello stesso Gruppo di settore dell'allegato 4 annesso legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.
1.88
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 14, lettera d), dopo le parole: «società a responsabilità limitata aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».
1.89
Faggi, Rivolta, Ferrero, Zuliani
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 16 con il seguente:
«I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».
1.90
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».
1.91
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».
1.92
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente e subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».
1.93
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.94
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo dicembre 2014, n. 190».
1.95
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.96
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17, inserire i seguenti:
«17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter", sono abrogate.
17-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2019 l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
17-quater. Le disposizioni di cui ai commi 17-bis e 17-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1º gennaio 2019.
17-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1.97
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 17 inserire il seguente:
«17-bis. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato».
Conseguentemente, al comma 38, sostituire la parola: «9.000», con la seguente: «8.000».
1.98
PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
«17-bis. Il pagamento dell'imposta di bollo virtuale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di fatturazione elettronica, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 2015, n.127, con le modalità di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2014, può essere effettuato anche mediante carte prepagate ricaricabili, tramite conto corrente bancario o presso ricevitorie autorizzate».
1.99
MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, sono soppresse le lettere b), c) ed e) del comma 2, articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dall'articolo 31, del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 158».
1.100
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
«17-bis. I commi 909, 915, 916, 917 e 928 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati».
1.101
DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
"927-bis. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:
a) a partire dal 1º gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;
b) dal 1º gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;
c) dal 1º gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;
d) dal 1º gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati".
17-ter. Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premialità definito al precedente comma 17-bis per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei con-ispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro.
17-quater. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma 17-bis, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:
a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;
e) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione di un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.
17-quinques. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 400 milioni di euro, per ciascuno degli armi 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
Conseguentemente, il comma 17 è soppresso.
1.102
de Bertoldi, Ciriani, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:
«17-bis. Ai fini delle disposizioni per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti, agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 17-ter a condizione che:
a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;
b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);
c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziare, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).
17-ter. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 17-bis sono i seguenti:
a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;
c) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
d) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti 100.000 euro annui; 2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis è, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro; 3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;
e) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
f) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui al comma 11-bis della lettera a) e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
g) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 17-bis, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.
17-quater. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposi sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 17-bis, lettera b) consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.
17-quinques. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 17-bis, vengono meno gli effetti previsti dal comma 11-ter, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
17-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 11-bis, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto e conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 11-bis».
1.103
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, a decorrere dal 1º gennaio 2019, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano archiviate a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate, salvo revoca esplicita da parte del contribuente ovvero fino alla cessazione della relativa partita IVA."»
1.104
Dopo il comma, 17 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".
17-ter. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».
1.105
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
«17-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100"».
1.106
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
«17-bis. Alla tabella A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 98), parte III le parole: "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura" sono soppresse.
b) alla Parte ll-bis "beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento" della Tabella A, dopo il numero 1-ter è aggiunto il seguente numero:
"1-quater) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura".
17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis valutato in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo, fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal comma 621».
Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,50» con le seguenti: «0,75».
1.107
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
«17-bis. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: ", esclusi i pellet" sono soppresse.
17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal comma 621».
Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,50» con le seguenti: «0,75».
1.108 (testo 2)
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 17 inserire i seguenti:
«17-bis. (Incentivazione dell'economia circolare). A partire dal 1º gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10 per cento.
17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito derivante dai commi 639-bis e 639-ter».
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-bis, 639-ter e 639-quater».
1.108
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17 inserire i seguenti:
«17-bis. A partire dal 1º gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è cosi modificata: per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10 per cento.
17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal comma 621».
Conseguentemente, al comma 621, le parole: «dello 0,50» sono sostituite con le seguenti: «0,75».
1.109
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17 inserire i seguenti:
«17-bis. Allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese è valorizzata e promossa la domanda e l'offerta dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e da filiera alimentare a chilometro utile, riconosciuti ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, in modo da favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali, la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale garantendone un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
17-ter. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari.
17-quater. I prodotti, in attuazione del comma 17-bis, sono soggetti ad una imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.
17-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-quater valutato in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante il maggior gettito derivante dal comma 621».
Conseguentemente, al comma 621, le parole: «dello 0,50» sono sostituite con le seguenti: «0,75».
1.110
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
«17-bis. Al fine di tener conto dell'incidenza della tassazione gravante sui tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione amministrativa, di cui all'art. 16 della Legge 1293/1957, il reddito prodotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all'art, 18 D.P.R.600/73, a partire dal periodo d'imposta 2019:
a) 30% per aggi superiori a 90.000 euro;
b) 40% per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000 euro;
c) 50% per aggi fino a 45.000 euro.»
1.111
Dichiarato inammissibile
Al comma 17, aggiungere i seguenti commi:
«17-bis. In deroga a quanto previsto ai commi dal 12 al 17, i titolari di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed i cui ricavi sono tipicamente caratterizzati da aggi/margini fissi, possono applicare al reddito di impresa, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva del reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, con l'aliquota del 22 per cento. L'imposta sostitutiva si applica al totale del reddito prodotto dal medesimo soggetto, nel corso del periodo di imposta, solo nel caso in cui gli le attività remunerate ad aggi/margini fissi siano prevalenti in termini di ricavi rispetto alle altre attività eventualmente esercitate nel medesimo locale.
17-ter. I contribuenti di cui al comma 17-bis che applicano l'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma, non sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti».
1.112
Barboni, Aimi, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17 inserire i seguenti:
«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2019.1 versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.
17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 50.000.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021.
1.113
Barboni, Aimi, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17 inserire i seguenti:
«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2019.
17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente ridurre gli importi del Fondo di cui al comma 653.
1.114
Barboni, Aimi, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17 inserire i seguenti:
«17-bis All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro".
17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 421.
1.115
Barboni, Aimi, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 17 inserire i seguenti:
«17-bis. All'articolo 1 comma 916 della legge n. 205 del 2017 le parole: "a partire dal 1º gennaio 2019" sono sostituite con le seguenti: "a partire dal 1º gennaio 2020".
17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 421.
1.116
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Al comma 18, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 12:
1) al comma 2 le parole: "2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro";
2) l'ultimo capoverso è soppresso».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.630 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
1.117
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Al comma 20, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) All'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici", sono inserite le seguenti: "ai formatori ed"».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifìnanziato dal comma 653.
1.118
Dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:
«21-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.
21-ter. I percettori dei redditi di cui al comma 21 –bis non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
21-quater. Le disposizioni dei commi 21-bis e 21-ter si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.
2020:
CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.
2021:
CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.
1.119
Dopo il comma 21, inserire il seguente:
«21-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 settembre 2017, il pagamento delle cui somme dovute entro il 7 dicembre 2018 non è stato effettuato entro la stessa data, possono comunque essere definiti secondo le disposizioni del citato decreto-legge e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è procedibile. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delio stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018».
1.120
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 21, inserire il seguente:
«21-bis. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono equiparati a tutti gli effetti ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 3 e, pertanto, possono svolgere le stesse funzioni in materia fiscale e di lavoro loro attribuite. Tali soggetti possono altresì essere nominati responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF Imprese), ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
1.121
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 21, inserire il seguente:
«21-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, aggiungere il comma:
"25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale il pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate"».
1.122
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente.
«22-bis. All'articolo 10 del DPR n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) le rette corrisposte da soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso strutture residenziali sanitarie-assistenziali pubbliche e private. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da onlus o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto".
Al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi"».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola: «130.317.000» con la seguente: «30.317.000» e ridurre di 100 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.
Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola: «57,16» con la seguente: «7,16» e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
2019: – 60.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 80.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.000.000;
2020: – 17.000.000;
2021: – 26.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del MAE, missione 2, programma 2.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP – 1 milione
CS – 1 milione
2020::
CP – 300.000;
CS – 300.000.
2021:
CP – 300.000;
CS – 300.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del MEF, missione 22, programma 22.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP – 1.400.000;
CS – 1.400.000.
2020:
CP – 1.400.000;
CS – 1.400.000
2021:
CP – 1.400.000;
CS – 1.400.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del MIUR, missione 4, programma 4.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP – 1.000.000;
CS – 1.000.000.
2020:
CP – 1.000.000;
CS – 1.000.000.
2021:
CP – 1.000.000;
CS – 1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 3, programma 3.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni.
2019:
CP – 2.000.000;
CS – 2.000.000.
2020:
CP – 800.000;
CS – 800.000.
2021:
CP – 800.000;
CS – 800.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del MIT, missione 5, programma 5.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP – 4 milioni;
CS – 4 milioni.
2020:
CP – 3,5 milioni;
CS – 3,5 milioni.
2021:
CP – 0,5 milioni;
CS – 0,5 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 3, programma 3.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP – 17 milioni;
CS – 17 milioni.
2020:
CP – 15 milioni;
CS – 15 milioni.
2021:
CP – 12 milioni;
CS – 12 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Mibact, missione 4, programma 4.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP – 5 milioni;
CS – 5 milioni.
2020:
CP – 3 milioni;
CS – 3 milioni.
2021
CP – 0,5 milioni;
CS – 0,5 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 3, programma 3.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP – 7 milioni;
CS – 7 milioni.
2020:
CP – 13 milioni;
CS – 13 milioni.
2021:
CP – 20 milioni;
CS – 20 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del MISE, missione 7, programma 7.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP – 1,5 milioni;
CS – 1,5 milioni.
2020:
CP – 1,5 milioni;
CS – 1,5 milioni.
2021:
CP – 1,5 milioni;
CS – 1,5 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro, missione 5, programma 5.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
CS –1 milione.
2020:
CP – 300.000;
CS – 300.000.
2021:
CP – 300.000;
CS – 300.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 2, programma 2.1 – indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP – 6 milioni:
CS – 6 milioni.
2020:
CP – 6 milioni:
CS – 6 milioni.
2021:
CP – 2,5 milioni;
CS – 2,5 milioni.
1.123
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente.:
«22-bis. All'articolo 10 del DPR n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) le rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso strutture residenziali sanitarie-assistenziali pubbliche e private. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da onlus o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto".
Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi"».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola: «130.317.000» con la seguente: «30.317.000».
Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola: «57,16» con la seguente: «7,16» e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 60.000.000;
2020: ? 100.000.000;
2021: ? 80.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 10.000.000;
2020: ? 10.000.000;
2021: ? 10.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 15.000.000;
2020: ? 17.000.000;
2021: ? 26.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del MAE, missione 2, programma 2.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2020:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2021:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del MEF, missione 22, programma 22.1 ?indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2020:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2021:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del MIUR, missione 4, programma 4.1 ?indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP ? 1.000.000;
CS ? 1.000.000.
2020:
CP ? 1.000.000;
CS ? 1.000.000.
2021:
CP ? 1.000.000;
CS ? 1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 3, programma 3.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2020:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2021:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del MIT, missione 5, programma 5.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP ? 8.000.000;
CS ? 8.000.000.
2020:
CP ? 8.000.000;
CS ? 8.000.000.
2021:
CP ? 8.000.000;
CS ? 8.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 3, programma 3.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2020:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2021:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Mibact, missione 4, programma 4.1 ?indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2020:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2021:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 3, programma 3.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP ? 3.000.000;
CS ? 3.000.000.
2020:
CP ? 3.000.000;
CS ? 3.000.000.
2021:
CP ? 3.000.000;
CS ? 3.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del MISE, missione 7, programma 7.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP ? 30.000.000;
CS ? 30.000.000.
2020:
CP ? 30.000.000;
CS ? 30.000.000.
2021:
CP ? 30.000.000;
CS ? 30.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro, missione 5, programma 5.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2020:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
2021:
CP ? 2.000.000;
CS ? 2.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 2, programma 2.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP ? 3.000.000;
CS ? 3.000.000.
2020:
CP ? 3.000.000;
CS ? 3.000.000.
2021:
CP ? 3.000.000;
CS ? 3.000.000.
1.124
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 22 inserire il seguente:
«22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».
1.125
Dopo il comma 22 inserire il seguente:
«22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La resente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.126
Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
22-ter. Tutte, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. 22-quater. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».
1.127
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO
Sopprimere i commi da 23 a 29.
Conseguentemente:
a) al comma 139, sostituire le parole: «a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «6.472,20 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.575,20 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;
b) sopprimere l'articolo 88.
1.128
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti: «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.»;
2) alla, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9,000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.982 milioni per l'anno 2019, 8.981,3 milioni di euro per l'anno 2020, 8.977,27 milioni di euro per il 2021, 8.963,26 milioni di euro per Tanno 2022, 8.958,17 milioni di euro per l'anno 2023, 8.958,31 milioni di euro per il 2024, 8.984,16 milioni di euro per il 2025, 8.973,18 milioni di euro per il 2026 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
1.129
Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti parole: «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».
Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.682,11 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.963,26 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.957,17 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.948,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.130
Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti: », nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».
Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo perìodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.532 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.981,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.977,27 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.963,26 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.900 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.858,17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.131
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti: «nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».
Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.
1.132
Ferro, Damiani, Fantetti, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico;» aggiungere le seguenti: «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».
Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 31,59 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020, 22,73 milioni di euro per il 2021, 36,74 milioni di euro per l'anno 2022, 41,83 milioni di euro per l'anno 2013, 41,69 milioni di euro per l'anno 2024, 51,84 milioni di euro per l'anno 2015 e 26,82 milioni di euro per l'anno 2026.
1.133
Dichiarato inammissibile
Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti: «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».
Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».
Conseguentemente, al comma 653, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027».
1.134
MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 23, lettera b), sopprimere le parole: «determinato o».
1.135
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 23, lettera b), sopprimere le parole: «determinato o».
1.136
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Con riferimento al costo del personale di cui alla lettera b) del comma 23 all'importo della quota riferibile all'assunzione di personale dipendente femminile viene applicata un'aliquota ridotta di ulteriori due punti».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 23-bis valutato in 450 milioni di euro annui si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «1,5».
1.137
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 24, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».
Conseguentemente, dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:
«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-bis e 639-ter».
1.138
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 24, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».
1.139
Al comma 24, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».
All'onere di cui sopra, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai firn del bilancio triennale 2019-2021 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze nella medesima Tabella A;
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti:
2019: – 60.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 80.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.000.000.
1.140
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 24, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2019: – 0;
2020: – 60.000.000;
2021: – 60.000.000.
1.141
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 24, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole da: «nel limiti dell'incremento del costo complessivo» fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.142
Dichiarato inammissibile
Al comma 24, lettera b), sopprimere il seguente periodo: «e i veicoli, di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, n.917 del 1986».
Conseguentemente con decreto del Ministro dell'economia, e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali dì cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1.143
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Al comma 24, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:
«b-bis) Per le imprese del settore turistico alberghiero sono ammissibili gli investimenti in immobili strumentali dell'attività alberghiera, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell'impatto ambientale;».
1.144
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
«27-bis. Gli atti delle procedure esecutive promosse dagli enti locali e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 sono iscritti in esenzione relativamente ad ogni spesa di giustizia. Sono altresì esenti da ogni onere giudiziario le impugnative in sede civile e tributaria. I diritti per le notifiche delle ingiunzioni e degli atti connessi alle procedure esecutive, qualora effettuati dagli ufficiali giudiziari, continuano ad essere ridotti alla metà.»
1.145
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
«27-bis. All'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: "iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto."».
1.146
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 28 aggiungere i seguenti:
«28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti informa associata di cui alla articolo 5, comma 3 lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma, a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.
28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica dì datore di lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.».
Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.
1.147
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
«28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c). primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.
28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per Tanno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.148
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 28, inserire i seguenti:
«28-bis. Le disposizioni del comma 23 sono applicabili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.
28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.».
1.149
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 28, inserire i seguenti:
«28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.
28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 28-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.».
1.150
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 28 aggiungere i seguenti:
«28-bis. Le disposizioni del comma 23 del presente comma sono applicabili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.
28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale».
1.151
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.»
1.152
Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a: «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima».
1.153
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.»
1.154
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Al comma 28 sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a: «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima».
1.155
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» alle parole «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima».
1.156 (Testo 2)
Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
«29-bis. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco dei Formatori per la Mediazione tenuti presso il Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1 º gennaio 2019 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della Giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti Formatori per la Mediazione, alla loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione. Almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
29-ter. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato in Euro 25 per i mediatori e formatori per la mediazione, in Euro 250 per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione per la mediazione e in Euro 250 per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata dì iscrizione nell'anno.
29-quater. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
29-quinquies. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.
29-sexies. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari", sono sostituite con le seguenti: "nonché in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese".
b) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
"5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento"».
1.156
Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
«29-bis. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco dei Formatori per la Mediazione tenuti presso il Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1º gennaio 2019 e dovuto un contributo annuale Fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della Giustizia preposto a la vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti Formatori per la Mediazione, al a loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione Almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
29-ter. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato in Euro 25 per i mediatori e formatori per la mediazione, in Euro 250 per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione per la mediazione e in Euro 250 per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
29-quater. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
29-quinquies. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.
29-sexies. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2019 e 2020 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo antecedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un Giudice di Pace, Tribunale o Corte d'Appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
29-septies. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole: ''contratti assicurativi, bancari e finanziari'' sono sostituite con le seguenti: ''nonché in materia di contratti e obbligazioni vane di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese'';
b) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
''5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento.''».
1.157
Gasparri, Mallegni, Damiani, Berardi, Barboni, Ronzulli, Toffanin, Floris, De Poli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29 inserire il seguente
«29 bis. Entro il termine di anni due dall'entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva i metodi, indirizzi generali ed i criteri anche tecnici, per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.
Le Regioni entro il termine di anni tre dalla emanazione dei criteri ed indirizzi generali di cui al comma precedente previo parere delle Autorità dì bacino distrettuali competenti per territorio approvano, o adeguano ove esistenti, i piani per la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.
Entro il termine di anni due dall'approvazione dei piani di cui al comma precedente le Regioni approvano o adeguano i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993 numero 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 numero 494. Nelle more dell'approvazione o adeguamento dei piani di cui al comma precedente, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma conservano validità.
Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge nr. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il loro rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il loro rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione».
1.158
Gasparri, Mallegni, Damiani, Berardi, Barboni, Ronzulli, Toffanin, Floris, De Poli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29 inserire i seguenti:
«29-bis. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.
29-ter. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.
29-quater. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.
29-quinquies. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge nr. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il loro rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il loro rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
29-sexies. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e i Comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili».
1.159
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi, Gasparri, Mallegni, Ronzulli, Causin
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, inserire i seguenti:
«29-bis. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1º gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1º gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a aree scoperte e »specchi acquei«.
29-ter. Con l'opzione di cui al comma 29-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
29-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 29-bis e 29-ter, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni».
1.160
TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Dopo il comma 29, inserire i seguenti:
«29-bis. Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni sono assolti esclusivamente dalle stesse. Nessun obbligo graverà in merito ai privati o loro intermediari che hanno trasmesso i documenti.
29-ter. Le pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai privati o loro intermediari i documenti di cui siano già in possesso e conservati dalla stessa o da altra Amministrazione.
29-quater. I privati e loro intermediari possono consultare e richiedere copia dei documenti da loro trasmessi e conservati dalle pubbliche Amministrazioni,
29-quinquies. Per pubbliche amministrazioni si intendono in ogni caso tutti gli enti di cui all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ex articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
29-sexies. Dall'attuazione dei commi da 29-bis a 29-quinquies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.161
Dopo il comma 29, inserire il seguente comma:
«29-bis. I consorzi di cui all'articolo 17, lettera a-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'lva chiesta a rimborso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1% su base annua. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure di attuazione di cui al presente comma».
1.162
Dopo il comma 29, aggiungere ii seguente:
«29-bis. Le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633, comunicate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi e gli eventuali accessori, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto».
1.163
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi, Sciascia, Perosino, Rossi, Ronzulli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».
Conseguentemente, ridurre di 1000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, pruno periodo.
1.164
SCIASCIA, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI, PEROSINO, ROSSI
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) data di emissione; nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa utilizzando il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 2441 indicazione della data di emissione non è obbligatoria'';
2) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
''g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;''».
1.165
Dopo il comma 29 inserire il seguente:
«29-bis. L'art. 12, DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5, D. L. vo 15 dicembre 1997, n. 446».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.
1.166
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
1.167
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. Allo scopo di evitare incertezze in sede interpretativa, l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 51 del DPR n. 917 del 1986, disposta dall'articolo 1, comma 8 della legge n. 208 del 2015, decorre dal 1º gennaio 2014. Restano comunque validi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in capo ai soggetti che hanno applicato le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell'articolo 51 del DPR 917 del 1986».
1.168
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 54, comma 2, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''Per i beni'', sono inserite le seguenti: ''mobili ed immobili''».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.169
CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 103, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''un diciottesimo'' sono sostituite dalle seguenti: ''un decimo''».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.170
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire le parole: ''2 per cento'', con le seguenti: ''l'1 per cento'';
b) alla lettera b):
1) sostituire le parole: ''il 6 per cento'' con le seguenti: ''il 3 per cento'';
2) sostituire le parole: ''per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento'' con le seguenti: ''per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento'';
3) sopprimere le parole: ''per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento'';
c) alla lettera c):
1) sostituire le parole: ''il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni'' con le seguenti: ''il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni''.».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.171
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole: ''violano gli obblighi'' con le seguenti: ''ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi''».
1.172
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
«29-bis La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.
29-ter. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.
29-quater. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso 1 Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti g Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito l'imposta dell'accollante.
29-quinquies. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso m cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 de[citato decreto legislativo n. 241 del 119, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
29-sexies. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.
29-septies. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 99o'dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.
29-octies. Le modalità tecniche applicative dei commi da 29-bis a 29-septies sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie».
1.173
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
«29-bis. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:
''Art. 12-bis.
(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)
1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 Dpr 600/1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 Dpr 633/1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 Dpr 131/1986, 13 D.lgs. 347/90, 34 e 35 D.lgs. 346/90 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva,
2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti fomiti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente''».
1.174
Gasparri, Pichetto Fratin, Conzatti, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, inserire i seguenti:
«29-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società dì persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
29-ter. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
29-quater. Le disposizioni di cui ai commi 29-bis e 29-ter hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».
1.175
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2029: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
1.176
Modena, Conzatti, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori o pari a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67''».
1.177
Gasparri, Mallegni, Damiani, Berardi, Barboni, Ronzulli, Toffanin, Floris, De Poli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:
«29-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2050''».
1.178
Gasparri, Mallegni, Damiani, Berardi, Barboni, Ronzulli, Toffanin, Floris, De Poli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2040''».
1.179
Gasparri, Mallegni, Damiani, Berardi, Barboni, Ronzulli, Toffanin, Floris, De Poli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2030''».
1.180
MALLEGNI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI, BARBONI
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera 0) è sostituita con la seguente:
''0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;''»
Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.181
DAMIANI, GASPARRI, MALLEGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONE
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. Dopo il comma 641 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono inseriti i seguenti:
''641-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.
641-ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno.
641-quater. Al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo della Tassa dei rifiuti (ora Tari) delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti giudiziari, amministrativi ed esecutivi pendenti alla data del 23 ottobre 2018 concernenti il pagamento di detti tributi, sanzioni, imposte e oneri accessori, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute, b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.
641-quinquies. La domanda di definizione, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, è presentata entro il 28 febbraio 2019. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versate la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione del contenzioso con le predette modalità sospende gli eventuali procedimenti amministrativi o esecutivi di riscossione nonché ì relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti''».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.182
BATTISTONI, BERUTTI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Dopo il comma 29, inserire i seguenti:
«29-bis. L'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le aree scoperte il cui possesso o la cui detenzione a qualsiasi titolo costituisce presupposto per l'assoggettamento ad imposizione non sono inclusi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».
1.183
BATTISTONI, BERUTTI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Dopo il comma 29, inserire i seguenti:
«29-bis. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché destinati all'esercizio dell'attività agrituristica''».
1.184
CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI
Dopo il comma 29, inserire i seguenti:
«29-bis. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione''.
29-ter. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: ''per ciascun trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascun anno''».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.185
DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione''».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.186
CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, RONZULLI
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n.205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1º luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta''».
1.187
Battistoni, Berutti, Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, inserire i seguenti:
«29-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche.
a) al comma 4 le parole: ''i periodi d'imposta 2017 e 2018,'' sono sostituite dalle seguenti: ''i periodi d'imposta 2017,2018 e 2019,'';
b) al comma 5 le parole: ''di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 90 milioni di euro nell'anno 2019, di 50 milioni di euro nell'anno 2020 e di 40 milioni di euro nell'anno 2021''».
Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138 primo periodo.
1.188
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse, di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, è riservata alle imprese che effettuano investimenti per promuovere politiche di ''family friendly'', attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori e le lavoratrici con figli minori a carico, di iniziative per il supporto al lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori».
1.189
Dopo il comma 29 aggiungere i seguenti:
«29-bis. L'articolo 9-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
''Art. 9-quater. – (Compensazione di somme iscritte a ruolo) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma.
29-ter. Le disposizioni di cui al comma 29-bis si applicano anche nei casi di definizione agevolata, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.
29-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata m vigore della legge di conversione del presente decreto presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.
29-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti del e amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società da esse partecipate, maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono assistiti dalla garanzia dello Stato e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5 del presente articolo.
29-sexies. Su istanza dei titolari di cui al comma 29-quinquies, le pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma 29-quinquies, certificano, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido e esigibile anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto del credito, assistito dalla garanzia dello Stato, prevista dall'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
29-septies. Per le finalità di cui al comma 29-quinquies, il Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di patte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali' della missione ‘Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
29-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospese tutte le attività di riscossione delle somme dovute per le cartelle di pagamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dai titolari di crediti di cui al comma 29-quinquies.
29-novies. La sospensione di cui al comma 7 si applica fino alla completa estinzione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 29-quinquies''».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro» con: «paria a 8.100 milioni di euro».
1.190
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''1-bis. È consentita inoltre la definizione della parte fiscale delle violazioni contestate con il verbale unico di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate non abbia già notificato un avviso di accertamento oppure avviato un procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.''».
1.191
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, inserire i seguenti:
«29-bis. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
''8-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 3 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.''.
b) all'articolo 6, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
''16-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 4 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.''.
c) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2-bis. Sul maggior imponibile integrato non è dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti''».
1.192
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
''8-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 3 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti''».
1.193
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
''16-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 4 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti''».
1.194
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi, Sciascia, Perosino, Rossi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
''7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:
a) dal 1º gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
b) dal 1º gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
c) dal 1º gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
d) dal 1º gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.
È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1º gennaio 2019''».
Conseguentemente, ridurre di 1.000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.195
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 30 è inserito il comma seguente:
«30-bis. Al comma 941, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in fondo dopo le parole: ''con il medesimo decreto di cui al comma 942'' è aggiunto il secondo paragrafo: ''Le cause di esclusione di cui al presente comma, nonché i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 942 si applicano a tutti i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo totalitario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile''».
1.196
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
«31-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ai soggetti intermediari coinvolti nel processo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è attribuito un credito di imposta – per un importo massimo di euro 400 – pari al 50 per cento delle spese sostenute per attivare il processo di emissione, trasmissione e ricevimento e conservazione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio.
31-ter. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto intermediario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per gli intermediari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».
Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per Fanno 2019» con le seguenti: «27,16 milioni di euro per l'anno 2019».
1.197
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
«31-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, il comma 21 è abrogato».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6,600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.198
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
«31-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
Conseguentemente al, comma 653, sostituire la parola: «57,16» con la seguente: «7,16 e ridurre di 50 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi».
1.199
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
«31-bis. Al comma 388, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, ferme restando per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle altre amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,''».
1.200
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 32, sostituire le parole: «Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze,» con le seguenti: «Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.000 milioni».
1.201
RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Al comma 32, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 193,1 milioni di euro per 2021:
a) al comma 421 le parole: «107.220.000 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «7.2220.000 per l'anno 2021»;
b) al comma 653 le parole: «205, 9 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «162,8 milioni di euro»;
c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2021: – 50.000.000.
1.202
MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 32 sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019» e le parole: «di superficie fino a 600 metri quadrati» con le seguenti: «per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 31.3.1998, n. 114».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.900 milioni di euro».
1.203
Al comma 32 sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2019».
Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con: « pari a 8.837 milioni di euro annui a decorrete dall'anno 2019».
1.204
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, dopo le parole: «unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1» aggiungere le seguenti: «e A10».
1.205
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 63;
b) sopprimere i commi da 86 a 101.
1.206 (testo 2)
CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Al comma 32 sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».
Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre di 500 milioni di euro l'importo di cui al primo periodo del comma 138.
1.206
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Al comma 32 sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».
Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.
1.207
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».
1.208
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».
1.209
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze», con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».
1.210
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».
Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 7,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, sì provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.211 (testo 2)
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: ? 15.000.000;
2020: ? 15.000.000;
2021: ? 15.000.000.
1.211
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1 » con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 9.000.000;
2020: – 9.000.000;
2021: – 9.000.000.
1.212
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Ai comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».
Conseguentemente, alia Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: ? 7.800.000;
2020:
2021:
1.213
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 7.800.000;
2020: ? 0;
2021: ? 0.
1.214
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».
1.215
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».
1.216
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Al comma 32, sopprimere le parole: «, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.217
Durnwalder, Steger, Laniece, Unterberger
Dichiarato inammissibile
Al comma 32, sostituire le parole da: «, può, in alternativa rispetto al regime ordinario» fino a: «essere assoggettato al regime della cedolare secca» con le seguenti: «e gli immobili abitativi locati nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa, arti o di lavoro autonomo possono, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario a fini dell'imposta sul reddito delle persone fìsiche, essere assoggettati al regime della cedolare secca».
Conseguentemente, dopo il comma 32, inserire il seguente:
«32-bis. Agli oneri derivanti dal comma 32-bis valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.218
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 32 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «21 per cento» aggiungere le seguenti: «, a condizione che i contratti di locazione siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi territoriali tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1978, n 392.»;
b) dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
«32-bis. Al fine di garantire la necessaria presenza di funzioni e servizi di prossimità, anche a tutela delle fasce più deboli della popolazione e promuovere, in un'ottica di riqualificazione e rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane, un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, i comuni, previa consultazione pubblica, anche in via telematica, della popolazione residente interessata, individuano, d'intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio, le attività merceologiche assenti o comunque non adeguate al rispettivo territorio, per l'avvio delle quali possono accordare l'applicazione di aliquote agevolate di tributi locali».
1.219
Al comma 32, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «21 per cento» aggiungere le seguenti: «, a condizione che i contratti di locazione siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi territoriali tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1978, n 392.»;
b) aggiungere il seguente comma:
«32-bis. Al fine di garantire la necessaria presenza di funzioni e servizi di prossimità, anche a tutela delle fasce più deboli della popolazione e promuovere, in un'ottica di riqualificazione e rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane, un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e dì valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, i comuni, previa consultazione pubblica, anche in via telematica, della popolazione residente interessata, individuano, d'intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio, le attività merceologiche assenti o comunque non adeguate al rispettivo territorio, per l'avvio delle quali possono accordare l'applicazione di aliquote agevolate dì tributi locali».
1.220
Al comma 32 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applica il comma 11 del predetto articolo 3.».
1.221
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE
Dopo il comma 32 inserire il seguente:
«32-bis. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 55,76 milioni di euro per Vanno 2019, di 5,32 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,62 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,35 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,29 milioni di euro per l'anno 2025, di 290,73 milioni di euro per l'anno 2026, di 288,79 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».
1.222
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE
Dopo il comma 32 inserire il seguente:
«32-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,06 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,62 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,92 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,59 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,03 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,09 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».
1.223
Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:
«32-bis. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente comma. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n.241 del 119, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie
32-ter. Agli oneri derivanti dal comma 32-bis, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421.».
1.224
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma il comma 32, aggiungere il seguente:
«32-bis. I debiti, a carico di soggetti in comprovata difficoltà economica, fino ad euro 200.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, risultanti dai ruoli dell'Agenzia delle Entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 luglio 2018, possono essere estinti, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese In tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente il 10 per cento dell'importo risultante dai predetti ruoli e/o affidato ai concessionari, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai ruoli e ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e quelli già iscritti per gli importi definiti vengono sospesi a spese e cure del concessionario; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto de1 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
32-ter. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 32 bis i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
32-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 32-bis».
1.225
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, inserire il seguente:
«32-bis. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, sono premesse le seguenti parole: ''Limitatamente all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano'';
b) al terzo comma, le parole: ''all'articolo 40-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''agli articoli 36-bis e 40-bis''»f1;«.
Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro», con le seguenti: «56,66 milioni di euro».
1.226
Bernini, Ronzulli, Pichetto Fratin, Damiani, Vitali, Conzatti
Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:
«32-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) le spese sostenute relative alla retribuzione e ai contributi pagati per i collaboratori domestici;
32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis si provvede nei limiti di 6.000 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 138 primo periodo».
1.227
Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:
«32-bis. 1. Al comma 1 dell'art. 10, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine la seguente lettera:
''1-quinquies) il 50 per cento dell'Imu e della Tasi effettivamente versate sugli immobili posseduti dal contribuente''».
Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con «pari a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.228
BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
«32-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: ''1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104''.
32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, si provvede nei limiti di 600 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui al comma 138, primo periodo».
1.229
BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
«32-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: ''2.100 euro'' e ''40.000 euro'', rispettivamente con le parole: ''2.500 euro'' e ''70.000 euro''.
32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, si provvede nei limiti di 800 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui al comma 138, primo periodo».
1.230
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
«32-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
32-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 01, 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e a coloro che sono residenti in alloggi a proprietà indivisa spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 600, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 300, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15 .493, 71;
b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.000 milioni».
1.231
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
«Dopo il comma 112, aggiungere i seguenti:
''112-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: in mercati regolamentati' sono inserite le seguenti: 'e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato'».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.
1.232
Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente
«32-bis 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''I redditi'' sono aggiunte le seguenti: '', percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa,'';
b) le parole: ''ad uso abitativo'' e le parole: ''dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore'' sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per la metà del suo importo, ai predetti fini.
4. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:
a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.
5. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
6. È obbligato al pagamento dell'imposta:
a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro;
b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.
7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.
10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
1.233
Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
«32-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''I redditi'' sono aggiunte le seguenti: '', percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa,'';
b) le parole: ''ad uso abitativo'' e le parole: ''dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse''».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.900 milioni di euro».
1.234
MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO
Dopo il comma 32, inserire il seguente:
«32-bis. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o Bai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni,».
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 55, 76 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,32 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,62 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,35 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,29 milioni di euro per l'anno 2025, di 290, 73 milioni di euro per l'anno 2026, di 288, 79 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,3 milioni di euro annui a decorrere dal! 'anno 2030».
1.235
MIRABELLI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
«32-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.236
Manca, Marino, Misiani, Stefano, Margiotta, Astorre, D'Arienzo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, inserire il seguente:
«32-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«Il Fondo dì cui ali 'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,06 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,62 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 213, 75 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,92 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,59 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,03 milioni di euro per l'anno 2026, di 289, 09 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».
1.237
Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:
«32-bis. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
''Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento«».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
1.238
Mirabelli, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
«32-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento''».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.239
Durnwalder, Steger, Laniece, Unterberger
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, inserire i seguenti:
«32-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
''6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e che utilizzano l'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti''.
32-ter. Agli oneri derivanti dal comma 32-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.240
Durnwalder, Steger, Laniece, Unterberger
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, inserire i seguenti:
«32-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
''6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni''.
32-ter. Agli oneri derivanti dal comma 32-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.241
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, inserire i seguenti:
«32-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
''6-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ivi compresi società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché da questi sublocate ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti della società o ente conduttore stesso o di altra società o ente con cui il conduttore abbia concluso un contratto di sublocazione ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti del subconduttore. Ai fini di quanto previsto al presente comma, per «uso abitativo» si intende la destinazione dell'immobile locato a dimora abituale, per la maggior parte dell'anno solare, del subconduttore, anche ove quest'ultimo non stabilisca la propria residenza nell'immobile locato, e per «collaboratori» si intendono i soggetti che partecipano all'attività di impresa o di lavoro autonomo del conduttore a titolo di lavoratori subordinati, o parasubordinati o autonomi, ivi compresi i rapporti di collaborazione ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche, e di apprendistato''.
32-ter. All'onere derivante dal comma 32-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.242
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
«32-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431'' sono sostituite con le seguenti: ''la cedolare secca si applica ai contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 5, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431''».
1.243
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, sono inseriti i seguenti:
«32-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito dì impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.
32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».
1.244
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
«32-bis. Ai comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 15.000.000;
2020: ? 15.000.000;
2021: ? 15.000.000.
1.245
Conzatti, Mallegni, Modena, Testor
Dopo il comma 32, inserire il seguente:
«32-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui » con le parole: «con una dotazione di 8.850 milioni di euro annui».
1.246
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32 è aggiunto il seguente:
«31-bis.1. All'art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214:
1) al comma 2 è aggiunta in fine la seguente lettera:
''d) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.'';
2)al comma 3 è soppressa la lettera b);
3)al comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''dei terreni agricoli e dell'abitazione principale'' sono sostituite da: ''dei terreni agricoli, dell'abitazione principale e dei fabbricati inagibili o inabitabili''».
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutato in 18,5 milioni di euro a partire dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
1.247
Fantetti, Garavini, Giacobbe, Alderisi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32 inserire il seguente:
«32-bis. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente periodo: ''A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso''.»
Conseguentemente alla Tabella A, indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: ? 10.000.000;
2020: ? 10.000.000;
2021: ? 10.000.000.
1.248
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32 è aggiunto il seguente
«32-bis 1. Al comma 2 dell'art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella 1. 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunta in fine le seguente lettera:
''d) per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni''.
32-ter. Al comma 669, 1. 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''dei terreni agricoli e dell'abitazione principale'' sono sostituite da: ''dei terreni agricoli, dell'abitazione principale e delle unità immobiliari di categoria catastale C1 sfitte''».
Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con «pari a 8.821 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.249
Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, aggiunger il seguente:
«32-bis. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 205, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Le rendite catastali degli immobili di categoria catastale E e D che non comprendono il valore di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, non possono costituire oggetto di accertamenti basati sulla ricomprensione di tale valore nella rendita catastale. Gli eventuali accertamenti già notificati e ancora non definiti devono, sotto questo profilo, essere modificati o annullati da parte degli uffici.''».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2019: ? 25.000.000;
2020: ? 25.000.000;
2021: ? 25.000.000.
1.250
Dopo il comma 32 inserire il seguente:
«32-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 percento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».
Conseguentemente al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con «pari a 8.050 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.251
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 32 con i seguenti:
«32-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati dall'anno 2019 aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
32-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Per le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, di versamento dell'imposta e per le altre disposizioni attuative si applica, in quanto compatibile, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011.
32-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».
1.252
Dopo il comma 32, inserire il seguente:
«32-bis. Sono esonerati dal pagamento della TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel comune di residenza gli studenti universitari che versano tale tributo nel comune dove sono domiciliati per motivi di studio, previa presentazione al comune di residenza del contratto di affitto stipulato nel diverso comune ove è ubicata l'Università».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.253
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
«32-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n, 96, dopo il comma2 è aggiunto il seguente:
''2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019 le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contratti di cui al comma 1 stipulati nell'esercizio di attività d'impresa.''».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000.
1.254
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
«32-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
1.255
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
«32-bis. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.
32-ter. Ai sensi del comma 32-bis, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.
32-quater. Il comma 9-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
32-quinquies. I comuni possono destinare i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale propria di cui al comma 32-bis esclusivamente ad interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di aree a verde pubblico o di impianti e servizi di pubblica utilità».
1.256
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
«32-bis. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».
Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole:« 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» con le seguenti:«55,56 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,12 milioni di euro per l'anno 2020, di 164,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 173,25 milioni di euro per l'anno 2022, di 182,42 milioni di euro per l'anno 2023, di 183,15 milioni di euro per l'anno 2024, di 216,09 milioni di euro per l'anno 2025, di 250,53 milioni di euro per l'anno 2026, di 248,59 milioni di euro per l'anno 2027, di 248,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 228,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 249,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».
1.257
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
«32-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
32-ter. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.
32-quater. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:
a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di video sorveglianza;
b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;
c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
32-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
32-sexies. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni armo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2029: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.258
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
«32-bis. Le rendite catastali degli immobili di categoria catastale E e D che non comprendono il valore di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, non possono costituire oggetto di accertamenti basati sulla ricomprensione di tale valore nella rendita catastale. Gli eventuali accertamenti già notificati e ancora non definiti devono, sotto questo profilo, essere modificati o annullati da parte degli uffici».
1.259 (Testo 2)
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO
Sostituire i commi da 33 a 39 con i seguenti:
«33. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2019", e le parole: "30 giugno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
b) al comma 30 le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2019", e le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
34. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente:
al comma 139, sostituire le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «6.465 milioni di euro per l'anno 2020, 5.815 milioni di euro per l'anno 2021, 5.960 milioni di euro per l'anno 2022, 6.219 milioni di euro per l'anno 2023, 6.020 milioni di euro per l'anno 2024, 6.150 milioni di euro per l'anno 2025, 6.655 milioni di euro per l'anno 2026, 6.950 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2028».
alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi da 86 a 93 e i commi da 97 a 101;
b) al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «8.875 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.925 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;
c) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000;
c) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 210.000.000;
2020: – 180.000.000;
2021: – 160.000.000;
alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 60.000.000;
alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000;
alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000;
alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2019: – 30.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 50.000.000;
alla voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000;
alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.
1.259
Marcucci, Misiani, Malpezzi, Mirabelli, Valente, Ferrari, Collina, Cirinnà, Bini, Manca, Marino, Stefano, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Bellanova, Richetti, Rossomando
Dichiarato inammissibile
Sostituire i commi da 33 a 39 con i seguenti:
«33. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29, le parole: ''31 dicembre 2018'', sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: ''31 dicembre 2019'' e le parole: ''30 giugno 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2020'';
b) al comma 30 le parole: ''31 dicembre 2018'', sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: ''31 dicembre 2019'' e le parole: ''31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''.
34. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente:
al comma 139, sostituire le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.465 milioni di euro per l'anno 2020, 6.015 milioni di euro per l'anno 2021, 6.160 milioni di euro per l'anno 2022, 6.219 milioni di euro per l'anno 2023, 6.220 milioni di euro per l'anno 2024, 6.150 milioni di euro per l'anno 2025, 6.655 milioni di euro per l'anno 2026, 6.950 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2028».
alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.260
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
I commi da 33 a 38 sono sostituiti dai seguenti:
«33. A decorrere dall'anno 2019, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello ''Industria 4.0'', le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano nella misura del 150 per cento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ovvero entro il 31 dicembre dell'anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari ai 20 per cento del costo di acquisizione.
34. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
35. Per i soggetti che, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato 6 annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
36. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 1 e 3, l'impresa e tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
37. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
38. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».
Conseguentemente:
sopprimere i commi 138 e 141;
sopprimere le parole: «comma 138» e «comma 141» ovunque ricorrano.
1.261
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 33 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 33, sopprimere le parole: «nelle misure previste dal comma 34 del presente articolo»;
b) al comma 33 sostituire le parole: «effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019» con le seguenti: «effettuati entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
c) sopprimere il comma 34;
d) al comma 37, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 7.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 8.000 milioni di euro per l'anno 2031 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».
1.262
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Ai comma 33, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 33, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 34 del presente comma;
b) sopprimere il comma 34;
c) al comma 37 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 8.000 milioni di euro per ciascuno degli armi 2026, 2027 e 2028, 8.200 milioni di euro per l'anno 2029, 8.500 milioni di euro per l'anno 2030 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».
1.263
Ferro, Damiani, Fantetti, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» aggiungere le parole: «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 33,14 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni per l'anno 2020, di 19,07 milioni per l'anno 2021, 28,09 per l'anno 2022, 28,09 per l'anno 2023, 28,09 per l'anno 2024, 28,09 per l'anno 2025, e 28,09 per l'anno 2026.
1.264
FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» aggiungere le parole: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni per l'anno 2020 e di 10 milioni dall'anno 2021.
1.265
Dichiarato inammissibile
Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 20.000.000;
2020: ? 20.000.000;
2021: ? 20.000.000.
1.266
Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.267
Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,» aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.990 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.268
Dichiarato inammissibile
Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per ranno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.269
Dichiarato inammissibile
Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.270
Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.990 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.271
Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».
Conseguentemente, al comma 653 le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2019, 380 milioni di euro per l'anno 2020, 380 milioni di euro per l'anno 2021 e 372 milioni di euro annui a decorrere dal 2022».
1.272
Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».
Conseguentemente, al comma 653, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2019 e 390 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».
1.273
Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:
«33-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
''Art. 24-ter.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di ceppo italiano che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per ì primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti .da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata m via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, e disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non e deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis)''.
4. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:
a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
1.274
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti:
«33-bis. I locatori delle unità immobiliari date in locazione o m sublocazione, anche parziale per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
33-ter. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le caratteristiche del registro di cui al comma, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità e 1 termini per l'iscrizione nello stesso;
b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.
33-quater. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti 1 contenuti mimmi della segnalazione certificata di cui al comma bis, che deve contenere almeno:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n, 773 del 1931;
b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comun , via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse m gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano 1 dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;
f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso 1 clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;
l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.
33-quinques. I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 33-bis:
a) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
b) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura ''alloggio privato non professionale'', l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro di cui al presente articolo.
33-sexies La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 si applicano a chi svolga l'attività di cui al comma 1 senza essere iscritto nel registro di cui al presente articolo o rivolga la propria offerta al pubblico per un numero di giorni superiore a quello dichiarato all'atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 4 sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
33-septies. I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5 bis e 5 ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediali e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni».
1.275
Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:
«33-bis All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: ''apparecchi radiotelefonici'' sono aggiunte le seguenti: '', smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,'';
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
''3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1.294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi''. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso ''Art. 173'', le parole: ''commi 3 e 3-bis – 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''comma 3 – 5; comma 3-bis – 10''».
1.276
Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:
«33-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. Nei casi di mancata accettazione di un pagamento tramite una carta di debito o carta di credito da parte di chi ne è tenuto ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa d'importo pari a 30 euro'';
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere disciplinate le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili''».
1.277
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 33, inserire i seguenti:
«33-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione ''Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» è aggiunta la seguente voce: «i sistemi per la cyber sicurezza dei macchinari e delle infrastrutture, ed in particolare i beni materiali (parte hardware dedicati alla cyber security (ad esempio i firewall industriali, Intrusion detection system, Network Intrusion Detection System, ecc.)'';
33-ter. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria ''software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)'' di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 35 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 33.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.278
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
«33-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione ''Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità'' è aggiunta la seguente voce: ''i sistemi per la cyber sicurezza dei macchinari e delle infrastrutture, ed in particolare i beni materiali (parte hardware) dedicati alla cyber security (ad esempio I firewall industriali, Intrusion detection system, Network Intrusion Detection System, ecc.)'';
b) dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria ''software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)'' di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 3 del presente articolo si applica, indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 1,».
1.279
Dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti:
«33-bis. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
33-ter. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
33-quater. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;
c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
d) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
33-quinques. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».
1.280
Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:
«33-bis. La retribuzione del lavoro subordinato imponibile ai fini della contribuzione previdenziale è determinata in riferimento a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore. La contribuzione non può comunque essere determinata in riferimento a un imponibile inferiore rispetto al minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nel settore per cui è stato stipulato, che sia stato sottoscritto al tempo stesso sia dalle Associazioni comparativamente maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, sia dalle Associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative dei lavoratori. Quando nessun contratto collettivo nazionale nel settore risponda a entrambi i suddetti requisiti, deve essere assunto come riferimento il minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale che si applichi effettivamente al maggior numero di rapporti di lavoro nel settore per cui è stato stipulato, e che sia stato sottoscritto o dalle Associazioni comparativamente maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, o dalle Associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative dei lavoratori. Ai fini del godimento di benefici fiscali o contributivi, nonché della legittimazione alla stipulazione dei contratti di appalto di cui all'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il trattamento riservato dall'azienda ai dipendenti non può essere inferiore allo standard stabilito dal contratto collettivo nazionale in relazione al quale è determinato l'imponibile contributivo minimo».
1.281
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:
«33-bis Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita. Il blocco di cui alla presente disposizione è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione».
1.282
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
«33-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019 le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale della spesa in conto capitale, sia ordinaria che straordinaria, tendenzialmente pari al 45 per cento del totale di tale spesa, e di destinare alle medesime regioni almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma. La verifica del mantenimento degli impegni di spesa è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale che invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ogni anno».
1.283
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:
«33-bis. Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aggiunto il seguente:
''1094-bis. Ai richiedenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la concessione sarà rilasciata sulla base di una autocertificazione sulla attività terapeutica che sarà svolta. La specifica certificazione di cui al comma 1094 attestante la prevalenza del fatturato riferibile alle prestazioni termali e piscine termali dovrà essere trasmessa al termine dei primi due anni di attività''».
1.284
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:
«33-bis. Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aggiunto il seguente:
''1094-bis. Al fine di sviluppare flussi di turismo sanitario transfrontaliero legati alla Direttiva 2011/24/EU, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali''».
1.285
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:
«33-bis Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova Costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma».
1.286
Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:
«33-bis. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1º luglio 2019, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».
1.287
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:
«33-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle imprese risicole delle province di N avara, Vercelli e Pavia».
Conseguentemente al comma 64 le parole: «3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2995 milioni».
1.288
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti:
«33-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.
33-ter. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».
1.289
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 34, sopprimere le parole da: «per gli investimenti» fino a: «limite di 20 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.290
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
«34-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: ''l'impresa è tenuta'' con le seguenti: ''i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: ? 10.000.000;
2020: ? 10.000.000;
2021: ? 10.000.000.
1.291
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 34, inserire il seguente comma:
«34-bis) All'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: ''l'impresa è tenuta'' con le parole: ''i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti''».
1.292
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«35-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo nell'elenco dei beni materiali strumentali nuovi di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso ''componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni'', è inserito il seguente capoverso: ''dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)''. Nell'elenco dei beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso ''software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali'', è inserito il seguente capoverso: ''software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)''».
1.293
Testor, Vitali, Pichetto Fratin
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione ''Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti'', è aggiunta la seguente voce: di impianti wi-fi (acquisto e installazione di modem/router, dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile ? antenne terresti, ripetitori di segnale, porabole».
1.294
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
«35-bis. All'allegato A, sezione ''Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti'', è aggiunta la seguente voce: ''di impianti wi-fi (acquisto e installazione di modem/router, dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile ? antenne terresti, ripetitori di segnale, parabole''».
1.295
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. All'Allegato A, annesso alla Legge 11 dicembre 2016, 232, sezione ''Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità'', al quinto alinea dopo le parole: ''ad esempio RFID ? Radio Frequency Identification'' aggiungere le seguenti '', Wi-Fi, LPWAN''».
1.296
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 34, inserire il seguente comma:
«34-bis. All'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: ''l'impresa è tenuta'' con le parole: ''i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti''».
1.297
Marco Pellegrini, Presutto, Gallicchio, Accoto, Pirro, Turco, Pesco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
«36-bis. Le condizioni contrattuali applicate ai dispositivi che eseguono programmi per elaboratore e contenuti rivolti ai consumatori assicurano l'effettivo diritto di reperire liberamente ed utilizzare i servizi, applicazioni e contenuti ? forniti da terzi nel formato idoneo ai sistemi del consumatore con licenza proprietaria o rispondente ai modelli internazionali a sorgente aperta ? a condizione che detti servizi, applicazioni, e contenuti siano leciti.
36-ter. Le condizioni contrattuali applicate ai medesimi dispositivi assicurano altresì agli utenti il diritto di eliminare dai propri dispositivi servizi, applicazioni e contenuti, salvo che la loro presenza o le loro funzioni siano previste come obbligatorie da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti alle quali si connette, dei dati gestiti o dalla natura e funzione del dispositivo stesso.
36-quater. Il diritto alla eliminazione è assicurato in maniera da impedire le eliminazioni effettuate al fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.
36-quinquies. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare le violazioni di tali diritti secondo i criteri previsti dall'art. 24 e le sanzioni dall'art. 27 del suddetto codice; per l'avvio della attività la dotazione dell'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è aumentata di Euro 100.000 per l'anno 2019 e di Euro 100.000 per l'anno 2020.»
1.298
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Conseguentemente al comma 38 sostituire le parole: «disposizioni di cui ai commi 33 e 35» con le seguenti: «disposizioni di cui ai commi 33, 35 e 37-bis».
1.299
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: comma:
«39-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1º ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.
39-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1º gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2019.».
1.300
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 39-bis aggiungere il seguente:
«39-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020».
Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1.301
Dopo il comma 39 inserire il seguente:
«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1º gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.»
Conseguentemente, all'Articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «6.670 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.970 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
1.302
Dopo il comma 39 inserire il seguente:
«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.303
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
«38-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinano n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0 4 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.304
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
«38-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.305
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI
Dopo il comma 39 inserire il seguente:
«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli armi del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.306
TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019,2020 e 2021».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.307
Dopo il comma 39, inserire il seguente:
«39-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero deireconomia e delle finanze:
2019: – 5.000.000;
2020. – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
1.308
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI
Dopo il comma 39, inserire il seguente:
«39-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
1.309
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.»
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'armo 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «a 6.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.399 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.400 milioni di euro a decorrere dall'armo 2024».
1.310
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.584 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.240 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.357 milioni di euro per l'anno 2022, 6.402 milioni di euro per l'anno 2023, 6.403 milioni di euro per l'anno 2024, a 6.463 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.311
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.312
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
38-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 38-bis, pari a 416 milioni di euro per l'anno 2020, a 760 milioni di euro per il 2021, a 643 milioni di euro per il 2022, a 597 milioni di euro per il 2023, a 597 milioni di euro per il 2024 e a 537 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 139».
1.313
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».
Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per Vanno 2021, 643 milioni di euro per Vanno 2022 e 597 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.314
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».
1.315
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».
1.316
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».
1.317
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 38, aggiungere seguente:
«38-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si applicano anche in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.750 milioni per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
1.318
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 38 inserire il seguente:
«38-bis. Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, con le modalità ivi previste. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le somme eventualmente residue, relative al credito di imposta non usufruiti negli anni precedenti, sono riassegnate per gli anni 2019 e successivi con le medesime finalità».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.750 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».
1.319
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
«38-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di cloud computing».
1.320
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
«38-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di cloud computing».
1.321
Dopo il comma 39 inserire il seguente:
«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1º gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alia legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.»
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «6.670 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.970 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
1.322
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 39 inserire il seguente:
«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n, 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: ? 5.000.000;
2020: ? 5.000.000;
2021: ? 5.000.000.
1.323
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente comma:
«39-bis. All'Allegato A (Articolo 1, comma 9) annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
''Macchine e attrezzature di nuova generazione per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita, la qualità del prodotto-servizio, il risparmio energetico nonché la qualità di vita dei lavoratori;
Dispositivi digitali e sensoristica per favorire la fruizione di contenuti, facilitare l'interazione con l'utente, e personalizzare prodotti e servizi;
Sistemi innovativi di illuminazione in grado di migliorare l'esperienza del consumatore e ridurre i costi di gestione;
Sistemi di eye tracking finalizzati allo studio del consumatore/utente;
Dispositivi per misurare la performance dell'attività e l'analisi dei flussi;
Espositori e layout collegati digitalmente a sistemi gestionali e magazzino;
Camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;
Sistemi di locker per favorire il ''click and collect'';
Macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto.''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.324
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 39, inserire il seguente:
«39-bis. All'Allegato A (Articolo 1, comma 9) annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
''Macchine e attrezzature di nuova generazione per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita, la qualità del prodotto-servizio, il risparmio energetico nonché la qualità di vita dei lavoratori;
Dispositivi digitali e sensoristica per favorire la fruizione di contenuti, facilitare l'interazione con l'utente, e personalizzare prodotti e servizi;
Sistemi innovativi di illuminazione in grado di migliorare l'esperienza del consumatore e ridurre i costi di gestione;
Sistemi di eye tracking finalizzati allo studio del consumatore/utente;
Dispositivi per misurare la performance dell'attività e l'analisi dei flussi;
Espositori e layout collegati digitalmente a sistemi gestionali e magazzino;
Camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;
Sistemi di locker per favorire il ''click and collect'';
Macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto.''».
1.325
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
«39-bis. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
''h) prodotta con unità di micro-cogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Qualora il combustibile utilizzato in tali unità sia il gas naturale ovvero il gas di petrolio liquefatti questo viene assoggettato alla pertinente accisa per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica prevista alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni''».
1.326
TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
«39-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
1.327 (testo 2)
GIROTTO, CASTALDI, LANZI, PARAGONE, ANASTASI, VACCARO, PATUANELLI, RIPAMONTI, MARTI, GALLICCHIO, ACCOTO, EMANUELE PELLEGRINI, PESCO, PIRRO, PRESUTTO, TURCO
Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'articolo 14:
1) le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
2) al comma 2-bis, le parole: "nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 2018 al 2020"»;
b) alla lettera b), dopo il numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis) al comma 1-sexies.1, dopo le parole: "da 1-bis a 1-sexies" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle del comma 1-sexies.2.";
2-ter) dopo il comma 1-sexies.1 è inserito il seguente comma:
"1-sexies.2. A decorrere dal 1º gennaio 2019, e fino al 31 dicembre 2020, per le spese relative alla classificazione e verifica sismica prevista dal comma 1-sexies, realizzate in assenza di opere, per le sole zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 70 per cento. La spesa massima ammissibile è pari a 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro ad alloggio previsti al comma 1. Le spese relative alla classificazione e verifica sismica dell'edificio costituito in condominio possono essere detratte anche da un solo condomino, se il medesimo ha sostenuto la spesa complessiva necessaria. L'esito della classificazione e verifica sismica ottenuto, redatto secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 quater, è inviato a cura dei professionisti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le modalità di attuazione di dette disposizioni e d'invio degli esiti della classificazione e verifica sismica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».
Conseguentemente,
a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «155,9 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: - 50.000.000;
2020: -100.000.000;
2021: - 50.000.000.
1.327
Girotto, Castaldi, Lanzi, Paragone, Anastasi, Vaccaro, Patuanelli, Ripamonti, Marti, Gallicchio, Accoto, Emanuele Pellegrini, Pesco, Pirro, Presutto, Turco
Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'articolo 14:
''1) le parole: ''31 dicembre 2018'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';
2) al comma 2-bis, le parole ''nell'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti ''al 31 dicembre 2021''»;
b) alla lettera b), dopo il numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis) le parole ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2024'';
2-ter) al comma 1-sexies.1, dopo le parole ''da 1-bis a 1-sexies'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché quelle del comma 1-sexies.2.'';
2-quater) dopo il comma 1-sexies.1 è inserito il seguente comma:
''1-sexies.2. A decorrere dal iº gennaio 2019, e fino al 31 dicembre 2024 per le spese relative alla classificazione e verifica sismica prevista dal comma 1-sexies, realizzate anche in assenza di opere, per le sole zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 70 per cento. La spesa massima ammissibile è pari a 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro ad alloggio previsti al comma 1. Le spese relative alla classificazione e verifica sismica dell'edificio costituito in condominio possono essere detratte anche da un solo condomino, se il medesimo ha sostenuto la spesa complessiva necessaria. L'esito della classificazione e verifica sismica ottenuto, redatto secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 quater, è inviato a cura dei professionisti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'accesso all'agevolazione avverrà nel limite di un importo annuo complessivo pari a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse già stanziate per le finalità di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le modalità di attuazione di dette disposizioni e d'invio degli esiti della classificazione e verifica sismica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.''».
Conseguentemente,
a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole: «205,9 milioni di euro peri anno 2021» con le seguenti: «155,9 milioni di euro per l'anno 2021»
b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.328
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 40, lettera a), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:
«1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14:
1) ai minimi 1 e 2, lettera b), le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2019'';
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: ''sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2019'' e, al terzo periodo, le parole: ''sostenute dai 1º gennaio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2019'';
3) al comma 2-bis, le parole: ''sostenute nell'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2019'';
4) al comma 1 le parole: ''La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013...'', sono sostituite dalle seguenti: ''La detrazione di cui al presente comma è pari al 65 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013...''».
Conseguentemente,
al comma 621, sostituire le parole «0.5» per cento con le seguenti: «1 per cento»
dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:
«637-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
637-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».
1.329
MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO
Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire il numero 1) con i seguenti:
«1) al comma 1, le parole: ''sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013'';
1-bis) al comma 2, lettera a), le parole: ''sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013'';
1-ter) al comma 2, lettera b) le parole: ''sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2015''»;
b) alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: ''sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2018''»; al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole ''sostenute nell'anno 2019'', con le seguenti: ''sostenute a decorrere dall'anno 2018''»;
c) alla lettera a) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
1) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2017»;
2) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;
d) alla lettera b), sostituire il numero 1) con i seguenti:
1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dai 26 giugno 2012»;
2) al comma 1-bis, le parole: «Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2017»;
3) al comma 1-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2017».
Conseguentemente:
– dopo il comma 40, aggiungere il seguente:« In caso di accertamento della mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno il diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'Agenzia delle entrate, anche se i soggetti beneficiari delle detrazioni hanno optato per la cessione del relativo credito, recupererà il credito corrispondente esclusivamente nei loro confronti.»
– al comma 138, sostituire le parole: «7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: «a 6.710,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.891,4 milioni di euro per l'anno 2021, 5.324,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5.748,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.182,9 milioni di euro per l'anno 2024, 4.616,3 milioni di euro per l'anno 2025,4.049,7 milioni di euro per l'anno 2026, 3.483,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2.916,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.349,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 2.774,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.»
1.330
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO
Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con i seguenti:
1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
1-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
1-ter) al comma 2, lettera b) le parole: «sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2015»;
b) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dai 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti, «sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2018»»;
c) al comma 1, lettera a;, numero 3), sostituire le parole «sostenute nell'anno 2019», con le seguenti: «sostenute a decorrere dall'anno 2018»;
d) al comma 1, lettera a) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2017»;
5) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;
e) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con i seguenti:
1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dai 26 giugno 2012»;
1-bis) al comma 1-bis, le parole: «Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2017»;
1-ter) al comma 1-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2017».
Conseguentemente al comma 139, sostituire le parole: «e a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «a 6.710,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.891,4 milioni di euro per l'anno 2021, 5.324,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5.748,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.182,9 milioni di euro per l'anno 2024, 4.616,3 milioni di euro per l'anno 2025, 4.049,7 milioni di euro per l'anno 2026, 3.483,1 milioni di euro per l'anno 2027,2.916,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.349,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 2.774,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2031».
1.331
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, alla lett. a), il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1) al comma 1, primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021»; ai commi 1, secondo periodo, e 2, lett. b, le parole «31 dicembre 2018 sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutato in 75 milioni di euro a partire dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 1 anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
1.332
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 40, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2019»»;
b) al comma 40, lettera a) numero 3), sostituire le parole: «sostenute nell'anno 2019», con le seguenti: «sostenute negli anni 2018 e 2019»;
c) al comma 40, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:
«3-bis) al comma 2-ter, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
3-ter) al comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari» e il secondo periodo è soppresso;
d) al comma 40, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:
«1-bis) al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari» e il terzo periodo è soppresso;
1-ter) al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti dì credito e ad intermediari finanziari» e il terzo periodo è soppresso;
e) al comma 40, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) al comma 2, primo periodo, le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2018 e 2019».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per Tanno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.333
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Manca
Dichiarato inammissibile
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 40, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2019»»;
b) al comma 40, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sostenute nell'anno 2019», con le seguenti: «sostenute negli anni 2018 e 2019»;
c) al comma 40, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2, primo periodo, le parole: ''anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''anni 2018 e 2109''».
1.334
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 40, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente: «b-ter), per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: « 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: « 8.995 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.970 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
1.335
Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, lettera a), aggiungere i seguenti:
«3-bis) dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti commi:
''2-quater-2. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 relative agli interventi di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio di edifici di proprietà di Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, e degli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (EECR) utilizzati a norma dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 16 lettera b) della legge 20 maggio 1985, n. 222, o in loro uso, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, nel caso in cui gli stessi interventi siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500,00 per metro quadrato di superficie utile riscaldata.
2-quater-3. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 relative agli interventi su edifici di proprietà di Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, e degli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (EECR) utilizzati a norma dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 16 lettera b) della legge 20 maggio 1985, n, 222, o in loro uso, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2 ?quater.2 del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 1700 per metro quadrato di superficie utile riscaldata.
3-ter) Al comma 2-quinquies. dopo le parole «La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater» sono aggiunte le parole «e 2-quater.2».
1.336
ANASTASI, GIROTTO, LANZI, CASTALDI, PARAGONE, VACCARO, GALLICCHIO
Al comma 40 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
«3-bis) dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente: ''2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.''»;
b) alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
«1-bis) dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente: ''1-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
1.337
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 40, lettera a), aggiungere infine il seguente numero:
«3-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
''b-ter) per l'acquisto e la posa in opera di apparecchi sanitari (vasi), rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, soffioni doccia e colonna doccia attrezzate, a ridotto consumo d'acqua, sostenute dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 3.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico provvede con proprio decreto a definire i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente lettera''».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle parole: «200 milioni per l'anno 2019, 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2031».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2019.
1.338 (testo 2)
Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:
2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
1.338
Quagliariello, Pichetto Fratin
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, lettera a), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:
«3-bis). al comma 2, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
''b-ter) per l'acquisto e la posa in opera di apparecchi sanitari, rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, soffioni doccia e colonna doccia attrezzate, a ridotto consumo d'acqua, sostenute dal 1 Gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 3.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede con proprio decreto a definire i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente lettera.''»
1.339
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, lettera a), dopo il punto 3), inserire il seguente:
«3.1) Se viene accertata la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi, che danno il diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modificazioni, l'Agenzia delle Entrate, anche se i soggetti beneficiari delle detrazioni hanno optato per la cessione del relativo credito, recupererà il credito corrispondente esclusivamente nei loro confronti.»
1.340
Al comma 40, alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con « pari a 8.622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
1.341
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
«1-bis) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente: ''Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell18 5 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di cui al comma 1-bis, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione''».
1.342
Verducci, D'Alfonso, Ginetti, Grimani, Astorre, Cirinnà, Parente
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1.1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.820 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.720 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»
1.343
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, VERDUCCI
Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-bis) al comma 1-septies, le parole: ''zone classificate a rischio sismico'' sono sostituite dalle seguenti: ''zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3''».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.768 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.630 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.640 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, a 8.655 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 e di 8.600 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2032».
1.344
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE
Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:
«1-bis) al comma 1-septies, le parole ''zone classificate a rischio sismico 1'' sono sostituite dalle seguenti ''zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3''».
Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 18.000.000;
2020: – 35.900.000;
2021: – 53.900.000.
1.345
MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO
Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:
«1-bis) al comma 1-septies, le parole: ''zone classificate a rischio sismico 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3''».
Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 18.000.000;
2020: – 35.900.000;
2021: – 53.900.000.
1.346
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
«1-bis) al comma 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione''».
1.347
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, alla lettera b), dopo il punto 1 è aggiunto il seguente:
«1.a) alla fine del comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione''».
1.348
Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
«1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: ''ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo''».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: ? 5.000.000;
2020: ? 5.000.000;
2021: ? 5.000.000.
1.349
Al comma 40, alla lettera b), dopo il punto 1 è aggiunto il seguente:
«1.a) al comma 1-bis dopo le parole: ''ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo''».
1.350
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
«1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: ''ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo''».
1.351
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, lettera b), punto 2, sostituire le parole: «e le parole: ''nel 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel 2019''» con le seguenti: «, le parole: ''nel 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel 2019'', le parole: ''A+'' sono sostituite dalle seguenti: ''A++'' e le parole: ''A per i forni'' sono sostituite dalle seguenti: ''A+ per i forni e le cappe da cucina''.».
1.352
All'articolo 1, comma 40, dopo la lettera b), punto 2) aggiungere il seguente:
«3) al comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2016, n. 63, dopo le parole: ''per l'acquisto di mobili'' sono aggiunte le seguenti '', porte esterne o interne e porte tagliafuoco, ivi comprese quelle dotate di tecnologie volte a garantire via di fuga libere e funzionali in caso di emergenza,''».
1.353
Dichiarato inammissibile
Al comma 40, dopo la lettera b), è aggiunto la seguente:
«b-bis) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:
''Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di cui al comma 1-bis, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione''».
1.354 (testo 2)
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
«40-bis. (Stabilizzazione dell'extraincentivo per impiantì fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione delle coperture in eternit o amianto). Gli impianti fotovoltaici, di cui al comma 40-ter, realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto a decorrere da 1º gennaio 2019 hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 20'/MWh, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull'energia elettrica.
40-ter. Gli impianti fotovoltaici di cui al comma 40-bis sono gli impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.
40-quater. Il GSE rende note, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, le condizioni specifiche, anche relative alle corrette modalità di rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere al premio.
40-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 639-bis e 639-ter».
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'' il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fìtosanitari) sono soppressi.
639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-bis, 639-ter e 639-quater».
1.354
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
«40-bis. Gli impianti fotovoltaici, di cui al comma 40-ter, realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto a decorrere da 1º gennaio 2019 hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 20 euro/MWh, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull'energia elettrica.
40-ter. Gli impianti fotovoltaici di cui al comma 40-bis sono gli impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.
40-quater. Il GSE rende note, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, le condizioni specifiche, anche relative alle corrette modalità di rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere al premio.
40-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».
Conseguentemente al comma 621 sostituire le parole: «0,50» con le seguenti: «1,15».
1.355
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti
«40-bis. Per incentivare la mobilità sostenibile dal 1º gennaio 2019 l'imposta sul valore aggiunto per l'utilizzo del sharing mobility è pari al 10 per cento.
40-ter. Alle aziende, pubbliche e private, dal 1º gennaio 2019 che utilizzano flotte aziendali elettriche usate come veicoli in condivisione anche per gli spostamenti privati dei dipendenti spetta una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'acquisto o noleggio dei veicoli pari al 100 per cento.
40-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
40-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 500 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».
Conseguentemente:
al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5» con le seguenti: «0,75;
dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:
«637-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
637-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:
«639-bis Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'' il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
1.356
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
40-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:
a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.
40-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
40-quater . Il Fondo di cui al comma 40-bis destina le proprie risorse con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell'intermodalità;
e) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.
40-quinquies. È istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni. La Commissione, è composta da sei rappresentanti, di cui tre appartenenti alle amministrazioni statali competenti in materia e tre rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 40-bis, a predisporre entro l'avviso di finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
Conseguentemente,
al comma 621, sostituire le parole: «0.5 per cento» con le seguenti: «1 per cento»
dopo il comma 63 7, aggiungere i seguenti:
«637-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
637-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».
1.357
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
40-bis. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno del terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea, A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2019-2021.
40-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».
Conseguentemente al comma 621, costituire le parole: «dello 0,50 per cento» con le seguenti: «0,65 per cento».
1.358
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
«40-bis. Le società che gestiscono strade e autostrade dal 1º gennaio 2019 destinano il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali per la realizzazione di piste ciclabili. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento di risorse di cui al presente articolo».
1.359
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. A partire dal 1º gennaio 2019 il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come classificato nell'articolo 2, terzo comma, del Regio Decreto n. 1443/1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 20 per cento dei prezzi di vendita dei materiali cavati e comunque non inferiore a:
a) 2,80 Euro/m3 per sabbia e ghiaia;
b) 3,30 Euro/m3 per calcare;
e) 2,30 Euro/m3 per argilla;
d) 8 Euro/m3 per pietre ornamentali;
e) 2,20) Euro/m3 per torba.
40-ter. I canoni, di cui al comma 40-bis, possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte».
1.360
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
«40-bis. All'articolo 19-bis .1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''i-bis) indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa, è sempre ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati alla ricarica stessa, nelle seguenti misure:
1) per l'anno 2011, per il 100 per cento;
2) per l'anno 2019, per il 90 per cento;
3) per l'anno 2020, per 1'80 per cento;
4) per l'anno 2021, per il 70 per cento;
5) per l'anno 2022, per il 60 per cento;
6) per l'anno 2023, per il 50 per cento'';
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''1-bis. A decorrere dall'anno 2019 l'imposta è ammessa in detrazione nella misura del 45 per cento quando i beni di cui alla lettera i-bis) del comma 1 oggetto dell'acquisto o dell'importazione non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione''.
40-ter. Alla tabella A, parte 11, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
''41-quinquies) prodotti e apparecchiature per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e prestazioni d'opera o di servizi per la loro installazione e attivazione, comprese le relative opere di ristrutturazione edilizie''.
40-quater. Alle spese sostenute per la costruzione e per l'installazione delle infrastrutture elettriche di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica negli edifici privati, anche condominiali, si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, qualora l'ammontare delle stesse sia superiore ad euro 10.000, essa è ripartita nell'anno in cui sono state sostenute e nei due successivi. Se tale energia è prodotta da fonti rinnovabili la detrazione è maggiorata di un ulteriore 20 per cento.
40-quinquies. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di imposta comunale sugli immobili (ICI) rispettivamente stabiliti all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione d'infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
40-sexies. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e di regolare ulteriori misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, è istituito un fondo nazionale di incentivazione per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato «fondo», di durata quinquennale.
40-septies. Le risorse del fondo sono utilizzate per l'erogazione, a titolo d'incentivo a fondo perduto:
a) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di autoveicoli elettrici ricaricabili e per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione delle infrastrutture di ricarica;
b) di contributi in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad elettricità negli spazi di sosta pubblici o privati, privilegiando i progetti che prevedano il ricorso a produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
40-octies. L'erogazione dei contributi di cui al comma 40-septies è regolata con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto dei seguenti criteri:
a) premialità a favore degli accessi alla mobilità elettrica più celeri e anticipati, in base alla quale i soggetti che acquistano o che realizzano interventi ammessi ai contributi, ottengono i seguenti importi:
1) per l'anno 2019: euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
2) per l'anno 2020: euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
3) per l'anno 2021: euro 3.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
4) per l'anno 2022: euro 2.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
5) per l'anno 2023: euro 1.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
b) socializzazione dei costi di infrastrutturazione per gli spazi di sosta pubblici o privati, In base alla quale i decreti annuali di cui all'alinea, nell'ambito delle indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), possono stabilire che il reperimento della quota di risorse da destinare ai comuni per l'infrastrutturazione sia posto in capo alle società e ai soggetti gestori del sistema di distribuzione dei carburanti, a fronte di un incremento massimo della tariffa dell'energia elettrica di euro 0,25 per kWh.
40-nonies. I decreti di cui al comma 40-octies devono inoltre prevedere che l'erogazione degli importi di incentivazione sia accessibile a tutte le categorie di utenti, compresi i soggetti pubblici e le persone giuridiche private o pubbliche, indipendentemente dalle finalità perseguite.
40-decies. I decreti di cui al comma 40-octies devono favorire il ricorso alle fonti rinnovabili e possono altresì riservare quote dello stanziamento finanziario complessivo del fondo, in percentuale non superiore al 40 per cento del totale, da riservare ai contributi di incentivazione per il rinnovo eper la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati, di taxi, di sistemi di car sharing, fermi restando i criteri di erogazione di cui al citato comma 40-octies.
40-undecies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».
Conseguentemente al comma 621, le parole: «05» sono sostituite con le seguenti: «1,15».
1.361
Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente:
«40-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, il n. 122, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10% sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ovvero distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.».
Conseguentemente al comma 421 modificare le parole «euro 130.317.000» con le parole «euro 129.317.000», le parole «euro 1.258.000» con le parole «euro 258.000», le parole «euro 107.220.000» con le parole «euro 106.220.000», le parole «euro 146.089.000» con le parole «euro 145.089.000», le parole «euro 145.512.000» con le parole «euro 144.512.000», le parole «euro 145.232.000» con le parole «euro 144.232.000», le parole «euro 145.143.000» con le parole «euro 144.143.000», le parole «euro 145.006.000» con le parole «euro 144.006.000», le parole «euro 143.318.000» con le parole «euro 142.318.000» e le parole «euro 143.293.000» con le parole «euro 142.293.000».
1.362
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. All'articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
''2-bis) La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto, o all'assegnazione in proprietà effettuata da cooperative edilizie di abitazione, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica non inferiore alla A/1, a condizione che:
a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A – Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;
b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;
c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse, o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di riuso e rigenerazione urbana come qualificati dalla legislazione urbanistica vigente, o attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione, nonché con variazione volumetrica, laddove ammessa dalla normativa urbanistica vigente.''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
1.363
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40 è aggiunto il seguente:
«40-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: ''La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare''.».
1.364
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Ecotassa), di cui all'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è stabilito in 35 euro per tonnellata».
1.365
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40 aggiungere il comma:
«40-bis. Le sanzioni di cui all'art. 6 del d.lgs numero 471 del 1997 per l'inosservanza del comma 916 della legge numero 205 del 2017 decorrono a partire dal 1º gennaio 2020».
1.366
GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, TESTOR, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
«40-bis. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Anche al fine di rapportare le esigenze produttive con quelle delle popolazioni locali, sono considerate valide le obbligazioni contrattualmente assunte, anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dai soggetti proponenti e esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e relative opere connesse, in forza delle quali sia riconosciuto un corrispettivo patrimoniale in favore dei Comuni il cui territorio sia anche solo in parte interessato da detti interventi, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza dell'azione amministrativa''».
1.367 (testo 2)
CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
«40-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta nel senso che, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi».
Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre di 5 milioni di euro l'importo di cui al primo periodo del comma 138.
1.367
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
«40-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del DM 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta nel senso che, per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.».
1.368
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
«40-bis. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, del DM 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, la detrazione dall'imposta sul reddito di cui all'articolo 2 del citato decreto, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.».
1.369
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
«40-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: ''sono di competenza Statale.'' è inserito il seguente periodo: ''La graduatoria di accesso agli incentivi è sempre soggetta a scorrimento nei limiti dell'impegno complessivo autorizzabile di 50 Mw. La tariffa incentivante, in caso di scorrimento della graduatoria, non è soggetta a decurtazione''».
1.370
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
''q-bis) ''soggetti auto-produttori'': a tutti gli effetti di legge si intendono imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte - con cessione alla rete -), compresi i consorzi e e società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1,000.000;
2021: – 1.000.000.
1.371
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
«40-bis. In caso di accertamento della mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, l'Agenzia delle Entrate recupera il credito corrispondente esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari della detrazione, anche qualora abbiano optato per la cessione del relativo credito».
1.372
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
«40-bis. In caso di accertamento della mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, l'Agenzia delle Entrate recupera il credito corrispondente esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari della detrazione, anche qualora abbiano optato per la cessione del relativo credito».
1.373
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
''1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che sostengono le tipologie di spese di cui ai predetti commi, possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi dì cui ai predetti commi, con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 28 febbraio 2019.
1-novies. Il credito di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
1-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.''»
Conseguentemente:
? al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» con le seguenti: «46,86 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 195,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 204,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 213,72 milioni di euro per l'anno 2023, di 214,45 milioni di euro per l'anno 2024, di 247,39 milioni di euro per Panno 2025, di 281,83 milioni di euro per Panno 2026, di 279,89 milioni di euro per Panno 2027, di 279,6 milioni di euro per Panno 2028, di 280 milioni di euro per Panno 2029 e di 280,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030»
? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 0;
2020: ? 10.300.000;
2021: ? 0.
1.374
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
''1-octies. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati «A» e «B» al decreto del Ministro per le infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con «metodo convenzionale» e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con «metodo semplificato''».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.
1.375
Dopo il comma 40, inserire i seguenti:
«40-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
''1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, I soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.
1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
1-decies. Le disposizioni di cui ai commi 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021''.
40-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma 40-bis».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «a 7.000 milioni per l'anno 2020, 6.988 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.987 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.988 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.376
Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
«40-bis. All'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
''1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.
1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
1-decies. Le disposizioni di cui ai commi 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021''.
40-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma 40-bis.
40-quater. Agli oneri derivanti dai commi 40-bis e 40-ter, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190».
1.377
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
«40-bis. All'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
''1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.
1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
1-decies. Le disposizioni di cui ai commi 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021''.
40-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma 40-bis.
40-quater. Agli oneri derivanti dai commi 40-bis e 40-ter, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190».
1.378
AIMI, BARBONI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
«40-bis. Per gli interventi di cui al decreto legge 63/2013, articolo 16, commi 1-bis 1-sexies, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli immobili, il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.800 milioni».
1.379
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40 aggiungere il comma:
«40-bis. All'art. 1 comma 56 della Legge 208 del 2015, sostituire il periodo ''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. con il seguente: ''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse''».
1.380
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''effettuato entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite con le seguenti: ''effettuato entro il 31 dicembre 2020''; e le parole: ''A o B'' sono sostituite dalle seguenti: ''non inferiore alla A/1''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
1.381
BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI
Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
«40-bis. All'art 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro''.
40-ter. Agli oneri di cui al comma 40-bis si provvede nei limiti di 15 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 421 e nei limiti di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a valere sul fondo di cui al comma 138 primo periodo».
1.382
GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 40 inserire il seguente:
«40-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro''».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 35.000.000.
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000.
1.383
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 giugno 2016 n. 132 è sostituito dal seguente:
''Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascun esercizio finanziario per il triennio a decorrere dal 2019''».
Conseguentemente al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi relativi al triennio 2019-2021 e sue proiezioni con i seguenti:
2019: 50.019.000;
2020: 97.226.000;
2021: 70.492.000.
1.384
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
«40-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: ''per i periodi d'imposta 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i periodi d'imposta dai 2017 al 2021'';
b) al comma 5, le parole: ''nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, e di 60 milioni di euro nell'anno 2023''».
Conseguentemente, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» ''con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.940 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.880 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 8.940 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
1.385
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
«40-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:
''140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente (da valutare), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.''».
1.386
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
«40-bis. Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui al comma 1, nonché gli incentivi per interventi previsti dal decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, si applicano anche all'installazione di apparecchiature ed impianti contenenti gas fluorurati, a condizione che i lavori siano svolti da persone e imprese in possesso delle certificazioni e delle attestazioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e che il committente alleghi alla documentazione prevista copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione».
1.387
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
«40-bis. All'articolo 1, comma 3, numero 7), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: ''2- quater .1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2- quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16'' sono aggiunte le seguenti parole: ''a decorrere da 1 º gennaio 2019 una detrazione nella misura dell'80 per cento''.
40-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».
Conseguentemente,
– al comma 621, sostituire le parole: «0.5 per cento» con le seguenti: «1,25 per cento».
– dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:
«637-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1 º gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
637-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».
1.388
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40 aggiungere il comma
«40 bis. All'articolo, comma 916, primo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2020''».
Conseguentemente, le sanzioni di cui all'art.6 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.471 entrano in vigore dal 1 gennaio 2021.
1.389
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. In attuazione della legge n. 2 del 2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica sono stanziati 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016».
Conseguentemente:
? ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione;
? al comma 621, le parole: «dello 0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti «0,65 per cento».
1.390
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
«40-bis. Al fine della realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e incentivarne l'utilizzo nonché per lo sviluppo del mercato della mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati, nel limite massimo di 100 milioni di euro.
40-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».
Conseguentemente al comma 621 sostituire le parole: «05» con le seguenti: «0,75».
1.391
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. A partire dal 1 º gennaio 2019 il canone per il prelievo di acque di sorgenti nel territorio nazionale è pari ad almeno 20 Euro/m3 su tutto il territorio. Tale canone può essere elevato dalle Regioni e, in questo ambito, differenziato in funzione di obiettivi ambientali».
1.392
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
«40-bis. Per le spese documentate sostenute dal 1/1/2019 al 31/12/2021 e relative all'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2 com.ma 1 lettera d) ed h) del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 purché dotati di tecnologie di connessione e comunicazione nonché di sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze di ricarica sia degli occupanti dell'abitazione che della rete elettrica, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito nella misura del 65 per cento degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro 5.000, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
40-ter. La detrazione si applica anche alle spese, documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile.
40-quater . Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione relativamente alle spese di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110».
1.393
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 1 º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, relative all'acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma I, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 1 O quote annuali di pari importo.
40-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 12.000.000;
2021: – 20.000.000.
1.394
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
«40-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1 º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013. n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8984,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.961,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.969,3 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dal 2030».
1.395
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
«40-bis. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale».
1.396
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
«41-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro";
b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:
"d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);
d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti".
41-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;
b) alla tabella A, parte III, aggiungere, in fine, il seguente numero:
"127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre".
41-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2020, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.
41-quinques. All'onere recato, stimato in 315 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653 dell'articolo 1 della presente legge».
1.397
RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, BINETTI
Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
«41-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie sostenute da adulti con età superiore a 65 anni, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11";
41-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.398
RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, BINETTI
Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
41-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11".
41-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.399
RIZZOTTI, GALLONE, STABILE, BINETTI
Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
41-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni" sono aggiunte le seguenti: "e per gli adulti di età compresa tra 65 e 90 anni".
41-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.400
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
«41-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:
"m) relativi all'adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, quali, ad esempio, la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la realizzazione di opere per conseguire l'invarianza idraulica rispetto alle condizioni che preesistevano all'edificazione, il recupero delle acque meteoriche, gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali e nelle aree classificate a rischio nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), e gli interventi sulle sponde dei corsi d'acqua operati dai proprietari frontisti".
41-ter. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere il seguente comma:
"2-ter. Agli interventi di cui alla lettera m) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le stesse agevolazioni fiscali previsti per gli interventi di cui alla lettera i), con le seguenti modifiche:
a) la maggiore detrazione per l'ubicazione dell'intervento, prevista dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi eseguiti nelle aree delimitate nelle Carte di pericolosità dei PAI o dei PGRA e nell'area d'influenza a monte;
b) le maggiori detrazioni per la riduzione della classe di rischio, previste dai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano agli interventi che conseguono il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore, come definite nelle Carte di rischio dei PAI o dei PGRA;
c) la detrazione è pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi di delocalizzazione degli edifici esistenti all'interno delle aree classificate a rischio molto elevato (R4) edificati prima della classificazione dell'area;
d) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le linee guida per la progettazione degli interventi di cui alla lettera m) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed i requisiti dei professionisti abilitati, alla loro progettazione, nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Le attestazioni sono trasmesse, anche per via telematica all'Autorità competente alla redazione e all'aggiornamento dei PAI o dei PGRA, che effettua controlli a campione con procedure e modalità disciplinate dalle predette linee guida. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza del beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti."».
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.
639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
639-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
639-quinquies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-bis, 639-ter e 639-quater».
1.401
BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
«41-bis. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inacessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
41-ter. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
41-quater. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente ridurre di pari importo il Fondo di cui al comma 653.
1.402
LA MURA, MORONESE, NUGNES, L'ABBATE, ORTOLANI, QUARTO, MANTERO, GALLICCHIO
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
«41-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) realizzazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana che ne consenta il riutilizzo a fini irrigui;
b-ter) realizzazioni di recinzioni in legno certificato FSC;
b-quater) realizzazione di superfici pavimentate drenanti e permeabili, destinate alla sosta dei veicoli, all'accesso alle abitazioni, all'utilizzo come base di gazebo;
b-quinquies) creazione di aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;
b-sexies) acquisto di biotrituratori;
b-septies) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
b-octies) creazione di filari e bordure di essenze arboree mediterranee."».
Conseguentemente sostituire il comma 653, con il seguente:
«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 47,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 120,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 160,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 170,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 180,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 200,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 240,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 230,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 239,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 240,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».
1.403
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) la potatura, l'abbattimento e gli interventi di cura degli alberi effettuati in caso di interventi per la pubblica e privata incolumità"».
1.404
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
«41-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro.".
41-ter. Agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
41-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
1.405
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo le parole: "da imprese agricole, artigiane, industriali", inserire le seguenti: ", commerciali"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000,000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
1.406
UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole "e 2018" con le seguenti: "2018 e 2019"».
Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 41-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.407
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 28 luglio 2016 n. 154, dopo le parole: "da imprese agricole, artigiane, industriali", inserire le seguenti: ", commerciali".».
1.408
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 26 luglio 2016, n. 154, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) da arboricoltori ornamentali certificati"».
1.409
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021."».
Conseguentemente ridurre il fondo di cui al comma 653 in misura pari a 48 milioni per il 2019, 148 milioni per il 2021 e 185 milioni a decorrere dal 2022.
1.410
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.600.000;
2020: – 31.200.000;
2021: – 46.800.000.
1.411
MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".».
Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.600.000;
2020: – 31.200.000;
2021: – 46.800.000.
1.412
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".».
Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.600.000;
2020: – 31.200.000;
2021: – 46.800.000.
1.413
Pirro, Presutto, Gallicchio, Accoto, Turco, Marco Pellegrini, Pesco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
«41-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi', le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, nonché le relative opere strumentali allo sfruttamento dei giacimenti di cui ai titoli minerari, escluse le attività di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, non rivestono carattere d'interesse strategico nazionale e non sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili."».
1.414
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
«41-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, nelle percentuali e nei limiti indicati, anche per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all'adozione di misure di messa in sicurezza e di programmi di manutenzione idrogeologica.
41-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per la classificazione degli interventi di contrato del dissesto idrogeologico, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
41-quater. All'attuazione dei commi 41-bis e 41-ter, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della presente legge.».
1.415
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All'articolo 118 del decreto legislativo n. 193 del 2006, sostituire le parole "1º gennaio 2019" con le seguenti "1º gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati alla produzione alimentare, e dal 1º gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione"».
Conseguentemente all'articolo 8 del decreto legislativo n. 90 del 1993, sostituire le parole «1º gennaio 2019» con le seguenti «1º gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati alla produzione alimentare, e dal 1º gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione».
1.416
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
«41-bis. In attuazione dei principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro 0", "euro 1", "euro 2" o "euro 3", con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad "euro 6" della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
41-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 e immatricolati entro il 31 marzo 2020».
Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000
1.417
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:
"La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare".».
1.418
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso";
b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".
41-ter. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim e delle imposte ipotecaria e catastale, l'istanza di rimborso delle maggiori imposte versate deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
41-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".
41-quinquies. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
1.419
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
"1-quater: latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti"».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 80.000.000;
2021: – 80.000.000.
1.420
BINI, FARAONE, BOLDRINI, MANCA
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
«41-bis. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"1-quater) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia".».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.421
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, infine, il seguente numero:
"1-quater. Alimenti specifici per l'infanzia, latte formulato per l'infanzia per bambini da 0 a 36 mesi."».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.950 milioni di euro».
1.422
Dopo il comma 41, inserire il seguente:
«41-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"41-quinquies) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali."».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.620 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.920 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.423
Manca, Marino, Misiani, Stefano, Margiotta, Astorre, D'Arienzo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente periodo.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 421, sostituire le parole: «di euro 130.317.000» con le seguenti: «di euro 90.317.000».
1.424
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Gallone
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente periodo.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 421, sostituire le parole: «di euro 130.317.000» con le seguenti: «di euro 90.317.000».
1.425
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:
«41-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
41-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 41-bis, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.»
Conseguentemente:
– al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «17,16 milioni di euro per l'anno 2019»;
– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –0;
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000.
1.426
MALLEGNI, GALLONE, PICHETTO FRATIN
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
41-bis. Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:
"89-bis. Il termine del 7 dicembre 2018 fissato nell'articolo 3, comma 21 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 è ulteriormente differito al 30 aprile 2019. È altresì differito al 30 aprile 2019 il termine del 7 dicembre 2018 fissato nell'articolo 21, comma 23 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119"».
1.427
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. La detrazione di cui al comma 41 è altresì riconosciuta anche per le spese documentate per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehor destinati alla realizzazione di spazi ricreativi.
41-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.428 (testo 2)
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023».
1.428
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022.».
1.429
Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
«41-bis. I termini per la presentazione della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per l'accesso al beneficio per l'anno 2017 e la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" per l'accesso al beneficio gli investimenti relativi all'anno 2018 ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 si intendono differiti dal 22 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018.».
1.430
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO
Sopprimere i commi da 42 a 44.
Conseguentemente, al comma 139, le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022».
1.431
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Sopprimere i commi 42 e 43.
Conseguentemente al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le parole: «8.700 milioni».
1.432
Dichiarato inammissibile
Sopprimere i commi 42 e 43.
1.433
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 42, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le lettere a), b) e d);
b) alla lettera f) capoverso 11, sopprimere le parole: «fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».
1.434
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 42, lettera d) capoverso 6-bis, sostituire le parole: «a) e c)» con le seguenti: a), c) e c-bis).
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.435
Al comma 42, lettera d), capoverso 6-bis, dopo le parole: «alle lettere a)», aggiungere le seguenti: «a-bis)».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.436
Dichiarato inammissibile
Al comma 42, lettera d), capoverso 6-bis, dopo le parole: «alle lettere a)», aggiungere le seguenti: «a-bis)».
Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.
1.437
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 42, lettera d), capoverso 6-bis, dopo le parole: «alle lettere a)», aggiungere le seguenti: «a-bis)».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.438
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 42, lettera d), aggiungere: «Per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e per le imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 per tutte le spese indicate al comma 6.»;
b) dopo il comma 44, inserire il seguente: «44-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, al primo periodo dopo «medesimo gruppo» inserire «salvo che per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e per le imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33». Dopo il secondo periodo, inserire: «La disposizione del presente comma non si applica alle operazioni intercorse tra imprese e persone fisiche le quali, in qualità di cedenti, conseguono il reddito derivante dall'utilizzazione economica dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3 al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali».
1.439
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 42, lettera f) sopprimere le parole da: «iscritti nella sezione» fino alla fine del periodo.
1.440
PIRRO, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, TURCO, PRESUTTO, PATUANELLI
Dopo il comma 42 inserire il seguente:
«42-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. L'importo massimo garantito di cui al comma 3 può essere superato, fino al limite di 3 milioni e cinque centomila euro e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, qualora il predetto superamento sia connesso alla concessione di garanzie del Fondo in favore di piccole e medie imprese su operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento di un programma di investimenti.";
b) al comma 4, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:
"Per le garanzie su portafogli di finanziamenti di cui al presente comma, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa, di cui al comma 3, è elevato, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a 3 milioni e cinquecentomila euro in favore delle imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499 nonché delle piccole e medie imprese di cui al comma 3-bis."».
1.441
Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio, 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, 29 luglio 2014, n. 106, al primo periodo, dopo le parole: "appartenenza pubblica," sono aggiunte le seguenti: "o in possesso degli enti locali, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in regime di comodato o di locazione"».
1.442
LANZI, CASTALDI, GIROTTO, PARAGONE, VACCARO, ANASTASI, GALLICCHIO
Dopo il comma 44, inserire i seguenti:
«44-bis. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle imprese italiane, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle imprese esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 44-sexies.
44-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 44-bis è riconosciuto per le spese di partecipazione a fiere internazionali di settore al di fuori dell'Unione Europa relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie e di comunicazione connesse alla partecipazione; per il trasporto di prodotti e materiali.
44-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 44-bis è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
44-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative di cui ai commi da 44-bis a 44-quater, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 44-ter;
b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 44-bis e 44-septies;
c) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
44-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
44-septies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 44-bis, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente,
a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019,» con le seguenti: «37,16 milioni di euro per l'anno 2019,» e le parole: «di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «di 175,9 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) alla Tabella A, voce: «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale», apportare le seguenti variazioni:
2019: – ;
2020: – 30.000.000;
2021: – .
1.443
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 44 inserire il seguente:
«44-bis. Al fine di favorire l'applicazione del regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (patent box) al settore delle ricerca, con particolare riguardo alla ricerca farmaceutica, dando certezza alla redditività dei relativi investimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, prevedendo che, in caso di positiva istruttoria dell'istanza l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, debba essere siglato entro i successivi trenta giorni. Tale procedura si applica anche alle istanze già positivamente esitate, per le quali non è ancora pervenuto l'Accordo. La mancata chiusura del procedimento entro il termine di centottanta giorni dal deposito dell'istanza di ruling, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo».
1.444 (testo 2)
L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO, GALLICCHIO
Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:
«41-bis. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunti i seguenti:
''99-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale del confezionamento e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è riconosciuto, secondo le condizioni e nei limiti fissati ai sensi dei commi 97 e 98, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dell'imballaggio. Per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 99.
99-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi di cui al comma 99-bis, secondo la vigente normativa europea e nazionale''».
1.444
L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO, GALLICCHIO
Dopo il comma 44 inserire il seguente:
«44-bis. In attuazione delle politiche e degli obiettivi dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare, nei limiti di 300 mila euro annui per azienda, al fine di ridurre l'impatto ambientale della plastica e il depauperamento delle risorse non rinnovabili fossili, alle aziende produttrici di stoviglie di plastica, si riconosce, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta nella misura del 36 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di nuovi impianti, idonei alla produzione di stoviglie realizzate con materiali biodegradabili e compostabili a norma dello standard UNI EN14995. Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro annui.».
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 54,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 211,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 221,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 221,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 254,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 289,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 287,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 286,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 287,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 287,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».
1.445
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
«44-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo, è esteso agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per l'anno 2019 gli importi di cui comma 653.
1.446
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
«44-bis. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, perle spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, per quelle relative all'acquisto di tecnologie di prevenzione degli infortuni domestici e telemedicina, nonché per quelle relative ai contratti stipulali con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, per il 2019 è ammessa la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nel limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro. La percentuale di detrazione è pari al 50 per cento del costo sostenuto, fino ad un ammontare complessivo di euro 5.000 per le spese relative all'installazione degli impiantì e delle tecnologie previste dalla norma e nei limiti del 30 per cento del valore dell'impianto per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi per i soggetti con età anagrafica non superiore a 65 anni e in tre quote annuali per gli altri. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia delle entrate stipulerà delle specifiche convenzioni con gli Enti comunali, provinciali e regionali, nonché con gli istituti di vigilanza, i gestori telefonici, le aziende eroganti servizi e forniture di acqua, gas ed energia elettrica e gli enti finanziari ed assicurativi, al fine di semplificare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il sostenimento delle spese detraibili. Il testo e le modalità di sottoscrizione della convenzione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In alternativa alla detrazione delle spese, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito. Gli aventi diritto potranno cedere il credito ai soggetti convenzionati con l'agenzia delle entrate che hanno ceduto i beni o effettuato gli interventi, ovvero agli altri soggetti privati convenzionati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente articolo. Il possesso dei suindicati requisiti in capo al cedente del credito viene certificato da parte dell'agenzia delle entrate mediante specifica attestazione. Il testo e le modalità dì rilascio della prescritta attestazione è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede, per le spese di acquisto dei beni indicati nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, stimate in 9 milioni di euro a decorrere dal 2019, con le coperture finanziarie già approntate in occasione della proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili disposta dall'art. 11 della legge di bilancio 2019 e, per la parte residua, mediante le disposizioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma nonsia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottatele disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
1.447
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
«44-bis.1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2019 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 percento:
a) le prestazioni aventi per oggetto l'acquisto di beni e servizi connessi all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, di tecnologie di prevenzione degli infortuni domestici e telemedicina, nonché le prestazioni di servizio connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali».
Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 60.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 80.000.000.
1.448
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
«44-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, al fine di favorire la mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nell'ambito di piani adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o comunità montane ed enti equiparati, ed in conformità ad apposite convenzioni stipulate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o assimilato, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e da lavoro assimilato e sono deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto ed il mantenimento di velocipedi conformi al disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da assegnare o concedere in uso ai propri dipendenti ed assimilati per percorsi casa-lavoro e per uso personale».
1.449
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, FEDELI
Sostituire i commi da 45 a 48 con il seguente:
«45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 46 le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017»;
b) al comma 56, al primo periodo, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».
Conseguentemente, al comma 139, le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
1.450
Dichiarato inammissibile
Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro.».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.451
Dichiarato inammissibile
Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.452
Dichiarato inammissibile
Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».
Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: ?20.000.000;
2020: ?20.000.000;
2021: ?20.000.000.
1.453
Dichiarato inammissibile
Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».
Conseguentemente, al comma 653, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».
1.454
Dichiarato inammissibile
Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».
Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».
1.455
Ferro, Damiani, Fantetti, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Al comma 46, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni per l'anno 2020 e di 35 milioni per l'anno 2021.
1.456
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 48, inserire il seguente:
«48-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».
Conseguentemente, ai relativi maggiori, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.
1.457
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 49, inserire il seguente:
«49-bis. All'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali' sono sostituite dalle seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali di cui alla lettera e-ter, del comma 1, dell'articolo 10 e alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 51, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali'"».
1.458
Pirro, Presutto, Gallicchio, Accoto, Turco, Marco Pellegrini, Pesco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 49, inserire il seguente:
«49-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo, instaurato innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ex legge 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS , in materia di ambiente, di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al Decreto legislativo n. 206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e w) del decreto legislativo 117 del 2017, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici."».
1.459
Modena, Gallone, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 49 inserire il seguente:
«49-bis. Non sono soggetti al contributo unificato gli atti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati, innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ex legge n. 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS come da ex decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di ambiente, in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici nonché i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo».
1.460
SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
«51-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articolo 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorre dal 1º gennaio 2019 in euro 350. All'onere recato, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138.».
1.461
Urso, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 54 inserire i seguenti:
«54-bis Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente:
"1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari";
b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.
54-ter. Le disposizioni di cui al comma 54-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019.»
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, 8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
1.462
CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI
Dopo il comma 54, inserire il seguente:
«54-bis. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
"I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto dì lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto, è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del sessanta per cento di quanto effettivamente corrisposto. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore dì attivare il progetto e fino alia realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanzi amento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono presentare all'INAIL progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 25.000.000;
2020: – 25.000.000;
2021: – 25.000.000.
1.463
Bernini, Malan, Moles, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Rizzotti, Ronzulli, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Vitali, Errani, De Petris
Sostituire il comma 55 con il seguente:
«55. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.464
Ritirato
Al comma 55, sostituire le parole: «di ulteriori 6 mesi» con le seguenti «a decorrere dal 2019».
Conseguentemente: al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi relativi al biennio 2020-2021 e sue proiezioni con i seguenti:
2019: 57.519.000;
2020: 102.226.000;
2021: 75.492.000.
1.465
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 55, inserire il seguente:
«55-bis. All'articolo 1, comma 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "31 dicembre 2017", aggiungere le seguenti: "e nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018"».
1.466
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
«55-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il n. 122) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633 si interpreta nel senso che l'importo relativo alle prestazioni di fornitura di energia termica ad uso domestico al quale applicare l'aliquota iva agevolata del 10 per cento, va determinato in misura proporzionale rispetto all'incidenza annua dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento rispetto al totale dell'energia termica prodotta. Si applica l'aliquota iva agevolata del 10 per cento sull'intero ammontare delle prestazioni di fornitura di energia termica ad uso domestico qualora l'incidenza dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento rispetto al totale dell'energia termica prodotta annua risulti pari o superiore all'80 per cento».
1.467
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 55, inserire il seguente:
«55-bis. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato "Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale" di seguito denominato "Fondo" con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui per ciascun anno del triennio 2019,2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
c) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.
55-ter. Le disposizioni di cui al comma 55-bis si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 55-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000» con le seguenti: «8.000».
1.468
Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
«55-bis. A partire dal 1º gennaio e fino al 31 dicembre 2019 è avviata la sperimentazione della estensione del credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 del 23 settembre 2016».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.640 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.930 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.469
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 56 con il seguente: «All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "importo di euro 90" sono sostituite dalle seguenti: "importo di euro 60"».
Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:
«56-bis. Resta comunque immutata la somma dovuta all'erario per l'anno 2019»;
Il comma 57 è sostituito con il seguente:
«57. All'art. 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n.208, sostituire le parole "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2019" e le parole: "8.000" con "9.600"»;
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti «8.998,4 milioni euro annui».
1.470
Al comma 56 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».
1.471
Al comma 56 dopo le parole «a decorrere dall'anno 2017» aggiungere «a decorrere dall'anno 2017» aggiungere le seguenti parole: «a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'art. 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».
1.472
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 56, inserire il seguente comma:
«56-bis. Il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 21, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introdotto dall'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato».
Sopprimere il comma 57.
1.473
Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alia quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. A decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 20.000.000.
1.476
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.477
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 57 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata prevalentemente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».
Conseguentemente dopo il comma 651 inserire il seguente:
«651-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».
1.478
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Al comma 57, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».
1.479
Al comma 57, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».
1.480
Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».
1.481
Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».
1.482
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, un'ulteriore quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, pari a 50 milioni di euro annui, è destinata alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».
1.483
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».
1.484
GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, l'intera quota di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».
1.485
Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».
1.486
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata prevalentemente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».
1.487 (testo 2)
Dopo il comma 57, inserire i seguenti:
«57-bis. I contributi di importo fino a 50 Milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura "comprensivo di IVA".
57-ter. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma precedente senza la dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma precedente, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.
57-quater. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.
57-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 57-bis a 57-quater, è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva n. 112/2006/CE».
1.487
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
«57-bis. I contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura "comprensivo di IVA".
57-ter.Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma precedente senza la dicitura "comprensivo di IVA" lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma precedente, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.
57-quater. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche».
1.488
Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
«57-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.
57-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell'anno 2018 dalle aziende di vendita».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 5.000.000;
2020: ? 5.000.000;
2021: ? 5.000.000.
1.489
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. Gli effetti stabiliti dal comma 578 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 1º gennaio 2019 per banchine, aree, infrastrutture e depositi, indicati nel sopra citato comma, insistenti negli ambiti portuali amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: ? 2.000.000;
2020: ? 2.000.000;
2021: ? 2.000.000.
1.490
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. Gli effetti stabiliti dal comma 578 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 1º gennaio 2019 per banchine, aree, infrastrutture e depositi, indicati nel sopra citato comma, insistenti negli ambiti portuali amministrati dalle Autorità di Sistema portuale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
1.491
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018 sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";
b) al comma 28, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018"».
1.492
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO
Dopo il comma 57 inserire il seguente:
«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";
b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."».
1.493
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è abrogato e il primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è soppresso».
1.494
Dopo il comma 57, inserire il seguente:
«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";
b) al comma 28, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017e 2018"».
1.495
NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";
b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».
1.496
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 57, inserire il seguente:
«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";
b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."».
1.497
BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";
b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."».
1.498
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 1, comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Per gli anni dal 2016 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2016" e dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono aggiunte le seguenti: "e del 25 per cento a decorrere dall'anno 2019"».
1.499
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall'articolo 57 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "125 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "155 milioni"».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.970 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2019.».
1.500
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. 1. Al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di loro ubicazione di cui al periodo successivo"».
1.501
Dichiarato inammissibile
«57-bis. Al comma 3, del decreto 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: "ai professionisti" sono sostituite dalle seguenti: "agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22/074/1998 n. 322 del 1998"».
1.502
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 57 aggiungere, i seguenti:
«57-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo le parole: «0,5 punti percentuali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane»;
57-ter. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, primo periodo, dopo le parole: «0,5 punti percentuali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane».
1.503
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dopo le parole: "0,5 punti percentuali" è aggiunta: "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane";
a) al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dopo le parole: "0,5 punti percentuali" è aggiunta: "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane"».
1.504
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2019».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 10.000.000;
2020: ? 10.000.000;
2021: ? 10.000.000.
1.505
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2019».
1.506
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 5 7 aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2019.».
1.507
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2019».
1.508
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorre 1º gennaio 2019».
1.509
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «50.000 euro».
57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000.
1.510
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: "5.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro".
57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.».
1.511
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».
57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta».
1.512
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».
57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta».
1.513
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: "5.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro".
57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infiammale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.».
1.514
Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera v), le parole: "di quindici milioni di abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "del cinquanta per cento della popolazione nazionale";
b) all'articolo 24, comma 3, primo periodo, le parole: "di quindici milioni di abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "del cinquanta per cento della popolazione nazionale".».
1.515
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 32, dell'allegato 25, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico ed il coordinamento delle attività legate alla previsione, prevenzione, emergenza delle calamità o alla salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le città metropolitane, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, possono rendere partecipi o contitolari all'utilizzo della rete radio, autorizzata per tali scopi con diritto d'uso delle frequenze, altri Servizi e Soggetti. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le città metropolitane possono altresì concedere, in regime di condivisione del mezzo trasmissivo, l'utilizzo della rete radio realizzata per gli scopi di cui al precedente comma anche a Servizi e Soggetti di pubblico interesse per lo svolgimento delle proprie attività. L'obbligo del versamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo, proporzionale alla percentuale di utilizzo reso in condivisione del mezzo trasmissivo, compete, anche per le quote dei Servizi e Soggetti coinvolti in quest'ultimo caso, alla regione, alla provincia autonoma o alla città metropolitana titolare dell'autorizzazione alla prima realizzazione della rete. I contributi per l'uso della percentuale di risorsa scarsa, dichiarata dal titolare della prima autorizzazione, resa in condivisione, sono determinati con riferimento a ciascun Servizio o Soggetto in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della quota di risorsa stessa, calcolata in base al numero dichiarato dei terminali in uso dai soggetti interessati rispetto al numero totale dei terminali in uso sulla parte del mezzo trasmissivo reso in condivisione, fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli Servizi e Soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti.
2-ter. Le regioni e le province a statuto speciale sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo forestale delle predette regioni e province."».
1.516
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
57-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;
b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;
c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;
d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;
e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);
f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.
2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.
4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.900 milioni di euro annui».
1.517
Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. ? (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) ? 1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365;
b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610;
c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805;
d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322;
e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);
f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160.
2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.
4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento."».
1.518
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. ? (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) ? 1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;
b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;
c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;
d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;
e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);
f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.
2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.
4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI."».
1.519
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera a) dello stesso articolo."».
1.520
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:
«57-bis. Air articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo."».
1.521
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:
«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera e), aggiungere la seguente lettera:
"e-bis) Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo."».
1.522
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera e), aggiungere la seguente lettera:
"f) Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo."».
1.523
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera: "e-bis) il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento."».
1.524
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:
«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera e), aggiungere la seguente lettera: "e-bis) Per le attività stagionali e per le attività che abbiano inizio o termine nel corso dell'anno, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di apertura al pubblico, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana."».
1.525
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».
1.526
Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. A decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 il 5 per cento delle risorse derivanti dall'introito complessivo del canone per il servizio pubblico sono destinate al finanziamento del fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione riservata all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale al fine di sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dalle emittenti locali».
1.527
Pirro, Marco Pellegrini, Presutto, Gallicchio, Accoto, Turco, Pesco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 inserire il seguente:
«57-bis. Al fine di incentivare l'evoluzione tecnologica e la digitalizzazione, a decorrere dall'anno 2019 una quota pari a 90 milioni di euro del fondo di cui al comma 58 è ripartita in favore di RAI ? Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la realizzazione di infrastrutture digitali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».
1.528
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, inserire il seguente:
«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'armo 2024» con le seguenti: «6.580 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.880 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.879 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.529
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, inserire il seguente:
«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «880 milioni di euro».
1.530
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, inserire il seguente:
«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: "9.000 milioni" con le seguenti: "8.880 milioni".».
1.531
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.".».
1.532
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».
1.533
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".»
Conseguente, all'onere recato, stimato in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138.
1.534
BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SICLARI, GIAMMANCO, VITALI
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente
«57-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal lo gennaio 2019.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.535
GALLONE, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
"c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060."»
Conseguentemente, dopo il comma 644 aggiungere il seguente:
«644-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodottifitosanitari) è soppresso.».
1.536
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" aggiungere le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".».
1.537
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "riscossione delle somme iscritte a ruolo", aggiungere le seguenti: "fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445".».
1.538
DE PETRIS, CIRINNÀ, MASINI, GIAMMANCO, RUSSO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 633-1972 dopo il numero 18) è inserito il seguente: "18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio."»
Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:
«644-bis. 1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.».
1.539
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.
57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 57-bis e 57-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019.».
1.540
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.
57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 57-bis e 57-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019.».
1.541
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.
57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 57-bis e 57-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019.».
1.542
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.
57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 57-bis e 57-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019.».
1.543
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.
57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019.».
1.544
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
57-ter. La disposizione di cui ai comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019.».
1.545
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019.»
1.546
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019.».
1.547
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019.».
1.548
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2019.».
1.549
Accoto, Gallicchio, Marco Pellegrini, Pirro, Presutto, Turco, Pesco
Ritirato
Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
«57-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";
b) le parole: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie," sono sostituite dalle seguenti: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, a gas di petrolio liquefatto, a gas metano o ad alimentazione ibrida, anche prodotti in serie,";
c) dopo le parole: "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma l, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";
d) le parole: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti" sono sostituite dalle seguenti: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, a gas di petrolio liquefatto, a gas metano o ad alimentazione ibrida, ceduti a soggetti non vedenti".
57-ter. Le disposizioni di cui al comma 57-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019."».
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030."».
1.550
Accoto, Gallicchio, Marco Pellegrini, Pirro, Presutto, Turco, Pesco
Ritirato
Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
«57-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";
b) dopo le parole: "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,".
57-ter. Le disposizioni di cui al comma 57-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019.»
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«653. Il Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.»
1.551
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. Le prestazioni di benessere del colpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.»
1.552
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte HI, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.»
1.553
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 57 aggiungere, il seguente:
«57-bis. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: "dallo stesso soggetto", sono inserite le seguenti: ", dal coniuge non separato"».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 100.000;
2020: – 100.000;
2021: – 100.000.
1.554
Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
«57-bis. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2019, sono altresì esenti dal pagamento del canone i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i titolari di abbonamento nel cui nucleo familiare è presente un soggetto fiscalmente a carico con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La richiesta di esenzione, unitamente al verbale di riconoscimento della grave disabilità, è inoltrata all'Agenzia delle entrate, per mezzo di posta elettronica certificata, dalle associazioni di categoria che ne hanno la rappresentanza e la tutela. L'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. i nominativi dei clienti titolari dell'esenzione ai sensi del presente comma. Acquirente Unico S.p.a. provvede, di conseguenza, alla trasmissione dei nominativi di cui al periodo precedente alle aziende di vendita dell'energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94. In caso di abuso, si applica l'articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
57-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 57-bis, pari a 270 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 58 del presente articolo.»
1.555
Romeo, Rivolta, Ferrero, Zuliani, Solinas
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere i seguent:
57-bis. 1. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.
57-ter. Ai fini di cui al comma 57-bis i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli importi relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.
57-quater. L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.
57-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.
57-sexies. L'Anagrafe tributaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.
57-septies. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento della TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
57-octies. Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».
1.556
DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
«57-bis. È istituto presso il Ministero della salute il «Fondo per la prevenzione e la tutela degli animali oggetto di maltrattamento, abbandono, sequestro, confisca o selvatici feriti» finalizzato a garantire la copertura delle spese derivanti allo Stato per gli impegni assunti con convenzioni internazionali, direttive europee e normative nazionali e regionali relative alla tutela del benessere degli animali e necessitano cure e/o custodia.
57-ter. Gli allevatori e i commercianti di animali vivi per fini alimentari, da pelliccia, da compagnia e da lavoro, chi vende a qualsiasi titolo animali vivi, i circhi con animali, gli zoo e i bioparchi, i laboratori di sperimentazione animale sono tenuti a versare, a partire dal Io gennaio 2019, il contributo "CONAMMA – CONtributo da attività commerciali e di ricerca con ANIMAli vivi", per tutti gli animali vivi allevati o commercializzati o utilizzati, secondo gli importi indicati nelle allegate tabelle A e B. Il pagamento riguarda tutti gli animali vivi e deve essere effettuato entro il primo giorno di ciascun mese per ciascun nuovo arrivo. Tutti gli animali vivi devono essere identificati individualmente con apposito sigillo di Stato, inteso ai sensi dell'articolo 467 c.p., utilizzando idoneo microchip con aggiunta, laddove necessario, di marca auricolare o fascetta o anellino inamovibili. Sono esclusi dal pagamento di tale contributo le strutture che detengono animali vivi senza finalità di lucro, come i centri per la cura e il recupero di animali feriti o maltrattati o oggetto di sequestro o confisca, i centri per la custodia di animali selvatici non recuperabili alla vita in libertà e le persone fisiche che detengono animali vivi gonadectomizzati.
57-quater. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo previsto al comma 51-ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinate alle amministrazioni pubbliche centrali e locali e agli enti e associazioni di protezione animale riconosciuti che gestiscono strutture o centri per la cura e il recupero di animali feriti o per la gestione di animali oggetto di sequestro, confisca, abbandono o maltrattamento, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiorna ogni tre anni le tabelle A e B del contributo e le modalità di versamento all'erario.
57-quinquies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 51-ter presentano al Ministero della salute, tramite apposito formato online del Ministero della salute, il quadro dettagliato di tutti gli animali vivi per i quali hanno versato il contributo nell'anno solare precedente.
57-sexies. Un ritardo nel pagamento del contributo di cui al comma 51-ter determina una maggiorazione della somma da versare all'erario che aumenta progressivamente secondo modalità da definire, con apposito decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo, la sanzione che si applica è al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.».
TABELLA A
CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI PER PRODURRE UN REDDITO, AD ESCLUSIONE DEGLI ANIMALI SOTTOPOSTI AI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO CITES
| Gruppi di specie animali | Quota del contributo (in euro) |
| Mucche ed altri bovidi, ed eccezione dei caprini | 1,0 |
| Cavalli ed altri equidi | 1,0 |
| Cani ed altri canidi | 1,0 |
| Visoni ed altre specie allevate per la pelliccia | 1,0 |
| Gatti ed altri felidi | 0,50 |
| Maiali ed altri suidi | 0,40 |
| Pecore, capre ed altri ovicaprini | 0,30 |
| Conigli ed altri lagomorfi | 0,10 |
| Polli, tacchini ed altre specie di uccelli da carne o da uova | 0,05 |
| Altri uccelli | 0,05 |
TABELLA B
CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI
NELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
| Gruppi di specie animali | Quota del contributo (in euro) |
| Primati | 10,0 |
| Canidi | 5,0 |
| Felidi | 5,0 |
| Conigli ed altri lagomorfi | 3,0 |
| Roditori | 0,5 |
| Altri vertebrati, inclusi uccelli, rettili, pesci ed anfibi | 0,5 |
1.557
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali ? Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo ? Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delia finanza pubblica.».
1.558
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
«57-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo ? Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati come contributi straordinari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
1.559
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. Le cessioni effettuate esclusivamente nei giorni festivi dagli esercizi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, sono assimilate alle cessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633».
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte m, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-bis e 639-ter.
639-quinquies. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
639-sexies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».
1.560
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.
57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;
b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.880 milioni».
1.561
Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Ritirato
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento».
1.562 (testo 2)
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FEDELI
Sostituire i commi da 58 a 63 con i seguenti:
«58. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza del suolo, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato "Fondo Casa Italia Sicura".
59. Il fondo di cui al comma 58 è ripartito con mio o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
60. Per le finalità di cui al comma 58, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato "Casa Italia Sicura". Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma e per lo svolgimento dei compiti del –Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.
61. Il dipartimento "Casa Italia Sicura" garantisce il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, dì difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.
62. Il dipartimento "Casa Italia Sicura" provvede in particolare a:
a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;
h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.
1.562
Marcucci, Misiani, Malpezzi, Mirabelli, Valente, Ferrari, Collina, Cirinnà, Bini, Manca, Marino, Stefano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Sudano, Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Fedeli
Dichiarato inammissibile
Sostituire i commi da 58 a 63 con i seguenti:
«58. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza del suolo, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato «Fondo Casa Italia Sicura».
59. Il fondo di cui al comma 5 8 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
60. Per le finalità di cui al comma 58, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato «Casa Italia Sicura». Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma e per lo svolgimento dei compiti del Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.
61. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» garantisce il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.
62. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» provvede in particolare a:
a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;
h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza».
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi da 86 a 93 e i commi da 97 a 101;
b) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 30.000.000;
2020: ? 30.000.000;
2021: ? 30.000.000;
c) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 210.000.000;
2020: ? 180.000.000;
2021: ? 160.000.000;
alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 50.000.000;
2020: ? 50.000.000;
2021: ? 60.000.000;
alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 20.000.000;
2020: ? 20.000.000; .
2021: ? 20.000.000;
alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 40.000.000;
2020: ? 40.000.000;
2021: ? 40.000.000;
alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 30.000.000;
2020: ? 40.000.000;
2021: ? 50.000.000;
alla voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 20.000.000;
2020: ? 20.000.000;
2021: ? 20.000.000;
alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2020: ? 20.000.000;
2021: ? 20.000.000.
1.563
Al comma 58 sostituire le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019» con le parole: «di 3.100 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.650 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
1.564
Dichiarato inammissibile
Al comma 58 inserire il seguente:
«58-bis. Al fine di realizzare i lavori di adeguamento della SS1 Aurelia, in particolare nel tratto Grosseto-Capalbio, è istituita un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con: «pari a 8.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.565
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 59, le parole: «Una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota pari ad almeno il 10 per cento del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.».
1.566
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 59, dopo le parole: «di cui al comma 58» aggiungere le seguenti: «pari ad almeno 500 milioni di euro a decorrere dal 2019».
1.567
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Al comma 59, è aggiunto infine il seguente periodo: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 58, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al Comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027».
1.568
ROMEO, CORBETTA, MIRABELLI, BERNINI, LAFORGIA, RICCARDI, EMANUELE PELLEGRINI, CRAXI, CIRIANI, RIVOLTA, RAMPI
Al comma 59, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al Comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni per il 2025,120 milioni per il 2026 e 10 milioni per il 2027.».
1.568 (testo2)
ROMEO, CORBETTA, MIRABELLI, BERNINI, LAFORGIA, RICCARDI, EMANUELE PELLEGRINI, CRAXI, CIRIANI, RIVOLTA, RAMPI
Al comma 59, è aggiunto infine il seguente periodo: «A valere sul fondo di cui al comma 58, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al Comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027».
1.569
ROMANI, GALLIANI, PICHETTO FRATIN
Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente: «A tal fine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 58 è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro nell'anno 2019 finalizzata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano "Bignami" fino a "Polo Istituzionale" di Monza.».
1.570
ROMANI, GALLIANI, PICHETTO FRATIN
Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 finalizzata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano "Bignami" fino a "Polo Istituzionale» di Monza».
1.571
Dichiarato inammissibile
Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per una quota pari a tre milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della realizzazione di impianti, di trasporto a fune per la mobilità urbana e per l'accessibilità nel centro storico di Cosenza».
1.572
VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE
Al comma 59, aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota dell'1 per cento del fondo, a decorrere dall'anno 2020 è destinata al miglioramento della viabilità principale di accesso alle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.».
1.573 (testo 2)
AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 59 inserire il seguente:
«59-bis. Un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita all'ANAS per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capo luogo di Provincia».
Conseguentemente, alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000.
1.573
AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 59 inserire il seguente:
«59-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 58, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita all'ANAS per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di Provincia.».
1.574
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 60, primo periodo, in fine, aggiungere il seguente periodo: «, tenuto conto che una quota non inferiore al cinquanta per cento delle relative risorse è destinata ad interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».
1.575
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 60, quarto periodo sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti parole: «Conferenza Unificata».
1.576
Al comma 60, quarto periodo sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti parole: «Conferenza Unificata».
1.577
Al comma 60, quarto periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti parole: «Conferenza Unificata».
1.578
PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
«60-bis. All'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: "degli edifici" sono aggiunte le seguenti: "e delle infrastrutture"».
1.579
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 58, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base delia lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi».
1.580
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi».
1.581
D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA
Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità minore per il Mezzogiorno, pari a 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse».
1.582
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 60 inserire il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto del trasporto pubblico locale per le province e le città metropolitane pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse».
1.583
Dopo il comma 60 inserire il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31gennaio 2019, previa Intesa In sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615».
1.584
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 60 inserire il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei comuni, delle province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615».
1.585
Dopo il comma 60 inserire il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31gennaio 2019, previa Intesa In sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615».
1.586
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 60, inserire il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 615 del 19 settembre 2018».
1.587
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi».
1.588 (testo 3)
PRESUTTO, TURCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PATUANELLI
Dopo il comma 60 aggiungere il seguente:
«60-bis. In relazione all'adempimento degli obblighi del contratto di servizio per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. è riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 58, è ridotto di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1.588 (testo 2)
PRESUTTO, TURCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PATUANELLI
Dopo il comma 60 aggiungere il seguente:
«60-bis. Al fine di incentivare l'evoluzione tecnologica e la digitalizzazione, una quota pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del fondo di cui al comma 58 è ripartita in favore di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la realizzazione di infrastrutture digitali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».
1.588
PRESUTTO, TURCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PATUANELLI
Dopo il comma 60 inserire il seguente:
«60-bis. Al fine di incentivare l'evoluzione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2019 una quota pari a 90 milioni di euro del fondo di cui al comma 58 è ripartita in favore di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la realizzazione di infrastrutture digitali, secondo le modalità stabilite con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».
1.589
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 60 inserire il seguente:
«60-bis. Per il triennio 2019-2021, una quota del fondo di cui al comma 58, pari ad almeno il 50 per cento, è destinata – in sede di riparto ai sensi del comma 59 – alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».
1.590
TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
«60-bis. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di "fermo cantiere", così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per "opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per «opere private avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.».
1.591
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 60 inserire il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pan a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.».
1.592
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 60, inserire i seguenti:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 58, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.
60-ter. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.».
1.593
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 60 inserire il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile per le città metropolitane pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.».
1.594
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 60 inserire il seguente:
«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile per le città fino a 100 mila abitanti pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle addette risorse.».
1.595
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Comuni».
1.596
Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Comuni».
1.597
Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Comuni».
1.598
Ritirato
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato alla progettazione e alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, da aggiungere a quelli già finanziati dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i percorsi di cui al periodo precedente, con priorità per i tracciati che costituiscono il completamento di ciclovie già in fase di progettazione o realizzazione.».
Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «55,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 203,9 milioni di euro per l'anno 2021».
1.599
MARCO PELLEGRINI, PESCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, PRESUTTO, TURCO
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«6l-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto sostenibile, è istituito un fondo con una dotazione di euro 5.000.000,00 per il contributo all'acquisto di biciclette e cargo bike e un fondo di euro 5.000.000,00 per l'acquisto di biciclette elettriche e cargo bike a pedalata assistita definite dalla direttiva 2002/24 CE, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per il 2019, 3 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021. Il contributo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 50 euro per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, fino a un massimo di 100 euro per l'acquisto di una cargo bike nuova di fabbrica e fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una cargo bike o bicicletta elettrica nuovi di fabbrica a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h. I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande. Tali contributi sono concessi ed erogati a soggetti privati per il tramite dei Comuni, secondo un disciplinare/convenzione da approvare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive o di trasporto.».
Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «53,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».
1.600 (testo 2)
COMINCINI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. All'onere derivante dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».
1.600
COMINCINI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.».
Conseguentemente, al comma 58, sostituire le parole: «2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «2.550 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.800 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2021».
1.601
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del turismo ecosostenibile nonché della mobilità collettiva e pendolare, gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati, anche nelle zone a traffico limitato, dei veicoli Euro 6 con minor impatto ambientale adibiti ai servizi di trasporto collettivo di linea che si svolgono in modo continuativo o periodico, esentando gli stessi dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'ingresso e la sosta nelle zone a traffico limitato, nonché consentendo l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, bus, portuale, aeroportuale se ricompresi nelle suddette zone.».
1.602
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato all'interno delle quali sono ubicate fermate e aree di sosta, i mezzi di trasporto collettivo di linea Euro 6 e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti, o infine spinti da motore elettrico o ibrido, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia tariffa.».
1.603 (testo 2)
GALLONE, VITALI, GALLIANI, TOFFANIN, TIRABOSCHI, DAMIANI, PICHETTO FRATIN
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
"9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida"».
1.603
Gallone, Vitali, Galliani, Toffanin, Tiraboschi, Damiani, Pichetto Fratin
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
''9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso gratuito a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.''».
1.604
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 3, comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: ''Gli impianti raccolgono dati sugli accessi e la circolazione rilevando immagini solamente ai fini dell'accertamento dell'infrazione'';
all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. L'interconnessione degli impianti con altri strumenti, archivi o banche dati è consentita esclusivamente per le finalità di applicazione del presente regolamento.''».
1.605
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 3, comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: ''Gli impianti raccolgono dati sugli accessi e la circolazione rilevando immagini solamente ai fini dell'accertamento dell'infrazione'';
all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. L'interconnessione degli impianti con altri strumenti, archivi o banche dati è consentita esclusivamente per le finalità di applicazione del presente regolamento.''».
1.606
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
«61-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
''1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
1) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
2) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
3) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
1-ter. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'Automobil Club Storico Italiano e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana. Tale determinazione è aggiornata annualmente.''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: ?150.000;
2020: ?200.000;
2021: ?200.000.
1.607
PATUANELLI, SANTILLO, COLTORTI, DI GIROLAMO, RICCIARDI, DESSÌ, LUPO, NUGNES, GALLICCHIO
Sopprimere il comma 63 e i commi da 86 a 93.
1.608 (testo 2)
GALLICCHIO, ACCOTO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 63 inserire i seguenti:
«63-bis. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capitai e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. – Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 6 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 63-ter, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.
63-ter. Per le finalità e alle condizioni previste dal precedente comma, è attribuito all'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 63-bis, ove ritenuti congrui.
63-quater. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 63-bis già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituto a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.
63-quinquies. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 63-bis e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.
63-sexies. Per le finalità di cui ai precedenti commi, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: al comma 899, le parole: ''per almeno il 50 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''secondo le modalità definite nel regolamento di gestione dei Fondo, anche al comma 900'', le parole: ''il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi'' sono sostituite dalle seguenti: ''la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo'',
63-septies. Le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 29 settembre 2018 ad Invitalia, a valere sulle risorse del ''Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020'', per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato ''Italia Venture III'', già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 1 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la Coesione, sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'informativa al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)».
1.608
GALLICCHIO, ACCOTO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:
«63-bis. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, dell'intera partecipazione, o comunque della partecipazione di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. – Invitalia SGR, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 6 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 63-ter, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.
63-ter. Per le finalità e alle condizioni previste dal precedente comma, è attribuito all'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto della partecipazione azionaria in Invitalia SGR da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 63-bis, ove ritenuti congrui.
63-quater. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 1 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituito a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.
63-quinquies. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 63-bis e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.
63-sexies. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 899, le parole: ''per almeno il 50 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche'';
b) al comma 900, le parole: ''il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi'' sono sostituite dalle seguenti: ''la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo''.
63-septies. Le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 29 settembre 2018 ad Invitalia, a valere sulle risorse del ''Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020'', per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato ''Italia Venture III'', già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 63-bis in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministero per il Sud e acquisito il parere conforme della Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, assicurando l'informativa al CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.».
1.609 (testo 2)
PEPE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 85, inserire il seguente:
«85-bis. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni".
b) al comma 511, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita con la seguente:
"a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche";
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari;
c) dopo il comma 523, è inserito il seguente comma:
"523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale dì cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516";
d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo le parole: "i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e" sono sostituite dalle seguenti parole: «"i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,";
2) al secondo periodo dopo le parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine" sono inserite le seguenti parole: "e comunque non oltre il termine di 120 giorni e le parole: "nomina un commissario ad acta" sono sostituite con le seguenti: "nomina Commissario straordinario dì governo il Segretario Generale dell'Autorità di distretto di riferimento";
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.";
4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. 1 compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
5) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario".
85-ter. Per la medesima finalità di cui al comma 1, all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:
"11.1. Nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'ente di cui al comma 10 previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità dì distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate dì specifica competenza tecnica; al Commissario sì applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dì cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto dì lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annuì in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società dì cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario".
85-quater. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione "invasi"».
Conseguentemente, al comma 58, le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 20337» sono sostituite con le seguenti: «di 2.650 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, 3.200 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2019: - 1.800.000;
2020: - 1.800.000;
2021: - 1.800.000.
1.609
PEPE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
«63-bis. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.'';
b) al comma 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita con la seguente: ''a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;'';
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: ''Gli enti di Governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari'';
c) dopo il comma 523, è inserito il seguente: ''523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516'';
d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo le parole: ''i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e'' sono sostituite dalle seguenti: ''i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,'';
2) al secondo periodo dopo le parole: ''Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine'' sono aggiunte le seguenti: ''e comunque non oltre il termine di 120 giorni,'' e le parole: ''nomina un commissario ad acta'' sono sostituite dalle seguenti: ''nomina Commissario straordinario di Governo il Segretario Generale dell'Autorità di distretto di riferimento'';
3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.'';
4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111'';
5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.''.
63-ter. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: ''ai trasferimenti idrici tra Regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma.'', sono inseriti i seguenti periodi: ''I rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato già sorti con l'Ente proseguono, senza soluzione di continuità, con la società di cui al primo periodo del presente comma, con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata sino alla data del trasferimento delle funzioni di cui al predetto periodo. Gli utili di esercizio maturati dalla società di cui al primo periodo del presente comma sono accantonati ad un fondo di riserva di patrimonio netto, non distribuibile sino a concorrenza dell'importo pari alle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale in capo all'Ente alla data del trasferimento delle funzioni alla società di nuova costituzione e dall'Ente stesso non eventualmente coperte. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Commissario liquidatore e della società, sulla base del bilancio finale di liquidazione di cui al precedente periodo, sono individuati i beni, le attività e le passività eventualmente residue dalla liquidazione, che possono essere trasferite alla società nei limiti del mantenimento del suo equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.'';
b) al penultimo periodo, le parole: ''30 settembre 2014'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019''.
63-quater. Per la medesima finalità di cui al comma 1, all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'';
b) dopo il comma 11, è inserito il seguente: ''11.1. Nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'ente di cui al comma 10 previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di Governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.''.
63-quinquies. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione ''invasi''.».
Conseguentemente:
a) al comma 58, sostituire le parole: «2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033» con le seguenti: «2.650 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.200 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033»;
b) alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –1.800.000;
2020: –1.800.000;
2021: –1.800.000.
1.610
Gallone, Testor, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:
«63-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.
63-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.
63-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio,
63-quinquies. Le risorse di cui ai commi 63-bis, 63-ter e 63-quater, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.
63-sexies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 64-quinquies. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.
63-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 63-bis a 63-sexies si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
1.611
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:
«63-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.
63-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.
63-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.
63-quinquies. Le risorse di cui al presente articolo, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.
63-sexies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 4. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.
63-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
1.612
Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:
«63-bis. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo ''Convergenza'' (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il godimento del beneficio di cui al presente comma è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo ''Convergenza'' (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
63-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 63-bis, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1.613
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti;
«63-bis. Dal 2019 al 2025 la regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.
63-ter. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 e il primo periodo del comma 830, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
1.614
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 64 con il seguente:
«64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.150 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.750 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.900 milioni di euro per l'anno 2024, di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.200 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».
Conseguentemente ai commi 512 e 514 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 512 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro»;
b) al comma 514 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota non inferiore al cinquanta per cento delle risorse del medesimo fondo è destinata ad interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».
Ai maggiori oneri pari a 750 milioni a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-bis e 639-ter».
1.615
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 64 con il seguente:
«64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.150 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.750 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.900 milioni di euro per l'anno 2024, di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.200 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».
Conseguentemente ai commi 512 e 514, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro».
Ai maggiori oneri pari a 750 milioni a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-bis e 639-ter».
1.616
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 64 con il seguente:
«64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 9.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 9.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 8.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 8.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 9.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 9.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 9.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 9.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 7.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».
Al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, una somma pari a 6.000 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 64, è destinata specificamente alla prevenzione dei rischi causati dal dissesto idrogeologico e al ristoro dei danni causati da eventi imputabili al dissesto idrogeologico».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «3.000 milioni di euro» e sopprimere il comma 141.
1.617
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, PARRINI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO
Al comma 64, sostituire le parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034» con le seguenti: «con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 5.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 5.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 5.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 5.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 6.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 5.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 5.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 5.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».
Conseguentemente:
al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;
al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.200 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 5.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.618
Al comma 64, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «3.200 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.800 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
1.619
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
«64-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: ''otto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici mesi''. Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».
1.620
GIUSEPPE PISANI, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, TAVERNA, GALLICCHIO
Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
«64-bis. Il fondo di cui al comma 64 è incrementato di una somma corrispondente allo 0,5 per cento degli utili relativi a ciascun esercizio finanziario delle industrie le cui attività ricadono nei siti di interesse nazionale, così come individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 426 e successive modificazioni. Tali risorse sono destinate agli enti locali che insistono sul medesimo sito di interesse nazionale in misura proporzionale all'incidenza e prevalenza di malattie degenerative e tumorali, così come certificato dai relativi registri dei tumori».
1.621
Dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:
«64-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è apportata la seguente modificazione:
a) al comma 26, le parole: ''e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2018 e 2019'' e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.''».
1.622
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 65, sostituire le parole: «nei settori di spesa dell'edilizia pubblica» con le seguenti: «nei settori di spesa dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia scolastica».
1.623
FERRAZZI, MIRABELLI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO, MANCA
Al comma 65, dopo le parole: «della rete viaria» aggiungere le seguenti: «della mobilità sostenibile e della micromobilità elettrica».
1.624
RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Al comma 65, dopo le parole: «della manutenzione della rete viaria,» aggiungere le seguenti: «della sistemazione della viabilità di attraversamento del reticolo idrico maggiore,».
1.625
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Al comma 65, dopo le parole: «della manutenzione della rete viaria» aggiungere le seguenti: «e tranviaria».
1.626
FERRARI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Al comma 65, dopo le parole: «della manutenzione della rete viaria» aggiungere le seguenti: «, compresa la manutenzione straordinaria dei ponti sul fiume Po».
1.627
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Al comma 65, dopo le parole: «dissesto idrogeologico» aggiungere le seguenti: «e dell'adattamento ai cambiamenti climatici» e dopo le parole: «beni culturali e ambientali» aggiungere le seguenti: «e della manutenzione e cura del verde urbano».
1.628
Al comma 65, dopo le parole: «dei beni culturali e ambientali», inserire le seguenti: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».
1.629
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 65, aggiungere in fine le parole: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».
1.630
Al comma 65, dopo le parole: «dei beni culturali e ambientali», inserire le seguenti: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».
1.631
Dichiarato inammissibile
Al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, parte delle risorse sono riservate alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali per lo sviluppo del Paese:
a) 22.000.000,00 di euro, di cui 10.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il banchinamento del fronte esterno del molo Clementino e le relative opere di nuova connessione viaria del porto di Ancona;
b) 360.000.000,00 di euro, di cui 100.000.000,00 euro per l'anno 2019, 200.000.000,00 euro per l'anno 2020 e 60.000.000, di euro per l'anno 2021, per il tratto stradale Sfercia-Comunanza in provincia di Macerata;
c) 60.000.000,00 di euro, di cui 20.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 2021, per la variante denominata «Bretella Collinare» del tratto stradale urbano SS 16 nel comune di San Benedetto del Tronto;
d) 100.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 20.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il potenziamento del tratto stradale E78 Fano-Grosseto e la realizzazione della seconda canna della galleria della Guinza;
e) 86.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 6.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il ripristino della tratta ferroviaria Urbino-Fano.».
1.632
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO, MANCA
Al comma 65, dopo le parole: «nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso il ricorso alle più avanzate ed efficaci tecnologie dell'Internet of Things per l'acquisizione e l'elaborazione di dati, raccolti tramite sistemi sensoristici, per il monitoraggio dinamico dei livelli di sicurezza nei medesimi settori».
1.633
Al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli investimenti previsti per candidatura delle città finaliste alla selezione di capitale italiana della cultura, ancorché non vincitrici, sono finanziati per l'importo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2033. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.997 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.634
Al comma 65, dopo la parola: «ambientali», aggiungere il seguente periodo: «Il medesimo fondo è destinato agli investimenti previsti nei dossier di candidatura delle città finaliste alla selezione di capitale italiana della cultura, ancorché non vincitrici, nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2033. Le modalità di ripartizione delle predette risorse sono definite con decreto del MiBAC, d'intesa col Mef».
1.635
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
«65-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: ''otto mesi'' sono sostituite dalle parole: ''dodici mesi''. Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».
1.636
Masini, Gallone, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
«65-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 15-quater aggiungere il seguente:
''15-quinquies. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento degli immobili di cui ai commi 3 e 5 qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico''».
1.637
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 65, inserire il seguente:
«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 10 milioni di euro alla spesa straordinaria per la realizzazione dell'intervento finalizzato alla risoluzione delle criticità del Comune di Atri (Te) dovute al dissesto idrogeologico dell'area estesa da Torre S. Rocco a Pineto (Te), fino alla zona industriale, al dissesto idrogeologico nella viabilità zona calanchi ? Valfino, al dissesto idrogeologico della viabilità da Atri capoluogo a Silvi (Te)».
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.
1.638
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 4 milioni di euro alla spesa straordinaria per la per la ricognizione dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenza comunale ed il controllo sistematico dei ponti, viadotti e sovrapassaggi».
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 4 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.
1.639
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 1,5 milioni di euro alla spesa straordinaria per la per la ristrutturazione della biblioteca provinciale Angelo Camillo De Meis della Provincia di Chieti».
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 1,5 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.
1.640
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 37 milioni di euro alla spesa straordinaria per il miglioramento sismico dell'Ospedale Universitario Clinicizzato SS Annunziata di Chieti».
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 37 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.
1.641
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 10 milioni di euro alla spesa straordinaria per interventi di dissesto idrogeologico di una frana complessa attiva in zona Arenazze ? Fontevecchia di Chieti».
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.
1.642 (testo 2)
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 65, inserire il seguente:
«65-bis. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nelle giornate dei 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata per l'anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'o.C.D.P.C. 558 del 15 novembre 2018 la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici di cui del 50 per cento potrà essere utilizzato per spesa corrente. All'onere derivante dal presente comma si provvede: a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».
Conseguentemente, alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2019: - 4.000.000.
1.642
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 65, inserire il seguente:
«65-bis. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria dagli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'o.C.D.P.C. 558 del 15 novembre 2018 la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici di cui il 50 per cento potrà essere utilizzato per spesa corrente. All'onere derivante dal presente comma si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421;
b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 64».
1.643
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
«65-bis. Per le finalità di cui al comma 65, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 64 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: ''otto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici mesi''. Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».
1.644
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Al comma 66, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere».
1.645
Sostituire il comma 66, con il seguente:
«66. La quota del fondo non ancora destinata è ripartita fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di riparto prevista alle tabelle di cui all'articolo 61 della presente legge. Entro il 31 gennaio 2019 le regioni a statuto ordinario assegnano almeno il 40 per cento della propria quota agli enti locali del territorio regionale d'intesa con le associazioni rappresentative territoriali, ANCI regionale e Unione delle province regionale, per investimenti nelle finalità previste dal comma 2, dando priorità per le risorse assegnate ai Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui al comma 853 della legge n. 205 del 2017».
1.646
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA
Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: «criteri di riparto» aggiungere le seguenti: «tali da assicurare che non meno del 34 per cento sia destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna».
1.647
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 66, aggiungere i seguenti:
«66-bis. A decorrere dell'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro.
66-ter. Il fondo di cui al comma 66-bis è destinato a finanziare interventi a favore della lotta alla desertificazione commerciale delle montagne, in particolar modo attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le attività commerciali e d'impresa che operano nei territori dei comuni in cui operano non più di cinque esercizi commerciali.
66-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti, sono individuate le Zone Economiche Speciali Montane, ricomprendenti i territori ad alta e altissima marginalità socio-economica anche sulla base delle classificazioni redatte dalla Strategia Nazionale per le Aree interne».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni per l'anno 2019 e 8.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».
1.648
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:
«66-bis. Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, è istituito, per gli anni 2019 e 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici responsabili in materia di appalti, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.
66-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 66-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti territoriali e locali, adotta un piano per il finanziamento di corsi di formazione di alto livello che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e locali organizzano per la professionalizzazione dei rispettivi funzionari e dipendenti responsabili in materia di appalti pubblici, al fine di promuovere una gestione più efficiente degli appalti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture e di prevenire l'insorgere di nuovo contenzioso, come prospettato nella raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione europea».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2019: –5.000.000;
2020: –10.000.000.
1.649
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:
«66-bis. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
''b-bis) la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili,''.».
1.650
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:
«66-bis. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1 comma 266 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo le parole: ''acquisizione, bonifica'' le parole: ''e infrastrutture di aree industriali dismesse.'' sono sostituite con le parole: ''infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico.''».
1.651
Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:
«66-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: ''di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024'', sono sostituite dalle seguenti: ''di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024''».
Conseguentemente al secondo periodo le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro» e le parole: «10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –40.000.000;
2020: –40.000.000;
2021: –40.000.000.
1.652
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:
«66-bis. Per il triennio 2019-2021, una quota del fondo di cui al comma 64, pari ad almeno il 50 per cento, è destinata – in sede di riparto ai sensi del comma 66 – alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».
1.653
COLTORTI, SANTILLO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, GALLICCHIO
Sopprimere il comma 67.
1.654 (testo 2)
PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Sostituire il comma 67 con il seguente:
«4. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
"5. Fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dai soggetti aggregatori previsti dalle vigenti disposizioni e salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 1 primo periodo e quanto previsto al comma 2 primo periodo in relazione all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione, per le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati o i cui inviti siano inviati successivamente al 1º aprile 2019, i comuni non capoluogo di provincia per le acquisizioni di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione di importo pari o superiore a 150.000 euro ricorrono alle centrali di committenza, ove costituite, presso le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincie, al fine di ottimizzare i tempi di emanazione del bando di gara che non potranno superare i 180 giorni dal momento del ricorso alla centrale di committenza, salvo casi di progettazioni che comportino attività di particolare complessità, da motivare adeguatamente, il cui termine finale dovrà in ogni caso essere determinato. Nel caso in cui la centrale di committenza non riesca a garantire il rispetto di tale tempistica gli enti interessati potranno ricorrere agli altri soggetti previsti. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019"».
1.654
PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Sostituire il comma 67 con il seguente:
«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
''5. Fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dai soggetti aggregatori previsti dalle vigenti disposizioni e salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 1 primo periodo e quanto previsto al comma 2 primo periodo in relazione all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione, per le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati o i cui inviti siano inviati successivamente al 1º aprile 2019, i comuni non capoluogo di provincia procedono secondo le seguenti modalità:
a) per le acquisizioni di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione di importo pari o superiore a 150.000 euro ricorrendo alle centrali di committenza, ove costituite, presso le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincie, al fine di ottimizzare i tempi di emanazione del bando di gara che non potranno superare i 180 giorni dal momento del ricorso alla centrale di committenza, salvo casi di progettazioni che comportino attività di particolare complessità, da motivare adeguatamente, il cui termine finale dovrà in ogni caso essere determinato. Nel caso in cui la centrale di committenza non riesca a garantire il rispetto di tale tempistica gli enti interessati potranno ricorrere agli altri soggetti previsti. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019;
b) per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, nelle more della realizzazione dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 38, ricorrendo alle centrali di committenza che risultano iscritte al 31 dicembre 2018 all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ivi comprese le centrali di committenza il cui ambito territoriale di riferimento (ATO) è individuato ai sensi delle vigenti normative di settore e le centrali di committenza costituite da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni, o alla centrale costituita presso le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.''».
1.655
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Il comma 67 è sostituito dal seguente:
«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
''5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1º maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.''».
1.656
BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI
Sostituire il comma 67 con il seguente:
«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
''5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1º maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.''».
1.657
Sostituire il comma 67 con il seguente:
«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
''5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1º maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.''».
1.658
Sostituire il comma 67 con il seguente:
«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dai seguente:
''5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1º maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generate di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.''».
1.659
DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Sostituire il comma 67 con il seguente:
«67. L'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: ''In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale, o-metropolitano, o delle unioni di comuni già costituite; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province, e-/e città metropolitane o le unioni di comuni già costituite, iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter della legge 17 novembre 2012 n. 221, ed operanti come centrali di committenza, per gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.''».
1.660
Sostituire il comma 67 con il seguente:
«67. L'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: ''In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale, o-metropolitano, o delle unioni di comuni già costituite; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alta stazione unica appaltante costituita presso le province, e/o città metropolitane o le unioni di comuni già costituite, iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter delta legge 17 novembre 2012 n. 221, ed operanti come centrali di committenza, per gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.''».
1.661
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Al comma 67, apportare le seguenti modifiche:
a) prima delle parole: «In attesa della qualificazione», inserire le seguenti: «Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di comuni,»;
b) dopo le parole: «presso le province» aggiungere le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia»;
c) in fine, dopo le parole: «di lavori pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto al comma 64 e al primo periodo del comma 65».
1.662
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 67, punto 5, prima delle parole: «In attesa della qualificazione», inserire le seguenti parole: «Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni».
1.663
Al comma 67, punto 5, prima delle parole: «In attesa della qualificazione», inserire le seguenti parole: «Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni».
1.664
Al comma 67, punto 5, prima delle parole: «In attesa della qualificazione», inserire le seguenti parole: «Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni».
1.665
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
All'articolo 1, dopo il comma 67, inserire i seguenti:
«67-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 854, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Per l'anno 2020:
1) la richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio;
2) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite di importo massimo di 1.000.000 euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, 2.500.000 euro per i comuni con una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e 5.000.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;
3) la richiesta di contributo non può essere presentata dai comuni che hanno beneficiato dei contributi di cui al comma 853 per gli anni 2018 e 2019'';
b) al comma 855, primo periodo, le parole: ''il 31 ottobre 2018 per l'anno 2018 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''il 31 ottobre per l'anno 2019'';
c) dopo il comma 855 è inserito il seguente:
''855-bis. Per l'anno 2020, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 ottobre 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:
1) interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici;
2) interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
3) messa in sicurezza di strade, ponti e altre strutture di proprietà comunale.
Ferme restando le priorità di cui ai numeri 1), 2) e 3), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.'';
d) al comma 857, primo periodo, la parola: ''affidare'' è sostituita dalle seguenti: ''avviare l'affidamento'';
e) al comma 861, dopo le parole: ''in collaborazione'', sono inserite le seguenti: ''con il Ministero dell'economia e delle finanze e'';
f) dopo il comma 861 sono inseriti i seguenti:
''861-bis. Il Ministero dell'interno può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 853, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
861-ter. Lo stanziamento previsto dal comma 853 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tale incremento è destinato a finanziare le richieste di contributo, di cui all'allegato 2 del decreto interministeriale per l'anno 2018, dei comuni che presentano la minor incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, positivo, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. Ciascun comune potrà beneficiare del citato contributo, nel limite di importo massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.''.
67-ter. Agli oneri di cui al comma 67-bis, lettera f), si provvede nell'ambito del fondo di cui al comma 64».
1.666
Cantù, Sileri, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
«67-bis. All'articolo 59, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
''5-ter. È fatto obbligo alla Stazione Appaltante di fissazione di prezzi a base d'asta secondo principi di economicità, congruenza e sostenibilità oggettivizzati da puntuale determinazione quanti-qualitativa dei fabbisogni di periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara laddove non già possibile dei costi. Le Stazioni Appaltanti debbono altresì prevedere nei capitolati di gara clausola di rinegoziazione automatica in adeguamento a prezzi più competitivi contrattati e contrattanti a parità di specifiche ovvero di certificata equivalenza/fungibilità durante il periodo di fornitura a sistema centralizzato di acquisto nazionale e regionale anche per conto di enti SSR su mandato di una o più centrali regionali di committenza con effetto a semplice richiesta notiziata all'aggiudicatario e decorrenza dal mese successivo alla comunicazione di applicazione della previsione negoziale in riduzione corrispettivi. E in facoltà dell'aggiudicatario di optare per l'anticipata cessazione del contratto, garantendo comunque continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario a nuovo affidamento alle condizioni di centrale regionale o nazionale di committenza cui è tenuta la Stazione Appaltante fatte salve migliori condizioni performate in autonomia.''».
1.667
Cantù, Rivolta, Zuliani, Ferrero, Solinas
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
«67-bis. All'articolo 59, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
''5-ter. È fatto obbligo alla Stazione Appaltante di fissazione di prezzi a base d'asta secondo principi di economicità, congruenza e sostenibilità oggettivizzati da puntuale determinazione quanti-qualitativa dei fabbisogni di periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara laddove non già possibile dei costi. Le Stazioni Appaltanti debbono altresì prevedere nei capitolati di gara clausola di rinegoziazione automatica in adeguamento a prezzi più competitivi contrattati e contrattanti a parità di specifiche ovvero di certificata equivalenza/fungibilità durante il periodo di fornitura a sistema centralizzato di acquisto nazionale e regionale anche per conto di enti SSR su mandato di una o più centrali regionali di committenza con effetto a semplice richiesta notiziata all'aggiudicatario e decorrenza dal mese successivo alla comunicazione di applicazione della previsione negoziale in riduzione corrispettivi. È in facoltà dell'aggiudicatario di optare per l'anticipata cessazione del contratto, garantendo comunque continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario a nuovo affidamento alle condizioni di centrale regionale o nazionale di committenza cui è tenuta la Stazione Appaltante fatte salve migliori condizioni performate in autonomia.''».
1.668
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:
«61-bis. Al fine di sostenere presso i comuni la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, a valere sulle risorse di cui al comma 64 per un importo di 25 milioni annui, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione».
1.669
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:
«61-bis. Al fine di sostenere presso i comuni la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, a valere sulle risorse di cui al comma 64 per un importo di 10 milioni annui, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione».
1.670
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:
«67-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, in favore degli enti territoriali, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.
67-ter. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione».
1.671
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:
«61-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, in favore degli enti territoriali, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse».
1.672
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
«67-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 67, gli enti locali possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3,4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato».
1.673
Cantù, Sileri, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
«67-bis, All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come introdotto dall'articolo 204, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2-bis, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Parimenti, vanno impugnati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante i criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici, ovvero i provvedimenti di approvazione del bando di gara''».
1.674
Cantù, Rivolta, Zuliani, Ferrero, Solinas
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
«67-bis. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come introdotto dall'articolo 204, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2-bis, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Parimenti, vanno impugnati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante i criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici, ovvero i provvedimenti di approvazione del bando di gara''».
1.675
Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
«67-bis. All'articolo 103 del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del comma 11, è aggiunto il seguente periodo: ''Qualora l'ammontare della garanzia definitiva sia pari o inferiore a 500 euro, la stessa non è dovuta''».
1.676 (testo 2)
Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:
«67-bis. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla Regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019.
67-ter. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4.725.000 euro quale contributo straordinario per i lavori di recupero, risanamento conservativo e straordinaria manutenzione dell'edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della "Società Dante Alighieri"».
Conseguentemente, alla tabella B, voce del Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 9.725.000.
1.676
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:
«67-bis. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 64».
1.677
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 68 aggiungere i seguenti:
«68-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021.
68-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.
68-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio. Le risorse di cui ai commi 68-bis e 68-ter, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.
68-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 68-quater. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.
68-sexies Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
1.678
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:
«68-bis. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, l'area industriale ex Bemberg del comune di Gozzano in provincia di Novara, è qualificata come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, è destinata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale».
Conseguentemente al comma 64 le parole: «3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2998 milioni», le parole: «3.400,2 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «3.398,2 milioni» e le parole: «1.565 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «1.563 milioni».
1.679
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 68, inserire il seguente:
«68-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».
1.680
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
«69-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività per il Porto di Barletta, sono stanziati 10,5 milioni di euro per il 2019 e 5,5 milioni di euro per il 2020.
All'onere derivante dal presente comma pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
1.681
Mangialavori, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo comma 69 aggiungere il seguente:
«69-bis. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per il 2019, da destinare al Comune di Tropea per i lavori di rifacimento della Piazza Vittorio Veneto del medesimo Comune».
Conseguentemente al comma 421, sostituire le parole: «euro 130.317.000» con «euro 130.117.000».
1.682
Mangialavori, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
«69-bis. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2019, da destinare al Comune di Zambrone per i lavori di rifacimento della Piazza VIII Marzo del medesimo comune.».
Conseguentemente al comma 421, sostituire le parole «euro 130.317.000» con «euro 130.217.000».
1.683
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:
«69-bis. Per le finalità previste dal comma 888 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono stanziati 1 milione di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativamente alle infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Verona e Padova».
Conseguentemente, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: ?1.000.000;
2020: ?1.000.000;
2021: ?1.000.000.
1.684
Dopo il comma 70 inserire i seguenti:
«70-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ripristino, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria urbana di Roma Capitale, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2019.
70-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 70-bis, anche sulla base del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché per l'affidamento dei lavori».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: –50.000.000.
1.685
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:
«70-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per il Porto di Barletta, sono stanziati 10,5 milioni di euro per il 2019 e 5,5 milioni di euro per il 2020».
All'onere derivante dal comma 1 pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1.686
CORRADO, GRANATO, ABATE, AUDDINO, MORRA, VONO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, GALLICCHIO
Dopo il comma 70, inserire il seguente:
«70-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Crotone è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021».
Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «54,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».
1.687
Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:
«70-bis. Per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma, comprensivo del ''Prolungamento Nord'' (costituito dalle tratte TI e C2) e l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, e di 90 milioni di euro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma».
Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.830 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
1.688 (Testo 2)
Dopo il comma 70 aggiungere il seguente comma:
«70-bis. Per il periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 ed A25, ed in tale periodo saranno applicate le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017. È contestualmente annullato l'obbligo del Concessionario delle Autostrade A24 ed A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c) della vigente Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative alle annualità 2017 e 2018, ed il corrispondente importo sarà utilizzato a compensazione dell'indennizzo dovuto al Concessionario a ristoro dei mancati introiti derivanti dalle sospensioni degli incrementi tariffari maturati. Le modalità applicative della presente norma saranno regolamentate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che pure provvederà a determinare a consuntivo, in contraddittorio con il Concessionario, l'importo degli incrementi maturati e non applicati per effetto delle sospensioni fino a tutto il 31 dicembre 2020. Agli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione di quanto alla presente norma si provvederà entro la data del 31 dicembre 2021. Restano altresì ferme tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.a.
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.
1.688
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 70 inserire il seguente comma:
«70-bis. Per il periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 ed A25, ed in tale periodo saranno applicate le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017. È contestualmente annullato l'obbligo del Concessionario delle Autostrade A24 ed A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c) della vigente Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative alle annualità 2017 e 2018, ed il corrispondente importo sarà utilizzato a compensazione dell'indennizzo dovuto al Concessionario a ristoro dei mancati introiti derivanti dalle sospensioni degli incrementi tariffari maturati. Le modalità applicative della presente norma saranno regolamentate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che pure provvederà a determinare a consuntivo, in contraddittorio con il Concessionario, l'importo degli incrementi maturati e non applicati per effetto delle sospensioni fino a tutto il 31 dicembre 2020. Agli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione di quanto alla presente norma si provvederà entro la data del 31 dicembre 2021. Restano altresì ferme tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.a.».
1.689
Dopo il comma 70 inserire il seguente:
«70-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019'';
b) al comma 3, le parole: ''dal 2012 al 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2012 al 2019''».
1.690
Al comma 71 apportare le seguenti modificazioni:
«a) al primo periodo, sostituire le parole ''nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025'' con le parole ''nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025'';
b) al secondo periodo, sostituire le parole ''Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano'' con le parole ''Conferenza unificata''».
Conseguentemente:
al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente»;
al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni»;
al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite dalle parole «L'ente locale»;
al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti»;
al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti»;
al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 8.885 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
1.691
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, BINI, MARGIOTTA
Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».
Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».
Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».
Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».
Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».
Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».
Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020 a 6.585 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.586 milioni di euro per l'anno 2023, a 6.585 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
1.692
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».
Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».
Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».
Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».
Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».
Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».
Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».
1.693
Dichiarato inammissibile
Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole: «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».
Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».
Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».
Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».
Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».
Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».
Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».
1.694
Dichiarato inammissibile
Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».
Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».
Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».
Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».
Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».
Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».
Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».
1.695
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Al comma 72, dopo le parole «sono assegnati» sono aggiunte le seguenti «per almeno il 70 per cento».
1.696
Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nella Provincia di Bergamo, in particolar modo nelle località della Valle di Scalve e Val Brembana, sono stanziati a favore della regione Lombardia e degli enti locali interessati, quale contributo statale, sedici milioni di euro per il 2019.
76-ter. All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.697
MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e nella Città metropolitana di Reggio Calabria sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 30 milioni di euro per il 2019.
76-ter. All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 30 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.698
MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo e da eccezionali eventi alluvionali nei Comuni di Brognaturo, Capistrano, Filadelfia, Francavilla Angitola, Joppolo, Maierato, Monterosso Calabro, Nicotera, Pizzoni, Polia, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga, Vazzano sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 10 milioni di euro per il 2019.
76-ter. All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 10 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.699
MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo per i comuni di Pizzo, Zambrone, Tropea e Ricadi facenti parte della cosiddetta ''Costa degli Dei'' sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 4 milioni di euro per il 2019.
76-ter. All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 4 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.700
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 77, apportare le seguenti modifiche:
1) al primo periodo sostituire le parole ''al Ministero dell'interno'' con le seguenti: ''rispettivamente al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare per quanto riguarda la tipologia d'investimenti di cui alla lettera a) del comma 12, al Ministero delle infrastrutture e trasporti per quanto riguarda la tipologia d'investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 72'';
2) sostituire la lettera c) con la seguente:
''c) il contributo può essere richiesto per tipologia di investimenti che sono specificamente individuate nel decreto del Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare d'intesa col Ministero delle infrastrutture e trasporti, con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande''».
Conseguentemente:
al comma 78 sostituire le parole «Ministero dell'interno» con le seguenti «Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare d'intesa col Ministero delle infrastrutture e trasporti»;
al comma 81 sostituire le parole «dal Ministero dell'interno» con le seguenti «per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alla lettera a) del comma 72 dal Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 72 dal Ministero delle infrastrutture e trasporti» e sostituire le parole «al Ministero dell'interno» con le seguenti «per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alla lettera a) del comma 72 al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 72 al Ministero delle infrastrutture e trasporti»;
al comma 84 sostituire dalle parole «Il Ministero dell'interno» fino alle parole «dei trasporti, effettua», con le seguenti «Il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e trasporti effettuano»;
al comma 85, sostituire le parole «il Ministero dell'interno può» con le seguenti «Il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e trasporti possono».
1.701
Dopo il comma 84 introdurre il seguente comma: «84-bis. Alla fine del primo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole sino a 5 euro per notte» sono soppresse.
1.702 (testo 3)
PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:
«85-bis. AI fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 12,2 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. È altresì incrementato di 800 mila euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
85-ter. Gli incrementi di cui al comma 85-bis sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
85-quater. All'onere di cui ai commi 85-bis e 85-ter, pari a 13 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'interno del Programma 1 ''Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica'' della Missione 3 ''Ordine e sicurezza pubblica'', del Programma 2 ''Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio'' della Missione 2 ''Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio'' e del Programma 2 ''Gestione del sistema nazionale di difesa civile'' della Missione 8 ''Soccorso civile''. È conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui al decreto legislativo n. 75 del 2017;
c) quanto a 2 milioni di euro, mediante i risparmi derivanti dall'applicazione del successivo comma 85-quinquies.
d) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione del Fondo di cui al comma 653 del presente articolo.
85-quinquies. A decorrere dall'anno 2019, all'articolo 1, comma 400, lettera d), n. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: ''40 ore'' e ''60 ore'' sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: ''39 ore'' e ''59 ore''.
85-sexies. Il fondo può essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi alla acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del Programma 1 ''Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica'' della Missione 3 ''Ordine e sicurezza pubblica'', iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 aprile 2019. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
85-septies. Allo scopo di alimentare il Fondo unico di amministrazione per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, una quota parte non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai Prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è annualmente riassegnata, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, al pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno. A decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 2020 l'incremento del fondo non può essere superiore al 15 per cento della consistenza complessiva determinata nell'anno precedente».
1.702 (testo 2)
PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:
«85-bis Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 12,2 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. È altresì incrementato di 800 mila euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
85-ter. Gli incrementi di cui al comma 85-bis sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
85-quater All'onere di cui ai commi 85-bis e 85-ter, pari a 13 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'interno del Programma 1 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della Missione 3 "Ordine e sicurezza pubblica", del Programma 2 "Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio" della Missione 2 "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio" e del Programma 2 "Gestione del sistema nazionale di difesa civile" della Missione 8 "Soccorso civile". E' conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui al decreto legislativo n. 75 del 2017;
c) quanto a 2 milioni di euro, mediante i risparmi derivanti dall'applicazione del successivo comma 85-quinquies.
d)quanto a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione del Fondo di cui al comma 653 del presente articolo.
85-quinquies. A decorrere dall'anno 2019, all'articolo 1, comma 400, lettera d), n. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "40 ore" e "60 ore" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "39 ore" e "59 ore".
85-sexies. Il fondo può essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi alla acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del Programma 1 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della Missione 3 "Ordine e sicurezza pubblica", iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze da adottare entro 30 aprile 2019. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
1.702
Presutto, Gallicchio, Accoto, Turco, Pirro, Marco Pellegrini, Pesco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85, inserire i seguenti:
«85-bis. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'interno nonché per sopperire alle maggiori esigenze connesse ai procedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 16,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. E' altresì incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
85-ter. Per le medesime finalità il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia è incrementato di 5 milioni di euro, per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
85-quater. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 2 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
85-quinquies. All'onere di cui ai commi 85-bis e 85-ter, pari a 24 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e a 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2005, n. 350, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota del fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante riallocazione delle risorse disponibili sugli stanziamenti di spesa destinati al lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'interno; quanto a 8 milioni di euro, mediante i risparmi derivanti dall'applicazione del successivo comma 5, quanto a 3,5 milioni di euro mediante i risparmi derivanti dalla riduzione degli stanziamenti delle spese per acquisto di beni e servizi, noleggio e assicurazioni automezzi della Missione 3 ''Ordine e sicurezza pubblica'' ? Programma 3.1 ''Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica'' del bilancio del Ministero dell'interno, accertati con decreto del Ministro dell'interno e comunicati al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio.
85-sexies. A decorrere dall'anno 2019, all'articolo 1, comma 400, lettera d), n. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole ''40 ore'' e ''60 ore'' sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: ''36 ore'' e ''54 ore''».
Conseguentemente a decorrere dall'anno 2021 è ridotto di 13 milioni di euro il fondo di cui al comma 421.
1.703
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 85 aggiungere i seguenti:
«85-bis. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi da 58 a 85, al fine di fare fronte alla grave emergenza lavorativa in atto e dare un impulso agli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, e di donne attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese», di seguito denominato ''Fondo''.
85-ter. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
85-quater. Una quota pari al 50 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 85-bis finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma di interventi di cui al medesimo comma 85-bis è riservata alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia.
85-quinquies. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 85-bis a 85-sexies, gli enti locali e gli enti territoriali interessati sono autorizzati all'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, nel limite del 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 85-bis, di personale appartenente al profilo tecnico ed ambientale, in particolare urbanisti, economisti, geometri, ingegneri, architetti, geologi, agronomi.
85-sexies. I regolamenti di cui al comma 85-ter si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
b) definizione di un programma di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:
1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).
85-septies. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 85-ter è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
85-octies. Al Fondo di cui al comma 85-bis affluiscono, le maggiori entrate e i maggiori risparmi, opportunamente accertati, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 85-nonies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
85-nonies. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi da 85-bis a 85-octies si provvede con i maggiori introiti e i maggiori risparmi derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca;
b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso;
c) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
85-decies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 85-nonies, lettere a), b) e c)».
1.704
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:
«85-bis. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.'';
b) al comma 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita con la seguente:
''a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;'';
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: ''Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.'';
c) dopo il comma 523, è inserito il seguente comma: ''523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.'';
d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo le parole: ''i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,'';
2) al secondo periodo dopo le parole: ''Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine'' sono inserite le seguenti parole: ''e comunque non oltre il termine di 120 giorni'' e le parole: ''nomina un commissario ad acta'' sono sostituite con le seguenti parole: ''nomina Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell'Autorità di distretto di riferimento'';
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.'';
4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.'';
5) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.''.
85-ter. Per la medesima finalità di cui al comma 1, all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'';
b) dopo il comma 11, è inserito il seguente comma: ''11.1. Nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'ente di cui al comma 10 previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.''.
85-quater. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione ''invasi''».
Conseguentemente:
al comma 58, le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033» sono sostituite con le seguenti: «di 2.650 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, 3.200 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2019: –1.800.000;
2020: –1.800.000;
2021: –1.800.000.
1.705 (testo 2)
BRIZIARELLI, ROMEO, PATUANELLI, SAVIANE, MORONESE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 85 inserire i seguenti:
«85-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
85-ter. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 85-bis siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
II credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
85-quater. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
85-quinquies. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007. n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
85-sexies. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 85-bis, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e del l'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
85-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 85-bis a 85-sexies, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in 5 milioni di euro per l'anno 20120 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo 421».
1.705
BRIZIARELLI, ROMEO, PATUANELLI, SAVIANE, MORONESE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 85 inserire i seguenti:
«85-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
85-ter. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 85-bis siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
85-quater. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
85-quinquies. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
85-sexies. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 85-bis, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
85-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 85-bis a 85-sexies, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in 5 milioni di euro per l'anno 20120 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,».
Conseguentemente:
alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –1.000.000;
2020: –5.000.000;
al comma 421, sostituire le parole: «di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.0 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.0 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «di euro 97.220.000 per l'anno 2021, di euro 136.089.000 per l'anno 2022, di euro 135.512.000 per l'anno 2023, di euro 135.232.000 per l'anno 2024, di euro 135.143.000 per l'anno 2025, di euro 135.006.000 per l'anno 2026, di euro 133.318.000 per l'anno 2027 e di euro 133.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».
1.706
Dopo il comma 85 inserire i seguenti:
«85-bis. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati ai sensi dal successivo comma 85-ter.
85-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.
85-quater. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui alla presente legge e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.
85-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 85-bis».
Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
1.707
Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:
«85-bis: All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140-ter aggiungere il seguente comma:
140-quater: Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.».
1.708
Dopo il comma 85 inserire il seguente comma:
«85-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio e di valorizzare il patrimonio immobiliare scolastico di proprietà pubblica mediante adeguamento sismico delle strutture scolastiche, è istituito un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni euro denominato ''Fondo per l'adeguamento sismico delle strutture scolastiche'', dei quali 250 milioni destinati alle città metropolitane e ai comuni compresi nel loro ambito territoriale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, sentite le camere, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente. Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che: a) entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto gli enti interessati trasmettono i progetti di adeguamento sismico delle strutture scolastiche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo modalità e procedura stabilite con apposito bando, da approvare entro il 30 giugno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le camere e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; b) sia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito nucleo per la valutazione dei progetti di adeguamento sismico delle strutture scolastiche e il successivo monitoraggio dei progetti finanziati; c) il nucleo di cui alla lettera b) ha l'onere di riferire con cadenza trimestrale alle camere in merito all'attività svolta; d) gli enti interessati devono allegare ai progetti un cronoprogramma di attuazione nel quale si impegnano a iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2019 e a concluderli entro il 31 dicembre 2020; d) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi; e) le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.709
Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:
«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».
Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
1.710 (testo 2)
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, BINI, MARGIOTTA
Dopo il comma 85 inserire il seguente:
«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019 a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.850 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.849 milioni di euro per l'anno 2023, a 6.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
1.710
Parrini, Collina, Cerno, Zanda, Bini, Margiotta
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85 inserire il seguente:
«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019 a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.850 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.851 milioni di euro per l'anno 2023, a 6.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
1.711
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:
«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».
1.712
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85 inserire il seguente:
«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».
1.713
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85 aggiungere il seguente comma:
«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».
1.714
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 85 inserire il seguente:
«85-bis. Alla fine del comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 aggiungere il seguente periodo: ''Per gli istituti scolastici che hanno richiesto un finanziamento ai sensi del precedente comma 1 e comma 3 o ottenuto altro finanziamento, il termine è prorogato di un anno.''».
1.715
Dopo il comma 85 inserire il seguente:
«85-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: ''31 agosto 2018'' con le parole: ''31 agosto 2019''.
1.716
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 85 inserire il seguente:
«85-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: ''31 agosto 2018'' con le parole: ''31 agosto 2019''».
1.717
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85 inserire i seguenti:
«85-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato ''Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare'', con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione alla società Rete ferroviaria italiana Spa per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli ''a mercato'' e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana e all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.
85-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 85-bis.
85-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere daranno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2019. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
1.718
Dopo il comma 85 inserire i seguenti:
«85-bis. Al fine di garantire i controlli di cui alla legge 33/2012, nonché per mantenere ed elevare gli standard qualitativi dei servizi di sicurezza e viabilità nelle zone aeroportuali, i Comuni o le Unioni di Comuni che svolgono le relative funzioni in ambito aeroportuale, possono istituire un'aliquota idonea di personale per le sole funzioni di polizia locale in ambito aeroportuale.
85-ter. Ai fini di cui al comma 85-bis, in deroga agli altri vincoli di spesa in materia di assunzioni e di personale, gli Enti interessati non possono superare il limite della spesa sostenuta nell'anno 2002 per il personale di polizia locale, inclusa l'aliquota individuata ai sensi del comma precedente».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000;
2021: –10.000.000.
1.719
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 85, inserire il seguente:
«85-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per l'aeroporto di Reggio Calabria, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019,15 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021».
Conseguentemente, al comma 652, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –20.000.000;
2020: –15.000.000;
2021: –15.000.000.
1.720
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:
«85-bis. Dopo la lettera g) dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserita la seguente lettera:
''h) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici''.
85-ter. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto».
1.721
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85 inserire i seguenti:
«85-bis. Al fine di dare semplificare le procedure di ricostruzione, gli immobili distrutti o danneggiati , ivi compresi i manufatti provvisori, quelli edificati in ossequio alla delibera comunale 58 del 2009, situati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009, definiscono le istanze di condono, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
85-ter. I comuni di cui al comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
1.722
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85, inserire il seguente:
«85-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57, del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011.».
1.723
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85, inserire il seguente:
«85-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, con legge n. 160/2016, aggiungere dopo il periodo: ''Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro'' il seguente: ''Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro.''».
1.724
Dopo il comma 85, inserire il seguente:
«85-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».
1.725
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85, inserire il seguente:
«85-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 78/2015, così come modificato dal comma 1, dell'articolo 3, della legge n. 77 del 26 aprile 2009, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
''e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.''».
1.726
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85, inserire il seguente:
«85-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 39/2009, così come modificato dal comma 1, lettera a) dell'articolo 3, della legge n. 77 del 24 aprile 2009, dopo le parole: ''n. 504'' è inserito il seguente periodo: '', nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale peri familiari in linea retta del proprietario.''».
1.727 (testo 3)
Dopo il comma 85 è inserito il seguente:
«85-bis. (Trasferimento straordinario Comune dell'Aquila). – All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160 del 2016, aggiungere dopo il periodo: ''Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro55, il seguente periodo: ''per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 12 milioni di euro''».
Conseguentemente, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati complessivamente in 12 milioni di euro annui, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 12.000.000;
2020: – 12.000.000;
2012: – 12.000.000.
1.727 (testo 2)
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85 è inserito il seguente:
«85-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto legge 113/2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160/2016, aggiungere dopo il periodo ''Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro'', il seguente periodo ''per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 12 milioni di euro''».
Conseguentemente, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati complessivamente in 2 milioni di euro annui, al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» e «euro 107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti «euro 128.317.000 per l'anno 2019» e «euro 105.220.000 per l'anno 2021».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: ? 2.000.000.
1.727
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85, inserire il seguente:
«85-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, con legge n. 160/2016, aggiungere, dopo il periodo: ''Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro'' il seguente: ''per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 12 milioni di euro''. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 653».
1.728
Dopo il comma 85, inserire il seguente:
«85-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160/2016, aggiungere, dopo il periodo: ''Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari,'' il seguente: ''Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.''».
1.729
Dopo il comma 85, inserire i seguenti:
«85-bis. Le imprese agricole ubicate nella regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire ripresa dell'attività economica e produttiva cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
85-ter. La regione Puglia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 85-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
1.730
Dopo il comma 85 inserire i seguenti:
«85-bis. Al fine di sostenere il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, tramite manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e dei miglioramento sismico degli immobili, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.
85-ter. Le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma precedente sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
All'onere recato, stimato in 200 milioni di euro per le annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138.
1.731
Dopo il comma 85, inserire il seguente:
«85-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare delle città metropolitane e dei comuni compresi nel loro ambito territoriale, nonché di far fronte alla domanda abitativa di coloro che sono prive dei mezzi finanziari necessari a sostenere i costi richiesti nel libero mercato, è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro denominato ''Fondo per il sostegno del social housing''. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, sentite le camere, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente. L'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che:
a) il ''Fondo per il sostegno del social housing'' è destinato a finanziare progetti di restauro o ristrutturazione di immobili di proprietà delle città metropolitane o dei comuni compresi nel loro ambito territoriale;
b) ciascun progetto di restauro o ristrutturazione può ottenere un finanziamento non superiore nel massimo a 10 milioni di euro;
c) i progetti di cui alla lettera a) hanno a oggetto immobili completamente o parzialmente inutilizzati;
d) i progetti di cui alla lettera a) devono essere destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia sostenibile a canone concordato;
e) sono finanziabili solamente i progetti che prevedono l'inizio dei lavori entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.790 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.732
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:
«85-bis. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il ''Fondo per le manifestazioni pubbliche''. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020.
85-ter. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105, è istituito presso il Ministero dell'interno il ''Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni''. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.».
1.733
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:
«85-bis. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il ''Fondo per le manifestazioni pubbliche''. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020.
85-ter. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105, è istituito presso il Ministero dell'interno il ''Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni''. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.».
1.734
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:
«85-bis. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 85-bis valutato in 30 milioni di euro annui per triennio 2019-2021 sì provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,6».
1.735
Quagliariello, Pichetto Fratin
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:
«85-bis. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale nei Comuni fino a 3.000 abitanti, con particolare riferimento a quelli montani, per la creazione di centri multifunzionali per la prestazione di servizi di natura commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Il riparto tra le regioni è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo di ciascun anno. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658».
1.736
Quagliariello, Pichetto Fratin
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 85, inserire il seguente:
«85-bis. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale nei Comuni montani, come individuati ai sensi del comma 13, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 per l'erogazione di misure a sostegno ai piccoli esercizi commerciali di vicinato di cui alla lettera d) del comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1996, n. 114, ivi compresa l'adozione di misure per ridurre il carico fiscale. Il riparto tra le regioni è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.».
1.737
PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Sopprimere i commi dal 86 a 93.
1.738
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, SUDANO
Sopprimere i commi da 86 a 93.
1.739
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Sopprimere i commi da 86 a 96.
1.740 (testo 2)
DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO
Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:
86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».
87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirigi l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. E' assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
88. "La Centrale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti e con gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel d. m. 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:
a) Gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;
b) Definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;
c) Definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;
d) Assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);
e) Assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento (anche attraverso fondi comunitari, nazionali, PPP) delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;
f) Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;
g) Riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici.
h) Attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi."
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.
92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.
1.740
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Sopprimere i commi da 86 a 96.
1.741
Sopprimere i commi da 86 a 93.
1.742
MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Sopprimere i commi da 86 a 93.
1.743
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO, STANCANELLI
Sopprimere i commi da 86 a 93.
1.744
MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:
«86. A decorrere dal 1º gennaio 2019, è istituita la ''Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche'', di seguito denominata ''Centrale''.
87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
88. La Centrale, in accordo con le Amministrazioni Centrali competenti e con gli Enti Territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:
a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;
b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;
c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;
d) assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);
e) assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;
f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;
g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi benefici;
h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire daranno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.
92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».
1.745
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:
«86. A decorrere dal 1º gennaio 2019, è istituita la ''Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche'', di seguito denominata ''Centrale.
87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
88. La Centrale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti e con gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:
a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli enti locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;
b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;
c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;
d) assistenza agli enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);
e) assistenza agli enti territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;
f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;
g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;
h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.
92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».
1.746
Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:
«86. A decorrere dal 1º gennaio 2019, è istituita la ''Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche'', di seguito denominata ''Centrale''.
87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
88. La Centrale, in accordo con le Amministrazioni Centrali competenti e con gli Enti Territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel d. m. 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:
a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;
b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;
c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione dei territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;
d) assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);
e) assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;
f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;
g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;
h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89 in sede di prima applicazione, e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale di cui al comma 86.
92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale di cui al comma 86 sono esenti da imposte e tasse.
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.747
Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:
«86. A decorrere dal 1º gennaio 2019, è istituita la ''Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche'', di seguito denominata ''Centrale''.
87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 92 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge l'attività di programmazione e monitoraggio di interventi in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie dell'Unione europea in coordinamento con gli indirizzi definiti dalla Struttura di cui ai commi da 97 a 101.
88. La Centrale opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali. La Centrale svolge esclusivamente e con le risorse professionali di cui al comma 89, le seguenti attività:
a) assistenza nella predisposizione dei documenti di programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, previa analisi dei bisogni dell'ente titolare degli interventi, finalizzata al pieno utilizzo dei finanziamenti previsti dall'Unione europea;
b) assistenza nella gestione delle eventuali procedure di dibattito pubblico laddove previste dalla vigente normativa;
c) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato;
d) monitoraggio sull'attuazione dei programmi approvati dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali.
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 200 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico ed economico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 92 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88.
91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di coordinamento con la Struttura di cui ai commi da 96 a 101.
92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».
1.748
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA
Sostituire i commi da 86 a 96 con i seguenti:
«86. A decorrere dal 1º gennaio 2019 è istituita la ''Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche'', di seguito denominata ''Centrale''.
87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge l'attività di programmazione e monitoraggio di interventi in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie dell'Unione europea in coordinamento con gli indirizzi definiti dalla Struttura di cui all'articolo 18.
88. La Centrale opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali. La Centrale svolge esclusivamente e con le risorse professionali di cui al comma 4, le seguenti attività:
a) assistenza nella predisposizione dei documenti di programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, previa analisi dei bisogni dell'ente titolare degli interventi, finalizzata al pieno utilizzo dei finanziamenti previsti dall'Unione europea;
b) assistenza nella gestione delle eventuali procedure di dibattito pubblico laddove previste dalla vigente normativa;
c) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato;
d) monitoraggio sull'attuazione dei programmi approvato dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali.
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 200 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico ed economico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3.
91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di coordinamento con la Struttura di cui all'articolo 18.
92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».
1.749
ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO
Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:
«86. A decorrere dal 1º gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».
87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore di alto valore tecnico-scientifico che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di elaborazione della documentazione preliminare per l'attivazione dei concorsi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
88. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), dei codice dei contratti pubblici, e al fine di attuare gli articoli 154 e 156 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della predisposizione della documentazione preliminare di progettazione ai fini dell'attivazione di concorsi di idee e di progettazione opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:
a) predisposizione documentazione preliminare di progettazione per concorsi di idee e di progettazione di opere pubbliche da attivarsi come anche come eventuale stazione appaltante;
b) gestione delle procedure di appalto in tema di concorsi di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
c) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
d) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 50 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.
92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.
93-bis. Eventuali variazioni o integrazioni dei commi da 86 a 93 dovranno essere approvate con legge».
1.750
NUGNES, MORONESE, LA MURA, ORTOLANI, MANTERO, L'ABBATE, QUARTO
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 86, sostituire la parola: «progettazione», con le seguenti: «programmazione e monitoraggio»;
b) al comma 87, secondo periodo, sostituire la parola: «progettazione», con le seguenti: «programmazione e monitoraggio»;
c) al comma 88, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole: «su richiesta delle», con le seguenti: «in accordo con le»; la parola «24», con la seguente: «21», nonché la parola: «progettazione», con le seguenti: «programmazione e monitoraggio»;
2) sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:
''a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;
b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;
c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;
d) assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);
e) assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento (anche attraverso fondi comunitari, nazionali, PPP) delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;
f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;
g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;
h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), e-bis), e-ter) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi'';
d) al comma 90, sopprimere le parole: «prescindendo da ogni formalità», e dopo le parole: «assegnazione temporanea,» aggiungere le seguenti: «se in possesso dei requisiti professionali specifici,»;
e) al comma 91, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «le attività», aggiungere le seguenti: «e l'organizzazione»;
2) sopprimere le seguenti parole: «con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società Consip Spa nonché l'organizzazione della Centrale.».
1.751
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 87, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, al fine di assicurare la più efficace interazione con i Comuni e le loro forme associative, con ANCI e le sue strutture tecniche»;
al comma 89, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dall'ANCI»;
al comma 90, dopo le parole: «di cui al comma 88» aggiungere le seguenti: «e con le centrali di rappresentanza degli enti locali che partecipano alla Conferenza Unificata».
1.752
Dopo il comma 87 aggiungere i seguenti:
«87-bis. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai comuni, alla province e alle Città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del ministero istruzione per l'edilizia scolastica.
87-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.753
Al comma 88, sostituire le parole «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».
Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».
1.754
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 88, sostituire le parole: «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».
Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».
1.755
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 88, sostituire le parole: ''degli enti territoriali interessati'' con le seguenti: ''delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,'';
b) al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: ''Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.''».
1.756
BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI
Al comma 88, sostituire le parole: «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».
Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».
1.757
Al comma 88, sostituire le parole: «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».
Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere rassegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».
1.758
Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
«88-bis. Per garantire l'immediata operatività di cui al comma 5, la Centrale può stipulare una o più convenzioni con l'ANCI per le attività di cui al comma 3 rivolte agli enti locali. Gli eventuali oneri finanziari di cui alle predette convenzioni sono a carico del fondo di cui all'articolo 15 comma 5. Le convenzioni di cui al periodo precedente possono includere la fondazione di ricerca IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevedendo modalità di utilizzazione delle economie risultanti sul bilancio di IFEL ai sensi dell'articolo 6, comma 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 95 del 2012».
1.759
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 89, primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50»; sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,».
Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».
Al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, degli enti territoriali».
1.760
Al comma 89, primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50»; sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,».
Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».
Al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, degli enti territoriali».
1.761
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 89:
a) al primo periodo, sostituire la parola «300» con la seguente: «50» e sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,»;
b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
2) al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale»;
3) al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti «, degli enti territoriali».
1.762
Al comma 89, primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50»; sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,».
Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».
Al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, degli enti territoriali».
1.763
BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI
Al comma 89, apportare le seguenti modificazioni:
1) primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50»; sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,»;
2) al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».
Al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, degli enti territoriali».
1.764
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 89, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50» e sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento», con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,»;
b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, al fine di costituire nelle province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente:
a) al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale»;
b) al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, degli enti territoriali».
1.765
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 89 inserire il seguente:
«89-bis. A valere sul contingente di personale di cui al comma 89, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 88 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali.»;
b) al comma 93 dopo le parole: «all'attività della Centrale» aggiungere le seguenti: «compresi gli oneri al personale di cui al comma 89-bis,».
1.766
Al comma 95 aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione delle attività di progettazione».
1.767 (testo 2)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 96 dopo la parola "assunzioni" sono inserite le seguenti: "con contratti di lavoro flessibile", le parole "esclusi dall" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti all" e alla fine del comma, sono aggiunte le seguenti parole: ", come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"
b) dopo il comma 548 inserire il seguente:
«548-bis. Sostituire l'articolo 6-bis, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il seguente:
"Art. 6-bis - (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte.".».
1.767
Al comma 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «assunzioni» sono aggiunte le seguenti: «con contratti di lavoro flessibile»;
b) le parole: «esclusi dall'» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti all'»;
c) alla fine del comma, sono aggiunte le seguenti parole: «come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».
1.768
Dopo il comma 96 apportare i seguenti:
«96-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il Documento dì economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o comunitari, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del proprio territorio, le Regioni attivano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.
96-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, le Regioni possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, per gli ami 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive, entro un contingente massimo dì 50 unità di personale di profilo tecnico dì qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.
96-quater. La spesa relativa alle assunzioni di cui al comma 2 non rileva ai fini del rispetto da parte delle Regioni dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni».
1.769
Siclari, Giammanco, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:
«96-bis. È istituita, a decorrere dal 1º gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la mobilità, di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori della mobilità interna al sistema dello stretto di Messina, avente sede a Reggio Calabria. L'agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema del sistema della mobilità nazionale. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
96-ter. L'agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
96-quater. Con riferimento alla mobilità generale che comprende mezzi di trasporto pubblici e privati, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di mobilità:
a) promuove l'adozione di servizi integrati alla mobilità;
b) sovraintende alle ispezioni di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento logistico di particolari zone di interscambio. Il piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti nella legislazione vigente;
d) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di mobilità.
96-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 90 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, è definito lo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo».
1.770 (testo 2)
Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:
«96-bis. È autorizzata, per il triennio 2019-2021 la spesa di euro 30 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
96-ter. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della ''Centrale per la progettazione delle opere pubbliche'' di cui al precedente articolo.
96-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 96-ter».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1.770
SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:
«96-bis. È autorizzata, per il triennio 2019-2021 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
96-ter. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della ''Centrale per la progettazione delle opere pubbliche'' di cui al precedente articolo.
96-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 96-ter».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 40 milioni di euro per il 2019, 2 milioni di euro per il 2020 e 19 milioni per 2021.
1.771
FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, COLLINA, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, FEDELI
Dopo il comma 96 aggiungere il seguente:
«96-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall1 Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.
96-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.
96-quater. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 96-bis, è stanziata la somma di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: –250.000;
2020: –250.000;
2021: –250.000.
1.772
RENZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Sopprimere i commi da 97 a 101.
1.773
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Sopprimere i commi da 97 a 101.
1.774
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Sostituire i commi da 97 a 101 con i seguenti:
«97. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale ''Presidenza dei Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità'' istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 17 milioni di euro a decorrere dal 2019.
98. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.
99. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dal 2019»
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000;
2021: –20.000.000.
1.775
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 98, lettera d), dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI».
Conseguentemente, al comma 98, lettera e), dopo la parola: «Ministeri» aggiungere le seguenti: «e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI».
1.776
PITTELLA, FEDELI, GINETTI, MANCA
Dopo il comma 101 inserire il seguente:
«101-bis. Al fine di rafforzare, sia nella fase ascendente di formazione sia in quella di recepimento del diritto e delle politiche dell'Unione europea, le verifiche di compatibilità tra principi e diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e tra i principi e diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento europeo, anche allo scopo di prevenire il relativo contenzioso, è autorizzatala spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,v2020 e 2021. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: –1.500.000;
2020: –1.500.000;
2021: –1.500.000.
1.777
PITTELLA, FEDELI, GINETTI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
«101-bis. Al fine di rafforzare la conoscenza da parte degli studenti dei principi e valori dell'Unione europea, nonché dei processi di formazione e recepimento del diritto e delle politiche europee, mediante l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: –1.500.000;
2020: –1.500.000;
2021: –1.500.000.
1.778 (testo 3)
Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
«101 -bis. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-quinquies o dal comma 101-sexies.
101-ter. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-quinquies o dal comma 101-sexies, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.
101-quater. Ai fini del comma 101-bis e del comma 101-ter, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000,00.
101-quinquies. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 101-quater, i debiti di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:
a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1) al 16 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500,00;
2) al 20 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500,00 e non superiore a euro 12.500,00;
3) al 35 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500,00.
b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
101-sexies. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 101-quater, ai fini del comma 101-bis e del comma 101-ter, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 101-septies la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.1 debiti di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 101-quinquies, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 101-quinquies. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 101-septies è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.
101-septies. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 101-quater o al comma 101-sexies e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 101-octies.
101-octies. Il versamento delle somme di cui al comma 101-quinquies, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.
101-novies. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 101-octies, si applicano, a decorrere dal Io dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
101-decies. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 101-septies, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 101-quater e 101-sexies o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 101-bis e 101-ter.
101-undecies. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 101-decies, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 101-septies, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1º dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
101-duodecies. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge Io dicembre 2016, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 101-bis e 101-ter.
101-terdecies. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 101-quater del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
101-quaterdecies. All'esito del controllo previsto dal comma 101-terdecies del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
101-quindecies. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 101-quaterdecies, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
101-sedecies. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».
Conseguentemente al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti: «137.017.000 per l'anno 2019, di euro 7.958.000 per l'anno 2020, di euro 88.820.000 per l'anno 2021».
1.778 (testo 2)
Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
«101-bis. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dai 1º gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-quinquies o dal comma 101-sexies.
101-ter. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dai 1º gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-quinquies o dal comma 101-sexies, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.
101-quater. Ai fini del comma 101-bis e del comma 101-ter, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000,00.
101-quinquies. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 101-quater, i debiti di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:
a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1) al 16 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500,00.
2) al 20 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500,00 e non superiore a euro 12,500,00;
3) al 35 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500,00.
b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
101-sexies. Indipendentemente da quanto stabilito dai comma 101-quater, ai fini dei comma 101-bis e del comma 101-ter, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 101-septies la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 101-quinquies, in misura pari ai 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 101-quinquies. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 101-septies è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.
101-septies. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che io stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui ai comma 101-quater o al comma 101-sexies e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 101-octies.
101-octies. Il versamento delle somme di cui al comma 101-quinquies, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o nel numero massimo di cinque rate bimestrali, consecutive di pari importo, la prima con scadenza il 30 novembre 2019 e le restanti nell'ultimo giorno di ciascun bimestre successivo.
101-novies. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 101-octies, si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
101-decies. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 101-septies, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 101-quater e 101-sexies o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 101-bis e 101-ter.
101-undecies. Nei casi previsti dal secondo periodo dei comma 101-decies, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 101-septies, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in dieci rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1º dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
101-duodecies. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 101-bis e ai comma 101-ter possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 101-bis 1 101-ter.
101-terdecies. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delie entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 101-quater dei presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi, Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
101-quaterdecies. All'esito del controllo previsto dai comma 101-terdecies del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, dei regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
101-quindecies. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 101-quaterdecies, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui ai comma 101-bis e al comma 101-ter e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
101-sexdecies. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».
Conseguentemente:
– al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e le parole: «107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti: «61.317.000 per l'anno 2019» e «7.220.000 per l'anno 2021»;
– al comma 652, sostituire le parole: «6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «239,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 136,9 milioni di euro per l'anno 2021».
1.778
Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
«101-bis. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 4.
101-ter. Possono altresì essere estinti con le modalità di cui al presente articolo i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 4, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.
101-quater. Ai fini del presente articolo, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000,00.
101-quinquies. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 3, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui al'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46 versando:
a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1) al 16 per cento, qualora l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500,00;
2) al 20 per cento, qualora l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500,00 e non superiore a euro 12.500,00;
3) al 35 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500,00;
b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
101-sexies. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 3, ai fini del presente articolo, versano In una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.1 debiti di cui al comma 1 e al comma 2 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 4, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 4. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 6 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 e al comma 2 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 3 o al comma 5 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.
101-septies. Il versamento delle somme di cui al comma 4, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o nel numero massimo di cinque rate bimestrali, consecutive di pari importo, la prima con scadenza il 30 novembre 2019 e le restanti nell'ultimo giorno di ciascun bimestre successivo.
101-octies. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 7, si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
101-novies. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 6, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 3 e 5 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 o al comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 1 e 2.
101-decies. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 9, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 6, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in dieci rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 percento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal lº dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
101-undecies. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.
101-duodecies. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 3 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
101-terdecies. All'esito del controllo previsto dal comma 12 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di'decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
101-quaterdecies. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 13, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1 e al comma 2 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
101-quindecies. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023» con le seguenti: «130.132.000 per l'anno 2019, di euro 1.073.000 per l'anno 2020, di euro 107.035.000 per l'anno 2021, di euro 145.904.000 per l'anno 2022, di euro 145.327.000 per l'anno 2023».
1.779
Dessì, Coltorti, Di Girolamo, Lupo, Ricciardi, Santillo, Gallicchio, Pirro
Ritirato
Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
«101-bis. In considerazione del valore strategico del settore della logistica e della logistica digitale per lo sviluppo del Paese, è autorizzato un processo di fusione societaria tra RAM ? Logistica, Infrastrutture e Trasporti s.p.a., società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a capitale interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e UIRNet s.p.a. soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN), ai sensi dell'articolo 6l-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
101-ter. Il soggetto risultante dalla fusione è una società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, col conseguente assetto statutario.
101-quater. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di realizzazione della fusione societaria tra RAM s.p.a. e UIRNet s.p.a. Fermo il rispetto delle competenze degli organi societari e del quadro normativo vigente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a nominare un commissario per il coordinamento delle attività relative alla fusione.
101-quinquies. L'acquisizione delle quote è effettuata sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre tre mesi antecedenti l'operazione, al valore del patrimonio netto di UIRNet s.p.a., determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
101-sexies. L'operazione di cui ai commi da 101-bis a 101-quinquies è esente da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
101-septies. Per effetto della fusione sono trasferiti in capo alla nuova società tutti i rapporti attivi e passivi di RAM ? Logistica, Infrastrutture e Trasporti s.p.a. e di UIRNet s.p.a. soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN), ai sensi dell'articolo 6l-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Sono conseguentemente abrogati i riferimenti a UIRNet s.p.a. ed al suo assetto societario presenti nelle disposizioni normative vigenti al momento del perfezionamento della fusione. Possono partecipare al capitale sociale della società risultante dalla fusione, con partecipazione di minoranza, le Autorità di Sistema Portuale e gli Interporti, anche ove nei secondi vi sia partecipazione di capitali privati, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e conseguentemente le eventuali partecipazioni di azionisti privati devono avvenire in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.
101-octies. Agli oneri derivanti dai commi da 101-bis a 101-septies si provvede entro il limite massimo di 6 milioni di euro mediante corrispondente variazione dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
101-nonies. L'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono realizzate dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nell'ambito dei suoi poteri; salva la facoltà per il Commissario di avvalersi, nel rispetto ed in applicazione del quadro normativo vigente, della società risultante dal processo di fusione».
1.780
Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 101 inserire i seguenti:
«101-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituito dal seguente:
''Art. 1. (Coordinamento e programmazione nazionale). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione da istituire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvede al coordinamento e alla programmazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nazionale.
2. La struttura di missione di cui al comma 1 è composta da unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o da personale in servizio presso università o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.
3. La struttura di missione:
a) formula proposte per la definizione degli indirizzi e delle priorità strategiche da inserire nel documento di economia e finanza;
b) definisce il Programma nazionale della ricerca per periodi coerenti con i cicli di programmazione europea da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; aggiorna periodicamente e comunque non oltre un triennio il Programma nazionale della ricerca (PNR); assicura che la programmazione tenga conto delle esigenze territoriali espresse dalle regioni;
c) verifica e valuta gli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione e predispone relazioni periodiche;
d) individua le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi;
e) formula proposte per favorire il coordinamento e la progettualità a livello regionale, per favorire il contributo italiano alla definizione delle priorità strategiche a livello europeo e per migliorare l'accesso del sistema dell'università e della ricerca ai finanziamenti dell'Unione europea;
f) provvede all'individuazione e alla ricognizione delle fonti di finanziamento;
g) acquisisce dati e informazioni dalle amministrazioni dello Stato interessate e dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'università e della ricerca (ANTVUR);
h) propone specifici interventi di particolare rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi generali, finanziati anche a valere su un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato ''Fondo speciale'', istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) dà impulso e coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione ''Ricerca e innovazione'' e svolge ogni altra competenza attribuita con il decreto istitutivo.
4. Presso la struttura di missione di cui al comma 1 è istituito un Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione, di seguito denominato ''Comitato di esperti'', nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale e produttivo. Sono componenti di diritto del Comitato di esperti tre rettori in carica, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, il presidente di un ente nazionale di ricerca in carica, designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici dì ricerca di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e un componente designato dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Comitato di esperti ha funzioni di supporto e consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri per le attività di cui al comma 3. Il suo funzionamento è assicurato dalla struttura di missione di cui al comma 1.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate la composizione, la durata del mandato, le norme generali di funzionamento del Comitato di esperti e ne è altresì individuato il coordinatore e le sue competenze''.
101-ter. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: ''compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204'' sono soppresse.
101-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ''a) valuta, preliminarmente all'approvazione del Documento di economia e finanza da parte del Consiglio dei ministri, gli indirizzi e le priorità strategiche predisposti dalla struttura di missione di cui all'articolo 1 da inserire nel Documento di economia e finanza'';
b) al comma 2, le parole: ''Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica'', ovunque ricorrano sono sostitute dalle seguenti: ''Presidente del Consiglio dei ministri'';
c) il comma 3 è abrogato.
101-quinquies. L'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è abrogato. Ogni riferimento della normativa vigente al Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) si intende riferito al Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
101-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, con il compito di predisporre in sede di prima applicazione, entro i successivi novanta giorni, il Programma nazionale della ricerca comprensivo di tutti gli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili nei loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca,
101-septies. Il Programma nazionale della ricerca di cui al 101-quater dedica una sezione alle prospettive di riorganizzazione degli enti nazionali di ricerca controllati dallo Stato per evitare sovrapposizioni e favorire il coordinamento evidenziando, tra l'altro, per ogni ente le specificità delle missioni, i punti salienti della programmazione, l'articolazione territoriale, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché i risultati conseguiti negli ultimi tre anni da esporre in coerenza con le specifiche missioni.
101-octies. Al fine di consolidare la rete nazionale degli enti nazionali e sostenere la politica nazionale come ridefinita in base al presente articolo, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 300 milioni di euro per l'esercizio 2019, di 300 milioni di euro per l'esercizio 2020, e di 300 milioni di euro per l'esercizio 2021».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.530 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.830 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.829 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.830 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.781
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Al comma 102 le parole: «48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «96 milioni di euro per l'anno 2019, di 192 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 96 milioni di euro per l'anno 2024».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.952 milioni di euro per l'anno 2019, 8.904 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 8.952 milioni di euro per il 2024 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
1.782
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: ''autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario'' sono inserite le seguenti: ''nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese».
1.783
BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: ''autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario'' sono inserite le seguenti: ''nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese''».
1.784
NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: ''autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario'' sono inserite le seguenti: ''nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese''».
1.785
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario'' sono sostituite dalle seguenti: ''iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385''».
1.786
Dopo il comma 102, inserire il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto'' sono sostituite con le seguenti: ''L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto''».
Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 27 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.
1.787
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto'' sono sostituite con le seguenti: ''L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto''.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: –27.000.000;
2020: –;
2021: –.
1.788
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto.'' sono sostituite con le seguenti: ''L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto''.».
1.789
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''L'erogazione del predetta contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto''.».
1.790
BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto.'' sono sostituite con le seguenti: ''L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100,000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto''.».
1.791
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto.'' sono sostituite con le seguenti: ''L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto''.».
1.792
NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto.'' sono sostituite con le seguenti: ''L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto''.».
1.793
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
''7-bis. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, è riservata alle imprese che effettuano investimenti tesi a promuovere flessibilità e politiche aziendali family friendly, attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori con figli minori a carico, di iniziative per il supporto al lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori''».
1.794
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
«102-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020''.
102-ter. Agli oneri per l'anno 2020 di cui al comma 102-bis si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.
102-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 102-bis e 102-ter, il CIPE è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.».
1.795
Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
«102-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020''.
102-ter. Agli oneri per fanno 2020 di cui al comma 102-bis si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.
102-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 102-bis e 102-ter, il CIPE è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.».
1.796
Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
«102-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 152 del 2006, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente comma:
''17-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma precedente, il Ministero dello sviluppo economico individua annualmente nel bilancio di previsione la quota da destinarsi allo svolgimento di attività di studio e ricerca scientifica sulla sicurezza, anche ambientale, degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, nonché di supporto istituzionale alle medesime attività.
Ogni quattro anni, è indetto con decreto del Ministero dello sviluppo economico un concorso di progetto tra le Università, gli enti di ricerca e altri qualificati soggetti di comprovata competenza che svolgono in via prevalente attività di studio e ricerca scientifica, per la stipula di un accordo volto alla realizzazione delle finalità di cui al precedente periodo.
Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio regolamento, provvede all'attuazione del presente comma, e stabilisce i requisiti di partecipazione al concorso, nonché i criteri di selezione del progetto, tenendo conto anche dell'inerenza dell'attività del soggetto proponente agli ambiti d'interesse e delle esperienze maturate nel settore.
In sede di prima attuazione, il concorso è indetto entro il 31 marzo 2019''».
1.797 (testo 3)
PIRRO, PRESUTTO, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, TURCO, PATUANELLI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del Piano provvede LICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
b) al comma 108, sopprimere le parole: «speciali classi di» e dopo le parole: «di uno o più Fondi per il Venture Capital» aggiungere le seguenti: «o di uno o più fondi che investono in Fondi di Venture Capital.»;
c) al comma 109, sopprimere le parole: «comprese quelle di classe speciale,»;
d) dopo il comma 110, inserire il seguente:
«110-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-octies.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito a condizione che detti investimenti siano per almeno il 5 per cento destinati in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.»;
e) dopo il comma 111, inserire i seguenti:
«111-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 88, sostituire le parole: "fino al 5 per cento" con le seguenti: "fino al 10 per cento";
2) al comma 89, dopo le lettere a) e b), è aggiunta la seguente:
"b-bis) quote o azioni di Fondi di Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.";
3) al comma 102, dopo le parole: "o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati" sono aggiunte, infine, le seguenti: "e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo".
111-bis.1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituiti a decorrere dal 1º gennaio 2019, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
111-bis.2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
111-bis 3. Sono Fondi di Venture Capital ai fini di cui al comma 111-bis 2 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che, in qualità di investitori privati indipendenti, destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/3 61/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
a) non hanno operato in alcun mercato;
b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
111-bis.4. Le disposizioni di cui ai commi da 111-bis.1 a 111-bis.3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dagli orientamenti 2014/C19/04 sugli aiuti di stato destinati a promuovere investimenti del finanziamento del rischio o, se del caso, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 21 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI al finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
111-bis.5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 111-bis.1 a 111-bis.4, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al benefìcio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche.
111-ter. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di Venture Capital ai sensi del comma 108. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 111. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rinvenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate. 111-quater. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunte le seguenti parole: "lettera m-undecies-bis Business Angel': investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000,00 nell'ultimo triennio".
111-quinquies. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 121, sono incrementate dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.
e) al comma 112, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) al comma 3, lettera e), le parole: da non più di 36 mesi' sono sostituite dalle seguenti: da meno di 7 anni'".
f) dopo il comma 112, inserire il seguente:
"112-bis. Le disposizioni di cui al comma 111-quinquies e al comma 112, lettera c), sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";
g) sopprimere il comma 154».
1.797 (testo 2)
Pirro, Presutto, Accoto, Gallicchio, Marco Pellegrini, Turco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 103, infine, aggiungere il seguente periodo: «All'attuazione del Piano provvede TICE ? Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».
2) al comma 108, sopprimere le parole: «speciali classi di» e dopo le parole: «di uno o più Fondi di Venture Capital» aggiungere le seguenti «o di uno o più fondi che investono in Fondi di Venture Capital.».
3) al comma 109, sopprimere le parole: «comprese quelle di classe speciale,»;
4) dopo il comma 110, inserire il seguente comma:
«110-bis. A partire dal 1º gennaio 2019, il regime complessivo di agevolazione ed esenzione fiscale relativo ai piani di risparmio individuale di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 commi 100-114, è esteso anche agli investimenti di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 233, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, a condizione che detti investimenti siano per almeno il 5 per cento destinati in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
5) dopo il comma 111, inserire i seguenti commi:
«111-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 88, sostituire le parole «fino al 5 per cento» con le seguenti: «fino al 10 per cento»;
2) al comma 89, dopo le lettere a) e b), aggiungere la seguente:
''c) quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111'';
3) al comma 102, dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» aggiungere, infine, le seguenti «e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
111-ter. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di Venture Capital ai sensi del comma 108. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 111. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rinvenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.
111-quater. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunte le seguenti parole: «lettera m-undecies-bis «Business Angel»: investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000,00 nell'ultimo triennio.
111-quinquies. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 121, sono incrementate dal 30 al 40%. Per le imprese che acquistano il 100% del capitale sociale di start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'impresa mantenga l'intero capitale sociale acquisito per almeno 3 anni».
6) al comma 112, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) al comma 3, lettera e), le parole ''36 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''7 anni''».
Conseguentemente,
per la copertura degli oneri di cui al comma 111-bis, il fondo di cui al comma 653 è diminuito di 9,9 milioni di euro per il 2019, 23, 8 milioni di euro per il 2020, 37,7 milioni di euro per il 2021,41,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
Per la copertura degli oneri di cui al comma 110-bis, 111-quater e 111-quinquies, il fondo di cui al comma 653 è diminuito di 15 milioni di euro per l'anno 2019.
1.797
Pirro, Presutto, Accoto, Gallicchio, Marco Pellegrini, Turco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Apportale le seguenti modificazioni:
1) al comma 103, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'attuazione del Piano provvede l'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
2) al comma 108, sopprimere le parole: «speciali classi di» e dopo le parole: «di uno o più Fondi di Venture Capital» aggiungete le seguenti: «o di uno o più fondi che investono in Fondi di Venture Capital.»;
3) al comma 109, sopprimere le parole: «comprese quelle di classe speciale,»;
4) dopo il comma 110, inserire il seguente comma:
«110-bis. A partire dal 1º gennaio 2019, il regime complessivo di agevolazione ed esenzione fiscale relativo ai plani di risparmio individuale di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 commi 100-114, è esteso agli investimenti di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 233, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, a condizione che detti, investimenti, siano per almeno il 5 per cento destinati in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
5) dopo il comma 111, inserire i seguenti commi:
«111-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 88 è sostituito dal seguente: ''Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 10 per cento detrattivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente:
a) agli investimenti in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) nel limite massimo del 5 per cento, agli investimenti, qualificati indicati al comma 89 nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 ed agli investimenti di cui al decreto legislativa 15 dicembre 2017, a. 233 (Norme di adeguamento della, normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Pagamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015), relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine'';
2) il comma 90 è sostituito dal seguente: ''90. I redditi, diversi dii quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti indicati alla lettera a) del comma 88 e al comma 89, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito se le somme destinate agli investimenti di cui alla lettera a) del comma 88 sono almeno pari al 3 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. In ogni caso, fermo restando il limite di cui al precedente periodo, per gli investimenti qualificati di cui al comma 89, l'esenzione di cui al presente comma si applica solo se la quota destinata agli investimenti di cui al comma 88, lettera a) è uguale o superiore a quella destinata agli investimenti di cui al comma 89'';
3) al comma 102, dopo le parole: ''o in iodici equivalenti di alti mercati regolamentati'' aggiungere, infine, le seguenti: ''e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111''.
111-ter. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipale dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di Venture Capital ai sensi del cortina 108. Le somme introitate a tale titolo sono rassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 111. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed includono le entrare dello Stato rinvenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.
111-quater. Al fine di incentivare e rendete più efficienti tutte le fasi degli investimenti ad campo dell'innovazione, all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunte le seguenti parole: ''lettera m-undecies-bis «Business Angel»: investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000,00 nell'ultimo triennio''.
111-quinquies. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 121, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Per le imprese che acquistano il 100 per cento del capitale sodale di start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'impresa mantenga l'intero capitale sodale acquisito per almeno 3 anni»;
6) al comma 112, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al comma 3, lettera e), le parole: ''36 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''7 anni''».
Conseguentemente, per la copertura degli oneri di cui al comma 111-bis, il fondo di cui al comma 653 è incrementato di 9,9 milioni di euro per il 2019, 23,8 milioni di euro per il 2020, 37,7 milioni di euro per il 2021, 41,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Per la copertura degli oneri di cui al comma 110-bis, 111-quater e 111-quinquies, il fondo di cui al comma 653 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2019.
1.798
Dopo il comma 104 aggiungere i seguenti:
«104-bis. Al fine di dare attuazione alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e permettere alle persone sovraindebitate incapienti di accedere alle relative procedure e di sostenere le spese per il pagamento dei servizi resi dagli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della medesima legge, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo denominato ''Fondo per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per le persone incapienti'', con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.
104-ter. Con appositi provvedimenti normativi, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri, le modalità ed i requisiti per l'accesso al fondo, nei limiti delle risorse di cui al comma 104-bis, che costituiscono il relativo limite di spesa.».
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,66 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».
1.799
Romeo, Rivolta, Ferrero, Zuliani, Solinas
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 104,inserire i seguenti:
«104-bis. All'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''1º dicembre 1999, n. 503'' sono inserite le seguenti: ''nonché in comuni prealpini e appenninici di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, individuati con decreto dei Ministri per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e per la tutela dell'ambiente e del territorio''.
104-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro per la tutela dell'ambiente e del territorio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per provvedere, ai fini del comma 1, alla determinazione dei Comuni prealpini e appenninici di collina, pedemontani e della pianura non irrigua legati a specifici fattori di svantaggio correlati alla frammentazione dei fondi, alla minore produttività rispetto alle zone di pianura irrigua e alla carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria. Il decreto non può individuare nelle predette categorie oltre un quarto dei Comuni italiani».
1.800
Mangialavori, Vitali, Moles, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
«104-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019 è le imprese costituite sotto forma di S.a.s. e di S.r.l. di nuova creazione ricadenti nelle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise e Abruzzo sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le imprese devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma.
104-ter. Agli oneri derivanti dal comma 104-bis, valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2019, 40 milioni di euro per l'anno 2020, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
1.801
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
«105-bis. Le testate giornalistiche on line registrate presso la cancelleria del Tribunale presso cui la testata ha la redazione sono tenute a denunciare i contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche da parte dei direttori responsabili.».
1.802
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 106, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per l'anno 2020».
Conseguentemente:
al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –50.000.000;
2020: –50.000.000;
2021: –0.
1.803
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 107 dopo le parole: «dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».
1.804
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 107 aggiungere, il seguente:
«107-bis. L'area industriale della Valbasento in provincia di Matera è riconosciuta quale area di crisi complessa e accede ai benefici di cui ai commi precedenti».
1.805
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
«107-bis. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge il Ministero per lo sviluppo economico provvede, d'intesa con le regioni del Mezzogiorno, alla individuazione, in via sperimentale, di 16 aree industriali, 2 per ciascuna regione, per avviare processi di attrazione di investimenti, anche stranieri, per il loro rilancio economico ed occupazionale. A tale scopo è istituita una ''cabina di regia'' che, entro il 30 giugno 2019, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese. Per sostenere tale sperimentazione è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.806
Dopo il comma 107, inserire i seguenti:
«107-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 è sostituito dal seguente:
''3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Sono nulle le clausole che prevedono termini superiori a sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, al debitore si applica una sanzione di importo non superiore ad euro 75.000,00''.
107-ter. Al fine di salvaguardare la continuità produttiva delle imprese e i rispettivi livelli occupazionali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il ''Fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese die subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali''. La dotazione del Fondo è pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Al predetto Fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
107-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, il funzionamento e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 107-ter, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi alle imprese, le modalità di erogazione e di riscossione delle sanzioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.
1.807
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:
«112-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: ''in mercati regolamentati'' sono inserite le seguenti: ''e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato''».
1.808
Dopo il comma 112, inserire il seguente:
«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole ''225 milioni di euro.'' sono aggiunte le seguenti parole: ''Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese''.».
1.809
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 112, aggiungere il seguente comma:
«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole: ''225 milioni di euro.'' sono aggiunte le seguenti parole: ''Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.''».
1.810
RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS
Dopo il comma 112,inserire il seguente:
«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole ''225 milioni di euro.'' sono aggiunte le seguenti parole: ''Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.''».
1.811
Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:
«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole: ''225 milioni di euro.'' sono aggiunte le seguenti parole: ''Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.''».
1.812
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:
«112-bis. Al comma 54, dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''nei limiti dell'importo di'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'importo di'', è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Eventuali risorse che residuino dall'attuazione di tali misure sono utilizzate negli anni 2019 e 2020 per analoghe misure a sostegno dei confidi''».
1.813
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
«116-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100-ter, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
''2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per cento dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione pei l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile''.
116-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
116-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653, della presente legge».
1.814
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
«116-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:
''101-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'importo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 30.000 euro a 100.000 euro e il limite complessivo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 150.000 euro a 500.000 euro. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al primo periodo del comma 101, come modificati ai sensi del presente comma'';
b) al comma 102, dopo le parole: ''o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''e per almeno l'l,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179''».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «pari a 8.971,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.925,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.866,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.790,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8.709,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».
1.815
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
«116-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: ''o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati'' sono aggiunte le seguenti: ''e per almeno il 5 per cento in strumenti finanziari di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.''».
1.816
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 120, inserire il seguente:
«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:
''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''».
1.817
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 120, inserire il seguente:
«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''».
1.818
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 120, inserire il seguente:
«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''».
1.819
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 120, inserire il seguente:
«120-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sostituire il comma 6 con il seguente:
''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''».
1.820
RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il comma 6 è così sostituito:
''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''».
1.821
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 120, inserire il seguente:
«120-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''».
1.822
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 120, inserire il seguente:
«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''».
1.823
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni è maggiorato del 70 per cento il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati in beni materiali nuovi e beni immateriali prodotti da start-up innovative o da PMI innovative.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.824
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-bis. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione di quote azionarie di start-up innovative o PMI innovative sono deducibili dal reddito di impresa nell'anno di imposta corrispondente a quello dell'alienazione e nei tre anni successivi, nel limite del 70 per cento.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.825
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, MIRABELLI
Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
«120-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di Venture Capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da network di business angel, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento.
120-ter. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, possono dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento.
120-quater. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative e PMI innovative.».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
1.826
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis le parole: ''A decorrere dall'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per ciascuno degli anni dal 2017 e 2021'';
b) al comma 7-bis, le parole: ''A decorrere dall'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per ciascuno degli anni dal 2017 e 2021''».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.930 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.827
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 120, inserire i seguenti:
«120-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) dopo le parole: ''con l'Unione Sovietica'' sono aggiunte le seguenti: ''e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi dei continenti europeo, asiatico e americano,''.
120-ter. All'articolo 2 della legge n. 19/1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''e prevalente'' sono soppresse, e le parole: ''nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella regione Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto, nella regione Trentino-Alto Adige e nella regione Lombardia'';
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni'';
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. Gli interventi previsti dal comma 5 possono essere attuati nei territori delle regioni indicate al comma 2 qualora gli enti esponenziali dei relativi territori partecipino al capitale della Finest.'';
d) al comma 6 le parole: ''e prevalente'' sono soppresse;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
''6-bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola impresa e la sua quota di fatturato export sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige o Lombardia, nelle modalità stabilite nei commi 5 e 5-bis, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari (o similari) emessi dalle società partecipate.'';
f) al comma 7 le parole: ''; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento'' sono soppresse.».
1.828
RENZI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI
Al comma 121, primo periodo, sostituire le parole da: «nonché per accrescere» fino alla fine del comma con le seguenti: «per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
1.829
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 121, terzo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.».
1.830
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 121 sostituire il quarto periodo con il seguente: «La funzione di sorveglianza sul Fondo di cui al presente comma è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.».
1.831
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 121, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo invia una relazione al Parlamento relativa all'attività del Fondo di cui al presente comma.».
1.832
Mollame, Fattori, Agostinelli, Trentacoste, Naturale
Ritirato
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
«121-bis. Al fíne di incentivare l'adozione e la diffusione di utilizzo di tecnologie innovative, ad esclusione di quelle riguardanti la coltivazione e produzione di organismi geneticamente modificati, in favore delle imprese agricole, anche attraverso processi di formazione che facilitino l'accesso alle metodologie, alle pratiche e alle tecnologie dell'agricoltura di precisione è stanziata una somma pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.».
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2019: ? 1 milione;
2020: ? 2 milioni;
2021: ? 3 milioni.
1.833
Presutto, Gallicchio, Accoto, Turco, Pirro, Marco Pellegrini, Pesco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 122, aggiungere i seguenti:
«122-bis. Al fine di assicurare funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà produttive territoriali, il Ministero della difesa è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 1.147 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, così ripartito:
a) 40 unità di Area III, posizione economica F1, e 342 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019;
b) 40 unità di Area III, posizione economica F1, e 342 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020;
c) 40 unità di Area III, posizione economica F1, e 343 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021.
122-ter. Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
122-quater. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 122-bis e 122-ter, per l'importo di euro 12.939.254 per l'anno 2019, di euro 12.939.254 per l'anno 2020 e di euro 12.972.586 per l'anno 2021, si provvede:
per l'anno 2019: per euro 9.605.920 a valere sui budget assunzionali del Ministero della difesa e per euro 3.333.334 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo;
per l'anno 2020: per euro 9.605.920 a valere sui budget assunzionali del Ministero della difesa e per euro 3.333.334 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo;
per l'anno 2021: per euro 9.639.252 a valere sui budget assunzionali del Ministero della difesa e per euro 3.333.334 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente artìcolo.».
1.834
GALLONE, TIRABOSCHI, ALFREDO MESSINA, PAPATHEU, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 122 inserire il seguente:
«122-bis. Per l'avvio delle iniziative nazionali nel settore dell'economia circolare, come individuate dal Piano integrato della Commissione europea, siglato il 18 dicembre 2017, anche sotto forma di quota di cofinanziamento per i programmi comunitari HORIZON 2020 e LIFE, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'economia circolare, dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di economia circolare, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali.»
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.835
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;
b) il terzo periodo è soppresso;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi, prevedendo la possibilità di diversificare la finestra temporale di accesso ai benefici, anche in funzione dell'effettivo utilizzo delle risorse.».
1.836
Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;
b) il terzo periodo è soppresso;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi, prevedendo la possibilità di diversificare la finestra temporale di accesso ai benefici, anche in funzione dell'effettivo utilizzo delle risorse.».
1.837
Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;
b) il terzo periodo è soppresso;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi, prevedendo la possibilità di diversificare la finestra temporale di accesso ai benefici, anche in funzione dell'effettivo utilizzo delle risorse.».
1.838
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 123, primo periodo, sostituire le parole «micro e piccole imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».
Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
1.839
Al comma 123 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «alle micro e piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti esercenti attività libero-professionali, come definiti dalla medesima Raccomandazione»;
b) al quinto periodo, dopo le parole: «contratto di servizio di consulenza tra le imprese» aggiungere le seguenti: «o i liberi professionisti».
Conseguentemente, al comma 125, le parole: «pari a 25 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 26 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».
1.840
Al comma 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «alle micro e piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,» aggiungere le seguenti: e ai soggetti esercenti attività libero-professionali, come definiti dalla medesima Raccomandazione;
b) al quinto periodo, dopo le parole contratto di servizio di consulenza tra le imprese aggiungere le seguenti o i liberi professionisti.
Conseguentemente, al comma 125, le parole: «pari a 25 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti «pari a 26 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».
1.841
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 123, dopo le parole: «del 6 maggio 2003,» si inseriscono le seguenti: «nonché ai professionisti, anche organizzati in rete,».
1.842
Al comma 123, dopo le parole: «del 6 maggio 2003,» aggiungere le seguenti: «nonché ai professionisti, anche organizzati in rete».
1.843
Al comma 123, dopo le parole: «del 6 maggio 2003,» aggiungere le seguenti: «nonché ai professionisti, anche organizzati in rete,».
1.844
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 123, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversificazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di start-up sia nelle fasi successive».
Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: «compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali» aggiungere le seguenti: «, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversificazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di start-up sia nelle fasi successive».
1.845
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «e ai liberi professionisti, come definiti dalla medesima raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «Alle medie imprese» aggiungere le seguenti: «e ai liberi professionisti».
1.846
Al comma 123, dopo la parola: «società di consulenza,» aggiungere le seguenti: «, dei professionisti».
1.847
Al comma 123, ultimo periodo, sopprimere la seguente parola: «eventuale».
1.848
GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:
«123-bis. I contributi di cui al comma 123, nei limiti di spesa di cui al comma 125, sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.
123-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:
''4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili''».
Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: «di cui al comma 123» con le seguenti: «di cui ai commi 123 e 123-bis».
1.849
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:
«123-bis. I contributi di cui al precedente comma sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.
123-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
''4 –sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili''».
1.850
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
«123-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il rafforzamento della qualità del servizio fornito da start-up innovative e PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di temporary Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.851
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
«123-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, sono stanziati 10 milioni di euro annui, allo scopo di rafforzare la qualità del servizio fornito da start-up innovative e PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di temporary Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri di concessione dei contributi di cui al periodo precedente».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.852
Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
«123-bis.All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
''4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4 mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.
Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.
Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo''».
Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.
1.853
Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
«123-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
''4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.
Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.
Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo''».
Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.
1.854
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
«123-bis. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa».
1.855
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Al comma 125, sostituire le parole: 25 milioni di euro, con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2029: – 25.000.000;
2020: – 25.000.000;
2021: – 25.000.000.
1.856
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:
a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;
b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in asset liquidi ed illiquidi.
Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.
125-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.
125-quater. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di asset investibili, le modalità di governance del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli asset e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.
125-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.
125-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125-bis a 125-quinquies, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.857
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:
a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;
b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in asset liquidi ed illiquidi.
Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.
125-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in àmbito finanziario e di asset management e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.
125-quater. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di asset investibili, le modalità di governance del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli asset e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.
125-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.
125-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125-bis a 125-quinquies, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.858
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:
a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;
b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in asset liquidi ed illiquidi.
Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.
125-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale dei Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.
125-quater. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di asset investibili, le modalità di governance del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli asset e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.
125-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.
125-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125-bis a 125-quinquies, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.859
Dopo il comma 125 aggiungere i seguenti:
«125-bis. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese''.
125-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle finalità del presente articolo 125-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.860
Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-octies.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.
125-ter. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 125-bis, l'investimento individuale non può superare il limite di 150.000 euro annui e deve essere detenuto per almeno cinque anni.
125-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 125-bis e 125-ter, quantificati in 1,3 milioni per il 2019, 2,5 milioni per il 2020 e 4,6 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.861
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-octies.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.
125-ter. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 125-bis, l'investimento individuale non può superare il limite di 150.000 euro annui e deve essere detenuto per almeno cinque anni.
125-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 125-bis e 125-ter, quantificati in 1,3 milioni per il 2019, 2,5 milioni per il 2020 e 4,6 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.862
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-octies.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.
125-ter. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 125-bis. L'investimento individuale non può superare il limite di 150.000 euro annui e deve essere detenuto per almeno cinque anni».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 1.300.000;
2020: – 2.500.000;
2021: – 4.600.000.
1.863
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.
125-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 » e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro.''
125-quater. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 125-ter, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1.864
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti».
125-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione iniziale di 20 milioni di euro, dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantirle di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate e condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
125-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 125-bis e 125-ter, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziate che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.
125-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 » e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro».
125-sexies. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata in garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.
125-septies. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-bis, 125-ter e 125-quinquies la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n 662, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, di cui 20 milioni per le finalità di cui al comma 125-ter.».
Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1.865
Dopo il comma 125, inserire i seguenti:
«125-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'importo massimo garantito dal Fondo per singola, impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti''.
125-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione iniziale di 20 milioni di euro, dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
125-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 125-bis e 125-ter, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.
125-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499'' e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:''L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro.''
125-sexies. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bonus cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.
125-septies. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-bis, 125-ter e 125-quinquies la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n 662, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, di cui 20 milioni per le finalità di cui al comma 125-ter».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: ''6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024'' con le seguenti ''6.670 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.970 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.969 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.970 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024''.
1.866
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis. La garanzia diretta del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n 662, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.
125-ter. Alla garanzia di cui al comma precedente sono destinate, in sede di prima applicazione, riserve del fondo fino ad un massimo di 5 milioni di euro.
125-quater. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-bis e 125-ter la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1.867
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis. La garanzia diretta del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n 662, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.
125-ter. Alla garanzia di cui al comma precedente sono destinate, in sede di prima applicazione, riserve del fondo fino ad un massimo di 5 milioni di euro.
125-quater. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-bis e 125-ter la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1.868
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis) All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
''3-bis. L'importo massimo garantito di cui al comma 3 può essere superato, fino al limite di 3 milioni e cinquecentomila euro e nel rispetto della normativa comunitaria in materia dì aiuti di Stato, qualora il predetto superamento sia connesso alla concessione di garanzie del Fondo in favore di piccole e medie imprese su operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento di un programma di investimenti.''
b) al comma 4, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:
''Per le garanzie su portafogli di finanziamenti di cui al presente comma, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa, di cui al comma 3, è elevato, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a 3 milioni e cinquecentomila euro in favore delle imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499 nonché delle piccole e medie imprese di cui al comma 3-bis.''
125-ter. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 125-bis, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n 662, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1.869
Dopo il comma 125, inserire i seguenti:
«125-bis. La garanzia diretta del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.
125-ter. Alla garanzia di cui al comma precedente sono destinate, in sede di prima applicazione, riserve del fondo fino ad un massimo di 5 milioni di euro.
125-quater. Per la realizzazione delle finalità dì cui ai commi 125-bis e 125-ter la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.695 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.995 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.994 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»
1.870
Turco, Accoto, Gallicchio, Pirro, Marco Pellegrini, Presutto, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 125 aggiungere aggiunti i seguenti:
«125-bis. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:
''b-quater) Regolamento(UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno''.
125-ter. All'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
''9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, par. 1, del Regolamento (UE) 2018/302 del 28 febbraio 2018. In relazione al Regolamento (UE) 2018/302, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità compatente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004, in materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo Regolamento (UE) 2038/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
9-ter. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui al Regolamento (UE) 2018/302 il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-IMET) fornisce assistenza ai consumatori, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo Regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al precedente periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis; del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.''».
1.871
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:
«125-bis. Al fine di alimentare la Sezione Speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità», istituita ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 e della convenzione del 14 marzo 2013 tra Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze come integrata con decreto del 27 marzo 2015, di approvazione dell'Atto aggiuntivo alla convenzione, e finalizzata a interventi del Fondo in favore delle imprese femminili, mediante la concessione di agevolazioni nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 10 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2019.
125-ter. Una quota pari al 70 per cento dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al precedente comma 125-bis è riservata alle nuove imprese start-up femminili. Ulteriori risorse destinate alla medesima finalità potranno essere individuate a valere sugli stanziamenti disponibili del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.
125-quater. Ai fini di cui ai commi 125-bis e 125-ter, sono considerate imprese femminili quelle di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Ai medesimi fini sono start-up femminili le PMI aventi i requisiti di cui al primo periodo che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di Ire anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.
125-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 125-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.872
Quagliariello, Pichetto Fratin
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 125 aggiungere i seguenti:
«125-bis.(Commercializzazione buste di plastica) ? L'articolo 226-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente:
226-bis ?1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero. È ammessa altresì la commercializzazione delle borse di plastica riutilizzabili con spessore della singola parete superiore a 50 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 20 per cento.
125-ter. Le borse di plastica di cui al comma 125-bis, se prodotte in spessori inferiori a quello minimo fissato dal medesimo comma non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.».
1.873
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 125 aggiungere il seguente:
«125-bis. Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 della presente legge».
1.874
CASTALDI, ANASTASI, GIROTTO, LANZI, PARAGONE, VACCARO, GALLICCHIO
Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:
«125-bis. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti altamente qualificati nel settore dell'internazionalizzazione privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a ventiquattro mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma successivo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
1.875
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 125 è aggiunto il seguente:
«125-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma 125-bis».
1.876
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 127 aggiungere il seguente:
«127-bis. Al fine di integrare la rete infrastrutturale comunitaria attraverso una trasversale logistica mediterranea, con particolare riferimento all'integrazione delle connessioni marittime, lo sviluppo economico e l'agilità degli scambi commerciali tra i porti rientranti nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema Adriatico-Ionico-Tirrenico, per le opere di banchinamento del fronte esterno del molo Clementino e le relative opere di nuova connessione viaria del porto di Ancona è autorizzata la spesa di 22.000.000,00 di euro per il triennio 2019-2021, di cui 10,000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 2.000.000,00 di euro per l'anno 2021».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 10.000.000,00;
2020: ? 10.000.000,00;
2021: ? 2.000.000,00.
1.877 (testo 2)
Al comma 128, sostituire le parole da: «il 3 per cento» fino a fine con le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione o emessi da piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quciter. 1) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 o in piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio, e per almeno».
1.877
Al comma 128, sostituire le parole da: «il 3 per cento» fino a fine con le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione o emessi da piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma 11, lettera w-quater. 1) del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 o in piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio, e per almeno».
1.878
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 128 aggiungere i seguenti:
«128-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''2 milioni e cinquecentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''5 milioni''. Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.
128-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00''.
128-quater. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.
128-quinquies. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale.''.
128-sexies. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.».
1.879
Dopo il comma 128 aggiungere i seguenti:
«128-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''2 milioni e cinquecentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''5 milioni''. Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.
128-ter. All'articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00''.
128-quater. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.
128-quinquies. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale''.
128-sexies. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.».
1.880
Dopo il comma 128 aggiungere i seguenti:
«128-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''2 milioni e cinquecentomila'' sono sostituite dalle seguenti: ''5 milioni''. Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.
128-ter. All'articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00''.
128-quater. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.
128-quinquies. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale.''.
128-sexies. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.».
1.881
Dopo il comma 128, inserire i seguenti:
«128-bis. Al fine di favorire la fruibilità della cambiale, gli enti pubblici, le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), b), e c) del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono emettere cambiali digitali, definite come titoli di credito aventi forma dematerializzata equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie come disciplinate dal regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Le cambiali digitali contengono la denominazione di ''cambiale in forma digitale'' inserita nel contesto del titolo, sono emesse all'ordine e possono avere scadenza non inferiore a sessanta giorni e non superiore a sessanta mesi. Ai fini della validità della loro emissione e circolazione, remittente, il trattario ed il girante, si avvalgono esclusivamente dell'intermediazione degli istituti di credito di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e di Poste italiane S.p.A.
128-ter. Le cambiali di cui al comma 128-bis devono essere utilizzate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo complessivo non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate. Il firmatario della cambiale ed i giranti, devono documentare i propri poteri di firma, che sono verificati ed attestati a cura dell'istituto di credito di cui al precedente comma. Il medesimo intermediario provvede a registrare e gestire le cambiali in forma digitale attraverso appositi conti di servizio, collegati ad un conto corrente intestato, a seconda dei casi, all'emittente, traente o girante.
128-quater. Le cambiali in forma digitale emesse ai sensi dei commi 128-bis e 128-ter costituiscono titolo esecutivo, ma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, si applica la disciplina di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669».
Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «54,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».
1.882
I commi 129 e 130 sono soppressi.
Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:
«33-bis. Al testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate e seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 5-novies, dopo le parole: ''capitale di rischio'' e prima delle parole: ''da parte.'' sono aggiunte le parole: ''e di debito'';
b) all'articolo 50-quinquies, comma 2, dopo le parole: ''a condizione che questi ultimi trasmettano'' e prima delle parole: ''esclusivamente a'', il periodo: ''gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale'' è sostituito dal periodo seguente: ''gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari'';
c) all'articolo 100-ter, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente comma 1-ter: ''In deroga a quanto previsto dall'articolo 2483, secondo comma, del codice civile, i titoli di debito emessi da piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono formare oggetto di un'offerta al pubblico rivolta al pubblico generale degli investitori, promossa anche tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.'';
d) all'articolo 100-ter, dopo il nuovo comma 1-ter, è inserito il seguente comma 1-quater: ''In deroga a quanto previsto dall'articolo 2412, comma quinto, del codice civile, non concorrono al superamento del limite massimo dell'emissione obbligazionaria ivi previsto le obbligazioni destinate a formare oggetto di un'offerta al pubblico rivolta al pubblico generale degli investitori, promossa tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.''».
1.883
Romeo, Rivolta, Ferrero, Zuliani, Solinas
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
«129-bis. I redditi diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo temine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-octies. 1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito. Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale le somme investite negli ELTIF devono rispettare le regole e i vincoli stabiliti dall'articolo 1, comma 102, legge 11 dicembre 2016, n. 232».
1.884
Romeo, Rivolta, Ferrero, Zuliani, Solinas
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
«129-bis. Al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, al comma 5 dell'articolo 10 dopo le parole: ''del comma 3'', aggiungere le parole: ''e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda.''».
1.885
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:
«130-bis. Al fine di favorire l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, il Ministero dell'economia e delle finanze può istituire, anche avvalendosi di enti e società collegati o controllati, una piattaforma di servizio, denominata ''Service'' il cui obiettivo è:
a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;
b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a), nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti.
130-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) la governance e i compiti del Service di cui al comma 130-bis. La gestione del Service dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management; il Service potrà avvalersi di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;
b) le forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 130-bis possono avvalersi del Service; tali forme, fermo il rispetto dei limiti di legge, includono comunque l'investimento in:
1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;
2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i-bis), k-ter), m-ter), m-quater), m-quinquies), m-septies), m-octies), m-octies.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3) fondi di venture capitai come individuati dall'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
c) le modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 130-bis; per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;
d) l'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 130-bis, che monitori l'attività del Service;
e) le modalità di rendicontazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alla tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.».
1.886
Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:
«130-bis. Al fine di favorire l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, il Ministero dell'economia e delle finanze può istituire, anche avvalendosi di enti e società collegati o controllati, una piattaforma di servizio, denominata ''Service'' il cui obiettivo è:
a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;
b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a), nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti;
130-ter. Con Decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) la governance e i compiti del Service di cui al comma 130-bis. La gestione del Service dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management; il Service potrà avvalersi di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;
b) le forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 130-bis possono avvalersi del Service; tali forme, fermo il rispetto dei limiti di legge, includono comunque l'investimento in:
1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.l), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;
2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i-bis), k-ter), m-ter), m-quater), m-quinquies), m-septies), m-octies), m-octies.l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3) fondi di venture capitai come individuati dall'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
c) le modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 130-bis; per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;
d) l'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 130-bis, che monitori l'attività del Service;
e) le modalità di rendicontazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alle tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.
130-quater. Per le finalità dì cui al comma 130-bis sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare».
1.887
Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:
«130-bis. Al fine di favorire l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, il Ministero dell'economia e delle finanze può istituire, anche avvalendosi di enti e società collegati o controllati, una piattaforma di servizio, denominata ''Service'' il cui obiettivo è:
a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;
b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a), nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti.
130-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) la governance e i compiti del Service di cui al comma 130-bis. La gestione del Service dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management; il Service potrà avvalersi di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;
b) le forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 130-bis possono avvalersi del Service; tali forme, fermo il rispetto dei limiti di legge, includono comunque l'investimento in:
1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;
2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i-bis), k-ter), m-ter), m-quater), m-quinquies), m-septies), m-octies), m-octies.l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3) fondi di venture capitai come individuati dall'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
c) le modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 130-bis; per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;
d) l'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 130-bis, che monitori l'attività del Service;
e) le modalità di rendicontazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alla tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.
130-quater. Per le finalità di cui al comma 130-bis sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delta Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare».
1.888
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
«130-bis. All'articolo 16 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, recante ''Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2015, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole: ''in una situazione di conflitto di interessi'' sono aggiunte le seguenti: ''rispetto al singolo Oicr,'';
b) il comma 10 è sostituito dal seguente: ''L'esperto si astiene dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta al riguardo presìdi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione di cui al precedente comma 2, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica.'';
c) il comma 12 è sostituito dal seguente: ''Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati all'esperto indipendente, ovvero alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta dì quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l 'oggettività e indipendenza della valutazione.'';
d) al comma 13 le parole: ''dai commi 11 e 12'' sono sostituite con le seguenti: ''al comma 11'';
e) il comma 15 è sostituito dal seguente: ''L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile una sola volta e non può essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico'';
f) al comma 16 le parole da: ''né possono svolgere'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico''.».
1.889
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Sostituire il comma 136 con i seguenti:
«136. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
136-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».
1.890
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Sostituire il comma 136 con il seguente:
«136. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: ''È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.'' sono sostituite dalle seguenti: ''È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.''».
1.891
TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:
136-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:
a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;
b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in asset liquidi ed illiquidi.
Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.
136-ter. I componenti del gruppo di lavoro di cui al comma 136-bis saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale.
Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.
136-quater. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di asset investibili, le modalità di governance del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli asset e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.
136-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.
136-sexies. Agli investimenti effettuati da casse e fondi pensione attraverso il Service si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 88 a 99, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla detassazione del rendimento sugli investimenti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità applicative del presente comma.
136-septies. Dall'attuazione dei commi da 136-bis a 136-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'attuazione del comma 136-sexies derivano oneri valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –60.000.000;
2020: –30.000.000;
2021: –30.000.000.
1.892
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:
«136-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti''.
136-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
136-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 126-bis e 136-ter, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.
136-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499» e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro''.
136-sexies. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1.893
Rufa, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:
«136.bis. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), ente morale e assistenziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1948 e del decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10, in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico.
136-ter. L'AIG, nello svolgimento delle sue attività statutarie, è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
136-quater. Alla tabella di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 marzo 1975 n. 70, Parte V ''Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero'' è aggiunto in fine: ''Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)''.
136-quinquies. Al fine di garantire e tutelare le attività sociali e assistenziali in materia di promozione del turismo sociale e giovanile, e di potenziare la rete del turismo giovanile transfrontaliero nel nostro Paese, per ciascuno degli anni 2019,2020 al 2021 è autorizzato un contributo di 500.000 euro».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 500.000;
2020: ? 500.000;
2021: ? 500.000.
1.894
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 136, inserire i seguenti:
«136-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempreché il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.
136-ter. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.
136-quater. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 136-quinquies.
136-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
1.895
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO
Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:
«136-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis le parole: ''A decorrere dall'anno 2017'' sono sostituite dalie seguenti: ''Per gli anni 2017 e 2018'';
b) al comma 7-bis, le parole: ''A decorrere dall'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2017 e 2018'';
c) dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:
''7-ter. A decorrere dall'anno 2019, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capitai, Fondi di Fondi di Venture Capital fondi promossi da incubatoli, acceleratori certificati o network di business angel, o altre società che investano per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.
7-quater. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi da start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capitai, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.
7-quinquies. L'investimento massimo detraibile ovvero deducibile ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e 4.000.000 per le società incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal benefìcio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
136-ter. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento in start-up innovative e PMI innovative.
136-quater. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, sono deducibili in misura pari al 50 per cento».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 8.850 milioni di euro»
1.896
Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti commi:
«136-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di stato, interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di fornire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.
136-ter. I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.
136-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma».
1.897
FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:
«136-bis. All'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese''.
136-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle finalità del comma 136-bis.
136-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al 136-bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.898
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:
«136-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
136-ter. Agli oneri derivanti dal comma 136-bis, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.899
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:
«136-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere il seguente comma:
''4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.''.
136-ter. Per le finalità previste dal comma 4 di cui al comma 136-bis precedente, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 136-ter valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2019 ed in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: 0,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 1 per cento.
1.900
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
136-ter. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.''.
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
''5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.901
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
136-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecento mila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti.''.
136-quater. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al comma 1, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di 3 milioni e cinquecentomila euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma 136-quinquies. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia ai sensi del presente comma.
136-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3 milioni e cinquecentomila euro''.
136-septies. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.902
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
»136-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
136-ter. La garanzia diretta del Fondo di cui al comma 1, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili ovvero spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti 6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.903
TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI
Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:
«136-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1º gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019; – 35.000.000;
2020; – 35.000.000;
2021; – 35.000.000.
1.904
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale ''Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità'' istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.905
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:
«136-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è aggiunto il seguente:
''4. È assegnato alle società di cui al comma 3, a valere sui fondi residui di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo complessivo di 49 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro destinati a sviluppare progetti di innovazione finanziaria, ivi inclusi quelli offerti dal Fintech con infrastrutture di cloud computing; big data e blockchain con l'obiettivo di efficientare i processi produttivi delle società di cui al comma 1, valorizzando anche la partecipazione con le banche interessate all'innovazione della specie; 15 milioni di euro finalizzati alla costituzione di fondi di investimento alternativi previsti dagli articoli 46-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per rilevare le sofferenze dei Confidi associati alle società di cui al comma 1 con conseguente attività di recupero crediti, previa opportuna autorizzazione; 1 milione di euro finalizzato alla diffusione dell'educazione finanziaria, alla formazione manageriale ed alla consulenza alle imprese; 3 milioni di euro per il rilascio di garanzie a valere su finanziamenti rivolti al sostegno del capitale immateriale, alla crescita della competitività e produttività delle micro e piccole imprese da realizzarsi anche tramite aggregazioni''».
1.906
GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 136-bis inserire il seguente:
«136-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018, le start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le start-up devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.907
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:
''1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.''».
Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, in 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 18,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione, pari a 6,3 milioni di euro, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata al presente disegno di legge, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione, pari a 12,5 milioni di euro, del fondo di cui al comma 653 del presente articolo 1 e, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione, pari a 18,8 milioni di euro annui, del medesimo fondo di cui al comma 653.
1.908
NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:
''1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.''».
Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, in 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 18,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione, pari a 6,3 milioni di euro, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata al presente disegno di legge, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione, pari a 12,5 milioni di euro, del fondo di cui al comma 653 del presente articolo 1 e, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione, pari a 18,8 milioni di euro annui, del medesimo fondo di cui al comma 653.
1.909
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
''1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 6,3 milioni di euro per Tanno 2020, in 12,5 milioni di euro per Tanno 2021 e in 18,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, per Tanno 2020, mediante corrispondente riduzione, pari a 6,3 milioni di euro, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata al presente disegno di legge, per Tanno 2021 mediante corrispondente riduzione, pari a 12,5 milioni di euro, del fondo di cui al comma 653 del presente articolo 1 e, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione, pari a 18,8 milioni di euro annui, del medesimo fondo di cui al comma 653.''».
1.910
BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalia legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:
''1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettate per interventi di manutenzione, protezione e restauro dì beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni''».
Conseguentemente,
1) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – ;
2020: – 6.300.000;
2021: – 12.500.000.
2) all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».
1.911
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: ''e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie'';
b) alla lettera a) le parole: ''40.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi'';
c) la lettera b) è soppressa».
1.912
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: ''e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie'';
b) alla lettera a) le parole: ''40.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi'';
c) la lettera b) è soppressa».
1.913
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: ''e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie'';
b) alla lettera a) le parole: ''40,000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi'';
c) la lettera b) è soppressa.».
1.914
MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR
Dopo il comma 136 inserire il seguente:
«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.760 milioni di euro annui».
1.915
Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».
1.916
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 136 aggiungere ii seguente:
«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.760 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.917
Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136, sono inseriti i seguenti:
«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.
136-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.918
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:
«136-bis. Nel biennio 2019-2020 al fine di una piena valorizzazione delle sperimentazioni della piattaforma 5G in atto nelle città di Bari, L'Aquila, Matera, Milano e Prato è assicurato il sostegno pari complessivamente a 60 milioni di euro alle corrispondenti regioni sulla base di progetti da presentarsi entro marzo 2019, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera Cipe 105/2017».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.640 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.930 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.919
Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:
«136-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati 5 milioni di euro per l'annualità 2019 e 2020 per le finalità di cui all'articolo 42 del decreto legge 22/06/2012 n. 83. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione dei fondi previsti dall'articolo al comma 103 della presente legge di bilancio».
1.920
Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:
«136-bis. Per contrastare lo spopolamento delle ''aree interne'', definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite ''zone franche interne'' in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi. Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le ''aree interne'' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000.
1.921
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. Per contrastare lo spopolamento delle ''aree interne'', definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite ''zone franche interne'' in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.
Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di ... ... ... di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale perle ''aree interne'' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fme vincolate».
1.922
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:
«136-bis. Per contrastare lo spopolamento delle ''aree interne'', definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite ''zone franche interne'' in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.
Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di ... ... ... di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.
Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le ''aree interne'' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».
1.923
MARTI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 136, è aggiunto il seguente:
«136-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2».
1.924
DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 136, è aggiunto il seguente:
«136-bis. Alla lettera b) comma 3-quater, dell'articolo 18 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, le parole: ''sul piano della sostenibilità ambientale'' sono sostituite dal seguente periodo: ''favorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi, oppure a trazione elettrica».
1.925
Dopo il comma 136, inserire il seguente:
«136-bis. 1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato ''Comitato''.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato-Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;
b) attribuisce l'attestazione distintiva di ''Ristorante italiano nel mondo'', di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai Ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;
c) attribuisce l'attestazione distintiva di ''Pizzeria italiana nel mondo'' e di ''Gelateria italiana nel mondo'', secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;
d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;
e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;
f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;
g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;
h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;
i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;
l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;
m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel – mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana – coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;
n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui Ultra».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Vanno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000;
2021: –2.000.000.
1.926
Dopo il comma 136, inserire il seguente:
«136-bis. 1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato ''Comitato''.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato-Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;
b) attribuisce l'attestazione distintiva di ''Ristorante italiano nel mondo'', di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai Ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;
c) attribuisce l'attestazione distintiva di ''Pizzeria italiana nel mondo'' e di ''Gelateria italiana nel mondo'', secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;
d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;
e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;
f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;
g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;
h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;
i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;
l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;
m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel – mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana – coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;
n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui Ultra».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede a valere sul Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT).
1.927
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136, inserire il seguente:
«136-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio decreto 773/1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993''».
1.928
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:
«136-bis. All'articolo 4, al comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole ''e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e dai Sindaci interessati dalla Zona economica speciale''.
136-ter. Per contrastare lo spopolamento delle ''aree interne'', definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sodale dei sistemi intercomunali di cui esse sì compongono, sono istituite ''zone franche interne'' in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.
Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di ... ... ... di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le ''aree interne'' presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
1.929
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. All'articolo 4, al comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole ''e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e dai Sindaci interessati dalla Zona economica speciale''».
1.930
Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:
«136-bis. All'articolo 4, al comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole ''e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e dai Sindaci interessati dalla Zona economica speciale''».
1.931
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: ''e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie'';
b) alla lettera a) le parole: ''40.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi'';
c) la lettera b) è soppressa.».
1.932
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI
Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:
«136-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
''g-bis) i depositi e ogni altra passività nei confronti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388''».
1.933
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA
Al comma 137, primo periodo, sostituire le parole: «500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020», con le seguenti: «700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di cui 500 milioni di euro annui».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «pari a 8.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
1.934
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 137, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni»;
b) dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «di donne, qualunque sia la loro età anagrafica, e».
Conseguentemente, al comma 621, le parole: 0,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 1 per cento.
e, dopo il comma 639, aggiungere il seguente:
«639-bis. Della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: ''a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile'' sono sostituite dalle seguenti: ''a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'';
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
''669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'';
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
''671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.'';
b-ter) al comma 674 le parole: ''o detentori'' sono soppresse;
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
''681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.''».
1.935
Al comma 137 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle assunzioni dei soggetti sopraindicati con contratti a tempo determinato in agricoltura che prevedano l'impegno scritto del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi, con almeno 100 giornate di lavoro per ciascun anno.».
1.936
Al comma 137 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle assunzioni dei soggetti sopraindicati con contratti a tempo determinato in agricoltura che prevedano l'impegno scritto del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi, con almeno 100 giornate di lavoro per ciascun anno.».
1.937
RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:
«137-bis. Il comma 125 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
''125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1º gennaio 2019 è riconosciuto un assegno annuale di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.''.
137-ter. Il comma 248 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
137-quater. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.
137-quinquies. Quale contributo alle spese delle famiglie e sostegno alla natalità, dal 1º gennaio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3 mila euro su base annua per dipendente.
137-sexies. L'esonero di cui al comma 137-quinquies, spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.
137-septies. L'importo erogato entro i limiti per dipendente indicati dal comma 137-quinquies, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.
137-octies. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 137-quinquies, è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.
137-novies. A decorrere dal 1º gennaio 2019, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.
137-decies. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
137-undecies. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
137-duodecies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 137-undecies.
137-terdecies. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
137-quaterdecies. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.
137-quindecies. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: ''1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''.
137-sedecies. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''2.100 euro'' e: ''40.000 euro'' sono sostituite rispettivamente con le seguenti: ''2.500 euro'' e ''70.000 euro''.
137-septiesdecies. A decorrere dal 1º gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.
137-octiesdecies. Agli oneri di cui ai commi da 137-bis al 137-septiesdecies si provvede nei limiti di 6.500 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 138».
1.938
Pichetto Fratin, Fantetti, Ferro, Damiani, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:
«137-bis. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo ''Convergenza'' (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il lo gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 137-quinquies.
137-ter. Il godimento del beneficio di cui al comma 137-bis è soggetto alle seguenti limitazioni:
c) le imprese di cui al comma 137-bis devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
d) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo ''Convergenza'' (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
137-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 137-bis e 137-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
137-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 miliardi di euro per l'anno nell'anno 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1.939
MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI
Dopo l'articolo 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali con riferimento ai periodi lavorativi svolti fino al 31 dicembre 2028. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il benefìcio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.
137-ter. Con riferimento al periodo decorrente dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2028, la riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 137-bis si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
137-quater. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
137-quinquies. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 137-bis a 137-quater e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027; 7.030 milioni di euro per l'anno 2028, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
137-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2028».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5.250 milioni di euro per l'anno 2019, 5.240 milioni di euro per l'anno 2020, 4.590 milioni di euro per fanno 2021, 4.090 milioni di euro per fanno 2022, 3.469 milioni di euro per fanno 2023,2.830 milioni di euro per fanno 2024, 2.150 milioni di euro per fanno 2025, 1.510 milioni di euro per fanno 2026, 760 milioni di euro per fanno 2027 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».
1.940
Dopo l'articolo 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il benefìcio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.
137-ter. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 137-bis. si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
137-quater. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
137-quinquies. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 137-bis a 137-quater e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020,2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027; 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».
Conseguentemente:
al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, 8.000 milioni di euro per l'anno 2028 e 4.830 milioni di euro per l'anno 2024, 4.150 milioni di euro per l'anno 2025, 3.510 milioni di euro per l'anno 2026, 2.760 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»;
al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5.250 milioni di euro per l'anno 2019, 5.240 milioni di euro per l'anno 2020, 4.590 milioni di euro per l'anno 2021, 4.090 milioni di euro per l'anno 2022, 3.469 milioni di euro per l'anno 2023, 2.830 milioni di euro per l'anno 2024, 2.150 milioni di euro per l'anno 2025, 1.510 milioni di euro per l'anno 2026,760 milioni di euro per l'anno 2027, 5.970 milioni di euro per l'anno 2028 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».
1.941
MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI
Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. Al fine di favorire la natalità, promuovere l'occupazione, in particolare femminile, e incrementare il sostegno finanziario alla genitorialità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato ''Fondo per l'assegno unico ai figli'' con una dotazione di 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
137-ter. Le risorse di cui al comma 137-bis sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi finalizzati al riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, sotto forma di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura decrescente al crescere del reddito, per tutti i tipi di lavoro e per tutte le fasce di reddito, ivi inclusi i contribuenti con una imposta netta minore o uguale a zero.
137-quater. L'assegno di cui al comma 137-ter prevede un beneficio massimo di 240 euro per dodici mensilità ed è ridotto per i figli maggiorenni di età inferiore a ventisei anni e maggiorato per ciascun figlio con disabilità.
137-quinquies. I provvedimenti di cui al comma 137-ter individuano i trattamenti e gli strumenti vigenti aventi le medesime finalità dell'assegno di cui al comma 137-ter, che cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei medesimi provvedimenti. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma incrementano la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 137-bis».
Conseguentemente:
al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 di euro» con le seguenti: «5.200 milioni di euro»;
al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.799 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.942
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, ASSUNTELA MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA
Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020''.
137-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 137-bis per l'anno 2020 si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.
137-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 137-bis, il Cipe è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono, altresì, adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate».
1.943
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:
«131-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020''.
131-ter. Al predetto onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
137-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 131-bis e 131-ter, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo».
1.944
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:
«137-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020''.
137-ter. All'onere di cui al comma 137-bis onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
137-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 137-bis e 137-ter, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo».
1.945
MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI
Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. Al fine di incrementare il beneficio economico e la platea dei beneficiari del Reddito d'inclusione (Rei), al decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: ''euro 3.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 4.000'';
b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 4,000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni previste dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 50 per cento. Il valore mensile del Rei è pari a un dodicesimo del valore su base annua'';
c) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: ''sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''due mesi'';
d) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, dei medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento'';
e) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 450 milioni di euro nel 2019 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9'';
f) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: ''d) il valore di euro 4.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a);'';
b) la lettera j) è sostituita dalla seguente: ''f) il massimale dei beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1''.
137-ter. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 138:
al primo periodo, sostituire le parole: «9,000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «3.802 milioni di euro per l'anno 2019, 3.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.870 milioni a decorrere dall'anno 2021»;
sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
1.946
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ''In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º maggio 2017''.
137-ter. Il beneficio di cui al comma 137-bis è riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, 930 milioni di euro per l'anno 2020, 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, 2.150 milioni di euro per l'anno 2022,2.500 milioni di euro per l'anno 2023 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.070 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.400 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.850 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.947
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: ''anche in regime di somministrazione'' sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.''.
137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.».
1.948
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: ''anche in regime di somministrazione'' sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione''.
137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire. Programma 1. Fondi da assegnare.».
1.949
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: ''anche in regime di somministrazione'' sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.''.
137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.»
1.950
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.''.
137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 1,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.».
1.951
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '' , ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81''».
«137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 1,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.»
1.952
Siclari, Vitali, Giammanco, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:
«137-bis. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato.
137-ter. Agli oneri derivanti dal comma 137-bis, valutato in 23,5 milioni di euro per l'anno 2019, 51,8 milioni di euro per il 2020, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 14 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».
1.953
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,''.
137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 1,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.».
1.954
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
«137-bis. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
''Art. 3-bis.
(Istituzione dell'assegno personale di cura)
1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni) possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dal presente articolo, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.
2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.
3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
4. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.
5. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:
a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;
b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui al comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
6. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 5 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 8.
7. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 8.
8. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura.
9. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:
a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata erogata dagli enti locali, da strutture sociosanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;
b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.
10. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.
11. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:
a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;
b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;
c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati.
12. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda.».
Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dal 2020 pari a 6.700 milioni di euro annui».
1.955
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
«137-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente: ''«b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria''»;
b) aggiungere dopo la lettera b) la seguente: ''b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51.''».
1.956
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
«137-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019, Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.990 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.957
D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
«137-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per ranno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per Panno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.958
BELLANOVA, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA, MISIANI, MANCA, MARINO
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
«137-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: ''6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024'' con le seguenti: ''6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024''.
All'articolo 1 comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «vittime di violenza di genere» sono inserite le seguenti: «e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale».
1.959
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
«137-bis. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) il 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 1º gennaio 2019, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in relazione a lavoratori residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, di età non inferiore a quarantacinque anni, espulsi dal mercato del lavoro e disoccupati da oltre sei mesi, spetta, per la durata di ventiquattro mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Le predette disposizioni si applicano anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età espulse dal mercato del lavoro e disoccupate da oltre sei mesi, residenti nelle predette regioni».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»
1.960
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137, inserire il seguente:
«131-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.150 euro».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: ? 2.500.000;
2019: ? 2.500.000;
2020: ? 2.500.000.
1.961
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 137 inserire il seguente:
«137-bis. Al fine di introdurre nell'ordinamento il reddito di infanzia, quale misura per ii sostegno alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato ''Fondo perii reddito di infanzia'', con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo prevede un premio da assegnare alle famiglie per ogni bambino con età inferiore ai 6 anni. Con decreto del Ministro delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del predetto fondo».
Conseguentemente:
sopprimere i commi 138 e 141;
sopprimere le parole: «comma 141» ovunque ricorrano.
1.962
Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
«137-bis. In seguito ad eventuali accertate irregolarità nel possesso del documento unico di regolarità contributiva, la decadenza dai benefici dì cui all'articolo 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, opera a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data di accertamento».
1.963
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Dopo il comma 137 è aggiunto il seguente:
«137-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 gennaio 2019».
1.964
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Dopo il comma 137 è aggiunto il seguente:
«137-bis. Le disposizioni di cui all'art. 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato in essere all'entrata in vigore della presente legge e a quelli stipulati entro il 31 gennaio 2019».
1.965
URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO
Dopo il comma 137 è aggiunto il seguente:
«137-bis. Le disposizioni di cui all'art. 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non si applicano ai casi di prima proroga o primo rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato».
1.966
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Sopprimere i commi 138, 139, 140 e 141.
Conseguentemente, dopo il comma 408, aggiungere i seguenti:
«408-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti, con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2019, destinato a finanziare la formazione scolastica ed extracurriculare degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine, a tutti gli studenti residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, una Carta elettronica. La Carta è alimentata con un importo annuale pari a 1.000 euro, a decorrere dal 1º gennaio 2019. Detto importo è versato nel mese di settembre di ogni anno di frequenza effettiva della scuola da parte dei soggetti beneficiari fino alla conclusione dell'intero ciclo scolastico. L'abbandono dell'anno scolastico costituisce causa di decadenza dal beneficio e comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate, proporzionalmente al periodo di mancata frequenza. La Carta può essere utilizzata per l'acquisto di libri, per il trasporto, per il servizio mensa e per ogni esigenza dello studente decisa dagli organi preposti, nonché per le ulteriori finalità determinate con il decreto di cui al comma 408-ter, anche a integrazione e supporto della formazione scolastica.
408-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta di cui al comma 408-bis, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.».
1.967
Sostituire il comma 138 con i seguenti:
«138. Al fine di prevedere la formazione di Diplomati e Laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi 5 anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la formazione di professionalità digitali», con una dotazione pari a 6.010 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
138-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse.».
Conseguentemente sopprimere i commi 140 e 141.
1.968
Sostituire il comma 138 con il seguente:
«138. Al fine di sostenere i percorsi di attivazione nel mercato del lavoro, con l'obiettivo di potenziare il sistema delle politiche attive, e mirando al reinserimento sociale di tutte quelle persone che vivono condizioni di marginalità economica e sociale, è ulteriormente finanziato il Fondo per le politiche attive del lavoro di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 novembre 2014, con una dotazione pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine di potenziare lo strumento del Reddito di Inclusione (Rei), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è ulteriormente finanziato il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, per un importo pari a 2.166 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.166 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «4.636 milioni di euro per l'anno 2019, 4.676 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.704 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «4.200 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 4.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».
1.969
Sostituire il comma 138 con il seguente:
«Al fine di incentivare l'occupazione giovanile stabile e di sostenere la competitività dell'industria italiana attraverso programmi di alta formazione professionale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato ''Fondo per il sostegno dell'occupazione giovanile e dell'alta formazione professionale'', con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, sentite le camere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il funzionamento del Fondo di cui al precedente periodo. L'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che:
a) ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto, per un periodo massimo di sessanta mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 10.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; b) l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro; c) non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato; d) ai fini del riconoscimento dell'esonero di cui alla lettera a) si applicano i commi 103, 104 e 105 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; e) l'esonero di cui alla lettera a) si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione».
1.970
Sostituire il comma 138, con il seguente:
«138. Per ogni figlio cittadino dell'Unione Europea residente in Italia di età inferiore ai quindici anni, è riconosciuto un assegno quadrimestrale pari a 300 euro. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1.971
Al comma 138, sopprimere le parole: «le pensioni di cittadinanza e».
Conseguentemente,
– al comma 139, sostituire le parole: «di ulteriori modalità di pensionamento anticipato» con le seguenti: «della pensione di garanzia»;
– dopo il comma 139, inserire i seguenti:
«139-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i soggetti che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 ovvero che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, hanno diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, ove inferiore, fino a un livello minimo denominato «pensione di garanzia», di importo mensile pari a 750 euro.
139-ter. Ai fini della valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, l'importo minimo della pensione di garanzia è maggiorato in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro;
139-quater. Il diritto di accesso alla «pensione di garanzia» si consegue a condizione che il beneficiario non possegga redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione di garanzia calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
139-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 139-bis a 139-quater si provvede, entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021, 1.500 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, 3.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139».
1.972
Al comma 138 sopprimere le parole da: «quest'ultimo quale misura contro la povertà» fino a: «emarginazione nella società e nel mondo del lavoro,».
1.973
Dichiarato inammissibile
Al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.000 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
Conseguentemente, dopo il comma 146 aggiungere il seguente:
«146-bis. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
''Art. 3-bis.
(Istituzione dell'assegno personale di cura)
1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.
2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.
3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso tana scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
Art. 3-ter.
(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)
1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.
2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:
a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;
b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.
4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:
a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;
b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.
7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.
8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:
a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;
b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;
c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.
9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda''».
1.974
Patriarca, Laus, Nannicini, Parente, Manca, Boldrini
Dichiarato inammissibile
Al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2020 pari a 6.700 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 146 aggiungere il seguente:
«146-bis. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 3-bis.
(Istituzione dell'assegno personale di cura)
1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.
2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.
3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
Art. 3-ter.
(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)
1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.
2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:
a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;
b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.
4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:
a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;
b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.
7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3,4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.
8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:
a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;
b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;
c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.
9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda.''».
1.975
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.000 milioni».
Conseguentemente:
a) al comma 256 sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 1.525 milioni;
b) al comma 258 sopprimere la lettera d).
1.976
PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI, MISIANI, FEDELI, VALENTE, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI
Al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «pari a 8.650 milioni di euro annui».
Conseguentemente dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.»
1.977
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Al comma 138, sostituire le parole: «è istituito un fondo denominato ''Fondo per il reddito di cittadinanza'', con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.», con le seguenti: «è istituito un fondo denominato ''Fondo per il reddito di cittadinanza'', con una dotazione pari a 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
E, al comma 233, lettera a), sostituire le parole: «pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. con le seguenti: 716 unità per l'anno 2019, a 716 unità per l'anno 2020 e a 716 unità per l'anno 2021».
1.978
GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI
Al comma 138, sostituire le parole: «è istituito un fondo denominato ''Fondo per il reddito di cittadinanza'', con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.», con le seguenti: «è istituito un fondo denominato ''Fondo per il reddito di cittadinanza'', con una dotazione pari a 8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
E, al comma 164, primo periodo, alinea, sostituire le parole: 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di Area II per l'anno 2019 con le seguenti: 3.860 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 1.860 unità di assistenti giudiziari, Area II, per l'anno 2019, mediante scorrimento integrale della graduatoria degli idonei al concorso 2016.
1.979
MINUTO, GASPARRI, CAUSIN, BERARDI, GALLIANI, MASINI, DAMIANI, FLORIS, SERAFINI, GIRO, SCHIFANI, LONARDO, PAPATHEU, ROSSI, CALIENDO, PEROSINO, BIASOTTI, BATTISTONI, GIAMMANCO, AIMI
Al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.950 milioni».
Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Le spese di funzionamento dell'Arma dei carabinieri sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. Una quota di questa somma è destinata all'acquisto di un'ulteriore dotazione di stivali destinata ai nuclei/aliquote radiomobili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.980
MINUTO, GASPARRI, CAUSIN, GALLIANI, BERARDI, MASINI, DAMIANI, FLORIS, SERAFINI, GIRO, LONARDO, PAPATHEU, ROSSI, CALIENDO, BERUTTI, FANTETTI, PEROSINO, TIRABOSCHI, AIMI
Al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.995 milioni».
Conseguentemente dopo il comma 251, inserire il seguente:
«251-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:
c-quater) le spese per il pagamento del premio assicurativo dell'autoveicolo, sostenute dal disabile grave ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla famiglia che lo ha in carico, con un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 40.000 euro, possono essere detratte nella misura del 100 per cento. Ai fini della detrazione le spese devono essere documentate o documentabili tramite fattura, ricevuta o quietanza di pagamento con la chiara indicazione della causale di pagamento, dell'importo corrisposto nonché dei dati anagrafici del beneficiario della detrazione. Per l'attuazione della presente norma è autorizzata una spesa pari ad euro 5 milioni a decorrere dal 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.''».
1.981
ROSSOMANDO, PATRIARCA, MISIANI, CIRINNÀ
Dopo il comma 138 inserire i seguenti:
«138-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021.
138-ter. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di Assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.982
Modena, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone
Dichiarato inammissibile
Alla fine del comma 138 aggiungere: «Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2010 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».
Aggiungere un comma 1 bis: «Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
1.983
Dichiarato inammissibile
Al comma 138 aggiungere infine il seguente periodo:
«Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».
Aggiungere il comma 138-bis:
«138-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
1.984
Modena, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Al comma 138 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2010 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».
1.985
Dichiarato inammissibile
Al comma 138 aggiungere infine il seguente periodo: «Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».
1.986
Dichiarato inammissibile
Al comma 138, aggiungere il seguente periodo: «Il fondo di cui al comma precedente serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego di cui all'articolo 34 della presente legge, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'Economia e Finanze».
Al comma 139, alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: «Sono a carico dello Stato per il periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i contributi figurativi inerenti il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, per i cittadini in possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e telematiche. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole ''ricettive'' e ''ricreative''. Per il personale docente, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone rincremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole ''ricettive'' e ''ricreative''. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola ''infanzia'' aggiungere le seguenti parole primaria e secondaria. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle paiole ''ricettive'' e ''ricreative''.».
1.987
Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
«138-bis. Il fondo di cui al comma precedente serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego di cui ai commi 226, 227, 228, 229 e 230, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'Economia e Finanze».
1.988
BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:
«138-bis. Della legge 232 del 2016, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 353, le parole «su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione», sono sostituite dalle parole: «a partire dal giorno successivo alla nascita e fino al compimento del sesto mese del neonato, o all'atto dell'adozione e nel termine di 90 giorni»;
b) dopo il comma 353, aggiungere i seguenti: «353-bis. Le cittadine extracomunitarie e comunitarie che facciano richiesta del premio alla nascita di cui al precedente comma 353, sono tenute a compilare una dichiarazione con la quale si impegnano a risiedere sul territorio nazionale almeno fino al compimento del sesto anno di età del bambino per il quale il beneficio è stato erogato, pena la decadenza del beneficio stesso. L'INPS dispone controlli annuali volti ad accertare il mantenimento del requisito di residenza di cui al presente comma.
353-ter. Il premio alla nascita di cui al comma 353 viene erogato solo a famiglie il cui ISEE sia inferiore ai 25.000 euro.».
138-ter. A copertura di eventuali maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede nei limiti di 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 653».
1.989
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:
«138-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
1.990
Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
«138-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto- legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n, 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
1.991
BARBONI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:
«138-bis. L'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 con limite di reddito annuale personale pari a 4.853,29 euro, è aumentata a euro 9.360 euro annui.
138-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.992
Barboni, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:
«138-bis. L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n.18 concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.118 è aumentata a 780 euro mensili.
138-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.993
BARBONI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:
«138-bis. L'assegno di assistenza concesso agli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 del decreto- legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n.118, con limite di reddito annuo personale pari a 4.853,29 euro è aumentato a 9.360,00 euro annui.
138-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.994
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 138 inserire il seguente:
«138-bis. Con decorrenda dal 1º gennaio 2019:
a) l'importo mensile della pensione di inabilità e dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, è elevato a euro 565,10;
b) l'importo mensile della pensione non riversibile di cui all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962 n. 66 è elevato a euro 611 per i ciechi assoluti e euro 565,10 euro per i ciechi parziali;
c) l'importo dell'assegno mensile di assistenza concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è elevato a euro 565,10».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «5.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».
1.995
Dopo il comma 138, inserire il seguente:
«138-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 138, fino alla data di entrata in vigore delle misure volte ad introdurre le pensioni di cittadinanza, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, del decreto legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto legge 2 febbraio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.».
1.996
Dopo il comma 138, inserire il seguente:
«138-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 138, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto legge 2 febbraio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma».
1.997
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI
Dopo il comma 138, inserire il seguente:
«138-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 138, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma».
1.998
BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 138, aggiungere il seguente comma:
«138-bis. Gli assegni al nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153, sono erogati esclusivamente per i familiari residenti in Italia o nei Paesi convenzionati ai fini del mantenimento di rapporti di reciprocità. La residenza dei familiari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo, è attestata attraverso documentazione ufficiale rilasciata dagli uffici competenti. La presentazione della documentazione comprovante la residenza dei familiari è condizione indispensabile per l'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo».
1.999
MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI
Al comma 139, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato ''Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei lavoratori'', con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 sono destinati per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori».
1.1000
Dichiarato inammissibile
Al comma 139, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato ''Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei lavoratori'', con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, di cui 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 sono destinati per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori».
1.1001
Al comma 139, dopo le parole: «interventi in materia pensionistica finalizzati» inserire le seguenti: «alla stabilizzazione e all'ampliamento delle discipline dell'APE sociale e dell'APE volontaria, anche attraverso l'estensione dell'APE sociale ai lavoratori autonomi gravosi e al rafforzamento del regime fiscale agevolato dell'APE volontaria,».
Conseguentemente, dopo il comma 139 sono inseriti i seguenti:
«139-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti:
''179. A decorrere dal 1º gennaio 2019, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.
179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti anagrafici ivi previsti sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.
179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera d), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.».
139-ter. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ''in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019,'' sono abrogate.
139-quater. All'articolo 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura dell'90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.''.
139-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 139-bis a 139-quater si provvede, entro il limite di spesa di 1.200 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139''».
1.1002
Al comma 139, dopo le parole: «interventi in materia pensionistica finalizzati» inserire le seguenti: «all'introduzione di un requisito universale di accesso alla pensione di vecchiaia,».
Conseguentemente, dopo il comma 139, inserire i seguenti:
«139-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per i soggetti che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 ovvero che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:
a) maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
b) possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, commi 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, il 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
139-ter. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 139-bis, lettera a), a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera b) del medesimo comma, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo determinato. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
139-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 139-bis e 139-ter si provvede, entro il limite di spesa di 2.500 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139».
1.1003
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, FEDELI, VALENTE, BOLDRINI, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 139, dopo le parole: «interventi in materia pensionistica finalizzati» aggiungere le seguenti: «alla proroga della disciplina cosiddetta ''Opzione donna'' e».
Conseguentemente, dopo il comma 139 inserire i seguenti:
«139-bis. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2022, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
139-ter. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 139-bis si provvede, entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139».
1.1004
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 139, primo periodo, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
Conseguentemente, al comma 226, primo periodo, sostituire le parole: «1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «2.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».
1.1005
Al comma 139, primo periodo, sostituire le parole: «a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.» con le seguenti: «5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».
Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «2.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.420 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.600 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».
1.1006
Minuto, Gasparri, Causin, Galliani, Berardi, Damiani, Floris, Serafini, Giro, Lonardo, Papatheu, Rossi, Caliendo, Berutti, Perosino, Tiraboschi, Aimi
Dichiarato inammissibile
Al comma 139 sostituire le parole: «dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «dotazione pari a 6.650 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.950 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.949 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
Conseguentemente dopo il comma 139 inserire il seguente:
«139-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modificazioni è inserito il seguente:
Art. 10-bis.
(Reversibilità dell'importo complessivo tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento).
1. Il figlio impegnato costantemente, per almeno dieci anni, nell'assistenza del genitore invalido con totale e permanente inabilità e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, poiché è impossibilitato a svolgere una qualsiasi attività lavorativa che possa dargli un reddito, ha diritto alla reversibilità della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento dopo la morte del genitore. Alle finalità previste dal presente articolo sono destinati 50 milioni di euro a partire dal 2019».
1.1007
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Al comma 139, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.», con le seguenti: «con una dotazione pari a 6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6390 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.» e, dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
146-bis. In deroga a quanto previsto all'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il personale scolastico che ne ha prodotto domanda a far data dal 1º settembre 2018 e ha ricevuto la lettera certificazione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico da parte dell'INPS in data posteriore a quella del 1º settembre 2018, può accedere al trattamento pensionistico dal 1º gennaio 2019.
146-ter. La deroga di cui al comma 146-bis si applica anche al personale scolastico che ha ricevuto dall'INPS la certificazione del diritto al trattamento dell'Ape sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in data successiva al 1º settembre 2018.
1.1008
Dichiarato inammissibile
Al comma 139 aggiungere infine il seguente periodo: «Sono a carico dello Stato per il periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i contributi figurativi inerenti il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, per i cittadini in possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole ''ricettive'' e ''ricreative''».
1.1009
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.
139-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 139-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 139-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 139-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
139-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 139-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 139-bis del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 139-bis. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
139-quinquies. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 139-quater del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
139-sexies. I benefici di cui al comma 139-bis sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
139-septies. Agli oneri di cui al comma 139-sexies si provvede sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139».
1.1010
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditarle alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;
d) ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:
1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;
f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.
139-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 139-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 139-bis e 139-quinquies, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 139-bis a 139-quinquies del presente articolo.
139-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 139-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
139-quinquies. I benefici di cui al comma 139-bis sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
139-sexies. Agli oneri di cui al comma 139-quinquies si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139.».
1.1011
Dopo il comma 139 è inserito il seguente:
«139-bis. È istituita, presso l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.
139-ter. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
139-quater. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 139-ter. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
139-quinquies. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:
a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;
b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.
139-sexies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139-bis a 139-quinquies si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.1012
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 179:
1) le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2023'';
2) le parole: ''che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)'' sono sostituite con le seguenti: ''che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a e)'';
3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ''e) si trovano in stato di disoccupazione involontaria e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni, e seguano le disposizioni di cui al comma 179-ter e all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243''.
b) al comma 179-bis, le parole: ''da a) a d)'' sono sostituite con le seguenti: ''da a) a e)''.
139-ter. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 179-bis è aggiunto il seguente:
''179-ter. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse confluite nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il limite di 153.389 soggetti come rideterminato dal decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha modificato il comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 11.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. Per i lavoratori che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità.''.
139-quater. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
''10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai soggetti elencati al punto 1 precedente non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le lavoratrici di cui all'articolo 1, al comma 179-bis, della legge n. 232 del 2016 la maturazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia viene bloccata alla età di 61 anni e 5 mesi. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179-ter, della legge n. 232 del 2016 la maturazione del requisito anagrafico viene bloccato a 61 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti, a 62 anni e 7 mesi per autonomi.''.
139-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 139-bis, 139-ter e 139-quater, valutati in 1.200.000 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139.».
1.1013
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 139 aggiungere i seguenti:
«139-bis. A partire dal 1º gennaio 2019 le Regioni e le Province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2018 svolgano attività prevalentemente nell'ambito ospedaliero e in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, con incarico non inferiore a diciassette ore settimanali, sono inquadrati, a domanda, previo superamento di un concorso riservato, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale.
139-ter. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 139-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.
139-quater. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 139-bis sono rese indisponibili.».
1.1014
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. Al fine di portare a termine la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale e in considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.
139-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis derivano oneri pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
Conseguentemente, al comma 139 sostituire le parole: «6.700 milioni di euro» con le seguenti: «6.330 milioni di euro», le parole: «7.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.630 milioni di euro» e la parola: «6.999 milioni di euro» con la seguente: «6.629 milioni di euro».
1.1015 (testo 2)
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.
139-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 2-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 139, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.».
1.1015
Pichetto Fratin, Fantetti, Ferro, Damiani, Saccone, Conzatti, Floris, Toffanin
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.
139-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 2-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 139.».
1.1016
Floris, Toffanin, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.
139-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 139-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 139».
1.1017
Modena, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. Per i lavoratori esposti all'amianto, per i quali per situazioni contingenti particolari di carattere sociale, sanitario o per procedure tecniche o amministrative differenziate rispetto alla generalità dei casi, non hanno potuto usufruire delle provvidenze della legge n. 257 del 1992, comma 8, articolo 13, con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, si definiranno le modalità specifiche di applicazione.
139-ter. Per rendere fruibile quanto definito dal comma 139-bis il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 11 milioni di euro per l'anno 2021».
1.1018
Modena, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. I lavoratori che non hanno presentato la domanda entro la data del 15 giugno 2005 di riconoscimento di esposizione all'amianto ai fini degli effetti previdenziali di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 e dell'articolo 1, comma 20 della legge n. 247 del 2007 possono presentare la domanda all'Inail entro il 30 dicembre 2019.
139-ter. Con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze saranno definiti i criteri di accesso prioritario ai provvedimenti di cui al presente articolo sulla base delle disponibilità economiche che di anno in anno saranno definite per rendere effettivo la fruizione della presente norma.
139-quater. Per rendere fruibile quanto definito dal comma 139-bis il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 9 milioni di euro per l'anno 2021».
1.1019
Modena, Damiani, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. I malati di mesotelioma possono, utilizzando il comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, accedere alla pensione secondo le modalità vigenti prima della riforma previdenziale della legge Fornero.
139-ter. Per rendere fruibile quanto definito dal comma 139-bis il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2019,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021».
1.1020
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente: ''Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180''.
139-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139.».
1.1021
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:
''9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.''.
139-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139».
1.1022 (testo 2)
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Al comma 139 le parole: "6.700", "7.000", "6.999" e "7.000" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "3.700", "4.000", "3.999" e "4.000",
e, dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
«139-bis. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:
"9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.".
1.1022
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:
''9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.''.
139-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139».
1.1023
Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
«139-bis. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di ulteriori modalità di pensionamento anticipato di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri relativi al suddetto beneficio, riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per Tanno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del ''Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani'' di cui al comma 139. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.».
1.1024
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''al presente articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''al presente comma'' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore.''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.621,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.915,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.937 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.957,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1025
FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 139, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 1º gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100».
Conseguentemente, al comma 139 dopo le parole: «l'assunzione di lavoratori giovani» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto disposto dal comma 139-bis».
1.1026
FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 139, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 1º gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 62 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100».
Conseguentemente, al comma 139, dopo le parole: «l'assunzione di lavoratori giovani» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto disposto dal comma 139-bis».
1.1027
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
«139-bis. All'articolo 883 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a) è aggiunto il seguente periodo: Tutti gli eletti nelle categorie dei tre consigli di rappresentanza a ordinamento militare, permangono nelle rispettive posizioni senza cessare la loro attività anche se nel corso della durata del mandato hanno raggiunto i limiti di età. Gli stessi non possono essere collocati in congedo e conservano il ruolo in servizio permanente effettivo per gli appartenenti alla categoria ''A'' e in servizio permanente per le rimanenti categorie, qualora all'atto delle loro elezioni si trovino in tali posizioni. Tali militari beneficiano di qualsiasi tipo di maturando trattamento e di avanzamento, ivi compresi quelli a carattere economico per tutta la durata del mandato stesso;
b) al comma 2 la lettera c) è soppressa;
c) al comma 5, primo periodo dopo le parole: ''essere concordati'' sono aggiunte le seguenti: ''con gli stessi e'';
d) il comma 6 è sostituito con il seguente: ''6. Anche in caso di trasferimento ad altra area geografica e/o organizzazione da cui sono stati eletti, non cesseranno l'esercizio del mandato, svolgendo la loro relativa attività nell'organismo di rappresentanza in cui è stata proclamata la loro elezione'';
e) il comma 7 è soppresso.».
1.1028
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 141, sostituire le parole: «1 miliardo di euro» con le seguenti: «2 miliardi di euro».
1.1029
Al comma 141, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1030 (testo 2)
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Al comma 141, dopo le parole: « fino a complessive 4.000 unità di personale,» aggiungere le seguenti: «incluse le unità derivanti dalla stabilizzazione del personale già impiegato»
1.1030
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Dichiarato inammissibile
Al comma 141, dopo le parole: «dotazione organica,» aggiungere le seguenti: «provvedendo anche alla stabilizzazione del personale già impiegato,».
1.1031
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN
Al comma 141, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo a reclutare in via prioritaria il personale in servizio presso ANPAL Servizi S.p.A. già impiegato per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica presso i centri per l'impiego nei vari territori regionali.».
1.1032
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 141, in fondo, dopo le parole: «tra le regioni interessate.» aggiungere i seguenti periodi: «L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Città metropolitane e le Province. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio. All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione, ed il comma 2 è soppresso"».
1.1033
LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO
Al comma 141, in fondo, dopo le parole: «tra le regioni interessate.» aggiungere il seguente periodo: «Una quota delle risorse previste dal successivo periodo è destinata in via prioritaria alla stabilizzazione del personale Anpal impiegato con contratti a tempo determinato o altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.»
1.1034
Alla fine del comma 141 aggiungere il seguente periodo: «L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse da imputare a quelle stanziate ai sensi del presente comma, da parte delle Regioni interessate al riparto. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio».
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-bis. All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "2. Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione"».
Di conseguenza il comma 2 è abrogato e la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Partecipazione dei comuni alla individuazione delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate"».
1.1035
Alla fine del comma 141 aggiungere il seguente periodo: «L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse da imputare a quelle stanziate ai sensi del presente comma, da parte delle Regioni interessate al riparto. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio».
1.1036
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 141 aggiungere i seguenti:
«141-bis. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis.
(Istituzione dell'assegno personale di cura)
1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.
2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.
3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
Art. 3-ter.
(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)
1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.
2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:
a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;
b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.
4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata all'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:
a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;
b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3,4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.
7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.
8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:
a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;
b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;
c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.
9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda"».
Conseguentemente, al comma 139 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «7.500 milioni».
1.1037
BERNINI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI
Dopo il comma 141 aggiungere i seguenti:
«141-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1º gennaio 2019, in euro 350.
141-ter. All'onere di cui al comma 141-bis, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138, primo periodo».
1.1038
ACCOTO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO, TURCO, PESCO, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PRESUTTO, PATUANELLI
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
«141-bis. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato di ANPAL Servizi S.p.A., mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è autorizzata la spesa di un milione di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito al comma 138.»
1.1039
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
«141-bis. Al fine di potenziare i servizi per il lavoro, superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, ivi inclusi i rapporti di lavoro parasubordinato, e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, a decorrere dal 1º febbraio 2019 ANPAL Servizi S.p.A. procede all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, del personale non dirigenziale che risulti assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 30 giugno 2018 con contratto in scadenza entro l'anno 2020; e sia stato reclutato per mezzo di selezioni pubbliche. Ai fini di cui al periodo precedente ad ANPAL Servizi S.p.A. è riconosciuto un contributo straordinario pari a 28.500.000 euro per l'anno 2019, a 31.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 138.»
1.1040
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-bis. Al fine di garantire un'efficace attività dei Centri per l'impiego, che consenta l'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro (mismatching) a supporto del Reddito di Cittadinanza, i centri per l'impiego devono dotarsi di una banca dati che inserisca i profili completi dei richiedenti lavoro e delle aziende che lo offrono (sistema Blockchain).
Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione del fondo comma 141 che prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il potenziamento e innovazione tecnologica dei Centri per l'impiego».
1.1041
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-bis. All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "2. Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione".
Di conseguenza il comma 2 è abrogato e la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Partecipazione dei comuni alla individuazione delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate».
1.1042
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 141 inserire il seguente:
«141-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».
Conseguentemente, al Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 50 milioni di ero per l'anno 2019 e di 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
1.1043
TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 141, inserire i seguenti:
«141-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, le parole: "dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni" sono, sostituite dalle seguenti: "in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, a 1388".
141-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si da adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali».
1.1044
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
«141-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2019 il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell'articolo 12 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2008, n. 193 sono abrogati.»
1.1045
BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al comma 138, primo periodo».
1.1046
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 141, inserire il seguente:
«141-bis. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018", e le parole: "degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017"».
1.1047
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-bis. All'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rientrano, altresì, tra le prestazioni per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative."».
1.1048
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 152, la lettera c-ter) è soppressa».
1.1049
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
«141-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 152 le parole: "la pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti pubblici e privati, le entrate derivanti da compensi, tariffe e contributi percepiti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 della presente legge.".»
1.1050
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 141, inserire il seguente:
«141-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 152 le parole: "la pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti pubblici e privati, le entrate derivanti da compensi, tariffe e contributi percepiti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 della presente legge".»
1.1051
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:
«141-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2019, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 605 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, e l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 309 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 sono abrogati.
141-ter. Con effetto dal 1º gennaio 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento».
1.1052
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:
«141-bis. L'articolo 3, comma 2, della legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 10.000.000;
2020: ? 15.000.000;
2021: ? 15.000.000.
1.1053 (testo 2)
PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO
Dopo il comma 142, inserire i seguenti:
«142-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di una aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro e al 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.
142-ter. Gli importi di cui al comma 142-bis sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
142-quater. La riduzione di cui al comma 142-bis si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 142-octies della presente legge. La riduzione di cui al comma 142-bis non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.
142-quinquies. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater dalla data di entrata in vigore della presente legge.
142-sexies. Presso l'INPS è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato", finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
142-septies. Nel Fondo di cui al comma 142-sexies, affluiscono le risorse rinvenienti dalla riduzione di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 9 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
142-octies. Per effetto dell'applicazione dei commi 142-bis, 142-ter e 142-quater, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.
142-nonies. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206».
1.1053 (testo corretto)
PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO
Dopo il comma 142, inserire i seguenti:
" 142-bis. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge e per la diarata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 90.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di una aliquota di riduzione pari al 10 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 20 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro e al 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.
142-ter. Gli importi di cui al comma 142-bis sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
142-quater. La riduzione di cui al comma 142-bis si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 142-octies della presente legge. La riduzione di cui al comma 142-bis non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.
142-quinquies. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater dalla data di entrata in vigore della presente legge.
142-sexies. Presso l'INPS è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato", finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
142-septies. Nel Fondo di cui al comma 142-sexies, affluiscono le risorse rinvenienti dalla riduzione di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 9 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
142-octies. Per effetto dell'applicazione dei commi 142-bis, 142-ter e 142-quater, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi su base annua.
142-nonies. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142- quater le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206.».
1.1053
PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO
Dopo il comma 142, inserire i seguenti:
«142-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 90.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di una aliquota di riduzione pari al 10 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, parti al 20 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000, pari al 30 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro e al 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.
142-ter. Gli importi di cui al comma 142-bis sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
142-quater. La riduzione di cui al comma 142-bis si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4 della presente legge. La riduzione di cui al comma 1 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.
142-quinquies. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 142-bis dalla data di entrata in vigore della presente legge.
142-sexies. Presso l'INPS è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato", finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
142-septies. Nel Fondo di cui al comma 142-bis, affluiscono le risorse rinvenienti dalla riduzione di cui all'art. 1, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 9 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
142-octies. Per effetto dell'applicazione del comma 142-bis, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi su base annua.
142-nonies. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 142-bis le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206.».
1.1054 (testo 2)
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
All'articolo 1, dopo il comma 142, sono aggiunti i seguenti:
«142-bis. All'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego", aggiungere le seguenti parole «o in alternativa, nell'ambito dei processi di delega delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi", e dopo le parole: "con corrispondente incremento della dotazione organica" aggiungere le parole: "e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 limitatamente agli effetti finanziari previsti e finanziati dalla predetta legislazione regionale".
142-ter. All'articolo 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego", aggiungere: "qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale".
142-quater. All'articolo 1 comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere "o le province e le città metropolitane, se delegate nell1esercizio delle funzioni"».
1.1054
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 142, sono aggiunti i seguenti:
«142-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.
142-ter. All'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere le seguenti parole: "o in alternativa, nell'ambito dei processi di delega delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi" e dopo le parole: "con corrispondente incremento della dotazione organica" aggiungere le parole: "e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190".
142-quater. All'articolo 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere: "qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale".
142-quinquies. All'articolo 1 comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere: "o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni".»
1.1055 (testo 2)
Dopo il comma 142 inserire i seguenti commi:
«142-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
"Art. 24-ter.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2 ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.
5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.
6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23".
142-ter. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
142-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione comma 142-bis. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento a favore delle Università aventi sede nelle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso"».
1.1055
BAGNAI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 142 aggiungere i seguenti:
«142-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
"Art. 24-ter.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione dì fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell' articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.
5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.
6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23".
142-ter. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
142-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione comma 142-bis. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento di un polo universitario per ciascuna delle Regioni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi con cadenza triennale, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, impegnato in stadi e ricerche di matrice applicata particolarmente innovativi. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di borse di dottorato e di assegni di ricerca nonché all'acquisto di beni strumentali.
142-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 142-bis sono versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Predette somme sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.
142-sexies. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana uno o più decreti di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 142-bis, 142-ter, 142-quater e 142-quinquies».
1.1056 (testo 2)
ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, PAZZAGLINI, FERRERO, ZULIANI
Dopo il comma 142 aggiungere i seguenti:
«142-bis. I contratti rinnovati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.
142-ter. Il comma 421 è integrato di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 329 della legge 27 dicembre 2017 n. 205».
1.1056
ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, PAZZAGLINI, FERRERO, ZULIANI
Dopo il comma 142 aggiungere i seguenti:
«142-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2015, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2015, n. 229, il Commissario straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvede, anche per prestazioni di servizio, a stipulare, fino alla data del 31 dicembre 2020, le convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.1 contratti rinnovati o stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni del precedente periodo, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
1.1057 (testo 2)
TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse iscritte, nell'anno 2019, nel proprio stato di previsione, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, sono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è abrogato».
1.1057
TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-bis. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 2019 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma l, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2018, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello Stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
1.1058
RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-bis. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.»
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati complessivamente in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» e «di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028», con le seguenti parole: «123.317.000 per l'anno 2019» e «di euro 100.220.000 per l'anno 2021, di euro 139.089.000 per l'anno 2022, di euro 138.512.000 per l'anno 2023, di euro 138.232.000 per l'anno 2024, di euro 138.143.000 per l'anno 2025, di euro 138.006.000 per l'anno 2026, di euro 136.318.000 per l'anno 2027 e di euro 136.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 7.000.000.
1.1059
Nisini, Pizzol, De Vecchis, Rivolta, Solinas
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo 11 comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa."»
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «130.117.000 per l'anno 2019, di euro 1.058,000 per l'anno 2020, di euro 107.020.000 per l'anno 2021, di euro 145.889.000 per l'anno 2022, di euro 145.312.000 per l'anno 2023, di euro 145.032.000 per l'anno 2024, di euro 144.943.000 per l'anno 2025, di euro 144.806.000 per l'anno 2026, di euro 143.118.000 per l'anno 2027 e di euro 143.093.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».
1.1060 (testo 2)
Dopo il comma 142, inserire il seguente:
«142-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al DPR n.157 del 2013, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto legge n.148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2017 si applicano ai lavoratori dipendenti di Enav S.p.a.».
1.1060
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2017 si applicano ai lavoratori dipendenti di Enav Spa.»
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «130.121.000 per l'anno 2019, di euro 942.000 per l'anno 2020, di euro 106.593.000 per l'anno 2021, di euro 145.116.000 per l'anno 2022, di euro 144.212.000 per l'anno 2023, di euro 143.782.000 per l'anno 2024, di euro 142.633.000 per l'anno 2025, di euro 142.496.000 per l'anno 2026, di euro 140.808.000 per l'anno 2027 e di euro 140.783.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».
1.1061
DE VECCHIS, PIZZOL, NISINI, RIVOLTA, FERRERO
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
«142-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.»
1.1062
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN
Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:
«142-bis. Al fine di incentivare l'occupazione stabile a decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 142-quater, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:
a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.
142-ter. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 142-bis le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.
142-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 142-bis e 142-ter, pari a 2.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.600 milioni di euro».
1.1063
Al comma 143, lettera b), dopo le parole: «di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «ai fini dei riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale».
1.1064
Al comma 143, lettera b), dopo le parole: «di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale».
1.1065
DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, ERRANI
Al comma 143 aggiungere la seguente lettera:
«c) al termine del primo periodo, è aggiunto il seguente: "In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla nuova lettera c) del comma 143 valutati in 3 milioni di euro annui si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,55».
1.1066
Malan, Gasparri, Quagliariello
Dichiarato inammissibile
Al comma 144, premettere i seguenti:
143-bis. Il comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: "125. Per ogni figlio di età inferiore ai quindici anni, è riconosciuto un assegno pari a 200 euro annui. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
143-ter. Il comma 248, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso.
144-quater. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro daranno 2019.
143-quinquies. Quale contributo alle spese delle famiglie, e sostegno alla natalità, dall'1 gennaio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3 mila euro su base annua per dipendente.
143-sexies. L'esonero di cui al comma 143-quinquies, spetta ai datori di lavoro relativamente a dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.
143-septies. L'importo erogato entro i limiti indicati dal comma 143-quinquies, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dai testo unico di cui al decreto del Presidente detta Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.
143-octies. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 143-quinquies è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione, con ingresso del minore in famiglia, da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.
143-nonies. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere daranno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
143-decies. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
143-undecies. Con decreto del ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 143-decies.
143-duodecies. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311/2004 e all'articolo 1, comma 348 della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
143-terdecies. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.
143-quaterdecies. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.". All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e: "70.000 euro". A decorrere dal 1º gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte, all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa».
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: «9.000», con le parole: «6.500».
1.1067
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:
143-bis. Al fine di equiparare le prestazioni pensionistiche di privilegio spettanti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle già previste per il personale di ruolo del medesimo Corpo, in caso di decesso o di invalidità permanente per causa di servizio, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo perequativo la cui dotazione finanziaria è di euro 916.308 per l'anno 2019, di euro 973.578 per l'anno 2020, di euro 1.002.212 per l'anno 2021, di euro 1.059.482 per l'anno 2022, di euro 1.088.116 per l'anno 2023, di 1.145.386 euro per l'anno 2024, di euro 1.174.020 per l'anno 2025, di euro 1.231.290 per l'anno 2026, di euro 1.259.924 per l'anno 2027 e di euro 1.317.193 a decorrere dall'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione. Le prestazioni previdenziali di cui al presente articolo hanno effetto dal 1º gennaio 2019 e vi può accedere anche il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già colpito da invalidità permanente per causa di servizio o i superstiti degli aventi diritto già deceduti. Resta escluso il riconoscimento di prestazioni arretrate. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle risorse destinate alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e: «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «129.400.692 per l'anno 2019» e: «106.217.788 per l'anno per 2021, di euro 145.029.518 per l'anno 2022, di euro 144.423.884 per l'anno 2023, di euro 144.086.614 per l'anno 2024, di euro 143.968.980 per l'anno 2025, di euro 143.774.710 per l'anno 2026, di euro 142.058.076 per l'anno 2027 e di euro 141.975.807 annui a decorrere dall'anno 2028.».
1.1068
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:
«143-bis. Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo è autorizzata la spesa annua di euro 200 mila. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le relative misure indennitarie. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 comma 4-bis del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo».
1.1069
Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:
«143-bis. L'accertamento di inabilità permanente alle mansioni di lavoro operativo portuale, riguardanti le operazioni portuali di cui all'articolo 16, legge 28 gennaio 1994, n. 84, individuate in apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa col Ministero del lavoro da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, verrà effettuato da apposita commissione locale composta da un medico designato dall'INAIL territoriale, un medico designato dall'INPS, un medico designato dal lavoratore interessato. Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla predetta commissione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione centrale istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e composta da un funzionario medico appartenente al Ministero della Salute, due medici designati rispettivamente dall'INPS e dall'INAIL, un medico designato dall'organizzazione sindacale indicata dal lavoratore interessato, un medico competente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il lavoratore dichiarato inidoneo ai sensi del presente comma avrà diritto al percepimento della pensione di invalidità.
143-ter. Al penultimo periodo del comma 2, dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «dell'attività di trasporto» sono aggiunte le seguenti: «nonché i datori di lavoro di cui agli articoli 16, 17, 18 della legge n. 84 del 1994 per la quota di organico riguardante gli addetti alle operazioni e servizi portuali».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.1070
Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:
«143-bis. All'articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «negoziali di categoria operanti su base nazionale»;
b) le parole da: «negoziali territoriali di riferimento», a: «della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «individuati ai sensi del suddetto articolo 8. »;
c) le parole: «negoziale, sia esso nazionale o territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «collettivo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
1.1071
Presutto, Marco Pellegrini, Gallicchio, Accoto, Pirro, Turco, Pesco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:
«144-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto di lavoro con orario ridotto verticale ciclico sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro.»
1.1072
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:
«144-bis. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 200172.152 è rideterminata nella misura 0,226 per cento.».
1.1073
Dopo il comma 144 aggiungere i seguenti:
144-bis. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.
144-ter. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.
144-quater. Il valore orario del salario di cui al comma 144-ter non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.
144-quinquies. Il salario minimo orario è incrementato il 1º gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'istituto nazionale di statistica.
144-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) i contratti di importo inferiore a 9 euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi da 144-ter a 144-quinquies nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;
b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.
144-septies. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefìci retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.
144-octies. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 144-septies comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefìci.
144-novies. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi da 144-ter a 144-sexies corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.
144-decies. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 144-sexies, fino ai successivi rinnovi».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1074
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 144 aggiungere il seguente:
«144-bis. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, considerata l'obbligatorietà delle funzioni svolte a garanzia dell'interesse generale, i componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestino attività lavorativa presso enti pubblici o presso soggetti privati, hanno diritto a disporre del tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, fruendo di permessi non retribuiti, nonché alla conservazione del posto di lavoro.».
1.1075
Dopo il comma 144,aggiungere i seguenti:
«144-bis. E' istituito un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1 comma 411, della legge 208/2015.
144-ter. Nei confronti dei beneficiari del bonus di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'art. 10 comma 1 lettera i-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
144-quater. In alternativa alla misura di cui al precedente primo comma, è istituito un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 4.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'art. 1 comma 411, della legge 208/2015.
144-quinquies. Ai beneficiari del bonus di cui al precedente comma 144-quater, si applica la deducibilità di cui all'art. 10 comma 1 lettera l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
144-sexies. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni di euro per l'anno 2019 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'art. 1 comma 411, della legge n. 208 del 2015».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.985 milioni».
1.1076
Dopo il comma 144 aggiungere i seguenti:
«144-bis. Al decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, articolo 5, comma 2 le parole: "dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli Enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili Ciascun Ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388".
144-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si da adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali».
1.1077
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:
«144-bis. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di garantire un regolare servizio di trasporto tra le città di Messina e Reggio Calabria, sino al 30 ottobre 2018 affidato alla Liberty Lines Spa a seguito di regolare procedura di affidamento, deve indire un bando di gara per l'affidamento del servizio stesso, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, nel quale deve essere prevista una clausola sociale a tutela dei dipendenti disoccupati della Liberty Lines Spa, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 contenente il Codice degli appalti.»
1.1078
Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:
«144-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
144-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.
144-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.1079 (testo 2)
MATRISCIANO, PATUANELLI, GIANNUZZI, CASTALDI, GIROTTO, MARTI, RIPAMONTI, GRASSI, NOCERINO, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO
Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:
«145-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il benefìcio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente:
a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «55,66 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,22 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,4 milioni di euro per l'anno 2021».
1.1079
Matrisciano, Patuanelli, Giannuzzi, Castaldi, Girotto, Marti, Ripamonti, Grassi, Nocerino, Botto, Puglia, Campagna, Auddino, Romagnoli, Gallicchio
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:
«145-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento dei benefici di cui al presente comma, anche i lavoratori che sono stati esposti alla lavorazione dell'amianto nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
145-ter. Ai fini previdenziali, i contributi calcolati col sistema retributivo e/o misto, versati in periodi di esposizione all'amianto sono imputati alla quota C, concernente il sistema contributivo, nonché ricalcolati secondo i parametri di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e dell'articolo 47, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
145-quater. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.
145-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, coloro che durante la loro vita lavorativa siano stati occupati in imprese dedite ad attività di scoibentazione di amianto da carrozze ferroviarie, successivamente fallite ed il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età possono accedere alle prestazioni pensionistiche secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche qualora non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dal soprarichiamato articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.»
Conseguentemente:
a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 45,9 milioni di euro per l'anno 2021»
b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 55.000.000;
2020: ? 105.000.000;
2021: ?.
c) alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2019: ?;
2020: ?50.000.000;
2021: ?.
1.1080
GAUDIANO, GALLICCHIO, PATUANELLI, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI
Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:
«145-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.
145-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509."»
1.1081
Floris, Toffanin, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:
«145-bis. Al fine di portare a termine la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale e in considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.
145-ter. Dall'attuazione del comma precedente derivano oneri pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6,700 milioni di euro» con le seguenti: «6.330 milioni di euro» e le parole: «7.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.630 milioni di euro».
1.1082
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
146-bis. Per attuare politiche atte a ridurre la povertà acuita dalla crisi economica iniziata nel 2008, a decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di 1 solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.
146-ter. Per base imponibile di tale contributo s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.
146-quater. Per patrimoni mobiliari si intendono:
a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.
146-quinquies. Il contributo di solidarietà di cui al comma 146-5/5 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.
146-sexies. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 146-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
146-secties. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 146-bis sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.
146-octies. Il contributo di cui al comma 146-bis è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
146-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
146-decies. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
1.1083
TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:
«146-bis. A decorrere dal 1º marzo 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 146-novies, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies e alle prestazioni ad essa connesse.
146-ter. La misura di cui al comma precedente, di seguito denominata Assegno, è riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 2.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dal presente articolo e versa nelle seguenti condizioni:
a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
d) un valore dell'ISEE non superiore ad euro 3.000.
146-quater. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 146-quinquies, secondo periodo, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al primo periodo del presente comma.
146-quinquies. L'importo mensile è corrisposto dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 146-octies, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei dodici mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
146-sexies. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 146-octies gestita da ANPAL.
146-septies. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
146-octies. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro raggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 146-novies è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva. Ferma restando l'ipotesi di cui al periodo precedente, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
146-novies. A decorrere dal 1º febbraio 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:
a) accesso alla misura reddituale disciplinata dal presente articolo;
b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva.
146-decies. I dati di cui al comma 146-novies sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:
a) gli accordi stipulati;
b) le buste paga;
c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro di cui al 146-duodecies.
146-undecies. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies, ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
146-duodecies. Fatta salva la disposizione di cui al comma 146-octies, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di al comma 146-ter è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nel limite massimo di spesa pari 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Il bonus di cui al periodo precedente è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle predette regioni. L'importo del bonus è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al primo periodo del presente comma, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.
146-terdecies. Ai fini di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.
146-quaterdecies. Entro il 15 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma precedente nel rispetto dei seguenti criteri:
a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro.
Tale decreto disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:
a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi del presente articolo.
146-quindecies. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la previsione e le modalità di applicazione di misure sanzionatorie amministrative pecuniarie, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies.
146-sedecies. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma WAV.
146-septiesdecies. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 146-terdcies, 146-quaterdecies e 146-sedecies primo periodo, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
46-octiesdecies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146-bis discendono oneri pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019: dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146-novies discendono oneri pari a 2 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146-septiesdecies discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146-duodecies discendono oneri pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «5.488 milioni di euro».
1.1084
Floris, Toffanin, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
146-bis. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 146-quater, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:
a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.
146-ter. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 146-bis le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.
146-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 146-bis e 146-ter, pari a 2.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.600 milioni di euro».
1.1085
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
«146-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 8.000 milioni di euro annui. Ai soggetti neoassunti è altresì riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 2.410 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 2.900 milioni di euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
146-ter. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 146-bis al 146-sexties non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 146-quater. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
146-quater. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 146-bis, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.
146-quinquies. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.
146-sexies. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 146-bis, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 146-quater.
146-sexties. L'esonero di cui al comma 146-quater si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del benefìcio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 146-quater a 146-sexies.
146-octies. L'esonero contributivo di cui al comma 146-bis si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contatto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
146-novies. L'esonero di cui ai commi da 146-bis a 146-octies e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
146-decies. I redditi di lavoro dipendente percepiti dai soggetti neoassunti di cui commi da 146-bis a 146-octies non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, per un periodo massimo di trentasei mesi.
146-undecies. Il benefìcio fiscale di cui al comma 146-decies si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione.
146-duodecies. Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro prima del decorso del periodo agevolato, il beneficio fiscale è riconosciuto al lavoratore neoassunto sui redditi di lavoro dipendente percepiti in relazione a nuovi contratti di lavoro di cui al comma 1, per il periodo residuo utile alla piena fruizione e indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
146-terdecies. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quanto a 4.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
Conseguentemente, al comma 138, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «3.000 milioni di euro»;
b) sopprimere il comma 141.
1.1086
FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
«146-bis. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro annui.
146-ter. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato purché attivato prima del 31 dicembre 2018, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 2.300.000milioni di euro annui.
146-quater. Nei casi di cui al comma 146-bis, al medesimo datore di lavoro privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1º settembre 2019, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro annui.
146-quinquies. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 146-bis, 146-ter e 146-quater non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 146-bis, 146-ter e 146-quater non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
146-sexies. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 146-ter e 146-quater e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.
146-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 146-bis, 146-ter e 146-quater».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «3,000 milioni di euro».
1.1087
Floris, Toffanin, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
«146-bis. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, sono maggiorate del 5 per cento nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 1º gennaio 2019.
146-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 146-bis si provvede, per 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 130 milioni di euro per l'anno 2019 e 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato al comma 653, e per 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 421».
1.1088
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:
«146-bis. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.
146-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
146-quater. Agli oneri derivanti dalla presente manovra, che si quantificano in 329 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al fondo istituito al comma 2 dell'articolo 21 destinato ad interventi in materia pensionistica».
1.1089
AIMI, BARBONI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE
Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
«146-bis. Possono beneficiare dell'assegno di base di cui all'art. 3 comma 6 della legge 335 del 1995, i cittadini extracomunitari che dimostrano, con idonea ufficiale certificazione rilasciata dagli uffici competenti: a) la residenza stabile sul territorio nazionale da almeno 20 anni; b) di essere arrivati sul territorio nazionale entro il 40esimo anno di età; c) il versamento di contributi lavorativi per almeno 10 anni e l'iscrizione, nei periodi non lavorativi, presso i centri per l'impiego sottoscrivendo la Dichiarazione di Immediata Disponibilità.
146-ter. La sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio determina il decadimento del diritto all'assegno sociale.»
1.1090
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
«146-bis. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:
a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;
b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;
c) articolo 3, comma 1-bis, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;
d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b);
e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;
f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;
g) articolo 4, comma 2-bis, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;
h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;
i) articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (ERPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;
l) articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
m) articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.
146-ter. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
146-quater. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;
b) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), si interpreta nel senso che i benefìci in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;
c) l'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
146-quinquies. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "vittima del dovere" e "vittima della criminalità organizzata" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.
146-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 146-bis a 146-quinquies, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181.».
1.1091
Barboni, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:
«146-bis. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:
a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;
b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;
c) articolo 3, comma 1-bis, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;
d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (ERPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b);
e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;
f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;
g) articolo 4, comma 2-bis, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma1, della citata legge n. 206 del 2004;
h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;
i) articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;
l) articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
m) articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.
146-ter. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge23 dicembre 2000, n. 388.
146-quater. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;
c) l'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
146-quinquies. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "vittima del dovere" e "vittima della criminalità organizzata" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.
146-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione da 146-bis a 146-quinquies, pari a 60 milioni di euro annui, a decorrere affanno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181».
1.1092
FEDELI, VALENTE, BOLDRINI, CIRINNÀ, CUCCA
Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
«146-bis. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
1.1093
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI
Dopo il comma 146, inserire il seguente:
«146-bis. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, per il triennio 2019-2021.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.
1.1094
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:
«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
146-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».
1.1095
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.».
1.1096
Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:
«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
146-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509."».
1.1097
Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:
«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno de! reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
146-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509."».
1.1098 (testo 2)
All'articolo 1, dopo il comma 146, sono aggiunti i seguenti:
146- bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
146-ter. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
146-quater. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
146-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 146-ter e 146-quater, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
146-sexies. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
146-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.
Conseguentemente all'articolo 1, al comma 653, le parole: "57,16 milioni sono sostituite dalle seguenti: "54,16 milioni", le parole: " 6,72 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2,72 milioni'" e le parole: "205,9 milioni " sono sostituite dalle seguenti: "201,9 milioni".
Conseguentemente il fondo di cui al comma 200 art. 1 della legge n. 290 del 2014 è ridotto di 13 milioni di euro per il 2019, 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1.1098
All'articolo 1, dopo il comma 146, sono aggiunti i seguenti:
«146-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
146-ter. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.
146-quater. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
146-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 146-ter e 146-quater, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvarranno anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
146-sexies. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere direttamente o incaricando altri soggetti, iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscano alle forme di previdenza, assistenza e welfare complementare in genere.
146-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo».
Conseguentemente all'articolo 1, al comma 653, le parole: «57,16 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «54,16 milioni», le parole: «6,72 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2,72 milioni» e le parole: «205,9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «201,9 milioni».
1.1099
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000.
1.1100
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019.
146-ter. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 146-bis è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
146-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 146-bis e 146-ter si provvede a valere sulle disponibilità del «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani» di cui al comma 139 della presente legge.
146-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 146-ter, i rapporti di lavoro di tipo stagionale o a tempo determinato, riguardanti i lavoratori di cui alla lettera N allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
1.1101
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 138, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma».
1.1102
Patriarca, Laus, Nannicini, Parente, Misiani, Fedeli, Valente, Cirinnà, Manca, Marino, Stefano, Boldrini
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017"».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 6.660 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.960 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.969 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Conseguentemente, alla rubrica dei Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
1.1103
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1º gennaio 2019, in euro 350».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 6.350 milioni di euro.
1.1104
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile per i disabili uditivi di età adulta di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1º gennaio 2019, in euro 350».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 6.350 milioni di euro.
1.1105
RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 146 inserire il seguente:
«146-bis. Fermi restando gli interventi in materia pensionistica di cui al comma 139 a decorrere dal 1º gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione sono riconosciuti dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.
146-ter. Per le donne di cui al comma 146-bis, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36.
146-quater. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
146-quinquies. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.
146-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 146-bis a 146-quinquies discendono oneri pari a 1.500 milioni di euro annui».
Conseguentemente, al comma 139 sostituire:
a) le parole: 6.700 milioni con le seguenti: 5.200 milioni di euro;
b) le parole: 7.000 milioni di euro, ovunque ricorrano, con le seguenti: 5.500 milioni di euro;
c) le parole: 6.999 milioni di euro, con le seguenti: 5499 milioni euro.
1.1106
GALLONE, FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1º gennaio 2019, in euro 350.
146-ter. All'onere di cui al comma 146-bis, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo del comma 138».
1.1107
Barboni, Gallone, Testor, Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. L'assegno di assistenza concesso agli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, con limite di reddito annuo personale pari a 4.853,29 euro è aumentato a 9.360,00 euro annui».
Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.1108
BARBONI, GALLONE, TESTOR, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. 1. L'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 con limite di reddito annuale personale pari a 4.853,29 euro, è aumentata a euro 9.360 euro annui».
Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.1109
Barboni, Gallone, Testor, Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è aumentata a 780 euro mensili».
Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.1110
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1.1111
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. In deroga alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti di cui al medesimo articolo 38, che abbiano adempiuto al versamento delle somme dovute, tramite l'amministrazione dell'organo elettivo, al fondo previdenziale di appartenenza senza la richiesta di accreditamento figurativa per il periodo e/o sua frazione dal 1/1/2003 al 31/12/2010 , hanno diritto al riconoscimento delle somme versate, previa dichiarazione conforme dell'organo versante».
1.1112
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. All'articolo 60, comma 1 del codice civile, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
"4) quando qualcuno ha compiuto l'ottantesimo anno di età e sono trascorsi almeno cinque anni dalla scomparsa"».
1.1113
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. Una quota del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata alla copertura degli oneri di compartecipazione dell'utente ricoverato in residenze sanitarie assistenziali o strutture per l'accoglienza ed assistenza di persone anziane non autosufficienti, nel caso di soggetti residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
146-ter. A tal fine, lo stanziamento del Fondo di cui al comma 146-bis, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni, con le seguenti: 8.900 milioni.
1.1114
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
«146-bis. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
146-ter. Agli oneri derivanti dal comma 146-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.1115
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016 per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a decorrere dal 2019 è incrementato di 20 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: 0,56.
1.1116
TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 146, inserire il seguente:
«146-bis. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».
Conseguentemente, al Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1.1117
Mallegni, Gasparri, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, inserire il seguente:
«146-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "1.220 euro", sono sostituite con le seguenti: "2.220 euro"».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «8.700 milioni di euro per il 2019, 8.400 milioni di euro per il 2020 e 8.100 milioni di euro a decorrere dal 2021».
1.1118
FEDELI, PARENTE, VALENTE, CIRINNÀ
Dopo il comma 146 inserire i seguenti:
«146-bis. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, per il triennio 2019-2021».
«146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.1119
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. All'articolo 1, comma 155 della legge 27 dicembre 2017, n, 205, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti"».
1.1120
Dopo il comma 146 inserire i seguenti:
«146-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza dei Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 17 milioni di euro a decorrere dal 2019.
146-ter. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.
146-quater. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dal 2019.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 25.000.000;
2020: – 25.000.000;
2021: – 25.000.000.
1.1121
Dopo il comma 146 inserire i seguenti:
«146-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.1122
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:
«146-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019".
146-ter. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 146-bis è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni dì euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.469,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.675,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.898,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1123
FEDELI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE, CUCCA
Dopo il comma 146 inserire i seguenti:
«146-bis. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "2016, 2017 e 2018" sono aggiunte le seguenti: "nonché una somma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".
146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
1.1124
Dopo il comma 146 inserire i seguenti:
«146-bis. Al fine di applicare il contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e alla conseguente emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 10, comma 2, le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di 5.000 euro»;
b)all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) le parole: "non superiore a 2.100 euro", sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro" e le parole "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro".
146-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 146-bis pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.»
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1125
Dopo il comma 146 inserire i seguenti:
«146-bis. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli armi 2019,2020 e 2021.
146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
1.1126
FEDELI, BINI, CIRINNÀ, VALENTE
Dopo il comma 146 inserire i seguenti:
«146-bis. Per l'attuazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, di cui, è assegnato all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019.
146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
1.1127
Dopo il comma 146 inserire il seguente:
«146-bis. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici è riconosciuto il benefìcio di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n.208 nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
1.1128
Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:
«146-bis. Le disposizioni introdotte invia sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, anche per l'anno 2019.
146-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 36.000.000 ;
2020: – ;
2021: – .
1.1129
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 146 aggiungere il seguente:
146-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori».
– Conseguentemente:
– sopprimere i commi 138 e 141;
– sopprimere le parole: «comma 138» e «comma 141» ovunque ricorrano.
1.1130
Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
«146-bis. All'allegato 1, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono aggiunte le seguenti voci:
| Voce | Lavorazioni |
| 7310 | Fabbricazione del vetro piano |
| 7350 | Seconda lavorazione e trasformazione del vetro piano |
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1131
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:
«147-bis. All'articolo 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».
1.1132
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:
«147-bis. All'articolo 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, in tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «6.643 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.856 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 7000 milioni per l'anno 2022».
1.1133
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:
«147-bis. All'articolo 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».
1.1134
TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:
«147-bis. In via sperimentale, a partire dal 1º gennaio 2019, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.
141-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 147-bis, assicurando l'invarianza di spesa».
1.1135
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
«147-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
147-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 147-bis nel limite delle somme del predetto Fondo».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6,700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per Vanno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.609 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.909 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.909 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1136
BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI
Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:
«147-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».
1.1137
BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI
Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:
«147-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 30 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».
1.1138
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:
«147-bis. A decorrere dall'anno 2019, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un ulteriore incremento, rispetto al 2018,dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso agli effetti dell'attuazione della legge delega per il contrasto alla povertà, 15 marzo 2017 n. 33, attuata tramite il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e a successive modifiche normative, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
1.1139
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:
«147-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, il comma 722, è abrogato,».
1.1140
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:
«147-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo economico dei territori compresi nella nuova Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ferma restando la prerogativa di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, per il porto di Messina e la relativa area retroportuale è consentita l'istituzione di una apposita Zona economica speciale, ai sensi del medesimo articolo 4 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».
1.1141
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018,2019 e 2020».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.820 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.720 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».
1.1142
MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. Dopo l'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è inserito il seguente:
"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto stesso, entro il termine di sei mesi previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad esse connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi decorrono datale data."».
Conseguentemente al comma 653 le parole da: «57,16 milioni di euro» fino a: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021».
1.1143
MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. Dopo l'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è inserito il seguente:
"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto stesso, entro il termine di sei mesi previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad esse connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi decorrono da tale data."».
Conseguentemente al comma 653 le parole da: «57,16 milioni di euro» fino a: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021».
1.1144
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 dei decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate nell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare.
148-ter. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1º gennaio e il 1º giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi.
148-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1.1145
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate nell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare.
148-ter. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1º gennaio e il 1º giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi.
148-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
148-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 148-bis a 148-quater, quantificati in 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.1146
PIZZOL, DE VECCHIS, NISINI, RIVOLTA
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazione concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
148-ter. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.».
1.1147
Siclari, Vitali, Lonardo, Giammanco, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 2020 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
148-ter. Agli oneri derivanti dal comma 148-bis, valutato in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 129 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
1.1148
Siclari, Giammanco, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2017.
148-ter. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.
148-quater. Agli oneri derivanti dai commi 148-bis e 148-ter, valutati in 18 milioni di euro per il 2019, 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 9,8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
1.1149
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà, aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, prive di impiego e che non percepiscono misure di sostegno al reddito.
148-ter. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 148-bis, nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa.
148-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 148-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
148-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
1.1150
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. Al fine di proseguire nel processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU e LPU della Calabria, di cui all'articolo 1 comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la regione Calabria con propria previsione di bilancio».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 euro» con le seguenti: «80.317.000 euro».
1.1151
SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. Al fine di proseguire del processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno. 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. La stabilizzazione dei lavoratori della platea ex LSU ed LPU della Calabria può avvenire anche previa mobilità territoriale fra enti locali ed enti regionali, non sono soggette, con espressa deroga di tutti i limiti assunzionali vigenti. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la Regione Calabria con propria previsione di bilancio».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 426, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
1.1152
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. Al fine di proseguire il processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La regione Calabria dispone con legge regionale, la copertura degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 maggio del 2017, n. 75, enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la regione Calabria con propria previsione di bilancio. Il personale utilizzato nel contingente degli LSU – LPU e lavoratori impiegati in attività socialmente utili, che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, anche in sovrannumero, alle dipendenze delle Amministrazioni presso le quali viene utilizzato, o in altre nell'ambito della Regione Calabria con la posizione funzionale ricoperta.».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1153
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-ter. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150 aggiungere il seguente testo: "Nei confronti dei giornalisti, in servizio negli uffici stampa al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva e il cui profilo professionale sia stato definito da leggi regionali preesistenti, continua a trovare applicazione quanto previsto dalle stesse leggi."».
1.1154
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000 n. 150 aggiungere il seguente testo: "In ossequio a quanto previsto dal comma precedente, in assenza di accordi collettivi raggiunti insieme alle rappresentanze sindacali giornalistiche, qualora previsto dallo statuto delle stesse o da leggi regionali preesistenti all'entrata in vigore del presente testo, ai giornalisti in servizio negli uffici stampa e nelle agenzie di stampa e di informazioni delle Regioni, il cui profilo professionale sia stato definito, viene applicato il CNLG della categoria"».
1.1155
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis All'articolo 20, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 2017 n. 17, la parola "nonché" è sostituita con le seguenti: "nonché al personale dirigenziale del molo amministrativo e professionale dei servizio sanitario nazionale, e"».
1.1156
SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
"1-quater) i prodotti igienici per l'infanzia"».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 426, è ridotto di 38 milioni di euro per l'anno 2019.
1.1157
Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:
«148-bis. 1. Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della", sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».
Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2020:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2021:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000
1.1158
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:
«148-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: "d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».
Conseguentemente al comma 558, le parole: «49,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «41,5 milioni».
1.1159
Dichiarato inammissibile
Al comma 148, inserire il seguente:
«148-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di sicurezza pubblica dei Cittadini, all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, dopo la lettera d) inserire la seguente:
e) i contratti a tempo determinato stipulato con personale addetto a Polizia Locale risultato idoneo tramite bandi di concorso in vigore».
1.1160
Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:
«148-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».
Conseguentemente alta tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2020:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2021:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000
1.1161
Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:
«148-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: al contratto di lavoro subordinato: premettere le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».
1.1162
Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:
«148-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" premettere le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».
1.1163
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:
«148-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi».
Conseguentemente: al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «33,16milioni di euro per l'anno 2019».
1.1164
BELLANOVA, MISIANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:
«148-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro».
Conseguentemente:
al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «17,16 milioni di euro per l'anno 2019»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 0;
2021: – 0.
1.1165
Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:
«148-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per Fanno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro».
Conseguentemente:
sostituire la rubrica con la seguente: «(Piani di recupero occupazionale e prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale)».
al comma 421 sostituire le parole «130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «40.317.000 per l'anno 2019».
1.1166
ROSSOMANDO, PATRIARCA, MISIANI, CIRINNÀ
Dopo il comma 148 inserire il seguente:
«148-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole da "nonché di imprese non rientranti" a "Commissione, del 6 maggio 2003," sono sostituite dalle seguenti: "nonché di tutte le imprese commerciali".».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1167
Dopo il comma 149 inserire i seguenti:
«149-bis. Nel periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile erogati ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi integrativi delle amministrazioni o degli enti di livello nazionale e/o di posto di lavoro, riferiti alla performance organizzativa correlata ad incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziate, entro il limite complessivo di 1.500 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 40.000 euro. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
149-ter. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 149-bis le pubbliche amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi integrativi di livello nazionale, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
149-quater. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative delle previsioni contenute nel comma 149-bis, comprese le caratteristiche che gli incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, debbono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale.»
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
1.1168
Laforgia, Errani, De Petris, Grasso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 149, aggiungere i seguenti:
«149-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis - (Calcolo per lavoratori stagionali) 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI è calcolata pari al 40 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 13 settimane negli ultimi 12 mesi.
2.Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico e nelle amministrazioni pubbliche e i lavoratori dello spettacolo".
b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di una settimana di indennità per ogni settimana di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione".
149-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
149-quater. Ai maggiori oneri, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 149-bis e valutati in 350 milioni di euro annui, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
e, di conseguenza, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
"639-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9';
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9.'";
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.'";
"b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse;
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'".
639-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 678, le parole: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento" sono soppresse.
639-quater. Il comma 9-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
639-quinquies. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.
639-sexies. Ai sensi del comma 639-quinquies, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali».
1.1169
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 149 aggiungere i seguenti:
«149-bis. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 3.
149-ter. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
149-quater. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
149-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 3.
149-septies. Per le finalità previste dai commi da 149-bis a 149-ter, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1170
Al comma 150 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.1171
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 150 inserire il seguente:
«150-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono beneficiari e richiedenti protezione internazionale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente disegno di legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni persona accolta nei centri del Sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e di 500 euro per ognuno di quelle ospitate nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 28 febbraio 2019».
1.1172
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 150 aggiungere il seguente:
«150-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono beneficiari e richiedenti protezione internazionale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente disegno di legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni persona accolta nei centri del Sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e di 500 euro per ognuno di quelle ospitate nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 28 febbraio 2019».
1.1173
Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 150 aggiungere il seguente:
«150-bis. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020».
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è definanziato per i corrispondenti importi.
1.1174
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 150 è inserito il seguente:
«150-bis. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate».
1.1175
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 150, inserire il seguente:
«150-bis. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, destinati ad assegnare un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella misura massima di 5.000 euro per ogni bambino adottato. Lo stanziamento di cui al presente comma è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai bonus di cui al presente comma, nonché per l'esame delle medesime, per l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del bonus assegnato».
Conseguentemente,
per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «di euro 120.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 97.220.000 per l'anno 2021, di euro 136.089.000 per l'anno 2022, di euro 135.512.000 per l'anno 2023, di euro 135.232.000 per l'anno 2024, di euro 135.143.000 per l'anno 2025, di euro 135.006.000 per l'anno 2026, di euro 133.318.000 per l'anno 2027 e di euro 133.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028»
e alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 10.000.000.
1.1176
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 152 aggiungere il seguente:
«152-bis. La dotazione del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1177
Al comma 151 sostituire le parole da: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «10 milioni per il 2019, 2 milioni per il 2020 e 10 milioni dal 2020».
Conseguentemente,
al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019; di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per Panno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «euro 122.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 99.220.000 per l'anno 2021, di euro 138.089.000 per l'anno 2022, di euro 137.512.000 per l'anno 2023, di euro 137.232.000 per l'anno 2024, di euro 137.143.000 per l'anno 2025, di euro 137.006.000 per l'anno 2026, di euro 135.318.000 per l'anno 2027 e di euro 135.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».
1.1178
GARAVINI, TURCO, CONZATTI, GIACOBBE, ALDERISI, FANTETTI, ALFIERI, MARINO, MANCA, ROJC, STEFANO, STEGER, BOLDRINI
Dopo il comma 152 aggiungere il seguente
«152-bis. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato fino all'anno 2021 con un importo pari a 50 milioni di euro.»
Conseguentemente, alla Tabella À, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.1179
ALFIERI, GIACOBBE, PINOTTI, RENZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, GARAVINI
Dopo il comma 152 inserire i seguenti:
«152-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea.
152-ter. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del comma 152-bis sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022,» con le seguenti «6.640 milioni di euro per l'anno 2019, a 6940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, a 7.000 milioni di euro annui per l'anno 2022,».
1.1180
Dopo il comma 152, inserire i seguenti:
«152-bis.Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1, comma 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021.
152-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.1181
GIACOBBE, ALFIERI, PINOTTI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, MANCA
Dopo il comma 152 inserire il seguente:
«152-ter. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.»
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1182 (testo 2)
Dopo il comma 152, inserire i seguenti:
«152-bis. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati.
152-ter. Agli oneri derivanti dal comma 152-bis, pari a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421».
1.1182
Dopo il comma 152, inserire i seguenti:
«152-bis. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni intemrnzionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati.
152-ter. Agli oneri derivanti dal comma 152-bis, pari a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.1183
Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:
«152-bis. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 150.000;
2020: – 150.000;
2021: – 150.000.
1.1184
Dopo il comma 152, inserire il seguente:
«152-bis. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati».
Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 653, sostituire le parole: «di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030» con le seguenti: «di 56,66 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,22 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,35 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,52 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,19 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,63 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,69 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,8 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».
1.1185
Sopprimere il comma 153.
1.1186
Sopprimere il comma 153
1.1187
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 153 con il seguente:
«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 653, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.1188
BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA
Sostituire il comma 153 con il seguente:
«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 percento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.1189
NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Sostituire il comma 153 con il seguente:
«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 653, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.1190
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Sostituire il comma 153 con il seguente:
«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».
Conseguentemente, il fondo dì cui all'articolo 1, comma 653, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.1191
ROSSOMANDO, MISIANI, PATRIARCA, CIRINNÀ
Dopo il comma 153 inserire i seguenti:
«153-bis. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità, attestazioni relative al deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
153-ter. Nel contratto di cui al comma precedente devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti per ogni singola prestazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di equo compenso nonché l'obbligo di effettuare i pagamenti utilizzando gli strumenti elencati alle lettere a), b) c) e d) del comma 910 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
153-quater. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'ente o l'ufficio preposto, a mezzo posta elettronica certificata, documentazione comprovante il pagamento del compenso relativo alla prestazione resa.
153-quinquies. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 153-bis e della documentazione di cui al comma 153-quater costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.».
1.1192
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:
«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione,".
153-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.1193
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 153, aggiungere i seguenti:
«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione,"».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 57.000.000;
2020: – 57.000.000;
2021: – 57.000.000.
1.1194
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione,"».
1.1195
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione,"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: ? 10.000.000;
2020: ? 10.000.000;
2021: ? 10.000.000.
1.1196
MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23» sono inserite le seguenti: «nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione,».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.943 milioni di euro annui».
1.1197
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23", sono inserite le seguenti: "nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione,"».
Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 57 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1198
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dopo il comma 153, inserire i seguenti:
«153-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata", sono soppresse.
153-ter. All'onere derivante dal comma 153-bis, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.1199
MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
«153-bis. Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con ma dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con ma dotazione di 8.955 milioni di euro annui».
1.1200
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA
Dopo il comma 153, aggiungere i seguenti:
«153-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 45.000.000;
2020: – 45.000.000;
2021: – 45.000.000.
1.1201
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 153, inserire i seguenti:
«153-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70per cento della", sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera".
153-ter. All'onere derivante dal comma 153-bis, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.1202
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:
«153-bis. Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera".
153-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.1203
MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 il 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».
Conseguentemente, tutti i fondi di cui al comma 653 sono ridotti di 8 milioni di euro.
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 32,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 8 milioni dall'anno 2021.
1.1204
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:
«153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: "d-bis) Ai lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.".
153-ter. Agli oneri di cui al comma 153-bis, valutati in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.1205
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
«153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,", sono soppresse;
b) dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».
Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1206
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse;
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8,985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1207
MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
«153-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente: "I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.950 milioni di euro annui».
1.1208
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:
«153-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente.".
153-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.1209
MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».
1.1210
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Dopo il comma 153, è inserito il seguente:
«153-bis. All'articolo 19, comma l, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».
1.1211
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».
1.1212
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato", sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».
1.1213
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».
1.1214
MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».
1.1215
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».
1.1216
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Dopo il comma 153, è inserito il seguente:
«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».
1.1217
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».
1.1218
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "Il contratto può essere rinnovato", sono sostituite dalle seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il contratto può essere rinnovato"».
1.1219
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».
1.1220
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "tre giorni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici giorni".».
1.1221
LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni".».
1.1222
DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera b-bis) dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale."».
1.1223
DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale."».
1.1224
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:
"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».
1.1225
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».
1.1226
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".».
Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:
a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;
b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».
1.1227
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".
Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:
a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;
b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».
1.1228
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".
Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:
a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;
b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».
1.1229
Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone
Ritirato
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".
Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:
a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;
b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».
1.1230
Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone
Ritirato
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".
Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:
a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;
b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza; biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».
1.1231
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".
Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:
a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;
b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».
1.1232
Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modifiche:
? sostituire le parole: "il principio dell'", con le seguenti: "l'";
? inserire dopo le parole: "equo compenso", le seguenti: "sulla base dei parametri di cui al comma precedente,".».
1.1233
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modifiche:
? sostituire le parole: "il principio dell'", con le seguenti: "l'";
? inserire dopo le parole: "equo compenso", le seguenti: "sulla base dei parametri di cui al comma precedente,"».
1.1234
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole "il principio dell'", con le seguenti: "l'";
b) inserire dopo le parole "equo compenso", le seguenti: "sulla base dei parametri di cui al comma precedente,"».
1.1235
De Vecchis, Nisini, Pizzol, Rivolta, Ferrero
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 200 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa con contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva ai quali si applicava il contratto di lavoro giornalistico, sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le medesime amministrazioni."».
1.1236
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 aggiungere il seguente comma 3-bis: "Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro."».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.1237
MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 aggiungere il seguente comma 3-bis: "Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro."».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.1238
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono abrogate le parole "m),"».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.1239
MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono abrogate le parole "m),"».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.1240
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Gallone
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 2015, sostituire le parole "4,70 per cento" con "4,00 per cento".».
1.1241
Manca, Marino, Misiani, Stefano, Margiotta, Astorre, D'Arienzo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 2015, sostituire le parole "4,70 per cento" con "4,00 per cento".».
1.1242
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Perosino
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. L'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato.».
1.1243
Bellanova, Comincini, Taricco, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. L'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato.».
1.1244
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 3, della legge 9 agosto 2018, n. 96, il secondo comma è abrogato.».
1.1245
Nastri, Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. L'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato.».
1.1246
Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:
«153-bis. All'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefìci sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021." sono sostituite dalle seguenti: "dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dal contributo addizionale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Tali benefìci sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021."».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2020: – 18.000.000;
2021: – 14.000.000.
1.1247
GASPARRI, PICHETTO FRATIN, CONZATTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI
Dopo il comma 153, inserire il seguente:
«153-bis. All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1º gennaio 2019"».
Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.
1.1248
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Sostituire il comma 154 con i seguenti:
154. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 88 è sostituito dal seguente:
«88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;
2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;
b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:
"b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996";
3) il comma 92 è sostituito dal seguente:
"92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";
4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».
154-bis. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del comma 154, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1.1249
Sostituire il comma 154 con i seguenti:
154-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 88 è sostituito dal seguente:
"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";
2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;
b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:
"b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996";
3) il comma 92 è sostituito dal seguente:
"92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";
4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».
154-ter. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
154-quater. Agli oneri di cui ai commi 154-bis e 154-ter pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».
1.1250
Sostituire il comma 154 con i seguenti:
154-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 88 è sostituito dal seguente:
"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";
2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese";
b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:
"b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996";
3) il comma 92 è sostituito dal seguente:
"92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";
4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».
154-ter. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
154-quater. Agli oneri di cui ai commi 154-bis e 154-ter pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».
1.1251
Sostituire il comma 154 con i seguenti:
«154-bis. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:
"88. Gli enti, di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.".
154-ter. Dall'attuazione del comma 154-bis discendono oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».
1.1252
Sostituire il comma 154 con i seguenti:
«154-bis. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:
"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.".
154-ter. Dall'attuazione del comma 154-bis discendono oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».
1.1253
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Sostituire il comma 154 con il seguente:
«154. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:
"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo."».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1.1254
Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:
«154-bis. Al comma 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
"b-ter) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICR PIR compliant)".
154-ter. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti, di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".
154-quater. Dall'attuazione dei commi 154-bis e 154-ter discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».
1.1255
Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:
«154-bis. Al comma 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
"b-ter) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICR PIR compliant)".
154-ter. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
154-quater. Dall'attuazione dei commi 154-bis e 154-ter discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».
1.1256
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
154-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
"1-quinquies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo delle predette emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è demandata ad un regolamento della CONSOB, da emanarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione."».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 70 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2019.
1.1257 (testo 2)
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
All'articolo 1, al comma 157 le parole: "3.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.500 euro".
Conseguentemente,
il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 3 milione di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il medesimo fondo è integrato di 15,5 milioni per l'anno 2020.
Conseguentemente
alla Tabella A, voce Ministero dell'Interno apportare le seguenti modificazioni:
2019: + 3000.000;
2020: + 4500.000;
2021: + 10.000.000.
1.1257
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
All'articolo 1, al comma 157 le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2019 e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il medesimo fondo è integrato di 15,5 milioni per l'anno 2020.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Interno apportare le seguenti modificazioni:
2019: + 1000.000;
2020: + 4500.000;
2021: + 4500.000.
1.1258
MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
«154-bis. All'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: "dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2019"».
Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro» con le seguenti: «45,16 milioni di euro».
1.1259
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 156 con il seguente:
«156. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 35 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo».
1.1260
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 156 con il seguente:
«156. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: ? 35.000.000;
2020: ? ;
2021: ?
1.1261
Sostituire il comma 160 con il seguente:
«160. Anche in attuazione dell'articolo 3 della legge 1º ottobre 2018, n. 117, per l'anno 2019, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'IVA sui seggiolini da autovettura per bambini è ridotta al 10 per cento».
Conseguentemente al comma 653, sostituire le parole da: «57,16 milioni» con le seguenti: «27,16 milioni».
1.1262
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Sostituire il comma 160 con il seguente:
«160. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1º ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni previste.».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «di euro 130.317.000» con le parole: «di euro 60.317.000», e al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» con le parole: «pari a 9.000 milioni di euro nel 2019 e 8.977 milioni a decorrere dal 2020».
1.1263
Al comma 160 sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «cinque milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 4.000.000;
2020: – 4.000.000;
2021: – 4.000.000.
1.1264 (testo 2)
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Al comma 160 sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «per l'anno 2019 e per l'anno 2020».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020.
1.1264
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Al comma 160 sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.999 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1265
Gallicchio, Accoto, Turco, Pirro, Marco Pellegrini, Presutto, Pesco, Patuanelli
Ritirato
Dopo il comma 160, aggiungere il seguente:
«160-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: ", presso la rimessa," sono soppresse;
b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La sede del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana ove ha sede, previa comunicazione ai comuni predetti, salve diverse disposizioni regionali che possono essere adottate nell'ambito della attività di programmazione di cui all'articolo 4, comma 1.";
c) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per particolari aree o tipologie di utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.";
d) all'articolo 5-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione della sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico di veicoli adibiti a tale servizio, nonché la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni";
e) all'articolo 11, il comma 4, è sostituito dal seguente:
"4. L'inizio ed il temine di ogni singolo servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, avvengono presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire in qualsiasi altro luogo convenuto tra il vettore e l'utente";
f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. In deroga a quanto previsto al comma 4 l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa nei seguenti casi:
a) quando sul foglio elettronico dei servizi programmati, le cui specifiche sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima;
b) quando è stato concluso un contratto informa scritta tra il vettore ed il cliente avente durata superiore a trenta giorni, da tenere a bordo ed in sede, e da esibire in caso di controlli.
"4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la sosta su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 4-bis, lettera a), il foglio elettronico dei servizi programmati è sostituito da una versione cartacea da tenere a bordo del veicolo, per essere esibito agli organi di controllo, ed in copia in rimessa."».
160-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni provvedono alla emanazione dei criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c).
160-quater. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo il, comma 4-bis, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come introdotto dal comma 1, lettera f), è adottato entro il 30 giugno 2019.
160-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un archivio informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante. Con o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi.
160-sexies. Presso l'Autorità di regolazione dei trasporti è istituito un registro pubblico delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea. L'Autorità di regolazione dei trasporti provvede ad istituire il registro pubblico delle piattaforme tecnologiche di cui al presente comma con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'attività del registro pubblico è informata ai seguenti princìpi:
a) divieto di intermediazione tra passeggeri e soggetti che non siano titolari di licenza o di autorizzazione di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, quando il contratto di trasporto che viene in essere prevede un corrispettivo intendendosi per tale il compenso per la prestazione svolta dal trasportatore, salvo il rimborso spese;
b) iscrizione al registro a titolo oneroso, salve che per le piattaforme tecnologiche istituite e gestite a cura degli operatori del settore;
c) obbligo di sede legale e di domicilio fiscale nell1 ambito dell'Unione europea e assoggettamento agli obblighi fiscali e tributari in Italia per i servizi ivi erogati, mediante nomina di un rappresentante fiscale in Italia;
d) obbligo di trasparenza in relazione al valore dell'intermediazione che è esplicitato e differenziato da quello del servizio di trasporto.
160-septies. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
160-octies. A decorrere dal 1º gennaio 2019 l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, con legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.
160-novies. Agli oneri derivanti dall'attività di cui al comma 160-sexies, consistenti nell'implementazione e nell'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ammontanti ad euro 1 milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
1.1266
MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 160 aggiungere il seguente comma:
«160-bis. Per le finalità di cui all1 all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020,2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000.
2020: – 5.000.000.
2021: – 5.000.000.
1.1267
Dopo il comma 160 aggiungere il seguente:
«160-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, è disposta la seguente proroga di termini: "l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e1 prorogata ai 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."»
1.1268
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
All'articolo 1 dopo il comma 160 è aggiunto il seguente comma:
«160-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 142:
a) al comma 12-bis, le parole da: "in misura pari al 50 per cento ciascuno" fino a: "strade in concessione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter";
b) al comma 12-ter le parole: "e al patto di stabilità interno" sono soppresse;
c) il comma 12-quater è soppresso.
all'articolo 201:
a) al comma 1 le parole: "entro novanta giorni dall'accertamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro centocinquanta giorni dall'accertamento" e le parole: "la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data" sono sostituite dalle seguenti: "a notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data":
b) al comma 1-bis, dopo la lettera g)-ter, è introdotta la seguente lettera: "g-quater): rilevazione delle violazioni alle limitazioni alla circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
c) al comma 1-ter, secondo periodo, le parole: "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti parole: "Nei casi previsti alle lettere b), f), g) e g-quater)"
all'articolo 208:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dì giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade dì proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;
c) al comma 5-bis:
le parole: "alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente: "al" le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse.».
1.1269
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 160, aggiungere ii seguente:
«160-bis. Per gli anni dal 2019 al 2020, l'INAlL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza. I soggetti di cui al presente comma che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione una tantum pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui e le integrazioni di cui di cui al presente comma a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252. Il beneficio di cui di cui al presente comma è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al primo periodo che già alla data del 1º ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/1 come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al quinto periodo, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefìci previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al quarto periodo, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente comma».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.1270
GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA
Dopo il comma 160 aggiungere i seguenti:
«160-bis. All'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 201, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi".
160-ter. All'articolo 1, comma 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2021".
160-quater. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "il quadriennio 2017-2020" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2017 al 2021"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.1271
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 160 è inserito il seguente comma:
«160-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 142:
a) al comma 12-bis, le parole da: "in misura pari al 50 per cento ciascuno" fino a: "strade in concessione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter";
b) al comma 12-ter le parole: "e al patto di stabilità interno" sono soppresse;
c) il comma 12-quater è soppresso.
all'articolo 201:
a) al comma 1 le parole: "entro novanta giorni dall'accertamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro centocinquanta giorni dall'accertamento" le le parole: "la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data" sono sostituite dalle seguenti: "la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data";
b) al comma 1-bis, dopo la lettera g-ter), è introdotta la seguente lettera: "g-quater): rilevazione delle violazioni alle limitazioni alla circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
c) al comma 1-ter, secondo periodo, le parole: "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti parole: "Nei casi previsti alle lettere b), f), g) e g-quater)";
all'articolo 208:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Una quota pari al 50 per cento del proventi spettanti agli enti di cui al secondo perìodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a Ila manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza perii personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.";
b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;
c) al comma 5-bis:
le parole: "alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente: "al";
le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».
1.1272
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 160, aggiungere il seguente:
«160-bis. Al fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, è autorizzato lo stanziamento di 55 milioni di euro per l'anno 2019,55 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano "Bignami" fino a "Polo Istituzionale" di Monza».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.945 milioni di euro per l'anno 2019, 8.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.800 milioni di euro per l'anno 2021"».
1.1273
Dichiarato inammissibile
Al comma 161, sostituire le parole: «per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «50 milioni annui per il 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, dopo il comma 168 aggiungere i seguenti:
«168-bis. Allo scopo di sopperire alle prioritarie esigenze di servizio e di garantire la funzionalità degli Enti del Ministero della Difesa, in particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze Armate (Arsenali M.M., Poli di Mantenimento, Centri tecnici) favorendone l'efficientamento delle rispettive strutture, e al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione della Difesa anche in relazione ai peculiari compiti in materia di sicurezza e di difesa, tenuto anche conto delle richieste di ripianamento delle Forze Annate rappresentate dallo Stato Maggiore Difesa, il Ministero della difesa è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e di cui al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale adottato con decreto ministeriale del 10 agosto 2018, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale, così suddivise:
n. 9 dirigenti amministrativi di II fascia;
n. 200 unità con profilo di funzionario di area 3º, fascia retributiva FI, di cui n. 120 unità di funzionario tecnico di diversi profili e n. 80 di funzionario amministrativo;
n. 1027 unità di personale con profilo tecnico di area 2o, fascia retributiva F2;
n. 200 unità di personale con profilo amministrativo di area 2º, fascia retributiva F2.
Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di professionalità civili del settore tecnico-scientifico-informatico dell'area funzionale 2º potranno avvenire anche mediante corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dallo stesso Ministero, avvalendosi dei «centri di formazione» di cui al successivo articolo 28, comma 5-ter.
168-ter. Al fine di salvaguardare le competenze specifiche delle professionalità tecniche del personale civile del Ministero della difesa impiegato negli Arsenali Militari, nei Poli di Mantenimento e negli Enti militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze annate e nelle Unità Produttive di Agenzia Industrie Difesa, nonché per favorire l'efficientamento complessivo delle strutture, sono istituiti, all'interno dei predetti Enti, «centri di formazione» con il compito di svolgere corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e civile del Ministero della difesa in possesso di profili del settore tecnico scientifico informatico dell'area funzionale 2º, avvalendosi prioritariamente del personale civile e militare in servizio. Per il finanziamento dei corsi-concorsi selettivi di formazione di formazioni di cui al presente articolo, sono utilizzati una quota dei risparmi di spesa di cui agli articoli 2259-quater, comma 6 e 2259-sexies comma 3 del Codice dell'ordinamento militar? di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, accertati secondo le modalità ivi previste, non superiore al venticinque per cento. Alla realizzazione delle finalità del predetto comma, si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui per il 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.648 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.548 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1274 (testo 2)
DI GIROLAMO, COLTORTI, DESSÌ, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, SANTILLO, PERGREFFI, FAGGI, PEPE, CAMPARI, GALLICCHIO
Dopo il comma 191, inserire i seguenti:
«191-bis. Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, nell'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
191-ter. Le assunzioni di cui al comma 191-bis sono effettuate, nell'ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
191-quater. In attuazione dei commi 191-bis e 191-ter, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 831.400;
2020: – 1.662.800;
2021: – 1.662.800.
1.1274
DI GIROLAMO, COLTORTI, DESSÌ, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, SANTILLO, PERGREFFI, FAGGI, PEPE, CAMPARI, GALLICCHIO
Al comma 161, sostituire le parole: «per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «per euro 129.168.600 per l'anno 2019, per euro 318.337.200 per l'anno 2020 e per euro 418.337.200 annui a decorrere dall'anno 2021».
Conseguentemente, dopo il comma 191, inserire i seguenti:
«191-bis. Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, nell'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
191-ter. Le assunzioni di cui al comma 191-bis sono effettuate, nell'ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
191-quater. In attuazione dei commi 191-bis e 191-ter, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
191-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 191-bis a 191-quater, pari ad 831.400 per l'anno 2019 e ad euro 1.662.800 dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b)».
1.1275
Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci, Manca
Dichiarato inammissibile
Al comma 161, primo periodo, sostituire le parole: «per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «per euro 375.861.215 per l'anno 2020 e per euro 531.722.430 annui a decorrere dall'anno 2021».
Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole da: 500 unità di personale di qualifica fino alla fine del comma con le seguenti: «di 2.000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1.000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 1.000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica FI, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 2.000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1.000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 1.000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica FI. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 74.481.620 per l'anno 2020 e ad euro 148.963.240 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.833 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.832 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.833 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1276
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
«161-bis. Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, sono assunte le seguenti determinazioni:
a) All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, sì dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999";
b) All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l 'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.";
c) All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione";
d) Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale;
e) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati.";
f) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola: "otto" con: "diciotto".
g) L'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro Vanno scolastico 2022/2023".
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020, a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021 e a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
? quanto a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020 e a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
? quanto a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi:
1) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2019-2021;
2) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti;
3) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;
h) All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: "I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";
i) A decorrere dall'a.s. 2018/2019, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l'insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205;
l) All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».
1.1277
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
«161-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
161-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma precedente si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 651-bis e 651-ter».
Conseguentemente, dopo il comma 651 aggiungere i seguenti:
«651-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9.";
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";
3) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';
b-ter) al comma 674, le parole: 'o detentori' sono soppresse";
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'".
651-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento».
1.1278
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 161 aggiungere il seguente:
«161-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei».
1.1279
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
«161-bis. Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».
1.1280
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 161 inserire il seguente:
«161-bis. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell1 articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017».
1.1281
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 161 inserire il seguente:
«161-bis. Alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".»
1.1282
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 161 inserire il seguente:
«161-bis. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 o delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018».
1.1283
Patriarca, Laus, Nannicini, Parente, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 161, inserire il seguente:
«161-bis. Il rifinanziamento di cui al comma 161, primo periodo, è destinato anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
1.1284
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 161 inserire il seguente:
«161-bis. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale limite, al di fuori del personale delle forze armate e delle forze di polizia, non può in ogni caso essere inferiore ai quarant'anni."».
1.1285
Al comma 162, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria», aggiungere le seguenti: «alla stabilizzazione del personale a tempo determinato che abbia prestato servizio presso le medesime amministrazioni per più di 36 mesi continuativi».
1.1286
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Al comma 163, terzo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere infine il seguente: «A tal fine è riconosciuto titolo professionalizzante, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1 – bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e che, alla data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
1.1287
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Al comma 163, terzo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere infine il seguente periodo: «Alla selezione di cui all'ultima modalità del precedente periodo, possono partecipare le unità di personale che sono state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica di cui al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2015 e che, entro la data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
1.1288
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 163 aggiungere i seguenti:
«163-bis. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita un'unica figura dirigenziale apicale, alla quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al titolare della posizione dirigenziale apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'accesso alla posizione dirigenziale apicale è consentito a soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
163-ter. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, al fine di conseguire risparmi di spesa, è comunque facoltà nominare dirigente apicale un dirigente che abbia svolto la funzione di segretario reggente o supplente per almeno 4 mesi continuativi, al quale conferire le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
163-quater. Dai commi 163-bis e 163-ter non devono derivare nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica».
1.1289
Verducci, Iori, Malpezzi, Rampi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 163, aggiungere i seguenti:
«163-bis. L'articolo 19 comma 3 lettera a) della legge 240 del 2010 è abrogato.
163-ter. Al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca".
163-quater. All'articolo 35 comma 3 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
"e-quater) Fermo l'obbligo di valutare, ove attinente, il titolo di dottore di ricerca, il punteggio attribuito a quest'ultimo non può essere inferiore a quello proporzionale ai crediti formativi universitari (cfu) ad esso riconosciuti secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2, Decreto 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e successive modificazioni, rispetto a quelli riconosciuti agli altri titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso"».
1.1290
CATALFO, MATRISCIANO, FLORIDIA, MONTEVECCHI, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO
Dopo il comma 163, inserire i seguenti:
«163-bis. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica, ai fini del computo del periodo di cui alla lettera a) dello stesso articolo 20, comma 1, anche a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, risultino essere o essere stati in servizio con contratti di collaborazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione, a condizione sussistano i requisiti richiesti di cui alle lettere b) e c).
163-ter. L'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche a coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca, qualora l'attività sia stata svolta presso enti pubblici di ricerca, con i quali vi sia stato un rapporto di associazione, indipendentemente dal fatto che l'assegno di ricerca sia stato erogato da Università, enti pubblici di ricerca o altri enti».
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«653.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 222,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».
1.1291
Verducci, Iori, Malpezzi, Rampi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
«163-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera c-bis): "Nell'ottica di aumentare la qualificazione del personale della pubblica amministrazione, consentendo ad esso l'accesso al più alto grado di formazione, le università italiane possono bandire posizioni di dottorato soprannumerarie, riservate al personale della pubblica amministrazione in congedo retribuito, in numero non superiore al 20 per cento del totale dei posti banditi per il singolo corso"».
1.1292
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
«163-bis Nelle more della riforma di tutte le tipologie di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione o flessibile alle dipendenze delle università e degli enti di ricerca, che deve trovare attuazione nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego, ed ai fini di dare completa attuazione ai provvedimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si provvede:
a) all'ulteriore finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con 12,5 milioni nel 2019, e con 25 milioni a decorrere dal 2020;
b) al differimento al 31 dicembre 2018 del termine di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (rispettivamente al punto c) ed al punto b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.687,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.975 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.974 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.975 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1293
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
«163 bis: Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, sono assunte le seguenti determinazioni:
a) All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.";
b) All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo."
c) All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'anno scolastico 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione."
d) Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale;
e) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati.";
f) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola "otto" con "diciotto";
g) L'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023"».
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma, pari a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020, a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021 e a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
– quanto a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020 e a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi dì riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
– quanto a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi:
1) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2019-2021;
2) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti;
3) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;
h) All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: "I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due ami scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";
i) A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l'insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205;
l) All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.»
1.1294 (testo 2)
CATALFO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
«163-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti al 31 dicembre 2018 del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
1.1294 (testo corretto)
Catalfo, Matrisciano, Maiorino, Botto, Campagna, Auddino, Romagnoli, Gallicchio, Pirro
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
«163-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5- ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
1.1294
Catalfo, Maiorino, Botto, Campagna, Auddino, Romagnoli, Gallicchio, Matrisciano
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
«163-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5- ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
1.1295 (testo 2)
CATALFO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO
Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
«163-bis. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle inerenti ai comparti della sicurezza, del soccorso e della difesa, della scuola e delle università, vigenti alla data del 31 dicembre 2018, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019».
1.1295
Catalfo, Maiorino, Botto, Campagna, Auddino, Romagnoli, Gallicchio, Matrisciano
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
«163-bis. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle inerenti ai comparti della sicurezza, del soccorso e della difesa, della scuola e delle università, vigenti alla data del 31 dicembre 2018, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019».
1.1296
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
«163-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato è prorogata al 31 dicembre 2019.»
1.1297
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
«163-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato sono prorogate al 31 dicembre 2019».
1.1298
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
«163-bis. La validità e l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, è prorogata sino al 31 dicembre 2019».
1.1299
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
«163-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel triennio 2019-2021, 450 Allievi Vice Ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2021».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 5.000.000;
2020: ? 5.000.000;
2021: ? 5.000.000.
1.1300
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
«163-bis. All'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "comporta il collocamento" aggiungere: "facoltativo"».
1.1301
Dopo il comma 163, inserire il seguente:
«163-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in fine al terzo periodo sono aggiunte le parole: "ovvero a titolo oneroso nei casi in cui il soggetto incaricato rinunci, per il tempo corrispondente alla durata dell'incarico, a percepire il trattamento di quiescenza", e al quarto periodo sono soppresse le parole: "ferma restando la gratuità"».
Conseguentemente, al comma 150, sostituire le parole: «di 3 milioni di euro annui» con le parole: «di un milione di euro annuo».
1.1302
Dopo il comma 163 inserire il seguente:
163-bis. (Stabilizzazione precari uffici speciali per la ricostruzione) – Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Agli oneri derivanti, pari a 1.038.735,00 euro rispettivamente per il Comune dell'Aquila e per i restanti Comuni del cratere, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e successive modificazioni, a decorrere dal 2019 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività personale.»
1.1303
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 163 inserire il seguente:
«163-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 968 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 971 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
c) al comma 979 le parole: «euro 1.000 mensili per undici mensilità all'anno». sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800 mensili».; al medesimo comma è, infine, aggiunto il seguente periodo: «Ai magistrati ausiliari, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma, compete l'indennità prevista dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».;
d) al comma 981 le parole: «di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021». sono sostituite dalle seguenti: «di euro 912.600 per l'anno 2019, di euro 1.080.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di euro 988.800 per l'anno 2023 e di euro 167.400 per l'anno 2024».
1.1304
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Al comma 164 apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la parola: «massimo» con la seguente: «minimo»;
dopo le parole: «così ripartito: a)» aggiungere le seguenti: «almeno»;
dopo le parole: «12 agosto 2016, n. 161; b)» aggiungere le seguenti: «almeno»;
sostituire le parole: «2.000.000» con le seguenti: «6.000.000»;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, adottano adeguate misure per il superamento del precariato».
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1.1305
CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Al comma 164 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, lettera a), sostituire le parole: «903 unità di Area II» con le seguenti: «1.903 imita di Area II, F2» e sopprimere le parole: «e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021»;
b) al quarto periodo sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.349.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 60.075.771 per l'anno 2019 e di euro 114.154.525 a decorrere dall'anno 2020,»;
c) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per l'attuazione delle disposizioni relative alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2, F2, si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con Decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore, si provvede mediante l'indizione di concorso pubblico».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.939 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.885 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
1.1306
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Al comma 164, primo periodo, lettera a), dopo le parole: «legge 12 agosto 2016, n. 161» aggiungere le seguenti: «nonché in base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dando priorità ai lavoratori in possesso di qualifica di ausiliario o di operatore amministrativo acquisita a seguito dell'espletamento di specifico periodo di tirocinio presso uffici giudiziari».
1.1307
Al comma 164, capoverso a), sostituire le parole: «L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con le seguenti: «I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni hanno titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nelle assunzione di personale di cui alla presente lettera».
1.1308
PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI
Al comma 164, lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» aggiungere le seguenti: «con attribuzione di punteggio aggiuntivo determinato dall'amministrazione e a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».
1.1309
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Al comma 164, lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire il seguente periodo: «A tal fine è riconosciuto titolo professionalizzante, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e che, alla data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
1.1310
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Al comma 164, lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire il seguente periodo: «Alla selezione di cui all'ultima modalità del precedente periodo, possono partecipare le unità di personale che sono state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica di cui al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2015 e che, entro la data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
1.1311
CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE
Dopo il comma 164 aggiungere i seguenti:
«164-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "371 unità";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021.".
164-ter. Agli oneri derivanti dal comma 164-bis, pari a 1.200.000 per il 2019, 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 1.200.000;
2020: – 3.966.350;
2021: – 11.798.099.
1.1312
VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 164 aggiungere il seguente:
«164-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo- comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
1.1313
MIRABELLI, ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE
Dopo il comma 166 aggiungere i seguenti:
«166-bis. Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici di esecuzione penale esterna con particolare riguardo all'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il Ministero della giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere 14 dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.
166-ter. Le modalità concorsuali per le assunzioni previste dal comma 166-bis sono disciplinate con decreto del Ministro della Giustizia.
166-quater. Agli oneri derivanti dal comma 166-bis del presente articolo, valutati in euro 632.866,22 per l'anno 2019 e in euro 1.265.732,44 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 700.000;
2020: – 1.300.000;
2021: – 1.300.000.
1.1314
Pirro, Marco Pellegrini, Presutto, Gallicchio, Accoto, Turco, Pesco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 167 aggiungere i seguenti:
«167-bis. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di equa riparazione a seguito di violazione del termine ragionevole del processo, nonché per accelerare lo smaltimento della giacenza delle posizioni da esaminare, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato all'utilizzo in posizione di comando, entro il 30 aprile 2019, di trenta funzionari in possesso della laurea in Giurisprudenza, da inquadrare nell'Area III.
167-ter. Relativamente agli indennizzi da liquidare in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, il Ministero dell'economia e delle finanze persegue il conseguimento di effettive economie di spesa anche mediante i processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.
167-quater. Nei giudizi in materia di equa riparazione per irragionevole durata dei processi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare e difendere da un proprio dirigente o funzionario appositamente delegato.
167-quinquies. Nei casi di cui al comma 167-bis, qualora il giudizio sia definito con sentenza a favore del Ministero dell'economia e delle finanze e con recupero delle spese legali a carico delle controparti, tali somme sono assegnate (o destinate) al Fondo di amministrazione ed attribuite proporzionalmente ai dirigenti ed ai funzionari, a seconda dell'effettivo esercizio del potere di rappresentanza e difesa di cui al comma 167-bis.
167-sexies. Con i contratti collettivi integrativi si provvede ad attribuire una misura non superiore al 50 per cento dei suddetti importi ai funzionari o dirigenti individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano effettivamente svolto l'attività di rappresentanza e difesa diretta nel relativo procedimento giurisdizionale.
167-septies. All'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il ricorso avente ad oggetto la domanda di cui al comma 1 è notificato contestualmente anche all'Amministrazione".
167-octies. Al comma 1 dell'articolo 5-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 le parole: «trenta giorni» sono sostituite con le parole: «sessanta giorni».
167-novies. Al comma 1 dell'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 dopo la parola: «creditore» sono aggiunte le parole: «anche in caso di susseguenti procedure esecutive,».
167-decies. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Il giudice amministrativo dichiara il ricorso inammissibile qualora il ricorrente non abbia fornito prova dell'avvenuta consegna all'Amministrazione della dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero della documentazione di cui ai precedenti commi e condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'Amministrazione medesima di una somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore a euro 10.000"».
1.1315
PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 167 inserire il seguente:
«167-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché per la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata all'assunzione straordinaria di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario giuridico pedagogico e assistente tecnico. Le assunzioni di cui al primo periodo sono autorizzate in deroga ai limiti per le facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previsti dalla normativa vigente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.059.349 per l'anno 2019 e di euro 8.118.698 a decorrere dall'anno 2020».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 421 è ridotto di euro 4.059.349 per l'anno 2019 e di euro 8.118.698 annui a decorrere dall'anno 2020.
1.1316 (testo 2)
GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
«167-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penali per minorenni, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Le tabelle C ed F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 sono sostituite dalle Tabelle I e II allegate alla presente legge e le successive modifiche alle predette tabelle sono disposte secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti penali per minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno 2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno 2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029».
Conseguentemente, alla Tabella A – Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 652, alla voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti riduzioni:
Anno 2019 – 337.969;
Anno 2020 – 675.937;
Anno 2021 (a decorrere) – 758.104
Tabella I
Tabella C (articolo 16, comma 9)
| Ministero della Giustizia | |
| Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale | |
| Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa | Dotazione organica |
| Dirigenti 1ª fascia | 19 |
| Dirigenti 2ª fascia | 378 |
| Totale dirigenti | 397 |
| Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziaria | |
| Dirigenti generali penitenziari | 17 |
| Dirigenti penitenziari | 341 |
| Totale Dirigenti | 358 |
Tabella II
Tabella F (articolo 16, commi 1 e 9)
| Ministero della Giustizia | |
| Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | |
| Dotazione organica complessiva del personale amministrativo | |
|
| |
| Qualifiche dirigenziali |
|
| Dirigenti 1ª fascia – carriera amministrativa | 2 |
| Dirigente generale penitenziario | 1 |
| Dirigenti 2ª fascia – carriera amministrativa | 16 |
| Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM carriera penitenziaria | 41 |
| Totale dirigenti | 60 |
| Aree | Dotazione organica |
| Terza area | 2.378 |
| Seconda area | 985 |
| Prima area | 115 |
|
|
|
| TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI | 60 |
| TOTALE AREE | 3.478 di cui 109 in sede centrale |
| TOTALE COMPLESSIVO | 3.538 |
1.1316
GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 167, inserire il seguente:
«167-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 165 e, in particolare, per far fronte ad eccezionali esigenze gestionali di istituti penali per minorenni, presso le sedi di Torino, Milano, Roma, Nisida (NA), Airola (BN), Bari e Catania, nelle more della revisione organica della disciplina della dirigenza penitenziaria e delle funzioni dirigenziali non generali nell'ambito dell'amministrazione minorile e di comunità, un numero di dirigenti di istituto penitenziario corrispondente alle predette sedi, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, svolge temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di direttore di istituto penale per i minorenni».
1.1317 (testo 2)
Dopo il comma 168, inserire il seguente:
«168-bis. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 2.780 unità"».
Conseguentemente
Alla Tabella A Voce Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:
2019: – euro 1.002.150;
2020: – euro 2.044.386;
2021: – euro 2.395.324.
1.1317
Dopo il comma 168, inserire il seguente:
«168-bis. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 2.870 unità". Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma, è autorizzata la spesa pari a euro 1.002.150 per l'anno 2019, euro 2.044.386 per l'anno 2020, euro 2.085.274 per l'anno 2021, euro 2.126.979 per l'anno 2022, euro 2.169.519 per l'anno 2023, euro 2.212.909 per l'anno 2024, euro 2.257.168 per l'anno 2025, euro 2.302.311 per l'anno 2026, euro 2.348.357 per l'anno 2027 ed euro 2.395.324 a decorrere dall'anno 2028».
Conseguentemente al comma 653, le parole da "57,16 milioni di euro per l'anno 2019" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "euro 56.157.850 per l'anno 2019, di euro 4.675.614 per l'anno 2020, di euro 203.814.726 per l'anno 2021, di euro 212.723.021 per l'anno 2022, di euro 221.850.481 per l'anno 2023, di euro 222.537.091 per l'anno 2024, di euro 255.432.832 per l'anno 2025, di euro 289.827.689 per l'anno 2026, di euro 287.841.643 per l'anno 2027, di euro 287.504.676 per l'anno 2028, di euro 287.904.676 per l'anno 2029 e di euro 288.304.676 a decorrere dall'anno 2030».
1.1318
Dopo il comma 168, inserire il seguente:
«168-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2019, 100 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. È a tale fine autorizzata la spesa di euro 1.975.600 per l'anno 2019 e di euro 3.951.200 annui a decorrere dal 2020».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:
2019: – 1.975.600
2020: – 3.951.200
2021: – 3.951.200
1.1319
GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI
Al comma 169, primo periodo,dopo le parole: «diploma di scuola secondaria di secondo grado», sono aggiunte le seguenti: «, con riserva di posti non superiore al 20 per cento da destinare al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
1.1320
Dopo il comma 169 inserire i seguenti:
«169-bis. All'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: le parole "per un periodo massimo di dodici mesi" sono sostituite da "per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta"».
169-ter. Al comma 4 dell'articolo 23-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le parole "non può superare i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è determinato dall'amministrazione sulla base della professionalità e dei fabbisogni".
169-quater. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche in eccedenza possono essere collocati in aspettativa oltre i periodi indicati dal presente articolo».
1.1321
Presutto, Marco Pellegrini, Gallicchio, Accoto, Pirro, Turco, Pesco, Patuanelli
Dopo il comma 174, inserire i seguenti:
«174-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 95, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019".
174-ter. All'articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019".
174-quater. Le previsioni dei commi 174-bis e 174-ter non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
174-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2019-2021, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione eroga, allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 20 milioni di euro per l'anno 2020, e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 della medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
174-sexies. Qualora la quota da erogare per l'anno 2019 all'ente Agenzia delle entrate 2 Riscossione a titolo di contributo, risulti inferiore all'importo di 70 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 20 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2020, in conformità al comma 174-quinquies.
174-septies. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2020, anche rideterminato ai sensi del comma 174-sexies, si aggiunge alla quota di 10 milioni di euro erogabile all'ente Agenzia delle entrate ? Riscossione per l'anno 2021, in conformità al comma 174-quinquies».
1.1322
PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 174, inserire il seguente:
«174-bis. A decorrere dal 1º settembre 2019 gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, nonché con esclusione di quelli di particolare rilievo identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e cessano a decorrere dalla medesima data di soppressione gli eventuali trasferimenti statali a qualunque titolo erogati. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite, entro il termine di cui al precedente periodo, all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella in capo alla quale risultano le maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero distati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».
1.1323
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 174, inserire il seguente:
«174-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2019, ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato è data facoltà di permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.22,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».
1.1324
PRESUTTO, MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 174, inserire il seguente:
«174-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 1, comma 8-bis, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono soppresse le seguenti parole: "Per gli anni dal 2011 al 2020"».
1.1325
MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 174, inserire il seguente:
«174-bis. L'autorizzazione prevista dall'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 219, è prorogata per gli anni 2019 e 2020. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 1.103.000,00 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
1.1326
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 174, inserire il seguente:
«174-bis. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "otto"».
1.1327
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 174, è inserito il seguente:
«174-bis. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "otto"».
1.1328 (testo 2)
LUCIDI, TAVERNA, PETROCELLI, PACIFICO, FERRARA, AIROLA, GALLICCHIO
Dopo il comma 177, inserire i seguenti:
«177-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "a decorrere dall'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019".
177-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 170, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della Parte Terza, si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.";
b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, 'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del dodici per cento.";
c) all'articolo 173, comma 4, le parole: "al 15 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "all'otto per cento";
d) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera.";
e) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'indennità di rientro spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia.";
f) all'articolo 181, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta al personale in servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di chilometri 3.500 da Roma.";
g) all'articolo 199, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del venti per cento"».
Conseguentemente, dopo il comma 323, inserire i seguenti:
«323-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:
"23-ter.
(Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale)
1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.
2. Per le finalità di cui al primo comma, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento circa le iniziative avviate in attuazione del presente articolo.
4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, è abrogata.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992."
323-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2019».
1.1328
LUCIDI, TAVERNA, PETROCELLI, PACIFICO, FERRARA, AIROLA, GALLICCHIO
Dopo il comma 177, inserire i seguenti:
«177-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "600.000 euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2019".
177-ter. I commi 6 e 7 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, sono abrogati».
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,76 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,32 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,62 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,29 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,73 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,79 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».
1.1329
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 177 inserire il seguente:
«177-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "è attribuito all'Agenzia" aggiungere le seguenti: "che mantiene le sedi territoriali esistenti e";
b) al comma 16 aggiungere in fine: "e secondo le clausole speciali previste per ENAC all'articolo 90 del suddetto CCNL";
c) al comma 23 aggiungere in fine: "salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo"».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento».
1.1330
LUCIDI, TAVERNA, PETROCELLI, PACIFICO, FERRARA, AIROLA, GALLICCHIO
Dopo il comma 178 inserire i seguenti:
«178-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, per l'anno 2019,100 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. È a tale fine autorizzata la spesa di euro 1.975.600 per l'anno 2019 e di euro 3.951.200 annui a decorrere dal 2020.
178-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle finalità di cui al comma 178-bis, si provvede apportando al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 170, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della Parte Terza, si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale;
b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del quattordici per cento.";
c) all'articolo 173, al comma 4, le parole: "al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'otto per cento";
d) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: "cinque ventottesimi" sono sostituite dalle seguenti: "un settimo", al secondo periodo, dopo le parole: "nella misura di" sono soppresse le seguenti: "cinque quarti di" e al terzo periodo, le parole: "di cinque ottavi" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento";
e) all'articolo 175, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. L'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.";
f) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera.";
g) all'articolo 176, comma 2, le parole: "quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile" sono sostituite dalle seguenti: "una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento";
h) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'indennità di rientro spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia.";
i) all'articolo 177, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'amministrazione un canone pari al 15 per cento dell'indennità personale";
j) all'articolo 181, comma 2, dopo le parole: "fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede" sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 50 per cento"».
1.1331
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Al comma 179 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la necessaria continuità di azione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e realizzare il potenziamento dell'utilizzo dei fondi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2014 n.125, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad utilizzare la capacità assunzionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 per le finalità di cui agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75».
1.1332
LUCIDI, TAVERNA, PETROCELLI, PACIFICO, FERRARA, AIROLA, GALLICCHIO
Dopo il comma 179, inserire i seguenti:
«179-bis. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "anno 2018." sono aggiunte le seguenti: "Delle predette somme, 5,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinate a copertura delle maggiori spese di funzionamento.".
179-ter. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, ai fini dell'utilizzo in favore delle azioni stesse».
1.1333 (testo 2)
Dopo il comma 179 aggiungere il seguente:
«179-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento del ruolo di Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis, le parole: "prestiti concessi", sono sostituite dalle seguenti: "finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma," e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché le categorie dì operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo".
2) al comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte dì Cassa depositi e prestiti S.p.A., questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 c.p.c".
b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto dì natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalità dì cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le risorse non utilizzate al termine dell'anno 2019 sono versate sulla contabilità speciale di cui al medesimo articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile.
c) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: "prestiti" è sostituita dalle seguenti: «finanziamenti sotto qualsiasi forma;
2) al comma 4, lettera c), le parole: "i crediti" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamenti sotto qualsiasi forma".
1.1333
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 179 inserire il seguente:
179-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento del ruolo di Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis, le parole: «prestiti concessi» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma,»;
2) al comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte di Cassa depositi e prestiti S.pA., questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 c.p.c;
b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.pA. ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
c) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: «prestiti» è sostituita dalle seguenti: «finanziamenti sotto qualsiasi forma»;
2) al comma 4, lettera c), le parole: «i crediti» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamenti sotto qualsiasi forma».
1.1334
ALFIERI, GIACOBBE, PINOTTI, RENZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, GARAVINI
Dopo il comma 179 inserire il seguente:
«179-bis. 1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale, sono assegnate all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ulteriori somme per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.
1.1335
Al comma 180 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «500 unità» con: «1000 unità»;
b) sostituire le parole: «di cui 250 unità appartenenti all'Area III» con: «di cui 500 unità appartenenti all'Area III», sostituire le parole: «di cui 250 unità appartenenti all'Area II» con «di cui 500 unità appartenenti all'Area II»;
c) sostituire le parole: «pari ad euro 18.620.405» con: «pari ad euro 37.240.810» e le parole: «ad euro 37.240.810» con: «ad euro 74.481.620».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» con le seguenti: «9.000 milioni per l'anno 2019, 8.980 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.960 annui a decorrere dal 2021».
1.1336
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 180, aggiungere il seguente:
«180-bis. Le province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio»
Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».
1.1337
Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Misiani, Manca, Marino, Stefano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 180 inserire, il seguente:
«180-bis. Le province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio».
1.1338
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 180 inserire il seguente:
«180-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e tenuto anche conto del budget 2018 sui cessati 2017 reso interamente disponibile, ad assumere nell'ambito dell'attuale dotazione organica per il triennio 2019-2021 e con contratto a tempo indeterminato, 9 unità con qualifica di dirigente amministrativo di 2ª fascia, e un contingente massimo di 1.427 unità di personale tecnico e amministrativo non dirigenziale così ripartito:
a) 1.027 unità di personale di Area II con profilo tecnico;
b) 200 unità di personale di Area II con profilo amministrativo;
c) 120 unità di personale di Area III con profilo di funzionario tecnico;
d) 80 unità di personale di Area III con profilo di funzionario amministrativo».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento».
1.1339
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 180 inserire il seguente:
«180-bis. Nell'ambito delle vacanze di organico, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle pubbliche amministrazioni del personale in comando presso le medesime amministrazioni non si computano nelle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento».
1.1340
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 180 inserire il seguente:
«180-bis. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,6 per cento».
1.1341
GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI
Dopo il comma 181 inserire il seguente:
«181-bis. 1. Al fine di garantire l'efficace prosieguo delle attività istituzionali dell'Agenzia Industrie Difesa finalizzate al conseguimento della sostenibilità finanziaria prefissata dal Piano Industriale di cui al comma 1-bis dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvaguardando conseguentemente lo sviluppo economico e i livelli occupazionali delle realtà industriali gestite dall'Agenzia Industrie Difesa, alle procedure di rinnovo dei contratti a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2018, che dovranno avvenire entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, non si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova in ogni caso applicazione l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87».
1.1342
GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI
Dopo il comma 181 inserire il seguente:
«181-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, salvaguardare i livelli occupazionali degli stabilimenti dell'Agenzia Industrie Difesa e di dare piena e completa esecuzione al piano industriale di cui al comma 1-bis, dell''articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'Agenzia Industrie Difesa, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle proprie risorse finanziarie, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame-colloquio, il personale dirigenziale che si trovi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio presso l'Agenzia Industrie Difesa con contratto determinato al 31 dicembre 2018;
b) sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
c) abbia maturato o maturi al 31 dicembre 2018, almeno 4 anni di servizio (anche non continuativi), negli ultimi otto.»
1.1343
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
«181-bis. A decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL normativo 2016-2018 del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato, di un importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.
1.1344
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
«181-bis. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per il 2019, le proprie carenze nei profili professionali della seconda e terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2019, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente alla seconda e terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1º gennaio 2010».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.695 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.995 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.994 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1345
Verducci, Iori, Malpezzi, Rampi, Manca
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
«181-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, al personale del Ministero per i beni e le attività culturali è corrisposta l'indennità di amministrazione nella misura spettante al personale amministrativo del Ministero della giustizia».
Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.695 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.995 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.994 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1346
Sostituire il comma 182 con il seguente:
«182. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III assumendo i giovani che hanno svolto il servizio civile universale presso gli Organi del Ministero per i beni e le attività culturali».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in, diminuzione:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
1.1347
Dopo il comma 182, inserire il seguente:
«182-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), dopo le parole: "questi ultimi" sono inserite: ", i docenti di sostegno e le famiglie";
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) l'USR prevede l'istituzione di Centri Territoriali di supporto con compiti di consulenza, formazione e monitoraggio, con uno sportello di orientamento per le famiglie"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1.1348
MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MAGORNO
Dopo il comma 182 inserire il seguente:
«182-bis. In considerazione dell'esigenza di rafforzare i servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di migliorare e di potenziare gli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché di valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, non oltre il limite massimo di 36 mesi previsto dall'articolo 79, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 765, e nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro a valere sul bilancio ordinario del Ministero per i beni e le attività culturali per gli anni 2019 e 2020».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 1.500.000;
2020: – 1.500.000;
2021: – 1.500.000.
1.1349 (testo 2)
RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
Dopo il comma 182, aggiungere il seguente:
«182-bis.
1 Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e dì assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nei limite di spesa di euro 1 milioni per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 421».
1.1349
Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 182, inserire il seguente:
«182-bis. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e dì potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nel limite di spesa dì euro 1,5 milioni per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106».
1.1350
Dopo il comma 182, inserire il seguente:
«182-bis. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per l'anno 2019, non oltre il limite massimo di 24 mesi, anche discontinui, previsti dall'articolo 19, comma 1, e successive modificazioni, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2019.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 1.000.000.
1.1351
Dopo il comma 183, inserire il seguente:
«183-bis. L'articolo 52-quater del decreto-legge n. 50 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017, modificato dall'articolo 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è così modificato:
"1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce con propri regolamenti, da adottare entro il termine di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, adegua il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo dì lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Conseguentemente le lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato"».
1.1352
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 183 inserire i seguenti:
«183-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto il seguente comma: "Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 a seguito dei processi di stabilizzazione attuati ai sensi del presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dal successivo art.23, comma 2, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale.
183-ter. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
183-quater. Al comma 15 articolo 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo periodo, il numero: "20" è sostituito dal numero: "50"
183-quinquies. All'art 20, comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018"».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.
1.1353
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 183, inserire i seguenti:
«183-bis. Al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali ed infungibili, gli enti locali in stato di dissesto finanziario, individuato ai sensi dell'art. 244 del testo unico degli enti locali, sono autorizzati a porre in essere processi di reclutamento del personale con incarico dirigenziale, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, soltanto se nell'ambito del personale in organico non siano presenti profili personali adeguati. Altresì è autorizzata la stabilizzazione del personale precario al fine di superare le procedure europee di infrazione in corso nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
183-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 183-bis».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi 183-bis e 183-ter, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019 sostituire il comma 58 con il seguente:
«58. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.550 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.800 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033».
1.1354
Dopo il comma 183, inserire i seguenti:
«183-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.
183-ter. Qualora i soggetti di cui al comma 183-bis siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'attività formativa e pratica di cui al medesimo comma.
183-quater. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 183-bis, per gli anni 2019 e 2020, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
183-quinquies. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 183-bis è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2019. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 183-bis e 183-quater è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2019».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.500.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
1.1355
PITTONI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 183, inserire il seguente:
«183-bis. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente».
Conseguentemente alla Tabella A, il fondo speciale di parte corrente, con riferimento all'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è ridotto di 0,45 milioni di euro a decorrere dal 2019.
1.1356
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 183, inserire il seguente:
«183-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 5.000.000;
2020: – ;
2021: – .
1.1357
Bruzzone, Rivolta, Ferrero, Zuliani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 184, inserire i seguenti:
«184-bis. Per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente l'organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture.
184-ter. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua. A tal line annualmente il parco approva un apposito programma di formazione, che viene erogata in proprio o anche in collaborazione con altri enti od organizzazioni specializzate».
1.1358 (testo 2)
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
«187-bis. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:
a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie. Tali presidi si articolano in uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;
c) l'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5%. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54.
187-ter. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 1, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.
187-quater. Per le medesima finalità del comma 187, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.
187-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 187-bis, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto ad euro 15,7 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'art. 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 1 devono garantire il conseguimento di un di risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 685, della citata legge n. 205 del 2017, le parole da «presta servizio» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai capi dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato».
1.1358
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 187, inserire i seguenti:
«187-bis. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:
a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie;
b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;
c) l'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54.
187-ter. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 1, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.
187-quater. Per le medesima finalità del comma 187, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.
187-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 187-bis, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto ad euro 15,7 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 1 devono garantire il conseguimento di un di risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Conseguentemente all'articolo 1, comma 685, della citata legge n. 205 del 2017, le parole da: «presta servizio» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai capi dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato».
1.1359
Dopo il comma 187, inserire il seguente:
«187-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al quarto capoverso, dopo le parole ". sono rese disponibili" e prima delle parole: "a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate" sono aggiunte le seguenti parole: ", su richiesta,"».
1.1360
Giacobbe, Garavini, Alfieri, Misiani, Marino, Manca, Stefano, Fantetti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 188 inserire il seguente:
«188-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2014, n. 190, si applicano per le maggiorazioni attribuite automaticamente al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il servizio presso sedi disagiate o particolarmente disagiate, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento al servizio presso le dette sedi anche precedentemente alla data del 30 giugno 2015. Il personale interessato ad ottenere il riconoscimento di tali maggiorazioni può esercitare tale diritto, attraverso richiesta all'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: ? 5.000.000;
2020: ? 5.000.000;
2021: ? 5.000.000.
1.1361
Dopo il comma 190 inserire il seguente:
«190-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, è disposta la proroga al 31 dicembre 2019 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
1.1362
Dopo il comma 190 inserire il seguente:
«190-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
1.1363
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA
Dopo il comma 191inserire i seguenti:
«191-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.
191-ter. Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
191-quater. La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'istituto per la Finanza e l'Economia Locale (EFEL) e dell'unione delle province Italiane (UPI). U fabbisogno di personale delle Regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.
191-quinquies. Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.
191-sexies. Qualora la spesa complessiva per il personale, omnicomprensiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno standard di personale gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno standard di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.
191-septies. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui ai commi da 480 a 487 del presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 191-bis a 191-septies del presente articolo.
191-octies. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A.
191-nonies. A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le disposizioni relative al contenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 500.000;
2020: – 0;
2021: – 0.
1.1364
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 191, aggiungere i seguenti:
«191-bis. Le Province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio.
191-ter. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021.1 criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
191-quater. Per le finalità di cui al comma 65, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 64 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell1 Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».
Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.
639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:
"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, a 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni"».
1.1365
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
«191-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».
1.1366
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».
1.1367
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
«191-bis. all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui ai precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».
1.1368
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
«191-bis. Alle regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».
1.1369
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:
a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1.1370
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:
a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1.1371
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 551-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:
a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1.1372
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turnover di personale, e in particolare le seguenti disposizioni: a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; d) l'art. 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1.1373
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:
a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1.1374
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
1.1375
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
«191-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni: a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni; d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
1.1376
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
1.1377
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».
1.1378
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 3 Ì maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
1.1379
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
1.1380
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere daranno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».
1.1381
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».
1.1382
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».
1.1383
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente ai trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti allÍL'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».
1.1384
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
«191-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
1.1385
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».
1.1386
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».
1.1387
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
«191-bis L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».
1.1388
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 191, inserire il seguente:
«191-bis. Dopo il comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:
"87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono, coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
87-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis"».
1.1389
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 191, inserire i seguenti:
«191-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2019, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale".
191-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 191-bis, quantificato in 500 milioni di euro nel 2019 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 651-bis, 651-ter e 651-quater».
Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:
«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.
651-ter. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'".
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.
b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'".,
651-quater. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».
1.1390
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 191, inserire i seguenti:
«191-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al secondo periodo, le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020" e dopo le parole: "primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia".
191-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato nel limite massimo di 300 milioni di euro nel 2019 e di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 651-bis e 651-ter».
Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:
«651-bisNell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.
651-ter All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9.'";
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificatili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'".
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.
b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'"».
1.1391 (testo 2)
Auddino, Catalfo, Matrisciano, Puglia, Botto, Campagna, Guidolin, Nocerino, Romagnoli, Vaccaro, Giannuzzi, De Lucia, Angrisani, Castiello, Ricciardi, Gallicchio, Granato, Corrado, Vono, Abate, Morra, Di Micco
Dopo il comma 233, inserire i seguenti:
«233-bis. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera vengono considerate, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;
d) finanziamento a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al comma 4 dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
233-ter. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 233-bis sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini delle predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale "mobilita.gov.it" di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015, n. 227, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 233-bis rendono disponibili, nel triennio 2019 ? 2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure di cui al presente comma, pari ad euro 800 mila per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 653 del presente articolo.
233-quater. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui lettere b) e c) del comma 233-bis vengono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
233-quinquies. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 233-bis provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza».
1.1391
Auddino, Catalfo, Puglia, Nocerino, Botto, Campagna, Guidolin, Vaccaro, Giannuzzi, De Lucia, Angrisani, Castiello, Ricciardi, Gallicchio, Matrisciano
Dopo il comma 191, inserire i seguenti:
«191-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: "2018-2020", fino a "relativa copertura finanziaria", sono sostituite dalle seguenti: "2019-2021";
b) al comma 4, il primo periodo è abrogato;
c) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. Ai fini delle assunzioni previste dal comma 14, gli enti locali e gli enti parco possono derogare ai limiti previsti dalle leggi vigenti che stabiliscono la capacità assunzionale in relazione al turn-over, per il superamento del precariato.
14-ter. Nell'ambito della programmazione ordinaria del fabbisogno del personale, di cui al comma 14-bis, gli enti locali e gli enti parco, per il triennio 2019 – 2021 possono altresì derogare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, di cui all' articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
14-quater. Le amministrazioni di cui al comma 14-bis possono programmare anche le procedure di reclutamento speciale a regime previste dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 165/2001 ovvero, con riferimento a triennio 2019-2021, quelle previste all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, purché tali procedure di reclutamento speciale siano ricomprese nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a valorizzare le professionalità interne.
14-quinquies. Il diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato di coloro che sono stati assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, rispetto alle risorse destinate al reclutamento ordinario, non grava sul limite massimo del 50 per cento di cui al reclutamento speciale.
14-sexies. I comuni e gli enti parco appartenenti alla medesima provincia e/o a province diverse, ma con una distanza chilometrica non superiore a 50 chilometri, utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità e dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che abbiano regimi e percentuali diverse, che limitano le capacità di stabilizzazione delle predette fattispecie di lavoratori, attingono dall'elenco degli LSU e LPU già in servizio presso i medesimi Enti, secondo l'ordine di posizione e qualifica occupati dai lavoratori, formulando l'apposita richiesta alla competente Regione. Le assunzioni a tempo indeterminato nelle qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A. In tal caso, i Comuni provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.
14-septies. Per le finalità di cui ai commi 1,14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies e 14-sexies, gli enti locali e gli enti Parco possono derogare per il triennio 2019-2021 alle seguenti disposizioni:
a) articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
c) articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
d) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
f) articolo 1, commi 470,475, lettera e), 476 e 508 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
g) articolo 22, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".
191-ter. All'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2019-2021"».
1.1392
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 20, comma 1, alla lettera b) dopo le parole "procedure concorsuali" aggiungere le seguenti: "ovvero mediante procedure per l'espletamento della verifica di idoneità ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"».
1.1393
Dopo il comma 191 inserire il seguente:
«191-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, come modificato dall'articolo 1, comma 881, lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018"».
1.1394 (testo 2)
MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 191, inserire i seguenti:
«191-bis. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019";
b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: ", ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro," e ", prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali" e dopo le parole: "gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502," sono inserite le seguenti: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità,";
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area 1 del 21 aprile 2006".
191-ter. Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dal comma 191-bis, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista una apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 3.900.000;
2020: – 3.900.000;
2021: – 3.900.000.
1.1394
MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 191, aggiungere i seguenti:
«191-bis. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2019";
b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: ", ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro," e "prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali" e dopo le parole: "gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502," sono inserite le seguenti: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata dell'indennità,";
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area 1 del 21 aprile 2006".
191-ter. Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge il gennaio 2018, n.3, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista una apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute, di cui alla Tabella A della presente legge».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 3.900.000;
2020: – 3.900.000;
2021: – 3.900.000
1.1395
MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI
Dopo il comma 191, inserire i seguenti:
«191-bis. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole da: "e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali";
c) il comma 6 è abrogato.
191-ter. Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n.3, come modificato dal comma 5 del presente articolo, con riferimento all'equiparazione dei dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, ai dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute, di cui alla Tabella A della presente legge. Le predette risorse sono destinate prioritariamente, secondo le modalità individuate dal CCNL relativo al triennio 2016-2018, all'equiparazione delle voci fisse della retribuzione, ivi compresa l'indennità di esclusività di rapporto».
1.1396
Marco Pellegrini, Presutto, Gallicchio, Accoto, Pirro, Turco, Pesco, Patuanelli
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 191, inserire i seguenti:
«191-bis. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche di salute, di assicurare una efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure comunitarie in materia di controlli, il Ministero della salute, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica Fi, e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il Ministero della Salute è parimenti autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo della assunzioni autorizzate nel presente comma, il Ministero della salute può indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge.
191-ter. Agli oneri assunzionali di cui al comma 191-bis si provvede:
a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 724.847 per l'anno 2019, ad euro 4.432.300 per l'anno 2020 e ad euro 9.960.892 a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute di cui alla Tabella A della presente legge, nonché nel limite massimo di spesa pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161.
b) nel limite di complessivi euro 14.608.750, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni: decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, euro 867.945 a decorrere dall'anno 2019; legge 23 dicembre 2005, n. 266, euro 9.484.115 a decorrere dall'anno 2019; decreto legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, euro 4.256.690 dall'anno 2019.
191-quater. Per le finalità di cui al comma 191-bis, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A relativa all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, pubblicato nella Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.
191-quinquies. I bandi per le procedure concorsuali definiscono il titolo valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute. Le procedure concorsuali possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. La procedura concorsuale per l'accesso alla dirigenza sanitaria di medico, veterinario, psicologo, biologo, chimico e farmacista del Ministero della salute e la procedura concorsuale per l'accesso al profilo professionale di funzionario tecnico della prevenzione del Ministero della salute avvengono mediante pubblico concorso per titoli ed esami in coerenza con la normativa di accesso prevista per il Servizio Sanitario Nazionale. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dal presente comma, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196».
1.1397
Dopo il comma 191, inserire i seguenti:
«191-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
191-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.
191-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio».
1.1398
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 195, inserire il seguente:
«195-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2019, è in facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1° gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».
1.1399
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 195, inserire il seguente:
«195-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2019, è in facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio ? a domanda ? con effetto dal 1º gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».
1.1400
Tesei, Pillon, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 195, inserire il seguente:
«195-bis. All'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il rispetto del termine di quattro anni, di cui al comma 1, è richiesto per i soli trasferimenti disposti in attuazione di bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197"».
1.1401
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 195, inserire i seguenti:
«195-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 introdurre il seguente comma:
"1-bis: Non è soggetto al pagamento del contributo unificato il processo instaurato ed instaurando, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che siano anche associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005 e/o associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ex legge n. 349 del 1986 e loro articolazioni territoriali, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex decreto legislativo n. 460 del 1997), in materia di ambiente, di tutela degli interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e w) del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017".
195-ter. L'articolo 21-bis dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 è sostituito dal seguente: "Atti, ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati e instaurandi, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statuari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che siano anche associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e seguenti del decreto legislativo n. 206/2005 e/o associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ex legge n. 349 del 1986 e loro articolazioni territoriali, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex decreto legislativo n. 460 del 1997), in materia di ambiente, di tutela degli interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e w) del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, documenti istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da enti del terzo settore e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «0.5 per cento» con le seguenti: «0,6 per cento».
1.1402
Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Al comma 197, capoverso a) sostituire le parole: «362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente» con le seguenti: «1.000 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.967 milioni di euro per l'anno 2019 e 8.985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
1.1403
DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER
Dopo il comma 202, inserire il seguente:
«202-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di bilinguismo, alle assunzioni straordinarie di personale di cui ai commi da 196 a 202 del presente articolo, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento».
1.1404
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 203, inserire i seguenti:
«203-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è aggiunto in fine il seguente periodo: "All'uopo, sono istituiti presso ogni Tribunale di sorveglianza Nuclei di Polizia penitenziaria presieduti da funzionari del corpo di polizia penitenziaria o da funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi della legge 27 luglio 2005 n. 154 e del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63. La relativa dotazione organica è stabilita con decreto del Ministro della Giustizia.".
203-ter. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 203-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2019».
Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:
«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».
1.1405
Dopo il comma 203, inserire il seguente:
«203-bis. A far data dal 1º gennaio 2019, è istituito il Fondo Speciale per la messa in sicurezza, l'ammodernamento e la costruzione di nuove caserme nello stato di previsione del ministero della difesa con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
1.1406
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:
«203-bis. Al personale del Comparto soccorso pubblico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Con apposito decreto del Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i tempi di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019,75 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro per l'anno 2019, 8.925 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
1.1407
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO
Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:
«203-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «pari a 7.050 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.100».
Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1408
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Al comma 204 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «.. non prima del 1º aprile 2020.» inserire le seguenti: «e quindi di ulteriori 200 unità non prima del 1º settembre 2020, 650 unità a partire dal 1 maggio 2021 e 200 unità a partire dal 1 settembre 2021, 650 unità da maggio 2022 e 200 unità dal 1 settembre 2022, 650 unità dal 1 maggio 2023 e 200 unità dal 1 settembre 2023»
b) al secondo periodo sostituire le parole: «1.500» con le seguenti: «4.250 unità».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate) – Nell'ambito di politiche finalizzale ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.
1.1409
Ciriani, de Bertoldi, Marsilio, Urso
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:
«206-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario ed accessorio svolto dal personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e dai vigili del fuoco, durante le fasi emergenziali.
206-ter. I redditi di cui al comma 206-bis non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali».
Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1410
GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 208, aggiungere i seguenti:
«208-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dai commi 204 a 208, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è così incrementato: a) 500 unità di personale, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con età superiore a 46 anni nel ruolo SATI per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del turn over sino ad esaurimento; b) 500 unità di personale di cui al medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017, con età inferiore a 46 anni per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del turn over al 50 per cento con le graduatorie vigenti.
208-ter. Al personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuto un attestato di operatività di 4º livello. Sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra la Conferenza Unificata e le associazioni di categoria dei datori di lavoro saranno definite le linee guida per stabilire una garanzia occupazionale del personale di cui al periodo precedente.
208-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2019, il rapporto di lavoro del personale volontario di cui al comma precedente è disciplinato da apposito Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto con le associazioni di categoria.
208-quinquies. Le amministrazioni pubbliche, ove necessario, possono attivare una procedura di reclutamento di unità antincendio, mediante ricorso del personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
208-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
1.1411 (testo 2)
SANTILLO, DE FALCO, COLTORTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, GALLICCHIO
Dopo il comma 208, inserire i seguenti:
«208-bis. Al fine di garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:
a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.700 per l'anno 2022,3.800 per l'anno 2023, 3.900 per l'anno 2024, 4.000 dall'anno 2025 in servizio permanente.
208-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 208-bis, all'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera h-quater) è sostituita dalle seguenti:
h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 81.251.396,29;
h-septies) per l'anno 2023: 85.131.425,29;
h-octies) per l'anno 2024: 89.011.454,29;
h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29;
h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29;
h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29;
h-duodecim) per l'anno 2028: 94.239.136,29;
h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94,607.654,29;
h-quindecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29;
h-sedecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 96.339.079,29;
h-octiesdecies) per l'anno 2034: 96.854.801,29;
h-noviesdecies) a decorrere dall'anno 2035: 97.370.523,29.
208-quater. Ai fini del comma 208-bis è autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.955.885 per l'anno 2022, di euro 12.031.741 per l'anno 2023, di euro 16.107.597 per l'anno 2024, di euro 20.183.453 per l'anno 2025, di euro 20.379.280 per l'anno 2026, di euro 20.563.539 per l'anno 2027, di euro 20.747.798 per l'anno 2028, di euro 20.932.057 per l'anno 2029, di euro 21.116.316 per l'anno 2030, di euro 21.816.297 per l'anno 2031, di euro 22.332.019 per l'anno 2032, di euro 22.847.741 per l'anno 2033, di euro 23.363.463 per l'anno 2034, di euro 23.879.185 a decorrere dal 2035.
208-quinquies. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 208-bis a 208-ter, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 145.600 euro nel 2021, 291.200 euro nel 2022, 436.800 euro nel 2023, 582.400 euro nel 2024 e 728.000 euro a decorrere dal 2025.».
Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole da: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» fino alla fine del comma, con le seguenti: «201,87 milioni di euro per l'anno 2021, 206,60 milioni di euro per l'anno 2022, 211,55 milioni di euro per l'anno 2023, 208,06 milioni di euro per l'anno 2024, 236,78 per l'anno 2025, 271,02 milioni di euro per l'anno 2026, 268,90 per l'anno 2027, 268,42 milioni di euro per l'anno 2028, 268,40 milioni di euro per l'anno 2029, 268,64 milioni di euro per l'anno 2030, 268,16 milioni di euro per l'anno 2031, 267,64 milioni di euro per l'anno 2032, 267,12 milioni di euro per l'anno 2033, 266,61 milioni di euro per l'anno 2034, e di 266,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.»
1.1411
SANTILLO, DE FALCO, COLTORTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, GALLICCHIO
Dopo il comma 208, aggiungere i seguenti:
«208-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:
"a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.700 per l'anno 2022, 3.800 per l'anno 2023, 3.900 per l'anno 2024, 4.000 dall'anno 2025 in servizio permanente".
208-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 208-bis, all'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera h-quater) è sostituita dalle seguenti:
"h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29";
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 81.251.396,29;
h-septies) per l'anno 2023: 85.131.425,29;
h-octies) per l'anno 2024: 89.011.454,29;
h-novies) a decorrere dall'anno 2025: 92.891.483,29.".
208-quater. Ai fini del comma 208-bis è autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.760.058 per l'anno 2022, di euro 11.640.087 per Vanno 2023, di euro 15.520.116 per l'anno 2024, di euro 19.400.145 a decorrere dal 2025.
208-quinquies. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 208-bis a 208-ter, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 145.600 euro nel 2021, 291.200 euro nel 2022, 436.800 euro nel 2023, 582.400 euro nel 2024 e 728.000 euro a decorrere dal 2025».
Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole da: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» fino alla fine del comma, con le seguenti: «201,8 milioni di euro per l'anno 2021, 206,75 milioni di euro per l'anno 2022, 212,65 milioni di euro per l'anno 2024, 237,56 per l'anno 2025, 272 milioni di euro per l'anno 2026, 270,06 per l'anno 2027, 269,77 milioni di euro per l'anno 2028,270,17 milioni di euro per l'anno 2029 e di 270,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».
1.1412
Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:
«208-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al Pag. 27 personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale. 208-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. D Governo con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».
1.1413
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 208, aggiungere il seguente:
«208-bis. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi e in turni notturni festivi dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente, sono equiparate a quelle percepite dal personale delle Forze di polizia con medesima qualifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 208-bis valutato in 40 milioni di euro annui per triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,6».
1.1414
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:
«208-bis. Al comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019", e alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le parole: "il requisito anagrafico di cui al primo periodo del presente comma non è richiesto per i lavoratori di cui alla lettera Q-bis dell'allegato C alla presente legge"».
Conseguentemente, all'allegato C di cui alla medesima lettera d), dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
«q-bis) Lavoratori del Comparto Sicurezza».
1.1415
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:
«208-bis. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Almeno 500 unità del personale di cui al comma precedente dovrà essere impiegato nel territorio di Roma Capitale. Nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Il personale è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2020».
1.1416 (testo 2)
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 208, aggiungere i seguenti:
«208-bis. Al fine di armonizzare il trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, le risorse disponibili a legislazione vigente per le definizione dei massimali di cui al comma 3 del citato articolo 10, sono incrementate di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2019. A tal fine il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio annuale della spesa effettuata con contestuale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze in modo da assicurare che , qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dall'onere previsto, al maggior onere si provvederà, su indicazione del Ministero dell'interno, mediante riduzione degli stanziamenti relativi a spese di parte corrente di natura non obbligatoria, iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».
1.1416
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 208, aggiungere il seguente:
«208-bis. Al fine di armonizzare il trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Colpo, le risorse disponibili a legislazione vigente per le definizione dei massimali di cui al comma 3 del citato articolo 10, sono incrementate di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».
1.1417 (testo 2)
Dopo il comma 289, inserire il seguente:
«289-bis. All'articolo 3, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. In via sperimentale, per l'anno 2019, le regioni che nell'ultimo anno disponibile rientrino tra le cinque regioni eligibili ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono destinare, previa autorizzazione del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria che verifica l'equilibrio economico della regione, quota del concorso statale al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard alla copertura delle somme di cui al comma 5, lettera c).».
1.1417
Cantù, Rivolta, Ferrero, Zuliani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 208 aggiungere i seguenti:
«208-bis. A decorrere dal 2019 gli enti strumentali collegati alle regioni possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica».
1.1418
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 208, aggiungere il seguente:
«208-bis. All'articolo 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».
1.1419 (testo 2)
MONTEVECCHI, TURCO, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN
Dopo il comma 209, inserire il seguente:
«209-bis. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di 30 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;
b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di 10 milioni di euro. A tal fine le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».
1.1419
MONTEVECCHI, TURCO, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN
Il comma 209 è sostituito dai seguenti:
«209- Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 40 milioni per il 2019, per l'assunzione e la progressione di carriera di ricercatori così ripartiti:
a) 30 milioni di euro per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;
b) 10 milioni di euro per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
209-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.
209-ter. La quota parte delle risorse stanziate ai sensi dei commi 209 e 209-bis eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai commi citati rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università».
Conseguentemente al comma 583 le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
1.1420
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Sostituire il comma 209 con i seguenti:
«209-bis. Al fine di garantire un nuovo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, garantendo in tutti gli atenei ed in tutti i territori un miglioramento qualitativo dei livelli formativi e delle attività di ricerca, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019, 500 milioni nel 2020, di 750 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per l'assunzione, secondo quanto previsto dal comma seguente, dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni di cui ai periodi precedenti sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
209-ter. L'assegnazione dei fondi previsti al comma precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'emanazione della norma con l'obiettivo di garantire uno sviluppo equilibrato del sistema universitario nazionale e della qualità dei livelli di ricerca, sia tra i territori sia tra le diverse aree disciplinari».
Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:
«651-bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate). Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.
651-ter. (Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare). All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'".
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.
b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori sono soppresse'";
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'".
651-quater. - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento"».
1.1421
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Sostituire il comma 209 con il seguente:
«209. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 40 milioni per l'anno 2019 e di euro 117,26 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, ed il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.658 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.869 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.868 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.869 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1422
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA
Sostituire il comma 209 con il seguente:
«209. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 76,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università e tra gli enti e le istituzioni di ricerca. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.978 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.910 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
1.1423
1) Al comma 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola «di euro 20 milioni» con «di euro 40 milioni» e sostituire la parola «di euro 58,63 milioni» con «di euro 117,26 milioni»;
b) al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e di ricercatori a tempo indeterminato. A tal fine, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per gli anni 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1».
Al comma 210 capoverso «3» aggiungere in fine le seguenti parole: «A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma si provvede attraverso il riparto delle risorse da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole ricettive e ricreative».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» con le seguenti: «8.960 milioni per Vanno 2019, 8.882,74 milioni di euro per l'anno 2020 e 9000 annui a decorrere dal 2021».
1.1424
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA
Al comma 209, primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni» e le parole: «58,63 milioni» con le seguenti: «117,26 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.941 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.940 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.941 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1425
Apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 209, al termine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: «e di ricercatori a tempo indeterminato. A tal fine, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per gli anni 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1».
b) Al comma 210, inserire il seguente testo: «A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma si provvede attraverso il riparto delle risorse da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole "ricettive" e "ricreative"».
1.1426
Al comma 209, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle procedure di assunzione di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, il principio della parità di genere».
1.1427
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA
Al comma 209, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore di ruolo».
1.1428
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
«209-bis. All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis: Le università possono stipulare contratti di dottorato di ricerca, che prevedano formazione e lavoro, a tempo determinato e della durata non inferiore ai 3 anni".
"1-ter: Ogni riferimento normativo a borse di dottorato è sostituito dalla definizione di cui al comma 1-bis e la definizione dei compensi per i dottorandi deve essere ridefinita attraverso uno specifico CCNL"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 1.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
1.1429
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
«209-bis. Ai fini della stipula definitiva del CCNL per il comparto dell'Istruzione e della Ricerca e per la relativa area dirigenziale previsto per il triennio 2016-2018, oltre agli Enti pubblici di Ricerca indicati all'articolo 5, comma 1, del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali sottoscritto il 13 luglio 2016, la contrattazione collettiva si rivolge, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, anche all'istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni su lavoro e malattie professionali ? INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1,4 e 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150».
1.1430
Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
«209-bis. Al fine di consentire il superamento del precariato e la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile presso le pubbliche amministrazioni, il requisito previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 s'intende posseduto dal personale non dirigenziale che, in relazione alle medesime attività svolte, sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale ovvero prevista in una normativa di legge, ivi compresa quella dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione».
1.1431
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
«209-bis. All'articolo 24, secondo comma, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, dopo le parole: "dottore di ricerca o titolo equivalente" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dei possessori di laurea specialistica o magistrale che abbiano conseguito un diploma di specializzazione o che per almeno tre anni siano stati titolari d'insegnamento in un Corso di Laurea o in Scuola di Specializzazione o in un Master di secondo livello o che abbiano svolto per almeno un triennio un'attività integrativa della ricerca o della didattica in esecuzione di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 230/2005"».
1.1432
Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
«209-bis. La lettera b) comma 1, articolo 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 è sostituita dalla seguente:
"b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali o anche mediante procedure per l'espletamento della verifica di idoneità di cui all'articolo 1 comma 227, legge 208 del 2015 anche assolte presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione"».
1.1433
MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
«210-bis. Il comma 256 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.
210-ter. Ai professori e ai ricercatori universitari, e ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca aventi lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, in servizio alla data del 1º gennaio 2015, sono riconosciuti ai fini giuridici gli anni 2013 e 2014.
210-quater. Gli effetti economici dei commi 1 e 2 decorrono:
a) per il personale in servizio al 1º marzo 2019, a partire da tale data;
b) per il personale andato in quiescenza negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e per quello che andrà in quiescenza entro il 28 febbraio 2019, dal 1º gennaio dell'anno del pensionamento.
210-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 215 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Analogamente il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 1.305.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
210-sexies. Agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.520 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 653, della presente legge;
b) quanto a 1.320 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante le disposizioni di cui al comma 210-septies.
210-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dai commi 210-bis, 210-ter, 210-quater e 210-quinquies. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
1.1434
MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
«210-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 30 milioni per il 2019 e di 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori associati, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui all'articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'articolo 24 comma 6 secondo e terzo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
210-ter. Agli oneri derivanti dal comma 210-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2019, e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
1.1435
MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR
Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
«210-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per il 2019 e di 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori ordinari, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'articolo 24 comma 6 secondo e terzo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
210-ter. Agli oneri derivanti dal comma 210-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019,e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
1.1436
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 210, inserire i seguenti:
«210-bis. All'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al comma 1 le parole: "per un periodo massimo di dodici mesi" sono sostituite da "per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta".
210-ter. Al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: "non può superare i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è determinato dall'amministrazione sulla base della professionalità e dei fabbisogni". I dirigenti delle amministrazioni pubbliche in eccedenza possono essere collocati in aspettativa oltre i periodi indicati dal presente articolo».
1.1437
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
«210-bis. Al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato nonché per valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato di 68 milioni di euro per il 2019 e di 440 milioni di euro a decorrere dal 2020».
Conseguentemente dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:
«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.
651-ter. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".;
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'".
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.
b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'"».
1.1438
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
«210-bis. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2019».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro», con le seguenti: «7.000 milioni di euro».
1.1439
MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
«1. Al fine di consentire alle università di poter ulteriormente incrementare le facoltà assunzionali, a decorrere dall'anno 2019 le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 421, è ridotto di 100 milioni di euro per il 2019,1 milione di euro per il 2021 e 98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1.1440
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
«210-bis. Al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituire con le seguenti: ", di 50 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020."».
Conseguentemente dopo il comma 651, aggiungere il seguente:
«651-bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate). Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.
1.1441
Moles, Mangialavori, Giro, Testor
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:
«210-bis. Al fine di favorire l'attuazione dell'articolo 34 della Costituzione garantendo agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo nel sistema universitario nazionale, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 85 milioni di euro».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019, 4 milione di euro per l'anno 2020 e 41 milioni di euro per l'anno 2021.
1.1442
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
«210-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento valutati in 15 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
1.1443
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
«210-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricercai 3 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente 0 una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
1.1444
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
«210-bis. L'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:
1. Per la valorizzazione professionale e la valorizzazione dell'attività scientifica e tecnologica, gli enti, destinano nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, premi finalizzati alla valorizzazione della professionalità del personale tecnico scientifico e amministrativo impiegato nelle attività di ricerca e di supporto, nonché per la valorizzazione dell'attività di ricerca e tecnologica, nelle specifiche discipline di competenza.
2. Le procedure per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, per la loro distribuzione anche in forma aggregata e premiale, sono definite in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'istruzione e ricerca, nell'ambito dello specifico settore delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione».
1.1445 (testo 2)
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 210, inserire il seguente:
«210-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: ''presente decreto'', sono inserite le seguenti: ''nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, relativa a progetti di ricerca di durata compresa tra ventiquattro e trentasei mesi, che partecipino a programmi europei finanziati con fondi dell'Unione europea.''».
1.1445
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, de Bertoldi
Dopo il comma 210, inserire il seguente:
«210-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni", inserire le seguenti: "nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa,"».
1.1446
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente comma 210-bis:
«210-bis. All'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «in servizio presso l'istituto nazionale di astrofisica (INAF)» aggiungere le seguenti: «e al personale in servizio con ruolo ad esaurimento, presso l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) – Osservatorio Vesuviano»; e dopo le parole «dotazione ordinaria dell'INAF». aggiungere le seguenti: «Gli oneri connessi all'attribuzione del nuovo trattamento economico sono per l'INGV posti a carico della dotazione ordinaria».
1.1447
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente comma 210-bis:
«210-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, dopo l'ultimo capoverso aggiungere le seguenti parole: «Ovvero abbia svolto una procedura selettiva pubblica in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza anche derivante da bando pubblico per lo svolgimento di attività di ricerca, ovvero anche prevista in una normativa di legge».
1.1448
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 210 aggiungere il seguente:
«210-bis. In attesa di una riforma organica del Corpo Forestale dello Stato, l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ? Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011, è prorogata al 31 dicembre 2019».
1.1449
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
«210-bis. Al fine di coprire le sedi attualmente prive di titolare, in ottemperanza alla legge n. 89 del 16 febbraio 1913, articolo 4, comma 1, nell'anno 2019 e nell'anno 2020, saranno banditi rispettivamente un concorso di notaio per 1.000 posti, per un totale di 2.000 posti».
1.1450
RIVOLTA, SOLINAS, ZULIANI, FERRERO
Al comma 211, sostituire le parole: «30 milioni», con le parole: «55 milioni».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «105.317.000 per l'anno 2019» e «82.220.000 per l'anno per 2021, di euro 121.089.000 per l'anno 2022, di euro 120.512.000 per l'anno 2023, di euro 120.232.000 per l'anno 2024, di euro 120.143.000 per l'anno 2025, di euro 120.006.000 per l'anno 2026, di euro 118.318.000 per l'anno 2027 e di euro 118.293.000 annui per l'anno 2028,».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2020: – 25.000 (in milioni).
1.1451
RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Al comma 211, sostituire le parole: «30 milioni», con le parole: «55 milioni».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «105.317.000 per l'anno 2019» e «82.220.000 per l'anno per 2021, di euro 121.089.000 per l'anno 2022, di euro 120.512.000 per l'anno 2023, di euro 120.232.000 per l'anno 2024, di euro 120.143.000 per l'anno 2025, di euro 120.006.000 per l'anno 2026, di euro 118.318.000 per l'anno 2027 e di euro 118.293.000 annui per l'anno 2028,».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2020: – 25.000 (in milioni).
1.1452
RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Al comma 211, sostituire le parole: «30 milioni», con le parole: «55 milioni».
Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «105.317.000 per l'anno 2019» e «82.220.000 per l'anno per 2021, di euro 121.089.000 per l'anno 2022, di euro 120.512.000 per l'anno 2023, di euro 120.232.000 per l'anno 2024, di euro 120.143.000 per l'anno 2025, di euro 120.006.000 per l'anno 2026, di euro 118.318.000 per l'anno 2027 e di euro 118.293.000 annui per l'anno 2028,».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero Istruzione, Università e Ricerca apportare le seguenti variazioni:
2020: – 25.000 (in milioni).
1.1453 (testo 2)
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:
«211-bis. "L'Accademia Nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, è autorizzata, in via straordinaria nel triennio 2019-2021, in deroga all'articolo, 1 comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nella attuale pianta organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598 per il 2020 ed euro 426.377 a decorrere dal 2021. Al predetto onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di all'art. 1 comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
211-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma, 385, lettera h) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a 250.000 euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2019: - 203.855;
2020: - 340.598;
2021: - 426.377.
1.1453
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
«211-bis. L'Accademia Nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, è autorizzata, in via straordinaria, in deroga all'articolo 1 comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nella attuale pianta organica. A tal fine è autorizzata nel triennio 2019-2021 la spesa di euro 426.376,03 di cui euro 203.854,52 a decorrere dal 2019, di euro 136.742,57 a decorrere dal 2020 e di euro 85.778,94 a decorrere dal 2021. Al predetto onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come integrato ai sensi del comma 161 della presente legge.
211-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma, 385, lettera h) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a 250.000 euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».
1.1454
PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS
Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:
«211-bis. La società di interesse nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, tenuto conto delle finalità d'interesse pubblico nel campo della ricerca e formazione di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d) della citata legge, può instaurare, con il medesimo soggetto, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata complessiva non eccedente i sei anni, comprensivi di proroghe e rinnovi, senza le condizioni ed in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.1455
Sopprimere i commi da 214 a 218.
1.1456
Sopprimere i commi da 214 a 218.
1.1457
Dichiarato inammissibile
Sopprimere i commi 214, 215, 216, 218.
Conseguentemente, sostituire il comma 217 con il seguente:
«217. Per le attività finanziate dal Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un ulteriore stanziamento di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025».
1.1458
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 218, inserire i seguenti:
«218-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da consolidare nel bilancio dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa.
218-ter. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste con la COEL.
218-quater. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 218-bis e 218-ter, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse.
218-quinquies. All'onere di cui al comma 218-bis, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1.1459
Dopo il comma 218 aggiungere i seguenti:
«218-bis. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla disciplina antimonopolistica e della competitività dei mercati, in modo da favorire l'elaborazione di misure volte allo sviluppo dei processi produttivi e occupazionali in Italia, specialmente nel Mezzogiorno del Paese, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a sviluppare programmi di ricerca per la realizzazione di conferenze internazionali, collaborazioni e ogni altra iniziativa utile, sulla base di progetti, presentati dalle Università, statali e non statali, in partenariato tra loro e/o con istituti di rilievo internazionale, o con soggetti privati, da svilupparsi in una o in più regioni italiane.
218-ter. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono regolamentati i criteri e le modalità di realizzazione dei programmi di cui al precedente comma, con misure di incentivazione dei progetti che portino alla costituzione di proficue e stabili collaborazioni di ricerca internazionali, nell'ottica di valutare l'efficienza economica dei vari modelli regolativi e quindi accrescere la certezza del diritto a beneficio degli operatori economici e dei consumatori, nell'ambito dei processi produttivi e occupazionali sviluppabili sul territorio italiano, con particolare riguardo alle iniziative da porre in essere per colmare il divario tra Nord e Sud del Paese.
218-quater. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, per l'anno 2019, per la somma su indicata, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota eventualmente non utilizzata per gli scopi previsti dalla norma».
1.1460
IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA
Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:
«218-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
b) al comma 6, dopo la parola: «2011» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2018»;
c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. A decorrere dall'anno 2019 gli assegni di ricerca di cui al presente articolo vengono equiparati ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
6-ter. A decorrere dall'anno 2019 agli assegni di ricerca di cui al presente articolo viene riconosciuto, per un periodo massimo di quattro anni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
6-quater. L'esonero del versamento di cui al comma 6-ter può essere concesso per un periodo massimo di otto anni, qualora il datore di lavoro sia il medesimo per un massimo di quattro anni»;
d) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo non può comunque essere superiore all'80 per cento di quello spettante ai titolari dei contratti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 24»;
e) al comma 9, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni». 218-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, il 190, è incrementato di 218 milioni di euro per l'anno 2019 e di 368 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.482 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.632 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.632 milioni di euro per Vanno 2023 e a 6.632 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1461
Dopo il comma 218 aggiungere i seguenti:
«218-bis. Al fine di preservare il patrimonio culturale, storico di realtà di formazione d'eccellenza e di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e la formazione nell'ambito delle aree delle scienze umane e sociali, per l'anno 2019 è concesso un contributo straordinario, pari a euro 500.000, per la realizzazione di interventi specifici finalizzati ad azioni quali il riordino di materiale librario, storico, artistico e scientifico; la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili, destinati o da destinarsi allo svolgimento dell'attività accademica, formativa e di ricerca, nonché allo sviluppo dell'attività formativa e di ricerca, delle scuole di servizio sociale ammesse a finanziamento regionale e attive sul territorio della Regione Siciliana.
218-ter. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di concessione del contributo di cui al comma 218-bis, da concedersi agli enti gestori, pubblici o privati, o a Fondazioni o associazioni o Comitati, già costituiti, a supporto delle scuole di servizio sociale attive da più di sessantacinque anni, alle quali sia annessa una biblioteca, fornita da un patrimonio librario, da almeno cinquanta anni e che siano, alla data di entrata in vigore della presente legge, convenzionate con le Università statali e non statali da almeno trenta anni, per lo svolgimento comune di corsi di laurea, triennale e magistrale, che, nell'ultimo anno accademico, abbiano avuto almeno 180 studenti universitari iscritti».
Conseguentemente, al comma 421 le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «euro 129.817.000 per l'anno 2019».
1.1462
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA
Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:
«218-bis. Nelle more della riforma delle tipologie di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione o flessibile alle dipendenze delle università e degli enti di ricerca, che deve trovare attuazione nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego, ed ai fini di dare completa attuazione ai provvedimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e il termine di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2019».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.987 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.975 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
1.1463
Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:
«218-bis. Ai fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
1.1464
BALBONI, CIRIANI, RAUTI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, GASPARRI
Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
«218-bis. In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2019: – 60.000;
2020: – 60.000;
2021: – 60.000.
1.1465
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA
Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:
«218-bis. Al fine di rilanciare la competitività internazionale degli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alla capacità di rinnovare e mantenere nel tempo le infrastrutture di ricerca ad un livello tale da consentire agevolmente la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019. Tali fondi aggiuntivi vengono distribuiti ai singoli enti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura proporzionale alla quota media di finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati risultante dai bilanci consuntivi degli ultimi tre anni».
Conseguentemente, «all'articolo 1, comma 139», sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.899 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1466
IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA
Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:
«218-bis. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.650 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.950 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.949 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1467
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
«218-bis. Al comma 632, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "in servizio presso l'istituto nazionale di astrofisica (INAF)" sono aggiunte le seguenti: "e al personale in servizio con ruolo ad esaurimento, presso l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) – Osservatorio Vesuviano";
b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Gli oneri connessi all'attribuzione del nuovo trattamento economico sono per l'INGV posti a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)"».
Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0, 5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento».
1.1468
Dopo il comma 208, inserire il seguente:
«208-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione, è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il sistema previdenziale ed assistenziale riconosciuto per tali eventi al personale di ruolo del Corpo medesimo. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale di ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
1.1469
Bini, Margiotta, Boldrini, Manca, Comincini
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";
b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.";
c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".
1.1470
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";
b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti";
c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento"».
1.1471
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";
b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti";
c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".
1.1472
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";
b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.";
c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".
1.1473
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";
b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti";
c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".
1.1474
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
«218-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, aggiungere al comma 2, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti pubblici di ricerca di cui agli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il limite per l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, è quello indicato al comma 2 del medesimo decreto legislativo"».
1.1475 (testo 2)
Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
«218-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 n. 89 le parole: "é incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028.", sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019".
218-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a concorrenza di tutti i posti vacanti e disponibili».
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 432, le parole: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) all'articolo 1, comma 460, le parole: «di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 19.589.448 euro per l'anno 2022, di 47.137.448 euro per l'anno 2023, di 48.421.448 euro per l'anno 2024, di 62.753.448 euro per l'anno 2025, di 65.785.448 euro per l'anno 2026 e di 99.598.448 euro annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 15.620.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.565.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028»;
c) alla Tabella A, l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto dì 3,23 milioni di euro per l'anno 2019.
1.1475
Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
«218-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 n. 89 le parole "è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni dietro decorrere dal 2018", sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019". Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 653».
1.1476
PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI
Dopo il comma 219 aggiungere il seguente:
«219-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale del settore ricerca assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, INAIL assume a tempo indeterminato, previo il superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso INAIL alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di procedure per l'espletamento della verifica di idoneità di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Conseguentemente, dopo il comma 220 aggiungere il seguente: «220-bis. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 219-bis, è riconosciuto a INAIL un contributo pari a 27.500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo di cui comma 138».
1.1477
TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 220, inserire i seguenti:
«220-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 128 è inserito il seguente:
"128-bis. L'aggiornamento dei premi e dei contributi è effettuato nella misura necessaria per conseguire l'equilibrio economico, finanziario ed attuariale del bilancio dell'INAIL. A tal fine, è confermata la riduzione di premi e contributi disposta, a decorrere dal 2016, dal comma 128, alla quale si aggiunge la riduzione disposta dal presente comma fino al conseguimento dell'equilibrio di cui al precedente periodo".
220-ter. Agli oneri di cui al comma 220-bis, valutati in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali».
1.1478
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 220, aggiungere il seguente:
«220-bis. Al Personale Medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale (articolo 13 della legge 222/84; premessa dell'accordo attuativo dell'articolo 94 del CCNL 11/10/1996).
1.1479
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 220, aggiungere il seguente:
«220-bis. "Al Personale Medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale"».
1.1480 (testo 2)
ROMEO, MONTANI, RIVOLTA, ZULIANI
Dopo il comma 223, inserire il seguente:
«223-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche;
Dopo il comma 8-sexies è inserito, come di seguito, il comma 8-septies: "La società di gestione di cui al comma 1 può istituire fondi comuni di investimento immobiliare per l'acquisto dì beni immobili oggetto dì iscrizione ipotecaria nell'ambito di procedure cautelari derivanti da posizioni debitorie nei confronti dell'erario ed idonei per caratteristiche a costituire oggetto di pignoramento immobiliare ai sensi della normativa vigente; l'acquisto avviene ad un prezzo determinato nel rispetto della normativa in materia di fondi comuni di investimento immobiliare e secondo modalità e procedure da definirsi con apposita convenzione tra l Agenzia delle Entrate e la società di gestione del risparmio di cui al precedente comma 1"«.
1.1480
ROMEO, MONTANI, RIVOLTA, ZULIANI
Dopo il comma 223, inserire il seguente:
«223-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 8-sexies è inserito il seguente: "8-septies. La società di gestione di cui al comma 1 può istituire fondi comuni di investimento immobiliare per l'acquisto di beni immobili oggetto di iscrizione ipotecaria nell'ambito di procedure cautelari derivanti da posizioni debitorie nei confronti dell'erario ed idonei per caratteristiche a costituire oggetto di pignoramento immobiliare ai sensi della normativa vigente; l'acquisto avviene ad un prezzo determinato nel rispetto della normativa in materia di fondi comuni di investimento immobiliare e secondo modalità e procedure da definirsi con apposita convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la società di gestione del risparmio di cui al precedente comma 1''.»
1.1481 (testo 2)
Catalfo, Nocerino, Botto, Campagna, Auddino, Romagnoli, Guidolin, Gallicchio, Matrisciano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 224, aggiungere ì seguenti:
«224-bis. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2019, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 708 unità di personale medico anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché per quelle derivanti dai trasferì meriti di competenze relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica.
224-ter. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed al fine di garantire la continuità, l'efficienza e la correntezza delle prestazioni erogate dall'INPS nell'ambito delle funzioni di cui al comma 224-bis valorizzando, al contempo, la professionalità acquisita, i destinatari della riserva di posti nelle procedure concorsuali di cui al precedente comma, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, sono i medici di medicina fiscale incaricati dall'INPS dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurando altresì nelle conseguenti procedure concorsuali un punteggio specifico maggiorato ai medici iscritti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fermo il possesso degli altri requisiti, nonché i medici in rapporto convenzionale con l'INPS chiamati a collaborare all'espletamento delle altre funzioni di cui al precedente comma.
224-quater. Agli oneri derivanti da 518 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici di medicina fiscale di cui al comma 224-ter, pari per l'anno 2019 a 11,4 milioni di euro ed a 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, l'INPS provvede, per l'anno 2019, a valere sul trasferimento dell'importo previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, a decorrere dal 2020, per 50 milioni di euro utilizzano il predetto trasferimento previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio mediante la riduzione di pari ammontare delle risorse finanziarie destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
224-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti da 190 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici in regime di convenzione con l'INPS di cui al comma 224-ter, si provvede, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248. Agli oneri previsti per l'anno 2019 pari a 8 milioni di euro si provvede a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi del predetto articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.
224-sexies. Alla lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo è soppresso;
b) all'ultimo periodo, le parole: ''sull'utilizzo di tali risorse'', sono sostituite con le seguenti: ''dell'attività di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici''.
224-septies. Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuitegli, FINPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.
224-octies. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è soppresso il periodo ''Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente''.
224-novies. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da ''Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale'' fino a ''disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie'' sono soppresse.
224-decies. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che il limite ivi previsto, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 224-bis e 224-ter del presente articolo aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266».
1.1481
Catalfo, Nocerino, Botto, Campagna, Auddino, Romagnoli, Guidolin, Gallicchio, Matrisciano
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 224, aggiungere i seguenti:
«224-bis. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2019, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 708 unità di personale medico anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché per quelle derivanti dai trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica.
224-ter. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed al fine di garantire la continuità, l'efficienza e la correntezza delle prestazioni erogate dall'INPS nell'ambito delle funzioni di cui al comma 224-bis valorizzando, al contempo, la professionalità acquisita, i destinatari della riserva di posti nelle procedure concorsuali di cui al precedente comma, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, sono i medici di medicina fiscale incaricati dall'INPS dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i medici in rapporto convenzionale con l'INPS chiamati a collaborare all'espletamento delle altre funzioni di cui al precedente comma.
224-quater. Agli oneri derivanti da 518 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici di medicina fiscale di cui al comma 224-ter, pari per l'anno 2019 a 11,4 milioni di euro ed a 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, l'INPS provvede, per l'anno 2019, a valere sul trasferimento dell'importo previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, a decorrere dal 2020, per 50 milioni di euro utilizzano il predetto trasferimento previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio mediante la riduzione di pari ammontare delle risorse finanziarie destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge il novembre 1983, n. 638.
224-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti da 190 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici in regime di convenzione con l'INPS di cui al comma 224-ter, si provvede, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203/2005 convertito dalla legge n. 248 del 2005. Agli oneri previsti per l'anno 2019 pari a 8 milioni di euro si provvede a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.
224-sexies. Alla lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo è soppresso;
b) all'ultimo periodo, le parole: ''sull'utilizzo di tali risorse'', sono sostituite con le seguenti: ''dell'attività di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici''.
224-septies. Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.
224-octies. È abrogato il comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
224-novies. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: ''Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale'' fino alla fine del comma, sono soppresse.
224-decies. Nel caso di impossibilità di assicurare il controllo medico fiscale sui lavoratori in malattia a causa di carenze, anche temporanee, dei propri medici, resta riservata all'INPS la possibilità di provvedere all'affidamento temporaneo del servizio stesso a medici delle liste speciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 ovvero, in mancanza anche di medici delle liste speciali, ad altri medici, pubblici o privati.
224-undecies. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che il limite ivi previsto, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 224-bis e 224-ter del presente articolo aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266».
1.1482
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 225 inserire i seguenti:
«225-bis. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
225-ter. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 68 del 1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
225-quater. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, è autorizzato un contributo per l'anno 2019 di 500.000 euro per il rafforzamento dei controlli inerenti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 225-bis e 225-ter».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: ? 500.000.
1.1483
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 225, aggiungere il seguente:
«225-bis. Le prestazioni del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1, commi 241, 242 e 243 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a fronte delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, 189 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 circa le modalità di finanziamento, devono essere effettuate con la ripartizione mensile della quota spettante annualmente, con una quota di margine del 2 per cento per difetto, da conguagliare comunque a saldo entro il semestre dell'anno successivo all'erogazione mensile dell'anno di riferimento. Le prestazioni economiche richiamate vengono effettuate sempre nell'ambito delle risorse già definite a favore del FVA senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
1.1484
MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 225, aggiungere i seguenti:
«225-bis. Le prestazioni una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e confermata dall'art. 1, comma 186 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2018, 2019 e 2020, è prorogata anche per l'anno 2021, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Il valore economico dell'una tantum è elevata a 12.000 euro dal 1 gennaio del 2019 a valere esclusivamente sulle risorse residue del FVA del decreto del 4 settembre 2015 del Ministero del Lavoro.
225-ter. L'Inail provvede, sulla base esclusiva delle risorse residue di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 4 settembre 2015, a conguagliare a 12.000 euro ai malati di mesotelioma e loro eredi che nel periodo 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 hanno ricevuto l'una tantum di 5.600 euro.
225-quater. Le prestazioni economiche previste dai commi 225-bis e 225-ter, avvengono unicamente nella disponibilità delle risorse del FVA, a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
1.1485
Dopo il comma 225 aggiungere i seguenti:
«225-bis. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il ''Fondo per l'indennizzo delle vittime di atti persecutori'' con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
225-ter. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le persone fisiche e le associazioni, costituite come parte civile, in favore delle quali sia stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, a carico di soggetti imputati, del reato di cui all'articolo 612-bis, del codice penale, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni in quanto l'autore dei reati medesimi risulti insolvente, irreperibile o deceduto.
225-quater. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione dell'apposita richiesta, dello svolgimento dell'istruttoria e della liquidazione dell'indennizzo».
Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.998 milioni di euro».
1.1486
SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 225, aggiungere i seguenti:
«225-bis. Il ''Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici'', di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Tale somma è destinata in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici per l'erogazione di spese mediche e assistenziali necessari alle vittime.
225-ter. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
225-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 225-bis e 225-ter, pari a 2,5 milioni di euro annuì a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653».
1.1487 (Testo 2)
Dopo il comma 225 inserire il seguente:
«225-bis. Al personale medico dell'Inail, già equiparato ai medici del SSN in forza dell'articolo 13 della legge n. 222 del 1984, premessa dell'accordo attuativo dell'articolo 94 del CCNL 11/10/1996, si applicano integralmente gli istituti giuridici ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale».
1.1487
Dopo il comma 225 inserire il seguente:
«225-bis. Al Personale Medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale di cui all'articolo 13 della legge n. 222 del 1984, premessa dell'accordo attuativo dell'articolo 94 del CCNL dell'11 ottobre 1996».
1.1488
Dopo il comma 225 sono aggiunti i seguenti:
«225-bis. La presente disposizione, al fine di stimolare la ripresa del mercato immobiliare, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e della condizione di crisi in cui versa tale mercato, prevede misure per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, di cui ai successivi commi 225-ter e 225-quater.
225-ter. L'accesso al fondo di garanzia è consentito in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle ulteriori disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
225-quater. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di garanzia con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, specializzate in opere di edilizia residenziale privata. Il fondo di garanzia è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo quadro tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI.
225-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente all'adozione dell'accordo quadro di cui al comma 225-bis, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del medesimo comma 1, compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del citato comma 1, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1º giugno 2019».
Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:
2019:
– CP: – 100.000.000;
CS: - 100.000.000.
2020:
– CP: – 100.000.000;
CS: - 100.000.000.
2021:
– CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
1.1489
Al comma 226, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1 dell'articolo 21 della presente legge».
1.1490
Al comma 226, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti «8.927 milioni di euro annui».
1.1491
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 226 aggiungere i seguenti:
«226-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per il triennio 2019-2021, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al rinnovo dei contratti di tutti gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, avuto riguardo anche alle retribuzioni accessorie, sono determinati in euro 500 milioni. A tal fine, l'aumento minimo contrattuale per tali tipologie di lavoratori, non dovrà essere inferiore ad euro 500 lordi mensili.
226-ter. Sono altresì posti a carico del bilancio dello Stato gli oneri necessari al pagamento, in favore del medesimo personale di cui al comma 1-bis, delle retribuzioni conseguenti alle ore di straordinario svolte, per l'annualità 2018, in esubero al monte ore antecedentemente individuato».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.500 milioni di euro per il triennio 2019, 2020, 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
1.1492
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO
Sostituire il comma 228 con il seguente:
«228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 226, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente».
1.1493
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Sostituire il comma 228 con il seguente:
«228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dal l'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti ed istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 226, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti, il personale dipendente».
1.1494
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA
Sostituire il comma 228 con il seguente:
«228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 1, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente».
1.1495
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 228 è aggiunto il seguente:
«228-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».
1.1496
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 228 è aggiunto il seguente:
«228-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».
1.1497
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 228 è aggiunto il seguente:
«228-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».
1.1498
VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI
Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
«228-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con la piena attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che disciplina le spese per il personale degli enti e delle istituzioni di ricerca. In particolare, al fine di garantire il principio del budget quale unico vincolo alle nuove assunzioni, come ribadito dall'articolo 12, comma 4 del summenzionato decreto legislativo, gli enti e istituzioni di ricerca non sono soggetti al vincolo sul trattamento accessorio stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nella misura in cui sia necessario garantire la parità di retribuzione a tutto il personale inquadrato al medesimo livello contrattuale».
1.1499
Dopo il comma 229 aggiungere il seguente:
«229-bis. Il limite alle risorse accessorie, di cui al comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera per il personale del SSN in riferimento alle risorse previste dai contratti collettivi nazionali alla cessazione dei rapporti di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso».
1.1500
Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:
«230-bis. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola: ''docente'' sono aggiunte le seguenti: '', del personale educativo e ata''; dopo le parole: ''di ruolo'', sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata''».
Conseguentemente:
sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell'articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l'utilizzo dei fondi ivi stanziali;
al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.873 milioni di euro annui».
1.1501
Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:
«230-bis. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola: ''docente'' sono aggiunte le seguenti: '', del personale educativo e ata''; dopo le parole: ''di ruolo'', sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata''.
Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l'erogazione del bonus per valorizzare il merito».
Conseguentemente, sono abrogati i commi 126,127 e 128, dell'articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l'utilizzo dei fondi ivi stanziati.
1.1502
PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA
Al comma 231 sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5.910 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.210 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 7000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
1.1503
Al comma 231 sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «420 milioni».
Conseguentemente dopo il comma 231 aggiungere il seguente:
«231-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 210 milioni a decorrere dall'anno 2019».
1.1504
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 231 aggiungere il seguente:
«231-bis. Al fine di fronteggiare esigenze di carattere operativo e di valorizzare l'attuazione di specifici programmi e il raggiungimento di qualificati obiettivi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».
1.1505
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 231 aggiungere i seguenti:
«231-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze annate, per il 2019 e a decorrere dal 2020, rispettivamente di un importo corrispondente a quello già previsto dal 2020 dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.
231-ter. Il fondo di cui al comma 421 è incrementato di 5.763.000 euro per l'anno 2019, di 9.382.000 euro per l'anno 2020, di 9.580.000 euro per l'anno 2021, di 9.841.000 euro per l'anno 2022, di 10.218.0 euro per l'anno 2023, di 10.498.000 euro per l'anno 2024, di 10.587.000 euro per l'anno 2025, di 10.724.000 euro per l'anno 2026, di 12.412.000 euro per l'anno 2027 e di 12.437.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 161.
231-quater. All'onere derivante dal comma 231-bis pari a 19.066.908 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede quanto a 19.066.908 di euro per l'anno 2019 e 19.066.908 di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2020: – 19.066.908.
1.1506 (Testo 2)
RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI
All'articolo 1, dopo il comma 231, sono inseriti i seguenti:
«231-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, per il 2019 e a decorrere dal 2020, rispettivamente di un importo corrispondente a quello già previsto dal 2020 dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.
231-ter. All'onere derivante dal comma 231-bis pari a 19.066.908 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.
Conseguentemente,
al comma 157 le parole: «3.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro».
1.1506
Rivolta, Ferrero, Zuliani, Solinas
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
«231-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, per il 2019 e a decorrere dal 2020, rispettivamente di un importo corrispondente a quello già previsto dal 2020 dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della camera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66».
1.1507
Dopo il comma 231 inserire il seguente:
«Nell'ambito delle risorse di cui al comma 226 è costituito a decorrere dal 2019 un fondo di 25 milioni di euro per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».
1.1508
GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI
Dopo il comma 231 inserire il seguente:
«231-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 226 è costituito a decorrere dal 2019 un fondo di 25 milioni di euro per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».
1.1509
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
«231-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, esonerando le amministrazioni in stato di dissesto finanziario dalle procedure previste dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'interno. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al presente comma, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse».
1.1510
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
«231-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, esonerando le amministrazioni in stato di dissesto finanziario dalle procedure previste dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'interno. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al presente comma, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse».
Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le parole: «8.950 milioni».
1.1511
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS
Dopo il comma 231 aggiungere il seguente:
«231-bis. All'articolo 4, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: ''Ai fini dell'incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.0 a decorrere dall'anno 2021.''».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 770.000;
2020: – 1.680.000;
2021: – 2.590.000.
1.1512
Mangialavori, Moles, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
«232-bis. Per le finalità di cui al comma 4 lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle Amministrazioni Pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, fermo restando la vigenza delle stesse fino a completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, un termine eventuale di maggiore durata ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
1.1513
Dopo il comma 232 aggiungere i seguenti:
«232-bis. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
232-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 232-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 232-bis.
232-quater. Agli oneri derivanti, ai commi 232-bis e 232-ter, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2019,40 milioni di euro per l'anno 2020,60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
1.1514
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI
Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:
«232-bis. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
232-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 232-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 232-bis».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1.1515
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:
«232-bis. Per l'adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati europei, in aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti, sono stanziati 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
232-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 88-bis, 88-ter, 88-quater».
Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:
«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.
651-ter. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: ''a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile'' sono sostituite dalle seguenti: ''a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'';
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
''669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9''.
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
''671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria''.
b-ter) al comma 674 le parole: ''o detentori'' sono soppresse»;
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
''d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare''.
651-quater. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: ''nella misura del 26 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 29 per cento''».
1.1516
Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:
«232-bis. Allo scopo di alimentare i Fondi destinati alle risorse decentrate per le finalità connesse alla remunerazione delle maggiori attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'interno, per il triennio 2019-2021, i Fondi per il personale contrattualizzato non dirigente sono aumentati di 10 milioni di euro per il 2019, di 25 milioni di euro per il 2020, di 35 milioni di euro per il 2021, i Fondi per il personale contrattualizzato dirigente sono aumentati di 2 milioni di euro per il 2019, di 4 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
232-ter. Per le medesime finalità, per il triennio 2019-2021, il Fondo destinato alla remunerazione del personale della carriera prefettizia è incrementato per un importo pari a 6 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per l'anno 2020, a 9 milioni di euro per l'anno 2021.
232-quater. A copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 232-bis e 232-ter, pari a 18 milioni di euro per il 2019, a 36 milioni per il 2020, a 49 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 421 del presente articolo.»
1.1517
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Berardi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
«232-bis. All'articolo 5 del ''Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50'' di cui al decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''le società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi'';
b) al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il rece