Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2942
Azioni disponibili
G/2942/1/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
nel corso del 2017 è stata avviata la trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA che ha notevolmente aumentato gli adempimenti burocratici delle imprese e comportato la necessità di importanti adeguamenti tecnologici,
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di considerare la sperimentalità dei nuovi obblighi ed evitare l'applicazione di sanzioni in relazione ai primi invii effettuati dall'avvio della trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA.
G/2942/2/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
il comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 13 gennaio, n. 9). – Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 2 – reca disposizioni in merito al consiglio di presidenza,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di modificare l'articolo 24 (Attribuzioni) del decreto legislativo n. 545 del 1992 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), prevedendo, nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, che tre di questi vengano eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito.
G/2942/3/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
sarebbe opportuna una radicale semplificazione del rito primo grado innanzi al tribunale in composizione monocratica, nel rispetto del principio del contraddittorio, evitando l'obbligatorietà di cadenze temporali prefissate per lo svolgimento delle attività processuali: si evita la previsione astratta di termini obbligatori che nel concreto possono non essere giustificate da reali esigenze difensive e, quindi, risolversi in un inutile appesantimento della procedura;
il rito sommario di cognizione, rinominato in rito davanti al tribunale in composizione monocratica (che si conclude con sentenza anziché con ordinanza), diviene il rito esclusivo per le cause in cui il tribunale ordinario giudica in composizione monocratica, senza la possibilità, attualmente prevista, per il giudice di disporre il mutamento del rito semplificato nel più complesso rito ordinario di cognizione. Il rito ordinario di cognizione è conservato per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, eliminando il potere del giudice di disporne la conversione;
il legislatore già nel 2014, prevedendo la conversione, anche d'ufficio, del rito ordinario in rito sommario di cognizione, ha escluso che quest'ultimo sia contrassegnato da una cognizione sommaria. Si tratta dunque, per scelta legislativa già compiuta, di un procedimento a cognizione piena semplificata;
un intervento in materia potrebbe incidere immediatamente sulla durata dei procedimenti civili, posto che dalle rilevazioni statistiche emerge che nell'anno 2014 la durata media dei procedimenti civili introdotti con rito sommario di cognizione è di 385 giorni contro una durata media dei procedimenti introdotti innanzi al tribunale con rito ordinario di cognizione pari a 840 giorni,
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di intervenire sul rito del processo civile sostituendo, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, all'articolato procedimento ordinario di cognizione un rito semplificato modellato sull'elastico schema procedimentale del rito sommario di cognizione.
G/2942/4/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
al fine di evitare che la possibilità di difesa concessa al debitore ingeneri una sperequazione, si prevede che l'opposizione al rilascio del decreto ingiuntivo per vizi procedurali possa essere proposta solo quando gli stessi non siano manifestamente infondati. In tal modo si previene che opposizioni fondate solo su questioni processuali chiaramente prive di fondamento possano costituire mere tecniche di carattere dilatorio poste in essere da debitore,
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di rendere più incisivo il procedimento monitorio, limitando i casi in cui lo stesso viene bloccato (insieme al recupero del credito) a causa della presunta sussistenza di vizi procedurali.
G/2942/5/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
sarebbe opportuno stabilire tempi certi per l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita degli immobili, ciò al fine di rendere tutte le fasi della procedura esecutiva più snelle, efficaci ed efficienti;
occorre, inoltre, prevedere che la distribuzione parziale (introdotta con il DL n. 59/2016 per la ripartizione del ricavato della vendita) riguardi anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati, che dovranno essere ripartiti anche prima dell'aggiudicazione del bene. In questo modo si assicurano tempi più rapidi, oltre che per la vendita dell'immobile in esecuzione, anche per l'effettivo soddisfo del singolo creditore partecipante alla procedura di esecuzione, ampliando le possibilità di riparto parziale,
impegna il Governo:
in linea con la finalità di garantire un'effettiva riduzione dei tempi di durata delle procedure esecutive immobiliari, a valutare la possibilità di prevedere un termine entro cui va tenuta la relativa udienza di comparizione dei ereditari e stabilire un termine certo anche per la ripartizione del ricavato dalla vendita tra i singoli ereditari.
G/2942/6/5
Decaduto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, infatti, l'articolo 546 del codice di procedura civile prevede espressamente che il terzo è tenuto all'obbligo di vincolo e di custodia delle somme e delle cose da lui dovute dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento senza tuttavia chiarire quando cessino tali obblighi;
in assenza di un'espressa previsione legislativa, la Cassazione ha individuato il momento conclusivo della fattispecie in oggetto nell'«udienza in cui la dichiarazione resa dal terzo è depositata e non contestata». Prendere come riferimento conclusivo dell'obbligo di custodia l'udienza indicata dalla Corte, potrebbe comportare un allungamento ingiustificato di tale obbligo dal momento che la suddetta udienza subisce nella prassi numerosi rinvii senza che il terzo ne possa venire tempestivamente a conoscenza;
inoltre spesso accade che il creditore, pur avendo ricevuto la dichiarazione resa dal terzo, dichiari di non averla ricevuta o che la medesima dichiarazione venga contestata da una delle parti (creditore/debitore). In tale ultima ipotesi, il terzo ne verrà a conoscenza solo a seguito della notifica del ricorso e gli obblighi di custodia permarranno sino all'emissione del provvedimento che decide sulla contestazione;
sarebbe opportuno prevedere una modifica volta a delimitare temporalmente gli obblighi di vincolo e custodia posti in capo al terzo pignorato, allo scopo di evitare incertezze normative e di prevenire possibili contenziosi;
sarebbe, altresì, opportuno prevedere una modifica volta ad ampliare il novero dei casi in cui il terzo pignorato può opporsi all'ordinanza di assegnazione di crediti emanata dal giudice;
nel caso di pignoramento presso terzi, infatti, il terzo non è tenuto a presentarsi in udienza ma solamente a rendere la dichiarazione che accerta il credito. Nella prassi però accade che il creditore, dichiari di non aver ricevuto la dichiarazione, nonostante la stessa sia stata correttamente resa a mezzo raccomandata o PEC e in tali casi, il terzo è tenuto a presentarsi alla successiva udienza, pena l'accertamento del credito pignorato nei termini indicati dal creditore;
attualmente il terzo può opporsi all'ordinanza di assegnazione solamente nei casi in cui provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di comparizione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere norme volte a delimitare gli obblighi di custodia di cui in premessa al momento dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, al fine di impedire comportamenti meramente dilatori da parte del creditore (con conseguente allungamento dei tempi della procedura) ed evitare oneri eccessivi a carico del terzo;
a valutare la possibilità di prevedere misure volte a introdurre una correzione tecnica che consenta al terzo di proporre opposizione ex articolo 617 del codice di procedura civile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito integralmente accertato ex articolo 548 del codice di procedura civile qualora provi di aver correttamente inviato la dichiarazione a mezzo raccomandata o PEC, al fine di scoraggiare eventuali dichiarazioni non veritiere del creditore e tutelare maggiormente il terzo.
G/2942/7/5
Montevecchi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia, Abbado
Decaduto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'Articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 20 14/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva - ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa - operanti sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
considerato che:
fino a oggi in Italia il compito di raccolta dei diritti d'autore era affidato per legge alla SIAE in regime di monopolio, una situazione in aperto contrasto con la normativa europea che invece ha come obiettivo la liberalizzazione del settore a livello continentale;
proprio per non incorrere in una dichiarata procedura di infrazione, il Governo ha decretato il superamento del monopolio della SIAE in materia con il provvedimento in esame che, tuttavia, pur non configurandosi come una vera liberalizzazione, comporta rilevanti conseguenze nella «regolamentazione» e nel «controllo»: vale a dire più specificatamente in quelle azioni che richiederebbero ulteriori interventi di carattere normativo finalizzati a eliminare la posizione privilegiata della SIAE,
valutato che:
in primo luogo, per quanto riguarda la SIAE, nel confronto con i nascenti altri organismi di gestione collettiva nominalmente accumunati dalla catalogazione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 35 del 2017, deve rilevar si come solo l'Ente pubblico SIAE risulta vigilato contemporaneamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero per i beni e le attività culturali, e dall'Agcom ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 35 del 2017;
pertanto, alla luce del menzionato articolo 40 e dell'articolo 182-bis della legge 633/1941, non risultano chiari i ruoli di SIAE e Agcom, entrambe chiamate a svolgere compiti di vigilanza sul rispetto delle norme sul diritto d'Autore con la conseguenza che il vigilante e il vigilato vengono a trovarsi sullo stesso piano;
nella raccolta dei diritti d'autore, a oggi, sono state sollevate numerose polemiche in merito a ventilate truffe ai danni degli associati e alla mancanza di trasparenza nella gestione e nei pagamenti dei compensi agli associati,
considerato infine che:
nell'auspicata apertura del mercato a organismi di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, si rende necessaria la previsione di una autorità di controllo con funzioni di vigilanza e di monitoraggio sulla trasparenza e sulla correttezza dei soggetti che operano sul mercato al fine di sorvegliare il rispetto delle norme e la prevenzione di possibili distorsioni della concorrenza sia a livello nazionale sia europeo,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre un organo di controllo, con compiti di vigilanza sugli enti di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore e sul libero andamento del mercato, di imposizione di sanzioni e di creazione e aggiornamento delle informazioni relative alle opere e ai titolari dei diritti.
G/2942/8/5
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Montevecchi, Abbado
Decaduto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata sia altresì ammessa per i debiti erariali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame non abbiano ancora dato luogo all'inizio della procedura esecutiva.
G/2942/9/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere l'estinzione con modalità agevolate dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
G/2942/10/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata sia altresì ammessa per ogni altro tipo di debito erariale.
G/2942/11/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
tra il 9 e il 10 settembre 2017 abbiamo assistito alla tragica alluvione che ha investito Livorno e i comuni limitrofi;
otto è il numero delle vittime causato dal nubifragio;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di introdurre la facoltà di rateizzare, fino ad un massimo di nove rate mensili, i tributi sospesi a causa dell'alluvione del 9 settembre u.s. per coloro che risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti.
G/2942/12/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
il decreto-legge in esame ha disposto la sola sospensione dei termini e dei versamenti tributari nei confronti dei soggetti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017 che ha interessato alcuni comuni della provincia di Livorno;
tuttavia il citato provvedimento non ha previsto la sospensione dei termini e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL per i medesimi soggetti;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di estendere anche la predetta agevolazione, come del resto già previsto nei numerosi casi di calamità naturali.
G/2942/13/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
il Titolo I del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia fiscale,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere la facoltà per il debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata.
G/2942/14/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
gli enti non commerciali sono enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, ecc.), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Nessun rilievo assume ai fini della qualificazione di ente non commerciale la natura, pubblica o privata, del soggetto, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati, la rilevanza sociale delle finalità perseguite;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di includere, tra i beneficiari del credito di imposta alle spese sostenute per campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici e sulle radio e tv locali, anche gli enti non commerciali.
G/2942/15/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
i recenti interventi normativi hanno introdotto numerose innovazioni nei collegamenti informatici tra gli operatori del settore delle bevande alcoliche e l'Amministrazione nel settore delle accise. In particolare, dopo la telematizzazione completa dei documenti di accompagnamento, è prossima anche la telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali, che consente agli organi di controllo di verificare in tempo reale la quantità di prodotto alcolico detenuta all'interno del deposito fiscale, così come quelle da quest'ultimo spedite e/o ricevute in sospensione di accisa.
Considerato che:
per la realizzazione dei processi informatici le aziende del settore hanno affrontato ingenti investimenti, in termini finanziari, nonché di formazione delle risorse umane.
Tale circostanza, congiunta alla possibilità di controllo telematica immediato ed esatto, renderebbe possibile intervenire sulle immobilizzazioni finanziarie derivanti dalla prestazione delle cauzioni che gli operatori devono prestare per il ritiro dei contrassegni di Stato, a garanzia del versamento dell'accisa (il cui ammontare è indicato dall'articolo 19 del Decreto Ministeriale 153 del 2001 in applicazione dell'articolo 28 del Testo Unico Accise, D.Lgs. 504/1995), vincolandone l'importo alla gradazione del prodotto alcolico gestito dal deposito fiscale.
La rimodulazione dell'ammontare della garanzia sulla base della gradazione effettiva del prodotto alcolico, come ad oggi previsto dal decreto sopra richiamato costituirebbe una misura di semplificazione importante per il settore riducendone gli oneri finanziari senza pregiudicare al contempo la certezza di esazione dell'accisa, in virtù delle garanzie offerte dai sistemi informatici descritti e dalla cauzione prestata dall'operatore economico.
Impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie al fine di consentire tali utili semplificazioni in materia di depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche, nonché in materia di accertamento, liquidazione e pagamento delle accise;
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa perché questa disciplina trovi un'applicazione omogenea sul territorio nazionale, al fine di garantire, ferma restando la sicurezza di riscossione per l'Amministrazione, il sempre più corretto funzionamento del settore.
G/2942/16/5
PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale;
all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;
la procedura farraginosa e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;
impegna il Governo:
ad individuare strumenti al fine di consentire la semplificazione del sistema fiscale anche in relazione alla possibilità che l'acconto IRPEF possa essere corrisposto in numero massimo di dodici rate al fine di agevolare il pagamento da parte del contribuente.
G/2942/17/5
PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale;
all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;
la procedura farraginosa e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;
impegna il Governo:
ad individuare strumenti al fine di consentire la semplificazione del sistema fiscale anche in relazione alla possibilità che l'acconto IRPEF per l'anno successivo venga abolito.
G/2942/18/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
le disposizioni dell'articolo 3 del presente decreto-legge, che estendono ulteriormente l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto «split payment», a tutte le società controllate e partecipate dalla Pubblica Amministrazione ed agli enti pubblici economici, hanno un forte impatto sulle imprese di viaggi che distribuiscono servizi turistici;
l'ulteriore ampliamento entrerà in vigore dal 1º gennaio 2018, dopo che già lo scorso 1º luglio, il settore aveva subito un allargamento del campo di applicazione dello «split payment». Le nuove disposizioni impongono maggiori incombenze amministrative al settore e conseguenti maggiori costi per l'adeguamento delle procedure gestionali e contabili;
il meccanismo dello «split payment» se, da un lato, semplifica il processo di accertamento, dall'altro comporta un vero e proprio stravolgimento per tutte le imprese interessate. Infatti, le imprese di viaggi si trovano a dover modificare i processi amministrativi ed informatici in modo da renderli idonei a distinguere l'attività di intermediazione svolta in nome e per conto del cliente che, in linea generale, dovrebbe rientrare nello «split payment», rispetto all'attività di organizzazione in nome proprio e per conto del cliente che invece è fuori dall'ambito di applicazione del meccanismo in esame;
non è, però, scontato che l'incasso del corrispettivo delle prestazioni di servizi intermediati nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle altre società debba avvenire sempre al netto dell'IVA, che viene versata direttamente da questi ultimi soggetti all'Erario. La fornitura di biglietteria aerea nazionale, ad esempio, è fuori dallo «split payment» perché i titoli di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale; mentre il compenso per l'attività di prenotazione svolta dall'impresa di viaggi viene fatturato e quindi rientrerebbe nella scissione dei pagamenti dell'IVA;
in particolare, nell'attività di intermediazione i servizi sono riepilogati dall'impresa di viaggi in un estratto conto che ha valore finanziario e, quindi, non essendo fattura, fuori dallo «split payment»; in realtà l'impresa di viaggi intermediaria dovrà, comunque, distinguere i servizi rientranti da quelli esclusi dalla scissione dei pagamenti nel momento in cui addebita tutti i relativi ammontati nell'estratto conto riepilogativo delle operazioni effettuate nel corso dello stesso mese alla PA e/o alle società, subendo un forte impatto operativo e di adeguamento delle procedure e dei sistemi informatici dedicati;
l'attività di organizzazione di pacchetti di viaggio, che rientra nel campo di applicazione del regime speciale IVA, ai sensi dell'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è già esclusa dallo «split payment», poiché le relative fatture sono emesse senza la separata indicazione dell'imposta per i viaggi con destinazione nell'Unione Europea. Su tali documenti infatti deve essere riportata, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'annotazione «regime del margine – agenzie di viaggio». Tale interpretazione era già stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 13 aprile 2015, n. 15/E;
pertanto, non basta identificare il committente quale soggetto allo «split payment» ma diviene necessaria una puntuale e differente codifica contabile delle operazioni all'interno dello stesso genere, ancorché rese nei confronti dello stesso cliente;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di escludere le imprese di viaggi e turismo e delle aziende loro partner per i sistemi di pagamento dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
G/2942/19/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
le disposizioni di cui all'articolo 3 recano l'estensione dello Split payment a tutte le società controllate della P.A. ed in vista del conseguente aumento delle imprese soggette a credito d'imposta;
i tributaristi sono soggetti già autorizzati quali intermediari fiscali nonché abilitati a rappresentare ed assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
il seguente impegno oltre a non gravare sul bilancio dello Stato poiché non comporta oneri aggiuntivi, nel contempo riduce i costi burocratici ed aumenta ì vantaggi per le imprese che potranno avvalersi della professionalità di soggetti che abitualmente colloquiano con l'amministrazione finanziaria;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di prevedere – in un'ottica concorrenziale e di snellimento delle procedure – l'allargamento della platea dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
G/2942/20/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cd. «split payment»), è stato prorogato sino al 2020, superando casi la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento;
per le fatture emesse dal 1º luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello «split payment» viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:
– tutte le pubbliche amministrazioni;
– tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
– tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
– le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
– professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito;
con il più recente decreto-legge 148/2017, all'articolo 3 viene nuovamente riformulato il comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, estendendo, a decorrere dallo gennaio 2018, l'applicazione della «scissione dei pagamenti» (ed. «split payment»), anche ad altri soggetti pubblici quali gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
in generale, tali modifiche preoccupano fortemente le imprese. L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., già in vigore dal 2015, è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA. Si consideri, tra l'altro, che, nelle prime versioni del testo del disegno di legge di Bilancio per il 2018, viene prevista l'obbligatorietà, dallo gennaio 2019, della fatturazione elettronica anche per le operazioni ed. «B2B», ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), obbligo anticipato allo luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A;
ciò renderebbe di fatto superflua l'applicazione dello «split» nell'ambito dei contratti pubblici, la cui stessa vigenza temporanea era stata, a suo tempo, giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica;
per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, quindi le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale, compresi da ultimo enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche;
è quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, potrebbe, nell'immediato, risolversi, più che attraverso un'accelerazione nei tempi di recupero del credito IVA, attraverso il ripristino del principio di neutralità dell'IVA, che questo meccanismo di fatto mina;
impegna il governo:
a valutare la possibilità di estendere il meccanismo del «reverse charge» ai fornitori dei soggetti che applicano lo «split payment».
G/2942/21/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, l'attuale impianto normativo dispone l'indetraibilità in capo al cessionario/committente di tale maggiore importo addebitato;
il diritto al rimborso dell'imposta, ovviamente qualora regolarmente versata all'Erario, è perseguibile tramite un rimborso binario mediante la duplice azione di rivalsa in sede civilistica, tra cessionario/committente e cedente/prestatore, e in sede tributaria tra cedente/prestatore ed Erario;
alternativamente attraverso le procedure di rettifica endo-procedimentale, è possibile procedere alla rettifica per le operazioni per le quali è stata applicata l'imposta in misura superiore, mediante una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto Presidente della Repubblica 633/72, ovvero per le operazioni riferite ad anni di imposta già oggetto di dichiarazione annuale, mediante rettifica ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis e segg., del decreto Presidente della Repubblica 322/98;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di disporre, rispetto ad una condizione di assoluta neutralità impositiva in quanto parte dal presupposto, che !'IVA sia stata assolta da parte del cedente o prestatore; nel qual caso dispone uno specifico regime sanzionatorio in capo al cessionario/committente consentendo comunque allo stesso la detrazione della maggiore imposta al cliente.
G/2942/22/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
la normativa comunitaria di dettata dall'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di distinguere, ai fini dell'accisa, tra uso «commerciale» e uso «non commerciale» del gasolio, definendo come «commerciale» il gasolio utilizzato – oltre che per il trasporto di merci (articolo 7, par. 3, lettera a) della Direttiva) – per «il trasporto di passeggeri regolare o occasionale con un autoveicolo delle categorie M2 o categoria M3 ... »;
come chiarito dalla Commissione Europea con nota del 20 febbraio 2017 l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE deve interpretarsi nel senso che uno Stato membro – una volta esercitata l'opzione per l'introduzione di un'aliquota differenziata per il «gasolio commerciale» – è tenuto adottare, nel proprio diritto interno, la stessa definizione di «gasolio commerciale» recata dall'articolo 7 medesimo senza poter escludere uno o più servizi di trasporto tra quelli citati dalla norma. Sinora lo Stato italiano ha, invece, illegittimamente escluso dall'ambito applicativo della riduzione di accisa il gasolio impiegato per lo svolgimento di servizi di noleggio autobus con conducente (cd. servizi occasionali);
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adeguare la disciplina nazionale vigente in materia di riduzione dell'accisa sul gasolio «commerciale» alla normativa europea in modo da evitare il protrarsi di un ingiusto danno a carico degli operatori del settore, estendendo l'agevolazione anche alle imprese di noleggio autobus con conducente e consentendo il recupero dei maggiori oneri dalle stesse sostenuti anche per gli anni pregressi, a partire dall'1° aprile 2012 (cinque anni a partire dalla data in cui gli operatori hanno avuto conoscenza dei chiarimenti della Commissione Europea riguardanti l'applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE).
G/2942/23/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno dì legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
a seguito di precedenti interventi normativi e di prassi ministeriale in materia di imposta di registro (articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 23 del 2011) ed IVA (articolo 33 del decreto legislativo n. 175 del 2014) che hanno escluso il riferimento al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 (si veda anche circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 2014) per l'individuazione delle caratteristiche di lusso dei fabbricati ad uso abitativo;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di modificare, in modo conforme anche il rinvio contenuto nel decreto-legge n. 557 del 1993, articolo 9, comma 3, lettera e), per la definizione dei fabbricati che non possono essere riconosciuti rurali, prevedendo la classificazione catastale come unico criterio per l'attribuzione delle caratteristiche di lusso dei fabbricati, al fine di allinearlo alle normative in materia di imposte di registro e di IVA.
G/2942/24/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;
premesso che:
la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;
a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;
la lotta all'antibiotico-resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione antibiotic free e continuare nel trend positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;
il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda;
impegna il Governo:
a prevedere per la filiera avicola, al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.
G/2942/25/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2942 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 142, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;
premesso che:
l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito una zona franca urbana (ZFU) ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprendente il territorio dei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016;
con circolare del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2017, n. 99473, sono indicati criteri di accesso, modalità e termini di presentazione della domanda delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei medesimi territori;
con circolare ministeriale 15 settembre 2017, n. 114735, sono stati forniti alcuni chiarimenti sui limiti annuali di fruizione delle agevolazioni previste dalla norma e apportate integrazioni al modello di istanza per l'accesso ai benefici; l'intervento prevede la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia;
per la concessione delle agevolazioni, la legge ha dedicato le seguenti risorse, al netto degli oneri per la gestione degli interventi: 190.610.000 euro per il 2017, 164.346.000 per il 20l8 e 138.866.000 euro per il 2019; le istanze di accesso alle agevolazioni possono essere presentate entro il termine ormai prossimo del 6 novembre 2017;
considerato che:
alcune delle strutture ricettive ricadute nella perimetrazione della ZFU hanno ospitato gli sfollati colpiti dagli eventi sismici secondo le modalità disposte dai provvedimenti emanati per far fronte allo stato di emergenza;
ritenuto che:
le strutture che hanno ospitato i terremotati, la protezione civile e le forze dell'ordine e che pertanto hanno compiuto una attività socialmente utile dovrebbero poter usufruire delle agevolazioni previste dalla circolare 4 agosto 2017, n.99473 al fine di non essere penalizzate economicamente rispetto a quelle che, per contro, potranno godere delle predette agevolazioni visti i criteri di ammissione alle agevolazioni relative alla riduzione del fatturato di cui al punto 4.4 della predetta circolare ministeriale;
impegna il Governo:
a modificare ed integrare la circolare ministeriale del 4 agosto 2017, n. 99473, al fine di introdurre disposizioni intese al riconoscimento dei danni subiti dalle attività commerciali ed alberghiere che hanno ospitato i terremotati e le forze dell'ordine mediante lo scorporo di dette presenze e del contributo ricevuto per tale ospitalità, dalla stima della riduzione di fatturato ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive concesse nei comuni ricadenti nella ZFU Sisma Centro Italia prevista dalla sopra menzionata circolare.
G/2942/26/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
i tempi più ristretti in cui esercitare il diritto alla detrazione potrebbero essere, in contrasto con la disciplina comunitaria in quanto rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto e quindi in contrasto con il principio di neutralità dell'imposta;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di ripristinare il precedente termine relativo alla detrazione dell'IVA.
G/2942/27/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
resta ferma la periodicità di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza annuale non comprometterebbe l'effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazione, poiché alla stessa vengono forniti una quantità di dati maggiore rispetto al pregresso, rendendo di fatto più agevole ed efficiente il monitoraggio del flusso dell'imposta sul valore aggiunto;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di rendere annuale la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che l'articolo 21, decreto-legge n. 78 del 2010, prevede con periodicità trimestrale. La trasmissione annuale dei dati delle fatture sarebbe così effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
G/2942/28/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che;
l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come novellato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2017, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone che, a decorrere dal 10 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA debbano trasmettere, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;
l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 7 febbraio 2017, n. 1/E, ha precisato che le informazioni da trasmettere sono relative alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese, pertanto, anche le fatture annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
l'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito che la trasmissione riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695;
di conseguenza, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione – è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura;
il nuovo adempimento di comunicazione – in ordine alle due fattispecie evidenziate – risulta estremamente oneroso per i soggetti di cui all'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (quali, ad esempio, bar, ristoranti, alberghi, eccetera), che registrano numerose fatture di piccolo importo nel registro dei corrispettivi, tenuto ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto, in quanto imporrebbe, a tali soggetti l'annotazione distinta per singola fattura anziché giornaliera e per totali;
inoltre, risulta inutile per la stessa l'Amministrazione finanziaria in quanto – essendo documenti fiscali emessi «al dettaglio» – le fatture richieste da altri soggetti IVA (obbligatoriamente) o da consumatori finali (facoltativamente) sono, nel primo caso, registrati dall'acquirente, e, nel secondo caso, irrilevanti ai fini del controllo incrociato;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di rendere facoltativa la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute per le due fattispecie di fatturazione illustrate, in quanto l'adempimento risulta estremamente oneroso per le imprese interessate e le cui informazioni sono assolutamente prive di qualsiasi utilità alla stessa Agenzia delle Entrate ai fini del contrasto dell'evasione IVA.
G/2942/29/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
la legge di bilancio 2017 ha modificato la norma introdotta dal decreto-legge n. 18 del 2016 che prevedeva imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna) per gli immobili acquistati all'asta entro il 31 dicembre 2016 da soggetti che svolgono attività d'impresa. L'agevolazione spettava a condizione che tali immobili venissero rivenduti nei due anni successivi;
la legge di bilancio 2017 ha previsto che: 1) l'agevolazione spetti nei casi in cui l'immobile venga rivenduto entro i 5 anni successivi (e non due come precedentemente previsto); 2) l'agevolazione fiscale si estenda agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017 (e non 31 dicembre 20.16),
impegna il Governo:
al fine di continuare il percorso di rilancio del mercato delle cessioni immobiliari oggetto di esecuzioni o di procedure concorsuali, a valutare la possibilità di prevedere una ulteriore proroga della agevolazione fiscale (200 euro).
G/2942/30/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cd. «split payment»), è stato prorogato sino al 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento.
Per le fatture emesse dal 1º luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello «spIit payment» viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:
– tutte le pubbliche amministrazioni;
– tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
– tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
– le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
– professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Con il più recente decreto-legge n. 148 del 2017 (in particolare, l'articolo 3), viene nuovamente riformulato il comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendendo, a decorrere dal 1º gennaio 2018, l'applicazione della «scissione dei pagamenti» (cd. «split payment»), anche ad altri soggetti pubblici, ovverosia a:
– gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e «le aziende pubbliche di servizi alla persona;
– le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale;
complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.
In generale, tali modifiche preoccupano fortemente le imprese.
L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., già in vigore dal 2015, è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA. Si consideri, tra l'altro, che, nelle prime versioni del testo del disegno di legge di Bilancio per il 2018, viene prevista l'obbligatorietà, dal 1º gennaio 2019, della fatturazione elettronica anche per le operazione cd. «B2B», ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), obbligo anticipato al 1º luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A.
Ciò renderebbe di fatto superflua l'applicazione dello «split» nell'ambito dei contratti pubblici, la cui stessa vigenza temporanea era stata, a suo tempo, giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica.
Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale.
È quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, rendendo pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi.
In merito, nella risoluzione del Parlamento di approvazione del DEF 2017 (Documento di Economia e Finanza), viene richiesto l'impegno del Governo al rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti proprio dall'applicazione dello split payment;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare un Modello di dichiarazione IVA mensile, sulla falsa riga di quello trimestrale (Modello IVA TR già in uso presso le imprese), che consenta l'istanza di rimborso o la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, le cui modalità operative e termini di presentazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
Tale meccanismo di accelerazione del recupero del credito sarebbe riconosciuto esclusivamente ai contribuenti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applica il meccanismo della «scissione dei pagamenti».
G/2942/31/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;
premesso che:
la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socioeconomiche delle comunità interessate;
ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi, in ragione di una contrazione del fatturato produttivo, commerciale e principalmente turistico, che a seconda delle aree ha toccato il 50, 80 e 90 per cento;
le attività economiche colpite dagli eventi sismici necessitano tutt'ora di agevolazioni, sostegno e aiuti che consentano loro di riprendere l'attività e non abbandonare il territorio;
per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno relativamente agli adempimenti fiscali ed ai contributi previdenziali, che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività necessitano di rinforzo e riattivazione;
l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali. In particolare si prevede che, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avvengano entro il 31 maggio 2018 (anziché entro il mese di ottobre 2017). Viene, altresì, differita la decorrenza della eventuale rateizzazione – con piano rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili (anziché 18 rate) – del pagamento dei contributi e premi non versati per effetto della sospensione (da ottobre 2017 a maggio 2018);
è difficile, se non impossibile, pensare che in cosi poco tempo, ed in un contesto economico notevolmente peggiorato, le aziende siano in grado di far fronte ai pagamenti di imposte e contributi correnti da un lato e alle rateazioni per quelli sospesi dall'altro;
è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;
impegna il Governo:
a prevedere misure più incisive e importanti a sostegno delle realtà imprenditoriali e delle persone fisiche collocate nel territorio delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal sisma del 2016/17, come forme di esonero totale o, in alternativa, sospensioni più lunghe con rateazioni, notevolmente più allungate atte ad incentivare e facilitare una già difficile ripresa e anche il sovraindebitamento della aziende, soprattutto quelle più piccole e a conduzione familiare, che costituiscono, in maggioranza, il nostro tessuto economico.
G/2942/32/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;
premesso che:
la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle comunità interessate;
ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi;
per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività, necessitano di rinforzo;
i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici e le attività produttive, i piccoli commercianti e artigiani non sono ancora ripartiti tutti e, anche chi ha già delocalizzato, si trova in difficoltà;
la lettera g), del comma 1, dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati dalle banche fino al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;
risulta che alcune banche hanno sì sospeso le rate per un anno ma, a gennaio 2018 quando terminerà la sospensione, hanno richiesto il pagamento mensile di una doppia rata, ovvero quella prevista dal piano di ammortamento e quella sospesa;
è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;
impegna il Governo:
a prevedere misure che permettano la ricontrattazione o meglio l'estinzione dei mutui contratti con le banche su case e negozi distrutti o inagibili, o in alternativa prevedere una proroga della sospensione dei mutui per tutto l'anno 2018, al fine di consentire ai cittadini colpiti di continuare a pagare le rate, altrimenti correranno il rischio di diventare insolventi.
G/2942/33/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
la previsione di un autonomo termine di 10 giorni (di calendario), diverso rispetto al termine previsto per la notifica ex articolo 120 del TUF e 121 del Regolamento Emittenti («...tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione.»), comporta un disallineamento tra l'informativa al mercato sul superamento della soglia rilevante e (ulteriore) informativa sulle reali intenzioni del «presunto» soggetto scalatore, che può ben durare 6 giorni;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere che la dichiarazione in questione sia trasmessa alla società partecipata e alla Consob, nonché comunicata al pubblico secondo i medesimi termini e modalità già previsti per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti, inserendo un richiamo al comma 4, lettera e) e d), del medesimo articolo 120 del TUF.
G/2942/34/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
l'attuale procedura di contestazione degli omessi versamenti dell'IVA prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, lascia i contribuenti nell'incertezza circa il tempo a disposizione per ravvedersi,
non è previsto alcun lasso temporale minimo tra la data di comunicazione dell'irregolarità riscontrata e l'invio del successivo avviso bonario che blocca la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di introdurre un lasso temporale minimo di 6 mesi dalla data in cui è stato inviato l'avviso di irregolarità, entro il quale completare il ravvedimento operoso.
G/2942/35/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
in considerazione della ratio che ha spinto all'introduzione della disposizione in esame, si ritiene che il controllo dei versamenti periodici IVA prima della presentazione della dichiarazione IVA e la conseguente emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 debba essere limitata ai soli soggetti che presentano un elevato rischio fiscale;
per la selezione di tali soggetti viene demandato ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle condizioni che potranno tener conto dei comportanti pregressi dei contribuenti.;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di evitare che l'applicazione automatica della norma in merito ai controlli dei versamenti IVA introdotta con il decreto-legge n. 193 del 2016 vanifichi, anche in relazione a soggetti che presentano un ridotto rischio fiscale, la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso.
G/2942/36/5
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 17 del disegno di legge 6 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, assegna al soggetto attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana del SIN di Bagnoli-Coroglio;
considerato che:
l'articolo 114 comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che il Ministro dell'Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività relative al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;
l'articolo 1 comma 50 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto che per perseguire le bonifiche dei SIN contaminati da amianto sono stati stanziati 45.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, e 2017 dei quali euro 25.000.000,00 annui sono a favore dei Comuni di Casale Monfenato e di Napoli;
sulla base dei fabbisogni richiesti dal Comune di Napoli, per il SIN di Bagnoli-Coroglio, il citato Decreto ha stanziato complessivamente la somma di euro 10.492.726,00, a favore del medesimo Comune nelle annualità 2016/2017, per finanziare l'intervento «Completamento bonifica da amianto area ex EterniC (progetto ex Bagnolifutura);
A seguito della nomina del Commissario Straordinario di Governo è decaduto l'intervento destinatario del finanziamento e cambiato l'Ente attuatore dello stesso, in quanto la bonifica dell'area ex Eternit è ora ricompresa nel Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli.
impegna il Governo a:
chiarire quale sia l'utilizzo delle risorse indicate nella suddetta relazione destinate al risanamento ambientale del sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli.
G/2942/37/5
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;
considerato che la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma citato procede a rilento con non poche difficolta a danno delle popolazioni e delle attività economiche interessate;
impegna il governo:
ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:
– venga resa più capillare la presenza sul territorio degli uffici per la ricostruzione mediante la costituzione dei medesimi uffici almeno a livello provinciale, con impiego di forza lavoro del ministero, non politico ma operativo, ovvero eliminando i sub commissari regionali e creando i sub commissari a livello comunale, al fine di aiutare i comuni, condividendo con loro responsabilità e poteri, anche riunendoli in unioni di comuni a gruppi di 10 o per totale di abitanti;
– venga creata una Task Force di esperti con figure di alto profilo in ambito giuridico, amministrativo e contabile, al fine di rafforzare le strutture organizzative dei piccoli Comuni ed affiancare i comuni del cratere nell'analisi e nella risoluzione dei tanti problemi connessi con la ricostruzione;
– si provveda alla delocalizzazione degli edifici (privati e pubblici) con relativo abbattimento e naturalizzazione dei luoghi in connessione alla microzonazione sismica.
G/2942/38/5
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;
impegna il governo, anche mediante il commissario straordinario per la ricostruzione, ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:
venga disposta l'esenzione dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico temporanea dovuta per le impalcature dei cantieri per la ricostruzione/ristrutturazione degli immobili ricadenti nelle aree colpite dal suddetto sisma;
venga prorogata la disposizione relativa al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) ovvero ad associare il CAS ad un reale contratto di affitto, stabilendo altresì la decadenza del CAS nel momento in cui decade il contratto di affitto stesso e si rientra nella casa ricostruita;
venga prorogata la scadenza, attualmente fissata al 31 dicembre 2017, per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione sia per i danni lievi (schede aedes B) sia per i danni pesanti (scheda aedes E e altre).
G/2942/39/5
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,
premesso che:
L'articolo 2 del disegni di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;
impegna il governo, anche mediante il commissario straordinario per la ricostruzione, ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:
– venga data attuazione alle misure a sostegno delle imprese danneggiate dal sisma ai sensi degli articoli 20; 20-bis; 21; 22 e 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, e si giunga finalmente all'avvio e al definitivo completamento degli interventi volti alla ripresa economica delle comunità colpite dal sisma del 2016;
– vengano definiti i criteri in base ai quali la cittadinanza interessata dagli eventi sismici del 2016 possa partecipare attivamente alle fasi decisorie relative alla perimetrazione dei borghi, dei centri storici e dei nuclei di particolare interesse, o parti di essi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, anche inducendo i sindaci e le autorità preposte, all'immediata adozione degli strumenti urbanistici attuativi.
G/2942/40/5
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;
considerato che:
la ricostruzione delle opere pubbliche ed in particolare quelle riferite ai beni culturali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016, quali ad esempio Chiese, Cimiteri, ed edifici di interesse storico-artistico, risulta essere in forte ritardo;
il soggetto attuatore di detti interventi, cosi come disciplinato dall'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è il MIBACT ma ad oggi non è noto se si stia procedendo agli incarichi di progettazione propedeutici all'inizio dei relativi cantieri;
non si capisce altresì se il MIBACT delegherà alle soprintendenze regionali la fase di appalto sia degli incarichi professionali, sia dei lavori di ricostruzione;
impegna il governo:
ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni iniziativa necessaria affinché vengano accelerate tutte le procedure necessarie per portate a termine le opere di ricostruzione e di ripristino dell'ingente patrimonio storico-artistico danneggiato a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016.
G/2942/41/5
PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942);
premesso che:
il titolo I del provvedimento reca disposizioni :in materia fiscale;
all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;
la procedura farraginosa e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;
impegna il Governo:
ad individuare misure al fine di ottimizzare e semplificare il sistema fiscale;
ad adottare strumenti normativi volti a superare la attuale metodologia di calcolo delle addizionali regionali e comunali calcolate dal sostituto di imposta per addivenire ad un calcolo di suddette addizionali partendo dall'imponibile del mese in cui vengono trattenute utilizzando lo stesso criterio dell'IRPEF.
G/2942/42/5
PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942);
premesso che:
l'articolo 2 reca disposizioni per la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali;
l'articolo, tuttavia, si limita a prevedere agevolazioni in favore dei territori colpiti dall'alluvione del 9 settembre, in particolare per i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti, senza prevedere nulla in favore dei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, gravemente colpiti dal sisma del 21 agosto 2017:
considerato altresì che:
il terremoto che ha colpito l'isola d'Ischia ha provocato danni ingenti all'economia isolana. Gli operatori del settore turistico temono un default economico: si contano più di cinquemila disdette oltre agli ottomila ospiti che hanno interrotto le vacanze determinando un danno per le strutture turistico recettive di oltre 10 milioni di euro;
l'Italia è uno dei Paesi a più elevato rischio sismico e questo dipende oltre che dalla frequenza e intensità dei terremoti che periodicamente lo interessano, soprattutto dall'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. Nonostante questo, manca del tutto quella cultura della prevenzione che consentirebbe di limitare gli effetti spesso drammatici di eventi naturali che mostrano l'estrema fragilità e vulnerabilità del nostro territorio e del patrimonio edilizio;
la frequenza degli eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese mettono in luce drammaticamente l'estrema fragilità del territorio italiano e la necessità di messa in sicurezza complessiva investendo in prevenzione e garantendo l'incolumità dei cittadini;
impegna il Governo:
ad assumere iniziative volte a consentire anche ai suddetti territori colpiti dal sisma di fruire di una idonea sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi;
a promuovere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a consentire il necessario sostegno alle popolazioni residenti nei comuni dell'Isola d'Ischia e la ripresa delle attività produttive colpite dal sisma del 21 agosto 2017;
ad assumere iniziative volte a individuare le risorse adeguate ad avviare e garantire la ricostruzione dei comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma;
predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, misure di sostegno in materia fiscale al fine di favorire la ripresa produttiva del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio e dell'artigianato.
G/2942/43/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili».
premesso che:
il ricordo della tragedia del Vajont è ancora tristemente vivo; la notte del 9 ottobre 1963 la frana, causa del disastro, si staccò dalle pendici settentrionali del monte Toc e precipitò nel bacino artificiale sottostante. Le vittime del furono 1910, di cui 1450 residenti nel comune di Longarone;
a Longarone furono distrutte 895 unità immobiliari, 205 unità produttive. Venne distrutto, per intero, il Capoluogo, nonché le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé;
il Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, accoglie le salme delle vittime di quella tragedia;
nel 2003 il sacrario è stato ristrutturato a spese del comune di Longarone;
il Cimitero rappresenta uno dei luoghi della memoria del nostro Paese ed è meta di numerose visite, specie da parte di scolaresche delle zone limitrofe;
è compito delle Istituzioni preservare i luoghi e tramandare alle future generazioni il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia repubblicana;
impegna il Governo:
a reperire, già nella imminente legge di bilancio, adeguate risorse da destinare alla manutenzione e alla gestione del Cimitero monumentale delle vittime del Vajont.
G/2942/44/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;
premesso che:
la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016/17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle comunità interessate;
le macerie degli edifici crollati, risultano ancora in loco per circa il 92 per cento delle situazioni;
i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici; ogni singola persona che ha perso la propria abitazione si trova costretto a pagare un affitto, le utenze della nuova sistemazione e altre spese extra che, spesso, non sono coperte dalle somme irrisorie provenienti dal Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) che, il più delle volte, non è neanche erogato mensilmente;
è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;
impegna il Governo:
a prevedere misure volte a comprendere tra le spese ammesse a rimborso diretto per autosistemazione, anche quelle sostenute dai terremotati, dei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, per l'acquisto, la realizzazione e l'installazione di manufatti leggeri o di strutture abitative provvisorie nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile.
G/2942/45/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti dì sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio.
G/2942/47/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il comma 9 dell'articolo 69 del decreto prevede che le regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa». Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di chiarire che le Amministrazioni, fermo restando il limite massimo dell'anticipazione previsto al comma 9 del suddetto decreto, possono prevedere convenzionalmente un valore più contenuto. In tal caso, su tale valore le banche tesoriere determineranno la provvista dei propri accantonamenti.
G/2942/48/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
si rende necessario e urgente rendere compatibili i termini attualmente previsti dal citato articolo 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, ritenuti insufficienti, come i 18 mesi per la presentazione dei progetti e validazione della regione e i 9 mesi per le gare d'appalto, in relazione ai puntuali adempimenti disposti dal Codice dei contratti pubblici, nell'ambito della procedura di realizzazione delle opere;
il mancato rispetto dei termini dell'articolo 1, comma 310, rischia di vanificare le fasi dei procedimenti già avviati (progettazione/appalto), nonché degli stessi contratti, stipulati in funzione dell'Accordo che approva il programma dei singoli investimenti di ogni regione con tutte le inevitabili conseguenze derivanti;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di intervenire sui termini previsti dall'articolo 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni, relativi al procedimento per l'attuazione dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, in relazione alle previsioni introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», relative al procedimento di realizzazione delle opere.
G/2942/49/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'anticipazione di tesoreria risulta essere una concessione da parte del tesoriere comunale di liquidità al fine di far fronte a momentanee necessità di cassa. Il quantum concedibile è previsto dall'articolo 222 del TUEL che lo identifica entro il limite massimo dei tre dodicesimi (aumentato a cinque dodicesimi anche per l'anno 2016) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
l'anticipazione di tesoreria non è un debito «stricto sensu», ma è un obbligo imposto ai tesorieri degli enti locali per legge, al fine di sopperire allo sfasamento delle previsioni di entrata per competenza, dall'effettivo incasso delle somme;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere modifiche dell'articolo n. 254 del TUEL, al fine di escludere dal piano di rilevazione della massa passiva l'anticipazione di tesoreria maturata entro il 31 dicembre dell'anno precedente per favorire l'anticipazione di tesoreria senza trasferire in capo al tesoriere il rischio dell'eventuale non restituzione della concessione per cause a lui non imputabili.
G/2942/50/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
la materia dei canoni per la concessione di aree del demanio marittimo per la costruzione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto è stata per lungo tempo disciplinata dall'articolo 19, comma 4, della legge n. 449 del 1997 (cui è stata data attuazione con decreto ministeriale 343/98), ispirata al principio regolatore per cui, al fine di incentivare gli investimenti nel settore, il canone veniva determinato in misura inferiore per le aree destinate ad essere occupate da nuove opere (o ristrutturazione di opere esistenti) ed in misura maggiore per le aree destinate a rimanere libere o comunque immediatamente fruibili;
la ragione era evidente: maggiore era il valore delle opere che il concessionario si impegnava a realizzare (destinate ad essere incamerate dallo Stato al termine della concessione), minore era l'importo del canone richiesto, secondo una progressione decrescente che vedeva l'importo maggiore per le aree libere, minore per le aree da occuparsi con opere di facile rimozione, ancora minore per le aree da occuparsi con opere di difficile rimozione. Analoghi princìpi erano applicati in relazione agli specchi acquei;
detta impostazione è stata recepita in tutti gli atti pluriennali di concessione rilasciati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (e dell'articolo 36 del codice della navigazione) ai fini del calcolo del canone dovuto dal concessionario, il quale ha formulato il proprio programma di investimento ed il relativo piano economico-finanziario tenendo conto dell'importo del canone demaniale così calcolato;
l'intervento legislativo ad opera della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) stravolge l'impianto originario, incrementando in misura rilevantissima (anche del 500 per cento) ed anche con riferimento ai rapporti già perfezionati (e ad investimenti già realizzati) l'importo dei canoni dovuti dai concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto, per di più rovesciando l'impostazione in precedenza adottata dal legislatore (e negli atti di concessione), vale a dire innalzando in misura maggiore il canone proprio là dove erano stati realizzati maggiori investimenti;
il nuovo regime è stato oggetto di censura di incostituzionalità, fatta propria anche dal Consiglio di Stato con la Ordinanza n. 173 del 2015, su cui si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 29 del 2017, ha riconosciuto la necessità di rivedere la normativa in materia. Pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 296 del 2006 ha tuttavia fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo cui per la determinazione del canone demaniale occorre considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio;
occorre, inoltre, evidenziare che la Direttiva sulle concessioni n. 2014/23, da un lato pone necessariamente a carico del concessionario il «rischio operativo» (in termini sia di aumento dei costi di produzione del servizio che di diminuzione della domanda), ma dall'altro esclude che lo stesso possa essere penalizzato per scelte dell'amministrazione successive al rilascio della concessione che incidano sulla sua posizione (come nel caso di specie);
merita di essere ricordato, da ultimo, che nella recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha censurato la proroga automatica delle concessioni demani ali marittime con finalità turistico-ricreative, la Corte ha sottolineato comunque la necessità di tutelare la legittima aspettativa del concessionario alla durata (ed alle condizioni) del rapporto di concessione già stabilite al momento del rilascio del relativo provvedimento, sottolineando che proprio «in tale prospettiva (il concessionario) aveva effettuato i propri investimenti,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applichi, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
G/2942/51/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'implementazione e la diffusione degli ITS, da sostenere anche attraverso le misure di agevolazione agli investimenti, consente, di affrontare in modo innovativo i problemi legati alla mobilità pubblica e privata, sviluppando in modo organico e funzionale soluzioni orientate alla sicurezza, efficienza, efficacia, economicità e rispetto dell'ambiente, contribuendo in questo modo in misura determinante alla realizzazione del modello economico portato avanti attraverso il progetto «Industria 4.0 nell'ambito della legge di Bilancio 2017;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di agevolare, mediante le misure di cosiddetto «iper-ammortamento» e «super-ammortamento» già sperimentate per altre tipologie di investimenti attraverso la legge 23 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), gli investimenti in sistemi di trasporto intelligenti così come definiti nel decreto ministeriale Trasporti/Interno/Istruzione del 1º febbraio 2013 e più in dettaglio individuati nel Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto adottato con decreto del Ministro dei trasporti del 12 febbraio 2014.
G/2942/52/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
premesso che:
in data 1º agosto 2017 è stato siglato lo schema di Contratto di Programma – parte Investimenti 2017-2021 tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il 7 agosto 2017 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto;
considerato che,
l'articolo 15 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, autorizza una spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 al fine di finanziare il Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati;
nello schema di Contratto di Programma RFI – parte investimenti 2017-2021 non è presente tra gli investimenti il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Palermo «Falcone Borsellino» e l'aeroporto di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio», collegamento strategico per il territorio siciliano;
impegna il Governo:
ad inserire il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Palermo «Falcone Borsellino» e l'aeroporto di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio» all'interno dello schema di Contratto di Programma – parte Investimenti 2017-2021 siglato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
G/2942/53/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;
premesso che il decreto-legge in esame détta disposizioni in materia di società quotate, in particolare all'articolo 13;
premesso che il decreto legislativo 175 del 2016 recante il Testo Unico in materia dl società partecipate (di seguito «TUSP») nel definire l'ambito soggettivo per la propria applicazione ha opportunamente previsto (articolo 1, comma 5) che le disposizioni di natura pubblicistica da esso dettate si applichino alle società quotate solo se espressamente previsto;
considerato che l'effetto di ampia esclusione delle società quotate dalla disciplina recata dal TUSP non opera tuttavia per le società partecipate da una quotata, allorché una pubblica amministrazione abbia in esse una partecipazione di qualsiasi entità, non detenuta tramite una società quotata;
tenuto conto che per effetto di questa disposizione è sufficiente una partecipazione anche infinitesimale di una pubblica amministrazione in una società partecipata da una quotata per determinarne la soggezione alla disciplina del TUSP;
l'irrazionalità dell'attuale previsione normativa è resa evidente dal fatto che l'estensione alle società quotate della normativa recata dal TUSP determina una duplice soggezione di tali società a normative non sempre armonizzabili: da una parte una disciplina che pone l'accento sui vincoli e sulle responsabilità alle quali è soggetto l'azionista pubblico, dall'altra parte una normativa che prevede obblighi e responsabilità nei confronti degli azionisti, risparmiatori ed investitori. Se tale sovrapposizione normativa può giustificarsi rispetto a società partecipate da quotate, nelle quali vi sia un azionista pubblico che detiene una partecipazione di controllo, altrettanto non può dirsi negli altri casi,
impegna il Governo:
a considerare l'opportunità di porre rimedio all'incongruenza normativa illustrata in premessa, assumendo l'iniziativa di modificare l'articolo 1, comma 5 del TUSP, nella direzione di rendere operante la clausola di espressa applicazione del TUSP anche nei confronti delle società partecipate da una quotata nelle quali la pubblica amministrazione non detenga una partecipazione di controllo.
G/2942/54/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato l'A.S. 2942, premesso che:
l'articolo 12 del provvedimento in esame ribadisce l'intervento dello Stato nella gestione Alitalia continuando con la procedura di amministrazione straordinaria e con un ulteriore prestito di 300 milioni, e conferma così una sorta di statalizzazione della società che vede lo Stato invadere la sfera del privato;
la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza nasce per la ristrutturazione e/o vendita delle imprese a partecipazione pubblica o operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali ma l'attuale intervento su Alitalia è un esproprio nella gestione della proprietà attraverso l'intervento generale dello Stato nel settore privato;
dal 2008 ad oggi lo Stato, riconoscendo la condizione di crisi della società di bandiera, ha avuto un'ingerenza forte in numerose occasioni con diversi interventi, elargendo dal 2008 (anno del primo prestito ponte di 300 milioni di euro) fino al 2014 (anno dell'ingresso per il 49 per cento di Ethiad e la nascita della 'nuova' Alitalia svincolata dallo Stato) una somma pari a 4,1 miliardi di euro, escludendo il prestito ponte di 600 milioni della manovrina estiva e gli ulteriori 300 di questo provvedimento;
i continui interventi governativi su Alitalia hanno stabilizzato un'emergenza forzando il sistema democratico del governo del Paese e questo Governo continua a destinare ingenti risorse economiche per il risanamento dell'Alitalia anche dopo la sua completa privatizzazione e la consistente partecipazione azionaria dell'Ethiad, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi.
l'ennesimo intervento statale non si presenta risolutivo delle problematiche legate all'Alitalia, anche perché la gestione di questa emergenza attraverso l'adozione del regime commissariale, non sembra certo aver accelerato la messa in atto di azioni concrete, anzi, sta ritardando la soluzione del problema;
impegna il Governo:
a presentare alle commissioni parlamentari competenti, entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, un piano dettagliato in cui si specifichino le attività oggetto dell'attuale contributo di 300 milioni di euro.
G/2942/55/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro;
la prospettiva verso cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un welfare contrattuale inclusivo, nell'ambito del quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datori di lavoro;
i lavoratori dipendenti, mediante una contribuzione volontaria di importo contenuto, potrebbero accedere a vantaggiose forme di copertura che un sistema mutualistico come quello bilaterale assicura;
si ravvisa l'opportunità di introdurre una soglia di deducibilità, anche modesta, che consenta ai professionisti di beneficiare delle prestazioni della bilateralità senza subire penalizzazioni rispetto a coloro che, in quanto datori di lavoro, possono goderne;
tale soglia è individuata in 80 euro annui, per una platea di 2.065.000 professionisti, per un totale di 15 milioni di euro medi annui;
la disposizione comporterebbe un notevole risparmio per lo Stato. I costi di molte prestazioni sanitarie non graverebbero infatti sul Servizio Sanitario Nazionale in quanto coperti dalle forme mutualistiche sopra citate;
si consideri che il valore del Piano Assistenza Professionisti consente attualmente una copertura annua in caso di utilizzo di tutte le garanzie previste nella formula più elevata pari a circa euro 4.000 all'anno, oltre al valore della copertura infortuni fino a euro 50.000 nelle formule ordinarie;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili, della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele.
G/2942/56/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
al fine di assicurare il ricambio generazionale ed il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, il Governo ha emanato il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni che all'articolo 5, comma 9, disciplina la partecipazione a cariche apicali di personale in quiescenza;
tale disposizione prevede il divieto di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, fatta eccezione per i componenti delle giunte degli enti territoriali e per i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti di natura associativa;
la possibilità di conferire tali incarichi a soggetti in quiescenza è comunque prevista ancorché a titolo gratuito;
la norma trova applicazione, oltreché per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le autorità indipendenti, anche per le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 31 dicembre 2009, n. 196, in cui rientrano le Casse previdenziali ex decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
inoltre, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con due circolari (n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015) ha specificato che il divieto interessa anche gli enti aventi forma di società o fondazione, nonché le fondazioni controllate dalle pubbliche amministrazioni per le nomine a incarichi dirigenziali, direttivi e per le cariche in enti;
pertanto, allo stato attuale, tutte le Casse previdenziali, sebbene soggetti giuridici di diritto privato con autonomia gestionale ed organizzativa, sono sottoposte a tale normativa;
gli enti previdenziali contribuiscono, non solo al finanziamento degli enti per mezzo dei versamenti contributivi, bensì anche al processo di scelta dei componenti dei Consigli di Amministrazioni, come previsto dagli statuti delle Casse previdenziali;
impegna il Governo:
a escludere dall'ambito di applicazione del predetto divieto gli enti previdenziali privati i cui organi di governo sono eletti, in via diretta o indiretta, da parte degli iscritti.
G/2942/57/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
il personale comandato e fuori ruolo ha un'esperienza maturata che costituisce un valore aggiunto per l'amministrazione presso cui presta servizio, difatti, il trascorrere degli anni ha fatto sì che le stesse acquisissero una esperienza lavorativa professionale a tutto vantaggio delle amministrazioni stesse;
anche dal punto di vista finanziario vi è un indubbio vantaggio per il bilancio dello Stato giacché lo spostamento da una amministrazione ad un'altra con l'inquadramento nei ruoli del personale in argomento, non può costituire ulteriore aggravio per la finanza pubblica essendo comunque tali soggetti a carico dello Stato;
al contrario, comporta maggiori costi a carico dello Stato il lavoratore comandato o fuori ruolo che continua a essere computato nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, poiché la sua originaria posizione non può essere ricoperta per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di risolvere in modo definitivo la situazione del personale comandato e fuori ruolo che da ben più di dieci anni presta servizio in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.
G/2942/58/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
secondo quanto di legge nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del TAR Lazio, «l'intero impianto del decreto legislativo n. 178 del 2012 (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8) appare invece frutto di eccesso di delega, né si presta ad interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto non riconducibile ad una chiara volontà del legislatore delegante, le cui finalità di mera riorganizzazione e riordino del rapporto di vigilanza – ferme restando le funzioni attribuite agli enti e le disposizioni vigenti per il personale in servizio – sono state rispettate per altri enti e istituti, che in attuazione del medesimo art. 2 della legge n. 183 del 2010 non hanno perso la propria natura giuridica, senza alcun negativo impatto sul personale»;
ne consegue che l'unico modo per eliminare i possibili rischi di un più che probabile giudizio di illegittimità costituzionale, sia il ripristino dello status quo e cioè al ripristino dell'Ente strumentale alla CRI (ente pubblico);
l'Associazione Croce Rossa Italiana verrebbe estinta ape legis, al pari di come è stata concepita, ed il relativo personale assorbito dall'Ente strumentale alla CRI;
per quanto attiene al personale militare, la cui «smilitarizzazione coatta» potrebbe essere autonomamente censurata di incostituzionalità, è prefigurato un volontario ritorno allo status di militare – in un contingente ad esaurimento – con il grado rivestito all'atto del congedo. La volontarietà di tale transito è stata delineata al fine di tutelare al massimo le aspettative del personale che, in taluni casi, potrebbe lamentare uno «stress da navetta» dovuta alle ipotesi in cui dalla condizione militari si sia passati ad un'appagante situazione di lavoro dipendente nei ruoli del personale civile dell'Associazione. La previsione di un'istanza di parte, invece, neutralizza da subito eventuali ipotesi di contenzioso riconducibile a quella che – di fatto – è una doppia mobilità nel volgere di due anni. Al fine di realizzate tale procedura – come pure il riassorbimento del personale civile – la norma prevede il rinvio ad un regolamento in cui potranno essere delineate nel dettaglio tempistiche e modalità di tale operazione;
per quanto attiene al profilo patrimoniale, invece, la disposizione prevede innanzitutto la salvezza degli effetti degli atti trascritti. Tale disposizione è necessaria al fine di non pregiudicare ulteriormente la disastrosa situazione economico-patrimoniale dell'Ente dovuta all'enorme massa passiva costituita da debiti e da soccombenza in sede di giudizio. Molti dei cespiti già nel patrimonio della vecchia Croce Rossa, infatti, ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012 sono stati alienati al fine del ripianamento del debito. Occorre dunque, in sede di riforma, non pregiudicare le posizioni debitorie estinte o per le quali i negozi stipulati e trascritte sono stati destinati a produrre effetti;
sotto il profilo tecnico finanziario il provvedimento non è suscettibile di produrre oneri in quanto il personale destinato a rientrare nella CRI non è mai stato sganciato dall'erano quanto ad oneri finanziari relativi al proprio trattamento economico;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di trasferire le funzioni pubblicistiche assegnate all'Associazione Croce Rossa italiana all'Ente strumentale alla CRI (ente pubblico), già esistente, rinominandolo, e prevedendo che sia retto da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
G/2942/59/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;
premesso che:
l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 che individua la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore massofisioterapista;
l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;
non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1º gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali cosi individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990; non vi è stato, alcun intervento da parte del Ministero della sanità nell'individuare il massofisioterapista come una delle figure da riordinare come peraltro sottolineato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5225 del 2007: «Non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del masso fisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione» e ribadito dalla circolare Ministeriale 28 gennaio 2010 con la quale il Ministro Fazio ribadisce che: «la figura del masso fisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi dei decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto il titolo di massofisioterapista con formazione biennale conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla regione di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge n. 403 del 1971»;
con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e masso fisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999;
il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma come citato tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;
l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IVA, include la figura del «massaggiatore»;
i titoli di massofisioterapista venivano rilasciati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 1971, che recita: «La professione sanitaria ausiliario di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e masso fisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente «... omissis ...» e che l'articolo 99 del TULS deve interpretarsi in maniera estensiva riferibile a tutte le prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di natura riabilitativa, come da autorevole insegnamento della suprema Corte di cassazione (v. Cass. 23 aprile 2001 n. 5979; Cass. 27/3/2001 n. 4403);
gli operatori in possesso di titoli rilasciati ai sensi della legge n. 403 del 1971 da corsi attivati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono circa 10.000 e tali operatori, come sopra indicato, sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, ma a seguito di vuoto normativo non rientrano espressamente nelle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 maggio 2002;
la difforme o mancata applicazione delle disposizioni su indicate che ha portato come conseguenza situazioni critiche e insostenibili che minano le attività professionali degli operatori del settore; attualmente i circa 10.000 operatori formatisi alla luce di norme legislative ministeriali, che attualmente prestano la loro opera già in esenzione IVA, si trovano in seguito ad interpretazioni restrittive e soggettive a dover subire «ex-post» una decurtazione professionale e di ruolo,
impegna il Governo:
a predisporre tutte le necessarie modifiche normative affinché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applichino anche alla figura di massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.
G/2942/60/5
RICCHIUTI, GOTOR, GUERRA, FORNARO, PEGORER
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (AS. 2942),
premesso che:
con l'articolo 19 del citato decreto 148 del 2017 si prevede nello specifico che oltre la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) anche gli altri organismi di gestione collettiva, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore;
l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva oltre che alla S.I.A.E. anche agli altri organismi di gestione collettiva;
per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
premesso, altresì, che:
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) definisce con proprio provvedimento le modalità per accertare il possesso dei requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore;
considerato che:
questa disposizione avrà un impatto sull'occupazione della SIAE, che vede impiegato circa 1200 dipendenti e oltre 500 mandatari ed indotto;
i veri beneficiari dell'articolo 19 potrebbero risultare coloro che utilizzano, a concreto scopo di lucro, i repertori di proprietà degli autori, 'tra loro anche le multinazionali del web;
rilevato che:
le modifiche normative, per quanto lo scopo sia positivo, non sono coordinate e non rappresentano una vera riforma del diritto d'autore; ciò potrebbe creare incertezza, lacune in alcuni passaggi e generare infine contenzioso;
l'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 già prevede la verifica dei requisiti degli organismi di gestione collettiva da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, la definizione dei criteri che dovranno soddisfare gli organismi di gestione collettiva alla luce delle modifiche normative che interverranno;
a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi il coordinamento e l'armonizzazione tra la normativa nazionale e quella europea al fine di scongiurare incertezza in materia.
G/2942/61/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia»;
nello specifico le risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) erano pari a 1.680 milioni di euro nel periodo 2017-2030, mentre quelle rideterminate dal provvedimento in esame, come esplicitato alla tabella 5 allegata, sono ridotte a 912,90 milioni di euro, con un risparmio di oltre 700 milioni di euro;
nonostante ben otto provvedimenti di salvaguardia restano ancora esclusi da ogni forma di tutela una ristretta platea di circa cinquemila soggetti;
per porre fine alla triste vicenda degli esodati che oramai si trascina da ben sette anni a causa della riforma delle pensioni Fornero serve un nono provvedimento di salvaguardia;
considerato che:
già in passato il Governo ha destinato le risorse accumulate nel fondo esodati ad altri scopi;
impegna il Governo:
a destinare i risparmi di spesa derivanti dall'ottava salvaguardia di cui alla legge di bilancio per il 2017 ad un ulteriore e definitivo provvedimento di salvaguardia degli ultimi esodati esclusi dai precedenti interventi.
G/2942/62/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia» incrementando il FOSF come previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016);
l'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità per il 2016, nel risolvere il problema interpretativo dell'Inps in merito all'accesso al regime sperimentale cosiddetto «opzione donna» aveva aperto anche alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 impiegando le eventuali risorse avanzate dall'intervento ivi contemplato;
così non è stato ed il Governo ha incamerato i residui per destinarli ad altri scopi;
l'opzione per le lavoratrici di accedere al pensionamento con il calcolo interamente contributivo se in possesso del requisito anagrafico di 57 anni di età (58 se autonome) e almeno 35 anni di contributi è oggettivamente una soluzione di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro per tante lavoratrici colpiti dalla riforma Fornero e che, alla luce degli incrementi della speranza di vita dal 2019 in poi, rischierebbero di rimanere bloccate nell'accesso alla pensione;
tale blocco non deve essere considerato solo in termini di risparmi di spesa pensionistica, ma in una visione più lungimirante, deve essere vagliato anche per gli effetti negativi sul welfare familiare e sul tasso di natalità, con tante donne 67enni, impossibilitate nel ruolo di nonne e/o di assistenza e supporto domestico;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di impiegare le economie accertate di cui all'articolo 8 del provvedimento a copertura degli oneri derivanti da un intervento dì prosecuzione della sperimentazione del regime cosiddetto «opzione donna».
G/2942/63/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia» incrementando il FOSF come previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (legge n.232 del 2016);
è fortemente sentita l'esigenza di un intervento normativo che riconosca il lavoro di caregiver familiare ai fini dell'anticipo pensionistico;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di impiegare le economie accertate di cui all'articolo 8 del provvedimento a parziale copertura degli oneri derivanti da un intervento di prepensionamento, rispetto ai requisiti richiesti a legislazione vigente, in favore dei familiari che assistono in costanza di convivenza familiari entro il secondo grado riconosciuti, a causa di malattia, infermità o disabilità, invalidi civili al 10º per cento e necessitano di assistenza continua.
G/2942/64/5
PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»
premesso che:
l'articolo 7, comma 1, destina i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni;
lo smembramento del Corpo forestale dello stato dovrebbe allineare le specifiche competenze dell'antincendio boschivo, verso una canalizzazione più naturale nel Corpo nazionale Vigili del fuoco;
l'esiguità delle squadre operative, ormai nota a tutti i livelli, sono un dato oggettivo sull'impossibilità di fronteggiare le emergenze e l'ordinarietà nella maniera più efficace possibile;
impegna il Governo:
ad individuare misure volte a garantire maggiori risorse umane e finanziare al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di modo da consentire una capillare presenza sul territorio.
G/2942/65/5
PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca, tra l'altro, disposizioni in materia di Fondo sociale per occupazione e formazione;
con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1º maggio 2015 è divenuta operativa la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) che ha preso il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
in base a tale normativa è stato allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge 92/2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;
l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, percependo l'indennità per la metà dei mesi lavorati;
al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legislativo 148/2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che nel caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi. Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1 maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo;
l'articolo 43 decreto legislativo 148/2015 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo 185/2016 che ha aggiunto un comma 4-bis. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. Anche tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti e financo discriminatori;
impegna il Governo:
a porre in essere appositi ed urgenti interventi di carattere normativo volti all'introduzione ed alla messa a regime in maniera stabile di un sistema che assicuri la fruizione della NASPI a tutti i lavoratori stagionali anche se operanti in settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali, superando la prassi degli interventi contingenti e limitati come quelli finora posti in essere;
a reperire le opportune risorse necessarie a tale scopo, anche prevedendo la destinazione a tal fine di eventuali risorse residue già stanziate in occasione dell'emanazione dei provvedimenti di cui in premessa.
G/2942/66/5
PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BOTTICI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»
premesso che:
l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia in materia pensionistica;
considerato che:
uno dei problemi che affligge il sistema pensionistico e di welfare attualmente vigente in Italia è dato dalle disparità di trattamento, a volte assai marcate, tra le diverse categorie di lavoratori ed addirittura all'interno delle stesse;
il decreto legislativo 81/2015, nel riformulare la disciplina sul lavoro a tempo parziale in una prospettiva di semplificazione dell'istituto, non ha riproposto la distinzione del part-time nelle sue tradizionali tipologie: part time orizzontale, verticale e misto;
tuttavia, tale suddivisione dovendo il contratto di lavoro indicare puntualmente gli estremi relativi alla durata ed alla collocazione temporale della prestazione, ha continuato di fatto ad essere utilizzata nella prassi contrattuale individuale e collettiva, con l'assegnazione a ciascuna tipologia di lavoro a tempo parziale di differenti regimi, in linea con i modelli di organizzazione del lavoro e di utilizzo di prestazioni a orario ridotto nei contesti produttivi;
i lavoratori e le lavoratrici assunte con contratto di part time già definito come «verticale ciclico» (in particolare nei settori della ristorazione collettiva o dei servizi di pulizia ed ausiliarato, anche presso enti pubblici), difficilmente superano le quindici ore lavorative alla settimana (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo) e le quattordici ore (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro dei multiservizi);
queste lavoratrici e questi lavoratori oltre a non usufruire di alcun elemento di welfare, sono altresì penalizzati dal punto di vista del conteggio contributivo ai fini dell'accesso alla pensione, in quanto per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52;
i lavoratori part-time spesso rischiano di maturare contributi talmente bassi che non raggiungerebbero neanche la cifra della pensione sociale. La vigente normativa prevede una soglia minima per l'accredito dei contributi di 10.440 euro annuali, una somma che non è raggiunta neppure dai lavoratori part-time che lavorano tutto l'anno se i loro contratti non superano le 20-22 ore settimanali;
ciò comporta che, chi ha un lavoro povero, non solo gode di un reddito basso durante la carriera lavorativa, ma poi godrà di una pensione bassa e a volte inferiore alla pensione sociale, oppure dovrà lavorare di più per accedere e poter godere della pensione.
sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando (sentenza 396/2010) che questa situazione è in contrasto, con il principio di non discriminazione tra lavoratori part-time e lavoratori full-time, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale che per quanto attiene alle condizioni di impiego, statuisce che i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavoratore a tempo parziale, ameno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive;
il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla citata direttiva europea e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, peraltro confermata dalla recente e costante giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda Cass. 24532/2015; Cass. 24647/2015; Cass. 8565/2016; Cass. 22936/2016), circa i ricorsi promossi dalle organizzazioni sindacali al fine di ottenere il riconoscimento da parte dell'Inps ai lavoratori a tempo parziale della contribuzione per i periodi finora non considerati ai fini dell'accesso alla pensione;
impegna il Governo:
a porre in essere apposite iniziative di carattere normativo al fine di adeguare la normativa italiana alla citata direttiva europea, tutelare i lavoratori con contratto a tempo parziale verticale ciclico ed eliminare le discriminazioni tra categorie di lavoratori, garantendo la parità di trattamento contributivo in base alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15.12.1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.
G/2942/67/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»
premesso che:
tra i lavoratori italiani, destinatari di abusi per reiterazione di contratti di lavoro a termine, tutelati dall'ordinamento europeo e rimasti ancora privi di tutela stabilizzatoria, vi sono gli ex dirigenti incaricati delle Agenzie fiscali;
sulla questione sono al momento pendenti numerosi procedimenti innanzi alla Magistratura nazionale ed ai competenti organi europei;
il 26 ottobre scorso, innanzi la Corte di giustizia europea sono state rese note le conclusioni generali nel procedimento dove lo Stato italiano è parte in causa sulla questione della tutela spettante ai lavoratori che siano stati destinatari di reiterati contratti a termine. Nelle conclusioni viene prospettata la possibilità di parametrare l'indennità sanzionatoria alla durata dell'abuso;
la stabilizzazione degli incaricati non impatta sull'assetto di riforma delineato dal DDL 2837 (Riorganizzazioni delle Agenzie fiscali), anzi agisce in via propedeutica eliminando una grave criticità ed agevolando così l'avvio del nuovo corso che prevede una maggiore autonomia ed una nuova gestione del personale;
impegna il Governo;
all'inquadramento direttamente, disposto dalle Agenzie fiscali, nel corrispondente ruolo dirigenziale il personale delle Agenzie Fiscali con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive.
G/2942/68/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»
premesso che:
l'ordine del giorno risponde a quanto previsto al punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento;
l'importanza di sollecitare un ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale è richiamato anche nella «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2017» allegata alla nota di aggiornamento al DEF 2017;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale.
G/2942/69/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;
le MPMI, specie quelle a conduzione familiare, devono affrontare oggi una sfida importante legata al cambiamento strutturale imposto dai mutamenti tecnologici e dall'avvento della quarta rivoluzione industriale;
le MPMI potrebbero trarre da tali mutamenti una grande opportunità sviluppo; in questa fase sarebbe utile sostenere quei processi che puntino ad un ricambio generazionale all'interno delle aziende che intendano innovarsi nel loro processo produttivo;
nel solo segmento dimensionale «micro» dell'intero compatto industriale, la partecipazione degli imprenditori e dei loro familiari all'attività di impresa supera il 50 per cento del totale degli addetti;
da una analisi dei dati relativi alle imprese familiari e ai passaggi generazionali emerge tuttavia che appena il 31 per cento di tali imprese arriva in salute alla seconda generazione e soltanto il 15 per cento alla terza. Molto spesso per rilanciare queste aziende basterebbero investimenti in grado di introdurre elementi innovativi nel processo di produzione e di gestione aziendale,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per favorire il ricambio generazionale all'interno delle MPMI, sostenendole, in questa difficile fase di transizione verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata, nel rinnovamento dei loro processi produttivi.
G/2942/70/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;
l'articolo 9, comma 1 rifinanzia il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
dal 2013 è operativa la Sezione Speciale «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità» del Fondo di Garanzia per le PMI, finalizzata alla compartecipazione della copertura del rischio sulle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili;
le risorse non appaiono tuttavia idonee a sostenere l'accesso al credito di tali imprese rappresentando questo un elemento di ostacolo alla crescita del settore;
le imprese femminili rappresentano un'importante occasione di rinnovamento per il sistema produttivo italiano; negli ultimi sette anni si sono costituite circa 554 mila imprese femminili, attive in tutti i settori economici del Paese, in primo luogo nel terziario e precisamente nel turismo e nella ristorazione, dove sono occupate circa 64 mila imprese, la maggior parte delle quali gestite da giovani donne,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere finanziario, volte a favorire la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili.
G/2942/71/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;
premesso che:
l'articolo 9, rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662, ponendo le basi per la ripresa degli investimenti in alcuni settori strategici dell'economia italiana;
da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;
la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;
sarebbe opportuna un'iniziativa volta a tutelare le piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'istituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dedicata al sostegno delle attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni.
G/2942/72/5
CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;
premesso che:
il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, articolo 42, commi 3 e seguenti, ha istituito i consorzi per l'internazionalizzazione, prevendo in loro favore specifici contributi per la copertura del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione;
lo strumento consortile bene si adatta a rappresentare gli interessi delle piccole e medie imprese supportandole nella loro promozione all'estero, a tutela del «made in Italy» e delle produzioni locali;
le risorse stanziate in favore dei consorzi appaiono tuttavia esigue rispetto al crescente numero di imprese che si internazionalizzano e alle finalità che la legge intende perseguire,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative volte ad incrementare le risorse che si rendono necessarie per sostenere le attività di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
G/2942/73/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;
premesso che:
l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;
lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;
è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;
è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;
a conclusione dell'esame in commissione 9ª agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle «problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola;
impegna il Governo:
a dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine;
G/2942/74/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
è diventato necessario chiarire che possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire della loro garanzia anche i professionisti non organizzati in ordini o collegi;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di superare le difformità interpretative derivanti dall'attuale formulazione della norma inserita nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che fa riferimento ai liberi professionisti quali soggetti a cui è consentita la possibilità di partecipare al capitale dei confidi e di usufruire della loro garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari.
G/2942/75/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:
l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto è un onere ulteriore, il cui adempimento risulta impossibile o eccessivamente gravoso, che andrebbe ad aggiungersi a quelli che gravano sulle imprese che operano ordinariamente;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di evitare che l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto gravi anche su quegli operatori economici, in particolare PMI (ad es. esercizi commerciali o alberghieri), che si limitano a trasmettere musica di sotto fondo e che pertanto non sono in grado di effettuare una reportistica puntuale qual è quella prescritta dall'articolo 23 del decreto legislativo 35/2017.
G/2942/76/5
MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942),
premesso che:
l'Articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva – ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa – operanti sul territorio dell'DE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
considerato che:
il diritto d'autore è disciplinato principalmente dal Codice civile e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, una normativa ormai antiquata che presuppone un'idea tradizionale di creatività legata alla proprietà intellettuale quale emanazione di un diritto individuale;
oggi gli scenari sono mutati, e l'avvento delle nuove tecnologie ha reso più veloce e semplice tanto la riproduzione quanto la diffusione delle opere, almeno per alcune categorie. Con gli strumenti informatici l'opera diviene sempre più immateriale e la disciplina in vigore, nonostante le modifiche apportate nel corso degli anni, appare rigida e ben poco duttile e adattabile al nuovo contesto non garantendo, ad esempio, l'accesso libero e gratuito ai contenuti e il superamento dei modelli classici di mercato;
considerato inoltre che:
l'attuale impianto normativo, seppure lievemente corretto dalla norma in esame, risulta anacronistico anche per ciò che concerne il settore della intermediazione e della riscossione dei diritti d'autore, incentrato com'è su un numero circoscritto di soggetti e senza alcuna apertura al mercato e alla concorrenza;
in buona sostanza, intervenendo con il provvedimento in esame, con le modalità con cui si è intervenuti, la situazione rimarrà immutata. Ciò perché il regime di riserva delineato dal medesimo articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, esclude a priori la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per poter sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola;
è chiaro che la forbice rimane divaricata, data la natura stessa del soggetto che gestisce il diritto d'autore e i diritti connessi, fra organismi di gestione collettiva (o collecting societies) come la SIAE, che continuano a essere tutelati, e organismi di gestione indipendente che risulterebbero invece penalizzati.
pertanto enti di gestione indipendenti, alternativi agli organismi di gestione collettiva, che come finalità «unica o principale, gestiscono diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi» e che non siano detenute né controllate, «direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti» e che nel contempo perseguano fini di lucro», allo stato attuale risultano escluse dalla possibilità di intermediare direttamente i diritti d'autore;
inoltre, il provvedimento in esame benché preveda l'estensione della raccolta dei diritti d'autore a tutti gli organismi di gestione collettiva, non interviene su tutte le disposizioni della normativa vigente che affidano poteri esclusivi alla SIAE sia in fase di controllo, riscossione o imposizione di forme superate e inidonee di contribuzione;
valutato infine che:
la norma in esame introduce una liberalizzazione solo apparente, che amplia la dimensione geografica ma non la portata del dettato normativo, laddove occorrerebbe, invece, rivedere dalle fondamenta l'impianto normativa sul diritto d'autore nonché garantire la liberalizzazione del mercato nel settore, dando pieno mandato alle società private indipendenti che gestiscono il diritto d'autore e con temperando gli interessi degli autori con le esigenze legate alle tecnologie e alle inedite modalità di comunicazione;
impegna il Governo:
a rivedere, coinvolgendo tutti gli operatori e i soggetti pubblici interessati, l'impianto legislativo, muovendo da una riformulazione della legge n. 633/41, in grado di adattarsi ai nuovi contenuti e ai nuovi mezzi di diffusione nell'ottica della tutela dei diritti degli autori e degli operatori nei nuovi mercati globali delle reti e dei servizi;
ad adottare ogni opportuno provvedimento volto a riformare seriamente l'attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore, determinando una condizione maggiormente concorrenziale, aperta al mercato, e in linea con quanto previsto dalla normativa europea.
G/2942/77/5
SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» (ddl 2942),
premesso che:
l'articolo 12 del provvedimento in esame differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50/2017 ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria;
la compagnia Alitalia gestisce anche i collegamenti dalla Sardegna con i principali hub aeroportuali della penisola italiana;
considerato che:
in particolare, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato, nel mese di ottobre 2017, il decreto che consente di garantire sino a giugno 2018, anche per gli aeroporti di Alghero e Olbia, le tratte sottoposte a oneri di servizio per Roma e Milano. Nelle scorse settimane, il Ministro aveva già prorogato i voli della continuità territoriale per Cagliari;
è stato quindi momentaneamente superato il vuoto aperto dai rilievi della Commissione europea con la bocciatura dei bandi per la nuova continuità che sarebbe dovuta entrare in vigore a novembre. La Commissione europea ha espresso rilievi che riguardano sia il bando non assegnato per Cagliari e sia quelli assegnati ai due scali del nord Sardegna. I punti sollevati dalla Commissione europea riguardano le frequenze, la capacità, le tariffe e una serie di obblighi addizionali contenuti nei nuovi bandi ritenuti fondamentali per la Regione Sardegna al fine di garantire la continuità territoriale;
il dialogo tra la Regione Sardegna e la Commissione europea resta aperto per portare avanti il confronto sui contenuti delle prossime gare,
impegna il Governo:
ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire, nell'ambito dell'interlocuzione con la Commissione Europea per l'assegnazione dei nuovi bandi, la continuità territoriale della Regione Sardegna;
a promuovere nelle opportune sedi comunitarie iniziative volte a favorire la definizione di un regime tariffario agevolato per i collegamenti aerei da e per la Sardegna, di breve e medio raggio, che garantisca la libera circolazione di persone e merci;
ad adottare misure volte a ridurre lo svantaggio derivante dall'insularità che rende il costo dei trasporti da e per la Sardegna, sia per i cittadini che per le merci, sia aereo che marittimo, di gran lunga più caro rispetto a quello della penisola e del resto d'Europa, penalizzando cosi non solo i cittadini sardi, residenti ed emigrati, ma tutti i cittadini europei.
G/2942/78/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
appare indispensabile introdurre criteri e limiti comuni di tariffazione a carico degli autobus in servizio di noleggio con conducente al fine di razionalizzare e uniformare, in un'ottica di maggiore equità, trasparenza e sostenibilità per l'utenza, i diversi sistemi di tariffazione degli accessi dei suddetti autobus, vigenti a livello territoriale;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di definire, ai sensi di quanto già previsto dalla Direttiva n. 3816 del 21 luglio 1997, che gli autobus di linea sono esclusi dall'applicazione delle tariffe di accesso e sosta nelle ZTL urbane di cui all'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e, nel contempo, demandare ad una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottarsi previo parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali l'introduzione di criteri e limiti comuni di tariffazione a carico degli autobus in servizio di noleggio con conducente importati a criteri di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto.
G/2942/79/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
la questione dell'inserimento dei residenti della Regione Veneto tra i beneficiari del previsto sconto sul prezzo della benzina, in ragione della presenza del terminale gasiero al largo di Porto Levante è questione annosa;
nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio allo scopo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compensazioni ambientali in sconto benzina, con sentenza n. 04172/2012, il Tar del Lazio ha dato ragione al Veneto;
respingendo il ricorso il 6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale «ha dedotto la violazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto nimby (not in my backyard);
durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività (decreto-legge n. 91 del 2014) è stato approvato un emendamento che ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli sconti sul carburante a titolo dì compensazione per la presenza del rigassificatore;
l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminai Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45 per cento) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture off-shore al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;
ciò nonostante il Polesine è stato estromesso dall'accesso agli incentivi sul carburante e l'immotivata discriminazione ai suoi danni provocata dall'emendamento approvato nella notte del 23 luglio 2014 al citato decreto-legge n.91 non è mai stata sanata, a dispetto delle innumerevoli promesse del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa ovvero adottare un meccanismo agevolativo per i territori che ospitano impianti di rigassificazione a terra e off-shore;
impegna il Governo:
a individuare, già nella imminente legge di bilancio, misure agevolative a favore del Polesine a titolo di compensazione per la presenza del terminale gasiero allargo di Porto Levante.
G/2942/80/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante — «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neolaureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;
il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;
nell'ambito dell'iniziativa Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;
i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 2017/2018 è fissato in 448 unità,
a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli Ordini;
appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;
considerato che la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura:
impegna il Governo:
ad introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.
G/2942/81/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;
il decreto ministeriale 1º agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;
come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;
in tal senso, si ritiene necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni, considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale;
impegna il Governo:
a sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B – Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;
a sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita al!'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.
G/2942/82/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
il «Centro internazionale del libro parlato» nasce a Feltre nel 1983, con l'obiettivo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio. Scopo principale del Centro è quindi rendere meno pesanti le giornate buie con l'ascolto di un buon libro e realizzare il desiderio di laurea di tanti studenti privati del dono della vista. Le numerose richieste pervengono da tutto il territorio nazionale e il servizio è esteso anche all'estero;
al Centro si rivolgono esclusivamente non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile; già la legge 3 agosto 1998, n. 282 ha stanziato un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre;
impegna il Governo:
a prevedere, già nella imminente legge di bilancio, lo stanziamento di ulteriori contributi economici in favore del Centro internazionale del libro parlato di Feltre.
G/2942/83/5
MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante - «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»
premesso che:
l'articolo 19 del provvedimento in esame recepisce l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di collecting del diritto d'autore e – in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE – estende a tutti gli organismi di gestione collettiva, ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa, stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intelmediazione da parte della SIAE;
considerato che:
nel declino del tradizionale modello umanistico ed entro l'insistita trasformazione che investe l'universo del sapere nel suo complesso, anche attraverso il moltiplicarsi delle diverse fonti di informazione, divulgazione e conoscenza, la tutela del patrimonio archivistico e librario e una sempre maggiore disponibilità e fruibilità delle fonti appaiono quali elementi essenziali tanto per preservare, valorizzare e diffondere le nostre risorse culturali, quanto per il rilancio culturale del Paese;
in particolare, stante che ancora parte significativa della produzione accademica e legata alla ricerca, data generalmente alle stampe in riviste, volumi miscellanei o atti di convegni, viene pubblicata da case editrici accademiche che ne detengono diritti esclusivi, un autore che volesse pubblicare il suo lavoro in un giornale scientifico di prestigio, archiviandolo ad «accesso aperto» si troverebbe a infrangere gli accordi di esclusività o copyright posti dall'editore;
l'Open access (o accesso aperto) è infatti una «modalità di pubblicazione del materiale prodotto dalla ricerca» che ne consente il libero accesso senza restrizioni, e che pertanto si riferisce alla libera disponibilità, pur nel rispetto del diritto d'autore, ma senza comportare nessun'altra implicazione;
valutato inoltre che:
le pubblicazioni scientifiche afferiscono a un settore dove è del tutto ragionevole usufruire e preservare un contenuto di lavoro e associandolo a un determinato autore;
le più importanti Università italiane hanno aderito alla «Dichiarazione di Messina» sull'accesso aperto e dunque la sensibilità e l'attenzione da parte delle istituzioni scientifiche è particolarmente viva;
l'introduzione di criteri di gratuità, diffusione, trasparenza e pubblicità nella produzione universitaria legata alla ricerca avrebbe ricadute non trascurabili sull'intero sistema accademico: in particolare su una più equa ridefinizione dei parametri nella valutazione dei titoli prodotti, che si riverberebbe sul sistema stesso di reclutamento, svincolandolo dal perdurare delle consuetudini clientelari;
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a estendere modalità di pubblicazione ad accesso aperto per la letteratura scientifica e la produzione accademica, in modo che esse possano essere messe a disposizione senza scopo di lucro per la comunità degli studiosi e dei lettori.
G/2942/84/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
la scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta la principale causa di inefficacia delle terapie farmacologiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale;
il rapporto OsMed 2015 ha registrato la permanenza di livelli di scarsa aderenza alle terapie e di inappropriatezza per alcune classi di farmaci (es. ipolipemizzanti, calcio-antagonisti, inibitori di pompa protonica), evidenziando la necessità di fare meglio sia per l'efficacia dei trattamenti sia per una migliore gestione delle risorse;
peraltro, recenti studi osservazionali rivelano che quasi il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento nei primi tre mesi di terapia ed oltre il 70% nei primi 6 mesi;
considerato che:
esistono diverse strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci, e in primis l'aderenza alle prescrizioni, ma la ricerca in questo ambito non fornisce evidenze tali da distinguere in modo convincente quali siano efficaci e quali no;
in questo contesto, di fondamentale importanza appare, dunque, il coinvolgimento del farmacista nel monitoraggio e nella gestione della terapia farmacologica: infatti, attraverso la presa in carico del paziente, il farmacista ha la possibilità di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di criticità, intervenire per rettificare o evitare determinati errori ovvero per segnalare al medico di base o specialista eventuali situazioni critiche;
peraltro, l'articolo 1, commi 571-573, della Legge 208/2015 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo finalizzato a finanziare la prima applicazione di un servizio di aderenza alla terapia per i pazienti affetti da asma, al fine di accrescere i benefici terapeutici con conseguente riduzione dei costi per le relative spese sanitarie;
sarebbe opportuna, per la realizzazione delle linee programmatiche del Ministero della salute in materia di aderenza alla terapia farmacologica e per la promozione del relativo servizio, l'istituzione in via ordinaria di un fondo per il finanziamento del servizio professionale dì monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;
sarebbe altresì opportuna, al fine di evitare disomogeneità a livello locale, l'adozione da parte del Ministero di un decreto che contenga le linee guida per la corretta erogazione del servizio di revisione dell'uso dei medicinali, anche.
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere le necessarie iniziative affinché:
sia promossa l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;
sia adottato, dal Ministero della Salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un decreto recante le linee guida per la corretta erogazione del servizio di aderenza alla terapia;
sia istituito, in via ordinaria, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il fondo per
l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo «Prevenzione» del Fondo Sanitario Nazionale e assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.
G/2942/85/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'articolo 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;
il Ministero della Salute, infatti, ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;
rilevato, peraltro, che
l'ipotizzato conflitto di interessi non può verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa;
tali professioni – tra cui quelle di Ortottista – Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell'Area tecnico-diagnostica di Tecnico Audiometrista e nell'Area Tecnico-assistenziale quella di Dietista e di Tecnico Ortopedico, di Tecnico Audioprotesista non andrebbero ricomprese nella previsione dell'art. 102 del TULS e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché possa essere consentito l'esercizio in farmacia delle altre professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali.
G/2942/86/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
la norma vigente prevede un percorso graduale di riduzione del costo del personale da attuarsi nel periodo 2015/2020, anno entro il quale la spesa complessiva dovrà attestarsi alla spesa dell'anno 2004 diminuita dell'1,4 per cento. Dall'anno 2004 si sono susseguite diverse norme che hanno imposto al SSR un impatto sulla spesa del personale, da ultima la legge 161/2014 che ha previsto la necessità di rivedere gli assetti organizzativi al fine di rendere possibile il rispetto della normativa inerente l'orario di lavoro;
il Patto della Salute già prevede, all'art. 22 comma 5, di «effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004 – 1,4%», che ovviamente, se non reso più aderente e attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini non comparabile con l'anno 2004, rischia di far retrocedere di 16 anni un importante fattore chiave per lo sviluppo e la crescita del servizio sanitario nazionale quale quello delle risorse umane;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di contestualizzare la legge in materia di spesa del personale, nelle more dell'attuazione dell'articolo 22, per le regioni che con apposita legge regionale, si sono fatte promotrici nell'ultimo triennio di processi di riorganizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari; e che sono in grado di certificare bilanci in equilibrio unitamente al rispetto degli adempimenti LEA e dei tempi di pagamento, introducendo quale obbligo, in alternativa all'adempimento di graduale riduzione della spesa del personale per un importo pari a quello della spesa dell'anno 2004, decurtata deIl'1,4%, quello del rispetto del tetto massimo determinato dalla spesa media del personale del SSN relativo al triennio di osservazione 2015-2017 oltre ovviamente al rispetto dell'equilibrio ovvero un'oscillazione massima non superiore allo 0,8% rispetto all'obiettivo da perseguire.
G/2942/87/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'articolo 18 prevede il Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
il comma 1 dispone, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, l'accantonamento per il 2017 della somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dì intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017;
la somma di cui al periodo precedente è così ripartita:
– 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
– 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di dare una prospettiva pluriennale agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi ai livelli essenziali di assistenza con riferimento ai centri di adroterapia.
G/2942/88/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
all'Agenzia europea per i medicinali è affidata, a livello europeo, la funzione regolatoria in materia di politica dei medicinali, sia ad uso umano che veterinario, ivi compresa ogni funzione di coordinamento e di sicurezza nel settore; per quanto attiene a quest'ultimo settore, e cioè alla sicurezza, l'EMA agisce mediante la rete europea e può intervenire se le informazioni acquisite indicano che il rapporto rischio beneficio di un medicinale è cambiato da quando il medicinale è stato autorizzato;
le responsabilità principali della E.M.A. sono, in estrema sintesi, riconducibili alla valutazione e alla vigilanza dei medicinali per uso, sia umano che veterinario, la valutazione scientifica delle domande per l'Unione europea (UE) ed il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali, per uso umano e veterinario, attraverso la procedura autorizzativa centralizzata;
l'Italia, e per essa la città di Milano, sia una scelta strategica ed ideale per allocare la sede deIl'EMA. Infatti, essa, va considerata come una ulteriore occasione per favorire ulteriori e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo nel nostro Paese, e rappresenta, peraltro, una grande opportunità culturale, scientifica ed economica, proprio in considerazione della peculiarità che il settore farmaceutico riveste per il nostro Paese;
impegna il governo
a valutare la possibilità di garantire alla Regione Lombardia un contributo per le spese sostenute per sviluppare, già in questa fase, la progettazione indispensabile per l'adeguamento funzionale delle strutture destinate ad ospitare la nuova dell'Agenzia e consentire il trasferimento di EMA entro fine marzo 2019 e per le spese per la promozione della candidatura di Milano in Italia e in Europa.
G/2942/89/5
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che: l'articolo 2 della Direttiva 2002/46/CE definisce l'integratore alimentare come il prodotto destinato ad integrare la dieta normale, che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altro tipo, a prescindere dalla sua forma di commercializzazione;
l'assenza di una disciplina certa, con riferimento all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile agli integratori alimentari, ha comportato un parziale disallineamento tra prodotti diversi (ad es. aventi una differente forma di commercializzazione);
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assoggettare l'intero novero degli integratori alimentari, come definiti dalla direttiva europea in parola, all'aliquota agevolata del 10 per cento, casi come già applicata nella maggior parte dei casi per i prodotti in oggetto.
G/2942/90/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'endometriosi è una malattia uterina cronica che compromette globalmente la salute della donna con effetti psicofisici spesso debilitanti. Una patologia complessa, originata dalla presenza anomala dell'endometrio, il tessuto che riveste la parete interna dell'utero, in altri organi quali ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino, che colpisce fra il 15% e il 20% della popolazione femminile, tra i 25 e i 35 anni, che si verifica eccezionalmente prima della pubertà e tende a regredire nella menopausa;
tenuto conto che:
l'endometriosi agisce in modo progressivo ed è di difficile individuazione, motivo per il quale si calcola che sia diagnosticata in media otto-nove anni dopo il suo emergere, quando circa il 75-80 per cento delle donne da essa colpite sono ormai soggette a numerosi sintomi e quando la malattia ha raggiunto una considerevole gravità e cronicizzazione;
la scarsa informazione porta spesso le stesse donne a sottovalutare tale patologia imputandola ad una esagerazione dei sintomi;
considerato che:
il 13 gennaio 2017 sono stati approvati i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) dove è stata inserita l'endometriosi nell'elenco delle malattie croniche riguardanti solo prestazioni gratuite per il 3º e 4º stadio della patologia;
impegna il Governo:
ad assumere iniziative, compatibilmente con gli equilibri contabili del Servizio sanitario nazionale, al fine di incrementare l'attività di ricerca, la promozione di campagne di informazione, prevenzione, assistenza relativamente alla malattia dell'endometriosi;
ad istituire, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale dell'endometriosi il cui scopo è raccogliere, in collegamento con il Servizio sanitario nazionale, i dati quantitativi e qualitativi sull'incidenza dell'endometriosi.
G/2942/91/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
il sostegno alla famiglia è al centro dell'agenda di tutti i partiti politici e di tutte le coalizioni;
negli ultimi anni, secondo dati forniti dall'ISTAT, risulta che le famiglie a maggior rischio di povertà sono non soltanto quelle con disoccupati a carico, ma anche quelle con figli minori, così che il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un solo figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 60 per cento superiore rispetto a quelle senza figli, percentuale che sale al 120 per cento qualora i figli minori siano due e al 160 per cento nel caso di più di due;
di fatto, si sta assistendo ad un mutamento strutturale delle famiglie nel quale il numero delle stesse aumenta e, contemporaneamente, decresce il numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carattere socioeconomico che inducono la donna a rinviare la maternità (o addirittura a rinunciarvi), consapevole che oggigiorno l'educazione della prole ha un costo notevole;
secondo alcuni studi, ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino, mediamente 1.100 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare;
considerato che:
nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogeneizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del 10 o del 21 per cento;
viceversa, vi sono Paesi in Europa, come il Regno Unito e l'Irlanda, dove si applica l'aliquota zero sui prodotti per l'infanzia, come vestiario e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca applicano un regime di IVA ridotta per pannolini;
la stessa Commissione europea, non a caso, ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati, tanto che il Parlamento europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa;
impegna il Governo;
ad adottare, a partire dalla prossima legge di bilancio, misure idonee per ridurre la pressione fiscale per le famiglie con bambini, attraverso la riduzione dell'aliquota IVA su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere, liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.
G/2942/92/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
impegna il Governo a:
prevedere, già nella prossima legge di bilancio, attraverso una modifica della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la riduzione dell'aliquota IVA applicata su apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituiti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario.
G/2942/93/5
SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'articolo 18 del provvedimento in oggetto reca «Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza»
con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati aggiornati i Livelli essenziali di assistenza (LEA) ha introdotto lo screening neonatale per sordità congenita;
considerato che
il termine sordità identifica una perdita di funzionalità importante, che comporta, problemi nello sviluppo del linguaggio. I problemi all'udito possono colpire adulti e bambini innalzando barriere sociali.
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce il bambino ipoacusico come colui «la cui acuità uditiva non è sufficiente a permettergli di imparare la sua lingua, di partecipare alle normali attività della sua età, di seguire con profitto l'insegnamento scolastico generale»;
nei bambini, l'udito è fondamentale per acquisire il linguaggio: i disturbi durante l'infanzia e l'adolescenza possono causare riduzioni nella capacità di attenzione, di concentrazione e di comprensione, con conseguenze negative sul rendimento scolastico. Negli adulti, invece, può provocare isolamento e depressione;
è fondamentale tutelare il pieno sviluppo e l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche attraverso dispositivi, quali ad esempio, l'utilizzo di un impianto cocleare in grado di ripristinare la percezione uditiva;
impegna il Governo:
al fine di rimuove le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, a reperire le risorse necessarie per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici.
G/2942/94/5
SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'articolo 19 del decreto-legge in conversione reca norme per la liberalizzazione in materia di collecting dei diritti d'autore, estendendo a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza intermediazione da parte della SIAE;
non sono invece incluse nelle previsioni dettate dall'articolo 19 le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017, che attua in Italia la direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;
impegna il Governo:
a risolvere quanto prima le problematiche sollevate dall'emendamento 19.5.
G/2942/95/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
SIAE rilascia licenze per l'utilizzo di musica come sottofondo in esercizi commerciali quali, ad esempio, supermercati, negozi d'abbigliamento, di oggettistica e sale giochi.
La diffusione del repertorio può avvenire con radio, televisori, lettori CD, etc., con funzione di semplice sottofondo accessorio, non connesso direttamente con l'attività dell'esercizio. Per la musica di sottofondo, il compenso per il diritto d'autore si corrisponde tramite un abbonamento forfettario annuale o periodico, calcolato in base alla tipologia e al numero di apparecchi utilizzati e alla superficie del locale in cui viene diffusa la musica.
Per gli aderenti ad associazioni di categoria che hanno sottoscritto specifici accordi con la SIAE sono previste riduzioni tariffarie. Per società della grande distribuzione che sottoscrivono accordi di accentramento per il rilascio delle licenze e dei pagamenti sono previste riduzioni. E' inoltre possibile aderire a progetti per la semplificazione (fornitura dati) e comunicazione. Tutte le riduzioni sono applicate ciascuna al netto delle altre.
Considerato che:
le piccole e medie imprese sono gravate da molteplici adempimenti di rendicontazione che andrebbero snelliti per semplificarne l'attività di impresa;
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità, con adeguate modifiche normative, di evitare che l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto gravi anche su quegli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, come gli esercizi commerciali o alberghieri che si limitano a trasmettere musica di sottofondo e che pertanto non sono in grado di effettuare una reportistica puntuale, come quella prescritta dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 35 del 2017.".
G/2942/96/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
le associazioni senza scopo di lucro (Onlus o associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica) che organizzano occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, spettacoli e intrattenimenti pubblici nonostante siano esenti dall'imposta sugli spettacoli ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono tenute a corrispondere alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) i diritti d'autore per le pubbliche esecuzioni;
si tratta nella maggior parte dei casi di un ulteriore costo, spesso insostenibile, che grava sulle scarpe risorse di cui le associazioni dispongono. Per fare un esempio per una piccola festa zonale organizzata da una sola parrocchia o da una pro loco in frazioni o comuni fino a 3.000 abitanti, il costo può arrivare fino a 100 euro giornalieri;
impegna il Governo a:
ad attivarsi per garantire una sensibile riduzione dei proventi spettanti alla SIAE quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale.
G/2942/97/5
MORONESE, BULGARELLI, MONTEVECCHI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
con l'emendamento del Governo del Governo 2.0.1000 vengono incrementati i permessi per gli organi esecutivi a 48 ore lavorative al mese per i comuni sotto i 30.000 abitanti e a 96 ore per quelli sopra i 30.000 abitanti;
a valutare la possibilità di estendere a 96 ore lavorative al mese a tutti i comuni i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n.267, per la fruizione di permessi e di licenze.
G/2942/98/5
MORONESE, BULGARELLI, MONTEVECCHI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
G/2942/99/5
MORONESE, BULGARELLI, MONTEVECCHI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
a prevedere che la data per le richieste di accesso all'indennità di cui in premessa possano essere presentate entro il 31 dicembre 2017.
G/2942/100/5
MORONESE, BULGARELLI, MONTEVECCHI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 189/2016, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata con ordinanza sindacale una 'zona rossa', è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
per evitare ulteriori aggravi economici nei confronti dei suddetti comuni
impegna il Governo,
a valutare la possibilità di imputare le indennità di funzione predetta alla contabilità speciale e non al bilancio comunale
G/2942/101/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
la V Commissione del Senato ha esaminato e approvato un emendamento che autorizza una spesa di 35 milioni di euro per il 2017 per la realizzazione di interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po;
tali risorse verranno trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata;
la chiusura del Ponte di Casalmaggiore sul Po, tra Colorno e Casalmaggiore, ormai dal 7 settembre scorso, a causa della vetustà delle proprie strutture che mettono in pericolo il transito delle automobili e la vita delle persone, sta provocando enormi disagi ai pendolari e alle attività produttive e sta creando forti impatti sulla circolazione stradale;
sono intercorse riunioni, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni regionali e locali e i tecnici dell'ANAS, per definire le risorse da destinarsi alla manutenzione straordinaria dell'infrastruttura e le possibilità di finanziamento;
la perizia tecnica ha rilevato la necessità di lavori straordinari per la messa in sicurezza dei sostegni per circa 10 milioni di euro;
la Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni di euro per la sistemazione del ponte, nell'ambito del piano di riparto del cosiddetto Patto per la Lombardia;
occorre un intervento finanziario urgente da parte del Governo perché l'interruzione della viabilità tra due province importanti come quelle di Cremona e di Parma comporta ripercussioni negative non solo sull'economia della zona ma anche su quella delle due regioni Lombardia ed Emilia Romagna e quella dell'intero Paese e crea disagi ormai insostenibili per la popolazione locale,
impegna il
a destinare una parte del finanziamento dei 35 milioni di euro per il 2017, per un importo pari a 10 milioni di euro, agli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Casalmaggiore sulla SP 343 "Asolana".
G/2942/102/5
URAS, ANGIONI, FLORIS, CUCCA, LAI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato
premesso che:
- nel corso del 2017 la Regione Autonoma della Sardegna è stata colpita da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti che hanno gravemente compromesso il potenziale produttivo e la commercializzazione dei prodotti del comparto agricolo ed in particolare di quelli del settore agro-pastorale;
- le aziende del settore, versanti in condizioni già critiche a causa dell'abbattimento del prezzo del latte, scontano altresì la morosità accumulata per la loro condizione di crisi anche in ordine agli obblighi previdenziali e assistenziali a loro carico;
- le leggi regionali n. 19 del 3 agosto 2017 e n. 20 del 14 settembre 2017 hanno destinato complessivamente 45 milioni di euro agli aiuti alle aziende del settore agro-pastorale attribuendo all'ARGEA (Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura) il compito di gestire le domande per accedere ai contributi;
- l'art. 2 bis del provvedimento oggi in esame prevede di erogare, a titolo di concorso all'attività di indennizzo l'importo di 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018, in favore delle aziende suddette che siano state interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017,
considerata la necessità che tali indennizzi - indispensabili per una pronta ripresa del settore - vengano elargiti celermente a seguito di una procedura snella, basata solo sul requisito soggettivo dell'appartenenza dell'azienda richiedente al settore agro - pastorale e sul fatto che sia stata interessata nel 2017 da danni derivanti dall'emergenza climatica,
impegna il Governo
- a chiarire che sotto il profilo giuridico le somme vengono stanziate a titolo di indennizzo con funzione risarcitoria dei danni subiti e non di contributo, e conseguentemente per la loro elargizione non venga stabilita una allegazione documentale tipica delle procedure di aiuto;
- a chiarire inoltre che restano salvi per i beneficiari dell'indennizzo anche tutti gli effetti i benefici e gli incentivi che fossero accordati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.
G/2942/103/5
URAS, ANGIONI, FLORIS, CUCCA, LAI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di discussione del DDL n. 2942, di conversione in legge del decreto-legge n. 148, in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, premesso che:
- la specifica e totale insularità della Sardegna comporta una evidente e oggettiva condizione di isolamento e la necessità che lo Stato, garante dell'omogeneo rispetto su tutto il territorio nazionale del diritto costituzionale alla mobilità, predisponga ogni adeguata misura al fine di escludere l'Isola dalla continuità delle principali reti di trasporto nazionale;
- in questo contesto, nei limiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1008/2008, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica relativa alla gestione del servizio aereo di linea in regime di continuità territoriale, di cui è stata proclamata aggiudicataria, Alitalia S.p.A.;
- l'art. 12 del provvedimento oggi in esame, titolato "procedura di cessione di Alitalia" stabilisce che al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della nuova gara;
si impegna il Governo
a predisporre, d'intesa con la Regione ogni atto necessario perché in sede comunitaria il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale possano ricevere ogni tutela. A tal fine, sono posti in essere a cura dei competenti ministeri le conseguenti procedure, ivi comprese quelle per il riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna.
G/2942//46/5
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
vi è la necessità di chiarire e confermare l'invarianza della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in riferimento al disavanzo da debito autorizzato e non contratto risultante dal rendiconto 2015,
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di prorogare per il 2017 la possibilità di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal decreto-legge n. 78 del 2015 con riferimento all'anno 2016.
1.1
RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, DIRINDIN, GATTI, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA
RESPINTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1 – (Estensione della definizione agevolata dei carichi) – 1. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata; il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 2.500 milioni di euro nel 2017 e di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».
Conseguentemente all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. II comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.».
b) Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).
1.2 (testo 2)
APPROVATO
All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: «novembre 2017», inserire le seguenti: «e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;
b) sopprimere il comma 2;
c) sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:
«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato ''Decreto'', per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dello stesso Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 1º agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L'agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 2:
a) l'agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);
b) il debitore è tenuto a pagare:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), nn. 1 e 2, e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto. »;
d) dopo il comma 10, inserire i seguenti:
«10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.
10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1ºgennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.
10-sexies. All'articolo 6, comma 12 del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020.».
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 92,2 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 24,3 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede, quanto a 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 99,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondete riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero"
1.2
VEDI TESTO 2
All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: «novembre 2017», inserire le seguenti: «e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;
b) sopprimere il comma 2;
c) sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:
«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato ''Decreto'', per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dello stesso Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rette e degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 1º agosto 2618, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della-Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse-somme, salvo quanto previsto dal comma 8; può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L'agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 2:
a) l'agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute-al 31 dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);
b) il debitore è tenuto a pagare:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), nn. 1 e 2, e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateati, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto. »;
d) dopo il comma 10, inserire i seguenti:
«10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.
10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti delta riscossione dal 1ºgennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.
10-sexies. All'articolo 6, comma 12 del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020.».
1.3 (testo 2)
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA
APPROVATO
Al comma 1, le parole: «sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017».
1.3
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA
VEDI TESTO 2
Al comma 1, le parole: «sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 22 dicembre 2017».
1.4
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
PRECLUSO
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di novembre 2017, è fissato al 31 dicembre 2017.».
1.5
PRECLUSO
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di novembre 2017, è fissato aI 31 dicembre 2017.».
1.6
PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo contenenti sanzioni per omesso o ritardato versamento ovvero sanzioni per violazioni di carattere meramente formale, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate''».
1.7
PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo che interessano debitori con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate''».
1.8
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla regge 1º dicembre 2016, n. 225, la parola: ''novembre'', è sostituita dalla seguente: ''dicembre''».
1.9
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, la parola: ''novembre'', è sostituita dalla seguente: ''dicembre''».
1.10
PRECLUSO
Al comma 2, capoverso «13-quater», dopo le parole: «scadute al 31 dicembre 2016» inserire le seguenti: «nonché ai carichi già esistenti alla data del 31 dicembre 2016, non inseriti dal debitore nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata già presentata per altri carichi ammessi alla definizione stessa», e sopprimere la parola: «medesimo».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.
1.11
PRECLUSO
Al comma 2, capoverso «13-quater», dopo le parole: «facoltà di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, espletabile anche dal debitore che non abbia presentato relativa istanza ai sensi del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, e che non abbia in essere piani di dilazione,».
1.12
PRECLUSO
Al comma 2, capoverso 13-quater, dopo le parole: «facoltà di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «espletabile anche dal debitore che non abbia presentato relativa istanza ai sensi del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225».
1.13
PRECLUSO
Al comma 2, aggiungere il seguente:
«13-octies. Al fine di permettere al debitore di esercitare la facoltà descritta al comma 13-quater, tutti gli atti e le procedure esecutive, quali i pignoramenti e fermi amministrativi conseguenti alle iscrizioni al ruolo oggetto della sanatoria si intendono cancellati o sospesi».
1.14
RESPINTO
Aggiungere il seguente comma:
«2-bis) All'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo la parola: «previdenziali» aggiungere il seguente: «per tutte le tipologie di contribuenti, ed enti previdenziali; siano essi pubblici o privati».
1.15
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
PRECLUSO
Sopprimere i commi da 4 a 10.
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento», e dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti; con l'obbligo di rivalsa.
3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis ha effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3-quinquies. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma l-bis, dell'articolo 17 –ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 3-quinquies».
1.16
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
PRECLUSO
Il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 10.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi dimora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, i debitori possono estinguerli provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
4-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, limitatamente ai debiti fiscali 11 cui valore non superi l'importo di 2.500 euro, i debitori possono estinguerli provvedendo al loro pagamento integrale senza gli interessi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente».
Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:
1) al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento».
2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti con l'obbligo di rivalsa.
3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2º10, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 972, n. 633, come modificato dal presente articolo.
3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».
1.17
PRECLUSO
Al comma 4 sostituire le parole: «dal 1º gennaio al 30 settembre 2017» con le seguenti: «sino al 30 settembre 2017».
1.18
PRECLUSO
Al comma 4 le parole: «dal 1º gennaio al 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2017».
1.19
RESPINTO
Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: «gennaio» aggiungere la seguente: «2000».
Conseguentemente
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8; del Decreto, la definizione prevista dal comma 4 del presente articolo può essere esercitata:
a) Relativamente ai soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre-2017, senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere;
b) relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, con le medesime modalità di cui al comma 2, capoverso ''13-quater, lettere a) e b) e secondo quanto previsto dal capoverso da 13-quinquies a 13-septies del medesimo comma 2.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018, dell'autorizzazione relativa al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre2013, n.147».
1.20
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
PRECLUSO
Al comma 4 sostituire le parole: «al 30 settembre 2017», con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
1.21
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
PRECLUSO
Al comma 4, dopo le parole: «al 30 settembre 2017» aggiungere le seguenti: «, derivanti da mancato versamento o, se derivanti da accertamento, siano inferiori a 25.000 euro,».
Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:
1) al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;
2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.
3-quinquies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».
1.22
PRECLUSO
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di dieci rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019, agosto 2019, ottobre 2019, dicembre 2019».
1.23
RESPINTO
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10-bis. La procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017 recanti [e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. A tal fine si applicano i commi da 5 a 10 del presente articolo».
1.24
DECADUTO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: ''a seguito di rinvio'', aggiungere le seguenti: ''nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia dette Entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31-12-2016, il relativo pagamento''».
1.25
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate qualora siano inferiori a 25.000 euro. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
1.26
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un precedente provvedimento di dilazione, viene comermato il relativo piano di rateazione.
10-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».
Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:
1) al comma 1, sub comma 1-bis, al1e 1lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;
2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1912, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.
3-quinquies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».
1.27
PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, primo periodo, le parole: ''entro sessanta'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro novanta'' e le parole: ''con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo'', sono sostituite dalle seguenti: ''con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore».
1.28
PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, lettera a), le parole: ''intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo'', sono soppresse».
1.29
PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
''e-bis) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo''».
1.30
PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 539, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa''.».
1.31
PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:
''541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.
541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.'';
b) al comma 544, le parole: ''mediante posta ordinaria'' sono sostituite dalle seguenti: ''mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento mediante posta elettronica certificata''».
1.32
PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediane ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine di legge previsto per il credito iscritto a ruolo».
1.33
PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. L'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è sostituito dal seguente:
''12-bis. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato nell'articolo 13 comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni''.».
1.34
AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI
RESPINTO
Al comma 11, aggiungere alla, fine il seguente periodo:
«In virtù delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritto all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, tenuto conto del versamento diretto sul conto di tesoreria delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali.».
1.35
RESPINTO
Al comma 11, aggiungere, alla fine, il seguente periodo:
«In virtù delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetto iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, tenuto conta del versamento diretto sul conto di tesoreria delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali».
1.36
AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, COMAROLI
APPROVATO
Al comma 11, aggiungere, alla fine le seguenti parole:
«Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446''.».
1.37
APPROVATO
Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446''.».
1.38
APPROVATO
Al comma 11, aggiungere alla fine, le seguenti parole:
«Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali i nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti Iscritti all'albo previsto all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 4461''.».
1.39
AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono le seguenti:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporta o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».
1.40
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere, infine, il seguente:
«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono le seguenti:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.00 abitanti;
b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle del supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».
1.41
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente:
''1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione; di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali''.».
1.42
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già-utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.
2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziate dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criterio di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita pero-il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, di cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.
3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 3 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione eli livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».
1.43
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: ''il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015''.
b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;
c) il contributo spettante a ciascun comune – viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1º gennaio - 31 agosto 2015;
d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2017, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1º gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.
2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto-residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».
1.44
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.».
1.45
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11'' sono eliminate».
1.46
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: ''nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano» sono aggiunte le seguenti parole: ''e a spese di progettazione per opere pubbliche''».
1.47
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 1 decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248; dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune''.».
1.48
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: ''e 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017 e 2018''».
1.49
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente:
''1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa da euro 200,00''».
1.50
MANDELLI, AZZOLLINI, BERTACCO, CERONI, RIZZOTTI
RESPINTO
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«11-bis. È data facoltà al debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata. A tal fine, sessanta giorni prima che la cessione abbia effetto, al debitore sono notificati l'ammontare del debito oggetto di cessione, l'Ente cedente e l'importo di cessione.
11-ter. La società cessionaria non può comunque escutere il credito acquistato per un importo superiore al venti per cento del prezzo pagato per l'acquisto del credito stesso».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.51
RITIRATO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017, di ammontare complessivo, per singolo debitore, non inferiore a un milione di euro, il debitore è ammesso alla definizione agevolata di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, a condizione che proceda al pagamento delle somme dovute in un numero di rate corrispondenti alla durata del piano originario, ridotta di un quarto. La facoltà di definizione può essere esercitata a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti scaduti al 31 dicembre 2017.
11-ter. Ai fini della definizione di cui al comma 11-bis, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 31 gennaio 2018; apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.
11-quater. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza prevista dal comma 11-ter, entro il 31 marzo 2018, il plano di dilazione come rideterminato ai sensi del comma 11-bis.
11-quinquies. Fermo restando quanto previsto dai commi 11-bis, 11-ter e 11-quater, alla definizione agevolata di cui al comma 11-bis si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225».
1.52
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. I contribuenti che hanno definito in accordo con l'Agenzia delle entrate le controversie attraverso gli istituti della mediazione o della conciliazione giudiziale o stragiudiziale e che siano tuttora debitori, anche se decaduti dall'eventuale rateazione, di residue somme a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, e che sono stati esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto legge n. 193 del 2016 e dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono esclusi dal pagamento delle predette sanzioni ed interessi».
1.53
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per i debiti erariali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non abbiano ancora dato luogo all'inizio della procedura esecutiva».
1.54
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per ogni altro tipo di debito erariale».
1.55
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA
APPROVATO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
1.56
APPROVATO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
1.57
APPROVATO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
1.58
APPROVATO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
1.59
APPROVATO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
1.60
ASSORBITO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. – 1. Gli Enti Locali, le Regioni e ogni altro soggetto pubblico, procedono all'affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e di ogni attività accessoria, comprensiva delle funzioni per attività propedeutiche e di supporto alla gestione delle entrate tributarie, nel rispetto dell'articolo 60 dei decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Alla selezione pubblica partecipano unicamente i soggetti iscritti all'albo previsto dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Dalle presenti disposizioni non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».
1.61
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. 1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».
1.62
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. 1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».
1.63
PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE
RITIRATO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: ''Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo''.
11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: ''nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.'' con le seguenti: '', ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.''.
11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017».
Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».
1.64
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: ''Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo''.
11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: ''nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.'' con le seguenti: '', ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.''.
11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017''».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».
1.65
TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: ''Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può, essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo''.
11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: ''nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.'', con le seguenti: '', ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.''.
11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017.».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».
1.66
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: ''Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.''.
11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: ''nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.'', con le seguenti: '', ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta''.
11-quater. Le disposizioni di cui ai commi l e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017».
Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».
1.67
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. All'articolo 19, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: ''Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.''.
11-ter. All'articola 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 33, sostituire le parole: ''nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.», con le seguenti: '', ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.''.
11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017.''».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».
1.68
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: ''Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.''.
11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: ''nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.'', con le seguenti: '', ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.''.
11-quater. Le disposizioni di cui ai commi l e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017.''».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».
1.69
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: ''Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.''.
11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: ''nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.'', con le seguenti: '', ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.''.
11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».
1.70
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1):
i. sottopunto I), le parole ''lire 1.500 per utenza'' sono sostituite dalle parole: ''2 euro per utenza'';
ii. sottopunto II), le parole: ''lire 1.250 per utenza'' sono sostituite dalle parole: ''1,80 euro per utenza'';
b) al punto 5) dopo le parole: ''31 dicembre dell'anno precedente'', aggiungere il seguente periodo: ''Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali''».
1.71
RESPINTO
Dopo, il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma l, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono le seguenti:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti».
1.72
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. I concessionari della riscossione iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le società partecipate pubbliche sono autorizzati a organizzare corsi di formazione al personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione e accertamento. AI termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta dal personale direttivo dell'Agenzia delle Entrate, viene attribuito il titolo di Ufficiale della riscossione nelle previsioni della legge 12 luglio 2011, n. 106.
11-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli Ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e compensi professionali per le attività svolte.
11-quater. Dalle presenti disposizioni non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».
1.73
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BERGER
RITIRATO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''La disposizione di cui al primo periodo si intende applicabile qualora la mancata o non corretta emissione dei documenti determini la errata liquidazione del tributo; in caso contrario si applica quando previsto dal comma 1, ultimo periodo, del presente articolo».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e interpretazione autentica del comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
1.74
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI
ASSORBITO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
''2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018.''».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.75
ASSORBITO
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
''2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018''»
Conseguentemente nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.76
ASSORBITO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
''2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018''».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.77
ASSORBITO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: ''2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018''.».
Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.78
SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA
ASSORBITO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 11 dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
''2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018''.».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.79
ASSORBITO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
''2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018''.».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «tre disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.80
PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE
ASSORBITO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
''2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018''.».
Conseguentemente, nella rubrica, infine, seno aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.81 (testo 2)
VEDI TESTO 1.81 TESTO 2 - 19.0.79 - 19.0.81 - 19.0.82 (TESTO 2)
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''Quando ai fini del perfezionamento di una medesima notifica sono necessarie molteplici attività, le stesse possono essere effettuate da più soggetti diversi appartenenti alla medesima categoria, tra quelli indicati dal comma precedente, i quali ne danno evidenza nell'ambito della singola relata".
11-ter. Al comma 2, dell'articolo 45, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sopprimere le seguenti parole:
"e non può farsi rappresentare né sostituire".».
1.81
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:
''1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunicare siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli».
1.82
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 ''Condizioni di legittimità dei pagamenti'' sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».
1.83
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al comma5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''compreso quello in corso,'' sono sostituite dalle seguenti: ''decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,'';
b) dopo le parole: ''corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.''inserire il seguente periodo: ''A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio.». »
1.84
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Dopo l'articolo 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 269, è inserito il seguente:
''7-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione2ione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativa. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''.».
1.85
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Dopo l'articolo 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
''7-quater. il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione e al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti.».
1.86
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: ''Per motivi di semplificazione possano non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 6951''.».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.87
PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: ''Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,''»
Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.88
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: ''Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,''»
Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.89
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: ''Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,''»
Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.90
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: ''Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,''»
Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.91
SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: ''Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,''».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.92
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: ''Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,''»
Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.93
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:
«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:
''3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento''.
11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: '', negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21,'' sono soppresse;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''1 comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio''».
Conseguentemente, nella rubrica, in. fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.94
TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:
«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:
''3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento''.
11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: '', negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21,'' sono soppresse;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio''».
Conseguentemente, nella rubrica, in. fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.95
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:
«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:
''3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento''.
11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: '', negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21,'' sono soppresse;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''1 comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio''».
Conseguentemente, nella rubrica, in. fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.96
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:
«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:
''3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento''.
11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: '', negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21,'' sono soppresse;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio''».
Conseguentemente, nella rubrica, in. fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.97
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:
«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:
''3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento''.
11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: '', negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21,'' sono soppresse;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio''».
Conseguentemente, nella rubrica, in. fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.98
PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:
«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:
''3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento''.
11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: '', negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21,'' sono soppresse;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio''».
Conseguentemente, nella rubrica, in. fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.99
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:
''3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento.
11-ter, All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge,30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: '', negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21,'' sono soppresse;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio''.».
Conseguentemente, nella rubrica; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».
1.100
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: ''indipendentemente dalle condizioni ivi previste.'' sono inserite le seguenti: ''L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo''.».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.101
PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: ''indipendentemente dalle condizioni ivi previste.'' sono inserite le seguenti: ''L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo''.».
Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.102
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: ''indipendentemente dalle condizioni ivi previste'' sono inserite le seguenti: ''L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo,»».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.103
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: ''indipendentemente dalle condizioni ivi previste.'' sono inserite le seguenti: ''L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.104
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: ''indipendentemente dalle condizioni ivi previste.'' sono inserite le seguenti: ''L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo».
11-ter. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto per le comunicazioni sull'esito dei controlli relativi a omesso o insufficiente versamento emesse a decorrere dal lº gennaio 2018».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.105
SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA
RESPINTO
Dopo il comma 11 inserire i seguenti:
«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 51 dopo le parole: ''indipendentemente dalle condizioni ivi previste.'' sono inserite le seguenti: ''L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.106
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: ''indipendentemente dalle condizioni ivi previste.'' sono inserite le seguenti: ''L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo,''».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni p:periodiche IVA».
1.107
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: ''Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA''.».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.108
TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: ''Si applica l'articolo 54-bis) comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA''.».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.109
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale TVA''.».
Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.110
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: ''Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA.''».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.111
PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: ''Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA''.».
Conseguentemente, netta rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.112
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: ''Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA''».
Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».
1.113
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: ''massimo'' è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: ''La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1º gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale''».
1.114
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: '', nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo'' sono sostituite dalle seguenti: '', nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo''».
1.115
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Il comma 714 della legge 208/2015 è sostituito dal seguente:
''714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competenze sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso''».
1.116
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. – 1. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: ''in pendenza di giudizio'' aggiungere le seguenti: '', gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472''.
2. Ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 5 milioni per il 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 8, comma 2 del presente decreto-legge».
1.117
RESPINTO
Aggiungere infine i seguenti commi:
«12. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificata dal presente articolo e alla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, può richiedere che il pagamento delle somme avvenga in un'unica soluzione o in forma dilazionata con cadenza mensile o trimestrale con rate di pari importo a decorrere dal 1º gennaio 2018 nel numero massimo di:
a) 36 rate per somme fino a 20.000 euro;
b) 42 rate per somme da 20.001 a 30.000 euro;
c) 48 rate per somme da 30.001 a 40.000 euro;
d) 54 rate per somme da 40.001 a 50.000 euro;
e) 60 rate per somme da 50.001 a 60.000 euro;
f) 66 rate per somme da 60.001 a 70.000 euro;
g) 72 rate per somme superiori a 70.000 euro.
13. Nel caso in cui il debitore esprima la volontà di rateizzazione secondo le modalità definite nel precedente comma, a decorrere dal 1º giugno 2018 è effettuato il pagamento:
a) delle somme affidate all'agente di riscossione a titoli di capitale e interessi, a cui è aggiunta la somma pari allo 0,3 per cento del debito dovuto a titolo di capitale;
b) delle somme maturale a favore dell'agenti di riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 199, n. 122, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
14. Ai fini della definizione di cui al precedente comma, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 15 gennaio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 15 gennaio 2018 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data, con le seguenti caratteristiche:
a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in trentasei mesi;
b) addebito delle sanzioni nella misura massima del 10 per cento;
c) azzeramento degli interessi di mora;
d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;
e) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.
15. Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno un triennio e che siano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate emanano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 12 a 15 del presente articolo.
17. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 e seguenti, quantificato in 1.400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
1.118
RITIRATO
Dopo il comma 11 aggiungere infine il seguente comma 11-bis:
«Art. 11-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis: ''In caso di adozione di delibera di affidamento da parte delle amministrazioni locali di cui al comma 2, ove sussistevano, alla data dì cui al comma 1, rapporti contrattuali per l'espletamento di attività in regime di concessione con società nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi del comma 24; dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di affidamento, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico, denominato ''Agenzia delle entrate-Riscossione'' dì cui all'articolo 1, comma 3. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile».
1.119
RITIRATO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«12. All'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
«b-ter) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: ''2-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».
Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di affidamento del servizio di riscossione da parte degli Enti locali».
1.0.1
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
All'articolo 1 del decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017, apportare le seguenti modifiche:
– comma 1 capoverso b sopprimere le parole: «secondaria rispetto all'attività»;
– comma 1 capoverso d sopprimere le parole: «ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 cui i medesimi oggetti sono ceduti»;
– comma 1 capoverso m sostituire interamente con il seguente: «oggetto prezioso usato: un oggetto contenente oro o altri metalli preziosi, già utilizzato per la sua funzione originaria che viene reimmesso nel ciclo produttivo, indipendentemente dalla forma e contenente o meno materiale gemmologico;»;
– – comma 1 capoverso n sostituire interamente con il seguente: ''operatore compro oro: il soggetto, che esercita l'attività di compro oro così come definita nell'ambito della presente legge al successivo punto o)''»;
– comma 1 capoverso o sostituire interamente con il seguente: ''operazione di compro oro: l'acquisto al dettaglio e la successiva vendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;'';
1.0.2
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure in materia di riscossione locaIe)
1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelIe di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti«,».
1.0.3
RESPINTO
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi'' sono sostituite dalle seguenti: ''(2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi»;
b) le parole:

sono sostituite dalle seguenti:

1.0.4
RESPINTO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:
a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno .del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale amene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in: uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impossibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei: conti-correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;
b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 1.00 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006; n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) di cui comma 1; secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e
straordinaria di opere finalizzate a migliorare attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.
3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adattarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono-essere deliberate entro il 31 marzo 2018.
5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.
7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».
1.0.5
RESPINTO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali)
1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionali, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge-24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-2019, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
1.0.6
RESPINTO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Ristrutturazione de l debito degli enti territoriali)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad: effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato, Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:
a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo, del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni dì indebitamente che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.
6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità. Previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante; Il tasso dì interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.
11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche Amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti in cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.
14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi ai ammortamento o; comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, Inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.
17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
1.0.7
RESPINTO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Le Agenzie fiscali procedono al diretto inquadramento, nel corrispondente ruolo dirigenziale, del proprio personale in servizio, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, che abbia svolto negli ultimi dieci anni, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni, anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive.
2. Dalle presenti disposizioni non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».
1.0.8
BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Agevolazioni fiscali per le nuove assunzioni di apprendisti)
1. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: ''Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2012; per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati annualmente in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 8, comma 2 della presente legge.».
1.0.9
BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modalità di notificazione al contribuente)
1. All'ultima comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: ''nel quindicesimo giorno successivo a quello'' le parole: ''della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata''».
1.0.10
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA
APPROVATO
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: ''nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano'' sono aggiunte le seguenti: ''e a spese di progettazione per opere pubbliche''.».
1.0.11
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)
1. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:
a) ''grave difficoltà finanziaria'': quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010.;
b) ''momentanea difficoltà finanziaria'': quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.
2. Ai contribuenti con debiti iscritti a molo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.
4. La proposta di cui al comma 2 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 2 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.
6. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.
7. La proposta di definizione di cui al comma 2 deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
9. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione».
10. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento. dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta: la proposta di definizione ai sensi del comma 2.
11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi del comma 2.
12. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.
13. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, alle scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.».
1.0.12
CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso
la Corte di Cassazione)
1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della regge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura-il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:
a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
b) per violazione del1e norme sulla competenza;
c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
d) per nullità della sentenza o del procedimento;
e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articoIo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.
3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
1.0.13
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: ''Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione''».
1.0.14
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di soggetti abilitati alla riscossione)
1. Le quote minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono pari a:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10,000 abitanti;
b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
c) se quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».
1.0.15
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riduzione IRES per le aziende avicole antibiotic free)
1. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.0.16
BERGER, PANIZZA, LANIECE, ZELLER, COMAROLI, BULGARELLI
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fabbricati di lusso)
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
''e) i fabbricati ad uno abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali''».
1.0.17 (testo 2)
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Rateazione delle somme dovute a seguito, dell'attività dì controllo e accertamento dell'Agenzia dell'Entrate)
1. Relativamente alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 680, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni, effettuando un versamento integrale entro il 31 maggio 2018. Le somme complessivamente dovute possono essere versate, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di quatto rate nel 2018, e di due rate nel 2019.
2. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene entro il 31gennaio 2018.
3. Entro il 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rateizzazione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e marzo.
4. Il mancato pagamento ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione agevolata e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata».
1.0.17
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Rateazione delle somme dovute a seguito, dell'attività dì controllo e accertamento dell'Agenzia dell'Entrate)
1. Relativamente alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 680, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle somme dovute, senza corrisponderete eventuali sanzioni dovute ed interessi, effettuando un versamento integrale entro il 31 maggio 2018. Le somme complessivamente dovute possono essere versate, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di quatto rate nel 2018, e di due rate nel 2019.
2. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene entro il 31gennaio 2018.
3. Entro il 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rateizzazione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e marzo.
4. Il mancato pagamento ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione agevolata e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata».
1.0.18 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 1018.
2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016 n. 225:
è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.
6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis. ».
1.0.18
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
''2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018''».
1.0.19
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BERGER
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interpretazione autentica del comma 3,dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)
1. Al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''La disposizione di cui al primo periodo si intende applicabile qualora la mancata o non corretta emissione dei documenti determini la errata liquidazione del tributo in caso contrario si applica quando previsto dal comma 1, ultimo periodo, del presente articolo».
1.0.20
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)
1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto. e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
1.0.21
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
1.0.22
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni-in materia di IVA)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: ''Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in fui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al ,momento della nascita del diritto medesimo'';
b) all'articolo 25, primo comma, le parole: ''nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno'' sono sostituite con le seguenti: '', ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017».
1.0.23
RESPINTO
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis.
(Aliquota IVA tartufi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-quater. tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato'';
b) alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-bis)».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.0.24
ASSORBITO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure in materia di riscossione locale)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50''».
1.0.25
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Trasmissione telematica dei corrispettivi)
1. All'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, le parole: ''fino al 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il periodo necessario all'adeguamento degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Resta fermo l'obbligo di trasmettere i dati dei corrispettivi relativi all'intero anno 2018''».
1.0.26
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Piccoli Comuni – Esenzione dell'obbligo di affidare
il servizio di tesoreria mediante gara)
1. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito il seguente:
''1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli''».
1.0.27
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
''7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 Marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate''».
1.0.28
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Spesometro)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola ''trimestre'' ove ricorre è sostituita dalla parola: ''semestre'';
b) dopo le parole: ''ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633'', le parole ivi comprese le bollette doganali sono sostitute dalle seguenti: ''con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo l del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati'';
c) le parole: ''La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio'' sono abrogate.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al termine del comma 2-bis sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018'';
b) al termine del comma 2-ter sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018''».
1.0.29
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati
delle fatture emesse e ricevute)
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Resta facoltativo l'invio dei dati relativi alle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
1.0.30
VICARI, CONTE, DALLA TOR, GUALDANI
ASSORBITO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazioni
dei dati delle fatture emesse e ricevute)
1. AI decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento'';
b) all'articolo 21-bis:
1) al comma l, le parole: '', negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21,'' sono soppresse;
2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, e quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio''».
1.0.31
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazioni
dei dati delle Iiquidazioni periodiche IVA)
1. All'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo di versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA''».
1.0.32
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni in materia cui comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)
1. All'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo I'ultimo periodo è inserito il seguente: ''L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo''».
1.0.33 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 1018.
2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016 n. 225:
è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.
6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis. ».
1.0.33
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 1018.
2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016 n. 225, i dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'artico lo 6, commi 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, possono essere trasmesse cumulativamente.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'artico1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate, per l'anno 2017, dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali».
2.1
RESPINTO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e Comunque per un periodo non superiore a 12 mesi».
Conseguentemente,
a) sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «soppressione».
b) a decorrere dall'anno 2018, sono ridotte dello 0,5 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.
2.2
RESPINTO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi».
Conseguentemente sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «soppressione».
2.3
RITIRATO
Apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sostituire le parole da: «, inclusi» a: «30 settembre 2018» con le seguenti: «E contributivi, inclusi, quelli derivanti da cartelle di pagamento e dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, nello stesso periodo sono altresì sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto entrate tributarie e non e le attività esecutive e cautelari dell'agente della riscossione»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, sono prorogati di un anno:
1) i termini previsti per il pagamento delle somme di cui al comma i, lettere a) e b), dell'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225;
2) i termini e le scadenze previsti dai commi da 2 a 10-ter dell'articolo 1 del presente decreto».
2.4 (testo 3)
MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI, BELLOT, BULGARELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, PEZZOPANE, BONFRISCO
APPROVATO
All"articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 3 aggiungere il seguente: " 3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente delia Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente";
b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Í soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.";
c) il comma 5 è abrogato.
d) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2017, n. 252, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano oltre che ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno anche al Comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato,
5-ter I redditi dei fabbricati, ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'Isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche "nella forma di anticipazione, ì criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei Comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa all' entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-bis .
f) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis, 5-ter e 6, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 6.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020 da iscrivere in apposito fondo.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10,000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Tanno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter-per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.
6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.
6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexiesè calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni - ove disponibili - precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.
6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexiessono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.
6-nonies. I contributi di cui al comma 6-sexiessono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.
6-decies. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-sexies a 6-noniessono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-sexies a 6-nonies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.4 (testo 2)
MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI
VEDI TESTO 3
Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
«Le medesime disposizioni si applicano nei confronti delle persone fisiche che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Lacco Amene, Casamicciola e Forio d'Ischia».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 2, secondo capoverso, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».
2.4
VEDI TESTO 2
Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
«Le medesime disposizioni si applicano nei confronti delle persone fisiche che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territori o dei comuni di Lacco Amene, Casamicciola e Forio d'Ischia».
2.5
RITIRATO
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente a coloro che sono stati colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017.»;
b) sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:
«3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Ai sensi dell'articolo 9, comma2-bis, della legge 21 luglio 2000, n. 212, la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.
5. Nei Comuni interessati dall'evento, di cui al comma 1, la sospensione degli adempimento e dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti di cui ai commi da 1 a 3, è concessa a coloro che abbiano subito gravi danni riscontrati appurati dall'elenco predisposto dal Commissario per l'emergenza e sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile.
5-bis. Rientrano altresì nella sospensione prevista dal comma 1 e fino al 16 ottobre 2018:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
b) il versamento dei contributi consortili di bonifica;
c) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, delle attività degli agenti della riscossione, dei termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività degli uffici finanziari anche locali e regionali, nonché dei termini di impugnazione relativi;
d) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 16 ottobre 2018, le domande di iscrizione, variazione, cancellazione alle camere di commercio;
e) l'esclusione per gli anni 2017 e 2018, dalla presentazione degli studi di settore e/o degli indici di affidabilità fiscale per i contribuenti con partita IVA di cui al comma 1 e 2, colpiti dall'alluvione nei Comuni interessati;
f) il versamento delle rate, successive al 31 luglio 2017 e relative alla domanda di definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere ed eventuale riconoscimento di moratoria;
h) i pagamenti relativi alle rateizzazioni concesse dall'agente della riscossione, nonché le rateizzazioni in corso relative ad adesioni verso avvisi di accertamento e/o avvisi bonari irregolari;
i) non sono soggetti all'imposta di successione, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili/inabitabili a seguito degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati;
l) i pagamenti IMU e/o TASI per i fabbricati ubicati nelle zone colpite, distrutti e/o totalmente o parzialmente inagibili/inabitabili;
m) nei casi in cui la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per il periodo della sospensione;
n) la non concorrenza dei redditi da fabbricati alla formazione del reddito IRPEF/IRES, fino alla definitiva ricostruzione e/o agibilità/abitabilità.
2.6
PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE
RESPINTO
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018,».
Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.7
RESPINTO
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».
Agli oneri derivanti dalla precedente disposizione, stimati in 55 milioni di euro per l'anno 2017 e 94 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.
2.8
RESPINTO
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: «da ripartire tra» fino a: «presente decreto» con le seguenti: «, di 8,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per il 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la compensazione degli effetti negativi per l'ano 2017, entro il 31 luglio 2018 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno 2018 ed entro il 31 luglio 2019 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno.»;
b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e relativamente ai piani di rateizzazione richiesti».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 8,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.9
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RESPINTO
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.092,879», con le seguenti: «1.200,879». Sono rideterminate proporzionalmente anche gli importi della annessa tabella.
2.10
SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA, PEZZOPANE
RESPINTO
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».
2.11
RESPINTO
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».
2.12
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti:; «possono essere versate in un numero massimo di cinque rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 ottobre 2019».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguenti:
«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma4, dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.
5-ter. Con decreto del Ministre dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo dei presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2.13
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di quattro rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 luglio 2019».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle le spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2.14
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di tre rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 aprile 2019».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2.15
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 4 sostituire le parole: «16 ottobre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2019».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2.16
ASSORBITO
Sopprimere il comma 5.
2.17
RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, GATTI, GRANAIOLA, CORSINI, CASSON
ASSORBITO
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. La sospensione di cui al presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver segnalato danni alla casa di abitazione, allo Studio professionale o all'azienda, nell'ambito della procedura di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La dichiarazione è trasmessa agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Dall'attuazione della presente disposizione discendono oneri pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.18
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
ASSORBITO
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. La sospensione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti delle autocertificazioni del danno subito ai sensi dell'allegato tecnico all'ordinanza n. 482 del 20 settembre 2017 del Capo Dipartimento della Protezione CiviIe».
2.19
ASSORBITO
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che abbia presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni».
2.20
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RITIRATO
Al comma 5, sopprimere le parole: «Limitatamente al comune di Livorno».
2.21
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 6, sostituire le parole: «8,1 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «10,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018,».
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti variazioni:
1) all'alinea, sostituire rispettivamente le parole: «1.175,4 milioni» e «2.425 milioni», con le seguenti: «1.177,4 milioni» e «2.428 milioni»;
2) alla lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.094,978 milioni» e all'allegato 1, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «596.000» e quindi, alla Missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica sostituire: «12.000» con: «14.000» e al Programma 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con: «12.000»;
3) alla lettera e), sostituire le parole: «1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «1.901,7 milioni di euro per l'anno 2018».
2.22 (testo 2)
MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI
RITIRATO
Al comma 6, sostituire le parole: «8,1 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 6, dell'articolo 2, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».
2.22
VEDI TESTO 2
Al comma 6, sostituire le parole: «8,1 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».
2.23
PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE
RITIRATO
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere tramessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendono beneficiare della sospensione di cui al comma-6-bis».
Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
2.24
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datoti di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis dell'articolo 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018 e a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.25
RITIRATO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi; anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente», aggiungere le seguenti: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».
2.26
RESPINTO
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, stimati in 50 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».
2.27
RESPINTO
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nei confronti del lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente.» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».
2.28
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nei confronti del lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente.» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».
2.29
TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA
RESPINTO
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente,» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».
2.30
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, comma 1 lettera e), dopo le parole: ''definire i criteri in base ai quali le Regioni'' inserire le parole: '', su proposta dei Comuni''».
2.31
CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 6, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 10 è soppresso».
2.32
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 13 bis è aggiunto il seguente:
''13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo''».
2.33
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
''d) ai fini della semplificazione e accelerazione nonché allo scopo di contribuire alla ripresa delle normali condizioni di una delle popolazioni colpite dal sisma, per quanto concerne gli eventuali procedimenti propedeutici per gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 di cui agli articoli 34 e i procedimenti di conformità ai sensi dell'articolo 36 e 37 del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001, riguardanti anche la statica dell'edificio, spetta alla struttura regionale competente per territorio verificare preventivamente la sicurezza sismica del fabbricato con riferimento al momento della loro realizzazione, prema presentazione della relativa documentazione tecnica da parte del titolare dell'immobile''».
2.34
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Nell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al comma 5 lettera c) le parole: ''per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per lavori di importo superare ai 250.000,00 euro''».
2.35
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
''1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici u integrati. in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica''».
2.36
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
''1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo B, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione dì una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 113 del 17 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico E specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);
a) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);
b) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge n. 229 del 2016.
c) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
d) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.
L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta- e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.
Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse.
1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6''».
2.37
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente;
«6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 va aggiunto il comma 4-bis ''sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (terremoto Marche, Umbria,) ed ulteriormente danneggiati, qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (seconde case) beni culturali) beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanzia menti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61 del 1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui alla legge n. 229/2016 e sue Ordinanze attuative''».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.38
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 14 dopo la lettera a-bis) inserire il seguente comma: ''il comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 50 del 21 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017'', dopo le parole: ''nelle zone a rischio sismico 1'' inserire le parole: ''nonché tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016''».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre.2014, n. 190.
2.39
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate .le seguenti modifiche:
a) al comma 1 lettera a) dopo le parole: ''uffici speciali per la ricostruzione'' vanno aggiunte le seguenti: ''e i Comuni per i territori. di rispettiva competenza, nonché dalle province e dagli altri Enti Pubblici titolari di beni danneggiati o distrutti dal sisma'';
b) il comma 2 viene sostituito integralmente dal seguente testo: ''le diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi ''agli edifici di loro proprietà ed inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le Diocesi stesse''».
2.40
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo del comma 1, è inserito il seguente: ''per le azioni di crownfunding promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e Culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative'';
b) dopo Il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto crowfunding' per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/omessa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicane altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo''».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.41
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
''1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993».
2.42
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituita dal seguente:
''1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alte Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con, l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52''».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.43
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2-bis viene aggiunto il comma2-ter con il seguente testo: ''fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo 267/2000''».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di-gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.44
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente comma:
''3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza''».
2.45
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 le parole: ''sono sospesi per il periodo di 12 mesi tutti i termini'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono sospesi tutti i termini dalla data del 24 agosto 2016 e fino al termine ultimo disposto per la proroga dello stato di emergenza (27 agosto 2018). Sono inoltre sospesi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, per un periodo di 24 mesi, i termini, anche se già scaduti, relativi ad adempimenti (aggiudicazione lavori, inizio lavori, ultimazione lavori) richiesta finanziamenti a saldo, ecc) inerenti agevolazioni pubbliche a valere anche sui fondi delta Comunità Europea, anche per interventi non connessi- alla ricostruzione post sisma''».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.46
MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 45, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, sostituire le parole: ''per l'anno 2016'' con le seguenti: ''per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019'' nonchè sostituire le parole: ''non oltre il31 dicembre 2016'' con le seguenti: ''non oltre il 31 dicembre 2019'';
b) Al comma 3 sostituire le parole: ''per l'anno 2016'' con le seguenti: ''per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019'';
c) Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ''per l'anno 2016'' con le seguenti: ''per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019'';
d) Al comma 5, sostituire le parole: ''per l'anno 2016'' con le seguenti: ''per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019''».
Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:
5) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire «594.000» con «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:
e) alla Missione «1 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «2.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;
f) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000».
6) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2.47
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma del 2016, all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
''Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economi e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato'';
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
''La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018, Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolò può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica'';
c) al comma 12 le parole: ''febbraio 2018'' sono sostituite dalle parole: ''dicembre 2018'';
d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ''nell'anno 2017'' sostituite dalle parole: ''negli anni 2017 e 2018'', le parole: ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017'' sono sostituite dalle parole: ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018''.
6-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1º dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito-un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma5, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196'';
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
''3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017''».
Conseguentemente all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:
a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» sostituire «12.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;
b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000»;
2) alla lettera e), sostituire le parole: «1.898,7 milioni» con le seguenti: «1.918,7 milioni».
2.48
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:
''11-ter. Entro 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 48, comma 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1ºsettembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli- emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori a 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 ed 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro''.
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
2.49
RESPINTO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'art. 46 deI decreto-legge 50/2017:
al comma 2, primo periodo, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015»;
al comma 2 lettera c), dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» vanno aggiunte le seguenti: «e professionale»;
al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;
al comma 3, le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017»;
il comma 4 è sostituito dal seguente: «le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa»;
al comma 5, le parole: "dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015;
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
2.50
RITIRATO
Al comma 7 sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti» e, al capoverso, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa; ordinariamente concessi dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, già in corso alla data dell'evento sismico e successivamente sospesi, riprendono dalla data del 31 maggio 2018, mediante rateizzazione nel medesimo numero di rate previste dal piano di ammortamento originariamente comunicato.».
2.51
CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI
RESPINTO
Al comma 7, sostituire le parole da: «Gli adempimenti» fino a maggio 2018« con le seguenti: «Gli adempimenti e i pagamenti agevolati dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nella sola misura del 40%, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in euro 180 milioni per il 2017 e a 360 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 08 novembre 2000, n. 328.».
2.52
GIANLUCA ROSSI, PEZZOPANE, SANTINI
RITIRATO
Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2018» con le parole: «entro il 30 novembre 2018» e le parole: «mese di maggio 2018» con le parole: «novembre 2018».
2.53
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Al comma 7 sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2018».
e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «335 milioni di euro per l'anno 2018».
2.54
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Al comma 7 sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «30 settembre 2018».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2018».
e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2018».
2.55
RITIRATO
Al comma 7, sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «30 settembre 2018».
All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione, pari a 136,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del-decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.
2.56
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, una tantum per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto,».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.57
APPROVATO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito all'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.»
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.58
RESPINTO
Al comma 7, dopo le parole: «31 maggio 2018.» aggiungere le seguenti: «Al fine di consentire la piena realizzazione delle opere di ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e di favorire la conseguente ripresa economica degli stessi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a disporre con proprio decreto la proroga del termine per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al periodo precedente. A tal fine, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2018».
All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009; n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.
2.59
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
''3-bis. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica, ai fini dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per tutti i lavori e opere, anche se in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a finì di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 del citato articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
3-ter. Rientrano tra i lavori da eseguire senza alcun titolo abilitativo, come definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e nel rispetto delle condizioni ivi previsti, lavori e opere realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile; a seguito alla conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile.
3-quater . Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, sono nulle.''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.60
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 8, comma4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2018''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.61
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: ''per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.62
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
''1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1, del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.63
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
''11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno rispristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. I comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.64
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);
b) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);
c) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della Legge 229/2016.
d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.
L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse''.
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
''1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto''».
b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.65
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''4-bis. Sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (terremoto Marche/Umbria), ed ulteriormente danneggiati qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (seconde case, beni culturali, beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61/1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui alla L. 229/2016 e sue Ordinanze attuative''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi fu favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.66
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
''3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere a), a-bis), b) e c) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di Servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo, ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.67
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
''c-bis) i Comuni, le Unioni Montane e le Province per i territori e le opere di rispettiva competenza'';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.68
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente: ''per le azioni di crowdfunding promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio2004 n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative'';
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto crowdfunding' per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.69
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE, SANTINI
RITIRATO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertita; con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni ai cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52''».
2.70
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RITIRATO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.71
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17- ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
''2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'erario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.72
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 primo periodo le parole: ''non oltre il 31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre il 27 agosto 2018'';
b) al comma 3 le parole: ''onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'onere ai cui al comma 1, pari a 375 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018'';
c) al comma 4 le parole: ''è riconosciuta, per l'anno 2016 nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''è riconosciuta, per gli anni 2010, 2017 e 2018 nel limite di 250 milioni di euro per i medesimi anni'';
d) al comma 8 le parole: ''dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017'' e le parole: ''dal 76 ottobre 2016 al 30 settembre 2017'' sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: ''dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018'' e il dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.73
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
RITIRATO
Il comma 7, è sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, in fine, sostituire le parole: ''fino al 31 dicembre 2016'' con le seguenti: ''fino al31 dicembre 2018'';
b) al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: ''fino al 31 dicembre 2017'' con le seguenti: ''fino al 31 dicembre 2018'';
c) al comma 1-quater, sostituire le parole: ''Con riferimento al periodo d'imposta 2016'' con le seguenti: ''Con riferimento ai periodi di imposta 2016e 2017'';
d) al comma 3, sostituire le parole: ''Fino al 31 dicembre 2016'' con le seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2018'';
e) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ''al 30 novembre 2017'' con le seguenti: ''al 30 novembre 2018'' e al secondo periodo, sostituire le parole: ''al 31 dicembre 2017'' con le seguenti: ''31 dicembre 2018'';
f) al comma 11, al primo periodo, sostituire le parole: ''16 dicembre 2018'' con le seguenti: ''16 dicembre 2018'' e al secondo periodo, sostituire le parole: ''di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018'' con le seguenti: ''di 12 rate mensili di pari imposto, a decorrere dal 16 febbraio 2019'';
g) al comma 12, sostituire le parole: ''entro il mese di febbraio 2018'' con le seguenti: ''entro il mese di febbraio 2019'';
h) Al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018''».
Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:
3) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,819 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:
c) alla Missione «1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;
d) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000»;
4) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009; con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal l gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2.74
RESPINTO
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, punto 1, aggiungere la lettera m) con il seguente testo: ''il pagamento dei canoni di locazione di qualsiasi natura, relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà di soggetti privati è sospeso sino alla conclusione degli interventi di ripristino degli immobili, con- facoltà per il Commissario straordinario di individuare f9rme di compensazione per i proprietari degli stessi'';
b) al comma 1-bis le parole: ''fino al 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''27 agosto 2018'';
c) al comma 8 le parole: ''per l'anno di domanda 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni di domanda 2016 e 2017, 2018 e 2019'';
d) sostituire il comma 10 con il seguente: ''10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato'';
e) sostituire il comma 11 con il seguente: ''11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 31 dicembre 2018. Tutti i soggetti che hanno beneficiato dei suddetti termini di sospensione possono versare le relative somme dovute senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2018. Il versamento nelle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro, dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica'';
f) al comma 12 le parole: ''entro il mese di febbraio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 27 agosto 2018'';
g) al comma 12-ter le parole: ''non versate dai Comuni interessati per l'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''non versate dai Comuni interessati per gli anni 2017 e 2018''. Le parole: ''a decorrere da febbraio 2018'' sono sostituite dalle parole: ''a decorrere da febbraio 2019''. All'ultimo periodo le parole: ''nell'anno 2017'' sono sostituite dalle parole: ''negli anni 2017 e 2018'' e le parole: ''entro il termine del 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''entro il termine del 31 dicembre 2018'';
h) dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente: '' 13-ter. Al termine dei vari periodi di sospensione previsti per gli adempimenti e per i versamenti dei tributi e contributi a vario titolo dovuti (compresa la c.d. busta paga pesante), oltre che delle utenze per pubblici servizi, si prevede che le modalità di versamento vengano stabilite con apposito decreto ministeriale, che preveda la possibilità di rateizzare i versamenti senza applicazione- di interesse alcuno. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il suddetto decreto dovrà comunque prevedere che la possibilità di versamento delle somme dovute venga effettuato mediante rateizzazioni che consentano la restituzione in un termine non inferiore a 36 mesi per importi fino a euro 5.000,00 e 72 mesi per importi superiori ad euro 5.000,00. I limiti di importo anzidetto sono da intendersi riferiti al singolo tributo, emolumento, o importo dovuto per utenza di pubblici servizi'';
i) dopo il comma 13-ter aggiungere il seguente: '' 13-quater. per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di due annui i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo''. Fermi i termini di cui sopra, per il pagamento in unica soluzione, è possibile chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello stato da erogare trenta giorni prima della scadenza. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, di cui al comma 3 del presente articolo, da erogare alla medesima data;
j) dopo il comma 14, inserire il seguente: ''14-bis. I termini di cui al comma 10 del presente articolo si applicano anche ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche, effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale'';
k) dopo il comma 14-bis inserire il seguente: ''14-ter. Gli adempimenti diversi dai versamenti, verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale, sono regolarizzati senza sanzioni entro il 28 febbraio 2018'';
l) al comma 15 le parole: ''fino a un massimo di diciotto rate mensili'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino ad un massimo di trentasei rate mensili'';
m) al comma 16 primo periodo, le parole: ''purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2018'';
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibile in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.75
RITIRATO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. È istituito, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, un tavolo tecnico, presso la struttura del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione, a cui partecipano il Commissario medesimo, rappresentanti dei soggetti coinvolti e rappresentanti dell'ABI, al fine di esaminare la sussistenza delle condizioni per la ricontrattazione dei mutui di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e per la fattibilità della relativa, estinzione, previa verifica delle risorse occorrenti».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.76
RITIRATO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 16 è inserito il seguente:
''16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai princìpi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e successivamente con la citata legge n.229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare fu maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147''».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.77
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 16 è inserito il seguente:
''16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai princìpi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.78
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: ''è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016'' viene aggiunto il seguente periodo: ''e di euro 80 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.79
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
''a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;
b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale provenienti da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario, Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale di provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.80
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge l S dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
''1-ter. Ai sensi di quanto previsto dal presente articolo si dà facoltà alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali uniche di committenza ricomprese nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto di assumere numero xxx unità di personale per l'espletamento di compiti strettamente connessi con l'affidamento di appalti nella gestione della ricostruzione dei edifici pubblici e di pubblico interesse. Le suddette assunzioni di personale a tempo determinato saranno a valere per gli anni 2018, 2019 e 2020 e ai relativi oneri si fa frante nel limite di xxx milione di euro per ciascun anno con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del presente decreto'';
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
''5-bis. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridico, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'Interno assegna d'ufficio un soggetto che ha conseguito l 'idoneità in un precedente corso per l'acceso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.
5-ter. In alternativa alle modalità individuate dal comma 5-bis la prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano dato la propria disponibilità a coprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di agli allegati 1, 2 e 2 bis''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.81
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2010 viene aggiunto il comma 5-bis con il seguente testo:
''5-bis. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridica, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'Interno assegna d'Ufficio un soggetta che ha conseguita l'idoneità in un precedente corsa per l'acceso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.
5-ter. In alternativa alle modalità individuate dal comma precedente la Prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un, apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano data la propria disponibilità a aprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di agli allegati 1, 2 e 2-bis''».
2.82
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono così integralmente sostituite:
''Le lettere a) e b) del comma 3-bis dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono così integralmente sostituite:
'a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;
b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale proveniente. da amministrazioni diverse da quelle statali e) in particolare, da Comuni e Regioni sono pasti a totale carico del Commissario Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale di provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016'''».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.83
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i soggetti residenti alla data del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017 in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, possono presentare richiesta alle banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'estinzione anticipata dei pagamenti di. cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 20t6, n. 229, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato. di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.
2.84
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. In favore di titolari di attività economiche, produttive e professionali che alla data del 24 agosto 2016 operavano in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e che, a causa degli eventi sismici, non potranno riprendere le proprie attività, è riconosciuta, per l'anno 2018, nel limite di 180 milioni di euro per il medesimo anno e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato:
a) una indennità una tantum pari al 50 per cento del mancato introito;
b) la corresponsione di una somma pari alle spese sostenute per il trasloco;
c) la corresponsione di una somma pari all'importo del danno subito ad attrezzature, impiantistica e merci».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 180 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.
2.85 (testo 2)
BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, PEZZOPANE
RITIRATO
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020. A far data dal 2° gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze Io giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
7-ter. È alimentato per euro 70 milioni il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, per far fronte a tutte le altre spese diverse da quelle di investimento di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.
7-quater. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità".
7-quinquies. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 74/2012, e dall'articolo 67-septìes del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2019 e 2020, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2017 e 2018 e con il seguente riparto percentuale: il 78% alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16% alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 2% per gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT e il 4% alle prefetture sopra citate. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7-ter. 7-sexies. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, pari a 600.000,00 euro per ciascuna annualità, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122.
7-septies. La quota non utilizzata, pari a 35 milioni di euro, delle risorse accantonate, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per far fronte alla copertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, rientra nelle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.
7-octies. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, eccezione fatta per i lavoratori assunti, ai sensi dell 'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con contratto di lavoro flessibile, a tempo determinato e in somministrazione, i quali alla data del 31 dicembre 2017 abbiano continuamente prestato servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le Unioni di comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali stabilizzazioni dovranno essere programmate e rientrare a pieno titolo nella disponibilità autorizzatola e capacità assunzionale degli enti stessi».
7-novies. In caso di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, così come previsto e disciplinato dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i partecipanti che abbiano prestato servizio presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Struttura commissariale e le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia anche con contratti di lavoro in somministrazione certificato dall'ente di appartenenza, sono trattati nell'accesso e nell'attribuzione dell'eventuale punteggio attribuito per esperienze lavorative, se previsto dal bando, alla stregua di tutti gli altri partecipanti che abbiano maturato esperienza con contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione. In caso di procedura selettiva in cui i candidati si siano classificati, ad esito di tutte le prove, a pari merito l'esperienza maturata dai lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 95 del 2012 costituisce titolo preferenziale."
7-decies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura dì beni e l'esecuzione di opere e lavori, non sì applica la disposizione di cui all'art. 48 bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008
6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento dì somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al comma 6-bis. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche inforza del richiamo alla presente disposizione di legge
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter sì applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.»
7-undecies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«I-bis. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata inforza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.
I-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n.122, in qualità di Commissari delegali, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati inforza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma I-bis, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui ali 'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione dì legge.
1-quater. Le disposizioni dì cui ai commi I-bis e I-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.»"
7-duodecies. All'articolo 2 del decreto legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, possono confluire le risorse derivanti dalla contabilità speciale 5694 aperta nel periodo di prima emergenza ai sensi dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 01 del 22 maggio 2012. » "
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali"
2.85
BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, PEZZOPANE
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020.
7-ter. È altresì alimentato per euro 70 milioni il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per far fronte a tutte le altre spese diverse da quelle di investimento di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.
7-quater. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' e, al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''.
7-quinquies. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIDACT, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2019 e 2020, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2017 e 2018 e con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 2 per cento gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT e il 4 per cento alle prefetture sopra citate. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 2.
7-sexies. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente: ''9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, pari a 600.000,00 euro per ciascuna annualità, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122''.
7-septies. La quota non utilizzata, pari a 35 milioni di euro, delle risorse accantonate, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per far fronte alla apertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, rientra nelle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
7-octies. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, eccezione fatta per i lavoratori assunti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con contratto di lavoro flessibile, a tempo determinato e in somministrazione, i quali alla data del 31 dicembre 2017 abbiano continuamente prestato servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8 presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le Unioni di comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali stabilizzazioni dovranno essere programmate e rientrare a pieno titolo nella disponibilità autorizzatoria e capacità assunzionale degli enti stessi''.
7-novies. In caso di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, così come previsto e disciplinato dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i partecipanti che abbiano prestato servizio presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Struttura commissariale e le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia anche con contratti di lavoro in somministrazione certificato dall'ente di appartenenza, sono trattati nell'accesso e nell'attribuzione dell'eventuale punteggio attribuito per esperienze lavorative, se previsto dal bando, alla stregua di tutti gli altri partecipanti che abbiano maturato esperienza con contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione. In caso di procedura selettiva in cui i candidati si siano classificati, ad esito di tutte le prove, a pari merito l'esperienza maturata dai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 costituisce titolo preferenziale''.
7-decies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
''6-bis. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiari per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/1008''.
6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dal Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano abblighi di accantonamento, né sospendono l'accrescimento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuano al comma 6-bis. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.".
7-undecies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
''1-bis. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 2008.
1-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1à agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati- dai Commissari delegati inforza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma 1-bis, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. 1 Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreta legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione''.
7-duodecies. All'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge la agosto 2012, n. 122, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
''6-bis. Sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, possono confluire le risorse derivanti dalla contabilità speciale 5694 aperta nel periodo di prima emergenza ai sensi dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 01 del 22 maggio 2012''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.86
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Per gli interventi di ricostruzione relativi sia a danni lievi sia a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «altri interventi».
2.87
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'atto 5 comma 1 della Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati. Il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la relazione delle predette relazioni di livello operativo».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.88
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno-2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.89 (testo 2)
RITIRATO
Dopo il comma 7 inserire ì seguenti:
"7-bis. All'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 837 al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti" con le seguenti: "A far data dal 1 gennaio 2019 al personale è applicato il successivo comma 6, terzultimo capoverso, previe intese sottoscritte Ira i soggetti di cui al comma 4".
7-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato."
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali"
2.89
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. All'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: ''Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti'' con le seguenti: ''A far data dal 1º gennaio 2019 al personale è applicato il successivo comma 6, terzultimo capoverso, previe intese sottoscritte tra i soggetti di cui al comma 4''».
2.90
RITIRATO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis.Le disposizioni di cui ai commi da 432 a 438 della legge n. 208 del 2015 in materia di personale assunto e contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, anche in deroga alla legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «e contributivi» inserire le seguenti: «ed altri interventi».
2.91
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.
7-ter. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministre dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica o privata».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: ''Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.92
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 41-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: ''nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006'' sono inserite le parole: ''nonché tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.93
MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: ''Le imprese'' sono sostituite dalle parole: ''i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo'';
b), al comma 2, primo periodo, le parole: ''nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entra i termini compresi tra il 1º settembre 2016 ed il 27 agosto 2018; rispetto al corrispondente periodò di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015'';
c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: ''per l'esercizio dell'attività economica'' vanno aggiunte le parole: ''e professionale'';
d) aI comma 2 dopo la lettera d) va inserita la seguente:
''d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente'';
e) al comma 3 le parole: ''alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017'';
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizia attività della nuova impresa.'';
g) al comma 5 le parole: ''dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall''impresa entro i termini compresi tra 1º febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.94 (testo 2)
VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, PEZZOPANE
RITIRATO
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spazi finanziari, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'artico 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ricavando tali spazi dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, così come integrati dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2017.
7-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 7-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7-quater. La lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppressa.
7-quinquies. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli anni successivi, anche se non interamente impegnate sulla base di un progetto approvato nel quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spese di progettazione».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.94
VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, PEZZOPANE
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'artico 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ,in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
7-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 7-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7-quater. La lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppressa.
7-quinquies. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli anni successivi, anche se non interamente impegnate sulla base di un progetto approvato nel quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spese di progettazione».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.95
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al comma 2, dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: ''28 febbraio 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2018''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi»inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.96
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 14, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole 31 dicembre 2017 sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.97
RESPINTO
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
''5-bis. Al fine di coadiuvare l'Ufficio speciale per la ricostruzione in raccordo con il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, ciascuna Regione può costituire un comitato tecnico scientifico composto da:
a) il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione o suo delegato che lo presiede;
b) quattro componenti designati dalla Regione di comprovata esperienza in materia di ingegneria sismica, edilizia-urbanistica, tutela e valorizzazione dei beni culturali.
5-ter. Possono essere previsti componenti aggregati, di volta in volta nominati dalla Regione, per la valutazione di progetti di particolare complessità e che richiedono competenze specifiche non rinvenibili all'interno dello stesso comitato.
5-quater. La costituzione e il funzionamento dei comitati tecnico scientifici regionali sono regolati con provvedimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione di ciascuna Regione.
5-quinquies. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico regionale non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emonumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 1-ter».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.98
RESPINTO
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre-20 16, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1'';
b) al comma 2, lettera g), dopo la parola: ''continuità'', sono inserite le parole: ''sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.99
RITIRATO
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.100
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertita, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 8-bis.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto-legge, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è esteso agli interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
2. Per tutte le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione si applica la disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.101
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:
a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edifìcabile, rispetto a quella residente al censimento della popolazione ISTAT 2011;
b) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
c) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza,'';
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ''innovano gli strumenti urbanistici vigenti'' sono aggiunte le parole: ''nonché i piani e i regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, eventualmente interessate, a condizione che sugli strumenti attuativi medesimi abbia espresso il proprio assenso in seno alla Conferenza permanente il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.102
RITIRATO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
''1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;
c) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2, con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali»
2.103
RESPINTO
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''Ente parco'' sono inserite le seguenti: ''o di altra area naturale protetta''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2, con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.104
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
''Art. 18.
(Centrali di committenza)
1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgono dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti o delle apposite centrali di committenza costituite presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero deIl'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di centrali di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi ivi previsti e aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere, con l'utilizzo prioritario del personale di cui all'articolo 50-bis, ove assegnato.
3. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale di committenza sono regolati da apposita convenzione. Con provvedimento del Commissario straordinario adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è definito lo schema tipo di convenzione e sono disciplinate l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse necessarie in favore dei soggetti attuatori. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei presente comma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali»
2.105
RESPINTO
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: ''trattamento economico'', ovunque presenti, è inserita la parola: ''accessorio''»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
«8-ter. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: ''viene'' sono inserite le parole: ''anticipato dalle amministrazioni di provenienza e'';
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;''
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario;''.
8-quater. All'articolo 50, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: ''nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata'' sono soppresse; le parole: ''fino al 30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 per cento'' e le parole: ''fino al 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 20 per cento'';
b) alla lettera c) le parole: ''nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata,'' sono soppresse;
c) dopo la lettera c) è aggiunto in fine, il seguente periodo: ''Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri''.
8-quinquies. All'articolo 50, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''comma 7'' sono inserite le seguenti: '', lettere a), b) e c),'';
b) dopo le parole: ''articolo 3'' sono inserite le seguenti: '', ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogate ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.106
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
RITIRATO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:
7) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire «594.000» con «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:
g) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire: «10.000» con: «35.000»;
h) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con «65.000»;
8) dopo il comma 5, inserire il seguente:
''5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione; esclusione e favore fiscale di cui all'elenco centenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2.107
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine i seguenti commi:
«9. Al fine di garantire gli equilibri finanziari, anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il Comune dell'Aquila può utilizzare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:
''a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di patte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali' della missione ‘Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.108 (testo 2)
RITIRATO
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
"7-bis. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agesto 2012, n. 134, relativo-alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
7-ter. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali perla ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo-67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter, quantificati nel limite di-spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. n. 190.
7-quinquies. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e dì euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
7-sexies. L'articolo 2, comma 3-bis, del-decreto-legge 9-febbraio 2017. n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.
7-septies. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis. del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico- economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica o privata.
7-octies. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-leggo 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali"
2.108
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
8-ter. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura cooperativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2920, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga- alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
8-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.109
RITIRATO
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
«8-bis. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il rimborso, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le imprese di cui al presente comma il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.
8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2.110
RITIRATO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente comma:
''1-bis, Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli''».
2.111
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine i seguenti commi:
«8-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è confermato nell'importo previsto per l'esercizio 2017.
10 Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 10.836.543,59 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.112
RESPINTO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa in più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non varia in ragione della ripartizione della proprietà''. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 2009».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.113
RESPINTO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Gli interventi di edilizia scolastica e universitaria ricadenti nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti in ad uno degli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.114
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
«8-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione dal relativo regime impositivo degli immobili di cui all'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertivo, con legge n. 44 del 2012.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 2,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.115 (testo 2)
RITIRATO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariati, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza».
2.115
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariati, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali non si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza».
2.116
RESPINTO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Dopo il comma 7, dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:
''7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa''. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.117
RITIRATO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e sola in parte finanziati, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.pA., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».
2.118
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere in fine, il seguente:
«9. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, a compensazione del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.119
RESPINTO
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare, rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata».
2.120
RESPINTO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 201-5, n. 125, le parole: ''e 2017'', sono sostituite dalle seguenti: '', 2017 e 2018''».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali».
2.121
RESPINTO
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis.-Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: '', neI 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo'' sono sostituite dalle seguenti '', nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo''».
2.122
RESPINTO
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articola 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella B delle relative leggi di bilancio''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.123
RESPINTO
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo vali dato dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione nei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.124
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere in fine, i seguenti:
«9. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e successive modificazioni, le parole: ''e per l'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per gli anni 2017 e 2018''.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».
2.125
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo il camma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Nell'attesa della piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), all'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertite con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quinquies sostituire le parole: ''all'anno 2017'' con le seguenti: ''agli anni 2017 e 2018'';
b) al comma 2-sexies sostituire le parole: ''31 dicembre 2017''con le seguenti: ''31 dicembre 2018''».
2.126
RESPINTO
Aggiungere, in fine, il seguente:
«8-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''31 dicembre 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per, l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.
2.127
RITIRATO
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato, nel periodo di imposta riferito all'anno 2017, almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento sismico, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona fianca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di impesta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 nel limite ai euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti da titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo con esclusione dei soggetti iscritti a cassa di previdenza autonome;
f) esenzione dall'applicazione dello spIit payment di cui all'artieolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della pubblica amministrazione.'';
b) al comma 3 la parola: ''esenzioni'' è sostituita dalla parola: ''agevolazioni'' e dopo le parole: ''alle imprese'' sono inserite le parole: ''e ai lavoratori autonomi'';
c) al comma 4 la parola: ''esenzioni'' è sostituita dalla seguente: ''agevolazioni'';
d) al comma 5 dopo le parole: ''alle imprese'' sono inserite le seguenti: ''e ai lavoratori autonomi'' e le parole: ''25 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,5 per cento'';
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
''6-bis. Al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità fiscale disposta dalle Regioni di cui al comma 1 derivante dalla misura di cui al comma 2, una quota pari ad euro 50 milioni per gli anni 2016 e 2017 è attribuita alle Regioni medesime, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del stato di previsione del bilancio dello Stato, Il riparto del contributo fra le Regioni interessate, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, è approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».
2.128 (testo 2)
LUCIDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RITIRATO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5, devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8/9/2016."
2.128
LUCIDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 46, comma 2 e al comma 5, del decreto-legge-24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, dopo le parole: ''riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015,'' aggiungere le seguenti: ''al netto degli introiti derivanti da interventi di ospitalità sociale,».
2.0.1 (testo 3)
URAS, ANGIONI, DE PIETRO, DE PETRIS
APPROVATO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla Regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da aventi climatici avversi nel corso del 2017
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
2.0.1 (testo 2)
URAS, ANGIONI, DE PIETRO, DE PETRIS
VEDI TESTO 3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)
1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, duramente colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, è sospeso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018, nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
2. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
2.0.1
URAS, ANGIONI, DE PIETRO, DE PETRIS
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)
1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore ovino e caprino della regione Sardegna, duramente colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, è se speso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018, nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore l'obbligo di versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
2. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispendente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, alla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190;
b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2.0.2 (testo 2)
MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI
RITIRATO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Lacco Amena e Forio d'Ischia dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, dell'articolo 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».
2.0.2
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Lacco Amena e Forio d'Ischia dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati».
2.0.3
RESPINTO
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi comprese l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:
a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
b) vita residua per superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti dai cui ai commi 1 e 2, trasmettono entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco del rappresentante legale e del responsabile finanziaria, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreta del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.
6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno a più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale abbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuova mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
10. Il riacquisto dei titoli emersi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.
11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato, non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo; la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivate e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valere degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
13. La valutazione nei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti ai comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni-in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.
17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
2.0.4
RITIRATO
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)
1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 144, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività estrattiva ed i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività agricola ancorché autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva».
2.0.5
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole: ''rediti di pensione non superiori a 7.500 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''redditi di pensione non superiori a 12.000 euro''».
Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018:
a) sono ridotte dell'1 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela delta salute, difesa e sicurezza;
b) sono ridotte del 10 per cento tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili;
c) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso;
d) il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è ridotto del 20 per cento».
2.0.6
RESPINTO
Dopo l'articolo 2, inserite il seguente
«Art. 2-bis.
(Incentivi all'affitto)
1. A decorrere dall'anno 2018 e fino alla revisione del sistema delle detrazioni fiscali per i redditi delle persone fisiche, all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 01, la parola: ''300'' è sostituita con la seguente: ''400'' e la parola: ''150'' con la seguente: ''200'';
b) al comma 1, la parola: ''495,80'' è sostituita con la seguente: ''700'' e la parola: ''247,90'' con la seguente: ''350''».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«6-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2.0.7
RESPINTO
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente
«Art. 2-bis.
(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative)
1. Al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 '' Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo'', è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 comma 6 della legge 9 dicembre 1998 n.431 le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
3. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partite dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2.0.8 (testo 2)
MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti locali colpiti dal sisma 2017)
1. Gli enti locali colpiti dal sisma che ha investito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2017, alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.
2. «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
2.0.8
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti locali colpiti dal sisma 2017)
Gli enti locali colpiti dal sisma che ha investito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1º settembre 2017, alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
2.0.9
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)
1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.0.10
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)
1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.0.11
BROGLIA, SANTINI, ZANONI, TOMASELLI, BUEMI
RITIRATO
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)
1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n, 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.0.12 (testo 2)
MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI
RITIRATO
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Finanziamenti bancari agevolati perla ricostruzione dei territori dell'Isola di Ischia)
1. In relazione all'evento sismico del 21 agosto 2017, ai fini dell'ottimizzazione del processo di ricostruzione pubblica nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, il commissario delegato per lo stato di emergenza di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2017, può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 100 milioni di euro, in termini di costo delle opere, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
2. Il commissario delegato per lo stato di emergenza autorizzato all'esercizio del credito operante nei territori di cui al precedente comma contrae i finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistito dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 1.000 milioni di euro, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
2.0.12
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Finanziamenti bancari agevolati perla ricostruzione dei territori dell'Isola di Ischia)
1. In relazione all'evento sismico del 21 agosto 2017, ai fini dell'ottimizzazione del processo di ricostruzione pubblica nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, il commissario delegato per lo stato di emergenza di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1º settembre 2017, può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
2. Il commissario delegato per lo stato di emergenza autorizzato all'esercizio del credito operante nei territori di cui al precedente comma contrae i finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistito dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 1.000 milioni di euro, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici».
2.0.13
RESPINTO
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche)
1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato ''Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2001'' con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, alimentato con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al precedente comma, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».
2.0.14 (testo 2)
MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Esenzione IMU su immobili inagibili dei territori dell'Isola di Ischia)
1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
2.0.14
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Esenzione IMU su immobili inagibili dei territori dell'Isola di Ischia)
1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di cui al precedente comma con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
3. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2018 per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 2».
2.0.15 (testo 2)
MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)
1. Per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, e per le popolazioni dei rispettivi territori colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, si applica:
la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi a detti enti locali dalla Cassa depositi e prestiti SPA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2017, 2018 e 2019;
la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati agli immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano avuto danneggiamenti anche parziali.
2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 si provvede mediante istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di cui al comma 1 con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, dell'articolo 2-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 20148 e 40 miilioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
2.0.15
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)
1. Per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco- Ameno e Forio d'Ischia, e per le popolazioni dei rispettivi territori colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, si applica la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SPA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre- 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dici anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 si provvede mediante istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di cui al comma 1 con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, per gli anni 2017, 2018 e 2019 per un importo corrispondente all'ammontare delle risorse necessarie per l'attuazione dei precedenti commi».
2.0.16
RESPINTO
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Penali relative ai processi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009)
1. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso.
2. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento.
3. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.
4. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento.
5. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n. 108 del 18/04/2012; L. 125 del 15/08/2015.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse».
2.0.17
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: '', nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,'' sono soppresse;
b) al sesto periodo, le parole: ''; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi'' sono soppresse;
c) dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: ''Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di esaurimento delle predette risorse, sono individuati i contribuenti che hanno presentato istanza di Rimborso ai sensi del presente comma e che non hanno ottenuto il rimborso integrale a seguito dell'esaurimento delle risorse.''».
2.0.18
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: '', nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,'' sono soppresse;
b) al sesto periodo, le parole: ''; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi'' sono soppresse.».
2.0.19
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo per i Contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche)
1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni ricompresi in aree per le quali è stato riconosciuto lo stato di calamità naturali a seguito di eventi sismici, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato e risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, il cui onere è per legge stabilito in capo allo Stato, viene istituto presso il Ministero del interno un ''Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche oggetto di calamità naturali'', con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, alimentato con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del Fondo di cui al precedente comma, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministro dell'interno.
4. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute».
2.0.20
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale)
1. A decorrere dall'anno 2018 è istituito un Fondo Nazionale destinato a finanziare un piano decennale di edilizia residenziale pubblica e sociale riguardante il recupero di immobili o, in subordine, la realizzazione di nuove costruzioni e le connesse urbanizzazioni destinate ad assicurare il diritto sociale all'abitazione a favore dei soggetti e dei nuclei familiari che non sono in grado economicamente di accedere al libero mercato, per soddisfare le esigenze abitative di soggetti residenti da oltre 10 anni nel territorio nazionale, ivi comprese quelle collegate a spostamenti per particolari condizioni di lavoro o di studio.
2. Gli alloggi devono collocarsi obbligatoriamente nel comparto delle locazioni a canoni sociali e/o significativamente inferiori a quelli del mercato libero, ed essere prioritariamente destinati alla locazione permanente o, eccezionalmente, di durata non inferiore ad anni 15.
3. Al fondo è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2018, 2019, 2020.
4. Annualmente, a partire dal 2018, in sede di formazione del Documento di Economia e Finanza (DEF), oltre al finanziamento diretto del Fondo per gli anni successivi, si individuano modalità di reperimento di ulteriori risorse.
5. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Mnistro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti gli indirizzi programmatici e ripartite le risorse assegnate al Fondo».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-Iegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.21
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali)
1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutuo o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontate del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 22 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento deI saldo di cui all'articolo 65.
4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi; sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regelamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
2.0.22
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)
1. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:
''13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.».
2.0.23
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi)
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:
''1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica''».
2.0.24
RESPINTO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016-2017)
1. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 – 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, nonché il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dall'Istituto del Credito Sportivo è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutili stessi. Ai relativi oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 8 milioni di euro per l'anno 2018, e a 8 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52''.
2. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è aggiunto il seguente comma:
''1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».
2.0.25
RESPINTO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Proroga termini sospensione adempimenti contabili enti colpiti dal sisma 2016)
All'art. 44 comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: ''Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018''».
2.0.26
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)
1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza''».
2.0.27
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)
1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:
''3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza''».
2.0.28
RESPINTO
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)
1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».
2.0.29
RESPINTO
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Proroga della sospensione dei termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari)
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:
''Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo l del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1, 2, 2-bis al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato'';
b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:
''La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi l-bis, 10 e 10-bis, avviene entro i1 l6 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma l-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica'';
c) al comma 12, le parole: ''febbraio 2018'' sono sostituite dalle parole: ''dicembre 2018'';
d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: ''nell'anno 2017'' sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2017 e 2018'';
2) le parole: ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
2. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma l, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:
''Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dallo dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196'';
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
''3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017''».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, valutati in 330 milioni per gli anni 2017 e 2018 e a 110 milioni per l'anno 2019, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 300 milioni per l'anno 2017, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a 330 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.30
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti
e versamenti tributari nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
''10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo l del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
''11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
c) al comma 12, le parole: ''febbraio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''dicembre 2018'';
d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: ''nell'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2017 e 2018'' le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018''».
Conseguentemente all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016,nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1º dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.pA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.196»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».
2.0.32
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)
Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscossa nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge e da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate; nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge.
2.0.33
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Completamento messa in sicurezza antisismica
delle autostrade A24 e A25)
1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle Infrastrutture con il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, solo in parte finanziati con la legge n. 96 del 2017, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis della legge n. 123 del 2017, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p,A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2019 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasse legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».
2.0.34
RESPINTO
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Miglioramento della misura prevista per l'istituzione
della Zona Franca Urbana)
All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''Le imprese'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo'';
b) al comma 2, le parole: ''nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il lº settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015'';
c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: ''per l'esercizio dell'attività economica'' sono aggiunte le parole: ''e professionale'';
d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): ''esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente'';
e) al comma 3, le parole: ''alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019'';
f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:
''Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività'';
g) al comma 5 le parole: ''dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015''.
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2.0.35
BROGLIA, SANTINI, CARDINALI, TOMASELLI, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)
All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: ''e per quello successivo'' sono soppresse;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
''5-bis. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo in corso al 1º gennaio 2018 alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 che abbiano registrato, nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 agosto 2017, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1º settembre 2015 al 31 agosto 2016, nonché alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;
5-ter. Le esenzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 che abbiano registrato, nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1º febbraio 2016 al 31 gennaio 2017»;
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
''8-bis. Ferme restando le indicazioni e i termini già contenuti nelle circolari n. 99473 del 4 agosto 2017 e n. 114735 del 15 settembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico, il termine per la presentazione delle istanze di accesso per le imprese di cui ai commi 5-bis e 5-ter è fissato al 31 marzo 2018».
2.0.36
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
in materia di Zona Franca Urbana)
All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''Le imprese'' sono sostituite dalle seguenti: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo'';
b) al comma 2, le parole: ''nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015'';
c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: ''per l'esercizio dell'attività economica'' sono aggiunte 1e seguenti parole: ''e professionale'';
d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): ''esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente'';
e) al comma 3, le parole: ''alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019''»;
f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: ''Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso al1 data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività'';
g) al comma 5, 1e parole: ''dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015''».
2.0.1000/1
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
''13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo''».
2.0.1000/2
MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 13-bis inserire il seguente:
''13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Le pertinenze di cui al presente comma, anche se esterne, sono funzionali all'edificio principale in base al vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione di cui al presente articolo''».
2.0.1000/3
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 13-ter:
''Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo''».
2.0.1000/4
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 13-ter:
''Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo''».
2.0.1000/5
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 13-ter:
''Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo''».
2.0.1000/6
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 10 è soppresso».
2.0.1000/7
APPROVATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
2.0.1000/8
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, lettera b), le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».
2.0.1000/9
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, lettera c), le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
2.0.1000/10
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, sopprimere la lettera d).
2.0.1000/11
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «e delle modalità».
2.0.1000/12
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 5, lettera c), le parole: ''per lavori di importo superiore a 150.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro''».
2.0.1000/13
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «e, nei soli casi» fino alla fine del comma.
2.0.1000/14
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 2018», con le seguenti: «30 giugno 2018».
2.0.1000/15
MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
APPROVATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 5, sostituire le parole: «31 gennaio 2018» con le seguenti: «31 marzo 2018».
2.0.1000/16
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 5, sopprimere le parole da: «L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo» fino alla fine del comma.
2.0.1000/17
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».
2.0.1000/18
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, sopprimere le parole: «previa acquisizione, anche».
2.0.1000/19
APPROVATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art 8-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, numero 1), dopo la parola: «proprietario» inserire le seguenti: «o parente entro il terzo grado»;
b) al comma 2, numero 2), dopo la parola: «proprietario» inserire le seguenti: «o parente entro il terzo grado»;
c) al comma 2, numero 7) aggiungere in fine le seguenti parole: «, o di un parente entro il terzo grado.
2.0.1000/20
NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, sopprimere la parola: «non».
2.0.1000/21
NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
2.0.1000/22
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo alla rimozione se la volumetria della struttura o delle opere realizzate rientra in quella prevista dagli strumenti urbanistici per l'edificabilità del terreno, fatte salve eventuali prescrizioni che gli enti pubblici competenti potranno dettare».
2.0.1000/23
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la compatibilità paesaggistica».
2.0.1000/24
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 5, dopo le parole: «qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo», inserire le seguenti: «per la mancante sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma 1».
2.0.1000/25
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 6, sostituire le parole: «31 gennaio 2018», con le seguenti: «31 marzo 2018».
2.0.1000/26
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
2.0.1000/27
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:
''1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica''».
2.0.1000/28
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
''1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica''».
2.0.1000/29
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
''1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti, immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a. destinazione pubblica''».
2.0.1000/30
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
''1-bis. Al fine di consentire-una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti-funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica''».
2.0.1000/31
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capovero "Art. 8-bis", dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui al presente articolo, sono nulle».
2.0.1000/32
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);
b) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo- 1);
c) La documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229 del 2016;
d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario, L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse''.
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto''.
b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6''».
2.0.1000/33
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessata degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativa, come previsto dall'art. 5 comma 1 della Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati. Il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenete per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la redazione delle predette relazioni di livello operativo».
2.0.1000/34
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la ricostruzione, non è prescritto alcun del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti».
2.0.1000/35
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, una tantum per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto».
2.0.1000/36
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito all'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione».
2.0.1000/37
MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 189 del 2016 convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11 inserire il seguente:
''11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli previsti dall'articolo 1 comma 138 dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228. I comuni devono necessariamente vincolare l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, alla esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali''».
2.0.1000/38
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 8, capoverso «Art. 13», sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno è determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto».
2.0.1000/39
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 9, lettera a), sopprimere il seguente periodo: «le parole pubblici o paritari», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli paritari».
2.0.1000/40
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 9, lettera a), sopprimere tutto il seguente periodo: «le parole ''pubblici o paritari'' sono sostituite dalle seguenti ''ad accezione di quelli paritari''».
2.0.1000/41
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 9, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «le parole ''pubblici o paritari'' sono sostituite dalle seguenti ''ad accezione di quelli paritari''».
2.0.1000/42
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 9, lettera a) sopprimere il capoverso: «le parole: ''pubblici o paritari'' sono sostituite dalle seguenti: ''ad eccezione di quelli paritari''».
2.0.1000/43
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 9, sopprimere la lettera b).
2.0.1000/44
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 11, al comma 2 ivi ricbiamato, sostituire le parole: «può delegare» con le seguenti: «delega entro 30 giorni».
2.0.1000/45
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 11, punto 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo» aggiungere la seguente: «37 e».
2.0.1000/46
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 11, punto 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo» aggiungere la seguente: «37 e».
2.0.1000/47
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 11, capoverso comma 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo» aggiungere la seguente: «37 e».
2.0.1000/48
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 11, punto 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo» aggiungere le seguenti: «37 e».
2.0.1000/49
MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
''2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, enti religiosi o morali realizzati attraverso meccanismo del c.d. ''crowfunding'' per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi dei presente articolo''».
2.0.1000/50
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 16 inserire il seguente:
«16-bis. All'articolo 48, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: ''16 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2018''».
2.0.1000/51
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16-bis. All'articolo 48 del decreto-legge del 2016, dopo il comma 16 è inserito il seguente:
''16-bis. fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare fu maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione; per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147''».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indfferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.0.1000/52
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 17, sopprimere la lettera a).
2.0.1000/53
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 17, sopprimere la lettera b).
2.0.1000/54
IL RELATORE
APPROVATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 17, lettera d), le parole: «, sottoposto al controllo preventivo previsto dall'articolo 33 del presente decreto, i dirigenti di cui al comma 3 del presente articolo e» sono soppresse;
- al comma 17 la lettera g) è integralmente soppressa;
- al comma 18, primo capoverso, le parole: «, in deroga al procedimento previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni ,» sono soppresse;
- i commi numerati 47 e 48 sono soppressi.
2.0.1000/55
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 17, sopprimere la lettera e).
2.0.1000/56
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 17, sopprimere la lettera g).
2.0.1000/57
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
– al comma 1, dopo le parole: ''con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile'' sono inserite le seguenti: ''nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale'';
– al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ''Presidenza del consiglio dei Ministri'' inserire le seguenti: '': in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale'';
b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, converto dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.
c) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, converto dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.
d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 19987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296».
2.0.1000/58
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, converto dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
– al comma 1, dopo le parole: ''con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile'' sono inserite le seguenti: ''nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale'';
– al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ''Presidenza del consiglio dei Ministri'' inserire le seguenti: '': in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale'';
b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.
c) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4; comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, converto dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.
d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 19987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizia prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
2.0.1000/59
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
– al comma 1, dopo le parole: ''con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile'' sono inserite le seguenti ''nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale'';
– al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ''Presidenza del consiglio dei Ministri'' inserire le seguenti: '': in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale'';
b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personali di cui al precedente periodo.
e) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, converto dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, e successive modifiche e integrazioni.
d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 19987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione allaiascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296».
2.0.1000/60
MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
''4-bis. La richiesta per l'accesso all'indennità di cui al comma 4 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017 corredata dalla notifica dell'ordinanza di inagibilità''».
2.0.1000/61
MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 20 lettera a), sopprimere parole: «limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3».
2.0.1000/62
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 20, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e le lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis, sono così integralmente sostituite:
''a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;
b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale proveniente, da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016''».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.0.1000/63
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 20, inserire il seguente:
«20-bis. Al comma 2, dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: ''28 febbraio 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2018''».
2.0.1000/64
FRAVEZZI, LANIECE, ORELLANA, BONFRISCO
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «30 giugno 2018»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2018 prorogabile con Accordo tra il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana».
2.0.1000/65
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sostituire il comma 22, con il seguente:
«22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto e pubblicato nel proprio sito internet, la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per esercizio della facoltà di sospensione.
Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'art. 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o nel finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data».
2.0.1000/66
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 24, sostituire le parole: «31 maggio 2015», con le seguenti: «31 maggio 2020».
2.0.1000/67
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 24, sopprimere l'ultimo periodo.
2.0.1000/68
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 24 dell'articolo 2-bis, inserire il seguente:
«24-bis. In deroga all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, per le sole Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il termine per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, è fissato al 30 aprile 2018».
2.0.1000/69
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 26, sostituire le parole: «1º giugno 2018», con le seguenti: «1º giugno 2020».
2.0.1000/70
RESPINTO
All'emendamento del Governo 2.0.1000 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 26 è così sostituito:
«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: ''Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1ºsettembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato''.
b) Il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: ''La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''.
c) al comma 12 le parole: ''febbraio 2018'' sono sostituite dalle parole: ''dicembre 2018''.
d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: ''nell'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2017 e 2018'', le parole: ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018'';
e) Il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:
''12-ter. Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno''».
Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 10 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, ì predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003; n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2002, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
b) dopo il comma 3 è inserito seguente: «3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure –previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».
2.0.1000/71
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sostituire il comma 26 con il seguente:
«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n,229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: ''Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 Settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato''.
b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: ''La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''.
c) al comma 12 le parole ''febbraio 2018'' sono sostituite dalle parole ''dicembre 2018''.
d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
– le parole ''nell'anno 2017'' sono sostituite dalle parole ''negli anni 2017 e 2018'';
– le parole ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017'' sono sostituite dalle parole ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018''.
e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:
– ''Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 ai versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno''».
Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1º dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dl presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».
2.0.1000/72
RESPINTO
All'emendamento del Governo 2.0.1000, sostituire il comma 26 con il seguente:
«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: ''Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato''.
b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: ''La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge-9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''.
c) al comma 12 le parole ''febbraio 2018'' sono sostituite dalle parole ''dicembre 2018'';
d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
– le parole ''nell'anno 2017'' sostituite dalle parole ''negli anni 2017 e 2018'';
– le parole ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per anno 2017'' sono sostituite dalle parole ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018'';
e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:
''Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno».
Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Fermo restando di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1º dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria-italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente
«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 26 dell'articolo 2, valutati in 330 milioni per gli anni 2017 e 2018 e a 110 milioni per l'anno 2019, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 300 milioni per l'anno 2017, mediante riduzione dello 0,5% di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a 330 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.1000/73
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sostituire il comma 26 con il seguente:
«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 10 è sostituito dal seguente:
''10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'Allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato''.
b) il comma 11 è sostituito dal seguente: ''11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro i1 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti delta disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''.
c) al comma 12 le parole ''febbraio 2018'' sono sostituite dalle parole ''dicembre 2018'';
d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ''nell'anno 2017'' sostituite dalle parole ''negli anni 2017 e 2018'';
b) le parole ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017'' sono sostituite dalle parole ''fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018'';
e) il comma 12-ter è sostituito dal seguente: ''12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, All'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno''».
Conseguentemente, dopo il comma 16 inserire il seguente:
«16-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1º dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti – S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196''.
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente. ''3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017''».
2.0.1000/74
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 26 inserire il seguente:
«26-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''16 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2018'';
b) le parole: ''30 novembre 2017'' ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: ''«31 gennaio 2018''».
2.0.1000/75
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 27 dopo le parole: «della legge 31 maggio 2005, n. 88» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del rimborso delle maggiori spese di missione,».
2.0.1000/76 (già 2.106)
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 27, inserire il seguente:
«27-bis. Per gli armi 2017, 2018 e 2019, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:
1) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;
2) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi dì esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annuì a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2.0.1000/77
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 28, sostituire le parole: «diritti reali di godimento» con le seguenti: «diritti reali di godimento o dei titolari di diritti garanzia».
2.0.1000/78
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
«29-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, punto 1, aggiungere la lettera m) con il seguente testo: ''il pagamento dei canoni di locazione di qualsiasi natura, relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili, dì proprietà di soggetti privati è sospeso sino alla conclusione degli interventi di ripristino degli immobili, con facoltà per il Commissario straordinario di individuare forme di compensazione per i proprietari degli stessi'';
b) al comma 1-bis parole: ''fino al 31 dicembre 2017''» sono sostituite dalle seguenti: ''27 agosto 2018'';
c) al comma 8 le parole: ''per l'anno dì domanda 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni di domanda 2016 e 2017, 2018 e 2019'';
d) sostituire il comma 10 con il seguente:
''10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non sì fa luogo a rimborso di quanto già versato'';
e) sostituire il comma 11 con il seguente:
''11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e avviene entro il 31 dicembre 2018. Tutti i soggetti che hanno beneficiato dei suddetti termini di sospensione possono versare le relative somme dovute senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili dì pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2018. Il versamento nelle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro, dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica'';
f) al comma 12 le parole: ''entro il mese di febbraio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 27 agosto 2018'';
g) al comma 12-ter le parole: ''non versate dai Comuni interessati per l'anno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''non versate dai Comuni interessati per gli anni 2017 e 2018'' le parole: ''a decorrere da febbraio 2018'' sono sostituite dalle parole: ''a decorrere da febbraio 2019''. All'ultimo periodo le parole: ''neIl'anno 2017'' sono sostituite dalle parole: ''negli anni 2017 e 2018'' e le parole: ''entro il termine del 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''entro il termíne del 31 dicembre 2018'';
h) dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:
''13-ter. Al termine dei vari periodi di sospensione previsti per gli adempimenti e per i versamenti dei tributi e contributi a vario titolo dovuti (compresa la c.d busta paga pesante), oltre che delle utenze per pubblici servizi, si prevede che le modalità di versamento vengano stabilite con apposito decreto Ministeriale, che preveda la possibilità di rateizzare i versamenti senza applicazione di interesse alcuno. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti de tributi e degIi emolumenti sospesi, il suddetto decreto dovrà comunque prevedere che la possibilità di versamento delle somme dovute venga effettuato mediante rateizzazioni che consentano la restituzione in un termine non inferiore a 36 mesi per importi fino a euro 5.000,00 e 72 mesi per importi superiori ad euro 3.000,00. I limiti di importo anzidetto sono da intendersi riferiti al singolo tributo, emolumento, o importo dovuto per utenza di pubblici servizi'';
i) dopo il comma 13-ter aggiungere seguente: ''13-quater. per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di due annui i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo''. Fermi i termini di cui sopra, per il pagamento in unica soluzione, è possibile chiedere ai soggetti autorizzati credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello stato da erogare trenta giorni prima della scadenza. A tale fine, predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, di cui al comma 3 del presente articolo, da erogare alla medesima data;
j) dopo il comma 14, inserire il seguente:
''14-bis. I termini di cui al comma 10 del presente articolo si applicano anche ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche, effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale'';
k) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:
''14-ter. Gli adempimenti diversi dai versamenti, verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale, sono regolarizzati senza sanzioni entro il 28 febbraio 2018'';
l) al comma 15 le parole: ''fino a un massimo di diciotto rate mensili'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino ad un massimo di trentasei rate mensili'';
m) al comma 16 primo periodo, le parole: ''purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2018''»;
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibile in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.0.1000/79 (già 2.73)
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis.All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, in fine, sostituire le parole: ''fino al 31 dicembre 2016'' con le seguenti: ''fino al 31 dicembre 2018'';
b) al comma 1-bis, 2;primo periodo, sostituire le parole: ''fino al 31 dicembre 2017'' con le seguenti: ''fino al 31 dicembre 2018'';
c) al comma 1-quater, sostituire le parole: ''Con riferimento al periodo d'imposta 2016'' con le seguenti: ''Con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017'';
d) al comma 3, sostituire le parole: ''Fino al 31 dicembre 2016'' con le seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2018'';
e) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ''al 30 novembre 2017'' con le seguenti: ''al 30 novembre 2018'' e al secondo periodo, sostituire le parole: ''al 31 dicembre 2017'' con le seguenti: ''31 dicembre 2018'';
f) al comma 11, al primo periodo sostituire le parole: ''16 dicembre 2017'' con le seguenti: ''16 dicembre 2018'' e al secondo periodo, sostituire le parole: ''di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018'' con le seguenti: ''di 12 rate mensili di pari imposto, a decorrere dal 16 febbraio 2019'';
g) al comma 12, sostituire le parole: ''entro il mese di febbraio 2018'' con le seguenti: ''entro il mese di febbraio 2019'';
h) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018''».
Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, lettera a), le parole: «1,092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:
1) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e ai Programma «14 Regolazioni-contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire ''10.000'' con ''35000'';
2) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «65.000»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2.0.1000/80
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo comma 29 inserire seguente:
«29-bis. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto-Iegge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:
''3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza''».
2.0.1000/81
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 29 è inserita seguente:
«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:
''Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza''».
2.0.1000/82
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente comma:
''3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza''».
2.0.1000/83
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29 è inserito il seguente:
«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:
''3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza''».
2.0.1000/84
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:
''3-bis. Gli enti locali colpiti dal Sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza''».
2.0.1000/85
MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29, inserire il seguente:
«29-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: ''periodo di dodici mesi'' con le seguenti: ''periodo di ventiquattro mesi''».
2.0.1000/86
MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 29, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 2-bis sostituire le parole: ''con oneri a carico del bilancia comunale'', con le seguenti: ''con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229''».
2.0.1000/87
MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 29, sostituire le parole: «sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti», con le seguenti: «sono aumentati a 96 ore per tutti i comuni interessati».
2.0.1000/88
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sostituire il comma 30 con il seguente:
«30. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''far data dal 1º gennaio 2019 al personale è applicato il comma 6, terzultimo periodo, previe intese sottoscritte tra i soggetti di cui al comma 4''».
2.0.1000/89
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, capoverso «Art. 2-bis», comma 32, dopo le parole: «Sistemazione logistica del suddetto personale.», aggiungere le seguenti: «Per ciascun anno del triennio 2018-2020 è destinato un contributo pari a 500.000 euro finalizzato all'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori, del cratere da parte del personale di cui al periodo precedente».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 500.000 euro annui per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.0.1000/90 (testo 2)
IL RELATORE
APPROVATO
All'emendamento 2.0.1000, sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 38, le parole: "sulla base della normativa emergenziale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 e successive modificazioni";
Al comma 44, in fine, aggiungere le seguenti parole: ", al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente".
2.0.1000/90
IL RELATORE
VEDI TESTO 2
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 38 le parole: «sulla base della normativa emergenziale» sono seguenti: «ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 e successive modificazioni»;
b) al comma 44 dopo le parole: «è prorogato», sono inserite le seguenti: «,al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione,».
2.0.1000/91
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 38, inserire i seguenti:
«38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il Comune de L'Aquila può utilizzare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.
38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
2.0.1000/92
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 38, inserire i seguenti:
«38-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione dal relativo regime impositivo degli immobili di cui all'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertivo con legge n. 44 del 2012.
38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 2,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2.0.1000/93
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 38, inserire il seguente:
«38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è confermato nell'importo previsto per l'esercizio 2017».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 10.836.543,59 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.0.1000/94
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 38, inserire il seguente:
«38-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, a compensazione del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.0.1000/95
APPROVATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 42, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso».
2.0.1000/96
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
«44-bis. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74; convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n, 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariali, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali, e per affidamenti di incarichi diretti ai sensi del comma 8 dell'articolo del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti possono prescindere di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativa n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza, esclusivamente quando le convenzioni in essere risultino più vantaggiose per gli enti appaltanti e non producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2.0.1000/97
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo comma 48, inserire il seguente:
«48-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: ''Le imprese'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo'';
b) al comma 2, le parole: ''nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015'';
c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: ''per l'esercizio dell'attività economica'' sono aggiunte le parole: ''e professionale'';
d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e); ''esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente'';
e) al comma 3 le parole: ''alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019'';
f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: ''Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavora autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività'';
g) al comma 5 le parole: ''dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015''».
2.0.1000/98
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 48, è inserito il seguente:
«48-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: ''Le imprese'' sono sostituite dalle parole: ''soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo'';
b) al comma 2, le parole: ''nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015'';
c) ai comma 2, lettera c), dopo le parole: ''per l'esercizio dell'attività economica'' sono aggiunte le parole: ''e professionale'';
d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): ''esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente'';
e) al comma 3, le parole: ''alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019'';
f) il comma 4, è integralmente sostituito dal seguente: ''Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per ì soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività'';
g) al comma 5, le parole: ''dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015''».
2.0.1000/99
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 48, è inserito il seguente:
«48-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''Le imprese'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo'';
b) al comma 2, le parole: ''nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo 2015'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015'';
c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: ''per l'esercizio dell'attività economica'' sono aggiunte le parole: ''e professionale'';
d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): ''esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente'';
e) al comma 3, le parole: ''alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019'';
f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: ''Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre peri soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività'';
g) al comma 5, le parole: ''dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017'' sono sostituite dalle parole: ''un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015''».
2.0.1000/100
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 48, è inserito il seguente:
«48-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''Le imprese'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo'';
b) al comma 2, le parole: ''nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015'';
c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: ''per l'esercizio dell'attività economica'' sono aggiunte le parole: ''e professionale'';
d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): ''esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica; a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente'';
e) al comma 3, le parole: ''alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavorò autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019'';
f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: ''Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività'';
g) al comma 5, le parole: ''dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017'' sono sostituite dalle parole: ''in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015''».
2.0.1000/101
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:
«48-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti princìpi contabili relativi delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate; nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».
2.0.1000/102
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, inserire il seguente:
«48-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli armi 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti princìpi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle nonne sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».
2.0.1000/103
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, inserire il seguente:
«48-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui 48, commi 16 e 12-bis; del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali nonne regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».
2.0.1000/104
RESPINTO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, inserire il seguente:
«48-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente; in deroga 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti princìpi contabili delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».
2.0.1000/105
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, aggiungere il seguente:
«48-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma, è autorizzato uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 in favore dei medesimi Comuni. Le risorse di cui al primo periodo possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.0.1000/106
RITIRATO
All'emendamento 2.0.1000 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente:
«48-bis. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è autorizzato il trasferimento ai Comuni di cui all'articolo 13-bis del citato decreto di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e di 70 milioni per il 2020. Le somme di cui al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 70 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.0.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)
1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni; è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 2, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto''.
2. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è così integralmente sostituito:
''4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo'';
b) il comma 5 è così integralmente sostituito:
''5. Con apposito provvedimento del Presidente di Regione Vicecommissario può essere costituita presso l'ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite speciale per la ricostruzione dal presente decreto''.
3. All'articolo 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: ''definire i criteri in base ai quali le Regioni'' sono inserite le parole: '', su proposta dei Comune'';
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di Euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229''.
4. All'articolo 8 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:
''3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica;
b) al primo periodo del comma 4, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite le parole: ''30 aprile 2018'';
c) il secondo periodo del comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: ''4. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltra la data del 31 luglio 2018'';
d) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: ''Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi caso di inosservanza del termine previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato''.
5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del 31 gennaio 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda Aedes corredata dalla relativa perizia giurata e dalla documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda Aedes previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, determina la cancellazione del professionista dall'elenco dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.
6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:
''Art. 8-bis.
(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)
1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:
1) il richiedente sia proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;
2) il richiedente sia altresì proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato i immobile in assenza di titolo abilitativo;
3) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;
4) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo non sia superiore a quella dichiarato inagibile;
5) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto-legge per la ricostruzione dichiarato inagibile;
6) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
7) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche.
2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione, sono allegati:
a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 del precedente comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
b) copia della scheda AeDES o FAST attestante i danni riportati distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;
c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del precedente comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.
4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico e del Piano di assetto del parco.
5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi'.
7 . All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 8, le parole ''entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti ''entro il termine stabilito dal Commissario straordinario mediante proprio provvedimento''.
8. L'articolo 13 del decreto legge I7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:
'Art. 13. – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui alla suindicata normativa del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni. Qualora invece il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2.
4. L 'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3, è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni, per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto.
5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, e secondo le modalità ivi previste.
6. Per gli interventi su immobili danneggiati o dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e re condizioni previste dal presente decreto.'.
9. All'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1:
– le parole: ''pubblici o paritari'' sono sostituite dalle seguenti ''ad eccezione di quelli paritari'';
– le parole: ''e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni'' sono sostituiti dalle seguenti: '', degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati perle esigenze di culto'';
b) la lettera c) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente:
''c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)'';
c) alla lettera a) del comma 2: le parole ''predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi'' sono sostituite dalle seguenti: ''predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici'';
d) al comma 2, la lettera c) è integralmente sostituita dalla seguente:
''c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture;'';
e) dopo il comma 3-bis aggiunto il seguente:
''3-bis. Al momento dell'approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d), f) del secondo comma del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto ed entro limiti della soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo'';
f) dopo il comma 3-sexies è inserito il seguente:
''3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.'';
g) al comma 4-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma del presente decreto'';
h) al comma 5, le parole: ''Conferenza permanente'' sono sostituite dalle seguenti: ''Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16 del presente decreto''.
10. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. L'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:
''Art. 15. – 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del Demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente di Regione – Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo''.
12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita le seguenti:
''a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto'';
b) al comma 4, le parole: ''e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2'' sono sostituite dalle seguenti ''per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), nonché dal comma 2, del medesimo articolo 15''.
13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:
''Art. 18. – 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza è individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario. Nei detti protocolli d'intesa sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.
4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) ed al comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..
5. 1n deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 svolgono le finzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi, forniture, afferenti gli interventi previsti al comma
6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto-legge. Il Commissario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie''.
14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente:
''2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni Vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, da attuarsi anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.''.
15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 14 della presente disposizione si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni: le parole ''pubblica e'' sono soppresse.
17. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
– il secondo periodo è integralmente sostituito dal seguente: ''Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessoria di provenienza risulti complessivamente inferiore.'';
– dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.'';
b) al comma 3-bis:
– dopo le parole: ''trattamento economico'' sono aggiunte le seguenti: ''fondamentale ed accessorio'';
– le parole: ''viene corrisposto secondo le seguenti modalità'' sono sostituite dalle seguenti: ''viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposta secondo le seguenti modalità'';
– le lettere a) e b) sono cosi integralmente sostituite ''a) le Amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;'';
c) al comma 3-ter, sono aggiunti infine i seguenti periodi: ''Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma avviene secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla Struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancia dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione di appartenenza'';
d) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento, sottoposto al controllo preventivo previsto dall'articolo 33 del presente decreto, i dirigenti di cui al comma 3 del presente articolo e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016'';
e) al comma 7, lettera b): le parole ''nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata'' sono soppresse; le parole ''fino al 30 per cento'' sono sostituite con le parole ''del 30 per cento''; le parole fino al 20 per cento sono sostituite con le parole ''del 20 per cento'';
f) comma 7 lettera c): le parole ''nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata'' sono soppresse;
g) al comma 7, lettera c), è aggiunto infine il seguente periodo: ''Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a) b) e del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri'';
h) al comma 7-bis: al primo periodo, dopo le parole: ''al comma 7'' sono aggiunte le seguenti '', lettere a), b) e c),'';
i) al comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche''.
18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, vengono disciplinate, in deroga al procedimento previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la costituzione del fondo previsto dal medesimo articolo 113 e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo viene adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. In deroga alla previsioni di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. Ferme le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.i.i.
20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: ''e non rinnovabili'' sono soppresse; è aggiunto infine il seguente periodo: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal successivo comma quinquies, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3'';
b) al comma 3-quater è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo, viene disposta rassegnazione delle risorse finanziarie, necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis'';
21. All'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2018'';
b) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una ''zona rossa'' istituita mediante, apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è individuato nel 31 dicembre 2020«.
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge- 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.
23. All'articolo 5, comma 1- bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo periodo, le parole ''con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico'' sono sostituite dalle seguenti: ''con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico''.
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14; comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
25. Le autorità di regolazione di cui 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma I nonché del medesimo articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto – legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole ''dalla fine del periodo di sospensione'' sono sostituite dalle seguenti ''dal 1º giugno 2018''.
27. I Comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri Comuni appartertenti a Regioni diverse, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, pur se non posti in posizione di confine.
28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole ''diritti reali di garanzia'' di cui alle lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti ''diritti reali di godimento''.
29. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole ''per la durata di un anno'' sono sostituite dalle seguenti ''per la durata di due anni''; b) è aggiunto infine il seguente periodo: ''Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti''.
30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo capoverso, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: ''Dal 2021'' sono sostituite con le parole: ''Dal 2023''.
31. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti commi:
''9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti negli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 2:16, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'ANAC.
9-quater. Agli interventi di cui al comma 9 -bis, l'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche dì cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni''.
32. Dal 1º maggio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, articolo 3, e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area Omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1º maggio 2018, presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Titolare speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determina provvederà anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1º maggio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, il Titolare dell'Ufficio speciale, adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici Territoriali soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione.
33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22, in cui confluiscono gli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: ''individuati ai sensi'' sono aggiunte le seguenti: ''dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77''.
35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino 31 dicembre 2020.
36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 37 e 38, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. N. 190.
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e dì euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017. n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.
40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano dì Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da l'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.
41. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono tenuti a cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al Comune.
42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestano la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e ferma restando: la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per Cento dei posti al suddetto personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del suddetto articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
43. A far data dal 2º gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati- dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa –normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020.
47. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
''6-bis. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale; provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29-maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione d'interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura dì beni e l'esecuzione di opere e lavori, non sì applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.
6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata; eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento dì somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al comma 6-bis. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche inforza del richiamo alla presente disposizione di legge.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter sì applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.''.
48. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
''1-bis. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata inforza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.
1-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegali, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati inforza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma 1-bis, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per la finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione''».
3.1
Sopprimere l'articolo.
3.2
INAMMISSIBILE
Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «istituito presso l'OAM.» le parole seguenti: «Dall'obbligo di iscrizione presso l'OAM sono esclusi gli operatori professionali in oro già tenuti agli obblighi di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 17 gennaio 2000 n. 7 e già compresi nell'elenco di cui alla medesima legge.»;
comma 1, dopo le parole: «l'iscrizione al registro» aggiungere la parola: «OAM»;
al comma 2, dopo le parole: «al comma 1 e del conto corrente» sopprimere la parola: «dedicato»;
al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la parola: «trenta»;
sopprimere il comma 6;
sopprimere il comma 7.
3.3
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «dei seguenti soggetti» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le transazioni di importo inferiore 10.000 euro».
3.4
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'art. 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquiesè aggiunto il seguente:
''1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed elle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di serviz -afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis''».
3.5
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – ''Condizioni di legittimità dei pagamenti'' sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».
3.6
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo l'art. 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è inserito il seguente comma:
''7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale ruerimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della odulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti.»
3.7
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:
«All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubbiica 22 luglio 1998, n.322, alla lettera b) dopo le parole ''diploma di ragioneria'' inserire le seguenti ''nonché i professionisti di cui alla norma UNI-11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
3.8
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' inserire Ie seguenti: ''nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della 14 legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
3.9
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' inserire le seguenti: ''nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;''».
3.10
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' inserire le seguenti: ''i professionisti di cui al comma 1 dell'art. 6-bis del D.L. 26 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,».
3.11
MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI, RIZZOTTI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole ''diploma di ragioneria'' inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225».
3.12
MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI, RIZZOTTI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: ''del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322'' sono aggiunte le seguenti: ''e quelli individuati dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,''».
3.13
FORNARO, RICCHIUTI, CORSINI, CASSON
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 Iuglio 1997, n. 241, dopo le parole: ''del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322'' sono aggiunte le seguenti: ''e quelli individuati dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,».
3.14
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'art. 35, comma 3, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: ''del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322'', sono aggiunte le seguenti: ''e quelli individuati dal comma 1 dell'art. 6-bis del D.L. 26 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,».
3.15
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma;
«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
''1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis.''».
3.16
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
''1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende lero convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis.''».
3.17
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
''1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sis emi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis.''».
3.18
RITIRATO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:
''a-quinquies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.''».
3.19
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26-ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:
''a-quinquies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata dal rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.''».
3.20
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«4. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel secondo periodo le parole da: ''ed è esercitato'' fino a: ''del diritto medesimo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.''.
5. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel secondo periodo le parole da: ''nella quale'' fino a: ''medesimo anno.'' sono sostituite dalle seguenti: '', ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione delta relativa imposta.''.
6. Le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5 si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1º gennaio 2017.
7. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 6, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».
3.21
RITIRATO
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: ''ed è esercitato'' fino a: ''del diritto medesimo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.''.
3-ter. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: ''nella quale'' fino a: ''medesimo anno.'' sono sostituite dalle seguenti: '', ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.''.
3-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 3-bis e 3-ter si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1º gennaio 2017».
Conseguentemente,
ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
3.22
RESPINTO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2018, il rimborso del credito IVA dovuta ai cedenti o prestatori è dovuta entro 30 giorni dall'emissione della fattura.»
3.23
RITIRATO
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.».
3.24
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente de!la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.».
3.25
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015 recante, ''Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni'', dopo il comma 2, inserire il seguente:
''2-bis. I rimborsi di cui ai commi precedenti sono erogati entro 20 giorni dalla richiesta ai soggetti, quali consorzi o altre aggregazioni di imprese che effettuano operazioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che agiscono in nome proprio e per conto di più mandanti''».
3.26
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato».
3.27
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:
''1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali''».
3.28
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Dopo l'articolo 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:
''7-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».
3.29
RITIRATO
Aggiungere in fine i seguenti commi:
«3-bis. Per le fatture emesse dal 1º luglio 2017 al 31 dicembre 2017 l'estensione dello split payment introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e disciplinata dai relativi decreti attuativi è da intendersi sperimentale e nessuna sanzione potrà essere erogata alle parti coinvolte nel caso di irrituale assolvimento dell'imposta.
3-ter. Gli elenchi dei soggetti coinvolti come individuati ai sensi dell'articolo 5-ter D.M. 23/1/2015 (modificato dal D.M. 26/7/2017 e dal D.M. 13/7/2017) e pubblicati entro il 15 novembre 2017 con effetto a valere per le operazioni fatturate dal 1º gennaio 2018 sono da considerarsi definitivi e immodificabili, per tutto il periodo di applicazione della disciplina di autorizzazione in deroga all'ordinario sistema di riscossione di cui alla decisione del Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017, a prescindere dalle variazioni intervenute entro o oltre il 30 settembre degli anni successivi».
3.0.1
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' inserire le seguenti: ''«, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4''».
3.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Rappresentanza tributaria)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
''d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39''».
3.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di favorire la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel settore privato e ridurre i costi del personale, al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: ''cinque anni'' sono sostituite con le seguenti: ''dieci anni''».
3.0.4
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello fu cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo''.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017».
3.0.5
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Interpretazione autentica)
1. L'articolo 1 comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si interpreta nel senso che è abrogata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128/15, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma».
3.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Riapertura dei termini di cui ai commi dai 115 ai 121 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1º gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del, citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2018.
3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
3.0.7
GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, DIRINDIN, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-quater è inserito il seguente:
''Art. 25-quinquies.
(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1972)
1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-bis dell'articolo l7-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.
3. Gli introiti derivanti dal presente articolo sono destinati a incrementare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, a partire dall'anno 2018, di 600 milioni di euro base annua.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2018, sono abrogate le disposizioni cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti nonché le disposizioni di cui articolo 17 comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a sopprimere la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota, fissa sulla ricetta ai sensi della normativa vigente''».
3.0.8
GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, DIRINDIN, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-quater è inserito il seguente:
''Art. 25-quinquies.
(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1972)
1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-bis dell'articolo l7-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data''».
3.0.9
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Moratona incremento perequazione e istituzione
di un fondo verticale perequativo)
1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c), del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c), per gli anni da1 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.
2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziate dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui a1 primo periodo della lettera c), del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c), del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.
3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei corretti vi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».
3.0.10
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali
per Enti in riequilibrio finanziario)
1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
''7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obb1igatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 3 o giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza; il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis, e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate».
3.0.11
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
''3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato''».
4.1
INAMMISSIBILE
Al comma 1, sostituire il comma, con il seguente:
«Gli operatori compro oro procedono, contestualmente all'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e pertanto in caso di vendite attraverso internet l'identificazione potrà avvenire sulla base di documenti dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente»;
al comma 2, sostituire la parola: «500» con la seguente: «3000».
4.2
SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, l'articolo 57-bis è abrogato».
4.3
Al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:
«Ooa) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché sulle concessionarie di pubblicità esterna e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione'';
''Oa) al comma 1, dopo le parole: ''e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali'' inserire le seguenti: ''e sulle concessionarie di pubblicità esterna,''».
4.4
Al comma 1, prima del punto a), inserire i seguenti:
«Ooa) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
''Art. 57-bis. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché sulle concessionarie di pubblicità esterna e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.'';
''Oa) al comma 1, dopo le parole: ‘e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o digitali' inserire le seguenti: ‘e sulle concessionarie di pubblicità esterna,'''».
4.5
RITIRATO
«Art. 4.
(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
ed in materia di audiovisivo)
Al comma 1, prima della lettera a); inserire la seguente:
''Oa) al comma 1, sostituire le parole: ‘alle imprese e ai lavoratori autonomi' con le seguenti: ‘alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali'''».
4.6
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RITIRATO
Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
«Oa) al comma 1, sostituire le parole: ''alle imprese e ai lavoratori autonomi'' con le seguenti: ''alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali''».
4.7
RITIRATO
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«Oa) al comma 1, le parole: ''alle imprese e ai lavoratori autonomi'' sono sostitute con le seguenti: ''alle imprese ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali''».
4.8
RITIRATO
Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
«Oa) al comma le parole: ''alle imprese e ai lavoratori autonomi'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali''».
4.9
SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, COMAROLI, BELLOT, MANDELLI, LANIECE
APPROVATO
Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
«Oa) al comma 1, sostituire le parole: ''alle imprese e ai lavoratori autonomi'' con le seguenti: ''alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali''».
4.10
PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE
RITIRATO
Al comma 1, premettere la seguente:
«Oa) al comma 1, sostituire le parole: ''alle imprese e ai lavoratori autonomi'' con le seguenti: ''alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commercia1i''».
4.11
BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
APPROVATO
Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
«Oa) al comma 1, dopo le parole: ''quotidiana e periodica'' aggiungere le seguenti: ''anche on line''».
4.12
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine:
«3-ter. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016».
4.13
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose''.
1-ter. Alle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede nel limite di 30 milioni di euro, mediante risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7-bis.».
Conseguentemente, all'articolo 20 sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 7 70 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
E al medesimo articolo 20 aggiungere il seguente comma:
«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: ''6 per cento'', sono sostituite con le seguenti: ''6,5 per cento''. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1º gennaio 2018».
4.14
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
Al comma 2, sostituire il riferimento: «legge 12 novembre» con il seguente: «legge 14 novembre».
4.15
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con sede legale od operativa nel Mezzogiorno e nelle isole il periodo su cui fare riferimento per analoghi investimenti viene esteso dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016».
4.16
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo il comma 716 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:
''716-bis. Per la loro particolare valenza culturale e sociale, le sale cinematografiche e teatrali possono dedurre per intero l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa.''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.0.1 (testo 2)
PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Deduzione del costo per il TFR dalla base imponibile IRAP)
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ammesso in deduzione il costo per il trattamento di fine rapporto classificabile nell'articolo 2425, lettera B), numero 9), lettera c) del codice civile del personale dipendente stagionale di cui all'articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti:"ai commi 65 e 66".
4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.".
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.»
4.0.1
PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Deduzione del costo per il TFR dalla base imponibile IRAP)
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ammesso in deduzione il costo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, lettera B), numero 9), lettera c) del codice civile.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.
4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili sulla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare''.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.''.
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'82 per cento''.
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.»
4.0.2
PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Riduzione della TARI per le microimprese)
1. A decorrere dal periodo di imposta successivoc quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assaggettabile alla TARI,nella misura del:
a) 10% per la prima assunzione;
b) 5% per ogni ulteriore assunzione.
2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50%.
3. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), è revocato se la media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti, alla data della prima assunzione risulta superiore alla media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo.
4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5 punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10% dell'orario settimanale previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nei calcolo di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.
5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.
6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.
7. All'articolo 96, comma 5-bis; del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare''.
8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'82 per cento''.
9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
10. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 8 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».
4.0.3
PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Riduzione della TARI per le microimprese)
1. A decorrere dal periodo di imposta successivoc quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assaggettabile alla TARI,nella misura del:
a) 10% per la prima assunzione;
b) 5% per ogni ulteriore assunzione.
2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50%.
3. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), è revocato se la media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti, alla data della prima assunzione risulta superiore alla media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo.
4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5 punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10% dell'orario settimanale previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nei calcolo di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.
5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.
6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.
7. All'articolo 96, comma 5-bis; del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare''.
8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'82 per cento''.
9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
10. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 8 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».
4.0.4
BIGNAMI, LANIECE, URAS, DI BIAGIO, VACCIANO, CONTE, BENCINI, CORSINI, MOLINARI, LIUZZI, PUPPATO, MASTRANGELI, BATTISTA, BELLOT
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» con l'obiettillo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico dei Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regslamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorre al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul redditoseiie persone fisiche.
3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare».
4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.
5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».
4.0.5
PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Esenzione IRAP per le microimprese)
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.
4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare'';
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura dell'82 per cento''.
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per la loro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
4.0.6
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«4-bis.
(SPORT-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno dello sport)
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
3. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4.0.7
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 85, 88, 101 e 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, non hanno rilevanza ai fini fiscali».
4.0.8
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: ''Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione''».
5.1
INAMMISSIBILE
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sostituire le parole: «dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro» con le seguenti: «sul quale andranno anche versati, anche in modo cumulativo, gli eventuali incassi per contante di ogni singola transazione o, in caso di permuta, l'eccedenza residua incassata»;
al comma 2 dopo la parola: « predispongono,» aggiungere le seguenti: «anche con mezzi informatici»;
al comma 2 capoverso lettera b) sostituire interamente con il seguente: «la sintetica descrizione delle caratteristiche degli oggetti preziosi usati, della loro natura e delle loro precipue qualità»;
al comma 2 capoverso c) sostituire interamente con il seguente: «l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti negli oggetti preziosi usati di cui al ''fixing'' del giorno»;
al comma 2 capoverso d) sostituire interamente con il seguente: «due fotografie in formato digitale degli oggetti preziosi ceduti dal privato acquisite da prospettive diverse, anche suddividendo gli oggetti in due o più lotti, in caso di numerosità elevata degli oggetti acquistati»;
al comma 2 capoverso g) dopo le parole: «dati identificativi» aggiungere le seguenti: «della controparte acquirente.»;
al comma 2 capoverso g) sopprimere il seguente periodo: «1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto; 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; 3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto.»;
al comma 3 dopo la parola: «cliente» aggiungere la seguente: «cedente»;
al comma 3 dopo le parole: «comma 2» aggiungere le seguenti: «La ricevuta può anche consistere in una fotocopia sottoscritta dall'operatore compro oro della scheda di cui al presente articolo.».
5.2
RESPINTO
Al comma 1, sopprimere il punto 2).
5.3
LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO, ZIZZA, GIOVANNI MAURO
Apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«2. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
a) al punto 4) la parola: ''regolari'' è soppressa;
b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:
''5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218''.
3. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1º aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali ratione temporis vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».
5.4
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RESPINTO
Apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«2. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
a) al punto 4) la parola: ''regolari'' è soppressa;
b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:
''5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218''.
3. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1º aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali ratione temporis vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.5
RESPINTO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è sostituito dal seguente:
''2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, senza aggiunta di miele, uova o formaggio. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni''».
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria».
5.6
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è aggiunto il seguente:
''30-bis) apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario''».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.7
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 51, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:
''Art. 51. – Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio''».
5.8
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'articolo 51, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:
''Art. 51. – Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio''».
5.9
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: ''per un importo'' aggiungere la seguente: ''non''».
5.0.1
BOCCHINO, DE PETRIS, URAS, VACCIANO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:
''v-bis) apparecchiature terminali di rete: le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite''.
b) dopo l'art. 70, è aggiunto il seguente:
''Art.70-bis. - (Libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete publlica). – 1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.l98, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari ail'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità Voice Over Ip (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.
2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.
3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto''.
c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:
''Art. 16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e rlel Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/ 22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione nonché dell'art. 70-bis del decreto legislativo del 1º agosto 2003, n. 259 relativo al libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica; l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 5 per cento del fatturato e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE)2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato''.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
5.0.2 (testo 2)
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
APPROVATO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
''1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese
1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate
5.0.2
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Cadenza mensile nella fatturazione dei servizi di pubblica utilità e rimborsi IVA)
1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità relativi a energia elettrica, gas, sistema idrico e sistema per le telecomunicazioni, compresa telefonia fissa e mobile; devono prevedere obbligatoriamente la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi e delle relativequote di Iva, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli.
2. Il comma 4 dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al, agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
''4. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, certificato dall'Autorità garante per il relativo servizie di pubblica utilità, determinato da comprovati mutamenti delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al cliente evidenziando le informazioni complete circa le motivazioni sottostanti la modifica e l'esercizio del diritto di recesso, con preavviso minimo di tre mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente e si intende approvata ove esso non receda, senza penali né costi di disattivazione e con modalità semplificate e di facile accesso, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il cliente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente o ottenute attraverso pratiche commerciali scorrette. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione e, se in atto in errore da pratiche corrunerciali scorrette ha diritto al rimborso totale delle spese pregresse sostenute e degli eventuali danni subiti».
Conseguentemente all'onere presunto per l'applicazione del presente articolo aggiuntivo pari a 220 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3.
E, di conseguenza, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «380 milioni di euro per l'anno 2018».
5.0.3
BIGNAMI, LANIECE, URAS, DI BIAGIO, VACCIANO, CONTE, BENCINI, CORSINI, MOLINARI, LIUZZI, PUPPATO, MASTRANGELI, BATTISTA, BELLOT
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 10 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza giobaie e continua, le seguenti misure di sostegno:
a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,n.- 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo Il della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito-anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3,comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai presta tori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'AssicurazioRe Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.-3él5, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
d) facoltà per ai prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale-per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette «long term care», deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, deila legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,al fine di concorre al finanziamento del'fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesirmruna quota pari all'otto-per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazjone annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.
4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.
5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».
5.0.4
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. L'articolo 67, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti da attività commerciale occasiona le avente ad oggetto la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al decre;to legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.
2. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
''2-ter. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione-pagata alla casa d'asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all'acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute. In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 30 per cento del corrispettivo della cessione. In luogo del corrispettivo, in caso di perdita o di danneggiamento dei beni suindicati, si considerano le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento, Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui alla lettera i) dell'articolo 67, comma 1, si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta.
2-quater. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 per un ammontare complessivo dei corrispettivi non superiore a 10.000 euro in ciascun periodo di imposta.
2-quinquies. l redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67, determinati ai sensi del comma 2-ter sono costituiti dalla somma algebrica dei corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e dei costi inerenti alla Iom produzione. Se l'ammontare complessivo dei suddetti costi è superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dei redditi realizzati dalla vendita degli oggetti e delle opere di cui alla predetta lettera i) nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di formazione.
2-sexies. In mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute, i redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione.''.
3. I soggetti per i quali trova applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera i) secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi TUIR, relativamente ai periodi d'imposta ancora accertabili ai sensi dell'articolo 43, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono dichiarare i redditi conseguiti e versare le imposte dovute e i relativi interessi entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'I.R.P.E.F per l'anno 2017. l redditi di cui al periodo precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-ter dell'art. 71 del TUIR.
4. In caso di emersione spontanea, i redditi di cui al comma precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-quinquies, dell'articolo 71, del testo unico delle imposte sui redditi.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
5.0.5
RITIRATO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
''6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma l, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al ‘PMP-sigarette'''.
2. L'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:
a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, 1lettera a), gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a: euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali»;
3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1014, n. 188 è sostituito dal seguente:
''Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione''».
5.0.6
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:
a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.
6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b) avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.
11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sotto stante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sotto stante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente comma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.
17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
5.0.7
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali)
1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-2019, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
5.0.8
D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili ad uso diverso dall'abitazione, a decorrere dall'anno 2018, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso diverso dall'abitazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo, stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
2. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
3. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 1,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».
5.0.9
MARIAROSARIA ROSSI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI, D'ALÌ, MALAN, GIRO, FLORIS, SERAFINI, CALIENDO, GALIMBERTI, GIBIINO, PELINO, CASSINELLI, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:
''Art. 15-bis.
(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)
1. Per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari al1'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.
2. Agli oneri di cui al comma 1 nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1''».
5.0.10
PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni per la semplificazione della tassazione del TFR)
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è abrogato l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. Nel caso in cui in sede di conguaglio effettuato all'atto della liquidazione definitiva preceduta da anticipazioni, acconti relativi al trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, nonché anticipazioni relative alle altre indennità e somme, risulti un'imposta superiore al:
a) 27 per cento dell'importo netto percepito fino a 28.000,00 euro;
b) 38 per cento dell'importo netto percepito tra 28.001 e 55.000 euro;
c) 41 per cento dell'importo netto percepito tra 55.001 e 75.000 euro;
d) 43 per cento dell'importo netto percepito tra 75.000 e 100.000 euro.
2. L'eccedenza, a richiesta del dipendente deve essere versata, a cura dello stesso, in dieci rate mensili, la cui prima rata deve essere versata entro la fine del secondo mese successivo a quello della percezione del saldo del trattamento di fine rapporto, e le successive entro la fine dei rispettivi mesi''».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale dio cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
5.0.11
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018, nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. Il presente articolo non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
5. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis.
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
5.0.12
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
5-bis.
(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita
di sigarette elettroniche)
1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 5, le parole da: ''In attesa'' fino a: ''altresì'' sono sostituite dalle seguenti: ''La vendita del prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva'', e aggiungere il seguente comma:
''5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all'entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma''.
2. All'articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11, la parola: ''transfrontaliera'' è soppressa;
b) al comma 12, le parole da: '', in difetto''» sino a: ''dall'Agenzia stessa'' sono soppresse».
5.0.13 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente-
«Art. 5-bis.
1.Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero dicui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
2.Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
3.L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.
4.Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.
6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 e comunque non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.
5.0.13
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE e loro eredi, e da ex lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolti e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE sono assoggettate all'aliquote del 3 per cento e alle medesime non si applicano le disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.
2. Le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia provenienti da risorse prodotte e documentate ai sensi del comma l da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE, e da ex lavoratori transfrontalieri non sono assoggettate alle disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, né alla tassazione in Italia qualora l'atto di donazione e l'atto di eredità siano stati già assoggettati a tassazione nel Paese di residenza estero».
5.0.14
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)
1. Per esigenze di adeguamento ai princìpi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».
5.0.15
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune''».
5.0.16
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi'' sono sostituite dalle seguenti: ''2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi'';
b) le parole:
"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"
sono sostituite dalle seguenti:
"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"».
5.0.17
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, BERGER
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Esercizio di più attività)
1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».
5.0.18
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Esercizio di più attività)
1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».
5.0.19
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, BERGER
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Esercizio di più attività)
1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».
5.0.20
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sul regime dei minimi)
1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis.'';
b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:
''71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni''».
5.0.21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)
1. All'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dopo le parole: ''servizio pubblico'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché il gasolio impiegato per attività di trasporto di valori e assimilati effettuato con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva'';
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'attività di trasporto di valori e assimilati, le procedure per ottenere il rimborso di cui al presente comma, riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Al fine di ottenere la predetta autorizzazione, il Governo pone in essere gli adempimenti di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 29 ottobre 2003 entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge''».
5.0.22
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
''6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, numero 4), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al 'PMP-sigarette'''.
2. All'articolo 1, comma 2, la lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituita dalla seguente:
''a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali''.
3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:
''Art. 1. – Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione''».
5.0.23
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
8-bis. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui''.
8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 15 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».
5.0.24
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.
2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1, le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «277 milioni di euro».
5.0.25
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure fiscali per le spese funebri e cimiteriali)
1. Per l'anno 2018, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, fino a un totale di 3.500 euro;
b) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera a);
c) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».
5.0.26
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Corretta attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
''r) a tutti gli effetti di legge per 'soggetti auto-produttori' si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte -con cessione alla rete-), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci''.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 2 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».
5.0.27
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Spesometro)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola ''trimestre'' ove ricorre è sostituita dalla parola ''semestre'';
b) dopo le parole ''ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633'', le parole ''ivi comprese le bollette doganali'' sono sostituite dalle seguenti ''con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n.370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati'';
c) le parole ''La comunicazione relativa ali'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.'' sono abrogate».
5.0.28
RESPINTO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. A decorrere dall'anno 2018, sull'estinzione di crediti deteriorati da parte del debitore principale, l'aliquota fiscale in caso di plusvalenza sottoposta a tassazione è fissata nella misura forfettaria del 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5% ài tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».
5.0.29
RITIRATO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».
5.0.30
RITIRATO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».
5.0.31
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nei giorno della cessione,al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato.»
5.0.32
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)
1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni''».
5.0.33
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GASPARRI, RIZZOTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detraibilità della maggiore lva erroneamente addebitata)
All'articolo 6, comma 6, del D.lgs 471/97, aggiungere il seguente periodo: ''In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro».
5.0.34
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
25 ottobre 1972, n. 633)
1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
''127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamenta eurapeo e del Consiglio del 10 giugno 2002''.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
5.0.35 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 dei decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, conl'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvederà quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di curo nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.
5.0.35
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: ''per protesi dentarie e sanitarie in genere'' sono inserite le seguenti: '', nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delia sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti''.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.»
5.0.36 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'art. 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è apportata la seguente modificazione:
a) il comma 4, è sostituito dal seguente: ''4. termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 45 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 15 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2».
5.0.36
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'art. 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta'' sono soppresse;
b) il comma 4, è sostituito dal seguente: ''4. termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 90 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 15 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2».
5.0.37
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. L'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 e 102, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017».
5.0.38
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f-quater), aggiungere la seguente:
''f-quinquies). Le somme, i servizi, le prestazioni erogate ai dipendenti e ai familiari indicati all'articolo 12 da organismi bilaterali derivanti da contratti nazionali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale'';
b) al comma 3, all'ultimo periodo, sostituire le parole: ''lire 500.000'' con le seguenti: ''euro 500''».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «273 milioni di euro».
5.0.39
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: ''massimo'' è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: ''La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1º gennaio 2018 per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale''».
5.0.40
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'ANCI, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni''».
5.0.41
MILO, BARANI, LANGELLA, SPOSETTI
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
Alla legge 1º dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016, n. 193, all'articolo 4-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
''5-bis. Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189''».
5.0.42
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole: ''compreso quello in corso,'' sono sostituite dalle seguenti: ''decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma l,'';
dopo le parole: ''corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.'', inserire il seguente periodo: ''A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio''».
5.0.43
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Tassazione dei ristorni destinati ad aumento del capitale sociale)
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: ''Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, prema delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c), del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo-della tassazione prevista dalla previgente normativa.
2. Le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma precedente confluiscono nel fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto''».
5.0.44
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Deducibilità dei ristorni ai fini Irap)
1. L'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».
5.0.45
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di registro)
1. Ai sensi dell'articolo l, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie non si applica agli atti di cui all'articolo 9, comma l, del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: ''30 giugno 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2018''».
5.0.46
RITIRATO
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Regime IRAP delle cooperative agricole)
1. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ''di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601'', sono aggiunte le seguenti: ''e di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228''.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».
5.0.47
RITIRATO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)
1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110''».
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5», inserire le seguenti: «, 5-bis»;
b) alla lettera g), sostituire la parola: «quanto a 200 milioni», con le seguenti: «quanto a 205 milioni».
5.0.48
RITIRATO
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante
dalla lotta all'evasione fiscale)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: ''prevista dal presente decreto'' sono inserite le parole: ''per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.'';
b) al comma 4, le parole: ''di cui ai commi 1, 2 e 3.'' sono sostituite con le seguenti: ''di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3''».
5.0.49
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RITIRATO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante
dalla lotta all'evasione fiscale)
All'articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2 dopo le parole: ''prevista dal presente decreto'' sono inserite le parole: ''per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.'';
b) Al comma 4, le parole: ''dicui ai commi 1, 2 e 3.'' sono sostituite con le parole: ''di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3.''».
5.0.50
RITIRATO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante
dalla lotta all'evasione fiscale)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole: ''prevista dal presente decreto'' sono inserite le parole: ''per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.'';
b) al comma 4, le parole: ''di cui ai commi 1, 2 e 3'' sono sostituite dalle parole: ''di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3.''».
5.0.51
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 si aggiunge il capoverso: ''All'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera f) con il seguente testo: ''f) i soggetti di cui all'art. 6 bis del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016 n. 225''. All'art. 35, comma 3 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: ''alle lettere a) e b), viene aggiunta la lettera f)''».
5.0.52
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SANTINI
RITIRATO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Il contributo pubblico erogato alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.''».
5.0.53
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: '', nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo'' sono sostituite dalle seguenti: '', nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo''».
5.0.54
APPROVATO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)
1. All'articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: ''Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),''».
5.0.55
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:
''1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali''».
5.0.56
RITIRATO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA)
1. La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».
5.0.57
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fabbricati non rurali)
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
''e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.''».
5.0.58
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fabbricati non rurali)
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
''e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.''».
5.0.59
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:
''1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.''».
5.0.60
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d-quater) è inserita la seguente:
''d-quinquies) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione''».
5.0.61
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)
1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ''per un importo superiore a 1.300 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo non superiore a 1.300 euro''».
5.0.62
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319)
1. All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, al secondo comma, dopo le parole: ''sia in via mobiliare che immobiliare'' sono inserite le seguenti: ''ivi comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca''».
5.0.63
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis.
(Trasmissioni telematiche – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)
All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole: ''ai professionisti'' sono aggiunte le seguenti: ''che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge 4 del 2013,''».
5.0.64
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis.
(Esenzione IVA massofisioterapisti)
1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999».
5.0.65
ZELLER, PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di tasse di concessione governativa)
1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: ''può essere ricusata'' inserire le seguenti: ''ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,''».
Conseguentemente, alla Tariffa – Articolo 5, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, alla voce: «Ammontare delle tasse in euro», sostituire la parola: «168,00», con la seguente: «200,00».
5.0.66
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: ''nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano'' sono aggiunte le seguenti: ''e a spese di progettazione per opere pubbliche''».
5.0.67
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. È fatto obbligo agli istituti bancari che procedono alla cessione a terzi di crediti deteriorati, di offrire al debitore principale del singolo credito la prelazione alle stesse condizioni riservate ai terzi acquirenti».
5.0.68
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)
1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sostituire le parole: ''31 dicembre 2017'' con le seguenti: ''31 dicembre 2018''».
5.0.69
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11'' sono eliminate».
5.0.70
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole: ''e 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017 e 2018''».
5.0.71
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'articolo 20, al comma 1, la lettera b), è abrogata».
5.0.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79)
Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati».
6.1
INAMMISSIBILE
Al comma 1, sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni»;
al comma 2, dopo le parole: «sistemi di conservazione» aggiungere le seguenti: «anche con modalità elettroniche»;
al comma 3, sopprimere la parola: «nonché»;
al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «e laddove necessario, il rispetto delle norme in materia di conservazione elettronica dei dati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2013 e normativo vigente collegata»;
al comma 4, dopo le parole: «cose preziose usate» aggiungere le seguenti: «cedute dal cliente all'operatore compro oro».
6.2
APPROVATO
Al comma l, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo il numero l), aggiungere il seguente:
«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''dell'economia e delle finanze,'' sono inserite le seguenti: ''da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2'';
2) alla lettera c), prima del numero 1), inserire il seguente:
''01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''dell'economia e delle finanze,'' sono inserite le seguenti: ''da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma l dell'articolo 3,''».
6.3
Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: «entro 10 giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere», con le seguenti: «entro 10 giorni dall'autorizzazione delle missioni da parte delle Camere».
6.4
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «, dopo il secondo periodo» inserire il seguente: «La relazione è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Nel caso in cui i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari fossero contrari la relazione è sottoposta al voto delle Camere, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti».
6.5
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), al numero l), dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «al secondo periodo», dopo le parole: «e i risultati conseguiti» aggiungere le seguenti: «, nonché l'ammontare delle spese sostenute».
6.6
Al comma, 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «ed al terzo periodo», dopo la parola: «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009. n. 196,».
6.7
APPROVATO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Lostiera, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare canvenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».
6.8
APPROVATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».
6.9
MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Il comma 5 è abrogato.
6.10
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al medesimo fine, entro il 15 novembre 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere un'integrazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 (Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali), nella quale è riportato un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione delle medesime missioni per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 2017. Nell'integrazione è altresì riportato, in modo distinto per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri del personale».
6.11
APPROVATO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».
6.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 538-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto", sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione"».
6.1100
IL GOVERNO
APPROVATO
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali", sono inserite le seguenti: "nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale,».
6.1200/1
RITIRATO
All'emendamento 6.1200 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: "il seguente comma" con le seguenti: "i seguenti commi"
b) dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Dopo l'articolo 20 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, inserire il seguente:
"Art. 21
(Ottimizzazione dell'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica)
1. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.
2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comparto di contrattazione collettiva per il personale amministrativo appartenente al ruolo organico della Corte dei conti, per omogeneità, è il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.".»
6.1200/2
RESPINTO
All'emendamento 6.1200, capoverso comma 5-bis, sopprimere le lettere a) ed e).
6.1200/3
ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
RITIRATO
All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter.All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: "infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori", sono sostituite dalle seguenti: «infortuni derivanti ai propri collaboratori»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.»
6.1200/4
RITIRATO
All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter.Al comma 7, dell'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo".
I relativi maggiori oneri sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano, che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.»
6.1200/5
ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
RITIRATO
All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter.All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, la parola: "2018", è sostituita dalla seguente: «2020».
6.1200/6
ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
RITIRATO
All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter.All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, le parole: "e sino al primo gennaio 2018", sono soppresse.
6.1200
IL GOVERNO
APPROVATO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa.";
b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.";
c) al comma 12, il primo periodo è sostuito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1.";
d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";
e) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio."».
6.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977 n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
6.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Indennizzi per le unità di pesca oggetto di atti
coercitivi arbitrari, illegittimi o illegali)
1. Agli armatori delle imbarcazioni della pesca professionale marittima sottoposte ad atti coercitivi, arbitrari, illegittimi o illegali, da parte di Autorità, Enti od Organizzazioni estere, anche se non riconosciuti dal pertinente Stato terzo, è corrisposto un indennizzo forfettario pari a 70.000 euro a titolo di ristoro delle spese sostenute dagli stessi armatori in seguito all'atto coercitivo subito.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli eventi verificatesi a decorrere dal 1º gennaio 2017 nel limite di spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2017.»
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
6.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Indennizzi per le unità di pesca oggetto di atti
coercitivi arbitrari, illegittimi o illegali)
1. Al fine di corrispondere un equo indennizzo agli armatori di imbarcazioni da pesca professionale sottoposte ad atti coercitivi, arbitrari, illegittimi o illegali da parte di Autorità, enti od Organizzazioni estere, anche se non riconosciuti dal pertinente Stato terzo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2017 per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1º gennaio 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018.
2. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli esteri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del comma precedente.».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
6.0.1000/1
RITIRATO
All'emendamento del Governo 6.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «in favore del Ministero dell'interno», inserire le seguenti: «, tenuto anche conto degli interventi previsti dall'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazione, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123».
6.0.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'Interno, è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:
a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno''».
7.1
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 1º gennaio 2018, di tremilacinquecento unità del Corpo nazionale dei Vigile del Fuoco, attraverso processi di stabilizzazione del personale precario e, in particolare, dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari».
Conseguentemente, all'articolo 20 sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 70 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
E, al medesimo articolo 20 aggiungere il seguente comma:
«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018».
7.2
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Le graduatorie vigenti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono prorogate fino al 31 dicembre 2017».
7.3
MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CRIMI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, SERRA, CASTALDI, NUGNES, BLUNDO
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di valorizzare le competenze in materia ambientale e forestale per le unità assunzionali di cui al precedente comma si procede, nella misura del cinquanta per cento, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti del Corpo forestale dello Stato».
7.4
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Le assunzioni di cui ai comma 2 sono orientate a implementare i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio al fine di perseguire la tutela ambientale e forestale, in particolar modo perciò che concerne la prevenzione degli incendi, il contrasto ai reati ambientali e la vigilanza all'interno delle aree protette».
7.5
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. Al fine di completare entro il 30 giugno 2019 le misure di riqualificazione di cui all'articolo 21-quater, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a disporre lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi e delle procedure interne esperite ai sensi del medesimo articolo. Per rispettare il vincolo del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, il Ministero della giustizia procede ad altrettante assunzioni esterne, anche a seguito all'esperimento di procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 21-quater, comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».
7.6
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le assunzioni straordinarie previste dall'attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente ad integrare le dotazioni organiche delle Città delle regioni del Mezzogiorno».
7.7
RESPINTO
Il comma 4 è soppresso.
7.8
RESPINTO
Il comma 4 è sostituita con il seguente:
«Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale nonché il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, nelle regioni in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le rispettive Giunte regionali abbiano decretato lo stato di emergenza per gli eventi incendiari verificatisi nel corso dell'anno 2017, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio idraulico forestale in forza alle Comunità Montane che insistono sui territori di dette Regioni con contratto a tempo determinato con storicità uguale o superiore ai 5 anni che ha svolto nell'ultimo quinquennio le attività relative allo spegnimento degli incendi: Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20».
7.9 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:
a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"l-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».
7.9
VEDI TESTO 2
Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al presente comma l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Ai conseguenti oneri, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20».
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019»;
alla lettera h) le parole: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,l milioni di euro a decorrere dall'anno 2031», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,l milioni di euro per l'anno2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».
7.10 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:
a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"l-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».
7.10
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma l, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».
7.11 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:
a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"l-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».
7.11
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:
a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 20. A tal fine, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019";
2) alla lettera h) le parole: "quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031";
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma l, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».
7.12 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:
a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"l-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».
7.12
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:
a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20. A tal fine, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
– alla lettera e) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,85 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, 1,900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019";
– alla lettera h) le parole: "quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3;2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027; a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere all'anno 2031";
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».
7.13 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:
a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"l-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».
7.13
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4 l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 121, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri che risulti impiegato in tali strutture per le medesime esigenze, qualora disponibili, possono essere concessi temporaneamente, a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, che risulti addetto alle medesime strutture. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».
Conseguentemente all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera e), le –parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'armo 2019»;
alla lettera h), le parole: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».
7.14 (testo 3)
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
APPROVATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive forze di polizia».
7.14 (testo 2)
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
VEDI TESTO 3
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso, per ciascun ruolo, dalle rispettive forze di polizia».
7.14
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, nel reclutamento del personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano, deve essere riservata un'aliquota di posti, corrispondente all'incirca all'1 per cento, per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».
7.15
FORNARO, RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, CORSINI, CASSON
RESPINTO
Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.
7.16
RESPINTO
Sopprimere i commi da 7 a 10.
7.17
RESPINTO
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo», con le seguenti: «durano in carica tre anni e possono essere prorogati una sola volta».
7.18
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente sopprimere il comma 8.
7.19 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: <<>3-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di risanamento previsti dal presente articolo, e con particolare riferimento a quelli contenuti nel piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia è autorizzata a stipulare, anche in proroga, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello
7.19
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».
7.20
RITIRATO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, per il periodo del Piano industriale, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, coma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».
7.21
RITIRATO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, nel Triennio 2018-2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, coma 379, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».
7.22
MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Il comma 9, è sostituito dai seguenti:
«9. All'articolo 4, della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma: è abrogato;
b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato".
9-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, il secondo comma è abrogato;
b) l'articolo 168 è abrogato;
9-ter. All'articolo 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, i commi 4 e 4-bis sono abrogati;».
7.23
MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "o dell'Esercito", sono abrogate;
b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato"».
7.24
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Rimane in carica per un periodo pari a tre anni e non è prorogabile ne rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato"».
7.25
MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83 e 84 della legge 1º aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.
9-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti, forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.
9-quater. Le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro IV, titolo IX; capo I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis».
7.26
MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
«9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il generale corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano", sono sostituite dalle seguenti: "scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo";
b) al comma 2, le parole: "durata massima di un anno", sono sostituite dalle seguenti: "durata di 3 anni";
c) il comma 3 è abrogato.
9-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comandante in seconda della Guardia di Finanza è scelto, tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale della Guardia di finanza";
b) al comma 4, lettera b-bis) le parole: "pari a due anni", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 3 anni";
c) il comma 4-bis è abrogato"».
7.27 (testo 3)
APPROVATO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1º gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dalla stessa, le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite con le presenti: "31 ottobre 2017";
al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017";
10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»
7.27 (testo 2)
VEDI TESTO 3
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1º gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dalla stessa, le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite con le presenti: "31 ottobre 2017";
al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017";
10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delFondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.27
ANGIONI, URAS, FLORIS, PAGLIARI, CUCCA, SANTINI
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1º gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7.28 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«11. Al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad inquadrare giuridicamente il personale non dirigenziale assegnato allo stesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».
7.28
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«11. Al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad inquadrare giuridicamente il personale non dirigenziale assegnato allo stesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
11-bis. All'onere derivante dal comma 11 si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
7.29
VACCARI, PAGLIARI, SPILABOTTE, SANTINI, BROGLIA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Al fine di garantire gli standard operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore 1º dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e determinati nel limite massimo complessivo di euro 665,076,83 per l'anno 2017 e di euro 7,980,922 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno».
Conseguentemente la Rubrica è modificata con la seguente: «Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del personale militare».
7.30
Dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito". Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate».
7.31 (testo 2)
GASPARRI, MANDELLI, CERONI, MARIO MAURO, BOCCARDI, URAS, FRAVEZZI, ARRIGONI, COMAROLI
APPROVATO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei Ministero dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nel rafforzamento dei livelli di sicurezza. ».
7.31
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, pari a 66 milioni di euro, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei rispettivi Ministeri, nella misura di 26 milioni di euro per la Polizia di Stato, 26 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri e 14 milioni di euro per Guardia di finanza, allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal rispettivo personale nel rafforzamento dei livelli di sicurezza».
7.32 (testo 2)
GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, MARIO MAURO, CERONI
APPROVATO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:
"Art. 1917-bis.
A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».
7.32
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:
"Art. 1917-bis.
A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, maggiorato degli interessi semplici, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».
7.33
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito". Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate"».
7.34
RESPINTO
Dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito". Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate».
7.35
RITIRATO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis, l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito". Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate».
7.36
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RESPINTO
Aggiungere infine i seguenti commi:
«11-bis. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-bis sopprimere le seguenti parole: "e di retribuzione del personale di servizio".
11-ter. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 11-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019; nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
7.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria)
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, altresì, alla rivisitazione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria e, per gli effetti della disposizione di cui al medesimo comma, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di Polizia penitenziaria assegnati agli istituti penitenziari.
3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e stato giuridico in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».
7.0.1
SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico)
1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º apri1e 1981, n. 121, impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
2. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa, è tenuto a portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.
3. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare un codice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1. I predetti codici alfanumerici devono comunque essere di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri di distanza in condizione di illuminazione insufficiente.
4. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.
5. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma l.
6. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamento d'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cui al comma 5. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente comma».
7.0.2
MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Revisione del servizio di assistenza Spirituale al personale delle Forze armate e di altre amministrazioni dello Stato)
1. In attesa dell'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il servizio di assistenza spirituale al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, è assicurato, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità di seguito stabilite:
a) L'assistenza è prestata al personale militare residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione.
b) L'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro della difesa su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui alla successiva lettera i). L'autorità ecclesiastica competente: 1) per i cappellani territoriali è la Conferenza episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente previamente i vescovi delle diocesi interessate; 2) per i cappellani degli istituti di istruzione è il vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione; 3) per il cappellano coordinatore nazionale è la Conferenza episcopale italiana. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni.
c) La competente autorità ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno: 1) al prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale; 2) al prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione; 3) al Ministro della difesa la designazione del cappellano coordinatore nazionale.
d) Il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministro della difesa entro il 31 ottobre il nominativo del sacerdote designato, informandone l'autorità ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione. Il prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente interessati.
e) L'incarico di cappellano viene conferito con decreto del Ministro della difesa entro il 31 dicembre. L'incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve le ipotesi di cui ai successivi punti 1 e 2. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto i1 63º anno di età. 1. La cessazione dell'incarico in corso d'anno ha luogo qualora si verdichi la cessazione di attività della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di cui alla lettera b). 2. L'incarico può essere altresì revocato con decreto motivato del Ministro della difesa, sentito il vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano.
f) Il Ministro della difesa con proprio decreto: 1) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa con i relativi organici; 2) conferisce i nuovi incarichi; 3) emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico di cui alla precedente lettera e), punti 1 e 2; 3) specifica l'importo del compenso di cui alla successiva lettera, punti 1 e 2, da corrispondere ai cappellani.
g) Fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero: 1) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale; 2) offre il contributo del proprio Ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive del vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell'ambito di tali funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dall'autorità ecclesiastica. Per l'esercizio delle funzioni attinenti la sfera di competenza dell'amministrazione, il cappellano territoriale risponde al militare più elevato di grado del luogo dove la funzione è esercitata, ed è amministrato dal Comando militare del luogo dove ha sede l'ufficio il cappellano degli istituti di istruzione risponde ed è amministrato dal direttore dell'istituto. Il cappellano a tempo pieno è tenuto ad assicurare assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno all'orario di lavoro prestato dal personale delle Forze armate. Il cappellano a tempo parziale è tenuto ad un orario ridotto fino ad un massimo del 50 per cento dell'orario normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a tempo parziale hanno l'obbligo della reperibilità. Sono incompatibili con l'ufficio di cappellane gli incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare interamente le funzioni di cui alla successiva lettera i).
h) L'amministrazione garantisce ai cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, nonché il riconoscimento della dignità del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto del Ministro della difesa, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana.
i) Le funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attività dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con la qualifica di "cappellano coordinatore nazionale", al quale sono attribuiti, molte, i seguenti compiti: 1) mantenere i necessari collegamenti con la conferenza episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali, con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi, nonché tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della Difesa. 2) programmare l'attività di formazione permanente e di aggiornamento dei cappellani; 3) regolare gli avvicendamenti.
j) L'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui alle precedenti lettere b); c), d) ed e). Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce temporaneamente l'incarico con proprio decreto, su designazione della competente autorità ecclesiastica, ad un cappellano supplente, che godrà degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione del periodo di servizio.
k) Il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40 per cento. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza dì assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio nel compenso annuo spettantegli, l'amministrazione corrisponde annualmente, a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo.
l) Il compenso di cui alla precedente lettera m) è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini dell'articolo 25, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero. Sul compenso di cui alla lettera m) l'amministrazione opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il titolo III del libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato. A decorrere dalla medesima data i risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati al bilancio dello Stato».
7.0.3
AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)
Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».
7.0.4
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)
Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».
7.0.5
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)
1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».
7.0.6
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)
1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile tal fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».
7.0.7
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)
Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018, permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».
7.0.8
AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Magistrature
e dell'Avvocatura dello Stato)
All'articolo 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la parola: "settantesimo", è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo". All'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la parola: "settanta", è sostituita dalla parola: "settantadue"».
Conseguentemente è abrogata ogni norma di legge o regolamento in contrasto con le disposizioni recate dal presente articolo.
7.0.9
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Magistrature
e dell'Avvocatura dello Statuto)
All'articolo 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e al primo comma dell'articolo 5, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la parola: "settantesimo", è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo", dell'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la parola: "settanta" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».
Conseguentemente è abrogata ogni norma di legge o regolamento in contrasto con le disposizioni recate dal presente articolo.
7.0.10
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e incremento dell'occupazione)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "reddito imponibile", sono inserite le seguenti: "e, con riferimento alle rotte infracomunitarie, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario";
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1", sono inserite le seguenti: "con riferimento alle rotte infracomunitarie, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce versamento dei contributi di cui in seguito, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" le dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».
7.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione:
a) all'articolo 157, comma 1, dopo le parole: "esercizio sociale", sono inserite le seguenti: "oppure, con riferimento alle rotte infracomunitarie, sulle navi, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario"».
7.0.12
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Agenzia Industrie Difesa)
1. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di risanamento previsti dal presente articolo, e con particolare riferimento a quelli contenuti nel piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, coma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato».
7.0.13
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».
7.0.14 (testo 2)
IL RELATORE
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.";
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 59:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "obbiettivi da raggiungere" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di competenza territoriale, possono regolare la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle diverse attività di consulenza, assistenza, controllo e accertamento allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici, nonché l'impiego ottimale delle risorse e il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo",
2) al comma 4:
4.1) all'alinea, le parole: "su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "su un apposito capitolo per ciascuna agenzia";
4,2) alla lettera c), le parole: "del recupero di gettito nella lotta all'evasione" sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli derivanti dal recupero di gettito nella lotta all'evasione e dal migliorato adempimento spontaneo dei contribuenti,";
c) all'articolo 67, ai commi 2 e 3, le parole: "tre anni" sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "cinque anni";
d) all'articolo 67, al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo si applicano anche in deroga all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39";
e) all'articolo 69 comma 1:
1) le parole: "di risultati particolarmente negativi della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "mancato raggiungimento degli obiettivi previsti in convenzione per almeno due anni consecutivi";
2) le parole: "su proposta del ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del ministro dell'economia e delle finanze possono essere revocati il direttore e il comitato di gestione e";
3) le parole: "del direttore del comitato di gestione dell'agenzia" sono soppresse;
f) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono accreditati all'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica";
g) dopo l'articolo 70 sono inseriti i seguenti:
"Art 70-bis.
(Regole di finanziamento)
1. A partire dal 2019, i finanziamenti all'agenzia delle entrate e all'agenzia delle dogane e dei monopoli, erogati in base agli articoli 59 e 70, sono determinati secondo le procedure previste dal presente articolo. Alle entrate incassate nell'ultimo anno consuntivato come rilevato dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, si applicano le seguenti percentuali:
a) per l'agenzia delle entrate 0,823 per cento, relativamente alle entrate indicate nell'elenco A) allegato alla presente legge;
b) per l'agenzia delle dogane e dei monopoli 1,338 per cento relativamente alle entrate indicate nell'elenco B) allegata alla presente legge.
2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, i finanziamenti alle Agenzie fiscali non potranno essere superiori alle risorse complessivamente assegnate nel bilancio dello Stato a favore delle medesime Agenzie.
3. La quota incentivante di cui all'articolo 59 del presente decreto è fissata, per l'agenzia delle entrate, in una percentuale non inferiore al 7,5 per cento e non superiore al 9,5 per cento e, per l'agenzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore al 5,5 per cento e non superiore al 7,5 per cento, dei rispettivi finanziamenti determinati ai sensi del comma 1 ed è attribuita alla singola agenzia, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati, nella misura stabilita dalla convenzione. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, l'ammontare della predetta quota incentivante non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per gli anni successivi, la predetta quota incentivante dovrà essere fissata in misura tale da non comportare una riduzione delle risorse da destinare agli investimenti e al funzionamento dell'agenzia delle entrate e delle dogane e dei monopoli che possa determinare situazioni di squilibrio economico finanziario, ritardi nei pagamenti ai fornitori o formazione di debiti. Nei limiti delle risorse complessivamente e rispettivamente stanziate, le suddette agenzie, sentite le organizzazioni sindacali, determinano le somme da destinare al personale e al potenziamento dei medesimi enti.
4. La rideterminazione annuale dei finanziamenti è effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini reali. Il singolo finanziamento così determinato non può comunque variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato per l'esercizio precedente.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello delle entrate di cui ai citati elenchi A e B, incassate nell'ultimo triennio consuntivato e rilevate dal rendiconto generale dell'ammininistrazione dello Stato, e della verifica dei risultati conseguiti dall'agenzia delle entrate e dall'agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 con proprio decreto, da adottare con cadenza almeno triennale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi i nuovi finanziamenti, può modificare le percentuali di cui al comma 1 ed aggiornare gli elenchi ivi previsti in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
6. Al fine di salvaguardare l'autonomia contabile, di bilancio, e finanziaria attribuita all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli, le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche, determinano per le suddette agenzie solo decurtazioni degli stanziamenti definiti in base agli articoli 59 e 70 del presente decreto, preservando l'autonoma determinazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre all'interno del proprio bilancio di esercizio.»
Art. 70-ter.
(Autonomia regolamentare)
1. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane o dei monopoli, e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, le materie indicate al comma 2 sono disciplinate da ciascuna agenzia con proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai criteri e principi indicati al comma 3.
2. Il regolamento di amministrazione è deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60. In particolare, esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, anche di elevata professionalità, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'articolo 71;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia
d) individua le posizioni dirigenziali di livello generale, la consistenza di quelle di livello non generale, e prevede la facoltà di istituire posizioni organizzative di elevata responsabilità;
e) può regolare la ripartizione di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a) allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici ed aumentare la capacità di offrire servizi alla collettività;
f) individua criteri generali, anche di tipo organizzativo, finalizzati a favorire la legalità nell'azione amministrativa.
3. Il regolamento di amministrazione è redatto in conformità ai seguenti criteri e princìpi:
a) in tema di strutture dirigenziali:
1) individuazione delle strutture di vertice, a livello centrale e regionale;
2) possibilità di istituire a livello centrale, nei limiti delle posizioni dirigenziali di livello generale, fino a tre vicedirettori;
3) articolazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale secondo diversi livelli di responsabilità;
4) possibilità di graduare la retribuzione di posizione di parte variabile e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti in funzione del livello di responsabilità della posizione ricoperta e, con riferimento alla graduazione della retribuzione di risultato, del livello di valutazione riportata;
b) in tema di posizioni organizzative di elevata responsabilità di cui al comma 3, lettera d:
1) facoltà di istituire le posizioni per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ;
2) conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;
3) riconoscimento ai titolari delle posizioni del potere di organizzare, gestire e controllare le risorse umane e finanziarie ad essi affidate;
4) articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità;
5) facoltà di graduare la retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai titolari delle posizioni organizzative di elevata responsabilità in funzione del livello di responsabilità della posizione ricoperta e, con riferimento alla graduazione della retribuzione di risultato, del livello di valutazione riportata;
6) valutazione annuale dei titolari delle posizioni.".
h) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
"Art. 71. - (Personale). – 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
a) Il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinali e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;
b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.
3. Ai titolari delle posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Nell'agenzia delle entrale e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.
5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n, 189".
i) sono aggiunti, in fine, gli elenchi A) e B), di cui all'allegato alla presente legge.
3. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23-quater, al comma 7, il secondo periodo è soppresso.
4. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2) il secondo periodo è soppresso.
5. All'articolo 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n, 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, la lettera c) è soppressa;
b) al comma 13, lettera f), coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2 e comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 300 del 1999, le parole: "da parte dell'agenzia" sono soppresse.
6. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla relativa entrata in vigore.
7. Per l'anno 2019, le dotazioni dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, determinate secondo le disposizioni dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente articolo, sono integrate dell'ammontare delle risorse riconosciute alle stesse agenzie ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, relativamente all'anno 2018.
8. All'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli non si applicano le seguenti disposizioni:
a) con riferimento alle attività a decorrere dal 1º gennaio 2019, l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n, 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente e l'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n, 157, con esclusione del quarto periodo;
b) a decorrere dal 1º gennaio 2019, l'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n, 244.
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole "l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza" sono sostituite da "Ministero dell'economia e delle finanze".
9. A decorrere dal 1º gennaio 2019 sono abrogati all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n, 266, i commi da 74 a 77.
10. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera, a), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 135, sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, del decreto legislativo n 300 del 1999, come novellato dal presente articolo, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo. L'abrogazione di cui al comma 3, lettera b), ha effetto dalla data di attivazione delle predette posizioni organizzative.
11. Le disposizioni dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente articolo, si applicano a partire dall'esercizio 2019.
12. Le disposizioni di cui. all'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, come modificato dalla presente legge, si applicano agli organi dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "4. Il comitato di gestione è nominato per la durata di cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che è il presidente dell'ente, nonché da quattro membri, di cui una designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, due designati dall'Agenzia delle entrate, ed uno designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.".
14. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma precedente, il comitato di gestione di Agenzia delle entrate – Riscossione continua ad operare nella composizione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, nella versione vigente antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
Elenco A – Agenzia delle entrate
| Capitolo | Descrizione |
| 1023 | IRPEF |
| 1203 | IVA SCAMBI INTERNI (1203 tranne artt, 2 e 7) |
| 1024 | IRES ex IRPEO |
| 1026 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHÈ RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE |
| 1205 | IMPOSTA DI BOLLO |
| 1201 | IMPOSTA DI REGISTRO |
| 1034 | IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMI 160, 161 E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 |
| 1208 | IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI |
| 1148 | IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA DELLE SOCIETÀ ED ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA ASSICURATIVA |
| 1053 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHÈ DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA) |
| 1216 | CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIO AUDIZIONI CIRCOLARI E ALLA TELEVISIONE |
| 1210 | TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE |
| 3312 | SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE |
| 1217 | TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESCLUSE QUELLE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968 |
| 1177 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DA APPLICARE AI FONDI PENSIONE ED ALLE ALTRE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI |
| 1195 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 1, LETTERA G-QUATER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI |
| 3313 | SANZIONI RELAT1VE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE |
| 1027 | RITENUTE D'ACCONTO O D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE PERSONE GIURIDICHE |
| 1062 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI |
| 1239 | IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI |
| 1243 | DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO |
| 1218 | TASSE AUTOMOBILISTICHE |
| 1028 | RITENUTE SUI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI PREMI, SULLE VINCITE E SUI CAPITALI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA. |
| 1211 | IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX) |
| 3210 | INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE |
| 1171 | IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE |
| 1206 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO, IPOTECARIE E CATASTALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE |
| 1077 | VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO D1 SOLIDARIETÀ DEL 3%, SULLA PARTE DI REDDITO COMPLESSIVO ECCEDENTE L'IMPORTO DI 300,000 EURO LORDI ANNUI, DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 2 |
| 1197 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DAI RENDIMENTI ATTRIBUITI Al FONDI DI PREVIDENZA |
| 1193 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLIRPEF DOVUTA DAI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI |
| 1200 | ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO. |
| 1074 | IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI |
| 1079 | IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 18 |
| 1033 | ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA |
| 1078 | IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 13 |
| 1018 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DI IMMOBILI DA PARTE DI SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE, OPTANTI PER IL REGIME SPECIALE |
| 1221 | INCREMENTO DELL'ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48 |
| 1063 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI |
| 1257 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20 PER CENTO SUL VALORE DEI PREMI CONSISTENTI IN BENI E SERVIZI NON IMPONIBILI Al FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, CON ESCLUSIONE DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE NAZIONALI E DELLE GIOCATE DEL LOTTO |
| 1174 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLE AREE FABBRICABILI |
| 1230 | IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI |
| 1227 | TASSE DI PUBBLICO INSEGNAMENTO |
| 1036 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO APPLICATA ALLE PLUSVALENZE REALIZZATE CON LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI E TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA |
| 1220 | ENTRATE DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011 |
| 1253 | ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE |
| 1017 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE RELATIVE A IMMOBILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE |
| 1054 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES, DOVUTA DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI, DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1994, N.86 |
| 1037 | ADDIZIONALE ALLEIMPOSTE SUL REDDITO SULLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI MATERIALE E PROGRAMMI TELEVISIVI DI CONTENUTO PORNOGRAFICO E DI INCITAMENTO ALLA VIOLENZA, NONCIIÈ DI TRASMISSIONI TELEVISIVE VOLTE A SOLLECITARE LA CREDULITÀ POPOLARE |
| 1025 | ILOR |
| 1224 | IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI DI CUI ALL'ARTICOLO 3-SEXIES, COMMA 1 LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N, 44 |
| 1192 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI SOGGETTI CHE INTRAPRENDONO UN'ATTIVITÀ ARTISTICA O PROFESSIONALE OVVERO DI IMPRESA. |
| 1279 | TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 16, COMMA 2 |
| 1233 | IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ERARIO |
| 1049 | ADDIZIONALE ALL'IRES DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009 N. 7 |
| 1196 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ART,44, COMMA 1, LETTERA G-QUINQUIES DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI |
| 1050 | RITENUTA DI ACCONTO OPERATA DAI SOGGEM OBBLIGATI A CORRISPONDERE UN TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE |
| 1260 | SOMME RELATIVE ALLA CHIUSURA DELLE PARTITE INA INATTIVE |
| 1040 | IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETÀ, IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI |
| 1032 | 1MPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI AL'ÌRI RAPPORTI PARTECIPATIVI |
| 1223 | IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011,N, 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 |
| 1235 | SOVRATTASSA ANNUALE A FAVORE DELLO STATO SULLE AUTOVETTURE E SUGLI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROIVIISCUO DI PERSONE E COSE AZIONATI CON MOTORE DIESEL, |
| 1228 | TASSE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE (TASSE DI LAUREA E DIPLOMA – TASSE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI) |
| 1182 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP A SEGUITO DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENIDELLE IMPRESE |
| 1048 | SOMMA PARI AL 20 PER CENTO DEI PROVENTIDERIVANTI DA DEPOSITI DI DENARO, DI VALORI MOBILIARI E D1 ALTRI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DA TITOLI SIMILARI, A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CONCESSI AD IMPRESE RESIDENTI, EFFETTUATI FUORI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI REDDITO D'IMPRESA |
| 1249 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI |
| 1198 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI EDIFICABIL1E CON DESTINAZIONE AGRICOLA |
| 1207 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLEIMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMMOBILI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 1 GENNAIO 2011 |
| 1242 | ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI |
| 1172 | ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETFE |
| 1219 | ADDIZIONALE 5 PER CENTO SULL'IMPOSTA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLIRISERVATA ALL'ERARIO |
| 1031 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEI FONDI DI INVESTIMENTO |
| 1301 | RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFAR1 |
| 1065 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP DERIVANTE DALL'ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO |
| 1265 | CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE INDIRETTE |
| 1238 | TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA |
| 1199 | 1MPOSTA PATRIMONIALE SULL'AMMONTARE DEL VALORE NETTO DEI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI D1 CUI ALL'ART, 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 |
| 1056 | 1MPOSTA SOST1TUTIVA DELL'IRES E DELL'1RAP PAR1 AL 19 PER CENTO DELL'AMMONTARE DEL FONDO DI COPERTURA DI RISCHI SU CREDITI 1SCRITTO NEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO IN CORSO AL 1 GENNAIO 1999, TRASFERITO AL FONDO PER RISCHI BANCAR1 GENERALI Al SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N.342 |
| 1185 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LO SCIOGLIMENTO 0 LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATI DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE |
| 1073 | 1MPOSTA SOSTITUTIVA PER LE ATTIV1TÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI OGGETTO DI EMERS1ONE SUCCESSIVAMENTE DISMESSE, DOVUTA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 12 |
| 1069 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP, SUL MAGGIOR VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DETERMINATO PER EFFETTO DELLA PR1MA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 92-BIS DEL T,U. DELLE 1MPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON D.P.R, DEL 22 DICEMBRE 1986, N. 917 |
| 1250 | ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUT1VE ED ALLA SANATO1UA DELLE IRREGOLARITÀ FORMAL1 IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE |
| 1030 | ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA D1 IMPOSTE DIREI1E |
| 1051 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA DOVUTO DALLE PERSONE FISICHE |
| 1254 | IRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI POSSESSOR1 DI TALUNIBENI DI LUSSO |
| 1029 | ADDIZIONALE STRAORDINARIA 8 PER CENTO ALL'1RPEG E ALL'ILOR ED ALLE RITENUTE D1 CUI AGL1 ART1COLI 26, PRIMO E SECONDO COMMA, E 27, PENULTIMO COMMA, DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 |
| 1237 | DIRITTO DI VERIFICA DEI CRONOTACHIGRAFI CEE |
| 1045 | 1MPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA, SUI SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE COSTITUITI Al SENSI DELLE LEGG1 408 DEL 1990 E 413 DEL 1991, NONCHE SULLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLE AZIONI O QUOTE RICEVUTE E IL LORO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI D1 CONFERIMENTO EFFETTUATE A1 SENSI DELL'ARTICOL034 DELLA LEGGE 576 DEL 1975 E DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 904 DEL 1977, |
| 1043 | TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DA1 SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FIS1CHE E DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE |
| 1255 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE IND1RETTE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI FATTO |
| 1041 | R1TENUTE SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONI A TERM1NE D1 VALUTE ESTERE |
| 1232 | TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO |
| 1236 | IMPOSTA ERARIALE DA RISCUOTERSI PER IL TRAM1TE DELL'AUTOMOBILE CLUB DITAL1A, DOVUTA PER LA TRASCRIZ1ONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI ATT1 DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO |
| 1188 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDD1TI E DELL'IRAP DOVUTA SULLA DIFTERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENIASSEGNATI AI SOCI E IL LORO COSTO FISCALMENTE R1CONOSCIUTO |
| 1035 | VERSAMENTI DI IMPOSTE SUI REDDITI IN BASE A DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. A08, |
| 1180 | ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI |
| 1060 | CONTRIBUZIONE SOST1TUTIVA PER L'ESTINZIONE DI DEBITI FISCAL1 E PREVIDENZIAL1 CONNESSI A PRESTAZ1ONI DI LAVORO IRREGOLARE PER I LAVORATORI DI IMPRESE CHE ADERISCONO A1 PROGRAMM1 DI EMERS1ONE |
| 1003 | IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE |
| 1004 | 1MPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESS1VA SUL REDDITO COMPLESSIVO |
| 1075 | IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI DETENUTE FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE, DA RIMPATRIARE Al SENSI DELL'ARTICOLO 13-BIS DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERT1TO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102 |
| 1057 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF, DELL'IRES E DELL'IRAP DOVUTA SULL'INCREMENTO DI IMPONIBILE DICHIARATO DAGLIIMPRENDITORI IMPEGNATI NEL PROGRAMMA DI EMERSIONE |
| 1052 | SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI O RITARDATI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDIT1E DELLE ALTRE IMPOSTE |
| 1002 | 1MPOSTA SUL REDDITO DEI EABBR1CATI |
| 1181 | 1MPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SU1 REDDITI DA APPLICARE NELLA MISURA DELU8 PER CENTO ALLA PARTE ECCEDENTE IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DE1 BEN1 ASSEGNATI Al SOCI DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE PER LE QUALI SIA STATO DELIBERATO LO SC100LIMENTO |
| 1178 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA TASSA D1 CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA PARTITA IVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE PER VESERCIZIO DI IMPRESE E DI ART1 E PROFESSIONI, DELL'ICI, DELLA TOSAP, DELL'IRPEF, DELL'ILOR E DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE, |
| 1070 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE ED ALTRI FONDI IN SOSPENS1ONE DI 1MPOSTA |
| 1011 | ADDIZIONALE 5 PER CENTO ALLE IMPOSTE DIRETIE ERARIAL1, ALLE 1MPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI, R1S CUOTIBILI MEDIANTE RUOLI |
| 1022 | ENTRATE RISERVATE ALUERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA PROROGA DELLADDIZIONALE STRAORDINARIA ALLE IMPOSTE DIRETTE |
| 1013 | ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DERIVANTI DALL'ESTENSIONE ALL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ E DALL'AUMENTO DELL'ADDIZIONALE 5 PER CENTO ALLE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI, ALLE IMPOSTE, SOVRA1MPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI, RISCUOT1BILI MEDIANTE RUOLI |
| 1225 | DIRITTO DEL 5 PER CENTO SULL'INTROITO DELLE RAPPRESENTAZIONIED ESECUZIONI DI OPERE ADATTE A PUBBLICO SPETTACOLO E D1 OPERE MUSICALI DI PUBBLICO DOMINIO |
| 1058 | IM POSTA SOSTITUTIVA DELL'1RPEF APPLICATA SU1 REDDITI DI LAVORO EMERSI |
| 1059 | 1MPOSTA SOSTITUT1VA DI IRPEE, IRES, IRAP, IVA E DE1 CONTRIBUT1 PREVIDENZIALI APPLICATA AL COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE D1 EMERSIONE |
| 1038 | ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI INTEGRAT1VE IN MATERIA D1 REDDITI DEI FABBRICATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, 19.333 |
| 1190 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTA DAGLI ESERCENTI ATTIV1TA DI IMPRESA CHE HANNO PROCEDUTO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI PER L'ADEGUAMENTO DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO |
| 1042 | IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO NETTO DELLEIMPRESE DOVUTA DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI |
| 1005 | IMPOSTE SULLE SOCIETÀ E SULLE OBBLIGAZION1 |
| 1046 | IMPOSTE SOST1TUTIVE DELL'IRPEF E DELL'ILOR CORRELATE ALLE OPERAZIONI D1 CONFERIMENTO PREVISTE DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N.218 |
| 1150 | ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ALLA SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO |
| 1246 | VERSAMENTI DA PARTE DEI CONCESSIONARI DELLA R1SCOSSIONE DELLA QUOTA DI ACCONTO DOVUTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N, 79, CONVERTITO, CON MODIFICAZION1, DALLA LEGGE 28 MAGGIO 1997, N, 140 |
| 1101 | RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER IMPOSTE DIRETTE E CONTRIBUTI VARI |
| 1044 | VERSAMENT1DA PARTE DELLE 1MPRESE DI UNA SOMMA PARI AL VENTI PER CENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO PER EFFETTO DELEIMPUTAZIONE DEI DISAVANZI DA ANNULLAMENTO DERIVANTI DA OPERAZIONI D1 FUSIONE 0 SC1SSIONE |
| 1020 | ENTRATE R1SERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DER1VANTI DALLA ADDIZ1ONALE STRAORDINAR1A DA APPL1CARSI AI TRIBUTI DIRETTI |
| 1072 | IMPOSTA SOST1TUTIVA DELLE IMPOSTE SUIREDDIT1, DELLE RELATIVE ADDIZION ALI E DELLIRAP, APPLICATA AGLI IMPORTI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DEI REDDITIDI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO, NONCHÈ DELLA BASE 1MPONIBILE IRAP |
| 1015 | 1MPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO |
| 1047 | IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABIL1 |
| 1055 | 1MPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DE1 Trrou OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENT1 TERRITOR1ALI AI SENSI DELL'ART.35 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N.724, DA RIASSEGNARE ALLO STATO DI PREVIS1ONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER LA SUCCESSIVA DESTINAZIONE AGLI ENTIEMITTENTI |
| 1061 | SOMME RIVENIENTI DALLA CONTABILITÀ SPECIALE FONDI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA« |
| 1064 | 1MPOSTA SOSTITUT1VA SU DISAVANZ1DA ANNULLAMENTO |
| 1066 | CONCORDATO FISCALE PER ANN1 PREGRESSI RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE |
| 1067 | CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE |
| 1068 | SOMME DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DE1 RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI D1 TRIBUTI |
| 1076 | VERSAMENTO DEL 5 PER CENTO DEL VALORE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTAR1E PENDENT1 INNANZ1 ALLA CORTE D1 CASSAZ1ONE |
| 1085 | SOMME DERIVANTI DALLE VAR1AZIONI DELLE ALIQUOTE D1 IMPOSTA E RIDUZIONI DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI VIGENTI, 1N MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE |
| 1086 | ENTRATE DER1VANTI DA MISURE STRAORDINARIE D1 CONTRASTO ALUEVASIONE FISCALE DA RIASSEGNARE AL FONDO PER LA R1DUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE |
| 1103 | VERSAMENTO ANTICIPATO DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PREVISTO ALL'ART.3, COMMA 7 DEL D1.13812002 |
| 1104 | ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI REGIMI DI ESENZIONE, ESCLUS1ONE E FAVORE FISCALE, PREV1STA DALL'ARTICOLO 40, COMMA 1-TER, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N.98 |
| 1170 | ENTRATE CONSEGUENT1 ALLE DICH1ARAZIONI SOSTITUTIVE IN MATERIA DEI REDDITI DI FABBRICAT1 |
| 1176 | IMPOSTA SOSTITUTIVA RELATIVA AI BENI IMMOBILI ESCLUSI DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA |
| 1186 | QUOTA DEL GETTITO DELL'IRAP A COMPENSAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO DER1VANTE DALL'ABOL1ZIONE DELL'IMPOSTA SUL PATRIMON1O NETTO DELLE IMPRESE, NONCHÈ DEI COSTI SOSTENUT1PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART 25, COMMA I, DEL DECRETO LEGISLAT1VO 15 DICEMBRE 1997, NA46 |
| 1187 | ECCEDENZE DEL GETTITO IRAP DETERMINATE Al SENSI DELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446, DA RIASSEGNARE PER LE SOMME NECESSARIE AL FONDO DI COMPENSAZ1ONE INTERREGIONALE |
| 1189 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRAP E IVA, NELLA MISURA DEL 10 PER CENTO DELLA D1FFERENZA TRA IE VALORE NORMALE DEI BEN1 STRUMENTALI UTILIZZATI DALL'1MPRENDITORE 1NDIVIDUALE E 1L RELATIVO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO |
| 1194 | MAGGIOR1INTROITI IC1 CONSEGUITI PER EFFETTO DELLA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTAI ,F DEFINITIVA |
| 1251 | ENTRATE DERIVANT1 DALLA SANATORIA IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI |
| 1258 | CONCORDATO FISCALE PER ANNI PREGRESSI RELATIVO ALLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO |
| 1259 | SOMME RELATIVE ALLA DEFINIZ1ONE DEI CARICHI INCLUSI 1N RUOL1 PREGRESS1, EMESSI DA UFFICI STATAL1 E AFFIDATI AI CONCESS1ONARI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA R1SCOSSIONE |
| 1262 | VERSAMENTO DELL1,5 PER CENTO DEELE SOMME RISCOSSE DALLE BANCHE, PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 341 DEL 10 DICEMBRE 2003 |
| 1266 | SOMME DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E R1DUZIONI DELLA M1SURA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI VIGENTI, IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE |
Elenco B Agenzia delle dogane e dei monopoli
| Capitolo | Descrizione |
| 1409 | ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI |
| 1203 | IVA IMPORTAZION (solo artt. 2 e 7) |
| 1601 | IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCH1 |
| 1801 | PROVENTO DEL LOTTO |
| 1821 | PRELIEVO ERARIALE DOVUTO AI SENS1 DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, SUGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL REGIO DECRETO N. 773 DEL 1931 |
| 1421 | ACCISA SUL GAS NATURALE PER COMBUSTIONE |
| 1411 | ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA E PROVENTI RELAT1VI ALLE ADDIZIONALI |
| 1402 | ACCISA E. IMPOSTA ERAR1ALE DI CONSUMO SULLA B1RRA |
| 1401 | ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI SPIRITI |
| 1410 | ACC1SA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE E DELLE FABBRICHE CHE COMUNQUE LAVORANO PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQU1DI CON LA COMPRESSIONE |
| 1804 | PROVENTI DELLE ATTIVITA DI GIUOCO |
| 1431 | IMPOSTA DI CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI E SUI BITUMI DI PETROLIO |
| 1805 | QUOTA DEL 40 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI D1 AB1LITÀ E SUI CONCORSI PRONOSTICI |
| 1400 | ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENT1 LE TASSE E LE 1MPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI |
| 1007 | QUOTA DEL 35 PER CENTO DEELIMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITÀ E SUI CONCORSI PRONOSTICI, |
| 1008 | QUOTA DEL 12,25 PER CENTO DELL'INCASSO LORDO DEI PROVENT1 DERIVANTI ALLO STATO DALL'ESERCIZIO DE1 GIUOCHI DI ABILITÀ E DEI CONCORSI PRONOSTICI |
| 1213 | QUOTA DEL 25 PER CENTO DEEL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCH1 D1 ABILITA E SU1 CONCORS1 PRONOSTICI |
| 1602 | GETTITO DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO D1 TABACCHI RISERVATO ALL'ERARIO, A1 SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48 |
| 1809 | DIRITTO FISSO ERARIALE SU1 CONCORSI PRONOST1CI |
| 1461 | SOVRIMPOSTA DI CONF1NE SUI GAS INCONDENSABIL1DI PRODOTTI PETROLIFERE E SU1GAS STESSI RESI LIQUID1 CON LA COMPRESSIONE |
| 1413 | ACC1SA SUL CARBONE, LIGNITE E COKE DI CARBON FOSSILE UTILIZZATI PER CARBURAZ1ONE O COMBUSTIONE |
| 1999 | EN TRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI IL LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA D1 G1UOCO |
| 1998 | ENTRATE DERIVANTI DALL'ATIUAZIONE DELLE DISPOSIZIONIDI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 |
| 1600 | ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE 1MPOSTE SU1 CONSUMIE LE DOGANE |
| 1416 | PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI DENATURANTI, DEI PRODOTTI SOGGETT1 AD ACCISA E IMPOSTA ERAR1ALE D1 CONSUMO E DALLA VENDITA DE1 CONTRASSEGNI D1 STATO PER RECIPIENT1 CONTENENTI PRODOTTI ALCOOLICI, NONCHÈ PER I SURROGATI DI CAFFÈ E PER LE RELAT1VE MISCELE |
| 1459 | SOVR1MPOSTE DI CONFINE (ESCLUSE LE SOVRIMPOSTE SUGLI OLI MINERALL LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI, SU1 GAS INCONDENSABILI DI PRODOTTI PETROLIFERI E SUI GAS STESSIRESI LIQUIDI CON LA COMPRESS1ONE) |
| 3314 | SANZION1 AMM1N1STRATIVE, DOVUTE DAI TRASGRESSORI IN MATERIA DI ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO |
| 3315 | INDENNITÀ ED INTERESS1 DI MORA CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE |
| 1460 | SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUGLI OLI M1NERALI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI |
| 1441 | TASSA SULLE EMISS1ONI DE ANIDRIDE SOLFOROSA E D1 OSSIDI DI AZOTO DOVUTA DAGEI ESERCENTI I GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE |
| 1603 | IMPOSTA D1 CONSUMO SUIPRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO |
| 1419 | DIRITTI DI LICENZA DOVUTI 1N APPLICAZIONE DELLE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE ACCISE E LE IMPOSTEERARIALI D1 CONSUMO |
| 1412 | ACCISA SUL GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE |
| 1414 | ACC1SA SUGLI OLI E GRASS1 ANIMALI E VEGETALI UTILIZZATI PER CARBURAZIONE 0 COMBUSTIONE |
| 1471 | DIRITTI DOGANALI DIVERSI DAI DIRITTI DI CONF1NE; SOMME RISCOSSE A VARIO TITOLO DALLE DOGANE (DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO, DIRITTO PER CONTRASSEGNI APPOST1 ALLE MERCI, INTERESSI MORATORI E PER PAGAMENTI DIFFERITI) |
| 1450 | ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE ACCISE E LE IMPOSTEDI CONSUMO |
| 1800 | ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTII MONOPOLI |
| 1604 | PROVENTI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVR1MPOSTA DI CONFINE SUI FIAMMIFERI, NONCHÈ DI TASSE DI LICENZA, PROVENTI VARI, SOPRATTASSE E MULTE CONCERNENTI I FIAMMIFERI |
| 1462 | IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI IMPORTATI DIRETTAMENTE DA PRIVAT |
| 1812 | PROVENTI DERIVANTI DA NUOVI GIOCHI E SCOMMESSE PREVIST1 DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N,133, AL NETTO DI IMPOSTE E SPESE |
| 1418 | ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTR1CA, POSTA A CARICO DELL'ENEL, SENZA DIRITTO A RIVALSA, PER ESSERE RIPARTITA ANNUALMENTE FRA I COMUN1, LE PROVINCIE, LE CAMERE DI COMMERCIO E LE AZIENDE D1 CURA 1NTERESSATE |
| 1806 | ENTRATE INTEGRATIVE DEI PROVENT1DEL LOTTO R1LEVATE IN SEDE DI REV1SIONE DEL CONTO SETTIMANALE PRESENTATO DAI GESTORI |
| 1466 | INTERESS1 COMPENSATIV1 SULL'IMPORTO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE DI MERCI 1N REGIME D1 PERFEZIONAMENTO ATTIVO, SISTEMA DELLA SOSPENSIONE |
| 1417 | ACCISA SULUALCOLE METILICO UTILIZZATO PER CARBURAZIONE 0 COMBUSTIONE |
| 3316 | 1NDENNITÀ ED INTERESSI DI MORA CONCERNENTI LE ENTRATE DE1 MONOPOLI |
| 1415 | PROVENTI DELLE ADDIZIONALI RELATIVE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO DELL'ENERGIA ELETIRICA DERIVANTI DALUESTENSIONE, Al FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI MEDESIMI, DEI CRITERI STABILITI NEL CAPITOLO 1, PUNTO 2, DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL CIP N.15 DEL 14 DICEMBRE 1993. |
| 1802 | TASSA DI LOTTERIA SULLE TOMBOLE, LOTTERIE E CONCORSI A PREM10; TASSA DI LICENZA SULLE OPERAZIONI A PREMIO |
| 1477 | IMPOSTA SUI CONSUMI DI CARBONE, COKE DI PETROLIO, B1TUME DI ORIG1NE NATURALE EMULSIONATO DENOMINATO «OR1MULSION» IMPIEGATI NEGLI IMP1ANTI DI COMBUSTIONE |
| 1430 | ACCISA E 1MPOSTA D1 CONSUMO SU1 SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI |
| 1808 | UTILE DELLE LOTTERIE NAZIONALI |
| 1405 | ACC1SA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OL1 D1 SEM1 |
| 1403 | ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLO ZUCCHERO |
| 1451 | IMPOSTA SUL CONSUMO DEL CAFFÈ |
| 1404 | ACC1SA E IMPOSTA ERARIALE D1 CONSUMO SUL GLUCOSIO, MALTOSIO E ANALOGHE MATERIE ZUCCHER1NE |
| 1408 | ACC1SA EIMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLA MARGARINA |
| 1420 | ACCISA E IMPOSTA ERARIALE D1 CONSUMO SULLE ARM1DA SPARO, SULLE MUNIZION1 E SUGLI ESPLOSIVI |
| 1423 | IMPOSTA DI CONSUMO SU PRODOTTI D1 REGISTRAZ1ONE E RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE E SUGLI ALTRI PRODOTTI ELENCATI NELLA TABELLA ANNESSA AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1982, N.953, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N.53 |
| 1452 | IMPOSTA SUL CONSUMO DEL CACAO NATURALE O COMUNQUE LAVORATO, DELLE BUCCE E PELLICOLE DI CACAO E DEL BURRO DI CACAO |
| 1458 | TASSA D1 COMPENSAZIONE SULL'IMPORTAZIONE D1 ALCOLE ETILICO DI OR1GINE AGRICOLA OTTENUTO IN FRANCIA |
| 1463 | IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BANANE FRESCHE E SECCHE E DELLE FAR1NE DI BANANE |
| 1465 | SOVRAIMPOSTA DI CONFINE SUI SACCEIETTI DI PLAST1CA NON B1ODEGRADABILI |
| 1469 | DAZ1 CECA PER MERCI DESTINATE AL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO |
| 1472 | IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI RISCOSSI NEGLI SCAMB1 CON GLI STATI MEMBRI DELLA CEE DA DEVOLVERE ALLE COMUNITÀ EUROPEE |
| 1501 | RESIDUI ATTIVI DIVERSIPER IMPOSTE SULLA PRODUZIONE |
| 1502 | RESIDU1 ATTIVI DIVERSI PER DOGANE ED IMPOSTE SUI CONSUMI |
| 1803 | ADDIZIONALE ALLA TASSA DI LOTTERIA SUI CONCORSI A PREMIO ED ALLA TASSA DI LICENZA SULLE OPERAZIONI A PREM1O |
| 1810 | PROVENTI DERIVANTI DALLE LOTTERIE NAZ1ONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA |
| 1811 | PROVENTI DERIVANTI DAI CONCORSI PRONOSTICI TOTOGOL |
| 1820 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL GIOCO DEL BINGO |
7.0.14
DECADUTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie Fiscali)
1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».
7.0.15
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:
"d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio e alla revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2010, n. 39"».
7.0.1100/1
RESPINTO
All'emendamento 7.0.1100 sopprimere il comma 1.
7.0.1100/2
RESPINTO
All'emendamento 7.0.1100 sopprimere il comma 1.
7.0.1100/3
RESPINTO
All'emendamento 7.0.1100, capoverso articolo 7-ter, sopprimere il comma 1.
7.0.1100/4
RESPINTO
All'emendamento 7.0.1100, capoverso articolo 7-ter,sostituire il comma 1 con il seguente:
All'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
"9. La protezione cibernetica e la sicurezza informativa sono competenza esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), all'interno e alle dipendenze del quale è costituita senza maggiori oneri di bilancio l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Cibernetica (ANSC), incaricata di assumere le misure necessarie alla difesa delle infrastrutture critiche, delle banche dati, del segreto politico, militare ed industriale da ogni genere di attacco condotto nello spazio cibernetico. Il DIS individua i soggetti istituzionali e privati con i quali l'ANSC può collaborare nello svolgimento di attività mirate di ricerca e sensibilizzazione finalizzate al contenimento della minaccia cibernetica".
7.0.1100/5
CRIMI, MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI
RESPINTO
All'emendamento 7.0.1100, comma 1, sopprimere il capoverso "comma 9".
7.0.1100/6
MARTON, CRIMI, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI
RESPINTO
All'emendamento 7.0.1100, comma 1, capoverso comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:
«La Fondazione di cui al presente comma è sottoposta al controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività della Fondazione si svolga in conformità ai principi della presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni».
7.0.1100/7
MARTON, CRIMI, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI
RESPINTO
All'emendamento 7.0.1100, comma 1, capoverso comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Lo Statuto della Fondazione di cui al presente comma è sottoposto al parere obbligatorio del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».
7.0.1100/8
MARTON, CRIMI, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI
RESPINTO
All'emendamento 7.0.1100, comma 1, capoverso comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:
«La Fondazione di cui al presente comma presenta una relazione semestrale al Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica per riferire sull'attività svolta.».
7.0.1100/9
MONTEVECCHI, MARTON, CRIMI, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI
RESPINTO
All'emendamento 7.0.1100, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:
", ferme restando le competenze del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in tema di riconoscimento di titoli universitari di specializzazione e di ricerca".
7.0.1100
IL GOVERNO
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-ter.
(Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza e riconoscimento della Scuola di formazione di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 come istituzione di alta formazione e ricerca)
1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
"9. Per lo svolgimento dei compiti rivolti ad accrescere il livello di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali in attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 3-bis, la Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) può costituire, anche per la promozione di mirate attività di ricerca, una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43, nel rispetto dei principi e delle specificità della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento della predetta fondazione, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alla medesima, nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)".
2. La Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è istituzione di alta formazione e ricerca.
3. Alla Scuola si applicano gli articoli 3, comma 3, e 10 del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, nel limite di spesa di un milione di euro a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
4. Le procedure di nomina dei docenti della Scuola sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124».
7.0.2000/1
PRECLUSO
All'emendamento 7.0.2000, sostituire le parole: «100 unità» con le seguenti: «91 unità».
7.0.2000/2
PRECLUSO
All'emendamento 7.0.2000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2018».
e, di conseguenza all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018».
7.0.2000
IL RELATORE
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure urgenti per l'attuazione del servizio civile universale)
1. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni connesse all'attuazione del servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la dotazione organica del personale non dirigenziale, in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, fissata in 90 unità dal DPCM 11 luglio 2003, è rideterminata in 100 unità.
2. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 trovano copertura nella disponibilità del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 81uglio 1998, n. 230».
7.0.2001/1
PRECLUSO
All'emendamento 7.0.2001, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) capoverso «5-bis. 2.», sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti»;
b) al comma 1, lettera a) capoverso, «5-bis. 1», dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) per ogni attività a fuoco sono registrati a parte anche i nominativi dei militari che hanno partecipato. Gli elenchi di cui alla presente lettera, sono conservati per 20 anni e per eventuali verifiche in caso di insorgenza di patologie tra i militari;».
7.0.2001
IL RELATORE
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
''5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;
5-bis.2. Il registro di cui al precedente comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del DM 22 ottobre 2009''.
b) all'articolo 241-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
''4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
4-ter. Il comandante del poligono predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.
4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma 4-ter alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.
4-quinquies. Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n.132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli.
4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.
4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.
4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4-nonies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della difesa, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma 5-bis.3 e 241-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152''.
c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter, è inserito-il seguente:
''5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro''».
08.1
RITIRATO
All'articolo, anteporre il seguente articolo:
«Art. 08.
(Incendi boschivi nella Regione Piemonte e nella Regione Lombardia)
1. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
8.1
INAMMISSIBILE
Al comma 1 dopo le parole: «all'articolo 3» aggiungere le seguenti: «fatto salva l'esclusione per gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n. 7,».
8.2
RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON
RESPINTO
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:«Conseguentemente le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nei Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al
pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)
1. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si Applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'armo 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».
8.3
RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON
RESPINTO
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, Iettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
8.4
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo, come attestato dal comma 1, della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori e sodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.
1-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
1-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e del le politiche sociali 14 febbraio2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n: 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 1-bis. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147».
Conseguentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'armo 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20, e per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017 con una riduzione corrispondente dell'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto per l'anno 2017 dall'articolo 9, comma 1, e per 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 3-bis.
3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «275,2 milioni di euro per l'armo 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2018».
8.5
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le risorse previste alla tabella 5, così come ci elaborate dopo il riesame delle spese previste dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'ottava salvaguardia per un ammontare di risparmio pari a 776,6 milioni di euro, confluitene Fondo Occupazione Sociale e Formazione (FOSF), sono destinate nell'ammontare di 339,9 milioni di euro totali a finanziare le spese della nona salvaguardia per 6.000 esodati dall'anno 2018 all'anno 2030, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018; 62,4 milioni di euro per l'anno 2019; 66,8 milioni di euro per l'anno 2020; 56,5 milioni di euro per l'anno 2021; 45,1 milioni di euro per l'anno 2022; 32,1 milioni di euro per l'anno 2023; 20,0 milioni di euro per l'anno 2024; 10,4 milioni di euro per l'anno 2025; 2,7 milioni di euro per l'anno 2026; 1,1 milioni di euro per l'anno 2027; 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; 0,3 milioni di euro per l'anno 2029; 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».
8.6
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le risorse derivate dal riesame delle spese per l'ottava salvaguardia previsto dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un ammontare di risparmio pari a 776,6 milioni di euro, confluite nel Fondo occupazione sociale e formazione (FOSF), sono destinate nell'ammontare di 339,9 milioni di euro totali a finanziare le spese per la nona salvaguardia per 6.000 esodati, dall'anno 2018 all'anno 2030, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018; 62,4 milioni di euro per l'anno 2019; 66,8 milioni di euro per l'anno 2020; 56,5 milioni di euro per l'anno 2021; 45,1 milioni di euro per l'anno 2022; 32,1 milioni di euro per l'anno 2023; 20,0 milioni di euro per l'anno 2024; 10,4 milioni di euro per l'anno 2025; 2,7 milioni di euro per l'anno 2026; 1,1 milioni di euro per l'anno 2027; 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; 0,3 milioni di euro per l'anno 2029; 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».
8.7
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, le disposizioni in materia di accesso al pensionamento e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di cinquemila unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e che rientrano nelle categorie individuate, da ultimo, dal comma 212 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Al conseguente onere, quantificato in 340 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 e, per la restante quota, con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».
8.8
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per l'ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di ulteriori per 6.000 soggetti, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.9
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di ulteriori per 6.000 soggetti, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 31,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024 , 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».
8.10
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzate per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2018, della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la facoltà di accesso alla sperimentazione è riconosciuta con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda».
8.11
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, l'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di centocinquanta unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici ex postali che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Al conseguente onere quantificato in 8,5 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1».
8.12
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di 150 lavoratori ex postali nel limite massimo di 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019 , 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'armo 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029 , 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.13
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di 150 lavoratori ex postali nel limite massimo di 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020; 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».
8.14
GATTI, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui allÍL'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».
8.15
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 46 milioni di euro per l'anno 2018, di 60 milioni di euro per l'anno 2019, di 52 milioni di euro per l'anno 2020, di 33 milioni di euro per l'anno 2021, di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di 7 milioni di euro per l'anno 2023».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6», con le seguenti: «91,6», le parole: «188,7», con le seguenti: «128,7», le parole: «180,9», con le seguenti: «128,9», le parole: «139,8», con le seguenti: «106,8», le parole: «84,7», con le seguenti: «59,7», le parole: «18,3», con le seguenti: «11,3».
8.16
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020,539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per l'anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2023. Per gli anni dal 2018 al 2025, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali. A decorrere dall'anno 2026 l'incremento delle risorse, pari a 400 milioni di euro è finalizzato all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 20, comma 2».
Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.»;
e, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis, All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".
3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3-quinques. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, alla fine, aggiungere: «, e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2026».
8.017
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga del passaggio al regime agevolativo alternativo
ai lavoratori impatriati)
Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "in alternativa" sono sostituite dalla seguente: "inoltre" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2017"».
8.17
ICHINO, LEPRI, FAVERO, D'ADDA, ANGIONI, SANTINI
RITIRATO
Al comma 2, sostituire le parole: «137,6 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018», le parole: «188,7 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2019», le parole: «180,9 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «139,8 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2021»; le parole: «84,7 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2022»; le parole: «18,3 milioni di euro per l'anno 2023», con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2023».
Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato:
– di 40 milioni di euro per l'anno 2018;
– di 48,7 milioni di euro per l'anno 2019;
– di 40 milioni di euro per l'anno 2020;
– di 20 milioni di euro per l'anno 2021;
– di 5 milioni di euro per l'anno 2022;
– di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
2-ter. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per l'assistenza ai caregivers, ovvero persone impegnate nell'assistenza a parenti gravemente disabili con una dotazione iniziale di 47,6 milioni di euro per l'anno 2018, 48,7 milioni di euro per l'anno 2019, 50,9 milioni di euro per l'anno 2020, 49,8 milioni di euro per l'anno 2021, 49,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 15,3 milioni di euro per l'anno 2023».
8.18
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'incremento di cui al comma 2 è destinato alla produzione, fino al 31 dicembre 2018, del regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Qualora, dall'attività di monitoraggio, effettuata dall'Inps, delle domande presentate e accolte risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, l'Istituto non prende in esame ulteriori domande».
8.19
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis:
1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali", sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;
b) al comma 12-bis, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;
c) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".
3-ter. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3-quinquies.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».
8.20
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI
RITIRATO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Le eventuali economie di spesa accertate in sede di monitoraggio delle domande presentate per l'accesso all'indennità sperimentale di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo Ape Sociale e precoci" finalizzato ad adeguare ed estendere gli istituti di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'armo 2018, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 del presente articolo».
8.21
ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, PAGLIARI, ASTORRE, SANTINI
RITIRATO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli ex lavoratori delle Poste italiane, firmatari nel 2011 di un accordo con la società. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti, nel limite di 150 soggetti e nel limite massimo di 1,100 milioni di euro per l'anno 2018, di 1,600 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,700 milioni di euro per l'anno 2020, di 1,500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1,200 milioni di euro per l'anno 2022, di 1,000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,300 milioni di euro per l'anno 2025».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6» con le seguenti: «136,5», le parole: «188,7», con le seguenti: «187,1», le parole: «180,9» con le seguenti: «179,2», le parole: «139,8», con le seguenti: «138,3», le parole: «84,7», con le seguenti: «83,5», le parole: «18,3», con le seguenti: «17,3», e le parole: «1,8», con le seguenti: «1,5».
8.22
ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, PAGLIARI, ASTORRE
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche a 77 ex lavoratori delle Poste Italiane, nati nel 1957 ed oltre, firmatari nel 2011 o in data antecedente, di un accordo con la società. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite massimo di 0,600 milioni di euro per l'anno 2018, di 0,900 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,900 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,800 milioni di euro per l'anno 2021, di 0,700 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,450 milioni di euro per l'anno 2023, di 0,200 milioni di euro per l'anno 2025».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6», con le seguenti: «137», le parole: «188,8», con le seguenti: «187,8», le parole: «180,9», con le seguenti: «180,1», le parole: «139,8», con le seguenti: «139», le parole: «84,7», con le seguenti: «84», le parole: «18,3», con le seguenti: «17,85», e le parole «1,8», con le seguenti: «1,6».
8.23
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dallo gennaio 2019 deve essere emanato il 30 giugno 2018».
8.24
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-bis:
1) le parole: "con decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";
2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale", sono soppresse;
b) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".
5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e S, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
b) quanto a 150 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.18S, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.232;
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
c) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
8.25
RESPINTO
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-bis:
1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";
2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;
b) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale".
5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;
c) quanto al restante onere, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
8.26
RESPINTO
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«4. Al fine di portare a conclusione la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.
5. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, quantificato in 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo l, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Quanto al restante onere, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
8.27
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«4. Gli incrementi del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma l, lettera al del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono utilizzati, nel limite di 8,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a copertura di un ulteriore e definitivo provvedimento di salvaguardia dai requisiti pensionistici per 150 lavoratori ex postali».
8.0.1
PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
agli incrementi della speranza di vita)
1. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 1º gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-bis:
1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";
2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;
b) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".
5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".
7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso a1 31 dicembre 2017.
8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».
8.0.2
GATTI, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON
RESPINTO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)
1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è prorogata a1 30 giugno 2018».
8.0.3
D'ADDA, ANGIONI, FAVERO, STEFANO ESPOSITO, SPILABOTTE, MANASSERO, ALBANO, PEZZOPANE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)
1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018».
8.0.4
PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis
(Quota 100)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque, anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le deposizioni in materia di esclusione dai limiti di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 1e parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".
4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico del1e imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917; e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto del1'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».
8.0.5
CATALFO, CASTALDI, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis
(Ulteriori misure di salvaguardia in materia pensionistica)
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; di 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.
2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte; quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici ivi previsti.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 9.
4. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".
5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento dell'ammontare.
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".
7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successive a quella in corso al 31 dicembre 2017.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
8.0.6
PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, BOTTICI
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave)
1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori delle cave, al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999,".
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».
8.0.7
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto del settore rotabili ferroviari)
1. I lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore manutenzione rotabili ferroviari in officine specializzate in grandi riparazioni di rotabili coibentati in amianto rispetto ai quali sentenze definitive abbiano certificato esposizioni di durata superiore a dieci anni e che fino al 31 dicembre 1995 non risultavano iscritti all'assicurazione obbligatoria INAIL, possono fare domanda per chiedere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. Le domande di cui al comma 1 possono essere presentate allÍL'INAIL anche nei casi in cui lo stesso Istituto abbia emesso un provvedimento a seguito di domande presentate ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 entro il 15 giugno 2005.
3. Le officine specializzate in riparazioni rotabili di cui al comma 1 devono essere state valutate con sentenze definitive a seguito di accertamento svolto tramite il consulente tecnico d'ufficio relativamente:
a) al ciclo produttivo;
b) alle mansioni svolte;
c) alla situazione ambientale e al periodo in cui si è protratta l'esposizione qualificata;
4. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1 sono di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Nei casi di sentenze che abbiano riconosciuto l'esposizione per più di dieci anni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il lavoratore accede ai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 30 soggetti e nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2018, di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8».
8.0.8
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico per i soggetti affetti da emofilia)
1. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.
2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;
b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, in misura pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8.0.9 (testo 2)
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72 anno di età nei seguenti casi:
a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici o, per motivi tecnico-scientifici, sia stato collocato in aspettativa per l'assunzione dell'incarico di Direttore Scientifico di IRCCS pubblico;
b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».
8.0.9
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72 anno di età nei seguenti casi:
a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici;
b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».
8.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Regime previdenziale contrattisti)
1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1º aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da: "ad una retribuzione" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "all'intera retribuzione".
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.0.11 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo dei comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di polìtica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.0.11
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: "cinquanta per cento del suo ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento del suo ammontare".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2018. Le medesime disposizioni si applicano, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2021, anche ai lavoratori che negli anni 2016 o 2017 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e per i periodi d'imposta dal 2018 al 2020 ai soggetti che negli anni 2016 o 2017 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».
8.0.12
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Indennità giornaliera nel settore pesca)
1. All'articolo 1, comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2017", sono sostituite con seguenti: "per gli anni 2017 e 2018";
b) al primo e al secondo periodo, le parole: "per il medesimo anno", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2069, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
8.0.13
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Interpretazione autentica della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 346)
1. Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere ivi descritte sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi comprese le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o comunitarie».
8.0.14
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Interpretazione autentica della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 346)
Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere ivi descritte sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi comprese le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o comunitarie».
8.0.15
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. Al fine di consentire la corretta applicazione dell'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere di cui al citato comma sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi incluse le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o europee».
8.0.16
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Lavoratori socialmente utili)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
8.0.18
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Il personale nelle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza».
Conseguentemente gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dell'amministrazione in cui il personale presta servizio.
8.0.19
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza; in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti.
2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza».
Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dell'amministrazione in cui il personale presta servizio.
8.0.20
ANGIONI, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ASTORRE, PAGLIARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la parola: "ottavo", è sostituita dalla seguente: "dodicesimo" e le parole: "e ricercatori" sono sostituite dalle seguenti: ", ricercatori e personale tecnico amministrativo"».
8.0.21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Deducibilità contributi professionisti)
1. All'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui".
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
8.0.22
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Deducibilità assistenza sanitaria integrativa)
1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 15 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8.0.23
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: "e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8.0.24
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: "e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici"».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.0.25
MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI, RIZZOTTI
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera: "e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento sei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».
8.0.26
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
"e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedente comma, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015; n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per-la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8.0.27
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Deducibilità assistenza sanitaria integrativa)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(Testo Unico delle imposte sui redditi), dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
"e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici"».
Conseguentemente – Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi partecipi interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8.0.28
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori
autonomi per servizi di assistenza integrativa)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
"e-quater). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 4.752.000 euro per l'anno 2018, 9.628.800 euro per l'anno 2019, 14.625.600 euro per l'anno 2020, 20.039.500 euro per l'anno 2021 e 24.936.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.».
8.0.29
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Norme in materia di pareggio di bilancio per gli enti territoriali)
1. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni attraverso cui gli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 ed al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, all'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le certificazioni di rettifica, anche migliorative di quelle precedenti, di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, possono essere trasmesse dagli enti entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria generale dello Stato verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o dal fondo di solidarietà comunale, la cui erogazione sia stata sospesa in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».
8.0.30
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "fine al 5 per cento dell'attivo patrimoniale" sono sostituite con le seguenti "fino al 20 per cento dell'attivo patrimoniale";
b) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "e agli investimenti ad impatto sociale."».
8.0.31
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga delle concessioni)
1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogate, oltre il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, per un periodo non superiore ai trenta anni».
8.0.32
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga delle concessioni)
1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, al comma 9-duodevicies dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole da: "fino alla definizione" sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».
8.0.33
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di caregiver familiare)
1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica caregiver familiare. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare preclude a tutti gli altri familiare, lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n.104 del1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.
2. Al caregiver familiare è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 dell'articolo 8, nel limite di 180 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per gli anni dal2018 al 2021, nei limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Per la restante quota, si provvede con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».
8.0.34
ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, VACCARI, PAGLIARI, ASTORRE, SANTINI
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e il sostegno
dell'attività dei caregivers familiari)
1. Al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei caregivers familiari, di seguito denominato "Fondo" destinato all'attuazione di finalità assistenziali, di riconoscimento di benefici economici e previdenziali. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse per gli anni successivi sono individuate con la legge di bilancio annuale.
2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo».
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «137,6» con le seguenti «117,6».
9.1
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «300 milioni» sono sostituite con le seguenti: «600.milioni».
b) le parole: «200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, gli stanziamenti previsti all'articolo 20, comma 5, lettere g) e f) sono incrementati, rispettivamente, di 300 e 200 milioni di euro.
9.2
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro e sono destinate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il medesimo Fondo, a sostegno di interventi in favore delle imprese femminili».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.3
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro per favorire il ricambio generazionale all'interno di micro e piccole imprese a conduzione familiare, con particolare riferimento all'implementazione della digitalizzazione ed innovazione del processo produttivo».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.4
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, GIOVANNI MAURO
RESPINTO
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate al fondo di garanzia di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente e comunque nel limite del 50 per cento alle imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno».
9.5
RITIRATO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con una dotazione di 30 milioni di euro, è istituita per l'anno 2017, all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata al sostegno delle attività commerciali di vicinato, ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione nei suddetti territori. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 1-bis».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.6
Al comma 2 sostituire le parole: «l'importo di 23 milioni di euro, al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», con le seguenti: «per l'importo di 13 milioni al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per l'importo di 10 milioni al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in aree depresse istituito presso Artigiancassa S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le entrate aggiuntive, derivanti dai contribuenti che non avevano precedentemente aderito per i carichi affidati agli agenti della riscossione al 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono destinate al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in aree depresse istituito presso Artigiancassa S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
9.7
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, a decorrere dal 2018, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".
2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concetto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 2-bis a 2-quater, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante:
a) quanto a 350 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
9.8
Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, a decorrere dal 2018, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".
2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo. 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato ad investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
9.9
Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3,5 milioni,.a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
9.10
RITIRATO
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano "Industria 4.0", gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.11
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano "Industria 4.0", gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quale compensazione del minor gettito, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
9.12
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento", sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».
9.13
FORNARO, RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, CORSINI, CASSON
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».
9.14
RESPINTO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il ministero include un canone supplementare pari al 5 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati al Fondo di cui al comma 1».
9.15
RESPINTO
Dopo il comma 2, aggiungere li seguente:
«3-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il governo include un canone supplementare pari al 5 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati al fondo di cui al comma 1. Il ministero avvia altresì le medesime procedure anche per le tratte incluse nei piani finanziari di concessioni esistenti e non completate entro i termini previsti».
9.16
APPROVATO
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».
9.0.1
LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO, ZIZZA, GIOVANNI MAURO
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo del settore librario mediante incentivi in favore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti)
1. Al fine di promuovere la crescita del settore librario, solo destinatari degli incentivi le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività economica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
2. Sono altresì destinatari degli incentivi i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio di libri, svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.
3. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui al comma 1, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per tre mesi successivi.
4. I soggetti che intendano avvalersi degli incentivi di cui al comma 1, che al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei mesi successivi alla sua apertura, ne mutano l'oggetto esclusiva o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.
5. Gli incentivi di cui al comma 1, sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.
6. Ai soggetti che esercitano attività di commercio on line di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.
7. Gli incentivi di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004, 302.
9.0.2
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure per favorire il microcredito)
1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanzia menti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, purché costituite da almeno 1 anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/601/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti, recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente articolo. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a valere sul Fondo di cui all'articolo 9, comma 1 della presente legge».
9.0.3
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)
Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».
9.0.4
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)
1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti" aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».
9.0.5
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)
Ai commi 1 ed 8 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articola B, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertita, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, dopo la parola: "professionisti", sono inserite le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».
9.0.6
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confini)
Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».
11.1
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2018;
2. Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003; n 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 300 milioni di euro;
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2».
Conseguentemente all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2018».
11.2
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:
"c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione;
c-ter) interventi in favore di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui all'articolo 27, comma 8, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.";»;
b) alla lettera b), capoverso «3-ter» dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera e-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese situate nei territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa».
11.3
CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «c-ter) sostegno alle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione»;
Conseguentemente, al comma 2, premettere il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), capoverso c-ter), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera, capoverso c-ter), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11.4
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio, promuovendo, in particolare:
a) la ristrutturazione delle linee e degli impianti di produzione, dei processi e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, al fine di annullare o ridurre i danni all'ambiente e alla salute umana e animale;
b) l'adozione di misure volte alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
c) una consistente riconversione dell'utilizzo di materie prime e di energia proveniente da fonti fossili, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di componenti e sostanze;
d) la riduzione delle distanze percorse da materie e sostanze utilizzate, nonché dai prodotti distribuiti;
e) la modifica delle caratteristiche di prodotti e servizi al fine di abbattere l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone, e animali;
f) interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in particolar modo attraverso il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso;
g) la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione».
Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
«3-quater. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-ter può avvenire anche mediane anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo».
11.5
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «lettera a)».
11.6
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «finanziarie», inserire il seguente disposto: «di carattere reversibile e temporaneo».
11.7
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «occupazionali», inserire il seguente disposto: «e che abbiano valide prospettive di risanamento».
11.8
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «occupazionali», inserire il seguente disposto: «e che abbiano concrete prospettive di risanamento».
11.9
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «occupazionali», inserire il seguente disposto: «da emanarsi entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della presente legge,».
11.10 (testo 2)
BULGARELLI, GIROTTO, CASTALDI, MANGILI, LEZZI
APPROVATO
Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
11.10
BULGARELLI, GIROTTO, CASTALDI, MANGILI, LEZZI
VEDI TESTO 2
Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
11.11
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
ASSORBITO
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con il Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».
11.12
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «stabiliti», inserire il seguente disposto: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dalla ricezione del relativo schema alle Camere».
11.13
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «finanziamenti.», inserire il seguente disposto: «anche mediante forme di coinvolgimento delle regioni e degli enti locali interessati».
11.14
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio».
11.15
CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Per interventi urgenti di riconversione e riqualificazione di aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero delle sviluppo economico, un Fondo, per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel relativo territorio, negli appositi strumenti di pianificazione.
3-ter. Ciascuna regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio e assegnando priorità alle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione delle aree industriali dismesse presenti sul proprio territorio, ai fini della selezione delle aree su cui intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-quater. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 3-bis del presente articolo, i progetti di cui al medesimo comma 3-bis che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, individuate ai sensi del comma 3-ter, con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, commerciali, con esclusione della grande distribuzione, e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli interventi di riqualificazione e rigenerazione ammessi al cofinanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento».
Conseguentemente, ancora, al medesimo articolo 17, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».
11.16
CASTALDI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Ai fini della-continuazione degli interventi di carattere ambientale nei territori della terra dei fuochi e di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale "Isochimica", sono assegnati al Fondo di cui all'articola 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 50 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
11.17
CASTALDI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «270 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 30 milioni di euro per l'anno 2018».
11.18 (testo 2)
RITIRATO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al secondo periodo, le parole: "1 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento""».
11.18
APPROVATO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17"».
11.19
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17"».
11.20
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
– al primo periodo, le parole; "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".
– dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel casi in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio".
11.2000
IL RELATORE
APPROVATO
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In sede di prima applicazione e per gli anni 2817-2018, il limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91».
11.0.1
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:
"Capo III-bis. – DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. – Art. 281-bis. – (Norme applicabili) – 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.
Art. 281-ter. – (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
2. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui e affidata la trattazione del procedimento.
3. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 281-quater. – (Procedimento). – 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
2. Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.
Art. 281-quinquies. – (Poteri istruttori del giudice). – 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Art. 281-sexies. – (Decisione e impugnazione). – 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.
2. Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice da atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
3. Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita"».
2. L'articolo 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3
6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sona apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è soppressa;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.";
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinare dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica;
2) il comma 1 è soppresso;
3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-bis" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter";
4) al comma a, le parole: "702-bis e 702-ter" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter e 281 quater".
c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";
d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702- quater" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-sexies, terzo comma";
e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse";
f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";
2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";
g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";
h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)"
2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".
7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
11.0.2
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:
"Capo III-bis. – DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. – Art. 281-bis. – (Norme applicabili). – 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.
Art. 281-ter. – (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, fa domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
2. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
3. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per fa costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per fa sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
4. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
5. Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per fa citazione del terzo.
6. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 281-quater. – (Procedimento). – 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
2. Alla prima udienza Il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.
Art. 281-quinquies. – (Poteri istruttori del giudice). – 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Art. 281-sexies. – (Decisione e impugnazione). – 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di tatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.
2. Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
3. Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita».
2. L 'articolo 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.
6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è soppressa;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.";
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";
2) il comma 1 è soppresso;
3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-bis" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter";
4) al comma 3, le parole: "702-bis e 702-ter" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter e 281- quater".
c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione; ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";
d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-quater" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-sexies, terzo comma".
e) dopo l'articolo 30, le parale: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;
f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";
2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".
g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";
h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)".
2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".
7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
11.0.3
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Estensione rito sommario di cognizione)
1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:
"Capo III-bis. – DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA. – Art. 281-bis. – (Norme applicabili). – 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.
Art. 281-ter. – (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a nonna del quarto comma.
Art. 281-quater. – (Procedimento). – 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.
Art. 281-quinquies. – (poteri istruttori del giudice). – 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Art. 281-sexies. – (Decisione e impugnazione). – 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.
Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita».
2. L'articolo 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.
5 le disposizioni di cui all'articolo 183-bis del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.
6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è soppressa;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile".
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";
2) il comma 1 è soppresso;
3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-bis" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter";
4) al comma 3, le parole: "702-bis e 702-ter" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter e 281-quater".
c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";
d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-quater" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-sexies, terzo comma"
e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;
f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1 lettera e)"
2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati",
g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)";
h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)"
2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "il ricorso e il decreto di cui all'articolo 28l-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".
7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
11.0.4
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:
"Capo III-bis. – DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. – Art. 281-bis. – (Norme applicabili). – Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.
Art. 281-ter. – (Forma della domanda Costituzione delle parti). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta-giorni è elevato a quaranta giorni.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prende e posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 281-quater. – (Procedimento). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione dell'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.
Art. 281-quinquies. – (Poteri istruttori del giudice). – Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferire a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Art. 281-sexies. – (Decisione e impugnazione). – Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.
Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e immediatamente depositata in cancelleria, altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma dei presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non sostituita,".
2. L'articolo 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
3. Le disposizioni del comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.
6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è soppressa;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile";
b) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";
2) il comma 1 è soppresso;
3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-bis" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter".
4) al comma 3, le parole: "702-bis e 702-ter" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter e 281-quater".
c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";
d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-quater" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-sexies, terzo comma";
e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;
f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";
2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";
g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";
h) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";
2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".
7. Le disposizioni del precedente somma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
11.0.5
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensioni, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, in caso di certi cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge";
b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge"».
11.0.6
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, l'imprese quelle dovute causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge";
b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Nel caso di accredito su santo bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge"».
11.0.7
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 546, dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto".
b) all'articolo 548 sostituire il secondo comma con il seguente:
"il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al ereditare procedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».
11.0.8
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al primo comma dell'articolo 546 c.p.c., dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto".
2. All'articolo 548 c.p.c. sostituire il secondo comma con il seguente:
"Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articola, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore procedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 5470 di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».
11.0.9
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Obblighi di custodia del terzo pignorato e mancata dichiarazioni del terzo)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 546, dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto".
b) all'articolo 548, il secondo comma è sostituito dal seguente: "il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al ereditare procedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».
11.0.10
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 546 c.p.c., dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto";
b) all'articolo 548 c.p.c. sostituire il secondo comma con il seguente:
"Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore procedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».
11.0.11
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 560 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile»sono sostituite dalle seguenti: «quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita».
b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza» sono sostituite con le seguenti: «dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza»
c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per l'attuazione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68».
11.0.12
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 560 c.p.c. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «,quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita».
b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza» sono sostituite con le seguenti: «dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza»
c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per l'attuazione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68».
11.0.13
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito".
2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:
«La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del ereditare, devono essere distribuiti con periodicità semestrale».
b) all'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti».
c) all'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».
11.0.14
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
Art. 11-bis.
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito".
2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "la disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".
b) All'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti».
c) All'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».
11.0.15
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Progetto di riparto del ricavato)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 596, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla fine del primo capoverso del comma 1 sono inserite le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito".
2) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".
b) All'articolo 594, il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti».
e) All'articolo 598, comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».
11.0.16
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 596 sono apportatele seguenti modificazioni:
1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito".
2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".
b) All'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziario il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".
c) All'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».
11.0.17
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 648 del codice di procedura civile, alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: "vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti: ", non manifestamente infondati"».
11.0.18
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 648 c.p.c. alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: "vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti: ", non manifestamente infondati"».
11.0.19
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 648 c.p.c. alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: "vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti: ",non manifestamente infondati"».
11.0.20
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure in materia di concessioni)
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 sono aggiunti i seguenti commi:
"In caso di area già oggetto di concessione, l'ente gestore acquisisce il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione.
Al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui al comma precedente da corrispondere integralmente prima dell'eventuale subentro".
2. All'articolo 49, primo comma, del Regio decreto 10 marzo 1942 n. 327 sono soppresse le parole: "senza alcun compenso o rimborso", e dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:
"Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».
11.0.21
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure in materia di concessioni)
1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 dopo la parola: "03", inserire le seguenti: ", comma 1, lettera h), numero 2.1)", e sostituire le parole: "fino alla data del 15 settembre 2013", con le seguenti: "fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi"».
11.0.22
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure in materia di concessioni)
1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditori nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.
2. Le concessioni di cui al comma precedente hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minino di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».
11.0.23
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)
1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2U06 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demani ali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.
2. Le concessioni di cui al comma precedente hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili è concesso un periodo transitoria da un minino di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».
11.0.24
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)
1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».
11.0.25
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 6 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 11 dicembre 2012, n. 221».
11.0.26
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure di salvaguardia perla nautica da diporto)
1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della Legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18, della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».
11.0.27
RITIRATO
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 385/93 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto del provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma 1, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicataria sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 , comma 2, del Decreto legislativo 1º settembre 1993 n, 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può provvedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
4 Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita e assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 2, del credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al ereditare ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo Il del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».
11.0.28
RITIRATO
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma 1, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al ereditare ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articola 41, comma 2, del Decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta in vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice penale civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
4. Nei casi di versamento diretto al ereditare della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 2, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura con forme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 codice civile L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al ereditare ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».
11.0.29 (testo 2)
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-bis codice civile; articolo 2556 codice civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.".
11.0.29
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-bis codice civile; articolo 2556 codice civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e depositato, entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'intermediario rilascerà e l'avvenuto deposito, dell'atto a cui ha provveduto. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».
11.0.30
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo per il carbon leakage indiretto)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo Bomarzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "è passeggiata," sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 40 per cento al ronda di cui all'articolo 27, comma 2, e il 60 per cento";
b) al comma 6, la lettera i-bis) è soppressa.
2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il carbon leakage indiretto, per il sostegno di settori o di sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2012/C 158/04) - "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas-a effetto serra dopo il 2012". Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo,"».
11.0.31
NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Regime tariffario speciale per le imprese a forte consumo di energia del settore della selezione e del riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica)
1. Le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese che selezionano e a quelle che riciclano i rifiuti di imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i nuovi criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia».
11.0.32
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al fine di consentire alle aziende del trasporto pubblico locale in situazione di dissesto finanziario di avviare un Piano di ristrutturazione del debito, la dotazione del Fondo Gli cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata: di 3.000 milioni di euro a decorrere da120 18. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma precedente.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro si provvede a decorrere dall'anno 2018:
a) sono ridotte dell'1 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni:
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza;
b) sono ridotte del 10 per cento tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili;
c) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso;
d) il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è ridotto del 20 per cento».
11.0.33
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n56, è assegnato il gettito:
a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città. metropolitane; con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale avviene nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo ieri partizioni previste dal presente articolo. L'audizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi. dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui la citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40. per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stata ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;
b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento. dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetta tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato a parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei parti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero, i relativi proventi sono versati. al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, secondo criterio da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione: ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.
3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato, a spese eli investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentale delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018, le variazioni di cui al comma possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.
5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di Governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità un attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.
7. il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».
11.0.34
CERONI, D'ALÌ, RIZZOTTI, MANDELLI
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo patrimonio Italia)
1. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i mutui di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito "istituti di credito" ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 4.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
4. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati Identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario delta comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore del garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto ai espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza determina indicato al comma 4, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
6. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 4, secondo le modalità di cui al comma 9 del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 10 del presente articolo.
7. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri ereditari intervenuti.
8. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
9. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'Intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 4.
10. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 4 e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 8.
11. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3. Il Fondo può delegare tali attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.
12. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 3, dal rischio, di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel uguale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.
13. Il Fondo, nell'aspetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui al presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.
14. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi: di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'armo 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreta del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
12.1
CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA
Sopprimere l'articolo.
12.2
INAMMISSIBILE
Al comma 1 eliminare capoverso c.
12.3 (testo 3)
URAS, COMAROLI, MILO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
APPROVATO ALL'UNANIMITA'
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara».
12.3 (testo 2)
VEDI TESTO 3
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«Al fine di garantire l'omogeneo rispetto del diritto alla mobilità su tutto il territorio nazionale, e assicurare gli obiettivi di continuità territoriale, fino alla conclusione di una nuova gara di appalto per l'assegnazione delle rotte in regime di continuità, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte suddette sono tenuti a sottoscrivere una apposita clausola nei contratti di servizio, che stabilisca a loro carico le medesime condizioni contrattuali già previste per il cedente».
12.3
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I contratti stipulati con oneri di servizio pubblico, ai sensi della vigente normativa, per collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, sono comunque fatti salvi anche a seguito della cessione dei complessi aziendali di Alitalia Società aerea Italiana S.p.a. e delle società del medesimo gruppo. A tal fine è inserita apposita clausola nei contratti di cessione per il mantenimento di condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna, che consentano tutele uguali o maggiori a quelle attualmente accordate agli aventi titolo».
12.4 (testo 2)
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis Al Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 687, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, nonché quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,agisce, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile e dello spazio aereo mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti dell'Unione europea";
b) all'articolo 690, quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi";
c) all'articolo 691-bis, primo comma, le parole: ", società pubblica" sono soppresse;
d) all'articolo 691-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Previo accordo con il gestore aeroportuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e .coordinandosi con il gestore aeroportuale disciplina e controlla, oppure, nei casi ove venga fornito un Servizio informazioni volo aeroportuale AFIS (Aerodrome flight information service), assiste, per gli aeroporti di competenza la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e cura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. L'Enav S.p.a. cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà";
e) all'articolo 699, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal manuale dell'aeroporto";
f) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:
"Art. 705. - 1. Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o invia esclusiva, il compito di amministrare e gestire secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.Il gestore aeroportuale conclude accordi con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o altro ente già designato, per garantire la gestione del servizio di salvataggio e antincendio nell'aeroporto, ai sensi del medesimo Regolamento. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da certificazione rilasciata dall'ENAC.
2 Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia dì ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma di cui all'articolo 704;
b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 706, provvedendovi direttamente ovvero coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in auto produzione;
e) sotto la vigilanza dell'ENAC e in coordinamento con la società Enav S.p.a,, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con fattività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aeroportuali;
f) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti, delle disposizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aerei e aeroportuali;
g) in caso di necessità o urgenza accerta e contesta la violazione delle previsioni di cui alla lettera f), salva la possibilità, da parte del contravventore, di proporre ricorso all'ENAC ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in ogni caso, applica le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto, disponendo l'eventuale connesso ripristino delle condizioni di sicurezza operativa;
h) in ottemperanza ai prìncipi di trasparenza e non discriminazione, previa verifica dei presupposti di legge, rilascia e, nel caso di violazione della disciplina in materia di sicurezza operativa incluso quanto al riguardo stabilito dal manuale dell'aeroporto, sospende o ritira i documenti che consentono l'accesso allo scalo e segnatamente i tesserini, le patenti aeroportuali e i lasciapassare per i veicoli;
i) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav S.p.a., ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché circa la presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione-e delle aree limitrofe all'aeroporto, e può disporre l'interdizione temporanea delle infrastrutture di volo in aeroporto nel caso rilevi, direttamente o a seguito di segnalazioni, la presenza di rischi per la sicurezza del volo e delle operazioni a terra; le medesime informazioni vengono comunicate al competente Ufficio di Polizia di frontiera;
l) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;
m) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti;
g) all'articolo 707, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Nelle aree limitrofe all'aeroporto possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC di attuazione dell'annesso XIV alla Convenzione relativa all'aviazione civile, stipulata a Chicago il 17 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e successive modificazioni";
h) l'articolo 718 è sostituito dal seguente: "Art 718. - 1. Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 705, comma 2, lettere f) e g).
2. I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze esclusive negli spazi doganali attribuite dalla legge all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, nonché le competenze delle Forze di polizia e i poteri del gestore aeroportuale di cui all'articolo 705, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si raccordano con l'ENAC;
3. L'ENAC nell'ambito delle funzioni di coordinamento del sistema aeroportuale nazionale, vigila sull'esercizio delle funzioni di accertamento svolte dai gestori aeroportuali di cui all'articolo 705, comma 2, lettere f), g) ed h), L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav S.p.a., fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
4. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuale alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea";
i) l'articolo 727 e sostituito dal seguente:
"Art. 727. - 1. Il gestore aeroportuale, conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, fermi i poteri e le attività delle autorità competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché di soccorso pubblicodispone ed attua un piano di emergenza per l'aeroporto che prevede, anche per il soccorso ad aeromobili in caso di emergenza e di sinistro aeronautico all'interno dell'aeroporto e nelle sue vicinanze, il coordinamento delle organizzazioni appropriate.
2. Le pianificazioni per l'emergenza sono approvate dall'ENAC e riportate nel manuale dell'aeroporto.
3 L'ENAC, con il supporto del gestore aeroportuale, provvede alla prima assistenza di contatto e informazione in favore delle vittime di incidenti aeree dei loro familiari, in attesa dell'intervento del referente incaricato dal medesimo ENAC, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 20 ottobre 2010.
4. Nel caso il sinistro aeronautico non sia avvenuto all'interno della giurisdizione aeroportuale di cui al comma 1, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare";
l) l'articolo 729 è sostituito dal seguente:
"Art 729 - 1 Nel caso di caduta di un aeromobile il proprietario deve provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti.
2. In caso contrario, qualora il relitto si trovi all'interno del perimetro dell'aeroporto in concessione, il gestore aeroportuale provvede d'urgenza alla rimozione per conto e a spese del proprietario dell'aeromobile";
m) gli articoli 789 e 790 sono abrogati;
n) all'articolo 828 comma 1, lo parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".
o) all'articolo 829, comma, 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti, "gestore aeroportuale".
12.4
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 687, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile e dello spazio aereo, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti dell'Unione europea";
b) all'articolo 690, quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi";
c) all'articolo 691-bis, primo comma, le parole: ", società pubblica" sono soppresse;
d) all'articolo 691-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Previo accordo con il gestore aeroportuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale disciplina e controlla, oppure, nei casi ove venga fornito un Servizio informazioni volo aeroportuale – AFIS (Aerodrome flight information service), assiste, per gli aeroporti di competenza la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e cura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. L'Enav S.p.a. cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà";
e) all'articolo 699, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal manuale dell'aeroporto";
f) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:
"Art. 705. – 1. Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o invia esclusiva, il compito di amministrare e gestire secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. In materia di sicurezza operativa, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014 della (ammissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, il gestore coordina e controlla altresì i soggetti pubblici presenti all'interno dell'aeroporto. Il gestore aeroportuale conclude accordi con iI Corpo nazionale dei vigili del fuoco; o altro ente già designato, per garantire la gestione del »servizio di salvataggio e antincendio nell'aeroporto, ai sensi del medesimo Regolamento. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da certificazione rilasciata dall'ENAC.
2. Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma di cui all'articolo 704;
b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 706, provvedendovi direttamente ovvero coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in auto produzione;
e) sotto la vigilanza dell'ENAC e in coordinamento con la società Enav S.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aeroportuali;
f) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti, delle disposizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aerei e aeroportuali;
g) in caso di necessità o urgenza accerta e contesta la violazione delle previsioni di cui alla lettera f), salva fa possibilità, da parte del contravventore, di proporre ricorso all'ENAC ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in ogni caso, applica le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto, disponendo l'eventuale connesso ripristino delle condizioni di sicurezza operativa;
h) in ottemperanza ai principi di trasparenza e non discriminazione, previa verifica dei presupposti di legge, rilascia e, nel caso di violazione della disciplina in materia di sicurezza operativa incluso quanto al riguardo stabilito dal manuale dell'aeroporto, sospende o ritira i documenti che consentono l'accesso allo scalo e segnatamente i tesserini le patenti aeroportuali e i lasciapassare per i veicoli;
i) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav S.p.a., ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché circa la presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione e delle aree limitrofe all'aeroporto, e può disporre l'interdizione temporanea delle infrastrutture di volo in aeroporto nel caso rilevi, direttamente o a seguito di segnalazioni, la presenza di rischi per la sicurezza del volo e delle operazioni a terra;
l) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;
m) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti;
g) all'articolo 707, il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Nelle aree limitrofe all'aeroporto possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC di attuazione dell'annesso XIV alla Convenzione relativa all'aviazione civile, stipulata a Chicago il 17 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e successive modificazioni";
h) l'articolo 718 è sostituito dal seguente:
"Art. 718. – 1. Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 705, comma 2, lettera f) e g).
2. I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle Forze di polizia e i poteri del gestore aeroportuale di cui all'articolo 705, l'ENAC coordina i soggetti pubblici presenti negli aeroporti.
3. L'ENAC, nell'ambito delle funzioni di coordinamento del sistema aeroportuale nazionale, vigila sull'esercizio delle funzioni di accertamento svolte dai gestori aeroportuali di cui all'articolo 705, comma 2, lettere f), g) ed h. L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav S.p.a., fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
4. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuale alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea";
i) l'articolo 727 è sostituito dal seguente:
"Art. 727. – 1. Il gestore aeroportuale, conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, dispone ed attua un piano di emergenza per l'aeroporto che prevede, anche per il soccorso ad aeromobili in caso di emergenza e di sinistro aeronautico all'interno dell'aeroporto e nelle sue vicinanze, il coordinamento delle organizzazioni appropriate.
2. Le pianificazioni per l'emergenza sono approvate dall'ENAC e riportate nel manuale dell'aeroporto.
3. L'ENAC, con il supporto del gestore aeroportuale, provvede alla prima assistenza di contatto e informazione in favore delle vittime di incidenti aerei e dei loro familiari, in attesa dell'intervento del referente incaricato dal medesimo ENAC, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010.
4. Nel caso il sinistro aeronautico non sia avvenuto all'interno della giurisdizione aeroportuale di cui al comma 1, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare";
l) l'articolo 729 è sostituito dal seguente:
"Art. 729. – 1. Nel caso di caduta di un aeromobile il proprietario deve provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti.
2. In caso contrario, qualora il relitto si trovi all'interno del perimetro dell'aeroporto in concessione, il gestore aeroportuale provvede d'urgenza alla rimozione per conto e a spese del proprietario dell'aeromobile";
m) gli articoli 789 e 790 sono abrogati;
n) all'articolo 828 comma 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".
o) all'articolo 829, comma, 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".
3-ter. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 687, comma 1, del codice della navigazione, verifica l'idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, subordinata al rispetto di un tipo di contratto volto a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile al personale dei servizi di assistenza a terra, operante anche in regime di subappalto. Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dall'applicabile contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, sezione handler, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dall'associazione nazionale degli operatori di handling».
12.5
CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:
«3-bis. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea».
12.1000/1
RITIRATO
All'emendamento del Governo 12.1000, dopo le parole: «fino a settembre 2018» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non prima di aver garantito il mantenimento delle attuali o migliorate condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 190 milioni di euro per l'anno 2018».
12.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo», sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni di trasporto» e le parole: «per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018».
12.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche al codice della navigazione)
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 aggiungere i seguenti commi:
"In caso di area già oggetto di concessione, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.
Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta, reso noto nel bando dì gara e pari al 90 per cento suo valore commerciale.
In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina".
2. All'articolo 49, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 sopprimere le parole: "senza alcun compenso o rimborso" e dopo il comma secondo aggiungere il seguente:
"Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».
12.0.2 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente
«Art. 12-bis
(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e alla garanzia dell'efficienza e la sicurezza in volo)
1. Ai fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e garantire cosi l'efficienza e la sicurezza in volo:
a) al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" aggiungere: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge7 agosto 1990, n. 248,".
b) all'articolo 10 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 i commi 3 e 4 sono abrogati.
Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa dì 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019,316.000 euro per Tanno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per Tanno 2023, 1.450.000 per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante conìspondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
12.0.2
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e alla garanzia dell'efficienza e lo sicurezza in volo)
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: "aerea" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto. 1990, n. 248,";
b) all'articolo 10, i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. All'onere di spesa derivante dalla presente disposizione, stimato in 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante le risorse devolute da ENAV s.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea svolti a favore del traffico aereo civile».
12.0.3
ORRÙ, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SANTINI
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1. l'articolo 1, comma 91 della legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente:
"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"».
12.0.4
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1. I contratti stipulati con oneri di servizio pubblico, ai sensi della vigente normativa, per collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, sono comunque fatti salvi anche a seguito della cessione dei complessi aziendali di Alitalia – Società aerea Italiana S.p.a, e delle società del medesimo gruppo. A tal fine è inserita apposita clausola nei contratti di cessione per mantenimento di condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna, che consentano tutele uguali a maggiori a quelle attualmente accordate agli aventi titolo».
13.1
CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dieci mesi».
13.2 (testo 2)
ASSORBITO
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, lettera a), punto 1), alinea comma 4-bis, le parole da: «la CONSOB detta», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.», nonché le parole da: «La dichiarazione è trasmessa», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d)»;
b) Al comma 1, lett. a), punto 1), alinea comma 4-bis la parola: «ritardo», è sostituita dalla seguente «indugio»;
13.2
VEDI TESTO 2
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, lettera a), punto 1), alinea comma «4-bis», le parole da: «la CONSOB detta», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conta delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.», nonché le parole da: «La dichiarazione è trasmessa», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d)»;
b) Al comma 1, lett. a), punto 1), alinea comma «4-bis» la parola: «ritardo», è sostituita dalla seguente «indugio»;
c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In funzione delle finalità ai potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno-2018 ed euro3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».
13.3 (testo 3)
APPROVATO
All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
al punto 1), alinea comma 4-bis le parole da: «la CONSOB detta» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.» nonché le parole da: «La dichiarazione è trasmessa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).».
13.3 (testo 2)
VEDI TESTO 3
All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
a) comma 1, lettera a), n.1, il secondo terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui è acquisita la partecipazione.La dichiarazione è trasmessa alla società di cui è acquisitA la partecipazione nonché alla CONSOB ed è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo rstando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere immediatamente trasmessa alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità»;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. In funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali»;
«1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui allì'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenute le funzioni dall'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1 dicembre 2018».
13.3
VEDI TESTO 2
All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
a) al punto 1), alinea comma 4-bis le parole da: «la CONSOB detta» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.» nonché le parole da: «La dichiarazione è trasmessa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).»;
b) al punto 1), alinea comma 4-bis la parola: «ritardo» è sostituita dalla seguente: «indugio»;
c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o ai servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorre dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».
13.4
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
ASSORBITO
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), al punto 1), capoverso «4-bis», secondo comma, le parole da: «la CONSOB detta» fino alla fine, del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.» nonché le parole da: «La dichiarazione è. Trasmessa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4 lettere e) e d).»;
b) alla lettera a), punto 1), capoverso «4-bis», 4 comma, la parola: «ritardo» è sostituita dalla seguente: «indugio».
13.5 (testo 2)
APPROVATO
All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al comma 7 dell'articolo 10 le parole "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite con le seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte".
13.5
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono soppresse;
b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta" sono soppresse"».
13.6 (testo 2)
APPROVATO
All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 al comma 7 dell'articolo 10 le parole "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite con le seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte".
13.6
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente:
«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono soppresse;
b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta" sono soppresse"».
13.7
ASSORBITO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n; 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018».
13.8 (testo 2)
APPROVATO
All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1 dicembre 2018».
13.8
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018».
13.9
RITIRATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole: "violano gli obblighi" con le seguenti: "ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi"».
13.10
RITIRATO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2.015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.
1-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 18dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2018».
13.0.1 (testo 2)
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sostituire le parole da: "nonché alle società da esse partecipate" fino alla fine del comma, con le seguenti: "nonché alle società da esse controllate e partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate da amministrazioni pubbliche".
13.0.1
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)
1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 sopprimere le seguenti parole: "o partecipate".».
13.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)
1. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "fonti rinnovabili" aggiungere, in fine, le seguenti: "e nelle società per l'esercizio di imprese termali che non risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, che non abbiano prodotto un risultato negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e che sostengano in modo continuativo l'Ente pubblico proprietario delle quote nell'erogazione di servizi generali e di interesse pubblico, destinando utili e sostegno economico alla gestione dei servizi stessi"».
13.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)
1. All'articolo 26, comma 12-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché le società a partecipazione pubblica anche indiretta che svolgono attività di coltivazione di giacimenti termali o somministrazione di acque termali o effettuano servizi termali per il pubblico o promuovono tali servizi in quanto strategici per il territorio, purché non producano un risultato negativo per quattro degli ultimi cinque esercizi"».
13.0.4
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Misure per la tutela degli utenti di servizi di pubblicità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi)
1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temperamento o stagionale, su base mensile o suoi multipli.
2. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sano apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) vigila sul rispetto della periodicità della fatturazione prevista dalle disposizioni vigenti e, in caso di violazione, irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario, non inferiore a euro 50, in favore di ciascun utente interessato dall'illegittima fatturazione";
b) al comma 20, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero di restituire le somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti"».
13.0.5
ASSORBITO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Misure per la tutela degli utenti nell'ambito dei contratti
dei servizi di pubblica utilità)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018, gli utenti dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sottoscrivono esclusivamente contratti di fornitura che prevedano il rinnovo delle offerte e la fatturazione su base mensile o suoi multipli.
2. Ogni clausola o condizione contraria a quanto disposto dal comma 1 è nulla. Sono fatte salve le restanti parti del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fornitori dei servizi di pubblica utilità provvedono all'adeguamento dei contratti già in essere alla medesima data alle condizioni di cui al comma 1, mediante modifiche unilaterali inviate per iscritto agli utenti.
4. ln caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 3, gli utenti hanno il diritto di recedere dai rispettivi contratti senza alcun costo, diretto o indiretto».
13.0.6
GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Trasparenza per la fatturazione dei servizi di pubblica utilità
e di telecomunicazione)
1. Al fine di garantire all'utente una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e di telecomunicazione, prevedono la cadenza di, rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli».
13.0.7 (testo 4)
ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE
APPROVATO
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-AltoAdige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restano a carico dei concessionari subentranti.
2. Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4,la Società Autobrennero SpA provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante.Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.
3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.
4 . Gli atti convenzionali di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, sono stipulati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti.
5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.»
13.0.7 (testo 3)
VEDI TESTO 4
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Collaborazione fra amministrazioni in materia di autostrade)
"1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento fra le amministrazioni pubbliche delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:
a) la gestione e l'amministrazione, inclusiva della costruzione e manutenzione, è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dall'efficacia delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, ai quali sono delegati, entro i limiti di cui alle stesse convenzioni, i poteri concessori a favore di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono ritenute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).
2. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino Alto Adige/Sudtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni dall'efficacia delle convenzioni attuative di cui alla lettera a)."
13.0.7 (testo 2)
ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE
VEDI TESTO 3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo, sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:
a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).
2. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino Alto Adige/Sudtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni da detta efficacia;
3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE».
13.0.7
ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo, sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:
a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).
2. Con l'entrata in vigore della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del corridoio Scandinavo Mediterraneo, il fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è acquisito al bilancio dello Stato per le finalità di cui alla medesima legge.
3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE».
13.0.1000/1
IL RELATORE
APPROVATO
Dopo le parole: "reimpiego dell'evasione fiscale", inserire le seguenti: "salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge".
13.0.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni sulla confisca a tutela della trasparenza societaria e ulteriori disposizioni in materia di confisca)
1. Il comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa, la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi''».
14.1
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 1, comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: "Al fine di assicurare protezione degli assetti strategici nazionali attraverso la tutela nei confronti di manovre acquisitive che possono mettere a rischio il controllo effettivo di tecnologie e know how industriale e commerciale essenziale per la competitività del sistema Italia,"».
14.2
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Al comma 1, lettera b) premettere il seguente numero:
«01) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ",dei trasporti e delle comunicazioni," aggiungere le seguenti: ", del credito e finanziario,"».
14.3
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 1, lettera b), il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) al comma 7 le parole: "di cui ai commi 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi precedenti"; alla lettera b) aggiungere il seguente numera: "3) la permanenza sul territorio di insediamenti produttivi, competenze e posti del lavoro, sul modello di quanto già previsto in altri Paesi dell'Unione europea;" e dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico;"».
14.4
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 1, alla lettera c) capoverso, dopo le parole: «all'articolo 3», aggiungere le seguenti: «comma 1», dopo le parole: «da parte di un soggetto» aggiungere le seguenti: «interno o, e».
14.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Al comma 1, lettera b), n. 2), dell'articolo 14 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «, con il Ministro della difesa».
14.0.1
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99)
1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.P.A. e di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.0.2
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99)
1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
14.0.3
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di requisiti per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata».
15.1
RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, SONEGO, CORSINI, CASSON
RESPINTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. – (Incremento contratto di programma RFI e Istituzione del Fondo Nazionale per il trasporto ferroviario nazionale). 1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
2. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 400 milioni d euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza permanente "per i rapporti tra lo Stato, le regioni" e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5.
4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».
15.2
RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, CORSINI, CASSON
RESPINTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 15. – (Incremento contratto di programma RFI e nuove disposizioni in materia di trasporto ferroviario intermodale). - 1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
2. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima dì Parigi (COP 21) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in attivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2018, 2019.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4.
4. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».
15.3
FILIPPI, BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI
RITIRATO
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti: «396 milioni»;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) per assicurare la realizzazione degli interventi negli ambiti delle stazioni ferroviarie relativi alla sicurezza e alla assistenza delle persone a mobilità ridotta;
1-ter. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto merci. Rete ferroviaria italiana procede all'erogazione delle somme previste dal presente comma sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9».
15.4
GRANAIOLA, RICCHIUTI, CORSINI, CASSON
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa nuova delibera del CIPE volta a indicare l'esatta destinazione delle ulteriori risorse assegnate».
15.5 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".
1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione tale strategia è definita dal Documento di economia e finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".
1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
15.5
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".
1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione tale strategia è definita dal Documento di economia e finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".
1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
15.6
STEFANO ESPOSITO, SCIBONA, BORIOLI, ZANONI, FILIPPI, CANTINI, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI, BUEMI, SANTINI
APPROVATO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. AI fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-bis, sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».
15.7
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio ambientale, sono stanziati 164 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine: «e implementazione del trasporto pubblico locale» e all'onere previsto dal comma 1-bis. si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 20, e, di conseguenza:
all'articolo 20,
a) alla fine del comma.2, aggiungere: «, e a decorrere dall'anno 2018 del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis diminuito dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 5, comma 1-bis.»;
b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1ºgennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 26,5 per cento"».
15.8
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Cipe provvede alla integrazione della Delibera Cipe del agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 270 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza della reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare».
15.9
LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO, ZIZZA, GIOVANNI MAURO
Apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo è così sostituita: «Incremento contratto di programma RFI investimenti in Sistemi di Trasporto Intelligenti».
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2016, n. 232 si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi consistenti in "dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" effettuati entro il 31 dicembre 2018. Ai soggetti che beneficiano della disposizione di cui al periodo precedente e che, entro il termine ivi indicato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali consistenti in "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 10 della medesima legge 23 dicembre 2016, n. 232».
15.10
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
Apportare le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo è così sostituita: «Incremento contratto di programma RFI e investimenti in Sistemi di Trasporto Intelligenti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2016, n. 232 si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi consistenti in "dispositivi, componenti sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" effettuati entro il 31 dicembre 2018. Ai soggetti che beneficiano della disposizione di cui al periodo precedente e che, entro il termine ivi indicato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali consistenti in "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)," si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 10 della medesima legge 23 dicembre 2016, n. 232».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.11
SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Nell'ambito del contratto di programma di cui al comma 1, quota parte delle risorse autorizzate ai sensi del medesimo comma 1, per l'ammontare di 5 milioni di euro per l'anno 2017, è destinata al finanziamento degli interventi, di ripristino delle tratte ferroviarie di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza delle medesime infrastrutture».
15.12
SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviari a nazionale, quota parte delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1, per l'ammontare di 40 milioni di euro per l'anno 2017, è destinata prioritariamente alle esigenze connesse ad attività necessarie al mantenimento in esercizio della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilità».
15.13
RESPINTO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.
Il termine di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018».
15.14
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2020"».
15.15
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, GIOVANNI MAURO
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate prioritariamente e comunque nel limite del 50 per cento alla realizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno».
15.1000/1
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 15.1000, sostituire le parole: «4,5 milioni» con le seguenti: «34,5 milioni».
Conseguentemente all'articolo 20, all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000», con: «27.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000», con «25.000»;
b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «55.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «55.000».
15.1000/2
RICCHIUTI, DE PETRIS, PETRAGLIA
RESPINTO
All'emendamento del Governo 15.1000, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
«1-bis.1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
1-bis.2. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità ,agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima dì Parigi (COP 21) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in attivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico, dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno, degli anni 2017, 2018, 2019.
1-bis.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4.
1-bis.4. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».
15.1000/3
RICCHIUTI, PEGORER, SONEGO, PETRAGLIA, DE PETRIS
RESPINTO
All'emendamento del Governo 15.1000, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
«1-bis.1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
1-bis.2. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun arino del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza permanente "per i rapporti tra lo Stato, le regioni" e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attivazione di quanto previsto dai commi 4 e 5.
1-bis.4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".
1-bis.5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».
15.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale per la missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
15.0.1
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI, BROGLIA, BERGER, VACCARI, SANTINI
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei)
1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".
2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui e istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data dello gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante - differenza positiva tra debiti e crediti - non rilevano nel saldo di cui alla L. 232/2016, comma 466.
5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
15.0.2
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)
Al termine del comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere".
15.0.3
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei)
1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".
2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante - differenza positiva tra debiti e crediti - non rilevano nel saldo di cui alla L.232/2016, comma 466.
5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
15.0.4
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei)
1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".
2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "all'organismo, con riferimento alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. La medesima legge regionale o provinciale ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1º gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti; al netto della quota del predetto fondo di cassa.
4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante - differenza positiva tra debiti e crediti -non rilevano nel saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
15.0.5
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure attuatile del DCPM 16 luglio 2009)
1. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio, 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento, di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.
2. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano; in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche a private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistica alberghiere, sociali, assistenziali; amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc:) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dalla strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.
3. All'articolo 10, comma 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertite con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: "in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento." sono aggiunte le seguenti: "Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato.".
4. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: "immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione" sono inserite le seguenti: "e loro aventi causa a qualsiasi titolo che abbiano operato le cessioni a conferimenti di cui all'articolo 10, comma 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio. 2014, n. 80"».
15.0.6
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza: delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.
3. All'onere previsto per l'anno 2018 dai commi 1 e 2 si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3».
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2018».
15.0.7 (testo 3)
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Il quinto comma dell'articolo 703 del Codice della Navigazione è sostituito dai seguenti:
«Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal gestore uscente per l'annualità immediatamente precedente.
Gli immobili e gli impianti fissi insistenti a tale data sul sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.
Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate nell'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.
La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi di determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate. ».
15.0.7 (testo 2)
VEDI TESTO 3
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Il quinto comma dell'articolo 703 del Codice della Navigazione è sostituito dai seguenti:
«Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al gestore uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal gestore uscente per l'annualità immediatamente precedente.
Gli immobili e gli impianti fissi insistenti a tale data sul sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.
Il gestore uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate nell'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.
La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi di determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate. ».
15.0.7
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. L'articolo 703 ultimo capoverso del Codice della Navigazione è modificato come segue:
«Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, il valore di rimborso è pari al valore del capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente, degli immobili e degli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, realizzati dal gestore con risorse proprie, ovvero realizzate da terzi e successivamente acquisite dal gestore.
I beni mobili e le attrezzature acquistati dal gestore uscente con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dello stesso, salvo il diritto del concessionario subentrante di acquisirli in tutto o in parte versando un indennizzo pari al capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente.
Il gestore uscente resta obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione sino al trasferimento della gestione al gestore subentrante ed al versamento di quanto ad esso spettante a tale data ai sensi del presente articolo.
Spettano al gestore uscente i flussi di cassa della gestione di cui al precedente alinea, volti a remunerare i costi di gestione e di capitale, percepiti dalla data della scadenza naturale fino alla data di trasferimento della gestione al gestore subentrante.
In coerenza con quanto riportato nel presente articolo, l'E,N.A.C. disciplinerà nell'atto di concessione le modalità di calcolo dei rimborsi per le fattispecie di cessazione anticipata della stessa».
15.0.8
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di efficienza e di qualità e di sicurezza e in condizioni di economicità e di redditività, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, in occasione dell'aggiornamento dei piani finanziari ovvero della revisione delle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione vigente, laddove i medesimi atti comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti, le clausole delle convenzioni sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare che ai soggetti titolari di concessioni spetti di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione, nonché l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale della infrastruttura viaria oggetto di concessione e di assicurare adeguati livelli e standard di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti viarie europee, escludendo la possibilità di prevedere interventi infrastrutturali di potenziamento e la realizzazione di nuove opere accessorie e funzionali alle infrastrutture esistenti».
15.0.9
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacolo altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
2. Agli impianti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».
15.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. L'articolo 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. – 1. Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono approvati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione.
3. Per gli eventuali aggiornamenti annuali ai contratti di cui al presente articolo, finalizzati nel rispetto dei contratti della parte di programmazione dei contratti stessi, al recepimento delle risorse finanziarie stanziate da provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva le necessarie modificazioni contrattuale, dandone opportuna informativa al CIPE e al Parlamento.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente al CIPE e al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma"».
15.0.11 (testo 2)
BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, MARGIOTTA, RANUCCI, CALEO, SCALIA, VALDINOSI, SPILABOTTE, SANTINI
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150,000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.";
b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento," sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" dalle seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».
15.0.11
BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, MARGIOTTA, RANUCCI, CALEO, SCALIA, VALDINOSI, SPILABOTTE, SANTINI
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150,000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato";
b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento," sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" dalle seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».
15.0.12
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per la regolamentazione
della circolazione nei centri abitati)
1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono in ogni caso esentati dai pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle Zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale; da qualsiasi ente autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli"».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 1014, n. 190.
15.0.13
LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO, ZIZZA, GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per la regolamentazione
della circolazione nei centri-abitati)
1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasponi da emanarsi, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli"».
15.0.14
RESPINTO
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis.
1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
– all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "far data dal 1º novembre 2017";
– al primo periodo, le parole: "all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento";
– il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 2 è soppresso;
c) al comma 3, le parole: "pari all'ottanta per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al cento per cento"».
15.0.15
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
– all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "far data dal 1º novembre 2017";
– al primo periodo, le parole: "all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento";
– il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 2 è soppresso;
c) al comma 3, le parole: "pari all'ottanta per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al cento per cento"».
15.0.16
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di affidamenti dei concessionari)
1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "soggetti titolari di concessioni autostradali di cui all'articolo 178, sono obbligati ad affidare il cento per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, comunque prevedendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità,";
b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento;" sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti di cui al comma 1; relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" con le seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».
15.0.17
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, alla integrazione della Delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota pari a 150 milioni di euro al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».
15.0.18
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. L'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. – 1. Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all'articolo 15 del decreto-legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono approvati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione.
3. Per gli eventuali aggiornamenti annuali ai contratti di cui al presente articolo, finalizzati, nel rispetto dei contenuti della parte programmazione dei contratti stessi al recepimento delle risorse finanziaria stanziate da provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva le necessarie modificazioni contrattuale, dandone opportuna informativa al CIPE e al Parlamento.
4. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riferisce annualmente ai CIPE e al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma"».
15.0.19
STEFANO ESPOSITO, SCIBONA, TAVERNA, BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, ORRÙ, MARGIOTTA, RANUCCI
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
1. All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "tratta Colosseo-Piazza Venezia della" sono soppresse».
15.0.20
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 15-bis.
(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSF)
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.
Art. 15-ter.
(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l"adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviari)
1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario"».
15.0.21 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o subutbanì, nonché alle imprese ferroviarie che opeiano esclusivamente su tali reti;" sono inserite le seguenti: "fino al 30 giugno 2019",
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis, Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gcstoii del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni emanate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del Rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.".
2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'ANSF in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, derivante dal decreto ministeriale 5 agosto 2016, adottato in attuazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario". L'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018 - 2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è autorizzata all'assunzione di n. 11 funzionari e n. 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.
4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime provvede a effettuare le investigazioni anche su:
a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi dì trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione riportate al Capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n 162;
b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando ì criteri e le procedure di investigazione stabiliti con decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165;
c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi,
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euroa decorrere dell'anno 2018, sì provvede mediante coi rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente;
" 1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento della sanzione da applicare.
15.0.21
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 15-bis.
(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie — ANSF)
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.
Art. 15-ter.
(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l'adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviari)
1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario"».
15.0.22
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni contenute nell'articolo 10 comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici costituite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l'atto di alienazione o trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».
15.0.23
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici costituite prima della data di entrata in vigere del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l'atto di alienazione o trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».
15.0.24
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'.articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n,42, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili strumentali alla erogazione di un servizio pubblico da parte di un ente o società pubblica, anche nel caso in cui sia intervenuta la modifica della destinazione d'uso, dismissione, alienazione, trasmissione o valorizzazione di tali beni».
15.0.25
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure per il risparmio spesa per interessi)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e smi, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».
15.0.26
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure per il risparmio spesa per interessi)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».
15.0.27 (testo 2)
RESPINTO
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis
Fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'art. 119 Cost., nonché quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 7 agosto 2016, n. 160 si applicano anche nell'esercizio 2017, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti all'anno 2016.
15.0.27
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure per il risparmio spesa per interessi)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».
15.0.28
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)
1. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».
15.0.29
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)
1. All'articolo 69, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».
15.0.30
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertite, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018",»,
15.0.31
MARGIOTTA, BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI, FILIPPI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020».
15.0.32
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo la parola: "vettore", aggiungere la seguente: "stradale"».
15.0.2000/1
RITIRATO
All'emendamento 15.0.2000, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota di tali risorse, per un importo pari a 10 milioni di euro, è destinata agli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Casalmaggiore sulla SP 343 "Asolana"».
15.0.2000 (testo 2)
IL RELATORE
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, capitolo 7002, per gli interventi dell'Anas sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
15.0.2000
IL RELATORE
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Emergenza infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)
1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata una spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Conseguentemente è ridotta la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota assegnata, con il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
16.1
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Sopprime l'articolo.
16.2
DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, BIANCO
RESPINTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - (Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile). – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione o alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.
3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.
4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d, e), f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana. è posto in liquidazione coatta amministrativa dai commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI).-La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati; nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.
7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.
8. Con decreto del Presidente della Repubblica adattato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».
16.3
AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI
RESPINTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa ltaliana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.
3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.
4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), t) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai princìpi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto. delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.
7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congeda. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.
8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».
16.4
RESPINTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16.
(Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile)
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa ltaliana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.
3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.
4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai princìpi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto. delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.
7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congeda. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.
8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».
16.5
RESPINTO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - (Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana). – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni; sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.
3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.
4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 118.
5 A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.
7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.
8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».
16.6
CIAMPOLILLO, TAVERNA, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - (Riordinamento della Croce rossa italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178). – 1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.
3. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seno adottate le norme di attuazione del presente articolo e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione».
16.7
GRANAIOLA, DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'articolo 2:
1) al comma 5, le parole: "per l'anno 2016" sono soppresse;
2) al comma 5 dopo le parole: "proprie competenze," aggiungere le seguenti: "per un periodo non superiore ad un anno"».
16.8
DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON
Sopprimere le lettere b), c), d).
16.9 (testo 2)
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso I-bis sostituire le parole da: "I provvedimenti hanno effetto" fino a "per la trascrizione", con le seguenti:
"e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.".
16.9
VEDI TESTO 2
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» inserire le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriaIi, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolati, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia».
16.10 (testo 2)
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «I provvedimenti hanno effetto» fino a: «per la trascrizione» con le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salvo, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia. ».
16.10
VEDI TESTO 2
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» inserire le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entra i .successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei medesimi beni all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, fatti salvi i diritti dei terzi. Detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia».
16.11
RESPINTO
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» inserire le seguenti parole: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione; Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. I detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessaria norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia».
16.12
Apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:
«1-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili.";
b) al comma 1, lettera d), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente:
"2-bis) al settimo e tredicesimo periodo il termine del '1º gennaio 2018' è sostituito dal termine '1º aprile 2018"'».
16.13
RESPINTO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 settembre 2017, sull'avvio a regime del sistema SIOPE+ per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, .del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 giugno 2017 sono estesi alla gestione sanitaria delle Regioni prevista dall'articolo 20, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a far data dal 1º ottobre 2018».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 16, dopo le parole: «Croce Rossa italiana» aggiungere le seguenti: «e applicazione degli standard del SIOPE+ alla gestione sanitaria delle Regioni».
16.14
RITIRATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il personale in servizio presso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ancora da ricollocare viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero entro e non oltre 31 dicembre 2017».
16.1000/1
RESPINTO
All'emendamento del Governo 16.1000, al comma 1 sopprimere le parole: «nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale della Salute e delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005 Area VI», e sostituirle con le seguenti: «Istituto superiore di Sanità».
16.1000/2
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 16.1000, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dell'Associazione Croce rossa (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 dicembre 2012, n. 178, il medesimo personale può accedere in mobilità a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente nell'ambito del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, dell'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS)».
Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.
16.1000/3
RESPINTO
All'emendamento del Governo 16.1000, sopprimere il comma 1-ter.
16.1000/4
DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS
RESPINTO
All'emendamento del Governo 16.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «predetto inquadramento», aggiungere le seguenti: «, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa in vigore per le posizioni professionali da coprire nella amministrazione di destinazione».
16.1000/5
RESPINTO
All'emendamento del Governo 16.1000, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Le disposizioni previste dal comma 8-bis, dell'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano alla gestione sanitaria delle Regioni di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a far data dal 1º ottobre 2018. È fatta salva, per ciascuna Regione, la facoltà di anticipare il termine di cui al primo periodo alla data del 1º gennaio 2018».
16.1000/6
RESPINTO
All'emendamento del Governo 16.1000, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
«1-quater. Il personale in servizio presso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ancora da ricollocare viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero entro e non oltre 31 dicembre 2017».
16.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può accedere in mobilità a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-Area VI, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro Nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.
1-ter. Il personale dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento».
16.0.1
ANGIONI, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PAGLIARI, ASTORRE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Riconoscimento del titolo di formazione equipollente in medicina generale ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994)
1. Ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994, è riconosciuto il titolo di formazione equipollente in medicina generale, purché in possesso di un diploma di medico chirurgo specialista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e di un'esperienza professionale di almeno sei mesi anche continuative nell'ambito della medicina generale o di altra attività equipollente, ovvero una formazione certificata ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'esperienza professionale di almeno tre anni anche non continuativa nell'ambito della medicina generale o nell'ambito di ogni altra attività equipollente».
16.0.2
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)
1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabili, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali registrati della corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».
16.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».
17.1
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinare alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto e, nello specifico, al prolungamento delle linee della metropolitana nella piana di Coraglio».
17.2
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 gennaio 2018, il Governo presenta alle Camere, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione con la rendicontazione degli interventi già realizzati e delle relative risorse finanziarie utilizzate, le risorse a disposizione e gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana in programmazione con le risorse occorrenti ai fini del completamento delle attività, nonché la quota parte di finanziamenti di competenza statale».
17.3
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di far fronte alla grave emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide, in provincia di Taranto, conseguente allo sversamento di rifiuti industriali prodotti dall'ex fabbrica Italsider, successivamente acquisita dal Gruppo ILVA, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di realizzarne la bonifica e il risanamento ambientale.
1-ter. Lo Stato esercita azione di rivalsa per le somme di cui al comma 1-bis nei confronti di chi essendo obbligato dalla legge o da contratto a provvedere al recupero dei rifiuti e al risanamento ambientale della gravina di Leucaspide non vi abbia provveduto e dei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia concorso nel determinare la situazione esistente.
1-quater. Le somme di cui al comma 1-bis recuperate ai sensi del comma 1-ter sano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuite al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «237,6 milioni di euro per l'anno 2018, 168,7 milioni di euro per l'anno 2019, 160,9 milioni di euro per l'anno 2020,» e, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «480 milioni di euro per l'anno 2.018».
17.4
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis Al fine di accelerare gli interventi per le operazioni di bonifica da amianto e di messa in sicurezza nell'area industriale dell'ex Bemberg, in considerazione delle condizioni di natura emergenziale in cui si trova il sito interessate è concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2017 in favore del comune di Gozzano in provincia di Novara. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
17.5
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per gli anni 2018-2019 è riconosciuta una priorità nella distribuzione degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, commi 485 e da 490 a 494 della legge 11/12/2016 n. 232 per gli investimenti rinvenienti da utilizzo delle royalties, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione».
17.6
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per gli anni 2016-2017-2018 non rilevano, ai fini della determinazione del saldo non negativo di cui all'articolo 1 comma 710, della legge 28/12/2015, n. 208, le sostenute dagli enti locali per interventi di investimento a seguito della programmazione dei fondi rivenienti dalle royalties, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione, fermo restando con l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
17.7
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. AI fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione .di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area flegrea, le funzioni di Commissario di governo, di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono esercitate senza soluzione di continuità fino al 30 dicembre 2018.
3-ter. Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al termine di cui al comma 3-bis, il Commissario adotta un programma di completamento contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adegua menti occorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il DPCM 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine, i compiti e le funzioni sono tra ferite alle strutture amministrative regionali competenti in materia, senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.
3-quater. A decorrere dallo scadere del termine di cui al comma 3-bis, il Commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, esercita le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.
3-quinquies. le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80,».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «nonché per fronteggiare il rischio vulcanico nell'area Flegrea».
17.8 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis
(Disposizioni in materia di enti locali)
Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" aggiungere le seguenti: "e San Salvo (Chieti)"».
17.8
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" aggiungere le seguenti: "e San Salvo (Chieti)"».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di enti locali e di finanziamento alla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)».
17.9
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine o di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strumentalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 dicembre 2017. La trasmissione sospende l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le predette sanzioni sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale Ia cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «Disposizioni urgenti» inserire le seguenti: «in materia di enti locali e».
17.10
BIGNAMI, LANIECE, URAS, VACCIANO, CONTE, BENCINI, CORSINI, MOLINARI, LIUZZI, PUPPATO, MASTRANGELI, BATTISTA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di rafforzare le misure di contrasto in materia di incendi boschivi di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta";
b) all'articolo 10, comma 1, al terzo periodo sostituire la parola: "quindici" con la-seguente: "trenta";
c) all'articolo 10, comma 1, al quarto periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "trenta";
d) all'articolo 10, comma 1, al quinto periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "trenta";
e) all'articolo 10, comma 1, al settimo periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "venti";
f) all'articolo 10, comma 1, all'ottavo periodo sostituire le parole: "entro due anni" con le seguenti: "entro 10 anni";
g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "novanta" con la seguente: "sessanta";
h) all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: "lire 60.000" con le parole: "euro 500,00", sostituire le parole: "lire 120.000" con le parole: "euro 1.000,00" sostituire le parole: "lire 400.000« con le parole: "euro 30.000,00», sostituire le parole: "lire 800.000" con le parole: "euro 50.000,00";
i) all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: "lire 2.000.000" con le parole: "euro 50.000,00" sostituire le parole: "lire 20.000.000" con le parole: «euro 70.000,00»;
j) all'articolo 11, al comma 1, capoverso "Art. 423-bis.", comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "quattro" con la parola: "sei" e la parola: "dieci" con la parola: "quindici";
k) all'articolo 11, al comma 1, capoverso "Art. 423-bis", comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "uno" con la parola: "cinque" e la parola: "cinque" con la parola: "dieci"».
17.11
VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le quote degli avanzi di .gestione da imputare ai periodi di imposta di competenza ancora presenti in bilancio, ancorché conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 dai consorzi di gestione dei RAEE, costituiti senza fini di lucro ed i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati, non concorrono alla formazione del reddito e sono vincolati alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nei RAEE. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si fa luogo a recuperi o rimborsi di imposta».
Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «e ulteriori interventi in materia ambientale».
17.12
VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "Tali sistemi" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i sistemi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49";
b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "o i terzi che agiscono in loro nome", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i sistemi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49"».
Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «e ulteriori interventi in materia ambientale».
17.13
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare gli interventi per le operazioni di bonifica da amianto e di messa in sicurezza dell'area industriale dell'ex Bemberg, in considerazione delle condizioni di natura emergenziale in cui si trova il sito interessato, è concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2017, in favore del comune di Gozzano in provincia di Novara. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
17.14 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
"Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di enti locali)
All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni.".
17.14
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti gli interventi previsti dal citato articolo 57, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni».
Conseguentemente alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «e ulteriori interventi in materia ambientale».
17.0.1
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991)
1. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:
"Art. 16-bis.
(Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali)
1. Fermi restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate-nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allegate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere altresì utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina stabilita dai decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.
3. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competente regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano"».
17.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Abrogazione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette)
1. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;
b) al settimo comma, dopo le parole: "Il regolamento" sono inserite le seguenti: "di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva".
2. Il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. è abrogato».
17.0.3 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di 5 per mille)
1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostengo degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e quelle di riparto ed erogazione delle somme."
17.0.3
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di 5 per mille)
1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dall'anno 2018 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1. comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni"».
17.0.4
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Interventi a valere sul Fondo rotativo di Kyoto)
1. Dopo il comma 1, dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inserito il seguente:
"1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere destinati anche ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti alle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie e alle attività sportive, al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici destinati allo svolgimento di tali attività. negli usi finali dell'energia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della salute e con il Ministro dello sport, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamento a tasso agevolato di cui al presente comma".
2. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è soppresso il primo periodo del comma 2, dalle parole: "Per accedere" alle parole: "ultimi 12 mesi.";
b) conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Misure per lo sviluppo della green economy".
3. Dopo il comma 1, dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nel settore idrico.
1-ter. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concesse garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie nei settori previsti dal presente articolo.
1-quater. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La concessione di garanzie, di cui al comma 1-ter, è ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1-quinquies. Le garanzie concesse dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati"».
17.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di personale impiegato nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)
1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personaIe assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
17.0.6
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di centrale geotermoelettriche
a ridotto impatto ambientale)
1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 e successive modificazioni, ultimo periodo, dopo le parole: "di competenza statale" sono aggiunte le seguenti: "ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione".
2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il comma 9 è sostituto dal seguente:
"9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti specifici incentivi non inferiori a 230 euro MWh per gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, per una potenza complessiva impegnata pari a 50 MWh"».
17.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».
17.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Norme in materia di tesoreria)
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, è inserire il seguente:
"3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».
17.0.9
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».
17.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».
17.0.1000/1
RESPINTO
All'art. 17-bis, comma 1, lettera a) capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui 10 milioni annui per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."
17.0.1000/2
RESPINTO
All'art. 17-bis, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, lettera c), dopo le parole: "la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso" inserire le seguenti: "o da comprendere".
17.0.1000/3
RESPINTO
All'art. 17-bis, comma 1, sostituire la lettera i, con la seguente:
«i). al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 20118 e 2019".»
17.0.1000/4
APPROVATO
Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti
"2-bis. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
2-ter. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito con l'art. 202, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.".
17.0.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Sostegno alla progettazione degli enti locali)
1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 41-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni delle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, in attuazione dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi.";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico di immobili pubblici in caso di contributo della relativa progettazione;
b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;
c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o altro strumento di programmazione.";
d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto", inserire le seguenti: "per l'anno 2017";
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica da fare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica di vulnerabilità sismica già effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.";
f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3", aggiungere le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b), c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019";
g) al secondo periodo del comma 5, dopo le parole: "banca dati" aggiungere le seguenti: "i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e) e di cui all'articolo 3 del DM 12 maggio 2016 riferiti al".
h) al comma 10, dopo la parola: "statali", sono inserite le seguenti: "e dello stesso Comune".
i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019,".
2. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "e) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione."».
Conseguentemente:
la rubrica del Titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita come segue: «Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.»;
la rubrica dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge, è sostituita dalla seguente: «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.».
18.1
RICCHIUTI, GATTI, CORSINI, CASSON
Sopprimere l'articolo.
18.2
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 1» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Treno e Bolzano».
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «9 milioni» con le seguenti: «13 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «12,5 milioni» con le seguenti: «17 milioni»;
all'articolo 9 comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018»;
e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2018».
18.3
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 1» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma di 21,5 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Treno e Bolzano.
Conseguentemente:
all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «278,5 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «221,5 milioni di euro per l'anno 2018»;
e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «578,5 milioni di euro per l'anno 2018».
18.4
DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, CASSON
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «21,5 milioni» con le seguenti: «9 milioni».
18.5
DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, CASSON
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «12,5 milioni» con le seguenti: «6 milioni».
Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «21,5 milioni» con le seguenti: «15 milioni».
18.6
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 1, lettere a) e b) ovunque ricorrano sopprimere le parole: «, anche private».
18.7
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 1, lettere a) e b), ovunque ricorrano sostituire le parole: «anche private accreditate» con la seguente: «pubbliche».
18.8
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».
18.9
RITIRATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».
18.10
SERRA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di rimuove le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma».
Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
1) all'alinea, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15» aggiungere le seguenti: «18, comma 1-bis»;
2) alla lettera a) sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1099;879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «601.000» e quindi, alla Missione: «1. Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» sostituire: «12.000» con: «19.000» e al Programma: «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «17.000».
18.11
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».
18.12
Al comma 2, dopo le parole: «presente decreto,» inserire le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
18.13
DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, GRANAIOLA, GATTI, CORSINI, CASSON, RICCHIUTI
RESPINTO
Al comma 2 sostituire le parole: «sono individuate le strutture di cui al comma 1» con le seguenti: «per le attività di cui al comma 1, lettera a) sono definiti i criteri per la ripartizione della somma nonché le strutture e i criteri per la costituzione di un modello di rete clinica di settore il cui funzionamento è definito dal Ministero della salute, d'intesa con le Regioni».
18.14
DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, GRANAIOLA, GATTI, CORSINI, CASSON, RICCHIUTI
RESPINTO
Al comma 2 sostituire le parole: «sono individuate le strutture di cui al comma 1» con le seguenti: «per le attività di cui al comma 1, lettera b), nell'ambito della definizione del sistema tariffario di cui all'articolo 64 del DPCM 12 gennaio 2017 "definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" sono definite le modalità per il riconoscimento a favore dei centri per l'adroterapia che erogano trattamenti mediante l'irradiazione, anche con ioni carbonio, di una specifica remunerazione».
18.15
RITIRATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "per un importo" aggiungere la parola: "non"».
18.16
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "degli stessi" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione"».
18.17
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obbiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».
18.18 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente
"2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi.".
18.18
ROMANO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, che adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dal medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».
18.1000/1
DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.1000, apportare le seguenti modificazioni:
– alla lettera a), sostituire le parole: «32,5 milioni» con le seguenti: «23,5 milioni»
– alla lettera b), capoverso «b-bis)», sostituire le parole: «11 milioni di euro in favore delle strutture,» con le seguenti: «2 milioni di euro, sulla base di criteri definiti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da ripartire tra le strutture,».
18.1000/2
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.1000, dopo le parole: «la somma di 32,5 milioni di euro» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei progetti individuati ai sensi del citato comma 34-bis».
18.1000/3
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «b-bis», sopprimere le parole: «anche private accreditate».
18.1000/4
RITIRATO
All'emendamento del Governo 18.1000, al capoverso «b-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «riconosciute di rilievo nazionale»;
b) dopo le parole: «e di neuroscienze», aggiungere le seguenti: «e di riabilitazione».
18.1000/5
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.1000, lettera b), capoverso «b-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le strutture private accreditate che usufruiranno dei fondi di cui alla presente lettera, sono tenute a sottoscrivere con gli enti regionali di riferimento, apposite convenzioni al fine della determinazione delle tariffe dei servizi offerti calmierate secondo fasce di reddito isee fino ai 24 mila euro».
18.1000/6
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.1000, al comma 1, inserire la seguente lettera:
«b-bis) Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 32,5 milioni di euro per l'anno 2017».
Conseguentemente all'articolo 20, all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «28.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire: «10.000» con: «26.000»;
b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «56.500» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «56.500».
18.1000/7
RITIRATO
All'emendamento del Governo 18.1000, al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «b-bis)», aggiungere il seguente:
"b-ter. 500.000 euro in favore degli organismi di ricerca, riconosciuti a rilievo nazionale e internazionale per le caratteristichedi specificità e innovatività nella ricerca sul genoma del tumore del pancreas."
18.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «la somma di 21,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;
b) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico"».
18.0.1
DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, BIANCO, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: "nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione Al del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto dei Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
18.0.2
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. L'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di aumenti ai fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fonde per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18.0.3
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. L'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fonde per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18.0.4
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Chiunque elargisca somme finalizzate all'acquisto ovvero provveda in via diretta all'acquisto di strutture mobili messi a disposizione del dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici ha diritto alla detrazione del relativo importo dall'imponibile fiscale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18.0.5
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Deducibilità fiscale dei contributi volontari versati dai lavoratori autonomi ai fini della assistenza sanitaria integrativa)
1. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano o da altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 80 euro anni. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Iegge 23 dicembre 2014, n. 190».
18.0.6 (testo 3)
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, BARANI, ZANONI
APPROVATO
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
«Articolo 18-bis. 1. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti ' «non superiore a euro 450.000»;
b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300,000»,
2.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.0.6 (testo 2)
VEDI TESTO 3
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
«Articolo 18-bis
1.All'articolo 1, comma 40 detta legge 23_dicembre 1996, n. 662 e successìve modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;
b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000».
2.Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 1 milione di euro per il 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
18.0.6
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, GUALDANI, ZELLER, LANIECE, BERGER, COMAROLI
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000»;
b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
18.0.7
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.
2. Il Ministero della salute, santità la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione del servizio di cui al comma 1.
3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo "Prevenzione" del Fondo Sanitario Nazionale.
4. Il Fondo di cui al comma 3 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 3 per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacista».
18.0.8
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232».
18.0.9 (testo 2)
COMAROLI, SANTINI, BROGLIA, MANDELLI
RESPINTO
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
"Articolo 18-bis
(Misure per il personale in Sanità)
1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti. ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,".
18.0.9
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Misure per il Personale in Sanità)
1. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: «Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economico nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale non superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire».
18.0.10
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure per il Personale in Sanità)
1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 20 Il, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economici nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale un superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire"».
18.0.11
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, ZUFFADA, SERAFINI
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Misure per il Personale in Sanità)
Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economico nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale non superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire».
18.0.12
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria".
2. Agli oneri derivanti dai presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18.0.13
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Alla tabella B, Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, alle sezioni "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" le parole: "Farmacologia applicata, Farmacologia, Farmacognosia, Farmacia industriale e Tossicologia" sono soppresse.
2. La tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 è soppressa».
18.0.14
ASSORBITO
Dopo l'articolo, inserire, il seguente:
«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dall'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)
1. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti che adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche dei Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».
18.0.15
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. All'articolo 1 della legge 2 agosto. 1999, n. 264, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche"».
18.0.16
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, e sostituito dal seguente:
"Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativi delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.
2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articolo 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000"».
18.0.17
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Edilizia sanitaria)
1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";
b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».
18.0.18
VACCARI, BROGLIA, COMAROLI, MANDELLI
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Edilizia sanitaria)
1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";
b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».
18.0.19
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
RITIRATO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Edilizia sanitaria)
1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";
b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi",e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».
18.0.20
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Abolizione ticket sanitari)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Resta fermo quanto previsto dal articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
18.0.21
RESPINTO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo sostituire le parole: "70 milioni" con le seguenti: "113 milioni".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 113 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».
18.0.1000/1
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "sono obbligatorie e gratuite" sono sostituite con le seguenti: "in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite"».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
18.0.1000/2
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "obbligatorie" sono sostituite con le seguenti: "raccomandate"».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
18.0.1000/3
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:
"1. Art. 1. - (Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale). – 1. La presente legge è finalizzata:
a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;
b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della delibera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.
2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati e gli eventi avversi delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto Superiore di Sanità.
4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.
5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per Regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di sanità, valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo report semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina web del Ministero.
7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNPV) sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni effettuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:
a) un adeguato numero di centri vaccinali pubblici sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monovalente;
c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
f) la creazione di un'apposita pagina web che contengono tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;
i) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;
l) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;
m) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monito raggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.
10. Nell'ambito dell'attività di monito raggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere la salute pubblica, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».
Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».
18.0.1000/4
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Coperture vaccinali). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, le vaccinazioni inserite nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale vigente sono rese disponibili sia in formato polivalente sia in formato monovalente.
2. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
3. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
4. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi dei comma 3 è affinata allo Stabilimento Chimico-farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Alfa rende disponibili ano stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali sia stata concessa l'AIC"».
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il comma 4, dell'articolo 2 egli articoli 3, 3-bis, 4,5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».
18.0.1000/5
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed li mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini eli profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni indicate nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AlFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente.
3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
4. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
5. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Alfa rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali stata concessa l'AIC».
Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».
18.0.1000/6
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la parola: «sole»;
b) prima delle parole: «sono applicabili» premettere la seguente: «non»;
c) sostituire le parole da: «sono applicabili» fine alla fine del periodo con le seguenti: «Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono autonomamente alla verifica degli adempimenti sugli obblighi vaccinali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3»;
d) sopprimere il comma 2.
18.0.1000/7
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, al comma 1, in fine, sostituire le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» con le seguenti: «acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
18.0.1000/8
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, al comma 2 sostituire le parole: «10 marzo» con le seguenti: «31 dicembre».
18.0.1000/9
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 8.0.1000, dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito con il seguente:
"1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella;
e) anti-epatite B;
f) anti-pertosse;
g) anti-Haemophilusinfluenzae tipo b".
2-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le lettere d), e) ed f) sono abrogate».
18.0.1000/10
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Dopo il comma 1-bis, dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:
"1-ter. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, è effettuata al dodicesimo anno di età e la vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, è effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età"».
18.0.1000/11
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "tre anni" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».
18.0.1000/12
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "al comma 1-bis" sono sostituite con le seguenti: "ai commi 1 e 1-bis"».
18.0.1000/13
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 i commi 1-quater e 1-quinquies sono abrogati».
18.0.1000/14
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
"1-sexies. Dopo 30 giorni dalla somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente è obbligata a sottoporre ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori del minore un questionario che documenti le sue condizioni cliniche e l'eventuale manifestazione di effetti collaterali e reazioni alle singole vaccinazioni eseguite. I dati raccolti sono pubblicati in forma disaggregata nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui all'articolo 4-bis del presente decreto legge».
18.0.1000/15
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2917, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "dagli esiti dell'analisi sierologica", sono aggiunte le seguenti: "effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale"».
18.0.1000/16
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, dopo il comma 1-quinquies, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:
"1-sexies. In relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo le analisi sierologiche, le analisi anticorpali nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in accordo con i genitori, tutori o affidatari, ritenga necessario eseguire, sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria"».
18.0.1000/17
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale" sono abrogate».
18.0.1000/18
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo solo con vaccini, garantiti dal Servizio sanitario nazionale, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione"».
18.0.1000/19
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) la parola: "obbligatori" è sostituita con la seguente: "di cui al presente decreto-legge";
b) le parole: "le procedure accentrate di acquisto" sono sostituite con le seguenti: "tutte le procedure di acquisto, incluse le procedure accentrate"».
18.0.1000/20
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 11.9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini"».
18.0.1000/21
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione" sono abrogate;
b) in fine, è aggiunto, il seguente periodo: "La relazione di cui al presente comma è resa pubblica sul sito internet del Ministero della salute"».
18.0.1000/22
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 4 è abrogato».
18.0.1000/23
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertite con modificazioni dalla legge 31 luglio-2017, n. 119, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione"».
18.0.1000/24
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "commi 1 e 1-bis", sono inserite le seguenti: "e per le quali sia stato emanato un intervento di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,"».
18.0.1000/25
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "La negoziazione obbligatoria di cui al presente articolo non può essere coperta da vincolo di confidenzialità e riservatezza e il fascicolo di prezzo e rimborso dei vaccini è pubblico"».
18.0.1000/26
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I dati relativi agli studi clinici condotti per i vaccini di cui al presente articolo non sono considerate informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né sono considerate di carattere riservato le principali caratteristiche della sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse"».
18.0.1000/27
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "idonea documentazione" sono sostituite con le seguenti: "una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000;
b) al terzo periodo, le parole da: "La documentazione" fino alle parole: "n. 445" sono abrogate».
18.0.1000/28
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "che, qualora" fino alla fine del periodo sono abrogate».
18.0.1000/29
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 3 è sostituito con il seguente:
"La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo, ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie".
2-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato».
18.0.1000/30
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato».
18.0.1000/31
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito con il seguente:
"Art. 4. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinati, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza"».
18.0.1000/32
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "di Trento e Bolzano", sono inserite le seguenti: "acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"».
18.0.1000/33
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "gli eventuali effetti indesiderati" sono sostituite con le seguenti: "gli effetti indesiderati e le reazioni avverse"».
18.0.1000/34
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2:017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 la parola: "documentazione" è sostituita con le seguenti: "dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000" e, conseguentemente, il secondo periodo è abrogato».
18.0.1000/35
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2917, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210"».
18.0.1000/36
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la parola: "obbligatorie" è abrogata».
18.0.1000/37
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 2 è sostituito con il seguente:
"All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».
18.0.1000/38
TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 5-quater del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "nell'articolo 1" sono sostituite con le seguenti: "nel Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente"».
18.0.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)
1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dal calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018».
18.0.1100/1
BIANCO, DE BIASI, MATURANI, MANASSERO, SILVESTRO, PADUA, MATTESINI
APPROVATO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «ferma restando la possibilità di autorizzare con decreto del Ministro della Salute, uno o più enti o imprese per la coltivazione nonché la trasformazione di ulteriori quote di cannabis per uso medico, ai sensi delle vigenti norme e secondo le procedure applicate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare».
18.0.1100/2 (testo 2)
DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS
APPROVATO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, apportare le seguenti comunicazioni:
a) al termine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione, e di ulteriori quote di cannabis per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea recepite con, il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.»;
18.0.1100/2
DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS
VEDI TESTO 2
All'emendamento del Governo 18.0.1100, apportare le seguenti comunicazioni:
a) al termine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione, e di ulteriori quote di cannabis per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea recepite con, il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.»;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministero della salute del 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del finanziamento previsto per il fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94».
18.0.1100/3
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, sopprimere i commi 2 e 3.
18.0.1100/4
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, MINEO
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, comma 2, dopo le parole: «l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare» aggiungere le seguenti: «la produzione della cannabis da parte di terzi e».
18.0.1100/5
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, comma 2, dopo le parole: «allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze» aggiungere le seguenti: «, ovvero ai soggetti autorizzati ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».
18.0.1100/6
RESPINTO
All'emendamento Del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, comma 2, dopo le parole: «allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze» aggiungere le seguenti: «, ovvero ai soggetti autorizzati ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».
18.0.1100/7
CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
APPROVATO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le "Good agricoltural and collecting practices" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».
18.0.1100/8
APPROVATO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le Good agricoltural and collecting practices (GMP) in base alle procedure indicate stesso Stabilimento».
18.0.1100/9
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, MINEO
APPROVATO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le "Goad agricoltural and collecting practices" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».
18.0.1100/10
APPROVATO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le Good agricolturaI and collecting practices (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».
18.0.1100/11
CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale.
2-ter. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3. Non è punibile la coltivazione di cannabis, anche in forma associata, per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 commi 4 e 5, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine";
b) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4. il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione.
5. La coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico è consentita, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3 dell'articolo 26 e del comma 4 del presente articolo, nel limite di 4 piante femmine per ciascun associato.".
c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26";
d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: "Chiunque," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,";
e) dopo il comma 1 e inserito il seguente:
"1-bis. Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4"».
18.0.1100/12
CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
APPROVATO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti normativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore».
18.0.1100/13
CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nell'allegato III-bis al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserita, in ordine alfabetico la seguente voce: ",Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)". Nella tabella II allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "foglie e" sono soppresse».
18.0.1100/14
CIAMPOLILLO, TAVERNA, GAETTI, BUCCARELLA, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
APPROVATO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile».
18.0.1100/15
CIAMPOLILLO, TAVERNA, GAETTI, BUCCARELLA, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
APPROVATO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le "Good agricoltural and collecting practices" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».
18.0.1100/16
CIAMPOLILLO, TAVERNA, GAETTI, BUCCARELLA, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 909, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Non è punibile chiunque coltivi cannabis per uso terapeutico, in relazione alle patologie previste dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, da cui sia affetto personalmente ovvero da cui sia affetto il coniuge, ovvero figli o persone conviventi, accertate con documentazione medica specialistica, nei limiti di quattro piante femmine, nonché, ai medesimi fini, detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza";
b) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: "Chiunque,", sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26,"».
18.0.1100/17
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, MINEO
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, al comma 3, dopo le parole: «la spesa di euro 700.000,00 per l'anno 2017.», aggiungere le seguenti: «Il Servizio sanitario nazionale si fa carico della spesa per l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico su tutte il territorio nazionale».
18.0.1100/18
BIANCO, DE BIASI, MATURANI, MANASSERO, SILVESTRO, PADUA, MATTESINI
APPROVATO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
«3-bis. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge n. 38 del 2010, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto ministeriale 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitarie standard cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998 convertito nella legge n. 94 del 1998».
18.0.1100/19
GAETTI, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento del Governo 18.0.1160, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La cannabis posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria deve essere consegnata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di cui al comma 1».
18.0.1100/20
CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
ASSORBITO
All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94».
18.0.1100
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico)
1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle "Good manufacturing practices" (GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni, e per la conduzione di studi clinici.
2. Per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000,00 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000,00 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
18.0.2000/1
RESPINTO
All'emendamento 18.0.2000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. A copertura ulteriore dei debiti sanitari è autorizzato un trasferimento da parte del ministero dell'economia e delle finanze alla Regione Sardegna per un importo pari a 30 milioni per l'anno 2018».
e, di conseguenza all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 170 milioni di euro per l'anno 2018».
18.0.2000 (testo 2)
IL RELATORE
APPROVATO
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguenrte:
«Art. 18-bis.
(Debiti sanitari)
1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la Regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della Regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione.».
18.0.2000
IL RELATORE
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis.
(Debiti Sanitari)
1. Negli anni 2018 e 2019, la regione Sardegna, con delibera del Cipe, previa intesa con il Governo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016, è autorizzata ad utilizzare le risorse generate da economie, riprogrammazione di sanzioni e definanziamenti di interventi, finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della Regione medesima».
19.1
RICCHIUTI, GOTOR, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON
RITIRATO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 19. - (Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633) – L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"1. L'autore, i suoi successori o aventi causa esercitano direttamente i poteri attinenti ai diritti assegnati dalla presente legge, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. L'intermediazione comunque attuata e in qualsiasi forma, diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva agli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e alla SIAE.
3. L'intermediazione comprende:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
4. L'attività della SIAE prosegue altresì secondo le norme stabilite dal regolamento nei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.
5. Nella ripartizione di cui al comma 3, n. 3 una quota è in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
6. La SIAE subentra nell'esercizio dei diritti spettanti all'autore, ai suoi successori o aventi causa cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, quando dall'utilizzazione economica dell'opera all'estero derivi un diritto a percepirne i proventi e sia trascorso un anno dall'esigibilità dei diritti. Gli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 possono essere autorizzati dall'Autorità garante delle comunicazioni ad assumere per singoli autori analogo incarico di subentro.
7. I proventi riscossi dalla SIAE ai sensi del comma 6, detratte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per tre anni trascorso tale termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti: per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
8. Gli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e la SIAE stipulano con l'Agenzia delle entrate una convenzione allo scopo dello scambio di informazioni sulla riscossione dei diritti di cui alla presente legge"».
19.2
RESPINTO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 19. – 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro novanta giorni dalla data di conversione del seguente decreto-legge, sentite le commissioni parlamentari competenti; si procede al riordino della materia della gestione del diritto d'autore, teso al superamento del monopolio legale della S.I.A.E., Società Italiana degli Autori ed Editori.
2. Il decreto ministeriale dovrà:
a) assicurare la tutela dei repertori minori (diritto letterario, opere drammatiche e liriche);
b) assicurare la piena funzionalità delle attività di vigilanza, riscossione; ripartizione e liquidazione in tema di copia privata, reprografia e diritto di seguito;
c) tener conto della necessità di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali dell'ente pubblico eonomico S.I.A.E.».
19.3
MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: "Società italiana degli autori e degli editori" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri organismi di gestione collettiva nonché le entità di gestione indipendente", e la parola: "remuneri" è sostituita dalla seguente: "remunerino";
b) all'articolo 58, le parole: "all'autore" sono sostituite dalle seguenti: "agli autori" e le parole da: "periodicamente d'accordo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano";
c) all'articolo 68, comma 4, le parole: "Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate," sono soppresse;
d) all'articolo 116, secondo comma, le parole: "Società italiana degli autori eli editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati";
e) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "agli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente dei diritti d'autore";
f) all'articolo 180:
1) al primo comma, le parole: "è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore. I titolari di diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente dei diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti indipendentemente dallo Stato membro di residenza di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti";
2) al terzo comma, le parole: "L'attività dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività delle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore";
3) al quarto comma, le parole: "La suddetta esclusività di poteri" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta attività";
4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
5) al sesto comma, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (S.l.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "alle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,";
6) il settimo comma è sostituito dal seguente: "I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle entità di gestione indipendente e dalle società di gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione".
Conseguentemente: al Titolo V, sostituire le parole: "Enti di diritto pubblico" con le seguenti: "Organismi ed entità".
g) all'articolo 180-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le entità di gestione indipendente elle società di gestione collettiva: dei diritti d'autore";
2) i commi 2 e 3 sono abrogati"».
19.4
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 15-bis, il comma 2-ter è soppresso, conseguentemente al comma 2-bis, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"».
19.5
RESPINTO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»; alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;
al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;
al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».
Conseguentemente, all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sopprimere le parole: «in via esclusiva».
19.6
RITIRATO
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) lettera a), dopo le parole: «Ne gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
2) alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;
b) al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;
c) al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».
19.7
Apportare all'articolo le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;
b) al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «e le entità digestione indipendente»;
c) al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».
19.8
CRIMI, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva», aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;
b) Alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:
«1) al primo comma, le parole da: "in via esclusiva" a: "n. 35", sono sostituite con le seguenti: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), quale ente di diritto pubblico, agli altri enti di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35"».
Conseguentemente, il quarto comma è soppresso e, al Titolo V, le parole: «Enti di diritto pubblico» sono sostituite con le seguenti: «Organismi ed entità».
19.9
RESPINTO
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 71-octies i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93"».
19.10
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «ed alle entità di gestione indipendente».
Conseguentemente,
al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «entità di gestione indipendente».
Conseguentemente,
al comma 3, lettera b), dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» ed inserire le seguenti: «entità di gestione indipendente».
19.11
Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:
«a0) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. I titolari dei diritti iscritti ad entità di gestione indipendente possono delegare all'incasso dei propri proventi dette entità, nel rispetto dell'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633."».
19.12
Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 8, il comma 4 è soppresso;».
19.13
Al comma 3 dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 8 il comma 4 è abrogato».
19.14
RESPINTO
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis. All'articolo 23, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite musica d'ambiente"».
19.15
Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:
«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite "musica d'ambiente"».
19.16
RESPINTO
Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, infine, il seguente comma:
"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui ai presente articolo per le esecuzioni musicali definite "musica d'ambiente"».
19.17
RESPINTO
Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente"'».
19.18
TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI
RESPINTO
Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente"'».
19.19
PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE
RESPINTO
Al comma 3, dopo la lettera b), è aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente"'».
19.20
RITIRATO
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 22, comma 6, dopo il secondo periodo, è aggiungere il seguente: "I predetti mandatari territoriali sono obbligatoriamente iscritti in un apposito albo professionale, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile"».
19.21
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia"».
19.22
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
«b-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia";
b-ter) all'articolo 20 dopo il comma 2 inserire i seguenti:
"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente, che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione;
2-ter). La Società Italiana Autori ed Editori è obbligata a sottoscrivere l'accordo di cui al comma che precede, se questa richiesta è presentata da un'entità di gestione indipendente e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla"».
19.23
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2 inserire i seguenti:
"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
2-ter. La Società Italiana Autori ed Editori è obbligata a sottoscrivere l'accordo di cui al comma che precede, se questa richiesta è presentata da un'entità di gestione indipendente e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla"».
19.24
RITIRATO
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione"».
19.25
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
«b-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia";
b-ter) all'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione"».
19.26
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite ‘musica d'ambiente"'».
19.27
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Gli utilizza tori che diffondono opere musicali o audiovisive- trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite ed, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite ‘musica d'ambiente"'».
19.28
BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, BONFRISCO
RITIRATO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:
"Art. 15-bis. – 1. - I proventi spettanti alla SlAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di onlus e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno.
2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo"».
Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).
19.0.1
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i compensi per diritto d'autore spettanti a organismi di gestione collettiva, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori, nei casi di trattenimenti privati ed esecuzioni pubbliche, quali intrattenimenti e musica d'ambiente, sono ridotti del 50 per cento».
19.0.2
GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON
ASSORBITO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Autorizzazione a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici)
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori possono autorizzare per iscritto, con nota indirizzata al dirigente preposto, l'Istituto scolastico a consentire l'uscita autonoma ed indipendente del minori dai locali della scuola e comunque dal perimetro scolastico al termine dell'orario delle lezioni e, in generale di ogni attività riconducibile alla didattica che si svolge all'interno dei suddetti locali.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 dev'essere confermata all'inizio di ogni anno scolastico ovvero, in caso di trasferimento del minore ad altro Istituto scolastico, trasmessa al nuovo Istituto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico, ivi compreso quello non docente, da ogni responsabilità civile e penale connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, custodia e cura sui minori, a prescindere da quanto eventualmente previsto e disciplinato dal Regolamento dell'Istituto scolastico.
4. Al fine dell'esonero dalle responsabilità di cui al comma 3, l'Istituto scolastico deve rifiutare l'autorizzazione ovvero concederla a determinate, specifiche condizioni, con nota scritta motivata indirizza ai genitori ed ai tutori, in ogni ipotesi in cui la predetta autorizzazione sia contraria agli interessi di sicurezza ed incolumità del minore, tenuto conto della sua età e del suo grado di autonomia nonché del contesto e di ogni altra circostanza idonea a comprimere e limitare il processo di autoresponsabilizzazione del minore stesso».
19.0.3 (testo 2)
MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, DEL BARBA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SAGGESE, SPILABOTTE
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. »
19.0.3
MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, DEL BARBA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SAGGESE, SPILABOTTE, VALENTINI, FASIOLO, MATTESINI, CANTINI, MORGONI, SANTINI, ZANONI
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza».
19.0.4 (testo 2)
PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MATTESINI, FASIOLO, FABBRI, SANTINI
ASSORBITO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)
1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42. Lo stesso regolamento disciplina la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, l'uscita dalla medesima e il trasporto scolastico. Per i minori di anni 14 l'uscita dalla scuola e dai mezzi di trasporto scolastico può essere agita in autonomia sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42"».
19.0.4
PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MATTESINI, FASIOLO
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)
1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, anche autonoma, sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42"».
19.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Il contributo pubblico erogato agli enti pubblici di ricerca e ai consorzi interuniversitari a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sule attività produttive».
19.0.6
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) del comma 88 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, con riferimento al concorso per Dirigenti Scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uffidale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e .gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sulla base di una graduatoria formata in ordine ai voti conseguiti. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 64 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».
19.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, conseguire economie gestionali dal sistema dell'Istruzione pubblica e ridurre il costoso ed inefficiente ricorso al sistema delle reggenze nelle scuole prive di Dirigenti Scolastici titolari, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge di stabilità il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. Il reclutamento attraverso la rinnovazione di un corso intensivo di almeno 80 ed una successiva prova scritta che verterà sulle tematiche trattate nel corso al quale saranno ammessi i soggetti inclusi nell'elenco di cui al Decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395/2015 USC che hanno frequentato per almeno 70 ore il corso di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del D.M. n. 499 del 2015, che hanno sostenuto la prova scritta e che abbiano un ricorso avverso alla procedura di cui D.M. n. 499 del 2015 e per il quale non siano stati destinatari alla data di entrata in vigore della presente legge di sentenze definitive in merito a contenzioso instaurato.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».
19.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici, Reclutamento Dirigenti Scolastici)
1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale, nonché per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del Paese per realizzare gli interventi previsti nei "Piani dello sviluppo" che costituiscono l'asse portante del Masterplan per il Mezzogiorno per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi Strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno e:le Regioni ad obiettivo 1, per realizzare, altresì, le finalità del "Fondo per il contesto della povertà educativa minorile" di cui all'articolo 1, comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione "La Scuola al centro" e La costituzione di reti, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei dirigenti scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.
2. Al fine di contrastare la criminalità minori le, sottrarre giovani "drop out" alla criminalità organizzata, realizzare agenzie per la crescita sociale e consapevole della coscienza antimafiosa nonché per le esigenze connesse alla riduzione delle reggenze attraverso la valorizzazione delle competenze professionali acquisite dal personale docente in occasione della frequenza a procedure formative finalizzate alla selezione di personale qualificato per il reclutamento di dirigenti scolastici il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta provvedimenti urgenti finalizzati ad assicurare efficienza organizzativa e di direzione alle scuole delle regioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.
3. Per quanto sopra, al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sula base di una graduato da formata in ordine al voto attribuito dalla commissione di esame per la valutazione della prova scritta. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sulle speranza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018.
4. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in 64 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».
19.0.9
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al fine di preservare e mettere a disposizione degli studiosi, delle scuole e della comunità nazionale il patrimonio archivistico relativo alla Resistenza e alla nascita della Repubblica, nel settantesimo anniversario della Costituzione italiana, è attribuito un contributo di pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di un piano pluriennale di digitalizzazione del patrimonio dell'Istituto Parri Museo della Resistenza di Milano e della rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.10
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali appenniniche e montane di competenza dei predetti comuni, che abbiano particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale.
2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede meniante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembe 2014, n. 190».
19.0.11
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo è abrogato».
19.0.12
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo sfitti da almeno due anni)
1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:
a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;
b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di eurocper ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.13
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)
1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli oceupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.
2. Le concessioni di cui al comma l hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta armi. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minino di trenta amu fino a un massimo di cinquanta anni».
19.0.14
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettera D10 ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che oltre a rispettare le medesime condizioni ambientali di cui al precedente comma 3 garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 50 per cento e siano in possesso delle certificazioni nazionali ed europee vigenti in campo ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro"».
19.0.15
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Dopo l'art. 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:
"7-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativa. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».
19.0.16
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Il comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competenze sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativa n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».
19.0.17
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 243-bis dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui ai precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e deicriteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensdi ell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 marzo 1942 e successive modlficazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».
19.0.18
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";
b) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorse alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio».
19.0.19
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».
19.0.20
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";
2. le parole:
"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"
sono sostituite dalle seguenti:
"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"».
19.0.21
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».
19.0.22
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali)
1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento dei saldo di cui all'articolo 65.
4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista per provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte del comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
19.0.23
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b) il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2011, presentino le seguenti caratteristiche:
a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla- base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.
6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di-uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle-finanze tra gli specialisti In titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente, si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
9. A seguito della ristrutturazione dei mutui; il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.
11. Qualora i titoli oggetto-di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010.n. 122.
14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
15. la rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come-sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2089.
16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.
17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese col decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
19.0.24
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».
19.0.25
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, inserire il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.00"».
19.0.26
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:
a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;
b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane l'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e dalle norme ad essa collegate, secondo-la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione .della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversa mento, la cui misura massima non può comunque eccedere Io 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metrepolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla ,base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.
3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal r gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data- prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.
5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di regge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto –Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità dì attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.
7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».
19.0.27
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1):
i. sottopunto I), le parole: "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle parole: "2 euro per utenza";
ii. sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle parole: "1,80 euro per utenza";
b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere li seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».
19.0.28
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:
"1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».
19.0.29
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. L'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:
"51. Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio"».
19.0.30
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».
19.0.31
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
19.0.32
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018"».
19.0.33
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sul rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale».
19.0.34
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:
"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».
19.0.35
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – "Condizioni di legittimità dei pagamenti" sono abrogati;
b) al comma 2, dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».
19.0.36
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della, massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».
19.0.37
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni
per le spese e il funzionamento degli uffici giudiziari)
1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo" sono sostituiti dal seguente: "Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015";
b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 a1 2020;
c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1º gennaio – 31 agosto 2015;
d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2017, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1º gennaio – 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.
2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai princìpi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».
19.0.38
CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "quando vengono iniziate opere", sono inserite le seguenti: ", diverse dai manufatti di cui all'articolo3, comma 1, lettera e), capoverso e.5), ricompresi in strutture ricettive all'aperto"».
19.0.39
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'ottemperanza le sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, per Il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico – veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.40
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione
stagionale – ARGOS)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori, dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione, denominata "Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS)", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al-reddito ai saggetti che svolgono un lavoro di tipo stagionale non agricolo nel periodo di non occupazione.
2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli coloro i quali sono assunti a termine per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525; di quelle definite dagli avvisi camuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative definiti e di quelle definite tali secondo le normative di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L'ARGOS sostituisce la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio 2018 subiti dai lavoratori di cui al presente articolo.
4. L'ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, residenti in Italia, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizia del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributiva, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. L'ARGOS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e alle lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria.
6. L'ARGOS è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplica per il coefficiente 4,33 ed è così calcolata:
a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un-periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;
b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;
c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS.
7. L'ARGOS non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.250 euro.
8. L'ARGOS si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
9. All'ARGOS non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
10. L'ARGGS è corrisposta mensilmente nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L'ARGOS è corrisposta per un massimo di 26 settimane.
11. La domanda di ARGOS è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
12. L'ARGOS spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
13. L'erogazione dell'ARGOS è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di qualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
14. Con apposito provvedimento legislativo sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'ARGOS alla ricerca attiva di un'occupazione e al re inserimento nel tessuto produttivo.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entra novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione del comma 13 nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al medesimo comma 13.
16. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salve il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.
17. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datare di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all'ARGOS e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.
18. Il lavoratore titolare di due o rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto; ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire l'ARGOS, ridotta nei termini in cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
19. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 dei 1989.
20. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ARGOS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'lNPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L'ARGOS è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina. Il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione, concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l'ARGOS percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
21. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
22. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica atti va prevista dal decreto di cui al precedente comma 15, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ARGOS nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ARGOS.
23. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui al precedente comma 6, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile dell'ARGOS per l'anno in corso.
24. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al precedente comma 23, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
25. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
19.0.41 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
APPROVATO
Dopo /'articolo, inserire ti seguente:
«Art. 19-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».
19.0.41
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.0.42 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire ti seguente:
«Art. 19-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».
19.0.42
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che le Amministrazioni destinatarie di tale disposizione non ricomprendono gli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione cii cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.0.43 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire ti seguente:
«Art. 19-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».
19.0.43
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. L'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si interpreta nel senso che le Amministrazioni destinatarie di tale disposizione non ricomprendono gli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».
19.0.44
SANTINI, TOMASELLI, MOSCARDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione."».
19.0.45 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Banca dati nazionale degli operatori economici)
1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 81 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2017 e euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100.000 euro per il 2017, ed un 1.500.000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
19.0.45
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Banca dati nazionale degli operatori economici)
1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2017. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti».
19.0.46
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)
1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda.».
19.0.47
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Professione forense e polizza infortuni)
1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247».
19.0.48 (testo 2)
RESPINTO
Dopo l'articolo inserire il seguente
1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inseritala seguente:
"r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione";
b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola "professionale" sono inserite le seguenti: "nonché
l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis";
c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.";
d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
"Art. 39-bis. - (Specializzazioni). - 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondale modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo; con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
2 .Il regolamento individuai settori di specializzazione, in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
3. il titolo il titolo dì specialista può essere conseguito:
da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;
b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario dì ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;
c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.
4.1 percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni".
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
19.0.48
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, TOMASELLI, SANTINI
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)
1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:
"r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione";
b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola "professionale" sono inserite le seguenti: "nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis";
c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzaziene professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezieni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.";
d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
"Art. 39-bis. - (Specializzazioni). – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo; con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
3. Il titolo di specialista può essere conseguito:
a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svoiti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;
b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;
c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma l, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.
4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuoledi alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni".
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
19.0.49
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 16
della legge 14 gennaio 1999, n. 4)
L'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si interpreta nel senso che i diplomi universitari di tecnico sanitario di laboratorio biomedico rilasciati da facoltà universitarie diverse da quelle di medicina e chirurgia al termine di corsi attivati o istituiti dalle università anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, rientrano in quanto disposto dell'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ancorché rilasciati successivamente all'entrata in vigore della medesima e sono validi a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'efficacia abilitante all'esercizio della professione ove prevista dall'ordinamento del corso di diploma».
19.0.50
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione
del personale dell'amministrazione giudiziaria)
1. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, articolo 21-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il Ministero è autorizzato, sulla base della dotazione finanziaria di cui al comma 5, allo scorrimento delle graduatorie concorsuali comprese quelle di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto"».
19.0.51
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, "con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni", considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica lº settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ai garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».
19.0.52
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, TOMASELLI
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Semplificazione degli obblighi assicurativi
nella professione forense)
1. All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori" sono sostituite con le seguenti: "infortuni derivanti ai propri collaboratori" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.".
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
19.0.53
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Razionalizzazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti)
1. Al fine di migliorare la capacità operativa e l'efficienza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e di renderne conforme la composizione a quella degli analoghi organi di autogoverno della magistratura ordinaria e di quella amministrativa, all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: "quattro magistrati eletti" sono sostituite dalle seguenti: "otto magistrati eletti".
2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 31 gennaio 2019».
19.0.54 (testo 2)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettere a) e c), sono sostituite con le seguenti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso le amministrazioni, o le amministrazioni con servizi associati, che procedono all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione, di cui alla lettera a), che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».
19.0.54
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Superamento del precariato nella pubblica amministrazione)
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso le amministrazioni con servizi associati che procede all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione con servizi associati che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».
19.0.55
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale
per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207)
1. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma l dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 200l (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».
19.0.56
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1º aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da: "ad una retribuzione" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "all'intera retribuzione"».
19.0.57
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 19-bis.
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)
1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis";
b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis.
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)
1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).
2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma l. È nulla ogni pattuizione difforme.
4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello".
c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
"c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".
2. Dopo l'articolo 60-bis.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis.5
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)
1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.
2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati"».
19.0.58
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)
1. All'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente delia Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
'6-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato"';
b) al comma 3, la lettera a) è soppressa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal -comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
19.0.59
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)
1. Al capoverso "Art. 25-quater" del comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 dopo le parole: "cessioni di tartufi", sono inserite le seguenti: "per importi superiori a 5000 euro,".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
19.0.60
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
La disposizione di cui all'articolo 3, comma 189, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dimissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».
19.0.61
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3";
b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "del Gruppo Equitalia di cui al comma l", sono inserite le seguenti: "e dell'attività di cui al comma 2-bis";
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis";
d) dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:
"9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 2-bis, al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9"».
19.0.62 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente.
«Art. 19-bis.
(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendila di sigarette elettroniche)
l. All'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita del prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva", e aggiungere il seguente comma:
"5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all'entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e 1'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma".
2. All'articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;
dì comma 12, le parole da: ", in difetto"» sino a: "dall'Agenzia stessa" sono soppresse».
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri, si piovvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.
19.0.62
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Adeguamento disciplina sulla circolazione
e vendita di sigarette elettroniche)
1. All'articolo 62-quater nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente -è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma.".
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;
b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" sino a: "dall'Agenzia stessa" sono soppresse».
19.0.63
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile o mobile registrato sospensivamente condizionato)
1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dalla stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un bene immobile e mobile registrato, ovvero di altri diritti reali immobiliari, nonché di altri diritti su mobili registrati dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. Il contratto deve essere stipulato a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma l, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.
3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento di cui al comma 1 sia già garantito da ipoteca e sia già in corso al momento dell'entrata in -vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e sui diritti di prelazione contrattuali o legali costituiti o comunque gravanti sull'immobile oggetto del patto, successivi all'iscrizione ipotecaria, fermo quanto previsto al successivo comma 8.
5. Agli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza dall'ultima di almeno tre rate insolute, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento; in ogni caso, l'importo delle rate scadute deve essere superiore al 25% del finanziamento di cui al comma 1. Non si ha inadempimento quando il debitore prova, tramite libri e scritture contabili regolarmente tenuti e vidimati, ovvero tramite l'apposita certificazione della PA, un importo dei crediti commerciali insoluti superiore al 25% del fatturato aziendale.
6. Al verificarsi dei presupposti di cui al comma 5, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare o di altri diritti su beni mobili registrati, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile o sul bene mobile registrato successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto, secondo quanto previsto dal presente articolo.
7. Decorsi trenta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 6, il creditore, con ricorso, chiede al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'immobile, ovvero in quella ove risiede il debitore o ha sede legale l'impresa nel caso in cui oggetto del patto sia uno o più beni mobili registrati, di nominare un esperto, scelto tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c., ai fini della individuazione del valore di mercato dei beni oggetto del patto di cui al comma 1. Il creditore, contestualmente al deposito del ricorso, deposita l'originale del contratto di cui a lcomma 1, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni oggetto del patto effettuate nei venti anni anteriori alla tracrizione, ovvero un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari e mobiliari, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile. Il giudice procede con le forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
8. Il giudice, entro 15 giorni dalla richiesta di cui al comma 7, conferisce l'incarico all'esperto che, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti, ovvero da loro consulenti, deposita la relazione di stima entro il termine di 60 giorni. in caso di particolare complessità delle operazioni peritali, il giudice, con decreto motivato, può prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni. L'esperto comunica il valore di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili e mobili registrati destinati all'esercizio dell'impresa, derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili o mobili registrati successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.
9. Il giudice fissa l'udienza per la comparizione delle parti entro il termine di 120 giorni dal deposito della relazione di stima. All'udienza, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile o un complesso di immobili, ovvero beni mobili registrati destinati all'esercizio d'impresa, il giudice nomina un custode che provvede alla conservazione, all'amministrazione ed alla valorizzazione dei beni, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali esistenti nell'impresa; per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili, ove si renda necessario, su istanza delle parti, fino a ulteriori 12 mesi. Il giudice, su istanza del creditore, sentito il debitore, può autorizzare il custode ad avvalersi delle società di cui all'art. 7 dell'art. 59 del 2016, come modificata dalla relativa legge di conversione. Al custode si applicano le disposizioni di cui all'art. 593 del cpc.
10. Il giudice, decorso il termine di cui al comma 9, ovvero un termine inferiore, valutate le risultanze della gestione come risultanti dai rendiconti prodotti dal custode e sentite le parti, fissa entro 90 giorni un'udienza per la vendita dei beni oggetto del patto di cui al comma 1 con offerte irrevocabili di acquisto al rialzo, con base d'asta il valore risultante dalla relazione di stima, di cui al comma 8. Il creditore provvede, altresì, ad avvisare gli altri creditori che sul bene oggetto di vendita hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, mediante un avviso contenente l'indicazione dei credito per il quale procede, del titolo e dei beni oggetto di vendita.
11. Il giudice, con decreto, stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti ai loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità ai svolgimento dell'offerta pubblica di vendita, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 cpc ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.
12. All'udienza fissata per la vendita, se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. Alla distribuzione della somma ricavata, il giudice provvede in conformità alle dispesizioni di cui al Libro III, Capo IV, del codice di procedura civile.
13. Qualora non venga presentata alcuna offerta, su istanza del creditore, sentito il debitore, il giudice con decreto da atto dell'avveramento della condizione sospensiva. Il decreto costituisce titolo per la relativa annotazione nei pubblici registri.
14. All'udienza di cui al comma 9, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile ad uso abitativo, il debitore può, d'accordo con ii creditore, conferire mandato avendere il bene a un commissionario iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e nella vendita di cui all'art. 169-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, conferendo al medesimo procura a riversare il ricavato della vendita su un apposito conto corrente bancario intestato alla procedura. Il giudice provvede alla ripartizione delle somme, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
15. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare o altri diritti su beni mobili registrati già oggetto del patto di cui al comma l siano sottoposti ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso, l'esecuzione è sospesa per l'espletamento del procedimento di cui al presente articolo.
16. In conformità alla normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza e del mercato, il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire titoli rappresentativi di partecipazioni in ulteriori società ed organismi operanti in diversi settori economici e merceologici, al fine di svolgere le attività di cui al comma 2, primo periodo.
17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni del Fondo esigenze indifferibili».
19.0.64
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)
All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».
19.0.65
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Incentivi al potenziamento della gestione
delle entrate e del contrasto all'evasione)
1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni».
19.0.66
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Spesometro)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";
b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";
c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio" sono abrogate.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al termine del comma 2-bis sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018";
b) al termine del comma 2-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018"».
19.0.67
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Spesometro)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";
b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";
c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio" sono abrogate.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al termine del comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018.";
b) al termine del comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018."».
19.0.68
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Con effetto dall'esercizio finanziario 2018, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».
19.0.69
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. – 1. - Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al n. 14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. Il medesimo obbligo non è richiesto nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata inferiore a 30 giorni contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. In caso di violazioni afferenti, nella stessa giornata di lavoro, a più posizioni lavorative, il limite massimo della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, per tutte le violazioni compiute, non potrà superare l'importo di euro 100,00 per ciascuna giornata di lavoro.
3. Nel caso in cui non si sia provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:
1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;
2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);
3) è punita con l'ammenda da euro 15,00 a euro 100,00 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente punto 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilità dal precedente n. 3).
4. Il presente articolo si applica anche agli accertamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché a quelli precedenti per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento o conferma prima dell'entrata in vigore della presente norma».
19.0.70
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Continua ad applicarsi alle agenzie fiscali l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'acquisizione di specifiche professionalità non rinvenibili nell'ambito della carriera dei funzionari di ciascuna agenzia. La predetta carriera ha carattere unitario e si articola nelle qualifiche di funzionario direttivo e funzionario dirigente. Le attribuzioni e le dotazioni organiche di tali qualifiche sono definite nei regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base ai seguenti criteri:
a) previsione di posti di organico per la qualifica di funzionario dirigente con riguardo esclusivo alle attribuzioni di maggiore rilevanza e complessità, determinandone comunque il numero in misura significativamente ridotta rispetto all'attuale dotazione organica dei dirigenti;
b) individuazione, nell'ambito della qualifica di funzionario direttivo, di posizioni organizzative correlate a ruoli professionali o manageriali di particolare rilievo, demandando ai titolari di tali posizioni l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con l'assunzione delle relative responsabilità.
2. Nei medesimi regolamenti sono altresì disciplinate, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle capacità, le procedure selettive per l'accesso dei funzionari direttivi alla qualifica di funzionario dirigente e per il conferimento delle predette posizioni organizzative mediante incarichi temporalmente definiti, utilizzando, per la remunerazione degli incarichi stessi, le economie derivanti dalla riduzione delle attuali posizioni dirigenziali, nonché le risorse di cui all'articolo 23-quinquies, comma l, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In sede di prima attuazione nella qualifica di funzionario dirigente e in quella di funzionario direttiva sono inquadrati, rispettivamente, il personale dirigente e quello della terza area».
19.0.71
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Riaccertamento straordinario dei residui)
1. I Comuni che, a seguito di verifica contabile, abbiano accertato negli anni 2016 o 2017 la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1º gennaio 2015, possono accedere alle procedure di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando che il maggiore disavanzo è ripianato entro l'anno 2044. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».
19.0.72 (testo 3)
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
Al fine di incentivare la concorrenza e l'apertura del mercato nel settore della telefonia mobile, sono apportate le seguenti modifiche:
1. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
"In caso di identificazione diretta da remoto, per messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.), si considera il momento in cui l'abbonato o l'acquirente del traffico prepagato della telefonia mobile, che abbia preventivamente ricevuto la scheda non attiva, o attiva solo per il traffico dati, necessario per lo svolgimento della procedura di identificazione con l'operatore telefonico, procede alla suddetta identificazione al fine di attivare il traffico della telefonia mobile."
2. All'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è infine aggiunto il seguente periodo: "Oltre alle misure previste dal predetto decreto, ai casi disciplinati dal presente comma, si applicano le procedure in materia di identificazione per il rilascio delle schede elettroniche di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259."»
19.0.72 (testo 2)
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
Al fine di incentivare la concorrenza e l'apertura del mercato nel settore della telefonia mobile, sono apportate le seguenti modifiche:
1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sostituire il comma 7, con il seguente:
"7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio o al momento della conclusione del contratto, ovvero al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.) qualora già attiva. Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. l'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno"
2. All'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è infine aggiunto il seguente periodo:
"Oltre alle misure previste dal predetto decreto, ai casi disciplinati dal presente comma, si applicano le procedure in materia di identificazione per il rilascio delle schede elettroniche di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259."».
19.0.72
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sostituire il comma 7, con il seguente:
"7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio o al momento della conclusione del contratto, ovvero al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.) qualora già attiva. Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. l'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno"».
19.0.73
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Le disposizioni dettate dagli articoli 85, 88, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di approvazione del T.U. delle imposte sui redditi) si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai consorzi per le Aree di sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1993, n. 317 non hanno rilevanza ai fini fiscali».
19.0.74
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle agenzie fiscali)
1. Per esigenze di adeguamento ai princìpi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti ai lavoro a tempo determinato funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».
19.0.75
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di Amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno».
19.0.76
TOMASELLI, MOSCARDELLI, SANTINI
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Cessione alloggi pubblici)
1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'Osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'Agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».
19.0.77 (testo 2)
CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del
Garante del contribuente)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018:
i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;
b) il comma 4, dell'articolo 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:
" Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87". Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo, compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.Agli oneri valutati di cui al comma 2, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.".
19.0.77
CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del
Garante del contribuente)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018:
a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;
b) il comma 4, dell'articolo 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:
"4. Il compenso ed i rimborsi spettanti ai Garanti del contribuente sono determinati per legge. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788, 87".
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 383 mila di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'armo 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto 383.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
19.0.78
CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del
Garante del contribuente)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 383 mila di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto 383.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
19.0.79
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze"».
19.0.80
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, la lettera c) è soppressa».
19.0.81
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta"».
19.0.82
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: 'e gli enti pubblici non economici' sono sostituite dalle seguenti: 'figli enti pubblici non economici e l'ente 'Agenzia delle entrate Riscossione"'».
19.0.83
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: "30 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018 e, fino alla data di entrata in vigore dello stesso, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto,"».
19.0.84
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "31 dicembre 1992, n. 546", sono inserite le seguenti: ", ferma restando la facoltà dell'ente di avvalersi anche in questo caso dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro"».
19.0.85
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Tali soggetti sono da ritenersi muniti di poteri pubblicistici di certificazione nell'ambito dell'attività dagli stessi svolta."».
19.0.86
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "e comunque" fino a "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta divenuta esigibile può essere detratta ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e con riferimento al medesimo anno"».
19.0.87
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4-ter, dopo le parole "dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127";
b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:
"4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. l soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e campletezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste"'.
c) al comma 4-quinquies, le parole "terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto periodo" e, dopo le parole: "a decorrere", sono aggiunte le seguenti: "al massimo,"».
19.0.88
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. l soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione dovrà essere comunicata alla Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;".
2. All'articalo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:
"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge."».
19.0.89
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Si intendono assoggettate "pro tempore" all'aliquota prevista al n. 41-bis) Tabella A parte II del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 successivamente modificata o all'aliquota di cui n. l) Tabella A parte II bis) del medesimo DPR tutte le prestazioni ricomprese nelle convenzioni, concessioni ed appalti globali di servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi per la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali nonché per l'assistenza domiciliare per soggetti di cui all'art. 10, primo comma, n. 27-ter DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e di asili nido e scuole materne, laddove rese dalla cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, anche tramite subappalti, ove ammessi dai documenti di gara e autorizzati».
19.0.90
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, TOMASELLI
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 19-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e" sono soppresse».
19.0.91
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato».
19.0.92
LO MORO, GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON, DE PETRIS
ASSORBITO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Inestinguibilità per condotte riparatorie del reato di atti persecutori)
1. All'articolo 162-ter del codice penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale."».
19.0.93
SCIBONA, BULGARELLI, GIROTTO, CASTALDI, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di obbligo di fatturazione mensile per i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità e relative sanzioni)
1. Al fine di garantire adeguati livelli di qualità nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché un sistema tariffario e di fatturazione certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità prevedono la cadenza di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali, a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli. La medesima cadenza si applica al rinnovo delle offerte.
2. All'articolo 2, comma 20, della legge 14 dicembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo a euro 300.000.000,00";
b) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque di restituire le somme indebitamente percepite".
3. All'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "delle tariffe" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa la cadenza della fatturazione dei servizi che deve avvenire su base mensile o suoi multipli, ad esclusione dei servizi e delle offerte a carattere temporaneo o stagionale,";
b) al comma 4:
1) al primo periodo, è premesso il seguente: "Le imprese modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente.";
2) al secondo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il contraente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non espressamente richieste.".
4. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";
b) al comma 16, le parole: "euro 1.160.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500.000,00".
5. All'articolo 23, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb), è aggiunta in fine, la seguente lettera:
"bb-bis) porre in essere condotte finalizzate ad eludere gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di periodicità della fatturazione e di rinnovo delle offerte in relazione ai servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481".
6. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: " e di reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "e di reti e servizi televisivi, anche a pagamento,";
b) al secondo periodo, le parole: "reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "reti e servizi televisivi, anche a pagamento,"».
19.0.94
AMORUSO, MILO, BARANI, LANGELLA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti
mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o
per esigenze stagionali)
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre cento venti giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
2. L'installazione dei suddetti carrati la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nel rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti comma, trovano applicazione anche in presenza di vincoli derivanti da strumenti urbanistici, paesaggistici, monumentali e storici».
19.0.95
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Adeguamento tecnico delle disposizioni in materia di tabacchi lavorati)
1. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al 'PMP-sigarette"'.
2. All'articolo 1, comma 2, la lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituita dalla seguente:
"a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali";
3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:
"Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione"».
19.0.96
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Diposizioni urgenti in materia di pubblica sicurezza)
1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere ricusata" inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».
19.0.97
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno
dell'attività dei caregivers)
1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei Caregivers, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.
2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:
a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura di assistenza, di inclusione sociale;
c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver;
e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;
f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;
g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al caregiver, come individuato ai sensi del successivo comma 4, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso caregiver familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.
4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
19.0.98
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno
ell'attività dei caregivers)
1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei Caregivers, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.
2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:
a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura di assistenza, di inclusione sociale;
c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver;
e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;
f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;
g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al caregiver, come individuato ai sensi del successivo comma 4, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
19.0.99
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno
dell'attività dei caregivers)
l. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi; svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei Caregivers, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.
2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:
a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;
c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal cargiver;
e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;
f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;
g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di diffìcoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al caregiver, come individuato ai sensi del successivo comma 4; la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.
4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziata dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
19.0.100
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno
dell'attività dei caregivers)
1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo terminea causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni-sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei Caregivers, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al caregiver, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura di contributi figurativi; equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma l, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al caregiver, come individuato ai sensi del successivo comma 5, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repuobìica 31 dicembre 1971, n. 1403.
4. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al caregiver, come indiviuuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso caregiver familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.
5. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per i1 2021, 80 mi1ioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
19.0.101
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno
dell'attività dei caregivers)
1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei Caregivers, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.
2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:
a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso aelementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;
c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver;
e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qua1ificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;
f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;
g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.
3. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a l00 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
19.0.102
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Il comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e c):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di autoconsumo ex articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a) numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 35.000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 8000,00 per i motocicli, euro 4000,00 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1500,00 per i motocicli, euro 800,00 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati tenendo conto, delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente col decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'industria del Commercio e dell'Artigianato;
c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
19.0.103
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Il termine del 30 giugno 2008, di cui al comma 4, dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 30 giugno 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
19.0.104
RITIRATO
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Completamento messa in sicurezza antisismica
delle autostrade A24 e A25)
1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (antiscalinamento), solo in parte finanziati con la legge n. 95 del 2017, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018; nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis della legge n. 123 del 2017, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relativa agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. Con decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio.
Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.a. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p,A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».
19.0.105
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Attività di rigassificazione offshore)
1. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore";
b) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore"».
19.0.106
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Il comma 1-bis dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei seguenti casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero nel caso di lavori di importo non superiore a 5.000.000 di euro"».
19.0.107
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Nuova denominazione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)
1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assume la denominazione di Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A..
2. Nella legge 13 luglio 1966, n. 559, nella legge 20 aprile 1978, n. 154, nel decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deve intendersi riferito a Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A.».
19.0.108
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 1524 del codice civile, successivamente al terzo comma sono aggiunti i seguenti: "Ove l'acquisto di un autoveicolo o di un motoveicolo sia in tutto o in parte finanziato, la vendita può essere stipulata, ed il titolo di acquisto registrato al Pubblico Registro Automobilistico, con patto di riservato dominio nella cui titolarità subentra al venditore, all'atto del finanziamento totale o parziale, il finanziatore.
2. La riserva di proprietà si estingue con il pagamento dell'ultima rata del rimborso del finanziamento. A tale momento il finanziatore rilascerà al debitore quietanza liberatoria atta ad ottenere la cancellazione dal PRA della riserva.
3. Il mancato pagamento di quattro rate di rimborso del finanziamento, attribuisce al finanziatore il diritto di ottenere, dal debitore finanziato, la consegna del veicolo acquistato tramite finanziamento, e di vendere, o di acquisire in proprietà, il detto bene, al valore stabilito dalla media dei listini comunemente utilizzati in Italia in relazione alle compravendite del bene il cui acquisto sia stato finanziato, da determinarsi in relazione all'anno di immatricolazione del veicolo – o di produzione dell'altro bene mobile registrato – ed al suo stato di conservazione.
4. Nei tre mesi successivi alla presa in possesso del veicolo il finanziatore, anche ove non abbia perfezionato la vendita a terzi del bene, o l'acquisto di questo in proprietà definitiva, dovrà corrispondere al cliente l'eventuale differenza, al netto dei costi sostenuti e degli interessi moratori maturati a carico del debitore, fra il debito complessivo di questo ed il valore a cui il bene è stato venduto o acquisito in proprietà"».
19.0.109
STEFANO ESPOSITO, MARCUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, ORRÙ, MARGIOTTA, RANUCCI, PEZZOPANE, VALDINOSI, ROMANO, SANTINI
ASSORBITO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)
1. I contratti di fornitura nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o di multipli del mese.
2. All'articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 20, lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio";
b) al comma 20, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero la restituzione di somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti. L'inottemperanza agli ordini di cui alla presente lettera, emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è sanzionata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259".
3. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";
b) dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:
"16-bis. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di periodicità della fatturazione, l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario; non inferiore ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione"».
19.0.110
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Smart Road)
1. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasfonmazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica a partire dal 1 gennaio 2018. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanata, a tal fine, una specifica direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autarizzata la spesa di 50 mila euro nell'anno 2017, 1 milione di euro nell'anno 2018 e nell'anno 2019 e 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
3. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
19.0.111
GASPARRI, D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI
ASSORBITO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.19-bis.
(Rimodulazione dei profili tariffari base di telefonia fissa e mobile)
1. All'articolo 70 del Decreto legislativo lº agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:
"3-bis) la specifica che il contratto e la fatturazione sono computati su base mensile, cioè sui numero di giorni di ciascun mese.";
b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora il gestore delle imprese di telefonia fissa e mobile contravvenga a quanto previsto dalla lettera f), numero 3-bis), l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni irroga una sanziene pari a euro 1 milione, che l'Autorità provvede a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constata. Qualora la mancata osservanza di quanto previsto dalla lettera f), numero 3-bis), del comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, l'Autorità ordina al medesimo gestore di corrispondere all'utente finale un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite.".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i gestori di telefonia fissa e mobile, istituiscono un numero gratuito al fine di garantire agli utenti la possibilità di accettare o di rifiutare, con conseguente rescissione del contratto, le variazioni contrattuali proposte dai gestori.».
19.0.112
GASPARRI, D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI
ASSORBITO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. È fatto divieto ai gestori di servizi di telefonia di rete fissa e mobile, di servizi televisivi a pagamento e ai fornitori di energia elettrica e gas e del sistema idrico, di emettere fatturazione che non abbia come base il mese o un suo multiplo.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma l, le Autorità competenti irrogano ai gestori una sanzione pari a euro 1 milione, che le stesse provvedono a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata.
3. Qualora il mancato rispetto del divieto di cui al comma l, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, le Autorità competenti ordinando ai gestori di corrispondere agli stessi utenti un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite».
19.0.113
GASPARRI, D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI
ASSORBITO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Per i servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e i servizi di media audiovisivi, come definiti nel Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, rivolti agli utenti finali, inclusi i consumatori, che prevedono il pagamento di un corrispettivo economico periodico, l'unità temporale per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione dei contratti è su base mensile o suoi multipli.
2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma l, da parte dei gestori dei servizi di cui al medesimo comma, le Autorità competenti irrogano agli stessi una sanzione pari a euro l milione, che le stesse provvedono a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata.
3. Qualora il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, le Autorità competenti ordinando ai gestori di corrispondere agli stessi utenti un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite.».
19.0.114
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche all'atticolo 234 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)
l. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, reti ombreggianti, di copertura e di protezione;
b) al comma 13, le parole "Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)" sono soppresse.
2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui aall'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. l contributi di cui all'articolo 234, comma10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo».
Conseguentemente:
a) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: «Fondi, ulteriori misure per esigenze indifferiblli e misure urgenti di semplificazione normativa»;
b) alla rubrica del provvedimento, dopo le parole: «materia finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «, di semplificazione normativa».
19.0.115
ASSORBITO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art 19-bis.
(Misure per la tutela dei consumatori nei contratti per la telefonia fissa e convergente e per gli altri servizi di pubblica utilità)
1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la telefonia fissa o per le offerte convergenti con la telefonia fissa, ad esclusione di quelle promozionali a carattere temporaneo o stagionale, la cadenza della fatturazione, per i consumatori, deve avvenire su base mensile o suoi multipli. Le medesime modalità di fatturazione devono essere previste anche per tutti gli altri contratti di fornitura di servizi di pubblica utilità, per i consumatori, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, le Autorità competenti possono irrogare agli operatori una sanzione fino a euro l milione. In caso di reiterazione dell'infrazione, le Autorità competenti possono irrogare una sanzione fino a euro 5 milioni».
19.0.116
ASSORBITO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 19-bis.
(Misure per la tutela dei consumatori nei contratti per la telefonia fissa e convergente e per gli altri servizi di pubblica utilità)
1. Per la telefonia fissa o per le offerte convergenti con Ia telefonia fissa, ad esclusione di quelle promozionali a carattere temporaneo o stagionale, la cadenza della fatturazione, per i consumatori, deve avvenire su base mensile o suoi multipli. Le medesime modalità di fatturazione devono essere previste anche per tutti gli altri contratti di fornitura di servizi di pubblica utilità, per i consumatori, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. Tutti i relativi contratti devono essere adeguati entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, le Autorità competenti possono irrogare agli operatori una sanzione fino a euro l milione. In caso di reiterazione dell'infrazione, le Autorità competenti possono irrogare una sanzione fino a euro 5 milioni».
19.0.117
RESPINTO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti
mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza
o per esigenze stagionali)
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
2. L'installazione dei suddetti carrati la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 nel rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti comma, trovano applicazione anche in presenza di vincoli derivanti da: strumenti urbanistici, paesaggistici, monumentali e storici».
19.0.118
BUCCARELLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MORONESE, PUGLIA, PAGLINI, LUCIDI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo
di vendita dei beni nelle aste giudiziarie)
1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568".».
19.0.119
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dall'articolo 39-bis della legge 11 novembre 2014, n. 164, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2402. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con specifico decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
19.0.120
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/2010 dopo le parole: "fluidi geotermici" aggiungere le seguenti: "o di sistemi geotermici a circuito aperto bilanciato definito quale un sistema di captazione di acque sotterranee e restituzione delle medesime nello stesso corpo acquifero sotterraneo di prima falda con gli stessi volumi e senza alterazione di alcun parametro chimico-fisico della falda ad eccezione della variazione di temperatura prodotta dal sistema di scambio termico".
2. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/2010 le parole: "utilizzazioni tramite sonde geotermiche" sono sostituite dalle seguenti: "piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2"».
19.0.121 (testo 3)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)
Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
19.0.121 (testo 2)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI
VEDI TESTO 3
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)
1. A parziale ristoro delle spese sostenute dalla Regione Lombardia per la candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della medesima Regione, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e spciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Mnistero della salute".
19.0.121
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)
1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
19.0.122
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)
1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
19.0.123
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti
mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza
o per esigenze stagionali)
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
2. Si applicano agli impianti di cui al precedente comma le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».
19.0.124
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 16 sostituire le parole: "31 dicembre 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2016";
b) al comma 17 sostituire le parole: "31 dicembre 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2016"».
19.0.2000
IL RELATORE
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Alla tabella A, allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce ''Istituto del nastro azzurro'' è aggiunta, in fine, la seguente: ''Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)''».
19.0.2001/1
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, sostituire l'articolo 19-bis con il seguente:
«Art. 19-bis.
(Equo compenso nei rapporti fra liberi professionisti e lavoratori autonomi nelle prestazioni rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni e nell'ambito di appalti pubblici)
1. In attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia dell'attività della Pubblica Amministrazione, il presente articolo è finalizzato a garantire l'equità dei compensi di liberi professionisti e lavoratori autonomi nelle prestazioni rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni e nell'ambito di appalti pubblici.
2. Ai fini del presente articolo, per "equo compenso" si intende un compenso economico proporzionato alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione.
3. Ai fini del presente articolo, per "prestazioni professionali", "attività professionali" e "servizi professionali" si intendono tutte le prestazioni di opera intellettuale regolate dagli articoli 2222 e ss. del codice civile erogate da liberi professionisti e lavoratori autonomi, incluse le forniture continuative di servizi e la partecipazione a collegi di revisione e organi di controllo, anche previsti dalle leggi, salvo ove il compenso non sia già determinato con apposita legge dello Stato; sono altresì incluse le prestazioni di servizi professionali svolti nell'ambito di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli incarichi e ai servizi professionali erogati a favore delle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 165; sono adottate in base alle competenze di cui all'articolo 117, co. 2, Cost., lettera e), in materia di tutela della concorrenza, lettera g), in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, e lettera l), in materia di ordinamento civile; si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province, autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
5. Con decreto nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono determinati, con cadenza biennale, i parametri economici di equità dei compensi, suddivisi per ogni singola figura professionale e per ogni attività tipica. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica acquisisce i pareri delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi. Tali parametri vengono stabiliti avendo riguardo alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione.
6. Per le professioni regolamentate in ordini, e collegi, i parametri di cui al comma 5 non possono in ogni caso essere inferiori ai valori stabiliti dai decreti recanti la determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le Pubbliche Amministrazioni commisurano il compenso delle attività professionali; in ogni modo affidate, avendo riguardo ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso, i parametri di equità di cui al comma 5 della presente legge costituiscono i livelli minimi dei compensi delle attività professionali, a cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi nel conferimento dei relativi incarichi. Essi non possono essere derogati in peius, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte.
8. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
"e) il compenso della collaborazione deve essere stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".
9. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è aggiunto, dopo il comma 6, il seguente:
"6-bis. Nella stipula di contratti per prestazioni e servizi professionali resi da liberi professionisti e lavoratori autonomi, le società a controllo pubblico sono tenute ad assicurare che il compenso della collaborazione sia stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".
10. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è aggiunta, in fine, la seguente frase: "i corrispettivi di cui al presente comma non possono essere derogati in peius, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".
11. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nell'appalto di servizi professionali da parte di liberi professionisti e lavoratori autonomi, la stazione appaltante è comunque vincolata a garantire che il compenso delle prestazioni professionali tengano conto della durata, della quantità e della complessità del lavoro, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".
12. In sede di prima attuazione del presente articolo, il decreto di cui al comma 5 è adottato entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entra in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
19.0.2001/2
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, TOMASELLI
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, apportare le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 inserire il seguente:
«01. All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituire le parole: "infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori", con le parole: "infortuni derivanti ai propri collaboratori" e, in fine, aggiungere il seguente periodo: "L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.»;
b) dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il presidente fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali aventi la funzione di individuare e proporre al Ministero della giustizia i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari"»;
c) al comma 2 le parole: «Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 introdotto dal presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense».
19.0.2001/3
RITIRATO
All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis, ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «in favore», aggiungere le seguenti: «delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, le società egli organismi a partecipazione pubblica»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri per l'individuazione dell'equo compenso sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, o sono inferiori ai corrispettivi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure in materia di equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi».
19.0.2001/4
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 1, dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «nonché di Enti Pubblici, anche non economici,».
19.0.2001/5
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, al comma 1 dell'articolo 19-bis, apportare le seguenti modifiche:
all'alinea 1, sopprimere il periodo: «Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.»;
all'alinea 2, sostituire le parole: «tenuto conto dei», con le seguenti parole: «e, salvo il caso in cui sia garantito all'avvocato un minimo di fatturato complessivo annuo, quando non sia di misura inferiore a quella individuata dai»;
all'alinea 4, sopprimere l'inciso: «anche in ragione della non equità del compenso pattuito»;
alla lettera a) dell'alinea 5, aggiungere, in fine, le parole: «alla condizione che sia fatto salvo il diritto dell'avvocato di recedere dallo stesso»;
alla lettera c) dell'alinea 5, dopo le parole: «prestazioni aggiuntive», aggiungere le seguenti parole: «che non siano previamente e specificamente indicate e»;
all'alinea 5, sopprimere le lettere b), d), e), g), h);
dopo l'alinea 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Sono nulle le clausole che consistono:
a) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
b) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
c) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
d) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
e) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati».
Conseguentemente,
all'alinea 8, sostituire le parole: «commi 4, 5 e 6 sono nulle», con le seguenti parole: «commi 4, 5, 5-bis e 6 sono nulle»;
all'alinea 9, sostituire le parole: «data di sottoscrizione delle convenzioni medesime», con le seguenti parole: «dalla conclusione dell'ultimo incarico conferito ed accettato»;
all'alinea 9, sostituire le parole: «entro 24 mesi», con le seguenti parole: «entro 60 mesi».
19.0.2001/6
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, alle attività in favore delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni».
19.0.2001/7
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il campo d'applicazione delle seguenti disposizioni è esteso inoltre ai rapporti professionali che gli avvocati di cui al comma 1 intrattengono con la Pubblica Amministrazione in quanto a bandi, affidamenti e appalti pubblici».
19.0.2001/8
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 13, comma 6» aggiungere le seguenti: «, e tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricompense nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto similari»;
b) al comma 10, dopo le parole: «dell'articolo 13, comma 6» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricompense nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto similari,».
19.0.2001/9
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, alla fine del comma 2, dell'articolo 13-bis, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, i minimi previsti dai citati parametri sono inderogabili».
19.0.2001/10
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis, nella rubrica alla fine aggiungere le parole: «nonché per i professionisti nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni».
E, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«4. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista in favore della Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.
5. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei Professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 6.
6. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 5 viene istituito all'interno del tavolo di cui all'articolo17 della legge del 22 maggio n.81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti, e Ministeri Interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti.
7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».
19.0.2001/11
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sopprimere le parole: «, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione»;
b) sopprimere i commi 6 e 7;
c) al comma 8, sostituire le parole: «dei commi 4, 5 e 6» con le seguenti: «del presente articolo»;
d) al comma 10, sopprimere le parole: «dei commi 4, 5 e 6».
19.0.2001/12
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, eliminare le seguenti parole: «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa,»;
b) il comma 6 è soppresso;
c) al comma 7, le parole: «da 4 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 5».
19.0.2001/13
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, al comma 5, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) nella previsione che il compenso pattuito per la difesa in giudizio spetti unicamente in caso di esito positivo del giudizio;».
19.0.2001/14
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis) In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di recepimento e attuative della Direttiva 2006/123/CE e dalla legge 29 luglio 2003, n. 229, al fine di tutelare l'equità del compenso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quest'ultima si applica anche ai professionisti iscritti a ordini e collegi e dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».
19.0.2001/15
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire le parole: «lettere a) e c)» con le seguenti: «lettere a), b), c), d), e) e g)».
19.0.2001/16
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere il comma 9.
19.0.2001/17
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», comma 9, sostituire le parole: «dalla data di sottoscrizione» con le seguenti: «dalla data della cessazione».
19.0.2001/18
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Le previsioni della presente legge relative alla non equità del compenso pattuito si applicano per i soli incarichi professionali conferiti dopo la sua entrata in vigore».
19.0.2001/19
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto, dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili».
Conseguentemente,
alla rubrica dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;
al comma 2 dopo le parole: «31 dicembre 2012, n. 247» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis».
19.0.2001/20
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle di professionista».
Conseguentemente,
alla rubrica dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;
al comma 2 dopo le parole: «31 dicembre 2012, n. 247» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis».
19.0.2001/21
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Le disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal presente articolo, si applicano per singoli incarichi professionali conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinnovate entro sei mesi dalla medesima data per l'adeguamento alle disposizioni del citato articolo 13-bis.
4. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
19.0.2001/22
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, al capoverso «Art. 19-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di equo compenso)».
Conseguentemente, al capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Il presente articolo è altresì finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale, delle professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e ai mediatori di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente. Ai fini del presente articolo, si considerano committenti anche le pubbliche amministrazioni.
2-ter. Per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
2-quater. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.
2-quinquies. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri ove vigenti per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, dei professionisti ai sensi della legge n. 4 del 2013, e dei mediatori di cui dalla legge 3 febbraio 1989, n.39 definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 2-sexies.
2-sexies. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2-quinquies, ove non vigenti, con regolamento del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene istituito all'interno del tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
2-septies. All'interno del tavolo di cui al comma 2-sexies, possono essere costituite delle Commissioni per:
a) la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate composte dai soli rappresentanti degli ordini e le istituzioni;
b) la definizione dei parametri delle prestazioni libere composte dai soli rappresentanti delle associazioni e le istituzioni;
c) la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche delle professioni regolamentati composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le istituzioni.
2-octies. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 2-bis opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.
2-nonies. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.;
2-decies. Dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-nonies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
19.0.2001/23
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«3. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».
19.0.2001/24
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 19-ter.
(Equo compenso nelle professioni regolamentate e nel lavoro autonomo)
1. Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265, dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 febbraio 2013, n. 46, dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 19 luglio 2016, n. 165, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016.
3. È nulla la clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio .contrattuale tra il professionista e la pubblica amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi degli esercenti le professioni non organizzate definiti ai sensi del comma 3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al periodo precedente, il tavolo tecnico di confronto permanente di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è integrato con un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da rappresentanti delle forme aggregative di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità di funzionamento del tavolo tecnico integrati ai sensi del presente comma.
4. Si considerano vessatorie le clausole che all'interno di una convenzione stipulata tra un professionista di cui ai commi 2 e 3 un committente determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente e che consistono:
a) nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;
c) nell'attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
d) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo esclusivamente gratuito;
e) nella pattuizione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese;
f) nella pattuizione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla conclusione della prestazione;
g) nella previsione dello svolgimento di tirocinio di stage a titolo gratuito.
5. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
19.0.2001/25
SACCONI, MANDELLI, MARINELLO, BONFRISCO
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 19-ter.
(Equo compenso delle professioni regolamentate)
1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corri spetti vi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È nulla ogni clausola o del patto che di qui al termina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».
19.0.2001/26
SACCONI, MANDELLI, MARINELLO, BONFRISCO
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 19-ter.
(Equo compenso per le professioni di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4)
1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto in favore dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articolo 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente, opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».
19.0.2001/27
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, alinea, sostituire le parale: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti».
Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 19-bis.», aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 19-ter.
(Misure in materia di equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi)
1. Al fine di tutelare l'equità del compenso dei professionisti, le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri per l'individuazione dell'equo compenso sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, o sono inferiori ai corrispettivi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
19.0.2001/28
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti».
Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 19-bis», aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 19-ter.
(Misure in materia di equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi)
1. Al fine di tutelare l'equità del compenso dei-professionisti, le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n; 247, si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri per l'individuazione dell'equo compenso sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, o sono inferiori ai corrispettivi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche qualora tali prestazioni siano rese in favore di amministrazioni pubbliche».
19.0.2001/29
RESPINTO
All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il secondo periodo del comma 11 è abrogato.
19.0.2001 (testo 2)
IL RELATORE
APPROVATO
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 19-bis.
(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)
1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:
''Art. 13-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie)
1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile''.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
19.0.2001
IL RELATORE
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 19-bis.
(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)
1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:
''Art. 13-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie)
1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile''.
2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 introdotto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
19.0.2200/1
IMPROPONIBILE
All'emendamento 19.0.2200, articolo 19-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «fondi europei» eliminare le parole da: «, limitatamente» a «5.000 euro,»;
b) dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «alle domande presentate dopo» ed eliminare le parole da: «decorsi otto mesi» a «testo vigente prima del».
19.0.2200/2 (testo 2)
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, ORELLANA
IMPROPONIBILE
Nel primo periodo, dopo le parole: "limitatamente a quelli" sostituire le parole: "di superficie non superiore ad un ettaro e che ricevono aiuti a valere su fondi comunitari di importo non superiore a 5000 euro" con le seguenti: "che ricevono aiuti a valere sui fondi comunitari di importo non superiore a 30.000 euro".
19.0.2200/2
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, ORELLANA
VEDI TESTO 2
All'emendamento 19.0.2200, nel primo periodo, sostituire la parola: «aiuti» con le seguenti: «pagamenti diretti sul primo pilastro della PAC».
19.0.2200/3
IMPROPONIBILE
All'emendamento 19.0.2200, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 euro, si applicano decorsi otto mesi» con le seguenti: «1.000 euro, si applicano decorsi sei mesi».
19.0.2200 (testo 2)
IL RELATORE
APPROVATO
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
1. All'articolo 83, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole "fondi europei" sono aggiunte le parole "per un importo superiore a 5000 euro".
2. All'articolo 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole "fondi europei" sono aggiunte le parole "per un importo superiore a 5000 euro".
19.0.2200
IL RELATORE
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni interessate di adeguare i rispettivi sistemi di gestione ed assicurare un'efficace attuazione delle misure inerenti la documentazione antimafia, senza ritardi per i soggetti privati destinatari dei contributi, gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli articoli 25 e 28 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, per la parte in cui fanno rispettivamente riferimento ai terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei, limitatamente a quelli di superficie non superiore ad un ettaro e che ricevono aiuti a valere su fondi comunitari di importo non superiore a 5.000 euro, si applicano decorsi otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le attività istruttorie avviate in ottemperanza delle predette disposizioni restano sospese fino alla data menzionata nel precedente periodo. Sino alla medesima data le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 3, lett. e) del predetto decreto legislativo continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 161 del 2017.
20.1
ENDRIZZI, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Apportare le seguenti modifiche:
1) sopprimere il comma 1;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:
a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «35.000»;
b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «65.000»;
3) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
20.2
RESPINTO
Sopprimere il comma 1.
20.3
RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON
RESPINTO
Sopprimere il comma 1.
20.4
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
RESPINTO
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In previsione della prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel pieno rispetto dei princìpi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, avvia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009».
Conseguentemente all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20»;
e, all'articolo 20, sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 330 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;
e, al medesimo articolo 20, sopprimere il comma 3;
e, al medesimo articolo 20, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
20.5
RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON
RESPINTO
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
«1. Per assicurare la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro il31 dicembre 2017 1'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari; individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.
1-bis. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio comprensivo del compenso non inferiore all'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
1-ter. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell'anno 2018, indipendentemente. Dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017;
c) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall'attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
1-quater. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.».
20.6
RITIRATO
Al comma 1, sostituire le parole da: «, commi 3 e 4» fino a: «dell'atto di concessione» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio della raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e al fine di assicurarne la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva provvede ad avviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la selezione pubblica per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea».
20.7
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, VACCIANO, DE PIETRO, MUSSINI, BIGNAMI, URAS
RITIRATO
Al comma 1, sostituire le parole: «la prosecuzione del rapporto concessorio in essere», con le seguenti: «un bando di gara».
20.8
RITIRATO
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal lº gennaio 2018 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone.
All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 55 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo».
20.9
DI BIAGIO, GUALDANI, BERGER, VICARI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra i1 totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone».
20.10
DI BIAGIO, MICHELONI, GUALDANI, VICARI
RITIRATO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 18, comma 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge de1 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "1º giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2019". Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 19 milioni di euro per l'anno 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».
20.11
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale».
20.12
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».
20.13
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n.147, le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole: "A partire dal 2019"».
20.14
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «66 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le lettere f) e g), e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Il prestito di cui all'articolo l, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2015, n. 283, è prorogato, per l'importo non ancora speso alla data della conversione in legge del presente decreto-legge, fino all'aggiudicazione del trasferimento della proprietà del Gruppo ILVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del Gruppo ILVA. Il predetto prestito è rimborsato nell'anno 2019 con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo l del predetto decreto-legge».
20.15
RITIRATO
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Per assicurare l'operatività presso la Corte dei conti della Commissione di cui al comma 4-ter è autorizzata la spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2018.
4-ter. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, e al comma 4, secondo periodo, le parole da: "che abbiano conseguito" fino a: "delle province autonome di Trento e di Bolzano," sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. È istituita presso la Corte dei conti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguita denominata 'Commissione'. La Commissione esercita le competenze ad essa attribuite dal presente articolo e dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Ferma restando la dotazione organica della Corte dei conti, la Commissione è composta da cinque magistrati nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte dei conti tra i consiglieri in servizio. Il mandato dei componenti della Commissione non è rinnovabile. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il Presidente della Corte dei conti individua tra i componenti il Presidente della commissione, che ne coordina i lavori. Impartisce altresì le opportune disposizioni al fine di assicurare il coordinamento organizzativo tra le attività della Commissione e quelle del collegio di cui all'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche in relazione all'utilizzo delle strutture di supporto e alla pubblicazione dei risultati dei controlli. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati la Commissione di cui al presente articolo può avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. l dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui al periodo precedente sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario".
c) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è pubblicata sul sito internet della Corte dei conti";
d il comma 6 è abrogato;
e) al comma 7 le parole: "di cui al comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente," e le parole: "nel termine di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio di ogni anno".
4-quater. Le disposizioni del comma 4-ter, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96. In via transitoria, le disposizioni del comma 4-ter, lettere da b) a e), non si applicano al controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari anteriori al 2017, che è effettuata dalla Commissione di cui all'articola 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 150 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 1017; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
20.16
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «868,379 milioni di euro per l'anno 2017» e dopo le -parole: «degli stati di previsione dei Ministeri» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Conseguentemente, all'Allegato I, sopprimere la voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali,», e all'articolo 9 sestituire il comma 1 con il seguente:
«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 75,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 424,5 milioni di euro -per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20».
e, al comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «375,5 milioni di euro per l'anno 2018».
20.17
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Al comma 5, apportare le seguenti variazioni:
– alla lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.122,879 milioni»;
– sopprimere la lettera c);
e, conseguentemente:
1) all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «624.000» ed apportare le seguenti variazioni:
a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «27.000» e al Programma «1.4 Regolazioni-contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «25.000»;
b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «55.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «55.000»;
2) al comma 7, sopprimere le parole da: «e quanto a 30 milioni» fino a: «Ministero dello sviluppo economico,».
20.18
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA
Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:
1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «641.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:
a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;
b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «67.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «67.000»;
2) sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'interno.
20.19
BULGARELLI, CATALFO, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CASTALDI, GIROTTO
Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:
1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «634.000» e quindi:
a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;
b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «60.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «60.000»;
2) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituire: «224.500» con «184.500» e quindi, alla Missione «1. Politiche per il lavoro», sostituire: «80.000» con «40.000».
20.20
LEZZI, CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI, CASTALDI, GIROTTO
Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:
1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «634.000» e quindi:
a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32 000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;
b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «60.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «60.000»;
2) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituire: «224.500» con «184.500» e quindi, alla Missione «3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», sostituire: «125.000» con «85.000» e al Programma «3. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva», sostituire «125.000» con «85.000».
20.21
BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI, LEZZI, SERRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, GIROTTO
Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:
1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «613.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:
a) alla Missione «1 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «22.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire: «10.000» con: «20.000»;
b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «49.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «49.000»;
c) sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
20.22
ENDRIZZI, CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 5, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:
«f) quanto a 534 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-bis».
Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
20.23
RITIRATO
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000».
20.24
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero dell'anno successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse, nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi"».
20.25
Al comma 7 sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «Ministero dell'Economia e delle Finanze».
20.26
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n.228, terzo periodo la parola: "massimo" è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1º gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale"».
20.27
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1):
i) sottopunto I), le parole: "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "2 euro per utenza";
ii) sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "1,80 euro per utenza";
b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».
20.28
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».
20.29
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): "A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».
20.30
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'elenco numero 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono eliminate».
20.31
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».
20.32
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Il comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte delle competenze sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui ai decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».
20.33 (testo 2)
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
APPROVATO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»
20.33
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Restano attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le entrate alle stesse spettanti in base ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione».
20.34
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico"».
20.35
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale"».
20.36
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:
a) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
20.37
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».
20.38
Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».
20.39
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI
Dopo i1 comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
20.40
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«All'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 26 giugno 2016, n. 113 le parole: "bilancio di previsione 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione 2018-2020" e le parole: "2016" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "2017"».
20.41
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
"13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo."».
20.42
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».
20.43
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».
20.44 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
"8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-sexies), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,";
b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse,
c) alla fine del periodo, inserire il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018."
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis.
20.44
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-sexies), dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,"».
20.45
RITIRATO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-sexies), dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti nelle province interamente montane confinanti con stati esteri di cui all'articolo l, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56".».
20.46
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di TPL automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi TPL ferroviari regionali.
Agli oneri derivanti dal comma sopra riportato, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».
20.47
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto pubblico regionale relativamente ai servizi automobilistici provinciali e comunali e ai servizi ferroviari regionali è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019».
20.48
RITIRATO
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. In riferimento alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 218/2016 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e tenendo conto di quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art ai sensi degli articoli 16, commi l, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma l, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", in relazione al personale di ricerca precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente diritto alla stabilizzazione così come previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", articolo 20 commi 1 e 2 Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ovvero procedere alla stabilizzazione del personale precario nella misura di: 1.138 unità di personale con contratto a tempo determinato (comma l, art. 20, decreto legislativo 25 maggio, 2017, n. 75 e 1.496 posizioni da mettere al bando con riserva di posti nella misura del 50 per cento (comma 2, articolo 20 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75). Per far fronte a tutto ciò i finanziamenti occorenti stimati ammontano a 120.211.000,00 di euro».
20.49
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«9. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 è così riformulato:
"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (...)"».
20.50
RITIRATO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«9. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2018-2020, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e, comunque, nel limite massimo delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata pari a 3 milioni di euro per anno.
Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento"».
20.0.1
RITIRATO
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis.
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)
1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis";
b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
"Art. 12-bis.
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)
1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessa da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).
2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.
4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
c) all'articolo 91, comma l-bis, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
‘c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto a i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'.
2. Dopo l'articolo 60-bis.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
'Art. 60-bis.4-bis.
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)
1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis del Testo unico bancario.
2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del Testo unico bancario è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati"'».
20.0.2
RESPINTO
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis.
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)
1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis";
b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
"Art. 12-bis.
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)
1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).
2. L'applicazione dell'articolo 91, comma l-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.
4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello:
c) all'articolo 91, comma l-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
‘c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'.
2. Dopo l'articolo 60-bis.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
'Art. 60-bis.4-bis.
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)
1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma l-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.
2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del Testo unico bancario è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati"'».
20.0.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)
1. Per esigenze di adeguamento ai princìpi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».
x1.1000/1
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO
RESPINTO
All'emendamento del Governo x1.1000 sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».
Conseguentemente, dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:
«1-ter. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 1-vicies".
1-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subìti dai figli delle vittime".
1-quinques. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata".
1-sexies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539".
1-octies. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 463-bis.
(Sospensione dalla successione)
Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, ché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo".
1-nonies. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 537-bis.
(Indegnità a succedere)
1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere".
1-decies. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 537-bis".
1-undecies. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata; o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.
1-duodecies. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.
1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.
1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum.
1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis".
1-terdecies. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:
a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subìto, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;
b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;
e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.
1-quaterdecies. Salvo quanto previsto dal comma 1-terdecies, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quindecies. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 1-vicies.
1-sedecies. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1-septiesdecies. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
"5.quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa".
1-octiesdecies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
1-noviesdecies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
1-vicies. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-noviesdecies, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-Semel et vicies. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici"».
x1.1000/2
RESPINTO
All'emendamento del Governo x1.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai delitti contro la persona di cui al Libro Secondo, Titolo XII del codice penale».
x1.1000
IL GOVERNO
APPROVATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis'"».
x1.1500
IL GOVERNO
INAMMISSIBILE
All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 7 dell'articolo 1, della legge 23 giugno 2014, n.89, sostituire le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5," con le seguenti: "Entro il 31 luglio 2018";
1-ter. Al comma 4, dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sostituire le parole: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2," con le seguenti: "Entro il 31 luglio 2018";
1-quater. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
Coord.1
IL RELATORE
APPROVATO
All'emendamento 1.3 (testo 2) le parole: "sono fissati al 30 novembre 2017" sono sostituite dalle parole: "in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017".
Coord.2
IL RELATORE
APPROVATO
All'articolo 1.0.33 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sostituire la parola: "1018" con la seguente: "2018";
al comma 4 sostituire le parole: "1972, n. 633." con le seguenti: "1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";
al comma 5 sostituire la parola: "approvazione" con la seguente: "attuazione".
Coord.3
IL RELATORE
APPROVATO
All'emendamento 5.0.36 (testo 2) le parole: "15 giorni" sono sostituite dalle parole: "45 giorni".
1.81 testo 2-19.0.79-19.0.81-.19.0.82 (testo 2)
APPROVATO
«Art. 19-bis
All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";
All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta"».
All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 2256, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate Riscossione".
I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del Direttore della medesima agenzia in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.
La proroga dei termini disposta ai sensi del coma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.
All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto le presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di acceso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza."»
19.0.79-19.0.81-19.0.82 (testo 2)
VEDI 1.81 testo 2 - 19.0.79-19.0.81-19.0.82 (testo 2)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";
All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".
All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 2256, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate Riscossione".
I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del Direttore della medesima agenzia in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.
La proroga dei termini disposta ai sensi del coma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.
All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto le presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di acceso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza."
7.0.14 testo 2/1
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendarnento 7.0.14 (testo 2), sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano all'agenzia delle entrate e all'agenzia delle dogane e dei monopoli salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.";
b) sostituire l'articolo 54-bis con il seguente:
"Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, in buona fede segnala al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. È in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico avvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai favoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso dei segnalante alla rivelazione della sua identità.
4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittogafia per garantire la riservatezza dell'indennità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.
7. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
8. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso"».
Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione;
e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.
7-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 7-bis può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
7-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».
7.0.14 testo 2/2
DECADUTO
All'emendamento del 7.0.14, al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «obblighi tributari,», inserire le seguenti: «e in particolare».
7.0.14 testo 2/3
SCIASCIA, CARRARO, D'ALÌ, CASSANO
DECADUTO
All'emendamento del 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «degli illeciti», inserire le seguenti: «purché nell'ambito di politiche omogenee nazionali e che non determinino disparità nel rapporto con i contribuenti».
7.0.14 testo 2/4
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera a), al numero 1), le parole: «, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di competenza territoriale,», sono soppresse.
7.0.14 testo 2/5
GUERRA, MAURO MARIA MARINO, RICCHIUTI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera a), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: «competenza territoriale,», aggiungere le seguenti: «, ma comunque nel rispetto delle competenze del giudice tributario,».
7.0.14 testo 2/6
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14, al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-bis) la lettera c) del comma 3 è soppressa».
7.0.14 testo 2/7
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14, al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con apposito decreto, stabilisce:
a) le modalità di vigilanza sull'operato delle agenzie sotto il profilo della trasparenza, e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
b) le modalità di esercizio delle funzioni assegnate;
c) i presidi finalizzati al contrasto e alla deterrenza dei fenomeni corruttivi in coerenza con le previsioni della legge n. 190 del 2012"».
7.0.14 testo 2/8
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire il punto 4.2) con il seguente:
«4.2) alla lettera c), le parole: "del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi compresi quelli derivanti dal recupero di gettito nella lotta all'evasione e dal migliorato adempimento spontaneo dei contribuenti, effettivamente conseguiti, detratta una somma relativa alle richieste di pagamento di somme già versate nei tempi previsti finalizzata all'indennizzo dei soggetti colpiti da tali richieste, ove esse siano responsabilità dell'agenzia stessa"».
7.0.14 testo 2/9
DECADUTO
All'emendamento 7.0.4 testo 2, al comma 2, lettera a), numero 2), dopo il punto 4.2) inserire il seguente:
«4.2-bis) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) la quota destinata all'indennizzo dei soggetti colpiti da richieste di pagamento di somme già versate nei tempi inizialmente previsti o comunque palesemente non dovute per mancata o tardiva notificazione, nei casi in cui la responsabilità della richiesta non sia fiscale; tale quota, che include anche il rimborso dell'onere per l'agenzia fiscale sarà addebitata all'ente emittente"».
7.0.14 testo 2/10
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere la lettera c);
b) al comma 2, la lettera e), sopprimere il numero 1).
7.0.14 testo 2/11
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, sopprimere la lettera c).
7.0.14 testo 2/12
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lattera c), è soppressa.
7.0.14 testo 2/13
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere la seguente parola: «consecutivi».
7.0.14 testo 2/14
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), articolo aggiuntivo, al comma 2, la lettera g) è soppressa.
7.0.14 testo 2/15
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), articolo aggiuntivo, al comma 2 è soppressa la parte della lettera g), che prevede l'introduzione del nuovo articolo 70-bis.
7.0.14 testo 2/16
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera g), sopprimere il capoverso «Art. 70-bis.» (Regole di finanziamento).
7.0.14 testo 2/17
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al capoverso «Art. 7-bis», comma 2, sopprimere alla lettera g), il capoverso «Art. 70-bis».
7.0.14 testo 2/18
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-bis», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «0,823 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una percentuale non inferiore a 0,823 per cento e non superiore a 1,49 per cento»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «1,338 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una percentuale non inferiore a 1,338 per cento e non superiore a 2 per cento»;
c) al comma 5, le parole da: «può modificare» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «modifica le percentuali nell'intervallo previsto dal comma 1 e aggiorna gli elenchi ivi previsti in coerenza, con gli obiettivi programmati di finanza pubblica».
7.0.14 testo 2/19
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), dell'articolo 7-bis, dopo l'alinea 2, è inserito il seguente alinea:
«2-bis. In sede di prima applicazione, anche al fine di superare le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, le agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale in servizio, con i seguenti requisiti:
a) possesso della laurea specialistica;
b) almeno dieci anni di anzianità nella terza area;
c) svolgimento, negli ultimi dieci anni, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni, anche non continuativi, conseguendo valutazioni positive;
d) superamento di almeno una procedura selettiva interna, per il conferimento di un incarico di funzioni dirigenziali, bandita dalle stesse agenzie fiscali, conseguendo l'idoneità a poter svolgere un incarico dirigenziale.
L'inquadramento viene effettuato, entro il 31 dicembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali.».
7.0.14 testo 2/20
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), dell'articolo 7-bis, dopo l'alinea 2, è inserito il seguente alinea:
«2-bis. In sede di prima applicazione, anche al fine di superare le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, le agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale in servizio, con i seguenti requisiti:
a) possesso della laurea specialistica;
b) almeno dieci anni di anzianità nella terza area;
c) svolgimento, negli ultimi dieci anni, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni, anche non continuativi, conseguendo valutazioni positive;
d) superamento di almeno una procedura selettiva interna, per il conferimento di un incarico di funzioni dirigenziali, bandita dalle stesse agenzie fiscali, conseguendo l'idoneità a poter svolgere un incarico dirigenziale.
L'inquadramento viene effettuato, entro il 31 dicembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali.».
7.0.14 testo 2/21
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei comma 1» inserire le seguenti: «con esclusione di quelle relative ai proventi derivanti dai contratti conclusi con i concessionari in materia di gioco».
7.0.14 testo 2/22
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «70-bis», comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «sentite le organizzazioni sindacali», aggiungere le seguenti: «in ordine ai criteri di riparto».
7.0.14 testo 2/23
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le disposizioni legislative volte al contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche sono attuate dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in coerenza con l'autonomia contabile e di bilancio ad esse attribuita, fermo restando il conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti dalla legge.».
7.0.14 testo 2/24
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso 70-ter apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 1, dopo le parole: «le materie» aggiungere le seguenti: «e i criteri»;
– al comma 1, dopo le parole: «indicate al comma 2» aggiungere le seguenti: «e al comma 3»;
– aggiungere in fondo al comma 1 il seguente periodo: «e nel rispetto delle procedure di contrattazione e partecipazione previste dal CCNL de1 Comparto delle Funzioni Centali e del Contratto Collettivo di Amministrazione».
7.0.14 testo 2/25
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso 70-ter, aggiungere in fine al comma 1 il seguente periodo: «Sulle materie indicate al comma 2, saranno recepiti i contenuti delle intese con le organizzazioni sindacali rappresentative e con le rappresentanze sindacali unitarie dei dipendenti e dei dirigenti, secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali e di Amministrazione.»
7.0.14 testo 2/26
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-ter», comma 2, sopprimere la lettera e).
7.0.14 testo 2/27
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-ter», comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) detta norme per garantire la piena tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54-bis decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
7.0.14 testo 2/28
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-ter», al comma 3, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «fino a tre vicedirettori» con le seguenti: «non più di un vicedirettore».
7.0.14 testo 2/29
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-ter», al comma 3, lettera a), sopprimere, il numero 4).
7.0.14 testo 2/30
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera g), capoverso «»Art. 70-ter», al comma 3, lettera b), numero 2), le parole da: «mediante una selezione interna» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «mediante procedura concorsuale interna per titoli ed esami».
7.0.14 testo 2/31
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-ter», al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 5).
7.0.14 testo 2/32
DECADUTO
Al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
«h) l'Articolo 71 è sostituito dal seguente:
"Art. 71. – (Personale) – 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica, sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
2. L 'agenzia delle entrate e agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;
b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie dì compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, fermo restando che il numero di candidati ammessi alla prova scritta non può essere inferiore a quattro volte il numero dei candidati esonerati di cui al periodo seguente. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a) punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private; dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata quatificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.
3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimento amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4; del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.
5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
7.0.14 testo 2/33
DECADUTO
Al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
«h) l'Articolo 71 è sostituito dal seguente:
"Art. 71. – (Personale) – 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativa 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale dì secondo livello, d 'intesa con le organizzazioni sindacali.
2. L 'Agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio pres.so altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;
b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per esami, fermo restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed i una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, fermo restando che il numero di candidati ammessi alla prova scritta non può essere inferiore a sette volte il numero di posti messi a concorso e, comunque, a tremila. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi cli responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a) punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree-tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.
3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimento amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.
5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere di finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
7.0.14 testo 2/34
DECADUTO
Al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
«h) l'Articolo 71 è sostituito dal seguente:
"Art. 71. – (Personale) – 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e del monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito dì una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga. al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive a carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;
b) l 'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato; professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti dì prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.
3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimento amministrativi, compresi tutti gli atti che-impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli che acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.
5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
7.0.14 testo 2/35
DECADUTO
Al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
«h) l'Articolo 71 è sostituito dal seguente:
"Art. 71. – (Personale) – 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro del dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
2. L 'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorica, pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;
b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compili istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, fermo restando che il numero di candidati ammessi alla prova scritta non può essere inferiore a- sette volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, a tremila. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.
3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimento amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.
5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
7.0.14 testo 2/36
DECADUTO
All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
"Art. 71. - (Personale). – 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati; con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;
b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.
3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimento amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici; di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n, 165 è approvato, anche per le finalità di cui 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.
5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sano incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo; valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
7.0.14 testo 2/37
DECADUTO
All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
h) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - (Personale). – 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, avvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;
b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.
3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimento amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.
5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».
7.0.14 testo 2/38
DECADUTO
All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
h) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - (Personale). – 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;
b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, fermo restando che il numero di candidati ammessi alla prova scritta non può essere complessivamente inferiore a tre volte il numero dei candidati di cui al periodo seguente. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a) punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.
3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimento amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.
5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
7.0.14 testo 2/39
DECADUTO
All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
h) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - (Personale). – 1 . Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratica retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;
b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, fermo restando che il numero di candidati ammessi alla prova scritta non può essere inferiore a sette volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, a tremila. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a) punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.
3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimento amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli; il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.
5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
7.0.14 testo 2/40
DECADUTO
All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera h), capoverso «Art. 71.» apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto nel presente articolo»;
al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
al comma 2, aggiungere dopo le parole: «reclutamento del personale», le seguenti: «e nel rispetto delle intese con le 00.SS. rappresentative del personale e deiDirigenti».
7.0.14 testo 2/41
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera h), capoverso «Art. 71.» al comma 1, le parole da: «nell'ambito di una apposita» fino a: «contrattazione di riferimento.» sono soppresse.
7.0.14 testo 2/42
DECADUTO
All'emendamento 7.014 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «d'intesa», con la seguente: «sentite».
7.0.14 testo 2/43
DECADUTO
All'emendamento 7.014 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante».
Conseguentemente, aggiungere alla fine della medesima lettera a) le seguenti parole: «; fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato a funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche.».
7.0.14 testo 2/44
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA
DECADUTO
All'emendamento 7.014 (testo 2), comma 2, lettera h), sub articolo 71 (Personale), comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) per esigenze di adeguamento ai princìpi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».
E alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «l'accesso alla qualifica dirigenziale» con le seguenti: «l'accesso ordinario alla qualifica dirigenziale»;
b) le parole: «Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.» sono soppresse.
7.0.14 testo 2/45
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA
DECADUTO
All'emendamento 7.014 (testo 2), comma 2, lettera h), sub articolo 71 (Personale), comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) Per esigenze di adeguamento ai princìpi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente molo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi; conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».
E alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «l'accesso alla qualifica dirigenziale» con le seguenti: «l'accesso ordinario alla qualifica dirigenziale»;
b) le parole: «Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.» sono soppresse».
7.0.14 testo 2/46
DECADUTO
All'emendamento 7.014 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «titoli ed».
Conseguentemente, alla medesima lettera b), sopprimere gli ultimi due periodi.
7.0.14 testo 2/47
DECADUTO
All'emendamento 7.014 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «il limite», con le seguenti: «un limite».
7.0.14 testo 2/48
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.014 (testo 2), comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, a carattere pratico,».
7.0.14 testo 2/49
DECADUTO
All'emendamento 7.014 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «È ammesso alle prove scritte un numero di candidati almeno pari a quattro volte i posti messi a concorso.».
7.0.14 testo 2/50
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, lettera b), sopprimere il terzo periodo.
7.0.14 testo 2/51
DECADUTO
All'emendamento 7.014 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «Le Commissioni di valutazione», inserire le seguenti: «sono nominate dal Ministro dell'economia e delle finanze e».
7.0.14 testo 2/52
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «Le Commissioni di valutazione sono composte», inserire le seguenti: «in numero uguale tra loro».
7.0.14 testo 2/53
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, lettera b), al quarto periodo, le parole da: «dirigenti di prima fascia dell'agenzia» fino a: «tra i quali è scelto il presidente,» sono soppresse.
7.0.14 testo 2/54
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art 71», comma 2, lettera b), quarto periodo, sopprimere le parole: «e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza».
7.0.14 testo 2/55
BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, lettera b), sopprimere il sesto periodo.
7.0.14 testo 2/56
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) In sede di prima applicazione, le agenzie fiscali procedono al diretto inquadramento, nel corrispondente ruolo dirigenziale, del proprio personale in servizio, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto negli ultimi dieci anni, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni, anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato, a totale invarianza finanziaria, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali.».
7.0.14 testo 2/57
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 71 – (Personale)», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali.».
7.0.14 testo 2/58
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 71 - (Personale)», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali.».
7.0.14 testo 2/59
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), dopo l'articolo 71 comma 2 lettera b), inserire la seguente:
«b-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso-di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre-anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».
7.0.14 testo 2/60
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutte le valutazioni di cui al presente comma è titolo di demerito la responsabilità di richieste indebite di pagamento o di documenti già in possesso o di richieste di qualsiasi adempimento in violazione dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in particolare all'articolo 3».
7.0.14 testo 2/61
GUERRA, MAURO MARIA MARINO, RICCHIUTI
DECADUTO
All'emendamento 7.0.14 (testo 2), dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi.»