Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2683
Azioni disponibili
1.1
Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «salvo che il fatto costituisca più grave reato».
1.2
LA RELATRICE
Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» sostituire le parole: «o di relazione domestica» con le seguenti: «, di relazione domestica o approfittando di una condizione di vulnerabilità».
1.3
Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», dopo la parola: «domestica» inserire le parole: «o facendo leva su precetti religiosi».
1.4
Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «con sé o con terzi».
1.5
Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «anche in un Paese estero».
1.6
LA RELATRICE
Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» dopo le parole: «da cui derivano» inserire le seguenti: «di fatto».
1.7
LA RELATRICE
Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «o dell'unione civile».
1.8
Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:
«Art. 609-terdecies. 1. – (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».
e conseguentemente
capoverso articolo 609-quaterdecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1»;
e conseguentemente
capoverso articolo 609-quindecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei confronti di minore,»;
e conseguentemente
capoverso articolo 609-quindecies, comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1,».
1.9
Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:
«Art. 609-terdecies.1 – (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».
1.10
Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1».
1.11
Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», al primo comma, sostituire le parole: «da parenti o affini entro il quarto grado» con le seguenti: «dai prossimi congiunti».
1.12
Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei confronti di minore,».
1.13
Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», sopprimere la lettera d).
1.14
LA RELATRICE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 573, secondo comma, del codice penale le parole: ''è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio;'' sono soppresse.».
1.15
LA RELATRICE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 604 del codice penale, dopo le parole: ''609-undecies'' sono inserite le seguenti: ''609-terdecies e 609-quaterdecies''».
1.16
Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1,».
2.1
Sopprimere l'articolo.
2.2
Sopprimere l'articolo.
2.3
Sopprimere il comma 3.
2.4
Sopprimere il comma 3.