Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2271
Azioni disponibili
G2271/1/1
ACCOLTO DAL GOVERNO
Il Senato,
premesso che:
all'articolo 2, commi 4 e 5, è prevista una delega al Governo con le seguenti prescrizioni:
«4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981f n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale sulle pensioni, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;»;
complessivamente i giornalisti attivi «effettivi» nel 2014 erano 50.488 di cui 32.631 autonomi «puri» (iscritti solo all'Inpgi2) e 17.857 dipendenti, di cui 7.903 iscritti anche all'Inpgi2, pertanto gli iscritti all'inpgi2 sono complessivamente 40534;
nel 2014 il lavoro autonomo/parasubordinato rappresentava dunque il 64,6 per cento di tutti gli attivi, contro il 62,6 per cento dell'anno precedente (era il 59,5 per cento del 2012, il 57,4 per cento nel 2011 e il 55,7 per cento nel 2010). Dai 4.788 iscritti del 1997 si è passati alle 40.534 posizioni all'Inpgi2 del 2014, con un incremento del 747 per cento;
questo segmento dell'industria giornalistica presenta sempre una evidente fragilità, visto che sui piano della retribuzione produceva zero redditi per oltre quattro giornalisti autonomi su dieci (16.830 su 40.534, il 41,5 per cento degli iscritti all'Inpgi2). Mentre fra i 23.704 giornalisti con un reddito sopra lo zero, sette su 10 dichiaravano introiti inferiori o pari a 10,000 euro annui e, complessivamente, si registrava un ulteriore – anche se lieve – calo della retribuzione media, scesa da 10.941 a 10.935 euro lordi annui;
i giornalisti iscritti al Fondo INPGI 2 – gestione separata, a differenza dei giornalisti iscritti all'Inpgi 1, ad oggi non fruiscono di alcuna forma di ammortizzatore sociale, ivi compresa l'indennità dì disoccupazione mentre i lavoratori parasubordinati degli altri settori possono fruire della DIS-Coll;
i giornalisti iscritti al Fondo INPGI 2 – gestione separata, che abbiano dei contributi versati anche al Fondo Inpgi 1, sono altresì penalizzati per l'accesso alla pensione, in quanto possono utilizzare solo l'istituto della ricongiunzione con oneri pesantissimi a carico del lavoratore o in alternativa procedere alla totalizzazione dei contributi che comporta un pesante abbattimento dell'importo della pensione, requisiti di accesso più elevati, sia in termini di contribuzione che di età anagrafica, nonché la decorrenza effettiva del trattamento pensionistico dopo 21 mesi dal perfezionamento dei requisiti contributivi e/o anagrafici;
soprattutto per i giovani professionisti è sempre più frequente la situazione di svolgere lavoro dipendente o autonomo, per periodi anche lunghi, intermittenti, per i giornalisti professionisti è ancora possibile la collaborazione coordinata e continuativa, la delega lavoro e i decreti legislativi attuativi non hanno-inciso sul lavoro parasubordinato in questo settore;
ad oggi dopo che Il TAR del Lazio, con sentenza 05054/2015, ha annullato la delibera 19 giugno 2014 con cui la Commissione presso il Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fissava l'equo compenso giornalistico, non si è ancora proceduto ad individuare parametri di remunerazione sufficientemente proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto dai giornalisti iscritti all'Inpgi 2 per superare un sistema di lavoro a pezzo o a chiamata che porta solo ad aumentare la precarietà-de! lavoro a scapito anche della qualità dell'informazione,
impegna il Governo:
a prevedere nell'esercizio della delega per i giornalisti iscritti al Fondo INPGI:
la possibilità di accedere alla pensione attraverso l'istituto del cumulo dei contributi versati in Inpgi 1 e Inpgi 2 con il calcolo proquota a carico del singolo fondo in modo da valorizzare ogni contributo da lavoro dipendente e autonomo per poter garantire una pensione dignitosa e rispondente all'effettiva contribuzione in base al lavoro svolto da giornalista professionista;
l'accesso a forme di ammortizzatori sociali per gli iscritti a Inpsi 2;
la corretta ridefinizione della fissazione dell'equo compenso, cosi come previsto dalla legge n. 233 del 2012.
G2271/2/1
ACCOLTO DAL GOVERNO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico al settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e delia composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» (A.S. 2271);
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede la delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed altri interventi di razionalizzazione e di stimolo innovativo del settore;
in particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera b), viene specificata la volontà di mantenere i contributi: «con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi» per «le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche»,
considerato che:
con la entrata in vigore della legge n. 482 del 1999 vi è stato un più ampio e preciso riconoscimento delle minoranze linguistiche esistenti in Italia, più ampia di quella prevista all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1, sulla base della legge n. 250 del 1990, articolo 3, comma 2-ter;
le disposizioni vigenti hanno rimosso nel nostro Paese le discriminazioni tra minoranze linguistiche è assicurato pari diritti tra le stesse pur riconoscendo una loro diversa modulazione in relazione alle specifiche particolarità;
per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia si evidenziano le considerazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 215 del 2013,
tutto ciò premesso,
impegna il Governo:
a prevedere, in sede di attuazione della delega di cui al presente provvedimento, che il mantenimento dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), si applichi anche alle minoranze linguistiche individuate dalla legge n. 482 del 1999, con particolare riguardo alle minoranze linguistiche friulana e sarda nell'ambito delle rispettive Regioni;
a prevedere, in sede di attuazione della delega, nell'ambito degli incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, uno specifico canale di contribuzione per le minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482 del 1999.
G2271/3/1
ACCOLTO DAL GOVERNO
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede tra le diverse tipologie di organi di stampa che accederanno al finanziamento pubblico anche quelli espressione delle minoranze linguistiche;
per tali quotidiani e periodici si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 2, possa definire specifici criteri per quanto riguarda sia i requisiti di accesso, sia i meccanismi di calcolo dei contributi;
gli organi di stampa delle minoranze linguistiche, per loro stessa natura, si rivolgono ad un target di lettori ridotto e perciò non in grado di sottostare agli stessi parametri previsti per la generalità dell'editoria;
per le minoranze linguistiche la stampa pubblicata nelle lingue di riferimento svolge un ruolo insostituibile per la valorizzazione delle stesse e inerisce ad uno dei diritti fondamentali delle stesse minoranze, riconosciuti e tutelati dalla normativa vigente e da diversi strumenti giuridici internazionali;
i tagli apportati al Fondo per l'editoria negli ultimi anni hanno messo in grande difficoltà alcune delle testate in oggetto, le quali hanno dovuto dichiarare lo stato di crisi o annunciare addirittura la loro cessazione,
impegna il Governo:
a prevedere per gli organi di stampa delle minoranze linguistiche un finanziamento in grado di garantire la necessaria qualità e l'attuale dimensionamento degli stessi;
a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, norme che – tenendo conto delle specificità di tali organi di stampa – non li penalizzi rispetto ai seguenti aspetti: conformazione societaria delle case editrici, riferimento del contributo alla diffusione, ai ricavi e alla raccolta pubblicitaria.
1.1
Sopprimere l'articolo.
1.2
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 1. – (Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). - 1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.
Art. 2. – (Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). - 1. É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e dì critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dai carattere fiduciario di esse, e da promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.
2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale dì lavoro giornalistico».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
1.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nei settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''Parimenti il sistema dì contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese; ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278'';
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di start up innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il ''Fondo straordinario di sostegno all'editoria'', di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo''.
2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del comma 6; a start up, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:
a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente on line e che la stessa attività sia l'unica svolta;
b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;
c) non abbiano finalità lucrative;
d) siano proprietarie e gestrici della start up innovativa a carattere editoriale;
e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;
f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento dell'Unione europera di esenzione n. 651/2014;
g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito web;
i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da non più di 6 mesi.
3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere dimostrato all'atto di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari ai 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.
5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei progetti editoriali presentati dalle start up di cui al precedente comma 2.
7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria online;
b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
e) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di marketing;
d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.
8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi.
9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal progetto sui tre anni.
10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che durano in carica tre anni, non rinnovabili.
11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ne è data tempestiva comunicazione sul sito internet della medesima Autorità.
12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio curriculum vitae, unitamente ad un elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati sul proprio sito internet.
13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:
a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;
b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione.
15. Non possono essere candidati alla carica di membro della Commissione i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive di qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle .situazioni indicate nell'articolo 23112 del codice civile;
c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI dei libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, sul proprio sito internet, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 14 del presente articolo.
17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera a), la propria visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti di cui al medesimo comma14, lettera b), la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia e forme di pubblicità delle audizioni.
18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione.
19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, anche se non auditi.
20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza.
21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che partecipano alle selezioni di cui al precedente comma.
22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
23. AI termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente comma 10 verifica che siano rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al comma 2, i seguenti criteri:
a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero dì visitatori unici, identificati dalla somma di tutti i cookie persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento;
b) la start up risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.
24. All'articolo 26 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. Al fine di garantire il rispetto del pluralismo nel settore della stampa quotidiana, all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) la parola: ''20'' è sostituita dalla seguente: ''10'';
b) alla lettera c) la parola: ''50'' è sostituita dalla seguente: ''25''.
2. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n, 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278'';
b) il terzo periodo è soppresso.
3. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante il ''Fondo straordinario di sostegno all'editoria'' è abrogato.
4. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.
5. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.5
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;
l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui ai decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
u) il comma i-bis, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.
1.6
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 egli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito; con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;
l) l'articolo 138 dei codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n, 223;
r) il Gomma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
u) il comma 1-bis, dell'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.
1.7
Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché di incentivare fino a posizioni di mercato sostenibili nel tempo,».
1.8
Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale», inserire le seguenti: «nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale».
1.9
Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale», inserire le seguenti: «nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale».
1.10
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e periodica,», inserire le seguenti: «inclusa quella locale,».
1.11
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
1.12
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1.13
Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) le somme, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, versate a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;».
1.14
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «una quota», inserire le seguenti: «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale».
1.15
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «una quota,», inserire le seguenti: «per un importo minimo di almeno 30 milioni di euro e».
1.16
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «una quota», inserire le seguenti: «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), premettere le parole: «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale,».
1.17
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «b», sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «50 milioni».
1.18
Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «100», con la seguente: «150».
1.19
Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «100», con la seguente: «120».
1.20
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «subordinatamente alla piena attuazione della finalità alla lettera a) di cui al medesimo comma 160».
1.21
Al comma 2 sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Le risorse di cui alle lettere e) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c)».
1.22
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1.23
Al comma 2, lettera d), sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione di anno».
1.24
Al comma 2, lettera d), premettere le parole: «a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».
1.25
Al comma 2, lettera d) alle parole: «le somme» premettere le seguenti: «al fine di garantire il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale,».
1.26
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».
1.27
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) le somme versate a titolo di sanzioni. amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni».
1.28
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari ano 0,1 per cento del reddito complessivo», fino alla fine del numero 3) alle parole: «compresa la rete internet», con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».
1.29
Al comma 2, lettera d) sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» a: «compresa la rete internet» con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo; anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».
1.30
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» a: «compresa la rete internet» con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».
1.31
Al comma 2, lettera d) sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».
1.32
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento» fino a: «917» con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del fatturato annuale relativo alla raccolta stessa».
1.33
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI
Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) sopprimere le parole: «e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali»;
b) al numero 2) dopo le parole: «raccolta pubblicitaria diretta» aggiungere le seguenti: «sulla stampa quotidiana e periodica»;
c) sopprimere il numero 3).
1.34
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI
Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» aggiungere le seguenti: «ivi inclusi i siti web, i motori di ricerca e le applicazioni»;
b) al numero 3), dopo le parole: «compresa la rete internet» aggiungere le seguenti: «con sede anche all'estero».
1.35
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI
Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali», aggiungere le seguenti: «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali»;
b) al numero 3) dopo le parole: «compresa la rete internet» aggiungere le seguenti: «, con sede anche all'estero».
1.36
Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radio televisivi e digitali» aggiungere le seguenti: «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali».
Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), dopo le parole: «compresa la rete internet» aggiungere le parole: «, con sede anche all'estero».
1.37
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI
Al comma 2, lettera d), al numero 1) dopo le parole: «radiotelevisivi e digitali» aggiungere le parole: «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n. 177/05».
1.38
Al comma 2, lettera d), numero 1) dopo le parole: «radiotelevisivi e digitali» aggiungere le parole: «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n.177/05».
1.39
Ai comma 2, lettera d), numero 1) dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» aggiungere il seguente periodo: «ivi inclusi siti web, i motori di ricerca e le applicazioni».
Conseguentemente, al numero 3), dopo le parole: «compresa la rete internet» aggiungere le seguenti: «con sede anche all'estero».
1.40
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
«3-bis) soggetti che esercitano l'attività di motori di ricerca In base all'ammontare della raccolta pubblicitaria in Italia».
1.41
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone-di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
1.42
Al comma 3, primo periodo. dopo le parole: «annualmente ripartito» aggiungere le seguenti: «fra le imprese editrici e le emittenti radiofoniche e televisive che operano in ambito locale».
1.43
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «annualmente ripartito» aggiungere le seguenti: «fra tutti gli organi di informazione».
1.44
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «annualmente ripartito» aggiungere le seguenti: «secondo anche le graduatorie elaborate dai Corecom».
1.45
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza radiofonica televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».
1.46
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti. I decreti di cui ai periodi precedenti sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».
1.47
Al comma 4, dopo le parole: «sulla base dei criteri stabiliti» aggiungere le seguenti: «...entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» e all'ultimo capoverso dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «da emanare entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge...».
1.48
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo dello schema di decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, sul quale le commissioni parlamentari possono esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato».
1.49
Al comma 4, dopo le parole: «tra le due amministrazioni» inserire le seguenti: «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articola 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».
1.50
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «tra le due amministrazioni», inserire le seguenti: «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».
1.51
Al comma 4, dopo le parole: «a livello locale» aggiungere le seguenti: «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dalla legge n. 208 28 dicembre 2015 articolo 1 comma 160 lettera b) e Gomma 162 per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».
1.52
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI
Al comma 4, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dall'articolo 1, comma 160, lettera b), e comma 162 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per te emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».
1.53
Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
1.54
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decretò di cui al primo periodo può altresì prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata all'estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, in legge 29 luglio 2014 n. 106, alle emittenti radiofoniche che dimostrino di operare l'attivamente nella promozione e diffusione della cultura musicale classica e contemporanea a mezzo di propria collegata associazione culturale, con ensamble, orchestra da camera o filarmonica, con l'organizzazione di festival o altre rassegne culturali».
1.55
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».
1.56
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. La destinazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)».
1.57
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Sono riconosciuti soggetti attivi della Comunicazione le associazioni professionali e i centri di ricerca ed analisi per lo sviluppo e la crescita sociale dell'economia che abbiamo realizzato eventi e prodotto comunicazione ed informazione digitale di interesse pubblico e generale da almeno 5 anni».
1.58
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto è trasmesso alle Camere ai tini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».
1.59
Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».
1.60
Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».
1.61
Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «, garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».
1.62
Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse vengano destina alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».
1.63
Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a i sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».
1.64
Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».
1.65
Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».
1.66
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis Al fine di garantire i livelli occupazionali, i diritti costituzionalmente garantiti e il pluralismo all'informazione, alle emittenti radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 250 si estende la qualifica di realtà dì interesse generale e si applica quanto previsto dal comma 1, lettera b-bis) dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133».
1.67
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) una quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».
1.100
COCIANCICH, relatore
APPROVATO
Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo".
1.101
COCIANCICH, relatore
APPROVATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, commi da 1 a 3, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4».
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore dei regolamento di cui all'articolo 1, comma 4-bis, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo».
1.102/1
All'emendamento 1.102, al capoverso "Conseguentemente", sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".
1.102
COCIANCICH, relatore
APPROVATO
Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato".
Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere le parole: ", sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato".
1.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure a favare delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale)
1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie; su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.
2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: ''15 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''35 per cento'' e le parole: ''50 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 per cento''».
1.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
''2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo''».
2.1
Sopprimere l'articolo.
2.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. – 1. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».
2.3
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti presentati da imprese di nuova costituzione, per il sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite».
2.4
Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «uno o più disegni di legge».
2.5
Al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto» inserire le seguenti: «la definizione di nuovi soggetti professionali responsabili dei contenuti digitali dell'informazione e della comunicazione, identificati come persone e soggetti giuridici, nazionali ed internazionali,».
2.6
Al comma 1, sopprimere le parole da: «la ridefinizione» fino a: «distributivo,».
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h) e i).
2.7
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici dì quotidiani e periodici,».
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e g).
2.8
Al comma 1, sopprimere le parole: «, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere h) e l).
2.9
Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso».
2.10
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «parziale».
2.11
Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: «al finanziamento» aggiungere le seguenti: «le emittenti radiofoniche e televisive locali,».
2.12
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività. informativa autonoma e indipendente, di carattere generale,» con le seguenti: «le imprese editrici che esercitano un'attività informativa».
2.13
Al comma2, lettera a), sopprimere la parola: «unicamente».
2.14
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «unicamente».
2.15
Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: «informativa autonoma» inserire le seguenti: «corretta, imparziale, obiettiva».
2.16
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale», e alla lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».
2.17
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale»;
alla lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».
2.18
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sopprimere le parole: «, di carattere generale»;
alla lettera c) punto 1) sopprimere le parole: «dei periodi specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico».
2.19
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale» e alla lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».
2.20
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale» e alla lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico»,
2.21
GIUSEPPE ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sopprimere le parole: «, di carattere generale,»;
alla lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».
2.22
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale»;
alla lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».
2.23
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale».
Conseguentemente, alla lettera c) del medesimo comma 1, al numero 1) sopprimere le parole: «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».
2.24
Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «cooperative giornalistiche» inserire le seguenti: «composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e che abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto dì lavoro a tempo indeterminato».
2.25
Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, comunque non superiori al 10 per cento».
2.26
Al comma 2, lettera a), dopo il punto 1) inserire il seguente:
«1-bis) società editrici, anche se costituite in cooperative, con capitale sociale pari al massimo ad euro 30.000, che reinvestano nella propria attività almeno il 15 per cento degli utili annui e che rispettino, quale corrispettivo per i beni immessi sul mercato, il valore normale nelle prestazioni acquisite da terzi».
2.27
BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA
Al comma 2, lettera a), punto 2), dopo le parole: «come enti senza fini di lucro» inserire le seguenti: «o cooperative».
2.28
Al comma 2), lettera a), punto 2), dopo la parola: «lucro», aggiungere le seguenti: «, direttamente o per il tramite di società editrici interamente possedute».
2.29
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e sostituire le parole: «in misura maggioritaria» con le seguenti: «totalmente».
2.30
All'articolo 2, comma 2, lettera a), punto 3), sopprimere le seguenti parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.31
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.32
Al comma 2, lettera a), al numero 3, sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.33
GIUSEPPE ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO
Al comma 2, lettera a), punto 3), sopprimere le seguenti parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».
2.34
Al comma2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.35
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».
2.36
Al comma 2, lettera a), numero 3), dell'articolo 2 sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.37
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2.38
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere la seguente parola: «, fondazioni».
2.39
Al comma 2, lettera a), punto 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «o la cui proprietà intellettuale sia riconducibile ad associazioni che abbiano come finalità la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero».
2.40
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero.
«3-bis) come associazioni imprenditoriali, sindacati ed altri enti, qualora la maggioranza delle queste sia detenuta da associazioni di imprenditori odi categoria e gli utili non vengano distribuiti».
2.41
BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA
Al comma 2, lettera b), punto 1), dopo le parole: «per le imprese editrici di quotidiani e periodi» inserire le seguenti: «, esercitate anche da cooperative, fondazioni o enti morali,».
2.42
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
«1-bis) per le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali innovativi, utilizzando prioritariamente re nuove tecnologie».
2.43
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
2.44
Al comma 2, lettera b), punto 4, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la parola: «italiani» con le seguenti: «scritti prevalentemente»;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che abbiano come finalità la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero».
2.45
Al comma 2, lettera b), numero 4), dopo le parole: «per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero» aggiungere le seguenti: «anche in forma telematica o digitale».
2.46
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
2.47
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «dai contributi», inserire la seguente: «diretti».
2.48
Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dei partiti, dei movimenti politici e sindacali» inserire le seguenti: «, ovvero che abbiano con questi collegamenti diretti o indiretti, con gruppi finanziari ovvero con partiti, movimenti politici e sindacali».
2.49
BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA
Al comma 2, lettera c), punto 1), dopo la parola: «sindacali,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione degli organi di informazione dei movimenti sindacali che editano periodici all'indirizzo delle minoranze linguistiche,».
2.50
Al comma 2, lettera c), punto 1) sopprimere le seguenti parole: «o scientifico».
2.51
Al comma 2, alla lettera c), sopprimere il punto 2).
2.52
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) degli organi di informazione che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo».
2.53
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) di tutte le imprese che non ottemperano alle disposizioni di legge sull'equo compenso, nonché di tutte le imprese che abbiano delle condanne o delle cause in corso per motivi di lavoro, mobbing o comportamenti antisindacali;».
2.54
Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 1).
2.55
Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente:
«2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali o territoriali, stipulati tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei dipendenti di imprese operanti nel settore dell'informazione e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;».
2.56
Al comma 2), lettera d), numero 2), sostituire le parole: «del contratto collettivo» con le seguenti: «dei contratti collettivi».
2.57
Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;».
2.58
Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le imprese editrici, comunque strutturate, prima di accedere ai finanziamenti, devono documentare che gli adempimenti siano materialmente avvenuti».
2.59
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) previsione che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche informa di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti pensionati di vecchiaia, di anzianità o che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata ai sensi della legge 416/81, comporta la revoca di qualsiasi contributo, diretto e indiretto, e del finanziamento concesso nel caso di vecchiaia anticipata, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale nonché previsione di revoca di qualsiasi contributo anche nel caso di contratti commercia1iper la fornitura di contenuti editoriali sottoscritti con società. facenti capo, anche indirettamente, ai medesimi giornalisti pensionati».
2.60
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) specifica previsione statutaria del divieto di distribuzione degli utili».
2.61
Al comma 2 lettera d), sopprimere il numero 5).
2.62
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 5).
2.63
Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della persona».
2.64
Al comma 2, lettera d), punto 5), sostituire le parole: «dell'immagine e del corpo della donna» con le seguenti: «della persona, con particolare riguardo ai minori».
2.65
Al comma 2, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'uomo, dei bambini e degli animali».
2.66
Al comma 2, lettera d), punto 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a favorire l'affermazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna».
2.67
Al comma 2 lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «nonché obbligo della remunerazione, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi».
2.68
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
«5-bis) con riferimento alle imprese del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale destinatarie dei contributi, regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali deli lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative nonché obbligo del pagamento, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi. Nel caso di cessione di frequenze da parte di concessionari che cessano l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, la erogazione del contributo al fornitore subentrante è subordinata alla salvaguardia e alla continuità della totalità dei rapporti di lavoro preesistenti alle medesime condizioni».
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» aggiungere le seguenti: «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale».
Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» aggiungere le seguenti: «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» e dopo le parole: «e periodici» aggiungere le seguenti: «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».
2.69
APPROVATO
Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il numero 1);
b) al numero 2), dopo le parole: «distribuite per la vendita» inserire le seguenti: «per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».
2.70
LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, COLLINA
APPROVATO
Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il numero 1);
b) al numero 2), dopo le parole: «distribuite per la vendita» inserire le seguenti: «per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».
2.71
Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il numero 1);
b) sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) previsione di limiti al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura minima del 50 per cento di tali ricavi per le testate nazionali e dell'80 per cento di tali ricavi per le testate locali;».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno al 50 per le testate nazionali, nonché all'80 per cento per re testate locali».
2.72
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).
2.73
Al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «al fine di favorire l'accesso al finanziamento delle testate locali».
2.74
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:
«2) il contributo deve essere elargito in funzione del numero di copie annue realmente vendute e comprate».
2.75
Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: «comunque non inferiore» fino a: «distribuite per la vendita».
2.76
Al comma 2, lettera e), numero 2), sostituire le parole da: «comunque non inferiore» fino alla fine del numero con le seguenti: «se riferito a testata cartacea, e dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti registrati e verificati, se riferito a testata multimediale;».
2.77
Al comma 2, lettera e), punto 2, sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento».
2.78
Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: «distribuite per la vendita» inserire le seguenti: «per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».
2.79
Al comma 2, lettera e), numero 3), sopprimere le parole: «, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso».
2.80
Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «testate telematiche» inserire le seguenti: «regolarmente registrate presso la cancelleria di un Tribunale,».
2.81
Al comma 2, lettera e), numero 3), sostituire le parole da: «contenuti informativi originali» fino a: «dei contenuti e» con le seguenti: «almeno cinque articoli originali al giorno, di cui almeno il 70 per cento d'informazione, garantiscano un aggiornamento quotidiano, pubblichino i propri contenuti esclusivamente online, abbiano una redazione composta da almeno tre elementi e tenendo altresì conto,».
2.82
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:
«4-bis) previsione di criteri premiali per le imprese radiotelevisive locali, in relazione all'impegno profuso nell'informazione locale;».
2.83
Al comma 2, lettera e), sostituire il punto 5), con il seguente:
«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi dell'impresa;».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».
2.84
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi dell'impresa».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».
2.85
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno 1'80 per cento dei ricavi dell'impresa».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».
2.86
GIUSEPPE ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO
Al comma 2, lettera e), sostituire il punto 5) con il seguente:
«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi totali dell'impresa»
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».
2.87
Al comma 2, lettera e), al numero 5, sostituire le parole: «ricavi dell'impresa» con le seguenti: «ricavi complessivi dell'impresa relativi all'attività editoriale purché non siano superiori a 10 milioni di euro annui».
2.88
Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» aggiungere le parole: «complessivi attinenti all'attività editoriale».
All'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo».
2.89
Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la parola: «complessivi».
All'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».
2.90
«Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» aggiungere la parola: «complessivi».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».
2.91
Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la seguente: «complessivi».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), abrogare le parole: «al netto del contributo medesimo».
2.92
Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la seguente: «complessivi».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».
2.93
Al comma 2, lettera e), numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la parola: «complessivi».
2.94
Al comma 2, lettera e), numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi», inserire la seguente: «complessivi».
2.95
Al comma 2, lettera e), al punto 5), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
2.96
Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
2.97
Al comma 2, lettera e), al numero 5) sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».
2.98
Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».
2.99
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
«5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia;».
2.100
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) Previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo e quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».
2.101
Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».
2.102
Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».
2.103
Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».
2.104
Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».
2.105
Al comma 2, dopo lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) prevedere sia per l'editoria quotidiana e periodica che per l'editoria radiotelevisiva, l'equiparazione degli ammortizzatori sociali e delle risorse destinate alla formazione continua dei lavoratori».
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» aggiungere le seguenti: «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale, ivi comprese le cessioni di frequenze».
Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» aggiungere le seguenti: «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» e dopo le parole: «e periodici» aggiungere le seguenti: «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».
2.106
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «più efficace per le imprese» con le seguenti: «che non vada oltre la chiusura dell'esercizio successivo a quello per il quale si è fatta richiesta».
2.107
Ai comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che, qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri proceda all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate e nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni-una sanzione pari al 50 per cento del finanziamento originariamente concesso».
2.108
Al comma 2, sopprimere la lettera l).
2.109
Al comma 2, lettera l), sopprimere i numeri 1) e 2).
2.110
Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali» inserire le seguenti: «mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività,».
2.111
Al comma 2, lettera l), numero 1), sopprimere le parole: «e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne», e le parole: «senza il loro condizionamento a servizio prestazioni aggiuntive».
2.112
Al comma 2, lettera l), numero 2), dopo le parole: «di gettito erariale», aggiungere le seguenti: «nonché nel rispetto della prevalenza dei prodotti editoriali all'interno della superficie espositiva dei punti vendita;».
2.113
Al comma 2, sopprimere la lettera m).
2.114
Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle» con la seguente: «delle».
2.115
Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli» con le seguenti: «tutti quei quotidiani e periodici che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, per gli».
2.116
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, televisioni e radio a livello locale».
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «del'editoria» aggiungere le seguenti: «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale».
Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» aggiungere le seguenti: «a all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» e dopo le parole: «sostegno agli investimenti delle imprese editrici» aggiungere le seguenti: «e delle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».
2.117
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, TV e radio locali».
2.118
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, TV e radio locali,».
2.119
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, TV e radio locali».
2.120
BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, TV e radio locali».
2.121
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici», inserire le seguenti: «, tv e radio».
2.122
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «su quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali,».
2.123 (testo 2)
APPROVATO
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «su quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali,».
2.123
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «su quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali,».
2.124
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«o) iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani e dei periodici, anche a carattere digitale, mediante la previsione di agevolazioni fiscali, con particolare attenzione verso specifiche fasce della popolazione».
2.125
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«n-bis) all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti.''».
2.126
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«n-bis) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2.127
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«n-bis) con iniziative volte alla promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante agevolazioni fiscali, con particolare attenzione a specifiche fasce della popolazione, quali i giovani e i pensionati».
2.128
Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli schemi dei medesimi decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro quarantacinque giorni dalla data di loro trasmissione, i pareri vincolanti, delle Commissioni competenti per materia».
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 4», con le seguenti: «di cui al comma 4».
2.129
Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo parere del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».
2.130
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso al prepensionamenti per i giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali locali, analogiche o digitali».
2.131
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».
2.132
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».
2.133
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», inserire le seguenti: «, inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali e locali, analogiche o digitali, ».
2.134
Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti progressivamente», inserire le seguenti: «, entro il termine di un anno,».
2.135
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti,»;
b) al comma 5, sopprimere la lettera b);
c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, sopprimere le parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».
2.136
Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», con le seguenti: «nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti».
2.137
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».
2.138
Al comma 4, sostituire le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze dei Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti».
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).
2.139
Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».
2.140
Al comma 4, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».
2.141
Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».
2.142
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un più ampio quadro di riforma di sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni».
2.143
Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, facendo comunque salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; in ogni caso, previsione del divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico».
2.144
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «e revisione» inserire le seguenti: «in senso molto restrittivo».
2.145
Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 233 è sostituito dal seguente:
''4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3''».
2.146
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
2.147
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
2.148
Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:
«b) all'articolo 16, comma 3, della legge numero 69/1963 la parola: ''500'' è sostituita con la seguente: ''1.000'';
b-bis) all'articolo 16, comma 4 della legge 69/1963, la parola: ''1.000'' è sostituita con la seguente: ''2.000''».
2.149
Al comma 5, alla lettera b), al numero 2) sostituire le parole: «di cui all'articolo 62» con le seguenti: «di cui agli articoli 61 e 62».
2.150
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 5, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «prevedendo, in particolare,» fino alla fine del periodo.
2.151
Al comma 5, alla lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con il seguente:
«3) composizione del Consiglio nazionale con i 20 Presidenti dei Consigli regionali dell'ordine dei giornalisti».
2.152
Al comma 5, alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, dei quali 20 sono i Presidenti dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e i restanti 16 scelti per due terzi tra i giornalisti professionisti e un terzo trai pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».
2.153 (testo 2)
APPROVATO LIMITATAMENTE ALLE LETTERE A) E C)
Al comma 5, lettera b), al numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «36 consiglieri» con le altre: «60 consiglieri»;
b) sostituire le parole: «di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le altre: «secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti»;
c) sopprimere le parole: «questi ultimi siano come tali».
2.153
Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».
2.154 (testo 2)
Al comma 5, lettera b), sostituire il punto n. 3) con il seguente:
«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 60 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».
2.154
Al comma 5, lettera b), sostituire il punto n. 3) con il seguente:
«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».
2.155
Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l'organo».
2.156
Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «nel numero massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti».
2.157
Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «62 consiglieri, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano».
2.158
Al comma 5, alla lettera b) al numero 3) sostituire le parole: «36 consiglieri» con le seguenti: «18 consiglieri».
2.159
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «36 consiglieri» con le seguenti: «30 consiglieri».
2.160
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, BATTISTA
Al comma 5, lettera b), numero 3), dopo le parole: «36 consiglieri» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante per ogni minoranza linguistica riconosciuta».
2.161 (testo 2)
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO
APPROVATO
Al comma 5, lettera b), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «due terzi giornalisti professionisti» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute»;
b) dopo le parole: «e un terzo pubblicisti» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».
2.161
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 5, lettera b), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «due terzi giornalisti professionisti» inserire le seguenti: «tra i quali almeno due rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute»;
b) dopo le parole: «e un terzo pubblicisti» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».
2.162
Al comma 5, lettera b) numero 3) sopprimere le parole da: «purché questi ultimi» fino alla fine del numero.
2.163
Al comma 5, lettera b), numero 3) sopprimere le seguenti parole: «purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».
2.164
Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «questi ultimi».
2.165
Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».
2.166
Al comma 5, lettera b), dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti:
«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.
4-ter) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dai presidente della Corte d'Appello».
2.167
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».
2.168
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».
2.169
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».
2.170
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
«4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».
2.171
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
«4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».
2.172
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
«4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».
2.173
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
«4-bis) attribuzione al Consiglio nazionale di compito di regolazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di formazione dei giornalisti svolte a livello regionale».
2.174
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi dì cui alla lettera b) del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».
2.175
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» inserire la seguente: «vincolanti».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
2.176
Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti».
2.500 (testo corretto)
COCIANCICH, relatore
APPROVATO
Al comma 1, dopo le parole: «investimenti delle imprese editrici», inserire le seguenti: «e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».
Conseguentemente nella rubrica dell'articolo e nel titolo del disegno di legge, dopo le parole: «per il settore dell'editoria» inserire le seguenti: «e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».
2.500
COCIANCICH, relatore
Al comma 1, dopo le parole: «investimenti delle imprese editrici», inserire le seguenti: «e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».
2.0.1
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)
1. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 69 del 1963, la parola: ''5OO'' è modificata con la seguente: ''1.000''.
2. All'articolo 16,comma 4, della legge n. 69 del 1963, la parola: ''1.000'' è modificata con la seguente: ''3.000''.
Art. 2-ter.
(Istituzione del Registro degli editori)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2-quater.
(Istituzione del Giurì d'onore)
1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sedei Consigli regionali è istituito il Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appelro».
2.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Istituzione dei Registro degli editori)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Istituzione del Registro degli editori)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)
1. All'articolo 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, la cifra: ''500'' è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: ''1.000'';
b) al quarto comma, la cifra: ''1.000'' è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: ''3.000''».
2.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)
1. Articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963, la parola «500» è modificata con la parola ''1.000''.
2. All'articolo 16, comma 4, della legge n. 69/1963, la parola «1.000» è modificata con la parola ''3.000''».
2.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, si interpreta nel senso che tra i soggetti ivi ricompresi sono incluse le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statutario le attività, di ricerca medico-scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzate alla cura delle patologie neuromuscolari e delle patologie genetiche, purché nei rispettivi statuti siano presenti, sia sotto il profilo dell'organizzazione che dell'attività, gli elementi già richiesti dalla normativa per i soggetti che usufruiscono delle agevolazioni».
2.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)
1. Al comma 3 dell'art. 1 del Decreto legge 24 dicembre 2003 n. 353 e successive modificazioni, dopo le parole ''fiumani e dalmati'' aggiungere le seguenti: ''le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statutario, le attività di ricerca medico scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzata alla cura delle patologie neuro-muscolari e delle malattie genetiche''.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Istituzione del Giuri d'onore)
1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito il Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».
2.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Istituzione del Giurì d'onore)
1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».
3.1
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
3.2
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «50 per cento» con la seguente: «25 per cento».
3.3
Al comma 1, lettera a), sostituzione le parole: « 50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».
3.4
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».
3.5
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei proventi dell'impresa», con le seguenti: «dei ricavi dell'impresa».
3.6
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».
3.7
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».
3.8
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo», con le seguenti: « 70 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».
3.9 (testo corretto)
APPROVATO
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo», con le seguenti: «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».
3.9
Al comma 1, lettera c), al capoverso «7-bis» sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato», con le seguenti: «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».
3.10
APPROVATO
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo», con le seguenti: « 50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».
3.11 (testo corretto)
APPROVATO
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo», con le seguenti: «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».
3.11
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato», con le seguenti: «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».
3.12
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», quarto periodo, dopo le parole: «contributi previdenziali», inserire le seguenti: «dei quali deve documentare l'avvenuto pagamento delle relative competenze,».
3.13
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», quarto periodo, dopo le parole: «e con il versamento dei contributi previdenziali», inserire le seguenti: «, deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».
3.14
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le parole: «, inoltre deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».
3.15
Al comma 1, lettera c) dopo il capoverso «7-bis» aggiungere il seguente:
«7-ter. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».
3.16
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente:
«7-ter. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».
3.17
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente:
«7-ter. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».
3.18
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «far pervenire nel medesimo termine un campione» inserire la seguente: «digitale».
3.19
Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per quotidiano on line si intende quella testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di Tribunale;
b) con una redazione composta da almeno 3 elementi di cui almeno 2 regolarmente iscritti all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblica i propri contenuti giornalistici esclusivamente on line;
d) che non sia un supplemento o versione telematica di una testata cartacea;
e) che produce principalmente informazione, con un minimo quantificabile in almeno il 70 per cento dei contenuti pubblicati nel sito;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano;
g) con una produttività minima di almeno 5 articoli originali al giorno;
h) che produca materiale informativo originale e non si configuri quindi come aggregatore di notizie ovvero ripubblicando totalmente o in prevalenza, in maniera automatica o manuale, i contenuti di altri-siti, siano essi a loro volta quotidiani o meno. Lo stesso dicasi per comunicati stampa o lanci di agenzie che devono essere rielaborati al fine di essere considerati esclusivi».
3.20
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. All'articolo l, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, al comma 3, primo periodo, le parole: ''tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo'', sono soppresse».
3.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Equiparazione delle tutele per giornalisti professionisti
e giornalisti pubblicisti)
1. All'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto in fine il seguente comma:
''4. Nella valutazione giudizi aria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti''».
3.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Parificazione delle tutele tra professionisti e pubblicisti)
1. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti».
3.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga dei termini per l'equo compenso)
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:
''4. La Commissione dura incarica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3''».
3.0.4
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Istituzione del registro degli editori)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati ne sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3.0.5
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Istituzione del registro degli editori)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel settore dell'informazione è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il registro e gli aggiornamenti del medesimo sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
4.1
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Sopprimere l'articolo.
4.2
Sopprimere l'articolo.
4.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. – 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:
''La Commissione almeno ogni due anni aggiorna la delibera che definisse l'equo compenso e l'elenco previsto commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 233''».
5.1
Sopprimere l'articolo.
5.2
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 5. - (Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). – 1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69; sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.
Art. 5-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). – 1. É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.
2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico».
5.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Causa ostativa all'iscrizione all'albo dei giornalisti) – 1. All'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, aggiungere in fine il seguente comma:
''Non possono altresì essere iscritti all'albo coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione''».
5.4
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. All'articolo 16, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: ''500'' è sostituita dalla seguente: ''1.000'';
02. All'articolo 16, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: ''1.000'' è sostituita dalla seguente: ''2.000''».
5.5
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 33, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
''Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea.'';
b) i commi quinto, sesto e settimo sono abrogati.».
5.6
Al comma 1, capoverso «Art. 45.», sostituire le parole: «degli articoli 348 e 498» con le seguenti: «dell'articolo 498».
5.7
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 33, della legge n. 69 del 1963 sostituire il comma 4 con il seguente:
''Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea''».
Conseguentemente i commi 5, 6 e 7 dei suddetto articolo sono abrogati.
5.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, al quinto comma, dopo le parole: ''ciascuna regione'', inserire le seguenti: ''e provincia autonoma,''».
6.1
Sopprimere l'articolo.
6.2
Sopprimere l'articolo.
6.3
Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Per attività lavorative della distribuzione porta a porta e la vendita ambulante di giornali, agli editori ed edicolanti è consentita la facoltà di avvalersi di persone con prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel limite complessivo annuale di 15.000 euro per prestatore''».
6.4
Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. Le imprese di Informazione e Comunicazione digitale a maggioranza azionaria italiana da almeno 10 anni, presenti con proprie sedi ed attività in almeno 3 continenti da almeno 5 anni, sono considerate strategiche per l'interesse pubblico e generale detto Stato;
2-ter. Il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la valorizzazione delle imprese di Comunicazione individuale nel comma 3-bis;
2-quater. il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la misurazione dell'indice di attenzione in Rete internet dello Stato Italia, del sistema istituzionale italiano, degli interessi strategici del sistema sociale e produttivo italiano, dell'efficacia di ogni accordo internazionale».
6.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie
su quotidiani e periodici)
1. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2017 e nel 2018 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa di importo superiore a quello dell'anno precedente si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti sulla stampa dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti sulla stampa in eccedenza rispetto a quelli realizzati nell'anno precedente.
2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su giornali quotidiani e periodici, anche ordine, di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 24 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, dal sindaco unico o da una società di certificazione di bilanci iscritta alla Consob, o da un revisore dei conti attivo o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti attivi, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.
4. L'incentivo fiscale di cui al comma 24 si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici dì imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2017.
5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della presente legge, per un importo pari a 32 milioni di curo per gli anni 2017 e 2018».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera n).
6.0.100/1
All'emendamento 6.0.100, sostituire le parole da: «Art. 6-bis.» fino alla fine con le seguenti:
«Art. 6-bis.
(Proroga affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)
1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
"1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 31 dicembre 2026, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa"».
6.0.100/2
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quinquies con i seguenti:
"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. Fino al 1° gennaio 2017 continuano a trovare applicazione la concessione e la relativa convenzione in essere.
1-ter. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi e i dispositivi mobili atti e adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, personal computer e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in modalità senza fili (wireless).
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi, è stabilito il compenso di cui al comma precedente, derivante determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.
1-quinquies. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:
a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;
b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;
c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;
d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.
1-sexies. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.
1-septies. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni".
6.0.100/3
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quinquies con i seguenti:
"1-bis. Entro il 16 ottobre 2016, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. I Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
1-ter. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.
1-quinquies. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati".
6.0.100/4
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: "1-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale è affidato per concessione ad una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni".
6.0.100/5
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: "durata decennale" con le seguenti: "durata quindicennale".
6.0.100/6
ORELLANA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, capoverso 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: "alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" inserire le seguenti: "e alle competenti Commissioni parlamentari permanenti".
6.0.100/7
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, dopo il capoverso 1-ter inserire il seguente: "1-ter.1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo, è affidato all'Agcom il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo e multimediale venga effettivamente prestato nel rispetto delle disposizioni del contratto di servizio, tenendo anche conto dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti con contratto medesimo".
6.0.100/8
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: "novanta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".
6.0.100/9
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
"l-quinquies.1. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto dei Ministro delle comunicazioni.
l-quinquies.2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
l-quinquies.3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate".
Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.
6.0.100/10
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
"l-quinquies.1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.
l-quinquies.2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177, sono abrogati".
Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6.0.100/11
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
"l-quinquies.1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati".
Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.
6.0.100/12
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni e inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto";
b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti".
1-ter. All'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "apparecchi atti", sostituire le parole: "o adattabili" fino alla fine del periodo con le seguenti: "alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.
6.0.100/13
All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. A partire dal 1° gennaio 2017, i proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.
6.0.100 (testo corretto)
COCIANCICH, relatore
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)
1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.
1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
1-quater. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.
1-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-ter, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"».
Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».
6.0.100
COCIANCICH, relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.
1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione, sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e quindi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
1-quater. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.
1-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-ter, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"».
7.1 (testo 2)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 160, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze'';
b) al comma 164, la lettera d) è soppressa».
Conseguentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: «all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» con le seguenti: «alla lettera b) del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
7.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze'';
b) la lettera d) è soppressa».
Conseguentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350, sostituire le parole: «all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» con le seguenti: «al comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lettera b)».
Coord.1
COCIANCICH, relatore
APPROVATO
Al comma 4-bis, introdotto dall'emendamento 1.101, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sullo schema di regolamento di cui al primo periodo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato» e al secondo periodo sostituire le parole: «Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e» con le seguenti: «Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento».