Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2068
Azioni disponibili
G/2068/1/1e13
Il Senato,
premesso che:
i bambini e gli adolescenti, in quanto maggiormente vulnerabili sono le prime vittime al verificarsi di situazioni di emergenza, quali catastrofi naturali o umanitarie;
la loro tutela e protezione è pertanto fondamentale, ma in situazioni complesse e spesso imprevedibili è necessario dotarsi di strumenti specifici che permettano azioni tanto tempestive quanto efficaci;
nelle situazioni di emergenza i diritti dei bambini e degli adolescenti rischiano di venire violati, ignorati o sottovalutati per l'esigenza di intervenire presto su aspetti legati ai bisogni primari,
considerato che:
gli obiettivi degli interventi di preparazione e risposta alle emergenze dovrebbero ispirarsi ai principi della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la cui applicazione deve necessariamente prevedere particolare attenzione in tutti i livelli di organizzazione, ivi comprese le fasi di prevenzione e di programmazione degli interventi;
nel nostro Paese, nonostante l'alta qualità di interventi garantiti dal sistema di protezione civile, esistono ancora alcune criticità nell'organizzazione di piani di intervento mirati, che derivano principalmente dalla difficoltà generale di riconoscere le specifiche esigenze di bambini e adolescenti anche in contesti emergenziali;
è di particolare rilevanza promuovere il coinvolgimento dei bambini e gli adolescenti nelle tematiche di protezione civile, per garantire la piena espressione delle loro capacità e rafforzare la resilienza nell'affrontare situazioni difficili e tragiche legate a catastrofi naturali;
come sottolineato da Save the Children Italia negli «Orientamenti per la protezione dei bambini e degli adolescenti nelle emergenze in Italia» la capacità di una comunità di attivare le proprie risorse emotive, psicologiche e sociali in caso di calamità naturale, va pianificata e costruita nel tempo,
attraverso un processo continuo di educazione e consapevolezza, capace di raggiungere, con un strategia unitaria, tutte le componenti sociali più deboli (minori, famiglie, altri gruppi vulnerabili) attraverso i diversi attori istituzionali o volontariamente impegnati per il benessere sociale delle persone,
invita il Governo a:
adottare le azioni previste per le attività di protezione civile come la pianificazione di emergenza, le esercitazioni e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile e l'adozione di misure di auto protezione, e che queste siano strutturate per e con i bambini e gli adolescenti;
dedicare particolare attenzione ai minori in riferimento all'adozione di misure di auto protezione in emergenza e a tal proposito si sottolinea come, rispetto alla formulazione del comma, la particolare attenzione nell'adozione di misure di auto protezione debba intendersi in una prospettiva più ampia di vulnerabilità, che integri oltre alle persone con disabilità e in condizioni di fragilità sociale anche i minori e tutte le categorie più a rischio;
garantire, in fase di. esecuzione della legge, percorsi formativi nelle scuole sulle tematiche di protezione civile rivolti non solo agli alunni ma anche agli insegnanti e ai genitori, favorendone l'inserimento nei curricula scolastici, e attività esercitative che mettano in relazione le attività dei piani comunali di emergenza a quelle previste dalla normativa sulla sicurezza. In questo modo, le esercitazioni potrebbero essere dei momenti utili per testare anche i percorsi sicuri verso le aree di attesa previste dal piano così come definire le modalità attraverso le quali i genitori, in caso di evacuazione dell'edificio scolastico, possono ricongiungersi ai bambini a seguito di un'emergenza;
promuovere nelle scuole incontri annuali tra esperti di protezione civile ed insegnanti, genitori e alunni in merito ai rischi presenti sul territorio, alle precauzioni e ai corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza. In questo modo, favorendo una conoscenza delle vulnerabilità e delle risorse presenti a livello comunale e regionale da parte di – genitori, adulti di riferimento e minori, si intende sviluppare una maggiore capacità di risposta della comunità stessa all'evento e una più rapida ripresa nella fase post-emergenziale;
prevedere interventi di protezione civile volti a garantire la continuità educativa in emergenza, identificando in fase di pianificazione gli edifici alternativi che potrebbero ospitare le attività scolastiche e garantire ai minori e alle famiglie interventi di post-emergenza e sostegno psicosociali nel lungo periodo.
G/2068/2/1e13
MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES
Il Senato,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»,
premesso che:
la formazione e la promozione di percorsi formativi presso le istituzioni scolastiche è di fondamentale importanza per la diffusione di una cultura condivisa della prevenzione dei rischi connessi agli eventi calamitosi,
impegna il Governo:
ad assumere apposite iniziative volte a promuovere l'attivazione di specifici corsi di formazione ed informazione presso gli istituti scolastici di ciascun ordine e grado in materia di prevenzione e mitigazione del rischi connessi agli eventi calamitosi.
G/2068/3/1e13
Il Senato
premesso che:
gli organi della Protezione Civile utilizzano costantemente personale precario, sia presso le strutture dello Stato centrale che presso gli organi periferici di diversi enti pubblici;
tale personale, tuttavia, assolve a compiti di previsione, prevenzione e protezione che comportano notevoli responsabili, come l'attività costante di presidio del territorio, e la tutela dell'incolumità dei cittadini nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi;
è evidente come, di fronte a tale ruolo, il personale debba essere messo nelle condizioni di operare seneramente e stabilmente, data l'importanza delle funzioni ad esso attribuite;
sulla scia del terribile sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, l'articolo 14 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, aveva disposto «anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed alfine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di. propria competenza [...] il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento», prevedendo dunque la stabilizzazione di parte del personale operante presso gli organi centrali;
nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si sono verificati numerosi casi in cui il mancato rinnovo o la cessazione dei contratti di lavoro di dipendenti precari, soprattutto- presso le strutture periferiche, ha provocato grandi disagi sia per chi si trovava a perdere il posto di lavoro sia per l'operatività stessa del Centro Funzionale o della struttura amministrativa e tecnica in questione;
si ricorda, in particolar modo; quanto verificatosi nel corso di quest'anno nella regione Molise e negli anni precedenti in Sicilia, Abruzzo, Campania;
è necessario, dunque, estendere le deroghe di cui al decreto-legge 13 dicembre 2009; n. 195, a tutto il personale operante presso le strutture della Protezione Civile, superando il blocco delle assunzioni e i limiti imposti dal patto di stabilità che non consentono di garantire un servizio tanto fondamentale per le popolazioni, attraverso un piano assunzionale che non intervenga, come avvenuto, solo sulla scia di drammatiche situazioni emergenziali;
appare evidente come, nel contesto di una riforma del Sistema nazionale di Protezione Civile, sia opportuno individuare un modello di welfare e di tutela del lavoratore che assicuri la progressiva stabilizzazione del personale precario,
impegna il Governo:
ad individuare modalità e strumenti volti a prevedere l'eliminazione progressiva di ogni forma di rapporto precario del personale operate presso gli organi centrali e le strutture periferiche della Protezione. civile, prevedendo successivamente l'impiego esclusivo di personale di ruolo o comandato da altre pubbliche amministrazioni; con l'eccezione del personale avente qualifica di dirigente generale.
G/2068/4/1e13
MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES
Il Senato,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;
premesso che:
come previsto tra l'altro all'articolo 1 l'esercizio della delega avviene nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea,
considerato che:
dal 1º gennaio 2014 è in vigore il Meccanismo Unionale di Protezione Civile adottato il 17 dicembre del 2013, con la decisione 1313/2013/UE dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Tale atto riforma il Meccanismo europeo di protezione civile istituito con decisione del Consiglio del 23 ottobre 2001. La nuova Riforma integra, in un solo atto, le attività di cooperazione europea in materia di protezione civile, e la relativa programmazione finanziaria per il periodo. 2014-2020;
la decisione ha il fine di contribuire a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, a migliorare la sicurezza dei cittadini dell'Unione e a potenziare la resilienza alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo;
impegna il Governo:
a sostenere e promuovere il Meccanismo Unionale di Protezione Civile anche al fine di ridurre i costi indotti dalle catastrofi sull'economia dell'Unione, anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle ONG, del Ministero degli esteri e delle organizzazioni del Volontariato di protezione civile.
G/2068/5/1e13
MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES
Il Senato,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;
premesso che:
come previsto tra l'altro all'articolo 1, comma 1 lettera c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assume in particolare nell'immediatezza dell'evento calamitoso la responsabilità del soccorso tecnico urgente;.
il corpo dei vigili del fuoco risulterebbe carente in termini di strumenti e risorse organiche a disposizione;
impegna il Governo:
ad assumere apposite iniziative anche di carattere normativo al fine di:
a) garantire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco risorse strumentali e personali adeguate alle funzioni svolte;
b) garantire equiparazione rispetto agli altri corpi ad ordinamento civile in termini di inquadramento contrattuale, retributivo e pensionistico;
c) garantire pari coinvolgimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del corpo dei vigili del fuoco.
G/2068/10/1e13
VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
Il Senato,
premesso che:
l'intervento pubblico nel settore della meteorologia operativa italiana è attualmente condotto da vari organismi a livello centrale – la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Dipartimento della Protezione Civile, alcuni ministeri, loro articolazioni ed altri enti statali – nonché da numerosi servizi meteorologici, climatologici ed agrometeorologici regionali;
la gestione economica del settore ad oggi evidenzia una situazione in cui da un lato vi sono molte strutture singolarmente assai efficienti e di eccellenza operativa, e la disponibilità di elevate competenze professionali, sia di lunga esperienza che di brillanti giovani laureati; dall'altro, una perdurante incapacità a fare squadra per operare in maniera coordinata, a tutti i livelli, in una logica scarsamente cooperativa, la sovrapposizione di attività che potrebbero essere razionalizzate, una diffusa duplicazione di sforzi, un utilizzo dispersivo e non ottimale delle risorse umane e tecnologiche, la duplicazione (o moltiplicazione) delle procedure per gli approvvigionamenti (per le manutenzioni degli impianti, per i servizi generali, ecc.), la difficoltà dei giovani professionisti, dei quali una minoranza sono occupati (spesso fuori Italia), altri sono più spesso in cerca di occupazione;
è pertanto necessario ridurre gli sprechi, coordinando le attività e gli acquisti, componendo le differenze, ottimizzando e mettendo a sistema tutte le risorse esistenti affinché si realizzino meccanismi virtuosi di riduzione dei costi di gestione, evitando duplicazioni e costruendo sinergie;
rilevato inoltre che:
l'attività tecnica svolta dal settore ad oggi evidenzia una straordinaria ricchezza di idee, di progettualità, di tecnologie e installazioni; servizi «customizzati» e di qualità ed una elevata capacità di monitoraggio; ottime competenze specialistiche locali, fondamentali in un territorio così diversificato come quello italiano, con una capacità decisionale distribuita e che spesso godono di un'alta reputazione locale;
allo stesso tempo, come già rappresentato, esistono modalità operative scarsamente coordinate e troppo diversificate; una copertura territoriale nazionale frammentaria, a macchia di leopardo, che viene rilevata dagli utenti, diminuendo la qualità e il valore percepito dei servizi resi; servizi erogati disomogenei per natura e qualità, a volte difficoltosi da reperire; una lenta capacità di innovazione e la mancanza di una strategia di lungo termine; un rapporto poco costruttivo e non sinergico con il mondo del privato; nel caso dei servizi locali, un ruolo non istituzionalizzato al di fuori della regione di competenza; un (conseguente) riconoscimento professionale degli operatori talvolta insufficiente; la mancanza di un servizio meteo nazionale forte, del tipo di quello francese o inglese;
confrontando gli indicatori di ricchezza e di produzione di altri paesi europei della stessa ampiezza e complessità dell'Italia, se ne evince la sostanziale arretratezza nel settore, sia in termini di risorse investite, sia in termini di occupati, sia in termini di qualità e quantità di prodotti/servizi offerti;
rilevato altresì che:
tutto ciò comporta una ridotta capacità di rispondere alle esigenze complessive di prodotti e servizi meteorologici dei quali il Paese ha invece sempre più bisogno, specie nell'attuale contesto di rapido e intenso cambiamento climatico;
è necessario migliorare il servizio reso al Paese, facendone crescere la qualità e incrementandone la quantità in tutta Italia, anche da questo punto di vista componendo le differenze e mettendo a sistema le risorse esistenti, coordinando le attività e identificando obiettivi comuni affinché si costruiscano meccanismi virtuosi di cooperazione che favoriscano la crescita del personale, la valorizzazione della meteorologia pubblica attraverso una produzione e diffusione omogenea e controllata dell'informazione, la capacità di innovazione, il rapporto con il settore privato;
impegna il Governo:
a portare rapidamente a termine l'iter di istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), come previsto dalla legge 100 del 2012, al fine di poter disporre di un unico organismo nazionale che:
a) coordini tutti gli enti nazionali e regionali/provinciali operativi oggi esistenti, mettendo a sistema le risorse e i patrimoni meteorologici delle Regioni e dello Stato, entrambi oramai molto consistenti, proteggendo gli investimenti a lungo termine e salvaguardando le competenze acquisite dagli operatori della meteorologia pubblica;
b) razionalizzi la spesa complessiva per gli acquisti di beni e servizi, a parità di costo per la finanza pubblica, riducendo gli sprechi e liberando così nuove risorse;
c) consenta una produttiva sintesi tra le diverse parti del settore meteorologico pubblico italiano, permettendo di fornire prodotti e servizi meteorologici e climatici di qualità su tutto il territorio e a tutti gli interlocutori istituzionali ed economici: dall'agricoltura all'ambiente, dal commercio alla difesa, dalla produzione e consumo di energia alla gestione delle risorse idriche e del rischio idrogeologico, dai trasporti alla sanità, al turismo;
d) consenta al Paese di affrontare meglio le sfide poste dai cambiamenti climatici in corso;
e) rafforzi il rapporto con il mondo dell'università e della ricerca, fungendo da volano per l'apertura di nuovi corsi di Laurea specifici per la meteorologia e la climatologia, oggi del tutto assenti;
f) agevoli la certificazione della figura professionale del meteorologo che garantisca alla base la qualità dei prodotti/servizi forniti;
g) metta a disposizione del settore meteorologico privato i dati e i prodotti di base che ne favoriscano la crescita, a sostegno diretto e indiretto dell'economia nazionale e deIl'occupazione;
h) diffonda all'interno del settore meteorologico pubblico italiano modalità operative e gestionali più coerenti e allineate agli standard internazionali;
i) costituisca un sistema nazionale in grado, per capitale umano e tecnologico e per competenze, di rapportarsi adeguatamente in ambito internazionale, garantendo una rappresentanza forte del paese in tutte le sedi e le organizzazioni di settore europee ed internazionali, anche per favorire la partecipazione a programmi e progetti (finanziati), aumentando la competitività italiana nel campo meteorologico e consolidandone le prospettive future.
G/2068/11/1e13 (testo 2)
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, PEZZOPANE
Il Senato,
premesso che:
il territorio italiano ha ancora forti elementi di criticità e fragilità dovuta non solamente a fenomeni naturali ma dall'azione antropica dell'uomo;
il sistema di protezione civile che non è perfettamente o per nulla integrato con il sistema di sussidiarietà territoriale;
le Regioni trovano al loro interno dei modelli esemplari a cui ispirarsi, ma tuttavia i livelli di organizzazione delle varie regioni é molto disomogeneo, e che questo impone alla Protezione Civile centrale una funzione spesso sostitutiva, ma anche di sostegno attivo e perfezionamento di strumenti di allarme come gli allerta meteo in modo da verificare costantemente il grado di attuazione e attenzione sul territorio di tali messaggi;
considerato che:
l'atto senato n. 2068 contiene i principi di una delega al Governo che consentiranno, se attuata in modo rapido e con l'apporto ed il contributo di tutte le componenti e soggetti istituzionali coinvolti, una «manutenzione straordinaria» per il sistema, un intervento che riallinei la Protezione Civile ad un contesto che è profondamente cambiato nei trenta anni trascorsi da quando, sulla spinta della tragedia dell'Irpinia, la legge 225 venne concepita;
in un mondo popolato sempre più da sistemi complessi è necessario che l'insieme delle azioni volte alle difesa della popolazione dalle calamità sia gestito, in prevenzione quanto in emergenza, da chi in via ordinaria possiede competenze specifiche, per mandato istituzionale o per appartenenza territoriale: lo Stato quindi nella sua articolazione e complessità, le regioni e gli enti locali;
al centro una Protezione Civile con il compito di promuovere, organizzare e verificare l'azione di governo nello svolgimento di funzioni di altri in concorso e coordinamento all'interno del sistema, che garantisca il raggiungimento degli obiettivi in prevenzione ed emergenza. La soluzione può essere una struttura ad alta specializzazione, autorevole e dotata di adeguati livelli di autonomia, che risponda al Governo del suo operato ma che si trovi alla giusta distanza dalla politica e che operi, quale strumento del Presidente del Consiglio, nella soluzione delle emergenze;
l'obiettivo più importante è contribuire ad un vero salto culturale, che coinvolga dal basso tutti i cittadini, ma poi tutti anche i vari livelli istituzionali, nazionali e locali. Di qui la proposta di una «Carta dei diritti del cittadino colpito da calamità naturale», perché la normazione degli aspetti della vita civile nei momenti di maggiore pericolo e bisogno, danno il senso della maturità e civiltà di una comunità, oltre che dell'efficienza è la legittimazione di una democrazia;
valuti il Governo l'opportunità di:
inserire nei decreti attuativi della delega i seguenti princìpi:
a) prevedere nell'ambito dei compiti di formazione ed informazione dei cittadini utile la diffusione del concetto di resilienza. Dette attività saranno curate in accordo con le Regioni e con le amministrazioni pubbliche per uniformare gli standard di informazione e formazione;
b) emanare nei tempi previsti dalla presente legge la «Carta dei Diritti dei cittadini colpiti da calamità naturale». Oggi non è dato sapere, quale sia la soglia minima di diritti che spettano ai cittadini nel momento in cui divenissero vittime di una catastrofe. La carta ha lo scopo di tutelare i diritti per cittadini di questo Paese che patiscono, dopo un terremoto o un'alluvione, oltre il trauma, significative diversità di trattamento. Quindi si debbono prevedere risposte certe ai loro bisogni e stessi diritti in ogni parte e territorio del Paese.
G/2068/11/1e13
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, PEZZOPANE
Il Senato,
premesso che:
il territorio italiano ha ancora forti elementi di criticità e fragilità dovuta non solamente a fenomeni naturali ma dall'azione antropica dell'uomo;
il sistema di protezione civile che non è perfettamente o per nulla integrato con il sistema di sussidiarietà territoriale;
le Regioni trovano al loro interno dei modelli esemplari a cui ispirarsi, ma tuttavia i livelli di organizzazione delle varie regioni é molto disomogeneo, e che questo impone alla Protezione Civile centrale una funzione spesso sostitutiva, ma anche di sostegno attivo e perfezionamento di strumenti di allarme come gli allerta meteo in modo da verificare costantemente il grado di attuazione e attenzione sul territorio di tali messaggi;
considerato che:
l'atto senato n. 2068 contiene i principi di una delega al Governo che consentiranno, se attuata in modo rapido e con l'apporto ed il contributo di tutte le componenti e soggetti istituzionali coinvolti, una «manutenzione straordinaria» per il sistema, un intervento che riallinei la Protezione Civile ad un contesto che è profondamente cambiato nei trenta anni trascorsi da quando, sulla spinta della tragedia dell'Irpinia, la legge 225 venne concepita;
in un mondo popolato sempre più da sistemi complessi è necessario che l'insieme delle azioni volte alle difesa della popolazione dalle calamità sia gestito, in prevenzione quanto in emergenza, da chi in via ordinaria possiede competenze specifiche, per mandato istituzionale o per appartenenza territoriale: lo Stato quindi nella sua articolazione e complessità, le regioni e gli enti locali;
al centro una Protezione Civile con il compito di promuovere, organizzare e verificare l'azione di governo nello svolgimento di funzioni di altri in concorso e coordinamento all'interno del sistema, che garantisca il raggiungimento degli obiettivi in prevenzione ed emergenza. La soluzione può essere una struttura ad alta specializzazione, autorevole e dotata di adeguati livelli di autonomia, che risponda al Governo del suo operato ma che si trovi alla giusta distanza dalla politica e che operi, quale strumento del Presidente del Consiglio, nella soluzione delle emergenze;
l'obiettivo più importante è contribuire ad un vero salto culturale, che coinvolga dal basso tutti i cittadini, ma poi tutti anche i vari livelli istituzionali, nazionali e locali. Di qui la proposta di una «Carta dei diritti del cittadino colpito da calamità naturale», perché la normazione degli aspetti della vita civile nei momenti di maggiore pericolo e bisogno, danno il senso della maturità e civiltà di una comunità, oltre che dell'efficienza è la legittimazione di una democrazia;
impegna il Governo a:
inserire nei decreti attuativi della delega i seguenti princìpi:
a) prevedere nell'ambito dei compiti di formazione ed informazione dei cittadini utile la diffusione del concetto di resilienza. Dette attività saranno curate in accordo con le Regioni e con le amministrazioni pubbliche per uniformare gli standard di informazione e formazione;
b) emanare nei tempi previsti dalla presente legge la «Carta dei Diritti dei cittadini colpiti da calamità naturale». Oggi non è dato sapere, quale sia la soglia minima di diritti che spettano ai cittadini nel momento in cui divenissero vittime di una catastrofe. La carta ha lo scopo di tutelare i diritti per cittadini di questo Paese che patiscono, dopo un terremoto o un'alluvione, oltre il trauma, significative diversità di trattamento. Quindi si debbono prevedere risposte certe ai loro bisogni e stessi diritti in ogni parte e territorio del Paese.
emendamenti
G/2068/12/1e13 (già em. 1.60)
Il Senato,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge AS 2068 "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile",
premesso che:
il piano di emergenza è un progetto riguardante tutte le attività coordinate e le procedure che devono essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio al fine di garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
per poter soddisfare queste necessità, occorre innanzitutto definire gli scenari di rischio sulla base della vulnerabilità della porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, strutture danneggiabili),
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni atti normativi volti a istituire meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali e territoriali.
G/2068/13/1e13 (già em. 1.69)
Il Senato,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge AS 2068 "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile",
al fine di garantire e salvaguardare le popolazioni colpite e di garantire un efficiente, tempestivo e omogeneo stato di emergenza in casi di calamità naturale,
impegna il Governo
a disciplinare, con gli opportuni provvedimenti, un stato di emergenza che tenga conto, in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, degli ambiti di competenza e delle responsabilità dei soggetti coinvolti.
G/2068/14/1e13 (già em. 1.112)
Il Senato,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge AS 2068 "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile",
premesso che la crisi economica e il contenimento della spesa pubblica hanno condizionato le scelte della pubblica amministrazione a favorire l'assunzione di personale presso gli enti,
considerato che la protezione civile rientra fra i compiti fondamentali della Pubblica Amministrazione,
impegna il Governo:
ad attivarsi affinché il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non costituisca un limite per le assunzioni del personale negli enti locali;
a prevedere che la spesa sostenuta per il personale impiegato non sia computata nei limiti di spesa fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
emendamenti
1.1
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».
1.2
Al comma, 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».
1.3
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà,» inserire le seguenti: «di adeguatezza, prossimità e concorso» e al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: «il principio di sussidiarietà» con le parole: «i principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità e concorso».
1.4
Al comma 1 dopo le parole: «in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà,» inserire le seguenti: «adeguatezza, prossimità e concorso».
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «secondo il principio di sussidiarietà» inserire le seguenti: «adeguatezza, prossimità e concorso».
1.5
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli insediamenti e l'ambiente», con le seguenti: «gli insediamenti anche produttivi e l'ambiente».
1.6
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli insediamenti» inserire le seguenti: «anche produttivi».
1.7
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e l'ambiente» con le seguenti: «, l'ambiente e la continuità economica e produttiva» e dopo le parole: «condizioni di vita» inserire le seguenti: «e di lavoro».
1.8
NUGNES, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, SERRA
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolate in attività» inserire le seguenti: «di soccorso».
1.9
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articolate in attività di» inserire la seguente: «preparazione».
1.10
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articolate in attività di» inserire la seguente: «preparazione».
1.11
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articolate in attività di» inserire la seguente: «preparazione».
1.12
MARTELLI, MORONESE, CRIMI, NUGNES, ENDRIZZI, MORRA, SERRA
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzionalità dei servizi essenziali» inserire le seguenti: «, la continuità economica e produttiva».
1.13
ENDRIZZI, CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, SERRA
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) definizione del ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile escludendo la possibilità che gruppi, associazioni o organizzazioni di volontariato possano essere equiparate a strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di protezione civile e specificando, nel rispetto delle disposizione di avviamento e tutela del lavoro, i modi, le forme e le finalità di partecipazione alle attività di protezione civile, tra le quali non possono essere comprese attività di ordine pubblico, sicurezza e disciplina stradale, né attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento e comunque funzioni che non siano strettamente attinenti allo stato di emergenza;».
1.14
MORRA, ENDRIZZI, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, NUGNES, SERRA
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) indicazione degli interventi che non possono essere considerati propri della finalità e dei compiti di protezione civile».
1.15
Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) dopo le parole: «regionale e locale,» inserire le seguenti parole: «tenendo conto ulteriormente di quanto disposto all'articolo 27 della legge 115 del 2015 (legge europea 2014);
2) dopo la lettera o) inserire la seguente lettera:
«o-bis) garantire la piena attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo medesimo, denominato Capacita. europea di risposta emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE, prevedendo a tal uopo di inquadrale operatività del personale già afferente il Corpo militare della croce rossa italiana, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2015, nell'ambito del citato meccanismo unionale di protezione civile europea di cui all'articolo 27, comma 3, della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), anche avvalendosi delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE».
1.16
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «regionale e locale,» inserire le seguenti: «nonché, ove richiesto ed in attuazione di accordi internazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in specifiche attività all'estero, mediante le proprie componenti costituite dalle amministrazioni centrali dello Stato dalle regioni, dagli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dai comuni, e le proprie strutture operative,» e dopo le parole: «livelli di coordinamento» inserire la parola: «intercomunali».
1.17
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «definire livelli», inserire le seguenti: «minimi di servizio su scala di area vasta, metropolitana e regionale e».
1.18
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a princìpi innovativi».
1.19
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «quella regionale e di» inserire le seguenti: «aggiornare ed».
1.20
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «includendovi anche» inserire le seguenti: «le Organizzazioni non governative, il Ministero degli Esteri le organizzazioni del volontariato di protezione civile nonché».
1.21
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in base a principi innovativi» con le seguenti: «in base ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza».
1.22
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «consentendo alle regioni di avvalersi del personale precario che presta o ha prestato servizio presso le proprie strutture o presso gli altri enti locali della regione, per almeno 2 anni negli ultimi 5, alla data di pubblicazione della presente legge, in attuazione di provvedimenti governativi che hanno consentito la stipulazione di contratti a termine a seguito di concorso pubblico;».
1.23 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) istituzione di comitati operativi per la pianificazione speditiva a livello comunale, di area vasta regionale nazionale, partecipati da tutte le strutture operative e da un rappresentante della conferenza dei cittadini attivi con il fine di condividere la formulazione pianificazione/progettazione di Protezione civile e contribuire alla più equa gestione dei fondi. Ai componenti dei Comitati operativi per la pianificazione non è corrisposto alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'organo di cui al presente comma».
1.23
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) istituzione di comitati operativi per la pianificazione speditiva a livello comunale, di area vasta regionale nazionale, partecipati da tutte le strutture operative e da un rappresentante della conferenza dei cittadini attivi con il fine di condividere la formulazione pianificazione/progettazione di Protezione civile e contribuire alla più equa gestione dei fondi».
1.24
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'unitarietà dell'ordinamento» inserire le parole: «nonché la perequazione delle risorse finanziarie».
1.25
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «svolge la funzione di indirizzo e coordinamento», inserire le parole: «e non di gestione diretta».
1.26
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e gli organismi internazionali» inserire le seguenti: «, l'unificazione della normazione tecnica».
1.27
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e per coordinare l'esercizio delle funzioni» sino alla fine del periodo.
1.28
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e per coordinare» inserire le seguenti: «e migliorare, anche attraverso la possibilità di ridefinizione delle competenze dei propri apparati,».
1.29
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti» inserire le seguenti: «in qualità di autorità territoriali garanti della sicurezza e del soccorso pubblico».
1.30
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità»,inserire le seguenti: «comunali e»;
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «valutazione periodica dei piani di emergenza comunali» inserire le seguenti: «e territoriali».
1.31
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile,» inserire le seguenti: «, alle Agenzie regionali di protezione ambientale, inserite nel sistema dei Centri funzionali monitoraggio rischi,».
1.32
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che» inserire le seguenti: «, per mezzo dei Comandi provinciali,».
1.33
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a tal fine prevedendo l'istituzione di ''unità di crisi'' a livello territoriale regionale per la gestione coordinata delle emergenze, con responsabilità giuridica incardinata presso il Presidente della regione».
1.34
NUGNES, CRIMI, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «tenuto conto che il servizio di protezione civile è un servizio di natura pubblica e nessuna funzione, comprese quelle di previsione, prevenzione e soccorso, può essere ceduta a soggetti privati, se non in caso di assoluta ed adeguatamente motivata necessità e limitatamente a specifici incarichi e servizi preventivamente identificati».
1.35
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «La cessione di funzioni in materia di protezione civile a soggetti diversi da quelli pubblici è consentita unicamente in casi di assoluta e adeguatamente motivata necessità ed è limitata ad un numero definito di incarichi e servizi caratterizzati da elevata specificità».
1.36
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) istituzione dei Bacini territoriali ottimali di protezione civile, al fine di garantire l'erogazione del servizio e la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente su Area vasta, cui sono attribuite le funzioni affidate alle province, prevedendo che nelle more della disciplina degli stessi il coordinamento delle attività della sola programmazione dell'assistenza alle popolazioni sia affidato al Presidente della regione».
1.37
MARTELLI, MORONESE, CRIMI, NUGNES, MORRA, ENDRIZZI, SERRA
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) individuazione e rimozione di eventuali lacune normative determinatesi e previsione di procedure per la risoluzione degli eventuali conflitti eli competenza o di attribuzione tra le componenti del Servizio nazionale, individuando al contempo opportuni meccanismi atti a prevenire casi di inefficienza, inefficacia o intempestività nell'intervento nei casi indicati alla lettera a)».
1.38
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) previsione di un sistema di turnazione degli incarichi dirigenziali anche al fine di conseguire un ampliamento e arricchimento della professionalità dei dirigenti».
1.39
CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) allo svolgimento delle funzioni possono concorrere gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione, anche privata. Le strutture operative essenziali del Servizio nazionale della protezione civile sono costituite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto componente fondamentale, dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dalla Croce rossa italiana dalle Agenzie dalla comunità scientifica ed universitaria e dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico. I decreti legislativi di cui al presente comma aggiornano e individuano ulteriori nuove strutture operative che, per natura e competenza, concorrono alle finalità di protezione civile, tra cui il sistema delle Agenzie di protezione civile».
1.40
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle responsabilità dei cittadini singoli e associati» inserire le seguenti: «valorizzando la specificità dei gruppi comunali di protezione civile».
1.41
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle responsabilità dei cittadini singoli e associati» inserire le seguenti: «valorizzando la specificità dei gruppi comunali di protezione civile».
1.42
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «singoli e associati, anche» inserire le seguenti: «organizzati attraverso Conferenze dei Cittadini attivi disciplinate con apposito provvedimento o».
1.43
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di natura professionale» inserire le seguenti: «valorizzando la specificità dei gruppi comunali di protezione civile».
1.44
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «per fronteggiare l'emergenza» con le seguenti: «, nonché per ridurre i rischi presenti sul territorio e fronteggiare le calamità ed i disastri».
1.45
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «attraverso processi di formazione ed informazione continui sui rischi,» e le parole: «anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti» con le seguenti: «in concorso con gli organismi ordinariamente preposti alla salvaguardia e sicurezza delle persone e dei beni,».
1.46
CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e con disabilità» inserire le seguenti: «anche attraverso la programmazione di esercitazioni annuali e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di rischi cui la popolazione è esposta e la formazione continua dei dipendenti pubblici in materia di protezione civile e cultura del rischio;».
1.47
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche» con le seguenti: «disciplina organica del volontariato della protezione civile, volta a promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato».
1.48
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;» con le seguenti: «in concorso con gli organismi ordinariamente preposti alla salvaguardia e sicurezza delle persone e dei beni, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile anche attraverso la formazione e l'addestramento congiunto di tutte le strutture operative sulle attività di protezione civile; è comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi od in deroga alle norme ordinarie di avviamento e tutela del lavoro».
1.49
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «addestramento dei volontari ad esse appartenenti» inserire le seguenti: «ad opera di personale specializzato ed in possesso di una certificazione delle competenze riconosciuta a livello nazionale».
1.50
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «in particolare, disciplina delle forme di partecipazione attiva del volontariato di protezione civile negli interventi di manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti, sotto la supervisione degli organi di controllo, ai fini della mitigazione del rischio idraulico;».
1.51
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. È comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi o in deroga alle norme ordinarie di avviamento e di tutela del lavoro;» .
1.52
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) regolamentazione, previo accordo con le parti sociali, del permesso di esonero per impiego in attività di protezione civile;».
1.53
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) partecipazione e collaborazione con gli enti pubblici di ricerca al fine di assicurare l'aggiornamento degli strumenti e delle procedure di previsione, prevenzione e mitigazione secondo lo stato dell'arte della ricerca nel settore; messa a punto di strumenti di facile utilizzo per la gestione dell'emergenza; costante aggiornamento degli operatori all'interno della protezione civile e in tutta la catena della gestione delle emergenze; partecipazione alle iniziative di ricerca e di utilizzo delle infrastrutture per la gestione delle emergenze promosse dall'Unione europea».
1.54
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione civile» inserire le seguenti: «nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza e del mercato».
1.55
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in esse» inserire le seguenti: «, nelle strutture operative e nell'intero servizio di protezione civile».
1.56
PALERMO, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attività di ricerca», inserire le seguenti: «e didattica».
1.57
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «istituzioni internazionali» inserire le seguenti: «volte a migliorare la qualità del servizio nazionale di protezione civile, ai fini di evitare condizioni monopolistiche in tali settori,».
1.58
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) definizione di meccanismi e procedure per la revisione periodica dei piani di emergenza territoriali e nazionali nonché dei programmi regionali di previsione e prevenzione, nel quadro dell'esercizio coordinate delle funzioni di protezione civile, di assetto e tutela del territorio, di difesa dell'ambiente e del coerente sviluppo socio-economico;».
1.59
Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «piani di emergenza comunali» con le seguenti: «piani di emergenza territoriali e nazionali».
1.60
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «valutazione periodica dei piani di emergenza comunali» inserire le seguenti: «e territoriali».
1.61
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei piani emergenza comunali» inserire le seguenti: «e dei programmi regionali di previsione e prevenzione».
1.62
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, di assetto e tutela del territorio, difesa dell'ambiente e di un coerente sviluppo socio-economico;».
1.63
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine, le seguenti parole: «definizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attività di monitoraggio».
1.64
ENDRIZZI, MORRA, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, SERRA
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
«f-bis) incentivazione della redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento di piani esistenti, ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento a titolo gratuito di personale specializzato appartenente alle amministrazioni pubbliche; a tal fine il dipartimento della protezione civile e le agenzie regionali di protezione civile possono procedere, anche tramite i propri centri di competenza, a una revisione periodica a campione dei piani di emergenza comunali finalizzata a verificare che tali piani esistano effettivamente, che siano adeguatamente diffusi e conosciuti presso la popolazione e gli amministratori locali e che contengano gli elementi essenziali quali l'indicazione dei possibili scenari di rischio, delle aree interessate, delle aree sicure, dei comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell'emergenza e delle modalità con cui il sistema di protezione civile opererà in caso di evento;
f-ter) previsione, per i comuni inadempienti, di misure sanzionatorie che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;».
1.65
Al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) previsione di un adeguato sistema di monitoraggio nonché di un sistema sanzionarono che preveda per i comuni inadempienti sanzioni che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse derivanti dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,n. 228».
1.66
Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) previsione di un sistema di coinvolgimento volontario degli ordini professionali nella redazione dei piani di emergenza comunale;».
1.67
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l'omogeneità della valutazione» con le seguenti: «degli stati di calamità e di emergenza, garantendo tempestività, omogeneità e coerenza della valutazione, anche speditiva,».
1.68
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «anche preventiva», inserire le seguenti: «dei diversi livelli di governo».
1.69
Al comma1, lettera g), sostituire le parole: « in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza» con le seguenti: «in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi e ai relativi ambiti di competenza e responsabilità».
1.70
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza» con le seguenti: «in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi e ai relativi ambiti di competenza e responsabilità».
1.71
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «all'effettiva operatività, anche per interventi all'estero,» inserire le seguenti: «prevedendo adeguate misure di controllo successivo, garantendo la massima trasparenza, e fermo restando il rispetto delle norme penali, delle norme dell'Unione europea e dei princìpi del diritto amministrativo, nonché».
1.72
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per interventi all'estero» inserire le seguenti: «consentendo alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell'emergenza dichiarata, il passaggio alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato».
1.73
MORRA, NUGNES, MORONESE, CRIMI, MARTELLI, ENDRIZZI, SERRA
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo adeguate procedure di controllo successivo e garantendo la massima trasparenza; è comunque esclusa la possibilità di derogare alle norme comunitarie, alla norma penale, al codice di procedura penale, alle norme in materia di responsabilità penale e amministrativa, alle norme in materia di avviamento al lavoro e sicurezza del lavoro, alle norme di tutela ambientale, alla normativa antimafia e anticorruzione, alle norme riguardanti il controllo e la vigilanza sull'esecuzione degli appalti pubblici, nonché alle disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, fatta eccezione per specifiche disposizioni parzialmente derogabili in casi espressamente predeterminati e definiti in apposita sezione del decreto legislativo n. 163 del 2006, in ragione del grado di emergenza, del livello di rischio per la popolazione e del settore di intervento. I reati commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a scadenze di alcun tipo. Lo stato di emergenza viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso. In casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei Ministri, il Presidente del consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di emergenza anche in assenza di parere salvo ratifica da conseguire nell'immediato».
1.74
Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il regime derogatorio alla normativa vigente è volto esclusivamente ad assicurare l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di calamità ed è sottoposto ad adeguate procedure di controllo successivo e di garanzia della massima trasparenza, escludendo in ogni caso la possibilità di derogare alla normativa penale ed al codice di procedura penale, alle norme comunitarie ed ai principi del diritto amministrativo, alla normativa del lavoro nonché ai principi generali di contabilità dello Stato; i reati commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a scadenze di alcun tipo;».
1.75
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguente parole: «non possono in alcun caso essere derogate le norme penali, di procedura penale e le norme in materia di avviamento e sicurezza del lavoro, i princìpi generali di contabilità dello Stato e le norme a tutela dell'ambiente. Per le materie inderogabili i reati commessi in rapporto agli eventi calamitosi sono imprescrittibili;».
1.76
Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: «I reati commessi in occasione e in relazione a calamità sono imprescrittibili e i relativi procedimenti penali non sono soggetti a prescrizione;».
1.77
ENDRIZZI, CRIMI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MORRA, SERRA
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «i reati commessi in occasione e in relazione a calamità sono imprescrittibili e i relativi procedimenti penali non sono soggetti a prescrizione;».
1.78
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) individuazione del soggetto cui attribuire la dichiarazione dello stato di calamità nella figura del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso; in casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di calamità anche in assenza di parere, salvo ratifica da conseguire nell'immediato; a tal fine, il Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile ovvero di uno o più presidenti di regione, può emanare ordinanze non derogatorie di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1995, n, 225, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità e nei limiti individuati dal decreto delegato».
1.79
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) definizione del ruolo e responsabilità degli organi consultivi e propositivi del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo alla Commissione Grandi Rischi;».
1.80
Al comma 1, lettera h), alinea, dopo le parole: «specifiche modalità di intervento» inserire le seguenti: «dei diversi livelli di governo».
1.81
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «in ragione della gravità dell'evento calamitoso,» inserire le parole: «che deve essere temporalmente limitata ad un periodo non superiore ai sei mesi,».
1.82
NUGNES, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, SERRA
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «calamitoso» inserire le seguenti: «e per consentire alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell'emergenza qualora dichiarata, di poter passare alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato».
1.83
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «disciplina organica» inserire le seguenti: «sia dell'aspetto finanziario dei contributi per i danni subiti da cittadini ed imprese per la messa in sicurezza del territorio e per i primi interventi di emergenza, sia».
1.84
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «disciplina organica» inserire le seguenti: «sia dell'aspetto finanziario dei contributi per i danni subiti da cittadini e imprese per la messa in sicurezza del territorio e per i primi interventi di emergenza, sia».
1.85
Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «articolarti»: con le seguenti: «con dotazioni annue minime obbligatorie, articolate».
1.86
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile» con le seguenti: «Fondo per la previsione, la prevenzione e la preparazione alle calamità di protezione civile e nel Fondo per la gestione e superamento delle emergenze».
1.87
Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «flussi finanziari».
1.88
Al comma 1, lettera i), aggiungere, infine, le- parole: «nell'ambito di tali Fondi, distinzione delle risorse da destinare alle attività ordinarie di previsione e prevenzione delle calamità naturali».
1.89
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) garanzia della perequazione delle risorse finanziarie tra tutte le componenti e le strutture operative mediante l'istituzione di un'apposita commissione all'interno del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre. 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa, con il compito di definire i criteri di ripartizione delle risorse assegnate;».
1.90
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscano crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti. Sono altresì definite le modalità con le quali, al verificarsi di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, i finanziamenti disposti e le disponibilità finanziarie derivanti da pubbliche sottoscrizioni o da contributi internazionali devono confluire in un'unica contabilità gestita dal commissario delegato che assume la qualità di funzionario delegato. Il :funzionario delegato rende i conti a consuntivo annuale per capitoli di spesa distinti in oneri di. gestione della struttura commissariale, in interventi urgenti di soccorso alla popolazione, in oneri per il ricovero della popolazione, in interventi infrastrutturali urgenti, in contributi assistenziali ed in altri capitoli secondo le modalità individuate nel testo unico di cui all'alinea; al decorrere dal secondo esercizio, il funzionano delegato rende i conti anche a preventivo per l'anno finanziano in corso. Alle gestioni contabili sono date le massime diffusione e trasparenza con relazione semestrale trasmessa alle Camere e pubblicata su quotidiani a diffusione nazionale. I fondi derivanti da donazioni private e da raccolta pubblica di denaro sono esenti da qualunque forma: di prelievo fiscale e possono essere impiegati esclusivamente per l'attuazione di interventi urgenti di soccorso alle popolazioni. Le somme non utilizzate a tale fine al termine del primo esercizio finanziario e comunque non oltre il sesto mese a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza non possono essere computate come residuo e sono versate all'erario. Di tali fondi è reso, secondo modalità individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico rendiconto trimestrale da trasmettere alle Camere e da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale. I decreti legislativi di cui all'alinea individuano le modalità per la determinazione e per l'impiego da parte dei funzionari delegati di eventuali ulteriori risorse, ovvero per l'utilizzo di eventuali residui o economie di appalto, che in nessun caso possono essere disposti se non a mezzo di apposita legge;».
1.91
ENDRIZZI, NUGNES, MORONESE, CRIMI, MARTELLI, MORRA, SERRA
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «nonché disposizioni che regolano la funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato di emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscano crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti, il cui bilancio consuntivo deve essere reso pubblico e consultabile sui siti web degli enti competenti».
1.92
MARTELLI, CRIMI, NUGNES, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, SERRA
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle modalità per la determinazione e l'impiego da parte dei commissari delegati di integrazioni finanziarie nei casi espressamente previsti dalla legge».
1.93
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rischio residuo», inserire le seguenti: «di regolamentazione del ciclo dei rifiuti, delle macerie, delle rocce e terre da scavo prodotte nelle calamità,».
1.94
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate,», inserire le seguenti: «anche attraverso la creazione di zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1.95
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa,», con le seguenti: «al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria».
1.96
MORRA, MORONESE, CRIMI, MARTELLI, NUGNES, ENDRIZZI, SERRA
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: « tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa», con le seguenti: «, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria».
1.97
Al comma 1, lettera m), inserire infine il seguente periodo: «; esclusione dal patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi ai sensi della lettera l), per sostenere la capacità di spesa per il ripristino danni e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, per le spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese; stabilire infine l'esclusione dal patto di stabilità per tutti gli interventi di mitigazione del rischio e per le attività di Protezione Civile».
1.98
Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; stabilire inoltre l'esclusione dal saldo di competenza finale delle spese, come certificate, sostenute dai Comuni, colpiti dagli eventi calamitosi, per il ripristino danni e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, per le spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese».
1.99
Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; stabilire inoltre l'esclusione dal saldo di competenza finale delle spese, come certificate, sostenute dai Comuni, colpiti dagli eventi calamitosi, per il ripristino danni e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, per le spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese».
1.100
NUGNES, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, SERRA
Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione, per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, dagli obiettivi del patto di stabilità interno delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, delle spese per interventi di somma urgenza e delle risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da privati ed imprese, nonché delle spese relative agli interventi di mitigazione del rischio e di quelle relative alle attività di protezione civile».
1.101
Al comma 1, lettera m), aggiungere, infine, le parole: «definizione dell'ambito assicurativo e delle modalità e dei limiti di risarcimento conseguente ad eventi calamitosi ed in particolare dei criteri di formazione dei premi e dei criteri generali di valutazione del danno».
1.102
CRIMI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, MORRA, ENDRIZZI, SERRA
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) istituzione, nel rispetto dei protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, di un sistema di coordinamento tecnico-operativo tra le sale operative della protezione civile e le sale operative del Numero Unico Europeo dell'Emergenza (NUE) 112 al fine di garantire lo scambio rapido ed efficace dei dati tra i due sistemi».
1.103
Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «relative specifiche professionalità», con le parole: «relativi specifici profili di professionalità di protezione civile».
1.104
Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «specifiche professionalità», inserire le seguenti: «adeguatamente certificate,».
1.105
Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «relative specifiche professionalità», inserire le seguenti: «, organizzazione del servizio nazionale, forme di correlazione e cooperazione,».
1.106
PALERMO, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «specifiche professionalità, anche», inserire le seguenti: «con il riconoscimento delle competenze acquisite nei corsi universitari dedicati alla materia, nonché».
1.107
Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «, individuando le modalità e gli strumenti per l'eliminazione progressiva, e comunque, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di ogni forma di rapporto precario di lavoro del personale operante presso gli organi centrali e regionali della protezione civile instaurato entro la medesima data. Al termine di tale fase transitoria è consentito esclusivamente l'impiego di personale di ruolo o comandato da altre pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione del personale avente qualifica di dirigente generale;».
1.108
Al comma 1, lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché definizione di profili professionali specifici per figure di protezione civile ispirata ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, individuabile attraverso articolazioni tipologiche.».
1.109
Al comma 1, lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole: «; in tale ambito è istituito – previo accordo tra le parti sociali – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione di- emergenza e per la sola durata dello stesso;».
1.110
Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le parole: «nonché alle modalità di comunicazione che garantiscano e certifichino un idoneo passaggio delle informazioni tra operatori diversi».
1.111
Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definizione di un apposito contratto collettivo nazionale di categoria per gli addetti al Servizio di Protezione Civile, da adottare previo confronto con le rappresentanze sindacali e con le regioni;».
1.112
Al comma 1, dopo la lettera n),inserire la seguente:
«n-bis) prevedere che il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non venga computato ai fini delle limitazioni assunzionali negli Enti locali interessati, e che la spesa per il personale impiegato in tale funzione non venga computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge».
1.113
Al comma 1, dopo la lettera n),inserire la seguente:
«n-bis) esclusione del personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile dalle limitazioni assunzionali previste per gli Enti locali interessati;».
1.114
Al comma 1, dopo la lettera n),inserire la seguente:
«n-bis) prevedere che il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non venga computato ai fini delle limitazioni assunzionali negli Enti locali interessati, e che la spesa per il personale impiegato in tale funzione non venga computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge».
1.115
Al comma 1, dopo la lettera n),inserire la seguente:
«n-bis) definizione dell'organizzazione del servizio nazionale e delle forme di correlazione e cooperazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile».
1.116
Al comma 1, dopo la lettera n),inserire la seguente:
«n-bis) definizione dell'organizzazione del servizio nazionale e delle forme di correlazione e cooperazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile».
1.117
Al comma 1, dopo la lettera n),inserire la seguente:
«n-bis) definizione dell'organizzazione del servizio nazionale e delle forme di correlazione e cooperazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile».
1.118
Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) previsione di opportuni strumenti per l'utilizzo di standard, anche internazionali, nella redazione dei piani di protezione civile».
1.119
Al comma 1, dopo la lettera n),inserire la seguente:
«n-bis) definizione di un piano nazionale concertato a tutti i livelli istituzionali per l'ottimizzazione dell'impiego delle frequenze radio utilizzate per funzioni di previsione, prevenzione e comunicazione, sia in tempo di ordinaria amministrazione che in situazione di emergenza;».
1.120
Al comma 1, dopo la lettera o),aggiungere la seguente:
«o-bis) garanzia della direzione e del coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso con particolare cura all'individuazione dei Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva, istituiti e regolamentati da appositi provvedimenti, al fine di procedere alla realizzazione della Pianificazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà;».
1.121
Al comma 1, dopo la lettera o),aggiungere la seguente:
«o-bis) disciplina dell'apposizione del segreto di Stato nelle attività di protezione Civile ai fini di regolamentarne in modo tassativo le modalità, il controllo ed i rapporti con la Commissione parlamentare;».
1.122
Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
«o-bis) previsione di attività di formazione continua di tutti i dipendenti pubblici, delle strutture operative e degli enti pubblici in materia di protezione civile e di cultura del rischio;».
1.123
Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
«o-bis) individuazione degli strumenti e delle modalità atti a garantire la diffusione capillare della cultura del rischio nel territorio;».
1.124
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana uno o più decreti al fine di individuare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità, le risorse ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.
1-ter. La predisposizione dei decreti di cui al comma 1-bis è curata da un apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta altresì gli atti necessari alla promozione, presso gli Organismi nazionali ed internazionali di unificazione, di specifica normazione tecnica di protezione civile. Con le medesime modalità sono definite metodologie e regole tecnico economiche in materia di Protezione civile».
1.125
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nell'azione di protezione civile» inserire le seguenti: «gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità, nonché».
1.126
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine, chiara delimitazione delle tipologie di evento e dei rischi la cui competenza è attribuita al Servizio nazionale della protezione civile, includendo i soli eventi, naturali o connessi con le attività dell'uomo, i cui impatti nella società non siano programmabili. L'intervento del Servizio nazionale della protezione civile è limitato alla sola fase di assistenza alla popolazione ove necessaria, qualora l'evento sia stato programmato o sia programmabile in tempo utile carne nel caso di attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni ed eventi analoghi;».
1.127
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) divieto di attività di soccorso e riavvio alla normali condizioni di vita che possano compromettere le successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione».
1.128
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ai fini della più» aggiungere la seguente: «perequata,».
1.129
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio anche attraverso i social network;».
1.130
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio anche attraverso i sociaI network;».
1.131
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio anche attraverso i social network;».
1.132
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio, anche attraverso i social network;».
1.133
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;».
1.134
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;».
1.135
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «raccordo» inserire le seguenti: «e integrazione».
1.136
CRIMI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, MORRA, ENDRIZZI, SERRA
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) individuazione di standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi di previsione, di prevenzione e di soccorso;».
1.137
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;».
1.138
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «Servizio nazionale della protezione civile» inserire le seguenti: «al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e».
1.139
FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parale: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
2) al comma 4, sopprimere le parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;
3) dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano attribuite dalla Statuto speciale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione».
1.140
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) istituzione dei i livelli minimi di servizio di protezione civile e dei relativi standard di qualità, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza Unificata;».
1.141
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati» con le seguenti: «creazione di una classificazione oggettiva degli eventi calamitosi, fondata sugli effetti da essi determinati, e commisurata».
1.142
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio» inserire le seguenti: «, tenendo conto delle peculiarità delle singole realtà territoriali».
1.143
MORRA, ENDRIZZI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI
Al comma2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) definizione di un modello fiscale solidaristico di protezione civile che consenta di porre gli interventi di prevenzione e riparazione dei danni da calamità naturali a carico della fiscalità generale, secondo i principi di progressività delle imposte e di capacità contributiva, ed escludendo forme di assicurazione obbligatoria;».
1.144
Al comma 2, dopo la lettera e),inserire la seguente:
«e-bis) introduzione di strumenti per assicurare trasparenza nelle committenze in emergenza;».
1.145
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «adempimenti amministrativi» inserire le seguenti: «, sulla base dei princìpi di maggiore efficacia ed efficienza,».
1.146
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «trasparenza e tracciabilità» inserire le seguenti: «dei processi decisionali e».
1.147
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e individuazione delle procedure standardizzate per la gestione delle prime attività di soccorso nelle emergenze, anche al fine del riconoscimento delle relative attività».
1.148
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e individuazione delle procedure standardizzate per la gestione delle prime attività di soccorso nelle emergenze, anche al fine del riconoscimento delle relative attività».
1.149
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e individuazione delle procedure standardizzate per la gestione delle prime attività di soccorso nelle emergenze, anche al fine del riconoscimento delle relative attività».
1.150
ENDRIZZI, MORRA, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, NUGNES, SERRA
Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e con il coinvolgimento delle regioni e dei i comuni, così come previsto dal trattato di Lisbona in materia di Protezione civile».
1.151
CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA
Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:
«i) predisposizione di adeguate coperture finanziarie, anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativa del sistema di protezione civile previsto dal comma 1».
1.152
Al comma 2, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché garanzia della rappresentatività del Servizio Nazionale di Protezione Civile nel suo complesso nelle sedi di discussione dell'Unione Europea in materiali».
1.153
Al comma 2, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole «nonché garanzia di trasparenza, informazione e partecipazione degli attori del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai progetti europei;».
1.154
Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in particolare per quanto attiene alle funzioni preparatorie indirizzate ad affrontare le emergenze».
1.155
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) predisposizione di adeguate coperture finanziarie anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 1, lettera l), da parte degli enti territoriali che necessitino di investimenti per adeguarsi al riassetto normativo del sistema di protezione civile di cui al comma 1; al tal fine il Governo è delegato a negoziare in ambito comunitario le modalità secondo cui, in caso di calamità per le quali interviene la dichiarazione di stato di emergenza, siano considerati gli oneri per il soccorso delle popolazioni ed il ripristino delle normali condizioni di vita nelle aree colpite, nonché a promuovere, in ambito europeo, iniziative volte alla rinegoziazione del fondo di solidarietà europeo».
1.156
Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:
«i-bis) riconoscimento del ruolo delle regioni nella redazione della parte del Piano di gestione alluvioni di propri-a competenza, in attuazione della Direttiva 2007 /60/CE;».
1.157
Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che le somme destinate dagli enti locali a funzioni di protezione civile non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;».
1.158
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) divieto per i gestori delle attività conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza di svolgere, a qualunque titolo, attività di ricostruzione; a tal fine, divieto di sviluppare attività di soccorso e ritorno alla normali condizioni di vita che possano pregiudicare successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione;».
1.159
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA
Al comma 2,dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) individuazione del Programma di Protezione Civile, dei piani di emergenza comunali e sovra-comunali, quale strumento sovraordinato di pianificazione, necessario per l'adozione di qualunque altro strumento urbanistico locale;».
1.160
MARTELLI, MORONESE, CRIMI, NUGNES, MORRA, ENDRIZZI, SERRA
Al comma 2,dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis). esclusione del ricorso a decreti e ordinanze contenenti norme eterogenee nelle materie di protezione civile».
1.161
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa», inserire le seguenti: «con quella nazionale e comunitaria».
1.162
MORONESE, ENDRIZZI, CRIMI, MARTELLI, NUGNES, MORRA, SERRA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Relativamente allo stato di emergenza e alla disciplina delle misure da porre. in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce in particolare:
a) le prestazioni che il Servizio nazionale della protezione civile, a tutti i suoi livelli e con tutte le sue componenti, deve garantire alla cittadinanza in caso di emergenza in ambito comunale, regionale o nazionale;
b) criteri improntati su elementi oggettivi, preferibilmente quantitativi, al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale;
c) al fine di agevolare il ritorno alle condizioni di vita precedenti l'emergenza e di minimizzare gli effetti negativi sul tessuto produttivo e commerciale, una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici da destinare ad attività produttive e a cittadini colpiti direttamente da eventi calamitosi, da erogare automaticamente nei casi in cui è dichiarato lo stato-di emergenza nazionale, comprendente:
1) la sospensione, per un periodo .congruo, di tasse, tributi, mutui e finanziamenti;
2) successivamente al periodo di sospensione, un piano di rateizzazione per il rientro dalla posizione debitoria;
3) un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, per coprire i mancati introiti dell'amministrazione pubblica odi soggetti privati, dovuti alle misure di cui ai numeri 1) e 2);
d) le norme che disciplinano il recupero, la rimozione e lo smaltimento di-materiali di origine naturale danneggiati o trasferiti durante gli eventi calamitosi, con particolare riferimento ai sedimenti fluviali, ai corpi di frana e agli alberi abbattuti o resi pericolanti a causa di eventi atmosferici eccezionali, al fine di consentire il ritorno alla normalità in tempi brevi e una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici;
e) il regime derogatorio alla normativa vigente in materia di forniture di materiali e di servizi, in modo che, garantendo la massima trasparenza e ricorrendo anche ad appositi albi di fornitori provvisti di tariffari, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza in seguito a eventi calamitosi, sia possibile ricorrere in tempi rapidi a una filiera dei soccorsi e dell'emergenza a chilometro zero in cui i generi di prima necessità, i servizi e-i materiali acquistati e i soggetti che li forniscono provengano prioritariamente alle stesse aree colpite dalla calamità».
1.163
Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».
1.164
Al comma 5, sostituire le parole: «del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, che predispone a tal fine una apposita commissione integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa,».
1.165
CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA
Al comma 5, dopo le parole: «dei pareri», inserire la seguente: «vincolanti».
1.166
Al comma 5, sopprimere le parole: «, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».
Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetta, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».
1.167
Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta».
1.168
Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».
1.169
NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA
Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «decreti correttivi di cui al presente comma sono adottati previa acquisizione dei pareri vincolanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».
1.170
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità e le situazioni connesse all'evoluzione di crisi internazionali e ai flussi migra tori di popolazioni, al diffondersi di fenomeni epidemiologici o pandemici, agli atti di terrorismo anche internazionale ad eccezione del soccorso alle popolazioni, all'igiene e alla salubrità: dei luoghi, alla organizzazione di eventi comunque connessi con manifestazioni nazionali od internazionali di carattere politico, religioso, artistico, sociale o sportivo, all'ordine pubblico».
1.171
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Le metodologie e regole tecnico-economiche in materia di protezione civile sono definite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri».
1.1000
Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: «, prevedendo» fino alla fine della lettera.
1.2000
Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e sopprimere le parole da: «, anche prevedendo» fino alla fine della lettera.
G2068/6/1e13
MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES
Il Senato,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;
premesso che:
la protezione civile è chiamata ad intervenire a supporto anche in occasione del fenomeno degli incendi boschivi;
considerato che:
la legge quadro sugli incendi boschivi (legge n. 353 del 2000) affida alle regioni fa competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi, mentre allo Stato compete una funzione di indirizzo e di coordinamento di tali attività;
alle regioni compete, innanzitutto, l'attivazione delle sale operative per consentire il coordinamento dei diversi soggetti che concorrono alla lotta agli incendi e, nel caso, all'intervento di protezione civile. Spetta inoltre alle regioni attivare i piani regionali di previsione, prevenzione e d'intervento aggiornati ogni anno ed elaborati su base provinciale. Nei piani sono definite specifiche intese e accordi con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su base locale, oltre che con la rete del volontariato;
considerato:
le discipline definite da ciascuna regione in attuazione della legge quadro sono tra loro a volte diverse e discordanti;
impegna il Governo:
ad adottare delle linee guida al fine di garantire un coordinamento della disciplina degli incendi boschivi di competenza regionale.
G2068/7/1e13
MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES
Il Senato,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;
premesso che:
la legge n. 124 del 2015, c.d. Riforma Madia, ha previsto all'articolo 8 l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio: nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, ed in particolare al comma 3 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 20 17 al 2024;
considerato che:
anche in base alle informazioni acquisite nel corso del ciclo di audizioni informali svolte, risulterebbe che le risorse economiche destinate all'istituzione del numero unico siano state distribuite solo tra i maggiori organi di polizia e solo una piccola parte alla realizzazione di centrali regionali;
in alcuni contesti regionali le centrali uniche di risposta hanno fatto registrare risultati eccellenti in termini di efficienza ed efficacia del servizio;
impegna il Governo:
a monitorare sul corretto impiego delle risorse destinate al numero unico europeo, di modo che le stesse possano essere distribuite in modo equo e proporzionato per tutti servizi di emergenza e su tutti i territori regionali.
G2068/8/1e13
MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES
Il Senato,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;
premesso che:
all'articolo 1 comma lettera f) si prevede come criterio di delega l'istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;
considerato che:
la legge n. 100 del 12 luglio 2012 prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento i Comuni approvino il piano di emergenza comunale, redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali;
il piano di emergenza rappresenta un indispensabile strumento per la prevenzione dei rischi;
il 12 ottobre 2012 il Dipartimento della protezione civile ha inviato una nota alle Regioni e alle Province Autonome chiedendo una prima ricognizione sulla pianificazione di emergenza comunale. Da questa ricognizione è emerso che molti comuni non si sono dotati di un piano soprattutto in Campania, Calabria e Lazio;
impegna il Governo:
a prevedere apposite misure sanzionatorie per i comuni inadempienti che comportino anche la sospensione dell'erogazione delle risorse provenienti dal fondo di solidarietà comunale di cui al comma380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
G2068/9/1e13
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, tra le altre cose, disposizioni finalizzate ad adottare misure di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle norme in materia-di Servizio nazionale di protezione civile e delle relative funzioni, in base a principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;
La suddetta prospettiva di riordino si ritiene non possa prescindere da quanto disposto dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ad integrazione e proseguimento del meccanismo comunitario di risposta emergenziale già previsto dalla normativa europea precedente, che ha previsto all'articolo 11 disposizioni inerenti un meccanismo unionale di protezione civile denominato capacità europea di risposta emergenziale (EERC) «un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti»;
A tal riguardo, la legge 115 del 2015 (legge Europea 2014), al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla sopraccitata decisione n. 1313/2013/UE e con particolare riferimento alla costituzione dell'EERC, ha previsto all'articolo 27 «l'Impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo specificamente formati»;
in particolare, il comma 3 dell'articolo 27 della legge Europea 2014 prevede che «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2 , il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE»;
è opportuno precisare che la decisione n. 1313/2013/UE interviene, come precisato dall'articolo 10, sia in tema di risposta alle catastrofi, sia in risposta alle crisi umanitarie, al di fuori dell'Unione, individuando e favorendo «le sinergie tra l'assistenza di protezione civile e i finanzia menti destinati agli aiuti umanitari erogati dall'Unione e dagli Stati membri»;
in questa prospettiva di ritiene rilevante segnalare che in tema di supporto alle situazioni di emergenza e di soccorso, nell'ambito della recente approvazione del cosiddetto Decreto Missioni Internazionali, l'Italia ha previsto l'autorizzazione, a decorrere dallo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, della spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia;
sebbene la suddetta preveda un ridimensionamento delle risorse riservate al corpo militare della croce rossa italiana, rispetto a quanto sancito in provvedimenti di analoga materia, appare evidente la conferma da parte del Governo dell'attenzione riservata al corpo medesimo e del suo carattere ancora indispensabile sul fronte delle esigenze di supporto in aree di crisi, tale da prevedere un inderogabile coinvolgimento del medesimo corpo nell'ambito delle dinamiche di riordino di cui al presente provvedimento,
siffatto trend sembra stonare rispetto alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016 recante le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previste dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) noto come provvedimento di «smilitarizzazione» adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, ai sensi del quale veniva rimessa all'autorità di Governo l'individuazione dei criteri e delle modalità di equiparazione «tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della croce rossa italiana e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione»;
il suddetto DPCM è stato oggetto di un procedimento di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti che ha condotto a molteplici rilievi sia formali che sostanziali tali da compromettere al momento l'emanazione;
di contro, le disposizioni del decreto missioni confermano la rilevanza inderogabile del Corpo militare della croce rossa italiana, il cui rinnovato impegno come corpo ausiliario delle Forze armate consentirebbe al personale in servizio di continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei teatri strategici internazionali e nei confronti europei per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;
il riconoscimento di tale rilevanza emerge ulteriormente dagli impegni più volte contratti dal Governo in materia, in ultimo con l'approvazione dell'odg in occasione della lettura al senato del ed Decreto missioni internazionali, attraverso il quale l'esecutivo si è impegnato «a valutare in ottemperanza agli impegni già accolti dal Governo, di inquadrare l'operatività del Corpo militare croce rossa italiana nell'ambite del meccanismo unionale di protezione civile europea» di cui all'articolo 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014);
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di procedere alla piena attuazione di quanto sancito dall'articolo 27 della legge europea, ancorando siffatta progettualità al riordino di cui al provvedimento in esame e prevedendo eventualmente l'inquadramento dell'operatività del personale già facente parte del Corpo militare croce rossa italiana, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile europea di cui alla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), in ottemperanza agli impegni già accolti dal Governo in materia.