Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1429

G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/1/1

CALDEROLI, relatore

RITIRATO

La 1a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

esaurita la discussione generale,

in vista dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame,

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

la Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, mentre il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le autonomie. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo;

il numero dei deputati è ridotto a quattrocento;

il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione. Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno. Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle previsione contenute nei precedenti periodi, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettavo Consiglio regionale o di Provincia autonoma. La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti. La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione;

il Presidente della Repubblica continua a nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, ma tali membri durano in carica sette anni;

sia la Camera dei deputati che il Senato delle Autonomie giudicano dei titoli di ammissione dei loro componenti;

tutti i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato;

mentre i membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge, i senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o Provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. In ciascuna Regione e Provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Ciascun ente adeguerà il proprio ordinamento alla riduzione previste nei precedenti periodi;

la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare; per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge sulla base della quale le leggi regionali disciplinano il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; per la legge in materia di legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali; per la legge che stabilisce il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni; per la legge con cui lo Stato conferisce alla Regione l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale; per la legge che fissa le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni; per la legge che disciplina le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere negli altri casi in cui la Costituzione prevede espressamente il concorso paritario dei due rami del Parlamento. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi, nella votazione finale, con maggioranza equivalente. Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati;

il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie;

ogni disegno di legge per il quale la Costituzione prevede il concorso paritario delle due Camere è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati, sui quali il Senato non ha competenza legislativa paritaria. Il Governo, acquisito il parere del Senato delle Autonomie, può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta, ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini sono ridotti della metà;

il Senato delle Autonomie può, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa con una maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, sia ritenuta lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà, o una legge approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti che giustifichino il ricorso alla cosiddetta "clausola di supremazia";

in materia di decretazione d'urgenza, oltre ai limiti già previsti, il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge, ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti-legge recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo. In sede di conversione in legge dei decreti-legge, non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto;

per l'elezione del Presidente della Repubblica, è sempre necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento in seduta comune;

il CNEL deve essere soppresso;

l'ente Provincia deve essere soppresso;

l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle in materia di ordine pubblico e sicurezza (salva la polizia amministrativa locale), di quelle in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafi, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa (salva l'organizzazione della giustizia di pace), può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche da intese fra le Regioni, e purché la Regione assicuri l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative;

il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni è ridefinito, nel senso di attribuire alla Stato la competenza esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali; disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la sicurezza del lavoro; n) ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; p) legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo; t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; u) disposizioni generali sull'edilizia; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale;

spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali; coordinamento degli enti di area vasta;

sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetterà alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa;

sono altresì disciplinate le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale;

la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale;

la potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale;

i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito effettivo di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato:

il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni standard;

le risorse derivanti dall'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni;

il decreto di scioglimento del consiglio e il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale sono  adottati su conforme parere del Senato delle Autonomie;

la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie;

le Regioni ad autonomia speciale, in considerazione delle modificazioni apportate alla disposizioni del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, adegueranno i rispettivi Statuti, nel rispetto del principio pattizio e secondo le procedure definite negli Statuti medesimi.

 


G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/2/1

CALDEROLI, RELATORE

APPROVATO

La 1a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

in vista dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame,

considerate le previsioni contenute nei disegni di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare e nel disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo,

tenuto conto dei rilievi e delle proposte emerse nel corso della discussione generale,

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le Autonomie;

inserire, tra le funzioni del Senato delle Autonomie, quelle di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'espressione di pareri, eventualmente vincolanti, sulle nomine di competenza del Governo;

prevedere che il Senato delle Autonomie sia composto da senatori regionali eletti in ciascuna Regione in proporzione alla popolazione, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma. La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, prevedendo altresì la corrispondente riduzione del numero dei consiglieri regionali;

prevedere la soppressione dei senatori a vita di nomina presidenziale;

stabilire che anche il Senato delle Autonomie giudichi dei titoli di ammissione dei loro componenti e che siano previste, anche per i suoi membri, le garanzie dell'articolo 68 della Costituzione;

prevedere che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi che disciplinano il referendum popolare; per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; per le leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p); per tutti i casi in cui la Costituzione prevede espressamente il concorso paritario dei due rami del Parlamento;

prevedere che, in tutti gli altri casi, le determinazioni del Senato delle Autonomie, quando esercita il potere di richiamo, se adottate a maggioranza non inferiore a quella assoluta, possano essere disattese dalla Camera dei deputati solo con maggioranza equivalente;

disporre che i regolamenti parlamentari prevedano le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare;

prevedere che il regolamento del Senato disciplini il procedimento legislativo bicamerale;

inserire una disposizione in base alla quale il Senato delle Autonomie possa, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa con una maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, sia ritenuta lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà (si tratta dunque di un ricorso preventivo su una legge non ancora promulgata, su cui la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi in tempi rapidi). La stessa tipologia di ricorso potrà riguardare una legge approvata dalla Camera dei deputati, in assenza dei presupposti che giustificano il ricorso alla cosiddetta "clausola di supremazia";

in materia di decretazione d'urgenza, stabilire che, in sede di conversione in legge dei decreti-legge, non possano essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto;

per l'elezione del Capo dello Stato, prevedere meccanismi che garantiscano il ruolo del Senato delle Autonomie;

disporre la soppressione del CNEL;

ridefinire il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni;

prevedere, altresì, corrispondentemente all'elenco delle materie di competenza esclusiva statale, un elenco di materie di competenza esclusiva regionale, con particolare riferimento alle seguenti: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo di ambito regionale; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali; ordinamento degli enti di area vasta;

prevedere, all'articolo 116 della Costituzione, che l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale possa essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche da intese fra le Regioni, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative;

prevedere che, in nessun caso, il gettito dei tributi e delle entrate propri di Comuni, Città metropolitane e Regioni sia assegnato allo Stato; il fondo perequativo non deve alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori e deve garantire il finanziamento dei costi e dei fabbisogni standard;

prevedere che lo Stato possa ricorrere alla cosiddetta "clausola di supremazia" solo in presenza di eventi eccezionali, per un periodo limitato nel tempo e in base ad una procedura puntualmente definita, nella quale inserire, in ogni caso, il preventivo parere del Senato delle Autonomie;

stabilire che il decreto di scioglimento del consiglio e il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale siano adottati su conforme parere del Senato delle Autonomie;

disporre che le modificazioni apportate alla disposizioni del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione non si applichino alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento, previa intesa, dei rispettivi Statuti, prevedendo altresì che l'esercizio della funzione legislativa e della funzione amministrativa in materie di competenza esclusiva statale, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, possano essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.


G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/3/1

BRUNO

RESPINTO

La 1a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

premesso che:

da decenni si discute la necessità di organiche riforme costituzionali, nell'ambito delle quali si sono manifestati orientamenti favorevoli al presidenzialismo, già presenti in Assemblea costituente. Sono state istituite diverse Commissioni bicamerali, e molto si è discusso dei temi della riforma costituzionale, del presidenzialismo e del premierato forte;

in un momento di crisi della politica, l'opzione presidenzialista può contribuire al rafforzamento della partecipazione e della democrazia;

anche nel corso delle ultime legislature, il tema delle riforme della seconda parte della Costituzione è stato ampiamente affrontato da tutti i partiti politici, con particolare attenzione alla forma di governo, e che, in particolare, il lavoro di riforma, avviato nella XVÏ legislatura con i disegni di legge costituzionale presentati e approvati in testo unificato al Senato nel 2012, e trasmesso alla Camera dei deputati il 26 luglio 2012, proponeva la modifica della forma di Stato in senso presidenziale, prevedendo la elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto (cfr. articolo 11 AC 5386 XVI legislatura);

ancor prima, il testo di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (AS 2544-D), prevedeva il rafforzamento dei poteri del Premier, caratterizzato dal potere di nomina e di revoca dei ministri, unitamente al meccanismo della sfiducia costruttiva (cfr. articoli 30, 32 e 33 AS 2544-D XIV legislatura);

la legge di revisione costituzionale ora in esame prevede una modifica solo parziale, seppure importante, e non è sufficiente né esaustiva, lasciando ancora sospesi nodi fondamentali, la cui risoluzione è indispensabile per dare al Paese un modello moderno e funzionale di gestione dello Stato;

si rileva la necessità di intraprendere con rapidità un nuovo dibattito sulla riforma strutturale della Costituzione, nella convinzione che una modifica in direzione presidenzialista e di un premierato con maggiori strumenti di governo - sposando tesi che non sono solo di una parte politica, ma che appartengono ad un ampio dibattito della vita repubblicana - darebbe vita ad un sistema più coerente con quello delle grandi democrazie, non solo europee,

impegna il Governo

al termine dell'esame del Senato dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL, di avviare immediatamente un nuovo processo di revisione costituzionale in senso presidenziale.


G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/4/1

FINOCCHIARO, RELATRICE

RITIRATO

La 1a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

considerate le previsioni contenute nei disegni di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare e nel disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo,

tenuto conto dei rilievi e delle proposte emerse nel corso della discussione generale,

adotta come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 1429, di iniziativa del Governo e assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

il Senato è la Camera che rappresenta le Regioni e le Autonomie;

inserire, tra le funzioni del Senato delle Autonomie, quelle di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'espressione di pareri, eventualmente vincolanti, sulle nomine di competenza del Governo;

prevedere che il Senato delle Autonomia sia composto, oltre che dai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, anche da consiglieri regionali e Sindaci, tenendo conto della consistenza demografica di ciascuna regione e in rapporto di due terzi di Consiglieri Regionali e un terzo di Sindaci;

prevedere la possibilità che in occasione del rinnovo di ciascun Consiglio regionale sia consentito agli elettori di indirizzare le scelte tra i rispettivi componenti dei membri del Senato delle Autonomie;

prevedere che i cittadini nominati senatori dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, siano cinque, anziché ventuno, e che il loro mandato duri sette anni;

stabilire che anche il Senato delle Autonomie giudichi dei titoli di ammissione dei loro componenti e che siano previste, anche per i suoi membri, le garanzie dell'articolo 68 della Costituzione;

prevedere che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi che disciplinano il referendum popolare; per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; per le leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p); per tutti i casi in cui la Costituzione prevede espressamente il concorso paritario dei due rami del Parlamento;

disporre che i regolamenti parlamentari prevedano le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare;

disporre, altresì, che il Regolamento della Camera stabilisca il numero massimo di disegni di legge sui quali il Governo può chiedere, nell'ambito di ciascuna sessione di programmazione dei lavori, di deliberare prioritariamente;

inserire una disposizione in base alla quale il Senato delle Autonomie possa, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa con una maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, sia ritenuta lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà (si tratta dunque di un ricorso preventivo su una legge non ancora promulgata, su cui la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi in tempi rapidi). La stessa tipologia di ricorso potrà riguardare una legge approvata dalla Camera dei deputati, in assenza dei presupposti che giustificano il ricorso alla cosiddetta "clausola di supremazia";

in materia di decretazione d'urgenza, stabilire che, in sede di conversione in legge dei decreti-legge, non possano essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto;

per l'elezione del Capo dello Stato, prevedere meccanismiche garantiscano il ruolo del Senato delle Autonomie;

ridefinire il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni precisando i limiti della competenza esclusiva statale;

prevedere, all'articolo 116 della Costituzione, che l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale possa essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche da intese fra le Regioni, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative;

prevedere che, in nessun caso, il gettito dei tributi e delle entrate propri di Comuni, Città metropolitane e Regioni sia assegnato allo Stato; il fondo perequativo non deve alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori e deve garantire il finanziamento nei limiti dei costi e dei fabbisogni standard;

prevedere che lo Stato possa ricorrere alla cosiddetta "clausola di supremazia"  in base ad una procedura puntualmente definita, nella quale inserire il preventivo parere del Senato delle Autonomie;

stabilire che il decreto di scioglimento del consiglio e il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale siano adottati su conforme parere del Senato delle Autonomie;

disporre che le Regioni ad autonomia speciale, in considerazione delle modificazioni apportate alla disposizioni del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, adeguino i rispettivi Statuti nel rispetto del principio pattizio e secondo le procedure definite negli Statuti medesimi.

 


01.1

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione)

        1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 1. – 1. L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.

        La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione''».


01.2

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione)

        1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 5. – La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà''».


01.3

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. All'articolo 11 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'autodeterminazione dei popoli.

        Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e dal corpo elettorale mediante referendum. Il referendum non è valido se ad esso non partecipa la maggioranza degli aventi diritto''».


01.4

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. All'articolo 12 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        ''Ciascuna Regione ha come simboli la bandiera e l'inno''».


01.5

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela

e di libero accesso alla rete internet)

        1. All'articolo 21 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        ''Tutti hanno il diritto di accedere liberamente alla rete internet. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo diritto. La legge promuove e favorisce le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica''».


01.6

CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

        Dopo l'articolo 21 della Costituzione, è inserito il seguente:

        ''Art. 21-bis.

        1. È diritto e dovere di ogni cittadino esercitare la resistenza, individuale o collettiva, agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione''».


01.7

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 22 della Costituzione)

        1. Al primo comma dell'articolo 22 della Costituzione sono premessi i seguenti:

        ''La cittadinanza italiana si acquista per discendenza da genitori italiani.

        L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è ammesso solo a seguito di residenza ininterrotta per dieci anni sul territorio italiano''».


01.8

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 23 della Costituzione)

        1. All'articolo 23 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: ''Le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi''».


01.9

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 48 della Costituzione)

        1. All'articolo 48 della Costituzione, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La legge disciplina l'esercizio di voto, anche attraverso modalità informatiche e telematiche''».


01.10

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

        1. All'articolo 48 della Costituzione il terzo comma è abrogato».


01.11

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

        1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: ''La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità''».


01.12

MINZOLINI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 48 della Costituzione)

        1. All'articolo 48 della Costituzione, terzo comma, il secondo periodo è soppresso».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 32 sopprimere il comma 1;

            b) al Capo I premettere il seguente: «Capo 01. – (Modifiche al Titolo IV della parte prima della Costituzione).».


01.13

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

        1. All'articolo 48 della Costituzione il secondo periodo del terzo comma è soppresso».


01.14

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione)

        1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: ''A tal fine'' sino a: ''determinati dalla legge''».

        Conseguentemente, è abrogata la legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.


01.15

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modificazione dell'articolo 49 della Costituzione)

        1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 49. – Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti e movimenti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale''».


01.16

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 49 della Costituzione)

        1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 49. – Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale''».


01.17

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 49 della Costituzione)

        1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        ''I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge.''».


01.18

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 50 della Costituzione)

        1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 50. – Tutti i cittadini di età superiore a sedici anni possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le Camere sono tenute a rispondere entro tre mesi dalla data di presentazione delle petizioni''».


01.19

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 53 della C!a Costituzione)

        1. All'articolo 53 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, chiarezza, semplicità e trasparenza''».


01.20

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 55 della Costituzione)

        1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica''».


01.21

CENTINAIO, BISINELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Senato federale)

        1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione le parole: ''Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''Senato federale della Repubblica''».


1.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere il Capo I e II.


1.2

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.


1.3

MARIO MAURO

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 con il seguente:

        «Art. 1. – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

            ''Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. La Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita in via prioritaria la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo sull'operato del Governo.

        Il Senato delle Autonomie esprime le Istituzioni territoriali. Concorre al procedimento legislativo ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, al procedimento di formazione del bilancio annuale dello Stato e all'utorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

        Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione''.

        2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57 – Il Senato delle Autonomie è composto da 150 membri eletti su base regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.

        Ciascuna Regione elegge un numero di rappresentanti proporzionale alla consistenza della propria popolazione, secondo un riparto fissato con legge ordinaria dello Stato, approvata con maggioranza assoluta dei propri membri da entrambi i rami del Parlamento''.

        3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

        4. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 60 – La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie sono eletti per cinque anni.

        La loro durata non può essere prorogata se non per legge, votata da entrambi i rami del Parlamento, e soltanto in caso di guerra''.

        5. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

            ''Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

        Attraverso il Senato delle Autonomie, le Istituzioni territoriali partecipano alla legislazione, all'amministrazione e alla definizione delle questioni relative ai rapporti con lo Stato e l'Unione europea''.

        6. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

            ''Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi tributarie e il ricorso all'indebitamento, le leggi di amnistia e di indulto, la formazione e l'attuazione degli atti normativi dell'unione europea, le leggi relative alla composizione del senato delle Autonomie; il funzionamento delle istituzioni territoriali, le forme di coordinamento fra Stato e regioni in materia di immigrazione; cittadinanza, stato civile, anagrafi, ordine pubblico e sicurezza, le leggi che deliberano lo stato di guerra.

        Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modifica, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva entro i successivi venti giorni, Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

        Per i disegni di legge che dispongono il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; l'ordinamento di Roma Capitale; l'ordinamento, gli organi di governo, la legislazione elettorale e le funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; il governo del territorio; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; attività culturali, turismo e ordinamento sportivo; l'esercizio della clausola di supremazia; le modalità di partecipazione di Regioni e Province autonome, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativa comunitari e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, e la legge di procedura che disciplina le modalità di tale partecipazione e la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza; la disciplina statale dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato; la disciplina del coordinamento Stato-Regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e tutela dei beni culturali e paesaggistici; l'intera disciplina dell'autonomia finanziaria regionale e locale (art. 119 Cost.); la legge che definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione; il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei membri degli organi regionali, nonché i loro emolumenti (fermo restando il «tetto» di cui sopra); la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati''.

        7. L'articolo 72 della costituzione è sostituito dal seguente:

            ''Art. 72. – Ogni disegno di legge per cui non è richiesta la partecipazione collettiva di entrambe le Camere, è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

        Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

        La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

        Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati.

        Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità al1'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, comma terzo, sono ridotti della metà.

        8. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 73. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

        Se, nelle materie di sua competenza esclusiva, la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

        Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, l'urgenza deve essere dichiarata da entrambi i rami del Parlamento e la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

        Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso''.

        9. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

            ''Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, la delegazione deve essere concessa anche dal Senato delle Autonomie.

        Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nelle materie in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere al procedimento di conversione partecipa anche il Senato delle Autonomie.

        I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

        Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare la materia costituzionale ed elettorale, la delegazione legislativa, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali, l'approvazione di bilanci e consuntivi; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

        I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

        L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo''.

        10. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 81. – Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

        Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

        Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

        La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. I relativi disegni di legge sono immediatamente trasmessi al Senato delle Autonomie che, entro quindici giorni dalla data della trasmissione, può deliberare proposte di modificazione sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i successivi venti giorni.

        L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

        Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.''».


1.4

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere il Capo I.


1.5

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.


1.6

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12.


1.7

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 1 e 2.


1.8

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo 1.


1.9

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA

Sopprimere l'articolo.


1.10

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.


1.11

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.


1.12

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 55. – Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati''.

        2. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

        Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre''.

        3. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

        4. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''È senatore di diritto'' sono sostituite dalle seguenti: ''È deputato di diritto'';

            b) al secondo comma, le parole: ''senatori a vita'' sono sostituite dalle seguenti: ''deputati a vita''.

        5. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

        La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra''.

        6. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 61. – L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

        Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente''.

        7. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 62. – La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti''.

        8. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 63. – La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza''.

        9. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 64. – La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

        Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva

        una maggioranza speciale.

        I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''.

        10. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato''.

        11. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera''.

        12. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''alla quale appartiene'' sono soppresse.

        13. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: ''La Camera''.

        14. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati''.

        15. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera''.

        16. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''ad una Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';

            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge nei casi previsti al terzo comma, ovvero trasmetterlo alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute''.

        17. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito''.

        18. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';

            b) al secondo comma, le parole: ''le Camere approvano'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Camera approva''.

        19. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';

            b) al secondo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'' e le parole: ''anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce'';

            c) al terzo comma, le parole: ''Le Camere possono'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera può''.

        20. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 78. – La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari''.

        21. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: ''di ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera''.

        22. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: ''Le Camere autorizzano'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera autorizza''.

        23. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: ''Le Camere approvano'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera approva''.

        24. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera''.

        25. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati''.

        26. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''in seduta comune il Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Camera'';

            b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova''.

        27. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''del Senato'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';

            b) al secondo comma, le parole: ''le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione''.

        28. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';

            b) al terzo comma, le parole: ''delle nuove Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della nuova Camera'';

            c) al quarto comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';

            d) all'ottavo comma, le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';

            e) al nono comma, le parole: ''dalle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera''.

        29. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera''.

        30. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: ''in seduta comune'' sono soppresse.

        31. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''delle due Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';

            b) al secondo comma, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera'';

            c) al terzo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';

            d) al quarto comma, le parole: ''di una o d'entrambe le Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera''.

        32. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: ''del Senato della Repubblica o'' sono soppresse.

        33. All'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera''.

        34. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera''.

        35. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''dalle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera''.

        36. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera''.

        37. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''e ad una delle Camere del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''ed alla Camera''.

        38. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: ''in seduta comune'' sono soppresse.

        39. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera''.

        40. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''da ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera'' e le parole: ''di ciascuna Camera'' dalle seguenti: ''della Camera'';

            b) al secondo comma, le parole: ''di una Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';

            c) al terzo comma, le parole: ''da ciascuna delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera''».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.


1.13

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche agli articoli 55, 57, 59, 60, 83 e 96 della Costituzione). – 1. All'articolo 55 della Costituzione, le parole: ''e del Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''e del Senato delle autonomie''.

        2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

        Lo status dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.

        Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

        Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.''.

        3. L'articolo 59 della costituzione è abrogato.

        4. All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole: ''Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''Senato delle autonomie''.

        5. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

        6. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: ''Senato della Repubblica o'' sono soppresse.».


1.14

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Il Parlamento). – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

        La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.

        Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.

        Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.''».


1.15

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Funzioni delle Camere). – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

        Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.

        Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.''».


1.16

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Funzioni delle Camere). – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

        Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.

        Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.''».


1.17

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita in via prioritaria la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo sull'operato del Governo.

        Il Senato delle autonomie esprime le istituzioni territoriali. Concorre al procedimento legislativo ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, al procedimento di formazione del bilancio annuale dello Stato e all'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

        Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.''».


1.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Funzioni delle Camere). – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 55. – L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica. Il bilancio del Parlamento rientra in un unico aggregato contabile del bilancio dello Stato; alle sue dipendenze è collocata una pubblica amministrazione unica, funzionalmente differenziata per linee di attività, rivolte a ciascuna articolazione ed al Parlamento nel suo complesso.

        Il Parlamento si riunisce nel suo complesso nei casi stabiliti dalla Costituzione e, comunque, nelle ipotesi di non conformità delle deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'esercizio della funzione legislativa.

        La Camera dei deputati è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo. Il regolamento del Parlamento disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.

        Il Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dal regolamento del Parlamento, esercita in maniera esclusiva la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane, anche relativamente alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Svolge in maniera esclusiva attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.''».


1.19

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Funzioni delle Camere). – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 55. – L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica. Il bilancio del Parlamento rientra in un unico aggregato contabile del bilancio dello Stato; alle sue dipendenze è collocata una pubblica amministrazione unica, funzionalmente differenziata per linee di attività, rivolte a ciascuna articolazione ed al Parlamento nel suo complesso.

        Il Parlamento si riunisce nel suo complesso nei casi stabiliti dalla Costituzione e, comunque, nelle ipotesi di non conformità delle deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'esercizio della funzione legislativa.

        La Camera dei deputati è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo. Il regolamento del Parlamento disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.

        Il Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dal regolamento del Parlamento, esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.''».


1.20

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Unica amministrazione del Parlamento). – 1. All'articolo 55 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Alle dipendenze del Parlamento è collocata un'amministrazione unica''».


1.21

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie repubblicane''».


1.22

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie''».


1.23

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale delle regioni e delle autonomie''».


1.24

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale''».


1.25

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle regioni e delle autonomie''».


1.26

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 55. – Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati''».


1.27

BENCINI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere.

        Il numero dei deputati è di duecentocinquanta.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».


1.28

CAMPANELLA, ORELLANA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''il numero dei deputati è di duecentocinquanta'';

            b) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentocinquanta''».


1.29

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati''».


1.30

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.


1.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».


1.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».


1.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».


1.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento, sei'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».


1.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento, sei'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».


1.36

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento, sei'';

            b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».


1.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».


1.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».


1.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta''» sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».


1.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».


1.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».


1.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».


1.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».


1.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».


1.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';

            b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».


1.46

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».


1.47

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».


1.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».


1.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';

            c) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento, dieci'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».


1.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento, dieci'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».


1.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici '', sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento, dieci'';

            b) al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».


1.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'', è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».


1.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'', è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».


1.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'', è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al quarto comma la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».


1.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

            1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;

            2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''.».


1.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentoventi''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

            1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoventi''.».


1.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: 1seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentocinquanta''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

            1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentocinquanta''.».


1.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

            1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'',».


1.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma; della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocentocinquanta''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

            1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentocinquanta''.».


1.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

            1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''.».


1.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''.».


1.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecentoventi, sei''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquattordici''.».


1.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecentocinquanta, sette''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquarantatre''.».


1.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''.».


1.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta,'' sona sostituite dalle seguenti: ''quattrocentocinquanta, nove''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoquarantuno''.».


1.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci''.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''.».


1.70

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: '', dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse.

        1-bis. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: ''fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero», sono soppresse.».


1.71

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''.».


1.72

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''cinque''.».


1.73

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».


1.74

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''sette''».


1.75

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''otto''».


1.76

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''dieci''».


1.77

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''hanno raggiunto la maggiore età.''».


1.78

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono maggiorenni''».


1.79

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto''».


1.80

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno''».


1.81

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'articolo 55 della Costituzione è abrogato».


1.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato».


1.83

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato».


1.84

MINZOLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.

        Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie rappresenta la Nazione ed esercita la funzione di raccordo tra le esigenze dello Stato e quelle delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni.

        La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie concorrono, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa e svolgono attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

        Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.''».


1.85

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 55 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo le parole: ''Il Parlamento'' sono inserite le seguenti: ''della Repubblica è bicamerale e'';

            b) al primo comma, le parole: ''della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle Autonomie'';

            c) il secondo comma è abrogato».


1.86

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso, «Art. 55» con il seguente:

        «Art. 55. - ''Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica''».

        Conseguentemente, in tutti gli articoli, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Senato della Repubblica».


1.87

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso, «Art. 55» con il seguente:

        «Art. 55. - Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati e dal Senato delle autonomie».

        Conseguentemente, in tutti gli articoli, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Senato delle autonomie».


1.88

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente:

        «Art. 55. - Il Parlamento si compone di due camere elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

        Conseguentemente, in tutti gli articoli, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Senato della Repubblica».


1.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55» con il seguente:

        «Art. 55. - Il Parlamento della Repubblica è bicamerale, e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie».


1.90

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma.


1.91

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo, il secondo, il terzo e il quinto comma.


1.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo, il secondo e il terzo comma.


1.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo, il secondo, il quarto e il quinto comma.


1.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo, il secondo e il quarto comma.


1.95

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo, il secondo e il quinto comma.


1.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo, il terzo e il quarto comma.


1.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo e il secondo comma.


1.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso«Art. 55», sopprimere il primo, il terzo e il quinto comma.


1.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo e il terzo comma.


1.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, il capoverso «Art. 55», sopprimere il primo e il quarto comma.


1.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo e il quinto comma.


1.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo comma.


1.103

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il primo comma.


1.104

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

        Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «della Repubblica».


1.105

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».


1.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».


1.107

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».

        Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «della Repubblica».


1.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».


1.109

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere.».


1.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».


1.111

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

        Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «della Repubblica».


1.112

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».


1.113

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale.».


1.114

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

        Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «della Repubblica».


1.115

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale e si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.».


1.116

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica è bicamerale».


1.117

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di .due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».

        Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «della Repubblica».


1.118

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».


1.119

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elette a suffragio universale e diretto.».


1.120

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.».

        Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «della Repubblica».


1.121

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere entrambe elettive: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie.».


1.122

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento della Repubblica si compone di due Camere elettive.».


1.123

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e si compone di due Camere.».


1.124

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.».


1.125

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto e».


1.126

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è eletto a suffragio universale e diretto e».


1.127

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».


1.128

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «della Repubblica è bicamerale e».


1.129

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «nazionale è bicamerale e».


1.130

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è bicamerale e».


1.131

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», alprimo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».


1.132

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo, secondo e terzo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati».


1.133

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo e secondo comma, sopprimere le parole: «si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati».


1.134

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie» con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

        Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «della Repubblica».


1.135

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso: «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie» con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica».

        Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «della Repubblica».


1.136

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie» con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie».


1.137

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del» con le seguenti: «di due Camere elette a suffragio universale e diretto: la Camera dei deputati e il».


1.138

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati e del» con le seguenti: «di due Camere elettive: la Camera dei deputati e il».


1.139

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assemblea nazionale».


1.140

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, BONAIUTI, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA, GUALDANI

All'articolo 1, sostituire le parole: «Camera dei deputati», ovunque ricorrano, con le seguenti: «Assemblea Nazionale».

        Conseguentemente sostituire nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assemblea Nazionale».


1.141

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assemblea dei rappresentanti».


1.142

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assemblea degli eletti».


1.143

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso: «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Dieta nazionale».


1.144

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Dieta dei rappresentanti»:


1.145

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Dieta degli eletti».


1.146

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assise nazionale».


1.147

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assise dei rappresentanti».


1.148

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assise degli eletti».


1.149

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza nazionale».


1.150

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza dei rappresentanti».


1.151

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Adunanza degli eletti».


1.152

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Duma nazionale».


1.153

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Duma dei rappresentanti».


1.154

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Duma degli eletti».


1.155

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Curia nazionale».


1.156

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Curia dei rappresentanti».


1.157

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Curia degli eletti».


1.158

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Coorte nazionale».


1.159

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Coorte dei rappresentanti».


1.160

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Coorte degli eletti».


1.161

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Bulè nazionale».


1.162

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Bulè dei rappresentanti».


1.163

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Bulè degli eletti».


1.164

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione nazionale».


1.165

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione dei rappresentanti».


1.166

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Congregazione degli eletti».


1.167

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia nazionale».


1.168

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia dei rappresentanti».


1.169

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Ecclesia degli eletti».


1.170

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione nazionale».


1.171

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione dei rappresentanti».


1.172

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Corporazione degli eletti».


1.173

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda nazionale».


1.174

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda dei rappresentanti».


1.175

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati», con le seguenti: «Gilda degli eletti».


1.176

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera», con la seguente: «Assemblea».


1.177

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera», con la seguente: «Dieta».


1.178

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Assise».


1.179

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Adunanza».


1.180

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Duma».


1.181

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Coorte».


1.182

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Bulè».


1.183

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Congregazione».


1.184

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Ecclesia».


1.185

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Corporazione».


1.186

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Camera» con la seguente: «Gilda».


1.187

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dei deputati» con le seguenti: «degli eletti».


1.188

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «rappresentanti».


1.189

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «Comuni».


1.190

CALIENDO, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e del Senato delle Autonomie»

        Conseguentemente:

            all'articolo 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il quarto e quinto comma;

            sostituire l'articolo 2 con il seguente:

        «Art. 2. - (Soppressione del Senato). – 1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;

        dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis.

(Disposizioni di coordinamento)

        1. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''delle nuove Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della nuova Camera'' e le parole: ''delle precedenti ''sono sostituite dalle seguenti: ''della precedente'';

            b) al secondo comma, le parole: ''non siano riunite le nuove Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''non sia riunita la nuova Camera'' e le parole: ''delle precedenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''della precedente''.

        2. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''Le Camere si riuniscono'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera si riunisce'';

            b) al secondo comma, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera'';

            c) il terzo comma è abrogato.

        3. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    ''Articolo 63. – La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza''.

        4. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera'';

            b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera dei deputati può deliberare di adunarsi in seduta segreta'';

            c) al terzo comma, le parole: ''di ciascuna Camera e del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera'';

            d) al quarto comma, le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera''.

        5. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Articolo 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato'';

                  all'articolo 4 sopprimere la lettera b);

                    all'articolo 5, capoverso ''Articolo 67'' sostituire le parole: ''del parlamento'' con le seguenti: ''della Camera dei deputati'';

                  sostituire l'articolo 8 con il seguente:

        ''Art. 8. - (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Articolo 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati'';

            sostituire l'articolo 9 con il seguente:

        ''Articolo 9. – (Iniziativa legislativa). – 1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: 'delle Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'della Camera dei deputati''';

            all'articolo 10, comma 1, lettera b), sopprimere il primo capoverso;

              dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

        ''Articolo 10-bis. (Promulgazione delle leggi) 1. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: 'Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti' sono sostituite dalle seguenti: 'Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti''';

            all'articolo 11, alla lettera a) premettere la seguente:

        ''0a) al primo comma, le parole: 'alle Camere' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'''.

            all'articolo 12, comma 1, lettera d), sopprimere il terzo capoverso;

              dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

        ''Articolo 15-bis.- 1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: 'delle Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'della Camera';

            b) al quarto comma, le parole: 'Le Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'La Camera';

            c) al sesto comma, le parole: 'di ciascuna Camera' sono sostituite dalle seguenti: 'della Camera'''.

            sostituire l'articolo 17 con il seguente:

        ''Art. 17. – 1. All'articolo 83 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: 'Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati.''';

        all'articolo 18, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: 'a) il secondo comma è abrogato';

        dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

        Articolo 19-bis. – 1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera''; b) al terzo comma le parole: ''delle nuove Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della nuova Camera''; c) al quarto comma le parole: ''alle Camere« sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera''; d) all'ottavo comma le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera''; e) al nono comma le parole: ''dalle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera'';

            dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

        ''Art. 20-bis. – 1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: 'in seduta comune' sono soppresse. 2. All'articolo 91 della Costituzione le parole: 'in seduta comune' sono soppresse''

            dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

        ''Art. 23-bis. – 1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: 'in seduta comune' sono soppresse'';

        dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

        ''Art. 28-bis. – 1. All'articolo 121 della Costituzione, secondo comma, le parole: 'alle Camere' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Camera dei deputati''';

            sostituire l'articolo 29 con il seguente:

        ''Art. 29. – 1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e i relativi emonumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione''';

            b) al secondo comma le parole: ''ad una delle Camere del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera dei deputati''

            sostituire l'articolo 30 con il seguente:

        ''Art. 30. –1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: 'e senatori' sono soppresse''

            sostituire l'articolo 31 con il seguente:

        ''Art. 31. – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: 'in seduta comune' sono soppresse; b) al settimo comma la parola: 'senatore' è sostituita dalla seguente: 'deputato''';

        dopo l'articolo 31 inserire i seguenti:

        ''Art. 31-bis. – 1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: 'alle Camere' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera dei deputati''';

        Art. 31-ter. – 1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma le parole: ''da ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera dei deputati'';

            b) al secondo comma le parole: ''di una Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera dei deputati'';

            c) al terzo comma le parole: ''da ciascuna delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera dei deputati''».


1.191

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,sostituire, ovunque ricorra, le parole: «Senato delle Autonomie», con le seguenti: «Senato della Repubblica».


1.192

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, DEL BARBA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, SANGALLI, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Senato della Repubblica».

        Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Senato della Repubblica».


1.193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Senato della Repubblica»

        Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nell'intero disegno di legge costituzionale, le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Senato della Repubblica».


1.194

CHITI, GOTOR, CAMPANELLA, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, FORNARO, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: «Senato delle Antonomie» con le seguenti: «Senato della Repubblica».

        Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Senato delle Antonomie» con le seguenti: «Senato della Repubblica».


1.195

COCIANCICH, PADUA, FAVERO, DEL BARBA, DI GIORGI, MIRABELLI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Senato dell'Europa e delle Autonomie».

        Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Senato dell'Europa e delle Autonomie».


1.196

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Consiglio federale delle Regioni».


1.197

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Consiglio federale della Repubblica».


1.198

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Consiglio federale».


1.199

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti dei territori».


1.200

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti delle autonomie territoriali».


1.201

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti delle Regioni».


1.202

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Consiglio dei rappresentanti».


1.203

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie».


1.204

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «federale della Repubblica».


1.205

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «federale della Repubblica».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31. – (Elezione dei giudici della Corte costituzionale) – 1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 135. – La Corte costituzionale e'composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

        I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

        I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

        Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

        La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

        L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

        Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per le leggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».


1.206

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».

        Conseguentemente:

            All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le parole: «federale della Repubblica».


1.207

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale della Repubblica».


1.208

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale della Repubblica».

        Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, «Art. 135», comma 1, lettera a) sostituire le parole: «delle Autonomie» con le parole: « federale della Repubblica»;

            b) dopo il comma l, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».


1.209

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale della Repubblica».

        Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135», lettera a), sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «federale della Repubblica».


1.210

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale della Repubblica».

        Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) la Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici seno nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».


1.212

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale della Repubblica».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

        1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        ''Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Senato federale della Repubblica che, entro gli ulteriori quindici giorni; con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento''».


1.213

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale della Repubblica».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, con il seguente:

        «Art. 30. — 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».


1.214

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale della Repubblica».

        Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, capoverso «Art. 126», primo comma, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale della Repubblica».


1.215

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale delle autonomie e delle garanzie».


1.216

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale delle garanzie e delle autonomie».


1.217

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «della Repubblica».


1.218

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al primo comma sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «della Repubblica».


1.219

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie», con la seguente: «federale».


1.220

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale delle Regioni».


1.221

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «delle Regioni».


1.222

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale dei territori».


1.223

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «dei territori».


1.224

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «federale delle autonomie».


1.225

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: «delle autonomie».


1.226

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «delle garanzie».


1.227

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «delle autonomie e delle garanzie».


1.228

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «delle garanzie e delle autonomie».


1.229

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «dei rappresentanti».


1.230

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma.


1.231

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.


1.232

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il terzo e il quinto comma.


1.233

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il terzo comma.


1.234

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo, il quarto e il quinto comma.


1.235

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il quarto comma.


1.236

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo e il quinto comma.


1.238

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

        «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».


1.239

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

        «La Camera dei deputati e il Senato esercitano le stesse funzioni».


1.240

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

        «Le Camere esercitano le stesse funzioni ed hanno gli stessi poteri e attribuzioni».


1.241

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

        «Fatta salva la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».


1.242

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

        «Con la sola eccezione del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo, che spetta alla Camera dei deputati, le due Camere esercitano le stesse funzioni, con parità di poteri e di attribuzioni».


1.243

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:

        «Le Camere hanno identici poteri e attribuzioni ed esercitano identiche funzioni, ma solo la Camera dei deputati può accordare e revocare la fiducia al Governo.».


1.244

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

        «Le Camere rappresentano la Nazione.

        La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo ed esercita la funzione legislativa.

        Il Senato esercita, al pari della Camera, la funzione legislativa.».


1.245

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

        «Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano la funzione legislativa.

        La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo.».


1.246

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

        «Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.

        La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

        Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».


1.247

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

        «La sola Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo.

        Il Senato esercita la funzione legislativa al pari della Camera dei deputati.».


1.248

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.


1.249

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.


1.250

PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, LEPRI, LUMIA, CANTINI, PADUA, FAVERO, CIRINNÀ, SCALIA, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione».


1.251

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «Ciascuna Camera è eletta a suffragio universale e diretto».


1.252

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto».


1.253

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «Ambedue le Camere sono elettive».


1.254

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «Deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».


1.255

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».


1.256

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo comma con il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto.».


1.257

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Entrambe le Camere rappresentano».


1.258

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano collettivamente».


1.259

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Le Camere rappresentano».


1.260

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «Il Senato e la Camera rappresentano».


1.261

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano insieme».


1.262

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «La Camera e il Senato rappresentano».


1.263

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «I membri del Parlamento rappresentano».


1.264

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta» con le seguenti: «I membri delle Camere rappresentano».


1.265

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «Ciascun membro della» con la seguente: «La».


1.266

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati» con le seguenti: «deputato o senatore è eletto dai cittadini e».


1.267

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati» con le seguenti: «senatore o deputato è eletto dai cittadini e».


1.268

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati» con le seguenti: «senatore è eletto dai cittadini e».


1.269

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «membro della Camera dei deputati» con le seguenti: «deputato è eletto dai cittadini e».


1.270

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «membro», inserire le seguenti: «del Senato delle Autonomie e».


1.271

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «membro», inserire le seguenti: «del Senato e».


1.272

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato delle Autonomie».


1.273

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Senato».


1.274

CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».


1.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 55» secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».


1.276

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al secondo comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».


1.277

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Parlamento».


1.278

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».


1.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 55» secondo comma, dopo le parole: «della Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».


1.280

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55» secondo comma, dopo la parola: «deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».


1.281

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» secondo comma, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato delle autonomie e delle regioni della Repubblica».


1.282

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» secondo comma, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato delle Autonomie regionali».


1.283

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» comma 2, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato delle Autonomie repubblicane».


1.284

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati» inserire le seguenti: «e del Senato delle Autonomie».


1.285

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» secondo comma, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato delle Autonomie».


1.286

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo le parole: «Camera dei deputati», inserire le-seguenti: «e del Senato delle regioni».


1.287

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «e del Senato».


1.288

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «è eletto dai cittadini e».


1.289

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo la parola «deputati», inserire le seguenti: «esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e».


1.290

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal Popolo».


1.291

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta i cittadini».


1.292

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta la nazione e il Popolo».


1.293

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «rappresenta il Popolo».


1.294

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «rappresenta la Nazione», con le seguenti: «è eletto dai cittadini».


1.295

MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, dopo le parole: «rappresenta la Nazione», aggiungere le seguenti: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

        Conseguentemente:

- sopprimere l'articolo 5;

- all'articolo 32, dopo il sesto comma inserire il seguente: «7. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».


1.296

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».


1.297

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.


1.298

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo e il quarto comma.


1.299

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo e il quinto comma.


1.300

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo comma.


1.301

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 capoverso «Art. 55», sopprimere il terzo comma.


1.302

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».


1.303

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente: «Le Camere esercitano collettivamente la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e la funzione di controllo dell'operato del Governo. Accordano e possono revocare la fiducia al Governo.».


1.304

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, alle parole: «La Camera», premettere le seguenti: «Al pari del Senato,».


1.305

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, alle parole: «La Camera», premettere le seguenti: «Insieme al Senato».


1.306

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1,capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Senato».


1.307

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento in seduta comune».


1.308

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».


1.309

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati», con le seguenti: «Il Parlamento».


1.310

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a: «impatto delle» con le seguenti: «formula pareri sulle».


1.311

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a: «impatto delle» con le seguenti: «può valutare le».


1.312

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da: «è titolare» fino a: «proprio regolamento,».


1.313

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a: «Partecipa» con le seguenti: «può partecipare».


1.314

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da: «è titolare» fino a: «i Comuni.».


1.315

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «è titolare» fino a: «legislativa ed esercita» con le seguenti: «può esercitare».


1.316

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da: «è titolare», fino a: «legislativa ed».


1.317

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «è titolare», fino a: «Concorre», con le seguenti: «può concorrere».


1.318

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da: «è titolare», fino a: «territoriali».


1.319

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da: «è titolare», fino a: «Autonomie».


1.320

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «è titolare», fino a: «proprio regolamento, svolge», con le seguenti: «può svolgere».


1.321

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare», fino alla fine del comma con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al Governo».


1.322

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il Governo», con le seguenti: «accorda o revoca la fiducia al Governo».


1.323

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare», fino a «dell'operato del», con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia».


1.324

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare», fino a: «dell'operato del», con le seguenti: «vigila sul».


1.325

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare», fino a: «dell'operato», con le seguenti: «vigila suil'operato».


1.326

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare», fino a: «dell'operato», con le seguenti: «controlla l'operato».


1.327

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare», fino a: «quella», con le seguenti: «esercita la funzione».


1.328

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole da: «è titolare», fino a: «politico,» con le seguenti: «esercita».


1.329

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed».


1.330

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il», con le seguenti: «accorda e revoca la fiducia al».


1.331

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55» terzo e quarto comma, sopprimere le parole da: «ed esercita» fino alla fine del quarto comma.


1.332

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «ed esercita» fino a: «dell'impatto» con le seguenti: «e valuta l'impatto».


1.333

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «ed esercita» fino a: «dal proprio regolamento, svolge» con le seguenti: «e può svolgere».


1.334

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «ed esercita» fino a: «dal proprio regolamento,» con le seguenti: «e svolge».


1.335

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «ed esercita» fino a: «Partecipa» con le seguenti: «e può partecipare».


1.336

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «ed esercita» fino a: «i Comuni.» con la seguente: «e».


1.337

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

        Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «ed esercita» fino a: «Concorre» con le seguenti: «e può concorrere».


1.338

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sostituire le parole da: «ed esercita» fino a: «territoriali» con la seguente: «e concorre».


1.339

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole da: «ed eseicita» fino alla fine del terzo comma.


1.340

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, insieme con il Senato,».


1.341

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, con il Senato,».


1.342

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, dopo le parole: «ed esercita», inserire le seguenti: «, al pari del Senato,».


1.343

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «la funzione di indirizzo politico,».


1.344

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ai comma 1, capoverso «Art. 55», terzo e quarto comma, sopprimere le parole da: «la funzione di indirizzo politico» con le seguenti: «legislativa ed esercita».


1.345

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella».


1.346

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «di indirizzo politico, la funzione».


1.347

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di».


1.348

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «politico, la funzione legislativa e quella di controllo».


1.349

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «politico, la funzione legislativa e quella».


1.350

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».


1.351

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», terzo comma, sostituire le parole: «, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo», con le seguenti: «e la funzione legislativa».


1.352

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 55», terzo comma, sopprimere le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo».


1.353

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,al terzo comma, sostituire le parole: « e quella di controllo dell'operato del Governo», con le seguenti: «. Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo».


1.354

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il quarto e il quinto comma.


1.355

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il quarto comma.


1.356

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,, sopprimere il quarto comma.


1.357

COCIANCICH, GINETTI, FISSORE, FEDELI, CANDIANI, GUERRIERI PALEOTTI, PICCINELLI, TARQUINIO, MIRABELLI, CHITI, CARDINALI, BERGER, RITA GHEDINI, FAVERO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il quarto comma con il seguente:

        «Il Senato della Repubblica concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

            b) sostituire il quinto comma con il seguente:

        «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica partecipano alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercitano il controllo sull'applicazione dei principi di Sussidiarietà e proporzionalità e gli altri poteri spettanti ai Parlamenti nazionali secondo le procedure previste dai Trattati europei. Partecipano alle forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e gli altri Parlamenti nazionali».


1.358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

        «Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».


1.359

GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, DEL BARBA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI, ZAVOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le autonomie. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo».


1.360

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

        «Il Senato della Repubblica è organo di garanzia e rappresenta anche le autonomie territoriali. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.».


1.361

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole da: «Il Senato» fino a: «pubbliche sul territorio» con le seguenti: «Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo».


1.362

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma l, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».


1.363

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole da: «Il Senato» fino a: «pubbliche sul territorio» con le seguenti: «Il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo».


1.364

CHITI, CAMPANELLA, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: « Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità» con le seguenti: «Il Senato della Repubblica concorre, secondo le modalità».


1.365

PAGLIARI, MIRABELLI, DI GIORGI, LEPRI, LUMIA, CANTINI, PADUA, SCALIA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma le parole: «Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato delle Autonomie concorre».


1.366

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere il primo periodo.


1.367

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato delle Autonomie rappresenta le comunità territoriali nelle istituzioni europee».


1.368

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica rappresenta le comunità territoriali nelle istituzioni europee».


1.369

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le collettività territoriali nell'ambito della Nazione».


1.370

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato delle Autonomie rappresenta le comunità territoriali».


1.371

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al primo comma, sostituire le parole: «Senato delle Autonome» con le seguenti: «Senato federale della Repubblica».


1.372

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da: «delle Autonomie» fino a: «proprio regolamento,».


1.373

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «delle Autonomie» fino a: «regolamento, svolge» con la seguente: «può svolgere».


1.374

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «delle Autonomie» fino a: «Partecipa alle» con la seguente: «è titolare delle».


1.375

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «delle Autonomie» fino a «Partecipa alle» con la seguente: «assume le».


1.376

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «delle Autonomie» fino a «Partecipa» con la seguente: «può partecipare»


1.377

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da: «delle Autonomie» fino a «i Comuni.»


1.378

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da: «delle Autonomie» fino a «metropolitane e» con la seguente: «rappresenta».


1.379

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da: «delle Autonomie» fino a «le Regioni,» con la seguente: «rappresenta».


1.380

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da: «delle Autonomie» fino a «lo Stato e» con la seguente: «rappresenta».


1.381

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da: «delle Autonomie» fino a «raccordo tra» con la seguente: «rappresenta».


1.382

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da: «delle Autonomie» fino a «funzione di» con la seguente: «rappresenta l'organo di».


1.383

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da «delle Autonomie» fino a «legislativa ed».


1.384

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, »Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: « delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «della Repubblica esercita la».


1.385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole «delle Autonomie».


1.386

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole «delle Autonomie».


1.387

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti: « federale della Repubblica».


1.388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: « delle Autonomie» con le seguenti: « della Repubblica».


1.389

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art.55», quarto comma, dopo la parola: «Autonomie» inserire la seguente: «territoriali».


1.390

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo la parola: «Autonomie» inserire le seguenti «è titolare del rapporto di fiducia con il Governo».


1.391

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo le parole: «delle Autonomie» inserire la seguente: «territoriali».


1.392

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «rappresenta» fino a: «regolamento, svolge» con le seguenti: «può svolgere».


1.393

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da: «rappresenta» fino a: «proprio regolamento,».


1.394

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «rappresenta» fino a: «Partecipa» con la seguente: «può partecipare».


1.395

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «rappresenta» fino a: «Partecipa alle» con la seguente: «è titolare delle».


1.396

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «rappresenta» fino a: «Partecipa alle» con la seguente: «assume le».


1.397

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da: «rappresenta» fino a: «i Comuni».


1.398

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa e quella».


1.399

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa e».


1.400

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa».


1.401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa e».


1.402

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da: «rappresenta» fino a: «legislativa ed».


1.403

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, Alinea «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed» e dopo la parola: «esercita» inserire le seguenti: «la funzione legislativa e».


1.404

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «è titolare della».


1.405

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla» con le seguenti: «esercita la».


1.406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali».


1.407

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali» con le seguenti: «rappresenta le Regioni e le altre autonomie territoriali.»


1.408

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali» con le seguenti: «rappresenta le Regioni».


1.409

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da: «le istituzioni» fino a: «metropolitane e».


1.410

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da: «le istituzioni» fino a: «le Regioni,».


1.411

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da: «le istituzioni» fino a: «lo Stato e».


1.412

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da: «le istituzioni» fino a: «raccordo tra».


1.413

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da: «le istituzioni» fino a: «funzione di» con le seguenti: «l'istituzione di».


1.414

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo e secondo periodo, sostituire le parole da: «le istituzioni» fino a: «funzione di» con le seguenti: «l'organo di».


1.415

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali» con le seguenti: «la Nazione».


1.416

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 4, sostituire le parole: «le istituzioni territorali» con le seguenti: «i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni».


1.417

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali» con le seguenti: «le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».


1.418

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali» con le seguenti: «le Regioni».


1.419

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali» con le seguenti: «le Regioni e i Comuni».


1.420

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali» con le seguenti: «le Regioni e le Città metropolitane».


1.421

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali» con le seguenti: «le Città metropolitane e i Comuni».


1.422

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali» con le seguenti: «i Comuni».


1.423

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali» con le seguenti: «i territori».


1.424

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,quarto comma, sostituire la parole: «Istituzioni territoriali» con le seguenti: «comunità territoriali nell'ambito della Nazione».


1.425

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma l, capoverso «art. 55», quarto comma, sostituire la parola: «istituzioni» con la seguente: «Popoli».


1.426

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «gli enti pubblici».


1.427

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «istituzioni» inserire la seguente: «pubbliche».


1.428

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «territoriali» aggiungere le seguenti: «nello Stato centrale».


1.429

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art.55», quarto comma, dopo la parola: «territoriali» inserire le seguenti: «ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».


1.430

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle istituzioni europee».


1.431

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo le parole: «istituzioni territoriali», inserire le seguenti: «al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese».


1.432

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale».


1.433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo-di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni.».


1.434

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.


1.435

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma l, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».


1.436

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

        «È titolare, con la Camera dei deputati, della funzione di indirizzo politico, della funzione legislativa e della funzione di controllo dell'operato del Governo».


1.437

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: « il Senato delle Autonomie rappresenta il Popolo nella sua configurazione territoriale, esercita la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo sulle materie di interesse regionale e territoriale».


1.438

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: « il Senato delle Autonomie rappresenta il Popolo nella sua configurazione territoriale, esercita la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».


1.439

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

        «Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione legislativa».


1.440

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

        «Secondo modalità stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legislativa».


1.441

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

        «Nelle materie stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legislativa».


1.442

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.


1.443

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.


1.444

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        «Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato dei Governo».


1.445

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        «È titolare, con la Camera dei deputati, della funzione di indirizzo politico, della funzione legislativa e della funzione di controllo dell'operato del Governo».


1.446

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        «Esercita, con la Camera dei deputati, la funzione legislativa».


1.447

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        «Secondo modalità stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legislativa».


1.448

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        «Nelle materie stabilite dalla Costituzione, esercita la funzione legisiativa».


1.449

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea».


1.450

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, premettere le parole: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nelle materie di legislazione concorrente».


1.451

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole da: «Concorre, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione» fino a: «sul territorio» con le seguenti: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».


1.452

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole da: «Concorre, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione» fino a: «sul territorio» con le seguenti: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche».


1.453

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole da: «Concorre, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione» fino a: «sul territorio» con le seguenti: «Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche».


1.454

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed».


1.455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «secondo modalità stabilite dalla Costituzione».


1.456

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «Esercita, nelle materie indicate dalla Costituzione, la funzione legislativa».


1.457

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «È titolare della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge».


1.458

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «È titolare della funzione legislativa nelle materie stabilite dalla Costituzione».


1.459

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Concorre, secondo modalità stabilite» con le seguenti: «Può concorrere, nelle materie indicate».


1.460

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «Concorre» con le seguenti: «Può concorrere».


1.461

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «, secondo modalità» fino a: «Stato e di» con la seguente: «alla».


1.462

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «, secondo modalità» fino a: «attività di» con la seguente: «alla».


1.463

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: », secondo modalità« fino a: «svolge» con la seguente: «alla».


1.464

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da: «, secondo modalità» fino a: «formazione e».


1.465

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da: «, secondo modalità» fino a: «dirette».


1.466

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo e terzo periodo, sopprimere le parole da: «, secondo modalità» fino a: «Partecipa».


1.467

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, secondo modalità stabilite dalla Costituzione,».


1.468

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, secondo modalità stabilite dalla Costituzione,».


1.469

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «secondo modalità», inserire le seguenti: «ed esclusivamente nelle materie».


1.470

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «secondo modalità», inserire le seguenti: «e nelle sole materie».


1.471

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».


1.472

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «di raccordo» con le seguenti: «di collegamento».


1.473

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni» con le seguenti: «tra le autonomie locali, lo Stato e le istituzioni europee».


1.474

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, al capoverso «Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni» con le seguenti: «tra le autonomie locali».


1.475

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e».


1.476

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «lo Stato e le Regioni».


1.477

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «lo Stato e».


1.478

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e le Regioni, le Città metropolitane».


1.479

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «le Regioni».


1.480

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e le Regioni,».


1.481

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «le città metropolitane e i comuni», con le seguenti: «e le città metropolitane».


1.482

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane e i Comuni».


1.483

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «le città metropolitane».


1.484

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane».


1.485

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere il terzo periodo.


1.486

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 4, sopprimere il terzo periodo.


1.487

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, GOTOR, SANTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

        «Esercita altresì la funzione di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo, verifica l'impiego dei fondi strutturali, valuta l'impatto e le ricadute degli accordi commerciali con Paesi terzi e svolge l'analisi delle pronunce della Corte di Giustizia e dei procedimenti di infrazione. Secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».


1.488

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,quarto comma, sostituire il terzo periodo, con i seguenti: «Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea».


1.489

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole da: «Partecipa», fino a: «dell'impatto», con le seguenti: «Valuta l'impatto».


1.490

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole da: «Partecipa» ,fino a: «svolge», con le seguenti: «Può svolgere».


1.491

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole da: «Partecipa», fino a: «svolge», con le seguenti: «Può partecipare ad».


1.492

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole da: «Partecipa», fino a: «regolamento,».


1.493

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea», con le seguenti: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».


1.494

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle», con le seguenti: «È titolare delle».


1.495

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle», con le seguenti: «Assume tutte le».


1.496

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «Partecipa alle» con le seguenti: «Può assumere le».


1.497

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole «Partecipa alle» con le seguenti: «Ha l'iniziativa delle».


1.498

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole:«alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione» con le seguenti: «al recepimento».


1.499

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «alle decisioni dirette alla formazione e».


1.500

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «alle decisioni dirette» e dopo la parola: «formazione» inserire la seguente: «al recepimento».


1.501

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «, alle decisioni dirette».


1.502

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «alle decisioni dirette».


1.503

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «alla formazione e».


1.504

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,quarto comma, terzo periodo, dopo la parola: «formazione» inserire le seguenti: «, al recepimento».


1.505

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole da «e all'attuazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «delle leggi dello Stato».


1.506

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «e all'attuazione» con le seguenti: «, all'attuazione e al recepimento».


1.507

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «e all'attuazione».


1.508

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole da «degli atti normativi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «delle leggi dello Stato».


1.509

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «degli atti normativi» con le seguenti: «della normativa e delle politiche».


1.510

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole da «dell'Unione europea» fino alla fine del comma con le seguenti: «dello Stato».


1.511

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «dell'Unione europea».


1.512

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole: «dell'Unione europea» con le seguenti: «dello Stato».


1.513

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole da: «e, secondo» fino alla fine del comma.


1.514

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire le parole da: «, secondo» fino a: «dell'impatto» con le seguenti: «valuta l'impatto».


1.515

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «, secondo quanto previsto da proprio regolamento,».


1.516

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,».


1.517

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 55», quarto comma, sostituire le parole da: «svolge attività di verifica» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «esercita funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».


1.518

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso « Art. 55» quarto comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, secondo quanto previsto da proprio regolamento,».


1.519

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e».


1.520

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e».


1.521

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione».


1.522

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto».


1.523

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo le parole: «di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «concernenti materie attinenti al rapporto con gli enti territoriali».


1.524

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».


1.525

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche».


1.526

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «dell'impatto».


1.527

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «delle politiche pubbliche sul territorio».


1.528

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «delle politiche pubbliche».


1.529

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, sopprimere le parole: «sul territorio».


1.530

DI GIORGI, PADUA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: «di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio» aggiungere le seguenti: «, adottando la prospettiva di genere per stabilire se e in che modo esse incidano direttamente o indirettamente sulla condizione della donna».


1.531

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Verifica e controlla l'attuazione delle leggi statali e regionali».


1.532

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 55», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Procede alla valutazione delle politiche pubbliche.».


1.533

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 55», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Senato federale della Repubblica può esercitare funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».


1.534

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 55», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Senato delle Autonomie può esercitare funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».


1.535

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esercitando, al contempo, funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni».


1.536

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art. 55», quarto comma 4, dopo le parole: «sul territorio.» aggiungere le seguenti: «Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».


1.537

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art. 55», quarto comma 4, dopo le parole: «sul territorio.» aggiungere le seguenti: «Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».


1.538

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art. 55», quarto comma, dopo le parole: «sul territorio.» aggiungere le seguenti: «Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche.».


1.539

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo le parole: «sul territorio.» aggiungere le seguenti: « Esercita le funzioni di valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di valutazione delle politiche pubbliche.».


1.540

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quarto comma, dopo le parole: «sul territorio.» aggiungere le seguenti: «Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.».


1.541

PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, PEZZOPANE, LUMIA, CANTINI, PADUA, DEL BARBA, SCALIA, FAVERO, CIRINNÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quarto comma, aggiungere il seguente periodo: «Il Senato delle autonomie è competente a dirimere, su istanza di una delle parti interessate, in via preventiva rispetto al ricorso alla Corte costituzionale, i potenziali conflitti tra Stato e regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma del successivo articolo 117, o in quelle di competenza legislativa residuale delle regioni secondo quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo 117. In caso di esito negativo, sarà esperibile il ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione».


1.542

FATTORI, CRIMI, MORRA, MANGILI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55»,quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».


1.543

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso »Art. 55» dopo il quarto comma, inserire il seguente:

        «Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale.».


1.544

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il quinto comma.


1.545

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente:

        «Il Parlamento può riunirsi in seduta comune dei membri delle due Camere».


1.546

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire le parole: «nei soli casi stabiliti dalla Costituzione» con le seguenti: «quando ne facciano richiesta un quinto dei componenti di una Camera».


1.547

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sopprimere la parola: «soli».


1.548

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da legge costituzionale».


1.549

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «Per l'esercizio delle loro funzioni, le Camere e il Parlamento in seduta comune si avvalgono di un'unica amministrazione indipendente».


1.550

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «Le Camere e il Parlamento in seduta comune sono servite da un'unica amministrazione indipendente».


1.551

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «Il Parlamento dispone di un'amministrazione indipendente».


1.552

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «Alle dipendenze del Parlamento è posta un'unica amministrazione. La legge ne assicura la necessaria indipendenza».


1.553

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.554

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.555

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.556

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'', sono sostituite dalla seguente:''cinquecento''.

        1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse; la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.557

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».


1.558

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».


1.559

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate te seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';

            b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».


1.560

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci''.

        1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».


1.561

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».


1.562

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».


1.563

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';

        b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».


1.564

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'', sono sostituite dalla seguente: ''quattrocentocinquanta''.

        1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

        1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'', sono soppresse;

        2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentocinquanta''».


1.565

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici'', sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocentocinquanta, nove».

        1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'', è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoquarantuno''».


1.566

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quinto comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».


1.567

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».


1.568

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al quarto comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'' sono soppresse;

            c) al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».


1.569

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento''.

        1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

            1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'',».


1.570

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».


1.571

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».


1.572

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';

            b) al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».


1.573

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto''.

        1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''.».


1.574

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».


1.575

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».


1.576

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».


1.577

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentocinquanta''.

        1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

            1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;

            2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentocinquanta'',».


1.578

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta'', sono sostituite dalle seguenti: ''trecentocinquanta, sette''.

        1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquarantatre''.».


1.579

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentoventi''.

        1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

            1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;

            2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoventi''.».


1.580

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici''» sono sostituite dalle seguenti: ''trecentoventi, sei''.

        1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodidotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquattordici''.».


1.581

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

            c) al quarto comma, parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;

            d) al quarto comma, la parola: ''seicento diciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».


1.582

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;

            d) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».


1.583

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse;

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».


1.584

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento''.

        1-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

            1) le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            2) la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'',».


1.585

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».


1.586

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».


1.587

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';

            b) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».


1.588

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei''.

        l-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''.» .


1.589

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».


1.590

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque''ÍLi è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».


1.591

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';

            b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».


1.592

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione le parole: '', dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse.

        l-ter. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse.


1.593

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''dieci''.


1.594

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''otto''.».


1.595

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''sette''.».


1.596

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».


1.597

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''cinque''».


1.598

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione la parola ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''».


1.599

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''hanno raggiunto la maggiore età''».


1.600

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituiti dalle seguenti: ''sono maggiorenni''».


1.601

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno''».


1.602

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto''».


1.603

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55» primo comma, sostituire le parole: «delle Antonomie» con le seguenti: «federale della Repubblica».

        Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «federale della Repubblica».


1.1000/1

AZZOLLINI

All'emendamento 1.1000,  sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:

        «Art. 1. – (Funzioni della Camera) – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

       "Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

        La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo"».

        Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «Senato delle Autonomie».


1.1000/2

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 1.1000,  sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:

        «Art. 1. – 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecentocinquanta".

        2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: " , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».


1.1000/3

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 1.1000,  sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:

        «Art. 1. – (Funzioni delle Camere) – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresentano la Nazione.

        La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

        Il Senato della Repubblica concorre, nei fasi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccorda tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.

        Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione".».

        Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Senato della Repubblica»».


1.1000/4

MINZOLINI

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 55», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati, costituita da 400 membri eletti a suffragio universale diretto, e dal Senato della Repubblica, costituito da 100 Senatori eletti a suffragio universale e diretto.».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 56 della Costituzione, con il seguente:

        "Art. 56. – Il numero dei deputati è di 400, sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 400 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.".».


1.1000/5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».


1.1000/6

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assemblea Nazionale».

        Conseguentemente, agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 31, 32 e 33 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Assemblea Nazionale».


1.1000/7

RUTA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55» sopprimere le parole da: «e del Senato della Repubblica.» fino alla fine del capoverso.

        Conseguentemente:

l'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

        Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre».

gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono soppressi.

all'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: ''È senatore di diritto'' sono sostituite dalle seguenti: ''È deputato di diritto'';

                b) al secondo comma, le parole: ''senatori a vita'' sono sostituite dalle seguenti: ''deputati a vita''.

l'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

        La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

l'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 61. – L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

        Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente».

l'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 62. – La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

l'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 63. – La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

l'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 64. – La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

        Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

        I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

l'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato».

all'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera».

- all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alla quale appartiene» sono soppresse.

la rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «La Camera».

 l'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati».

            – all'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

            – all'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

                b) è aggiunto, in fine, il seguente:

        «I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge nei casi previsti al terzo comma, ovvero lo trasmette alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute».

            – all'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        «Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

            – all'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

                b) al secondo comma, le parole: «le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera approva».

            – all'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

                b) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera» e le parole: «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»; c) al terzo comma, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera può».

            – l'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 78. – La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

            – all'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

            – all'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera autorizza».

            – all'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: «Le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera approva».

            – all'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera».

            – all'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati».

            – all'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al secondo comma, le parole: «in seduta comune il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera»;

                b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

            – all'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

                b) al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

            – all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

                b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera»;

                c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

                d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

                e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».

            – all'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

        «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera».

            – agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

            – all'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

                b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;

                c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

                d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

            – all'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

            – all'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

            – all'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

            – all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».

            – all'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

            – all'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «e ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «ed alla Camera».

            – all'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

            – all'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

            – all'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera» e le parole: «di ciascuna Camera» dalle seguenti: «della Camera»;

                b) al secondo comma, le parole: «di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

                c) al terzo comma, le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».


1.1000/8

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 1.1000, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato delle Autonomie della Repubblica».


1.1000/9

COCIANCICH

All'emendamento 1.1000, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato dell'Europa e delle Autonomie».


1.1000/10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».


1.1000/11

MONTI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, capoverso «Art. 55», sopprimereil secondo comma e, al quarto comma, sostituire la parola: «istituzioni» con la seguente: «autonomie».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.


1.1000/12

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti: «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione.

        La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.

        Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo nell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.».


1.1000/13

PAGLIARI, DI GIORGI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, MIRABELLI, CIRINNÀ, DEL BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il secondo comma con il seguente: «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione.»;

al quarto comma,  sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica ha la specifica funzione di rappresentare le istituzioni territoriali.».


1.1000/14

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».


1.1000/15

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».


1.1000/16

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».


1.1000/17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al secondo comma, dopo le parole: «della Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».


1.1000/18

MARAN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al secondo comma, dopo le parole: «rappresenta la Nazione», aggiungere le seguenti: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

        Conseguentemente

sopprimere l'articolo 5;

             - all'articolo 32, dopo il comma sesto, aggiungere il seguente: «L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».


1.1000/19

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

        «La Camera dei deputati è titolare esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo. Il regolamento disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.».


1.1000/20

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

        «Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.».


1.1000/21

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo comma con il seguente:

        «Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo, verifica l'impiego dei fondi strutturali, valuta l'impatto e le ricadute degli accordi commerciali con Paesi terzi e svolge l'analisi delle pronunce della Corte di Giustizia e dei procedimenti di infrazione.».


1.1000/22

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al terzo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».


1.1000/23

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al terzo comma, sostituire le parole: «è titolare del rapporto di fiducia con il Governo» con le seguenti: «accorda o revoca la fiducia al Governo».


1.1000/24

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al terzo comma, sopprimere le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo».


1.1000/25

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, FATTORI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al terzo comma, sostituire le parole: «e quella di controllo dell'operato del Governo», con le seguenti: «Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo».


1.1000/26

AZZOLLINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

        «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo».


1.1000/27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente:

        «Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.».


1.1000/28

DALLA ZUANNA, PALERMO

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», alquartocomma, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto, anche territoriale, delle politiche pubbliche.».


1.1000/29

DALLA ZUANNA, PALERMO

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», alquarto comma, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto, anche territoriale, delle politiche pubbliche.».


1.1000/30

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dal regolamento, esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo, secondo le modalità previste dalla legge.».


1.1000/31

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le collettività territoriali nell'ambito della Nazione.».


1.1000/32

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta la Nazione nella sua articolazione territoriale.».


1.1000/33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «le istituzioni territoriali» con le seguenti: «la Nazione».


1.1000/34

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni».


1.1000/35

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sopprimere le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali».


1.1000/36

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale».


1.1000/37

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «Istituzioni territoriali» con le seguenti: «comunità territoriali nell'ambito della Nazione».


1.1000/38

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma sostituire le parole da: «rappresenta» fino alla parola: «Repubblica» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea, la funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta.».


1.1000/39

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica rappresenta» sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «anche le autonomie»


1.1000/40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «di raccordo» con le seguenti: «di collegamento».


1.1000/41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita» con le seguenti: «esercita la funzione legislativa».


1.1000/42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sopprimere le parole: «nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione».


1.1000/43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire le parole: «Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa» con le seguenti: «È titolare della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge».


1.1000/44

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica».


1.1000/45

COCIANCICH, GIOVANNI MAURO, FLORIS, PICCOLI, CHITI, MUSSINI, RITA GHEDINI, FISSORE, CARDINALI, PICCINELLI, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI, LIUZZI, PAGLIARI

APPROVATO

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, dopo le parole: «esercita la funzione di raccordo tra» inserire le seguenti: «l'Unione europea,».


1.1000/46

DALLA ZUANNA, PALERMO

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «gli altri enti costitutivi della Repubblica» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 114».


1.1000/47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «e all'attuazione» con le seguenti: «, all'attuazione e al recepimento».


1.1000/48

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «alle decisioni dirette».


1.1000/49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea» con le seguenti: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».


1.1000/50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, premettere le parole: «Svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea».


1.1000/51

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione» con le seguenti: «al recepimento».


1.1000/52

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «alle decisioni dirette» e dopo la parola: «formazione» inserire la seguente: «, recepimento».


1.1000/53

MARAN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55.», al quarto comma, dopo le parole: «verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche» aggiungere le seguenti: «concernenti le materie attinenti al rapporto con le autonomie territoriali».


1.1000/54

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,».


1.1000/55

COCIANCICH, GIOVANNI MAURO, FLORIS, PICCOLI, CHITI, MUSSINI, RITA GHEDINI, FISSORE, LIUZZI, CARDINALI, PICCINELLI, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, dopo le parole: «controlla e valuta le politiche pubbliche.», inserire le seguenti: «Vigila sul corretto utilizzo dei fondi europei da parte delle autonomie territoriali.».


1.1000/56

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», quarto comma, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo, con i seguenti: «Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime, previo esame dei candidati, pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea».


1.1000/57 (testo 2)

MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

APPROVATO

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».


1.1000/57

MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».


1.1000/58

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55.», quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: «degli atti normativi» con le seguenti: «della normativa e delle politiche».


1.1000/59

FATTORI, CRIMI, MORRA, MANGILI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», alquarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea.».


1.1000/60

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», dopo il quarto comma, inserire il seguente:

        «Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale.».


1.1000/61

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Parlamento si riunisce in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione e, comunque, nelle ipotesi di contrasto tra le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'esercizio della funzione legislativa.».


1.1000/62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quinto comma, sopprimere la parola: «soli».


1.1000/63

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 1.1000, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla finecon le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, sostituire la parola: "seicentotrenta", con la seguente: "trecento" ed all'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, sostituire la parola: "trecentoquindici" con la seguente: "centocinquanta"».


1.1000/64

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Camera dei deputati)

        1.L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 56. – La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere.

        Il numero dei deputati è di quattrocento.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».


1.1000/65

CHITI, GATTI, CASSON, MICHELONI, CORSINI, DE PETRIS, CAPACCHIONE, LO GIUDICE, RICCHIUTI, URAS, BROGLIA, BAROZZINO, TOCCI, MINEO, BUEMI, DIRINDIN, ALBANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MUCCHETTI, STEFANO, D'ADDA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MARIO MAURO, ANITORI, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Camera dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

        Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della-Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».


1.1000/66

CHITI, GATTI, CASSON, MICHELONI, CORSINI, DE PETRIS, CAPACCHIONE, LO GIUDICE, RICCHIUTI, URAS, BROGLIA, BAROZZINO, TOCCI, MINEO, BUEMI, DIRINDIN, ALBANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MUCCHETTI, STEFANO, D'ADDA, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MARIO MAURO, ANITORI, BENCINI, GAMBARO, MASTRANGELI, MUSSINI, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 1.1000, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Camera dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

        Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».


1.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Funzioni delle Camere) - 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione".

Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Senato delle Autonomie" con le seguenti: "Senato della Repubblica"».


1.0.1

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre."».


1.0.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione del numero dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».


1.0.3

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Dimezzamento del numero dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».


1.0.4

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Dimezzamento del numero dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

        Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione''.».


1.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Camera dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

        Il numero dei deputati è di quattrocento cinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.''».


1.0.6

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.''».


1.0.7

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56 – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.''».


1.0.8

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rappresentanti degli Italiani residenti all'estero)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al secondo comma, le parole '', dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono abrogate;

            b) al quarto comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono abrogate e la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla parola ''seicentotrenta''.

        Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «art. 57», apportare le seguenti modifiche:

            a) al primo comma, dopo le parole «Provincia autonoma,» inserire le parole «da sei rappresentanti eletti nella circoscrizione Estero,»;

            b) al secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La durata del mandato dei senatori eletti nella circoscrizione Estero è di cinque anni».


1.0.9

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Camera dei deputati)

           All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di quattrocento, dei quali otto eletti nella circoscrizione Estero'';

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».


1.0.10

MATURANI, DI GIORGI, FATTORINI, VERDUCCI, ELENA FERRARA, MATTESINI, CARDINALI, GRANAIOLA, BIANCO, STEFANO ESPOSITO, ZANONI, VALENTINI, FABBRI, MANASSERO, PADUA, RUSSO, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, SPILABOTTE, SOLLO, CAPACCHIONE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        All'articolo 56, primo comma della Costituzione, dopo le parole: ''universale e diretto'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi''.

        Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57», terzo comma, dopo le parole: "La legge disciplina», inserire le seguenti: «, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi,"».


1.0.11

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SONEGO, SANGALLI, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, otto dei quali'' e al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovantadue''».


1.0.12

FEDELI, CIRINNÀ, CANTINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CORSINI, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MIRABELLI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, SANGALLI, SPILABOTTE, SONEGO, TOMASELLI, TONINI, VACCARI, VALENTINI, ZANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        All'articolo 56, primo comma della Costituzione, dopo le parole: ''universale e diretto'', sono aggiunte le seguenti: ''con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi''.

        Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 57», terzo comma, dopo le parole: «La legge disciplina», inserire le seguenti: ", con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi"».


1.0.13

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

        1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono maggiorenni''».


1.0.14

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

        1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: ''venticinque'', è sostituita dalla seguente: ''diciotto''».


1.0.15

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

        1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno''».


1.0.16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abrogazione della Circoscrizione estero)

        1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».


1.0.17

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Democrazia interna ai partiti, loro finanziamento pubblico e controllo della Corte costituzionale)

        1. All'articolo 49 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''I partiti devono avere degli statuti che regolamentino la loro attività interna nel rispetto dei princìpi e dei valori espressi nella Costituzione.

        Il controllo sugli statuti e sul rispetto della Costituzione in tutte le fasi delle procedure interne dei partiti è esercitato dalla Corte costituzionale. Salvi i profili civili, penali, amministrativi, contabili, la sanzione più grave può essere l'esclusione dall'attività politica.

        I partiti politici ricevono dei finanziamenti pubblici annuali, in proporzione ai loro appartenenti presenti nei vari organi elettivi della Repubblica e in proporzione ai loro finanziamenti privati.''».


1.0.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini.

        La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati, eletti secondo le modalità stabilite con legge. Trecentonovanta seggi sono attribuiti entro collegi uninominali al candidato che consegue la maggioranza anche relativa dei voti; la legge stabilisce le modalità per l'attribuzione dei restanti dieci seggi ai candidati delle liste che non abbiano conseguito alcun seggio nei collegi uninominali.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

        La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in collegi e le modalità per il suo periodico a aggiornamento in base all'evoluzione demografica''.

        2. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''per l'elezione delle Camere'', sono sostituite dalle seguenti: ''per l'elezione del Senato della Repubblica''».


1.0.19

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quarantacinque anni di età.

        La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica''».


1.0.20

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

        La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica''».


1.0.21

CHITI, ALBANO, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Camera dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere. Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento quindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».


1.0.22

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Composizione ed elezione della Camera dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quarantacinque anni di età.

        La legge disciplina la ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, la distribuzione tra di esse dei seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento in base all'evoluzione demografica''».


1.0.23

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Camera dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. – La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».


1.0.24

MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

        I1 numero dei deputati è di'quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti-interi e dei più alti resti''.».


1.0.25

CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Camera dei Deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 56. – La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, garantendo la parità di genere.

        Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."».


1.0.26

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Composizione della Camera dei deputati)

        1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, le parole: "seicentotrenta", sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento"».


1.0.27

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 56 – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

        La Camera dei deputati è composta da 630 deputati.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto venticinque anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 630 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei. più alti resti''.».


1.0.28

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquindici''».


1.0.29

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse».


1.0.30

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquindici''».


1.0.31

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione, al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';».


1.0.32

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di trecentoquindici''».


1.0.33

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita con la parola: ''cinquecentootto'' e la parola: ''dodici'' è sostituita con la parola: ''otto'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita con la parola: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita con la parola: ''cinquecento''».


1.0.34

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    ''Articolo 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

        La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

        La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

        L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

        Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotonda mento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione''.».


1.0.35

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''centotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''centocinquanta'' e le parole: ''dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero'' sono soppresse;

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

        ''La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento cinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''.».


1.0.36

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero''.

        2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto''.

        3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.0.37

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituite dal seguente: ''Il numero dei deputati è di duecento''.

        2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno''.

        3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecento''».


1.0.38

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'';

            b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».


1.0.39

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero'';

            b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoquarantadue''».


1.0.40

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'';

            d) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';

            e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

        ''La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto''».


1.0.41

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

        b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».


1.0.42

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto''».


1.0.43

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56, al terzo comma, le parole: "venticinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni".


1.0.44

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'Articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è abrogato;

            b) il quarto comma è sostituito con il seguente: ''Il numero dei Deputati e la ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni sono demandati alla legge''».


1.0.45

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecentootto'' e la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''otto'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita con la seguente: ''ventuno'';

            c) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.0.46

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di duecento''.

            2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecento''».


1.0.47

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al quarto comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».


1.0.48

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Il numero dei deputati è di trecentoquindici''.

        2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno''.

        3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: '', fatto salvo il numero del seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquindici''».


1.0.49

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto''».


1.0.50

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 56 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo''».


1.0.51

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inseire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 56 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente:''Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo''».


1.0.52

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 56 della Costituzione al terzo comma, dopo le parole: ''a deputati'' sono aggiunte le seguenti: '', nel limite di due legislature,'' e le parole: ''venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventuno anni di età''».


1.0.53

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 56 della Costituzione al terzo comma dopo le parole: ''a deputati'' sono aggiunte le seguenti: ''nel limite di due legislature'' e le parole: ''venticinque anni di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventuno anni di età''».


1.0.54

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 56 della Costituzione al quarto comma, dopo le parole: ''in proporzione alla popolazione'' sono inserite le seguenti: ''di cittadini italiani''».


1.0.55

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

        ''La legge disciplina in casi in cui non possono essere candidati coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo ed i casi di decadenza degli eletti che sono stati condannati in via definitiva''».


1.0.56

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

        ''La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale''».


1.0.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. L All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero« sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al terzo comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'' sono soppresse;

            d) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».


1.0.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione);

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al terzo comma, le parole: ''I fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».


1.0.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            c) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''».


1.0.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».


1.0.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».


1.0.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''Seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei'';

            b) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''».


1.0.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».


1.0.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».


1.0.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoottantotto''».


1.0.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al terzo comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».


1.0.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al terzo comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».


1.0.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            c) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''».


1.0.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».


1.0.70

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».


1.0.71

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto'';

            b) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».


1.0.72

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».


1.0.73

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento'';

            b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al terzo comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».


1.0.74

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''quattrncento'';

            b) al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoottantotto''».


1.0.75

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al terzo comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.0.76

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al terzo comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            d) al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.0.77

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

            c) al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».


1.0.78

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».


1.0.79

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».


1.0.80

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole ''seicentotrenta, dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci'';

            b) al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''».


1.0.81

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

            c) al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».


1.0.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

            c) al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».


1.0.83

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento'';

            b) al terzo comma, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoottantotto''».


1.0.84

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecento''.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

        1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

        2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento''.».


1.0.85

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentoventi''.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

        1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

        2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoventi''.».


1.0.86

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''trecentocinquanta''.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

        1) le parole ''fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, '' sono soppresse;

        2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentocinquanta''.».


1.0.87

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seitentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocento''.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

        1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

        2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocento''.».


1.0.88

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''quattrocentocinquanta'' .

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

        1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

        2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentocinquanta''.».


1.0.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella Circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cinquecento''.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione:

        1) le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse;

        2) la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''.».


1.0.90

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecento, sei''.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecentonovantaquattro''.».


1.0.91

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecentoventi, sei''.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquattordici''.».


1.0.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''trecentocinquanta, sette''.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentoquarantatre''» .


1.0.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole ''seicentotrenta'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocento, otto''.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».


1.0.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattrocentocinquanta, nove''.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoquarantuno''.».


1.0.95

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''seicentotrenta,'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquecento, dieci''.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentonovanta''.».


1.0.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione le parole: ''dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero,'' sono soppresse.

        2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, le parole: ''fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse».


1.0.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''».


1.0.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''cinque''».


1.0.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».


1.0.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''sette''».


1.0.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''otto''».


1.0.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero)

        1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione la parola: ''dodici,'' è sostituita dalla seguente: ''dieci''».


1.0.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elettorato passivo per la Camera dei deputati)

        1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione le parole: ''hanno compiuto i venticinque anni di età'' sono sostituiti dalle seguenti: ''hanno raggiunto la maggiore età''».


2.1

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sopprimere l'articolo.


2.2

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.


2.3

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.


2.4

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali trai componenti dei Consigli dei Comuni e delle città metropolitane.

        Il Consiglio regionale elegge al suo interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

            tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

            quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

            tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

            ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

        Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.

        In ciascuna Regione, inoltre, il Consiglio delle autonomie locali elegge: un senatore nelle Regioni sino a due milioni di abitanti;

            due senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; tre senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti; quattro senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

            otto senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

        I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol eleggono, contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della Valle d'Aosta Nallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.

        L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

        Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente per un anno.''».

        Conseguentemente l'articolo 58 è abrogato.

        Conseguentemente l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

            «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

        I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

        La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

        Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

        «Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

        Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

        2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza».

        Conseguentemente l'articolo 70, è sostituito dal seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

            a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

            b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

            c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120; secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

            d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

            e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

        Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione- al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificare o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

 

Conseguentemente, l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

        Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

        I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

        Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

        I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

        Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

        Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

        Conseguentemente, l'articolo 85, della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

        Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

        Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

        Conseguentemente l'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

        In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

        Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

            b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

        ''Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge''».

        Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

        Conseguentemente, l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

        La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

        Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

        Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

        La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvala a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni-accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

        Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

        Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

        Conseguentemente, al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».


2.5

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

        I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

        L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

        Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentina-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».

        Conseguentemente, all'articolo 1, premettere il seguente:

        «Art. 01. – (Modifiche all'articolo 55 della Costituzione). – Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Senato federale della Repubblica"».

        Conseguentemente dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

        In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale».

Art. 2-ter.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

        Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:

        «Art. 48-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale».

Art. 2-quater.

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

        Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

        «Art. 3-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale».

Art. 2-quinquies.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

        Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente:

        «Art. 18-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale».

Art. 2-sexies.

(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)

        Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente:

        «Art. 18-bis. Contestualmente all'elezione perii rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamento regionale».

Art. 2-septies.

(Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)

        Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

        «Art. 14-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale».

Art. 2-octies.

        Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

        «Art. 3. – L'articolo 58 della Costituzione è soppresso».


2.6

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 57. – Attraverso il Senato della Repubblica, le Regioni collaborano alla legislazione e all'amministrazione dello Stato e agli affari dell'Unione europea.

        Il Senato è composto dai Presidenti delle Regioni. Gli altri membri del Senato spettanti alla Regione sono nominati e revocati tra i propri componenti dalle Giunte regionali, su proposta dei rispettivi Presidenti. Il Senato è ulteriormente composto, in rappresentanza della circoscrizione Estero, da sei membri eletti dai componenti degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne il Molise e la Valle d'Aosta che ne hanno uno.

        Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette.

        La Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Sudtirol è rappresentata dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un membro della Giunta regionale, scelto in modo da favorire la rappresentanza di tutti e tre i gruppi linguistici.".

        2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 58. - Il Senato elegge il suo Presidente per un anno, scegliendolo tra i senatori Presidenti di Regione. Il Presidente convoca il Senato almeno una volta l'anno e ogni volta che lo richiedono i rappresentanti di almeno tre Regioni o il Governo.

        Il Senato può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente della Repubblica.

        I voti di ciascuna Regione e della Circoscrizione estero possono essere espressi soltanto dai senatori presenti e in modo unitario.

        Le deliberazioni del Senato non sono valide se non sono adottate almeno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        Ogni Giunta regionale può nominare nelle Commissioni del Senato propri componenti diversi da quelli nominati senatori, o anche delegati non membri di Giunta."».


2.7

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato delle autonomie). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale.

        In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane.

        Il Presidente e gli altri componenti delle Giunta regionale non sono eleggibili a senatore.

        Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:

            a) cinque senatori nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

            b) sette senatori nelle Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti;

            c) nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni e fino a cinque milioni di abitanti;

            d) dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni e fino a sette milioni di abitanti;

            e) dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni e fino a nove milioni di abitanti;

            f) quattordici senatori nelle Regioni con più di nove milioni di abitanti.

        I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, tre senatori per ciascuna Provincia.

        In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:

            a) un senatore nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

            b) due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.

        I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un senatore per ciascuna Provincia.

        L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

        Conseguentemente:

            a) sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (Modificazioni all'articolo 60 della Costituzione):

        1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

        I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

        La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra, Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è prorogato anche il mandato dei senatori in carica''».

            b) dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modificazioni all'articolo 123 della Costituzione)

        1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''la legge dello Stato determina i principi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali''».

            c) all'articolo 33, sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

        «1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.

        2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato delle Autonomie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di una Provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.

        3. La legge di cui all'articolo 57, primo comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, i senatori di cui all'articolo 57, sesto e settimo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale».


2.8

MARAN

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché, per ciascuna Regione, da membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore atre, tranne il Molise e la Valle d'Aosta che ne hanno uno.

        Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette.

        La durata del mandato dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata degli organi ai quali appartengono.

        La legge della Regione disciplina il sistema di elezione dei senatori e di loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale nonché di revoca dei membri eletti dai Consigli regionali.

        I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche interne nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.

        In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, e consegnata al Presidente del Senato all'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legale, il delegante è computato come presente alla seduta.

        Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero un rappresentante della stessa Regione da questi appositamente delegato rendono nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione territoriale rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque 11 unitari età del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.

        Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di votazione, anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale.

        Conseguentemente,

        – all'articolo 8, capoverso ''Art. 70'', al quarto comma, sopprimere le seguenti parole ''57, terzo comma'';

        – all'articolo 33, sesto comma, sostituire le parole: ''terzo comma'' con le seguenti: ''quinto comma'' e, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: ''6-bis. Qualora, entro il termine previsto una Regione non provveda ad approvare la legge di cui al comma 6, i senatori eletti, ai sensi dei commi 3 e 4, decadono e la stessa resta senza rappresentanti. I membri del Senato delle Autonomie comunque spettanti a tale Regione non sono computati ai fini del numero legale''.».


2.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento senatori, la cui elezione avviene:

            a) per sei seggi, nella circoscrizione Estero, in concomitanza con le elezioni della Camera dei deputati e con le modalità stabilite con la legge di cui all'articolo 48, terzo comma;

            b) per i rimanenti centonovantaquattro seggi, su base regionale, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

        2. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini. La legge disciplina, in riferimento alla lettera b) del primo comma:

            a) la ripartizione del territorio di ciascuna Regione in collegi, ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta che sono costituite in unico collegio uninominale. La ripartizione è effettuata in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede all'aggiornamento decennale della ripartizione, a seguito della pubblicazione dei risultati dell'ultimo censimento;

            b) l'attribuzione dei seggi, sulla base dei voti espressi in centonovantaquattro collegi uninominali.

        I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti al candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessun candidato consegua tale maggioranza, 1 seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

        La durata del mandato dei senatori di cui alla lettera a) del primo comma coincide con la durata della Camera dei deputati, in occasione del cui rinnovo sono stati eletti.

        La durata del mandato dei senatori di cui alla lettera b) del primo comma coincide con la durata del Consiglio o dell'Assemblea regionale, in occasione del cui rinnovo sono stati eletti''.».


2.10

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato federale della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

        Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

        Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e-ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.''.

        2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – Sono eleggi bili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.''.

        3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

        4. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo-entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.''.

        5. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica –fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

        6. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5.».


2.11

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. l'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

        Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

        L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante''».

        Conseguentemente:

        All'articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 55, comma 1, sostituire le parole: «delle Autonomie», con le seguenti «federale della Repubblica».


2.12

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, ALBERTINI, BONAIUTI, AZZOLLINI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

        «Art. 2 - (Composizione ed elezione del Senato delle autonomie) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e dai membri eletti contestualmente ed in modo collegato all'elezione dei Consigli regionali o delle Province autonome nel numero di:

        - due nelle Regioni sino ad un milione di abitanti e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

        - quattro nelle Regioni con più di un milione di abitanti e sino a tre milioni;

        - sei nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e sino a cinque milioni;

        - otto nelle Regioni con più di cinque di abitanti e sino a sette milioni;

        - dieci nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

        I senatori elettivi fanno anche parte dei Consigli delle rispettive Regioni o Province autonome.

        Il Senato delle Autonomie è altresì composto da due sindaci eletti per ciascuna Regione, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.

        La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali delle quali fanno parte o contestualmente alle quali sono stati eletti.

        Il sistema di elezione dei senatori è disciplinato con legge dello Stato''».

        Conseguentemente

        Sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 33 con i seguenti:

        «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, sono nominati senatori i Presidenti delle giunte regionali, i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il medesimo decreto stabilisce la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.

        3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, i senatori elettivi ai sensi dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, sono eletti da ciascun Consiglio regionale con voto limitato tra i propri componenti. Entro tre giorni dallo svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore delle presente legge costituzionale, ciascun consiglio regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente per procedere all'elezione. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto».

        I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 33 sono soppressi.


2.13

BISINELLA

Sostituire l'Articolo 2 con il seguente:

        «Art. 2 – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione.

        Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

        La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti.

        La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.

        I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma.

        In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo''».


2.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        «Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero.

        Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.

        In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

        La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Venti due senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.

        Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale''».


2.15

CHITI, ALBANO, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, LO GIUDICE, MINEO, MUCCHETTI, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta membri, più otto senatori eletti nella circoscrizione estero.

        Cento dodici senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una

        legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

        La ripartizione dei senatori elettivi tra le –Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generare, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Trentotto senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.

        Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti 'a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale''».


2.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica) – 3. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centotrenta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Centootto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione''».


2.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione''».


2.18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte''».


2.19

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».


2.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 8. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla: popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Centocinquantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.».


2.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione''».


2.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte.''».


2.23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 9. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dati 'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Centosessantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la-parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.''».


2.24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 7. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Centocinquantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con 1'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.''».


2.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eretti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.''».


2.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 6. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Centoquarantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al –cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.''».


2.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Centoquarantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».


2.28

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 57 – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ed il numero dei senatori elettivi è di:

        tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

        quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

        dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

        tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

        ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

        La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui ai precedenti commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale.


2.29

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

        Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        I senatori di provenienza regionale sono eletti nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma.

        La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori in base al metodo proporzionale''».

        Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.


2.30

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 10 sindaci delle città metropolitane, 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario che durano in carica sette anni.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        I senatori regionali sono scelti tra i consiglieri regionali. La ripartizione dei seggi senatori ali avviene su base proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti rispetto ai voti ottenuti nelle singole liste nelle elezioni dei rispettivi consigli regionali. La legge dello Stato ne disciplina le modalità.

        Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; il Molise, l'Umbria e la Basilicata ne hanno due per regione, la Valle d'Aosta uno''».

        Conseguentemente, l'articolo 58 della Costituzione è abrogato.


2.31

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Senato della Repubblica)

        1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

        Il numero dei senatori elettivi è di: cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 2 e all'articolo 33 sopprimere i commi da 1 a 8''».


2.32

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Senato della Repubblica)

        1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

        I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 2 e all'articolo 33 sopprimere i commi da 1 a 8''».


2.33

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato Federale della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art 57. – Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanti territoriale da parte dei senatori. Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità previste dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali due rappresentanti per ogni Regione, eletti tra i propri componenti con voto limitato, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtiroll Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante.

        I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire alle sedute del Senato. Il regolamento del Senato disciplina le modalità della loro partecipazione''».


2.34

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57.

        1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

        Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecento nove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

        La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua, in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

        L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

        Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione''».


2.35

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione – Senato federale della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

        Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione nei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante trai propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione''».


2.36

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57.

        1. Il Senato è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto.

        La legge elettorale stabilisce le modalità di elezione e il numero di senatori attribuiti a ogni Regione proporzionalmente alla popolazione della Regione. I senatori durano in carica cinque anni.

        Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori, per una legislatura dal Presidente della Repubblica su proposta dei senatori eletti. Il regolamento del Senato ne stabilisce le procedure''».


2.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione''.».


2.38

CHITI, ALBANO, BENCINI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, TURANO, BOCCHINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere.

        Il numero dei senatori e1ettivi è di centosei, di cui sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti''».


2.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti''».


2.40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella

        circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. ''».


2.041

MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 59.

        Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, per la durata del suo mandato, sino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

        I senatori nominati beneficiano di rimborsi spese, con le modalità stabiliti dalla legge, e partecipano ai lavori del Senato senza diritto di voto.

        Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione''».


2.41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi del1e Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.''».


2.42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.''».


2.43

COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito con il seguente:

        «Sono membri di diritto del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali i Presidenti delle Giunte regionali e i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione. Per il Trentino Alto-Adige, sono membri di diritto i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci dei Comuni di Trento e Bolzano. Ogni Regione è inoltre rappresentata da ulteriori componenti eletti per metà dal Consiglio regionale e per metà da un collegio elettorale formato dai sindaci della Regione, in proporzione alla popolazione delle Regioni. Ciascuna regione – ha un numero di quattro rappresentanti, compresi quelli di diritto, e due ulteriori rappresentanti ogni milione e cinquecentomila abitanti. Il Trentino Alto Adige ha sei rappresentanti, di cui uno – eletto dal consiglio regionale e uno eletto dal collegio elettorale dei sindaci».


2.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle

        Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.''».


2.45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.''».


2.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.''».


2.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Art. 2. - (Senato della Repubblica) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.».


2.48

BENCINI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età, più cinquanta membri delegati, che non ricoprano altre cariche istituzionali, eletti dai Consigli regionali.

        La durata del mandato dei senatori coincide con quella del Consiglio della Regione nella quale sono stati eletti.

        Le modalità di elezione dei senatori sono determinate da legge dello Stato.

        Ciascuna Regione deve avere almeno due senatori, dei quali almeno un eletto a suffragio diretto ed un delegato dal Consiglio Regionale.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni- e dei più alti resti. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età».


2.49

BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA, PEPE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Il numero dei senatori eletti è di duecentotrentasette.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

        La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

        Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dai duecentotrentasette senatori di nomina elettiva su una lista di almeno venti sei candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri rimangono in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».


2.50

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci del comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma nonché, per ciascuna Regione, da un numero di membri proporzionale alla popolazione regionale.

        La regione con il maggior numero di abitanti invia dodici membri, gli altri un numero di membri corrispondente al rapporto del numero dei suoi abitanti con quello degli abitanti della suddetta regione, calcolando si come interi i resti superiori alla metà. A ciascuna Regione o Provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno tre membri in aggiunta al Presidente della Regione e al sindaco della città capoluogo, al Molise e alla Valle d'Aosta due. Il numero dei membri inviati da ciascuna Regione o Provincia autonoma viene determinato con legge approvata mediante il procedimento legislativo di cui all'articolo 70, terzo comma, dopo ogni censimento generale della popolazione.

        I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono eletti dai Consigli regionali per la durata delle rispettive legislature secondo il criterio proporzionale. Almeno un mandato deve comunque essere attribuito al secondo gruppo per numero di seggi nel Consiglio regionale o, qualora più gruppi abbiano lo stesso numero di seggi, per numero di voti alle ultime elezioni regionali. In caso di parità di voti decide la sorte.

        I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 non devono necessariamente appartenere al Consiglio regionale che li elegge; devono tuttavia essere eleggibili a tale Consiglio.

        Al termine della legislatura di un Consiglio regionale. o dopo il suo scioglimento, i membri del Senato delle Autonomie rimangono in carica fino a quando il nuovo Consiglio regionale non abbia effettuato l'elezione dei membri di sua spettanza al Senato delle Autonomie».


2.51

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DE MONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma nonché, per ciascuna Regione, da un numero di membri proporzionale alla popolazione regionale.

        La regione con il maggior numero di abitanti invia dodici membri, gli altri un numero di membri corrispondente al rapporto del numero dei suoi abitanti con quello degli abitanti della suddetta regione, calcolandosi come interi i resti superiori alla metà. A ciascuna Regione o Provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno tre membri in aggiunta al Presidente della Regione e al sindaco della città capoluogo, al Molise e alla Valle d'Aosta due. Il numero dei membri inviati da ciascuna Regione viene determinato con legge approvata mediante il procedimento legislativo di cui all'articolo 70, terzo comma, dopo ogni censimento generale della popolazione.

        I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono designati dai Consigli regionali per la durata delle rispettive legislature secondo le modalità stabilite con legge regionale.

        I membri del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 non devono necessariamente appartenere al Consiglio regionale che li designa; devono tuttavia essere eleggibili a tale Consiglio.

        Al termine della legislatura di un Consiglio regionale o dopo il suo scioglimento, i membri del Senato delle Autonomie rimangono in carica fino a quando il nuovo Consiglio regionale non abbia effettuato la designazione dei membri di sua spettanza al Senato delle Autonomie.».


2.52

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale, secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

        In ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

        Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''.

        2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'articol057 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i rispettivi senatori entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio».


2.53

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – (Composizione del Senato federale) - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

        Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri-componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante''.».


2.54

BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA, PEPE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Il numero dei senatori eletti è di duecentotrentasette.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

        La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

        Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive''».


2.55

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sosituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale, con modalità che favoriscono l'equilibrio della rappresentanza di genere e la rappresentatività territoriale degli eletti.

        Il numero dei senatori elettivi è di 200. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Provincie autonome.

        La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        I Senatori eletti in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi Senatori della medesima Regione o provincia autonoma.

        I senatori eletti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli delle rispettive regioni e in Sicilia, dell'Assemblea Regionale Siciliana''.».


2.56

PANIZZA, PALERMO, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – (Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai senatori eletti nelle Regioni e Province autonome in numero proporzionale alla popolazione di ciascuna di esse nonché dai Presidenti delle Giunte regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.

        La Regione con il maggior numero di abitanti elegge dodici senatori e le altre un numero di senatori proporzionalmente inferiore. A ciascuna Regione o Provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno due membri in aggiunta al Presidente della Regione o ai Presidenti delle Province autonome. Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma viene determinato con legge approvata dal Senato delle Autonomie dopo ogni censimento generale della popolazione.

        I membri eletti del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono eletti per la durata delle rispettive legislature regionali e provinciali e cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori eletti in concomitanza con il rinnovo delle rispettive assemblee.''».


2.57

LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – (Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – 1. Il Senato delle Autonomie è composto dai senatori eletti nelle Regioni o Province autonome in numero proporzionale alla popolazione di ciascuna di esse, dai Presidenti delle Giunte regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai sindaci dei comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma.

        2. La Regione con il maggior numero di abitanti elegge dodici senatori e le altre un numero di senatori proporzionalmente inferiore. A ciascuna Regione e provincia autonoma spetta comunque una rappresentanza di almeno due membri in aggiunta al Presidente della Regione e al sindaco della città capoluogo. Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione viene determinato con legge approvata dalla Camera dei Deputati dopo ogni censimento generale della popolazione.

        3. I membri eletti del Senato delle Autonomie di cui al comma 2 sono eletti per la durata delle rispettive legislature regionali e provinciali e cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori eletti in concomitanza con il rinnovo delle rispettive assemblee''».


2.58

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

        «Art. 2. - (composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale puro, i senatori rappresentanti della Regione. I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.

        Nessuno può candidarsi in più di una Regione''».


2.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato della Repubblica). – 2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori eletti vi è di cento quaranta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti''».


2.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – (Senato della Repubblica). – 3. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori eletti vi è di centotrenta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti''».


2.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – (Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori eletti vi è di centosessanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti''».


2.62

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – (Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori eletti vi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti''».


2.63

CHITI, CAMPANELLA, DE PETRIS, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – (Senato della Repubblica) – l. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere.

        Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto, di cui otto senatori eletti nella circoscrizione Estero.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti''».


2.64

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione avviene a base regionale. Ciascuna regione ha un numero di dieci senatori. lì numero dei senatori elettivi è di duecento''».


2.65

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione avviene a base regionale. Ciascuna regione ha un numero di quindici senatori. Il numero dei senatori elettivi è di trecento\».


2.66

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

        Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecentonove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

        La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

        L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

        Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione''».


2.67

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Composizione del Senato federale). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

        Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

        L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base del quozienti interi e dei più alti resti.

        Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia-o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante''».


2.68

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

        I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

        L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna Regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

        Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome E1irrento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

        La ripartizione del seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».


2.69

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente;

        «Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione – Senato federale della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

        Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni- e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione''».


2.70

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno.

        Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecentocinquanta è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        È senatore di diritto il presidente della Regione.

        È senatore di diritto, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

        La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

        I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori''».


2.71

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: '', salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero'';

            b) il secondo comma è sostituito con il seguente:

        ''Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta'';

            c) al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita con la seguente: ''tre'';

            d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'';

            e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

        ''La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto''».


2.72

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato delle autonomie). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art 57 – Il Senato delle Autonomie è composto di membri dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.

        Ciascuna Regione ha almeno cinque seggi. Le Regioni con più di due milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di sei milioni di abitanti ne hanno sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta Vallé d'Aoste uno.

        Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol nominano rispettivamente due e tre membri.

        La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni regionali e provinciali nelle quali sono stati eletti.

        La legge regionale o provinciale disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o provinciale».


2.73

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. Il numero dei senatori è di duecentocinquanta.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

        La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale''».


2.74

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale puro, i senatori rappresentanti della Regione. I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore''».


2.75

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è abrogato».


2.76

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        ''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno''.

            b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

        ''La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.''».


2.77

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

        1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: '', salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero'' sono soppresse;

            b) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è stabilito dalla legge dello Stato. Non può essere superiore a duecentocinquanta e inferiore a duecento.'';

            c) il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste uno.'';

            d) il quarto comma è sostituito dal seguente: ''La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.''».


2.78

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

        1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse».


2.79

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita con la parola: «duecentocinquantaquattro» e la parola: «sei» è sostituita con la parola: «quattro»;

            b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita con la parola: «sei».


2.80

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Articolo 57 – Il Senato delle Autonomie è composto da 150 membri eletti su base regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.

        Ciascuna Regione elegge un numero di rappresentanti proporzionale alla consistenza della propria popolazione, secondo un riparto fissato con legge ordinaria dello Stato, approvata con maggioranza assoluta dei propri membri da entrambi i rami del Parlamento''».


2.81

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

        1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: ''11 Senato della Repubblica è eletto a base regionale.'';

            b) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è di 309. Le circoscrizioni Estero eleggono 6 delegati con funzioni di osservatori del processo legislativo senza diritto di voto.''».


2.82

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

        1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma sono soppresse le parole: ''salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.'';

            b) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.'';

            c) il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste uno.'';

            d) al quarto comma sono soppresse le parole: ''fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.''».


2.83

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

        1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: '', salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero'';

            b) il secondo comma è sostituito con il seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta'';

            c) al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita con la seguente: ''tre'';

            d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'';

            e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto''».


2.84

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

        1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.'';

            b) al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».


2.85

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

        Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

       Il numero dei senatori elettivi è di cento.

       Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque».


2.86

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

        1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.'';

            b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        ''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, laValle d'Aosta uno''».


2.87

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''duecentocinquanta'' e le parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse;

            b) al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''sei'';

            c) al quarto comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse».


2.88

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''duecentocinquanta'' e le parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse;

            b) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse».


2.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2 - (Composizione del Senato) – 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole ''della Repubblica'' sono soppresse;

            b) al secondo com ma, la parola ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''«centocinquanta'';

            c) al terzo comma, la parola ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''quattro'',».


2.90

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente;

        «Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento. Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque''».


2.91

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero'';

            b) il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno''».


2.92

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita con la parola: ''duecentocinquantaquattro'' e la parola: ''sei'' è sostituita con la parola: ''quattro'';

            b) al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita con la parola: ''sei''».


2.93

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.


2.94

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: ''della Repubblica'' sono soppresse».


2.95

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: ''della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle Autonomie''.».


2.96

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1, All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, dopo la parola: ''eletto'' sono inserite le seguenti: ''a suffragio universale e diretto,'',».


2.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole: ''a base regionale'', sono sostituite dalle seguenti: ''a suffragio universale e diretto''».


2.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione, le parole '', salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse''.».


2.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''cento''».


2.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''centocinquanta''».


2.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole ''trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''centosessanta''».


2.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono sostituite dalla seguente: ''duecento''».


2.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trececntoquindici, sei'' sono sostituite dalle seguenti: ''cento, due''».


2.104

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei'' sono sostituite dalle seguenti: ''centocinquanta, tre''».


2.105

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei'' sono sostituite dalle seguenti: ''centosessanta, tre''».


2.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''trecentoquindici, sei'' sono sostituite dalle seguenti: ''duecento, quattro''.».


2.107

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''cento''.».


2.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''centocinquanta''.».


2.109

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: ''trecentoquindici''è sostituita dalla seguente: ''centosessanta''».


2.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''duecento''».


2.111

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: '', sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse».


2.112

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''tre''».


2.113

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''».


2.114

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno'' sono soppresse».


2.115

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''il Molise ne ha due,'' sono soppresse».


2.116

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''la Valle d'Aosta uno'' sono soppresse».


2.117

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57 della Costituzione, il quarto comma è abrogato.».


2.118

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'' sono soppresse».


2.119

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: '', previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,'' sono soppresse».


2.120

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ''quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti'' sono soppresse».


2.121

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole: ''quale risulta dall'ultimo censimento generale'' sono soppresse».


2.122

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 57, quarto comma, della Costituzione, le parole '', sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti'' sono soppresse».


2.123

CALIENDO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

        «Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte Regionali, dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, da cento cinquanta Senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

        Nessuna Regione può avere un numero di Senatori elettivo inferiore a due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si effettua in proporzione alla popolazione della Regione risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        La durata del mandato dei Senatori coincide con quello del Consiglio Regionale e di Provincia Autonoma contestualmente al quale sono stati eletti».


2.124

MARAN

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

        «Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché, per ciascuna Regione, da membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, tranne il Molise e la Valle d'Aosta che ne hanno uno.

        Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette.

        La durata del mandato dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata degli organi ai quali appartengono.

        La legge della Regione disciplina il sistema di elezione dei senatori e di loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale nonché di revoca dei membri eletti dai Consigli regionali».

        Conseguentemente,

        – all'articolo 8, capoverso «Art. 70», al quarto comma sopprimere le seguenti parole «57, terzo comma»;

        – all'articolo 33, comma sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «quinto comma» e, dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Qualora, entro il termine previsto una Regione non provveda ad approvare la legge di cui al comma 6, i senatori eletti, ai sensi dei commi 3 e 4, decadono e la stessa resta senza rappresentanti. I membri del Senato delle Autonomie comunque spettanti a tale Regione non sono computati ai fini del numero legale.».


2.125

MINZOLINI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

        «Art. 57.

        1. Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 5; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».


2.126

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 57» con il seguente:

        «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».


2.127

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57» con il seguente:

        «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

        La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».


2.128

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57» con il seguente:

        «Art. 57. – Il Senato delle autonomie è composto da duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale».


2.129

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo, il secondo e il terzo con i seguenti:

        «Il Senato è composto di cento senatori eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale.

        Ogni Regione ha un numero di senatori non inferiore a tre e proporzionale alla popolazione; la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano hanno almeno un senatore».


2.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso articolo 57, sopprimere il primo comma.


2.131

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso articolo 57, sopprimere il primo comma.


2.132

GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, CUCCA, STEFANO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il primo comma con i seguenti: «Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da senatori eletti, in ciascuna Regione, da un collegio elettorale formato dai componenti del consiglio regionale, dai componenti dei consigli comunali dei comuni della Regione e dai deputati eletti nella Regione. I senatori spettanti a ciascuna Regione sono eletti tra i componenti dei Consigli comunali e, almeno un terzo, tra i consiglieri regionali.

            Il Molise ha un senatori, la Valle d'Aosta ne ha uno.

            Nelle regioni fino un milione di abitanti sono eletti cinque senatori; nelle Regioni fino a tre milioni di abitanti sono eletti sette senatori; nelle Regioni fino a cinquemilioni di abitanti sono eletti nove senatori; nelle Regioni fino a sette milioni di abitanti sono eletti dieci senatori; nelle Regioni con oltre sette milioni di abitanti sono eletti dodici senatori.»;

            b) sostituire il secondo comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori di ciascuna Regione coincide con quella del rispettivo consiglio regionale»;

            c) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e assicura pari opportunità di accesso alla carica tra i candidati dei due sessi.»;

            d) sopprimere il quarto comma.


2.133

MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato delle Autonomie è composto dai Senatori, eletti a suffragio universale e diretto, dai Presidenti delle Giunte Regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La durata del mandato al Senato dei Presidenti delle Giunte Regionali e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano coincide con la durata del loro mandato nella Regione nella quale sono stati eletti.»;

            b) sopprimere il secondo comma,

            c) sopprimere il quarto comma.


2.134

VERDUCCI, MATURANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con i seguenti:

        «1. Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, dai consiglieri regionali eletti nell'ambito di apposite liste in occasione del rinnovo dei rispettivi consigli regionali e da un numero pari di sindaci e consiglieri comunali eletti, per ciascuna Regione, da un collegio elettorale costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali.

        Il numero di senatori elettivi non può eccedere centotrenta. Nessuna Regione può avere un numero di senatori elettivi inferiore a due.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».


2.135

MARCUCCI, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con i seguenti:

        «Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da senatori eletti, in ciascuna Regione, da un collegio elettorale formato dai componenti del consiglio regionale, dai componenti dei consigli comunali dei comuni della Regio.ne e dai deputati eletti nella Regione. I senatori spettanti a ciascuna Regio.ne so.no. eletti tra i componenti dei Consigli comunali e, almeno un terzo, tra i consiglieri regionali.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori eletti in seno al consiglio regionale inferiori a tre, tranne il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne hanno uno. Le Regioni con più di due milioni di abitanti hanno quattro Sindaci senatori; quelle con più di quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno sette«.

        Nelle Regioni fino a tre milioni di abitanti, il collegio. elettorale costituito dai sindaci della Regio.ne elegge un senatore; nelle Regioni con più di tre e fino a sei milioni di abitanti, elegge due senatori; nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti, elegge tre senatori».


2.136

CENTINAIO, BISINELLA

Al capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

        «1. Sono membri di diritto del Senato delle Autonomie i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. Il Senato delle Autonomie è altresì composto, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio Regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione».


2.137

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma, con il seguente:

        «Il Senato delle Autonomie è composto da senatori eletti in ciascuna Regione in proporzione alla popolazione».


2.138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma, con il seguente:

        «Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».


2.139

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma, con il seguente:

        «Sono membri di diritto del Senato delle Autonomie i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma».


2.140

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, premettere il seguente periodo:

        «Il Senato delle Autonomie è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale».


2.141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato delle Autonomie» con le seguenti: «Senato della Repubblica».


2.142

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


2.143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


2.144

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso articolo 57, dopo la parola: «Autonomie» inserire la seguente: «territoriali».


2.145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, sostituire le parole da: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale pro e il loro numero è di cento cinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

        Conseguentemente sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.


2.146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «è composto» inserire le seguenti: «da centucinquanta senatori elettivi e» e sopprimere le parole da: «dai sindaci» fino alla fine del comma.


2.147

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 57», primo comma, dopo le parole: «è composto» inserire le seguenti: «di diritto».


2.148

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole da: «dai Presidenti» fino a: «sette anni» con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale».


2.149

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «dai Presidenti delle Giunte» fino alla fine del comma con le seguenti: «da centocinquanta senatori elettivi. A ciascuna Regione spetta un numero di senatori proporzionale alla sua popolazione. I senatori di ciascuna Regione sono eletti e decadono con il relativo Consiglio regionale».


2.150

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole da: «dai Presidenti delle Giunte» fino alla fine del comma con le seguenti: «da centocinquanta senatori elettivi. Ciascuna Regione ha un numero di senatori proporzionale alla sua popolazione».


2.151

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».


2.152

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «dai Presidenti delle Giunte regionali».


2.153

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere le parola: «dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».


2.154

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».


2.155

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «delle Province autonome di Trento e di Bolzano,», con le seguenti: «delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.».

        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «delle Province autonome di Trento e di Bolzano,», con le seguenti: «delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol.».


2.156

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «autonome di Trento e di Bolzano».


2.157

MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere le parole: «dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma» e: «e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.».


2.158

MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere le parole: «dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma» e sostituire le parole: «da due membri eletti, con voto limitato,» con le seguenti: «da membri eletti in pari numero, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da sindaci eletti da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione. Le province di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e il Molise hanno solo i membri di diritto; oltre a questi, le Regioni con meno di un milione di abitanti hanno due membri eletti; alle altre Regioni sono attribuiti ulteriori due membri per ogni milione di abitanti in più. Nessuna Regione può avere più di dodici rappresentanti oltre ai membri di diritto.».


2.159

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI

Al capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma,».


2.160

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma».


2.161

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «articolo 57», comma 1, sostituire le parole: «dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma» con le parole: «dai sindaci metropolitani e ove non coincidenti dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».


2.162

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «capoluogo di Regione e di Provincia autonoma».


2.163

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere le parola: «capoluogo di Regione».


2.164

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «di Regione e».


2.165

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «articolo 57», primo comma, sopprimere le parole: «e di provincia autonoma».


2.166

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «e di Provincia autonoma».


2.167

BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole da : «autonoma, nonché» fino a: «della Regione», con le seguenti: « nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione. Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno».


2.168

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sono apportate le seguenti modificazioni:

        dopo le parole: «di Provincia autonoma,» aggiungere il seguente periodo: «da sei membri eletti, in rappresentanza della Circoscrizione Estero, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai membri degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero».

        Al secondo periodo la parola: «territoriali» è soppressa.


2.169

DI BIAGIO

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

        dopo le parole: «di Provincia autonoma,» aggiungere il seguente periodo: «da sei membri, in rappresentanza della Circoscrizione estero, eletti dai componenti degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero».

        Al secondo periodo la parola: «territoriali» è soppressa.


2.170

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole da «nonché» fino alla fine del comma.


2.171

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e».


2.172

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, le parole: «due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «un numero variabile di membri eletti dal Consiglio regionale».

        Conseguentemente, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

        «Nessuna Regione può avere un numero di senatori eletti dal Consiglio regionale inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta ne ha uno. Le Regioni con popolazione superiore a due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con popolazione superiore a sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con popolazione superiore a otto milioni di abitanti ne hanno sette».


2.173

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI

Al capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti» con le seguenti: «da un numero variabile di membri eletti a suffragio diretto tra i consiglieri regionali».

        Conseguentemente: dopo il primo comma inserire il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori elettivi inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta ne ha uno. Le Regioni con popolazione superiore a due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con popolazione superiore a sei milioni di abitanti ne hanno sei; quelle con popolazione superiore a otto milioni di abitanti ne hanno sette»;

            sostituire il terzo comma con il seguente: «I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. La legge della Regione disciplina, con modalità che favoriscano l'equilibrio di genere nella rappresentanza tra i sessi, il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

            all'articolo 32, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. In sede di prima applicazione, e comunque sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui articolo 57, terzo comma, della Costituzione, i senatori eletti a suffragio diretto sono preposti secondo le disposizioni del presente comma. Per i Consigli regionali il cui rinnovo coincide con le elezioni per il Senato successive all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dei consiglieri regionali. A tal fine, dal totale dei seggi di cui si compone il Consiglio è defalcato un numero di seggi corrispondente ai senatori assegnati alla Regione. I seggi così individuati sono assegnati, mediante una autonoma scheda, con metodo proporzionale; la Regione costituisce un'unica circoscrizione elettorale. La cifra elettorale di ciascuna lista è divisa successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via sino alla copertura del numero dei seggi da assegnare e si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome di candidati compresi nella lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I senatori così eletti divengono membri del Consiglio regionale. Per i Consigli regionali il cui rinnovo non coincide con le elezioni per il Senato successive all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto tra i consiglieri regionali in carica. A tal fine, si procede secondo le norme di cui ai precedenti periodi».


2.174

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «due memebri» con la seguente: «sette membri».


2.175

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire le parole: «due membri» con la seguente: «quattro membri».


2.176

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «da due membri eletti» con le seguenti: «da tre membri eletti».


2.177

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «da due membri eletti» sopprimere le seguenti: «con voto limitato».


2.178

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.».


2.179

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «due sindaci eletti» con le seguenti: «un sindaco eletto».


2.180

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «due sindaci eletti» sopprimere le seguenti: «con voto limitato».


2.181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo la parità di genere».


2.182

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere».


2.183

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio regionale elegge un ulteriore-membro in rappresentanza della minoranza linguistica slovena».


2.184

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI

Al capoverso «Art. 57», primo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: «I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome possono essere sostituiti, per l'esercizio delle funzioni svolte presso il Senato, da un assessore».


2.185

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Al comma 1, nell'articolo 57 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Deve comunque essere assicurata la massima corrispondenza fra distribuzione dei suffragi a livello regionale e seggi senatoriali».


2.186

RUSSO, DE MONTE, PEGORER, SONEGO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI

Al capoverso «Art. 57», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

        «1. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia spetta un ulteriore seggio destinato alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, eletto per cinque anni in base alle norme stabilite dalla legge per l'elezione del Senato delle Autonomie».


2.187

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma primo, aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Ferma restando la necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere, il Senato della Repubblica è composto da consiglieri regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale e componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, eletti dal Consiglio delle autonomie locali tra i rispettivi consigli».


2.188

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma primo, aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».


2.189

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma primo, aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».


2.190

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma primo, aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

        Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

        Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario».


2.191

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.


2.192

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo e il terzo comma.


2.193

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo e il quarto comma.


2.194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.


2.195

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.


2.196

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.


2.197

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.


2.198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «La durata del mandato dei senatori di diritto coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».


2.199

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati».


2.200

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «La durata del mandato dei senatori è di quattro anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere o del solo Senato».


2.201

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «I senatori restano in carica per quattro anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».


2.202

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «La durata del mandato dei senatori è di cinque anni, salva la possibilità dello scioglimento anticipato delle Camere o del solo Senato».


2.203

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma».


2.204

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «I senatori durano in carica cinque anni».


2.205

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «I senatori restano in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».


2.206

STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo la parola: «senatori», inserire la seguente: «elettivi».


2.207

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole da: «coincide con» fino alla fine del comma con le seguenti: «è di quattro anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».


2.208

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole da: «coincide con» fino alla fine del comma con le seguenti: «è di cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato».


2.209

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole da: «coincide con» con le seguenti: «non dipende da».


2.210

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sostituire le parole da: «degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti» con le seguenti: «con quella dei deputati»


2.211

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole da: «degli organi» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei Consigli regionali».


2.212

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole da: «degli organi» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei Consigli comunali».


2.213

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole da: «degli organi» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei Consigli di Città metropolitana».


2.214

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «nelle quali sono stati eletti».


2.215

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo e il quarto comma.


2.216

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo comma.


2.217

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo comma.


2.218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo comma.


2.219

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo comma.


2.220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:

        «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».


2.221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire la parola: «elezione» con la seguente: «nomina».


2.222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole da: «e la loro sostituzione» fino alla fine del comma.


2.223

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».


2.224

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».


2.225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «entro sessanta giorni».


2.226

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «, entro sessanta giorni,».


2.227

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 3, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».


2.228

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 3, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».


2.229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».


2.230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».


2.231

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».


2.232

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».


2.233

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «dalla carica elettiva regionale o locale».


2.234

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «elettiva regionale o locale».


2.235

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «elettiva regionale o».


2.236

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sopprimere le parole: «regionale o».


2.237

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere le parole: «o locale».


2.238

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando in ogni caso la corretta proporzione tra le formazioni politiche rappresentate in ciascun consiglio regionale».


2.239

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.


2.240

COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.


2.241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.


2.242

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.


2.243

MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.


2.244

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.


2.245

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.


2.246

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.


2.247

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.


2.248

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

        Conseguentemente, all'articolo 33 sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 59. – Il Presidente della Repubblica può nominare due cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori non ricevono indennità a carico del Senato e non votano la fiducia al Governo''».


2.249

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32 commi da 3 a 5.


2.250

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma con il seguente:

        «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre. Tali membri durano in carica sette anni».


2.251

CATTANEO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il comma quarto con i seguenti:

        «Quindici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale sono nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile.

        Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al quarto comma».

            Conseguentemente, all'articolo 33, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma: «9-bis. Nelle more dell'approvazione della legge costituzionale di cui al quinto comma dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di trenta personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale.».


2.252

CATTANEO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quarto comma con i seguenti:

        «Quindici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale sono nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile.

        Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al quarto comma».

            Conseguentemente, all'articolo 33, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma: «9-bis. Nelle more dell'approvazione della legge costituzionale di cui al quinto comma dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di quarantacinque nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale.».


2.253

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 4, sopprimere il primo periodo.


2.254

BOCCHINO, ANITORI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni.» con le seguenti: «Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dai dall'assemblea del Senato su una lista di almeno 26 candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».


2.255

BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni» con le seguenti: «Tredici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».


2.256

BOCCHINO, ANITORI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni.» con le seguenti: «Diciassette cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dall'Assemblea del Senato su una lista di almeno 26 candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».


2.257

BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni» con le seguenti: «Diciassette cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».


2.258

BOCCHINO, ANITORI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni» con le seguenti: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».


2.259

BOCCHINO, ANITORI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni.» con le seguenti: «Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, sono eletti dall'Assemblea del Senato su una lista di almeno ventisei candidati proposta dall'Accademia dei Lincei. Tali membri durano in carica cinque anni dal giorno della loro nomina e non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive.».


2.260

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» con la seguente: «Due».


2.261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» con la seguente: «Due».


2.262

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» con la seguente: «Tre».


2.263

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» con la seguente: «Cinque».


2.264

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, SANTINI, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» con la seguente: «Cinque».


2.265

MARCUCCI, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» con la seguente: «Cinque».


2.266

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» con la seguente: «Cinque».


2.267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» con la seguente: «Cinque».


2.268

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» con la seguente: «Cinque».


2.269

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «Ventuno» con la seguente: «Dieci».


2.270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantacinque anni».


2.271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantuno anni».


2.272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantadue anni».


2.273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantatre anni».


2.274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantaquattro anni».


2.275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessanta anni».


2.276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» ins erire le seguenti: «di età non inferiore a sessantuno anni».


2.277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantadue anni».


2.278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantatre anni».


2.279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantaquattro anni».


2.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantacinque anni».


2.281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantasei anni».


2.282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantasette anni».


2.283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantotto anni».


2.284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a sessantanove anni».


2.285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settanta anni».


2.286

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantasei anni».


2.287

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantasette anni».


2.288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantotto anni».


2.289

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantanove anni».


2.290

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a otttanta anni».


2.291

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».


2.292

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «che hanno illustrato la Patria».


2.293

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».


2.294

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».


2.295

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «sociale, scientifico, artistico e».


2.296

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «sociale, scientifico,».


2.297

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere le parole: «sociale,».


2.298

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «sociale» inserire la seguente: «medico».


2.299

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «sociale» inserire la seguente: «ambientale».


2.300

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, sopprimere la parola: «scientifico».


2.301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: «scientifico» con la seguente: «ambientale».


2.302

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, primo periodo, dopo la parola: «artistico» inserire la seguente: «musicale».


2.303

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.


2.304

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.


2.305

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali membri durano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Repubblica».


2.306

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «due».


2.307

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «tre».


2.308

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».


2.309

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», f2; quinto periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».


2.310

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «sei».


2.311

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».


2.312

MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «l voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche interne nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.

        In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, e consegnata al Presidente del Senato prima dell'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legale, il delegante è computato come presente alla seduta.

        Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero un rappresentante della stessa Regione da questi appositamente delegato rendono nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione territoriale rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque l'unitarietà del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.

        Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di votazione anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale».


2.313

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono dichiarati decaduti».


2.1000/1

CHITI, CORSINI, URAS, BUEMI, TURANO, CASSON, ALBANO, STEFANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LO GIUDICE, DE PETRIS, BAROZZINO, GATTI, DIRINDIN, MICHELONI, CAPACCHIONE, BATTISTA, TOCCI, MUCCHETTI, IDEM, MINEO, GIACOBBE, D'ADDA, BOCCHINO, CAMPANELLA, RICCHIUTI, CERVELLINI, GAMBARO, PETRAGLIA, MARIO MAURO, ANITORI, BENCINI, DE CRISTOFARO, MASTRANGELI, MUSSINI, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2», con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. –Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti''».


2.1000/2

AZZOLLINI

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2», con il seguente:

«Art. 2.

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. –  Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscono la rappresentatività territoriale degli eletti. Il numero dei senatori elettivi è di cento dieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base- dei quozienti interi e dei più alti resti.».


2.1000/3

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2», con il seguente:

«Art. 2.

(Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. –Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, con modalità che favoriscono l'equilibrio della rappresentanza di genere e la rappresentatività territoriale degli eletti.

        Il numero dei senatori elettivi è di 200. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi dei Senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti:

        I Senatori eletti in ciascuna Regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o provincia autonoma.

        I Senatori eletti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli delle rispettive regioni e in Sicilia; dell'Assemblea Regionale Siciliana''».


2.1000/4

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2», con il seguente:

«Art. 2.

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. Il numero dei senatori è di cento.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

        La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale''».


2.1000/5

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2», con il seguente:

«Art. 2.

 

          1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 57. Il numero dei senatori è di duecentocinquanta.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

        La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale''».


2.1000/6

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso «Art. 2», con il seguente:

«Art. 2.

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

        La ripartizione dei seggi tra le regioni e tra le province autonome di Trento e di Bolzano si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ogni regione e provincia autonoma deve avere almeno due senatori.

        I senatori spettanti ad ogni regione sono ripartiti in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        La durata del mandato dei senatori coincide con quella del consiglio regionale della regione di pertinenza.

        Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato da parte gruppi consiliari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo che il gruppo consiliare numericamente più consistente indichi tra i senatori spettanti un sindaco dei comuni della regione o della provincia autonoma. Con tale legge sono disciplinate anche le modalità di sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.».


2.1000/7

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

        «Il Senato è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto.

        La legge elettorale stabilisce le modalità di elezione. I senatori durano in carica cinque anni».

        Conseguentemente, sostituire i commi quinto, sesto e settimo con il seguente:

        «Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori, per una legislatura dal Presidente della Repubblica su proposta dei senatori eletti. Il regolamento del Senato ne stabilisce le procedure».


2.1000/8

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

        «I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale puro, i senatori rappresentanti della Regione. I senatori sono centocinquanta. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore».

        Conseguentemente, sostituire i commi quinto, sesto e settimo con il seguente: «Nessuno può candidarsi in più di una Regione».


2.1000/9

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FUCKSIA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

        «I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale puro, i senatori rappresentanti della Regione. I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore».

        Conseguentemente, sopprimere i commi sesto, settimo e ottavo.


2.1000/10

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

        «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.».


2.1000/11

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

        «Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori. di diritto i Presidenti delle Giunte regionali i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».


2.1000/12

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57» apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.»;

            b) sopprimere il secondo comma;

            c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno,»;

            d) sostituire il quarto comma con il seguente: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»;

            e) sopprimere il quinto e il settimo comma.


2.1000/13

CALIENDO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 110 senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per ciascuna Regione, da due senatori eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti»;

            b) sopprimere il secondo comma;

            c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di Senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano inferiore a due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.»;

            d) sopprimere il quinto comma;

            e) sostituire il settimo comma con il seguente: Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei senatori eletti contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché quelle per la loro sostituzione.».


2.1000/14

MINZOLINI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da 100 Senatori, rappresentativi di tutte le Regioni, eletti a suffragio universale diretto»;

            b) sopprimere il secondo comma;

            c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a tre; il Molise 2, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1.»;

            d) sopprimere il quinto comma;

            e) sopprimere il sesto comma;

            f) sopprimere il settimo comma.


2.1000/15

CATTANEO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da nove senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.».


2.1000/16

CATTANEO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Il Senato della repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da sette senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.».


2.1000/17

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 2.1000, sostituire ovunque ricorrano le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato delle Autonomie della Repubblica».


2.1000/18

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole «è composto» fino alla fine con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province-autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.».


2.1000/19

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, GATTI, BOCCHINO, BIGNAMI, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole «è composto» fino alla fine con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori.»


2.1000/20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole «è composto» fino alla fine con le seguenti: «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

        Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province-autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.».


2.1000/21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma,  sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine, con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano; i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».


2.1000/22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma,  sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine, con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di centotrenta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.».


2.1000/23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma,  sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine, con le seguenti: «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.».


2.1000/24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma,  sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine, con le seguenti: «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei-seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.».


2.1000/25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma,  sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine, con le seguenti: «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di cento cinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

        Conseguentemente sopprimere il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.


2.1000/26

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma,  sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine, con le seguenti: «è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti deile Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.».


2.1000/27

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma,  sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine, con le seguenti: «è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Centoventi senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.».


2.1000/28

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma,  sostituire dalle parole: «è composto» fino alla fine, con le seguenti: «è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

        I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

        Il numero dei senatori è di cento cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».


2.1000/29

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», primo comma,  sostituire dalle parole: «è composto» fino alle parole: «loro composizione» con le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori è di centocinquanta.».


2.1000/30

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, FATTORI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «è eletto a base regionale ed il numero dei senatori elettivi è di:

            tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

            quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

            dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

            tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

            ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.».

        Conseguentemente, sopprimere i commi dal secondo al settimo.


2.1000/31

BENCINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalle parole: «novantacinque senatori» fino alla fine, con le seguenti: «duecento membri eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età, più cinquanta membri delegati, che non ricoprano altre cariche istituzionali, eletti dai Consigli regionali.

        La durata del mandato dei senatori coincide con quella del Consiglio della Regione nella quale sono stati eletti.

        Le modalità di elezione dei senatori sono determinate da legge dello Stato.

        Ciascuna Regione deve avere almeno due senatori, dei quali almeno un eletto a suffragio diretto ed un delegato dal Consiglio-Regionale.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.».


2.1000/32

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole da: «novantacinque» fino a: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «centoventi senatori».


2.1000/33

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al primo comma,  sostituire dalle parole: «da novantacinque» fino alla fine, con le seguenti: «da duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero.

        Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.

        In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

        La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Ventidue senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.

        Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale.».


2.1000/34

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al primo comma,  sostituire le parole da: «novantacinque» fino alla fine del comma, con le seguenti: «centocinquanta senatori eletti su base regionale, garantendo la parità di genere.».


2.1000/35

MARAN

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «cento» esopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica»;

al secondo comma, sostituire la parola: «settantaquattro» con la seguente: «settantanove».


2.1000/36

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»,al primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con la seguente: «cento» e sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».


2.1000/38

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MANGILI, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57»,al primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «due».


2.1000/39

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È assicurata in ogni caso la corretta proporzione tra le formazioni politiche rappresentate nelle istituzioni territoriali.».


2.1000/40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la parità di genere.».


2.1000/41

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Il Senato è composto da senatori eletti a suffragio universale in ciascuna Regione in proporzione alla popolazione.».

        Conseguentemente, sopprimere i commi secondo e quinto.


2.1000/42

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo, il quinto, il sesto e il settimo comma.


2.1000/43

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI, D'ALÌ

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo con i seguenti:

        «Settantaquattro senatori spettano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano ne hanno uno.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        I seggi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni dei rispettivi consigli regionali e provinciali, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono eletti senatori i candidati, tra quelli indicati per tale carica, che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali in rapporto ai voti validi ovvero secondo l'ordine di presentazione.

        I senatori elettivi fanno anche parte dei Consigli de!le rispettive Regioni o Province autonome.

        Ventuno senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano fra i Sindaci dei rispettivi territori, nella misura di uno per ciascuna.

        La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente alle quali sono stati eletti o delle quali fanno parte.

        Il sistema di elezione dei senatori è disciplinato con legge approvata da entrambe le Camere».

        Conseguentemente:

        Sostituire i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 33 con i seguenti:

        «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, è stabilita la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.

        3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, i senatori elettivi ai sensi dell'articolo 57, quinto comma, della Costituzione, sono eletti da ciascun Consiglio regionale in proporzione ai voti attribuiti dagli elettori, tra i propri componenti. Entro tre giorni dallo svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore delle presente legge costituzionale, ciascun consiglio regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente per procedere all'elezione. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto».

        I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 33 sono soppressi.

        Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

        «10-bis. Ai fini del rispetto del numero massimo dei componenti dei Consigli di ciascuna Regione e Provincia autonoma si considerano anche i senatori elettivi spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a norma dell'articolo 57, quinto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».


2.1000/44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sostituire le parole: «sono eletti» con le seguenti: «sono nominati».


2.1000/45

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sostituire la parola: «eletti» con la seguente: «scelti».


2.1000/46

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sostituire le parole: «e di Bolzano», con le seguenti: «e di Bolzano/Südtiroler Landtag».

        Conseguentemente, al terzo comma, sostituire le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol».


2.1000/47

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sostituire le parole: «fra i loro membri» con le seguenti: «, anche al di fuori dei Consigli stessi, con invarianza della spesa complessiva delle regioni e province autonome per le funzioni elettive».


2.1000/48

DALLA ZUANNA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sopprimere le parole: «, in proporzione alla loro composizione».


2.1000/49

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al secondo comma,sostituire le parole: «in proporzione alla loro composizione» con le seguenti: «in proporzione ai voti attribuiti dagli elettori».


2.1000/50

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in modo da assicurare la massima corrispondenza fra distribuzione dei suffragi a livello regionale e seggi senatoriali».


2.1000/51

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; la Basilicata ne ha due; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, di cui uno deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».


2.1000/52

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; la Basilicata ne ha due; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, garantendo la rappresentanza dei gruppi linguistici maggiori.».


2.1000/53

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; la Basilicata ne ha due; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, al fine di assicurare la rappresentanza di gruppi linguistici maggiori.».


2.1000/54

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/ Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, di cui uno deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».


2.1000/55

PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne hanno uno e le Province Autonome di Trento e Bolzano/Südtirol ne hanno due di cui, uno deve appartenere al gruppo linguistico italiano e, per la Provincia Autonoma di Trento, uno deve appartenere alle minoranze linguistiche.».


2.1000/56

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, garantendo la rappresentanza dei gruppi linguistici maggiori.».


2.1000/57

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d'aosta/Vallée d'Aoste e la Provincia autonoma di Trento ne hanno uno; la Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol ne ha due, al fine di assicurare la rappresentanza dei gruppi linguistici maggiori.».


2.1000/58

RUTA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione e Provincia Autonoma può avere un numero di senatori inferiore a due».


2.1000/59

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al terzo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».


2.1000/60

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al terzo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».


2.1000/61

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al terzo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».


2.1000/62

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al terzo comma, sostituire le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonome Provinz Bozen/Südtirol».


2.1000/63

RUTA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al terzo comma, sostituire la parola: «uno» con la seguente: «due».


2.1000/64

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al terzo comma , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio regionale elegge un ulteriore membro in rappresentanza della minoranza linguistica slovena».


2.1000/65

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO, PALERMO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: «Alla Regione Friuli-Venezia Giulia spetta un ulteriore seggio destinato alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, eletto per cinque anni in base alle norme stabilite dalla legge per l'elezione del Senato della Repubblica».


2.1000/66

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma.


2.1000/67

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al quarto comma, sopprimere le parole: «, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,».


2.1000/68

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al quarto comma, dopo le parole: «tra le Regioni», inserire le seguenti: «e le Province autonome».


2.1000/69

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «Ventuno senatori sono i sindaci dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano».


2.1000/70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al quinto comma: sostituire la parola: «Ventuno» con la seguente: «Due».


2.1000/71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», alquinto comma, sostituire la parola: «ventuno» con la seguente «cinque».


2.1000/72

DI MAGGIO

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quello dei parlamentari eletti alla Camera dei deputati.».


2.1000/73

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendanento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il settimo comma con il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere, ai sensi dell'articolo 70 primo comma, sono disciplinate modalità idonee a dare rappresentanza alle minoranze consiliari regionali in occasione:

            a) dell'elezione dei membri del Senato ad opera dei consiglieri regionali;

            b) della sostituzione dei senatori, che avviene, con le modalità di cui alla lettera a), entro sessanta giorni dalla cessazione alla relativa carica eletti va regionale o locale.».


2.1000/74

PAGLIARI, DI GIORGI, PEZZOPANE, PADUA, LUCHERINI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con la durata effettiva degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti in primo grado.».


2.1000/75

LANZILLOTTA

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di grave impedimento o di arresto un Senatore rappresentativo delle istituzioni territoriali può essere sostituito nel corso del mandato secondo le modalità disciplinate dalla legge statale prevista dal successivo comma.».

        Conseguentemente sopprimere l'emendamento 6.1000.


2.1000/77

FEDELI, CIRINNÀ, CANTINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CORSINI, CUCCA, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MIRABELLI, PEGORER, PEZZOPANE, PUPPATO, SANGALLI, SPILABOTTE, SONEGO, TOMASELLI, TONINI, VACCARI, VALENTINI, ZANONI

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al settimo comma, sostituire le parole: «sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione» con le seguenti: «sono disciplinati, con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi, il sistema di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché il sistema per la loro sostituzione».

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

        «2. All'articolo 56, comma primo della Costituzione, dopo le parole: ''universale e diretto'', sono aggiunte le seguenti: ''con modalità che promuovono la parità nella rappresentanza dei generi''.».


2.1000/78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al settimo comma, sopprimere le parole: «entro sessanta giorni».


2.1000/79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al settimo comma, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».


2.1000/80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», al settimo comma, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».


2.1000/81

MARAN

All'emendamento 2.1000, capoverso «Art. 57», dopo il settimo comma, aggiungere i seguenti: «I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche interne nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.

        In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, e consegnata al Presidente del Senato all'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legale, il delegante è computato come presente alla seduta.

        Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, un rappresentante della Regione, appositamente delegato, rende nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione territoriale rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque l'unitarietà del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.

        Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di votazione, anche per garantire che i voti spettanti a Ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale».


2.1000 (testo 3)

FINOCCHIARO, RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. 

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale, tenuto conto della composizione di ciascun Consiglio regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale."».

            Conseguentemente:

a)      all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.»;

2) sopprimere i commi 3 e 4;

3) al comma 6, sopprimere le parole da: «e le elezioni dei senatori» fino alla fine del comma;

4) sopprimere i commi 7 e 8;   

b) all'articolo 34, premettere i seguenti commi:

            «01. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

01-bis. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di  maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

01-ter. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni  di cui ai commi precedenti.».


2.1000 (testo 3 corretto)

FINOCCHIARO, RELATRICE

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. 

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio."».

Conseguentemente all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti commi:

«01. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da Consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

01-bis. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di  maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

01-ter. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni  di cui ai commi precedenti.»;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.»;

c) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

d) al comma 6, sopprimere le parole da: «e le elezioni dei senatori» fino alla fine del comma;

e) sopprimere i commi 7 e 8.   


2.1000 (testo 2)

FINOCCHIARO, RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente, della Repubblica.

        I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. I seggi sono attribuiti con sistema proporzionale sulla base dei criteri stabiliti con legge costituzionale, tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

        Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 34, premettere i seguenti commi:

        «01. Per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali ogni consigliere può Votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali e da un sindaco, collegati ad altrettanti candidati supplenti. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere regionale, nell'ambito dei seggi spettanti, secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, è proclamato eletto il relativo candidato supplente. Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

        01-bis. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

        01-ter. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il consiglio regionale elegge i senatori nel, numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti»;

            b) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

                1) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

            «1. In sede di prima applicazione e fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, i Consigli regionali e i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono convocati in collegio elettorale dal proprio Presidente per l'elezione dei senatori entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

            2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, è stabilita la data della prima riunione del Senato della Repubblica non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.»;

        2) sopprimere i commi 3 e 4;

        3) al comma 6, sopprimere le parole da: «e le elezioni dei senatori» fino alla fine del comma;

        4) sopprimere i commi 7 e 8.


2.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.  

Settantaquattro senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i loro membri, in proporzione alla loro composizione.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ne hanno uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ventuno senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano fra i Sindaci dei comuni della Regione, nella misura di uno per ciascuna.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono disciplinate le modalità di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale."».


2.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell'articolo 57-bis della Costituzione)

        1. Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

        ''Art. 57-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

            a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

            b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

            c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

            d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

            e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

            f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

            g) delitti le cui caratteristiche o modaiità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

        Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire !a carica di deputato o senatore i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:

            a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, al sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

            b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

            c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi primo e secondo, emessi nei confronti di deputati o senatori in carica, sono comunicati alla Camera di appartenenza per la pronunzia automatica della decadenza. La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

        L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è nulla''».


2.0.2

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – 1. I voti di cui dispone ciascuna Regione possono essere espressi soltanto in blocco, in maniera unitaria, salvo i casi di elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e delle cariche interne nonché di nomina dei giudici della Corte costituzionale, in cui sono consentiti voti difformi.

        In caso di impedimento, ogni rappresentante può delegare il suo voto ad altro rappresentante della stessa Regione. La delega, formulata per iscritto, è consegnata al Presidente del Senato prima dell'inizio della seduta, vale per la singola seduta del Senato e può essere rinnovata. Ai fini del numero legare, il delegante è computato come presente alla seduta.

        Nel caso in cui i rappresentanti di una Regione esprimano voti difformi, salvo le ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero un rappresentante della stessa Regione da questi appositamente delegato rendono nota al Presidente del Senato la posizione concordata nell'ambito della delegazione rispetto all'oggetto all'ordine del giorno, al fine di garantire comunque l'unitarietà del voto e sono invalidi i voti espressi in difformità.

        Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di votazione anche per garantire che i voti spettanti a ciascuna Regione siano comunque computati complessivamente in maniera unitaria, ai fini del numero legale''».

        Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 2.


2.0.3

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – 1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''».


2.0.4

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato federale)

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente

        ''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni''».


2.0.5

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – I senatori del Senato delle Autonomie sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno''».


2.0.6

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Elettorato passivo per il Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i sessanta anni di età''».


2.0.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Elettorato passivo per il Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età''».


2.0.8

CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età, in concomitanza con le elezioni dei consigli regionali.

        I Senatori eletti nel collegio estero restano in carica per cinque anni.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età''».


2.0.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica)

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno''».


2.0.10

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Elettorato passivo)

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età''».


2.0.11

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno''».

        Conseguentemente, all'art. 32, sopprimere il comma 2 e all'art. 33 sopprimere i commi da 1 a 8.


2.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 58 della costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 58. – I senatori del Senato delle Autonomie sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

        Sono eleggi bili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno."».


2.0.13

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 58. – I senatori del Senato delle Autonomie sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

        Sono eleggi bili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."».


2.0.14

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – I senatori del Senato federale sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''».


2.0.15

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''».


2.0.16

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori con le modalità stabilite dalla legge.

        Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che hanno già ricoperto per due volte l'ufficio di sindaco, consigliere regionale, comunale, assessore comunale, Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, consigliere regionale o assessore regionale''».


2.0.17

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

        ''Art. 58-bis. – La legge garantisce ai candidati, ai movimenti ed agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa''».


2.0.18

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – I senatori del Senato federale della repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventesimo anno di età.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''».


2.0.19

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni''».


2.0.20

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

        1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è abrogato;

            b) al secondo comma, la parola: ''quarantesimo'' è sostituita con la seguente: ''trentacinquesimo''».


2.0.21

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

        1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è abrogato;

            b) al secondo comma, la parola: ''quarantesimo'' è sostituita con la parola: ''trentacinquesimo''».


2.0.22

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: ''dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età''».


2.0.23

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

        1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito con il seguente:

        ''I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma''».


2.0.24

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma le parole: ''dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età'' sono soppresse;

            b) il secondo comma è abrogato».


2.0.25

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: ''dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età''».


2.0.26

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: ''che hanno superato il venticinquesimo anno di età'' sono sostituite dalle seguenti: ''che hanno raggiunto la maggiore età''».


2.0.27

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 58 della Costituzione)

        1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, sostituire la parola: ''venticinquesimo'', con la seguente: ''diciottesimo'';

            b) al secondo comma, sostituire la parola: ''quarantesimo'', con la seguente: ''ventunesimo''».


2.0.28

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto''».


2.0.29

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

        1. All'articolo 58 della Costituzione, il secondo comma è sostituito con il seguente:

        ''Sono eleggi bili a senatori gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono la carica di componente di consigli regionali e comunali, ovvero che risiedano nella Regione da almeno cinque anni.''».


2.0.30

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)

        1. All'articolo 58 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età.''».


2.0.31

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

        1. All'articolo 58 della Costituzione, secondo comma la parola ''quarantesimo'' è sostituita con la seguente: ''venticinquesimo''«.


2.0.32

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

        1. All'articolo 58 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''quarantesimo anno'' sono sostituite conte seguenti: ''venticinquesimo anno e hanno ricoperto o ricoprono la carica di componente di consigli regionali e comunali.''».


2.0.33

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via definitiva''».


2.0.34

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

        Sono fatte salve le prerogative dei senatori a vita e dei senatori di diritto e a vita in carica alla data della entrata in vigore della presente legge di modifica della Costituzione».


2.0.35

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)

        1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

        Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3.


2.0.36

MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».


2.0.37

ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».


2.0.38

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Senatori di diritto e a vita)

        1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».


2.0.39

MARIO MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».


2.0.40

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Senatori senza diritto di voto)

        1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 59. Sono senatori senza diritto di voto, remunerati con la sola diaria di cui all'articolo 69, primo comma:

            a) ventuno rappresentanti delle autonomie locali. Ciascun Consiglio regionale, all'inizio della legislatura regionale, elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano elegge un rappresentante tra i sindaci della rispettiva Provincia autonoma;

            b) quattro cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, nominati dal Presidente della Repubblica;

            c) di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

        La durata del mandato dei rappresentanti di cui alla lettera a) del primo comma coincide con la durata della carica di sindaco o presidente rivestita e, comunque, non è superiore a cinque anni.

        La durata della nomina presidenziale di cui alla lettera b) del primo comma è di sette anni''».


2.0.42

CHITI, ALBANO, ANITORI, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DIRINDIN, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Senatori a vita)

        1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 59. – È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica''».


2.0.43

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 59 – È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

        Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica sette anni''».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.


2.0.44

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 59. – 1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

        Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica sette anni''».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.


2.0.45

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 59. – 1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

        Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica un'anno''».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.


2.0.46

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 59. – 1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

        Il Presidente della Repubblica può nominare senatori della Repubblica tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica un'anno''».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 59.


2.0.47

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 59. – 1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

        Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, i quali durano in carica cinque anni.

        I senatori di diritto e a vita ed i senatori nominati dal Presidente della Repubblica partecipano alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto''».


2.0.48

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

        1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 59. – 1. Sono senatori di diritto e a vita, salvo rinunzia, gli ex Presidenti della Repubblica''».


2.0.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Senatori a vita)

        1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 59. – 1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica''».


2.0.50

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''È senatore di diritto'' sono sostituite dalle seguenti: ''È deputato di diritto'';

            b) al secondo comma, le parole: ''senatori a vita'' sono sostituite dalle seguenti: ''deputati a vita''».


2.0.51

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: ''senatore'' è sostituita dalla seguente: ''deputato''».


2.0.52

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)

        1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

        2. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono dichiarati decaduti''».

        Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3.


2.0.53

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)

        1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito con il seguente:

        ''2. I senatori a vita non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese''».


2.0.54

CATTANEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

        «Il Presidente della Repubblica nomina quindici cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile.

        Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al secondo comma».

            Conseguentemente:

a) all'articolo 2, capoverso «Art. 57», sopprimere il quarto comma;

b) all'articolo 33, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Nelle more dell'approvazione della legge costituzionale di cui al terzo comma dell'articolo 59 della Costituzione, come modificato dal presente articolo, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di trenta personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale.».


2.0.55

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Senatori a vita)

        1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''tre'';

            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''I senatori a vita non votano''».


2.0.56

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: ''cinque cittadini'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre cittadini''».


2.0.57

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: ''cinque cittadini'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre cittadini''».


2.0.58

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''a vita'', sono soppresse;

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Tali membri durano in carica sette anni''».


2.0.59

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)

        1. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        ''I senatori di cui al presente articolo non votano''».


2.0.60

CHITI, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, TOCCI, TURANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi)

        1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 65. – La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Deputato o di Senatore, e specifica i casi di conflitto di interessi''».


2.0.61

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazione della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1)

        1. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, è abrogata».


2.0.1000/4

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000,  sostituire il capoverso «Art. 2-bis» con il seguente:

        «Art. 2-bis. –  «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma.''».

           Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti parole:

     «Conseguentemente,    all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-bis della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di venti personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale.»;

      e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».


2.0.1000/5

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000,  sostituire il capoverso «Art. 2-bis» con il seguente:

        «Art. 2-bis. –  «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma''».

        Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti parole:

     «Conseguentemente,  all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis) Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-bis della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di venti personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale».

            e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di sette, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.».


2.0.1000/6

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000,  sostituire il capoverso «Art. 2-bis» con il seguente:

        «Art. 2-bis. –  «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma''».

        Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti parole:

     «Conseguentemente,  all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-bis della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica sottopone al parere dell'Accademia dei Lincei una lista di venti personalità tra le quali ha intenzione di nominare i senatori di cui alla predetta norma costituzionale».

            e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di nove, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».


2.0.1000/7

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000,  sostituire il capoverso «Art. 2-bis» con il seguente:

        «Art. 2-bis. –  «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma''».

        Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti parole:

     «Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-bis della presente legge costituzionale, l'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di trenta nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale».

            e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

        «2.bis. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».


2.0.1000/8

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000,  sostituire il capoverso «Art. 2-bis» con il seguente:

        «Art. 2-bis. –  «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma''».

                Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti parole:

     «Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-bis della presente legge costituzionale, l'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di trenta nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale».

           e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di sette, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».


2.0.1000/9

CATTANEO

All'emendamento 2.0.1000,  sostituire il capoverso «Art. 2-bis» con il seguente:

        «Art. 2-bis. –  «1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico, letterario e sociale. Tali membri durano in carica sette anni. Il mandato non è rinnovabile. Con legge costituzionale si definiscono le procedure e i requisiti per l'individuazione dei cittadini di cui al presente comma''».

        Conseguentemente, sostituire dalla parola: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti parole:

     «Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Nelle more della approvazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 2-bis della presente legge costituzionale, l'Accademia dei Lincei a classi riunite predispone, su base triennale, un elenco di trenta nominativi da cui il Presidente della Repubblica procede alla nomina dei senatori previsti dalla predetta norma costituzionale».

            e all'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere il numero complessivo di nove, tenuto conto dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».


2.0.1000/10

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma sostituire le parole da: «è sostituito dal seguente» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «è abrogato».


2.0.1000/11

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo la parola: «scientifico», aggiungere la seguente: «ambientale».


2.0.1000/12

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma , sostituire la parola: «scientifico», con la seguente: «medico».


2.0.1000/13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, sopprimere la parola: «scientifico».


2.0.1000/14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo la parola: «sociale» inserire la seguente: «medico».


2.0.1000/15

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo la parola: «sociale» inserire la seguente: «ambientale».


2.0.1000/16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo la parola: «artistico» inserire la seguente: «musicale».


2.0.1000/17

BOCCHINO, CAMPANELLA, CASALETTO, BATTISTA, BIGNAMI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo le parole: «artistico e letterario» aggiungere le seguenti: «, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali senatori durano in carica sette anni, non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive e non possono essere nuovamente nominati».


2.0.1000/18

BOCCHINO, CAMPANELLA, BATTISTA, BIGNAMI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo le parole: «artistico e letterario» aggiungere le seguenti: «, scelti da una lista di dieci candidati predisposta dall'Accademia dei Lincei. Tali senatori durano in carica sette anni, non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive e non possono essere nuovamente nominati».


2.0.1000/19

BOCCHINO, BATTISTA, BIGNAMI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

            a) al capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo le parole: «artistico e letterario» aggiungere le seguenti: «scelti da una lista di diciotto candidati predisposta dall'Accademia dei Lincei. Tali senatori durano in carica sette anni, non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive e non possono essere nuovamente nominati»;

            b) all'ultimo capoverso, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».


2.0.1000/20

BOCCHINO, CASALETTO, BATTISTA, BIGNAMI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: «artistico e letterario» aggiungere le seguenti: «, sentita l'Accademia dei Lincei. Tali senatori durano in carica sette anni, non devono aver già ricoperto cariche pubbliche elettive e non possono essere nuovamente nominati»;

            b) all'ultimo capoverso, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».

 


2.0.1000/21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a ottanta anni».


2.0.1000/22

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma , dopo la parola: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantacinque anni».


2.0.1000/23

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo le parole: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantatre anni».


2.0.1000/24

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo le parole: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantadue anni».


2.0.1000/25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo le parole: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settantuno anni».


2.0.1000/26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo le parole: «cittadini» inserire le seguenti: «di età non inferiore a settanta anni».


2.0.1000/27

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, sostituire le parole: «durano in carica sette anni» con le seguenti: «durano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Repubblica».


2.0.1000/28

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «cinque anni».


2.0.1000/29

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, NUGNES

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-bis», al primo comma, dopo le parole: «non possono essere nuovamente nominati» inserire le seguenti: «Tali senatori non ricevono indennità a carico del Senato e non hanno diritto di voto».

 


2.0.1000/30

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-bis», con il seguente:

«Art. 2-bis.

L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».


2.0.1000/31

CAMPANELLA, BOCCHINO, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-bis», con il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: «che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno raggiunto la maggiore età».


2.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modificazioni all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati"».

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma:

"I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto contodei senatori di diritto e a vita e della permanenza  in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".


3.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 3, 4.


3.2

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.


3.3

ORELLANA, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.


3.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.


3.5

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN

Sopprimere l'articolo.


3.6

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sopprimere l'articolo.


3.7

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.


3.8

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.


3.9

MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. - (Durata della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica è eletto per sei anni.

        Ogni due anni un terzo del senato viene rinnovato mediante elezione

        La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».


3.10

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. - (Abrogazione dell'articolo 60 della Costituzione). –1. L'articolo 60 della Costituzione è abrogato».


3.11

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3.- (Modifiche all'articolo 60 della Costituzione). – 1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

        I membri del Senato della Repubblica rimangono in carica fino alla data di proclamazione dei nuovi senatori della stessa amministrazione di origine.

        Il Senato della Repubblica si rinnova, parzialmente o totalmente, contestualmente alle elezioni delle amministrazioni di appartenenza dei singoli senatori.

        La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono eletti.

        La durata Camera dei Deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra''».


3.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. –1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

        I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in –carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

        La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assembla regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori incarica''».


3.13

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 3. - (Durata della legislatura). – 1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

        I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

        La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Treno e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica''».


3.14

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 3. – 1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 60. – La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie sono eletti per cinque anni.

        La loro durata non può essere prorogata se non per legge, votata da entrambi i rami del Parlamento, e soltanto in caso di guerra''».


3.15

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 3. - (Durata delle Camere) – 1. All'articolo 60, primo comma, della Costituzione, le parole: ''della Repubblica'' sono soppresse».


3.16

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 3. - (Durata delle Camere) – 1. All'articolo 60, primo comma, della Costituzione, le parole: ''della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle Autonomie''».


3.17

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 3. - (Durata delle Camere) – 1. All'articolo 60, primo comma, della Costituzione, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''».


3.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 3. - (Unicità della scheda elettorale per le Camere) – 1. All'articolo 60 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''L'elezione avviene mediante un'unica scheda valida per entrambe le Camere, non essendo possibile, a pena di nullità, un voto disgiunto per ciascuna''».


3.19

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sopprimere il comma 1.


3.20

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'articolo 60 della Costituzione è abrogato».


3.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il primo comma con il seguente:

        «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni».


3.22

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 60», al primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».


3.23

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 60, primo comma della Costituzione, le parole ''della Repubblica'' sono soppresse».


3.24

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 60, primo comma della Costituzione, le parole: ''della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle Autonomie''».


3.25

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 60, primo comma della Costituzione, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''quattro''».


3.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati è eletta per cinque» con le seguenti: «Il Senato delle Autonomie e la Camera dei deputati sono eletti per quattro».


3.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati è eletta per cinque» con le seguenti: «Il Senato e la Camera dei deputati sono eletti per quattro».


3.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati è eletta» con le seguenti: «Il Senato delle Autonomie e la Camera dei deputati sono eletti».


3.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati è eletta» con le seguenti: «Il Senato e la Camera dei deputati sono eletti».


3.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «è eletta per cinque» con le seguenti: «e il Senato delle Autonomie sono eletti per quattro».


3.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «è eletta per cinque» con le seguenti: «e il Senato sono eletti per quattro».


3.32

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «è eletta» con le seguenti: «e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto per cinque anni. Non possono essere prorogate se non per legge e soltanto in caso di guerra.».

        Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 60», sopprimere il secondo comma.


3.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «è eletta» con le seguenti: «e il Senato delle Autonomie sono eletti».


3.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», primo comma, sostituire le parole: «è eletta» con le seguenti: «e il Senato sono eletti».


3.36

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».


3.37

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni».


3.38

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».


3.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Il Senato delle Autonomie è eletto per sei anni».


3.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Il Senato delle Autonomie è eletto per quattro anni».


3.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Il Senato è eletto per sei anni».


3.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Il Senato è eletto per quattro anni».


3.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Il Senato delle Autonomie è eletto per cinque anni».


3.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», dopo il primo comma, inserire il seguente:

        «Il Senato è eletto per cinque anni».


3.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sopprimere il secondo comma.


3.46

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sopprimere il secondo comma.


3.47

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», il secondo comma è sostituito dal seguente:

        «2. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».


3.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «La durata delle Camere può essere prorogata solo in caso di guerra con legge approvata da entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti».


3.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «La durata delle Camere può essere prorogata solo in caso di guerra e comunque per periodi non superiori a due anni».


3.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».


3.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, dopo la parola: «durata», inserire le seguenti: «del Senato delle Autonomie e».


3.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, dopo la parola: «durata», inserire le seguenti: «del Senato e».


3.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna Camera».


3.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «delle Camere».


3.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «e del Senato delle Autonomie».


3.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «e del Senato».


3.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 60», secondo comma, sopprimere le parole: «se non per legge e soltanto in caso di guerra».


3.58

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», comma 2 , sopprimere le parole: «se non per legge e solo in caso di guerra».


3.59

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 60», comma 2, sostituire le parola: «in caso di guerra» con le seguenti: «in caso di guerra o di conclamato rischio per la sicurezza dei confini territoriali minacciati dal fenomeno dell'immigrazione di massa».


3.60

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore sono sottoposte a referendum confermativo secondo le modalità definite dalla legge. La legge garantisce ai candidati, ai movimenti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa''».


3.0.1

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

        1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).

Art. 3-ter.

        1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 2.

        2. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Parte Prima della Costituzione, nei limiti indicati:

            a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;

            b) articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

            c) articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;

            d) articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Art. 3-quater.

        1. I disegni di legge costituzionale di cui all'articolo 3-ter sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati.

Art. 3-quinquies.

        1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui all'articolo 3-ter è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura.

Art. 3-sexies.

        1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-quinquies, la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a referendum popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di referendum.

        2. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi.

Art. 3-septies.

        1. Fino alla deliberazione di cui all'articolo 3-quinquies, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.

        2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 3-ter, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali in luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.


3.0.2

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Durata della legislatura)

        1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

        I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

        La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica''».


3.0.3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezione della nuova Camera dei deputati)

        1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo al più presto cinquantotto mesi e al più tardi cinquantanove mesi dopo la prima seduta della Camera uscente. In caso di scioglimento della Camera, le nuove elezioni hanno luogo entro settanta giorni.

        La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

        Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente''».


3.0.4

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

        Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente''».


3.0.5

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezione della Camera dei deputati)

        1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 61. – L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

        Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente''».


3.0.6

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni della nuova Camera)

        1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente. la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni''».


3.0.7

MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Le leggi in materia elettorale, decorso il termine di diciotto mesi dalla data in cui sono state tenute le elezioni, sono approvate con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera''».


3.0.8

RUTA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

        1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 62. – La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti''.

Art. 3-ter.

        1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 63. – La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza''.

Art. 3-quater.

        1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 64. – La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

        Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

        I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''.

Art. 3-quinquies.

        1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato''».


3.0.9

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prima seduta della Camera dei deputati e convocazione del Parlamento)

        1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: ''Le Camere si riuniscono'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera dei deputati si riunisce'';

            b) al secondo comma, le parole: ''Ciascuna Camera può essere convocata'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il Parlamento può essere convocato'';

            c) il terzo comma è abrogato.».


3.0.10

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 le parole: ''di febbraio e di ottobre'' con le seguenti: ''di dicembre e di luglio'';

            b) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: ''o del Presidente della Repubblica''».


3.0.11

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 le parole: ''di febbraio e di ottobre'' con le seguenti: ''di dicembre e di luglio''».


3.0.12

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: ''o del Presidente della Repubblica'';

            b) il comma 3 è soppresso».


3.0.13

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 62 della Costituzione al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: ''o del Presidente della Repubblica''».


3.0.14

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 62 della Costituzione)

        1. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è soppresso».


3.0.15

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Organi del Parlamento)

        1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 63. – La Camera dei deputati elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

        Il Senato della Repubblica elegge tra i suoi componenti il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti stessi, e l'Ufficio di presidenza.

        Il Presidente della Camera dei deputati presiede il Parlamento, dei cui lavori gestisce la programmazione, in conferenza con i presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica''».


3.0.16

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Presidenza della Camera dei deputati

e del Senato federale della Repubblica)

        1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza''».


3.0.17

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 63 della Costituzione al comma 1 dopo le parole: ''fra i suoi componenti'' inserire le seguenti parole: ''o tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale.''».


3.0.18

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni dei Presidenti delle Camere

e Ufficio di Presidenza del Senato federale)

        1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza''.

        2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        ''I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse''».


3.0.19

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)

        1. All'articolo 63 della Costituzione, al primo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti''».


3.0.20

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)

        1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza''».


3.0.21

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 63 della Costituzione

in materia di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza)

        1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di presidenza''».


3.0.22

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)

        1 .All'articolo 63 della Costituzione, al prima comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.''».


3.0.23

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 63 della Costituzione)

        1.All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', composto da due vice presidenti e da quattro segretari''».


3.0.24

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

        1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: ''Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi''».


3.0.25

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 63 della Costituzione il comma 2 è soppresso».


3.0.26

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

        1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

        Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

        Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

        Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

        Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

        I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente''».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 8, con il seguente:

        «Art. 8. - (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:

        «Art. 10. - (Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione). – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

        Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale console dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

        La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

        Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

        Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

        Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno dello Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro''».


3.0.27

BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.

        Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

        Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

        I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere.

        Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''».

        Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell'articolo 32.


3.0.28

MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 64 della Costituzione)

        1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.

        Le deliberazioni di ciascuna Camera, e delle Camere riunite in seduta comune, non sono valide se non è presente la maggioranza dei propri componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

        I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.''».


3.0.29

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. L'articolo 64 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

        Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare a maggioranza di due terzi dei componenti di adunarsi in seduta segreta.

        Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

        I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''».


3.0.30

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Regolamento delle Camere)

        1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 64. Il Parlamento adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento prevede:

            a) che le sedute sono pubbliche, in ogni articolazione del Parlamento, fatta salva la possibilità che la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento nel suo complesso deliberino di adunarsi in seduta segreta;

            b) che le deliberazioni finali di ciascuna articolazione del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei rispettivi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale;

            c) che tra i presenti si conteggiano gli astenuti che facciano constatare la loro presenza in aula;

            d) che i membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''».


3.0.31

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Regolamento delle Camere)

        1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        Il Parlamento in seduta comune adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

        Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta, purché all'atto della deliberazione sia presente almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.

        Le deliberazioni di ciascuna delle due Camere e del Parlamento a Camere riunite non sono valide se non è presente la maggioranza dei rispettivi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale. Tra i presenti si conteggiano gli astenuti che facciano constatare la loro presenza in Aula.

        I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono''».


3.0.32

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 64 della Costituzione)

        1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

        Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

        Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

        I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

        Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

        Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali''».


3.0.33

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

        1. All'articolo 64 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti''.

            b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari.

        Limitano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti, con espressa esclusione degli emendamenti aventi contenuto non omogeneo o sostitutivi di più articoli e con esclusione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e dei disegni di legge di conversione di decreti legge. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

        I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione''».


3.0.34

DALLA ZUANNA, MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Approvazione regolamenti parlamentari)

        1. All'articolo 64 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento. Per l'approvazione dello stesso la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei componenti''».


3.0.35

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Potestà regolamentare)

        1. All'articolo 64, primo comma, della Costituzione, le parole: ''maggioranza assoluta'' sono sostituite dalle seguenti: ''maggioranza dei tre quinti''».


3.0.36

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 64, primo comma, della Costituzione aggiungere in fine le seguenti parole: ''e approva il proprio bilancio. Le Camere regolano congiuntamente l'ordinamento del personale del Parlamento''».


3.0.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 64 della Costituzione dopo il primo comma inserire il seguente: ''Il regolamento del Senato disciplina il procedimento legislativo bicamerale''».


3.0.38

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni''».


3.0.39

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 64 della Costituzione al comma 2 sono soppresse le seguenti le parole: ''tuttavia ciascuna delle due Camere e il parlamento a camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta''».


3.0.40

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 64 della Costituzione al comma 2 sono soppresse le seguenti le parole: ''tuttavia ciascuna delle due Camere e''».


3.0.41

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

        1. All'articolo 64 della Costituzione, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per le deliberazioni calendarizzate da almeno una settimana è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti, a condizione che siano adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.''».


3.0.42

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo

e garanzie per le opposizioni)

        1. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

        ''I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

        Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione''».


3.0.43

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

        1. All'articolo 64 della Costituzione, quarto comma, le parole: '', anche se non fanno pacte delle Camere,'' sono soppresse».


3.0.44

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

        1. All'articolo 64 della Costituzione, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        ''Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

        Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge della Repubblica, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali''».


3.0.45

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

        1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

        ''Il regolamento della Camera dei deputati e il regolamento del Senato della Repubblica garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggloranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione''».


3.0.46

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

        1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare.''».


3.0.47

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

        1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

        ''I regolamenti stabiliscono i tempi e le modalità attraverso i quali il governo deve rispondere a interrogazioni e interpellanze pélrlamentari''».


3.0.48

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità)

        1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 65. – 1. La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore.

        Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere che costituiscono le articolazioni del Parlamento''».


3.0.49

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi)

        1. Il primo comma dell'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''1. La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Deputato o di Senatore, specificando i casi di conflitto di interessi''».


3.0.50

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, MANASSERO, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, TRONTI, MANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità

con la carica parlamentare)

        1. L'articolo 65, primo comma, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 5. – 1. La legge determina i casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore''».


3.0.51

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

        1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore''».


3.0.52

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

        1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: ''i casi di'', inserire le seguenti: ''di incandidabilità,''».


3.0.53

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        All'articolo 65 della Costituzione al primo comma dopo la parola: ''senatore'' aggiungere le seguenti: ''e le procedure con cui i cittadini possono esercitare la facoltà di revoca del mandato elettivo''».


3.0.54

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

        Dopo il primo comma, inserire il seguente:

        ''Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo''».


3.0.55

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

        Dopo il primo comma, inserire il seguente:

        ''Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e senatore coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento''».


3.0.56

BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, TOCCI, GAMBARO, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 65 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        ''La legge determina i casi di decadenza per assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari''».


3.0.57

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

        1. All'articolo 65 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: ''né essere eletto più di tre volte quale membro del Parlamento''».


3.0.58

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

        1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Nessuno può appartenere alle due Camere per più di tre legislature''».


3.0.59

CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

        ''L'ufficio di Senatore o Deputato della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica''».


3.0.60

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 66 della Costituzione)

        1. All'articolo 66 delta Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

        ''Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica''».


3.0.61

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Indennità parlamentare)

        1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti''».


3.0.62

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

        1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti''».


3.0.63

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

        1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 69. – I componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e ricevono un'indennità stabilita dalla legge''».


3.0.64

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

        1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: ''Nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro assenze dalle sedute, anche di commissione''».


3.0.1000/1

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, alle parole :« Le elezioni e le nomine» premettere seguenti:

        «Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza.».


3.0.1000/2

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», al primo comma, sostituire le parole: «Le elezioni e le nomine alle cariche negli organi del Senato della Repubblica sono disciplinate dal regolamento, che stabilisce i casi di incompatibilità» con le seguenti: «Le elezioni e le nomine alle cariche negli organi del Senato della Repubblica sono disciplinate dalla legge, approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 70, primo comma, che stabilisce i casi in cui la titolarità di un interesse economico sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo conflitto d'interesse».


3.0.1000/3

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato delle Autonomie della Repubblica».


3.0.1000/4

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di incandidabilità e di ineleggibilità, specificando i casi di conflitto di interessi».


3.0.1000 (testo 2)

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ufficio di Presidenza del Senato)

"1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali."».


3.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ufficio di Presidenza del Senato)

"1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Le elezioni e le nomine alle cariche negli organi del Senato della Repubblica sono disciplinate dal regolamento, che stabilisce i casi di incompatibilità."».


3.0.1001/1

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-bis», premettere il seguente comma:

        «01. All'articolo 64 della Costituzione, primo comma, le parole: ''maggioranza assoluta'' sono sostituite dalle seguenti: «maggioranza dei tre quinti''».


3.0.1001/2

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «delle Camere».


3.0.1001/3

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «garantisce i diritti delle minoranze parlamentari» con le seguenti: «garantisce i diritti delle minoranze parlamentari nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare».


3.0.1001/4

SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «garantisce i diritti» inserire le seguenti: «dell'Opposizione e».


3.0.1001/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il regolamento del Senato disciplina il procedimento legislativo bicamerale».


3.0.1001/6

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 3.0.1001, capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «minoranze parlamentari."» aggiungere le seguenti: «e  dopo il terzo comma è inserito il seguente: "I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle commissioni."»


3.0.1001

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni all'articolo 64 della Costituzione)

"1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle minoranze parlamentari."».


4.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 4 e 5.


4.2

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, sopprimere, all'articolo 5, comma 1, lettera c), i capoversi 1, 2 e 3.


4.3

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.


4.4

CALIENDO

Sopprimere l'articolo.


4.5

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.


4.6

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.


4.7

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sopprimere l'articolo.


4.8

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.


4.9

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.


4.10

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.


4.11

VERDUCCI, MATURANI

Sopprimere l'articolo.


4.12

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Abrogazione dell'articolo 66 della Costituzione) – 1. L'articolo 66 della Costituzione è abrogato».


4.13

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: ''Ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera''».


4.14

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori) – 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti''».


4.15

CHITI, MIGLIAVACCA, ALBANO, ANITORI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DIRINDIN, GAMBARO, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Verifica e permanenza dei titoli di ammissione) – 1: L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 66. – Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi.

        Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da parte di chi ha un interesse diretto ed immediato, nelle forme stabilite da legge costituzionale''».


4.16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Titoli di ammissione dei componenti delle Camere) – 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 66. – Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti accertando, anche in applicazione del primo comma dell'articolo 65, l'esistenza o la sopravvenienza di cause ostative alla prosecuzione del mandato dei suoi componenti.

        La legge disciplina, in caso di soccombenza o di perdurante inerzia nella verifica di cui al primo comma, il diritto di ricorso dell'interessato alla Corte costituzionale''».


4.17

LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, TRONTI, ZANONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Titoli di commissione dei componenti del Senato delle Autonomie) – 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 66. – Sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità giudica la Corte costituzionale, nelle forme stabilite con legge costituzionale''».


4.18

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 66. – La Corte Costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti del Parlamento delle cause, anche sopraggiunte, di ineleggibilità, incandidabilità e di incompatibilità''».


4.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Verifica dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento) – 1. La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».


4.20

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, TOCCI, DIRINDIN, DE PETRIS, GAMBARO, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. All'articolo 66, primo comma, della Costituzione, le parole: ''di ineleggibilità e di incompatibilità'' sono sostituite dalle seguenti: ''di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.'' ed è aggiunto il seguente:

        ''2. Avverso le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge''».


4.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Verifica e permanenza dei titoli di ammissione) – 1. All'articolo 66 della Costituzione apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, sostituire le parole: "e di incompatibilità" con le seguenti: ", di incompatibilità e di conflitto di interessi.";

b) aggiungere il seguente comma: "Contro i giudizi di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nelle forme stabilite da legge Costituzionale"».


4.22

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Modifica all'articolo 66 della Costituzione) – 1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: ''Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica''».


4.23

BENCINI, BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: ''Contro le deliberazioni di cui al primo comma è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge''».


4.24

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.


4.25

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – Contro le deliberazioni di ciascuna Camera di cui all'articolo 66 è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica''».


4.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'articolo 66 della Costituzione è abrogato».


4.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 66 – 1. La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti di entrambe le Camere e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità''».


4.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 66. – 1. Entrambe le Camere giudicano dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità''».


4.29

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere lettera a).


4.30

PAGLIARI, LEPRI, DI GIORGI, MIRABELLI, CANTINI, LUMIA, PADUA, FAVERO, SCALIA, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 1, sopprimere lettera a).


4.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) le parole: ''Ciascuna camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Corte costituzionale'';

            b) le parole: ''dei suoi componenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei membri delle Camere''».


4.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) le parole: ''Ciascuna camera giudica'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera dei deputati e il Senato giudicano'';

            b) la parola: ''suoi'' è sostituita dalla seguente: ''propri''».


4.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) le parole: ''Ciascuna camera giudica'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera dei deputati e il Senato delle Autonomie giudicano'';

            b) la parola: ''suoi'' è sostituita dalla seguente: ''propri''».


4.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) le parole: ''Ciascuna camera giudica'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entrambe le Camere giudicano'';

            b) la parola: ''suoi'' è sostituita dalla seguente: ''propri''».


4.35

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

        ''La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità.

        Contro le decisioni adottate dalla Camera ai sensi del precedente comma è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incandidabilità)

        1. All'articolo 134 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'aricolo 66, comma secondo''».


4.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66», sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) le parole: ''Ciascuna Camera giudica'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica giudicano''».


4.37

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Il Parlamento».


4.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) le parole: «dei titoli di ammissione dei suoi componenti e» sono soppresse.


4.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) le parole: «e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità» sono soppresse.


4.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) le parole: «sopraggiunte di ineleggibilità e» sono soppresse.


4.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) la parola: «sopraggiunte» è soppressa.


4.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) le parole: «di ineleggibilità e» sono soppresse.


4.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) le parole: «e di incompatibilità» sono soppresse.


4.44

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66», lettera a), le parole: «e di incompatibilità» sono sostituite dalle seguenti: «, di incompatibilità e di conflitto di interessi».


4.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).


4.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 66», sopprimere lettera b).


4.47

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sopprimere la lettera b).


4.48

PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, LEPRI, CANTINI, PADUA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE, SCALIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            b) è aggiunto, in fine, il secondo comma:

        «2. Contro le deliberazioni della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei singoli Deputati e Senatori direttamente interessati».


4.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», sopprimere il primo periodo.


4.50

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


4.51

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» con le seguenti parole: «Senato Federale delle Autonomie».


4.52

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» con le seguenti: «Senato delle autonomie repubblicane».


4.53

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» con le seguenti: «Senato delle autonomie dei popoli regionali».


4.54

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» con le seguenti: «Senato delle autonomie dei popoli delle regioni».


4.55

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» con le seguenti: «Senato dei popoli territoriali della Repubblica».


4.56

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» con le seguenti: «Senato Federale delle regioni».


4.57

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Senato delle autonomie» con le seguenti: «Senato Federale».


4.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», primo periodo, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


4.59

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66», lettera b), sopprimere le parole: «delle Autonomie» e sostituire la parola: «ostative» con la seguente: «sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi».


4.60

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66», lettera b), sostituire le parole: «delle Autonomie» con le seguenti: «della Repubblica» e la parola: «ostative» con le seguenti: «sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi».


4.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», primo periodo, sostituire le parole: «verifica i» con le seguenti: «giudica dei».


4.62

BISINELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «verifica» con la seguente: «giudica».


4.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei senatori».


4.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», sopprimere il secondo periodo.


4.65

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.


4.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Presidente del Senato informa l'assemblea delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».


4.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Presidente del Senato informa l'assemblea delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori».


4.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», secondo periodo, alle parole: «Delle cause», premettere le seguenti: «Delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità e, in generale,».


4.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», secondo periodo, sostituire le parole: «ostative alla prosecuzione del mandato» con le seguenti: «sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».


4.70

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», secondo periodo, sostituire le parole: «ostative alla prosecuzione del mandato» con le seguenti: «di ineleggibilità o di incompatibilità».


4.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 66», lettera b), sostituire la parola: «ostative» con le seguenti: «sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi».


4.72

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», secondo periodo, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


4.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


4.74

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «da parte del suo presidente».


4.75

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», secondo periodo, sopprimere le parole: «da parte del suo Presidente».


4.76

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Il Senato», secondo periodo, sopprimere la parola: «suo».


4.77

CANDIANI, BISINELLA, CENTINAIO, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Senatore o di Deputato della Repubblica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

        È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».


4.78

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il regolamento stabilisce termini non prorogabili per deliberare. Contro le deliberazioni della Camera è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un decimo dei loro componenti"».


4.1000/1

CHITI, CORSINI, GATTI, TURANO, BATTISTA, BROGLIA, CASSON, STEFANO, ALBANO, BUEMI, MUCCHETTI, D'ADDA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DIRINDIN, MICHELONI, CAPACCHIONE, TOCCI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MINEO, LO GIUDICE, GIACOBBE, BOCCHINO, CAMPANELLA, RICCHIUTI, CERVELLINI, PETRAGLIA, BENCINI, ANITORI, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, MASTRANGELI, MUSSINI, ORELLANA, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 4.1000, sostituire le parole da: «Al comma 1» fino alla fine con l seguenti:«Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 66. – Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi. Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da parte di chi ha un interesse diretto ed immediato. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma, così come quelli di cui all'art. 68. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal plenum della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite da legge ordinaria che provvede anche alla redazione della norme procedurali e per la durata massima di cinque anni.''».


4.1000/2

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO

All'emendamento 4.1000, dopo le parole: «Al comma 1» inserire le seguenti: «sostituire la lettera a) con la seguente: "a) La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità.

        Contro le decisioni adottate dalla Camera ai sensi del precedente comma è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.'' e alla».

        Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 134 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 66, comma secondo."».


4.1000/3

PAGLIARI, DI GIORGI, MIRABELLI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, CIRINNÀ, DEL BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 4.1000, dopo le parole: «Al comma 1, sostituire le parole ''lettera b), capoverso, sostituire le parole: ''Il Senato delle Autonomie verifica i titoli''» con le seguenti: «Il Senato della Repubblica giudica dei titoli» ''con le seguenti'' sostituire la lettera b) con la seguente:

        b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Contro le deliberazioni della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei singoli deputati e senatori direttamente interessati''».


4.1000/4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 4.1000, sostituire le parole  da: «lettera b)» fino alla fine con le seguenti: «, sopprimere la lettera b)».


4.1000/5

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «lettera b), capoverso» fino alla fine con le seguenti: «sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) sostituire le parole ''e di incompatibilità'' con le seguenti: '', di incompatibilità e di conflitto di interessi.''»; sopprimere la lettera b), nonché aggiungere il seguente comma:

        «Contro i giudizi di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nelle forme stabilite da legge Costituzionale».


4.1000/6

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 4.1000, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato delle Autonomie della Repubblica».


4.1000/7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 4.1000, sostituire le parole: «giudica dei» con le seguenti: «verifica i».


4.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

APPROVATO

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «Il Senato delle Autonomie verifica i titoli» con le seguenti: «Il Senato della Repubblica giudica dei titoli».


5.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.


5.2

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 5 e 6.


5.3

BENCINI, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.


5.4

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo.


5.5

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.


5.6

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.


5.7

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.


5.8

CHITI, ALBANO, ANITORI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sopprimere l'articolo.


5.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.


5.10

PAGLIARI, LEPRI, MIRABELLI, DI GIORGI, SCALIA, PEZZOPANE, CANTINI, PADUA, FAVERO, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.


5.11

RUTA

Sopprimere l'articolo.


5.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.


5.13

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituto dal seguente:

        ''Art. 72. – I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.

        La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

        L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

        I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

        Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

        Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

        Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

        I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

        La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

        I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto''».


5.14

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 72. – I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

        I disegni si legge riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad esecuzione esclusione di quelli indicati dalle lettere p), s), z).

        Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere p), s), z), aa) dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché quelli che stabiliscono i princìpi generali delle materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

        Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro i termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge che stabiliscono i princìpi generali per le materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, al fine di garantire coordinamento ed armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

        I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro Presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

        Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

        Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

        Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

        La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere e non si applicano i commi 12, 13 e 14 del presente articolo.

        Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

        Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

        La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

        Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva''».


5.15

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 72. – Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

        -  costituzionale ed elettorale;

        -  di delegazione legislativa;

        -  di concessione di amnistia e indulto;

        -  di conversione di decreti legge;

        -  di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;

        -  di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;

        -  di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

        -  di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;

        -  di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

        Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

        I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

        I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

        Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

        Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

        Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

        Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

        La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

        Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

        Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

        La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

        Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera''».


5.16

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 72. – I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

        I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

        Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

        Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

        Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

        Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

        La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

        Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

        Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

        La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

        Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera''».


5.17

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – (Modifiche all'articolo 72 della Costituzione) – 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale''.

            b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

        ''Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

        Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti''».


5.18

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

        «Art. 5 – (Abrogazione degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione) – 1. Gli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione sono abrogati''».


5.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

        «Art. 5 – (Abrogazione degli articoli 67 e 68 della Costituzione) – 1. Gli articoli 67 e 68 della Costituzione sono abrogati''».


5.20

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

        «Art. 5 – (Abrogazione dell'articolo 67 della Costituzione) – 1. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato''».


5.21

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato».


5.22

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Status di membro del Parlamento). – 1. Gli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

        ''Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano la Nazione. Esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

        Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

        Ricevono un'indennità stabilita dalla legge.''».


5.23

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Revoca del mandato). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta lo Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

        Ciascun membro del Parlamento può essere oggetto a revoca del mandato, trascorsi diciotto mesi dall'elezione, qualora un numero di elettori pari ad almeno il venti per cento degli aventi diritto al voto del collegio o della circoscrizione elettorale di pertinenza o ad almeno al due per cento dell'intero corpo elettorale nazionale presenti una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato.

        Se lo maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è revocato ed il parlamentare è sostituito, mediante elezioni suppletive, con le modalità previste dalla legge che disciplina lo revoca.

        La medesima legge disciplina le modalità con le quali si tiene lo votazione popolare sulla conferma del membro del Parlamento che nel corso della legislatura abbia cambiato gruppo di appartenenza rispetto a quello con il quale è stato eletto, ad eccezione dei casi in cui il cambio sia dovuto allo scioglimento del gruppo medesimo. Se lo maggioranza dei votanti non si esprime a favore della conferma, il mandato del parlamentare decade e si provvede, conseguentemente, alla indizione di elezioni suppletive, da tenersi nei termini e con le modalità previste dalla legge''».


5.24

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Revoca del mandato). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta lo Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

        La legge disciplina le modalità con le quali si tiene lo votazione popolare sulla conferma del membro del Parlamento che nel corso della legislatura abbia cambiato gruppo di appartenenza rispetto a quello con il quale è stato eletto, ad eccezione dei casi in cui il cambio sia dovuto allo scioglimento del gruppo medesimo. Se lo maggioranza dei votanti non si esprime a favore della conferma, il mandato del parlamentare decade e si provvede, conseguentemente, alla indizione di elezioni suppletive, da tenersi nei termini e con le modalità previste dalla legge medesima''».


5.25

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Modifica all'articolo 67 della Costituzione). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge''».


5.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Revoca del mandato parlamentare) – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

        I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge''».


5.27

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. L'articolo 67 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno dalla elezione, un numero di elettori pari ad almeno un decimo degli aventi diritto al voto della regione o della circoscrizione di appartenenza o almeno al due per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare richiesta di votazione popolare di revoca, secondo le modalità definite dalla legge. La legge disciplina altresì lo svolgimento delle consultazioni. Se la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il parlamentare decade ed è sostituito nei termini e con le modalità previsti dalla medesima legge''».


5.28

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Modifiche all'articolo 67 della Costituzione). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – La Camera dei Deputati rappresenta la Nazione.

        Il Senato della Repubblica rappresenta la Nazione nella sua articolazione territoriale.

        I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato''».


5.29

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

        Attraverso il Senato delle Autonomie, le Istituzioni territoriali partecipano alla legislazione, all'amministrazione e alla definizione delle questioni relative ai rapporti con lo Stato e l'Unione europea''».


5.30

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Vincolo di mandato). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato''».


5.31

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato''».


5.32

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Divieto di mandato imperativo). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – 1. Deputati e senatori rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato''».


5.33

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Divieto di mandato imperativo). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – 1. Ciascun membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato''».


5.34

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Divieto di mandato imperativo). – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – 1. I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato''».


5.35

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – 1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato''».


5.36

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 67. – 1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica''».


5.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''Ogni membro'' sono sostituite dalle seguenti: ''I membri'';

            b) la parola: ''rappresenta'' è sostituita dalle seguenti: ''rappresentano collettivamente'';

            c) le parole: ''esercita le sue'' sono sostituite dalle seguenti: ''esercitano individualmente le loro''».


5.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera e del Senato'';

            b) le parole: ''rappresenta la Nazione ed'' sono soppresse''».


5.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue'' sono sostituite dalle seguenti: ''I membri del Parlamento rappresentano collettivamente la Nazione ed esercitano individualmente le loro''».


5.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue'' sono sostituite dalle seguenti: ''I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro''».


5.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''Ogni membro del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ciascun deputato o senatore''».


5.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera dei deputati e del Senato''».


5.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera dei deputati''».


5.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, dopo la parola: ''Parlamento'' sono inserite le seguenti: ''in seduta comune''».


5.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: ''Parlamento'' è sostituita dalla seguente: "Senato"».


5.46

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''rappresenta la'' sono sostituite dalle seguenti: ''è un rappresentante della''».


5.47

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''rappresenta la Nazione ed'' sono soppresse».


5.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il proprio partito o movimento politico''».


5.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il collegio nel quale è stato eletto''».


5.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il suo collegio elettorale''».


5.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''le istituzioni democratiche''».


5.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il popolo italiano''».


5.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il suo partito''».


5.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''i cittadini''».


5.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''il popolo''».


5.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''la Nazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''lo Stato''».


5.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: ''Nazione'' è sostituita dalle seguenti: ''sovranità popolare''».


5.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: ''Nazione'' è sostituita dalle seguenti: ''volontà popolare''».


5.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, la parola: ''Nazione'' è sostituita dalle seguenti: ''volontà generale''».


5.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato'' sono soppresse».


5.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''ed esercita le sue funzioni senza vincolo di'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'intera durata del suo''».


5.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''ed esercita le sue funzioni'' sono soppresse».


5.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''senza vincolo di mandato'' sono soppresse».


5.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''senza vincolo di mandato'' sono sostituite dalle seguenti: ''per non più di due mandati consecutivi''».


5.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''senza vincolo di mandato'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal giorno della prima riunione delle nuove Camere''».


5.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''senza vincolo di mandato'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal giorno dell'elezione o della nomina''».


5.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 67 della Costituzione, le parole: ''senza vincolo di mandato'' sono sostituite dalle seguenti: ''con dignità ed onore''».


5.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67» con il seguente:

        «Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

        I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».


5.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 67» con il seguente:

        «Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano collettivamente la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».


5.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», con il seguente:

        «Art. 67. – I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresentano la Nazione ed esercitano le Loro funzioni senza vincolo di mandato».


5.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», con il seguente:

        «Art. 67. – I membri di Camera e Senato rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»


5.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», con il seguente:

        «Art. 67. – I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».


5.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67», con il seguente:

        «Art. 67. – «Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».


5.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 67», sostituire le parole: «I membri del Parlamento esercitano le loro» con le seguenti: «Ciascun membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue».


5.75

CENTINAIO, BISINELLA

Al capoverso «Art. 67», al comma 1, sostituire le parole: «I membri del Parlamento esercitano le loro», con le seguenti: «Ogni deputato e ogni senatore esercita le sue».


5.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo le parole: «1 membri del Parlamento» inserire le seguenti: «rappresentano la Nazione ed».


5.77

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», sostituire le parole: «del Parlamento» con le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato».


5.78

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», sostituire le parole: «del Parlamento» con le seguenti: «della Camera dei deputati».


5.79

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso: «Art. 67» sostituire le parole: «del Parlamento» con le seguenti: «delle Camere».


5.80

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», sostituire la parola: «Parlamento» con la seguente: «Senato».


5.81

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi ed».


5.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi ed».


5.83

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano i collegi elettorali nei quali sono stati eletti ed».


5.84

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano i rispettivi collegi elettorali ed».


5.85

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano gli elettori dei rispettivi collegi ed».


5.86

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano collettivamente la Nazione ed».


5.87

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano la sovranità popolare ed».


5.88

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano la volontà popolare ed».


5.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano la Nazione ed».


5.90

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN

Al comrna 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento» aggiungere le seguenti: «rappresentano la nazione ed».


5.91

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

        Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano i cittadini ed».


5.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo la parola: «Parlamento», inserire le seguenti: «rappresentano il popolo ed».


5.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «possono decadere dal mandato a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicata, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».


5.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «possono essere revocati dagli elettori del collegio nel quale sono stati eletti, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».


5.95

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «possono essere destituiti dalla Corte costituzionale, secondo le procedure previste da apposita legge costituzionale».


5.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal giorno della prima riunione delle nuove Camere».


5.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal momento della proclamazione».


5.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 61», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «godono dei diritti e delle prerogative inerenti alla funzione dal momento dell'elezione».


5.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi».


5.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi».


5.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano gli elettori dei rispettivi collegi».


5.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano collettivamente la Nazione».


5.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano i collegi nei quali sono stati eletti».


5.104

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano i rispettivi collegi».


5.105

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano la Nazione».


5.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano i cittadini».


5.107

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso: «Art. 67», sostituire le parole: «esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «rappresentano il popolo».


5.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire la parola: «esercitano» con le seguenti: «possono esercitare».


5.109

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal giorno dell'elezione, della proclamazione o della nomina».


5.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «le loro funzioni senza vincolo di mandato» con le seguenti: «i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal giorno della prima riunione delle nuove Camere».


5.111

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire la parola: «funzioni» con la seguente: «prerogative».


5.112

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le parole: «senza vincolo di mandato».


5.113

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere le seguenti parole: «senza vincolo di mandato».


5.114

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1 capoverso «Art. 67» sostituire le parole: «senza vincolo di» con le seguenti: «fino alla conclusione del».


5.115

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «senza vincolo di» con le seguenti: «per l'intera durata del».


5.116

CENTINAIO, BISINELLA

Al capoverso «Art 67» sostituire le parole: «senza vincolo» con le seguenti: «con vincolo di mandato».


5.117

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».


5.118

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».


5.119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere in fine le seguenti parole: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al settantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».


5.120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al settanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».


5.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al sessantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».


5.122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al sessanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».


5.123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al cinquantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».


5.124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al cinquanta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».


5.125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al quarantacinque per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».


5.126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e decade automaticamente se ogni sei mesi non partecipa almeno al quaranta per cento dei lavori parlamentari di Commissione e di Assemblea».


5.127

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine il seguente comma:

        «I membri del Parlamento possono essere soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».


5.128

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine il seguente comma:

        «Un decimo degli elettori di un collegio può presentare all'Ufficio elettorale circoscrizionale una proposta di revoca del mandato del deputato o del senatore eletto nel collegio. Se la proposta è approvata dalla maggioranza degli elettori del collegio, il deputato o senatore è dichiarato revocato dal mandato e, entro dieci giorni, sono indette le elezioni suppletive nel collegio per l'individuazione del subentrante».


5.129

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti delle Camere assicurano a ciascun parlamentare il diritto di esprimere opinioni e voti in dissenso rispetto al proprio gruppo parlamentare».


5.130

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono esercitare, per la durata del mandato, alcuna attività lavorativa o professione; se lavoratori dipendenti, sono collocati in aspettativa».


5.131

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono decadere dal mandato, essere revocati o essere destituiti nei soli casi previsti dalla legge costituzionale».


5.132

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mandato parlamentare è incompatibile con l'esercizio di una professione o attività lavorativa».


5.133

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi».


5.134

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi».


5.135

MARAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

       «Art. 5. - 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 67. - Ogni membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato."».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il secondo comma.


6.1

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere gli articoli 6 e 7.


6.2

VERDUCCI, MATURANI, PAGLIARI, PADUA, LEPRI, DI GIORGI, MIRABELLI, CANTINI, SCALIA, FAVERO, CIRINNÀ, PEZZOPANE, RUSSO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, VACCARI, CALEO, ELENA FERRARA, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, SANTINI, TRONTI

Sopprimere l'articolo.


6.3

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.


6.4

MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.


6.5

FATTORI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA

Sopprimere l'articolo.


6.6

CALIENDO

Sopprimere l'articolo.


6.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo.


6.8

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere l'articolo.


6.9

ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.


6.10

BENCINI, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.


6.11

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.


6.12

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sopprimere l'articolo.


6.13

MARAN, SUSTA

Sopprimere l'articolo.


6.14

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.


6.15

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. - (Abrogazione degli articoli 68 e 69 della Costituzione). – 1. Gli articoli 68 e 69 della Costituzione sono abrogati».


6.16

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. - (Abrogazione dell'articolo 68 della Costituzione). – 1. L'articolo 68 della Costituzione è abrogato».


6.17

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. - (Modificazioni all'articolo 68 della Costituzione). – 1. Il primo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono abrogati».


6.18

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. - (Modificazioni all'articolo 68 della Costituzione). – 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono abrogati».


6.19

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. - (Modificazioni all'articolo 68 della Costituzione). – 1. Il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è abrogato».


6.20

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. - (Prerogative dei parlamentari). – 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

        Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

        Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

        L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato''».


6.21

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. - (Prerogative dei parlamentari). – 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

        Senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

        Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''».


6.22

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. – 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

        Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

        Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''».


6.23

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. - (Prerogative dei parlamentari). – 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 68. – Un membro del Parlamento non può essere inalcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.

        Su ricbiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.

        Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.

        Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza.

        Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.

        L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente.

        L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.

        Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo''».


6.24

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. – (Immunità parlamentari). – 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 68. – Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.

        Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.

        Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.

        Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.

        L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente.

        L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali. Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo''».


6.25

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. – (Rinvio a giudizio di un membro del Parlamento). – 1. All'articolo 68 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Il membro del Parlamento rinviato a giudizio in un processo penale, con esclusione dei senatori a vita e dei casi di flagranza di reato, può chiedere che sia deliberata dalla Camera alla quale appartiene, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la sospensione dell'azione penale nei suoi soli confronti per l'intera durata della legislatura, salvi i termini di prescrizione. La deliberazione di sospensione determina l'incandidabilità al Parlamento fino al termine del processo''».


6.26

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. – (Immunità parlamentari). – 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 68. – Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.

        Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.

        Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza.

        Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.

        L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria procedente.

        L'autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.

        Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo''».


6.27

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. – (Immunità parlamentari). – 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

        Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

        Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

        Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, la Camera di appartenenza può negare, con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti citati. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa''».


6.28

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. – (Immunità parlamentari). – 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

        Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di un sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato''».


6.29

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. – (Immunità parlamentari). – 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

        Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile dì condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

        Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

        Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, la Camera di appartenenza può negare, con decisione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti citati. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa''».


6.30

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. – (Immunità parlamentari). – 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 68. – I membri del Parlamento, anche dopo la conclusione del mandato, non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni''».


6.31

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. – (Immunità parlamentari). – 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 68. – Nessun membro del Parlamento può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni''».


6.32

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. – 1. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alla quale appartiene» sono soppresse.


6.33

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6. – (Promulgazione delle leggi). – 1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito''».


6.34

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.


6.35

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'articolo 68 della Costituzione è abrogato».


6.36

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo e il terzo comma sono abrogati».


6.37

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo comma è abrogato».


6.38

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''1. Nessun membro del Parlamento può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni''».


6.39

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''1. Le opinioni espresse e i voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni sono insindacabili''».


6.40

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''del Parlamento'', sono inserite le seguenti: ''anche dopo la conclusione del mandato,''».


6.41

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''del Parlamento'', sono inserite le seguenti: ''anche se cessati dal mandato,''».


6.42

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''essere chiamati'', sono inserite le seguenti: ''in alcun caso''».


6.43

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''essere chiamati'', sono inserite le seguenti: ''dall'autorità giudiziaria''».


6.44

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''a rispondere'', sono inserite le seguenti: ''delle iniziative intraprese,''».


6.45

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: ''a rispondere'', sono inserite le seguenti: ''degli atti presentati,''».


6.46

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, le parole: ''delle opinioni espresse e'' sono soppresse».


6.47

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, al primo comma, le parole: ''e dei voti dati'' sono soppresse».


6.48

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono abrogati».


6.49

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

        ''2. Un membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, solo previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene».


6.50

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

        ''I membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare''».


6.51

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

        ''I membri del Parlamento possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale o mantenuti in detenzione''».


6.52

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

        ''I membri del Parlamento possono essere sottoposti ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''».


6.53

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

        ''Un membro del Parlamento può essere sottoposto ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, solo previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene''».


6.54

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

        ''Un membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione solo con l'autorizzazione della Camera cui appartiene, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, o se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza''».


6.55

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,'' sono soppresse».


6.56

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''della Camera alla quale appartiene'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Corte costituzionale''».


6.57

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''membro del Parlamento'' sono sostituite dalla seguente: ''senatore''».


6.58

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''membro del Parlamento'' sono sostituite dalla seguente: ''deputato''».


6.59

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,'' sono soppresse».


6.60

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''della Camera alla quale appartiene'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Corte costituzionale''».


6.61

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''della Camera alla quale appartiene'' sono sostituite dalle seguenti: ''del Senato''».


6.62

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''della Camera alla quale appartiene'' sono sostituite dalle seguenti: ''del Parlamento in seduta comune''».


6.63

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''alla quale appartiene'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei deputati''».


6.64

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''membro del Parlamento'' sono sostituite dalla seguente: ''senatore''».


6.65

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''membro del Parlamento'' sono sostituite dalla seguente: ''deputato''».


6.66

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere'' sono soppresse».


6.67

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''personale o domiciliare'' sono soppresse».


6.68

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''personale o'' sono soppresse».


6.69

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''o domiciliare'' sono soppresse».


6.70

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', né può essere'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».


6.71

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', né può essere'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».


6.72

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o'' sono soppresse».


6.73

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''arrestato o altrimenti'' sono soppresse».


6.74

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione,'' sono soppresse».


6.75

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''o altrimenti privato della libertà personale,'' sono soppresse».


6.76

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole '',o mantenuto in detenzione,'' sono soppresse».


6.77

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', salvo che'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».


6.78

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', salvo che'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».


6.79

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, la parola: ''irrevocabile'' è soppressa».


6.80

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''irrevocabile di condanna'' sono sostituite dalle seguenti: ''penale di condanna passata in giudicato''».


6.81

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''di condanna'' sono soppresse».


6.82

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, la parole da: '', ovvero se sia colto'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».


6.83

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma l con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', ovvero se sia'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».


6.84

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', ovvero se sia colto'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».


6.85

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: '', ovvero se sia'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».


6.86

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''nell'atto'' fino alla fine del terzo comma sono sostituite dalle seguenti: ''in flagranza''».


6.87

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''nell'atto'' fino alla fine del terzo comma sono sostituite dalle seguenti: ''in flagranza di reato''».


6.88

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''nell'atto'' fino alla fine del secondo comma sono sostituite dalle seguenti: ''in flagranza''».


6.89

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''nell'atto'' fino alla fine del secondo comma sono sostituite dalle seguenti: ''in flagranza di reato''».


6.90

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''per il quale'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».


6.91

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''per il quale'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».


6.92

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''obbligatorio'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».


6.93

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''obbligatorio'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».


6.94

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''in flagranza'' fino alla fine del terzo comma sono soppresse».


6.95

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, le parole da: ''in flagranza'' fino alla fine del secondo comma sono soppresse».


6.96

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».


6.97

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', è inserita la seguente: ''non''».


6.98

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: «autorizzazione», sono inserite le seguenti: «della Corte costituzionale''».


6.99

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''del Senato''».


6.100

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''del Parlamento in seduta comune''».


6.101

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''della Camera dei deputati''».


6.102

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''della Camera cui appartengono''».


6.103

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) dopo la parola: ''autorizzazione'' sono inserite le seguenti: ''della Camera cui appartiene»;

            2) le parole: ''i membri'' sono sostituite dalle seguenti: ''un membro''».


6.104

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: ''ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e'' sono soppresse».


6.105

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: '', in qualsiasi forma,'' sono soppresse».


6.106

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: ''conversazioni o'' sono soppresse».


6.107

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: ''o comunicazioni'' sono soppresse».


6.108

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 68 della Costituzione, terzo comma, le parole: ''e a sequestro di corrispondenza'' sono soppresse».


6.109

CHITI, DE PETRIS, MIGLIAVACCA, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, ORELLANA, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sopprimere le lettere a) e b).

        Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

        ''Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale, che decide sulla richiesta secondo le modalità stabilite dalla legge''».


6.110

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


6.111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


6.112

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


6.113

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


6.114

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del proprio mandato, nè può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale''».


6.115

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''Un membro della Camera dei deputati non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del proprio mandato, nè può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale''».


6.116

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

        ''Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato''».


6.117

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

        ''Su richiesta di un membro della Camera dei deputati la Camera dei deputati decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato''».


6.118

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente

            «0a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

        ''Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo in caso di arresto in flagranza''».


6.119

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

        ''Qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione della Camera dei deputati, salvo in caso di arresto in flagranza''».


6.120

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) il primo comma è abrogato;

            b) il terzo comma è abrogato».


6.121

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) il secondo comma è abrogato;

            b) il terzo comma è abrogato».


6.122

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Un membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare''.

            b) il terzo comma è abrogato».


6.123

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Un membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, solo previa autorizzazione della Camera cui appartiene''.

            b) il terzo comma è abrogato».


6.124

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Un membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale solo in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o se colto in flagranza di reato''.

            b) il terzo comma è abrogato».


6.125

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Ciascun membro del Parlamento può essere sottoposto, su richiesta dell'autorità giudiziaria, a perquisizione domiciliare o personale, ad arresto o altra misura privativa della libertà personale, a intercettazione di comunicazioni e al sequestro di corrispondenza''.

            b) il terzo comma è abrogato».


6.126

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''L'autorità giudiziaria può chiedere alla Corte costituzionale l'autorizzazione a sottoporre un membro del Parlamento a perquisizione domiciliare o personale, ad arresto o altra misura privativa della libertà personale, a intercettazione di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''.

            b) il terzo comma è abrogato».


6.127

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''L'autorità giudiziaria può chiedere alla Camera cui appartiene l'autorizzazione a sottoporre un membro del Parlamento a perquisizione domiciliare o personale, ad arresto o altra misura privativa della libertà personale, a intercettazione di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''.

            b) il terzo comma è abrogato».


6.128

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il primo comma è abrogato».


6.129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 68» sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni''».


6.130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 68» sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza''».


6.131

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del deputato, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate, possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera dei deputati''».


6.132

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del membro del Parlamento, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate, possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza''».


6.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 68», lettera a) sostituire le parole: «dei deputati, nessun deputato» con le seguenti: «alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento».


6.134

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) al comma secondo, le parole: ''può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né'' sono soppresse.


6.135

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) al secondo comma, le parole: ''personale o domiciliare'' sono sostituite con le seguenti: ''della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione''».


6.136

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) al secondo comma, dopo la parola: ''domiciliare,'', inserire le seguenti: ''nè può essere disposto il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico''».


6.137

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).


6.138

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sopprimere la lettera b).


6.139

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1 sopprimere la lettera b).


6.140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 sopprimere la lettera b).


6.141

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

        «b) al secondo comma, le parole: ''sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti'' sono soppresse;

        b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.142

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al secondo comma, le parole: ''sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti'' sono soppresse.»


6.143

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

        «b) al secondo comma, le parole: ''sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere'' sono soppresse.;

        b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.144

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al secondo comma, le parole: ''sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere'' sono soppresse».


6.145

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

        «b) al secondo comma, le parole da: ''personale'' alla fine del comma sono soppresse;

        b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.146

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al secondo comma, le parole da: ''personale'' alla fine del comma sono soppresse».


6.147

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

        «b) al secondo comma, le parole: ''personale o'' sono soppresse;

        b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.148

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al secondo comma, le parole: ''personale o'' sono soppresse».


6.149

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) al secondo comma, le parole: ''o domiciliare'' sono soppresse;

            b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.150

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al secondo comma, le parole: ''o domiciliare'' sono soppresse».


6.151

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) al secondo comma, le parole: ''arrestato o altrimenti'' sono soppresse;

            b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.152

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al secondo comma, le parole: ''arrestato o altrimenti'' sono soppresse».


6.153

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) al secondo comma, le parole: ''o altrimenti privato della libertà personale'' sono soppresse;

            b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.154

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al secondo comma, le parole: ''o altrimenti privato della libertà personale'' sono soppresse».


6.155

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) al secondo comma, le parole da: '', o mantenuto'' fino alla fine del comma sono soppresse;

            b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.156

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al secondo comma, le parole da: '', o mantenuto'' fino alla fine del comma sono soppresse».


6.157

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) al secondo comma, le parole: '', o mantenuto in detenzione,'' sono soppresse;

            b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.158

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al secondo comma, le parole: '', o mantenuto in detenzione,'' sono soppresse».


6.159

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) al secondo comma, le parole da: ''salvo che'' fino alla fine del comma sono soppresse;

            b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.160

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al secondo comma, le parole da: ''salvo che'' fino alla fine del comma sono soppresse».


6.161

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) al secondo comma, le parole da: '', ovvero se sia colto'' fino alla fine del comma sono soppresse;

            b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.162

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al secondo comma, le parole da: '', ovvero se sia colto'' fino alla fine del comma sono soppresse».


6.163

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) al secondo comma, le parole: ''per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza'' sono soppresse;

            b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.164

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al secondo comma, le parole: ''per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza'' sono soppresse».


6.165

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) al secondo comma, le parole: ''obbligatorio in flagranza'' sono soppresse;

            b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.166

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al secondo comma, le parole: ''obbligatorio in flagranza'' sono soppresse».


6.167

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) al secondo comma, la parola: ''obbligatorio'' è soppressa;

            b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.168

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al secondo comma, la parola: ''obbligatorio'' è soppressa».


6.169

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) al secondo comma, le parole: ''in flagranza'' sono soppresse;

            b-bis) il terzo comma è abrogato».


6.170

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al secondo comma, le parole: ''in flagranza'' sono soppresse».


6.171

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) il terzo comma è abrogato».


6.172

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) il terzo comma è abrogato».


6.173

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) il terzo comma è abrogato».


6.174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) il terzo comma è sostituito con il seguente:

        ''Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza''».


6.175

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «membri del Parlamento» con le seguenti: «componenti del Parlamento» e sopprimere le parole: «sono sostituite dalla seguente: ''deputati''».


6.176

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''della Corte costituzionale''».


6.177

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''del Parlamento in seduta comune''».


6.178

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''del Senato''».


6.179

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''della Camera dei deputati''».


6.180

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''della Camera cui appartiene''».


6.181

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', sono inserite le seguenti: ''della Camera di appartenenza''».


6.182

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, dopo la parola: ''autorizzazione'', è inserita la seguente: ''non''».


6.183

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, le parole: ''ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e'' sono soppresse».


6.184

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, le parole: '', in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni'' sono soppresse».


6.185

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, le parole: '', in qualsiasi forma,'' sono soppresse».


6.186

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, le parole: ''conversazioni o'' sono soppresse».


6.187

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, le parole: ''o comunicazioni'' sono soppresse».


6.188

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) al terzo comma, le parole: ''e a sequestro di corrispondenza'' sono soppresse».


6.189

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: ''deputati'' con la seguente: ''senatori''».


6.190

CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «deputati», aggiungere le seguenti: «o senatori».


6.191

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            b-bis): al terzo comma, dopo la parola «forma,» inserire le seguenti: «anche indiretta,».


6.192

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            b-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

        «Il regolamento della Camera dei deputati disciplina i procedimenti parlamentari di cui al presente articolo, con riferimento alla tutela delle prerogative dell'organo parlamentare e del libero svolgimento delle funzioni del singolo deputato».


6.193

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            b-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

        «Il regolamento di ciascuna Camera disciplina i procedimenti parlamentari di cui al presente articolo, con riferimento alla tutela delle prerogative dell'organo di appartenenza, del libero svolgimento-delle funzioni del singolo parlamentare e degli interessi di coloro che non appartengano alle Camere».


6.194

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            b-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

        «La Camera dei deputati adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo».


6.195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso articolo 68, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

        «L'autorizzazione della Camera di appartenenza è altresì richiesta per l'utilizzazione in giudizio delle conversazioni di cui è parte un componente del Parlamento, comunque oggetto di intercettazione o di registrazione».


6.196

ANITORI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

            «b-bis) in fine è aggiunto il seguente comma: "I parlamentari, nell'esercizio del mandato, hanno diritto di pieno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi della Repubblica. Le limitazioni al diritto di accesso parlamentare sono disciplinate dalla legge"».


6.197

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis): dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

        "Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo"».


6.198

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis. Avverso il diniego della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei suoi componenti, secondo le modalità stabilite dalla legge».

 


6.1000/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BOCCHINO, BIGNAMI, ORELLANA

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - 1. All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma."».


6.1000/2

RICCHIUTI

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - 1. All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma."».


6.1000/3

CHITI, CORSINI, URAS, RICCHIUTI, TURANO, BATTISTA, BROGLIA, ALBANO, BUEMI, MUCCHETTI, MINEO, D'ADDA, LO GIUDICE, STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, GATTI, DIRINDIN, MICHELONI, CAPACCHIONE, TOCCI, FAUSTO GUILHERME LONGO, CASSON, BOCCHINO, CAMPANELLA, GIACOBBE, CERVELLINI, PETRAGLIA, BENCINI, ANITORI, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, MASTRANGELI, ORELLANA, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - 1. All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma."».


6.1000/4

CASSON

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - 1. All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma."».


6.1000/5

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, FATTORI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, BERTOROTTA

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - 1. All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma."».


6.1000/6

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, CASSON, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - 1. All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma."».

 


6.1000/7

DI GIACOMO

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - 1. All'articolo 68 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo le parole: ''nell'esercizio delle loro funzioni» sono inserite le seguenti: «parlamentari, nelle sedi istituzionali all'uopo preposte'';

            b) al secondo comma, le parole: ''Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato'';

            c) al terzo comma, le parole: ''membri del Parlamento'' sono sostituite dalla seguente: ''deputati''».


6.1000/8

CASSON

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:  «Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma, così come quelli di cui all'articolo 66. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal plenum della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite da legge ordinaria che provvede anche alla redazione della norme procedurali e per la durata massima di cinque anni.»"».


6.1000/9

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - 1. All'articolo 68 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: «Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato»;

            b) al terzo comma, le parole: «membri del Parlamento» sono sostituite dalla seguente: «deputati»"».


6.1000/10

GIOVANNI MAURO, ELENA FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Sostituire l'articolo con il seguente: "Art. 6. - 1. All'articolo 68 della Costituzione il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: «È istituito un Foro speciale presso la Corte Costituzionale al fine di autorizzare la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare, l'arresto, la privazione della libertà personale, o il mantenimento in detenzione dei membri del Parlamento, salvo che in esecuzione di una sentenza. irrevocabile di condanna, ovvero se siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione da parte del- Foro speciale presso la Corte Costituzionale è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza»"».


6.1000/11

RUSSO, MATURANI, FABBRI, GUERRIERI PALEOTTI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, VACCARI, CALEO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANASSERO, SOLLO

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti:

        «Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 68 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene» sono sostituite dalle seguenti: «Senza autorizzazione della Corte costituzionale, su richiesta dell'autorità giudiziaria»" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "sulle richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, commi secondo e terzo"».


6.1000/12

CHITI, CORSINI, GATTI, TURANO, PETRAGLIA, BROGLIA, ALBANO, BUEMI, MUCCHETTI, MINEO, D'ADDA, GIACOBBE, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DIRINDIN, MICHELONI, CAPACCHIONE, TOCCI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LO GIUDICE, BOCCHINO, CASSON, CAMPANELLA, BATTISTA, STEFANO, RICCHIUTI, CERVELLINI, BENCINI, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, MASTRANGELI, CUCCA, MUSSINI, ORELLANA, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 6.1000, sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale.

        A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma, così come quelli di cui all'articolo 66. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal plenum della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite da legge ordinaria che provvede anche alla redazione della norme proceduali e per la durata Massima di cinque anni"».


6.1000/13

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 6.1000 sostituire le parole: «Sopprimere l'articolo» con le seguenti: «Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare." e sopprimere la lettera b).


6.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.


7.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo.


7.2

ORELLANA, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.


7.3

BENCINI, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.


7.4

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.


7.5

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.


7.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. - (Indennità parlamentare). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 69. - I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge, comprensiva di una diaria collegata alla certificazione della presenza ai lavori della Camera di appartenenza e dei suoi organi o del Parlamento nel suo complesso.

        La funzione di membro del Parlamento non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali. All'interno dell'emolumento unico di cui al primo comma, è possibile accantonare, a domanda, una quota per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di altri finanziamenti pubblici.

        La legge determina i casi in cuila titolarità di un interesse economico, pubblico o privato, sia tale da poter condizionare, o da apparire di poter condizionare, l'esercizio della funzione pubblica rappresentativa. La medesima legge reca la disciplina per la prevenzione e la cessazione del relativo."».


7.8

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 7. - (Indennità parlamentare). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge.

        La legge disciplina i casi di non cumulabilità, delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».


7.9

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 7. - (Modifica all'articolo 69 della Costituzione). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 69. - I membri del Parlamento ricevono un'indennità determinata dagli elettori al momento del voto.

        Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra 1 e 10, la cui media aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito medio pro capite dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori dell'indennità."».


7.10

BISINELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

        I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».


7.11

BISINELLA

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

        «Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

        I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».


7.12

BISINELLA

Sostituire l'articolo  con il seguente:

        «Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

        I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma."».


7.13

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

        I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o provincia autonoma di elezione."».


7.14

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

        I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma."».


7.15

BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

        I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. In ciascuna Regione e provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ciascun ente adegua il proprio ordinamento alla riduzione di cui al primo periodo."».


7.16

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. – (Modifiche all'articolo 69 della Costituzione). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 69. – I membri della Camera dei Deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

        I membri del Senato della Repubblica percepiscono l'indennità o i rimborsi ad essi riconosciuti dalle amministrazioni di origine."».


7.17

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 69. - I componenti di ciascuna Camera elettiva ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».


7.18

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. – (Indennità parlamentare). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 69. – I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

        I membri del Senato delle Autonomie ricevono un'indennità posta a carico delle Regioni nel cui territorio sono stati eletti, e stabilita con legge regionale."».


7.19

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 7. – (Indennità parlamentare). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti."».


7.20

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 7. – (Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti."».


7.21

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 7. – (Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione). – 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 69. – I componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».


7.22

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. – (Indennità parlamentare). – 1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge disciplina i casi di non cumulabilità, delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».


7.23

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 7. – (Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione). – 1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro assenze dalle sedute, anche di commissione."».


7.24

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

       « Art. 7. – 1. All'articolo 69 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

            b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».


7.25

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. – (Indennità parlamentare). – 1. All'articolo 69 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti."».


7.26

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti del Parlamento ricevono una indennità, equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti e stabilita con legge approvata dalle due Camere."».


7.27

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: "I componenti del Parlamento ricevono una indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere."».


7.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituite il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 69 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole "del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "equiparata a quella dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti."».


7.29

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 69 della Costituzione le parole: "del Parlamento", sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».


7.30

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 69 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che disciplina anche i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche."».


7.31

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 69 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che non può eccedere, mensilmente, tre volte lo stipendio medio nazionale."».


7.0.1

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "La Camera."».


8.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo.


8.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sopprimere l'articolo.


8.3

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.


8.4

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 8 – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

        Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori dalla coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni per la Camera dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge per la elezione della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i criteri per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prestano giuramento prima di assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera, quando viene meno la possibilità di proseguire l'azione di governo secondo l'indirizzo politico risultato maggioritario nel voto per l'elezione della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei deputati qualora entro il termine di trenta giorni dalla proposta di scioglimento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al sesto comma, non sia stata proposta un'altra candidatura con una mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione del Capo dell'opposizione e ne stabilisce funzioni e prerogative. L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della Camera dei deputati nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri comporta la decadenza del Presidente del Consiglio e del Governo e l'indizione di nuove elezioni".

        2. Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono abrogati.».


8.5

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8 – 1. All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

        "All'inizio della legislatura il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri che deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.

        Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro dieci giorni dalla nomina, espone al Parlamento in seduta comune il programma del Governo e richiede la fiducia. Se il Parlamento in seduta comune accorda la fiducia, approvata per appello nominale sia dai deputati che dai senatori, entro dieci giorni il Presidente della Repubblica nomina i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se a due mesi dalla nomina del primo Presidente del Consiglio dei Ministri nessun Presidente del Consiglio ottiene la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

        Nel corso della legislatura, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, si procede con le stesse modalità di cui al comma precedente.

        Il Presidente ella Repubblica revoca i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri."».


8.6

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Governo) – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

        Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

        La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza."

        2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 93 –Il Primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."».


8.7

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Modifica all'articolo 92 della Costituzione) – 1. Il primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

        "Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri."».


8.8

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire il primo comma con il seguente:

        «1. All'articolo 92 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica", sono inserite le seguenti: "sulla base dei risultati delle elezioni"».


8.9

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Procedimento legislativo) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie nei seguenti casi:

            a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

            b) leggi in materia elettorale;

            c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

            d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, comma secondo, lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie; lettera t), limitatamente al coordinamento informatico; lettera u), limitatamente ai principi generali sul governo del territorio; commi terzo, quinto e nono; 118, commi secondo e terzo; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

            e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

            j) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

        In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato delle Autonomie che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non approvi le modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77."».

        Conseguentemente, all'articolo 32, sostituire il comma 7, con il seguente:

        «7. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza", sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti"».


8.10

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi tributarie e il ricorso all'indebitamento, le leggi di amnistia e di indulto, la formazione e l'attuazione degli atti normativi dell'unione europea, le leggi relative alla composizione del senato delle Autonomie; il funzionamento delle istituzioni territoriali, le forme di coordinamento fra Stato e regioni in materia di immigrazione; cittadinanza, stato civile, anagrafi, ordine pubblico e sicurezza, le leggi che deliberano lo stato di guerra.

        Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modifica, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva entro i successivi venti giorni, Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

        Per i disegni di legge che dispongono il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; l'ordinamento di Roma Capitale; l'ordinamento, gli organi di governo, la legislazione elettorale e le funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; il governo del territorio; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; attività culturali, turismo e ordinamento sportivo; l'esercizio della clausola di supremazia; le modalità di partecipazione di Regioni e Province autonome, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, e la legge di procedura che disciplina le modalità di tale partecipazione e la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza; la disciplina statale dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato; la disciplina del coordinamento Stato-Regioni in materia di immgrazione, ordine pubblico e tutela dei beni culturali e paesaggistici; l'intera disciplina dell'autonomia finanziaria regionale e locale (art. 119 Cost.); la legge che definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione; il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei membri degli organi regionali, nonché i loro emolumenti (fermo restando il «tetto» di cui sopra); la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».


8.11

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi che disciplinano il referendum popolare; per le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche; per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p); e 119, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, comma secondo, lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie; lettera t), limitatamente al coordinamento informatico; lettera u), limitatamente ai principi generali sul governo del territorio; commi terzo, quinto e nono; 118, commi secondo e terzo; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma; 133, primo comma; per il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie, nonché per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

        Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia invia definitiva. La Camera dei deputati, nel caso in cui le deliberazioni del Senato delle Autonomie. siano state adottate a maggioranza non minore di quella assoluta, può non conformarsi alle modificazioni proposte solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta.

        Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

        I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».

        Conseguentemente,

        a) all'articolo 32, sostituire il comma 7, con il seguente:

            «7. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza", sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti,".»


8.12

BISINELLA

Sostituire l'articolo  con il seguente: «Art. 8. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

        Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giomi successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

        Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.

        Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati".».


8.13

PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali ed elettorali e per le materie di cui all'art. 117, primo comma, lettere a), c), d), f), g) e h).

        La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati sulle residue materie di cui all'art. 117 in cui lo Stato ha legislazione esclusiva.

        La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica su tutte le materie di legislazione concorrente."».


8.14

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica per le seguenti materie:

        a) revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionali;

        b) ratifica dei trattati relativi allI appartenenza dell1Italia all'Unione Europea;

        c) elettorale;

        d) leggi che disciplinano il referendum popolare.

        In tutti gli altri casi, la funzione legislativa è esercitata in via esclusiva dalla Camera dei Deputati.

        In relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza esclusiva regionale di cui all'articolo 117, la Camera dei deputati deve sentire il Senato della Repubblica che si esplime con parere obbligatorio e non vincolante. I regolamenti di ciascuna Camera fissano il limite di tempo entro cui il parere deve essere reso, decorso il quale lo stesso s'intende espresso."».


8.15

CAMPANELLA, DE PETRIS, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, PEPE, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

        a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

        b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

        c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina deileAutorità di garanzia e di vigilanza;

        d) leggi in materia di diritti fondamentali.

        La funzione legislativa è esercitata dal Senato nelle seguenti materie:

        a) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione medesima;

        b) legislazione concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma;

        c) delegazione legislativa di cui all'articolo 76;

        d) ratifica dei trattati internazionali.

        La funzione legislativa è esercitata dalla Camera in tutte le materie non espressamente riservate al Senato della Repubblica.

        Gli atti di controllo e di indirizzo politico sono presentati e svolti presso la Camera dei deputati. Gli atti di indirizzo connessi a disegni di legge sono presentati e svolti presso la Camera cuiè assegnato il disegno di legge.

        Le funzioni parlamentari relativamente a nomine governative e di competenza parlamentare, le funzioni di indagine ed inchiesta nonché le funzioni consultive su atti del Governo sono svolte dal Senato della Repubblica."».


8.16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento nel suo complesso, con la procedura di esame e di approvazione diretta da parte della sede plenaria:

        a) per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le quali sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti con due successive deliberazioni a distanza di non meno di novanta giorni tra la prima e la seconda, salva l'applicazione dell'articolo 138;

        b) per la legge che determina le modalità di attuazione del referendum, per la deliberazione dello stato di guerra, per la legge che autorizza l'amnistia e l'indulto, per la legge che autorizza la ratifica dei trattati internazionali di cui all'articolo 80, per la deliberazione di autorizzazione al ricorso all'indebitamento per eventi eccezionali, per la legge sul contenuto di bilancio e le altre norme di cui al sesto comma dell'articolo 81, per la legge che regola l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica, le quali sono approvate con due successive deliberazioni, a distanza di non meno di quindici giorni tra la prima e la seconda.

        Ogni disegno di legge diverso da quelli di cui al primo comma, appena approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che si pronuncia nei trenta giorni successivi alla data della trasmissione. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 77.

        Qualora il Senato della Repubblica deliberi di non procedere all'esame ovvero qualora sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni per la pronuncia del Senato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione.

        Per i disegni di legge di cui il Senato della Repubblica abbia deliberato la reiezione ovvero modificazioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, è competente in via definitiva il Parlamento nel suo complesso, che si pronuncia nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se approvato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione."».


8.17

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Procedimento legislativo)

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e re altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

        La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

        Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

            a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

            b) giustizia;

            c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

            d) difesa;

            e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

            f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali."».


8.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Procedimento legislativo)

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata, nella forma di cui all'ultimo comma dell'articolo 72:

            a) disgiuntamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, secondo la procedura di cui all'articolo 138;

            b) dal Parlamento nel suo complesso per le leggi previste dagli articoli 75, secondo comma, 78, 79, 81, secondo e sesto comma, e 84, ultimo comma, che sono approvate con due successive deliberazioni, a distanza di-non meno di quindici giorni tra la prima e la seconda;

            c) esclusivamente dal Senato della Repubblica per le leggi previste dall'articolo 80, primo comma.

        Ogni disegno di legge diverso da quelli di cui al primo comma, appena approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che si pronuncia nei trenta giorni successivi alla data della trasmissione. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 77.

        Qualora il Senato della Repubblica deliberi di non procedere all'esame ovvero qualora sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni per la pronuncia del Senato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini della promulgazione.

        Per i disegni di legge di cui il Senato della Repubblica abbia deliberato la reiezione ovvero modificazioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, è competente iri via definitiva il Parlamento nel suo complesso, che si pronuncia nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se approvato, il disegno di legge è inviato dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica ai fini delia promulgazione."».


8.19

RUSSO, FABBRI, FISSORE, FILIPPI, FILIPPIN, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, CALEO, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, ZANONI, BROGLIA, ELENA FERRARA, SPILABOTTE, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Procedimento legislativo)

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nelle seguenti materie:

            a) revisione della Costituzione e approvazione di altre leggi costituzionali, di cui all'articolo 138;

            b) adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea;

            c) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali stipulati in ambito europeo e in materia di diritti umani e libertà fondamentali;

            d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

            e) ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane;

            f) norme di cui agli articolo 114, comma terzo; 117, comma quarto, quinto, sesto e settimo; 118; 119; 122,commaprimo; 125.

        Le altre leggi sono approvate ai sensi dell'articolo 72."».

        Conseguentemente:

            – all'articolo 9, capoverso «art. 71», prima delle parole «Il Senato delle Autonomie può» inserire le parole «Nelle materie di cui all'articolo 70, comma 2,»;

            – all'articolo 10, capoverso «art. 72», lettera a), sostituire le parole «Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e,» con le parole «Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, comma primo, è presentato ad una Camera e,»; all'articolo 10, capoverso «art. 72», sostituire la lettera b) con la seguente:

        b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «I disegni di legge di cui all'articolo 70, comma secondo, sono presentanti alla Camera dei deputati e, una volta approvati, sono trasmessi al Senato delle Autonomie che, in base alle norme del proprio regolamento, può deliberare di esaminarli entro quindici giorni. L'esame deve concludersi nei successivi quarantacinque giorni ovvero, nel caso dei disegni di legge di cui all'articolo 81, comma quarto, nei successivi venti.

        Il Senato può apportare modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati. In tali casi, la Camera dei deputati può approvare le modifiche apportate dal Senato o, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, le può superare. Nel caso in cui il Senato, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, si opponga all'approvazione del disegno di legge, la Camera dei deputati può superare l'opposizione deliberando con la medesima maggioranza, non prima che siano trascorsi almeno quaranta giorni dalla trasmissione del testo da parte del Senato.

        Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

        Il Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. Nel caso di disegni di legge di cui all'articolo 70, comma secondo, il termine di quarantacinque giorni, di cui al comma quinto, è ridotto a venti giorni»;

            – all'articolo 12, capoverso «articolo 77», sopprimere le lettere a), b) e c) e alla lettera d) sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: «Nel caso di materie di cui all'articolo 70,comma secondo, il Senato della Autonomie si pronuncia entro quindici giorni dalla data di trasmissione del testo da parte della Camera dei deputati;

            – all'articolo 32, sostituire il comma 7 con il seguente: ''All'articolo 73 della Costituzione, comma secondo, è aggiunto in fine il seguente periodo: ‘Nel caso di disegni di legge di cui all'articolo 70, comma secondo, l'urgenza è dichiarata dalla sola Camera dei deputati.";

            – all'articolo 32, comma 9, sopprimere la lettera b.);

            – all'articolo 32, sopprimere il comma 12.».


8.20

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Articolo 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonchè per le leggi:

            a) In materia di sistemi elettorali;

            b) In materia di Salute e trattamenti sanitari;

            c) In materia di esercizio del diritto di voto;

        Le altre leggi sono approvate dalla camera dei Deputati.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberate, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

        Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114 terzo comma, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonchè per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora li Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonchè formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».


8.21

CHITI, DE PETRIS, CAMPANELLA, GOTOR, ALBANO, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, BROGLIA, BUEMI, CASALETTO, CASSON, CERVELLINI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DIRINDIN, GAMBARO, GATTI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, SILVESTRO, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Funzione legislativa paritaria)

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    "Articolo 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi:

            a) in materia di sistemi elettorali;

            b) in materia di legge europea, di delegazione europea e di ordinamenti dell'Unione europea;

            c) concernenti le materie di cui ai seguenti articoli: 6, 7, comma secondo, 8, comma terzo, 10, commi secondo e terzo, 13, 14, comma secondo, 15, comma secondo, 16, 21, commi primo, secondo e terzo, 24, commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48, commi terzo e quarto, 51,60, comma secondo, 65,66, 69, 75, 80, 87, comma nono, 98, comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 117 comma secondo, lettera m, 125, 135, comma quinto e sesto, 137, comma secondo.

        Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati, secondo le nonne di cui all'articolo 72."».


8.22

COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Regioni e delle Autonomie locali che, entro quindici giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo.

        Il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali si pronuncia nei trenta giorni successivi, esprimendo un voto favorevole, contrario o con richieste di modifica. La Camera dei deputati può in ogni caso, nei successivi trenta giorni, procedere all'approvazione del disegno di legge.

        È tuttavia richiesta la maggioranza assoluta ove il Senato abbia espresso a maggioranza assoluta il voto contrario o richieste di modifiche che la Camera dei Deputati non intenda accogliere

        I disegni di legge di cui all'articolo 81, comma quarto, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Regioni e delle Autonomie che può esprimere un voto contrario o deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto- previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».


8.23

COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        " 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Regioni e delle Autonomie locali che, entro quindici giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo.

        Il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali si pronuncia nei trenta giorni successivi, esprimendo un voto favorevole, contrario o con richieste di modifica; La Camera dei deputati può in ogni caso, nei successivi trenta giorni, procedere all'approvazione del disegno di legge.

        È tuttavia richiesta la maggioranza assoluta ove il Senato abbia espresso a maggioranza assoluta il voto contrario o richieste di modifiche che la Camera dei Deputati non intenda accogliere.

        Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, comma terzo, 114, comma terzo, 117, commi secondo, lettere e) p) e u), quarto, quinto; sesto e decimo, 118, comma quarto, 119, 120, comma secondo, e 122, comma primo, nonchè per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché per le leggi approvate ai sensi dell'articolo, 117, comma quinto la Camera dei deputati può non conformarsi al voto contrario o alle modificazioni proposte dal Senato delle Regioni e delle Autonomie locali solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati."».


8.24

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8.

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali e le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

        Il Senato ha competenza legislativa esclusiva sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio.

        Tutte le altre leggi, non di competenza esclusiva del Senato, sono approvate dalla sola Camera dei deputati.

        Ogni disegno di legge prima del voto finale della Camera dei deputati è trasmesso al Senato per l'Europa e le autonomie che, entro dieci giorni, dovrà esprimere un parere vincolante sulla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea."».


8.25

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

    «Art. 8. - (Modifica all'articolo 70 della Costituzione) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni volta che ne fa richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione."».


8.26

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Procedimento legislativo) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

            a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

            b) disegni di legge con-cernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

        Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

        Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agri articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), t) e u), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

        Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

        I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decido no Le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindaca bile in alcuna sede."».


8.27

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Modifica all'articolo 70 della Costituzione – Funzione legislativa). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo camma, e 133, secondo comma.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo camma."».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.


8.28

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

        Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

            a) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

            b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

            c) perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;

            d) cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione; giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;

            e) norme generali sull'istruzione;

            f) leggi di attuazione dell'articolo 119.

        Sono esaminati da! Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

            a) statuti speciali delle Regioni;

            b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

            c) princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;

            d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

        la Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.

        Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva."».


8.29

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Procedimento legislativo)

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge; sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non

        sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del

        secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi."».


8.30

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Procedimento legislativo) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

            a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

            b) disegni di legge con-cernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

        Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

        Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), t) e u), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

        Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

        I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindaca bile in alcuna sede."».


8.31

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

            a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

            b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

            c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

            d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

            e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

            f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

        Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione-ua-parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77''. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5."».

        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le procedure di cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 70».


8.32

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Modifica all'articolo 70 della Costituzione – Funzione legislativa). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche al disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva; i termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma."».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.


8.33

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

        Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

            a) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

            b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

            c) perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;

            d) cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;

            e) norme generali sull'istruzione

            f) leggi di attuazione dell'articolo 119.

        Sono esaminati dal Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

            a) statuti speciali delle Regioni;

            b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

            c) princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;

            d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

        La Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.

        Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva."».


8.34

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

        Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

        – costituzionale ed elettorale;

        – di delegazione legislativa;

        – di concessione di amnistia e indulto;

        – di conversione di decreti-legge;

        – di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;

        – di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;

        – di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

        – di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;

        – di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

        Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge."».


8.35

BENCINI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

            a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

            b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

            c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

            d) leggi in materia di diritti fondamentali;

            e) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione;

            f) ratifica dei trattati internazionali.

        Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, secondo le norme di cui all'articolo 72."».


8.36

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

        La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

        Il Senato delle Autonomie ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

            a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

            b) giustizia;

            c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

            d) difesa;

            e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

            f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali."».


8.37

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). – 1. All'articolo 70 della Costituzione, al primo comma, la parola: "collettivamente" è soppressa.».


8.38

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati."».


8.39

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (La funzione legislativa). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

        Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.

        Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.

        Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata."».


8.40

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1


8.41

MATURANI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 70» con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale, di referendum popolare ed in materia di organi ed istituzioni di rilevanza costituzionale, per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di determinazione delle modalità di partecipazione dell'Italia all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, per le leggi che dispongono nelle materie di cui all'articolo 117,comma secondo, lettere m) e p) e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

        Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre dì esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

        Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo; lettera u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, attività di indagine sullo stato di attuazione delle leggi, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.».


8.42

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 70» con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quinto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

        La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

        Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

            a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

            b) giustizia;

            c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

            d) difesa;

            e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

            f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali.».


8.43

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70» sopprimere il primo comma.


8.44

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art. 70» sopprimere il primo comma.


8.45

VERDUCCI, MATURANI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, per le leggi in materia elettorale e di referendum popolare, per le leggi che dispongono nelle materie di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere m) e p).».

        Conseguentemente, al quarto comma sostituire le parole: «lettere p)con la seguente: «lettera».


8.46

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 70» sostituire il primo comma con i seguenti:

        «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

        Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.».


8.47

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, alinea «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.».


8.48

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame delle leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi sui diritti civili e politici, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, le leggi elettorali e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente.».


8.49

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, dopo le parole «collettivamente dalle due Camere», inserire le seguenti: «per le leggi elettorali,».


8.50

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine.


8.51

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, dopo le parole: «altre leggi costituzionali» aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e per la legge di delegazione europea».


8.52

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo le parole: «leggi costituzionali» aggiungere le seguenti: «, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, le leggi che disciplinano il referendum popolare, le leggi relative alle materie e alle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p).».


8.53

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «art. 70», comma 1, dopo le parole: «leggi costituzionali» aggiungere le seguenti: «, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.».


8.54

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le leggi concernenti la partecipazione delle regioni e delle autonomie all'equilibrio economico e finanziario.».


8.55

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, dopo le parole: «altre leggi costituzionali», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi concernenti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le parti di interesse delle Autonomie territoriali.».


8.56

COCIANCICH, FISSORE, CANDIANI, PICCINELLI, MIRABELLI, CARDINALI, RITA GHEDINI, FAVERO, FEDELI, GUERRIERI PALEOTTI, TARQUINIO, CHITI, BERGER, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le leggi che riguardano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, la legge di delegazione europea e la legge europea, nonché le leggi di ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».

        Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole: «nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».


8.57

RUSSO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, BORIOLI, BROGLIA, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOMASELLI, ZANONI

Al comma 1, capoverso «Art. 70.», apportare le seguenti modifiche:

        a) al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per le leggi in materia di organi costituzionali, per le leggi elettorali, per le leggi che disciplinano i referendum popolari, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, nonché per le leggi nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera p)»;

        b) sostituire il quarto comma con il seguente: «Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), terzo, quarto, quinto, sesto e decimo,118,quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato delle Autonomie a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.»;

        c) al quinto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per tali disegni di legge, qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato delle Autonomie a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».


8.58

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, primo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».


8.59

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70.», dopo il primo comma, inserire il seguente:

        «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».


8.60

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 70.», dopo il primo comma, inserire il seguente:

        «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».


8.61

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70.», dopo il primo comma, inserire il seguente:

        «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».


8.62

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», dopo il primo comma inserire il seguente:

        «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente per le leggi di attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».


8.63

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.


8.64

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.


8.65

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.


8.66

MARAN, SUSTA

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», dopo il secondo comma inserire il seguente:

        «Con legge costituzionale sono definite le materie regolate dalle leggi organiche. Le leggi organiche sono approvate a maggioranza dei tre quinti alla Camera e con la maggioranza assoluta al Senato. Sono sempre organiche le materie che regolano il funzionamento degli organi dello Stato e la legge elettorale nazionale».

        Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Articolo 57», sopprimere il terzo comma.


8.67

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il terzo comma.


8.68

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il terzo comma.


8.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1 capoverso «Articolo 70», sostituire il terzo comma con i seguenti:

        «0gni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera. Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata».

        Conseguentemente sopprimere i commi dal quarto alla fine dell'articolo.


8.70

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Articolo70», sostituire il terzo comma con il seguente:

        «Dopo l'approvazione della Camera dei deputati il disegno di legge è trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo, pronunciandosi nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.».


8.71

PAGLIARI, FAVERO, CANTINI, MIRABELLI, DI GIORGI, SCALIA, PADUA, DEL BARBA, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «Articolo 70.», sostituire il terzo comma con il seguente:

        «Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle autonomie può deliberare proposte di modificazioni del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia entro i successivi venti giorni. Nel caso in cui la Camera approvi il testo come emendato dal Senato, la legge può essere promulgata. Nel caso in cui, invece, la Camera respinga, anche in parte, le modifiche, entro i successivi venti giorni si pronuncia una commissione di concertazione composta paritariamente da deputati e senatori. Tenendo conto del dibattito e dei risultati della Commissione, la Camera, entro ulteriori venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.».

        Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.» con le seguenti: «la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle autonomie o al testo eventualmente approvato dalla Commissione paritetica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti».


8.72

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma sopprimere il primo periodo.


8.73

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», al terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dopo l'approvazione della Camera dei deputati il disegno di legge è trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo.».


8.74

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», al terzo comma, primo periodo, sopprimere la parola: «immediatamente».


8.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma sostituire dalle parole: «delle Autonomie che» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.».


8.76

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: «delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» con le seguenti: «che lo esamina secondo le norme stabilite dal proprio regolamento».

        Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo del terzo comma.


8.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


8.78

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma 3, sopprimere le parole: «dieci giorni».


8.79

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «trenta giorni».


8.80

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzocomma, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «cinque giorni».


8.81

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «su richiesta di un terzo» con le seguenti: «su richiesta di un quarto».


8.82

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «di un terzo» con le seguenti: «della metà più uno».


8.83

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «di un terzo» con le seguenti: «della maggioranza».


8.84

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «due quinti».


8.85

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può disporre», con le seguenti: «dispone».


8.86

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire la parola: «disporre» con la seguente: «deliberare».


8.87

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pronunciandosi nei successivi trenta giorni».


8.88

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere il secondo periodo.


8.89

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quaranta».


8.90

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».


8.91

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».


8.92

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


8.93

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere le parole: «può deliberare».


8.94

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «può deliberare» con la seguente: «delibera».


8.95

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «proposte di modificazione» con la seguente: «modificazioni».


8.96

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.».


8.97

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame, o non approvi modifiche entro i termini previsti, o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, la legge può essere promulgata.».


8.98

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Qualora il Senato delle Autonomie non approvi modifiche entro i termini previsti o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, la legge può essere promulgata.».


8.99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art 70», al terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


8.100

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», terzo comma, sopprimere la parola: «inutilmente».


8.101

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», terzo comma, sopprimere le parole: «, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva,».


8.102

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», terzo comma, dopo la parola: «promulgata» inserire le seguenti: «Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.».


8.103

PAGLIARI, MIRABELLI, DI GIORGI, FAVERO, GOTOR, CANTINI, LEPRI, DEL BARBA, PADUA, SCALIA, CIRINNÀ, PEZZOPANE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il terzo comma inserire il seguente:

        «La funzione legislativa ordinaria deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione.».


8.104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art 70», sopprimere il quarto comma.


8.105

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art 70», sopprimere il quarto comma.


8.106

DE BIASI, DIRINDIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70.», sostituire il quarto comma con il seguente:

        «Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 32, comma secondo, 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere m), p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».


8.107

PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «lettere p) e u)» con le seguenti: «lettere p), u) e v)».


8.108

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo le parole: «lettera p) e u),»inserire  le seguenti: «lettera e), lettera g), lettera h), lettera m), lettera n), lettera r), lettera z)».


8.109

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sopprimere le parole: «nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».


8.110

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 capoverso «Art. 70», quinto comma, sopprimere le parole: «la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti».


8.111

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, CAMPANELLA, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma sostituire le parole da: «la Camera dei deputati» fino alla fine con le seguenti: «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».


8.112

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire le parole: «la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «la Camera si conforma alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie».


8.113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


8.114

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo le parole: «Autonomie» inserire la seguente: «territoriali».


8.115

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1 capoverso «Art. 70», al quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Laddove invece la Camera dei deputati si conformi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie, alla legge promulgata non si applica l'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1».


8.116

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, dopo il quarto capoverso, inserire il seguente:

        «I Presidenti del Senato delle Autonomie e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».


8.117

SACCONI, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AUGELLO, AZZOLLINI, BONAIUTI, TORRISI, AIELLO, BIANCONI, BILARDI, CARIDI, CHIAVAROLI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, D'ALÌ, DALLA TOR, D'ASCOLA, DI GIACOMO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, PAGANO, LUCIANO ROSSI, VICECONTE, LANGELLA

Al primo comma, sopprimere il quinto capoverso.


8.118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.


8.119

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.


8.120

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, sopprimere il primo periodo.


8.121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


8.122

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «cinque giorni».


8.123

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quintocomma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «dieci giorni».


8.124

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo «70» della Costituzione ivi richiamato, quinto comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».


8.125

MUSSINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «delle Autonomie» fino a: «componenti».


8.126

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, nell'articolo 70 della Costituzione ivi richiamato, quinto comma, sopprimere il secondo periodo.


8.127

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma 5, sopprimere il secondo periodo.


8.128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma l, capoverso «Art. 70», al quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


8.129

GOTOR, CHITI, CORSINI, TOCCI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il quinto comma inserire il seguente:

        «Per i disegni di legge che dispongono norme generali che incidono prevalentemente sui diritti fondamentali civili e politici e sulle libertà inviolabili della persona contenuti nella prima parte della Costituzione, la Camera dei deputati, per opporsi alle modifiche proposte dal Senato delle autonomie, deve pronunciarsi con la maggioranza dei tre quinti».


8.130

DALLA ZUANNA, MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il quinto comma, inserire il seguente:

        «Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge di cui all'articolo 117, commi secondo, lettere m), n), p), s) e u), e sesto; in tal caso non si applicano i commi. terzo e quarto del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiamare a sé l'esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall'assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all'esame degli articoli».

        Conseguentemente, all'articolo 8, capoverso «Art. 70», il quarto comma è sostituito dal seguente:

        «Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi quarto e decimo, 118, terzo e quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti».


8.131

DALLA ZUANNA, MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il quinto comma, inserire il seguente:

        «Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e terzo comma; in tal caso non si applicano i commi terzo e quarto del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiamare a sé l'esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall'assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all'esame degli articoli».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 26 con il seguente:

        «Art. 26. – 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 117 – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

        Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

            a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

            b) immigrazione;

            c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

            d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

            e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

            f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

            g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

            h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

            i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

            l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

            m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

            n) norme generali sull'istruzione;

            o) previdenza sociale;

            p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;

            q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

            r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

            s) tutela dei beni culturali;

        s-bis) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;

        s-ter) ordinamento della comunicazione;

        s-quater) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.

        Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

            a) commercio con l'estero;

            b) turismo;

            c) tutela e sicurezza del lavoro;

            d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

            e) professioni;

            f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alt 'innovazione per i settori produttivi;

            g) tutela della salute;

            h) alimentazione;

            l) ordinamento sportivo;

            m) protezione civile;

            n) governo del territorio;

            o) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;

            p) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;

            q) previdenza complementare e integrativa;

            r) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

            s) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

            t) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

            u) forme di cooperazione tra gli enti locali.

        Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

        Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

        Nelle materie di legislazione concorrente la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale. Ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera, su iniziativa del Governo, delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.

        Il precedente comma si applica anche nelle materie di legislazione residuale, ma la deliberazione di cui al secondo periodo del medesimo è adottata a maggioranza dei tre quinti dei deputati.

        Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

        La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

        Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

        La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

        Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."».

        Conseguentemente, all'articolo 8, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto comma con il seguente:

        «Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi sesto e decimo, 118, terzo e quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti»


8.132

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il sesto comma.


8.133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il sesto comma.


8.134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al sesto comma, sopprimere le parole: «delle Autonomie».


8.135

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sesto comma, dopo la parola: «Autonomie», inserire la seguente: «territoriali».


8.136

LEPRI, MATURANI, TONINI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, DEL BARBA, DI GIORGI, FAVERO, RUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «Le norme generali delle materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni di cui all'articolo 117, terzo comma hanno rilievo di legge regionale e sono approvate dal Senato delle Autonomie».

        All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso «Il Senato delle», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «La Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e il Governo possono richiedere al Senato delle Autonomie di procedere all'esame di un disegno di legge di rilievo regionale sulle norme generali delle materie attribuite alla potestà esclusiva delle Regioni di cui all'articolo 117 comma 3, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, o lo renda necessario la realizzazione di programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale. In tal caso, il Senato delle Autonomie procede all'esame e si pronuncia entro sei mesi dalla data di deliberazione del Governo o della Camera dei deputati.».

        Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3 sopprimere il seguente comma:

        «Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico sociali di interesse nazionale».


8.137

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Procedimento legislativo). 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i-disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonchè nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità'rispetto- alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero perla tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 10, con il seguente:

        «Art. 10. - (Modificazioni all'articolo 72 della Costituzione). 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente: ''Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

        Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

        Può altresì, stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali- casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

        La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

        Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì'le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

        Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme dei proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

        Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro''».


8.138

BISINELLA, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione e'sostituito dal seguente: ''Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonchè nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132,-secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle-modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: ''dei propri componenti,'' sono inserite le seguenti: ''e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70''.».


8.139

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117 terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, compostoda quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 11, con il seguente:

        «Art. 11.  - 1. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: ''Se le Camere'' sono inserite le seguenti: '', secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 70''.».


8.140

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro; una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma puo'avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro-senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

        «Art. 12. - 1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, dopo le parole: ''delegazione delle Camere,'' sono inserite le seguenti: ''secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70'';

        b) al secondo comma, le parole da: ''alle Camere'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata'';

        c) al terzo comma, dopo le parole: ''Le Camere'' sono inserite le seguenti: '', secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70''.».


8.141

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Procedimento legislativo). — 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione- da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di –legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di-conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni- di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera del deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125,132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alfa composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera a), con la seguente:

            «a) al primo comma, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70».


8.142

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Procedimento legislativo). — 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal-terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decine in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per lo tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera b), con la seguente:

        «b) al secondo comma, le parole da: ''alle Camere'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70 che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata''».


8.143

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini-sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina j disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può. proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in vin definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo. I Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera c), con la seguente:

        «c) al terzo comma, dopo le parole: ''Le Camere'' sono inserite le seguenti: '', secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70''».


8.144

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. (Procedimento legislativo). — 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di- legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. [termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. 8opo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125; 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindaca bile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 15, con il seguente:

        «Art. 15. - (Ratifica dei trattati internazionali). – 1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 80. – E' autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi''.».


8.145

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Procedimento legislativo) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. l termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        li Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato èesercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due. Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«15-bis.

(Bilanci e rendiconto)

        1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: ''1. Sono approvati ogni annoi bilanci e il rendiconto. consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma''.».


8.146

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Procedimento legjslativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti lo determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui dll'articolo 117,secondo camma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della –Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge deifo Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo 16 con il seguente:

        «Art. 16. - (Inchieste parlamentari) – 1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: ''La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione''.»


8.147

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della- Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni; può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, Iettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o. alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte .

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei –deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

        Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «Art. 118», dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) al quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma''.».


8.148

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Procedimento legislativo) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i-disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delfe funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione-rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117,commiquinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere passano convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione'del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della-Repubblica-ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle fin alito , di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni, Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

        Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «Art. 118», dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        ''La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni''.».


8.149

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art.-70. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali lo Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione del decreti-legge.

        Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge lo Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

        La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui lo Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo camma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

        Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati ovvero per lo tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che. decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

        L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

        I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire lo decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindaca bile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dairispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi''.».

Conseguentemente, all'articolo 33, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «13-bis. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

        13-ter. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui».


8.1000/1

CHITI, CORSINI, GATTI, TURANO, BROGLIA, CASSON, STEFANO, ALBANO, BUEMI, MUCCHETTI, D'ADDA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, DIRINDIN, MICHELONI, CAPACCHIONE, TOCCI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MINEO, LO GIUDICE, GIACOBBE, BOCCHINO, CAMPANELLA, RICCHIUTI, CERVELLINI, PETRAGLIA, BENCINI, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MARIO MAURO, MASTRANGELI, MUSSINI, ORELLANA, COMPAGNONE, BIGNAMI, DI MAGGIO

All'emendamento 8.1000, sostituire il primo capoverso  con il seguente:

        «Art. 8 – (Funzione legislativa paritaria) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonché per le leggi:

            a) in materia di sistemi elettorali e di tutela delle minoranze linguistiche;

            b) in materia di legge europea, di delegazione europea e di ordinamenti dell'Unione europea nonché di ratifica dei trattati internazionali;

            c) concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose di cui agli articoli 7 e 8, la condizione giuridica dello straniero di cui all'articolo 10, le libertà personali di cui agli articoli 13, 14 comma 2, 15 comma secondo e 16, la libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 2l commi primo, secondo e terzo, le garanzie processuali di cui agli articoli 24 commi primo e secondo, 25 e 27, la tutela della salute e della libera determinazione di cui all'articolo 32 comma secondo, i diritti o diritti politici e sindacali di cui agli articoli 40, 48, 5L e 98 comma terzo, i casi di ineleggibilità, di incandidabilità e di conflitti di interesse di cui agli articoli 65 e 66, le norme in tema di referendum popolare, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la magistratura ordinaria e il Consiglio Superiore della Magistratura di cui agli articoli 100 comma terzo, 103, 104 e 108, l'esercizio della giurisdizione di cui all'articolo 111, l'articolo 117, secondo comma, lettera m), p), la Corte Costituzionale di cui agli articoli 135 comma quinto e sesto e 137 comma secondo"».


8.1000/2

CAMPANELLA, BOCCHINO, BENCINI, BATTISTA, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, ORELLANA

All'emendamento 8.1000, sostituire il primo capoverso  con il seguente:

        «Art. 8. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dai Senato della Repubblica nei seguenti casi:

            a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

            b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

            c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

            d) leggi in materia di diritti fondamentali.

        La funzione legislativa è esercitata dal Senato nelle seguenti materie:

            a) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione medesima;

            b) legislazione concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma;

            c) delegazione legislativa di cui all'artitolo 76;

            d) ratifica dei trattati internazionali.

        La funzione legislativa è esercitata dalla Camera in tutte le materie non espressamente riservate al Senato della Repubblica.

        Gli atti di controllo e di indirizzo politico sono presentati e svolti presso la Camera dei deputati. Gli atti di indirizzo connessi a disegni di legge sono presentati e svolti presso la Camera cui è assegnato il disegno di legge.

        Le funzioni parlamentari relativamente a nomine governative e di competenza parlamentare, le funzioni di indagine ed inchiesta nonché le funzioni consultive su atti del Governo sono svolte dal Senato della Repubblica"».


8.1000/3

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sopprimere il primo comma.


8.1000/4

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        « Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali per le leggi che disciplinano il referendum popolare; per le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche; per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), limitatamente alla determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e lettera p); e 119, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie; lettera t), limitatamente al coordinamento informatico; lettera u), limitatamente ai principi generali sul governo del territorio; commi quarto, quinto, settimo e ottavo; 118, commi secondo e terzo; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma; 133, primo comma; per il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

        Conseguentemente,

            a) sopprimere il quarto comma;

            b) al quinto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali disegni di legge la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei sui componenti, solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti».


8.1000/5

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire i commi primo, secondo, terzo e quarto con i seguenti:

        «La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera nei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

            a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

            b) leggi in materia elettorale;

            c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

            d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, comma secondo, lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie; lettera m), limitatamente alla determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; lettera t), limitatamente al coordinamento informatico; lettera u), limitatamente ai principi generali sul governo del territorio; commi quarto, quinto, settimo e ottavo; 118, commi secondo e terzo; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

            e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

            f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

        In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non approvi le modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

        Conseguentemente, al quinto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali disegni di legge la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei sui componenti, solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti».


8.1000/6

BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA

All'emendamento 8.1000, capoverso: «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».


8.1000/7

AZZOLLINI

All'emendamento 8.1000, capoverso: «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p) e per le norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma , lettera e), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

        Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere la parola: «119».


8.1000/8

AZZOLLINI

All'emendamento 8.1000, capoverso: «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p) e per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), 119, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

        Conseguentemente al quarto comma, sopprimere la parola: «119».


8.1000/9

MUCCHETTI, CASSON, CHITI, D'ADDA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».


8.1000/10

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa- è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».


8.1000/11

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera. e), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».


8.1000/12

BONFRISCO

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».


8.1000/13

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BOCCHINO, BIGNAMI, MUSSINI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

        Il Senato della Repubblica approvale leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma».


8.1000/14

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, BIGNAMI, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione a11'articolo 117, secondo comma, lettera p), per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 1, lettera e), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».


8.1000/15

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 8.1000, al capoverso: «Art. 70», apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il primo comma con il seguente: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quinto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio»;

            b) sostituire il secondo comma con il seguente: «La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato;

            c) sostituire il terzo, quarto, quinto e sesto comma con il seguente:

        «Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

            a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

            b) giustizia;

            c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

            d) difesa;

            e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

            f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali».


8.1000/16

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di- attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia, all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».


8.1000/17

BENCINI, CAMPANELLA, MAURIZIO ROMANI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 8.1000, capoverso: «Art. 70», sostituire dalle parole: «dalle due Camere» fino alla fine, con le seguenti: «dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

            a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

            b) leggi in materia elettorale di competenza statale;

            c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

            d) leggi in materia di diritti fondamentali;

            e) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione;

            f) ratifica dei trattati internazionali.

        Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, secondo le norme di cui all'art. 72».


8.1000/18

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 8.1000, capoverso: «Art. 70», sostituire dalle parole: «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» fino alla fine, con le seguenti: « per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

        Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.

        Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime-parere di costituzionalità.

        Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.

        Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.».


8.1000/19

TURANO

All'emendamento 8.100, capoverso «Art. 70» sostituire le parole: «per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione» con le seguenti: «nonché per le leggi:

            a) in materia di sistemi elettorali e di tutela delle minoranze linguistiche;

            b) in materia di legge europea, di delegazione europea e di ordinamenti dell'Unione europea nonché di ratifica dei trattati internazionali;

            c) concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose di cui agli articoli 7 e 8, la condizione giuridica dello straniero di cui all'articolo 10, le libertà personali di cui agli articoli 13, 14 con1ID.a 2, 15 comma secondo e 16, la libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 commi primo, secondo e terzo, le garanzie processuali di cui agli articoli 24 commi primo e secondo, 25 e 27, la tutela della salute e della libera determinazione di cui all'art. 32 comma secondo, i diritti politici e sindacali di cui agli articoli 40, 48, 51 e 98 comma terzo, i casi di ineleggibilità, di incandidabilità e di conflitti di interesse di cui agli articoli 65 e 66, le norme in tema di referendum popolare, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la magistratura ordinaria e il Consiglio Superiore della Magistratura di cui agli articoli 100 comma terzo, 103, 104 e 108, l'esercizio della giurisdizione di cui al1'articolo 111, la Corte Costituzionale di cui agli articoli 13.5 comma quinto e sesto e 137 comma secondo;

            d) in materia di legge finanziaria e di bilancio».


8.1000/20

MATURANI, VERDUCCI, CARDINALI, ANGIONI, CAPACCHIONE, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, ELENA FERRARA, FILIPPI, FISSORE, GIANLUCA ROSSI, VACCARI, ZANONI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire le parole: «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» con le seguenti: «per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di determinazione delle modalità di partecipazione dell'Italia all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea».


8.1000/21

FORNARO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «e le altre leggi costituzionali,» inserire le parole: «per le leggi elettorali,».

 


8.1000/22

COCIANCICH, GIOVANNI MAURO, FLORIS, CHITI, PICCOLI, MUSSINI, RITA GHEDINI, ELENA FERRARA, PICCINELLI, FISSORE, GINETTI, LIUZZI, GUERRIERI PALEOTTI, CARDINALI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,», inserire le seguenti: «per le leggi che danno attuazione ai vincoli derivanti dall'Unione europea e le leggi ordinamentali europee,».


8.1000/23

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p)inserire le seguenti: «per le leggi di cui all'articolo 117, quarto comma, per la deliberazione di autorizzazione al ricorso all'indebitamento per eventi eccezionali, per la legge sul contenuto di bilancio e le altre norme di cui al sesto comma dell'articolo 81.».

 


8.1000/24

DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, BROGLIA, FAVERO, GATTI, CHITI, LAI, ROMANO

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art 70», sostituire le parole: «per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p)con le seguenti: «per le leggi che dispongono nelle materie di cui agli articoli 32, secondo comma, all'articolo 117, secondo comma, lettere m)e p),».


8.1000/25

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, BATTISTA, MUSSINI, ORELLANA

All'emendamento 8.1000,  capoverso «Art. 70», alprimo comma, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

        Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.».


8.1000/26

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, sostituire le parole: «all'articolo 117, secondo comma, lettera p), », con le seguenti: «all'articolo 117, secondo comma, lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie, e lettera p),».


8.1000/27

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che attengono ai diritti fondamentali».

 


8.1000/28

LAI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «secondo comma, lettera p)inserire le seguenti: «per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117,comma 2, lettera e),».


8.1000/29

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al primo comma, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,».


8.1000/30

MOLINARI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «secondo comma, lettera p)» inserire le seguenti: «per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 1, lettera e)».


8.1000/31

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 8.1000, al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire dalle parole: «lettera p)» fino alla fine del comma, con le seguenti: «lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117,commi quinto e nono, 118, commi secondo e quarto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».


8.1000/32

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente per le leggi di attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».


8.1000/33

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per la legge europea e per la legge di delegazione europea».


8.1000/34

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le leggi concernenti la partecipazione delle regioni e delle autonomie all'equilibrio economico e finanziario,».


8.1000/35

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8. 1000 capoverso «Art. 70» primo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119 e 120, secondo comma.».


8.1000/36

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8. 1000, al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.».


8.1000/37

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma inserire il seguente:

 «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quarto, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».


8.1000/38

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA, LUCIDI, PETROCELLI, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Il Senato ha competenza legislativa esclusiva sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio.».


8.1000/39

MARAN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente:

        «Con legge costituzionale sono definite le materie regolate dalle leggi organiche. Le leggi organiche sono approvate a maggioranza dei tre quinti alla Camera e con la maggioranza assoluta al Senato. Sono sempre organiche le materie che regolano il funzionamento degli organi dello Stato la legge elettorale nazionale».


8.1000/40

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma.


8.1000/41

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sopprimere il terzo comma.


8.1000/42

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con i seguenti:

        «Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.

        Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.».

        Conseguentemente sopprimere i commi dal quarto alla fine dell'articolo.


8.1000/43

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il seguente: «Ogni disegno di legge diverso da quelli di cui al comma 1, quando è approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, nei trenta giorni successivi, può deliberare proposte di modificazione del testo. Su tali proposte la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora sia inutilmente decorso il predetto termine di trenta giorni per la deliberazione del Senato, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.».


8.1000/44

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 8.1000, sostituire ovunque ricorrano le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato delle Autonomie della Repubblica».


8.1000/45

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al terzo comma sostituire le parole: «su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» con le seguenti: «esprime parere di costituzionalità».


8.1000/46

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «su richiesta di un terzo» con le seguenti: «su richiesta di un quarto».


8.1000/47

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al terzo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La Camera dei deputati, nel caso in cui le deliberazioni del Senato della Repubblica siano state adottate a maggioranza non minore di quella assoluta, può non conformarsi alle modificazioni proposte solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta».


8.1000/48

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».


8.1000/49

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può disporre di esaminarlo», con le seguenti: «lo esamina».


8.1000/50

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «proposte di modificazione» con la seguente: «modificazioni».


8.1000/51

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei sessanta giorni successivi il Senato della Repubblica può proporre modificazioni del testo».


8.1000/52

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole da «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» fino alla fine con le seguenti: «che lo esamina secondo le norme stabilite dal proprio regolamento».


8.1000/53

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le parole: «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo».


8.1000/54

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.


8.1000/55

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.


8.1000/56

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire i commi quarto e quinto con il seguente:

        «Nel caso in cui il senato della Repubblica abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, l'esame del disegno di legge è deferito ad- un Comitato paritetico composto da ventuno deputati e da ventuno senatori designati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal presidente del senato. Il Comitato, esaminate le disposizioni oggetto delle proposte di modificazione approvate dal Senato, trasmette, entro quindici giorni, al presidente della Camera un testo sul quale la Camera stessa delibera in via definitiva. Qualora il Comitato non trasmetta il testo nel termine di quindici giorni, la Camera dei deputati si pronuncia sulle proposte di modifica approvate dal Senato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».


8.1000/57

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto comma con il seguente: «Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi, entro venti giorni dalla loro trasmissione, con una votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Sulla reiezione di tali modificazioni non è consentita la posizione della questione di fiducia da parte del Governo».


8.1000/58

GUERRA, DIRINDIN, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo le parole: «terzo comma, 117, commi secondo,» inserire le seguenti: «lettere e), con riferimento al coordinamento del sistema tributario e».


8.1000/59

PICCOLI, ZANETTIN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «lettera u)», con le seguenti: «lettere p), u) e v)».


8.1000/60

DALLA ZUANNA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «lettera u)» con le seguenti: «lettere m), s) e u)».


8.1000/61

BISINELLA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «lettera u)» con le seguenti: «lettere m) ed u)».


8.1000/62

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «lettera u)» inserire le seguenti: «, limitatamente al governo del territorio,».

 


8.1000/63

COCIANCICH, FLORIS, CHITI, MUSSINI, LIUZZI, CARDINALI, GIOVANNI MAURO, RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70» al quarto comma, sostituire le parole: «117, commi secondo, lettera: u), quarto, sesto e decimo», con le seguenti: «117, commi primo, secondo, lettera u), quarto, sesto e decimo».


8.1000/64

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 8.1000, al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sopprimere le parole: «120, secondo comma».


8.1000/65

MARTINI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «e 132, secondo comma» inserire le seguenti: «nonché per le leggi che approvano le disposizioni generali e comuni di cui all'articolo 117, secondo comma».


8.1000/66

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «nella votazione finale» con le seguenti: «nella votazione articolo per articolo, sull'articolo relativo, e nella votazione finale».


8.1000/67

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta» con le seguenti: «a maggioranza dei due terzi».


8.1000/68

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «a maggioranza dei presenti».


8.1000/69

MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato delle Autonomie a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.»;

        al quinto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per tali disegni di legge, qualora la proposta di modificazione sia deliberata dal Senato delle Autonomie a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».


8.1000/70

PAGLIARI, DI GIORGI, FAVERO, PEZZOPANE, CANTINI, MIRABELLI, CIRINNÀ, DEL BARBA, PADUA, SCALIA

All'emendamento 8.1000, al capoverso «Art. 70», dopo il quarto comma inserire il seguente: «La funzione legislativa ordinaria deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione.».


8.1000/71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.


8.1000/72

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, TORRISI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.


8.1000/73

AZZOLLINI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il quinto comma con il seguente:

        «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro trenta giorni dalla data della trasmissione».


8.1000/74

PALERMO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sostituire il quinto comma con il seguente: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, proposte di modificazione entro quindici giorni daila data della trasmissione. Qualora sia inutilmente decorso il predetto termine, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata».


8.1000/75

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sopprimere le parole da: «entro quindici giorni» fino alla fine.


8.1000/76

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, PEPE, DE PIN, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», nel quinto comma, sostituire le parole da: «entro quindici giorni» fino alla fine con le seguenti: «secondo le norme del proprio regolamento».


8.1000/77

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, NUGNES

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».


8.1000/78

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sostituire le parole: «le disposizioni di cui al comma precedente», con le seguenti: «le disposizioni di cui al comma 3».


8.1000/79

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», dopo il quinto comma, inserire il seguente:

        «I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».


8.1000/80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», sopprimere il sesto comma.


8.1000/81

MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», al sesto comma, dopo le parole: «attività conoscitive» inserire le seguenti: «e d'inchiesta».


8.1000/82

DALLA ZUANNA, PALERMO

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 70», ultimo comma, aggiungere il seguente periodo: «Per una sola volta, il Senato della Repubblica può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'esame di un disegno di legge in corso di lettura presso la Camera dei deputati ai sensi del secondo comma sia sospeso qualora si configuri il rischio di ledere le competenze legislative delle Regioni, il principio di sussidiarietà, ovvero il diritto dell'Unione europea. In tal caso la Camera dei deputati, acquisito il parere del Governo, delibera sui rilievi formulati dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».


8.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Procedimento legislativo) - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma,  117, commi secondo, lettera u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132, secondo comma,  la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati." ».


8.0.1

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione di raccordo tra l'Unione Europea, lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Il Senato svolge, inoltre, attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

        2. La funzione legislativa è esercitata in maniera esclusiva dal Senato delle Autonomie nelle seguenti materie:

            a) Formazione e attuazione degli atti normativi dell'Unione Europea;

            b) Esercizio del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

            c) Partecipazione alle varie forme di cooperazione con il Parlamento, europeo e gli altri parlamenti nazionali;

            d) Politica Estera;

            e) Ambiente;

        3. Ogni disegno di legge approvato dal Senato delle Autonomie è immediatamente trasmesso alla Camera dei Deputati che, entro dieci giorni su richiesta di un terzo dei suoi componenti può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi la Camera dei deputati può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali il Senato delle Autonomie, entro i successivi venti giorni si pronuncia in via definitiva. Qualora la Camera dei Deputati non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando il Senato delle Autonomie si sia pronunciato in via definitiva, la legge può essere promulgata.

        La Camera dei Deputati può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame del Senato delle Autonomie.».


8.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(Promulgazione delle leggi)

        1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 73. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

        Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

        Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

        Nel caso previsto dal terzo comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.

        Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso."».


9.1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sopprimere l'articolo.


9.2

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.


9.3

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere l'articolo.


9.4

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Sopprimere l'articolo.


9.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere l'articolo


9.6

PAOLO ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.


9.7

CENTINAIO, BISINELLA

Sopprimere il comma 1.


9.8

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. – (Fiducia) – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 94 – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

        La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

        Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei Deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.

        La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei Deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

        Il voto contrario della Camera dei Deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

        Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo a loro esame.

        Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Min1stro ovvero scioglie la Camera dei deputati.

        Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale."».


9.9

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. – (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

        La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

        Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

        Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

        La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

        In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse.

        Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».


9.10

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. – (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

        Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

        Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

        Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

        La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

        In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».


9.11

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. – (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 94. – Le Camere revocano la fiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato. La mozione deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve essere approvata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere. Il Presidente della Repubblica nomina la persona indicata nella mozione Presidente del Consiglio dei Ministri entro dieci giorni dalla sua approvazione.

        Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

        Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere ad una o entrambe le Camere il voto di fiducia su un provvedimento. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche solo di una di esse. Il Presidente della Repubblica scioglie una o entrambe le Camere se entro venti giorni dalla richiesta non sia stata approvata una mozione ai sensi del primo comma del presente articolo."».


9.12

CENTINAIO, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9. – (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale l'accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.

        Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

        La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione."».


9.13

MIGLIAVACCA, GOTOR, LO MORO, PAGLIARI, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CHITI, CUCCA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, MANASSERO, MANCONI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Iniziativa legislativa)

        1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie. Se il Senato delle Autonomie ne delibera l'urgenza, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie»;

            b) il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

        Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, un milione di elettori può richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

        La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

        Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

        Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

        La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».


9.14

FATTORI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71

        L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle camere agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

        L'esame delle proposte di iniziativa popolare da parte delle Camere è obbligatoria. I regolamenti delle Camere stabiliscono tempi e modalità con cui le proposte di legge di iniziativa popolare vengono esaminate nell'arco di ogni anno solare.

        La legge stabilisce le procedure con cui i cittadini possono partecipare all'elaborazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa attraverso appositi strumenti informatici messi a disposizione dal Governo e dalle due Camere.».


9.15

BLUNDO, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, LUCIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Modifica all'articolo 71 della Costituzione)

        1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

            "Articolo 71. – L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli."».


9.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 71 della Costituzione il primo periodo è sostituito con il seguente:

        "L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale."».


9.17

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Iniziativa legislativa)

        "Al primo comma dell'articolo 71 della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».


9.18

RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

        1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera"».


9.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 71 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione."».


9.20

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, CHITI, TOCCI, D'ADDA, GATTI, DIRINDIN, SILVESTRO, LO GIUDICE, GAMBARO, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        1. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che deve essere esaminato e votato entro dodici mesi dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati."».


9.21

CAMPANELLA, BATTISTA, ORELLANA, BOCCHINO, DE PIN, CASALETTO, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GAMBARO, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        1. All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che deve essere posto all'ordine del giorno entro 30 giorni dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati e votato entro sei mesi."».


9.22

BENCINI, BATTISTA, ORELLANA, CAMPANELLA

All'articolo 71 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        «Le proposte di legge di iniziativa popolare devono essere discusse dalla Camera dei Deputati entro novanta giorni dalla loro presentazione».


9.23

LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

        «Art. 9. -  All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La legge della Repubblica disciplina la partecipazione popolare in via informatica e telematica alle iniziative legislative."».


9.24

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 premettere il seguente:

        01. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie, nell'ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.»


9.25

CENTINAIO, BISINELLA

Premettere il seguente comma:

        «01. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "a ciascun membro delle Camere", sono inserite le seguenti: "nell'ambito delle rispettive competenze".».


9.26

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 premettere il seguente:

       «01. All'articolo 71 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: "delle Camere", sono inserite le seguenti: "nell'ambito delle rispettive competenze."».


9.27

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.


9.28

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 71», sostituire le parole da : «dopo il primo comma» fino alla fine, con le seguenti: «al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione."».


9.29

MARAN, SUSTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

            b) al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Qualora la Camera dei deputati non si pronunci nei termini di cui al secondo comma il testo si intende approvato».


9.31

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.


9.32

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, secondo periodo sopprimere le parole: «delle Autonomie».


9.33

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, ovunque ricorra la parola: «Autonomie» inserire di seguito la seguente parola: «territoriali».


9.34

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «nove».


9.35

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «tre mesi».


9.36

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso, primo periodo sopprimere le parole: «delle Autonomie».


9.37

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

       "Ove le Camere non approvino detto progetto entro il termine di dodici mesi, una quota di elettori pari ad almeno il due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che tale progetto sia sottoposto a referendum propositivo, con le modalità definite dalla legge. La proposta è approvata se ha conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti alla consultazione."».


9.38

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Qualora il progetto sia proposto da almeno cinquecentomila elettori le Camere procedono all'esame e alla votazione del testo senza modifiche, entro sei mesi dalla data della sua presentazione, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti."».


9.39

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le leggi devono avere contenuto omogeneo e corrispondente al titolo".».


9.40

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il Parlamento effettua la votazione finale sulla proposta di legge d'iniziativa popolare nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione."».


9.41

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «l-bis. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori";

            b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».


9.42

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori";

            b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono soppresse».


9.43

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila elettori";

            b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».


9.44

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila elettori";

            b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono soppresse.».


9.45

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trentamila elettori";

            b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».


9.46

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trentamila elettori";

            b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono soppresse».


9.47

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori».


9.48

CENTINAIO, BISINELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: