Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1120
Azioni disponibili
G/1120/1/1
GASPARRI, BRUNO, LO MORO, BISINELLA, MARAN, GIOVANNI MAURO, PALERMO
ACCOLTO DAL GOVERNO
La 1a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo 11 del disegno di legge, al comma 10, prevede che le Amministrazioni del Comparto sicurezza, per incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 ed all'articolo 1, comma 91, della legge 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), e con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato e di 1.000 unità per l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per la Guardia di Finanza;
nella seduta del 10 ottobre 2013, l'Assemblea del Senato, in sede di esame del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015) - ha approvato l'ordine del giorno a firma dello scrivente (odg G 8.1) che impegna il Governo a prevedere che la predetta facoltà di assunzione sia fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dal 2014,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere che le Amministrazioni del Comparto sicurezza possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con un turn over del 100 per cento, a decorrere dal 2014.
G/1120/2/1
DECADUTO
La 1a Commissione permanente,
premesso che
al fine di far fronte al crescente fabbisogno di personale operativo nell'ambito della Polizia di Stato, il Ministero dell'interno potrebbe utilizzare le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici già espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime;
la suddetta ipotesi potrebbe garantire l'esigenza di economicità in capo all'Amministrazione sia la tutela del diritto del cittadino a ricoprire il ruolo per il quale è già risultato vincitore tramite concorso pubblico,
impegna il Governo
a valutare - per far fronte alle nuove esigenze assunzionali - ogni utile iniziativa volta a consentire l'assunzione dei cittadini vincitori di concorsi già banditi ed espletati – a partire dal 2006 - e rientranti in graduatorie e non ancora transitati nei ruoli per cui hanno vinto il concorso , al fine di evitare che vengano indetti nuovi concorsi con conseguenti oneri a carico dell'amministrazione.
G/1120/3/1
DECADUTO
La 1a Commissione permanente,
premesso che,
le risorse finanziarie stanziate con la Legge di stabilità 2012, n. 183/2011 (€ 4,7 milioni per il 2012 ed € 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64% per l'anno 2012 e al 57% a decorrere dal 2013;
l'articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria presso la D.I.A., per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo poste alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;
l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in € 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla I Commissione della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo "a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio…",
impegna il Governo
a modificare all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo al fine di autorizzare la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
G/1120/4/1
DECADUTO
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame reca "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;
è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
difatti, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti "dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata", mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura "personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico";
la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.
G/1120/5/1
INAMMISSIBILE
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento della Corte Costituzionale.
G/1120/6/1
INAMMISSIBILE
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza della Repubblica.
G/1120/7/1
INAMMISSIBILE
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
l'articolo 10, comma 41 del presente disegno di legge, proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province;
la base normativa del "commissariamento delle province" è costituita dall'articolo 23, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011;
esso prevedeva l'applicazione (sino al 31 marzo 2013, originariamente) agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento;
quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013. La pronuncia di illegittimità fa perno sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate";
l'articolo 2, comma 1 della legge n. 119 del 2013 (la quale ha convertito il decreto-legge cd. "sul femminicidio" n. 93 del 2013) ha disposto la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere (preservandoli da possibili effetti caducatori conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale);
invero, il testo originario di quel decreto-legge n. 93 del 2013 (suo articolo 12, commi 3 e 4) disponeva l'ulteriore efficacia del commissariamento, rendendolo applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia fino al 30 giugno 2014 per le gestioni commissariali già in essere, e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata;
il Governo motivava, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, e di protrarla fino al 30 giugno 2014 "in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali";
la salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e 4 (si intende, dell'articolo 12 del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2013), con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria, rientranti comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concorrevano a conferire una sostanziale continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale, proprio in quanto adottate con decreto-legge. Pare esser stata questa la motivazione della soppressione da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 93, di tale previsione proroga;
pertanto, il termine di cessazione dei commissariamenti ex articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 "tornava" ad essere il 31 dicembre 2013, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 93, operata dalla legge n. 119 del 2013;
la legge di stabilità, regolata dalla legge 196 del 2009 a differenza della precedente legge finanziaria ha limiti molto più stringenti sotto il profilo dei contenuti. Rispetto alla prassi che in passato aveva registrato un sensibile ampliamento dei contenuti delle leggi finanziarie annuali – tanto che diversi commentatori avevano coniato la definizione di legge finanziarie "omnibus" - la legge di stabilità viene configurata, nella nuova disciplina contabile, quale strumento fondamentale di regolazione annuale delle principali grandezze macroeconomiche previste dalla legislazione vigente, finalizzato ad adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, da cui sono esclusi gli intereventi carattere localistico o microsettoriale. La legge di stabilità reca pertanto esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega ovvero norme recanti interventi di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale,
impegna il Governo
a sopprimere o stralciare il comma 41 dell'articolo 10.
G/1120/8/1
ACCOLTO DAL GOVERNO
La 1a Commissione permanente,
analizzata per le parti di propria competenza, la manovra di bilancio sottoposta al suo esame ed in particolare le previsioni concernenti il Bilancio del Ministero dell'Interno;
apprezzati gli stanziamenti previsti nel Disegno di Legge di Stabilità per il completamento del TETRA, sistema per le comunicazioni sicure destinato alle forze dell'ordine, che riattiveranno un programma precedentemente interrotto;
tenendo conto anche di altri segnali d'attenzione, come l'istituzione del Fondo per le Esigenze di Funzionamento dell'Arma dei Carabinieri;
ritenendo inoltre un passo nella giusta direzione pure il reperimento di risorse che, in deroga alle norme sul blocco del turn over, permetteranno di assumere mille poliziotti, mille carabinieri e seicento finanzieri;
rimarcando tuttavia la crescente gravità delle sfide fronteggiate dai tutori dell'ordine in un ambiente sociale fortemente degradato dal protrarsi della crisi;
stigmatizzando altresì, le disposizioni che escluderebbero dal campo di applicazione degli straordinari i servizi prestati dal personale delle forze dell'ordine durante i giorni di riposo;
nella convinzione che sia opportuno e possibile far di più, sia per potenziare il controllo del territorio che per garantire il morale del personale delle forze dell'ordine,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di sostenere con interventi più coraggiosi il comparto delle forze di polizia, prevedendo in particolare l'assegnazione di risorse adeguate ad elevarne l'operatività, spesso compromessa dalla scarsità e dall'obsolescenza dei mezzi disponibili, se necessario sottraendole a settori contigui e comunque senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi finali della manovra di bilancio ma anzi, nella misura del possibile, riducendo ulteriormente le spese improduttive delle Amministrazioni centrali dello Stato.
G/1120/9/1
ACCOLTO DAL GOVERNO
La 1a Commissione permanente,
esaminata per le parti di propria competenza, la manovra di bilancio ed in particolare le previsioni concernenti il Bilancio del Ministero dell'Interno, discusse in sede consultiva;
rilevato come il progetto di bilancio pluriennale assegni al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno minori risorse, riducendone le spese in competenza da 1,82 ad 1,81 miliardi di euro e tagliando i costi totali, destinati a scendere ad 1,88 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, a legislazione vigente;
evidenziando la debolezza dei nuovi interventi previsti a sostegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sostanzialmente assenti nel Disegno di Legge di Stabilità sottoposto al Parlamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rilanciare, senza alterare il carattere rigoroso cui s'impronta la politica fiscale del Paese, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, disponendo anche nei suoi confronti un piano di nuovi reclutamenti che permetta di accrescerne la capillarità sul territorio ed integrandone le dotazioni con acquisti di nuove autobotti e mezzi idonei a fronteggiare l'emergenza incendi.
G/1120/10/1
ACCOLTO DAL GOVERNO
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
le Regioni e gli Enti locali devono da anni confrontarsi con le difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno il quale oltre ad essere particolarmente complesso nelle metodologie di calcolo, ha negative ricadute sulle spese di investimento, le quali subiscono gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, così da aggravare ulteriormente la già complessa situazione economica;
la legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, articolo 1, commi 448-472), modifica le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza euro-compatibile, e che con l'introduzione di questa, secondo il sistema Sec '95, le poste di bilancio che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi;
la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) all'articolo 32, comma 17, stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni, e che tali modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2013;
il percorso intrapreso sul patto di stabilità territoriale, la cui positiva esperienza ha contribuito a migliorare gli obiettivi di vincoli di finanza pubblica, è senza dubbio un importante punto di partenza per implementare ulteriormente il processo di coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell'impiego delle risorse e di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica;
le modifiche alle regole sul Patto di Stabilità, anche alla luce dell'entrata in vigore del Patto Euro-compatibile, si integrano con la prevista riforma sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la cui entrata in vigore è prossima;
il comma 7 del provvedimento in esame, novellando il sopra citato articolo 32 comma 17 della Legge 2011 n. 183, posticipa al 2015 l'avvio del Patto di Stabilità Integrato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di continuare nel percorso di attribuzione alle Regioni di un ruolo determinante in tema di coordinamento della finanza territoriale, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, considerando l'opportunità, a tal fine, di dare attuazione di quanto disposto dal comma 17 della sopra citata Legge n. 183 già a partire dal prossimo esercizio.
G/1120/11/1
ACCOLTO DAL GOVERNO
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
l'attuale situazione della finanza locale è particolarmente grave, sia alla luce della pesante riduzione di risorse negli ultimi anni, sia per il fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in quadro normativo estremamente incerto ed instabile il quale ha portato più volte al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013;
oltre alla mancanza di risorse, i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183/2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodologico risulta in numerosi casi assolutamente gravoso, anche per il fatto che in taluni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;
le attuali modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;
i vincoli del Patto di Stabilità, infatti, così come attualmente previsti, aggravano ulteriormente la difficilissima situazione economica, che mette in difficoltà soprattutto le PMI, ovvero quella classe imprenditoriale che gestisce un'attività ma che non è garantita dagli ammortizzatori sociali, pur intrattenendo quotidianamente rapporti di lavoro con gli enti locali, eseguendo lavori di manutenzione, ovvero piccole forniture, partecipando a gare per lavori pubblici di piccolo importo ma comunque diffuse su tutto il territorio italiano;
l'articolo 14 del provvedimento in esame stabilisce l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obbiettivo del Patto di Stabilità interno relativo agli anni 2014-2017, determinando altresì un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica attraverso la revisione delle percentuali da applicare alla sopra citata media per definire l'obbiettivo programmatico di Patto dell'ente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere una revisione delle modalità di calcolo del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali e finalizzata all'allentamento degli stessi vincoli in chiave di rilancio degli investimenti, soprattutto per enti virtuosi, anche in ragione di favorire una ripresa economica dei diversi settori economici.
G/1120/12/1
RESPINTO
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
G/1120/13/1
ACCOLTO DAL GOVERNO
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il presente disegno di legge di stabilità, sconta la grave dimenticanza di interventi mirati al sostegno della famiglia;
siamo chiamati a prendere esempio dalle politiche messe in atto in questi anni in altri Paesi europei; tra tutti la Francia che in pochi anni è riuscita ad invertire il trend demografico negativo, grazie ad interventi mirati a considerare la famiglia parte integrante dello Stato, al centro di una politica di sicurezza sociale;
la famiglia, nonostante, in questi ultimi anni abbia subito gli attacchi di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale;
è necessario affrontare in maniera sistematica la prima e più importante esigenza della famiglia: quella di esistere conferendo piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che "la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi". E' triste ammetterlo ma tale principio fondamentale sancito dalla carta costituzionale non ha mai trovato una appropriata attuazione.
investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza , sul futuro stesso della nostra società,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire in maniera più incisiva sulla riduzione della spesa pubblica al fine di recuperare maggiori risorse da destinare ad interventi volti al sostegno della famiglia e alla ripresa della crescita demografica.
G/1120/14/1
RESPINTO
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale.
G/1120/15/1
INAMMISSIBILE
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento degli organi parlamentari.
G/1120/16/1
PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA
RITIRATO
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», reca innumerevoli disposizioni in materia di finanza regionale e locale e che tali disposizioni, definendo unilateralmente le modalità di concorso alla finanza pubblica, incidono fortemente sulle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, così come previste dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione;
il nuovo Titolo VI dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972 (e analogamente gli altri statuti speciali), si caratterizza per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale;
sebbene in talune disposizioni sia riscontrabile il richiamo all'articolo 27 della legge n. 42/2009, anche con riferimento al meccanismo dell'accantonamento, ciò non è evidentemente sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni contenute negli statuti di autonomia, con conseguente palese lesione di attribuzioni riservate secondo statuto alle Regioni e Province autonome, specie per quanto concerne il quadro normativo in materia di riserve erariali,
impegna il Governo
ad inserire all'interno del disegno di legge in oggetto un'apposita clausola di salvaguardia la quale disponga che le Regioni a statuto speciale concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, nel rispetto degli statuti speciale secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi.
G/1120/17/1
PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA
RITIRATO
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
l'articolo 13, comma 8 del disegno di legge in esame, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», dispone che, al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, "in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1", le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 138 del 2001 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014;
tali somme sono destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, demandando ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito;
la riserva delle entrate erariali, comportando una riduzione del gettito spettante per statuto alle Regioni e Province autonome di cui sopra, è lesiva dell'autonomia finanziaria delle stesse, posto che le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione attribuiscono ai bilanci regionali quote delle entrate derivanti dal gettito di tributi erariali riscossi nei rispettivi territori;
la Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2012 n. 241, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 138/2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alle Regioni a statuto speciale con riguardo a tributi spettanti alle Regioni stesse;
lo stesso principio enunciato dalla Corte è analogamente applicabile alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, il cui quadro normativo in materia di riserve erariali è identico a quello delle Regioni speciali che avevano promosso il ricorso dinanzi alla Corte;
l'articolo 13 dispone inoltre, al comma 16, che per l'anno 2014 le Regioni e Province autonome assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per un importo complessivo di 240 milioni di euro, secondo le ripartizioni di cui alla tabella contenuta nel medesimo articolo, e che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'importo del concorso complessivo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali;
con questo intervento si stabilisce un accantonamento a monte, sottraendo "iure imperii" le risorse necessarie alla corretta gestione dei conti delle Regioni a statuto speciale e delle Province e obbligando queste ultime a ricorrere ad un meccanismo che ne viola palesemente le prerogative in punto di conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà sociale;
il criterio adottato si pone peraltro in evidente contrasto con i principi ai quali si dovrebbero ispirare le norme di attuazione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 42/2009, ove si specifica che le stesse tengono conto, oltre che della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, anche delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri;
il sistema di relazioni finanziarie tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato profondamente innovato dal c.d. «Accordo di Milano», siglato nell'anno 2009 e, in attuazione di esso, con i commi da 106 a 126 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), con la quale è stato definito il nuovo assetto dei rapporti finanziari tra le stesse e con cui sono stati individuati, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del disegno di riforma in senso federalista ivi disciplinato, i termini di partecipazione regionale e provinciale al processo di riforma, a fronte del riconoscimento di spazi di massima autonomia in materia finanziaria;
analoghi accordi sono stati conclusi con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;
tali disposizioni si pongono quindi fortemente in contrasto con il nuovo Titolo VI dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972 (e analogamente degli altri statuti speciali), all'interno del quale il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale ed è tra l'altro espressamente previsto che non trovano applicazione disposizioni statali diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 Statuto,
impegna il Governo
a riconsiderare, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 8 e 16, con riferimento alla previsione della riserva erariale per un periodo di cinque anni e dell'accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per un ammontare totale pari a 240 milioni di euro, e a promuovere soluzioni concordate, anche a mezzo di apposite intese, che dispongano il trasferimento di funzioni statali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e la conseguente assunzione degli oneri da esso derivanti.
G/1120/18/1
DECADUTO
La 1a Commissione permanente,
in sede di esame dell'articolo 11, comma 16 del disegno di legge di stabilità 2014, secondo cui le Regioni adeguano, entro sei mesi, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai principi della legge, trattandosi di adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
premesso che il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174, come proposto dal Governo, prevedeva di sottoporre a controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea e del Consiglio regionale, e che in sede di conversione fu proposto un emendamento che contestava in radice la sottrazione delle assemblee legislative alle procedure ordinarie di controllo, proponendo che all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma consentisse, per gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi del consigli regionali, l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti;
considerato che nulla osta, tra i principi costituzionali, alla generale sottoposizione alla legge delle assemblee rappresentative. Da un lato, il Considerato in diritto § 5 della sent. Corte costituzionale n. 198/2012 («la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti (…) A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni») si riferisce alla composizione dell'organo e non può certo essere invocato per atti extrafunzionali come assunzioni e contratti, o per sottrarsi ad un controllo contabile cui è sottoposta la regione nella sua interezza. Dall'altro lato, valga l'argomentum a fortiori: se persino per le Camere è giunto il momento di revocare in dubbio la sottrazione della loro organizzazione alla legge (anche processuale) comune - la Corte di cassazione ha opportunamente sollevato questione di legittimità costituzionale sul punto, sottolineando "che una cosa è l'esercizio delle funzioni legislative o politiche delle Camere, altra cosa gli atti con cui le Camere provvedono alla loro organizzazione. Se è assunto di tutta evidenza che alle Camere ed agli altri organi costituzionali debba essere garantita una posizione di indipendenza sicché essi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, siano liberi da vincoli esterni suscettibili di condizionarne l'azione, cosa del tutto diversa è dire che l'autodichia sui propri dipendenti sia una prerogativa necessaria a garantire l'indipendenza delle Camere affinché non siano condizionate da altri poteri nell'esercizio delle loro funzioni. Come si è rilevato in dottrina, l'autodichia non è coessenziale alla natura costituzionale degli organi supremi, perché la Costituzione non tollera la esclusione della tutela giurisdizionale di una categoria di cittadini, e l'autonomia spettante al Parlamento non è affatto comprensiva del potere di stabilire norme contrarie alla Costituzione" (Cassazione civile sez. un. 6 maggio 2013 n. 10400) - allora, a maggior ragione, questo principio deve essere consacrato per gli organi legislativi delle regioni,
impegna il Governo
a riproporre il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174/2012.
G/1120/1/2
BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO
La 2a Commissione permanente,
in sede di esame dell'articolo 7, comma 10 del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
al di là del doveroso adempimento di quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti) occorre andare in direzione di un'effettiva esecutività di tutte le pronunce che a Strasburgo condannano lo Stato, e che finora costringono i vincitori in giudizio a lunghe quanto defatiganti procedure esecutive su beni patrimoniali indisponibili delle amministrazioni pubbliche;
impegna il Governo:
ad esercitare la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in quanto "spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali" (v. elenco n. 2, pag. 145 del disegno di legge n. 1121), per l'esecuzione di tutte le condanne al pagamento di somme pecuniarie pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti del Governo italiano;
ad esercitare, in corrispondenza dell'esborso di cui alla lettera a), il diritto di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nei confronti di tutti i responsabili dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali che hanno dato luogo alla pronuncia della Corte europea di accertamento della violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
G/1120/2/2
La 2a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" introducendo misure di varia natura relative anche alla spesa delle amministrazioni pubbliche, al finanziamento di oneri indifferibili e ad ulteriori finanziamenti;
in tema di amministrazione penitenziaria permangono ad oggi numerose criticità sia sul versante dell'adeguatezza delle strutture, sia sul versante delle condizioni di detenzione. Tali criticità assumono un carattere di maggiore gravità se si considera la delicata situazione dei minori residenti in carcere a motivo della detenzione dei genitori;
è opportuno ricordare che la legge 62 del 2011 - recante "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" - ha disposto, all'articolo 1, comma 1, che "Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza";
la citata legge n. 62 del 2011 ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia "presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenza cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano" e ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;
il Ministero della giustizia ha emanato in data 8 marzo 2013 il decreto, di cui all'articolo 4 della legge 62 del 2011, recante "Requisiti delle case famiglia protette", che rappresentano una tappa importante nel cammino di applicazione della legge e apre significative opportunità nella prospettiva di tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per un equilibrato sviluppo degli stessi, pure nelle gravi criticità che caratterizzano le circostanze detentive dei genitori;
desta tuttavia perplessità il fatto che l'articolo 4 della legge 62 del 2011 prevede che le citate strutture siano realizzate stipulando idonee convenzioni senza nuovi oneri per la finanza pubblica, una circostanza che solleva il fondato dubbio che l'intero progetto di tutela dei minori in carcere possa naufragare per la mancanza di adeguati investimenti;
a completamento del citato quadro applicativo della normativa vigente a tutela dei minori, si rende pertanto necessaria l'autorizzazione di spesa per le finalità di costruzione delle case famiglia protette e lo stanziamento di adeguati fondi, sui pertinenti capitoli del Ministero della giustizia, da destinare a tale costruzione, secondo i requisiti di cui al citato decreto dell'8 marzo 2013, da realizzarsi anche mediante l'adeguamento di strutture preesistenti, da individuare anche nell'ambito dei beni e terreni confiscati alle organizzazioni di stampo mafioso;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attivare le dovute misure, di natura normativa, finalizzate a consentire le necessarie autorizzazioni di spesa per la costruzione delle case famiglia protette, di cui alla legge 62 del 2011 citata in premessa, definendo altresì lo stanziamento di adeguati fondi, sui pertinenti capitoli del Ministero della giustizia, nel programma "Amministrazione Penitenziaria" della missione "Giustizia", da destinare a tale scopo, per una sempre maggiore tutela dei diritti del minore e per un sano sviluppo della relazione affettiva con il genitore, in situazioni di particolare gravità quali sono rappresentate dalle circostanze detentive.
G/1120/1/3
La 3a Commissione Affari esteri, emigrazione,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede nuove disposizioni in materia di IMU, disponendo all'articolo 23, comma 1, lettera b), il punto 3), la conferma del principio di discrezionalità in capo ai Comuni nella determinazione dello status di abitazione principale nei confronti di quella di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero, confermando quanto sancito dal decreto-legge n. 16 del 2012 che aveva previsto che i Comuni possono riservare alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire applicazione dell'aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli, introducendo di fatto un principio di discrezionalità altamente discutibile e dalla dubbia legittimità;
l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 16 del 23 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 24 marzo 1993, ha stabilito che «…. per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;
le disposizioni citate, legittimano una sostanziale equiparazione, tra le abitazioni principali dei residenti in Italia e le abitazioni dei non residenti, purché non locate;
considerando le note criticità finanziarie che condizionano i comuni italiani, molti hanno optato per il riconoscimento dell'unità immobiliare come "secondaria" con tutte le conseguenze del caso in termini di entrate economiche;
per quanto riguardo invece i Comuni che hanno inteso riconoscere come abitazione principale l'unità immobiliare dei cittadini iscritti all'Aire, avendo la possibilità di inserire nei loro regolamenti una clausola agevolativa entro il 30 settembre, hanno creato una situazione di impasse operativa: fino al regolamento i contribuenti devono comunque corrispondere l'IMU nella misura ordinaria;
alla luce delle suddette evidenze si é creata di fatto una criticità tale da creare una sorta di vuoto operativo per la categoria delle abitazioni dei residenti all'estero, che - seppur collocate in comuni che le riconoscono come principali - non possono di fatto beneficiare della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;
nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 il Governo ha accolto l'impegno - accogliendo un ordine del giorno presentato dal sottoscritto - a "rivedere nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare il principio di discrezionalità dei Comuni riconosciuto all'articolo 4, comma 5, lettera f) del decreto legge marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 consentendo il riconoscimento automatico come "abitazione principale" dell'unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9".
in considerazione del progetto di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe essere avviata sul breve periodo, e di cui il provvedimento in titolo dovrebbe essere una significativa premessa, sarebbe auspicabile che venisse confermata la volontà originaria del legislatore che intendeva equiparare lo status delle abitazioni dei cittadini italiani, dentro e fuori i confini nazionali, subordinandolo esclusivamente a talune condizioni come quella della "non locazione";
appare opportuno evidenziare che nell'ambito della definizione del parere al provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, questa Commissione ha evidenziato come osservazione allo stesso che "sia valutata l'opportunità di prevedere, con norma di rango primario, l'equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di IMU";
impegna il Governo
a rivedere il principio di discrezionalità dei Comuni riconosciuto all'articolo 4 comma 5, lettera f) del decreto-legge marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e confermato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 3) del provvedimento in esame consentendo il riconoscimento automatico come "abitazione principale" dell'unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
G/1120/2/3
La 3a Commissione Affari esteri, emigrazione,
premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha esteso le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, previste dall'articolo I, comma 1324, ai lavoratori ed alle lavoratrici residenti all'estero limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite previsto dall'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;
il citato limite temporale nella fruizione del suindicato diritto è stato ripreso dal Decreto 2 agosto 2007 n. 149, del Ministero dell'economia e delle finanze;
nelle successive manovre di stabilità è stata disposta, attraverso proposta emendativa, la proroga per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti;
il provvedimento in esame non annovera la proroga per l'anno 2014 del suddetto diritto che è - di fatto - riconosciuto in maniera limitata a quei cittadini italiani residenti all'estero che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, collocando questa categoria di lavoratori in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale;
sarebbe auspicabile prorogare anche all'anno 2014 il diritto ad usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia ai lavoratori italiani operanti all'estero ma assoggettabili ad Irpef in Italia: cittadini che lavorano per l'amministrazione italiana o per società italiane, che quindi annualmente pagano Irpef e addizionali ma a differenza dei colleghi in Italia da quest'anno non potrebbero più detrarre, con ovvie quanto deleterie conseguenze in termini economici per le famiglie direttamente coinvolte;
in questo scenario appare opportuno sottolineare che per molti lavoratori all'estero non c'è stato riadeguamento salariale quindi in molti percepiscono poche centinaia di euro e a causa delle mancate detrazioni arriveranno a perdere anche altre centinaia di euro all'anno. A ciò si aggiunge l'incremento delle addizionali regionali e comunali che loro sono costretti a pagare anche non risiedendo sul nostro territorio;
sarebbe pertanto auspicabile più che correggere un'ingiustizia, definire un intervento di coerenza normativa, considerando che annualmente viene riconosciuto, nell'ambito della legge di stabilità, il diritto alla fruizione delle suddette detrazioni ai lavoratori che pagano le tasse in Italia e in questo scenario una mancata proroga potrebbe sollevare dei dubbi di costituzionalità;
i fruitori sarebbero circa 6000 lavoratori per una spesa esigua che ammonta a circa 6 milioni di euro;
appare importante segnalare ulteriormente che il Governo, già dalla scorsa legislatura, si è impegnato - accogliendo molteplici ordini del giorno - a riconoscere ai lavoratori italiani residenti all'estero, con apposite disposizioni, il diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero;
impegna il Governo
a disporre nell'ambito del presente provvedimento, il riconoscimento del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero per l'anno 2014.
G/1120/1/5
MOSCARDELLI, MORGONI, MAURO MARIA MARINO, MATTESINI, SOLLO, SCALIA, PAGLIARI, D'ADDA, FABBRI, ASTORRE, MANASSERO, CALEO, PEZZOPANE, CIRINNÀ, ZANONI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'emergenza e la precarietà abitativa costituiscono, nell'attuale fase di crisi economica, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre che alle tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio e professionisti;
tale situazione è resa particolarmente acuta dalle difficoltà incontrate dalle famiglie, ed in particolare dalle giovani coppie, nella sottoscrizione di mutui con istituti di credito per l'acquisto della prima abitazione, e dai caratteri del mercato immobiliare italiano in locazione, dove l'offerta di abitazioni private, con costi molto alti ed inaccessibili per un numero sempre maggiore di famiglie, supera largamente l'offerta pubblica;
i dati pubblicati dal Ministero dell'interno nel mese di dicembre 2012 relativi all'andamento delle procedure di rilascio degli immobili ad uso abitativo confermano la gravità del fenomeno della morosità degli affitti. Il documento citato rileva, altresì, che le richieste di esecuzione di sfratti presentate alle forze dell'ordine da parte degli ufficiali giudiziari sono state 123.914 e gli sfratti eseguiti in presenza dell'ufficiale giudiziario coadiuvato dalle forze dell'ordine sono stati 28.641. Di fatto in Italia, sulla base dei dati del Ministero, sono eseguiti 140 sfratti al giorno, per i quali di fatto non è fornito alcun percorso di passaggio da casa a casa;
in ragione della crisi economica, la domanda di nuove abitazioni ha subito una significativa riduzione tanto che il settore dell'edilizia privata registra una crescita significativa di unità abitative invendute. Il rallentamento della domanda è uno dei fattori che sta determinando la chiusura di numerosi cantieri, la mancata apertura di nuovi cantieri e la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore delle costruzioni;
considerato che:
la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno rappresentato l'opportunità di provvedimenti strutturali sul tema dell'emergenza abitativa in Italia anche in considerazione del fatto che il diritto alla casa e l'accesso alla proprietà della stessa sono sanciti dall'articolo 47 della Costituzione;
le risorse destinate all'edilizia pubblica sono state costantemente ridotte nel corso degli ultimi anni tanto che la realizzazione di alloggi da destinare ai cittadini privi di abitazione è scesa progressivamente ad una quota pari a circa l'1 per cento della produzione edilizia totale, con un tasso di assegnazione di alloggi pubblici sotto il 2 per cento delle richieste;
il contributo del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, unico ammortizzatore sociale per chi vive in affitto, non è finanziato nel 2012 e per l'anno in corso ha una dotazione largamente insufficiente;
nella legge di bilancio per l'anno 2013 risultano stanziati al capitolo 7437 del Ministero delle infrastrutture e trasporti soltanto 35 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 per l'edilizia agevolata da destinare a locazione a canone concordato e, più in generale, risorse del tutto insufficienti in relazione alla missione casa e assetto urbanistico e ai programmi edilizia abitativa e politiche territoriali e alla missione politiche abitative, urbane e territoriali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative urgenti per estendere la proroga, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2013, dell'esecuzione degli sfratti per le famiglie in determinate condizioni, di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sfratto per finita locazione, anche alle famiglie che si trovino nelle stesse condizioni soggettive di quelle di cui alla citata legge in ragione di uno sfratto per morosità incolpevole, nonché per definire, in analogia a quanto stabilito per il pagamento delle rate di mutuo per le famiglie in difficoltà previsto dal comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un fondo di solidarietà, dotato di un congruo finanziamento statale, da attivare con il concorso di ulteriori risorse eventualmente messe a disposizione di Regioni ed enti locali e da implementare eventualmente anche con un fondo di rotazione, costituito presso i Comuni, alimentato dalle somme versate dai conduttori a titolo di deposito cauzionale, al fine di favorire possibili procedure di conciliazione e rinegoziazione tra locatore e conduttore, sulla base degli accordi territoriali di cui alla legge n. 431 del 1998, ovvero di risarcimento per i proprietari in caso di graduazione dell'esecuzione dello sfratto;
a valutare l'opportunità di prevedere, in occasione della discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» (A.S. 1120), un adeguato rifinanziamento o una rimodulazione delle risorse disponibili in bilancio in favore della missione casa e assetto urbanistico e dei programmi edilizia abitativa e politiche territoriali e del programma politiche abitative, urbane e territoriali al fine di incrementare la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e favorire adeguati interventi di sostegno nei casi di emergenza e precarietà abitativa.
G/1120/2/5
CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
dal 21 al 23 novembre 2012 si è svolta a Venezia la seconda conferenza nazionale sull'amianto, nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa, al contempo, nuova e ultima fase della lotta per la completa eliminazione della fibra killer dall'Italia in tempi certi;
secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;
nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può superare anche i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);
il 29 aprile 2008 è stato presentato il disegno di legge «Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto» (Atto Senato 173);
che l'8 marzo 2013 a Casale Monferrato, città simbolo dell'esposizione e della mortalità da amianto, il Ministro della salute del precedente governo Renato Balduzzi ha presentato il Piano Nazionale Amianto composto da 3 capitoli generali a riguardo dei problemi sanitari (sorveglianza sanitaria, epidemiologia, ricerca clinica), di quelli ambientali o delle bonifiche dei siti contaminati da amianto, di quelli sociali e previdenziali;
considerato che:
nella seduta del 7 febbraio 2012, nella precedente legislatura, il Senato ha già approvato quasi all'unanimità una risoluzione (6-00121, Casson ed altri 27 firmatari) che impegnava il Governo in ordine ai sei specifici seguenti punti: 1) modificare il decreto emanato dal Ministro del lavoro e previdenza sociale in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria del 2008 (n. 244 del 2007), al fine di garantire il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore di tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto a qualsiasi titolo, in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi. A tal fine occorre prioritariamente valutare la piena conformità del decreto ministeriale in questione con le previsioni di cui alla legge n. 244 del 2007, anche al fine di proporre eventuali modifiche alla normativa primaria di riferimento; 2) istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento degli assessori regionali alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni, in materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone dichiaratesi esposte all'amianto e per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e/o dalle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto; 3) istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari; 4) favorire l'instaurazione di un quadro interpretativo omogeneo il quale risulti idoneo ad assicurare il tempestivo rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto in favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti, al fine di consentire loro l'accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente; 5) provvedere alla riapertura del termine del 15 giugno 2005, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, riapertura già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010; 6) provvedere alla indizione e organizzazione della Conferenza Nazionale sulle patologie asbesto-correlate nonché sulla conoscenza, prevenzione e bonifica dei siti contaminati da amianto;
rilevato che su tali impegni risulta che il Governo abbia risposto positivamente solo in ordine al sesto punto, concernente l'organizzazione della seconda Conferenza nazionale governativa sull'amianto;
ritenuto di dover riproporre al Governo tutte le ricordate inevase questioni, unitamente a quelle concernenti la lentezza dei processi e delle indagini relativi alle persone decedute a causa dell'amianto;
considerato altresì che:
i richiesti interventi della magistratura, a tutela delle parti offese (per i casi di malattie asbesto-correlate), devono ritenersi obbligatori e prioritari a norma del codice penale e di procedura penale, anche perché la recente normativa annovera questa tipologia di reati (infortuni sul lavoro e malattie professionali) tra quelli che devono essere trattati, dopo quelli concernenti le più gravi forme di criminalità organizzata., con criteri di precedenza rispetto agli altri;
la sentenza emanata dalla Corte d'Appello di Torino in data 3 giugno 2013 ha condannato l'imputato Stephan Schmidheiny alla pena di 18 anni di detenzione e di circa 100 milioni atte a risarcire le parti civili vittime, loro familiari, istituzioni, enti esponenziali e che ad oggi nulla in termini di esecuzione della pena ad oggi è successo;
gli obblighi di tutela dei lavoratori (e dei loro familiari superstiti) si rinvengono finanche nella Carta costituzionale, che fa costantemente richiamo ai doveri di solidarietà sociale;
non pare, in effetti e di fatto, che i vari uffici giudiziari funzionalmente e territorialmente competenti (soprattutto le Procure della Repubblica) soddisfino con celerità e priorità tali esigenze relative all'istruzione e trattazione dei procedimenti concernenti le morti a causa del lavoro (in particolare quelle da amianto), sulle quali peraltro già nel corso delle Legislature XIV e XV il Senato aveva istituito una specifica Commissione d'inchiesta, rilevando la notevole vastità e gravità del fenomeno;
considerato che:
in data 8 ottobre 2013 il Coordinamento Nazionale Amianto, formato dalla gran parte delle associazioni delle vittime, degli ex esposti all'amianto, da organizzazione scientifiche volte alla ricerca, allo studio per lo studio della prevenzione, dell'epidemiologia, delle bonifiche da amianto ha manifestato davanti al Parlamento per chiedere che nella legge di stabilità per il 2013 venissero inseriti i finanziamenti necessari al fine di arrivare alla immediata approvazione del Piano Nazionale Amianto;
richieste presentate ed esposte alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, al Ministero del lavoro nella medesima giornata, al Ministero dell'ambiente del territorio e del mare il 14 successivo, che hanno riguardato l'inserimento, attraverso opportuni emendamenti di:
– 70 milioni l'anno per 3 anni al fine di bonificare i 380 siti maggiormente contaminati da amianto a partire da 116 scuole di ogni ordine e grado, 37 ospedali, case di cura, case di riposo, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche e almeno 4 grandi siti industriali dismessi; nonché una campagna nazionale di informazione sui danni e rischi da amianto; la verifica dei 19 siti adibiti a discarica e dei 720 siti adibiti a deposito di amianto; l'individuazione di discariche alternative (miniere e gallerie in disuso) e di alternative alle discariche (inertizzatori); l'utilizzo delle incentivazioni previste per sostituire le coperture in amianto con impianti fotovoltaici;
– 60 milioni l'anno per 3 anni per i lavoratori ex esposti all'amianto che si trovano ad avere una riduzione della speranza di vita e maggior rischio di ammalarsi per attuare quanto già previsto dalla legge di messa al bando dell'amianto (257/92) consistenti in misure di riapertura delle domande per i risarcimenti previdenziali, riconoscimenti dei medesimi per i pensionati prima del 1992, eliminazione del termine di decadenza, sostegno alle vedove, deroga alla legge Fornero a favore degli ex esposti;
l'allargamento della platea degli aventi diritto al Fondo per le vittime dell'amianto a coloro che hanno contratto malattie e morte (loro eredi), per l'amianto diffuso in ambienti di vita, utilizzando fondi INAIL per un importo pari a 40 milioni di euro sempre per tre anni;
la conferma dei finanziamenti per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti, per la ricerca clinica per combattere le malattie più gravi correlate all'amianto; ampliamento delle registrazioni delle morti da amianto (registro dei mesoteliomi e delle altre patologie asbesto correlate), pari a 5 milioni di euro;
ed inoltre il ritiro del ricorso davanti al Consiglio di Stato avverso alla sentenza del TAR del Lazio n. 5750 del 18 giugno 2009,
impegna il Governo:
a dare sollecita attuazione al complesso degli impegni contenuti nella richiamata risoluzione 6-00121, già approvata dal Senato, in particolare per ciò che riguarda l'erogazione del Fondo Nazionale Amianto anche ai cittadini colpiti da malattie asbesto correlate (o loro eredi) di origini diverse da quelle professionali;
ad inserire nella legge di Stabilità per il 2014 i finanziamenti richiesti dal Coordinamento delle Associazioni delle vittime e degli ex esposti all'amianto;
a ritirare il ricorso presentato al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 5750 del TAR del Lazio del 18 giugno 2009.
G/1120/3/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che,
il decreto ministeriale n. 318 del 2000 prevede l'attribuzione di fondi erariali destinati al finanziamento dell'esercizio associato di funzioni comunali a favore delle unioni di comuni e delle fusioni;
l'Intesa di Conferenza unificata n. 936 dello marzo 2006, sancita tra Governo, Regioni ed Enti Locali, contiene i criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale a favore delle unioni di comuni che svolgano l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
l'articolo 20 del decreto-legge n. 95/2012, attuativo dell'articolo 15 del TUEL, prevede uno specifico stanziamento per l'incentivazione delle fusioni e precise modalità di calcolo (contributo pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010);
considerato che:
la promozione ed il sostegno alle unioni di comuni ed ai sempre più numerosi processi di fusione avviati volontariamente da decine di comuni, richiedono non solo che il Governo non venga meno agli obblighi di distribuzione dei fondi esistenti ma che le risorse a sostegno di questi importantissimi processi di riforma del sistema delle autonomie locali vengano significativamente aumentate,
impegna il Governo:
a dare attuazione alla vigente legislazione nell'ambito della legge di Stabilità 2014 attraverso la costituzione di uno specifico capitolo con uno stanziamento che permetta di raggiungere l'importo necessario a corrispondere a ciascun comune derivante da fusione un contributo pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010;
a dare insieme stabilità e adeguata copertura e garanzia di sostegno alle norme di incentivazione delle fusioni di comuni.
G/1120/4/5
FAVERO, CUOMO, LEPRI, MATTESINI, DI GIORGI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il presente disegno di legge dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, deroghe in materia pensionistica si prevede la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente, rispetto alle nonne poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità;
l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata: fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;
l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha altresì incluso nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro», le giornate di astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi parentali di maternità e paternità;
considerato che:
non rientra nella fattispecie descritta in premessa un istituto dall'indiscusso valore sociale, quali i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992. Al fine di non subire penalizzazioni, tali lavoratori, per l'accesso alla pensione anticipata, dovranno incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando così una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104 del 1992 e con l'impianto del nostro welfare nazionale che ha sempre tutelato i disabili;
tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo:
a disporre provvedimenti di propria competenza al fine di rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'articolo 6, comma 2-quater della legge n. 216 del 2011, convertita, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992.
G/1120/5/5
FAVERO, CUOMO, LEPRI, MATTESINI, DI GIORGI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il presente disegno di legge dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, deroghe in materia pensionistica. Si prevede la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente, rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità;
l'articolo 24, comma 10, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;
l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge del 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria;
il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha altresì incluso, nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro», di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 216 del 2011, i periodi di astensione del lavoro «per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»;
considerato che:
non rientra nella fattispecie descritta in premessa, un istituto dall'indiscusso valore sociale relativo ai congedi e ai permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, utilizzati per l'assistenza a persone con gravi disabilità;
al fine di non subire penalizzazioni, tali lavoratori, per l'accesso alla pensione anticipata, dovranno incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando così una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104 del 1992 e con l'impianto del nostro welfare nazionale che ha sempre tutelato i disabili;
impegna il Governo:
a disporre provvedimenti di propria competenza al fine di rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge del 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992.
G/1120/6/5
FAVERO, LEPRI, MATTESINI, CUOMO, DI GIORGI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 17 del disegno di legge disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» ai commi dal 2 al 6 reca disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti d'imposta;
in particolare i commi 2 e 3 prevedono che, entro il 31 gennaio 2014, siano adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al fine di assicurare maggiori entrate;
ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tra gli oneri sostenuti dal contribuente, per cui è prevista la detrazione, non sono considerate le spese per la cura e l'assistenza dei malati di Azheimer;
considerato che:
tra le patologie che comportano gravi coinvolgimenti psico-fisici nonché significativi disturbi comportamentali, il morbo di Alzheimer richiede un elevato livello di assistenza che nella maggioranza dei casi è offerto dalla famiglia del malato e comporta il supporto dei servizi di assistenza domiciliare fino al possibile ricovero del soggetto presso strutture ospedaliere qualificate;
i malati di Alzheimer e le loro famiglie sono quindi costretti a sostenere un notevole dispendio economico, oltre che morale, aggravato dalla crisi economico-finanziaria che coinvolge il nostro Paese e le famiglie ivi residenti;
rilevato che:
l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
per i contribuenti malati di Alzheimer e le loro famiglie, la detrazione delle spese sostenute per tale patologia degenerativa potrebbe rappresentare una importante misura di sostegno economico nella difficile situazione in cui versano;
a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, forme di detrazione fiscale per le spese sostenute dai malati di Alzheimer e dalle loro famiglie, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute e il sostegno finanziario per tali contribuenti che versano in queste condizioni psico-fisiche.
G/1120/7/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
con decreto del Ministro dell'istruzione, locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
l'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013 al comma 5-bis dispone che al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro;
l'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013 al comma 5-ter prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
impegna il Governo:
a trasformare gli istituti pareggiati che ne fanno richiesta in sezioni staccate di conservatorio.
G/1120/8/5
VALENTINI, CALEO, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la «Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione» approvata in sessione plenaria a Strasburgo, fa riferimento:
alla comunicazione della Commissione Europea del 13/09/2012 dal titolo «Crescita Blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» (COM(2012)0494)
alla relazione della Commissione dell'11/09/2012 dal titolo «progressi della politica marittima integrata dell'Unione Europea» (COM(2012)0491) che fa riferimento alla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello Spazio Marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133)
al Libro Verde della Commissione del 29/08/2012 dal titolo «Conoscenze oceanografiche 2020 – dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche» (COM(2012)0473)
al Libro Bianco della Commissione del 28/03/2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – per una pelitica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144)
alla Comunicazione della Commissione del 30/06/2010 dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(201O) 0352)
finalità della Risoluzione è contribuire a favorire la competitività internazionale dell'Unione Europea e degli Stati membri, cercando di sollecitare iniziative per l'utilizzo efficace delle risorse e per la creazione di posti di lavoro; in favore dello sviluppo di nuove fonti di crescita in una cornice dell'economia legata al mare e alla dimensione marittima nella sua totalità;
la Risoluzione offre un nuovo stimolo alla politica marittima integrata avviando un processo di sviluppo economico, raggruppando i programmi di lavoro delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei territori e della società civile;
la Crescita Blu rappresenta diversi e numerosi settori produttivi: dalla Pianificazione dello Spazio Marittimo e gestione integrata delle zone costiere a ricerca e innovazione, dai trasporti marittimi e cantieristica navale al turismo marittimo e costiero, dalla pesca e acquacoltura alla biotecnologia blu;
tali settori sono interdipendenti e si basano su competenze comuni e infrastrutture condivise, quali i porti e le reti di distribuzione dell'energia, e fanno affidamento su un uso sostenibile del mare da parte degli altri settori,
considerato che il grande sviluppo costiero dell'Italia, e il fatto che circa metà della popolazione italiana viva lungo gli ottomila chilometri di costa e nelle aree geografiche interne limitrofe, permetterebbe al nostro Paese, con l'adozione di adeguate politiche di sviluppo, di rivestire un ruolo cruciale per affrontare le sfide a lungo termine: la ricerca e i progressi tecnologici favorirebbero l'economia marittima alzando al contempo il livello dell'occupazione;
impegna il Governo:
ad avviare, adottare e predisporre un tavolo interministeriale che individui strumenti e mezzi idonei volti a sviluppare. il potenziale della crescita dei nostri mari, per rafforzare e sostenere in Italia la «blue economy», al fine di accompagnare ognuna delle realtà costiere, nelle quali le diverse attività marittime possano apportare un contributo significativo in termini di occupazione e sviluppo economico, nel quadro delle politiche strategiche europee;
ad inserire nell'agenda politica del Semestre Europeo il tema della «blue economy», soprattutto in considerazione del fatto che l'Italia, con la sua grande estensione costiera e il legame economico con le risorse marine, può dare un contributo strategico ad una politica europea di crescita e di sviluppo propri-o a partire dalla politica marittima integrata.
G/1120/9/5
ELENA FERRARA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SCALIA, ALBANO, SAGGESE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
sono estremamente elevati i danni procurati dalla fauna selvatica, in particolare da cinghiali, caprioli, storni e nutrie, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo: dai dati forniti da ultimo nel 2009 al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, essi assommano a circa 20 milioni di euro annui (fonte: ISPRA);
la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», stabilisce all'articolo 26 che per far fronte a tali danni sia costituito a livello di ciascuna regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, il cui funzionamento è regolato con apposite disposizioni regionali;
le risorse stanziate annualmente risultano assolutamente insufficienti rispetto all'entità economica dei danni denunciati, con il risultato che solo una quota estremamente limitata di aziende agricole viene risarcita, sovente con ritardi di alcuni anni; tale situazione è particolarmente grave in un –momento di profonda crisi economica quale quello attuale, in un settore caratterizzato da una ridotta marginalità reddituale;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di stanziare risorse adeguate al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, da destinare alle Regioni maggiormente colpite e che con difficoltà riescono a far fronte al risarcimento di tali danni.
G/1120/10/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
le imprese agricole, nella generale crisi economica del Paese, si trovano in una situazione di grave mancanza di liquidità, spesso resa più drammatica dal verificarsi di eventi naturali che distruggono le produzioni indispensabili per produrre il reddito atteso;
il mantenimento di un'agricoltura efficiente rappresenta un fattore indispensabile per la ripresa economica del Paese, per l'importante contributo da essa fornito al prodotto interno lordo e al saldo della bilancia dei pagamenti, in particolare considerando che il Made in ltaly agro alimentare costituisce un fattore trainante per tutto l'export italiano;
la situazione debitoria in cui vengono a trovarsi numerose imprese agricole del nostro Paese risulta in molti casi insostenibile, sia per l'aumento delle esposizioni nei confronti del sistema bancario sia per la riscossione dei crediti tributari, degli enti locali e .previdenziali;
tale situazione ha risvolti drammatici in particolare nella Regione Sicilia e in altre aree del Paese, soprattutto del Meridione, con particolare riferimento ai debiti previdenziali pregressi delle aziende agricole verso l'INPS, che si sommano alla forte crisi del settore che ha toccato diverse filiere;
gli strumenti giuridici attualmente a disposizione delle imprese agricole per risolvere la crisi finanziaria non risultano efficaci per consentire di conservare i beni aziendali e strumentali indispensabili per produrre reddito ed immettersi nuovamente nel ciclo economico;
le disposizioni previste dagli orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà rendono spesso impossibile agire in modo efficace al fine di consentire la ripresa dell'attività in un contesto, come quello attuale, di crisi economica grave e generalizzata per tutti i settori produttivi agricoli;
in Italia, come in altre realtà europee, il sistema bancario non può sottrarsi allo sforzo generale del Paese verso la ripresa della crescita, attraverso un'adeguata espansione dei finanziamenti alle imprese;
impegna il Governo:
ad estendere alle imprese agricole gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attualmente impedito, non tanto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quanto dai provvedimenti amministrativi di applicazione;
ad avviare iniziative di sensibilizzazione del sistema bancario sulla particolare situazione delle imprese agricole in difficoltà, instaurando Tavoli di consultazione con le Organizzazioni agricole al fine di individuare soluzioni negoziali adeguate e sostenibili, anche attraverso i Confidi;
a rivedere gli interventi di ISMEA in materia di credito, in termini di semplificazione, oneri economici e condizioni di accesso, con particolare riferimento alle imprese condotte da giovani;
ad intraprendere iniziative in sede europea per consentire l'adozione di un quadro normativo per la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà che, tenendo conto della attuale situazione di crisi, consenta l'adozione di strumenti legislativi efficaci per consentire alla imprese di reimmettersi nel circuito economico;
a prevedere ulteriori misure per facilitare l'operatività dei consorzi fidi a supporto delle imprese agricole;
ad introdurre nell'ordinamento soluzioni per le crisi dell'impresa agricola in direzione del recupero dell'attività e dei valori aziendali, in linea con le tendenze legislative di altri Paesi membri dell'Unione Europea e con gli andamenti dinamici dell'economia;
ad avviare una ricognizione dei dati dei debiti previdenziali in agricoltura risultanti all'INPS;
a dare attuazione all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
G/1120/11/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la crisi economica oltre ad incidere profondamente sui consumi dei cittadini sta provocando conseguenze negative nel contesto socio-produttivo italiano fatto di piccole e medie imprese che spesso, a causa delle loro dimensioni, non sono in grado di resistere al lungo periodo di sfavorevole congiuntura economica;
la chiusura di molte di queste realtà locali provoca spesso, come diretta conseguenza, il rapido inaridirsi delle opportunità lavorative per territori già in forte sofferenza;
la continua tendenza alla riduzione dei prestiti bancari ha determinato la necessità di interventi urgenti al fine di tutelare le piccole e medie imprese dagli effetti della crisi e per fornire un adeguato sostegno finanziario al tessuto imprenditoriale italiano;
considerato che:
a livello europeo, le politiche di austerità verso i paesi con un più alto debito pubblico si sono dimostrate poco efficaci e sono spesso risultate funzionali solo a mantenere alti gli standard commerciali dei partners più virtuosi;
le piccole e medie imprese rappresentano uno dei pilastri dell'economia dell'Unione Europea e svolgono un ruolo fondamentale nella crescita economica e nell'occupazione;
la ripresa e la futura crescita dell'economia dell'Unione Europea dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali e finanziamenti che permettano alle piccole e medie imprese di realizzare gli investimenti necessari all'adozione delle nuove tecnologie e attrezzature necessarie per accrescerne la competitività;
il numero limitato di fonti alternative di finanziamento ha reso le piccole e medie imprese ancora più sensibili all'impatto della crisi bancaria;
come sottolineato nel regolamento (CE) 26 giugno 2013 n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, risulta necessario colmare l'attuale lacuna in materia di finanziamento delle piccole e medie imprese e garantire a queste un adeguato flusso di crediti bancari nell'attuale contesto. Per conseguire tale obiettivo è necessario che gli enti creditizi utilizzino efficacemente l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali, derivante dall'applicazione del fattore di sostegno pari a 0,7619 come fattore di rischio, allo scopo esclusivo di assicurare un adeguato flusso di crediti alle piccole e medie imprese stabilite nell'Unione Europea;
impegna il Governo
a vigilare affinché vengano attivati tutti gli strumenti normativi al fine di concretizzare una più ampia offerta di credito alle piccole e medie imprese coerentemente con quanto previsto all'articolo 501 del regolamento (CE) 26 giugno 2013 n. 575/2013 che prevede che i requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso le piccole e medie imprese sono moltiplicati per un fattore di 0,7619 per i crediti richiesti e concessi alle medesime fino ad un ammontare di 1,5 milioni di euro di cui al comma 2, lettera c).
G/1120/12/5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, RIZZOTTI, IURLARO, ZIZZA, BIANCONI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la donazione di medicinali non utilizzati, ma in piena efficacia e validità, a organizzazioni senza fini di lucro, svolta con finalità di solidarietà sociale nonché di tutela ambientale, economicità produttiva, è un'attività encomiabile e meritevole di incentivazione;
il decreto legislativo n. 157/2006, recante attuazione della direttiva 2001/837CE all'articolo 157 rinvia ad un decreto interministeriale la disciplina relativa «alla utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità»;
premesso, inoltre, che:
per medicinali inutilizzati dovrebbero intendersi quei medicinali destinati a essere eliminati dal circuito commerciale o a non esservi immessi a causa, ad esempio, di difetti di confezionamento o di produzione dovuti al processo produttivo o distributivo tali da non comprometterne l'idoneità all'utilizzo in termini di qualità, sicurezza ed efficacia per il consumatore;
detti medicinali inutilizzati potrebbero essere oggetto di donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale qualificate nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 219/2006 ovvero se accertato e documentato dal produttore la qualità e l'efficacia dei farmaci medesimi;
impegna il Governo:
a promuovere ogni iniziativa utile a stabilire, in tempi rapidi, idonei sistemi di raccolta dei medicinali non utilizzati chiarendo il ruolo dell'azienda donatrice e degli altri soggetti coinvolti nel processo di solidarietà al fine di consentire una corretta e sicura fruizione dei prodotti donati.
G/1120/13/5
D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, PERRONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
nell'attuale contesto economico caratterizzato da una gravissima crisi generale del mercato del lavoro, rientrano i 400 ex lavoratori delle Case di Cura Riunite di Bari che vivono da ormai diciassette anni una situazione di disagio economico dovuto ad una mancata risoluzione della loro vertenza lavorativa con inevitabili ricadute di natura psicologica connesse con la lesione del primario diritto al lavoro che garantisce la dignità e l'autostima;
considerato che:
la legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 ha approvato misure per dare completa applicazione al Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici;
al comma l dell'articolo 19 della predetta legge è stabilito che «Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalità di cui all'articolo 4 (Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2007, n. 1657 (legge 27 dicembre 2006, articolo l, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2007. Criteri applicativi), i direttori generali delle ASL BA, BAT, AOU ''Policlinico'' di Bari, IRCCS ''Giovanni Paolo II'' di Bari e IRCCS. ''S. De Bellis'' di Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica in favore del reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della regione Puglia».
Preso atto che:
tale disposizione ha trovato ad oggi solo parziale applicazione e risultano ancora in corso le procedure per la determinazione dei posti disponibili e non sono stati avviati i concorsi per il reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private;
la riserva del 10 per cento dei posti vacanti presso i predetti enti risulterebbe quantificata in poche unità e, dunque, insufficiente a fornire una risposta adeguata ed accettabile alla estesa platea dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della Regione Puglia;
il numero più consistente dei predetti lavoratori precari proviene dalle ex Case di cura riunite e si quantifica in circa quattrocento unità;
impegna il Governo
a intraprendere ogni iniziativa utile a facilitare il reinserimento dei lavoratori precari ex CCR presso tutti gli enti strumentali della Regione Puglia in percentuale non inferiore al 22 per cento dei posti disponibili».
G/1120/14/5
D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, PERRONE, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la spending review attuata negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che sta attraversando il Paese ha impedito il turn over e ha imposto il blocca delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione ivi incluso il comparto della Sanità;
il blocco del turn over in particolare ha inciso determinato un riduzioni dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;
un'ulteriore riduzione o blocco del personale sanitario potrebbe depauperare il servizio sanitario nazionale anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza con grave nocumento per i pazienti utenti;
considerato che:
sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del« Servizio sanitario nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;
gli interventi in tema di turn over nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno al fine di garantire adeguati livelli di assistenza ai cittadini;
preso atto che:
il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determinato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assistenziale;
impegna il Governo:
a introdurre misure specifiche a favore del personale sanitario che presta la propria attività con rapporti precari al fine di assicurare la tenuta dei livelli essenziali di assistenza.
G/1120/15/5
D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, PERRONE, BIANCONI, IURLARO, RIZZOTTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che
la spending review attuata negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che sta attraversando il Paese ha impedito il turo over e ha imposto il blocca delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione ivi incluso il comparto della Sanità;
il blocco del turn over in particolare ha inciso determinato un riduzioni dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;
un'ulteriore riduzione o blocco del personale sanitario potrebbe depauperare il servizio sanitario nazionale anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza con grave nocumento per i pazienti utenti;
considerato che:
sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;
gli interventi in tema di turn over nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno al fine di garantire adeguati livelli di assistenza ai cittadini,
impegna il Governo
a escludere gli operatori sanitari, in particolare coloro che svolgono con turnazione h 24 funzioni dì cura e assistenza diretta alla persona in servizi d'emergenza e urgenza, di assistenza intensiva e nell'assistenza domiciliare, dal blocco del turn over previsto per il personale della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza, anche nelle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi.
G/1120/16/5
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, MANDELLI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il fenomeno della non autosufficienza tra il 2000 e il 2050, secondo l'OMS, aumenterà in modo considerevole raggiungendo percentuali fino al 22 per cento della popolazione mondiale;
le persone non auto sufficienti, a causa della limitata capacità di mobilità, fragilità mentale o a causa di altre patologie necessitano di cure cosiddette «di lungo termine» comprendenti cure domestiche e ospedaliere;
l'articolo 26 della Carta europea dei diritti fondamentali stabilisce che «l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;
la Costituzione italiana, all'articolo 32, riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, mentre l'articolo 119 prevede, tra l'altro, che lo Stato assegni risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere la solidarietà sociale e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
Considerato che:
l'articolo 7, comma 3, della legge di Stabilità 2014 incrementa la spesa di 250 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non auto sufficienze istituito dall'articolo l, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
detto incremento non è adeguato a garantire alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie un sostegno certo.
Impegna il Governo a
rideterminare in aumento il finanziamento del Fondo per le non auto sufficienze destinando ma parte delle risorse, tra l'altro, a interventi in favore delle patologie croniche invalidanti, anche con riferimento alle malattie cronico-degenerative, alle demenze senili e all'Alzheimer.
G/1120/17/5
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 15, comma 15, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, prevede l'adozione delle tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate «sulla base dei dati disponibili e, ove ritenuti congruì ed adeguati, dei tariffari regionali»;
ai fini della determinazione del tariffario, il successivo comma 17-bis sancisce l'istituzione di una Commissione tenuta a confrontarsi «con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate»;
detta Commissione, insediata con notevole ritardo lo scorso 14 febbraio 2013, non ha ancora avviato il confronto con le sopra riportate «Associazioni di categoria maggiormente rappresentative» nonostante il termine (sessanta giorni) indicato a scadenza dal decreto ministeriale di nomina sia largamente decorso;
le Associazioni di categoria sono istituzionalmente in grado di offrire elementi fondamentali per la. conoscenza dei meccanismi di controllo dei costi e, quindi, sono in grado di contribuire ad una corretta determinazione delle tariffe;
considerato che:
tale ritardo della Commissione reca un grave danno all'intero comparto in quanto, paralizzando il processo di revisione delle tariffe, costringe le aziende, che non riescono più a sopportare neanche i costi di gestione a causa della congiuntura economica negativa, al rischio del fallimento;
impegna il Governo:
ad adoperarsi, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, affinché la Commissione prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 proceda senza indugio al completamento dei lavori di revisione delle tariffe.
G/1120/18/5
D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, MILO, MANDELLI, IURLARO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
le norme introdotte dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, all'articolo 50 hanno finalità di monitorare in tempo reale il sistema di erogazione delle prestazioni farmaceutiche a carico del Sistema sanitario nazionale, per consentire valutazioni di tipo epidemiologico, per il controllo e il governo della spesa, per il tempestivo contrasto a forme di abuso;
considerato che:
dopo dieci anni di applicazione si può affermare che il sistema di trasmissione, raccolta e utilizzo dei dati ha dato buona prova. grazie anche alla risposta positiva delle farmacie italiane;
tuttavia si sono riscontrate talune criticità consistenti nell'irrogazione di sanzioni assai pesanti a carico di alcune farmacie le quali, per esclusivi motivi di carattere tecnico, hanno trasmesso i dati sulle ricette farmaceutiche con ritardi anche minimi e determinando un rilevante contenzioso,
impegna il Governo:
ad adottare ogni necessaria ed urgente iniziativa normativa volta a risolvere il problema applicativo posto dalle disposizioni in questione;
a ridurre la quantificazione economica delle sanzioni previste;
a risolvere il contenzioso già in atto nella materia.
G/1120/19/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
gli alimenti per l'infanzia sono i prodotti espressamente destinati ai lattanti (soggetti in età inferiore ai 12 mesi) e ai bambini (soggetti da 1 a 3 anni) in buona salute, e pertanto caratterizzati da una elevata specificità nutrizionale e sicurezza tossicologica, al fine di soddisfare le particolari esigenze metaboliche e nutrizionali dei soggetti in questa fascia di età;
una corretta alimentazione rappresenta la migliore forma di prevenzione contro l'obesità e le patologie ad essa correlate (diabete, malattie cardiovascolari, malattie oncologiche, eccetera). Al contrario, abitudini alimentari scorrette nella prima infanzia, in particolare il consumo di alimenti che forniscono un carico nutrizionale eccessivo e non adatto al metabolismo dei bambini, generano problemi di sovrappeso e obesità. Come evidenziato da una recente indagine OCSE, in Italia, l'obesità è ai massimi livelli nei bambini ed un bambino su 3 è sovrappeso. La quota di persone sovrappeso salirà di oltre 5 punti percentuali entro i prossimi 10 anni, con gravi conseguenze dal punto di vista della salute degli individui e della spesa pubblica per l'assistenza socio-sanitaria;
l'attuale crisi economica sta fortemente condizionando le abitudini di acquisto delle famiglie, inducendole a risparmiare anche sull'alimentazione dei propri figli, con conseguenze non trascurabili per la salute dei bambini;
il Parlamento Europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico dell'Unione risponda alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa, indicando agli Stati membri una serie di priorità tra le quali: prestare maggiore attenzione alla necessità di una spesa pubblica dedicata all'infanzia e alle famiglie, promuovere misure fiscali che stimolino l'aumento del tasso di natalità ed adottare azioni positive a favore della genitorialità,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, in questa fase delicata di crisi economica, misure idonee per ridurre la pressione fiscale e ridare potere d'acquisto ai redditi delle famiglie con bambini in difficoltà economiche, quali l'introduzione di una aliquota IVA agevolata al 4 per cento sugli alimenti per l'infanzia, oppure l'erogazione di «buoni» per l'acquisto di alimenti per l'infanzia, in una logica generale di tutela della salute dei bambini e di prevenzione dell'obesità e delle patologie ad essa correlate.
G/1120/20/5
RIZZOTTI, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, MALAN, MARIAROSARIA ROSSI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer (AD), sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;
il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;
la famiglia rappresenta la struttura portante dell'assistenza ai malati di Alzheimer, arrivando a dover sostenere, con il protrarsi della malattia, situazioni umane drammatiche;
il morbo di Alzheimer è incluso nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti, con esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie;
secondo la normativa vigente, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19 per cento, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro se il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro;
l'aggravarsi della non autosufficienza connessa al morbo di Alzheimer richiede un'assistenza costante, con aggravi economici significativi a carico di malati e delle relative famiglie;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di elevare le detrazioni dall'Irpef di tutte le spese, debitamente documentate, connesse all'assistenza delle persone affette da morbo di A1zheimer, previa certificazione di «non autosufficienza» rilasciata dall'Unità di valutazione Geriatrica e l'attestazione della specifica patologia rilasciata dall'Unità di valutazione Alzheimer/Demenza.
G/1120/21/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», alla lettera c) prevede che il CICR stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
la direttiva 2011/90/UE prevede l'introduzione di nuove ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), nonché integra le ipotesi riguardanti le regole per il calcolo del tasso annuo effettivo globale per i crediti senza durata fissa o rimborsabili per intero ripetutamente. Altresì stabilisce norme sul calendario per il primo prelievo del credito e i pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore;
l'Unione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2013/0044, del 30 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/90/UE della Commissione, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di considerare nello stabilire i criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi, le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti.
G/1120/22/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 644 del codice penale al comma 4 prevede che per la determinazione del tasso d'interesse usuraio si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;
la direttiva 2011/90/UE prevede l'introduzione di nuove ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), nonché integra le ipotesi riguardanti le regole per il calcolo del tasso annuo effettivo globale per i crediti senza durata fissa o rimborsabili per intero ripetutamente. Altresì stabilisce norme sul calendario per il primo prelievo del credito e i pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore;
l'Unione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2013/0044, del 30 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/90/UE della Commissione, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di considerare, nel determinare il tasso d'interesse usuraio, le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, tenendo conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo, delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
G/1120/23/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura al comma 4 sancisce che: «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurai, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali»;
l'articolo 644 del codice penale ai comma 3 prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai. Sono altresì usurai gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, cosiddetto «decreto sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto la modifica del metodo di calcolo del «tasso soglia» o «tasso di usura», come precedentemente disciplinato dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996;
l'articolo 8, comma 5, lettera d) del decreto sopracitato stabilisce che dal giorno di entrata in vigore del suddetto decreto-legge la soglia di usura è calcolata aumentando il tasso medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di modificare il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurai, prevedendo che esso sia stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori tre punti percentuali.
G/1120/24/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, recante «Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizione in materia di usura», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, al comma 1 sancisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono premessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
l'articolo 644 del codice penale al terzo comma sancisce che: «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai. Sono altresì usurai gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria»;
l'articolo 1815 del codice civile al comma 2 prevede che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di inserire nei contratti a credito disciplinati da condizioni variabili di tasso d'interesse e ogni altro prezzo di cui al comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il momento della promessa o convenzione sia da riferire anche ad ogni occasione di variabilità delle medesime condizioni.
G/1120/25/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
nel 2006 nell'ambito della riforma della Organizzazione comune di mercato (OCM) zucchero, che per l'Italia ha comportato una drammatica ristrutturazione (chiusura di 15 fabbriche e rinuncia a più del 50 per cento della quota di produzione), i Regolamenti comunitari (nn. 318/2006 e 319/2006) avevano disegnato un articolato quadro di interventi tra cui spiccava l'erogazione di aiuti sia comunitari sia nazionali per il quinquennio 2006/2010;
per l'Italia la misura di tali aiuti nazionali fu espressamente e preventivamente quantificata dai Regolamenti stessi, proprio perché fu una condizione politica per raggiungere il compromesso a livello UE;
le risorse comunitarie sono state continuativamente pagate, mentre quelle nazionali relative al completamento delle campagne 2009 e 2010, a tutt'oggi non sono state erogate;
a copertura di tutte le somme ancora dovute per entrambe le campagne 2009 e 2010, è necessario un ulteriore provvedimento come anticipato nella delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 per complessivi 51 milioni di euro;
una parte di tale somma (29 milioni di euro) era già stata stanziata sul Fondo per lo sviluppo e coesione a copertura di una precedente delibera CIPE n. 107 del 2010;
la delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 ha stanziato aiuti, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento CE n. 318 del 2006, alle imprese operanti nel settore bieticolo saccarifero per l'ammontare di 35 milioni di euro. Tali somme sono state effettivamente erogate ad aprile 2013 a copertura di una parte dell'anno 2009;
il completo pagamento è da diversi anni atteso da tutta la filiera bieticolo-saccarifero, industria (4 stabilimenti che occupano 2000 lavoratori diretti senza contare l'indotto), bieticoltori (10.000 aziende agricole per potenzialmente 60/65 mila ettari coltivati su tutto il territorio nazionale – Molise, Puglia, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto);
la decisione presa a livello comunitario, in ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC) per la fine dell'attuale sistema delle quote zucchero al 30 settembre 2017 costringerà le imprese italiane, sia agricole, sia di trasformazione ad operare in un mercato certamente più instabile e volatile, senza misure adeguate per una sua stabilizzazione;
il pagamento tempestivo delle somme ancora dovute al settore bieticolo saccarifero, per gli aiuti nazionali 2009/2010, consentirebbe una boccata d'ossigeno a tutte quelle aziende che nel frattempo hanno fatto grandi investimenti e che danno un significativo apporto all'economia del nostro Paese;
impegna il Governo:
a provvedere immediatamente a saldare le somme ancora dovute alle imprese operanti nel settore bieticolo saccarifero per gli aiuti nazionali 2009/2010 previsti dai regolamenti comunitari.
G/1120/26/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228, commi da 95 a 97 dell'articolo 1) istituisce un fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. L'istituzione del fondo avviene secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico;
i commi 285-287 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) prevedono un credito di imposta per gli anni 2013 e 2014 a favore dei soggetti che erogano borse di studio agli studenti degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute. I criteri per l'attribuzione del beneficio devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
considerato che:
a tutt'oggi non risulta che siano stati emanati i decreti attuativi dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire i criteri per l'attribuzione dei benefici previsti dalla suddetta norma,
impegna il Governo:
a provvedere affinché i ministeri coinvolti provvedano con urgenza a predisporre i decreti attuativi, per dare certezza agli operatori della ricerca, agli studenti universitari e alle imprese che investono in ricerca e sviluppo, di poter accedere al credito d'imposta.
G/1120/27/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
è necessario garantire maggiore equità su base nazionale nel pagamento delle imposte sulle proprietà immobiliari,
impegna il Governo:
ad attivare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riforma degli estimi catastali, che dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2014, prevedendo la clausola di invarianza di gettito, seguendo i criteri dell'ancoraggio ai valori medi di mercato dei terreni e dei fabbricati dell'ultimo triennio, basati sui metri quadri.
G/1120/28/5
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO, MANDELLI, MILO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
rilevato che l'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 124 del 2013, prevede: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»;
considerato che anche tali immobili, infatti, sono civilisticamente classificati tra le «Rimanenze» di bilancio (quali beni finiti destinati alla vendita) e, come i fabbricati di nuova costruzione, sono oggetto dell'attività tipica delle imprese di costruzioni, poiché su di essi l'impresa interviene con lavori di recupero incisivo, al fine della loro reimmissione, sul mercato con caratteristiche del tutto simili alle nuove costruzioni;
valutato che tale assimilazione è stata già riconosciuta in altri ambiti impositivi, quale il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 («testo unico dell'IVA»), che, all'articolo 10, nn. 8, 8-bis e 8-ter, prevede il medesimo regime di esenzione/imponibilità ad IVA per le operazioni di cessione e locazione di immobili, siano essi nuove costruzioni che immobili incisivamente ristrutturati;
impegna il Governo:
a precisare che le disposizioni stabilite dal predetto comma in materia di IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, si applicano anche agli immobili acquistati o acquisiti in permuta dall'impresa e sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, prima della loro vendita.
G/1120/29/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
considerato che è diritto fondamentale dell'uomo quello alla proprietà della casa di abitazione «Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo»;
valutato che tale tematica è stata oggetto di un coinvolgimento bipartisan essendo stata già sottoscritta da numerosi deputati di centro destra e di centro sinistra nella precedente legislatura (XV), con il Disegno di legge n. 2204 di «Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo; e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo», presentato il 1º febbraio 2007, poi decaduto per le elezioni anticipate. Stessa sorte per l'analogo disegno di legge n. 1581 nella legislatura successiva;
rilevato che si apprende che alcune associazioni di categoria, hanno sensibilizzato le-istituzioni sul punto, tant'è che questo argomento è stato dichiarato materia sensibile dall'assemblea dei soci (28 dicembre 2009) del movimenta consumatori sezione di Reggio Calabria, in quanto attinente al «diritto alla casa» pur precisando che «il conduttore di un immobile ad uso abitativo non può definirsi consumatore in senso stretto, bensì solo soggetto o contraente meritevole di tutela»;
posto che si incide su una legge esistente (legge n. 431 del 1998) senza ampliare l'applicazione normativa a soggetti diversi da quelli che la stessa legge nella sua concezione iniziale avrebbe voluto coinvolgere;
preso atto che se prendiamo il caso sussumibile all'interno della previsione della legge n. 431 del 1998 di un rapporto locatizio stipulato o rinnovato nel vigore della nuova legislazione e cioè successivamente al 30 giugno 1999 che durerebbe 4 anni + 4, salvo disdetta motivata alla prima scadenza, il proprietario locatore (e non già qualunque proprietario, ma solo quello che la legge n. 431 del 1998 aveva già individuato e circoscritto nel soggetto che «non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione») che da contraente corretto ed in buona fede, ha intenzione di vedere il bene locato con inizio locazione il 30 giugno 2009 (prima scadenza 30 giugno 2013) sei mesi prima entro il 30 dicembre 2012 invia disdetta con contestuale proposta di vendita ex articolo 38 della legge n. 392 del 1978 alle condizioni che egli ritiene soddisfacenti per le proprie pretese ed il valore del bene «conduttore può decidere di aderire o meno alla proposta. Senza questa legge di interpretazione autentica solo nel primo caso descritto il conduttore acquista il bene corrispondendo il prezzo fissato dal proprietario. Se manca la disdetta, perché il terzo acquirente agisce in frode all'inquilino ed il proprietario omette, in modo scorretto, la comunicazione di disdetta e di proposta di vendita, il diritto di riscatto ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978, pur essendo richiamato dalla normativa del 1998 non potrebbe essere azionato e la norma resterebbe inutiliter data;
considerato che la legge presuppone, infatti, in mancanza dell'offerta a vendere nella contestuale comunicazione disdetta la nascita del diritto di riscatto del bene ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978. Già nell'esempio delle locazioni ad uso commerciale è evidente che per prassi il riscatto del bene opera in quanto il proprietario scorrettamente e per accordo furbesco e truffaldino con il terzo acquirente ha taciuto l'intenzione di vendere ed ha stipulato l'atto direttamente con il terzo «diritto di riscatto nella legislazione degli immobili ad uso abitativo non opererebbe mai seguendo l'interpretazione restrittiva della dottrina e della giurisprudenza (con presupposto la disdetta che senza la comunicazione di voler vendere il bene ad un prezzo che il proprietario fissa secondo le sue esigenze sarebbe nulla alla prima scadenza) e la norma anzidetta sarebbe inutiliter data. Quid iuris del richiamo fatto all'articolo 39 della legge n. 392 del 1978? Quid iuris del parere della 2 Commissione permanente del Senato della Repubblica (Giustizia) in data 15 settembre 1998, sui disegni di legge atti Senato nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684-A. (che poi costituiranno la legge n. 431 del 1998) che ha ritenuto tout court del «tutto razionale la protezione accordata al conduttore con l'estensione del diritto di prefazione anche con riferimento agli immobili ad uso commerciale»?
valutato che una situazione identica ha un trattamento diametralmente opposto, che priva di dignità la legge n. 431 del 1998 laddove ha contemplato il pregnante diritto di riscatto ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978;
ciò posto, senza dubbio, quest'ultimo istituto è da qualificarsi come ius ad rem con il conforto della giurisprudenza (ex plurimis Tribunale di Milano 10 luglio 1980 in Arch. locazioni, 1980, 600; Tribunale di Napoli 8 febbraio 1982 in Giur. di merito, 1982, 1,801; Tribunale di Milano 30 settembre 1982 Presidente Simonazzi – Estensore Sbordone in Giur.It., 1983, 1, 2, 480) ed ha natura di diritto reale, pertanto, deve essere oggetto di «tute a rafforzata», anche nella nuova normativa della legge n. 431, del 1998, proprio perché oltre all'articolo 38, la stessa ha esteso l'applicabilità dell'articolo 39, legge n. 392, del 1978 agli immobili adibiti ad uso abitativo, nonché secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (secumdum dictum della Corte di Cassazione del 2011 novum jus) anche ai principi della CEDU;
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa utile per l'approvazione in tempi rapidi di una norma di interpretazione autentica composta di due soli commi:
«1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta, nella parte in cui fa riferimento all'intenzione del proprietario di vendere l'immobile a terzi alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 431 del 1998, nel senso che le norme previste in tema di diritto di prelazione e di riscatto dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano non solo ai contratti che vengono disdetti o che sono prossimi alla scadenza contrattuale, ma anche nel corso della locazione per l'intera durata del contratto, senza che assuma rilevanza il termine di scadenza o l'eventuale disdetta del medesimo contratto.
2. la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta, nella parte in cui fa riferimento all'intenzione del proprietario di vendere l'immobile a terzi e al conseguente diritto del conduttore di esercitare il proprio diritto di prelazione e di riscatto con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel senso che le disposizioni dei medesimi articoli 38 e 39 si applicano non solo ai contratti che vengono disdetti o che sono prossimi alla scadenza contrattuale, ma anche nel corso della locazione per l'intera durata del contratto, senza che assuma rilevanza il termine di scadenza o l'eventuale disdetta del medesimo contratto».
G/1120/30/5
TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, FUCKSIA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la disposizione di cui al comma 3, dell'articolo 7, della legge di stabilità, autorizza la spesa di 250 milioni di euro, per l'anno 2014, a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
la sclerosi laterale amiotrofica è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce il sistema motorio e porta ad una degenerazione dei neuroni dei motoneuroni causando una paralisi totale;
considerato che:
una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione; non supera una soglia stabilita. Secondo i criteri adotti dall'Unione europea la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10.000. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che sta crescendo;
secondo la rete Orphanet Italia nel nostro paese sono 2 milioni le persone affette da malattie rare e il 70 per cento sono bambini in età pediatrica. L'istituto superiore della sanità ha individuato un elenco di 583 malattie rare esenti ticket;
non tutte le patologie a bassa prevalenza infatti presuppongono l'esonero dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ma solamente quelle presenti nell'elenco allegato al Decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie). Il summenzionato Regolamento, infatti, disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza;
attualmente ci sono diverse malattie rare altamente invalidanti e che meritano attenzione da parte delle istituzioni;
i malati affetti da patologie rare, vivono con forti sofferenze la loro condizione e nessuno di loro dovrebbe essere discriminato, ma aiutato in base alla gravità della patologia di cui è affetto, all'incidenza e alla invalidità che ne comporta;
considerato inoltre che:
lo stanziamento previsto nel comma 3 dell'articolo 7, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Fondo per le non autosufficienze, incluse le persone affette da SLA, è apprezzabile, ma non sufficiente;
impegna il Governo:
a considerare di estendere l'autorizzazione di spesa prevista non ad una sola patologia, ma a tutte le patologie rare secondo la soglia dell'Unione Europea e secondo criteri oggettivi di valutazione del grado di invalidità della malattia.
G/1120/31/5
SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, BERTOROTTA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 9, autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014 alla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche;
la Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME) è una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obiettivi, quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia;
l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, ha stabilito che «Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, è autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta una relazi0ne annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti»;
l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha stabilito che «Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME)[ ... ]è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;
successivamente, il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, all'articolo 10, comma 5-ter ha stabilito che per la Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni. Il successivo comma 4-quater ha stabilito gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-ter: 3 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE), istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; 2 milioni di euro mediante la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196 del 2009, dei programmi del Ministero della salute;
considerato che:
le disposizioni sopra menzionate, hanno dedicato importanti risorse all'IME;
ci sono situazioni di emergenza che si ravvisano nel settore sanitario e, pertanto, c'è l'esigenza di riequilibrare le risorse necessarie nell'ottica di impiegarle anche per altre finalità;
impegna il Governo:
a valutare interventi per l'erogazione di risorse in favore non solo di un'unica struttura e dì fornire elementi di delucidazione riguardo-alle attività svolte dall'IME.
G/1120/32/5
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 10 dell'articolo 7 autorizza la spesa di 50 milioni, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di liquidare gli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (Requêter n. 5376 del 2011, con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti);
l'articolo 2, comma 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 stabilisce che «L'indennizzo .di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposta, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegna una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria»;
il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 210 del 1992 stabilisce che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge a per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni a infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritta ad un indennizzo da parte della Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge»;
il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1992 sancisce che «I soggetti interessati ad attenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel casa di vaccinazioni a di epatiti post-trasfusionali a di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrano dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative»;
alla luce di alcune denunce poste dalle diverse associazioni interessate ed in particolare dal CONDAV (Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, risulta che molte persone) per l'oggettiva difficoltà di ricondurre la patologia contratta alla pregressa vaccinazione, magari a distanza di decenni o per un'insufficiente pubblicizzazione dell'approvazione della legge – pur avendo subito un danno da vaccinazione o emotrasfusione, non abbiano presentato tempestivamente domanda in sede amministrativa entro il termine previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1992, e dunque escluse dal risarcimento previsto per legge;
impegna il Governo:
ad avviare ogni iniziativa utile a quantificare le domande di indennizzo presentate oltre. i termini previsti dalla legge e a valutare interventi per l'erogazione degli indennizzi a favore dei cosiddetti «fuori termine» e tutelare così tutti i soggetti che hanno riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità.
G/1120/33/5
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA, BIGNAMI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 7 reca «Misure di carattere sociale»;
la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», dispone all'articolo 22, comma 1, che «Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte» e, all'articolo 18, istituisce il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali quale strumento di programmazione per individuare i principi e gli obiettivi della politica sociale. In particolare al Piano era rimessa anche l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) previsti dall'articolo 22;
l'articolo 22 non determina però il contenuto effettivo delle prestazioni e di conseguenza non soddisfa l'esigenza di garantire un diritto all'assistenza sociale uniforme in tutto il territorio nazionale. Questo si limita infatti a una mera elencazione generale delle misure e degli interventi, demandando alla pianificazione nazionale e regionale il compito di specificare le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni essenziali. Allo stesso modo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, elaborato sulla base dell'articolo 18 della legge n. 328 del 2000, non ha fornito ulteriori dettagli circa la determinazione concreta della tipologia dei servizi e delle prestazioni rientranti nei LIVEAS limitandosi al rinvio di quanto disposto dalla legge n. 328 del 2000;
considerato che:
a distanza di più di dieci anni dall'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione lo Stato non ha provveduto alla determinazione legislativa dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela dei diritti civili e sociali e le Regioni nel corso degli anni hanno tentato di rimediare a tale inadempienza individuandone autonomamente alcuni, contribuendo però allo stesso tempo a svuotare l'intento egualitario del testo costituzionale;
sostenere che la mancata definizione dei LIVEAS ed il loro relativo finanziamento legittimi le Regioni a legiferare nel modo che più ritengano opportuno significa negare il principio secondo il quale tutti i cittadini dovrebbero godere del diritto all'assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Significa lasciare le autonomie libere di disciplinare le prestazioni, le condizioni di accesso e i relativi costi con l'ovvia conseguenza di realizzare forti disuguaglianze tra le Regioni;
considerato inoltre che:
la riduzione delle risorse pubbliche e private destinate ai servizi di welfare sta avendo le maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili e crea pesanti squilibri tra aree del Paese,
impegna il Governo:
a definire gradualmente i LIVEAS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) e a quantificare le risorse per l'assistenza sociale, in modo da poterle riorganizzare e razionalizzare allo scopo di garantire omogeneità alle prestazioni esigibili a livello nazionale.
G/1120/34/5
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BIGNAMI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
considerato che,
l'articolo 11 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche. In tale contesto appare necessario razionalizzare la spesa carceraria, utilizzando anche strumenti posti a disposizioni dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;
recenti inchieste giornalistiche hanno evidenziato come, secondo i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), le carceri italiane ospitino quasi 23.000 detenuti stranieri, quasi un terzo della popolazione carceraria. Il costo medio per detenuto, calcolato dalla Direzione bilancio del Dap, sfiora 125 euro al giorno, il che comporterebbe un ammontare complessivo di oltre 900 milioni di euro per i detenuti stranieri. Considerando il costo unitario peri 12.509 detenuti stranieri che scontano una condanna definitiva, si tratta di una spesa di 568 milioni di euro annui;
la Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 alla quale hanno aderito numerosi paesi, disciplina la procedura in base alla quale un-condannato che sta già scontando la pena in un paese viene trasferito in un altro paese, generalmente quello d'origine, per ivi proseguire e terminare l'esecuzione della pena, anche al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate. Ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione una persona condannata può essere trasferita se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione; la sentenza è definitiva; la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata; la persona condannata – o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale – acconsente al trasferimento; gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello-Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento. Oltre al consenso della persona condannata, che però in taluni casi è superabile, risulta essenziale che vi sia anche l'accordo dei due Stati, i quali sono soggetti a dei precisi obblighi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Convenzione medesima;
secondo le suddette inchieste giornalistiche, la convenzione, che l'Italia ha ratificato con legge 25 luglio 1988, n. 334, nonché perfezionato con una serie di accordi bilaterali allargati anche a Stati non compresi nella lista dei settanta paesi sottoscrittori, non risulterebbe applicata efficacemente dal nostro paese, né risulterebbero firmati accordi con i paesi da cui provengono ingenti quote della popolazione carceraria, in particolare Marocco, Algeria e Tunisia;
impegna il Governo,
ad assumere le opportune iniziative volte ad incentivare – nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti alle persone detenute e delle norme nazionali ed internazionali di carattere pattizio – il trasferimento delle persone straniere detenute cha abbiano subito condanna definitiva, assicurando a tal fine una più ampia ed efficace applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e favorendo altresì la conclusione di appositi accordi in tal senso con altri paesi, in modo da consentire ad un maggior numero di persone di scontare la condanna nel paese d'origine.
G/1120/35/5
PAGLINI, CATALFO, BENCINI, PUGLIA, BIGNAMI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso, che colpisce selettivamente i cosiddetti neuroni di moto sia centrali, sia periferici. La SLA è una patologia rara, con un'incidenza di 2-3 casi ogni 100.000 individui all'anno. Si presenta più frequentemente negli uomini che nelle donne;
da molti anni i malati, le loro famiglie, gruppi spontanei di cittadini e le associazioni lottano per rivendicare il diritto all'assistenza e quindi il diritto ad una vita dignitosa;
a seguito della legge n. 328 del 2000 le cure sanitarie di cui necessitano i disabili gravi sono state parzialmente trasferite nel settore sociale, con la pr6spettiva che sarebbero stati definiti e finanziati i LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza socio-assistenziale) per consentire la continuità delle cure senza aggravi economici ai danni dei disabili gravi e degli anziani non autosufficienti. Ad oggi la Conferenza Unificata Stato e Regioni non ha provveduto a dare attuazione a misure che possano efficacemente tutelare i soggetti non autosufficienti, definendo e dotando di risorse adeguate i LIVEAS;
inoltre dal 2000 questi fondi soggetti a continui tagli sono stati insufficienti, costringendo in molti casi i familiari dei malati a rinunciare al lavoro, a vendere o ipotecare i propri beni, a rinunciare alla casa, e si sono registrati casi sempre più frequenti di gesti estremi: omicidi e suicidi;
è letteratura scientifica consolidata che, il «caregiver», cioè colui che si prende cura a tempo pieno di un disabile o di un anziano grave, cade nell'80 per cento dei casi in depressione, perché si sente frustrato dall'abbandono da parte delle istituzioni. È stato calcolato che oltre il 60 per cento di loro arriva ad assumere psico-farmaci e ad ammalarsi gravemente;
considerato che:
a seguito dell'incontro con il Governo, il «Comitato 16 Novembre Onlus» ha fatto pervenire al ministro un dettagliato elenco di richieste tra cui in particolare:
– il ripristino del fondo della non autosufficienza per un importo non inferiore a 600 milioni;
– l'impegno del Governo a incanalare con decreto dettagliato 500 milioni per le patologie gravemente invalidanti, con contributo rapportato al bisogno assistenziale legato all'ingravescenza. Il riparto fra le regioni dovrà essere fatto in funzione del tasso di prevalenza delle patologie interessate;
– l'erogazione di un contributo annuo di 20.000 per ogni persona portatrice di malattia neurodegenerativa progressiva, con tracheostomia, in ventilazione meccanica 24 ore su 24 e tetraparesi con allettamento, casi di coma bisognosi di assistenza h24.
impegna il Governo:
ad adottare misure concrete volte a garantire l'immediata disponibilità di fondi congrui alle esigenze sovraesposte e il celere e corretto impiego delle risorse destinate agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e assistenza domiciliare.
G/1120/36/5
CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, BIGNAMI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
sono circa 200.000 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale separata dell'INPS (disciplinata all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS sono da sempre una categoria previdenziale residuale rispetto agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e agli altri lavoratori-autonomi iscritti in altre casse previdenziali;
molte delle figure professionali rientranti nella summenzionata categoria operano nell'ambito dell'economia della conoscenza (informatici, consulenti, grafici, interpreti), e si contraddistinguono per una elevata professionalità e capacità di innovazione;
questa categoria di lavoratori, obbligata al versamento nella gestione separata, rappresenta realtà diversificate e contraddistinte da una pervadente precarietà ed è quindi tra quelle maggiormente colpite dalla crisi economica e dai suoi effetti a lungo termine;
i lavoratori autonomi titolari di partite IVA individuali versano una contribuzione pari al 27,72 per cento del reddito (aliquota modificata dall'articolo 22, comma 1, della legge 183/2011) e che tale aliquota è destinata ad aumentare al 33 per cento progressivamente fino al 2018 in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 92/2012;
considerato che:
gli iscritti alla gestione separata sono in maggioranza lavoratori autonomi che percepiscono meno di 30.000 euro l'anno e lavorano con pubbliche amministrazioni e aziende;
il carico fiscale e contributivo complessivo nei confronti di tali soggetti ammonta a circa il 60 per cento delle loro entrate, rendendo particolarmente gravoso l'ulteriore aumento della contribuzione previdenziale;
il versamento della contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata è demandato interamente al lavoratore stesso, senza diritto di rivalsa obbligatoria da parte del committente;
il progressivo aumento comporterà ulteriori chiusure di partite IVA causa insostenibilità dei costi in relazione al fatturato;
un sondaggio svolto dall'Associazione Consulenti del Terziario Avanzato condotto nel 2012 svela che circa un quarto degli interpellati sostiene di non avere un reddito sufficiente a mantenersi, un altro 47,7 per cento di avere un reddito appena sufficiente a sopravvivere e che complessivamente il 27 per cento dichiara di riuscire ad arrivare a fine mese solo grazie al reddito del partner; il 12,8 per cento grazie ai genitori;
la categoria summenzionata non gode di alcuna forma di ammortizzatori sociali e le relative associazioni di rappresentanza sono di fatto escluse dai tavoli di concertazione;
impegna il Governo:
a impedire l'aumento dell'aliquota contributiva di un punto percentuale previsto dalle disposizioni della legge n. 92 del 2012;
a riordinare l'intero sistema delle aliquote contributive per la categoria dei lavoratori auto orni iscritti alla gestione separata, in vista di una perequazione con i restanti lavoratori autonomi.
G/1120/37/5
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha riformato il sistema previdenziale (cosiddetta riforma Fornero delle pensioni) non ha previsto delle norme transitorie appropriate e un passaggio graduale al nuovo sistema creando una rottura del patto sociale tra lavoratori e Stato;
è venuto così a crearsi un problema che coinvolge un numero ingente di lavoratori e lavoratrici, cosiddetti «esodati», i quali sono usciti o sono stati espulsi dal mercato del lavoro e non hanno la possibilità di rientrarvi; non ricevono o stanno per termine le misure di sostegno al reddito cui avevano diritto, anche come misure di accompagnamento alla maturazione della pensione, il cui momento si è spostato avanti nel tempo anche di molti anni;
fino ad oggi sono state previste una misura di salvaguardia per meno di un terzo di tali lavoratori e lavoratrici e solo una minima parte di questi ha effettivamente potuto percepire la pensione;
è necessario che venga risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;
impegna il Governo:
a porre in essere opportuni interventi normativi al fine di:
a) assicurare il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico alle lavoratrici che hanno optato di cui all'articolo l, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relative agli incrementi della speranza di vita;
b) modificare l'articolo 24, comma 14, lettera c) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 al fine di includere tra i lavoratori ivi individuati e salvaguardati sono anche quei lavoratori (aventi 57 anni, o 58 anni se autonomi, di età e 35 anni di contributi) il cui provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stato emanato a seguito di domanda presentata prima del 20 luglio 2007;
c) modificare le disposizioni di cui al comma 231 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 al fine di riconoscere il diritto alla pensione ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga; ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria; ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
a reperire le risorse necessarie all'attuazione delle misure sopra illustrate.
G/1120/38/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 9 integra il finanziamento del fondo per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace, per un importo pari a 765 milioni;
premesso inoltre che:
con la legge di stabilità 2012 sono state stanziate risorse finanziarie pari a euro 794.340 per il 2013 per il riconoscimento della causa di servizio e per gli indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero nonché alla popolazioni civili che abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione di proiettili ad uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico;
rilevato che:
dalla tabella n. 11 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, al capitolo 1331, è previsto uno stanziamento di soli euro 340, con una variazione in decremento di 794.000 euro;
ritenuto che:
le questioni connesse al riconoscimento della causa di servizio per le problematiche di cui sopra debbano vedere un impegno concreto e costante del Governo;
impegna il Governo:
a prevedere nei limiti dei vincoli di bilancio vigenti opportuni ed adeguati stanziamenti per le spese di riconoscimento delle cause di servizio e per gli indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero nonché alla popolazioni civili che abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione di proiettili ad uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.
G/1120/39/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 9 stanzia la somma di 756 milioni di euro per l'anno 2014 per missioni militari internazionali;
considerato che tali missioni:
non sempre sono finalizzate a reali necessità per il nostro Paese;
tendono a venire prorogate senza chiare prospettive di conclusione e senza chiari obiettivi da raggiungersi entro tempi certi;
fanno registrare, in taluni casi, peggioramenti nello stato di pacificazione del territorio in cui si svolgono;
comportano ingenti spese e sacrifici; anche di vite umane, per il nostro Paese;
impediscono la realizzazione di programmi non militari di pacificazione;
impegna il Governo
ad utilizzare lo stanziamento suddetto per organizzare il rientro di tutti i reparti militari impegnati in tutte le missioni militari in corso di svolgimento e utilizzare le somme eccedenti per le spese di indennizzo al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio di cui all'articolo 603 del decreto legislativo n. 66 del 15-3-2010, Codice dell'ordinamento militare.
G/1120/40/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 9 dell'articolo 3 della legge di stabilità dispone che le somme restituite dalle imprese, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 24 dicembre 1985, le quali avevano beneficiato dei finanziamenti concessi alle industrie operanti nei settore aeronautico relativamente alla loro partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, vengano riassegnate al Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate ai medesimi fini;
si stima che le somme restituite ammontino a circa 30 milioni di euro;
considerato che:
il 16 luglio 2013 è stata approvata in Senato la mozione n. 1-00107 con la quale si impegna l'esecutivo a non procedere, relativamente al programma F-35, a nessuna ulteriore fase di acquisizione senza che il Parlamento si sia espresso nel merito, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
impegna il Governo:
a non destinare le somme di cui in premessa, o parti di esse, al finanziamento del programma di cui ai considerata.
G/1120/41/5
BATTISTA, COTTI, MARTON, BIGNAMI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 9 incrementa il finanziamento del fondo per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace, detta incremento è pari a 765 milioni di euro;
nelle previsioni assestate 2013, il Capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, e delle finanze registrava uno stanziamento di circa 66 milioni di euro;
il decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, attualmente in corso di conversione in legge presso la Camera dei deputati, autorizzando la prosecuzione delle stesse per il trimestre conclusivo del 2013, stanzia 265 milioni di euro in totale;
il precedente decreto di rifinanziamento, volto ad autorizzare dette missioni per i primi nove mesi del 2013, aveva stanziato 935 milioni di euro;
premesso inoltre che:
il comma 8 dell'articolo 9 della legge di stabilità quindi rifinanzia le norme del cosiddetto pacchetto sicurezza del 2009;
la disposizione di cui sopra autorizza la proroga per tutto l'anno 2014 degli interventi di cui alla citata norma;
in particolare quest'ultima riguarda il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia;
seppur per una funzione di supporto importante, si segnala l'inopportunità di continuare ad utilizzare impropriamente gli effettivi delle forze annate per il controllo del territorio per 5 anni consecutivi;
il carattere di straordinarietà della norma si è di fatto tramutato, con la proroga sistematica, in ordinario;
i sottoscrittori del presente atto intendo stigmatizzare tale condotta politica, portata avanti dai governi che si sono succeduti dal 2009 ad oggi. A riprova di quanto sostenuto, in un recente passato, reparti importanti che normalmente vengono impiegati sui fronti internazionali più delicati, come l'Afghanistan ed il Libano, sono stati tenuti nei periodi immediatamente precedenti l'invio in missione internazionale, a presidiare le discariche dei rifiuti in Campania, senza svolgere neppure le attività di addestramento necessarie e propedeutiche alla partecipazione alle missioni di pace;
premesso quindi che:
il comma 10 dell'articolo 9 istituisce un fondo, per esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, all'interno dello stato di previsione del Ministero della difesa e che tale fondo avrà una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014;
l'istituzione del fondo di cui sopra, soprattutto alla luce dell'impiego dello stanziamento per il Programma «approntamento e impiego» sembra esser disposto alla luce della ormai generalizzata situazione di crisi riferibile alle dotazioni, non solo finanziarie, dei carabinieri medesimi. Tuttavia l'istituzione di un Fondo all'interno di uno stato di previsione ministeriale, presupporrebbe un impiego ordinario e non per esigenze straordinarie;
impegna il Governo:
a porre in essere ogni opportuna azione al fine:
– programmare con anticipo «esigenze indifferibili» quali il finanziamento delle missioni internazionali di pace, favorendo in ogni modo l'accelerazione della discussione parlamentare di nuove norme in materia di missioni internazionali;
– a destinare risorse certe ed a carattere non straordinario/rifinanziabile, per permettere lo svolgimento di funzioni essenziali svolte dalle forze armate al fine del controllo del territorio e della legalità.
G/1120/42/5
SERRA, MARTON, BATTISTA, SANTANGELO, ORELLANA, BENCINI, BIGNAMI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 9, integra il finanziamento del fondo per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace, per un importo pari a 765 milioni;
il decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, attualmente in corso di conversione in legge presso la Camera dei Deputati, autorizza la prosecuzione delle stesse missioni per il trimestre conclusivo del 2013, stanziando 265 milioni di euro in totale;
il precedente decreto di rifinanziamento, volto ad autorizzare dette missioni per i primi 9 mesi del 2013, aveva stanziato 935 milioni di euro;
le previsioni assestate 2013 per il capitolo 3004 dello stato di previsione del MEF (relativo alle missioni internazionali) registra un stanziamento di circa 66 milioni di euro;
il relatore del disegno di legge in titolo presso la Commissione affari esteri emigrazione, nello svolgimento della sua relazione, ha sostenuto che sul medesimo capitolo sono stati appostati per il 2014 fondi pari a 1.318,7 milioni di euro;
considerato che:
a distanza di oramai un trentennio dalla prima missione internazionale di pace che ha visto partecipi le truppe italiane oltre confine, il Parlamento italiano non ha ancora approvato norme quadro sulle modalità di partecipazione alle medesime;
soventemente all'interno dei passati decreti-legge di rifinanziamento di cui sopra, sono stati disposti finanziamenti di piccola entità in favore della politica di cooperazione internazionale allo sviluppo, in luogo dì una più certa e complessiva rivisitazione delle norme che regolano la stessa materia – ormai più che datate – la necessità della cui adozione è avvertita, dai sottoscrittori del presente atto come dagli operatori del settore, come non più procrastinabile;
ritenuto che come recentemente esternato dal Capo dello Stato, il Movimento 5 Stelle ritiene le missioni internazionali di pace quali strumento importantissimo della politica estera e di difesa del nostro Paese, purché esse siano svolte nel pieno rispetto del dettato costituzionale ed, in particolar modo, dell'articolo 11 della nostra Costituzione;
sia particolarmente importante prevedere un finanziamento delle suddette attività, per l'anno 2014, pressoché dimezzato rispetto alle dotazioni finanziarie dell'anno precedente, anche e soprattutto in vista della smobilitazione e ritiro delle nostre truppe dall'inutile missione militare afgana;
impegna il Governo:
a fare chiarezza sull'effettiva entità dei fondi appostati, per l'anno 1014, sul capitolo afferente le missioni internazionali di pace, ribadendo lo stanziamento complessivo di soli 765 milioni di euro, ai quali non seguiranno ulteriori finanziamenti durante il 2014;
ad impiegare il suddetto finanziamento omnicomprensivo, in misura non superiore al 50 per cento, per la continuazione delle importanti missioni internazionali di pace in corso di svolgimento nei diversi teatri di crisi internazionale, escludendo dal prossimo decreto di rifinanziamento la missione afgana;
a destinare la restante quota dei fondi appostati sul capitolo di bilancio 3004 al finanziamento della politica di cooperazione allo sviluppo, anche per l'Afghanistan;
a porre in essere ogni opportuna azione, quali la presentazione di disegni di legge governativi, volta alla più celere approvazione da Parte del Parlamento di nuove norme in materia di missioni internazionali di pace, così come di cooperazione internazionale.
G/1120/43/5
SERRA, DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
Il comma 11 dell'articolo 3 prevede che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, anche i terreni appartenenti a Regioni, Province e Comuni possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998, a favore dei giovani imprenditori agricoli;
in effetti la previsione originaria dell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012 – rinviando ad un decreto interministeriale per l'individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare o locare, con conseguente trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato – appariva ricollegare solo a questi ultimi terreni la possibilità, di cui al comma 2, di applicare le operazioni di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998;
il comma 12 del medesimo articolo 3 individua i criteri cui gli enti proprietari si devono attenere per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli, fermo restando, in ogni caso, che l'assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, al fine di assicurare comunque la tutela dell'interesse all'economico utilizzo dei beni pubblici. In particolare, l'assegnazione dei terreni avviene-al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara quando, nel termine debito, abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli; di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. In caso di pluralità di richieste da parte di soggetti che integrano tutti i predetti requisiti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio,
impegna il Governo:
al fine di rendere effettivo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 3 in esame, ad adottare agevolazioni fiscali e programmi specifici per il ripristino e la messa in produzione di terreni agricoli e a vocazione agricola, allo scopo precipuo di rilanciare il settore;
al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse, anche umane, a prevedere l'assegnazione in godimento dei terreni di cui al citato comma 12 anche ai disoccupati che, pur non essendo imprenditori agricoli, abbiano i requisiti di cui all'articolo 7, comma secondo, della legge n. 203 del 1982 e presentino espressa richiesta finalizzata alla stipula di un contratto d'affitto prevedendo altresì specifiche agevolazioni fiscali per la durata di due anni a partire dall'avviamento.
G/1120/44/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
con il comma 6 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame si autorizza per il 2014 una spesa di 99 milioni di euro per la prosecuzione di lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli e nel comune di Palermo;
si ritiene che tale stato di cose non possa essere procrastinato sine die e che si debba trovare una soluzione definitiva al destino occupazionale di questi lavoratori,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile al fine di:
– impiegare nelle pubbliche amministrazioni solo il personale effettivamente necessario al loro funzionamento;
– sfruttare le competenze e le abilità acquisite dai lavoratori negli anni in cui hanno collaborato con le pubbliche amministrazioni;
– evitare la espulsione dal lavoro di lavoratori impiegati da almeno cinque anni consecutivi e dei quali sia documentabile la corretta partecipazione al lavoro secondo la propria competenza e con un'età che ne renderebbe difficile il reimpiego;
– favorire la fuoriuscita dal circuito LSU di lavoratori assunti da un tempo inferiore e con un'età tale da rendere credibile il reimpiego in normali occupazioni pubbliche o private;
– prevedere dei percorsi di inserimento occupazionale, consistenti in un periodo di formazione professionale direttamente finalizzato al reimpiego.
G/1120/45/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 14 modifica il patto di stabilità per gli enti locali;
valutato che:
le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, non sono assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno, secondo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
gli Enti locali, pertanto, per poter fruire dei vantaggi dell'esclusione dal patto previsti con l'introduzione del citato .comma del TUEL –, possono trasformare una società che gestisce servizi di interesse generale in un'azienda speciale che sia affidataria però esclusivamente di servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e di gestione di farmacie;
tale affidamento di gestione comporta, tuttavia, di frequente un inutile appesantimento con esiti non soddisfacenti in termini di efficienza e di qualità dell'offerta;
considerato altresì che:
numerosi Comuni vantano, a oggi, esperienze decisamente positive, in particolare in servizi scolastici e per l'infanzia e nell'offerta formativa per i bambini da 0 a 6 anni, ed è innegabile che ciò comporti beneficio per i cittadini e un considerevole risparmio per lo Stato;
tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo:
a escludere dal patto di stabilità interno le spese sostenute dalle Province e dai Comuni per i servizi educativi, culturali e socio-assistenziali, al fine di favorirne in tal modo una migliore efficienza e qualità, nonché premiare al tempo stesso i Comuni che hanno virtuosamente incrementato l'offerta scolastica.
G/1120/46/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'allegato 4 – con riferimento richiamato dall'articolo 10, comma 36 del disegno di legge in esame – stabilisce una riduzione di autorizzazione di spesa con riferimento all'articolo 2, comma 1, della legge n. 163 del 30 aprile 1985 (Fondo unico per lo spettacolo), espressa in migliaia di euro, di 3.866 per il 2014, 3.694 per il 2015 e 3.702 per il 2016;
la legge di Stabilità 2014, con particolare riferimento ai finanziamenti del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo registra, per l'esercizio finanziario 2014 e rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2013 un decremento generale e complessivo di circa 50 milioni di euro (49,890);
l'incidenza percentuale delle risorse per il comparto sul totale generale del bilancio dello Stato è ferma allo 0,19 per cento, ben distante dalle medie europee;
l'assenza di investimenti nel settore penalizza sia la tutela e la conservazione dei beni culturali sia le dinamiche occupazionali che vi sottostanno togliendo ulteriori risorse per la partecipazione delle nuove generazioni al mondo del lavoro, in prospettiva anche di una ripresa economica che necessariamente dovrà passare anche attraverso la valorizzazione delle risorse culturali;
considerato che:
l'Italia, com'è certificato ormai nelle più diverse sedi, è di gran lunga il Paese con la maggior offerta di beni culturali;
è necessario investire nella cultura sottraendosi alla semplice logica dell'hic et nunc, pensando soprattutto al medio e lungo termine, ripensando il bene culturale come «soggetto» e non come «oggetto», dunque non come cosa a sé stante, staccata da ciò che lo circonda, ma immerso in un più ampio contesto vivente in cui assume pienamente rilievo;
per far ciò occorre investire nella cultura, ma restituendo al termine «investire» – oltre all'ovvio significato «bancario» di impegnare capitali – il suo significato originario di «riconoscimento», di conferire a qualcuno un titolo,
impegna il Governo:
a provvedere – anche con iniziative a carattere normativo – al reperimento di fondi che garantiscano finanziamenti costanti al fine di dare al più presto avvio a un piano di risanamento di un settore martoriato dagli insistiti tagli lineari e affinché l'incidenza percentuale delle risorse per il comparto relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo sul totale generale del bilancio dello Stato possa varcare, per quanto simbolica, la soglia almeno dell'1 percentuale.
G/1120/48/5
SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 11 del presente disegno di legge affronta specifiche tematiche concernenti la razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego;
considerato che:
a far tempo dall'ultimo decennio del secolo scorso l'Italia ha definitiva mente accentuato quel processo di trasformazione che l'ha vista passare da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione;
il numero di studenti (e/o studenti lavoratori) stranieri presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado ha subito un fortissimo aumento, e ciò fa sì che le istituzioni scolastiche italiane siano frequentate ormai da studenti appartenenti ai più diversi credi religiosi;
studenti tanto di diversa religione da quella cattolica, quanto italiani che chiedono dispensa dall'ora di religione, frequentano l'ora di attività alternativa;
l'articolo 64 della legge 133/2008 (cosiddetta Riforma Gelmini) – nell'ambito di una specifica politica di razionalizzazione delle risorse umane – impone, laddove si renda possibile e opportuno, una ridefinizione degli organici anche in virtù dell'applicazione di criteri di risparmio;
impegna il Governo:
a razionalizzare l'organizzazione delle classi al fine di ottimizzare le risorse di organico, accorpando gli alunni che seguono l'attività alternativa in un'unica classe, predisponendo ciò fin dalle prime classi.
G/1120/49/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 3, dell'articolo 7 del presente disegno di legge, autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzata agli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo l, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
valutato che:
tra la fine del 2011 e il principio del 2012 l'intero sistema pensionistico ha subito una sensibile rivisitazione a livello normativo, introducendo accanto al criterio contributivo ai fini del calcolo previdenziale e all'innalzamento medio dell'età pensionabile l'istituto della «pensione anticipata»;
per poter accedere al netto del regime pensionistico anticipato occorrono un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese (per gli uomini) e 41 anni e un mese (per le donne) e un'età anagrafica non inferiore a 62 anni;
coloro che vogliano comunque accedere a tale regime prima del sessantaduesimo anno di età subiscono una decurtazione pari all'1 per cento per i primi due anni e al 2 per cento per ogni anno successivo;
considerato che:
il comma 2-quater dell'articolo 6 di cui al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 2012, n. 14, dispone che, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non subiscano tali decurtazioni, i soggetti «che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria»;
risultano pertanto esclusi dal conteggio gli istituti riguardanti la disabilità nelle sue diverse declinazioni, e pertanto:
a) i permessi mensili, di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) i congedi retribuiti per l'assistenza a familiari con disabilità grave e/o gravissima;
c) i periodi di contribuzione figurativa per ciechi;
d) il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, di cui al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), concernenti «gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento», fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa;
considerato altresì che:
tale esclusione penalizza fortemente il mondo della disabilità, discriminando in modo ingiustificato i lavoratori disabili gravi e i loro familiari e incidendo su quegli istituti che favoriscono e offrono assistenza attraverso permessi, congedi straordinari e il riconoscimento di contributi figurativi aggiuntivi;
impegna il Governo:
a provvedere – anche con iniziative a carattere normativo – affinché gli istituti, afferenti alte casistiche sopra descritte ai punti a), b), c) e d), non subiscano le decurtazioni previste e siano riportati nell'ambito dell'equiparazione ai contributi derivanti da effettive prestazioni lavorative, utili al calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per poter usufruire delta «pensione anticipata».
G/1120/50/5
BENCINI, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 7 dell'articolo 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche) dispone che con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengano individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire presso l'Agenzia del demanio per la successiva dismissione;
l'INDIRE – ripristinato dal 1º settembre 2012 con la legge 15 luglio 2011, n. 11 rappresenta un punto di riferimento certo per la ricerca educativa, investe in formazione e innovazione, sostiene i processi di miglioramento della Scuola e vanta una consolidata esperienza nell'utilizzo delle nuove tecnologie per la formazione dei dirigenti scolastici e del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
valutato che:
l'Agenzia nazionale LLP (Lifelong Learning Programme) opera presso INDIRE e gestisce i programmi europei per l'istruzione dal 1995: Socrates fase I e II (1995-2006) e a seguire, dal 2007, l'ora citato Lifelong Learning Programme, programma ombrello che racchiude in sé tutte le iniziative europee per la scuola, l'università e l'educazione degli adulti, sostiene la partecipazione ai processi educativi di ogni cittadino lungo tutto l'arco della vita e contribuisce pertanto al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Unione con le strategie di Lisbona, istruzione e formazione 2020, nonché coi processi di Bologna e Copenhagen;
in particolare, l'Agenzia nazionale LLP promuove gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione dei 33 Paesi partecipanti in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale, e costituisce ormai un chiaro punto di riferimento per tutti gli attori operanti nell'universo educativo e per l'internazionalizzazione del sistema istruzione in particolare di tutte le Scuole e Università italiane per la gestione di Comenius ed Erasmus;
considerato che:
ogni anno vengono gestiti fondi europei per oltre 60 milioni di euro. La buona gestione dei fondi è testimoniata, oltre che dalla certificazione ISO 9001 (riconfermata nel 2012), dai risultati positivi dei continui audit e monitoraggi da parte di organismi europei e nazionali, e dalla completa allocazione dei fondi;
il programma è sempre stato affidato a INDIRE su incarico del MIUR: dal 31 dicembre 2013 il Programma LLP chiude un ciclo per ripartire il 1º gennaio 2014, sotto l'egida rinnovata di ERASMUS PLUS; tuttavia, a oggi, inspiegabilmente il Ministro Carrozza non ha ancora provveduto a firmare l'assegnazione del programma ERASMUS PLUS a INDIRE;
le attività sopra esposte sono gestite dal personale dell'Agenzia nazionale (completamente precario da sempre) che, nel corso degli anni, è cresciuto allo scopo di rispondere in modo adeguato agli obiettivi dei programma maturando competenze e conoscenze specifiche – linguistiche, informatiche, gestionali e via enumerando –, sviluppando figure di alta professionalità che hanno saputo affiancare alte competenze di management anche capacità di ricerca e studio;
tutto il personale ha svolto periodicamente un percorso di formazione all'interno dell'Agenzia nazionale e, a tutt'oggi, nelle due sedi di Firenze e Roma lavorano circa 80 persone di cui circa 60 assunte a tempo determinato, dopo aver sostenuto due volte concorsi pubblici passando dal comparto Ministeri (2003-2006) a quello della Ricerca (gennaio 2007 – gennaio 2013);
nonostante ciò tali lavoratori, con la scadenza prossima del programma a dicembre 2013, saranno nuovamente sottoposti a procedure di selezione;
tutto ciò considerato e premesso, impegna il Governo:
a mantenere il ruolo dell'Agenzia LLP presso INDIRE e, nel medesimo tempo, ad attivare anche con provvedimenti a carattere normativo le procedure per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato impegnati da anni a gestire progetti, ma di fatto dipendenti dell'INDIRE, e a svolgere lo stesso lavoro che svolgono al meglio da anni.
G/1120/51/5
BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, BENCINI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
alla fine degli anni '70 Poste Italiane commissionava alla ditta Elsag-Gruppo Finmeccanica (oggi confluita nella Selex ES a partecipazione statale) l'appalto per la manutenzione degli impianti automatizzati dei centri di meccanizzazione postale di smistamento posta, a sua volta sub appalta a diverse società di servizio;
a partire dal 2007 Selex-Elsag decide, avendone facoltà, di affidare il subappalto a sole due ditte: Stac Italia srl, per il centro nord e Logos spa per il centro sud, isole comprese, in tutto il territorio nazionale;
sempre nel 2007 un accordo ministeriale, impegnava le due ditte subentranti ad assumere il personale già applicato nei vari centri dalle precedenti aziende rispettando i livelli occupazionali, economici e di anzianità;
circa un mese prima della scadenza del bando di gara europeo (marzo 2013) promosso da Poste Italiane, la Selex-Elsag ha deciso unilateralmente di disdire, con effetto immediato, gli appalti assegnati alle due società in sub appalto, senza prevedere alcuna tutela per i circa 300 tecnici e manutentori occupati nei vari centri;
dal 1º novembre 2013 i lavoratori di Logos e Stac sono in regime di ammortizzatori sociali;
considerato che:
i lavoratori esprimono molte perplessità in ordine ai contenuti economici della proposta delle vincitrici della gara, Selex-Elsag e PH Facility, in quanto si prefigura una riduzione degli attuali organici di circa il 30 per cento con la chiusura di alcuni Centri di meccanizzazioni, contravvenendo agli impegni assunti con l'accordo ministeriale del 2007 e con lo stesso obiettivo del bando di gara di poste italiane SpA che prevedevano il mantenimento dei livelli occupazionali;
la scelta di Selex di concorrere con un partner differente non può essere pagata dai lavoratori che fino ad oggi hanno garantito quel servizio;
è di questi giorni la notizia che la Selex sta mettendo in atto un comportamento antisindacale, sostituendo i lavoratori in sciopero con altre persone, in aperto contrasto con il diritto a scioperare a difesa del proprio posto di lavoro che la Costituzione garantisce a tutti lavoratori, e che la società PH Facility sta facendo accordi con i singoli lavoratori sottraendosi ad un accordo con le parti sociali;
che la stessa azienda sta licenziando i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sostituendoli con lavoratori assunti con contratti atipici;
impegna il Governo,
ad assumere iniziative per far rispettare alla Selex, azienda a partecipazione statale, l'accordo ministeriale del 2007, garantire l'occupazione e la salvaguardia dei diritti per tutti i lavoratori già dipendenti di Stac e Logos e che Poste Italiane contribuisca alla soluzione del problema sociale contribuendo alla collocazione del personale eccedente.
G/1120/52/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
nella scuola secondaria di secondo grado, nel totale disprezzo delle sentenze contrarie del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato (che hanno giudicato parzialmente illegittima l'applicazione della legge di riordino dei cicli scolastici e la riduzione – delle ore curricolari e conseguenti tagli agli organici), il Ministero ha imposto una riforma che ha stravolto la qualità dell'istruzione e ha proseguito il cammino già intrapreso dalla volutamente confusa legge 53/03 dell'allora ministro Moratti, che aveva introdotto il diritto-dovere alla istruzione e formazione da 14 ai 18-anni, con l'obbligo, comunque, di frequenza dei percorsi di istruzione formazione fino a 16 anni. Tale provvedimento ha avuto diverse conseguenze, tra le quali:
– è stato ridotto di un anno l'obbligo, con la possibilità di espletare l'ultimo anno anche nell'apprendistato;
– sono stati tagliati orari, materie, attività di laboratorio in tutte le tipologie di scuola superiore, di fatto separando il sapere dal saper fare e danno la preminenza al primo aspetto dell'apprendimento;
– sono state penalizzate le materie storico-letterarie;
– sono state soppresse tutte le sperimentazioni con le quali si era supplito all'assenza di una riforma complessiva di questo grado dell'istruzione (compreso il bilinguismo nei Licei);
– è stata depauperata la dimensione umanistica dei licei (meno ore di italiano, latino, storia e geografia, filosofia, storia dell'arte);
– sono state eliminate discipline quali geografia negli istituti tecnici e musica nei licei delle scienze umane e nelle sperimentazioni dell'istruzione classica.
I costi della frequenza sono accresciuti e, di fatto, i contributi volontari delle famiglie, pagati all'atto dell'iscrizione, sono diventati una sorta di tassa obbligatoria e vengono utilizzati non per integrare le risorse assegnate dallo Stato e arricchire i POF, ma per far fronte ai bisogni essenziali, non più coperti dagli ormai insufficienti finanziamenti statali;
considerato che:
il dettato costituzionale obbliga lo Stato ad attivare interventi finalizzati a consentire a tutti i cittadini il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.
un'articolazione del percorso di istruzione che prevede due cicli lunghi e innalza l'obbligo scolastico a 18 anni di età che segna il termine del percorso scolastico, avviene nella maggior parte dei paesi europei;
impegna il Governo:
nell'ambito dei principi fissati dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese degli obiettivi fissati da Europa 2020 finalizzati alla riduzione del tasso di abbandono scolastico e all'elevamento dei livelli di istruzione:
a partire dall'anno scolastico 2014/15 ad innalzare progressivamente l'obbligo scolastico fino all'età di diciotto anni;
ad innalzare progressivamente l'età per l'accesso al lavoro da sedici anni a diciotto anni;
a predisporre atti normativi che prevedendo l'innalzamento dell'obbligo scolastico, con un percorso di istruzione complessivo dai 5 ai 18 anni, si articoli in un anno obbligatorio della scuola dell'infanzia, un Primo Ciclo di sette anni suddiviso in due bienni e un triennio, un Secondo Ciclo di cinque anni di scuola secondaria, con uguali possibilità di accesso all'Università per tutti gli indirizzi.
G/1120/53/5
BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
al di là del doveroso adempimento di quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti) – occorre andare in direzione di un'effettiva esecutività di tutte le pronunce che a Strasburgo condannano lo Stato; e che finora costringono i vincitori in giudizio a lunghe quanto defatiganti procedure esecutive su beni patrimoniali indisponibili delle amministrazioni pubbliche;
impegna il Governo:
a) ad esercitare la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva –per le spese-impreviste (di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009), in quanto «spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali» (v. elenco n. 2, pag. 145 del disegno di legge n. 1121), per l'esecuzione di tutte le condanne al pagamento di somme pecuniarie pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti del Governo italiano;
b) ad esercitare, in corrispondenza dell'esborso di cui alla lettera a), il diritto di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, nei confronti di tutti i responsabili dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali che hanno dato luogo alla pronuncia della Corte europea di accertamento della violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
G/1120/54/5
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la «riforma Fornero», intervenuta sul sistema pensionistico nel dicembre 2011, all'articolo 24, comma 3, disciplina la pensione cosiddetta «anticipata» e più precisamente al comma 10 prevede un regime di penalizzzazioni per coloro che, pur avendo maturato gli anni necessari di contribuzione per l'accesso alla pensione anticipata (40, 41 e mesi, 42 e mesi) non abbiano tuttavia compiuto almeno 62 anni di età: «Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1º gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni»;
tale disposizione, penalizzante per coloro che raggiungono il requisito del servizio prima dei 62 anni, è umiliante per tutti i lavoratori, ma soprattutto per quelli precoci che si vedono ulteriormente puniti, come se andare a lavorare in giovanissima età fosse un privilegio, tanto è vero che il decreto-legge n. 216 del 2011, successivo alla riforma Fornero, ha introdotto un correttivo all'applicazione delle penalizzazioni, escludendole per i soggetti che entro il 2017 avrebbero maturato un'anzianità contributiva derivante da esclusivo lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e cassa integrazione ordinaria;
il correttivo introdotto non ha previsto come esclusivo lavoro, per coloro che maturano i requisiti di servizio prima dei 62 anni, ad esempio l'astensione facoltativa per maternità, la fruizione dei permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, i permessi per la donazione del sangue. Da qui l'illegittimità della disposizione perché in contrasto con le normative di grande valenza sociale;
se la riforma Fornero non verrà modificata e verrà confermato l'istituto della pensione anticipata, dal 2018 tutte le lavoratrici e i lavoratori che andranno via prima dei 62 anni di età e avranno versato a vario titolo contributi figurativi si vedranno penalizzati nella riduzione percentuale del trattamento pensionistico;
gli effetti deleteri sul sistema pubblico delle pensioni della riforma Fornero sono altissimi. Essa è servita non soltanto a far cassa, ma anche a smantellare il sistema pubblico delle pensioni come garanzia di una anzianità protetta;
la legge sulle pensioni non può essere una gabbia dalla quale non si può uscire. Occorrerebbe, al più presto, attuare delle modifiche alla normativa pensionistica prevedendo, in particolare:
a) la rivalutazione integrale all'inflazione per tutte le pensioni, o quantomeno il ripristino della normativa ante blocco 2012-2013, cioè quella esistente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Le modalità di rivalutazione al momento previste dal disegno di legge relativo alla legge di stabilità non sono sostenibili e peggiorano gravemente la condizione, già molto critica, dei milioni di pensionati italiani;
b) il recupero del potere d'acquisto delle pensioni, attraverso la leva fiscale, che ridistribuisca la ricchezza a favore del lavoro e delle pensioni, con attenzione anche alla fiscalità locale e alle sue articolazioni, per evitare penalizzazioni ai pensionati, alle persone anziane sole e alle persone non autosufficienti;
c) equità nella distribuzione dei sacrifici. Si deve considerare la ricchezza reale di tutti cittadini, che provenga da patrimoni, retribuzioni e non solo da pensioni. Va interrotto l'atteggiamento discriminatorio nei confronti dei pensionati con continue riduzioni o blocchi dell'indicizzazione;
d) la difesa dell'universalità del Servizio Sanitario Nazionale. Servono politiche adeguate per un welfare eque; inclusivo e universale. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza va finanziato in misura adeguata. Le risorse previste nel presente disegno di legge di stabilità sono assolutamente inadeguate,
tanto premesso, impegna il Governo:
a valutare la possibilità di porre in essere qualsiasi iniziativa in tema di revisione della riforma Fornero alla: luce di quanto esposto in premessa, perché ai lavoratori sia garantito un sistema previdenziale flessibile all'interno del quale collocare i propri diritti, ma anche le esigenze personali, a partire da quelle garantite dalle leggi di civiltà.
G/1120/55/5
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela, all'articolo 1, la dignità umana, agli articoli 6 e 15 il diritto alla libertà e di lavorare e, all'articolo 34, il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale;
la Costituzione tutela, all'articolo 2, i diritti inviolabili delle persone, tra cui deve includersi il diritto a disporre di mezzi sufficienti a condurre una vita libera e dignitosa, all'articolo 3, il principio di uguaglianza, impegnando la Repubblica ad azioni concrete per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, all'articolo 4, il diritto al lavoro, impegnando la Repubblica a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, all'articolo 38, il diritto alla protezione sociale;
la raccomandazione n. 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale, invita gli Stati membri ad istituire, adeguando per quanto occorra i loro sistemi di protezione sociale secondo una serie di precise indicazioni, dispositivi globali e coerenti di lotta all'emarginazione sociale, al fine di riconoscere il diritto fondamentale delle persone a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana;
le risoluzioni del Parlamento europeo: del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il futuro; del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile nell'Unione europea; del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata; del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro; del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa; chiedono l'adozione di regimi adeguati di reddito minimo, nel quadro di misure concrete volte a contrastare la povertà ed esclusione sociale, rilanciare l'occupazione, favorire l'equità sociale e, nella distribuzione dei redditi, assicurare a ciascuno la possibilità di condurre una vita dignitosa;
la decisione n. 2013/208/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, conferma, per il 2013, gli orientamenti contenuti nell'allegato della decisione 2010/707/UE e si prevede, per favorire la coesione sociale e la partecipazione alla società e al mercato del lavoro, che i sistemi di protezione sociale siano modernizzati e resi capaci restando finanziariamente sostenibili e ispirandosi a principi di parità di fornire un sostegno al reddito adeguato, in particolare di garantire la sicurezza del reddito ai lavoratori durante le transizioni e ridurre la povertà in gruppi a rischio, quali le famiglie monoparentali, le minoranze, i disabili, i bambini e i giovani, gli anziani, gli immigrati regolari e i senza tetto;
la situazione sociale in Italia è grave, con parte della popolazione che versa in difficili condizioni di vita;
la riprova del peggioramento delle condizioni di vita della popolazione è contenuta in una nota dell'Eurispes del 5 aprile 2013 che, nel divulgare le ultime ricerche socio-economiche dell'istituto, rileva che: «7 italiani su 10 hanno visto peggiorare la situazione economica personale (per il 40,2 per cento di molto, per il 33,3 per cento in parte), il 60,6 per cento, 3 su 5, è costretto a intaccare i propri risparmi per arrivare alla fine del mese; il 62,8 per cento ha grandi difficoltà ad affrontare la quarta (quando non la terza) settimana; il 79,2 per cento non riesce a risparmiare, questo vuol dire che solo 1 su 5 riesce a mettere qualcosa da parte. La perdita del proprio potere d'acquisto è invece una realtà per il 73,4 per cento degli italiani che nel corso dell'ultimo anno ne hanno constatato una diminuzione (il 31 per cento molto, il 42,4 per cento abbastanza)»;
la crisi sociale ed economica colpisce in un contesto di progressivo smantellamento degli strumenti di protezione sociale, in particolare a livello comunale, che è avvenuto nell'ultimo quinquennio a causa d'ingenti tagli ai finanziamenti e dell'eccessivo rigore di bilancio imposto dalle regole del patto di stabilità interno;
il quadro attuale degli strumenti ai protezione sociale persegue differenti fini meritevoli e giusti, ma senza omogeneità e universalità. Ad esempio, la cassa integrazione, che. non interessa tutte le categorie di lavoratori, o le varie forme di detrazioni fiscali sono in parte vanificate dal fenomeno dell'incapienza;
l'Italia è l'unico Stato membro, oltre alla Grecia e all'Ungheria, a non aver dato seguito agli indirizzi dell'Unione europea in materia di reddito minimo garantito, pur a oltre vent'anni dall'adozione della raccomandazione 92/441/CEE;
è necessario un intervento tempestivo, incisivo e strutturale volto a riformare gli strumenti di protezione sociale, secondo criteri di ragionevolezza, efficienza, prevenzione degli sprechi e degli abusi ed equità, al fine di assicurare una garanzia universale ed equa, non incondizionata; contro la povertà e l'esclusione sociale, per il sostegno al reddito e per l'aiuto all'accesso al lavoro;
la riforma degli strumenti di protezione sociale e l'introduzione del reddito minimo garantito devono avvenire nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli obblighi e impegni cui l'Italia è chiamata dall'ordinamento europeo e dare luogo a un sistema finanziariamente sostenibile,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere un'iniziativa normativa volta a introdurre in Italia l'istituto del reddito minimo garantito, secondo i numerosi indirizzi dettati dell'Unione europea, segnatamente la raccomandazione 92/441/CEE, al fine di sostenere l'occupazione e l'uguaglianza, contrastare la povertà e l'esclusione sociale, promuovere la coesione sociale, garantire la dignità delle persone e favorire la partecipazione di tutti alla vita della società, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 1, 6, 15 e 34, e della Costituzione, articoli 2, 3, 4 e 38.
G/1120/56/5
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, SPILABOTTE, CIRINNÀ, LO GIUDICE, SILVESTRO, GAMBARO, ANITORI, BATTISTA, AMATI, RICCHIUTI, GUERRIERI PALEOTTI, PUPPATO, MICHELONI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la tassazione locale e nazionale è ormai insostenibile per i cittadini, le famiglie e le imprese. Eppure, la legge di stabilità, che stiamo esaminando, si può solo definire «una cura molto blanda per un malato grave come. l'Italia», Il nuovo tributo sui servizi (Trise), suddiviso in Tari sui rifiuti e Tari sugli immobili, andrà a sostituire rispettivamente la Tares e l'Imu sulle prime case non di lusso e, probabilmente, sarà un ulteriore aumento dell'imposizione fiscale. Il taglio al cuneo fiscale per 2,5 miliardi sia per i dipendenti, sia per le imprese (peraltro ritenuti insufficienti dalle stesse imprese) non sembra che incida sensibilmente sull'obiettivo di favorire la crescita. Sul piano della domanda e del sostegno ai redditi, già penalizzati dall'incremento dell'Iva al 22 per cento, sono presenti solo palliativi finalizzati a sanare, nel breve periodo, qualche situazione incresciosa. I mercati finanziari restano ancora immuni all'austerity e non è stato possibile nemmeno portare l'imposizione sulle rendite finanziarie al 22 per cento, come vige in tutta Europa;
se il Governo non osa più di tanto per favorire maggiormente la crescita è perché mancherebbero, poi, le risorse per sostenere iniziative più coraggiose. Eppure, le risorse ci sono;
si pensi, infatti, al mancato recupero dell'ICI sugli immobili, di proprietà della Chiesa, non adibiti a culto: solo attraverso l'iniziativa di privati cittadini è stato possibile denunciare all'Unione europea, la grave omissione dell'Esecutivo (Governo Monti) che aveva considerato tali rilevantissime somme come non esigibili. È stata, infatti, attivata una procedura di infrazione per violazione delle normative dell'Unione europea relative alla libera concorrenza, con riferimento alle attività svolte negli edifici della Chiesa attualmente non tassati;
il Governo non ha mai avviato le procedure per il censimento degli immobili di proprietà della Chiesa e tale mancanza impedisce non solo la riscossione ma anche il corretto calcolo di quanto dovuto;
in base ad alcune stime, si valuta che l'ICI dovuta e non riscossa annualmente per tali immobili ammonta ad oltre 800 milioni di euro;
tanto premesso, impegna il Governo:
- a valutare la possibilità di attivarsi per il recupero delle tasse dovute e non pagate dalla Chiesa dal 2006 al 2011, stimate complessivamente in circa 4 miliardi di euro, che non solo costituirebbero cospicue risorse per lo Stato ma porrebbero anche fine ad un'evidente disparità di trattamento rispetto ai cittadini che vengono perseguiti, anche per modestissime infrazioni, fino al completo recupero di quanto dovuto all'erario;
- ad attivarsi per realizzare in tempi brevi e certi il censimento dei beni immobili di proprietà della Chiesa, utilizzando tutti gli strumenti e le competenze di cui dispone in sede locale e nazionale e, successivamente, verificare che i luoghi considerati esenti dalla tassazione siano effettivamente adibiti al culto e non semplici dislocazioni di immagini sacre.
G/1120/57/5
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
le complesse questioni concernenti la gestione del patrimonio pubblico, in particolare per quanto riguarda i beni del demanio, rappresentano uno snodo essenziale per le prospettive di politica economica del Paese;
nell'attuale condizione di criticità della finanza pubblica, un'operazione di corretta ed equilibrata valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti locali, rappresenterebbe uno strumento fondamentale per recuperare nuove risorse da destinare ai prioritari obiettivi di politica economica;
è evidente, infatti, come non sia possibile procedere ulteriormente nell'inasprimento della pressione fiscale sui contribuenti onesti, che ha raggiunto livelli tali da pregiudicare, probabilmente, le stesse prospettive di ripresa dell'economia italiana;
in tale contesto, da molti anni si è aperto un dibattito su quali siano le modalità e gli strumenti più adatti per fare in modo che l'ingentissimo patrimonio immobiliare dello Stato, cui si aggiunge quello degli enti locali, possa diventare una fonte cui attingere per abbattere il debito pubblico, riequilibrare il carico tributario, nonché individuare risorse da destinare al sostegno dei consumi delle famiglie e al rilancio degli investimenti produttivi;
nonostante l'amplissima produzione normativa che ha interessato, almeno nelle ultime tre legislature, tale settore, nessuno dei Governi succedutisi in tale lasso di tempo è riuscito a realizzare obiettivi apprezzabili in merito, al contrario, si è creato un intreccio tra il processo di dismissione, il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare e il federalismo demaniale, previsto dal decreto legislativo n. 85 del 2010, il quale avrebbe dovuto comportare il trasferimento agli enti territoriali di una fetta potenzialmente amplissima del demanio statale, ma la cui attuazione risulta completamente bloccata;
in tale intricatissimo contesto c'è dunque il forte rischio che il processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio non prenda effettivamente avvio, ovvero che iniziative non meditate in materia possano, nell'attuale fase recessiva, tramutarsi in una vera e propria svendita del patrimonio pubblico, magari a vantaggio dei poteri forti, generando un vero e proprio danno erariale che suonerebbe come un'ulteriore beffa ai danni dei cittadini onesti, i quali, oltre a venire colpiti dal continuo incremento del prelievo fiscale, sarebbero sostanzialmente privati di beni che appartengono alla collettività,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare, al più presto, valide strategie volte ad una efficace vendita del patrimonio immobiliare pubblico, quale strumento fondamentale per recuperare nuove risorse da destinare ai prioritari obiettivi di politica economica ad allentare la pressione fiscale a favore dei cittadini e delle imprese.
G/1120/58/5
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'alleggerimento del cuneo fiscale, o in ogni caso del costo del lavoro, è uno degli impegni che rientrano nel programma che questo Governo sta cercando di portare avanti, seppur fra mille ostacoli e rinvii;
questa era stata la promessa del Presidente del Consiglio, parlando dei benefici dell'atteso taglio del cuneo fiscale. L'ipotesi più accreditata parlava di un aumento di circa 250-300 euro nella busta paga, ma solo in teoria;
in pratica, gli aumenti in busta paga sono stati confermati, anche se l'importo preciso del bonus verrà discusso in un secondo momento. Ad oggi ciò che è certo è che tra le novità di lavoro e fisco della legge di stabilità 2014 il taglio al cuneo fiscale è stato affrontato, tuttavia in maniera poco coraggiosa e insoddisfacente;
la legge di stabilità, al nostro esame, insomma è stata accolta con un clima di poco entusiasmo, soprattutto alla luce di un'analisi, condotta da Confcommercio, che afferma che con la legge di stabilità 2014 si pagheranno 6,5 miliardi di tasse in più;
nel 2014 ci sarà, dunque, un taglio da 2,5 miliardi, ma sicuramente meno di quanto auspicato. Nella busta paga, secondo calcoli da più parti effettuati, ci saranno circa 14-15 euro al mese e godrebbero di maggior vantaggio i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF tra i 15.000-20.000 euro all'anno (retribuzione netta mensile tra i 950 e i 1.250 euro). In dettaglio le cifre di cui si parla:
i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF annuo di 15.000 euro (stipendio mensile netto di 971 euro), avrebbero 172 euro all'anno in più nella busta paga, ovvero 14 euro al mese in più;
i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF annuo di 20.000 euro (stipendio mensile netto di 1.233 euro), avrebbero 151 euro all'anno in più nella busta paga, ovvero 13 euro al mese in più;
i dipendenti con redditi più elevati, fino al tetto di 55.000 euro l'anno, avranno vantaggi fiscali quasi nulli, a causa di una riduzione progressiva;
con queste cifre pressoché nulla cambierà per le famiglie italiane. Si comprende che il momento è difficile e risorse in cassa ce ne sono poche, tuttavia, ritenere che con queste cifre mensili nette si possa dare serenità alle famiglie è una chimera;
considerato che:
la particolare congiuntura economica impone una seria rivisitazione del carico fiscale che rimoduli l'incidenza sul cuneo fiscale, con conseguente necessità di apportare, ove possibile, un intervento a sostegno dei nuclei familiari deboli;
il principio di eguaglianza sostanziale pone in capo alla Repubblica italiana il fondamentale dovere di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
il taglio del cuneo fiscale contenuto nella presente legge di stabilità è solo una «cura palliativa per un malato grave come l'Italia»;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di attuare un maggiore taglio del cuneo fiscale attingendo, per le risorse occorrenti, non da una maggiore pressione fiscale, bensì dai cospicui mancati introiti quali, ad esempio, i 4 miliardi dell'ICI condonati alla Chiesa dal 2006 al 2011 sugli immobili commerciali, dal condono sulle slot machines, oppure dai tagli della spesa pubblica improduttiva, o ancora dalla dismissione del patrimonio immobiliare.
G/1120/59/5
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
i piccoli Comuni (popolazione inferiore ai 5000 abitanti) nell'arco degli ultimi due anni sono stati oggetto di una rivoluzione normativa inerente il ruolo e il funzionamento degli enti stessi. Infatti, il Governo Berlusconi prima e Monti poi, hanno previsto la riduzione del numero dei componenti dei consigli comunali, come specchietto per le allodole per dire che venivano ridotti i costi della politica;
la riduzione, che in linea teorica potrebbe essere anche ammissibile, viste però le sue dimensioni e il contesto in cui avviene, rischia in realtà di fare danni gravissimi alla partecipazione civica dei cittadini nell'amministrare il proprio comune. Esperienza di base questa, per creare una classe dirigente futura, degna di questo nome;
considerato che:
attualmente i Comuni sotto i 3.000 abitanti hanno 12 consiglieri comunali, quelli tra 3.000 e 5.000 ne hanno 16. La nuova legge prevede 6 consiglieri nel primo caso (4 maggioranza e 2 opposizione) e 7 nel secondo (5 maggioranza e 2 opposizione). Inoltre vengono ridotti anche il numero di assessori, 2 nel primo caso e 3 nel secondo.
con i numeri di cui sopra, da amministratori di condominio, si rischia l'ingovernabilità. Occorre stare attenti a convocare un consiglio comunale d'inverno, perché una banale influenza può bloccare i lavori del consiglio. Inoltre, come si può dare il giusto ricambio generazionale e di candidati con questi numeri? Come garantire il giusto mix tra amministratori d'esperienza e nuovi amministratori? Come garantire l'agibilità dell'opposizione, che in caso di tre liste, rischia di vedersi rappresentata dal solo candidato sindaco, comunque da una sola persona?
La norma che prevede l'obbligo dal prossimo gennaio 2014 della gestione associata delle funzioni per i piccoli comuni, indica quale strumento principe quello dell'Unione dei comuni. Un altro ente insomma quindi agli amministratori locali si chiede di fare il consigliere comunale o l'assessore per il proprio comune ed anche per le nuove unioni dei comuni. Non solo! Se andrà in porto la riduzione ad ente di 2º grado delle Province, i sindaci dovranno fare anche i consiglieri provinciali (ovviamente sia nell'unione che nei consigli provinciali non sono previste né indennità né gettoni di presenza aggiuntivi);
la logica impone che il ruolo di amministratore locale debba essere ricoperto per puro spirito di servizio, con passione e dedizione per la gestione della cosa pubblica. Ma con queste nuove norme è diventato un lavoro vero e proprio, se non altro per il tempo che il moltiplicarsi degli impegni richiede. Chi potrà rivestire tale ruolo oggi? Se un sindaco deve andare nella giunta comunale, poi in quella dell'unione e magari al consiglio provinciale, come fa a ricavare tempo dal proprio lavoro di dipendente privato, o di commerciante o di libero professionista? Chi potrà svolgere nel giro di pochi anni questo ruolo? Forse solo i pensionati e i dipendenti pubblici. Insomma, si chiede agli amministratori locali di moltiplicare il proprio impegno e dall'altra gli vengano ridotti i collaboratori. Il tutto senza considerare che gli assessori nei piccoli comuni, spesso e volentieri svolgono funzioni anche da manovali, come affiggere manifesti, allestire sale, organizzare e preparare iniziative sportive e culturali;
tutto questo al fine di risparmiare 17 euro a seduta. Questo è il costo di un consigliere comunale nei piccoli comuni, tenuto conto che mediamente si fanno 8-10 consigli all'anno,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di ripristinare la precedente normativa con 12 consiglieri nei comuni sopra i 3.000 abitanti e 8 o 10 in quelli sotto i 3.000 abitanti, se si vuole davvero difendere la democrazia e la partecipazione alla vita istituzionale in questo Paese.
G/1120/60/5
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca approvato dal Governo Letta, attualmente in fase di conversione, prevede il taglio di 41 milioni aggiuntivi per le università virtuose;
tali fondi, già disponibili al Ministero delle finanze e destinati agli investimenti, vengono attribuiti anche in base al merito certificato dall'Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricercfa che assorbe il Cnvsu (il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario) e il Civr (il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca);
le risorse tagliate sono quelle che dovevano premiare, come quota aggiuntiva ai finanziamenti, le università con la migliore attività di ricerca. Il Ministero, per individuare i migliori, aveva messo in piedi il progetto «Vqr», Valutazione della qualità della ricerca;
non si poteva rendere peggior servizio al principio della valutazione, prima si sono frustrate, non sempre giustamente, le università che nella classifica erano risultate più deboli e ora si lasciano a «bocca asciutta» quelle che sono risultate più forti, alle quali avrebbe dovuto andare il finanziamento aggiuntivo;
il provvedimento del Governo ha fatto indignare i rettori degli atenei di tutta Italia che contavano su quelle risorse. Il taglio di questa quota significa dover sacrificare investimenti, infrastrutture e risorse per la ricerca;
si tratta di 41 milioni di euro in meno per tutto il sistema, in un momento in cui le risorse dovrebbero aggiungersi e non essere sottratte;
considerato che:
il fondo per le università, che ammonta a circa 6,3 miliardi, è sottoposto da tre anni a tagli, al ritmo di 300 milioni l'anno,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito della presente legge di stabilità. per il 2014, le risorse tagliate che dovevano premiare, come quota aggiuntiva ai finanziamenti, le università con la migliore attività di ricerca.
G/1120/61/5
BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
in sede di esame dell'articolo 11, comma 16, del disegno di legge di stabilità 2014 secondo cui le Regioni adeguano, entro sei mesi, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai principi della legge, trattandosi di adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
premesso che:
il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174, come proposto dal Governo, prevedeva di sottoporre a controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea e del Consiglio regionale, e che in sede di conversione fu proposto un emendamento che contestava in radice la sottrazione... delle assemblee legislative alle procedure ordinarie di controllo, proponendo che all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma consentisse, per gli atti amministrative di gestione relativi ai fondi del consigli regionali, l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti;
considerato che:
nulla osta, tra i principi costituzionali, alla generale sottoposizione alla legge delle assemblee rappresentative. Da un lato, il Considerato in diritto, paragrafo 5 della sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2012 («la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti (...) A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni») si riferisce alla composizione dell'organo e non può certo essere invocato per atti extrafunzionali come assunzioni e contratti, o per sottrarsi ad un controllo contabile cui è sottoposta la regione nella sua interezza. Dall'altro lato, valga l'argomentum a fortiori: se persino per le Camere è giunto il momento di revocare in dubbio la sottrazione della loro organizzazione alla legge (anche processuale) comune la Corte di cassazione ha opportunamente sollevato questione di legittimità costituzionale sul punto, sottolineando «che una cosa è l'esercizio delle funzioni legislative o politiche delle Camere, altra cosa gli atti con cui le Camere provvedono alla loro organizzazione. Se è assunto di tutta evidenza che alle Camere ed agli altri organi costituzionali debba essere garantita una posizione di indipendenza sicché essi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, siano liberi da vincoli esterni suscettibili di condizionarne l'azione, cosa del tutto diversa è dire che l'autodichia sui propri dipendenti sia una prerogativa necessaria a garantire l'indipendenza delle Camere affinché non siano condizionate da altri poteri nell'esercizio delle loro funzioni. Come si è rilevato in dottrina, l'autodichia non è coessenziale alla natura costituzionale degli organi supremi, perché la Costituzione non tollera la esclusione della tutela giurisdizionale di una categoria di cittadini, e l'autonomia spettante al Parlamento non è affatto comprensiva del potere di stabilire norme contrarie alla Costituzione» (Cassazione civile sez. un. 6 maggio 2013 n. 10400) – allora, a maggior ragione, questo principio deve essere consacrato per gli organi legislativi delle regioni;
impegna il Governo:
a riproporre il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174 del 2012.
G/1120/62/5
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE, ZIN
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, contiene al comma 2, modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e da altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione Iva sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti;
in particolare la lettera a), modificando l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, ha previsto che non sono considerate attività commerciali a fini Iva le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità mentre la successiva lettera b) ha novellato il n. 5) del comma 1, dell'articolo 10, considerando esenti da Iva «le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito»;
che la formulazione dell'articolo 4 inizialmente sembrava coniata apposta per le società in house che svolgono per il comune il servizio di riscossione tributi in quanto enti di diritto pubblico che effettuano operazioni nell'ambito di attività di pubblica autorità;
considerato che:
l'Agenzia delle Entrate, ad una istanza di interpello avanzata da un Comune che sosteneva che, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, la propria società in house, in quanto organismo di diritto pubblico che si occupa di riscossione tributi, quindi attività di pubblica autorità potesse godere dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 4, risparmiando quindi il 21 per cento (oggi 22 per cento) di IVA, dal momento che l'imposta, nel caso specifico, non è detraibile per l'ente, ha risposto che «la qualifica di società comunale in house non assume rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi Iva, nell'ambito dei rapporti giuridici che si instaurano tra ente e società» e che «la qualificazione di società comunale in house richiede un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercitabili dall'Agenzia delle entrate in sede di trattazione dell'interpello» precisando altresì che «la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale la società in house potrebbero essere assimilate a enti pubblici, non può ritenersi applicabile alle questioni relative alla materia tributaria» concludendo quindi che una società in house che svolge attività di riscossione dei tributi non rientra tra gli enti di diritto pubblico e di conseguenza è soggetta ad IVA anche quando svolge attività di pubblica autorità, non potendo beneficiare dell'esclusione soggettiva prevista dal nuovo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (da Il Sole 24 ore del 2 settembre 2013);
fra gli organismi di diritto pubblico troviamo anche le società in house che svolgono attività strumentali per gli enti soci rispettando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e le ulteriori restrizioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Peraltro anche la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 229) e il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17) hanno riconosciuto che le stesse sono configurabili quali «longa manus delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico»;
tra le società in house di cui al paragrafo precedente troviamo anche quelle che svolgono attività di riscossione tributi e non vi è dubbio che le stesse pongono in essere un'attività di pubblica autorità anche se delegata dal Comune;
la possibilità di creare forme associative che proprio grazie all'unione di più realtà permettano risparmi agli enti soci, in questo grave momento, dovrebbe trovare, incentivazione da parte dello Stato. Deve inoltre essere considerato anche che Equitalia Spa cesserà il servizio per gli enti locali a partire dal 31 dicembre 2013 (articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35) e che quindi gli enti locali dovranno attrezzarsi per quanto riguarda la propria riscossione e non è pensabile che ogni comune si attrezzi singolarmente stante il costo del servizio;
l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate sopra riportata penalizza quindi fortemente gli enti locali che affidano a Società in house il servizio di riscossione dei tributi;
impegna il Governo:
a definire, con apposito provvedimento, la nozione di organismo di diritto pubblico ai fini fiscali e a prevedere l'esclusione Iva sull'attività delle società in house che rientrano fra quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ed in particolare quelle dedite alla riscossione dei tributi.
G/1120/63/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
finora, undici paesi europei hanno firmato accordi contro la doppia imposizione con Taiwan: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Macedonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Slovacchia e Ungheria. La conclusione di questi accordi ha creato un vantaggio competitivo per i paesi che li hanno sottoscritti. È dunque importante che l'Italia si doti dello stesso strumento al fine di accrescere il proficuo interscambio con Taiwan, con reciproco beneficio economico e occupazionale,
impegna il Governo:
a sostenere una celere approvazione di adeguati prowedimenti volti ad abolire il regime di doppia imposizione fiscale tra Italia e Taiwan.
G/1120/64/5
CANDIANI, BITONCI, COMAROLI, VOLPI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
considerato che:
nel 1990 alcuni studiosi americani di reumatologia pubblicarono un multi-center- criteria-study nel quale arrivarono alla definizione dei criteri clinici la cui sussistenza è necessaria per effettuare la diagnosi fibromialgia.
La fibromialgia è una malattia dei tessuti connettivi, accompagnata da dolori molteplici e da stati di stanchezza. Le fibre, i muscoli e i tendini sono affetti da uno stato fortemente doloroso.
Riguardo alle cause, si può dire che la fibromialgia è una malattia a genesi multifattoriale, ma principalmente si tratta di un'alterazione nei livelli di alcuni neurotrasmettitori, in particolare la serotonina e la noradrenalina
I dolori causati dalla fibromialgia sono senza confini, sia dal lato di intensita, sia dal lato di ubiqutà. Possono prevalere di continuo. Possono però cambiare di intensita, durata, frequenza e cambiare la parte dolorante del corpo, si tratta perciò della sindrome «mi fa tutto male». In latino si parla del «dolor migrans». I pazienti descrivono i dolori come bruciori, crampi muscolari, lancinanti in profondità, persino come una lama di coltello graffiante per esempio la scapola. Al mattino i dolori sono spesso più acuti, le membra bloccate, i gruppi di muscoli spesso usati fanno più male degli altri. Dolori alle giunture della mandibola si spandono alla faccia, producendo mal di denti, mal di testa, dolori da sinusite cronica.
Veramente estesa è la sintomatologia di questa malattia: dolori al torace, al cuore, alle vie urinarie, all'inguine, alla vagina, dismenorrea.
Importanti sono poi i disturbi del sonno. I pazienti non hanno problemi nell'addormentarsi ma il sonno è irregolare, come se i dolori cercassero di svegliare il paziente, ogni volta che si gira nel sonno. Spesso il paziente è colto da apnea, stridore di denti, tremore di muscoli e spasmi che possono arrivare all'intensita della sindrome da restless legs.
In molti casi si presenta anche la tipica sindrome della fatica cronica. I pazienti descrivono diversamente la fatica sentita. Gli uni sono prostrati fisicamente, gli altri mentalmente e hanno perso la possibilità di concentrarsi. Altri sentono di avere come dei pesi di piombo allacciati agli arti, ogni passo e ogni mossa costano uno sforzo. Dal 20 al 40 per cento dei pazienti soffrono di mal di pancia, costipazione, diarrea, nausea. Certe volte i dolori sembrano appesi all'arco costale o sembrano partire dalla cistifellea.
I dolori fibromuscolari sono accompagnati da cephalee posteriori, tinnitus, edema alle palpebre, anche da emicrania vera.
Non mancano sintomi neuropatologici, caratterizzati da parestesie a tutti gli arti, iperestesie in certe aree, edemi alle mani e ai piedi, disturbi della motorica e dell'andatura.
Una donna affetta da questa malattia così descrive il proprio stato: «i fibromialgici non hanno il viso sofferente, non urlano dal dolore ma soffrono costantemente, 24 ore su 24 senza tregua ... diminuisce la forza muscolare, rallentano i movimenti e ci si sente vecchi prima del tempo, tutto cambia, qualsiasi azione che prima era normale ... ora è dolorosa e rallentata. È una malattia difficile da accettare, ti cambia la vita da un giorno all'altro».
La fibromialgia è nota già dalla prima metà del 1800, ma solo nel 1994 la sua diagnosi è stata accettata a livello internazionale con la «Dichiarazione di Copenhagen» e meglio definita, accertando così le cause e individuando la terapia corretta. In Italia si stimano circa 2 milioni di fibromialgici, in maggioranza donne.
La malattia è riconosciuta ufficialmente dalla Organizzazione mondiale della sanità, ed è considerata altamente disabilitante.
Tuttavia la fibromalgia è una patologia poco conosciuta dai medici italiani e diagnosticata con difficoltà. All'estero invece sono anni che viene studiata e molte sono le associazioni che si battono per trovare una cura decisiva.
Tutto ciò valutato,
impegna il Governo:
a prendere i necessari provvedimenti e ad attivare i preposti organismi sanitari al fine di accertare e riconoscerei caratteri invaIidanti della fibromialgia.
G/1120/65/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (O.D.O.) è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico contesto, mescolati fra di loro;
oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP, evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;
le pratiche in questione possano sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi,. a non identificare correttamente le caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP, concentrando la loro attenzione solo su aspetti quali il prezzo, il packaging ecc.;
a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti «similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco-vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;
il Regolamento U.E. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodetti agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP – IGP da ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati, ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti (cfr. art. 13);
la Corte di giustizia europea ha più volte ribadito la portata di questa norma, definita complementare alla più generale disciplina sull'etichettatura degli alimenti ed il cui contenuto ha portata ampia attesa la complessità delle funzioni da essa assolte: promozione del reddito agricolo mediante diversificazione delle produzioni; tutela dei consumatori e della proprietà industriale-intellettuale connessa al toponimo;
la prassi in questione deve ritenersi contraria alla direttiva 2005/29/CE, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali sleali, dove sono considerate «azioni ingannevoli» le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
la direttiva 2000/13/CE, recepita dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, riprende il divieto generale di pratiche ingannevoli nella etichettatura, presentazione e pubblicità, ove per «presentazione» deve intendersi anche la modalità di commercializzazione nei punti vendita;
l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in G.D.O. non sembra essere conforme alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-pubblicità dei prodotti alimentari ed in materia di pratiche commerciali scorrette;
impegna il Governo:
a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;
ad adottare provvedimenti che prevedano modalità di offerta in vendita, dei due tipi di prodotti, più corrette ed idonee a prevenire ed evitare le possibili confusioni e fraintendimenti da parte dei consumatori, usando alcuni accorgimenti quali, ad esempio, la separazione fisica dei prodotti similari generici rispetto ai prodotti DOP – IGP, con evidente delimitazione delle rispettive aree espositive e la presenza di una idonea cartellonistica che chiarisca in maniera corretta le diverse caratteristiche dei prodotti DOP – IGP rispetto ai similari generici;
a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP – IGP con cui possano essere confusi, al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto.
G/1120/66/5
CANDIANI, BITONCI, COMAROLI, ARRIGONI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
le aree di confine rappresentano ad un tempo situazioni di difficoltà competitiva rispetto ai confinanti territori di Svizzera, Slovenia o Austria e realtà estremamente importanti quanto a capacità di traino dell'intero sistema economico del Paese;
la crisi economica italiana porta un crescente numero di attività economiche, non solo frontalieri, a varcare la frontiera in cerca di lavoro, e a trasferire la propria attività oltre confine, beneficiando di sistemi fiscali a minor carico, con costo del lavoro più basso e quindi recuperata competitività. Recentemente la Camera di commercio, Industria e Agricoltura di Varese ha affrontato il tema dei rapporti economici delle zone di confine attraverso un apposito Tavolo per la Competitività e lo Sviluppo;
lo scenario valutato mostra chiaramente che spostamento delle attività produttive poco oltre il confine nazionale Italiano non è esclusivamente da ricondurre a temi generali, ma anche ad un quadro politico dei Paesi confinanti più stabile, è soprattutto alla consolidata presenza di sistemi amministrativi a minore carico burocratico, fiscale e a una bolletta energetica molto meno pesante;
le società svizzere, ad esempio, pagano imposte ad aliquote variabili, a seconda della loro attività e ubicazione, con un carico fiscale che varia tra il 16 e il 25 per cento, e il cuneo fiscale che incide sul costo del lavoro è di più basso di oltre il 25 per cento;
il Ticino, in questo scenario, è il terzo miglior Cantone della Svizzera (dal punto di vista fiscale) e rappresenta un punto di riferimento per il trasferimento delle attività economiche dei confinanti territori italiani, che sono quindi ulteriormente impoveriti nella propria capacità economica e fiscale;
per un sempre maggiore numero di attività economiche la Confederazione Elvetica e il Canton Ticino in particolare, oggi rappresentano un territorio rispettoso e premiante per chi ha voglia di lavorare: bassa pressione fiscale ed efficienza del sistema paese, sono una calamita sempre più potente. Così, anche a causa della crisi, negli ultimi anni l'emigrazione è tornata a crescere. E dall'inizio del 2012 a oggi sono quasi 6 mila gli italiani che hanno ottenuto la residenza in Svizzera, per la maggior parte in Ticino, nei Grgioni e nel Vallese, i cantoni confinanti dove si parla la lingua italiana;
da anni la Svizzera ha adottato speciali politiche per attirare investimenti: ne è un esempio il Progetto Copernico, che dal 1997 al 2012 ha portato 113 aziende italiane in Ticino;
a Nord Est la situazione di depauperamento economico dei territori di confine a vantaggio dei paesi di corona, dalla Slovenia all'Austria, è altrettanto formidabile. Ne sono esempio le iniziative di promozione svolte dall'Austrian Business agency che, dal suo ufficio di Padova, non smette di attrarre le imprese locali: 25 per cento di imposta secca sulle società; convenzioni contro le doppie imposizioni; rimborso veloce dell'Iva; quasi tutti i costi deducibili; incentivi per investimenti produttivi fino al 25 per cento e per ricerca e sviluppo fino al 50 per cento e prezzi dei terreni industriali tra 25 e 50 euro al metro quadro;
un'incentivazione che a fine 2009 aveva già attirato quasi mille aziende tra Veneto e Friuli Venezia Giulia;
l'analisi dei dati oggettivi dell'attuale difficile situazione economica e sociale fa ritenere quindi quanto mai necessaria l'individuazione di specifici provvedimenti di legge atti a contenere il costante impoverimento economico delle provincie del confine Nord del Paese, generato dallo spostamento delle attvità economiche poco oltre confine nazionale, nel territorio dei paesi di contermini,
tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo:
ad introdurre norme atte a stabilire uno speciale regime fiscale e amministrativo mitigato e semplificato per le attività economiche dei territori confinanti con altri Stati, al fine di compensare il divario competitivo esistente con i medesimi Stati contermini.
G/1120/67/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
nel disegno di legge di stabilità in esame si prevedono diverse disposizioni volte a razionalizzare i costi della spesa pubblica;
è necessario sperimentare nuove formule di revisione dell'attuale procedura civile per permettere che le fasi processuali si svolgano in tempi congrui;
la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, è una procedura recentemente recepita nel codice civile francese, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale della legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010;
tale procedura conciliativa alternativa al contenzioso, riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo che, una volta raggiunto, viene omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale;
la procedura prende l'avvio con la redazione e la sottoscrizione di una convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, che consiste in un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adìto per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza del propri legali. Tale procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato può anche essere effettuata per cercare una soluzione consensuale della separazione o del divorzio, o della modifica delle loro condizioni, o per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati,
impegna il Governo:
a promuovere anche attraverso una propria iniziativa legislativa l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazlone dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo che, una volta raggiunto, viene omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.
G/1120/68/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
considerato che il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
valutato come tra le finalità del provvedimento, vi è anche quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;
ricordato come la legge di stabilità 2012, all'articolo 1, comma 473, fissasse al 30 giugno 2013 il termine per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, e che i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1º gennaio 2013, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato successivamente fissato al 30 giugno 2013;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di una ulteriore proroga per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni a destinazione agricola.
G/1120/69/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
evidenziati gli sforzi compiuti dall'Amministrazione della Difesa nel dare sollecita attuazione alle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;
osservato il dibattito generato dalla presentazione al Parlamento delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega di revisione dello strumento militare nazionale sopracitata, in particolare in merito agli scivoli agevolati, disposti in favore di alcune categorie del personale militare da esodare:
considerato come permangano dubbi in merito all'opportunità di garantire un trattamento pensionistico pari all'85 per cento della retribuzione, curnulabile con eventuali proventi di attività intraprese ad altro titolo, a persone ancora in grado di offrire un contributo alla società;
stimato come siano elevati i sacrifici richiesti a buona parte dei lavoratori, assoggettati recentemente al repentino innalzamento dell'età pensionabile al fine di re peri re risorse economiche da destinare alla stabilizzazione della finanza pubblicaI e che risultano insufficienti le risorse organiche a disposizione della Protezione Civile nazionale;
impegna il Governo:
a porre allo studio un meccanismo che permetta di utilizzare il personale militare esodato dalle Forze Armate con trattamento pensionistico all'85 per cento all'interno di una riserva volontaria a disposizione della Protezione Civile.
G/1120/70/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
valutato come tra le finalità del provvedimento, vi è anche quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;
ricordato che attraverso l'utilizzo della moneta elettronica le associazioni dei consumatori e il Movimento Consumatori in particolare, hanno avviato azioni inibitorie ex articolo 140 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) contro i principali intermediari nella vendita di biglietti aerei per la violazione di quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 11 del 21 gennaio 2010, in attuazione della direttiva 2007/64/CE (o PSD «payment Service Directive»), relativa ai servizi di pagamento;
stimato come secondo tale direttiva è vietata l'applicazione di spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, e ciò al fine di agevolare l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento in sostituzione della moneta e degli assegni;
considerato che il Legislatore italiano nel trasporre la richiamata direttiva si è avvalso della libertà, dalla stessa lasciata sul punto agli stati membri, di vietare espressamente l'imposizione di spese aggiuntive in caso di pagamento con carte di credito (articolo 3 comma 4). Lo stesso divieto è stato anche recepito dall'articolo 21 comma 4-bis C.d.C. (introdotto dall'articolo 15 decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012) secondo cui «è considerata, altresì scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi»;
valutato che le commissioni sono a carico degli esercenti (salvo pompe di benzina dove non ci sono costi aggiuntivi), fatto che produce una ricaduta indiretta sul prezzo finale a carico dei consumatori e la preferenza da parte dell'esercente di privilegiare l'utilizzo del denaro contante (o solo di alcune carte di credito più economiche), e che ciò non necessariamente per perseguire evasione fiscale, ma anche in ragione del minor costo nella transazione;
tenuto conto che allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare l'evasione fiscale nel 2011, con il decreto-legge n. 201 del 2011, articolo 12, comma 9, dopo le misure per la riduzione del limite e per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro, è stato previsto che l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definissero entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, le regole generali per assicurare un'equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, e che entro i sei mesi successivi, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e del1e finanze, avrebbe dovuto quindi verificare l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa;
considerato che, in attuazione di quanto previsto da tali disposizioni si sono tenute riunioni tra l'Associazione bancaria Italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, senza tuttavia giungere all'elaborazione di un testo condiviso secondo le modalità e nei termini previsti dal citato articolo 12, comma 9;
stimato come, nel luglio 2013 si è mossa anche l'Unione Europea con una proposta di regolamento per cercare di normare il mercato dei pagamenti dell'Unione, mercato frammentato e caro, con un costo che supera l'1 per cento del PIL dell'UE, ovvero 130 miliardi l'anno. Obiettivo dell'UE è proporre un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento con carta di debito e 0,3 per cento per quelle con carta di credito, ora con massimi fino all'1,5 per cento;
ricordato che sul tema si è pronunciata anche la Corte dei Conti con parere espresso nell'adunanza del 9 maggio 2013 come segue: «Questa vicenda, in linea con recenti schemi di direttive allo studio presso la Comunità europea (in materia di trasparenza e confrontabilità della gestione dei costi connessi ai conti bancari e alle operazioni retail) conferma l'obiettiva difficoltà a rilasciare questa regolamentazione alla sfera autonomistica dei soggetti coinvolti, sulla base di schemi di auto regolamentazione. Si conferma la necessità che la cornice relativa alla confrontabilità e alla trasparenza dei servizi bancari deve trovare in una fonte eteronoma i fondamentali punti di riferimento, idonei a garantire la fluidità del mercato e gli interessi dei risparmiatori e degli utilizzatori dei servizi bancari: in primo luogo potenziando la trasparenza, così da mettere l'esercente nella condizione di valutare la migliore offerta del mercato. La fluidità del mercato, quando gli interessi in gioco tendono a paralizzarsi a vicenda, deve essere rimessa ad una fonte che sia in condizione di far prevalere gli interessi generali dei consumatori e degli operatori. [..]»;
impegna il Governo:
ad attuare i provvedimenti necessari ad ottenere la riduzione delle commissioni, dei costi e dei canoni che gravano sugli esercenti commerciali e sui consumatori che si avvalgono dell'utilizzo della moneta elettronica (carta di credito/debito) nelle transazioni superiori a 1.000 Euro e alla cancellazione di ogni commissione, costo o canone per le transazioni inferiori a 1.000 Euro;
ad accrescere la trasparenza da parte degli operatori finanziari del segmento «moneta elettronica» nei confronti della consumatori promuovendo altresì la concorrenzialità tra gli operatori del mercato.
G/1120/71/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
il provvedimento in esame, Legge di Stabilità per gli anni 2014, 2015 e 2016, definisce, oltre ad un livello massimo del saldo netto da finanziare per il triennio indicato, anche un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento, tra cui anche in materia di fiscalità e di soggetti operanti nei settori bancari, finanziari ed assicurativi;
nell'ultimo Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale, gli economisti dell'istituto ipotizzano di risolvere il problema del debito pubblico riportandone il livello agli anni pre-crisi, ovvero a fine 2007, mediante un prelievo una tantum sulla ricchezza privata;
secondo gli estensori del Fiscal Monitor, le condizioni per il successo di questa misura una tantum «sono forti, ma vanno pesate contro i rischi di misure alternative, che comprendono il ripudio del debito pubblico o una sua riduzione attraverso misure inflazionistiche», e che queste ultime due misure, però, notano gli economisti del Fondo, sono una forma particolare di tassa sulla ricchezza che peserebbe sui detentori di bond e anche non residenti, ovvero sulle banche, anche quelle estere che in portafoglio hanno titoli di Stato italiani;
per evitare questo fardello alle banche, e per porre rimedio all'esperimento fallimentare della moneta unica, dunque, il Fondo ipotizza la possibilità di attuare prelievi forzosi: fino anche al 10 per cento, dai depositi bancari dei cittadini;
la semplice ipotesi di un prelievo forzoso dai depositi di conto corrente, può produrre un cambio di comportamento dei risparmiatori, inducendo una pericolosa fuga di capitali e la corsa agli sportelli, peggiorando notevolmente la situazione dalle banche italiane e dei credito, già fortemente provate dalla crisi economica;
Attraverso un prelievo sui conti correnti, sarebbero ancora una volta i cittadini a pagare la crisi del debito sovrano provocata da politiche monetarie europee carenti;
l'attuazione di simile provvedimento ipotizzato del FMI potrebbe anche avere come effetto quello di innescare violente rivolte sociali nel Paese;
impegna il Governo:
a non porre in essere qualsivoglia provvedimento finalizzato ad un prelievo forzoso dai depositi di conto corrente.
G/1120/72/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
ricordato come con decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 206, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata introdotta la TARES, acronimo di tassa rifiuti e servizi, in sostituzione delle precedenti tariffa di igiene ambientale (TIA) e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
stimato come il provvedimento in esame rivede nuovamente la normativa di settore, in ragione del fatto il medesimo provvedimento introduce, a partire dallo Gennaio 2014, la disciplina generale del TRISE, tributo sui servizi comunali articolato in due componenti: la TARI, diretta ad assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime dio privativa pubblica, e la TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
evidenziato che l'articolo 21 del medesimo provvedimento disciplina la componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisi bili dei comuni, denominata TASI, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, e che la base imponibile della TASI coincide con quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, e che, pur tuttavia, i Comuni potrebbero non avere a disposizione per intero i dati sulla corretta e precisa base imponibile della TASI essendo l'imu versata in autoliquidazione, laddove invece per la TASI si prevede la spedizione dell'avviso di pagamento;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a rivedere e migliorare le modalità di applicazione del nuovo tributo, al fine di mettere nelle condizioni i Comuni di poter operare con efficacia.
G/1120/73/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
considerato che, in sede di approvazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) non è stata prevista la proroga per il 2013 della cosiddetta «piccola mobilità» destinata alle aziende con meno di quindici dipendenti, e che la legge 19 luglio 1993, n. 236, la quale consente la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, è applicabile in virtù di provvedimenti normativi appositi che ne prorogano di anno in anno le previsioni;
valutato come l'iscrizione dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti nelle liste di mobilità agevolava la ricerca di un'altra occupazione riconoscendo, in caso di nuova assunzione, al dato re «di lavoro uno sgravio contributivo per la durata di 18 mesi, se i lavoratori venivano assunti a tempo indeterminato e di 24 mesi, se assunti a tempo determinato e successivamente trasformati a tempo indeterminato, e che l'agevolazione consisteva nel pagamento dei contributi INPS nella misura del 10 per cento, pari a quella prevista per gli apprendisti, in luogo del contributo pieno;
ricordato come, a causa del perdurare della crisi economica, lo strumento denominato «piccola mobilità» è stato particolarmente utilizzato dagli imprenditori veneti, soprattutto da quelle PMI che più di altri stanno soffrendo le conseguenze della grave crisi economica;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare un intervento normativo di proroga per la cosiddetta «piccola mobilità».
G/1120/74/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
considerata l'urgenza di chiarire con precisione la definizione di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori;
stimato come il contenzioso in materia di Irap vede contrapposte l'Amministrazione finanziaria ed una vasta platea di professionisti che, per le ridotte dimensioni della loro attività, ritengono di non dover pagare l'imposta per carenza del requisito richiesto dell'autonoma organizzazione;
ricordato che si deve constatare l'assenza di una norma o di un atto amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca criteri più oggettivi, rispetto alle enunciazioni di principio della Cassazione o del merito specifico dei casi esaminati, per individuare le situazioni fisiologicamente escluse dall'ambito di applicazione del tributo;
valutato come la linea di demarcazione tra pagamento ed esonero IRAP dovrebbe essere collegata non alla qualificazione dell'attività svolta ma all'esistenza o meno di una struttura organizzativa e in che termini essa possa fungere da valore aggiuntivo e incrementale dell'attività medesima;
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative legislative idonee a definire le nozioni di «autonoma organizzazione» e di «lavoro autonomo», disponendo espressamente le situazioni di esclusione dall'applicazione dell'IRAP e a determinare la tipologia della struttura organizzativa e la tipologia del lavoro altrui idonee ad incrementare la produttività dell'attività.
G/1120/75/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
ricordato l'articolo 3 del provvedimento in esame reca il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione in vista del periodo di programmazione degli interventi comunitari 2014/2020, e che per il suddetto periodo la dotazione aggiuntiva del Fondo è determinata in 54,8 miliardi;
ricordato come a decorrere dal 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sotto utilizzate del Paese sono concentrate in un fondo di carattere generale (fondo per te aree sottoutilizzate), ai sensi della legge n. 289 del 2002, e che nel fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici;
stimato come, per quanto concerne il riparto delle risorse, l'articolo 61, comma 3, della legge n. 289 del 2002 attribuisce al Cipe il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del fondo per le aree sotto utilizzate tra gli interventi in esso compresi;
considerato che le risorse sono destinate ad interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo un riparto prefissato che destina 1'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e il 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;
stimato come una ripresa economica del Paese potrebbe essere facilitata allorché fossero investite maggiori risorse anche e soprattutto in quelle aree a maggiore vocazione produttiva e dove l'attivazione –di un circolo virtuoso finalizzato a sostenere la ripresa economica è più semplice;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di rivedere la chiave di riparto del fondo per le aree sottoutilizzate, destinando una percentuale maggiore alle aree del Centro-Nord.
G/1120/76/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che,
la legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, articolo 1, commi 448-472), ha modificato le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza euro-compatibile, e che con «l'introduzione di questa, secondo il sistema Sec '95, le poste di bilancio che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi;
il percorso intrapreso sul patto di stabilità territoriale è senza dubbio un importante punto di partenza per implementare ulteriormente il processo di coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell'impiego delle risorse e di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica;
le modifiche alle regole sul Patto di Stabilità, anche alla luce dell'entrata in vigore del Patto Euro-compatibile, si integrano con la prevista riforma sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, la cui entrata in vigore è prossima;
il comma 7 dell'articolo 13 del provvedimento in discussione posticipa al 2015 l'avvio del c.d. «patto regionale integrato»;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di continuare nel percorso di attribuzione alle Regioni di un ruolo determinante in tema di coordinamento della finanza territoriale, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, considerando l'opportunità, a tal fine, di dare attuazione di quanto disposto dal comma 17 della sopra citata legge n. 183 già a partire dal prossimo esercizio.
G/1120/77/5
BITONCI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CENTINAIO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
ricordato come il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 miliardi e 250 milioni di euro per l'anno 2013, così che la situazione della finanza pubblica locale risulta pertanto estremamente complessa, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni locali, proprio per sopperire a tali deficit, in numerosi casi ricorreranno all'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU;
considerato che il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi, secondo il Testo unico degli enti locali, è infatti di norma fissato al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario, ed è stato differito per il 2013 una prima volta al 30 giugno dell'anno ad opera dell'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 e, successivamente, al 30 settembre del medesimo anno dall'articolo 10, comma 4-quater del decreto-legge n. 35 del 2013;
ricordato come il decreto-legge n. 102/2013 recava una ulteriore proroga, rispetto a quelle .già precedentemente intervenute, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, fissandolo alla data del 30 novembre 2013; facendo così coincidere tale adempimento con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, e che l'ulteriore proroga deriva dalla necessità di consentire agli enti locali di acquisire maggior certezza sull'entità delle proprie entrate, in considerazione delle numerose modifiche legislative apportate in corso d'anno nella materia;
considerato che l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale, che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
osservato che il citato articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che alla lettera d) dispone che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del medesimo comma 380; 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 3) della dimensione demografica e territoriale; 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
valutato che l'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, ha disposto che nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale;
considerato l'articolo 1, comma 380-bis, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente di alcuni criteri del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
stimato che per l'anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna è attribuita una quota a titolo di Fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra la base di riferimento per l'attribuzione di quota del Fondo di solidarietà comunale ai singoli comuni delle Regioni a statuto ordinario, ottenuta dalla somma algebrica degli importi divulgati in data 27 giugno 2013 sul sito internet della Direzione Centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, al lordo delle detrazioni applicate per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed al netto della minore riduzione di 120 milioni di cui al comma 37 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e gli importi del gettito dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota di base relativa all'anno 2012 così come pubblicati, a seguito di verifica, sul portale del federalismo fiscale in data 31 maggio 2013, e che a tale somma, assunta a base di riferimento, deve essere detratto l'importo delle riduzioni per l'anno 2013 a carico dei singoli comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, così come definiti con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013;
stimato come l'applicazione di tale metodologia ha determinato come numerosi Comuni, soprattutto in Veneto, si ritrovino con le assegnazioni a valere su detto Fondo azzerate o, in altrettanti casi, che alcuni enti debbano anzi restituire alle casse erariali somme già incassate in precedenza;
impegna il Governo,
a valutare con urgenza la opportunità di rivedere la metodologia con la quale è stata determinata la quota di assegnazione per ciascun Comune a titolo di Fondo di solidarietà comunale, valutando altresì le situazioni di maggiore criticità, ovvero quelle nelle quali gli enti comunali si ritrovano con assegnazioni azzerate o importi in eccedenza;
a confrontare le assegnazioni finali, per ciascun Comune, a titolo di Fondo di solidarietà comunale, con il gettito incassato a giugno dal medesimo Comune con la prima rata IMU sugli immobili di categoria catastale D.
G/1120/78/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
esaminato in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014);
ricordato come la crisi economica che sta interessando il nostro Paese è stata determinata principalmente da due fattori, ovvero la crisi del settore immobiliare, con un crollo del mercato delle vendite, e la stretta creditizia, laddove gli istituti di credito nazionale hanno rallentato l'erogazione di finanziamenti sia per le imprese sia per i cittadini in procinto di acquistare la prima abitazione;
considerato che nelle scorse settimane la Banca centrale europea ha tagliato i tassi di interesse dell'area euro di 25 punti base, così che il principale riferimento sul costo del danaro cala allo 0,25 per cento, nuovo minimo storico, e che la decisione dei banchieri centrali europei viene letta da molti osservatori come una reazione al peggioramento di alcuni indicatori economici chiave;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa finalizzato ad erogare finanziamenti al medesimo tasso di interesse applicato dalla BCE alla data del 30 ottobre 2013.
G/1120/79/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la presente legge contempla l'adozione di misure di forte responsabilizzazione dei cittadini e più in generale di tutti coloro che a vario titolo risiedono sul nostro territorio o vi svolgono la loro attività economica;
nessuna misura di responsabilizzazione è invece prevista nei confronti degli stranieri che risiedono illegalmente sul nostro territorio e che, in quanto tali, pur non versando tributi all'erario statale, usufruiscono di importanti servizi del nostro sistema di Welfare state, dall'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai servizi sociali;
in particolare, desta preoccupazione la persistente inattuazione delle previsioni di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, nella misura in cui, pur riconoscendo agli stranieri irregolari privi di risorse adeguati la possibilità di accedere alle ''cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ad essi sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva'', al contempo estende anche agli stranieri l'obbligo di pagamento del ticket, a parità di condizioni con i cittadini italiani e gli stranieri regolari;
tale obbligo viene, infatti, costantemente disatteso da parte degli stranieri irregolari, né le strutture sanitarie sono dotate ad oggi degli strumenti giuridici per rendere coercibile il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria nei confronti di soggetti spesso privi di un documento valido, e comunque residenti nel nostro paese in condizioni di clandestinità;
il Ministero della Salute, con circolare n. 5/2000, è intervenuto a chiarire che per cure urgenti devono intendersi le cure che non possono essere differite, in quanto esporrebbero la persona a pericolo per la vita o a danno per la salute, mentre per cure essenziali bisognerebbe intendere le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non immediatamente pericolose, ma che potrebbero comportare nel tempo maggiore danno alla salute o rischi per la vita;
impegna il Governo:
ad attivarsi per introdurre misure che rendano effettivo il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri che risiedono illegalmente nel nostro territorio, ad esempio prevedendo l'obbligo per i sanitari di erogare le cure essenziali, il cui differimento non espone la persona a pericolo di vita, solo a seguito dell'esibizione del titolo di pagamento del ticket sanitario.
G/1120/80/5
BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM; nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza della Repubblica.
G/1120/81/5
BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
G/1120/82/5
BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento degli organi parlamentari.
G/1120/83/5
BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale.
G/1120/84/5
BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica,Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio-dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento della Corte Costituzionale.
G/1120/85/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
da stime, il mercato del falso in Italia produce un ricavo di circa 7,1 miliardi di euro circa lo 0.35 per cento del PIL, e tra i primi tre posti della classifica sulle merci maggiormente contraffatte troviamo i prodotti alimentari, con gli alcolici e le bevande pari a 1,153 miliardi di euro;
la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come «frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è prodotto;
una frode alimentare molto diffusa deriva, invece, dalla «falsa indicazione dell'origine per territorio dei prodotti». Seno colpiti, soprattutto, i prodotti italiani a maggior diffusione internazionale a danno ovviamente del Made in Italy. Per esempio il parmigiano reggiano fatto con latte statunitense, Brunello di Montalcino miscelato con uve non toscane, prosciutto di Parma a base di suini di Paesi non membri dell'Unione europea;
le frodi nel settore agricolo e agroalimentari rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente;
attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro, quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche una forma di comunicazione tra produttore e cliente;
spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime di provenienza estera;
diverso è il caso delle sigle DOP e IGP che identificano un paese, della regione o località quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità. reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine. La legge 23 luglio 2009, n. 99 all'articolo 15 modifica le previsioni del codice penale in tema di delitti contro l'industria e il commercio, prevedendo finalmente il reato di contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta dei prodotti agroalimentari, intendendo così dare loro una forte tutela e considerandoli di alto valore economico e produttivo;
al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto sanzioni amministrative e penali per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli imprenditori ed operatori commerciali;
la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), all'articolo 4, adotta misure per la tutela del marchio «Made in Italy». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e la commercializzazione di merce recante «false e fallaci indicazioni» di provenienza od origine italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce reato punito ai. sensi dell'articolo 517 del codice penale. Invece, il comma 49-bis, sempre dello stesso articolo 4, prevede che l'uso del marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10 mila a 250 mila euro;
la legge 14 gennaio 2013 n. 9, recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-quater all'articolo 4 della suddetta legge n. 350 del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale;
impegna il Governo:
a prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva citate nella legge n. 9 del 2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della filiera agroalimentare che non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni amministrative pecuniarie e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni;
a ripensare il sistema dei controlli in maniera da eliminare duplicazioni e ridondanze delle attività e rendere più efficaci i compiti esecutivi relativi al contrasto delle frodi.
G/1120/86/5
CALDEROLI, BITONCI, COMAROLI, BISINELLA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 10, comma 41 del presente disegno di legge, proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province;
la base normativa del «commissariamento delle province» è costituita dall'articolo 23, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011;
esso prevedeva l'applicazione (sino al 31 marzo 2013, originariamente) agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento;
quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013. La pronuncia di illegittimità fa perno sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come «atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza», non è «utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate»;
l'articolo 2, comma 1 della legge n. 119 del 2013 (la quale ha convertito il decreto-legge così detto «sul femminicidio» n. 93 del 2013) ha disposto la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere (preservandoli da possibili effetti caducatori conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale);
invero, il testo originario di quel decreto-legge n. 93 del 2013 (suo articolo 12, commi 3 e 4) disponeva l'ulteriore efficacia del commissariamento, rendendolo applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia fino al 30 giugno 2014 per le gestioni commissariali già in essere, e dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata;
il Governo motivava, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, e di protrarla fino al 30 giugno 2014 «in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali»;
la salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e 4 (si intende, dell'articolo 12 del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2013), con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria, rientrati comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concorrevano a conferire una sostanziale continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale, proprio in quanto adottate con decreto-legge. Pare esser stata questa la motivazione della soppressione da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 93, di tale previsione proroga;
pertanto, il termine di cessazione dei commissariamenti ex articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 «tornava» ad essere il 31 dicembre 2013, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 93, operata dalla legge n. 119 del 2013;
la legge di stabilità, regolata dalla legge 196 del 2009 a differenza della precedente legge finanziaria ha limiti molto più stringenti sotto il profilo dei contenuti. Rispetto alla prassi che in passato aveva registrato un sensibile ampliamento dei contenuti delle leggi finanziarie annuali tanto che diversi commentatori avevano coniato la definizione di legge finanziarie «omnibus» la legge di stabilità viene configurata, nella nuova disciplina contabile, quale strumento fondamentale di regolazione annuale delle principali grandezze macroeconomiche previste dalla legislazione vigente, finalizzato ad adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, da cui sono esclusi gli interventi carattere localistico o microsettoriale. La legge di stabilità reca pertanto esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere nonne di delega ovvero nonne recanti interventi di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale,
impegna il Governo:
a proporre la soppressione o lo stralcio del comma 41 dell'articolo 10.
G/1120/87/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la legge di stabilità per il 2014 prevede, all'articolo 6, disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie, modificando in particolare le disposizioni vigenti relative alle annualità nelle quali è possibile contabilizzare le perdite derivanti da rettifiche su crediti e da perdite su crediti;
con tali disposizioni il Governo riconosce che agendo sulla leva fiscale relativamente al settore bancario si ottengono effetti importanti anche sulla attività del settore e si può favorire o al contrario penalizzare la possibilità per il settore industriale di ottenere credito;
più in generale la crisi economico-finanziaria che ha investito i mercati di tutto il mondo ha aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono; il crac di Lehman Brothers ha fatto drammaticamente emergere l'abuso della leva finanziaria da parte degli istituti di credito e il problema della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse; i 613 miliardi di dollari di debito dell'istituto americano hanno portato all'avvio del procedimento fallimentare e, dopo il caso Lehman; altri colossi legati al credito e alla finanza immobiliare quali Fannie Mae e Freddie Mac sono stati salvati dall'intervento del tesoro statunitense;
alla crisi finanziaria si sono aggiunti, in Europa, gli effetti della crisi dei debiti sovrani che ha colpito diversi Stati. Sicuramente gli effetti della crisi del sistema finanziario avrebbero potuto essere più contenuti se il principio della separazione tra banche commerciali e banche d'affari fosse stato in vigore;
il sistema produttivo è la principale vittima del modello di «banca universale» e della crisi finanziaria: il tessuto imprenditoriale costituito in Italia per più del 95 per cento da piccole e medie imprese, ha risentito e continua a risentire del fenomeno del credit crunch, che sta portando alla chiusura di molte imprese che non ricevono dagli istituti di credito il necessario e, in questo periodo, vitale supporto finanziario per il ciclo produttivo. I nuovi accordi europei in tema di patrimonializzazione delle banche, necessari per tentare di ridare stabilità a un sistema finanziario sull'orlo del collasso, stanno costringendo le banche a continue ricapitalizzazioni che, insieme a un sempre più prudenziale approccio degli istituti di credito, sta «strozzando le imprese»;
impegna il Governo;
a valutare l'opportunità di agire sulla leva fiscale relativamente al settore bancario al fine di valorizzare il modello di banca tradizionale, che raccoglie depositi dai cittadini ed eroga credito ai cittadini stessi e al sistema produttivo.
G/1120/88/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
apprezzando:
gli sforzi compiuti dall'Amministrazione della Difesa nel dare sollecita attuazione alle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;
osservato:
il dibattito generato dalla presentazione al Parlamento delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega di revisione dello strumento militare nazionale sopracitata, in particolare in merito agli scivoli agevolati, che verrebbero disposti in favore di alcune categorie del personale militare da esodare;
esprimendo:
dubbi in merito all'opportunità di garantire un trattamento pensionistico pari all'85 per cento dell'ultima retribuzione, cumulabile con eventuali proventi di attività intraprese ad altro titolo, a persone ancora in grado di offrire un contributo alla società;
considerando:
i sacrifici richiesti a buona parte dei lavoratori, assoggettati recentemente al repentino innalzamento dell'età pensionabile al fine di reperire risorse economiche da destinare alla stabilizzazione della finanza pubblica;
evidenziando:
altresì l'insufficienza delle risorse organiche a disposizione della Protezione civile nazionale e comunque di quelle impiegabili nel mantenimento dell'ordine pubblico;
impegna il Governo:
a porre allo studio un meccanismo che permetta di utilizzare il personale militare eventualmente esodato dalle forze armate con trattamento pensionistico all'85 per cento all'interno di una riserva volontaria a disposizione della protezione civile ed impiegabile anche in funzioni di concorso al mantenimento dell'ordine pubblico.
G/1120/89/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
apprezzando:
gli sforzi compiuti dall'amministrazione della difesa nel dare sollecita attuazione alle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;
osservato:
il dibattito generato dalla presentazione al Parlamento delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega di revisione dello strumento militare nazionale sopracitata, in particolare in merito agli scivoli agevolati che vi si prefigurano a vantaggio di alcune categorie del personale militare da esodare;
esprimendo:
dubbi in merito all'opportunità, ventilata nelle bozze dei decreti delegati attuativi della legge 31 dicembre 2012, n. 244 all'esame delle «competenti commissioni parlamentari, che sia garantito ad alcune categorie di personale militare in esubero un trattamento pensionistico pari all'85 per cento dell'ultima retribuzione, cumula bile con eventuali proventi di attività intraprese ad altro titolo;
considerando:
altresì, lo stato di crisi in cui versa il Paese ed i sacrifici richiesti a buona parte dei lavoratori, assoggettati recentemente al repentino innalzamento dell'età pensionabile al fine di reperire risorse economiche da destinare alla stabilizzazione della finanza pubblica;
stigmatizzando:
l'incompatibilità di eventuali nuovi scivoli privilegiati verso il pensionamento con i basilari principi dell'equità sociale;
impegna il Governo:
ad intervenire in sede di esercizio della delega di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244 affinché il trattamento eventualmente assicurato al personale militare anticipatamente esodato non superi il 70 per cento dell'ultima retribuzione, in nome di inderogabili esigenze di giustizia sociale.
G/1120/90/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
esaminato il provvedimento in titolo;
preso atto dell'intervento recato dal comma 9 dell'articolo 15 del provvedimento medesimo, recante l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del contributo di perequazione sulle pensioni oltre i 90 mila euro ex articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito; con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;
ricordato quanto dichiarato recentemente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini, definendo tali trattamenti pensionistici «quelle pensioni il cui elevato importo appare stridente nell'attuale contesto socio-economico e di sacrifici imposti alla generalità della popolazione»;
rammentato altresì che trattasi di pensioni erogate con il calcolo retributivo, vale a dire che centinaia di magistrati, ambasciatori, docenti universitari, alti funzionari, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici, ammiragli, generali, giornalisti, notai, manager pubblici e privati, percepiscono un guadagno che eccede e di tanto la quota di contributi effettivamente versati durante la carriera professionale;
ritenuti tali trattamenti pensionistici già di per sé una manifestazione di iniquità sociale e pertanto pienamente condivisibile il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d'oro previsto dal comma 4 dell'articolo 12 del disegno di legge di stabilità all'esame;
impegna il Governo:
a prevedere una forma di riconoscimento al merito a quanti tra le categorie interessate dalla disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 9 menzionato in premessa intendano rinunciare alla restituzione del prelievo subito, per effetto delle disposizioni di legge ex articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, consapevoli di aver contribuito con il loro gesto.al processo di superamento della crisi economica in atto.
G/1120/91/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerate le misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche e nel pubblico impiego di cui agli articoli, rispettivamente, 10 e 11 del medesimo provvedimento;
valutate le predette misure alla luce del dibattito scaturito dalla presentazione alle Camere delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega n. 244 del 2012, riguardo alla previsione di uno scivolo pensionistico agevolato in favore di alcune categorie del personale militare da esodare, che comporterebbe tutt'altro che una razionalizzazione della spesa pubblica;
preso atto altresì che l'intervento di cui all'articolo 7, comma 2, del disegno di legge di stabilità, nel limitare la salvaguardia pensionistica ad un contingente di solo sei mila esodati, non è esaustivo del problematica, giacché ancora circa 250 mila lavoratori esodati restano fuori da ogni tutela reddituale, pensionistica e da ammortizzatore sociale;
impegna il Governo:
a dare precedenza, nel riconoscimento di eventuali benefici previdenziali e/o scivoli pensionistici; ai lavoratori esodati del settore privato vittime delle disposizioni di legge introdotte dall'allora Ministro Fornero.
G/1120/92/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 10, comma 15, estende alle grandi imprese la possibilità di finanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti, prevista dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, a favore delle sole piccole e medie imprese;
la norma in questione permette alla Cassa depositi e prestiti di utilizzare la provvista di risparmio postale per operazioni di finanziamento a favore delle PMI operate dagli istituti di credito;
la modifica dell'articolo 3, comma 4-bis, del suddetto decreto-legge, che serve a contrastare lo stato di crisi in cui versano alcune grandi imprese, rischia di far affluire minori risorse in favore delle PMI;
le PMI, a causa del prolungarsi della crisi, sono in uno stato di profonda sofferenza; molte di loro sono ormai condannate alla chiusura a causa della scarsa liquidità di cui dispongono, anche per le difficoltà di accesso al credito bancario;
la sempre più stringente attenzione verso la tutela delle banche ha progressivamente inciso sul rilascio di liquidità da parte di quest'ultime, determinando un vero e proprio ristagno economico che sta compromettendo la possibilità da parte delle imprese di improntare nuovi investimenti, e conseguentemente di programmare la propria crescita;
secondo i dati forniti da Confindustria, il credito erogato alle imprese nell'agosto 2013 è risultato dell'otto per cento più basso rispetto a settembre 2011. Appaiono quindi necessari opportuni interventi per rafforzare la capacità di credito in favore delle PMI;
la perdita di competitività delle PMI, che sono il motore dell'economia italiana, ha ricadute importanti sul Paese, sia in termini produttivi che occupazionali,
impegna il Governo:
ad adottare immediate misure di sostegno alle piccole e medie imprese adottando tutti gli strumenti necessari affinché venga garantito un effettivo accesso al credito nei loro confronti.
G/1120/93/5
CONSIGLIO, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI, BISINELLA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 7, dell'articolo 6, del presente disegno di legge, proroga al 31 dicembre 2014 le attuali agevolazioni fiscali in materia di efficientamento energetico e ristrutturazioni edilizie, prevedendo, a partire dal 2015, una graduale riduzione delle stesse;
le suddette misure appaiono insoddisfacenti e poco incisive anche in relazione al fatto che non sono strutturali;
i risultati fino ad oggi ottenuti con lo strumento delle detrazioni fiscali sono stati molto importanti, rappresentando un valido strumento di supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese che operano in numerose attività connesse ai settori interessati;
secondo un'indagine del Cresme – Enea, lo scorso anno il volume complessivo di interventi connessi alle sole agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici è stato pari 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimento complessivi ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto;
dal punto di vista occupazionale, il regime delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ha contribuito a creare ogni anno 55 mila posti di lavoro nei settori interessati, con particolare riferimento a quello dell'edilizia;
i positivi effetti delle detrazioni ricadono su tutto il sistema economico del Paese in quanto le stesse non solo rappresentano un importante sostegno al rilancio dei consumi ma contribuiscono anche all'emersione del sommerso in settori ritenuti strategici per la ripresa economica, come quello edile,
impegna il Governo:
ad adottare gli opportuni provvedimenti indirizzati a rendere immediatamente strutturali e a regime gli incentivi finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e .la messa in sicurezza degli edifici, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico.
G/1120/94/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 3, della legge di stabilità 2014, contiene le misure volte a sostenere il sistema delle imprese , le quali appaiono assolutamente inefficaci, anche per la ridotta dotazione finanziaria che contengono, a contrastare la crisi in cui queste versano;
uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi è quello manifatturiero;
il settore ha un ruolo di traino dell'economia del Paese, inglobando l'eccellenza della piccola e media impresa italiana che-è rappresenta da oltre 450 mila artigiani e piccoli imprenditori, i quali danno lavoro a quasi 2 milioni di addetti e realizzano un valore aggiunto di 60 miliardi;
la competitività del settore è minacciata, oltre che dal prolungarsi della crisi, anche dalla presenza sui mercati internazionali di prodotti contraffatti e di bassissima qualità, provenienti principalmente dai paesi del sud-est asiatico, come la Cina;
le economie di questi paesi da tempo minacciano l'Italia e l'Europa con politiche commerciali aggressive favorite da bassissimi costi di produzione, anche legati alla violazione dei diritti umani e dei più elementari standard di sicurezza del lavoro, della salute e dell'ambiente;
l'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale deve avvenire in-primo luogo attraverso l'adozione di iniziative di contrasto alla contraffazione e di maggiore tutela delle produzioni artigianali di qualità,
impegna il Governo:
ad adottare una strategia che porti all'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale attraverso l'adozione di. politiche di contrasto alla contraffazione e di tutela della produzione artigianale di qualità ed il made in Italy.
G/1120/95/5
CONSIGLIO, CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame non contiene indirizzi precisi per il sostegno del settore del turismo, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse;
il settore del turismo è strategico per l'economia del Paese. Il contributo del turismo al prodotto interno lordo dell'Italia ammonta ad oltre 130 miliardi di euro (circa il 9 per cento della-produzione nazionale) con e le persone impiegate in questo settore sono circa 2,2 milioni (un lavoratore su dieci);
la contrazione dei consumi nel settore turistico ha avuto ripercussioni sull'industria turistica o Per la stagione 2013, si stimano perdite per 2,7 miliardi di euro di fatturato; le notizie più allarmanti riguardano l'occupazione stagionale, per cui si prevede un calo di 250-300 mila unità;
in questo contesto bisogna anche considerare che il patrimonio alberghiero in molti casi appare obsoleto e non più rispondente alle esigenze dei consumatori, richiedendo la realizzazione di ingenti investimenti;
sarebbe opportuno promuovere un intervento normativo che punti in primo luogo a favorire gli interventi per l'ammodernamento delle strutture alberghiere, necessari per restituire un nuovo impulso allo sviluppo dell'offerta turistica, che sia rinnovata e di maggiore qualità,
impegna il Governo:
ad individuare specifici indirizzi e risorse finanziarie adeguate per il sostegno del settore turistico, con particolare riferimento all'attuazione di iniziative per la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture alberghiere presenti in Italia.
G/11201/96/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame non contiene indirizzi strategici in favore del settore energetico;
gli alti costi energetici sostenuti dall'Italia rappresentano una delle maggiori cause dello svantaggio competitivo del Paese rispetto agli altri Paesi europei;
dall'analisi dell'attuale quadro normativo del mercato libero dell'energia elettrica e del gas, con particolare riferimento al settore domestico e delle piccole e medie imprese, emergono alcune specifiche criticità che richiedono interventi mirati dapprima sull'AEEG, per rendere fluido il mercato in concorrenza, e poi sulla vendita per sanzionare i comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori;
la peculiarità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, sempre più strategici nell'economia complessiva italiana ed europea, rende necessario un monitoraggio attento e costante delle offerte contrattuali e delle relative condizioni generali applicate nel mercato libero stante l'asimmetria delle posizioni tra venditore e contraente dove ad un contratto, di fatto per adesione, corrisponde una posizione di evidente svantaggio del consumatore la cui scelta si limita alla sola possibilità di accettazione o rifiuto delle condizioni proposte senza possibilità reale di trattativa,
impegna il Governo:
ad intraprendere i necessari provvedimenti di indirizzo all'AEEG al fine di:
– perseguire una concreta eliminazione delle posizioni di rendita da parte degli ex monopolisti a partire dall'utilizzo di ogni elemento fuorviante una chiara distinzione tra competitors del mercato;
– ottenere un maggiore controllo sull'efficienza delle imprese di distribuzione in regime di monopolio naturale con regole stringenti circa la lettura dei misuratori, sia nel settore gas che in quello dell'energia elettrica, al fine di avere una fatturazione dei consumi reali e non stimati (causa dell'80 per cento del contenzioso tra imprese e consumatori);
– adottare controlli più stringenti sull'attività di vendita in outsourcing dell'energia elettrica e del gas con diretta responsabilità dell'azienda madre assegnataria del mandato di vendita;
– garantire una rigorosa sanzione, anche di natura economica, in caso di mancato rispetto della normativa vigente, soprattutto in caso di pratiche commerciali scorrette attuate al fine di estorcere il consenso al contratto nel mercato libero;
– attivare un potenziamento della rete di informazione e formazione dei consumatori finali e delle piccole e medie imprese mirata a prevenire il contenzioso e facilitare il travaso effettivo dei consumatori nel mercato libero attraverso scelte di consumo consapevole, avvalendosi anche delle istituzioni territoriali (CCIAA, associazioni consumatori, sportelli comunali ecc.);
– assicurare interventi di rinforzo del quadro sanzionatorio nei confronti delle società di distribuzione in caso di violazione delle norme previste sulla lettura obbligatoria dei misuratori (da remoto per l'energia elettrica e rilevazione fisica per il settore gas);
– potenziare il quadro sanzionatorio nei confronti delle imprese che adottano comportamenti commercialmente scorretti in rinforzo del procedimento instaurato dall'AEEG con la delibera 153/2012/R/com (adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richieste di forniture di energia elettrica e/o gas naturale);
– individuare uno schema di indennizzi risarcitori, equo e prestabilito, a fronte di comportamenti scorretti e/o inadempimenti contrattuali e non da riconoscere al consumatore in caso di accertata violazione delle condizioni pattuite e delle norme generali previste.
G/1120/97/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la Tabella C del provvedimento in esame, alla voce Diritto alla mobilità, stanzia 8.328.000 per il 2014 per lo sviluppo e la sicurezza del trasporto aereo;
sul territorio italiano sono presenti 96 aeroporti come riportato dal sito ufficiale dell'Enac, molti dei quali di dimensioni esigue e con un traffico passeggeri irrisorio. Alcune indagini sul tema rivelano che negli ultimi anni sono circa 40 gli scali con un traffico superiore a 10.000 passeggeri e meno di 30 hanno movimentato un traffico superiore ai 500 mila passeggeri;
nella Regione Lazio, mentre l'aeroporto di Ciampino riceve, pur avendo forti limiti di crescita strutturali, più di 2 milioni di euro pubblici annui per il servizio assistenza volo e i pompieri, è in previsione l'apertura di un nuovo scalo a Viterbo. Nella Regione Toscana, oltre all'aeroporto di Firenze e di Pisa, sembra essere in progetto anche un aeroporto a Siena. Sull'asse Torino – Venezia ogni 50 chilometri c'è una pista di atterraggio;
notizie recenti riportano l'intenzione di aprire due nuovi micro aeroporti sul territorio nazionale nelle città di Parma e Cuneo;
la Regione Lombardia sta cercando di differenziare i business in modo preciso così da garantire la sopravvivenza dei vari scali: Malpensa dovrebbe diventare l'hub intercontinentale, Linate il city airport per i voli a breve raggio, Bergamo la capitale dei low cost e Brescia lo snodo per le merci;
il forte aumento del traffico previsto al 2030 (si dovrebbe passare dagli attuali 130 milioni di passeggeri a un traffico compreso fra 243 e 295 milioni con incrementi compresi tra 1'87 e il 127 per cento) è un potenziale straordinario che metterebbe l'Italia in linea con i più importanti Paesi europei, ma rischia di essere perso se non si adegua rapidamente la capacità dei nostri scali aeroportuali più importanti. Da un'analisi fatta da un importante agenzia, sembra che Fiumicino possa raggiungere la saturazione già nel 2017;
una concentrazione del traffico aereo su un numero di scali limitati eviterebbe investimenti infrastrutturali di collegamento costosi e poco utili, puntando a mettere in rete e collegare fra loro le infrastrutture davvero fondamentali, come l'alta velocità ferroviaria e gli aeroporti intercontinentali;
impegna il Governo:
ad intervenire nel settore aeroportuale con un piano programmatico che porti alla definizione di macro aree di interesse strategico in cui concentrare il traffico aereo, rispondendo così al duplice obiettivo di razionalizzare i contributi pubblici erogati a favore di scali sottoutilizzati e contribuendo al contempo allo sviluppo del territorio secondo una logica di differenziazione dell'offerta.
G/1120/98/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 6 prevede misure fiscali per il lavoro e per le imprese, al fine di dare nuovo impulso al settore produttivo nazionale e generando in tal modo un importante ritorno in termini di occupazione;
la possibilità di prevedere una tassa per gli over the top, ossia i provider di contenuti che generano un altissimo livello di traffico dati, basata proprio sul traffico dati generato, è un'ipotesi che potrebbe portare grandi benefici in termini di entrate;
sta crescendo l'insofferenza nei confronti delle pratiche di cosiddetta «ottimizzazione» fiscale messe in atto dalle web company americane che sfruttano la varietà dei regimi fiscali in Europa per pagare tasse più basse sui fatturati miliardari registrati nei paesi in cui operano;
secondo i dati riportati ultimamente da un importante organo di stampa, nel 2012 Amazon, che in Italia opera con due società, ha pagato 717.320 euro con Italia Logistica (203 dipendenti) e 3-32.180 euro con la Corporate Service. Google non ha pagato alcunché di tasse, anzi risulta avere 5.454 euro di credito d'imposta, con la Technology Infrastructure e 1,8 milioni con Google Itlay (144 dipendenti), a fronte del mercato pubblicitario italiano di Google che tocca i 700 milioni Facebook, per il quale si stima una raccolta pubblicitaria di 35-40 milioni, ha dichiarato-un giro di affari di 131.037 euro con la Italy srl. Apple nel 2012 ha pagato 648 mila euro con la Apple Retail Italia (con un credito d'imposta di 3,177 milioni) e 5,529 milioni con la Apple Italia. Microsoft Italia ha chiuso il bilancio al30 giugno 2012 con un giro d'affari di 230 milioni, un utile di quasi 12 milioni e ha pagato tasse per poco più di 16 milioni;
il Presidente del Consiglio, parlando in Senato del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno e sollevando la controversa questione della tassazione degli Over the top, ha spiegato Letta: «Il Governo sostiene pienamente l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di lotta alla frode e all'evasione fiscale internazionale. Il problema ha dimensioni sempre più globali e dunque impone risposte coordinate a livello internazionale. Per questo l'Unione deve promuovere i principi della trasparenza fiscale, nonché dimostrare la propria leadership, mettendo in atto misure efficaci di contrasto alla frode e all'evasione»;
molti operatori europei di telecomul1icazioni hanno chiesto ufficialmente all'International Telecommunications Union (ITU), l'agenzia dell'ONU che si occupa di definire gli standard nelle telecomunicazioni, che i service provider paghino una tassa per il traffico dati generato;
impegna il Governo:
a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di prevedere sistemi di tassazione delle attività trasnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguarti sistemi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.
G/1120/99/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la Tabella C del provvedimento in esame, alla voce Diritto alla mobilitò, stanzia 8.328.000 per il 2014 per lo sviluppo e la sicurezza del trasporto aereo;
il traffico aereo di linea fra due Stati è regolamentato da-accordi bilaterali, articolati in base a schemi fissi, sottoscritti dai Governi dei due Paesi interessati e che attraverso la stipula di un accordo bilaterale viene sancito un regime regolamentare che definisce la quantità di voli offerti, il numero dei soggetti ammessi ad operare e il numero di destinazioni servite tra i due Paesi;
l'area di Milano e del Nord Italia subisce attualmente forti limitazioni in termini di accessibilità aerea dovute all'attuale configurazione degli accordi bilaterali vigenti che, di fatto, ostacolano o impediscono il concreto sviluppo del trasporto aereo in tale area, attraverso la predeterminazione del vettore designato (monodesignazione), la limitazione delle frequenze e dei punti di accesso;
ogni anno, per carenza di offerta di attuali operatori, in primis Alitalia, sulla tratta New York-Malpensa, il Paese perde 150.000 passeggeri, che sono costretti ad utilizzare gli hub di Zurigo, Parigi o Francoforte, con danno calcolabile in centinaia di milioni di euro, in materia di mancato pil generato e di minori introiti per le casse dello Stato;
la previsione di un piano programmatico per il rilancio di Malpensa, anche rinegoziando gli accordi bilaterali per l'attivazione di nuove rotte, è quanto mai urgente se l'Italia vuole mantenere una posizione importante a livello europeo. L'aeroporto di Lugano, che nei primi 5 mesi del 2011 ha registrato un incremento del 14 per cento dei voli privati rispetto all'anno precedente, è stato definito dagli svizzeri una valida alternativa agli hub milanesi;
incrementare i voli intercontinentali da Malpensa sarebbe sicuramente un grande vantaggio e potrebbe dare un ulteriore impulso ai rapporti commerciali con l'estero, offrendo prospettive solide alle nostre imprese e, soprattutto nell'attuale frangente economico che sta vivendo il nostro Paese, sembra più che mai fondamentale investire in settori che possono restituire, in termini immediati, benefici economici ed occupazionali e dare nuovo slancio per la competitività e la crescita;
l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», all'articolo 5-bis, prevede che il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuova la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali necessari allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali;
in data 1 febbraio 2011, la Commissione Europea ha prodotto un documento in cui esplicita che la materia degli accordi di traffico aereo non comporta l'esercizio di competenze di esclusiva titolarità dell'Unione Europea e che la regolazione spetta invece al governo nazionale;
impegna il Governo:
al fine di restituire al nostro Paese un ruolo centrale nel panorama europeo e mondiale a livello di traffico passeggeri e merci, ad intraprendere-ogni azione necessaria affinché si pervenga ad una ridefinizione dei vigenti accordi bilaterali, anche concedendo i diritti di quinta libertà in modo da rendere competitivo e concorrenziale il settore del trasporto aereo, garantendo l'effettiva liberalizzazione dei diritti di traffico con riguardo al numero dei vettori designati, al numero delle frequenze consentite e al numero dei punti di accesso, attivandosi al contempo per aumentare l'offerta di traffico dei voli intercontinentali dall'aeroporto di Malpensa.
G/1120/100/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
in data 2 Febbraio 2010 è stato firmato a Gerusalemme l'Accordo tra Italia e Israele sulla previdenza sociale;
con lettera numero di protocollo 190425 del 30 Agosto 2013 il Ministro Bonino rispondendo ad un sollecito su suddetto Accordo rispondeva che l'iter della ratifica dell'Accordo fino a quel momento non era stato perfezionato a causa delle ridotte disponibilità finanziarie e che la questione comunque rimaneva alla attenzione del Ministro;
come si evince nella Tabella A del disegno di legge di stabilità, la stessa, da indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, sono previsti con riferimento al MAE accantonamenti di 46,2 milioni di euro per il 2014, nonché di 41,5 milioni per il 2015 e per il 2016, destinati a far fronte essenzialmente agli-oneri derivanti da autorizzazioni alla ratifica di Accordi internazionali;
tutto ciò premesso impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie alla destinazione delle somme alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Israele sulla previdenza sociale firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
G/1120/101/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede interventi in materia di finanzia menti per infrastrutture e trasporti, anche se tali finanzia menti risultano assai esigui rispetto al reale fabbisogno del settore;
l'articolo 10 prevede misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica, ma non vengono previsti interventi nel settore dei trasporti, quando invece sarebbe auspicabile affiancare gli interventi di finanziamento previsti all'articolo 4 con interventi che realizzino risparmi di spesa, sempre nel settore dei trasporti;
l'attuale compresenza del pubblico registro automobilistico (PRA) e dell'Archivio nazionale dei veicoli comporta, oltre ad una incomprensibile duplicazione della burocrazia, anche ad una indecente duplicazione dei costi;
negli altri Paesi europei non esiste un pubblico registro automobilistico per la registrazione dei veicoli, ma esistono archivi in cui sono registrati i dati tecnici e di proprietà, così come esiste in Italia l'archivio nazionale veicoli, istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che tiene nota di tutte le variazioni di proprietà, le revisioni, le informazioni sui proprietari, gli incidenti. In Italia però, i proprietari dei veicoli già-registrati all'archivio nazionale, devono nuovamente fare una registrazione del mezzo presso il pubblico registro automobilistico;
il DPR n. 358 del 2000, all'articolo 1 dispone che «in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, viene istituito lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla relmmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi,»;
tuttora la riforma del regime giuridico e il conseguente riordino amministrativo degli autoveicoli e motoveicoli non è avvenuta e una semplificazione delle procedure relative a immatricolazioni e atti di proprietà sembra necessaria e improcastinablle;
impegna il Governo:
al fine di consentire un risparmio di spesa nel settore dei trasporti, a mettere in atto tutte le azioni necessarie per far sl che i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto dal Codice della strada, e gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrino unicamente presso l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articolo 225 e 226 del Codice della strada, procedendo quindi contestualmente alla soppressione del Pubblico Registro Automobilistico e al trasferimento presso l'Archivio nazionale dei compiti e delle funzioni fino ad oggi attribuite al Pubblico registro medesimo.
G/1120/102/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
le emittenti televisive locali (quelle con dignità di impresa in termini di fatturato e dipendenti) che esercitano da sempre un'importante funzione a salvaguardia della libertà d'informazione e contribuiscono alla valorizzazione culturale e allo sviluppo del territorio rischiano di sparire a causa del drammatico calo della raccolta pubblicitaria;
la raccolta della:pubblicità locale e nazionale – principale fonte di entrata del settore televisivo privato – è infatti diminuita in termini percentuali di oltre il 40 per cento rispetto al biennio precedente;
in conseguenza di ciò, oltre il 50 per cento delle emittenti televisive locali operanti sono state costrette ad aprire procedure di cassa integrazione, mobilità e licenziamento per i loro dipendenti e rischiano di non poter proseguire la loro attività;
l'assenza di iniziative governative di rilancio del mercato, come ad esempio l'introduzione del credito di imposta per nuovi investimenti pubblicitari, non consente la ripresa del settore;
per la sopravvivenza e lo sviluppo delle emittenti televisive locali sono stati fondamentali i contributi erogati ai sensi della legge n. 448 del 1998: queste risorse hanno consentito alle emittenti locali di crescere sia in termini quantitativi, mediante nuove assunzioni, sia in termini qualitativi soprattutto con riferimento all'offerta di servizi informativi;
queste misure di sostegno, che negli anni 2008 e 2009 ammontavano a 150 milioni di euro, a causa di tagli diretti e lineari contenuti in interventi normativi in materia finanziaria sono in costante riduzione. Gli ultimi tagli hanno previsto, relativamente al biennio 2013 e 2014, la diminuzione complessiva del contributo di ulteriori 50 milioni di euro;
l'A.S. 1121 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» prevede che per le misure di sostegno all'emittenza locale (capitolo 3121 Ministero dello Sviluppo Economico) vengano stanziati complessivamente 39.515.799 euro per l'anno 2014, 37.266.110 euro per l'anno 2015 e 42.562.143 euro per l'anno 2016;
un'ulteriore riduzione dei contributi alle TV Locali, decreterebbe il definitivo tracollo del settore con drammatiche ed inevitabili ricadute in termini d'occupazione, in quanto, al fine di poter proseguire l'attività verrebbero aumentate notevolmente, da parte delle imprese, le richieste di cassa integrazione e licenziamenti;
l'ipotetico risparmio operato nel Bilancio dello Stato dalle riduzioni ai contributi per le emittenti locali verrebbe totalmente vanificato dal costo degli ammortizzatori sociali causati dalla chiusura delle attività;
questo Governo si è gia impegnato a sostenere il comparto dell'emittenza locale approvando un ordihe del giorno presentato dalla Lega Nord al Decreto del Fare, ma oggi sembra più che mai doveroso da parte del Governo far fronte agli impegni assunti e favorire la ripresa delle aziende in questo come in altri settori, contribuendo così al ripristino di un circolo virtuoso con ricadute positive anche per la piccola e media impresa che tornerebbe ad investire in pubblicità;
impegna il Governo:
a mettere in atto ogni azione necessaria al fine di reperire le risorse, quanificabili in 50 milioni di euro annuali, indispensabili per la salvaguardia di un comparto così importante come quello dell'emittenza televisiva locale, al fine di garantire la libertà d'informazione e contribuire atta valorizzazione culturale e allo sviluppo del territorio.
G/1120/103/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 335 milioni di euro in favore dell'ANAS ai fini dellamanutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale;
la SS 434 Transpolesana è un'importante strada statale che collega Verona a Rovigo; il percorso, che ha una lunghezza di oltre 80 Km, inizia a Verona allacciandosi alla Tangenziale Sud tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona Sud e Verona Est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana, dove è costruito lo svincolo dell'autostrada A13, e termina in una rotatoria in località Borsea del comune di Rovigo;
la strada, classificata come strada extraurbana principale, ha un tracciato a 2 corsie per senso di marcia;
la Transpolesana è nota per la storica incidentalità di alcuni tratti, fenomeno diminuito negli ultimi anni grazie all'installazione di guard-rail lungo l'intero percorso. Il numero delle vittime provocato da questa strada, nel solo tratto veronese, secondo un dato dell'ottobre 2008, ammonta a 139 persone;
negli ultimi anni lo stato di manutenzione della statale appare molto compromesso in termini di degrado del manto stradale, tanto che si è reso necessario abbassare il Iimite di velocità da 110 km/h a 70 km/h, in svariati punti, specie nel tratto in provincia di Rovigo;
la crisi economica in atto, che ha comportato un generale spostamento dei flussi di traffico dalla rete autostradale a pagamento verso la viabilità statale, e l'inizio della stagiane estiva hanno fatto registrare un sensibile incremento del traffico sulla SS 434. verso mare, diretto a bypassare il circuito A/22-A/14 Verona/Bologna/Ancona;
tale incremento di traffico ha reso ancora più evidente lo stato di usura del manto stradale e ha messo in crisi la possibilità di mantenimento dei minimi standard di sicurezza stradale;
i cittadini locali e le aziende lamentano disagi insopportabili con gravi ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale;
il Compartimento ANAS locale ha effettuato due interventi di somma urgenza per un totale di 400.000 euro e altre manutenzioni parziali per 110.000 euro e ha già appaltato per il mese di luglio lavori per 3,5 milioni di euro; tali interventi rappresentano una risposta significativa per un tratto di soli 25 Km;
il Compartimento ha in programma ulteriori interventi per una spesa di 8 milioni di euro. ancora non finanziati;
da notizie locali,sembra che la realizzazione di interventi a carattere definitivo su tutti i sottofondi stradali comporterebbe una spesa totale pari a circa 30 milioni di euro;
il Governo, con l'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha previsto l'attuazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale di interesse nazionale in gestione all'ANAS Spa, riconoscendo che tale rete soffre di un significativo debito manutentorio e che richiede. in particolare. interventi di messa in sicurezza e ripristino delle opere; si prevede la diffusione degli interventi sull'intero territorio nazionale attraverso la sottoscrizione di una Convenzione da parte dell'ANAS 8pa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da approvare con.decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
lo stesso Ministro in indirizzo, nell'ambito della presentazione alle Camere delle proprie linee programmatiche, ha evidenziato la necessità di individuare risorse per la manutenzione della rete stradale,
impegna il Governo:
ad includere i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada Statale 434 Verona/Rovigo - Transpolesana nell'ambito dei programmi di manutenzione della rete stradale gestita dall'ANAS Spa, finanziati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge di stabilità 2014.
G/1120/104/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che il comma 1 dell'articolo 5 destina le risorse disponibili già stanziate contro il rischio idrogeologico per interventi immediatamente cantierabiIi, prevedendo un meccanismo di revoca agganciato alla mancata pubblicazione del bando o al mancato affidamento dei lavori;
considerato che le nuove risorse stanziate contro il dissesto idrogeologico ammontano a 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016;
ritenuto indispensabile incrementare le risorse disponibili per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali,
impegna il Governo:
ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, incrementando le risorse destinate alla difesa del suolo.
G/1120/105/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che il comma 1 dell'articolo 5 destina le risorse disponibili già stanziate contro il rischio idrogeologico e ulteriori 180 milioni di euro per interventi immediatamente cantierabili, prevedendo un meccanismo di revoca agganciato alla mancata pubblicazione del bando o al mancato affidamento dei lavori;
considerato che gli enti locali assumono un ruolo fondamentale ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico e della manutenzione del proprio territorio e, spesso, nonostante abbiano la disponibilità delle risorse non riescono ad intervenire per il finanziamento e la realizzazione degli interventi a causa dei vincoli-imposti dal patto di stabilità interno,
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative per prevedere l'esclusione dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno dei finanziamenti pluriennali e delle risorse provenienti dallo Stato, dalle regioni e di quelle proprie degli enti locali, destinate ad interve i di pr venzione, manutenzione del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico.
G/1120/106/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito fondo da destinare al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani;
il piano individua gli interventi necessari ed i soggetti attuatori nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti per fasi di avanzamento;
la dotazione del fondo è di soli 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016, che si ritiene alquanto insufficiente per far fronte alle criticità del territorio nazionale,
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative per incrementare le risorse a disposizione da destinare al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani.
G/1120/107/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito fondo per un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dallo Stato in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007;
la dotazione del Fondo è pari ad euro 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015;
i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) nel nostro paese sono 57 e ricoprono oltre il 3 per cento del territorio nazionale;
la tematica delle bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) costituisce senza dubbio una problematica complessa, sia per la gravità delle tipologie di contaminazione sia per la correlata necessità di investire notevoli risorse private e pubbliche per ripristinarne lo stato di sicurezza, sia per il fatto che si tratta spesso di contaminazioni avvenute in date «storiche» e quindi determinate spesso da attività e produttori non più presenti sui siti,
impegna il Governo:
ad elaborare e attuare un Piano nazionale per le bonifiche dei 57 SIN dislocati sul territorio nazionale, che preveda puntuali investimenti con nuove infrastrutture ad alta sostenibilità ambientale, nonché a programmare e attivare finanziamenti pluriennali da parte dello Stato per i 57 SIN sul territorio nazionale, aumentando le risorse finanziarie pubbliche a disposizione e utilizzando i finanziamenti comunitari per far decollare il Piano nazionale delle bonifiche.
G/1120/108/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito fondo per un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dallo Stato in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007;
la dotazione del Fondo è pari ad euro 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015;
i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) nel nostro paese sono 57 e ricoprono oltre il 3 per cento del territorio nazionale;
gli enti locali e le regioni intervengono sia con le risorse statali sia con proprie risorse per la messa in sicurezza di territori e situazioni locali di inquinamento, anche diversi dei SIN, e, spesso, nonostante abbiano la disponibilità delle risorse non riescono ad intervenire per il finanziamento e la realizzazione delle bonifiche a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno,
impegna il Governo:
a sostenere gli enti locali e le regioni che con proprie risorse intervengono per la bonifica o messa in sicurezza dei territori inquinati, anche diversi dei SIN, prevedendo l'allentamento degli obblighi del patto di stabilità interno per gli investimenti locali utilizzati per la messa in sicurezza e riconversione industriale dei siti inquinati.
G/1120/109/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in titolo prevede misure per lo sviluppo, nonché interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile;
al fine di consentire un ottimizzazione degli interventi su questo versante sarebbe auspicabile, nell'ambito del presente provvedimento, individuare ulteriori misure per lo sviluppo e il risparmio energetico ed ottimizzazione delle risorse, creando le condizioni affinché gli Enti Locali possano sviluppare dei programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare- al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili di energia al fine di consentire un risparmio di energia con il conseguente risparmio sul bilancio dell'Ente proponente,
sarebbe pertanto ipotizzabile intervenire sul fondo di cui al comma l dell'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge conversione n. 134 del 7 agosto 2012, al fine di renderlo utilizzabile nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento;
in questo modo il Fondo diventa una misura di accelerazione per l'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2007/2013 ed è destinato a diventare uno-strumento di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle politiche di contenimento nell'uso delle risorse naturali nell'ambito della priorità «clima ed energia» fissata dalla Commissione Europea per la destinazione delle risorse della futura programmazione 2014/2020;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che l'istanza di accesso al fondo, di cui all'articolo 57 della del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge conversione n. 134 del 7 agosto 2012, limitatamente alle misure di cui al comma 1, lettera d) possa essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento al fine di creare le condizioni affinché gli Enti Locali possano sviluppare dei programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili di energia al fine di consentire un risparmio di energia con il conseguente risparmio sul bilancio dell'Ente proponente.
G/1120/110/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» introducendo misure di varia natura relative anche al finanziamento delle gestioni previdenziali, allo sviluppo e della coesione, nonché misure di carattere sociale e di rifinanziamento di esigenze indifferibili;
in tema di coesione sociale e gestioni previdenziali e assistenziali è opportuno evidenziare che sussistono attualmente delle forti criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socioambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
difatti l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendo li in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;
la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza. le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di Servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;
impegna il Governo:
ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate ovvero a identificare appositi capitoli di spesa e coerenti finanziamenti.
G/1120/111/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
al fine di far fronte al crescente fabbisogno di personale operativo nell'ambito della Polizia di Stato, il Ministero dell'interno potrebbe utilizzare le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici già espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime;
la suddetta ipotesi potrebbe garantire l'esigenza di economicità in capo all'Amministrazione sia la tutela del diritto del cittadino a ricoprire il ruolo per il quale è già risultato vincitore tramite concorso pubblico;
impegna il governo:
a valutare, per far fronte alle nuove esigenze assunzionali ogni utile iniziativa volta a consentire l'assunzione dei cittadini vincitori di concorsi già banditi ed espletati – a partire dal 2008 – e rientranti in graduatorie e non ancora transitati nei ruoli per cui hanno vinto il concorso, al fine di evitare che vengano indetti nuovi concorsi con conseguenti oneri a carico dell'amministrazione.
G/1120/112/5
DI BIAGIO, LUIGI MARINO, DALLA ZUANNA, FRAVEZZI, ZIN
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), è un Organismo internazionale intergovernativo, fondato nel 1966 con la firma di un Trattato dell'Italia con le venti Repubbliche dell'America Latina (Trattato ratificato dai Parlamenti dei Paesi firmatari) e svolge un importante ruolo nella cooperazione italo-latinoamericana contribuendo con sempre maggiore incisività a rinsaldare i tradizionali vincoli esistenti tra l'Italia e i Paesi dell'America Latina;
l'IILA rappresenta uno dei cardini strategici della politica estera dell'Italia nei confronti dei paesi della regione latinoamericana, collaborando attivamente anche alla realizzazione delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi e contribuendo in maniera determinante all'intensificarsi e rinsaldarsi delle relazioni con l'America Latina, come dimostrato dall'incremento dei contatti bilaterali, dalla cooperazione in materia di sicurezza, dallo sviluppo della rete delle Commissioni miste, presenti ormai in pressoché tutti i Paesi latinoamericani, dall'ingresso dell'Italia come osservatore al Sistema di Integrazione Centro Americano (SICA) ed al sistema dei Vertici Iberoamericani, e via dicendo;
l'attività dell'IILA interessa, in ultima istanza, un ambito, quale quello del rapporto tra America Latina e Unione-Europea e i meccanismi di integrazione regionale, nel quale l'approfondimento dei processi di integrazione, di pari passo con il rafforzamento dei rapporti può fornire risposte efficaci alle sfide economico sociali che il subcontinente ha dinanzi a sé;
a fronte dell'importanza del ruolo che l'IILA svolge attualmente, anche in materia di coordinamento sulle tematiche sopracitate, il contributo finanziario dell'Italia si è andato considerevolmente riducendo, anche in considerazione della congiuntura economica nazionale, passando dagli 8 miliardi di lire del 1995 ai 2.023.000 di euro del 2013;
la citata compressione delle risorse destinate ha determinato numerose misure di riorganizzazione e razionalizzazione interna, sia quanto a strutture sia quanto al personale, passato dai 110 dipendenti previsti dal trattato istitutivo agli attuali 40. Una situazione che determina oggettive criticità operative, pregiudicando l'effettiva operatività dell'istituto;
la citata impasse operativa, nonché l'eventuale perseguimento di una linea di restrizione delle risorse destinate all'istituto, rappresentano, di fatto, una rinuncia alla concezione politica che ispirò la Convenzione istitutiva dell'ULA e alle azioni recentemente sviluppate per un ampliamento delle sue prospettive anche in campo comunitario, limitando così l'IILA a una funzione di «club» di Ambasciatori latinoamericani;
un'adeguata considerazione della valenza e delle potenzialità di un organismo intergovernativo quale l'IILAPULA, dovrebbe invece determinare un allargamento delle attività e degli scopi, in collaborazione con la Unione Europea ed altri organismi internazionali e un conseguente congruo stanzi a mento di risorse, per la parte di competenza annua dell'Italia, che consenta di reintegrare quanto originariamente statuito;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di ripristinare, sul pertinente capitolo dell'amministrazione di riferimento, uno stanziamento di risorse congruo con la mission, l'attività e gli obiettivi propri dell'Istituto.
G/1120/113/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» introducendo misure di varia natura relative anche alla spesa delle amministrazioni pubbliche, al finanziamento di- oneri indifferibili e ad ulteriori finanziamenti;
in tema di amministrazione penitenziaria permangono ad oggi numerose criticità sia sul versante dell'adeguatezza delle strutture, sia sul versante delle condizioni di detenzione. Tali criticità assumono un carattere di maggiore gravità se si considera la delicata situazione dei minori residenti in carcere a motivo della detenzione dei genitori;
è opportuno ricordare che la legge 62/2011, recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge n. 354 del 26 luglio 1975, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» – ha disposto, all'articolo 1, comma 1, che «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;
la citata legge n. 62 del 2011 ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia «presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» e ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;
il Ministero della Giustizia ha emanato in data 8 marzo 2013 il decreto, di cui all'articolo 4 della legge n. 62 del 2011, recante «Requisiti delle case famiglia protette», che rappresentano una tappa importante nel cammino di applicazione della legge e apre significative opportunità nella prospettiva di tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per un equilibrato sviluppo degli stessi, pur nelle gravi criticità che caratterizzano le circostanze detentive dei genitori;
desta tuttavia perplessità il fatto che l'articolo 4 della legge n. 62 del 2011 prevede che le citate strutture siano realizzate stipulando idonee convenzioni «senza nuovi oneri per la finanza pubblica», una circostanza che solleva il fondato dubbio che 1'intero progetto di tutela dei minori in carcere possa naufragare per la mancanza di adeguati investimenti;
a completamento del citato quadro applicativo della normativa vigente a tutela dei minori, si rende pertanto necessaria l'autorizzazione di spesa per le finalità di costruzione delle case famiglia protette e lo stanziamento di adeguati fondi, sui pertinenti capitoli del Ministero della Giustizia, da destinare a tal costruzione, secondo i requisiti di cui al citato decreto dell'8 marzo 2013, da realizzarsi anche mediante l'adeguamento di strutture preesistenti, da individuare anche nell'ambito dei beni e terreni confiscati alle organizzazioni di stampo mafioso;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attivare le dovute misure, di natura normativa, finalizzate a consentire le necessarie autorizzazioni di spesa per la costruzione delle case famiglia protette, di cui alla legge n. 62 del 2011 citata in premessa) definendo altresì lo stanziamento di adeguati fondi) sui pertinenti capitoli delle Amministrazioni coinvolte) in particolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella missione« Infrastrutture Pubbliche e Logistica» per il programma «Opere Pubbliche e infrastrutture», da destinare a tale scopo, per una sempre maggiore tutela dei diritti del minore e per un sano sviluppo della relazione affettiva con il genitore, in situazioni di particolare gravità quali sono rappresentate dalle circostanze detentive.
G/1120/114/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» introducendo misure di varia natura relative anche al finanziamento delle gestioni previdenziali, allo sviluppo e della coesione, nonché misure di carattere sociale e di rifinanziamento di esigenze indifferibili;
in tema di coesione sociale e gestioni previdenziali e assistenziali è opportuno evidenziare che sussistono attualmente delle forti criticità di natura operativa e funzionate in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socioambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
difatti, l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comporto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;
la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;
si tratta di circa 65.000 unità di. personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;
impegna il Governo:
ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate ovvero a identificare appositi capitoli di spesa e coerenti finanziamenti.
G/1120/115/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che,
lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 2008 che ha previsto i cosiddetti «tagli lineari» su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, coinvolgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 13 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo Storico di Fiume;
alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali nell'ambito della missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) le risorse destinata al finanziamento di cui alla legge 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo; i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuta plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico;
sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperta 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente;
impegna il Governo,
a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito del provvedimento in titolo, un reintegro dei finanziamenti originariamente previsti a favore dell'Archivio museo storico di Fiume ai sensi dell'articolo 2 della legge 92 del 2004.
G/1120/116/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che,
l'articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012, «Legge di Stabilità 2013», si poneva a salvaguardia «della quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi» e di garanzia «del rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE», ma è stato modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che ha introdotto misure di carattere temporaneo e non strutturali per la salvaguardia e messa in sicurezza del comparto dei produttori di energia elettrica da bioliquidi;
sebbene sia stato introdotto un supporto temporaneo di due anni a far data dal 1º settembre 2013, attraverso un incremento percentuale dell'incentivo spettante, di contro si assiste ad una riduzione degli incentivi per gli anni successivi, legittimando una disciplina poco armonica e certamente non proporzionale rispetto al riconoscimento iniziale, configurandosi nel contempo come un meccanismo difficilmente sostenibile nel lungo termine dagli operatori del settore, poiché rischia di minare alla radice la sopravvivenza economica del settore produttivo, ne compromette le potenzialità e la capacità di pianificazione degli investimenti e della produttività, con conseguenti e gravi riflessi-economici, occupazionali oltre che produttivi per tutto il comparto;
l'articolo 1, comma 364 della legge di stabilità 2013 disponeva invece la rimodulazione degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da bioliquidi, finalizzata all'armonizzazione delle potenzialità degli impianti al rinnovato scenario economico-produttivo ed al mutato quadro normativo entro i quali erano chiamati ad operare, senza che da questo derivassero oneri per il bilancio dello Stato e oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica;
appare opportuno segnalare che la modifica di cui in premessa, abrogando una norma entrata in vigore il 1º gennaio 2013, avrebbe un valore retroattivo compromettendo in maniera deleteria la programmazione delle strategie industriali, dei piani di produzione e di approvvigionamento degli operatori del settore che avevano fatto legittimo affidamento sull'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, il cui termine ultimo era fissato per il 30 gennaio 2013;
tale soppressione, oltre a provocare un danno economico e finanziario alle aziende, lasciando tutti gli operatori in una grave impasse operativa che rischia di fatto di decretare la chiusura di buona parte delle giovani e strategiche realtà operative diffuse sul territorio nazionale, reca profili di incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati membri di garantire la «stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere – nell'ambito del provvedimento in titolo – una modifica a quanto disposto dal comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 al fine di consentire, eventualmente, l'incremento percentuale dell'incentivo spettante previsto dallo stesso comma per un ulteriore anno e a riconoscere all'operatore la facoltà di poter applicare la riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nel restante periodo di incentivazione, al fine di evitare che la riduzione possa compromettere in modo irreparabile l'economicità di impresa con gravi conseguenze sulle potenzialità produttive del settore.
G/1120/117/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che,
il provvedimento in esame dispone all'articolo 11 opportuni e condivisibili alleggerimenti del blocco del turn over previsto dalle disposizioni vigenti, per determinati comparti come quello afferente alla sicurezza «Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto» manifestando in maniera chiara l'opportunità di procedere ad una modifica sulla normativa in materia di nuove assunzioni qualora vi sia l'esigenza di incrementare l'efficienza del comparto in questione;
appare opportuno ulteriormente evidenziare che all'articolo 9 comma 16 si prevede l'autorizzazione nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge;
in questo scenario si ritiene di dover sottolineare che il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dispone la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, evidenziando una non trascurabile attenzione del Governo verso un rinnovato quanto legittimo coinvolgimento delle professionalità «disattese» delle graduatorie attualmente in stand-by della pubblica amministrazione;
in questo scenario ben si inserisce l'ipotesi di concedere all'Ice-agenzia per la promozione adeguati strumenti finalizzati all'implementazione delle funzionalità dell'Agenzia alla luce dello scenario economico internazionale entro il quale il Paese è chiamato ad operare che si inseriscano nella mission del provvedimento in considerazione della sussistenza – al momento – di una graduatoria di vincitori di concorso valida dall'aprile 2010 che risulta pressoché inutilizzata ed il cui doveroso coinvolgimento potrebbe rappresentare un'ottima ed adeguata premessa per il rinnovamento delle dinamiche dì promozione del made in Italy in una congiuntura economica certamente complessa;
un tale orientamento ben si colloca nella cornice tracciata dall'attuale provvedimento che nella tabella C nella missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» ha previsto un incremento di 9 milioni di euro per il capitolo 2530 recante le risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia;
siffatta configurazione lascia emergere uno scenario in cui le progettualità ed i risultati nel compatto del1'intemazionalizzazione delle imprese italiane siano da massimizzare. Pertanto il progetto dell'implementazione di risorse umane, attingendo da una graduatoria vigente, è da considerarsi in linea con siffatta missione:
impegna il governo:
a valutare l'opportunità dì autorizzare nel provvedimento in titolo, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'Ice-Agenzia per la promozione ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità.
G/1120/118/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
all'articolo 5 del provvedimento in titolo sono previste misure in materia di ambiente e tutela del territorio, nello specifico al comma 1 sono previsti interventi straordinari per la difesa del suolo;
appare opportuno evidenziare che ancora una volta nei giorni scorsi il territorio nazionale è stato sconvolto da eventi precipitosi che hanno causato ingenti danni e soprattutto vittime;
la Commissione Europea nel 2009 ha adottato il Libro Bianco «Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» attraverso il quale ha indirizzato gli Stati Membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati Membri;
il 21 dicembre 2012, il ministro dell'ambiente pro-tempore, presentò al CIPE una proposta di delibera recante le linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio;
secondo quanto è dato sapere in riferimento alla suddetta proposta di delibera è stato programmato l'avvio di una rapida consultazione pubblica sugli «Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici»;
l'avvicendamento della nuova legislatura non ha consentito il prosieguo della suddetta progettualità;
appare presumibile che se la suddetta consultazione pubblica fosse stata svolta entro l'estate avrebbe permesso ai soggetti competenti di predisporre proposte concrete ed attuabili per finanziare il programma nell'ambito della legge di stabilità 2014;
impegna il Governo,
a stanziare adeguate risorse volte, al finanziamento del programma in premessa al fine di dare seguito alla proposta di delibera presentata al Cipe nel dicembre 2012.
G/1120/119/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone tra l'altro, misure in materia di Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego;
RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è interamente posseduto dall'Ice-Agenzia per la promozione, e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'ICE, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle PMI italiane, proponendo soluzioni sempre all'avanguardia nel panorama ICT e ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici;
il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato a RetItalia internazionale Spa nel giugno 2011 e nell'aprile 2012 il portale Made in Italy, un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale e l'Intemational Trade Hub – Italia, un portale sponsorizzato dal «Tavolo strategico nazionale per la Trade-Facilitation», che consente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi all'internazionalizzazione;
a seguito della «spending review» il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale- Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione della società, al fine di renderla appetibile al mercato;
in relazione alla natura in house di Retltalia internazionale Spa e delle limitate risorse rese disponibili alla Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazionale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società;.
appare ulteriormente opportuno segnalare che nella Tabella C del provvedimento in esame è stato previsto un ulteriore incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'Ice-Agenzia per il triennio 2014-2016;
il Governo si è impegnato in più occasioni, accogliendo diversi ordini del giorno, a definire soluzioni di garanzia nei confronti della suddetta società anche alla luce degli incrementi previsti dalla legge di stabilità 2013, rinnovati dal presente provvedimento, alle risorse dell'Ice-Agenzia»;
il suddetto impegno è stato ulteriormente rinnovato in data 6 agosto 2013 n in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
appare importante sottolineare che malgrado l'alienazione, Retitalia Internazionale spa continuerà a fornire servizi informativi all'Ice-agenzia attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo sarà pari a euro 15 milioni, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il costo dei lavoratori della Società;
malgrado le suddette premesse al momento risulta che sia stato già predisposto il bando, che con molta probabilità dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni, finalizzato all'alienazione ad esterni della suddetta società, ma che lo stesso non preveda in alcun modo il rispetto delle garanzie del mantenimento e del rispetto delle professionalità finora maturate, disattendendo di fatto quanto garantito dal Governo:
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre interventi urgenti volti a sospendere la procedura di alienazione avviata dall'amministrazione al fine di subordinarla alla individuazione di una soluzione di garanzia occupazionale nei confronti dei lavoratori di Retitalia Internazionale SPA.
G/1120/120/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni di razionalizzazione nella pubblica amministrazione, introducendo misure relative al comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche per quanto riguarda la formazione e specializzazione post-lauream;
in riferimento alla citata materia sussistono numerose criticità relativamente ai percorsi abilitanti e all'accesso degli insegnanti alle neo-abilitati alle graduatorie per il reclutamento degli insegnanti;
l'attuale situazione contempla una molteplicità di percorsi abilitanti che richiedere un'attenzione mirata a garantire una tutela quanto più ampia possibile dei soggetti coinvolti, scongiurando l'inevitabile moltiplicarsi di ricorsi che potrebbe derivare da iniziative eventualmente esclusive;
in previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014/2015 – 2016/2017, sarebbe auspicabile definire una misura unificata che consenta l'accesso alle suddette graduatorie a tutte le categorie di insegnanti che in questi anni hanno potuto conseguire l'abilitazione secondo le diverse fattispecie abilitanti disponibili: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'istruzione, del1'università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
è, altresì, opportuno menzionare la situazione di coloro che già iscritti ai percorsi abilitanti, di cui al citato DM249/2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013, banditi per l'anno accademico 2013/2014, conseguiranno l'abilitazione negli anni successivi a causa di ritardi procedurali e organizzativi derivanti dalla gestione burocratica dei percorsi stessi. Sarebbe auspicabile che a tali soggetti fosse consentita almeno la presentazione della domanda con riserva;
permangono inoltre numerose criticità in relazione ai percorsi abilitanti speciali (P AS), riservati ai docenti precari in possesso di determinati requisiti di servizio, di cui sono state definite opportune modalità di partecipazione con il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013;
nell'ambito di tale decreto si ravvisava «l'esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'articolo 15 commi 1-bis e ss. del decreto ministeriale n. 249 del 2010 e di avviarne l'attivazione dal prossimo anno accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri di accesso ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell'anno scolastico 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto»;
tale disposizione aveva anche lo scopo di porre fine, in linea con le disposizioni ministeriali in materia, ad una impasse operativa che interessa da tempo tanti precari della scuola nella presentazione delle domande per l'accesso ai PAS, attraverso l'avvio effettivo dei corsi di abilitazione e soprattutto il pieno riconoscimento del servizio prestato nel periodo precedente alla presentazione della domanda;
è opportuno segnalare che, allo stato attuale, la citata situazione di incertezza ed impasse permane, mancando ancora il provvedimento di cui al citato decreto direttoriale, una lacuna che rallenta e compromette ulteriormente, di fatto, l'avvio dei PAS creando sperequazioni che, oltre a riflettersi sull'organizzazione dei percorsi, esasperano ulteriormente un comparto che da tempo ormai attende risposte, in uno spirito di concretezza di cui troppe volte si sente la necessità nel contesto pubblico;
impegna il Governo:
a prevedere, in previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014/2015 – 2016/2017 , una misura che consenta la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie alle tutte categorie di soggetti individuate in premessa e a procedere in tempi certi all'adozione del provvedimento di cui in premessa al fine di consentire l'avvio dei PAS, chiarendo altresì la situazione di coloro che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione, in merito all'inclusione dell'anno scolastico 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto.
G/1120/121/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la crisi finanziaria ha messo in luce le criticità del sistema bancario nazionale e messo in crisi quegli istituti creditizi meno attrezzati a resistere al peso del sostegno al debito pubblico, all'uso disinvolto di strumenti finanziari pericolosi come i derivati e a leggerezze, o peggio colpe, nella gestione da parte di manager poco accorti o, a volte, fraudolenti;
in particolare la banca Monte dei Paschi di Siena, attraverso una dirigenza che operava in un sistema opaco con scelte improntate quanto meno a leggerezza, nei confronti sia del proprio personale che dei risparmiatori, si è trovata sull'orlo del fallimento evitato anche con il concorso di denaro pubblico rappresentato dai c.d. «Monti – bond» per un importo di circa 4 miliardi di euro;
la banca Monte dei Paschi di Siena, nel piano industriale originario, presentato nel giugno 2012, prevedeva rispanni di bilancio attraverso la riduzione dei costi complessivi nell'arco del triennio 2012-2015 di circa 600 milioni di euro, di cui circa 300 milioni relativi a tagli sul costo del lavoro;
nel dettaglio, l'intervento sugli organici avrebbe dovuto comportare un taglio complessivo di circa 4.600 unità di personale così articolato: 2.360 attraverso l'esternalizzazione del back office mediante cessione ad altre società e la conseguente espulsione dei lavoratori addetti; 510 pensionamenti (alla maturazione del diritto nel triennio); cessione di società del gruppo con riduzione di ulteriori 1.210 addetti; licenziamento di circa 100 dirigenti; 870 uscite naturali e fisiologiche nel triennio; 310 assunzioni fisiologiche; 100 assunzioni di addetti privati;
alla riduzione dei 5.050 addetti, quindi, avrebbero dovuto corrispondere 410 assunzioni, per una contrazione finale degli organici di 4.640 unità;
in seguito l'azienda ha modificato la propria posizione, appropriandosi di parte delle controproposte sindacali ed attivando, tramite un accordo separato non firmato da Fisac-CgiI, Sinfub, Dircredito e Silcea, l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale di settore, il cosiddetto fondo esuberi, al fine di prepensionare circa 1.000 lavoratori e confermando circa 1.100 esternalizzazioni;
la motivazione della mancata sottoscrizione da parte della Fisac-Cgil è legata al fatto che la controproposta sindacale, nella sua completezza, sarebbe stata in grado di evitare le esternalizzazioni attraverso l'utilizzo integrale per il triennio del fondo esuberi di settore che avrebbe garantito un risparmio di costi equivalente a quello dichiarato dall'azienda, di circa 90 milioni;
tale progetto era fondato sulla consapevolezza che la platea dei lavoratori interessati sarebbe stata molto superiore a quella prevista dall'azienda. Cosa puntualmente verificatasi e che ha fatto registrare, con riferimento al solo 2013, un numero di adesioni al fondo del 70 per cento superiori a quelle preventivate dalla banca;
per fronteggiare i costi relativi all'utilizzo del fondo esuberi la Fisac aveva dichiarato la disponibilità a prevedere contratti di solidarietà tra tutti i lavoratori e la temporanea sospensione di alcuni istituti salariali previsti dal contratto integrativo; ai quali si doveva necessariamente aggiungere un forte e significativo sacrificio da parte del top management attraverso una consistente decurtazione di retribuzioni e bonus;
l'azienda, come scritto sopra, ha fatto propria la parte relativa alla tranche 2013 del fondo esuberi e, a seguito del numero di domande ricevute, ha inviato in prepensionamento più di 1.600 lavoratori. Per far fronte ai costi del prepensionamento ha mutuato un altro punto della proposta sindacale con l'utilizzo di un contratto di solidarietà che prevede 6 giornate di riduzione d'orario annua non retribuita, per 3 anni, per tutti i lavoratori; a questo ha aggiunto una forte riduzione del 23 per cento dell'accantonamento relativo al TFR, che si aggiunge al già pesante sacrificio sopportato dai dipendenti, sempre sul TFR, in ambito di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;
a questo si aggiunge il sostanziale e permanente azzeramento della contrattazione integrativa aziendale con sacrifici economici e normativi notevolissimi, come la riduzione del 20 per cento del salario per molte figure professionali;
nel frattempo anche il licenziamento dei dirigenti ha subito un'accelerazione attestandosi, in questo momento, alla cifra di 160 unità;
l'azienda ha così operato su vari fronti: il fondo esuberi, i licenziamenti, i contratti di solidarietà, la decurtazione del TFR e l'azzeramento della contrattazione integrativa, senza peraltro annullare, come richiesto dalla Fisac, il ricorso alle esternalizzazioni;
la fase attuale è caratterizzata, da parte dell'azienda, dalla ricerca di società esterne con le quali effettuare l'operazione di esternalizzazione. Operazione complessa perché riguarda attività prettamente bancarie e che quindi prevedono l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro credito a tutti i lavoratori espulsi. Inoltre i lavoratori sono oggi dislocati su più sedi presenti su tutto il territorio nazionale: Siena, Firenze, Roma, Lecce, Mantova, Milano, Padova, eccetera, e quindi risulta difficile immaginare una.società, che non sia una grossa banca, capace di assorbire lavoratori provenienti da così tante sedi decentrate;
considerato che:
negli ultimi giorni Banca Monte dei Paschi di Siena ha ufficializzato i confini del ramo d'azienda che entro il primo di gennaio verrà ceduto ad una nuova società di servizi dando il via alla c.d. esternalizzazione del back office;
il ricorso all'esternalizzazione non porterebbe ad altro se non alla precarizzazione certa del posto di lavoro e della condizione lavorativa di circa 1085 dipendenti, in quanto un lavoratore uscito dal processo produttivo in prepensionamento costituisce un risparmio certo e definitivo per l'azienda, mentre un lavoratore estemalizzato comporterà un risparmio solo teorico e parziale perché per la lavorazione che prima veniva svolta all'interno della banca domani la stessa dovrà comunque pagare un canone all'ipotetica società fornitrice del servizio;
la Banca d'Italia ha emanato recentemente una circolare che aggiorna le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa e che sottopone le esternalizzazioni nel credito al controllo ed all'autorizzazione della stessa Autorità;
riconsiderando le richieste, più che praticabili e concrete, avanzate dalla parte sindacale, che mostrano di poter ottenere un risparmio probabilmente più alto dei complessivi 90 milioni di euro richiesti dall'azienda, senza espellere alcun lavoratore, si raggiungerebbe sicuramente il risultato positivo in termini economici per l'azienda;
impegna il Governo:
a farsi parte attiva nelle trattative in corso attraverso l'immediata apertura di un tavolo ministeriale, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo piano industriale, per non veder scaricate solo sui lavoratori le conseguenze negative dell'operazione. Non va infatti dimenticato che solo grazie alle risorse pubbliche messe in campo è stato evitato il fallimento e assicurato il salvataggio dell'Istituto;
intervenire al fine di tutelare i livelli occupazionali evitando le esternalizzazioni attraverso forme di compensazione quali il ricorso agli esodi anticipati e agli interventi di solidarietà previsti per il settore.
G/1120/122/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
nel nostro Paese si assume sempre meno e che questa condizione è aggravata maggiormente dal periodo di crisi che vive l'eurozona e, in particolare l'Italia, e da una pressione fiscale senza precedenti con un sistema di tassazione del lavoro non più sopportabile che mette in luce i limiti e le criticità delle norme che regolano il rapporto datore/collaboratore nel sistema del lavoro, costringendo sempre più, giovani e non, a ricorrere al sistema delle Partita IVA;
la Partita IVA, nata come avvio all'imprenditorialità e all'attività «in proprio», viene oggi adottata e distorta da un mercato del lavoro che non ritiene più sostenibili e sopportabili le norme e i vincoli contenuti nel CCNL, costringendo ad esempio generazioni di giovani laureati ad aprire una posizione simile nella forma a quella di una ditta individuale per svolgere mansioni e ruoli che fino a qualche anno fa rientravano nelle tipologie di rapporti di dipendenza con contratti a «progetto» e tempo determinato;
è stata introdotta nel 2011 una tipologia con regime fiscale agevolato per l'imprenditori a giovanile, che prevede un'imposta sostitutiva del 5 per cento senza ritenuta d'acconto, i cui requisiti per accedervi sono un fatturato annuo inferiore ai 30.000 euro e il vincolo a poter utilizzare il regime per un massimo di 5 anni;
i lavoratori autonomi hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'Inps con un versamento di contributi pari al 27,72 per cento sull'utiIe, percentuale destinata a salire di un punto per anno a partire dal 2014 e fino al 2018, e un acconto per l'anno successivo pari all'80 per cento del saldo;
questa disposizione sottrae risorse economiche al lavoratore basandosi su una mera previsione di fatturato, non sapendo di fatto quale sarà il futuro dell'attività;
relativamente al versamento Inps emerge la criticità riguardante il fatto che un lavoratore autonomo che nell'anno versa un importo Inps inferiore a 4.256,96 euro (importo minimo) non avrà diritto all'accredito dell'intero anno contributivo, ma solo ad una frazione di esso in proporzione al contributo versato;
tale sistema potrebbe favorire l'evasione fiscale in quanto per evitare di aumentare gli utili, i lavoratori potrebbero trovare più conveniente la non emissione di fatture, potendo anche preferire un accordo con il committente a ricevere un compenso non tracciato;
nel 2012, il già Ministro del lavoro EIsa Fornero ha introdotto delle regolamentazioni per smascherare i contratti camuffati da consulenze con Partita IVA descrivendo l'obbligo di trasformazione di tale fonna contrattuale in collaborazione a progetto o in lavoro a tempo indeterminato qualora ricorrano due delle seguenti circostanze:
a) durata superiore a 8 mesi (241 giorni lavorativi) anche se non continuativi;
b) corrispettivo superiore all'80 per cento di quanto complessivamente percepito dal collaboratore nell'anno solare;
c) postazione fissa di lavoro presso una sede del committente anche ad uso non esclusivo;
la norma prevede che la Partita IVA che non abbia i requisiti richiesti per essere tale sia automaticamente da considerarsi un contratto a progetto o, qualora non rispettasse neanche i requisiti di suddetto contratto, debba diventare automaticamente a tempo indeterminato;
impegna il Governo a:
assumere iniziative volte ad effettuare un allentamento degli oneri sui lavoratori attraverso l'eliminazione di parte degli acconti, considerato che la prima dichiarazione dei redditi, con conseguente versamento degli oneri, può rappresentare un disincentivo alla continuazione dell'attività stessa.
G/1120/123/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
la Ferrovia Avezzano/Roccasecca è una delle tratte ferroviarie più antiche del nostro Paese essendo stata inaugurata, in tempi diversi, tra il 1884 e il 1902. Lunga circa 79 km, la ferrovia collega lungo le 22 stazioni i paesi tra la provincia dell'Aquila e la media valle del Liri;
la tratta ferroviaria è oggi gestita dalla società RFI – Rete Ferroviaria Italiana ed ha costituito per lunghi decenni l'unico mezzo di collegamento con la capitale e la direttrice Nord/Sud per tutti gli abitanti di quelle aree;
la tratta è oggi considerata tecnicamente una linea secondaria e viene utilizzata prevalentemente dagli studenti che frequentano l'università dell'Aquila e tutte le scuole secondarie lungo la tratta fino a Sora;
secondo i dati dell'osservatorio regionale trasporti dell'Abruzzo (TRAIL), la tratta ha un traffico medio giornaliero feriale pari a 28 mila viaggiatori/chilometro con un incremento negli ultimi anni pari al 16 per cento;
nel corso degli ultimi anni, RFI è intervenuta più volte sulla tratta, che ancora oggi non è stata elettrificata a causa degli alti costi connessi a questo intervento, effettuando importanti investimenti volti alla messa in sicurezza dei 79 km del tracciato che oggi sono senza dubbio all'avanguardia sotto il profilo della sicurezza;
secondo Rete Ferroviaria Italiana però, questa linea ferroviaria necessità di interventi di manutenzione strutturale volti ad adeguare in prevalenza i binari ai nuovi standard tecnici previsti dalla legge;
come ogni anno, anche quest'anno 2013, la ferrovia è stata chiusa nel mese di giugno, al termine dell'anno scolastico, per consentire lo svolgimento dei lavori'di manutenzione ordinaria per poter riaprire poi nel mese di settembre;
a settembre la tratta ferroviaria non è stata riaperta e RFI ha comunicato che resterà chiusa sine die, a causa della indisponibilità dei fondi necessari a svolgere i necessari interventi tecnici;
la chiusura della ferrovia rappresenta senz'altro un notevole disagio per le migliaia di stuoenti che quotidianamente la utilizzano costringendoli a utilizzare il servizio sostitutivo tramite autobus all'uopo predisposto;
oltre ai disagi per gli utenti della tratta, la chiusura della ferrovia costituisce un errore strategico fondamentale in contrasto con una politica nazionale dei trasporti, volta a incentivare l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale riducendo le emissioni di gas serra e l'inquinamento ambientale;
RFI negli ultimi anni ha perseguito una politica di investimenti volta a privilegiare le tratte ad Alta velocità abbandonando progressivamente le linee secondarie a bassa redditività ma che costituiscono ancora oggi uno strumento fondamentale per il trasporto di milioni di persone;
il destino della tratta Sora/Avezzano rappresenta dunque il simbolo di una politica dei trasporti profondamente sbagliata e la sua definitiva chiusura andrebbe nella direzione opposta a quella auspicata negli ultimi anni anche dall'Unione Europea che, accanto alle direttrici Alta Velocità, ha richiamato gli Stati membri al mantenimento di un efficiente trasporto pubblico locale
impegna il Governo:
a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea, al fine di garantire un servizio essenziale per le popolazioni interessate dalla tratta ferroviaria in oggetto e per promuovere una reale politica di incentivazione ai mezzi pubblici a basso impatto ambientale.
G/1120/124/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
le questioni delle alluvione e della difesa del territorio sono prioritarie e non devono essere subordinate a progetti che interessano più i privati che la collettività.
impegna il Governo:
a destinare i ricavi delle giacenze di cassa generati dalle risorse delle Province d'Italia depositate presso la Tesoreria Unica ad interventi di agevolazione del credito a imprese e famiglie dei territori colpiti dalle calamità alluvionali degli anni 2012 e 2013.
G/01120/125/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
per essere iscritti nell'elenco degli Enti ai quali i contribuenti possono decidere di assegnare il5 per mille dell'Irpef è prevista le seguente procedura: iscrizione telematica tramite Entratel o Fisconline, e rinvio con raccomandata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel caso di omissione o invio tardivo anche di uno solo degli adempimenti di cui sopra si viene esclusi dall'elenco dei beneficiari del 5 per mille. Il controllo viene effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate che verificano anche l'iscrizione nel registro Onlus ed enti del volontariato;
nel disegno di legge di stabilità 2014, che stiamo esaminando, l'articolo 7 comma 5 estende all'esercizio finanziario 2014 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies del decreto-legge n. 40 del 2010. Si prevede nuovamente, quindi, la possibilità di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in base alle scelte del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;
considerato che:
il DPCM del 20 gennaio 2006 di attuazione dell'articolo 1, comma 337, della legge 21 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria) prevedeva per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale .e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività soeiali svolte dal comune di residenza-del contribuente, e stabilisce che «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate;
l'iscrizione si effettua in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it»;
l'articolo 4 del DPCM recita: «Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2»;
i due adempimenti per l'iscrizione degli enti, previsti dagli articoli 1 e 4 del DPCM 20 gennaio 2006, vengono confermati con scadenze aggiornate ogni anno da decreti ad hoc del Presidente del Consiglio con l'introduzione della possibilità dell'invio tramite PEC;
la circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 ha come oggetto: «Articolo 1, comma 337, legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Chiarimenti». Al punto 10 si stabilisce la modalità di esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti dagli elenchi dei beneficiari. «Al riguardo si rammenta che, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, occorre adottare la procedura dettata dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990; pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, occorre comunicare tempestivamente all'ente istante i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda In tal modo l'interessato potrà produrre – entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione – eventuali osservazioni e documentazione. Si precisa, altresì, che l'atto con cui si procede all'esclusione dall'elenco deve contenere, tra le motivazioni, anche le ragioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente pervenute. Sia la comunicazione relativa ai motivi ostativi sia il successivo prqvvedimento definitivo vanno notificati, a mezzo raccomandata a.r., al legale rappresentante dell'Ente;
quindi, oltre al doppio onere imposto agli Enti interessati, anche il controllo e l'esclusione comportano impiego di risorse pubbliche, che potrebbero, invece, essere utilizzate per un controllo più approfondito nel merito piuttosto che nella forma,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, già dal prossimo anno, di modificare la disciplina relativa al doppio invio: quello telematico e cartaceo – considerata anche la necessità procedere a sburocratizzazioni – e confermare l'obbligatorietà della sola iscrizione telematica, eliminando, quindi, l'obbligo della trasmissione del modello di dichiarazione. sostitutiva dell'atto di notorietà cartaceo.
G/1120/126/5
PANIZZA, BERGER, ZIN, ZELLER, PALERMO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
nell'Unione europea a 15 membri la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola utilizzata era di 25,2 ettari. In quella attuale, con 27 membri, tale dimensione è scesa a 22 ettari. Nei 10 nuovi Stati membri la dimensione media si riduce a 18,3 ettari, mentre nei due ultimi Stati aderenti (Romania e Bulgaria) è di 12,6 ettari per azienda;
a livello nazionale, il peso della frammentazione fondiaria è segnato da un'indicativa media di 6,7 ettari, contro i citati 18,3 della media europea. La notevole contrazione dei trasferimenti di terreni agricoli, conseguente alle difficoltà di accesso al credito, e la quasi coincidenza del numero dei trasferimenti nel 2010 con gli ettari trasferiti, mostra la patologica polverizzazione delle unità produttive nel nostro Paese (175.963 atti per l'acquisto di 175.189 ettari);
questi dati rispecchiano la distanza che, anche nei recenti trasferimenti fondiari, separa la dimensione media delle aziende italiane rispetto a quella delle aziende europee;
i trasferimenti possono ritenersi solo in parte rivolti all'accorpamento o all'arrotondamento della superficie aziendale. Dall'esame dei dati relativi al trattamento fiscale applicato alla registrazione delle compravendite dei terreni risulta che solo il 7,3 per cento degli acquirenti ha beneficiato delle agevolazioni riservate agli imprenditori agricoli. Pertanto è evidente che gli atti relativi ai trasferimenti di superfici inferiori ad 1 ettaro possono ritenersi, per una quota prevalente, rappresentativi della progressiva erosione della superficie agricola utilizzabile che viene destinata ad altre finalità;
infatti, i dati dell'Agenzia delle entrate per i quali risulta che la media di 3,5 soggetti destinatari dei diritti trasferiti, assieme a una dimensione media di appena 2 ettari dei terreni oggetto degli atti stessi (poco più di mezzo ettaro per destinatario), testimoniano l'alto grado di frammentazione che tuttora connota il mercato fondiario italiano;
la ripartizione degli atti secondo le classi dimensionali dei terreni conferma, due tendenze di fondo: la frammentazione fondiaria e l'erosione della superficie agricola utilizzata; assumono, inoltre, rilievo due ulteriori tendenze, presumibilmente di medio e di più recente periodo quali la polarizzazione delle acquisizioni tra due raggruppamenti quasi paritetici tendenti l'uno alla dimensione media delle aziende italiane e l'altro alla dimensione media delle aziende europee e la progressiva riduzione dei prezzi dei terreni con l'aumentare delle superfici oggetto delle transazioni;
oggi l'accesso alla terra risulta una vera barriera all'entrata per il giovane che vuole intraprendere un'attività agricola. Infatti, a differenza degli altri ostacoli che pure rendono difficoltoso l'accesso dei giovani al settore agricolo, la disponibilità di capitale fondiario non trova adeguati strumenti di agevolazione; l'acquisto della terra diviene un problema ancora maggiore nel caso di giovani che non si insediano in all'azienda familiare ma che provengono da altri settori produttivi o da una formazione agraria; una tipologia questa sempre più interessante ed in crescita;
i giovani che desiderano intraprendere l'attività agricola sono scoraggiati dalle barriere economiche del settore che sconta redditi medi più bassi rispetto ad altri settori risultando poco attrattivo e dalle barriere di mercato quali le difficoltà di accesso al credito, di accesso alla terra e di adeguata formazione del capitale umano;
dal 1º gennaio 2014, con l'entrata in vigore dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sarebbero state soppresse le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La norma, per fortuna, è stata modificata;
oggi si paga l'1 per cento di imposta catastale fissa, più l'imposta di registro e l'ipotecaria fissa pari a 168 euro l'una. Dal 2014, avremmo avuto un'imposta di registro pari al 9 per cento;
paradossalmente, mentre da una parte si studiano forme agevolate, anche di carattere fiscale, per incrementare l'occupazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella giovanile, l'imprenditore agricolo sarebbe stato privato di un'agevolazione fondamentale per la crescita dimensionale dell'impresa, venendo accomunato a soggetti diversi nei cui confronti è stata addirittura disposta la riduzione dell'imposta;
la soppressione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, peraltro sempre presenti nell'ordinamento nazionale a favore degli imprenditori agricoli professionali, avrebbe avuto un impatto negativo sul ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in agricoltura. Inoltre, la soppressione delle agevolazioni creditizie per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina, imposta dall'Unione europea aveva già inferto un duro colpo alle aziende, in particolare quelle gestite da giovani imprenditori, costretti ad ampliarsi per poter sopravvivere;
considerato inoltre che:
nella generale soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie, a partire dal 1º gennaio 2014, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011, rientrano le agevolazioni previste per gli agricoltori delle zone definite montane dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, il cui articolo 9 prevede che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate (quindi validi per aziende che già possiedono terreni), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di compendio unico;
tali disposizioni risultano particolarmente gravi soprattutto per le zone definite montane, già largamente compromesse da fenomeni di spopolamento e di abbandono delle coltivazioni,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare iniziative in ordine alle agevolazioni fiscali sul trasferimento del capitale fondiario già riservato alle figure per le quali i terreni agricoli costituiscono strumento di lavoro e mezzo di sussistenza ed, in particolare, se intenda promuovere il ripristino delle agevolazioni tributarie previste per i territori montani, così definiti dall'articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;
a valutare, quanto meno, la possibilità di promuovere o mantenere i benefici tributari a favore delle zone definite montane di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (articolo 9), al fine di scongiurare lo spopolamento dei territori di montagna, l'abbandono dell'attività agricola nelle zone più difficili e orograficamente delicate del territorio nazionale e scongiurare, in definitiva, fenomeni di dissesto idrogeologico correlati alla mancata coltivazione;
a valutare, infine, la possibilità di salvaguardare le agevolazioni della piccola proprietà contadina in materia di compendio unico, definito dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001 quale estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257 del 1999 e dal regolamento (CE) n. 1260 del 1999, e successive modificazioni.
G/1120/127/5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
il 21 ottobre 2010 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione sul «reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa», con una maggioranza di 540 voti a favore e 30 contrari;
tale risoluzione, in modo ancora più netto rispetto ad una precedente sullo stesso tema del 2008, sancisce in modo pieno il riconoscimento di un diritto dei cittadini dell'Unione e delle persone che vi risiedano stabilmente, ad un reddito che ne salvaguardi la dignità sociale;
in attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), il reddito minimo viene definito come un diritto sociale fondamentale, destinato a fungere da strumento di protezione della dignità della persona e della sua «possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica»;
la piena partecipazione alla vita sociale è richiesta come obiettivo da garantire alla Repubblica italiana dall'articolo 3 della Costituzione e è stata richiamata dalla Corte costituzione tedesca nella sentenza del 9 febbraio 2010, in materia di reddito minino;
schemi di tutela del reddito sono presenti nella maggior parte dei Paesi europei;
Il tasso di disoccupazione è a livelli altissimi, il 12,2 per cento, la disoccupazione giovanile è oltre il 40 per cento, il resto dei giovani è per la maggior parte precario e senza diritti. Tali numeri mettono a rischio la tenuta del sistema Paese. Un'intera generazione di giovani, per la mancanza del lavoro o per la sua discontinuità, vive situazioni di precarietà strutturale;
tale situazione non consente a molti giovani di studiare, di «fare ricerca, di progettare e realizzarsi nella vita, di creare una famiglia e di mettere al mondo dei figli; li costringe a continuare a dipendere dalle famiglie di origine, quando le famiglie non sono già esse stesse nell'impossibilità di continuare a sostenerli; gli impedisce di concorrere allo sviluppo sociale e economico dell'Italia, incidendo sulla loro dignità sociale; li discrimina oggi per il futuro, quando non avranno diritto ad una pensione che gli possa garantire un'esistenza libera e dignitosa;
il reddito minimo è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;
considerato che:
il reddito minimo è anche uno strumento che tutela la cultura e la dignità del lavoro, perché aiuta ad impedire che lavoratrici e lavoratori siano costrette ad accettare un lavoro purchessia;
nel corso del 2012 in Italia è stata avviata una campagna per un reddito minimo Garantito, per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare, che ha visto il coinvolgimento di molte associazioni della società civile;
il reddito minimo è un argine contro il lavoro nero, il lavoro sottopagato e la negazione delle professionalità e della formazione acquisita. Significa in buona sostanza non vendersi sul mercato del lavoro alle peggiori condizioni possibili. Da argine può diventare un paradigma per la costruzione di un welfare che includa e promuova;
il reddito minimo è uno strumento fondamentale di lotta antimafie, perché sottrae manovalanza al ricatto della criminalità organizzata;
il reddito minimo è un mezzo per dare riconoscimento a quell'enorme fetta del mercato del lavoro «invisibile», svolto sotto forma di attività domestica e di cura prevalentemente dalle donne, soggetti che subiscono maggiormente le contraddizioni di un sistema lavorativo che vorrebbe risospingerle continuamente nella sfera privata;
l'istituzione di un reddito minimo può collegarsi infine (e qui arriviamo anche al tema della sostenibilità) a, una proposta di riforma fiscale che sia in grado di affrontare il tema dell'evasione e nella quale si metta in campo una volontà politica di colpire con più efficacia, a fini redistributivi, gli alti redditi e i grandi patrimoni, anche mettendo in campo il progetto di introduzione di una tassa patrimoniale. Se una proposta di istituzione del reddito minimo viene costruita all'interno di un quadro di riforma del welfare, del mercato del lavoro, della gestione pubblica delle risorse, della riforma fiscale, la sua sostenibilità economica e finanziaria è assolutamente possibile e la sua applicazione rappresenta una forma di rilancio dell'economia,
impegna il Governo:
ad attivarsi con urgenza al fine di istituire il reddito minimo garantito: quale norma generale a sostegno del reddito nell'ambito della revisione complessiva delle misure relative agli ammortizzatori sociali e predisponendo pertanto, un piano articolato che parta dall'individuazione della platea degli aventi diritto per un'attenta stima degli oneri finanziari relativo al provvedimento.
G/1120/128/5
VALENTINI, SANTINI, AMATI, RUSSO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GRANAIOLA, FILIPPI, SAGGESE, LO MORO, PADUA, CALEO, PEZZOPANE, TOMASELLI, RUTA, ALBANO, VATTUONE, MARGIOTTA, MOSCARDELLI, LAI, CHITI, CUOMO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
esaminata la risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu (blue economy): miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione votata e approvata in sessione plenaria a Strasburgo;
la risoluzione del Parlamento Europeo fa riferimento a:
- la comunicazione della Commissione Europea del 13 settembre 2012 dal titolo «Crescita Blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» [COM(2012)0494]
- la relazione della Commissione dell'11 settembre 2012 dal titolo «progressi della politica marittima integrata dell'Unione Europea» [COM (2012) 0491] che fa riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere [COM (2013) 0133]
- al libro verde della Commissione del 29 agosto 2012 dal titolo «Conoscenze oceanografiche 2020 dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche» [COM (2012) 0473]
- al libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 dal titolo «tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una politica del trasporti competitiva e sostenibile» [COM (2011) 0144]
- alla comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 dal titolo «l'Europa, prima destinazione turistica mondiale un nuovo quadro politico per il turismo europeo» [COM (2010) 0352]
preso atto che con la risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu (Blue Economy/Growth) si vuole contribuire a favorire la competitività internazionale dell'Unione Europea e del propri Stati membri, cercando di sollecitare iniziative per l'utilizzo efficace delle risorse e per la creazione di posti di lavoro, in favore dello sviluppo di nuove fonti di crescita In una cornice dell'economia legata al mare e alla dimensione marittima nella sua totalità.
considerando che:
l'80 per cento della superficie italiana è contornata dai mari, nonché dal Mar Mediterraneo, e per questo può svolgere un ruolo cruciale per affrontare le sfide a lungo termine;
circa metà della popolazione italiana vive lungo gli 8 mila kilometri di costa e nelle aree geografiche interne limitrofe;
la ricerca e i progressi tecnologici favorirebbero l'economia marittima alzando il livello dell'occupazione;
esaminata la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu (blue economy) e ritenuto che sul tema della Blue Economy, la presente risoluzione offre un nuovo stimolo alla politica marittima integrata avviando un processo di sviluppo economico, raggruppando i programmi di lavoro delle regioni, delle Provincie, dei comuni, del territori e della società civile;
considerando che l'economia Blu rappresenta i singoli settori produttivi:
pianificazione dello Spazio Marittimo e gestione integrata delle zone costiere;
Competenze marittime e occupazione;
Ricerca e innovazione;
Trasporti marittimi e cantieristica navale Turismo marittimo e costiero;
Energia blu;
Pesca e acquacoltura Estrazione di minerali marini;
Biotecnologia blu;
che i singoli settori sono interdipendenti e si basano su competenze comuni e infrastrutture condivise come i porti e le reti di distribuzione dell'energia elettrica e fanno affidamento su un uso sostenibile del mare da parte degli altri settori;
impegna il Governo:
ad avviare, adottare e predisporre un tavolo interministeriale che individui strumenti e mezzi idonei volti a sviluppare il potenziale della crescita dei nostri mari, per rafforzare e sostenere in Italia la blue economy, al fine di accompagnare ognuna delle realtà costiere, nelle quali le diverse attività marittime (Pianificazione dello spazio marittimo e gestione Integrata delle zone costiere, competenze marittime e occupazione, ricerca e innovazione, trasporti marittimi e cantieristica navale, turismo marittimo e costiero, energia blu, pesca e acquacoltura, Estrazione di minerali marini, Biotecnologia blu) potranno apportare un contributo significativo in termini di occupazione e sviluppo economico, nel quadro delle politiche strategiche europee;
ad inserire nell'agenda politica del semestre Italiano di presidenza dell'UE il tema della Blue Economy, dato che l'Italia è bagnata dall'80 per cento di mare e rappresenta in Europa lo Stato membro tra i più importanti che può dare un contributo strategico ad una politica Europea di crescita e di sviluppo.
G/1120/129/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
da diversi anni è in cantiere il completamento dell'idrovia Padova-Venezia che dovrebbe diventare un canale navigabile per il trasporto delle merci fino alla laguna e utilizzato come scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione;
tale opera si inserisce a pieno titolo negli interventi previsti dal «Piano morfologico per la qualità dell'ambiente e della laguna e per arrestare il degrado lagunare», previsto dalla normativa sugli «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna»;
la sua realizzazione, anche come scolmatore. si rende ormai improcrastinabile contro i rischi e le criticità da sempre presenti nell'area padovana, evidenziati dall'alluvione del novembre 2010;
l'idrovia è fortemente voluta da molti cittadini del padovano, contrari alla costruzione di ulteriori strade per far transitare le merci, con il relativo carico di traffico e inquinamento;
lo studio di fattibilità degli interventi per il completamento dell'idrovia commissionati dalla Regione Veneto è ultimato dal mese di settembre scorso;
considerato che:
le opere di progetto possono essere realizzate attraverso finanziamenti statali nell'ambito del sistema trasportistico nazionale in quanto l'idrovia Padova« Venezia fa parte del sistema idroviario padano veneto e detto sistema è parte del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT);
impegna il Governo:
ad intervenire al fine di reintegrare le risorse mancanti e necessarie al completamento dell'opera in premessa.
G/1120/130/5
premesso che:
lo sviluppo dell' agenda digitale ha carattere strategico per l'economia italiana;
una ricerca dell'Osservatorio ICT della School of management del Politecnico di Milano del 2013 ha stimato che una spinta all'innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione può produrre benefici pari fino a 35 miliardi di euro al Bilancio dello Stato in termini di maggiore qualità a costi minori;
nel dettaglio, è possibile stimare 5 miliardi di risparmi per saving negoziali aumentando dall'attuale 5% al 30% la diffusione dell'eProcurement nella PA; 15 miliardi di euro di risparmi per saving di processo in virtù della riduzione dei costi del personale del 10% grazie alla digitalizzazione dei processi; 10 miliardi di euro di recupero da evasione fiscale nell'ipotesi che tutte le imprese adottino la conservazione sostitutiva di documenti fiscali, che raddoppia la produttività dei controlli dell'Agenzia delle Entrate; altri 5 miliardi di euro di recupero da evasione fiscale, nell'ipotesi di aumento dal 20 al 30% della penetrazione dei pagamenti elettronici consumer;
l'innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione può inoltre portare benefici alle imprese per un totale di 25 miliardi di euro grazie a una semplificazione nella relazione tra imprese e PA in virtù della digitalizzazione dei processi e della diffusione di pagamenti elettronici delle PA (con minori oneri per le imprese);
l'economia digitale può creare nuova occupazione in settori innovativi per i quali vanno apprestati i necessari percorsi formativi;
il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare), con l'articolo 13 è intervenuto in materia di governance dell'agenda digitale italiana con l'istituzione di una cabina di regia, opportunamente presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale di un Tavolo permanente di esperti presieduto da un commissario per l'attuazione dell'Agenda digitale, carica alla quale è stato chiamato Francesco Caio;
Francesco Caio e il suo gruppo di lavoro hanno iniziato a delineare una visione integrata e di medio periodo per lo sviluppo dell' agenda digitale nei diversi settori della vita economica nell'ottica di una transizione al digitale dell'intera economia italiana, dell'impresa, dei servizi, della vita sociale;
solo una visione strategica di cui siano chiari l'orizzonte, gli obiettivi e i percorsi possono coinvolgere attivamente il sistema pubblico ai vari livelli e il sistema delle imprese;
la nuova governance deve essere funzionale ad un approccio integrato in materia di Agenda digitale, che coniughi gli investimenti infrastrutturali (sviluppo della "banda larga", consolidamento ed efficientamento dei Data Center della Pubblica Amministrazione, utilizzo delle possibilità offerte dal Cloud computing) e lo sviluppo di nuovi servizi al cittadino e alle imprese (Carta d'identità elettronica, Fascicolo Sanitario Elettronico, fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione);
allo stesso tempo, è indispensabile intervenire sui processi di gestione IT della Pubblica Amministrazione e sulla revisione dei modelli organizzativi degli uffici amministrativi coinvolti;
impegna il Governo
a formulare un piano di intervento sugli aspetti precedentemente menzionati al fine di cogliere tutti i benefici che possono derivare dal completo sviluppo dell'economia digitale nel nostro paese;
a dedicare una seduta del Consiglio dei Ministri a discutere le linee guida al fine di condividere con i Ministri obiettivi e tempi dell'azione delineata, coinvolgendoli attivamente;
ad operare affinché siano identificate rapidamente te soluzioni di assetto societario e di regolazione che garantiscano necessari interventi per lo sviluppo su tutto il territorio della rete fissa a banda larga e ultra larga, indispensabile per lo sviluppo dell'economia digitale;
ad informare il Parlamento di tali iniziative e del monitoraggio relativo all'attuazione delle diverse fasi dell'Agenda.
G/1120/131/5
LANZILLOTTA, AMATI, CANTINI, CARDINALI, CASINI, CUOMO, DE POLI, DI GIORGI, FABBRI, FATTORINI, FEDELI, GAMBARO, GIANNINI, ICHINO, IDEM, LIUZZI, LO GIUDICE, LUMIA, MARGIOTTA, MIRABELLI, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, RAZZI, GIANLUCA ROSSI, SAGGESE, SCAVONE, SOLLO, DE PETRIS, ELENA FERRARA
Il Senato,
premesso che:
1) nel 2019 l'Italia avrà di nuovo l'occasione di esprimere la Capitale Europea della Cultura, e che, quindi, dopo Firenze, Bologna e Genova, un'altra città potrà testimoniare a livello internazionale quella cultura urbana di cui il nostro Paese ha rappresentato la culla;
2) questo evento si colloca in linea di ideale continuità rispetto a Expo 2015, insieme al quale può tradursi in una straordinaria opportunità per il rilancio dell'economia e dello sviluppo dell'intero Paese;
3) molte città italiane hanno presentato la propria candidatura al bando, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'individuazione della Capitale europea della cultura 2019 e, in particolare: Aosta, Bergamo, Mantova, Venezia, Ravenna, Urbino, Pisa, Siena, Grosseto, Perugia con i Luoghi di Francesco d'Assisi e dell'Umbria, L'Aquila, Lecce, Taranto, Caserta, Matera, Reggio Calabria, Palermo, Siracusa, Erice, Cagliari;
4) che le città candidate hanno compiuto uno sforzo di portata non ordinaria per migliorare se stesse, non solo nell'ammodernamento del sistema culturale e turistico, ma anche avviando trasformazioni sul piano infrastrutturale, urbanistico e architettonico, attraverso forme di progettazione partecipata con uno straordinario coinvolgimento di migliaia di cittadini, associazioni, enti, e che il livello della competizione e i requisiti richiesti dal bando portano a ritenere che la qualità progettuale dei dossier sia piuttosto buona;
5) che la possibilità per l'Italia - che si trova spesso a rinunciare all'uso di risorse europee, anche per mancanza o debolezza di capacità progettuali - di poter disporre di una banca-progetti, e a un livello di definizione economico-finanziaria piuttosto avanzato, rappresenta certamente una rilevante opportunità in vista dell'attività programmatoria dei prossimi anni;
6) che, quindi, appare opportuno - senza interferire nel processo che porterà alla individuazione della Città Capitale Europea della Cultura 2019 - stabilire forme di collaborazione tra i vari attori istituzionali al fine di consentire di valorizzare appieno la capacità progettuale delle città candidate, anche mediante il ricorso alle risorse previste con il nuovo ciclo di programmazione 2014/2020 e i programmi comunitari come Creative Europe o Cultural Heritage;
7) che, per questa via, il "Programma Italia 2019" potrà effettivamente consentire di realizzare nel Paese un sistema di crescita economica e civile che faccia perno su infrastrutture materiali e immateriali in grado di favorire la rinascita delle città medie italiane, lo sviluppo della produzione culturale e la valorizzazione delle industrie culturali, dando una dimensione innovativa anche alla conservazione del patrimonio culturale e risultando determinante ai fini del miglioramento del benessere dei cittadini e dello sviluppo del turismo di qualità;
8) che, in tale contesto, la città che sarà scelta come Capitale europea della cultura 2019 potrà porsi come "capofila" di una rete di città rinnovate, capaci di rappresentare in ambito intemazionale il ruolo centrale dell'intero Paese nel contesto della cultura europea;
9) che il "Programma Italia 2019" può essere una esperienza esemplare anche per l'Europa.
impegna il Governo
ad individuare idonei strumenti, anche nell'ambito della programmazione 2014/2020, al fine di sostenere, attraverso il concorso dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali, il "Programma Italia 2019", quale rilevante opportunità per la valorizzazione della progettualità espressa dalle città candidate a Capitale europea della cultura e quale occasione fondamentale per sostenere la ripresa economica, sociale e culturale del Paese.
G/1120/132/5
Il Senato,
premesso che:
i dati economici continuano ad essere preoccupanti;
in base alle stime diffuse dall'lstat il 4 Novembre, nel 2014 vi sarà un aumento del prodotto interno lordo italiano pari allo 0,7% in termini reali, inferiore all''1,1% stimato dal Governo, che seguirebbe alla contrazione dell'1,8% attesa per il 2013;
nell'anno in corso la spesa delle famiglie segnerebbe una contrazione del 2,4%;
il tasso di disoccupazione, in crescita sostenuta nella prima parte dell'anno, raggiungerebbe quota 12,1% nel 2013; nel 2014, pur stabilizzandosi, proseguirebbe ad aumentare a causa del ritardo con il quale il mercato del lavoro segue le evoluzioni dell'economia (+ 12,4%);
nei prossimi anni la crescita rischia di essere ancora frenata dall'alto livello del debito pubblico e dalla bassa produttività, parametri che si sono aggravati rispetto a dieci anni fa e per i quali non prevedibile un'inversione di tendenza a breve;
rilevato che ad oggi non è ancora stata presentata la legge annuale per la concorrenza;
considerata la necessità di continuare la politica di liberalizzazioni e di riforme intrapresa dal precedente Governo;
impegna il Governo
ad adottare, sia nell'ambito dei collegati alla legge di stabilità che al di fuori di essi, riforme strutturali nel campo del lavoro e degli ammortizzatori sociali e un piano di liberalizzazioni nei settori dei servizi e delle professioni.
G/1120/133/5
SCAVONE, MARIO FERRARA, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MANDELLI, MILO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120,
preso atto che l'acuirsi della crisi finanziaria, riducendo drasticamente le risorse per gli investimenti nel Mezzogiorno, con il conseguente allungamento del periodo per garantire il superamento del divario impone di chiedersi se l'Italia sia ancora in grado di garantire la parità dei diritti ai propri cittadini o se, invece, si prospetti, in termini fattuali un sistema caratterizzato da 'gabbie di cittadinanza', nel quale lo stock di servizi resi ai cittadini sia ormai immutabilmente differenziato in relazione all'area territoriale di residenza. Epilogo del lungo percorso degli interventi di coesione economico-sociale che hanno incrociato molti insuccessi e poche fasi virtuose;
rilevato che di fronte al sostanziale stallo delle doverose iniziative di perequazione infrastrutturale, previste dagli artt. 16 e 22 della legge 42 del 2009 ed alla progressiva riduzione degli investimenti dello Stato nel Mezzogiorno non resta che puntare decisamente a soluzioni di vantaggio fiscale per salvare la Sicilia dagli effetti devastanti di una crisi senza precedenti;
valutato che è necessario utilizzare l'esperienza maturata nelle economie avanzate e da quelle emergenti. La globalizzazione e la progressiva caduta delle barriere doganali e dei vincoli alla libertà di commercio hanno, contrariamente a quando si prevedesse, incentivato lo sviluppo delle zone franche in Cina, India, Vietnam, Indonesia, nelle Città Stato come Hong Kong o Singapore e nell'intero sud est asiatico sino all'Australia. Nel sud America le zone franche sono divenute i principali fattori di progresso sia per l'emersione dal sottosviluppo di tanti suoi stati che l'hanno adottata, come il Messico e il Brasile, Romania, Polonia, Paesi baltici, Repubbliche Ceca e Slovacca, Bulgaria, Malta, Cipro, Slovenia, Croazia e Serbia, le zone franche europee, da considerare al di fuori della linea doganale e fiscale comunitaria e perfettamente in regola con le norme economiche e fiscali europee, sono moltissime e, situate tradizionalmente nei dodici stati fondatori, si stanno moltiplicando nei paesi dell'est entrati nell'UE dove si delocalizzano continuamente imprese di ogni tipo, provenienti dai dodici e da ogni parte del mondo;
considerato che anche tra i Paesi aderenti da tempo all'Unione non mancano gli esempi in tal senso. L'Irlanda, con la prima zona franca fiscale rilevante, attorno all'aeroporto di Shannon, la Francia, oltre Bordeaux, ha esteso alla Corsica, anche se minimi, i diritti di zona franca fiscale e realizzato oltre cento zone franche urbane in tutto il territorio metropolitano, per rispondere a particolari crisi sociali in aree urbane e piccole città, in aggiunta alle tante aree industriali già presenti che si sono specializzate nell'elettronica ed informatica, nella cantieristica o nell'aerospaziale. In Spagna sono presenti zone franche industriali, da Barcellona a Cadice e Vigo, e altre favorite dalle caratteristiche autonomie nazionali e dalla loro crescente sovranità legislativa, economica e fiscale. Le Isole Canarie spagnole, al pari delle Azzorre portoghesi che sono isole franche specializzate nella finanza e nelle assicurazioni, sono una grande zona economica speciale, industriale e turistica e con importanti deroghe alla politica agricola comune europea con particolari positive ricadute sui trasporti, il turismo, la pesca e l'agricoltura. In Germania la città libera d'Amburgo, il più grande dei tanti porti franchi tedeschi, è da sempre una zona franca enorme che opera per tutta l'Europa ed è uno dei motori dell'economia tedesca;
stimato che la Sicilia non ha ancora definito il percorso attuativo della sua autonomia finanziaria ancora regolata da disposizioni addirittura anteriori alla riforma tributaria degli anni '70;
stabilito che il negoziato tra Governo e Regione per l'attuazione dell'art. 27 della l. n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, proficuamente avviato nel 2012 e nonostante i molteplici moniti della Corte costituzionale (sentt. nn. 62 e 71 del 2011) - dopo l'iniziale dinamismo, si e' adesso arenato per responsabilità anche dello stesso Governo regionale, sostanzialmente inerte sul punto;
come noto la zona franca, o zona economica libera, o free zone, è un territorio definito e delimitato posto al di fuori della linea doganale dello Stato nel quale è localizzata. Nel contesto della zona franca, e secondo le sue particolari caratteristiche, sono assenti o ridotte le tariffe doganali, applicati servizi reali, massicce defiscalizzazioni, deregolamentazioni contrattuali e contributive, particolari accordi sindacali, al fine di favorire imprese industriali, commerciali e di servizi, che facilitino lo sviluppo locale, spesso immettendo le merci prodotte al consumo per aumentare il livello di benessere delle popolazioni interessate ed incentivare il turismo;
determinato che tale soluzione, peraltro, rafforzerebbe il ruolo della Sicilia nelle relazioni economiche con i Paesi del Maghreb ed in generale del Mediterraneo, facendola divenire la porta economica d'Europa;
valutato che l'istituzione della Zona franca regionale potrebbe attrarre investitori ed imprese per investimenti nel settore dell'agroindustria e del manifatturiero, oltre che, ovviamente, dell'industria turistica rispondendo all'esigenza di reazione alla desertificazione industriale in atto, da più parti evidenziata (si vedano i risultati delle ricerche della Fondazione La Malfa), che oltre a far crescere a dismisura la disoccupazione, soprattuto giovanile e professionalmente qualificata, rischia di alimentare il dilagare di fenomeni criminosi come le mafie;
si tratta quindi di una risposta concreta e coraggiosa al divario economico-sociale che da incolmato sta diventando incolmabile, realizzando in Sicilia opportunità per l'imprenditoria isolana e locale e per l'attrazione di investimenti e persone (made in Sicily and live in Sicily), sfruttando le potenziali della naturale posizione strategica della Sicilia e dei suoi punti di accesso (porti ed aeroporti);
considerato che vanno valutate proposte di introduzione della fiscalità di vantaggio (o di opportunità, com'è stata qualificata scientificamente) in Sicilia, specialmente dopo la proposta di legge "Istituzione di un regime di zona franca fiscale e doganale integrale nel territorio della Regione autonoma della Sardegna" approvata qualche giorno fa dal Consiglio regionale della Sardegna;
impegna il Governo
a valutare l'avvio di un iter per la istituzione di un regime di zona franca fiscale e doganale integrale nel territorio siciliano o in parti di esso.
G/1120/134/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 4.53.
G/1120/135/5
ZANETTIN, DALLA TOR, BONFRISCO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 4.56.
G/1120/136/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 4.153.
G/1120/137/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 5.52.
G/1120/138/5
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.155.
G/1120/139/5
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.248.
G/1120/140/5
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.310.
G/1120/141/5
Il Senato
considerato che
la gravissima situazione di devastazione che ha colpito la Sardegna tra il 18 e il 19 novembre 2013 rappresenta, in tutta la sua drammaticità, la fragilità del territorio italiano, indebolito da un diffuso dissesto idrogeoiogico che interessa quasi i due terzi dei Comuni;
- abusivismo edilizio, estrazione illegale di inerti, disboscamento estensivo, eccessiva impermeabilizzazione del suolo, abbandono delle aree montane o interventi di gestione dei fiumi tanto vecchi quanto inefficaci, sono tutti fattori che contribuiscono in maniera determinante a sconvolgere l'equilibrio idrogeoiogico dei territorio;
- gli elementi all'origine del dissesto idrogeologico da considerare sono molti, legati sia aì caratteri geomorfologici del territorio, sia alla assenza di adeguata iniziativa di prevenzione da parte dell'Uomo;
- non si tratta solamente di mettere in sicurezza il territorio, i paesi o i centri abitati, quanto piuttosto di riconsiderare l'importanza del territorio e le sue fragilità, governandone lo sviluppo, ricucendone gii strappi, ripristinandone l'equilibrio.
- è importante superare un reiterato stato di emergenza ed entrare in una nuova fase di prevenzione, capace di sviluppare interventi pluriennali ed azioni efficaci;
TUTTO CIÒ PREMESSO, E CONSIDERATO,
IMPEGNA IL GOVERNO ad elaborare, entro il primo trimestre 2014, un piano di intervento qualitativamente e quantitativamente in grado di superare le situazioni di emergenza e di affrontare in modo esaustivo e preventivo la situazione di dissesto idrogeologico che caratterizza tutto il Paese.
G/1120/142/5
CIOFFI, SERRA, COTTI, MOLINARI, NUGNES, CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BUCCARELLA, TAVERNA, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, SCIBONA, BLUNDO
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'Italia è un paese soggetto a rilevante pericolosità idraulica e geologica. La superficie delle "aree ad alta criticità idrogeologica" si estende per 29.517 chilometri quadrati, pari al 9,8 per cento dell'intero territorio nazionale, di cui 12.263 chilometri quadrati a rischio alluvioni (4,1 per cento del territorio) e 17.254 chilometri quadrati a rischio frane (5,7 per cento del territorio), come si rileva dai dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la difesa del suolo, nel rapporto "Il rischio idrogeologico in Italia" (2008);
l'enorme criticità del nostro Paese è stata evidenziata anche dal rapporto curato dal dipartimento della protezione civile di Legambiente «Ecosistema rischio 2011 - Monitoraggio sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico», secondo il quale: "Frane e alluvioni comportano ogni anno un bilancio pesantissimo per il nostro Paese, sia per le perdite di vite umane che per gli ingenti danni economici. A fronte di ingenti risorse stanziate per il funzionamento della macchina dei soccorsi, per l'alloggiamento e l'assistenza agli sfollati, per supportare e risarcire le attività produttive e i cittadini colpiti e per i primi interventi di urgenza, è evidente l'assoluta necessità di maggiori investimenti in termini di prevenzione, attraverso cui affermare una nuova cultura dell'impiego del suolo che metta al primo posto la sicurezza della collettività e ponga fine a usi speculativi e abusivi del territorio";
secondo le valutazioni del citato dossier di Legambiente "la stima del numero di cittadini quotidianamente esposti al pericolo di frane e alluvioni testimonia chiaramente come, negli ultimi decenni, l'antropizzazione delle aree a rischio sia stata eccessivamente pesante. Osservando le aree vicino ai fiumi, risulta evidente l'occupazione crescente delle zone di espansione naturale dei corsi d'acqua con abitazioni, insediamenti industriali, produttivi e commerciali e attività agricole e zootecniche; l'urbanizzazione di tutte quelle aree dove il fiume in caso di piena può espandersi liberamente ha rappresentato e rappresenta una delle maggiori criticità del dissesto idrogeologico italiano";
il grande lavoro della commissione interministeriale De Marchi per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo nel biennio 1966-1967 introdusse il concetto di una difesa del suolo organizzata per bacini idrografici gestiti dalle Autorità di bacino con i piani di bacino. Essa è stata declinata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ripresa dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e confermata dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. È pertanto necessario realizzare tutte le azioni, strutturali e non strutturali, già previste dalle normative vigenti, rendendole finalmente operative in una visione e con una gestione unitaria;
la difesa del suolo come prevenzione del dissesto è, fondamentalmente, gestione del territorio che va intesa come manutenzione programmata del territorio ma anche come corretto uso dello stesso;
la dispersione delle funzioni esecutive tra una miriade di enti e soggetti (Provveditorati alle opere pubbliche, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, commissariati straordinari) costituisce fonte di sprechi e sovrapposizioni e non consente un'efficace prevenzione del dissesto o una reale mitigazione dei rischi. È necessario, quindi, provvedere a razionalizzare e riorganizzare le funzioni di attuazione dei piani di bacino;
il "vincolo idrogeologico" istituito con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, appartiene da tempo alle Regioni, appare oggi, per la parte relativa alla protezione dalla perdita di stabilità dei versanti, anacronistico e pletorico dal momento che le Autorità di bacino, istituite ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, hanno provveduto alla redazione di piani di assetto idrogeologico (PAI) che definiscono in dettaglio le zone realmente a rischio elevato (R3 ed R4) e le zone a elevata pericolosità (P3 e P4). D'altronde, gli aspetti trattati dal vincolo idrogeologico sono, praticamente, quelli riportati nell'articolo 65, comma 3, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il vincolo idrogeologico ha egregiamente svolto la sua funzione in 90 anni di storia ma è oramai superato e va modificato, se non del tutto abbandonato, sia pure con l'onore delle armi. Non ha senso oggi un vincolo costruito sulle carte catastali a scala 1:10.000, mentre i piani di bacino consentono ben altre e assai più sofisticate analisi delle condizioni di pericolosità e di rischio. Essendo le Autorità di bacino a determinare la classificazione del territorio secondo il rischio e la pericolosità, appare opportuno che siano le stesse, o meglio i distretti idrografici, ad autorizzare ogni intervento di trasformazione nelle aree a rischio;
il vincolo idraulico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, all'articolo 96 prevede l'inedificabilità nella zona a ridosso dei corsi d'acqua per 10 metri dall'argine, ed in particolare risultano vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, lavori ed atti a distanza minore di 4 metri per le piantagioni e smovimento del terreno e di 10 metri per le fabbriche e per gli scavi. La situazione attuale ci rappresenta come questa disposizione sia stata in molti casi violata. Si rende quindi necessario il ripristino della condizione di naturalità e di sicurezza dei corsi d'acqua, anche prevedendo la demolizione delle "fabbriche" che risultano elementi a rischio secondo i PAI redatti dalle Autorità di bacino. A tal fine è opportuno individuare il soggetto operativo competente ad effettuare le demolizioni. A garanzia dell'efficacia di intervento è opportuno istituire un fondo di rotazione a copertura delle anticipazioni che poi saranno ristorate dai responsabili delle costruzioni illegali;
nelle aree pianeggianti, maggiormente soggette a fenomeni di alluvionamento, operano i Consorzi di bonifica, enti di diritto pubblico istituiti con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, aventi il compito di garantire la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche ripartendo la spesa tra i consorziati e, quindi, riducendo sensibilmente gli oneri economici a carico dello Stato. L'ottimale gestione delle opere di drenaggio realizzate dai consorzi costituisce un prezioso ausilio al sistema di controllo delle alluvioni. I Consorzi di bonifica in tempi remoti servivano esclusivamente alla "redenzione" dei terreni paludosi per la colonizzazione agricola mentre oggi sono presidio idraulico di un territorio largamente antropizzato e urbanizzato, segnato ovunque dalla dispersione insediativa di carattere residenziale e produttivo. Ai fini di un'ottimale gestione, tuttavia, i Consorzi di bonifica dovrebbero diventare strutture più snelle ed efficienti, anche mediante operazioni di accorpamento, finalizzate a raggiungere superfici di almeno 100.000 ettari per consentire il raggiungimento di opportune economie di scala nella gestione delle opere idrauliche. Dovrebbe inoltre essere prevista una revisione delle funzioni loro assegnate poiché il campo di attività dei Consorzi (consistente nella manutenzione ed adeguamento dei canali di drenaggio, dei sollevamenti meccanici, di vasche di intercettazione e di laminazione pedemontane) comprende tutte le azioni nelle quali si sostanzia la difesa del suolo in pianura. Dovrebbe, altresì, essere rivisto il sistema della rappresentanza, in funzione del grande livello di urbanizzazione dei territori di loro competenza, oramai non più costituiti esclusivamente da suolo agricolo;
si parla spesso di rischio idrogeologico ma si mescolano i dati delle aree a rischio con quelli relativi alle aree pericolose. In mancanza di un approccio univoco nella valutazione della pericolosità e del rischio, la loro somma viene spesso definita come "aree ad elevata criticità idrogeologica". Poiché il rischio è espresso come prodotto della pericolosità (probabilità che si verifichi un evento calamitoso) per il valore esposto (valore monetario o umano di ciò che è esposto al rischio) per la vulnerabilità (grado di perdita atteso degli elementi esposti al rischio, al verificarsi di un fenomeno calamitoso), si comprende come non tutte le aree pericolose comportino un rischio. Il tipico esempio è costituito da una frana o slavina che investe un'area montuosa disabitata: essa può esser pericolosa ma non necessariamente a rischio. È opportuno quindi restituire alle parole il loro giusto significato tecnico, prevedendo anzitutto di intervenire nella aree caratterizzate da un rischio elevato ed evitando di far diventare a rischio un'area pericolosa consentendo l'urbanizzazione della stessa. A titolo di esempio, si fa rilevare come il piano 2006 per l'assetto idrogeologico del bacino del Tevere classifica ad alto rischio da frana appena 30 chilometri quadrati sui 17.000 chilometri quadrati dell'intero bacino, pertanto con una percentuale di territorio a elevato rischio da frana dello 0,2 per cento. Inoltre il piano 2010 per l'assetto idrogeologico del bacino regionale destra Sele (Campania), nel cui ambito ricade la costiera amalfitana, interessata ricorrentemente da eventi disastrosi, a fronte di una pericolosità da frana del 50 per cento riferita all'intero territorio, classifica ad alto rischio da frana il 2,8 per cento dello stesso proprio in ragione del fatto che non tutte le aree pericolose sono state urbanizzate, anche per merito dell'applicazione dei piani stralcio di bacino;
la pianificazione urbanistica a livello comunale e provinciale deve recepire le restrizioni delle aree a pericolosità e rischio idro-geologico, come individuate nei PAI. La pianificazione urbanistica stessa deve assumere come vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dai PAI. Ogni prescrizione o destinazione di zona difforme deve essere considerata illegale e conseguentemente priva di ogni valore ed effetto, come privo di valore e di effetto va considerato il relativo rilascio di autorizzazioni, pareri o permessi a costruire, salvo che per la responsabilità del pubblico ufficiale responsabile del rilascio medesimo;
in tale quadro legislativo, la lentezza dell'azione attuativa delle norme corrisponde all'inazione. Infatti l'art 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono abrogate a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Con apposito decreto, di cui al comma 2 del medesimo articolo 63, si doveva disciplinare il trasferimento di funzioni e regolamentare il periodo transitorio. Sono passati ben 7 anni senza che si procedesse all'effettiva completa abrogazione delle Autorità di bacino, ma nel frattempo sono nati i distretti idrografici, determinando in tal modo 7 anni di sovrapposizione di compiti e funzioni;
gli interventi di prevenzione del dissesto devono essere congruenti con gli indirizzi di pianificazione dell'Autorità di bacino e tale congruenza va verificata a monte, attraverso processi di coordinamento e cooperazione nella fase di programmazione e di progettazione degli interventi stessi. Sotto tale aspetto potrebbe valutarsi la sottrazione ex lege della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche alla competenza in materia paesaggistica ed ecologica degli organi regionali, del Ministero dei beni e delle attività culturali e degli enti parco. La sicurezza idrogeologica rappresenta una priorità assoluta anche rispetto a giuste esigenze di salvaguardia del paesaggio, poiché dalla carenza o dal rallentamento delle opere di mitigazione possono derivare disastri;
la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) disciplina il coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici. In particolare, l'articolo 3 della direttiva stabilisce che gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni. Nell'articolato vengono usati i due termini "opportuno" e "consono" i quali non riguardano solo l'estensione fisica del distretto ma anche la reale possibilità di gestirlo. La direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione, sottolinea nel considerando n. 17 che l'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della direttiva 2007/60/CE e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse. Ne consegue che i distretti idrografici non devono essere tanto grandi da limitarsi a definire esclusivamente linee guida e indirizzi, ai quali provvede già il Ministero dell'ambiente, ma essere in grado di amministrare e gestire concretamente la tematica. Il passaggio dalle Autorità di bacino esistenti, ben 37 tra nazionali, interregionali e regionali, alle 8 Autorità di distretto previste dalla normativa vigente da un lato appare troppo drastico e dall'altro non sembra neanche pienamente in linea con le indicazioni della direttiva 2007/60/CE con riferimento alla necessaria "flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e la responsabilità delle autorità". Si deve quindi provvedere ad un "opportuno" e "consono" accorpamento delle varie Autorità di bacino regionali ed interregionali, evitando al contempo di creare distretti giganteschi come, ad esempio, quello dell'Appennino meridionale che, interessando 7 regioni, 3 mari e innumerevoli bacini idrografici, deve essere necessariamente ridefinito;
a dicembre 2012, secondo il rapporto ISPRA 2012, l'86,3 per cento dei PAI risulta approvato e il 12,5 per cento adottato. L'analisi del rapporto Ance/Cresme dell'ottobre 2012 evidenzia invece quanto segue: a) la valutazione della popolazione residente in "aree ad elevata criticità idrogeologica" individua la Campania come la regione con la maggior quantità di popolazione a rischio (il 19 per cento del totale nazionale) seguita dall'Emilia-Romagna (14 per cento del totale nazionale); b) nel periodo 1994-2012 si sono spesi in gestione dell'emergenza derivante da situazioni di dissesto idrogeologico ben 61,5 miliardi di euro (a prezzi del 2011); c) il mercato dei lavori di sistemazione e prevenzione delle situazioni di dissesto idrogeologico nel periodo 2002-giugno 2012, è quantificato in 13.483 interventi, per un volume d'affari complessivo, riferito a 12.432 interventi di importo noto, di 6,2 miliardi di euro. Rispetto all'intero mercato delle opere pubbliche rappresenta quote del 5 per cento per numero di interventi e solo del 2 per cento per importi in gara. Le quantità medie annue sono state sempre superate nel periodo 2002-2006, mentre dal 2007 ha avuto inizio un periodo di ridimensionamento del mercato;
si rileva, infine, come in più circostanze pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici, nell'ambito della loro attività di pianificazione, effettuino voli aerei o acquisiscono dati satellitari che, non essendo messi a sistema, finiscono con il costituire un inutile spreco di risorse. Il controllo del territorio a tutti i livelli (urbanistico, paesaggistico, dissesti, incendi, eccetera) può e deve trovare una maggiore efficacia nella sinergia tra gli enti di pianificazione e le strutture pubbliche di controllo e repressione. È indispensabile, quindi, fare sistema mediante la convergenza di tutti i dati disponibili in un grande database nazionale;
la gravissima situazione di devastazione che ha recentemente colpito la Sardegna dimostra come sia necessario dare risposte lungimiranti ed in tempi rapidi alla tutela del territorio sia sul fronte della riduzione del consumo, che sul costante aggiornamento dei dati ai fini dell'attuazione concreta degli strumenti di pianificazione. Ciò presuppone una dotazione finanziaria adeguata, in particolare per la parte degli investimenti,
impegna il Governo:
1) a completare il percorso di recepimento delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE mediante una ridefinizione dei distretti idrografici più opportuna e consona ad una reale e concreta salvaguardia delle acque dall'inquinamento e protezione delle popolazioni dalle alluvioni, prevedendo, di conseguenza, l'accorpamento di alcune delle 37 Autorità di bacino esistenti in autorità di distretto ridimensionate con modalità tali da garantire una più efficace gestione del territorio di competenza;
2) a recuperare e rilanciare le funzioni di gestione del rischio geologico da frana, svolte attualmente dalle Autorità di bacino in un difficile regime di prorogatio, non essendo tale rischio oggetto delle due direttive quadro comunitarie;
3) ad assumere le opportune iniziative volte al completamento dell'approvazione dei piani per l'assetto idrogeologico (PAI) di tutti i bacini idrografici, con l'obiettivo di uniformarne il loro contenuto sulla base delle migliori pratiche applicate sul territorio nazionale;
4) ad assicurare la priorità degli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico rispetto alle nuove infrastrutturazioni, favorendo interventi medio-piccoli caratterizzati da elevati valori del rapporto riduzione del rischio/costo, valutando, a tal fine, la possibilità di intervenire anche mediante la rimodulazione di fondi già disponibili nell'ambito della cosiddetta "legge obiettivo" di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di risorse in capo al Cipe;
5) ad assumere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di rendere effettivamente vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dal piano di bacino;
6) a favorire l'adozione delle opportune misure di carattere normativo volte a contenere l'uso del suolo agricolo e contrastare sia la cementificazione che l'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli dovuta alle attività agricole;
7) a promuovere la riconversione delle aree montane, agendo sulle dinamiche socio-economiche connesse con la produzione e sostenendo la "reddititvità" della manutenzione dei versanti;
8) a provvedere, per quanto di propria competenza, a razionalizzare e riorganizzare le funzioni esecutive dei vari enti con competenza sul dissesto idrico e geologico;
9) ad eliminare le eventuali opacità e quanto da un punto di vista burocratico ostacola l'efficace e corretta gestione del vincolo idrogeologico, con particolare riferimento alla parte oramai superata dalla pianificazione di bacino di cui ai PAI;
10) a valutare e ridefinire l'organizzazione e le competenze dei Consorzi di bonifica;
11) a provvedere all'istituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla demolizione degli immobili abusivamente edificati nelle fasce di rispetto del vincolo idraulico e nelle zone a rischio come perimetrale nei PAI;
12) a procedere alla semplificazione burocratica per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche;
13) ad assumere le necessarie iniziative volte a conseguire l'esclusione dal patto di stabilità per gli enti pubblici territoriali delle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio idraulico e geologico;
14) ad adottare le opportune misure finalizzate a prevedere un corretto sistema di incentivi fiscali (similmente a quanto già fatto per le ristrutturazioni o gli adeguamenti energetici, o un regime di iva agevolata, per chi investe nella sicurezza del territorio) delle infrastrutture e degli edifici, individuando adeguati strumenti premiali per i privati cittadini e le imprese, in particolar modo agricole e turistiche, che adottano interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, come la stabilizzazione dei versanti e il miglioramento del drenaggio, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di bilancio;
15) a prevedere adeguati contributi al finanziamento delle reti di monitoraggio pluviometriche, nivometriche, idrometriche e sismiche, molto spesso dismesse dagli enti pubblici territoriali per carenza di fondi, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di finanza pubblica;
16) a incentivare e sostenere pratiche di cura e salvaguardia del territorio attraverso una gestione forestale attiva e sostenibile, coinvolgendo pienamente i gestori degli usi civici e delle proprietà collettive, comunanze agrarie e consorzi forestali;
17) a favorire, per quanto di propria competenza un'attenta pianificazione territoriale e di salvaguardia del suolo, in modo da evitare il ricorso allo strumento, che ai firmatari del presente atto di indirizzo appare incivile, del condono, impedendo nuove costruzioni in aree a rischio;
18) a implementare e rendere pienamente operativo il portale cartografico nazionale, così da farlo diventare una banca dati nazionale, eventualmente diviso in sezioni tematiche, strutturata come un sistema informativo territoriale (SIT) su cui far confluire tutti i dati, le ortofoto, le cartografie in modo tale da avere un database utile ad evitare sovrapposizioni e sprechi di pubbliche amministrazioni che dovrebbero lavorare in sinergia per ottimizzare le risorse.
G/1120/143/5
Il Senato
Premesso che:
il disegno di legge di stabilità per il 2014 all'articolo 9 comma 22 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per prorogare la convenzione con il Centro di Produzione Spa;
il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è svolto da Radio radicale fin dal 1994 a seguito di una gara svoltasi nello stesso anno e sulla base di una convenzione triennale tra il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, con un onere iniziale quantificato in 11 miliardi di lire annui;
a partire dal 1998 anche la Rai ha istituito un analogo servizio attraverso GR parlamento e, a distanza di vent'anni, le sedute possono essere seguite anche con molti altri canali di comunicazione;
con l'art.1 della legge 11 luglio 1998 n.224 si è disposto che “allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un u1terore triennio;
il principio della gara, pur formalmente ribadito dalla legge predetta, non è stato compiutamente introdotto nella pratica;
si è successivamente proceduto solo attraverso proroghe a favore del Centro di produzione spa e che le proroghe triennali della convenzione sono state autorizzate e finanziate prevalentemente con le leggi finanziarie. In particolare per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l'art.145, c.20, della legge finanziaria 2001 (L n.388 del 2000) ha autorizzato la spesa di 15 miliardi di lire (circa 7.75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l'art.4, c.7 della legge finanziaria 2004 (L n. 350 del 2003) ha autorizzato una spesa di 8.5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006; l'art.1, c. 1242, della finanziaria 2007 (l. n.296 del 2006) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; con il DL n.194 del 2009 (L. n.25 del 2010), l'art.2, comma 3, è stata autorizzata la spesa di 9.9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011; l'art.33, comma 39 della legge di stabilità per il 2012 (l. n.183 del 2011) ha autorizzato una nuova proroga della convenzione con una spesa di 3 milioni di euro per il 2012; con l'art.28 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della suddetta convenzione con il Centro di produzione spa, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 7 milioni per un totale complessivo di 10 milioni di euro;
considerato che nel gennaio del 2012 il Governo aveva accolto un ordine del giorno diretto ad «evitare qualsiasi ulteriore proroga della convenzione per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari al di là della scadenza dell'anno 2012 e a voler tempestivamente provvedere, in caso di mantenimento del servizio, affinché il Ministero dello sviluppo economico disponga, in attuazione della legge 11 luglio 1998 n. 224, l'effettuazione di una pubblica gara in tempi congrui per arrivare all'aggiudicazione del servizio entro la fine dell'anno in corso»;
rilevato che la proroga degli stanziamenti è sempre avvenuta in extremis e in maniera tale da non svolgere alcuna gara prima dell'assegnazione dello stanziamento di 10 milioni;
di conseguenza, in assenza di una procedura competitiva attraverso cui determinare il prezzo congruo per il servizio, lo stanziamento di 10 milioni di euro risulta abritrario;
rilevato che Radio radicale, radio di partito, percepisce dallo Stato – Dipartimento per l'editoria e l'informazione – ulteriori contributi per svolgere sulle stesse frequenze utilizzate per la trasmissione delle sedute parlamentari, attività politica;
tenuto conto che il Governo ha disposto negli ultimi anni una forte riduzione dei contributi in precedenza assegnati al settore dell'editoria;
tenuto conto altresì che il decreto legge in materia di liberalizzazioni approvato nella scorsa legislatura introduce e generalizza il principio della gara in svariati settori economici;
considerato che il principio della gara in questo settore è già formalmente richiesto da una legge dello Stato (l. n.224 del 1998);
impegna il Governo
per il 2014 a sospendere l'erogazione del contributo fino a che una gara avrà consentito di definire la congruità del costo del servizio che viene riconosciuto per legge;
in via generale, a valutare, alla luce della evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi vent'anni, se la trasmissione delle sedute parlamentari nelle modalità di cui alla convenzione con il Centro di Produzione Spa conservi ancora utilità.
G/1120/144/5
Il Senato
Premesso che
per essere competitivi nel nuovo contesto economico nazionale e internazionale le autorità portuali devono assumere un ruolo strategico e dinamico in chiave operativa e commerciale, che passi dal mero controllo alla promozione attiva delle iniziative imprenditoriali;
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente affermato che occorre individuare grandi aree per i distretti logistici che sostituiscano le attuali Autorità portuali, il cui attuale numero (25) non appare oggi più giustificabile;
Impegna il governo
a presentare, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, un piano per la razionalizzazione e la riduzione del numero di Autorità portuali, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa.
G/1120/145/5
Il Senato
Premesso che
le forze di polizia, come elencate all'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), comprendono la Polizia di Stato, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; l'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; la Guardia di Finanza, essenzialmente con funzioni di polizia tributaria, ma anche per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; il Corpo Forestale dello Stato, che fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, può essere chiamato a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica;
a queste si aggiungono le Unità Speciali delle Forze dell'Ordine italiane', che comprendono il N.O.C.S. - Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (Polizia di Stato); il G.I.S. - Gruppo intervento speciale (Arma dei Carabinieri); il R.O.S. - Raggruppamento Operativo Speciale (Arma dei Carabinieri); l'AT.P.I. - Antiterrorismo Pronto Impiego (Guardia di Finanza); il G.O.M. - Gruppo Operativo Mobile (Polizia Penitenziaria); il N.O.S. - Nucleo Operativo Speciale (Corpo Forestale dello Stato);
sono infine presenti, per gli aspetti di competenza a livello locale, i vari corpi (o servizi) di polizia locale (polizia municipale, polizia provinciale, polizia regionale);
considerata la necessità sempre più pressante di ridurre la spesa pubblica, fornendo servizi di alta qualità al più basso costo possibile e ottimizzando le risorse;
rilevato che anche il Commissario straordinario per la Revisione della Spesa Pubblica nel suo programma di lavoro ha inserito tra i Temi e Gruppi verticali il Ministero della Difesa, ed in particolare, al punto 10.1, il "Coordinamento con altre forze per riduzione organici e immobili (polizia, guardia di finanza)";
Impegna il governo
a razionalizzare le forze di polizia, anche prevedendo l'accorpamento di alcune attività e funzioni comuni.
G/1120/146/5
MILO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, SCAVONE, AZZOLLINI
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.4.
G/1120/147/5
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.46.
G/1120/148/5
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.92.
G/1120/149/5
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)",
premesso che:
l'art. 4 del presente disegno di legge affronta specifiche tematiche concernenti le infrastrutture ferroviarie;
considerato che:
un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale, migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini;
sono 2 milioni e 903 mila, i pendolari che utilizzano quotidianamente in Italia i servizi su rotaia: a dirlo è il rapporto «Pendolaria 2012» di Legambiente, che dal 2007 ad oggi ha registrato un incremento del 20 per cento del numero dei viaggiatori giornalieri italiani;
in Toscana la tratta ferroviaria Siena-Empoli-Firenze rappresenta il più importante collegamento tra Siena e una parte dell'area metropolitana di Firenze con la rete nazionale, nel corso degli scorsi anni si è investito sul potenziamento della linea, con un lavoro infrastrutturale con un raddoppio della ferrovia di 27 chilometri sui 63 di estensione, in parte con fondi privati, fondamentale per il miglioramento complessivo del servizio è realizzare gli 11 chilometri di raddoppio della linea ferroviaria nella provincia di Firenze fra Granaiolo ed Empoli;
questo raddoppio, considerato una delle priorità infrastrutturali della Regione Toscana nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, consentirebbe di spostare il traffico pendolare dall'automobile al treno nella provincia di Firenze e Siena e al contempo di migliorare il collegamento ferroviario esistente della città di Siena, della parte della sua provincia più industrializzata e popolosa, dell'area fiorentina con le infrastrutture ferroviarie nazionali facendo da volano all'economia locale sia manifatturiera che turistica;
impegna il Governo:
a stanziare nei prossimi provvedimenti i fondi necessari per il raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena.
G/1120/150/5
LUIGI MARINO, OLIVERO, MANASSERO, MAURIZIO ROSSI
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.1000/12.
G/1120/151/5
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.1000/21.
G/1120/152/5
BERNINI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.44.
G/1120/153/5
STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, ZANONI
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.60.
G/1120/154/5
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO, MANDELLI, MILO
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.93.
G/1120/155/5
SUSTA, LUIGI MARINO, FAVERO, BORIOLI
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.113.
G/1120/156/5
La 5a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)",
premesso che:
con il comma 6 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame si autorizza per il 2014 una spesa di 99 milioni di euro per la prosecuzione di lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli e nel comune di Palermo. Con l'emendamento 4.2000 del Governo estende altresì la salvaguardia ai lavori socialmente utili della Regione Calabria, autorizzando la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014;
si ritiene che tale stato di cose non possa essere procastinato sine die e che si debba trovare una soluzione definitiva al destino occupazionale di questi lavoratori;
impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile al fine di:
- avviare le verifiche del personale effettivamente necessario;
- avviare procedure di assunzione a tempo indeterminato o determinato (nei casi in cui lo ritenga opportuno) aperte a tutte;
- valutare eventuali criteri di precedenza o preferenza nelle procedure di cui sopra a favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1999, n. 135.
G/1120/157/5
BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, PEPE, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, SANGALLI, MILO, MARTON
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 5, istituisce un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 relativa, come afferma la relazione che accompagna il disegno di legge in esame, a circa 200 discariche abusive sul territorio italiano,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dare priorità agli interventi di bonifica dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta «Terra dei Fuochi», su cui si susseguono notizie gravissime in ordine al grado di contaminazione.
G/1120/158/5
DI BIAGIO, LUIGI MARINO, AIROLA, VACCARI
ACCOLTO
Il Senato,
premesso che,
sarebbe necessario mettere gli Enti Locali nella condizione di sviluppare programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnova bili di energia;
ciò potrebbe consentire un rispannio di energia con il conseguente rispannio sul bilancio dell'ente proponente;
tale condizione potrebbe diventare un volano per lo sviluppo di ESCO con adeguate capacità sia in termini di gestione di impianti che in tennini di capacità patrimoniali delle stesse;
ciò consentirebbe lo sviluppo di schemi contrattuali dove il finanziamento tramite terzi potrebbe diventare una modalità costante per gli interventi sul patrimonio pubblico affidato agli Enti Locali;
che il Fondo rotativo di cui al comma 1110, articolo 1, legge 296/2006, potrebbe diventare una misura di accelerazione per l'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2007/2013 e potrebbe diventare uno strumento di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle politiche di contenimento nell'uso delle risorse naturali nell'ambito della priorità «clima ed energia» fissate dalla Commissione Europea per la destinazione delle risorse della futura programmazione 2014/2020;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché i soggetti pubblici proprietari di immobili oggetto di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica così come specificati al comma 1, lettera d), dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possano presentare istanza di accesso al Fondo rotativo di cui al comma 1110, articolo 1, della legge 296/2006;
a favorire l'utilizzazione dello stesso Fondo rotativo nell'ambito della programmazione unitaria;
ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché il fondo possa essere alimentato anche con le risorse di provenienza comunitaria e quelle nazionali di cofinanziamento.
G/1120/159/5
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 5.85.
G/1120/160/5
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
impegna il Governo a valutare la possibilità che il divieto del comma 138 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non opera nei confronti degli enti locali in caso di esercizio del diritto di prelazione agli effetti di quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in occasione del acquisto in via di prelazione di beni culturali vincolati ai sensi della legge 1089/1939 alienati a titolo oneroso, compresi immobili di interesse storico.
G/1120/161/5
GIBIINO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.177.
G/1120/162/5
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI, BLUNDO, LEZZI
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.184.
G/1120/163/5
CERONI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.295.
G/1120/164/5
GIBIINO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.321.
G/1120/165/5
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.348 (testo 2).
G/1120/166/5
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.356.
G/1120/167/5
RESPINTO
Il Senato,
premesso che:
si ritiene necessaria una fine di una valutazione uniforme delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie tramite la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia;
l'assetto azionario della Banca va rivisto in primo luogo a seguito dei processi di concentrazione avvenuti negli ultimi anni, che hanno accresciuto la percentuale del capitale della Banca detenuta dai gruppi bancari di maggiori dimensioni;
pur eistendo norme che limitino i diritti dei partecipanti, si deve evitare la possibile percezione che la Banca possa essere influenzata dai suoi maggiori azionisti,
è dunque necessario definire con chiarezza i diritti economici dei partecipanti, allineando le norme che regolano la distribuzione degli utili a quelle adottate da altre banche centrali con azionissti privati;
per raggiungere questi obiettivi è necessario calcolare il valore corrente delle quote della Banca, aumentare il valore del capitale della Banca (al momento puramente simbolico), trasferendo una parte di riserve a capitale, attribuire ai partecipanti un flusso futuro di dividendi, il cui valore attuale netto sia pari al valore corrente stimato delle azioni della Banca (ponendo contemporaneamente fine a ogni eventuale pretesa sulle riserve statutarie), e fissare un limite massimo alla quota di capitale detenibile da una singola istituzione o gruppo, stabilendo un intervallo temporale entro il quale cedere obbligatoriamente le quote eccedenti;
la rivalutazione consentirebbe alle banche italiane di avvicinare i requisiti di capitale imposti dal «Nuovo Accordo sui requisiti minimi di capitale» (Basilea II) e richiesti dalle nuove autorità di supervisione europea;
rilevato che in un quadro di finanza pubblica complesso quale è quello attuale ogni riduzione fiscale deve essere operata in modo da avere effetti sulla crescita, stimolare gli investimenti, incentivare le nuove assunzioni,
impegna il Governo:
ad utilizzare le maggiori entrate derivanti dall'imposta straordinaria sulla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia per sostenere le imprese mediante la riduzione della tassazione a loro carico;
a non utilizzare tali maggiori entrate per la copertura di norme che in qualsiasi forma dispongano la riduzione della tassazione sui patrimoni mobiliari e immobiliari.
G/1120/168/5
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, URAS
ACCOLTO
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.10.
G/1120/169/5
ACCOLTO
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.88.
G/1120/170/5
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI, DI BIAGIO, MILO, LEZZI
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»;
premesso che:
il comma 11 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2014 il fondo per i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti74, che è affidata ad associazioni caritatevoli, i quali operano secondo quanto stabilito con il reg. (CE) 1234/2007, cioè il regolamento unico OCM (organizzazione comune di mercato),
impegna il Governo:
ai fini dell'attuazione del citato comma 11, a porre in essere gli opportuni atti normativi volti a stabilire la ripartizione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come segue:
a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto da apposito decreto ministeriale;
b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;
c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti da distribuire. al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale;
a stabilire con apposito decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) di cui sopra.
G/1120/171/5
FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;
premesso che:
l'articolo 7 reca «Misure di carattere sociale»;
con il decreto del Ministero della sanità del 27 agosto 1999, n. 332, è stato emanato il «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica eroga bili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe». Esso individua nel dettaglio le categorie di persone che banno diritto all'assistenza protesica, le prestazioni cbe comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore tariffario e le modalità di erogazione;
l'articolo 11 del decreto summenzionato stabilisce che «Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili»;
considerato che:
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 l'assistenza protesica rientra nei Livelli essenziali di assistenza e dal 1999 il nomenclatore tariffario è in attesa di revisione;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di provvedere alla modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative e a provvedere, altresì, all'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento i riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali.
G/1120/172/5
ACCOLTO
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.222.
G/1120/173/5
DE BIASI, PADUA, GRANAIOLA, MATTESINI, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, SILVESTRO, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO, BROGLIA
ACCOLTO
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.240 (testo 2).
G/1120/174/5
PEZZOPANE, CHIAVAROLI, DE PETRIS
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
la grande distruzione provocata dal terremoto del 6 aprile 2009 rende a tutt'oggi estremamente difficile per il Comune de L'Aquila e i comuni del cratere giungere ad affrontare una fase postemergenziale e di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, in particolare dei centri storici;
le problematlche relative alla ricostruzione, purtroppo, non sono state ancora adeguatamente affrontate attraverso norme di programmazione finanziaria di medio-lungo periodo che permettessero una adeguata programmazione della ricostruzione, tanto che a quattro anni di distanza dal sisma essa stenta ad essere avviata, anche in ragione del mancato stanziamento di risorse finanziarie adeguate a tale fine. A causa di tale mancata programmazione, non è stato possibile rispettare i cronoprogrammi elaborati dai Comuni del cratere d'intesa con il Ministero competente;
pur valutando positivamente le novità introdotte dal decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, che ha quanto meno provveduto al parziale finanziamento della ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 per il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere, recenti stime – confermate anche dal Ministero per la coesione territoriale – confermano che per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati del Comuni dell'Aquila e del cratere sono necessarie, ad oggi, risorse non inferiori a 9 miliardi di euro complessivi;
considerato che:
in sede di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G7.200, con il quale si impegnava, tra l'altro, «a valutare l'opportunità di adottare, entro brevi termini, e comunque nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014, apposite misure finalizzate a consentire lo stanziamento integrale delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi di ricostruzione nei comuni de L'Aquila e del cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009»;
per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, nonché per le altre spese sostenute riguardanti l'assistenza alla popolazione, compresi i rimborsi e le sedi istituzionali, come evidenziato nell'emendamento 9.12 presentato al disegno di legge in esame, sarebbero necessarie ai fini della prosecuzione degli interventi risorse non inferiori a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare al comuni interessati in relazione alle effettive esigenze della ricostruzione, per essere utilizzati o erogati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi;
impegna il Governo:
a prevedere, nel primo provvedimento utile, un programma di finanziamento integrale della ricostruzione nei comuni de L'Aquila e del cratere colpiti dal terremoto, nonché dei danni intervenuti;
nei comuni fuori cratere a causa del sisma del 2009, in particolare destinando a tale scopo le risorse rinvenienti dall'accordo tra Italia e Svizzera per il rientro del capitali detenuti dai contribuenti italiani negli istituti di credito elvetici, per l'ammontare necessario per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 secondo quanto previsto nell'emendamento 9.12.
G/1120/175/5
ACCOLTO
Il Senato,
premesso che,
stante il perdurare della grave crisi economica che ha colpito in modo particolare il nostro Paese, è necessario assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, lo sviluppo e la promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali;
è necessario far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da rendere più competitivo il nostro Paese, al fine di generare ricadute positive sull'economia stessa;
a tale scopo si rende necessario investire più concretamente nell'immagine dell'Italia all'estero;
l'ICE è l'Agenzia deputata alla promozione all'estero delle imprese italiane;
risulta ancora disattesa l'assunzione di 90 vincitori di concorso per ruoli del concorso bandito per integrare gli effettivi a tempo indeterminato dell'ICE
impegna il Governo,
affinché si deroghi ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente e si autorizzi l'ICE ad assumere il personale già da tempo selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria.
G/1120/176/5
D'ALÌ, D'AMBROSIO LETTIERI, CHIAVAROLI
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 11.203.
G/1120/177/5
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 11.209.
G/1120/178/5
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 11.228.
G/1120/179/5
GALIMBERTI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, BOCCA
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 12.78.
G/1120/180/5
NACCARATO, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI
ACCOLTO
La Commissione bilancio del Senato,
considerate le difficoltà che incontra chi intenda intreprendere una attività economica nel nostro Paese;
valutato che altri Paesi che hanno indici di crescita economica superiori a quelli italiani hanno norme che consentono un facile accesso ad ogni attività economica e un controllo ad attività avviata;
preso atto che la crisi economica finisce per penalizzare ancora di più i giovani e atteso che anche le recenti norme sulla srl con capitale ridotto non hanno visto registrare importanti incrementi della imprenditoria giovanile;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ridurre gli oneri a carico di chi voglia iniziare a fare impresa, in particolare ad introdurre disposizioni che prevedano la creazione della Azienda in un giorno, secondo il seguente modello normativo:
è istituita la Carta aziendale, cioè un documento che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendono qualunque attività econonomica, sia nel settore della produzione che in quello dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte delle autorità competenti;
chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuto esclusivamente a dichiarare che l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizio attività, ad un apposito ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti;
qualora gli organi di controllo dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 90 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetto, l'interessato non adegui l'attività medesima alle prescrizioni della Carta.
G/1120/181/5
PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO, COMAROLI
ACCOLTO
Il Senato,
premesso che:
nell'Unione europea a 15 membri la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola utilizzata era di 25,2 ettari. In quella attuale, con 27 membri, tale dimensione è scesa a 22 ettari. Nei 10 nuovi Stati membri la dimensione media si riduce a 18,3 ettari, mentre nei due ultimi Stati aderenti (Romania e Bulgaria) è di 12,6 ettari per azienda;
a livello nazionale, il peso della frammentazione fondiaria è segnato da un'indicativa media di 6,7 ettari, contro i citati 18,3 della media europea. La notevole contrazione dei trasferimenti di terreni agricoli, conseguente alle difficoltà di accesso al credito, e la quasi coincidenza del numero dei trasferimenti nel 2010 con gli ettari trasferiti, mostra la patologica polverizzazione delle unità produttive nel nostro Paese (175.963 atti per l'acquisto di 175.189 ettari);
questi dati rispecchiano la distanza che, anche nei recenti trasferimenti fondiari, separa la dimensione media delle aziende italiane rispetto a quella delle aziende europee;
i trasferimenti possono ritenersi solo in parte rivolti all'accorpamento o all'arrotondamento della superficie aziendale. Dall'esame dei dati relativi al trattamento fiscale applicato alla registrazione delle compravendite dei terreni risulta che solo il 7,3 per cento degli acquirenti ha beneficiato delle agevolazioni riservate agli imprenditori agricoli. Pertanto è evidente che gli atti relativi ai trasferimenti di superfici inferiori ad 1 ettaro possono ritenersi, per una quota prevalente, rappresentativi della progressiva erosione della superficie agricola utilizzabile che viene destinata ad altre fiscalità;
infatti, i dati dell'Agenzia delle entrate per i quali risulta che la media di 3,5 soggetti destinatari dei diritti trasferiti, assieme a una dimensione media di appena 2 ettari dei terreni oggetto degli atti stessi (poco più di mezzo ettaro per destinatario), testimoniano l'alto grado di frammentazione che tuttora connota il mercato fondiario italiano;
la ripartizione degli atti secondo le classi dimensionali dei terreni conferma, due tendenze di fondo: la frammentazione fondiaria e l'erosione della superficie agricola utilizzata; assumono, inoltre, rilievo due ulteriori tendenze, presumibilmente di medio e di più recente periodo quali la polarizzazione delle acquisizioni tra due raggruppamenti quasi paritetici tendenti l'uno alla dimensione media delle aziende italiane e l'altro alla dimensione media delle aziende europee e la progressiva riduzione dei prezzi dei terreni con l'aumentare delle superfici oggetto delle transazioni;
oggi l'accesso alla terra risulta una vera barriera all'entrata per il giovane che vuole intraprendere un'attività agricola. Infatti, a differenza degli altri ostacoli che pure rendono difficoltoso l'accesso dei giovani al settore agricolo, la disponibilità di capitale fondiario non trova adeguati strumenti di agevolazione; l'acquisto della terra diviene un problema ancora maggiore nel caso di giovani che non si insediano in un'azienda familiare ma che provengono da altri settori produttivi o da una formazione agraria; una tipologia questa sempre più interessante ed in crescita;
i giovani che desiderano intraprendere l'attività agricola sono scoraggiati dalle barriere economiche del settore che sconta redditi medi più bassi rispetto ad altri settori risultando poco attrattivo e dalle barriere di mercato quali le difficoltà di accesso al credito, di accesso alla terra e di adeguata formazione del capitale umano;
dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sarebbero state soppresse le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La norma, per fortuna, è stata modificata;
oggi si paga l'1 per cento di imposta catastale fissa, più l'imposta di registro e l'ipotecaria fissa pari a 168 euro l'una. Dal 2014, avremmo avuto un'imposta di registro pari al 9 per cento;
paradossalmente, mentre da una parte si studiano forme agevolate, anche di carattere fiscale, per incrementare l'occupazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella giovanile, l'imprenditore agricolo sarebbe stato privato di un'agevolazione fondamentale per la crescita dimensionale dell'impresa, venendo accomunato a soggetti diversi nei cui confronti è stata addirittura disposta la riduzione dell'imposta;
la soppressione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, peraltro sempre presenti nell'ordinamento nazionale a favore degli imprenditori agricoli professionali, avrebbe avuto un impatto negativo sul ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in agricoltura. Inoltre, la soppressione delle agevolazioni creditizie per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina, imposta dall'Unione europea aveva già inferto un duro colpo alle aziende, in particolare quelle gestite da giovani imprenditori, costretti ad ampliarsi per poter sopravvivere;
considerato inoltre che:
nella generale soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie, a partire dal 1° gennaio 2014, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 del d.lgs. 23/2011, rientrano le agevolazioni previste per gli agricoltori delle zone definite montane dal DPR 601/73, il cui articolo 9 prevede che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate (quindi validi per aziende che già possiedono terreni), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di compendio unico;
tali disposizioni risultano particolarmente gravi soprattutto per le zone definite montane, già largamente compromesse da fenomeni di spopolamento e di abbandono delle coltivazioni,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di promuovere o mantenere i benefici tributari a favore delle zone definite montane di cui al DPR 601/1973 (articolo 9), al fine di scongiurare lo spopolamento dei territori di montagna, all'abbandono dell'attività agricola nelle zone più difficili e orograficamente delicate del territorio nazionale e scongiurare, in definitiva, fenomeni di dissesto idrogeologico correlati alla mancata coltivazione;
a valutare, inoltre, la possibilità di salvaguardare le agevolazioni della piccola proprietà contadina in materia di compendio unico, definito dall'articolo 5-bis del d.Lgs 228/2001 quale estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni, nonché le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
G/1120/182/5
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di stabilità 2014,
imepgna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'accisa sul prezzo al dettaglio dei carburanti nei confronti della categoria di soggetti che svolgono l'attività di agenti e rappresentanti di commercio e di promozione finanziaria.
G/1120/183/5
LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 13.60.
G/1120/184/5
LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO, CHIAVAROLI
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 13.61 (testo 2).
G/1120/185/5
SANTANGELO, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'emendamento 9.1000, presentato dal Governo, modifica l'articolo 9 del disegno di legge in esame, al fine di prevedere l'assegnazione di venti milioni di euro per il triennio 2014-2016 al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture e servizi;
considerato che:
in conseguenza della partecipazione italiana alle missioni in Libia, in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 marzo 2011, anche la Provincia di Trapani, nel 2011, ha dovuto fronteggiare una grave situazione socio-economica. Nel marzo 2011, infatti, sono stati interdetti i voli civili dell'aeroporto di Trapani Birgi e in via del tutto improvvisa, è stata quindi disposta la chiusura del predetto scalo;
l'interdizione di tale scalo aereo ha fortemente penalizzato l'attività civile, e soprattutto condizionato la stessa ragione economica dell'aeroporto e del territorio, che si riconosce in una spiccata destinazione turistica. La Provincia di Trapani ha investito sul citato aeroporto risorse economiche non indifferenti finalizzate proprio ad assicurare nuovi livelli occupazionali,
non potendo permettere che la provincia di Trapani pagasse un prezzo altissimo con il blocco della sua economia legata, negli ultimi anni, principalmente ai flussi turistici e all'indotto che essi hanno determinato, con l'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state adottate misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973;
il comma 1 del citato articolo 4-bis, al fine di adottare le misure di sostegno ai territori danneggiati dalle attività militari, che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, ed in particolare con riferimento all'aeroporto di Trapani "Birgi", prevede che sia destinata la dotazione, per l'importo massimo di 10 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 244 del 2007, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011, delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lett. a), della legge n. 350 del 2003 e successive modificazioni;
in particolare, la norma citata dispone che la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni, e comunque nel limite di 10 milioni di euro, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari ex risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, tra cui rientra di diritto l'aeroporto di Trapani "Birgi";
il successivo comma 2 stabiliva altresì che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro l'ottobre 2011), con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si doveva provvedere all'individuazione degli interventi da realizzare;
rilevato che:
non è mai stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 107 del 2011, in base al quale si sarebbero dovuti individuare gli interventi da attuare in riferimento al comma 1, al fine del sostegno e rilancio dei settori dell'economia delle province interessate dagli ingenti danni conseguenti alle decisioni assunte con la risoluzione dell'ONU n. 1973 del 2011, e quindi a favore della provincia di Trapani;
dagli atti ufficiali della Provincia di Trapani, emerge che il Presidente pro tempore, con note di richiesta, prot. n. 54390/RE del 13/09/2011 e prot. n. 69997/RE del 5/12/2011, aveva richiamato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla convocazione di un tavolo di concertazione con urgenza, come previsto dal citato comma 2 dell'art. 4-bis, con la partecipazione della stessa Provincia, per definire e individuare gli interventi da attuare, e che detto incontro non ha mai avuto luogo,
impegna il Governo a:
a convocare urgentemente un tavolo di concertazione con la Provincia di Trapani per l'individuazione degli interventi da attuare per il sostegno e il rilancio dell'economia locale del territorio trapanese interessato dalle limitazioni imposte da attività operative ex Risoluzione ONU n. 1973, così come previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107.
G/1120/186/5
LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.2000/14.
G/1120/187/5
LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.2000/54.
G/1120/188/5
LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.2000/22.
G/1120/189/5
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO FERRARA
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a verificare le condizioni di attuazione del subemendamento 14.1000/11.
considerato che è necessario incremntare l'impegno dell'Agenda digitale italiana per raggiungere l'nnovazione digitale nella P.A.;
valutata l'importanza delle Infrastrutture abilitanti per la digitalizzazione;
preso atto del percorso già intrapreso che conduce al domicilio digitale per cittadini e imprese, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, alla Sanità digitale (ricette digitali, fascicolo sanitario elettronico, cartelle cliniche digitali);
esaminato il percorso già intrapreso verso la PA digitale (pagamenti elettronici verso la PA, comunicazione telematica degli eventi di nascita e di morte, switch off dei documenti cartacei);
impegna il Governo:
ad istituire il comitato per la Certificazione Digitale che:
provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
ratifica la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonchè di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni;
a definire la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonchè la fattispecie sanzionatorie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministarzione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
G/1120/190/5
La 5a Commissione permanente del Senato,
impegna il Governo:
a precisare che il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, stabilito all'articolo 3, comma 8-bis, è riferito all'intera finalità del citato Fondo, riguardante anche l'internazionalizzazione del sistema produttivo.
G/1120/191/5
La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
l'intervenuto incremento di risorse relative al Fondo per le non autosufficienze;
l'urgenza di potenziare gli interventi di assistenza domiciliare per le persone con disabilità gravi e gravissime oltreché l'assistenza domiciliare indiretta;
impegna il governo
a provvedere alla ripartizione delle risorse in questione alle regioni entro e non oltre il 31 gennaio 2014;
a vincolare le suddette risorse, tramite accordo nell'ambito della conferenza stato-regioni-comuni, al potenziamento della domiciliarietà indiretta, ivi inclusi il riconoscimento e la retribuzione del lavoro di cura del caregiver, nel pieno rispetto della libertà di scelta della persona con disabilità;
a istituire entro il 15 dicembre 2013 un tavolo interministeriale, allargato a regioni ed associazioni, sul potenziamento dell'assistenza domiciliare indiretta nell'ambito di un piano nazionale per le non autosufficienze, da varare entro il 30 giugno 2014, ciò al fine di permettere che su tutto il territorio nazionale sia garantita la libertà di scelta e la copertura economica degli interventi di assistenza che ne conseguono, creando così un'omogeneità da Trieste a Siracusa.
G/1120/192/5
La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
i tagli lineari che negli ultimi anni hanno ripetutamente falciato il fondo per l'editoria hanno messo sull'orlo della chiusura un centinaio di testate, tra quotidiani e periodici, alcune delle quali hanno già chiuso, altre hanno annunciato la cessazione della pubblicazione nelle prossime settimane;
ricordato che, più volte, il Senato – in piena sintonia con l'altro ramo del Parlamento e nella piena convinzione che la qualità, il pluralismo e la completezza dell'informazione costituiscono la misura effettiva della qualità e dello spessore della democrazia – ha sollecitato una maggiore finalizzazione delle risorse pubbliche stanziate a sostegno dell'editoria;
ricordato, inoltre, che in tutti i paesi europei è previsto un sostegno all'editoria indipendente;
tenuto conto dell'assoluta urgenza con la quale occorre operare per evitare la scomparsa di tale e tanta offerta informativa che produrrebbe la cancellazione di oltre 500.000 copie giornaliere, la perdita di oltre 4.000 posti di lavoro tra giornalisti, poligrafici e lavoratori dell'indotto, un colpo durissimo al pluralismo dell'informazione ed una limitazione del diritto dei cittadini ad essere pienamente e correttamente informati;
presa contezza del pesante malessere che, più complessivamente, si registra all'interno del settore e della grande preoccupazione per i rischi della caduta del pluralismo dell'informazione manifestata dalle fasce più accorte della popolazione e dalle massime autorità dello Stato;
per far fronte alla situazione di grave emergenza,
impegna il Governo:
a incrementare le risorse finanziarie da destinare al Fondo editoria per i contributi diretti del fabbisogno necessario alla stabilizzazione del fondo e consentire alle imprese di programmare investimenti e riorganizzazioni.
G/1120/193/5
VACCARI, PANIZZA, BERGER, PALERMO, ZELLER, BONFRISCO, FRAVEZZI, SANGALLI, LANIECE, TONINI, COMAROLI, DIVINA
La 5a Commissione permanente del Senato,
al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni europee, nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastrutturale del Brennero e territori contigui, nel rispetto delle normative europee in materia;
accogliendo le preoccupazioni e le istanze avanzate dai senatori e senatrici firmatari dell'emendamento 4.0.7, espressione di molteplici forze politiche, nonché dalle istituzioni locali coinvolte, e in considerazione del superiore interesse nazionale a mantenere la governance di un corridoio strategico per i collegamenti europei e a garantire il finanziamento e la realizzazione degli investimenti programmati;
impegna il Governo:
1) a valutare gli effetti della costituzione di un unico soggetto concessionario per le reti autostradali in concessione (A22, A4, Autostrada regionale Cispadana, raccordo autostradali FE-Porto Garibaldi, collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo) che, attraverso la stipula di una conversione unitaria tra il MIT, le regioni interessate, i diversi concessionari, e la preventiva verifica della compatibilità della stessa con le norme vincolanti dell'Unione europea, possa divenire punto di riferimento di un processo di aggregazione e razionalizzazione delle concessioni autostradali insistenti nel corridoio del Brennero ed eventualmente in territori contigui;
2) in caso di esito positivo del percorso di valutazione, ad intraprendere tempestivamente le iniziative legislative conseguenti.
G/1120/194/5
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 9.1000/24.
G/1120/195/5
BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, GRANAIOLA, PADUA, MATTESINI, SILVESTRO
ACCOLTO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 9.1000/17.
G/1120/68-bis/5
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,
ricordato come, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 54 del 2013, la sospensione della rata dell'IMU avrebbe operato nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare;
evidenziato che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, e che al fine di assicurare ai Comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta-municipale propria è attribuito ai medesimi Comuni un contributo di circa 2,3 miliardi di euro per l'anno 2013;
valutato che gli enti locali si trovano in grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione 2013, proprio a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificzione del gettito dell'imposta municipale unica, la cui seconda rata, sulle abitazioni principali, dovrebbe essere soppressa, sebbene a poco meno di un mese dalla approvazione definitiva dei bilanci preventivi 2013 ancora non sia stata quantificata con esattezza la relativa compensazione a favore degli enti locali;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere come l'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria relativa alla abitazione principale, di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201 relativo all'esercizio 2013, venga determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.
G/1121/1/6/Tab.2 (Testo 2)
BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
ACCOLTO DAL GOVERNO
La 6a Commissione permanente,
in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 2),
premesso che:
lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2014 (Tabella n. 2), evidenzia che le entrate finali previste per il 2014 dovrebbero registrare un aumento complessivo di 2.839 milioni di euro rispetto al 2013, determinato, al netto dei rimborsi Iva, da un incremento delle entrate tributarie (9.398 milioni di euro), frutto della ripresa economica e delle misure adottate con i provvedimenti adottati dal governo da inizio legislatura, parzialmente compensato da una diminuzione delle entrate extratributarie (– 5.977 milioni di euro) e delle entrate derivanti da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali (– 582 milioni di euro);
rispetto al dato assestato 2013, gran parte delle voci relative all'entrate tributarie, sono in netta crescita. In particolare: il gettito IRPEF e previsto in aumento dello 0,77 per cento (pari a 1.216 miliardi di euro), mentre il gettito Ires in aumento del 5,2 per cento (pari a circa 2.493 miliardi di euro). Le imposte sostitutive sono previste in aumento del 9,1 per cento (circa 833 milioni di euro), mentre per l'IVA vengono indicati maggiori introiti per 4.929 miliardi di euro (+ 5 per cento),
considerato che,
sull'andamento delle entrate incide in misura considerevole l'evasione e l'elusione fiscale, come dimostrano i più recenti dati sul recupero dell'evasione resi noti dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di finanza. L'evasione fiscale è un fenomeno di dimensioni rilevanti che produce una perdita di risorse superiore a 100 miliardi di euro l'anno. Secondo rilevazioni dell'Istat, il valore del sommerso economico e compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del prodotto interno lordo, ovvero tra 255 e 275 miliardi di euro annui), costituendo di per se un ostacolo non solo agli interventi di riforma fiscale e di riduzione della pressione fiscale, ma anche al corretto sviluppo dei mercati e alla equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse categorie di contribuenti;
al conseguimento dell'obiettivo di più equa distribuzione dell'onere fiscale fra i contribuenti possono contribuire azioni più incisive di contrasto all'evasione, all'elusione fiscale e al recupero della base imponibile,
impegna il Governo:
a destinare risorse adeguate al potenziamento dei mezzi, delle strutture, e ove necessario del personale, a disposizione della Guardia di finanza e delle Agenzie fiscali, nella corrente annualità e nelle prossime, indispensabili per assolvere la loro delicata missione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.
G/1120/1/6
BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
ACCOLTO DAL GOVERNO
La 6a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge di stabilita 2014),
premesso che:
l'Irap, l'imposta regionale sulle attività produttive, è stata istituita nell'ambito della riforma della finanza locale con il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, ed entrata in vigore nel 1998 andando a sostituire una serie di altre imposte vigenti;
l'imposta, andando a colpire il reddito al lordo del costo del personale, grava in particolar modo su imprese ad alta intensità di manodopera riducendone la redditività; tuttavia l'Irap svolge la sua funzione sociale finanziando il 40 per cento della spesa sanitaria italiana;
in presenza di una perdita di esercizio, l'imposta rischia di aggravare ulteriormente le condizioni economiche delle imprese e di rallentare la ripresa;
l'Irap ha inciso in maniera più pesante sulle imprese di più piccole dimensioni che, in larga misura, erano esonerate dal pagamento del principale tributo che l'imposta regionale sulle attività produttive e andata a sostituire, ovvero l'Ilor;
proprio nell'ottica delia riduzione delia pressione fiscale, volta alla ripresa economica del Paese, appare prioritario intervenire sull'Irap relativa alla componente lavoro applicata alle imprese di più piccole dimensioni;
in una fase congiunturale come quella cui stiamo vivendo, sarebbe auspicabile intervenire in tale ambito almeno con un innalzamento della deduzione forfettaria dell'Irap,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di provvedere quanta prima ad adottare iniziative normative volte ad innalzare il tetto di deduzione forfetaria dell'Irap applicabile alle imprese di più piccole dimensioni.
G/1120/2/6
BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
ACCOLTO DAL GOVERNO
La 6a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico e pari a 2.840,50;
considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto della diminuzione dei redditi a disposizione delle famiglie e dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni;
considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed al sostegno della famiglia;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di elevare, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.
G/1120/1/7
ACCOLTO
La 7a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), per le parti di competenza,
considerato che l'articolo 17, comma 4, reca disposizioni in materia di crediti di imposta di cui all'elenco n. 2, riducendone in media la percentuale di fruizione fino ad un massimo del 15 per cento;
tenuto conto che tra i crediti di imposta oggetto della norma sono compresi:
– il credito di imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali,
– il credito di imposta sugli esercenti delle sale cinematografiche;
valutato che il credito di imposta sulla musica, di recente introdotto dal decreto-legge n. 91 del 2013 («valore cultura»), è finalizzato alla promozione della musica di giovani talenti e di compositori emergenti ma non ha ancora avuto modo di dispiegare i suoi effetti;
rilevato che il credito di imposta per gli esercenti:
– è una misura orientata a sostenere la programmazione dei film italiani ed europei e dei film d'essai per ragazzi e rappresenta una efficace azione indiretta di contrasto alla preponderanza commerciale della distribuzione di film americani,
– è un intervento a favore dell'esercizio cinematografico che in parte compensa un settore strategico ma sottostimato nel riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS);
ritenuto che l'eventuale riduzione delle percentuali di fruizione di tali crediti di imposta si collocherebbe in controtendenza con le finalità del summenzionato decreto-legge n. 91 del 2013, che ha affermato un'idea di cultura quale leva per la crescita del Paese;
considerato altresì che la determinazione della quota percentuale sarà concretamente definita con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
impegna il Governo a limitare quanto più possibile la riduzione delle percentuali di fruizione per i suddetti crediti di imposta, alla luce delle specificità del settore e degli esigui risparmi di spesa realizzabili da tali voci.
G/1120/1/8 (testo 2)
L'8a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2014,
premesso che:
– nel disegno di legge di stabilità, all'articolo 3, commi da 2 a 5, si sottolinea la necessità di assicurare la sostenibilità della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese, cioè di quei territori nei quali i residenti sono lontani dai centri di offerta di servizi di istruzione, socio sanitari, trasporti;
– le ferrovie locali possono essere fondamentali in questo disegno, soprattutto quelle ferrovie locali e regionali che collegano due o più regioni, per questo è necessario garantire i piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
– l'articolo 4, comma 4, stanzia 500 milioni di euro per l'anno 2014 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di destinare una quota del 10 per cento delle predette risorse di cui all'articolo 4, comma 4, alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 «Linee ferroviarie della Rete secondaria» del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.
G/1120/1/8
L'8a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2014,
premesso che:
– nel disegno di legge di stabilità, all'articolo 3, commi da 2 a 5, si sottolinea la necessità di assicurare la sostenibilità della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese, cioè di quei territori nei quali i residenti sono lontani dai centri di offerta di servizi di istruzione, socio sanitari, trasporti;
– le ferrovie locali possono essere fondamentali in questo disegno, soprattutto quelle ferrovie locali e regionali che collegano due o più regioni, per questo è necessario garantire i piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
– l'articolo 4, comma 4, stanzia 500 milioni di euro per l'anno 2014 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa;
impegna il Governo:
a destinare una quota del 10 per cento delle predette risorse di cui all'articolo 4, comma 4, alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 «Linee ferroviarie della Rete secondaria» del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.
G/1120/2/8
BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
La 8a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2014,
premesso che:
l'attività di vigilanza sul sistema delle concessioni autostradali, e in particolare l'attività di controllo sull'adempimento da parte dei concessionari degli obblighi contemplati dagli atti convenzionali, sul pieno e puntuale rispetto degli impegni previsti dai piani finanziari, è fondamentale per verificare il corretto e trasparente svolgersi del rapporto tra soggetto concedente e concessionario e il pieno raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di interesse generale, propri dell'autorità concedente;
nel nostro Paese, la piena ed effettiva apertura a logiche di mercato del sistema delle concessioni autostradali, in grado di tutelare in primo luogo gli utenti sul versante di un efficace e congruo equilibrio tra le tariffe di pedaggio applicate e la qualità del servizio offerto, è ancora lontano dall'essere realizzato; permane infatti una situazione di stallo del sistema a causa della «lunga durata» delle concessioni in atto e della vischiosità delle relazioni nel tempo costituitesi, intorno a pochissimi operatori;
la mancata apertura del mercato e la debole attività di vigilanza esercitata sul settore delle concessioni autostradali ha favorito l'affermarsi nel corso degli ultimi anni di posizioni di oligopolio che hanno esposto i cittadini-utenti a un meccanismo opaco quanto alla tutela del loro diritto alla mobilità e al pagamento di un prezzo da più parti ritenuto non equo rispetto alla qualità del servizio ricevuto;
l'8a Commissione del Senato, proprio per approfondire le molteplici disfunzioni del sistema delle concessioni autostradali e per addivenire, anche in sede normativa, alla migliore, più trasparente ed efficace funzionalità delle concessioni, nonché per trovare più incisive e appropriate forme di intervento del capitale privato nei programmi di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale di cui il Paese necessità per rilanciare la propria competitività, ha avviato un'inchiesta specifica sul tema delle concessioni. Tale complessa situazione, tuttavia, può essere risolta, nell'interesse delle parti, soltanto attraverso l'avvio di una vera ed efficace attività di vigilanza sul settore;
considerato che,
risulta del tutto incomprensibile, oltreché contraria all'interesse pubblico, la mancata soluzione della questione apertasi con lo scioglimento dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA), al tempo insediato nell'ambito ANAS SpA, istituzionalmente deputato a verificare l'esatto adempimento, da parte delle Società Concessionarie autostradali, degli obblighi previsti dalle convenzioni di concessione e dagli annessi piani economico-finanziari;
la mancata costituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente archiviata per effetto dell'articolo 12, comma 78, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ha lasciato irrisolto e per certi versi aggravato il problema della vigilanza sul settore delle concessioni autostradali e previsto il passaggio in forza della stessa norma, del personale in precedenza addetto all'lVCA da ANAS SpA alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
tale passaggio è avvenuto in data 1º ottobre 2012. Da allora, di fatto, il personale ex IVCA, pari a 120 unità di indubbia qualificazione e spessore professionale, si trova in condizione di sostanziale non utilizzo, in posizione contrattuale non risolta rispetto alla precedente collocazione e alle connesse posizioni giuridica ed economica e sottratto a quelle che dovrebbero essere le funzioni operative proprie;
la stessa Corte dei Conti, nel contesto della «Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS SpA per l'esercizio 2011», nel verbale dell'adunanza del 14 maggio 2013, ha evidenziato gli effetti della mancata adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto per l'inquadramento del personale ex IVCA, trasferito da ANAS SpA al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i conseguenti riflessi negativi sull'operatività della stessa Struttura di vigilanza da attivarsi nell'ambito ministeriale e dopo aver enumerato e specificato le diverse tipologie di attività ispettive svolte da IVCA sulle società concessionarie autostradali, ha sottolineato la sostanziale cessazione di ogni attività ispettiva, a far data dallo ottobre 2012, in ragione dei mancati adempimenti previsti per l'inquadramento del personale nell'ambito della prevista nuova «Struttura» di vigilanza da insediarsi presso il Ministero;
il risultato di questa lunga serie di mancati adempimenti è che, a tutt'oggi, l'attività di vigilanza sul delicatissimo settore delle concessioni autostradali risulta di fatto sospesa, con grave nocumento dei diritti dell'utenza, delle legittime attese professionali del personale trasferito, delle stesse risorse pubbliche messe in gioco nei rapporti convenzionali con le diverse società titolari delle concessioni;
allo scopo di porre rimedio a questa dirompente vacatio, sono stati presentati in Parlamento diversi atti di sindacato ispettivo e proposte normative, finalizzate a riattivare una funzione essenziale per il buon funzionamento della rete autostradale, nonché emendamenti a vari provvedimenti, non accol,ti e trasformati, su proposta del Governo, accettata dal proponente, in ordini del giorno;
il perdurare di una situazione di stallo nel settore delle concessioni autostradali è ingiustificata e lesiva delle prerogative e dei doveri di vigilanza e controllo che le competenti autorità pubbliche sono tenute a svolgere nei confronti dei soggetti privati che gestiscono in concessione così rilevanti servizi di natura pubblica;
impegna il Governo:
a trasferire entro il più breve termine possibile le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali, assegnate alla struttura di vigilanza presso il Ministero, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 e mai operativamente attivata, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
a provvedere al contestuale trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento dell'attività di vigilanza alla medesima Autorità, individuando attraverso il concerto dei Ministeri competenti tanto le unità di personale necessarie, quanto le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento delle funzioni, avendo cura che l'inquadramento del personale sia disciplinato in conformità con i contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione;
a rendere note le tappe di attuazione di quanto previsto dal presente ordine del giorno, al fine di riattivare con la massima urgenza l'indispensabile funzione di vigilanza sulle concessioni autostradali;
a riferire circa gli esiti delle attività ispettive e di vigilanza eventualmente e diversamente svolte dal Ministero sulle stesse concessioni autostradali a decorrere dal 1º ottobre 2012 sino ad oggi.
G/1120/4/8
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
L'8a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2014,
premesso che:
la Commissione Europea ha lanciato nel marzo 2010 la strategia Europa 2020 con l'intento di uscire dalla crisi e di preparare l'economia della UE per le sfide del prossimo decennio;
l'agenda digitale europea è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 e mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Scopo dell'agenda è tracciare la strada per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle TIC e in particolare di internet, che costituisce il supporto essenziale per le attività socioeconomiche;
il settore delle TIC genera direttamente il 5 per cento del Pil europeo e rappresenta un valore di mercato di 660 miliardi l'anno, contribuendo alla crescita complessiva della produttività in misura del 20 per cento del Pii per ciò che concerne la produttività diretta e del 30 per cento per quanto riguarda gli investimenti generati;
la strategia Europa 2020 ha sottolineato l'importanza della diffusione della banda larga per promuovere l'inclusione sociale e la competitività nella UE, ribadendo l'obiettivo di portare a tutti gli europei una connessione superiore ai 30 Mb/s entro il 2020, e al 50 per cento della famiglie una connessione con capacità pari ad almeno 100 Mb/s;
una maggiore diffusione e un uso più efficace delle nuove tecnologie permettono di offrire alle Amministrazione servizi sanitari migliori, trasporti più efficienti, ambiente più pulito, nuove possibilità di comunicazione e un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali;
l'Italia presenta tassi di diffusione della banda larga tra i più bassi in Europa, e circa l'8 per cento della popolazione versa ancora in condizioni di digital divide, ovvero risiede in aree non raggiunte dai servizi di connessione a banda larga. Le zone ancora non coperte da servizi a banda larga sono aree a fallimento di mercato, in cui gli operatori non sono incentivati ad investire per via della scarsa remuneratività dovuta agli alti costi di copertura e agli scarsi ritorni economici;
nella riunione del consiglio europeo del 24 e 25 ottobre scorso si è nuovamente ribadito il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la necessità degli Stati membri di rafforzare gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati con la strategia Europa 2020;
impegna il Governo:
a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, da destinare al finanziamento e alla realizzazione del piano nazionale banda larga in coerenza con l'Agenda Digitale Europea 2020;
a sostenere lo sviluppo del mercato interno digitale, anche mediante un riconoscimento di un ruolo sinergico tra settore pubblico e privato, quale motore di competitività dell'industria digitale nazionale nel mercato europeo e globale.
G/1120/1/9
PIGNEDOLI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI
La 9a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
secondo dati ISTAT, l'agricoltura nel corso dei primi mesi del 2013 ha fatto segnare un aumento del valore aggiunto sia in termini congiunturali (+4,7 per cento) che tendenziali (+0,1 per cento), peraltro accompagnato nello stesso periodo da un aumento delle assunzioni dello 0,7 per cento, in netta controtendenza con l'andamento recessivo del PiI e degli occupati dell'industria e dei servizi;
in particolare, in controtendenza ad altri settori, l'export agroalimentare è cresciuto del 12,6 per cento e vi è il dato indicativo di una domanda crescente sui mercati internazionali del made in Italy agroalimentare, fornito dalla dimensione del «fatturato del falso», stimato in 60 miliardi annui, mentre il calo dei consumi interni per prodotti alimentari nel primo semestre del 2013 ha registrato un meno 6,9 per cento;
al fine di incentivare l'attività di esportazione del settore, è necessario intervenire in modo strutturale sulla capacità organizzativa delle imprese, incentivarne l'aggregazione, incentivare a livello fiscale l'internazionalizzazione e l'export, creare nuove competenze professionali;
l'aumento di esportazione nel settore ha una ricaduta immediata in termini di occupazione giovanile, soprattutto attraverso l'impiego di competenze alte nel campo del marketing e della commercializzazione di livello internazionale;
in tema di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, nel disegno di legge di stabilità si prevede un incremento di 50 milioni per l'anno 2014 del fondo a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, legato a specifici programmi di inserimento nei mercati,
impegna il Governo:
a procedere al rafforzamento degli strumenti a supporto dell'aggregazione tra imprese della filiera agroalimentare, in particolare laddove mirate alla formazione di strutture associative con competenze specifiche per affrontare le sfide dei mercati esteri, anche al fine di ridurre la presenza di un elevato numero di imprese di piccola dimensione che impedisce di rispondere alla domanda in crescita dei mercati esteri sul prodotto italiano agroalimentare;
ad individuare, anche nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica, un soggetto unico di supporto al mondo imprenditoriale italiano che si confronta con l'internazionalizzazione, che abbia infrastrutture leggere e dinamiche e che permetta di far convergere domanda e offerta sui mercati internazionali, evitando dispersioni e sovrapposizioni di funzioni che non aiutano il sistema imprenditoriale italiano a competere;
a procedere alla riorganizzazione, anche nell'ottica della razionalizzazione ed efficientamento nell'uso delle risorse pubbliche, degli strumenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a sostegno del processo di internazionalizzazione;
a procedere, al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese, alla creazione di uno strumento finanziario compartecipato dai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, nonché da capitali provati, quali ad esempio fondi del mondo cooperativo destinati all'innovazione e risorse del sistema bancario;
ad adoperarsi nelle opportune sedi a livello europeo, anche in vista del semestre italiano, al fine di rafforzare gli strumenti europei sia di sostegno all'export sia di protezione del sistema contro le contraffazioni, nonché a facilitare accordi con i paesi emergenti per sistemi di riconoscibilità del prodotto.
G/1120/2/9
La 9a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'agricoltura italiana vive ormai in piena emergenza da troppi anni con bilanci sempre in rosso;
160.000 imprese agricole hanno chiuso la loro attività nell'ultimo decennio, diminuendo del 25 per cento da 634.000 del 2000 a 477.000 del 2010;
la cosiddetta agromafia domina i mercati raggiungendo negli ultimi anni un fatturato di 14 miliardi di euro sempre in crescendo, lucrando sul lavoro dei produttori, imponendo di fatto i prezzi e causando una lievitazione degli stessi con conseguenze negative sia per gli agricoltori sia per i consumatori;
gli alti costi di produzione riguardano gasolio, fertilizzanti, costi previdenziali che risultano i più alti in Europa, costo del denaro, costo della burocrazia;
l'EXPO 2015 è una grande opportunità per le produzioni agroalimentari,
impegna il Governo:
a favorire l'accesso al credito agricolo con l'attivazione di opportuni strumenti, anche attraverso un provvedimento straordinario;
a prevedere adeguata copertura delle agevolazioni fiscali per il carburante destinato al riscaldamento delle serre;
ad adeguare il costo della previdenza agricola alla media europea;
a implementare le risorse finanziarie per l'EXPO 2015;
a predisporre misure di lotta e contrasto alla criminalità organizzata in agricoltura.
G/1120/3/9
PIGNEDOLI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI
La 9a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
nel corso degli ultimi anni, le risorse destinate dallo Stato alle politiche di sostegno delle imprese, della competitività e dell'innovazione del settore agricolo sono state fortemente ridotte, e risultano oggi sproporzionate rispetto alle risorse impiegate per mantenere le strutture amministrative e burocratiche dello stesso Ministero, nonché degli enti da esso vigilati;
la riduzione delle risorse non ha operato nel senso di una vera spending review, capace di eliminare le inefficienze del sistema e allo stesso tempo garantire maggiore efficienza e virtuosità delle risorse impiegate ai fini della crescita del comparto, oggi duramente colpito dalla crisi economica in atto;
rilevato che:
nonostante la proliferazione di enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il settore agroalimentare italiano sconta rilevanti deficit di competitività: si tratta di insufficiente integrazione, innovazione, produttività (in alcuni segmenti), internazionalizzazione (ad eccezione di alcuni settori) ed efficienza nella gestione dei costi;
attualmente, gli enti agricoli di interesse nazionale si occupano di quattro grandi aree di attività, ovvero raccolta e trattamento di informazioni per diverse pubbliche amministrazioni, ricerca (genetica, stime di impatto di patologie insorgenti, agrobioenergie, eccetera); gestione del controllo dei flussi delle risorse di origine Pac e servizi finanziari o di altra consimile natura (venture capital, assicurazioni, trading fondiario);
esistono tuttavia tra gli enti ampie aree di sovrapposizione e duplicazione di attività; ampie criticità relative alla gestione e al patrimonio; assenza di misurazioni di utilità quanto al rapporto tra risorse investite e produzione di elementi di competitività per il settore agroalimentare; una disarmonia istituzionale tra l'assetto nazionale degli enti e competenza regionale in materia agricola;
considerato che:
affinché il settore agricolo possa contribuire per la sua parte alla crescita dell'economia italiana è necessario che, attraverso un vero e proprio piano di sviluppo complessivo del comparto, si recuperi il gap tra potenzialità della domanda e deficit competitivo del sistema imprenditoriale;
la razionalizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrebbe permettere, attraverso la ricomposizione della spesa, una efficiente allocazione delle risorse contribuendo alla crescita dell'intero comparto,
impegna il Governo:
a procedere alla elaborazione di una vera spending review applicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e in particolare, in coerenza con quanto elaborato in sede parlamentare, procedere a elaborare le linee di indirizzo per una vera riforma degli enti vigilati dal medesimo Ministero, finalizzando l'efficientamento delle risorse a politiche di crescita e sviluppo del settore agroalimentare.
G/1120/4/9
La 9a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
il disegno di legge di stabilità 2014 introduce il tributo sui servizi comunali articolato in due componenti: la prima, TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e la seconda, TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
come risulta dalla relazione tecnica governativa i terreni agricoli risultano esclusi dal presupposto impositivo della TASI;
diversamente dall'imposta municipale propria, nella disciplina della TASI, non vengono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992, considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
la TASI, nella sua attuale formulazione, verrebbe a colpire le aree edificabili anche se oggetto di esercizio di attività agricola da parte di soggetti qualificati quali i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali,
impegna il Governo
a prevedere che il presupposto impositivo della TASI non comprenda le aree edificabili su cui persiste l'utilizzazione agricola da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
G/1120/5/9
La 9a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
il disegno di legge di stabilità 2014 introduce il tributo sui servizi comunali articolato in due componenti: la prima, TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e la seconda, TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
come risulta dalla relazione tecnica governativa i terreni agricoli risultano esclusi dal presupposto impositivo della TASI;
diversamente dall'imposta municipale propria, nella disciplina della TASI, non vengono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992, considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
la TASI, nella sua attuale formulazione, verrebbe a colpire le aree edificabili anche se oggetto di esercizio di attività agricola da parte di soggetti qualificati quali i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali,
impegna il Governo
a prevedere che il presupposto impositivo della TASI non comprenda le aree edificabili su cui persiste l'utilizzazione agricola da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
G/1120/6/9
La 9a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
il disegno di legge di stabilità 2014 sostanzialmente reintroduce l'assoggettabilità all'IMU dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali;
secondo i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, il gettito IMU 2012 per i terreni agricoli, al netto delle manovre comunali, è stato di circa 550 milioni di euro;
dai versamenti ad aliquota base, è risultato un maggior gettito, rispetto a quello stimato (406 milioni di euro), di circa 145 milioni di euro;
il carico fiscale per il settore agricolo sta assumendo livelli insostenibili;
al fine di evitare un aggravio di imposizione e nella prospettiva di una revisione della fiscalità patrimoniale agricola, si ritiene necessario un intervento per abolire l'IMU sui fabbricati rurali strumentali e sui terreni agricoli,
impegna il Governo:
ad abolire l'IMU sui fabbricati rurali e sui terreni agricoli;
a rivedere la fiscalità patrimoniale agricola anche attraverso la riconsiderazione delle basi imponibili, dei soggetti passivi ed in materia di esenzioni.
G/1120/7/9
La 9a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
secondo i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, il gettito IMU 2012 per i terreni agricoli, al netto delle manovre comunali, è stato di circa 550 milioni di euro;
dai versamenti ad aliquota base, è risultato un maggior gettito, rispetto a quello stimato (406 milioni di euro), di circa 145 milioni di euro;
l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 prevede l'emanazione, peraltro mai avvenuta, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si deve provvedere alla modifica delle aliquote in modo da garantire che il gettito complessivo non superi gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
al fine di evitare un aggravio di imposizione rispetto al gettito preventivato anche dal 2014 in poi risulta necessario ridurre l'aliquota base per il settore agricolo dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento;
potrebbe risultare opportuno allargare la base imponibile anche rivedendo l'area di esenzione IMU,
impegna il Governo:
a ridurre l'aliquota base per il settore agricolo dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento;
a prevedere, eventualmente, un allargamento della base imponibile IMU.
G/1120/8/9
PIGNEDOLI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI
La 9a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
il Consiglio dei ministri, con delibera del 31 gennaio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2013, n. 29, ha prorogato il termine di approvazione del bilancio 2012 per le società con sede nell'area colpita dagli eventi sismici del maggio 2012;
nelle premesse alla sopra citata delibera si evidenzia «la necessità, tenuto conto dello stato di emergenza, che i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività in uno dei comuni interessati dal sisma [ ... ], in via eccezionale possano approvare il bilancio dell'esercizio in corso alla predetta data entro il termine di 270 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale», fissando pertanto il nuovo termine al 30 settembre 2013;
allo stato attuale, il termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, non risulta più rispondente alle esigenze del settore caseario, soprattutto delle imprese che hanno usufruito di rimborsi assicurativi a parziale copertura dei danni subiti;
la previsione era stata inserita in corso di conversione del citato decreto-legge n. 74 del 2012 stante l'esigenza delle imprese del settore caseario di poter imputare il credito connesso alla concessione dei contributi nei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, da approvare entro il termine del 31 marzo 2013;
considerata la dilatazione dei tempi richiesti per le valutazioni dei danni da parte delle compagnie di assicurazione le aziende casearie danneggiate che hanno sede nelle zone colpite dal sisma del 2012, rischiano di perdere i contributi previsti dalla legge e necessitano urgentemente di un rinvio del termine perentorio previsto dalla legge per la valutazione dei requisiti per la concessione di contributi medesimi;
al fine di garantire la ripresa piena dell'economia delle aree colpite dal sisma, sembra necessario evitare di creare pregiudizio alle imprese che non hanno ancora potuto presentare domanda di contributo ed in particolare a quelle che, avendo una parte dei danni coperti da una propria polizza assicurativa, gravano meno sulla finanza pubblica,
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa necessaria a differire il termine previsto dalla normativa vigente con un nuovo congruo termine, tale da consentire alle imprese casearie colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di poter ottenere i contributi, già stanziati, per i danni subiti.
G/1120/9/9
La 9a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
considerato che:
il settore lattiero-caseario assume una posizione di rilievo nell'ambito del comparto agroalimentare, ed il nostro Paese è il maggiore produttore di formaggi tipici D.O.P. Si tratta di prodotti di alta qualità, frutto di una nobile tradizione, di una sapienza tramandata di generazione in generazione e di una forte capacità innovativa. Il settore lattiero-caseario è la filiera produttiva che più rappresenta l'ossatura del made in Italy di qualità;
premesso che:
il comma 1, lettera b), secondo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, prevede la concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;
la previsione si era resa necessaria stante l'esigenza delle imprese del settore caseario di poter imputare il credito, connesso alla concessione dei contributi, nei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, da approvare entro il termine del 31 marzo 2013;
allo stato attuale il termine previsto dal decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, non risulta più rispondente alle esigenze del settore soprattutto per quelle imprese che hanno usufruito di rimborsi assicurativi a parziale copertura dei danni subiti;
le compagnie di assicurazione hanno richiesto una dilatazione dei tempi per le valutazioni dei danni subiti dalle imprese danneggiate e queste, purtroppo, non sono state in grado di presentare le domande per i danni non coperti da assicurazione entro il 31 marzo 2013, termine previsto dalla disposizione di cui al suddetto comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012;
al fine di non creare pregiudizio per le imprese che non hanno ancora potuto presentare domanda di contributo ed in particolare per quelle che avendo una parte di danni coperti da una polizza assicurativa sono proprio quelle che gravano meno sulla finanza pubblica,
impegna il Governo:
ad emanare i necessari provvedimenti al fine di prevedere uno slittamento del termine previsto dalla norma citata in premessa con uno che consenta alle imprese casearie, colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di ottenere i contributi per i danni subiti, coincidente con la scadenza della gestione commissariale.
G/1120/10/9
SAGGESE, RUTA, RUVOLO, ALBANO, BERTUZZI, ELENA FERRARA, PIGNEDOLI, SCALIA, VALENTINI
La 9a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dispone che la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 debba essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2013 (termine prorogato al 1° gennaio 2014 per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013);
la disposizione, oltre a rendere eccessivamente gravosa l'attività delle numerosissime imprese che trattano questo tipo di prodotti, costituisce un unicum nel panorama della regolamentazione dei prodotti con marchio DOP. Essa, in particolare, rischia di rendere il mercato della mozzarella di bufala DOP un mercato dalle chiare caratteristiche oligopoliste, composto dalle sole aziende in possesso delle capacità economiche per affrontare la costruzione dei nuovi stabilimenti riducendo drammaticamente la concorrenza. Infatti, l'entrata in vigore della disposizione comporterebbe la limitazione dell'accesso al mercato di quasi il 70 per cento delle aziende attualmente operanti;
il rilancio competitivo del settore agroalimentare e l'enorme stimolo che esso può avere sul complesso dell'economia italiana non può che passare attraverso lo snellimento di oneri burocratici ingiustificati e di limitazioni all'attività imprenditoriale non richiesti dalla normativa europea di riferimento,
impegna il Governo:
a garantire le urgenti ed opportune modifiche alla disposizione che impone ai singoli produttori l'obbligo del «doppio stabilimento» al fine di introdurre la mera separazione, all'interno dello stesso stabilimento, delle sole linee di produzione che utilizzano materie prime certificate e provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP, per la produzione della «mozzarella di bufala campana», da quelle degli altri prodotti realizzati dall'azienda con materie prime differenti.
G/1120/1/10
La 10ª Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone tra l'altro, misure in materia di Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego;
RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale e interamente posseduto dall'Ice-Agenzia per la promozione, e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi in formativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'ICE, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle PMI italiane, proponendo soluzioni sempre all'avanguardia nel panorama ICT e ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici;
il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato a Retltalia internazionale Spa nel giugno 2011 e nell'aprile 2012 il portale Made in Italy, un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale e l'International Trade Hub – Italia, un portale sponsorizzato dal «Tavolo strategico nazionale per la Trade Facilitation», che consente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi all'internazionalizzazione;
a seguito della «spending review» il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione della società, al fine di renderla appetibile al mercato;
in relazione alla natura «in house» di RetItalia internazionale Spa e delle limitate risorse rese disponibili alla «Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a Retltalia internazionale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società;
appare ulteriormente opportuno segnalare che nella Tabella C del provvedimento in esame e stato previsto un ulteriore incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'Ice-Agenzia per il triennio 2014-2016;
il Governo si è impegnato in più occasioni, accogliendo diversi ordini del giorno, a definire soluzioni di garanzia nei confronti della suddetta società anche alla luce degli incrementi previsti dalla legge di stabilità 2013, rinnovati dal presente provvedimento, alle risorse dell'Ice- Agenzia It;
il suddetto impegno e stato ulteriormente rinnovato in data 6 agosto 2013 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
appare importante sottolineare che malgrado l'alienazione, RetItalia Internazionale spa continuare a fornire servizi informativi all'Ice-Agenzia attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo sarà pari a euro 15 milioni, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il costo dei lavoratoti della Società;
malgrado le suddette premesse al momento risulta che sia stato già predisposto il bando, che con molta probabilità dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni, finalizzato all'alienazione ad esterni della suddetta società, ma che lo stesso non preveda in alcun modo il rispetto delle garanzie del mantenimento e del rispetto delle professionalità finora maturate, disattendendo di fatto quanto garantito dal Governo:
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre interventi urgenti volti a sospendere il perfezionamento della procedura di alienazione avviata dall'amministrazione al fine di subordinarla alla individuazione di una soluzione di garanzia occupazionale nei confronti dei lavoratori di Retitalia Internazionale SPA.
G/1120/2/10
La 10ª Commissione permanente,
premesso che,
il provvedimento in esame dispone all'articolo 11 opportuni e condivisibili alleggerimenti del blocco del turn over previsto dalle disposizioni vigenti, per determinati comparti come quello afferente alla sicurezza «Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto» manifestando in maniera chiara l'opportunità di procedere ad una modifica sulla normativa in materia di nuove assunzioni qualora vi sia l'esigenza di incrementare l'efficienza del comparto in questione;
appare opportuno ulteriormente evidenziare che all'articolo 9 comma 16 si prevede l'autorizzazione nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge;
in questo scenario si ritiene di dover sottolineare che il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dispone la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, evidenziando una non trascurabile attenzione del Governo verso un rinnovato quanto legittimo coinvolgimento delle professionalità «disattese» delle graduatorie attualmente in stand-by della pubblica amministrazione;
in questo scenario ben si inserisce l'ipotesi di concedere all'Ice-agenzia per la promozione adeguati strumenti finalizzati all'implementazione delle funzionalità dell'Agenzia alla luce dello scenario economico internazionale entro il quale il Paese è chiamato ad operare che si inseriscano nella mission del provvedimento in considerazione della sussistenza – al momento – di una graduatoria di vincitori di concorso valida dall'aprile 2010 che risulta pressoché inutilizzata ed il cui doveroso coinvolgimento potrebbe rappresentare un'ottima ed adeguata premessa per il rinnovamento delle dinamiche di promozione del made in Italy in una congiuntura economica certamente complessa;
un tale orientamento ben si colloca nella cornice tracciata dall'attuale provvedimento che nella tabella C nella missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» ha previsto un incremento di 9 milioni di euro per il capitolo 2530 recante le risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia.
Siffatta configurazione lascia emergere uno scenario in cui le progettualità ed i risultati nel comparto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane siano da massimizzare. Pertanto il progetto dell'implementazione di risorse umane, attingendo da una graduatoria vigente, e da considerarsi in linea con siffatta mission:
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di autorizzare nel provvedimento in titolo, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'Ice-Agenzia per la promozione ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità.
G/1120/3/10
La 10ª Commissione permanente,
premesso che:
l'articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012, «Legge di Stabilità 2013», si poneva a salvaguardia «della quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi» e di garanzia «del rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE», ma e stato modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che ha introdotto misure di carattere temporaneo e non strutturali per la salvaguardia e messa in sicurezza del comparto dei produttori di energia elettrica da bioliquidi;
sebbene sia stato introdotto un supporto temporaneo di due anni a far data dal 1º settembre 2013, attraverso un incremento percentuale dell'incentivo spettante, di contro si assiste ad una riduzione degli incentivi per gli anni successivi, legittimando una disciplina poco armonica e certamente non proporzionale rispetto al riconoscimento iniziale, configurandosi nel contempo come un meccanismo difficilmente sostenibile nel lungo termine dagli operatori del settore, poiché rischia di minare alla radice la sopravvivenza economica del settore produttivo, ne compromette le potenzialità e la capacita di pianificazione degli investimenti e della produttività, con conseguenti e gravi riflessi economici, occupazionali oltre che produttivi per tutto il comparto;
l'articolo 1, comma 364 della legge di stabilità 2013 disponeva invece la rimodulazione degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da bioliquidi, finalizzata all'armonizzazione delle potenzialità degli impianti al rinnovato scenario economico-produttivo ed al mutato quadro normative entro i quali erano chiamati ad operare, senza che da questo derivassero oneri per il bilancio dello Stato e oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica;
appare opportuno segnalare che la modifica di cui in premessa, abrogando una norma entrata in vigore il 1º gennaio 2013, avrebbe un valore retroattivo compromettendo in maniera deleteria la programmazione delle strategie industriali, dei piani di produzione e di approvvigionamento degli operatori del settore che avevano fatto legittimo affidamento sull'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, il cui termine ultimo era fissato per il 30 gennaio 2013;
tale soppressione, oltre a provocare un danno economico e finanziario alle aziende, lasciando tutti gli operatori in una grave impasse operativa che rischia di fatto di decretare la chi usura di buona parte delle giovani e strategiche realtà operative diffuse sul territorio nazionale, reca profili di incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2009128/CE, che impone agli Stati membri di garantire la «stabilita a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili»;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere – nell'ambito del provvedimento in titolo – una modifica a quanto disposto dal comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 al fine di consentire, eventualmente, l'incremento percentuale dell'incentivo spettante previsto dallo stesso comma per un ulteriore anno e a riconoscere all'operatore la facoltà di poter applicare la riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nel restante periodo di incentivazione, al fine di evitare che la riduzione possa compromettere in modo irreparabile l'economicità di impresa con gravi conseguenze sulle potenzialità produttive del settore.
G/1120/4/10
TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, PELINO, GALIMBERTI, AUGELLO, BOCCA, CARIDI, LANGELLA, MESSINA
La 10ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
Premesso che,
negli ultimi anni l'andamento del settore turistico è stato contraddistinto da una crescente difficoltà come dimostra il passaggio del nostro Paese dal primo al quinto posta a livello mondiale per ingressi turistici;
è sempre più urgente una forte iniziativa capace di superare il differenziale competitivo – dovuto anche a cause esterne alle capacità imprenditoriali – rispetto ai nostri maggiori competitori quali Francia e Spagna;
nel corso degli ultimi anni, si è registrata una significativa perdita di quote di mercato anche per effetto delle accentuate carenze di infrastrutture e servizi di mobilità, soprattutto nelle aree del mezzogiorno e nelle isole;
nel settore del turismo vi sono numerosi punti di sofferenza fra i quali emergono in tutta evidenza quelli relativi alla governance, all'insufficienza della promozione turistica, alle difficoltà nella formazione del personale e alla carenza delle strutture;
tutto ciò premesso,
impegna il Governo
a sostenere il settore turistico nazionale con l'introduzione, anche in via sperimentale e previa accordo in sede comunitaria, di un'aliquota IVA più favorevole ed allineata a quella vigente nei maggiori Paesi europei competitori quali Francia e Spagna;
ad adottare iniziative legislative che prevedano, a decorrere dal 1º gennaio 2014, l'applicazione di specifiche detrazioni fiscali di natura permanente per le spese sostenute per l'adeguamento statico, impiantistico, energetico e la riqualificazione funzionale delle strutture turistico-ricettive;
a varare misure, anche di natura sperimentale, finalizzate a ridurre i costi di trasporto, soprattutto per il mezzogiorno e le isole, a favore di operatori che intercettano la domanda estera, incrementano i flussi turistici verso il nostro Paese ed allungano la stagione turistica.
G/1120/5/10
TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, PELINO, GALIMBERTI, AUGELLO, BOCCA, CARIDI, LANGELLA, MESSINA
La 10ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
Premesso che,
il settore delle piccole e medie imprese (PMI) industriali e di servizio, gia sottoposto ai contraccolpi di una delle peggiori congiunture economiche degli ultimi decenni, vede la sua situazione aggravata da un problema di razionamento del credito che sembra aggravarsi di settimana in settimana;
il fenomeno, causato da una lunga serie di fattori finanziari ed economici fra lora strettamente interrelati, alcuni dei quali non governabili a livello nazionale, non appare di facile soluzione considerata la difficile situazione del settore bancario, alle prese con aumento delle sofferenze e delle perdite su crediti, con regole più stringenti sulla valutazione degli attivi di bilancio (EBA) e sulla patrimonializzazione (Basilea 3), e con la necessita di riequilibrare il rapporto fra attivo, passivo e mezzi propri che può avvenire tramite ricapitalizzazioni, molto difficili in questo momento. Tale situazione ha portato ad una drastica riduzione dei volumi di finanziamento all'economia ed in particolare al canale delle piccole e medie imprese;
il razionamento del credito per le PMI avviene in un contesto in cui: il calo della domanda fa scendere fatturati e margini e quindi le possibilità di autofinanziamento delle imprese, specie quelle che non trovano sbocchi sui mercati internazionali, ovvero quelle industriali più piccole e quelle che producono servizi; si allungano i tempi di pagamento fra privati e fra pubblico e privato;
come evidenziato da un serie di segnalazioni che provengono dal mondo dell'impresa, il fenomeno del razionamento non si risolve solo in un innalzamento del costo del credito e in una mancata disponibilità di nuovo credito, ma implica anche una riduzione dei finanziamenti in essere alle imprese, specie quelli legati agli anticipi su fatture e su contratti, essenziali per garantire la gestione quotidiana della tesoreria delle imprese. Il paradosso e che la riduzione in molti casi sembra coinvolgere anche imprese sane, che in effetti sono quelle potenzialmente più in grado di restituire i finanziamenti;
il risultato è una forte accentuazione delle già notevoli difficoltà del mondo produttivo che sta portando un numero elevato e crescente di operatori verso l'uscita dal mercato o al blocco delle attività produttive. Non si tratta del normale processo di eliminazione degli operatori marginali ed inefficienti dal mercato in situazioni di crisi, un meccanismo che, se tenuto entro limiti fisiologici, rafforza nel medio-lungo periodo il sistema economico. Al contrario, si tratta di un processo che sta assumendo proporzioni preoccupanti e che riguarda non solo un gran numero di aziende molto piccole e con pochi capitali propri che, tuttavia, sono capaci di offrire buoni prodotti e buoni servizi e di creare valore ed occupazione. Il processo sta minando anche aziende più grandi e strutturate, capaci di stare sui mercati internazionali e di innovare. Si tratta di un tessuto economico che va dall'artigiano di talento, al produttore competitivo, all'imprenditore agricolo che lavora su filiere di qualità, al negoziante che offre un buon servizio, a molte piccole e medie aziende che fanno forte il made in Italy nel mondo. Organismi sani che rischiano di scomparire per mancanza di liquidità e di credito e per i quail bisogna agire rapidamente.
Preso atto che,
una recente analisi condotta dalla Banca d'Italia su «I confidi e il credito alle piccole imprese durante la crisi» sottolinea come sia stato assai significativo il contributo di questi strumenti nel sostegno all'accesso al credito delle piccole imprese, spesso determinante ai fini della stessa concessione dei finanziamenti;
occorre immettere con urgenza ulteriori risorse nel sistema e riattivare il credito bancario, rafforzando le misure finora adottate, nonché valorizzare e potenziare il ruolo svolto dai consorzi fidi e organismi simili ai fini di una più agevole concessione di finanziamenti in favore delle imprese;
impegna il Governo
ad adottare interventi finalizzati ad ottimizzare e a razionalizzare la filiera del credito, nonché a valorizzare soggetti e strumenti in grado di essere efficienti ed efficaci, verificando innanzitutto quali di questi, a parità di risorse date, garantiscano il migliore effetto leva;
a dare ulteriore sostegno al Fondo centrale di garanzia e a promuovere la centralità di questo strumento per l'accesso al credito delle PMI;
a valorizzare il sistema dei confidi su tutto il territorio nazionale mediante il rafforzamento dei loro patrimoni;
ad intervenire in materia di ritardati pagamenti, rafforzando la normativa di recepimento della direttiva comunitaria in materia, per porre un argine alla corrente crisi di liquidità che le imprese si trovano a fronteggiare a causa di crediti non ancora soddisfatti, sia nei confronti di altri soggetti privati sia nei confronti del pubblico, con conseguenti difficoltà per le stesse nell'adempimento delle loro obbligazioni. In tale contesto, ad affiancare ai termini un sistema sanzionatorio e di riscossione efficace, a protezione soprattutto degli operatori economici «deboli», che permetta l'effettiva applicazione della norma;
a rafforzare il piano di smaltimento dei residui debiti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione avviato con il decreto-legge n. 35 del 2013, al fine di consentire il loro completo pagamento entro il 2014.
G/1120/6/10
TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
La 10ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
Premesso che,
nei Comuni che ospitano i cosiddetti «Siti di interesse nazionale», come definiti ai sensi della legge n. 426 del 1998, insistono impianti industriali, anche di grandi dimensioni, che hanno avuto negli anni ed hanno tuttora un rilevante impatto su tali territori in termini di potenziale inquinamento, di rischio sanitario ed ambientale, nonché di pregiudizio per la stessa qualità della vita;
in tali Comuni nei primi anni di applicazione dell'IMU gli introiti derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D proprio in presenza dei richiamati grandi impianti industriali hanno rappresentato una voce di entrata particolarmente decisiva per i bilanci degli enti;
i commi da 380 a 383 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno innovato, in misura significativa, l'assetto della destinazione del gettito riveniente dall'IMU e, conseguentemente, ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni così come delineati dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, del quale si dispone l'abrogazione di numerose disposizioni;
con lo scopo di assicurare ai comuni il gettito dell'imposta municipale propria, per gli anni 2013 e 2014 viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore delle Stato di cui all'articolo 13, comma 11 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il gettito IMU, pertanto, è integralmente devoluto ai comuni, fatto salvo quello degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento che rimane attribuito allo Stato. Resta, tuttavia, possibile per i comuni innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota ed incassare iI gettito eccedente l'aliquota standard;
solo in una parte minima delle aree SIN richiamate nel corso degli ultimi dieci anni sono state avviate attività di bonifica e risanamento delle aree inquinate e che spesso i Comuni hanno dovuto ricorrere a risorse proprie per promuovere interventi di monitoraggio e controllo delle fonti inquinanti;
a seguito delle modifiche disposte con la legge di stabilità 2013, che hanno riportato allo Stato gli introiti rivenienti dell'imposta in questione riferita agli immobili produttivi e assegnato ai Comuni le risorse rivenienti dagli altri immobili, per gli enti in cui ricadono le aree SIN si è prodotta una decurtazione netta di entrate con gravi conseguenze sull'equilibrio dei bilanci degli stessi;
siamo in presenza di una evidente penalizzazione di comunità che pure hanno subito le conseguenze di insediamenti industriali particolarmente invasivi e, nel contempo, la quasi totale assenza di concrete azioni di bonifica e risanamento ambientale;
tutto ciò premesso,
impegna il Governo:
ad adottare apposite misure volte a prevedere che il gettito dell'imposta riveniente dagli immobili produttivi che ricadono nelle aree classificate «sito di interesse nazionale», ai sensi della legge n. 426 del 1998, sia attribuito almeno per il 50 per cento al Comune sede dei medesimi immobili e che una quota del restante gettito sia destinato a concrete azioni di bonifica e risanamento ambientale nei Comuni sede di tali immobili.
G/1120/7/10
TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, PELINO, GALIMBERTI, AUGELLO, BOCCA, CARIDI, LANGELLA, MESSINA
La 10ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
Premesso che:
la crisi economica e finanziaria internazionale che ormai da diverso tempo investe pesantemente l'economia italiana si sta riflettendo con particolare intensità nelle regioni del Mezzogiorno, dove si registrano evidenti difficoltà nel settore produttivo, significativi e preoccupanti incrementi del tasso di disoccupazione e conseguenti ricadute negative sulle famiglie;
la recessione è solo l'ultimo tassello di una serie di criticità che si sono stratificate nel tempo, fra le quali una burocrazia lenta nella gestione delle risorse pubbliche, infrastrutture scarsamente competitive, una limitata apertura ai mercati esteri e un forte razionamento del credito hanno indebolito il sistema-Mezzogiorno fino quasi a spezzarlo;
il perdurare del divario tra le diverse aree territoriali del Paese e confermato dal dato del PIL per abitante e la perdita di occupazione, pur riguardando tutti i settori, risulta di estrema gravità soprattutto nel comparto industriale. Un sistema imprenditoriale già fragile e diradato, se messo a confronto con quello del Centro-Nord, è stato sottoposto negli ultimi anni a un processo di progressivo smantellamento, costellato da crisi d'impresa molto gravi;
la forte riduzione dell'occupazione non si riflette nel Mezzogiorno in un contemporaneo aumento del tasso di disoccupazione solo per effetto di un patologico incremento dell'area della non attività, dovuto a fenomeni crescenti di «scoraggiamento» che riguardano soprattutto giovani e donne con carichi familiari;
anche con riguardo alle politiche infrastrutturali, le risorse stanziate non risulterebbero sufficienti alla realizzazione e al completamento di infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali necessarie a ridare slancio e allo sviluppo del Mezzogiorno;
considerato che:
nelle Regioni del Meridione si dislocano, sia pure con diversa intensità territoriale, significative agglomerazioni di imprese in almeno dodici settori strategici dell'industria nazionale: siderurgia e metallurgia non ferrosa, chimica di base, industria petrolifera e raffinazione, energia, industria aerospaziale, automotive, ICT, navalmeccanica, cemento e materiali da costruzione, armatoria, porti terminal container. Ad essi si aggiunge la cosiddetta industria leggera del «made in Italy»: agroalimentare, tessile-abbigliamento-calzaturiero, legno e mobilio;
in numerosi ambiti locali si sono affermati centri di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, che risultano essere in base alle recenti valutazioni nell'otto delle migliori d'Italia;
nel corso degli ultimi anni si sono affermati numerosi distretti industriali e agroalimentari del Mezzogiorno che soffrono, in questa fase di crisi, soprattutto per le condizioni del credito;
uno dei principali fattori che determina difficoltà operative alle imprese del mezzogiorno e il conseguente rallentamento della crescita nel Mezzogiorno e rappresentato dallo scarso sviluppo del settore del credito. Alla ridotta diffusione territoriale delle banche e dei confidi, che da sempre sono motivo di scarsa disponibilità di credito per le imprese, si sono aggiunte le difficoltà generate dalla crisi finanziaria mondiale che hanno accentuato la stretta creditizia nei confronti delle imprese, ed in particolare delle PMI dislocate nelle aree del mezzogiorno;
tra gli interventi finora predisposti per garantire maggiore sicurezza e contrasto alle attività criminali nel mezzogiorno non sono ricomprese, seppure richieste dalle principali associazioni imprenditoriali, iniziative di tutela e di sostegno diretto alle imprese, tra le quali facilitazioni concordate con il sistema bancario nell'accesso al credito, il sostegno alla sviluppo dei confidi e misure premiali per coloro che denunciano atti di intimidazione di natura criminale;
ancora oggi i livelli essenziali dei servizi pubblici in molte aree del Mezzogiorno, in primo luogo sicurezza e legalità, servizi alla persona e tutela sociale, istruzione, mobilità e tutela dell'ambiente, risultano carenti e richiedono specifiche politiche di investimenti;
tutto ciò premesso,
impegna il Governo:
ad adattare ulteriori specifiche misure per contrastare la grave crisi occupazionale nel Mezzogiorno, per combattere la precarietà del lavoro ed incentivare l'inclusione dei soggetti oggi esclusi, con particolare riferimento alle donne, agli ultracinquantenni, ai giovani;
a varare un programma di potenziamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza per migliorarne la qualità ed il protagonismo, la legalità e la trasparenza nella gestione delle risorse e delle funzioni e l'appropriatezza degli strumenti regolamentari, per promuovere l'animazione dei mercati locali con particolare riferimento ai servizi pubblici di interesse economico generale;
a predisporre forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno favorendo le connessioni tra imprese del Nord e quelle del Sud, ripristinando il credito di imposta per gli investimenti e promuovendo l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e delle imprese;
a predisporre concreti piani di investimenti pluriennali, con particolare riferimento alle azioni volte a ridurre il «digital divide», da concordare con tutti i concessionari di pubblici servizi, a partire da Ferrovie delle Stato, Anas, Telecom, per corrispondere alle previsioni di legge e cioè per raggiungere una quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno nonché per individuare gli interventi nel settore delle infrastrutture e trasporti di maggiore rilevanza per lo sviluppo del Mezzogiorno;
a varare interventi tesi ad accrescere e migliorare il capitale sociale del Mezzogiorno, in particolare promuovendo investimenti a sostegno dello sviluppo delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati, anche per qualificare tali strutture come luogo di formazione delle nuove classi dirigenti dell'area Euromediterranea;
a garantire un adeguato livello di sicurezza nei territori del Mezzogiorno, sperimentando anche forme di premialità fiscale per le imprese che si espongono a rischi/costi per contrastare i tentativi di inquinamento dell'economia da parte della criminalità;
a varare misure, dotate di adeguate risorse finanziarie, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, in particolare delle PMI e a ridurre il costo del denaro;
a rafforzare la programmazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione garantendo l'effettiva aggiuntività a carica del bilancio delle Stato per il periodo di programmazione 2014-2020, e informando periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.
G/1120/8/10
TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, PELINO, GALIMBERTI, AUGELLO, BOCCA, CARIDI, LANGELLA, MESSINA
La 10ª Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
Premesso che:
in questi anni di perdurante e profonda crisi economica e occupazionale, la «green economy», cioè l'economia legata a produzioni e consumi ambientalmente vantaggiosi e sostenibili, in quasi tutti i Paesi industrializzati si è andata affermando come uno dei terreni più importanti per efficaci politiche anti-cicliche, orientate a sostenere la domanda interna di beni e servizi qualificati e a favorire il rafforzamento della capacità competitiva ed innovativa dei sistemi economici e produttivi anche in vista della ripresa;
l'innovazione scientifica ed tecnologica legata alla «green economy» è un elemento decisivo di competitività per Paesi come il nostro, dal momento che si tratta di un settore d'investimento ad alto contenuto di conoscenza e a basso contenuto di materie prime, che produce un elevato valore aggiunto e crea occupazione qualificata;
il raggiungimento dell'efficienza energetica costituisce inoltre un campo d'incontro particolarmente virtuoso tra politiche industriali e ambientali e obiettivi altrettanto urgenti di interesse generale: la riduzione dei costi energetici per imprese e famiglie, la diminuzione della dipendenza dalle fonti fossili (che per Paesi come l'ltalia rappresentano la principale voce passiva della bilancia commerciale) e la crescita del tasso di innovazione tecnologica;
alcune politiche d'incentivazione hanno data e stanno dando ottimi frutti sia sul fronte ambientale che su quello dello sviluppo e del lavoro, come il credito d'imposta del 65 per cento sulle riqualificazioni energetiche degli edifici o gli incentivi alle energie rinnovabili;
le fonti rinnovabili – dal solare, all'eolico, alle biomasse, alla geotermia e all'idroelettrico – insieme al risparmio e alla efficienza energetica, all'innovazione, alla ricerca e in generale a tutti i settori della «green economy», oltre che rappresentare un importante volano per l'economia, consentirebbero all'ltalia il conseguimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di C02 e renderebbero il nostro Paese più competitivo e più vicino alle esigenze delle persone, delle comunità, dei territori;
autorevoli e recenti studi hanno sottolineato quanto le rinnovabili abbiano assunto nell'economia italiana un ruolo strategico. Complessivamente, si valuta che i benefici netti delle rinnovabili proiettati a vent'anni si concretizzano in maggiore occupazione, mancato import di combustibili fossili, export netto nell'industria e riduzione del prezzo di picco dell'energia: benefici quantificabili in una cifra compresa tra i 400 milioni di euro (studio Irex) e alcuni miliardi di euro;
considerato che:
dalla realizzazione di un sistema di incentivazione compiuto, coerente e stabile dipende anche il futuro del comparto industriale legate alle rinnovabili, che ha avuto negli ultimi anni un rilevante sviluppo nel nostro Paese. In tale ambito, sarebbe necessario, procedere ad una valutazione complessiva delle forme di incentivazione legata ad una accurata ed approfondita valutazione delle ricadute che le stesse hanno sui versante industriale interno;
la politica energetica e intrinsecamente connessa alla politica industriale, e come tale e necessaria stabilire la necessaria correlazione tra le due e soprattutto nel momento della formulazione delle azioni di sostengo allo sviluppo del settore delle fonti rinnovabili, così da accompagnare il sistema di incentivi ad un progetto industriale chiaro, capace di creare valore aggiunto anche in ricerca, sviluppo tecnologico, occupazione,
impegna il Governo:
a definire un sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili coerente, stabile ed equilibrato, in grado di sostenere lo sviluppo dell'industria nazionale, e di garantire la giusta remunerazione degli investimenti effettuati nel settore delle rinnovabili. In tale ambito, ad impostare la questione dell'energia e dei regimi di incentivazione alle fonti rinnovabili nel quadro complessivo di una lungimirante politica industriale per il Paese, così da permettere uno sviluppo equilibrato in grado di garantire crescita sostenibile, sviluppo economico e produttivo, occupazione e competitività delle imprese, nel rispetto dell'ambiente, rilanciando i programmi sul risparmio energetico, sui cielo della combustione e della generazione distribuita, massimizzando i risultati ottenuti anche con l'impiego del solare termodinamico;
a procedere in tempi brevi alla convocazione di una conferenza nazionale sull'energia e l'ambiente, che coinvolga assieme ai Ministri competenti, gli operatori e gli esperti del settore, nonché esponenti della ricerca e del mondo scientifico, che contribuisca ad arricchire e ad aggiornare le strategie per la realizzazione di un sistema di approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile ed economicamente vantaggioso;
a sostenere lo sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione cosiddette «intelligenti», anche con l'impiego delle nuove tecnologie disponibili e coerenti con gli investimenti già effettuati, quali il contatore elettronico presente su tutto il territorio nazionale e a sostenere gli investimenti necessari per recuperare le perdite di rete, anche con l'utilizzo di trasformatori di nuova generazione;
a sostenere lo sviluppo dell'auto elettrica e dei connessi sistemi di accumulazione per valorizzare le produzioni marginali e ridurre le dissipazioni in rete, realizzando con ciò ottimizzazione dell'impiego dell'energia elettrica generata e maggiore efficienza nel sistema di generazione e distribuzione.
G/1120/1/11
MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
L'11a Commissione del Senato,
esaminato il disegno di legge di stabilità 2014;
considerata la norma di cui al comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento, relativamente alla deducibilità ai fini Irap del costo del personale;
ritenuto prioritario ed urgente alleggerire la tassazione per rilanciare l'occupazione e ridare competitività alle imprese italiane;
giudicato, pertanto, opportuno accompagnare il taglio Irap ad interventi sull'Irpef e sulla contribuzione previdenziale, al fine di attuare un concreto abbattimento del cuneo fiscale, che tanto strozza oggigiorno le nostre aziende;
impegna il Governo
a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, in favore delle aziende che nel corso del 2014 incrementeranno la base occupazionale una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, nonché una riduzione percentuale degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza tuttavia effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.
G/1120/2/11
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
L'11a Commissione del Senato,
in sede di esame, per le parti di propria competenza, del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» (AS 1120);
premesso che:
l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca «Misure di carattere sociale» e, in particolare:
il comma 1 prevede uno stanziamento di 600 milioni di euro per il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
il comma 7 prevede il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
considerato che:
l'introduzione della Carta Servizi non costituisce intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale. Peraltro, ulteriori tentativi già attuati di regolare l'apporto economico degli appositi fondi europei tramite il solo utilizzo di carte di acquisto rischiano di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale;
ferma restando la necessità di provvedere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di benefici, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito;
è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;
tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il cosiddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;
misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;
il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;
appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare al lavoratori la certezza dello Stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo;
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.
G/1120/3/11
MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
L'11a Commissione del Senato,
esaminato il disegno di legge di stabilità 2014;
valutati gli stanziamenti destinati agli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del provvedimento, quantificati in 600 milioni di euro per l'anno 2014;
preso atto del perdurare della crisi economica con ricadute negative sulle piccole e medie imprese;
ricordato che le risorse per il 2013 per le medesime finalità son risultate insufficienti nel corso dell'anno, tanto è che il Governo ha dovuto provvedere a rimpinguare il fondo degli ammortizzatori sociali in deroga con più decretazioni d'urgenza;
impegna il Governo
a provvedere, nelle more di attuazione del provvedimento, ad un aumento degli stanziamenti di cui al predetto comma 1 dell'articolo 7 garantendo la copertura dei relativi oneri attraverso interventi di riduzione della spesa pubblica.
G/1120/4/11
MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
L'11a Commissione del Senato,
esaminato il disegno di legge in titolo;
valutata la norma di cui al comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento, che amplia di ulteriori seimila unità la platea dei beneficiari della salvaguardia dagli interventi previdenziali recati dal decreto-legge n. 201 del 2011 e successive integrazioni e modificazioni;
preso atto che restano ancora escluse dalla salvaguardia più di 200 mila persone che oramai da più di due anni si ritrovano senza alcun sostegno reddituale, non percependo alcun stipendio e non potendo accedere alla pensione;
ricordato che il Presidente del Consiglio Letta, nel suo discorso programmatico di insediamento alle Camere, aveva inserito la problematica in oggetto tra gli interventi prioritari;
impegna il Governo
a risolvere definitivamente la questione di tutti i lavoratori cosiddetti «esodati», senza perseverare nelle soluzioni a micro passi che di fatto stanno creando esodati di serie A, di serie B e persino di serie C.
G/1120/5/11
MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
L'11a Commissione del Senato,
esaminato il provvedimento in titolo;
valutate in particolare le disposizioni di più stretta competenza della Commissione Lavoro;
preso atto che il comma 7 dell'articolo 7, concernente la sperimentazione della cosiddetta carta acquisti, estende la platea dei possibili beneficiari ai familiari di cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE;
considerato che il peso della crisi economica è ricaduto tutto sulle famiglie italiane, che hanno subìto una forte contrazione del potere d'acquisto, ritrovandosi in una fase recessiva di reddito disponibile;
esprimendo viva preoccupazione per il rischio che l'ampliamento dei beneficiari della socialcard ai familiari di stranieri non cittadini comunitari possa provocare una nuova ondata di ricongiungimenti familiari, con imprevedibili ma certamente significativi effetti sulla finanza pubblica;
impegna il Governo
a riconsiderare la norma di cui in premessa restringendo il campo di applicazione ai familiari con cittadinanza comunitaria entro il primo grado.
G/1120/6/11
MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
L'11a Commissione del Senato,
esaminato il disegno di legge di stabilità 2014;
preso atto che ai sensi del comma 15 dell'articolo 9 del provvedimento si intende provvedere al rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013;
confrontata la predetta norma con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 12 del disegno di legge, in virtù del quale si introduce un contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati importi;
ritenute le due predette disposizioni in contraddizione, in quanto il nuovo contributo di solidarietà di cui al citato comma 4 sembra essere, come quello già bocciato, progressivo a seconda dell'importo complessivo del trattamento previdenziale percepito dai cosiddetti pensionati d'oro;
impegna il Governo
a valutare attentamente quanto esposto in premessa e percorrere una strada univoca in materia.
G/1120/7/11
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
L'11a Commissione del Senato,
in sede di esame, per le parti di propria competenza, del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» (AS 1120);
premesso che:
l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia previdenziale;
considerato che:
le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'Inps gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (fondo di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all'Istituto postelegrafonici-Ipost); articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);
per poter cumulare, in modo non oneroso, i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione, attualmente è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e il calcolo della prestazione avviene solo con il sistema contributivo (per di più secondo un criterio specifico) e, quindi, in modo penalizzante per chi avrebbe avuto il diritto al calcolo retributivo se gli stessi contributi fossero stati in un unico fondo;
considerato altresì che:
gli oneri che lavoratrici e lavoratori sono costretti a pagare al fine di ottenere la ricongiunzione, e dunque utilizzare i contributi che, comunque, hanno già versato, sono alquanto rilevanti;
in caso di mancato pagamento di tali gravosi oneri, tali lavoratori e lavoratrici sono costretti a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici;
la flessibilità, che degenera spesso in precarietà, induce la maggior parte dei lavoratori a passare dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e a progetto e viceversa, porta spesso ad accumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettano di andare in pensione ed avere perlomeno quello che si è versato,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative che, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, in conseguenza dei quali è sempre più frequente il cambiamento di più attività lavorative e di più datori di lavoro nel corso della vita, consentano di ottenere una completa e gratuita ricostruzione della propria posizione previdenziale senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi.
G/1120/1/12
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA
RITIRATO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dispone all'articolo 22, comma 1, che "Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte" e, all'articolo 18, istituisce il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali quale strumento di programmazione per individuare i principi e gli obiettivi della politica sociale. In particolare al Piano era rimessa anche l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) previsti dall'art. 22;
l'art. 22 non determina però il contenuto effettivo delle prestazioni e di conseguenza non soddisfa l'esigenza di garantire un diritto all'assistenza sociale uniforme in tutto il territorio nazionale. Questo si limita infatti a una mera elencazione generale delle misure e degli interventi, demandando alla pianificazione nazionale e regionale il compito di specificare le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni essenziali. Allo stesso modo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, elaborato sulla base dell'art. 18 della legge n. 328 del 2000, non ha fornito ulteriori dettagli circa la determinazione concreta della tipologia dei servizi e delle prestazioni rientranti nei LIVEAS limitandosi al rinvio di quanto disposto dalla legge 328 del 2000;
considerato che:
a distanza di più di dieci anni dall'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione lo Stato non ha provveduto alla determinazione legislativa dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela dei diritti civili e sociali e le Regioni nel corso degli anni hanno tentato di rimediare a tale inadempienza individuandone autonomamente alcuni, contribuendo però allo stesso tempo a svuotare l'intento egualitario del testo costituzionale.
sostenere che la mancata definizione dei LIVEAS ed il loro relativo finanziamento legittimi le Regioni a legiferare nel modo che più ritengano opportuno significa negare il principio secondo il quale tutti i cittadini dovrebbero godere del diritto all'assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Significa lasciare le autonomie libere di disciplinare le prestazioni, le condizioni di accesso e i relativi costi con l'ovvia conseguenza di realizzare forti disuguaglianze tra le Regioni;
considerato inoltre che
la riduzione delle risorse pubbliche e private destinate ai servizi di welfare sta avendo le maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili e crea pesanti squilibri tra aree del Paese,
impegna il Governo:
a definire i LIVEAS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) e a quantificare le risorse per l'assistenza sociale, in modo da poterle riorganizzare e razionalizzare allo scopo di garantire omogeneità alle prestazioni esigibili a livello nazionale.
G/1120/2/12 (testo 2)
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA
ACCOLTO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazione, con legge n. 189 del 2012, recante "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia" prevede che "Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)";
impegna il Governo:
ad avviare le iniziative per reperire le risorse al fine di procedere all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 189 del 2012.
G/1120/2/12
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA
VEDI TESTO 2
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazione, con legge n. 189 del 2012, recante "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia" prevede che "Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)";
impegna il Governo:
a reperire le risorse al fine di procedere all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 189 del 2012.
G/1120/3/12 (testo 2)
MATURANI, DE BIASI, MATTESINI, DIRINDIN, SILVESTRO, GRANAIOLA, PADUA, BIANCO
ACCOLTO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
negli ultimi decenni i mutamenti sociali e culturali hanno moltiplicato l'eterogeneità delle composizioni familiari. Con l'affermazione della famiglia mononucleare, o addirittura monogenitoriale, sono aumentate le incertezze, le ansie, i sentimenti depressivi seguenti al parto. La coppia genitoriale si trova in condizioni di maggiore solitudine, a questo si aggiunga il numero sempre più elevato di coppie miste e/o immigrate non ancora ben integrate e radicate nel tessuto sociale e che spesso ignorano l'esistenza di una rete di aiuto;
le ricerche sulla maternità in campo psicologico e sociale, hanno da tempo evidenziato la necessità di dare aiuto alle donne, le cui trasformazioni psico-fisiologiche nella gravidanza e nel puerperio provocano in alcune di loro un'elevata vulnerabilità sufficiente a provocare stati di profondo disagio psicologico, disturbi dell'umore o dell'adattamento al ruolo materno di tipo più o meno grave;
a fronte della suddette criticità appare necessario attivare risorse personali e sociali, organizzare servizi e strutture idonee a creare una rete di supporto che possa avvalersi delle sinergie tra privato sociale e pubblico. Per l'attuazione di interventi di prevenzione e di promozione alla genitorialità, sono necessari operatori che affianchino la famiglia nelle situazioni a rischio sempre più diffuse durante la gravidanza, durante il puerperio e nei primi tempi di vita del bambino, offrendo un supporto ambientale di sostegno e di recupero delle competenze familiari, così come anche l'OMS raccomanda in un documento del 1985;
rilevato inoltre che:
a fronte di un disagio sempre più diffuso e con esiti, come riportati dalle cronache, spesso drammatici, spetta al legislatore saper cogliere e interpretare i fenomeni collettivi, per poter poi intervenire con politiche in linea con i cambiamenti familiari e sociali degli ultimi anni,
impegna il Governo:
a prevedere l'attivazione di un tavolo tecnico presso il Ministero della salute per definire linee guida sul percorso salute pre-post partum sia della donna che del nascituro;
ad avviare le iniziative per reperire le risorse necessarie al fine di istituire un servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e a integrare le diverse figure professionali (psicologi, psichiatri, ginecologi, ostetriche) necessarie per la presa in carico globale della paziente, in un'ottica di screening e di prevenzione e tutela della salute delle madri e dei bambini nel post partum, anche valutando l'opportunità di forme di concertazione interistituzionale.
G/1120/3/12
MATURANI, DE BIASI, MATTESINI, DIRINDIN, SILVESTRO, GRANAIOLA, PADUA, BIANCO
VEDI TESTO 2
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
negli ultimi decenni i mutamenti sociali e culturali hanno moltiplicato l'eterogeneità delle composizioni familiari. Con l'affermazione della famiglia mononucleare, o addirittura monogenitoriale, sono aumentate le incertezze, le ansie, i sentimenti depressivi seguenti al parto. La coppia genitoriale si trova in condizioni di maggiore solitudine, a questo si aggiunga il numero sempre più elevato di coppie miste e/o immigrate non ancora ben integrate e radicate nel tessuto sociale e che spesso ignorano l'esistenza di una rete di aiuto;
le ricerche sulla maternità in campo psicologico e sociale, hanno da tempo evidenziato la necessità di dare aiuto alle donne, le cui trasformazioni psico-fisiologiche nella gravidanza e nel puerperio provocano in alcune di loro un'elevata vulnerabilità sufficiente a provocare stati di profondo disagio psicologico, disturbi dell'umore o dell'adattamento al ruolo materno di tipo più o meno grave;
a fronte della suddette criticità appare necessario attivare risorse personali e sociali, organizzare servizi e strutture idonee a creare una rete di supporto che possa avvalersi delle sinergie tra privato sociale e pubblico. Per l'attuazione di interventi di prevenzione e di promozione alla genitorialità, sono necessari operatori che affianchino la famiglia nelle situazioni a rischio sempre più diffuse durante la gravidanza, durante il puerperio e nei primi tempi di vita del bambino, offrendo un supporto ambientale di sostegno e di recupero delle competenze familiari, così come anche l'OMS raccomanda in un documento del 1985;
rilevato inoltre che:
a fronte di un disagio sempre più diffuso e con esiti, come riportati dalle cronache, spesso drammatici, spetta al legislatore saper cogliere e interpretare i fenomeni collettivi, per poter poi intervenire con politiche in linea con i cambiamenti familiari e sociali degli ultimi anni,
impegna il Governo:
a prevedere l'attivazione di un tavolo tecnico presso l'Istituto superiore di sanità per definire linee guida sul percorso salute pre-post partum sia della donna che del nascituro;
a reperire le risorse necessarie al fine di istituire un servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e a integrare le diverse figure professionali (psicologi, psichiatri, ginecologi, ostetriche) necessarie per la presa in carico globale della paziente, in un'ottica di screening e di prevenzione e tutela della salute delle madri e dei bambini nel post partum, anche valutando l'opportunità di forme di concertazione interistituzionale.
G/1120/4/12 (testo 2)
GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, BIANCO, D'AMBROSIO LETTIERI, SILVESTRO, ANITORI, MATURANI, ROMANO
ACCOLTO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
la legge di stabilità ( Tabella E - cap. 7464) introduce uno stanziamento in favore degli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, pari a 100 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni per l'anno 2016, tali risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, al Ministero della salute competono la stipula di accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie;
il comma 2 del citato articolo 5-bis prevede che gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinino anche le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione;
la situazione delle carceri italiane è, com'è generalmente noto, fatiscente anche sul piano della sanità carceraria che, pur essendo di competenza delle regioni necessità di attenzione, risorse e impegno anche da parte del Ministero competente,
impegna il Governo
a sviluppare operazioni di monitoraggio e di vigilanza sulla conformità agli standard di igiene e sicurezza degli ambulatori medici delle strutture carcerarie e sulle condizioni sanitarie delle persone detenute nelle carceri italiane.
G/1120/4/12
GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, BIANCO, D'AMBROSIO LETTIERI, SILVESTRO, ANITORI, MATURANI, ROMANO
VEDI TESTO 2
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
la legge di stabilità ( Tabella E - cap. 7464) introduce uno stanziamento in favore degli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, pari a 100 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni per l'anno 2016, tali risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, al Ministero della salute competono la stipula di accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie;
il comma 2 del citato articolo 5-bis prevede che gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinino anche le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione;
la situazione delle carceri italiane è, com'è generalmente noto, fatiscente anche sul piano della sanità carceraria che, pur essendo di competenza delle regioni necessità di attenzione, risorse e impegno anche da parte del Ministero competente,
impegna il Governo
a rendere gli ambulatori medici nelle strutture carcerarie, conformi agli standard di igiene e sicurezza applicati alle altre strutture della sanità pubblica e a sviluppare operazioni di monitoraggio e di vigilanza sulle condizioni sanitarie delle persone detenute nelle carceri italiane, impegnando per la realizzazione di tali misure almeno il 10 per cento dello stanziamento citato in premessa.
G/1120/5/12 (testo 2)
DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, ZUFFADA, LANIECE, AIELLO, RIZZOTTI, FUCKSIA, SIMEONI, ANITORI, MAURIZIO ROMANI
ACCOLTO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211, prevede, a decorrere dall'anno 2014, l'aumento della compartecipazione alla spesa sanitaria per un importo pari a 2.000 milioni di euro;
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 187 del 16 luglio 2012, ha dichiarato illegittimo l'esercizio da parte dello Stato della potestà regolamentare in materie in cui esso non possiede competenza esclusiva, rendendo così non applicabile l'aumento dei ticket;
la misura di cui al decreto-legge n. 98 del 2011 era diretta ad aumentare le risorse da compartecipazione destinate al finanziamento della sanità, a fronte della quale veniva corrispondentemente disposta una riduzione del livello di finanziamento del Ssn cui contribuisce lo Stato;
il Documento di Economia e Finanza 2013, nel prendere atto della mancata implementazione della manovra originaria, prevede "una revisione al rialzo del tendenziale della spesa sanitaria per un importo di 2.000 milioni", ma non indica chiaramente quale diversa modalità di finanziamento possa essere adottata;
il ddl "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 2014) non contiene gli elementi necessari per verificare la copertura prevista in relazione al mancato introito dei a 2.000 milioni di euro di cui sopra, in particolare non si rileva una variazione del finanziamento cui concorre lo Stato;
il Ministro della salute, in occasione della audizione in Commissione Sanità del Senato, in data 22 ottobre 2013, ha affermato che la legge di stabilità "per la prima volta nell'ultimo decennio non comporterà riduzioni al FSN, con la sola esclusione dell'impatto economico, a partire dal 2015, delle generali misure di contenimento della spesa nel pubblico impiego";
considerato che:
il venir meno delle entrate da compartecipazione per 2.000 milioni di euro comporta, a meno di prevedere una ulteriore riduzione di spesa o un aumento dei disavanzi delle regioni, una riduzione del finanziamento complessivo per il Servizio sanitario nazionale e la conseguente necessità di reperire ulteriori risorse per un corrispondente ammontare,
impegna il Governo
a ripristinare in modo esplicito il livello di "finanziamento cui concorre lo Stato" per il Servizio sanitario nazionale in modo da garantire la copertura del mancato introito derivante dall'applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale.
G/1120/5/12
DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, ZUFFADA, LANIECE, AIELLO, RIZZOTTI, FUCKSIA, SIMEONI, ANITORI
VEDI TESTO 2
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211, prevede, a decorrere dall'anno 2014, l'aumento della compartecipazione alla spesa sanitaria per un importo pari a 2.000 milioni di euro;
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 187 del 16 luglio 2012, ha dichiarato illegittimo l'esercizio da parte dello Stato della potestà regolamentare in materie in cui esso non possiede competenza esclusiva, rendendo così non applicabile l'aumento dei ticket;
la misura di cui al decreto-legge n. 98 del 2011 era diretta ad aumentare le risorse da compartecipazione destinate al finanziamento della sanità, a fronte della quale veniva corrispondentemente disposta una riduzione del livello di finanziamento del Ssn cui contribuisce lo Stato;
il Documento di Economia e Finanza 2013, nel prendere atto della mancata implementazione della manovra originaria, prevede "una revisione al rialzo del tendenziale della spesa sanitaria per un importo di 2.000 milioni", ma non indica chiaramente quale diversa modalità di finanziamento possa essere adottata;
il ddl "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 2014) non contiene gli elementi necessari per verificare la copertura prevista in relazione al mancato introito dei a 2.000 milioni di euro di cui sopra, in particolare non si rileva una variazione del finanziamento cui concorre lo Stato;
il Ministro della salute, in occasione della audizione in Commissione Sanità del Senato, in data 22 ottobre 2013, ha affermato che la legge di stabilità "per la prima volta nell'ultimo decennio non comporterà riduzioni al FSN, con la sola esclusione dell'impatto economico, a partire dal 2015, delle generali misure di contenimento della spesa nel pubblico impiego";
considerato che:
il venir meno delle entrate da compartecipazione per 2.000 milioni di euro comporta, a meno di prevedere una ulteriore riduzione di spesa o un aumento dei disavanzi delle regioni, una riduzione del finanziamento complessivo per il Servizio sanitario nazionale e la conseguente necessità di reperire ulteriori risorse per un corrispondente ammontare,
impegna il Governo
a ripristinare in modo esplicito ed in conformità con quanto dichiarato dal Ministro della salute in data 22 ottobre 2013, il livello di "finanziamento cui concorre lo Stato" per il Servizio sanitario nazionale in modo da garantire la copertura del mancato introito derivante dall'applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale.
G/1120/6/12 (testo 2)
D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, GRANAIOLA, ROMANO, MATURANI, RIZZOTTI, ZUFFADA, FUCKSIA
ACCOLTO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;
la direttiva comunitaria 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico e prevede la possibilità che i medici specializzandi in medicina possano ottenere, durante il periodo di formazione, delle borse di studio;
l'Italia, con legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e modificazioni, ha recepito le citate direttive;
l'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, riconosce il diritto all'erogazione di una borsa di studio in favore dei medici a partire dall'anno accademico 1991-1992;
il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, stabilisce che "All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo; il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti";
l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo recita: "Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. (...) Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione";
Considerato che:
la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati dell'area sanitaria;
per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;
Considerato inoltre, che:
emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità;
i laureati "non medici", al contrario, altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione
Preso atto che:
ad oggi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano;
il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità.
Impegna il Governo:
a valutare la possibilità di promuovere, compatibilmente con i vincoli di bilancio e la normativa comunitaria, l'effettivo riconoscimento ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria del diritto all'erogazione di una borsa di studio e all'applicazione del trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
G/1120/6/12
D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, GRANAIOLA, ROMANO, MATURANI
VEDI TESTO 2
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;
la direttiva comunitaria 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico e prevede la possibilità che i medici specializzandi in medicina possano ottenere, durante il periodo di formazione, delle borse di studio;
l'Italia, con legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e modificazioni, ha recepito le citate direttive;
l'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, riconosce il diritto all'erogazione di una borsa di studio in favore dei medici a partire dall'anno accademico 1991-1992;
il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, stabilisce che "All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo; il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti";
l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo recita: "Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. (...) Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione";
Considerato che:
la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati dell'area sanitaria;
per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;
Considerato inoltre, che:
emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità;
i laureati "non medici", al contrario, altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione
Preso atto che:
ad oggi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano;
il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità.
Impegna il Governo:
a promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria del diritto all'erogazione di una borsa di studio e all'applicazione del trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
G/1120/7/12
D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, LANIECE, DIRINDIN, BIANCO, SILVESTRO, MATURANI, PADUA, GRANAIOLA, ROMANO
ACCOLTO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
la legge n. 38/2010 è la normativa con cui è stato sancito, tra l'altro, il diritto per i pazienti affetti da dolore derivante da patologie cronico-degenerative e oncologiche ad accedere alle cure palliative e che uno dei passaggi attuativi prevede la definizione delle "figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative" (art 5 comma 2) al fine di garantire, per il futuro, un percorso formativo certo ed uniforme per i professionisti;
la rete delle strutture di cure palliative, pubbliche e private, si basa in buona parte su personale medico a tempo determinato, il quale, pur privo del requisito della specializzazione, ha acquisito sul campo elevati livelli di professionalità;
in base alle indagini di Federazione Cure Palliative (Fcp) e della Società Italiana di Cure Palliative (Sicp) emerge che la metà dei medici palliativisti non possiede una delle specialità indicate dalla legge n.38/2010 e un terzo non ha alcuna specialità;
i predetti medici palliativisti rappresentano un riferimento rilevante e non sostituibile in ragione del cospicuo patrimonio di competenze maturato in diversi anni di esperienza sul campo;
si tratta di professionisti che hanno contribuito a fare la storia delle cure palliative italiane, permettendone lo sviluppo in una fase pionieristica e rappresentano una risorsa indispensabile per garantire la prosecuzione delle attività di assistenza ai pazienti affetti da dolore derivante da patologie cronico-degenerative e oncologiche;
in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, è in fase esame la proposta di accordo sull'individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore;
Premesso inoltre, che:
si rende necessario ricercare soluzioni normative idonee a consentire l'accesso alle procedure concorsuali dei professionisti sopra menzionati;
i professionisti a tempo determinato che, allo stato, operano nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate hanno un'esperienza pluriennale nel settore;
Premesso infine, che:
al fine di dare coerente attuazione alle previsioni della L.38/2010 appare necessario incrementare il numero delle figure professionali che operano nell'ambito delle strutture costituenti le reti delle cure palliative al fine di offrire un concreto e valido sostegno ai pazienti che necessitano di terapie del dolore o di cure palliative;
Impegna il Governo
a promuovere ogni iniziativa atta prevedere l'idoneità ad operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate per quei medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, siano in grado di documentare un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative.
G/1120/8/12 (testo 2)
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, AIELLO, LANIECE, MATTESINI, MATURANI, FUCKSIA, RIZZOTTI, ZUFFADA
ACCOLTO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
la legge 29/1994 disciplina la professione di terapista della riabilitazione non vedente;
il disposto della predetta legge è stata resa di fatto inapplicabile, poiché la figura professionale di terapista della riabilitazione non vedente è stata eliminata dal novero delle professioni sanitarie e sostituita con quella di fisioterapista in possesso del relativo diploma universitario dalla Legge 26.2.1999, n. 42 e dalla Legge n. 251/2000;
Inoltre l'art. 4 quater del decreto legge n. 250/2005 (convertito in Legge n. 27/2006), ha poi ribadito che «ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitaria».
Il combinato disposto di queste norme ha, pertanto, lasciato priva della copertura del sistema di collocamento al lavoro una delle figure storicamente più rilevanti per l'inserimento socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti, quale quella del fisioterapista e delle altre figure ad essa equiparate dall'ordinamento.
Considerato che:
I fisioterapisti non vedenti sono professionisti sanitari in grado di praticare la fisioterapia e di elaborare e attuare direttamente interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali.
Impegna il Governo:
a valutare la possibilità di promuovere ogni iniziativa atta a consentire ai fisioterapisti non vedenti l'esercizio della professione sanitaria di riabilitazione;
a valutare la possibilità di prevedere il collocamento obbligatorio dei fisioterapisti non vedenti come già previsto per i terapisti della riabilitazione dalla legge 29/1994.
G/1120/8/12
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, AIELLO, LANIECE, MATTESINI, MATURANI
VEDI TESTO 2
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
la legge 29/1994 disciplina la professione di terapista della riabilitazione non vedente;
il disposto della predetta legge è stata resa di fatto inapplicabile, poiché la figura professionale di terapista della riabilitazione non vedente è stata eliminata dal novero delle professioni sanitarie e sostituita con quella di fisioterapista in possesso del relativo diploma universitario dalla Legge 26.2.1999, n. 42 e dalla Legge n. 251/2000;
Inoltre l'art. 4 quater del decreto legge n. 250/2005 (convertito in Legge n. 27/2006), ha poi ribadito che «ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitaria».
Il combinato disposto di queste norme ha, pertanto, lasciato priva della copertura del sistema di collocamento al lavoro una delle figure storicamente più rilevanti per l'inserimento socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti, quale quella del fisioterapista e delle altre figure ad essa equiparate dall'ordinamento.
Considerato che:
I fisioterapisti non vedenti sono professionisti sanitari in grado di praticare la fisioterapia e di elaborare e attuare direttamente interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali.
Impegna il Governo:
a promuovere ogni iniziativa atta a consentire ai fisioterapisti non vedenti l'esercizio della professione sanitaria di riabilitazione;
a prevedere il collocamento obbligatorio dei fisioterapisti non vedenti come già previsto per i terapisti della riabilitazione nella legge 29/1994.
G/1120/9/12
D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, AIELLO, LANIECE
ACCOLTO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica";
consideratoche il termine del 1° gennaio 2013, previsto dal richiamato art. 15, è stato prorogato prima al 30 giugno 2013 dall'art. 1, c. 388 della legge n. 228 del 2012, e successivamente ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, come consentito dall'art. 1, c. 394 della medesima legge n. 228 del 2012;
considerato che lo schema di decreto interministeriale di cui alla norma sopra riferita, nel corso del precedente Governo è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni ma non ha mai raggiunto la prescritta intesa, in considerazione anche della circostanza che le misure che si intendevano introdurre penalizzavano fortemente tutti gli operatori della filiera del farmaco,
si impegna il Governo ad avviare in tempi rapidi, al fine di rispettare l'imminente termine del 31 dicembre 2013, ogni opportuna iniziativa finalizzata alla ormai irrinviabile adozione del decreto in parola, previo accordo con i rappresentanti della filiera del farmaco e avendo cura contestualmente di ritirare il precedente schema rimasto inattuato.
G/1120/10/12 (testo 2)
D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, BIANCONI, AIELLO, LANIECE, ROMANO, RIZZOTTI, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, ANITORI, ZUFFADA, MATTESINI, MATURANI, FUCKSIA
ACCOLTO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il titolo conseguito non viene riconosciuto in ambito comunitario;
invero, in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, avrebbero dovuto essere oggetto di «adeguata remunerazione» e i relativi titoli avrebbero dovuto essere riconosciuti presso tutti gli Stati membri;
in particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;
il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale perentoria disposizione, tanto è vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE;
solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però (articolo 6, comma 1) tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992;
per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie;
successivamente e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha stabilito, all'articolo 11, l'attribuzione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato;
la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati;
in conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive;
da tale contenzioso hanno iniziato a susseguirsi una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, che delle Corti di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema Corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici e che secondo alcune pronunce sono stati liquidati in oltre 100.000 euro per ciascuno di essi;
peraltro, secondo le più recenti decisioni della Suprema Corte di cassazione la prescrizione è decennale (Sezioni unite, n. 9147 del 17 aprile 2009) e non inizia a decorrere sino a quando il legislatore non adotta un provvedimento legislativo in favore dei predetti medici, esclusi dalle precedenti norme attuative (Terza sezione, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011);
in base a tale ultima evoluzione giurisprudenziale, alla quale le Corti di merito si stanno già adeguando, poiché è prevedibile il sorgere di un imponente carico finanziario per lo Stato, da un lato, appare opportuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specializzazione dal 1983 al 1991 e, dall'altro lato, ridurre il più possibile l'aggravarsi dell'«emorragia» di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti;
Impegna il Governo:
a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la possibilità di prevedere per i medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, la corresponsione, a titolo forfettario, di un importo non inferiore a 13.000 euro per ogni anno di corso, da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.
G/1120/10/12
D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, BIANCONI, AIELLO, LANIECE, ROMANO
VEDI TESTO 2
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il titolo conseguito non viene riconosciuto in ambito comunitario;
invero, in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, avrebbero dovuto essere oggetto di «adeguata remunerazione» e i relativi titoli avrebbero dovuto essere riconosciuti presso tutti gli Stati membri;
in particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;
il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale perentoria disposizione, tanto è vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE;
solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però (articolo 6, comma 1) tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992;
per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie;
successivamente e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha stabilito, all'articolo 11, l'attribuzione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato;
la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati;
in conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive;
da tale contenzioso hanno iniziato a susseguirsi una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, che delle Corti di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema Corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici e che secondo alcune pronunce sono stati liquidati in oltre 100.000 euro per ciascuno di essi;
peraltro, secondo le più recenti decisioni della Suprema Corte di cassazione la prescrizione è decennale (Sezioni unite, n. 9147 del 17 aprile 2009) e non inizia a decorrere sino a quando il legislatore non adotta un provvedimento legislativo in favore dei predetti medici, esclusi dalle precedenti norme attuative (Terza sezione, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011);
in base a tale ultima evoluzione giurisprudenziale, alla quale le Corti di merito si stanno già adeguando, poiché è prevedibile il sorgere di un imponente carico finanziario per lo Stato, da un lato, appare opportuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specializzazione dal 1983 al 1991 e, dall'altro lato, ridurre il più possibile l'aggravarsi dell'«emorragia» di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti;
Impegna il Governo:
a prevedere per i medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, la corresponsione, a titolo forfettario, di un importo non inferiore a 13.000 euro per ogni anno di corso, da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.
G/1120/11/12
ANITORI, BIANCO, DIRINDIN, PADUA, SILVESTRO
ACCOLTO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che
- il carcinoma mammario rappresenta il tumore più frequentemente diagnosticato tra le donne: 41 per cento nella fascia d'età 0-49 anni, 36 per cento nella fascia d'età 50-69 anni e 21 per cento in quella sopra i 70 anni (dati AIRTUM - Associazione Italiana Registri Tumori);
- si stima che nel 2013 verranno diagnosticati in Italia circa 48.000 nuovi casi di carcinomi alla mammella; complessivamente in Italia migliorano anche le percentuali di guarigione: l'87 per cento delle donne è vivo dopo un quinquennio dalla diagnosi;
- i fattori di rischio principali per questa neoplasia sono stati identificati prevalentemente nella storia riproduttiva e familiare, nel profilo ormonale, nelle abitudini di vita, nella dieta alimentare;
- numerosi studi hanno dimostrato come la diagnosi precoce possa ridurre la mortalità da carcinoma mammario e aumentare le opzioni terapeutiche; la diffusione su larga scala dei programmi di screening mammografico, dalla seconda metà degli anni '90, ha contribuito a determinare una riduzione significativa della mortalità specifica.
Considerato che
- le linee-guida per prevenzione, diagnostica e assistenza in oncologia approvate dalla Conferenza Stato-regioni prevedono lo screening mammografico gratuito in età compresa fra i 50 e i 70 anni, con frequenza biennale;
- dai dati sopracitati si evince che le probabilità di sviluppare un carcinoma mammario prima dei 50 anni è superiore a quelli della fascia d'età successiva;
- l'indagine diagnostica andrebbe altresì personalizzata in base ai fattori di rischio individuali e familiari, ed estesa anticipatamente alle donne che vivono nelle aree definite a forte rischio ambientale;
- il tumore al seno rappresenta una vera e propria patologia sociale: oltre all'impatto economico, sia a carico della collettività che del reddito familiare, la malattia della donna colpisce l'intero nucleo familiare, venendo meno il fondamentale ruolo della donna nell'organizzazione della famiglia
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ridefinire in sede di accordo Stato-Regioni linee guida finalizzate a:
valutare l'accesso allo screening mammografico anche alle fasce di età inferiore ai 50 anni sulla base di dati epidemiologici e di valutazione costi-benefici;
prevedere l'estensione alle familiari delle donne portatrici di mutazioni BRCA-1 e/o BRCA-2 delle attività di prevenzione indipendentemente dall'età anagrafica.
G/1120/1/13a
CALEO, MARINELLO, DALLA ZUANNA, BRUNI, ARRIGONI, VACCARI, DE PETRIS, NUGNES
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge all'esame dispone in materia di ambiente e tutela del territorio, prevedendo il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo e stanziando allo scopo 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016;
tale stanziamento di risorse appare quale primo segnale di un'inversione di tendenza rispetto alle problematiche legate alla difesa e prevenzione dal rischio idrogeologico nel nostro Paese in confronto alle ultime leggi di stabilità e bilancio. Un segnale purtroppo ancora troppo timido, tuttavia, rispetto alle reali esigenze di un Paese che, come il nostro, è interessato con frequenza da fenomeni alluvionali, inondazioni e frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdita di vite umane;
anche gli ultimi eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2013 in Toscana, Liguria e Puglia dimostrano che il dissesto idrogeologico continua a determinare gravi perdite di vite umane, la distruzione di interi paesi, di attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, delle reti necessarie per servizi pubblici essenziali, l'inquinamento e la compromissione di equilibri territoriali precari, con costi elevatissimi per il bilancio dello Stato, per la collettività, per l'economia nazionale,
considerato che:
nella seduta del 4 settembre 2013 il Senato ha approvato l'ordine del giorno n. G1 alla mozione n. 1-00138 sui rischi da dissesto idrogeologico, al fine di garantire lo stanziamento di adeguate risorse che con continuità annuale fossero destinate ad interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio e alla realizzazione dei piani di assetto idrogeologico;
la messa in sicurezza del territorio, attraverso interventi di difesa del suolo e tutela delle acque, in funzione di prevenzione e salvaguardia, deve costituire una delle priorità nel nostro Paese, sia in considerazione del fatto che gli interventi per assicurare i soccorsi, per riparare i danni, per le azioni di ripristino hanno sempre comportato oneri a carico dello Stato di gran lunga superiori a quelli che sarebbero necessari per una corretta opera di prevenzione, sia perché le opere necessarie a tale indifferibile opera di protezione della vita umana e delle ricchezze del Paese sarebbero di enorme stimolo alla ripresa occupazionale ed assieme economica, realizzando un modello di sviluppo virtuoso che andrebbe favorito ed incentivato;
il fabbisogno stimato dal Ministero dell'ambiente per la messa in sicurezza complessiva del territorio italiano dal rischio idrogeologico ammonta a circa 40 miliardi di euro, di cui 11 miliardi attengono alle misure più urgenti,
risulta altresì necessario stabilire una graduazione degli interventi da realizzare secondo criteri di priorità condivisi per intervenire tempestivamente nelle aree a più elevato rischio idrogeologico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di innalzare le risorse messe a disposizione in legge di stabilità ai fini del potenziamento degli interventi per la difesa del suolo;
ad assumere le opportune iniziative affinché l'utilizzo delle risorse per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione dal rischio idrogeologico sia escluso dai limiti del patto di stabilità interno, in particolare avendo riguardo alle risorse regionali che ammontano complessivamente a oltre 600 milioni di euro;
ad assumere tutte le opportune iniziative, anche in sede di Unione europea, al fine di favorire l'utilizzo dei fondi strutturali europei per la messa in campo di azioni di contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, e assieme destinando quote del cofinanziamento statale attraverso le risorse del fondo sviluppo e coesione per la realizzazione di un piano complessivo di difesa del suolo che sia da stimolo al rilancio dell'economia italiana attraverso un piano di piccole opere che garantisca altresì la ripresa occupazionale;
ad assumere iniziative volte a far sì che una parte delle risorse finalizzate alla difesa del suolo siano impiegate per la realizzazione di opere di prevenzione dei danni da individuare con uno specifico atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti;
ad assumere tutte le necessarie iniziative che permettano alle autorità di riferimento di completare ed aggiornare la indispensabile pianificazione di settore.
G/1120/1/13
CALEO, MARINELLO, DALLA ZUANNA, BRUNI, ARRIGONI, VACCARI, DE PETRIS, NUGNES
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge all'esame dispone in materia di ambiente e tutela del territorio, prevedendo il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo e stanziando allo scopo 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016;
tale stanziamento di risorse appare quale primo segnale di un'inversione di tendenza rispetto alle problematiche legate alla difesa e prevenzione dal rischio idrogeologico nel nostro Paese in confronto alle ultime leggi di stabilità e bilancio. Un segnale purtroppo ancora troppo timido, tuttavia, rispetto alle reali esigenze di un Paese che, come il nostro, è interessato con frequenza da fenomeni alluvionali, inondazioni e frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdita di vite umane;
anche gli ultimi eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2013 in Toscana, Liguria e Puglia dimostrano che il dissesto idrogeologico continua a determinare gravi perdite di vite umane, la distruzione di interi paesi, di attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, delle reti necessarie per servizi pubblici essenziali, l'inquinamento e la compromissione di equilibri territoriali precari, con costi elevatissimi per il bilancio dello Stato, per la collettività, per l'economia nazionale,
considerato che:
nella seduta del 4 settembre 2013 il Senato ha approvato l'ordine del giorno n. G1 alla mozione n. 1-00138 sui rischi da dissesto idrogeologico, al fine di garantire lo stanziamento di adeguate risorse che con continuità annuale fossero destinate ad interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio e alla realizzazione dei piani di assetto idrogeologico;
la messa in sicurezza del territorio, attraverso interventi di difesa del suolo e tutela delle acque, in funzione di prevenzione e salvaguardia, deve costituire una delle priorità nel nostro Paese, sia in considerazione del fatto che gli interventi per assicurare i soccorsi, per riparare i danni, per le azioni di ripristino hanno sempre comportato oneri a carico dello Stato di gran lunga superiori a quelli che sarebbero necessari per una corretta opera di prevenzione, sia perché le opere necessarie a tale indifferibile opera di protezione della vita umana e delle ricchezze del Paese sarebbero di enorme stimolo alla ripresa occupazionale ed assieme economica, realizzando un modello di sviluppo virtuoso che andrebbe favorito ed incentivato;
il fabbisogno stimato dal Ministero dell'ambiente per la messa in sicurezza complessiva del territorio italiano dal rischio idrogeologico ammonta a circa 40 miliardi di euro, di cui 11 miliardi attengono alle misure più urgenti,
risulta altresì necessario stabilire una graduazione degli interventi da realizzare secondo criteri di priorità condivisi per intervenire tempestivamente nelle aree a più elevato rischio idrogeologico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di innalzare le risorse messe a disposizione in legge di stabilità ai fini del potenziamento degli interventi per la difesa del suolo;
ad assumere le opportune iniziative affinché l'utilizzo delle risorse per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione dal rischio idrogeologico sia escluso dai limiti del patto di stabilità interno, in particolare avendo riguardo alle risorse regionali che ammontano complessivamente a oltre 600 milioni di euro;
ad assumere tutte le opportune iniziative, anche in sede di Unione europea, al fine di favorire l'utilizzo dei fondi strutturali europei per la messa in campo di azioni di contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, e assieme destinando quote del cofinanziamento statale attraverso le risorse del fondo sviluppo e coesione per la realizzazione di un piano complessivo di difesa del suolo che sia da stimolo al rilancio dell'economia italiana attraverso un piano di piccole opere che garantisca altresì la ripresa occupazionale;
ad assumere iniziative volte a far sì che una parte delle risorse finalizzate alla difesa del suolo siano impiegate per la realizzazione di opere di prevenzione dei danni da individuare con uno specifico atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti;
ad assumere tutte le necessarie iniziative che permettano alle autorità di riferimento di completare ed aggiornare la indispensabile pianificazione di settore.
G/1120/2/13
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
al fine di consentire l'ottimizzazione degli interventi previsti nel disegno di legge di stabilità, sarebbe auspicabile individuare ulteriori misure per lo sviluppo e il risparmio energetico e l'efficiente uso delle risorse - tenuto anche conto che il provvedimento in esame prevede misure per lo sviluppo ed interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile - creando le condizioni affinché gli enti locali possano sviluppare programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare massimizzandone l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili per consentire un risparmio di energia con conseguenti risparmi sul bilancio dell'ente proponente,
sarebbe pertanto ipotizzabile intervenire sul Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 57, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge di conversione del 7 agosto 2012, n. 134, al fine di renderlo utilizzabile nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento; in questo modo il Fondo diventa una misura di accelerazione per l'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2007/2013 ed è destinato a diventare uno strumento di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle politiche di contenimento nell'uso delle risorse naturali nell'ambito della priorità "clima ed energia" fissata dalla Commissione europea per la destinazione delle risorse della futura programmazione 2014/2020;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che l'istanza di accesso al fondo, di cui all'articolo 57, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle misure di cui al comma 1, lettera d), possa essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento, al fine di creare le condizioni affinché gli enti locali e le organizzazioni non a scopo di lucro possano sviluppare programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare massimizzando l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili e consentendo un risparmio di energia con positive ricadute sul bilancio dell'ente proponente.
G/1120/2/13a
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
al fine di consentire l'ottimizzazione degli interventi previsti nel disegno di legge di stabilità, sarebbe auspicabile individuare ulteriori misure per lo sviluppo e il risparmio energetico e l'efficiente uso delle risorse - tenuto anche conto che il provvedimento in esame prevede misure per lo sviluppo ed interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile - creando le condizioni affinché gli enti locali possano sviluppare programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare massimizzandone l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili per consentire un risparmio di energia con conseguenti risparmi sul bilancio dell'ente proponente,
sarebbe pertanto ipotizzabile intervenire sul Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 57, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge di conversione del 7 agosto 2012, n. 134, al fine di renderlo utilizzabile nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento; in questo modo il Fondo diventa una misura di accelerazione per l'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2007/2013 ed è destinato a diventare uno strumento di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle politiche di contenimento nell'uso delle risorse naturali nell'ambito della priorità "clima ed energia" fissata dalla Commissione europea per la destinazione delle risorse della futura programmazione 2014/2020;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che l'istanza di accesso al fondo, di cui all'articolo 57, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle misure di cui al comma 1, lettera d), possa essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento, al fine di creare le condizioni affinché gli enti locali e le organizzazioni non a scopo di lucro possano sviluppare programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare massimizzando l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili e consentendo un risparmio di energia con positive ricadute sul bilancio dell'ente proponente.
G/1120/3/13a
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
all'articolo 5 del disegno di legge di stabilità sono previste misure in materia di ambiente e tutela del territorio e, in particolare, al comma 1 sono previsti interventi straordinari per la difesa del suolo;
appare opportuno evidenziare che ancora una volta nei giorni scorsi il territorio nazionale è stato sconvolto da eventi precipitosi che hanno causato ingenti danni e soprattutto vittime;
la Commissione europea nel 2009 ha adottato il Libro Bianco "Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" attraverso il quale ha indirizzato gli Stati membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati membri;
il 21 dicembre 2012, il Ministro dell'ambiente pro tempore presentò al CIPE una proposta di delibera recante le linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio;
secondo quanto è dato sapere in riferimento alla suddetta proposta di delibera è stato programmato l'avvio di una rapida consultazione pubblica sugli "elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici";
l'avvicendamento della nuova legislatura non ha consentito il prosieguo della suddetta progettualità;
appare presumibile che se la suddetta consultazione pubblica fosse stata svolta entro l'estate avrebbe permesso ai soggetti competenti di predisporre proposte concrete ed attuabili per finanziare il programma nell'ambito della legge di stabilità 2014,
impegna il Governo:
a stanziare adeguate risorse volte al finanziamento del programma in premessa al fine di dare seguito alla proposta di delibera presentata al CIPE nel dicembre 2012.
G/1120/3/13
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
all'articolo 5 del disegno di legge di stabilità sono previste misure in materia di ambiente e tutela del territorio e, in particolare, al comma 1 sono previsti interventi straordinari per la difesa del suolo;
appare opportuno evidenziare che ancora una volta nei giorni scorsi il territorio nazionale è stato sconvolto da eventi precipitosi che hanno causato ingenti danni e soprattutto vittime;
la Commissione europea nel 2009 ha adottato il Libro Bianco "Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" attraverso il quale ha indirizzato gli Stati membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati membri;
il 21 dicembre 2012, il Ministro dell'ambiente pro tempore presentò al CIPE una proposta di delibera recante le linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio;
secondo quanto è dato sapere in riferimento alla suddetta proposta di delibera è stato programmato l'avvio di una rapida consultazione pubblica sugli "elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici";
l'avvicendamento della nuova legislatura non ha consentito il prosieguo della suddetta progettualità;
appare presumibile che se la suddetta consultazione pubblica fosse stata svolta entro l'estate avrebbe permesso ai soggetti competenti di predisporre proposte concrete ed attuabili per finanziare il programma nell'ambito della legge di stabilità 2014,
impegna il Governo:
a stanziare adeguate risorse volte al finanziamento del programma in premessa al fine di dare seguito alla proposta di delibera presentata al CIPE nel dicembre 2012.
G/1120/4/13a (testo 2)
CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
sottolineata la permanente fragilità del contesto idrogeologico nazionale, confermata anche in questi giorni dai gravi danni determinati dalle precipitazioni autunnali;
tenuto altresì conto della significativa sismicità del territorio del Paese, che talvolta determina drammatiche emergenze civili;
sottolineato inoltre che si moltiplicano purtroppo gli eventi calamitosi provocati dall'uomo, non ultimo il disastro della nave da crociera Costa Concordia, naufragata sugli scogli dell'Isola del Giglio e successivamente al centro di un complesso programma di recupero del relitto, finalizzato peraltro alla sua demolizione;
considerato che la Protezione civile è destinata a svolgere un ruolo di primo piano anche nella gestione dei flussi di migranti che tentano di raggiungere il territorio dei maggiori Paesi europei sbarcando a Lampedusa ed in altre località del Meridione italiano,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di potenziare la Protezione civile con stanziamenti, provvidenze ed un riassetto della funzione da perfezionare, prima che ulteriori disastri naturali o indotti dall'incauta azione dell'uomo facciano emergere i limiti delle attuali risorse a disposizione di questo delicato servizio.
G/1120/4/13 (testo 2)
CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
sottolineata la permanente fragilità del contesto idrogeologico nazionale, confermata anche in questi giorni dai gravi danni determinati dalle precipitazioni autunnali;
tenuto altresì conto della significativa sismicità del territorio del Paese, che talvolta determina drammatiche emergenze civili;
sottolineato inoltre che si moltiplicano purtroppo gli eventi calamitosi provocati dall'uomo, non ultimo il disastro della nave da crociera Costa Concordia, naufragata sugli scogli dell'Isola del Giglio e successivamente al centro di un complesso programma di recupero del relitto, finalizzato peraltro alla sua demolizione;
considerato che la Protezione civile è destinata a svolgere un ruolo di primo piano anche nella gestione dei flussi di migranti che tentano di raggiungere il territorio dei maggiori Paesi europei sbarcando a Lampedusa ed in altre località del Meridione italiano,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di potenziare la Protezione civile con stanziamenti, provvidenze ed un riassetto della funzione da perfezionare, prima che ulteriori disastri naturali o indotti dall'incauta azione dell'uomo facciano emergere i limiti delle attuali risorse a disposizione di questo delicato servizio.
G/1120/4/13a
CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
sottolineata la permanente fragilità del contesto idrogeologico nazionale, confermata anche in questi giorni dai gravi danni determinati dalle precipitazioni autunnali;
tenuto altresì conto della significativa sismicità del territorio del Paese, che talvolta determina drammatiche emergenze civili;
sottolineato inoltre che si moltiplicano purtroppo gli eventi calamitosi provocati dall'uomo, non ultimo il disastro della nave da crociera Costa Concordia, naufragata sugli scogli dell'Isola del Giglio e successivamente al centro di un complesso programma di recupero del relitto, finalizzato peraltro alla sua demolizione;
considerato che la Protezione civile è destinata a svolgere un ruolo di primo piano anche nella gestione dei flussi di migranti che tentano di raggiungere il territorio dei maggiori Paesi europei sbarcando a Lampedusa ed in altre località del Meridione italiano,
impegna il Governo:
a potenziare la Protezione civile con stanziamenti, provvidenze ed un riassetto delle funzioni da perfezionare prima che ulteriori disastri naturali o indotti dall'incauta azione dell'uomo facciano emergere i limiti delle attuali risorse a disposizione di questo delicato servizio.
G/1120/4/13
CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
sottolineata la permanente fragilità del contesto idrogeologico nazionale, confermata anche in questi giorni dai gravi danni determinati dalle precipitazioni autunnali;
tenuto altresì conto della significativa sismicità del territorio del Paese, che talvolta determina drammatiche emergenze civili;
sottolineato inoltre che si moltiplicano purtroppo gli eventi calamitosi provocati dall'uomo, non ultimo il disastro della nave da crociera Costa Concordia, naufragata sugli scogli dell'Isola del Giglio e successivamente al centro di un complesso programma di recupero del relitto, finalizzato peraltro alla sua demolizione;
considerato che la Protezione civile è destinata a svolgere un ruolo di primo piano anche nella gestione dei flussi di migranti che tentano di raggiungere il territorio dei maggiori Paesi europei sbarcando a Lampedusa ed in altre località del Meridione italiano,
impegna il Governo:
a potenziare la Protezione civile con stanziamenti, provvidenze ed un riassetto delle funzioni da perfezionare prima che ulteriori disastri naturali o indotti dall'incauta azione dell'uomo facciano emergere i limiti delle attuali risorse a disposizione di questo delicato servizio.
G/1120/6/13 (testo 2)
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
l'articolo 3, comma 7, del disegno di legge in esame reca misure per assicurare al Fondo di crescita sostenibile un incremento di 100 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad Europa 2000;
il concetto di sostenibilità non può più essere trattato come un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri ministeri e che in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure, non si possa prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui possa essere applicato;
considerato che:
l'approccio ai trasporti, ai fini della sostenibilità ambientale deve muoversi su tre direzioni:
da un lato si devono disincentivare i mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio. Questo va fatto medainte un meccanismo fiscale punitivo che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione passano per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 chilometri orari;
come seconda linea di azione si deve disincentivare, o meglio cessare l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse. Troppe linee ferroviarie sono sottoutilizzate e troppi carri merci viaggiano vuoti. Tutto questo passa attraverso un finanziamento volto al miglioramento infrastrutturale ferroviario;
trasferimento dell'incentivazione del trasporto su gomma ai seguenti interventi:
investimento sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) ai fini di elevare la velocità di percorrenza in modo da consentire l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;
costituzione di piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;
occorre inoltre definire una linea di interventi propositivi volti ai seguenti obiettivi:
incentivazione del car pooling e car sharing solo con veicoli elettrici;
Predisposizione diffusa di zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico;
predisposizione di aree per il cambio al volo del pacco batterie;
predisposizione di un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;
incentivazione alla ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di impostare una politica di disincentivazione dell'uso di mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio; mediante un meccanismo fiscale penalizzante che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione dovranno passare per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 km/h;
a valutare l'opportunità di ridurre progressivamente nell'arco di 5 anni l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse, annullando al termine del suddetto periodo tutti gli sgravi fiscali sul gasolio attualmente previsti;
ad investire sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) al fine di elevare la velocità di percorrenza consentendo così l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;
a costituire piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;
ad incentivare il car pooling e car sharing effettuato solo con veicoli elettrici, predisponendo anche zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico e aree per il cambio al volo del pacco batterie;
a predisporre un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;
a incentivare la ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio.
G/1120/6/13a (testo 2)
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
l'articolo 3, comma 7, del disegno di legge in esame reca misure per assicurare al Fondo di crescita sostenibile un incremento di 100 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad Europa 2000;
il concetto di sostenibilità non può più essere trattato come un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri ministeri e che in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure, non si possa prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui possa essere applicato;
considerato che:
l'approccio ai trasporti, ai fini della sostenibilità ambientale deve muoversi su tre direzioni:
da un lato si devono disincentivare i mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio. Questo va fatto medainte un meccanismo fiscale punitivo che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione passano per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 chilometri orari;
come seconda linea di azione si deve disincentivare, o meglio cessare l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse. Troppe linee ferroviarie sono sottoutilizzate e troppi carri merci viaggiano vuoti. Tutto questo passa attraverso un finanziamento volto al miglioramento infrastrutturale ferroviario;
trasferimento dell'incentivazione del trasporto su gomma ai seguenti interventi:
investimento sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) ai fini di elevare la velocità di percorrenza in modo da consentire l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;
costituzione di piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;
occorre inoltre definire una linea di interventi propositivi volti ai seguenti obiettivi:
incentivazione del car pooling e car sharing solo con veicoli elettrici;
Predisposizione diffusa di zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico;
predisposizione di aree per il cambio al volo del pacco batterie;
predisposizione di un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;
incentivazione alla ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di impostare una politica di disincentivazione dell'uso di mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio; mediante un meccanismo fiscale penalizzante che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione dovranno passare per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 km/h;
a valutare l'opportunità di ridurre progressivamente nell'arco di 5 anni l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse, annullando al termine del suddetto periodo tutti gli sgravi fiscali sul gasolio attualmente previsti;
ad investire sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) al fine di elevare la velocità di percorrenza consentendo così l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;
a costituire piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;
ad incentivare il car pooling e car sharing effettuato solo con veicoli elettrici, predisponendo anche zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico e aree per il cambio al volo del pacco batterie;
a predisporre un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;
a incentivare la ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio.
G/1120/6/13
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
l'articolo 3, comma 7, del disegno di legge in esame reca misure per assicurare al Fondo di crescita sostenibile un incremento di 100 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad Europa 2000;
il concetto di sostenibilità non può più essere trattato come un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri ministeri e che in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure, non si possa prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui possa essere applicato;
considerato che:
l'approccio ai trasporti, ai fini della sostenibilità ambientale deve muoversi su tre direzioni:
da un lato si devono disincentivare i mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio. Questo va fatto medainte un meccanismo fiscale punitivo che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione passano per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 chilometri orari;
come seconda linea di azione si deve disincentivare, o meglio cessare l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse. Troppe linee ferroviarie sono sottoutilizzate e troppi carri merci viaggiano vuoti. Tutto questo passa attraverso un finanziamento volto al miglioramento infrastrutturale ferroviario;
trasferimento dell'incentivazione del trasporto su gomma ai seguenti interventi:
investimento sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) ai fini di elevare la velocità di percorrenza in modo da consentire l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;
costituzione di piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;
occorre inoltre definire una linea di interventi propositivi volti ai seguenti obiettivi:
incentivazione del car pooling e car sharing solo con veicoli elettrici;
Predisposizione diffusa di zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico;
predisposizione di aree per il cambio al volo del pacco batterie;
predisposizione di un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;
incentivazione alla ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio;
impegna il Governo:
ad impostare una politica di disincentivazione dell'uso di mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio; mediante un meccanismo fiscale penalizzante che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione dovranno passare per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 km/h;
a ridurre progressivamente nell'arco di 5 anni l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse, annullando al termine del suddetto periodo tutti gli sgravi fiscali sul gasolio attualmente previsti;
ad investire sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) al fine di elevare la velocità di percorrenza consentendo così l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;
a costituire piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;
ad incentivare il car pooling e car sharing effettuato solo con veicoli elettrici, predisponendo anche zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico e aree per il cambio al volo del pacco batterie;
a predisporre un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;
a incentivare la ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio.
G/1120/6/13a
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
l'articolo 3, comma 7, del disegno di legge in esame reca misure per assicurare al Fondo di crescita sostenibile un incremento di 100 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad Europa 2000;
il concetto di sostenibilità non può più essere trattato come un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri ministeri e che in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure, non si possa prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui possa essere applicato;
considerato che:
l'approccio ai trasporti, ai fini della sostenibilità ambientale deve muoversi su tre direzioni:
da un lato si devono disincentivare i mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio. Questo va fatto medainte un meccanismo fiscale punitivo che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione passano per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 chilometri orari;
come seconda linea di azione si deve disincentivare, o meglio cessare l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse. Troppe linee ferroviarie sono sottoutilizzate e troppi carri merci viaggiano vuoti. Tutto questo passa attraverso un finanziamento volto al miglioramento infrastrutturale ferroviario;
trasferimento dell'incentivazione del trasporto su gomma ai seguenti interventi:
investimento sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) ai fini di elevare la velocità di percorrenza in modo da consentire l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;
costituzione di piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;
occorre inoltre definire una linea di interventi propositivi volti ai seguenti obiettivi:
incentivazione del car pooling e car sharing solo con veicoli elettrici;
Predisposizione diffusa di zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico;
predisposizione di aree per il cambio al volo del pacco batterie;
predisposizione di un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;
incentivazione alla ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio;
impegna il Governo:
ad impostare una politica di disincentivazione dell'uso di mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio; mediante un meccanismo fiscale penalizzante che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione dovranno passare per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 km/h;
a ridurre progressivamente nell'arco di 5 anni l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse, annullando al termine del suddetto periodo tutti gli sgravi fiscali sul gasolio attualmente previsti;
ad investire sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) al fine di elevare la velocità di percorrenza consentendo così l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;
a costituire piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;
ad incentivare il car pooling e car sharing effettuato solo con veicoli elettrici, predisponendo anche zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico e aree per il cambio al volo del pacco batterie;
a predisporre un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;
a incentivare la ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio.
G/1120/7/13
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
il Fondo di crescita sostenibile, di cui all'articolo 3, comma 7, cui è riservato un incremento di 100 milioni di euro nel 2014 e cinquanta milioni di euro nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad Europa 2000;
il concetto di sostenibilità non può più essere trattato in un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri ministeri e che in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure, non si può più prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui possa essere applicato;
in assenza di un indirizzo di uno sviluppo complessivo del Paese, finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale, con una visione proiettata su una scala temporale più consona alla rimodulazione della crescita, non si potrà mai determinare la necessaria riduzione dell'impronta ecologica complessiva;
la realizzazione di questo principio comporta un ripensamento del concetto stesso di crescita, che non può più identificarsi solo con l'aumento della produzione dei beni materiali e dei consumi;
per decenni, in ossequio all'idolo della crescita, l'ambiente è stato saccheggiato, impoverito, inquinato;
per valutare la ricchezza generata nella società abbiamo utilizzato e continuiamo ad utilizzare il PIL (Prodotto Interno Lordo), che dà conto del valore aggiunto ma non di quello negativo, ossia di quello sottratto in termini di risorse naturali;
continuare con gli stessi trend senza tener conto delle «esigenze» ambientali, vuol dire continuare ad accentuare i problemi di input e di output: distruzione di risorse, inquinamento e rifiuti;
troppo spesso ciò provoca diseconomie e costi assai maggiori di quelli che si sarebbero sostenuti prevenendo in anticipo piuttosto che intervenendo a disastro avvenuto;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di approntare un Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile, complessivo ed unitario, capace di riconvertire l'attuale modello di sviluppo e di superare i limiti di una politica di intervento, in campo ambientale, tesa più a «recuperare» le situazioni di degrado che a prevenirle;
a valutare l'opportunità di avviare un Piano che preveda azioni coordinate tra i diversi settori produttivi quali l'industria, l'agricoltura ed il turismo, nelle infrastrutture di base (energia e trasporti) e nel settore dei rifiuti, problema terminale nei processi di produzione e consumo.
G/1120/7/13a
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
il Fondo di crescita sostenibile, di cui all'articolo 3, comma 7, cui è riservato un incremento di 100 milioni di euro nel 2014 e cinquanta milioni di euro nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad Europa 2000;
il concetto di sostenibilità non può più essere trattato in un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri ministeri e che in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure, non si può più prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui possa essere applicato;
in assenza di un indirizzo di uno sviluppo complessivo del Paese, finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale, con una visione proiettata su una scala temporale più consona alla rimodulazione della crescita, non si potrà mai determinare la necessaria riduzione dell'impronta ecologica complessiva;
la realizzazione di questo principio comporta un ripensamento del concetto stesso di crescita, che non può più identificarsi solo con l'aumento della produzione dei beni materiali e dei consumi;
per decenni, in ossequio all'idolo della crescita, l'ambiente è stato saccheggiato, impoverito, inquinato;
per valutare la ricchezza generata nella società abbiamo utilizzato e continuiamo ad utilizzare il PIL (Prodotto Interno Lordo), che dà conto del valore aggiunto ma non di quello negativo, ossia di quello sottratto in termini di risorse naturali;
continuare con gli stessi trend senza tener conto delle «esigenze» ambientali, vuol dire continuare ad accentuare i problemi di input e di output: distruzione di risorse, inquinamento e rifiuti;
troppo spesso ciò provoca diseconomie e costi assai maggiori di quelli che si sarebbero sostenuti prevenendo in anticipo piuttosto che intervenendo a disastro avvenuto;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di approntare un Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile, complessivo ed unitario, capace di riconvertire l'attuale modello di sviluppo e di superare i limiti di una politica di intervento, in campo ambientale, tesa più a «recuperare» le situazioni di degrado che a prevenirle;
a valutare l'opportunità di avviare un Piano che preveda azioni coordinate tra i diversi settori produttivi quali l'industria, l'agricoltura ed il turismo, nelle infrastrutture di base (energia e trasporti) e nel settore dei rifiuti, problema terminale nei processi di produzione e consumo.
G/1120/8/13a (testo 2)
IURLARO, ZIZZA, TOMASELLI, CALEO, VACCARI, MANASSERO
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
considerato che il ritardato sviluppo dei progetti relativi al sito di interesse nazionale di Brindisi è dovuto alla perdurante mancanza dei fondi necessari a consentire il completamento delle operazioni di bonifica, messa in sicurezza e recupero del territorio;
considerato la progettazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e recupero dei territori interessati risale al 2007, anno in cui fu sottoscritto l'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente, il Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, la regione Puglia, la Provincia, il Comune e l'Autorità portuale;
considerato che l'aspetto del reperimento delle risorse rimane essenziale perché pur essendo già stati individuati i fondi destinati al SIN di Brindisi, questi sono stati stornati, nel corso degli anni, verso altre finalità;
ravvisata l'esigenza di porre in essere soluzioni operative che nell'immediato siano funzionali alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dei territori interessati e per realizzare, con urgenza,la successiva fase di bonifica,
impegna il Governo
a vigilare sui lavori di cui all'accordo quadro del 16 luglio 2013 ed a convocare un tavolo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per affrontare in modo risolutivo le questioni ancora insolute concernenti il processo di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Brindisi.
G/1120/8/13 (testo 2)
IURLARO, ZIZZA, TOMASELLI, CALEO, VACCARI, MANASSERO
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
considerato che il ritardato sviluppo dei progetti relativi al sito di interesse nazionale di Brindisi è dovuto alla perdurante mancanza dei fondi necessari a consentire il completamento delle operazioni di bonifica, messa in sicurezza e recupero del territorio;
considerato la progettazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e recupero dei territori interessati risale al 2007, anno in cui fu sottoscritto l'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente, il Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, la regione Puglia, la Provincia, il Comune e l'Autorità portuale;
considerato che l'aspetto del reperimento delle risorse rimane essenziale perché pur essendo già stati individuati i fondi destinati al SIN di Brindisi, questi sono stati stornati, nel corso degli anni, verso altre finalità;
ravvisata l'esigenza di porre in essere soluzioni operative che nell'immediato siano funzionali alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dei territori interessati e per realizzare, con urgenza,la successiva fase di bonifica,
impegna il Governo
a vigilare sui lavori di cui all'accordo quadro del 16 luglio 2013 ed a convocare un tavolo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per affrontare in modo risolutivo le questioni ancora insolute concernenti il processo di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Brindisi.
G/1120/8/13a
IURLARO, ZIZZA, TOMASELLI, CALEO, VACCARI, MANASSERO
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
considerato che il ritardato sviluppo dei progetti relativi al sito di interesse nazionale di Brindisi è dovuto alla perdurante mancanza dei fondi necessari a consentire il completamento delle operazioni di bonifica, messa in sicurezza e recupero del territorio;
considerato la progettazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e recupero dei territori interessati risale al 2007, anno in cui fu sottoscritto l'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente, il Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, la regione Puglia, la Provincia, il Comune e l'Autorità portuale;
considerato che l'aspetto del reperimento delle risorse rimane essenziale perché pur essendo già stati individuati i fondi destinati al SIN di Brindisi, questi sono stati stornati, nel corso degli anni, verso altre finalità;
ravvisata l'esigenza di porre in essere soluzioni operative che nell'immediato siano funzionali alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dei territori interessati e per realizzare, con urgenza,la successiva fase di bonifica,
impegna il Governo
a convocare un tavolo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per affrontare in modo risolutivo le questioni ancora insolute concernenti il processo di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Brindisi.
G/1120/8/13
IURLARO, ZIZZA, TOMASELLI, CALEO, VACCARI, MANASSERO
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che:
considerato che il ritardato sviluppo dei progetti relativi al sito di interesse nazionale di Brindisi è dovuto alla perdurante mancanza dei fondi necessari a consentire il completamento delle operazioni di bonifica, messa in sicurezza e recupero del territorio;
considerato la progettazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e recupero dei territori interessati risale al 2007, anno in cui fu sottoscritto l'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente, il Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, la regione Puglia, la Provincia, il Comune e l'Autorità portuale;
considerato che l'aspetto del reperimento delle risorse rimane essenziale perché pur essendo già stati individuati i fondi destinati al SIN di Brindisi, questi sono stati stornati, nel corso degli anni, verso altre finalità;
ravvisata l'esigenza di porre in essere soluzioni operative che nell'immediato siano funzionali alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dei territori interessati e per realizzare, con urgenza,la successiva fase di bonifica,
impegna il Governo
a convocare un tavolo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per affrontare in modo risolutivo le questioni ancora insolute concernenti il processo di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Brindisi.
S1
Art. 15
Stralciare l'articolo.
1.0.1
RITIRATO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
''2-quater. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova applicazione con riguardo alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.
2-quinquies. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova altresì applicazione con riferimento alle cariche detenute negli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società:
(i) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;
(ii) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
(iii) nelle quali le società di cui al paragrafo (ii) che precede detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2-sexies. II divieto stabilito al prima comma del presente articolo non trova ulteriormente applicazione con riferimento alle cariche detenute nelle società che partecipano al capitale sociale degli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile''».
2.1
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adattano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti; ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.509 del 1994».
2.2 (testo 2)
PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
3-ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera g), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1º gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3-bis, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
3-quater. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
3-quinquies. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c~bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto-dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
1) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".
7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze Ì3 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo Io aprile 1996, n.-239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2.2
PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
3-ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera g), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1º gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3-bis, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni Restano esclusi: dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
3-quater. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
3-quinques. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 90 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per l'anno 2016.
2.3 (testo 2)
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. «Sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 108 delle legge 24 dicembre 2012 n. 228, a decorrere dall'anno 2014, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 5 comma 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione sono destinati al Fondo indennizzi dell'INPS».
2.3
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2014 le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di cui all'articolo 5 comma 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10-bis del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 108 delle legge 24 dicembre 2012 n. 228».
2.4
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:
''17-bis. Per le aziende agricole colpite dagli eventi indicati al comma 15-bis o che si trovano in grave crisi economica a causa delle avverse condizioni di mercato, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi sulla base di criteri fissati con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze''».
2.5
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, NACCARATO, MARIO FERRARA, BILARDI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adottano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994».
2.6
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, NACCARATO, MARIO FERRARA, BILARDI, MANDELLI, MILO
RITIRATO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:
''17. Il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti''».
2.7
NACCARATO, SCAVONE, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BILARDI, BIANCONI, MANDELLI, MILO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso».
2.8
NACCARATO, SCAVONE, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BILARDI, BIANCONI, MANDELLI, MILO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per il quinquennio 2014-2018 gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi gli Enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, nonché i fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 devono riservare il 50% dei propri investimenti annuali all'acquisto di immobili di proprietà dello Stato, da gestire secondo modalità che ne assicurino l'ottenimento di un reddito, ovvero all'acquisto di titoli di Stato di durata decennale».
3.1 (testo 2)
RITIRATO
Al comma 1, sostituire le parole "80 per cento" con le parole"70 per cento" e le parole "20 per cento" con le parole "30 per cento".
3.1
INAMMISSIBILE
Al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «70 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
3.2
RESPINTO
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord», con le seguenti: «50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord».
3.3
RESPINTO
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord», con le seguenti: «alle regioni in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione».
3.4
MILO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, SCAVONE, AZZOLLINI
RITIRATO
Al comma 1, sostituire le parole: «per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «3.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.500 milioni di euro per l'anno 2018, 6.500 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per l'anno 2020, 6.500 milioni di euro per l'anno 2021, 6.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.398 milioni di euro per l'anno 2023».
Aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. La legge di stabilità può rideterminare annualmente la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, fermo restando l'ammontare complessivo e l'anno terminale di iscrizione. Gli stanziamenti annuali sono interamente impegnabili a decorrere dal 1º gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023.
1-ter. Le risorse del Fondo sono ripartite, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica».
3.5
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 100 milioni di euro per l'anno 2014, 500 milioni di euro per l'anno 2015, 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, 5.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.100 milioni di euro per l'anno 2018, 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, 6.100 milioni di euro per l'anno 2020, 6.100 milioni di euro per l'anno 2021, 6.100 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2023. Le restanti risorse sono iscritte a bilancio a partire dall'anno 2019 sulla base di una valutazione in itinere sullo stato di avanzamento degli impegni assunti e degli interventi selezionati, da condurre mediante appositi meccanismi premiali.
1-ter. L'impiego delle risorse del Fondo è disciplinato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). In particolare, il CIPE dispone, con propria Delibera, i criteri di riparto delle risorse, i principi di programmazione del Fondo, le modalità di governance, sorveglianza e valutazione degli interventi, la definizione di eventuali meccanismi premiali. Tenuto conto dell'effettivo avanzamento della spesa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
1-quater. Le iniziative legislative del Governo che dispongano riduzioni dell'entità della dotazione aggiuntiva, ovvero modifiche dell'arco temporale di impiego delle risorse, sono adottate previa intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In ogni caso, la dotazione del Fondo è esclusa da riduzioni lineari delle spese dei singoli Ministeri per tutto il periodo di programmazione di cui al comma 1-bis.
1-quinquies. Gli stanziamenti annuali di cui al comma 1 sono interamente impegnabili a decorrere dal 1º gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023».
3.6
CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per gli anni 2114 e 2015, nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni, non sono considerate le spese effettuate a valere sulle somme attribuite ai sensi del presente comma. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-Iegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
3.7
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Per favorire una migliore efficienza e rafforzare l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale».
3.8 (testo 2)
TARQUINIO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, CHIAVAROLI, CANDIANI, COMAROLI, BITONCI
APPROVATO
Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica».
3.8
TARQUINIO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, CHIAVAROLI
VEDI TESTO 2
Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «privilegiando l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica».
3.9
RESPINTO
Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: ««impianti sportivi da e strutture da destinare a favore del superamento del disagio sociale».
3.10
RESPINTO
Al comma 4, dopo le parole: «e il Ministero della salute,» inserire le seguenti: «le regioni e gli enti locali».
3.11
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI
RESPINTO
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati degli interventi pilota, nonché le risorse destinate ai medesimi interventi, sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio e resi disponibili in formato dati di tipo aperto».
3.12
RESPINTO
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali ed ai contratti d'area per favorire il migliore e più rapido utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, ANPACA provvede ad assistere, coordinare e presentare progetti materiali ed immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, al fine di facilitare gli adempimenti dei soggetti responsabili sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 1.000;
2015: – 1.000;
2016: – 1.000.
3.13
RESPINTO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. A carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 sono assegnati 300.000 euro annui, per aiuti disposti, nei limiti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, a favore delle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 1º gennaio 2014 una nuova attività economica con sede o unità locale operativa nel Comune di Campione d'Italia, con esenzione delle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2014, e con una riduzione dell'esenzione nella misura del 20% annuo per i periodi di imposta successivi».
3.14
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO, MANDELLI, MALAN, MILO, FINOCCHIARO
APPROVATO
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla agenzia ICE per l'anno 2014».
Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «764 milioni».
3.15
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi ed investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare al completamento e al potenziamento della medesima rete, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono-stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».
3.16
RESPINTO
Al comma 6, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni per l'anno 2016» con le seguenti: «75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 150 milioni per l'anno 2016».
Conseguentemente,
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «1.310 milioni di euro» con le seguenti: «1335 milioni»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 25.000;
2015: – 25.000;
2016: – 25.000.
3.17
CASTALDI, SANTANGELO, PETROCELLI, GIROTTO
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «per il cinquanta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per il quaranta per cento, a Contratti di Sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza e, per il restante sessanta per cento, a Contratti di Sviluppo in ambito turistico».
3.18 (testo 2)
RUTA, BERTUZZI, RITA GHEDINI, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, DI BIAGIO, DI MAGGIO, URAS, DE PETRIS
APPROVATO
Al comma 6, dopo le parole: "agricoli" aggiungere le seguenti: "ed ittici".
Conseguentemente, al comma 10, dopo la parola: "agricoli" aggiungere le seguenti: "ed ittici".
3.18
VEDI TESTO 2
Al comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere «ed ittici».
3.19
MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO
Al comma 6 dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».
3.20
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI
Al comma 6, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «ed ittici».
3.21
Al comma 6, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».
3.22
RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR, CERONI, GIBIINO
All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere «ed ittici».
3.23
All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere: «ed ittici».
3.24
FLORIS, CARIDI, GIBIINO, CERONI
Al comma 6 sopprimere le parole: «, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza».
3.25
LEPRI, MALAN, DE PETRIS, STEFANO ESPOSITO, RIZZOTTI, ZANONI, ELENA FERRARA
INAMMISSIBILE
All'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella zona del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una "zona a burocrazia zero". I percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa hanno ad oggetto la gestione informativa del procedimento dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), la semplificazione dei procedimenti, la creazione di una sede stabile di coordinamento tra gli sportelli unici e gli enti che intervengono nei procedimenti, l'organizzazione di modelli formativi per gli operatori e la redazione di linee guida applicabili in altri contesti.
6-ter. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 6-bis e 6-ter è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia ridurre gli importi:
2014: – 5.000;
2015: – 3.000;
2016: – 2.000.
3.26
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di finanziamento, di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese, anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio le predette risorse, sono prioritariamente destinate al finanziamento di programmi di investimento per il consolidamento delle piccole e medie imprese operanti in comparti di attività innovativi e ad elevato contenuto tecnologico, nonché per sostenere la creazione e il consolidamento di piccole e medie imprese femminili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro » con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.27
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2014, a 75 milioni per l'anno 2015 e a 25 milioni per l'anno 2016» e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata all'anticipazione di risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo. Entro il 30 marzo di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse stanziate ai sensi del presente comma. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative delle imprese che necessitano studio di fattibilità. da parte del settore della ricerca pubblica e privata finalizzato alla realizzazione dello stesso. Sonò ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese finalizzate all'elaborazione da parte del settore della ricerca pubblica e privata del prototipo che incorpora l'innovazione. I contributi sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. l contributi sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto. I progetti di cui al presente comma possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 25.000;
2015: – 25.000;
2016: – 25.000.
3.28
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente:
«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: « 7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al finanziamento di progetti di alta innovazione tecnologica ed industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita, della mobilità sostenibile e delle nuove tecnologie della vita. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 1 sulla base delle proposte del responsabile. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato interessate dai progetti».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
– All'articolo 12 dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.29
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Al comma 7, sostituire le parole: « 100 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015» con le seguenti: «150 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» e aggiungere in fine le seguenti parole: «in favore delle piccole e medie imprese».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491, le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota dello 0,22 per cento»;
b) al comma 495, le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota dello 0,22 per cento»;
7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7-quater. La maggiori entrate di cui ai commi 7-bis e 7-ter, sono destinate per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro per l'anno 2016, alla copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 3, comma 6, e la restante quota è destinata, annualmente, al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.30
RESPINTO
Al comma 7 dopo le parole: « finanziamenti agevolati» aggiungere le seguenti: «prevedendo una quota non inferiore del 50 per cento in favore delle piccole e medie imprese secondo la legislazione vigente».
3.31
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, BERTOROTTA, BIGNAMI
RESPINTO
Al comma 7, in fine aggiungere le seguenti parole: «limitatamente alle attività di cui siano misurabili i benefici ambientali e sulla salute umana in termini di riduzione della produzione dei rifiuti di ogni tipologia, riduzioni delle emissioni di gas clima-alternati, riduzioni del particolato e dei composti tossici emessi in atmosfera, riduzione dei consumi idrici e della quantità di composti tossici presenti nei reflui liquidi, utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata post-consumo e di materie provenienti dalla filiera del riciclaggio in sostituzione di materie prime, ripristino ambientale di aree contaminate, applicazione di tecnologie per la riduzione e l'efficienza dei consumi energetici e utilizzo di energia rinnovabili da fonti integrate nelle pertinenze dove si svolge l'attività».
3.32
SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO
RESPINTO
Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:
«da utilizzare anche al fine di promuovere e incentivare la rimozione delle barriere architettoniche, a sostegno di una migliore mobilità nei trasporti pubblici e privati per i disabili».
3.33
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis). Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale e facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. un Fondo temporaneo di garanzia, di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione di 1 miliardo di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle micro, piccole e medie imprese. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Entro il 1º marzo 2014, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi. Entro il 1º maggio 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del suddetto comitato definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia e le modalità di rivalsa in caso di inadempimento delle imprese. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati dalle banche alle imprese sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanzia menti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Entro il 31 gennaio i ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»; All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.34
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, manager o consulenti di direzione di qualificato profilo professionale, disoccupati alla data del 30 settembre 2013, sono concesse, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, le seguenti agevolazioni:
a) riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;
b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, per effetto dell'assunzione dei manager o consulenti di direzione.
Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, all'accesso ai mercati internazionali e al miglioramento dell'export, ovvero al ricambio generazionale nella conduzione aziendale. I contratti di assunzione a tempo determinato di cui al presente comma non possono avere durata inferiore a dodici mesi. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente comma. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 fino al 2019».
Conseguentemente: .
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alte singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro» le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;
– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge l3 agosto 2011, n 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.35
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tali risorse sono attribuite ad una Sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati dalle banche alle micro piccole e medie imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale. la Sezione speciale del Fondo è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanzia menti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La rinegoziazione può essere concessa dalle banche e dalle società di leasing. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 dei codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoria le di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. La garanzia di cui al presente comma resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese te spese di istruttoria dell'operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti sono esenti da imposte e tasse e gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa sono a carico della Sezione speciale.
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale,
– All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.36
SCALIA, SANGALLI, ELENA FERRARA, MOSCARDELLI, PAGLIARI, RUTA, SILVESTRO
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ''fino al 31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2014'' e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ''A decorrere dal 1º gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative''.
7-ter. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014'';
b) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2014''.
7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giungo 2014'';
b) al comma 3, le parole: ''entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''.
7-quinquies. Le zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, sono riconosciute come zone a burocrazia zero e le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero».
3.37
LEPRI, MALAN, DE PETRIS, STEFANO ESPOSITO, RIZZOTTI, ZANONI, ELENA FERRARA
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. L'area industriale del territorio del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
7-ter. Per il rilancio dell'area di cui al comma 7-bis, al fine di finanziare progetti di riconversione e riqualificazione industriale con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione di rilevanza strategica, al rafforzamento della struttura produttiva e al riutilizzo di impianti produttivi, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia, ridurre gli importi:
2014: – 5.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
3.38
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle micro e piccole imprese, ai soggetti che abbiano svolto un periodo di formazione o abbiano lavorato nell'impresa medesima può essere concesso uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, finalizzato al trasferimento dell'impresa. A tal fine, per la concessione del prestito d'onore sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il prestito d'onore erogato a valere sulle predette risorse è destinato al sostegno delle spese di avviamento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività. Ai prestiti erogati ai sensi del presente comma si applica un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti che intendano rilevare l'impresa ai sensi del presente comma da parte dei consorzi fidi. I prestiti d'onore di cui al presente comma sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 15.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.
3.39
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del budget annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».
3.40
TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del budget annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti-devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».
3.41
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Al comma 8, sostituire le parole: «50 milioni per l'anno 2014» con le seguenti: «75 milioni per l'anno 2014» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 25 milioni in favore delle piccole e medie imprese per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici del mezzogiorno, a sostegno del loro processo di internazionalizzazione».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 25.000;
2015: – 0;
2016: – 0.
3.42 (testo 2)
PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI
APPROVATO
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese».
3.42
PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI
VEDI TESTO 2
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese».
3.43
PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI
RESPINTO
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare».
3.44
PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al fine di consentire la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari sui mercati esteri, a decorrere dall'anno 2014 alle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, che rispetto alla media del triennio precedente realizzano un incremento dei quantitativi delle esportazioni nella misura minima del 5 per cento, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore degli investimenti che sono stati destinati al raggiungimento dell'aumento delle esportazioni. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite attraverso apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
3.45
PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI
RESPINTO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (lSA), nell'ambito delle modalità d'intervento come definite dalla delibera CIPE 31 luglio 2009, n. 65/2009, destina quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie a disposizione a favore delle imprese del settore agroalimentare che attivano processi di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri».
3.46
RITIRATO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016 al fine di costituire una Piattaforma per la promozione delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo definiti prioritari dalla politica estera italiana. All'istituzione della Piattaforma e alle sue modalità di costituzione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 2.000;
2015: – 1.500;
2016: – 1.000.
Voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 2.000;
2015: – 1.500;
2016: – 1.000.
3.47
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Per consentire il finanziamento del collegamento stradale tra la S.R. 10 e la S.P. 500, è assegnata al Comune di Minerbe (VR) la somma di 8 milioni di euro per l'anno 2014. Al maggior onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 8, per l'anno 2014».
3.48
RESPINTO
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.
8-ter. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-quinques del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale''.
8-quater. All'onere derivante dal comma 8-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 8-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.49
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
3.50
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per interventi di sostegno finanziario alle esportazioni a pagamento differito e all'internazionalizzazione del sistema produttivo, è incrementato di 355 milioni di euro per l'anno 2014 e di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
3.51
RITIRATO
Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».
3.52
MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, GIBIINO, CERONI
Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».
3.53
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI
Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «ed ittici».
3.54
Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».
3.55
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».
3.56
RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR
Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».
3.57
RESPINTO
Al comma 10, dopo le parole: «anni» aggiungere le seguenti: «e alle aziende agricole che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2012 e 2013, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».
3.58
BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, ZIN, BITONCI, COMAROLI
APPROVATO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
3.58a
RESPINTO
Dopo i! comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993 n.149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n.1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto legge 20 maggio 1993, n. l49.»
Conseguentemente :
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e dei!e finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: -5.000;
2015: -5.000;
201: -5.000.
3.59
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».
3.60
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2014 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».
Conseguentemente all'articolo 4, comma 9 sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».
3.61
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono attribuite le funzioni di regolazione e controllo del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da esercitarsi sulla base delle disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481».
3.62
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI, BIGNAMI
Al comma 12, capoverso «5», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «40 anni» aggiungere le seguenti: «e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, al momento della manifestazione di interesse all'affitto o alla concessione, risultino privi di impiego ed iscritti ai centri per l'impiego, che presentino un progetto per la realizzazione di una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola»;
b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'assegnazione dei terreni a giovani inoccupati di cui al periodo precedente è revocata nel caso in cui essi non realizzino, nei tre anni seguenti alla concessione o alla locazione, le attività previste nel progetto».
3.63
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI, BIGNAMI
Al comma 12, capoverso «5», al primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con priorità ai giovani agricoltori che si impegnino, a seguito di presentazione di uno specifico progetto, a realizzare colture di qualità e con metodi di coltivazione a basso impatto ambientale».
3.64
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI
Al comma 12, dopo il capoverso «5» aggiungere il seguente:
«5-bis. Con decorrenza dal 1 gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 5 non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 5, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria».
3.65
AZZOLLINI, GIBIINO, CERONI, URAS, DE PETRIS, BERTUZZI, COMAROLI
APPROVATO
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. L'articolo 1, comma 513, secondo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: ''Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 500;
2015: – 500;
2016: – 500.
3.66
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti per la ricerca scientifica in università ovvero enti pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche agli investimenti realizzati negli anni 2014 e 2015. A tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 4, all'Elenco 2 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:
NormaOggetto credito d'impostaDecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 articolo 1
Credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca Conseguentemente ancora, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».
3.67
CERONI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, CANDIANI
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in 'vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dallo luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1º gennaio 2015».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2014: – 1.500 migliaia di euro;
2015: – 3.500 migliaia di euro;
2016: – 3.500 migliaia di euro.
3.68
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1 o luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per fanno 2015, con decorrenza 1º gennaio 2015».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2014: – 1.500 migliaia di euro;
2015: – 3.500 migliaia di euro.
3.69
ELENA FERRARA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SCALIA, ALBANO, SAGGESE
RESPINTO
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica; per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziate risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.
3.70
SAGGESE, RUTA, RUVOLO, ALBANO, BERTUZZI, ELENA FERRARA, SCALIA, VALENTINI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è sostituito dal seguente:
''Art. 4-quinquesdecies - (Disposizioni per la produzione della ''mozzarella di bufala campana'' DOP) – 1. A decorrere dal 1º giugno 2014 la produzione della mozzarella di bufala campana'', registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi dei regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata- su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro il 1º gennaio 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.
2. Sono escluse dall'obbligo previsto al comma 1 tutte le aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semi1vorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta».
3.71
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''turistico-ricreative'' sono inserite le seguenti: '', ad uso pesca ed acquacoltura''».
3.72
MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''turistico ricreative'' sono inserite le seguenti: '', ad uso pesca ed acquacoltura''.
3.73
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''turistico-ricreative'' sono inserite le seguenti: '', ad uso pesca ed acquacoltura''».
3.74
RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''turistico-ricreative'' sono inserite le seguenti: '', ad uso pesca ed acquacoltura''».
3.75
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».
3.76
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1º luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per »anno 2015, con decorrenza 1º gennaio 2015».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 1.500;
2015: – 3.500;
2016: – 0.
3.77
RESPINTO
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui alla legge n. 185 del 1992, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
Conseguentemente:
All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
3.78
RESPINTO
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Competitività e sviluppo delle Imprese; programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 – cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:
2014:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000.
2015:
CP: + 120.000;
CS: + 120.000.
2016:
CP: + 140.000;
CS: + 140.000.
3.79
NACCARATO, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, GIBIINO, CERONI, MANDELLI, MILO
Al comma 13 premettere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità dei progetti di ricerca e sviluppo del settore aerospaziale ed elettronico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzato un contributo ventennale di 40 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014».
Allo stesso comma sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «40 milioni».
3.80
RESPINTO
Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;
b) sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «110 milioni»;
c) sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «130 milioni»;
Conseguentemente; alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 2 comma l: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:
2014:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
2015:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.
2016:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.
3.81
RESPINTO
Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «80 milioni», con le seguenti: «40 milioni»;
b) sostituire le parole: «120 milioni», con le seguenti: «60 milioni»;
c) sostituire le parole: «140 milioni», con le seguenti: «70 milioni»;
Conseguentemente, alla, tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011 – Art. 3 comma 4: Dotazione/incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 – cap. 7342).
Rifinanziamento:
2014:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000.
2015:
CP: + 60.000;
CS: + 60.000.
2016:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
3.82
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali, dei poli di mantenimento, nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, e successive modificazioni, in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4; comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, il Ministero della difesa, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, previa programmazione triennale del fabbisogno di personale civile, è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di professionalità specifiche tecniche, finalizzate a garantire la continuità delle predette esigenze».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 3.000;
2015: – 3.000;
2016: – 3.000.
3.83
FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI
RESPINTO
Al comma 14, dopo le parole: «dal 2015 al 2020.», aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, contributi quindicennali ciascuno di 40 milioni di euro a decorrere dagli esercizi 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2014, 680 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;
«24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
3.84
RESPINTO
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il comma 513 è abrogato li comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riacquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel seguente testo: ''1094. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci''.
14-ter. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
''3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da soci in possesso di tale qualifica;
c) nel caso di società cooperative qualora almeno la metà degli amministratori, che siano anche soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale''».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».
3.85
RESPINTO
Dopo il comma14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».
3.86
RESPINTO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Ai soggetti IRPEF ed IRES sono riconosciute detrazioni per le spese sostenute per interventi relativi ai beni immobili strumentali adibiti a strutture ricettive turistiche, ivi comprese le spese relative al consolidamento antisismico, nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
«24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
3.87
RESPINTO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. In attesa di acquisire i risultati delle analisi e delle attività di monitoraggio sulle diverse tipologie di interventi del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), previsti dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013, le disponibilità del fondo per l'anno 2014, con esclusione delle risorse del fondo rotativo. e dei finanziamenti europei, sono utilizzate esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. Le risorse in tal modo disponibili sono utilizzate per finanziare, previo apposito avviso da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)».
3.88
FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti voucher, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adattarsi entro il 31 dicembre 2013».
Conseguentemente: all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti:« 2,1 per mille»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze. apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
3.89
BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RESPINTO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti voucher, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adattarsi entro il 31 dicembre 2013».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
3.90
RESPINTO
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
14-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per 'la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al precedente comma.
14-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
14-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente comma, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 2.000;
2015: – 2.000;
2016: – 2.000.
3.91
RESPINTO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: ''per l'anno 2009'', sono sostituite dalle parole: ''A decorrere dal 2014'', e le parole: ''100 milioni di euro'', sono sostituite dalle parole ''10 milioni di euro''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
3.92
RITIRATO
Dopo il comma 14,inserire i seguenti:
«14-bis. Presso il Ministero dell'economia è istituito il ''Fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili'', con una dotazione di 100 milioni nel 2014. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «220 milioni», con le seguenti: «120 milioni».
3.92a
MARINELLO, MANCUSO, SCOMA, GUALDANI, GIBIINO, CERONI
All'articolo 3, dopo il comma 14, è inserito il seguente:
«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013), il comma 513 è sostituito dal seguente:
"513. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni:
il comma 1093 è abrogato e le opzioni esercitate ai sensi del medesimo comma perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cuial presente comma;
il comma 1094 è sostituito dal seguente:
"1094. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci".
3.93
BULGARELLI, CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, LEZZI
RESPINTO
Sopprimere il comma 15.
3.94
CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, BERTOROTTA
Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) al primo periodo, le parole: ''a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia'' sono sostituite dalle seguenti: ''a favore delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, per finalità di sostegno dell'economia;''»
3.95
RESPINTO
Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a). Al primo periodo, le parole: ''piccole e medie imprese'', sono sostituite dalle seguenti: ''imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese''».
3.96
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Dopo il comma 15, è aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola: ''imprese'' sono aggiunte le seguenti: ''per finalità di sostegno dell'economia''».
3.97
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola: ''imprese'' sono aggiunte le seguenti: ''per finalità di sostegno dell'economia''».
3.98
RESPINTO
Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al primo periodo, dopo le parole: ''di sostegno e dell'economia'', aggiungere le seguenti: ''nonché per finalità di cui al Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali, così come disciplinato dal Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2010, n.256''».
3.99
RESPINTO
Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al primo periodo, dopo le parole: ''di sostegno e dell'economia'', aggiungere le seguenti: ''e a favore delle Fondazioni sanitarie-assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale''».
3.100 (testo 2)
SCAVONE, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, NACCARATO, MANDELLI, MILO
RESPINTO
Dopo il comma 15 inserire i seguenti:
"15-bis. I commi seguenti prevedono un piano organico di interventi per la crescita economica delle aree svantaggiate del paese in osservanza delle prescrizioni e dei limiti attesi dalle disposizioni della Unione europea. Tali interventi prendono il nome di Piano per il sud. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai .sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008., il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.
15-ter. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 15-bis, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.
15-quater. Alle donne lavoratrici di cui al comma 15-ter è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.
15-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo, il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della Legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cuirai comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.
15-sexies. 1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
15-septies. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.
15-octies. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 15-sexies, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.
15-novies. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.
15-decies. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui ,al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.
15-undecies. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) -e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.
15-duodecies. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività, imprenditoriali, cosi come definite nel comma 15-ter decies, nelle comunità, montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
15-ter decies. Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione dì nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dì concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.
15-quater decies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nei periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in- funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
15-quinquies decies. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:
a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di lìmiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;
b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telemáticamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nullaosta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.
15-sexies decies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al perìodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
15-septies decies. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo def beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in 1ocazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva daìl'appiicazione del presente comma è versato entro i 1 termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
15-octies decies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto dì agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 15-duodecies a 15-septies decies. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
15-novies decies. Il comma 37 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "37. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi dì euro per l'anno 2014, in 10 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita In 2 miliardi di euro, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione".
15-vicies. Il comma 35 dell'articolo 10 è soppresso.
3.100
SCAVONE, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15 inserire i seguenti:
«15-bis. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.
15-ter. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 15-bis, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.
15-quater. Alle donne lavoratrici di cui al comma 15-ter è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.
15-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il ''Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno'', di seguito denominato ''piano''. Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.
15-sexies Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
15-septies. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.
15-octies. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 15-sexies, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.
15-novies. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.
15-decies. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente:
''01) Per le aziende, con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.
15-undecies. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previ ste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime son autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.
15-duodecies. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, cosi come definite nel comma 15-terdecies, nelle comunità. montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, SiciIia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
15-terdecies. Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.
15-quaterdecies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
15-quinquiesdecies. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:
a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;
b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nullaosta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.
15-sexiesdecies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agIi articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
15-septiesdecies. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è ridetrminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
15-octiesdecies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 15-duodecies a 15-septiesdecies. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
15-noviesdecies. Il comma 37 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
''37. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi di euro per l'anno 2014, in 10 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centraIi e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centraI e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell 'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione ''Ricerca e innovazione''.
15-vicies. Il comma 35 dell'articolo 10 è soppresso».
3.101
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Dopo l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis.
1. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire».
3.102
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi con sede legale nel Nord Italia (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige, Emilia Romagna), in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e al fine di incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria».
Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.
3.103
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ''stabilimenti balneari'' sono inserite le seguenti: ''ed i parchi di divertimento''».
3.104
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. L'accesso alle risorse di cui al presente articolo è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo e che si impegnano al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, nonché all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano».
3.105
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. Ai fini dell'accesso da parte delle micro piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle fmanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».
3.106
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 15.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Parco Tecnologico ''Learning and doing-planet'' presso il Polo Fieristico di Brescia».
Conseguentemente al comma 6, dell'articolo7, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «85 milioni».
3.107
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: ''per l'anno 2009'', sono sostituite dalle parole: ''A decorrere dal 2014'' e le parole: ''100 milioni di euro'' sono sostituite dalle parole: ''10 milioni di euro''».
3.108
FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
15-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali, di cui al comma 1.
15-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
l5-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».
3.109
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
15-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
15-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
15-quinques. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».
3.110
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 10.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Museo virtuale dei siti storici, artistici, culturali e di innovazione area parcheggio Brebemi-Chiari.»
Conseguentemente, al comma 6, dell'articolo 7, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «90 milioni».
3.111
CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi sulle piccole e medie imprese, è consentita la vendita di giocattoli ai consumatori finali, da parte dei titolari di esercizi commerciali, regolarmente iscritti al registro delle imprese, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato. La vendita dei giocattoli ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale».
3.112
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Al comma 1, articolo 21, del decreto ministeriale 5 aprile 2004, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, le parole: ''dichiarando di non svolgere più attività prevista dall'articolo 4 del presente statuto.'', sono soppresse.»
3.113
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Per favorire una maggiore aggregazione fra le imprese edili, in questo momento di crisi del comparto delle costruzione, al comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo n.163/06 ''codice dei contratti pubblici'', aggiungere il seguente periodo:
''I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) possono indicare in sede di gara, quali affidatari dei lavori, eventuali consorzi della stessa natura ma di minore dimensione e quest'ultimi debbono indicare, sempre in sede di gara, l'impresa consorziata che materialmente eseguirà i lavori. Anche in questo caso è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi e sia il consorziato che materialmente eseguirà i lavori; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale''».
3.114
BOCCA, PICCOLI, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Il termine di due anni, di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato di ulteriori due anni per quelle strutture che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, possono garantire, alla data del 31 dicembre 2013, un adeguato e sufficiente livello di sicurezza.».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi»
3.115
PICCOLI, BOCCA, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Al fine di agevolare la riqualificazione dell'offerta turistica dei comuni i cui territori appartengono alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese sostenute per gli interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture ricettive di tipo alberghiero collocate all'interno dei predetti territori possono essere oggetto di detrazione fiscale sino a un massimo di euro 200.000. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma in favore dei predetti comuni si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 marzo 2009, n. 191.».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi».
3.116
PELINO, PICCOLI, CONTE, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Laddove, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il programma per la ristrutturazione dell'impresa, ovvero per la cessione dei complessi aziendali, predisposto dal commissario straordinario ed autorizzato dal Ministro dello Sviluppo Economico, preveda la continuità produttiva dei siti coinvolti attraverso il ricorso a finanziamenti, e tali finanziamenti non vengano accordati dagli istituti di credito coinvolti, la Cassa Depositi e Prestiti eroga a tassi di mercato, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, i finanziamenti previsti dal programma avvalendosi della garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 55, comma 2, del succitato decreto legislativo.»
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi».
3.117
RESPINTO
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15 bis. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 30 ottobre 2013 per tali impianti, al fine di consentire l'allaccio alla rete, dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 giugno 2014. Gli effetti di cui alla deliberazione 6 giugno 2013 250/2013/R/EFR dell'Autorità per l'Energia e il Gas, sono sospesi per gli impianti del punto a) fino alla data del 30 giugno 2014.».
3.118
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO, MALAN
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.».
3.119
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.».
3.120
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: ''predette finalità'' e ''si applica il regime'' sono introdotte le seguenti: ''nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche''».
3.121
GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: ''predette finalità'' e ''si applica il regime'' sono introdotte le seguenti ''nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte elle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche''».
3.122 (testo 2)
FINOCCHIARO, DE MONTE, LO MORO
APPROVATO
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n.64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis non si applica agli importi inferiori ad euro 100.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.
15-quater. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui comma 15-bis costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
15-quinquies. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 15-sexies.
15-sexies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del Notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 15-bis a 15-quinquies anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati».
3.122
FINOCCHIARO, DE MONTE, LO MORO, MALAN
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Devono essere versate presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi delle norme contenute nel presente comma:
a) tutte le somme dovute al notaio o ad altro pubblico ufficiale a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
b) ogni altra somma affidata al notaio o ad altro pubblico ufficiale e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n.64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili, aziende o partecipazioni societarie.
15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis non si applica agli importi inferiori ad euro 1.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.
15-quater. In ogni caso il deposito di cui al comma 15-bis deve essere eseguito, prima o contestualmente all'atto o all'affidamento della prestazione professionale, a mezzo assegni non trasferibili all'ordine del notaio o del pubblico ufficiale, ovvero tramite bonifico bancario o postale, o con modalità equipollenti, direttamente sul conto generale del notaio o di altro pubblico ufficiale presso la Cassa Depositi e Prestiti, di cui al comma successivo; il notaio o altro pubblico ufficiale, entro tre giorni lavorativi successivi al versamento, dispone l'imputazione delle somme al sotto conto all'uopo creato, con descrizione analitica della pratica cui si riferiscono; qualora le somme siano state consegnate direttamente al notaio o altro pubblico ufficiale, egli ne rilascia apposita ricevuta ed effettua il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, disponendo in conformità al periodo precedente, entro i successivi tre giorni lavorativi.
15-quinquies. Il notaio o altro pubblico ufficiale fa menzione, in ogni caso, nell'atto pubblico o nell'autenticazione della scrittura privata, dell'avvenuto deposito degli importi di cui sopra e descrive analitica mente le destinazione degli stessi, i beneficiari anche se diversi dai soggetti intervenuti in atto, nonché ogni ulteriore prestazione accessoria da eseguirsi. Per le prestazioni affidate o delegate diverse dagli atti le menzioni di cui sopra vengono riportate in separato documento debitamente sottoscritto dai soggetti interessati. Se l'atto non viene concluso nel giorno indicato dal depositante, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola le somme in favore –del''o stesso depositante, salvo che questi comunichi al medesimo la volontà di prorogare la durata del deposito.
15-sexies. Nei casi disciplinati dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a curare che la registrazione e la pubblicità dell'atto vengano eseguite nel più breve tempo possibile, in conformità all'articolo 2671 Codice Civile, delle altre disposizioni in materia e nel rispetto dell'incarico conferito.
15-septies. Eseguita la registrazione e la pubblicità nei termini di cui sopra, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori, rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo. di prezzo o corrispettivo.
15-octies. Se nell'atte le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettiva venga pagato salo dopo l'avvera mento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
15-novies. In presenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, ovvero non rilevate al momento dell'atto, il notaio o altro pubblico ufficiale ne dà senza indugio notizia alle parti e provvede, su espresso incarico delle stesse che può essere conferito anche preventiva mente e sempre che ne sussistano le condizioni, ad estinguere le eventuali passività e ad ottenere la cancellazione delle formalità, prelevando le somme necessarie dal conto vincolato, e successivamente dispone lo svincolo del residuo prezzo o corrispettivo.
15-decies. Ove non sia possibile procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli di cui al comma precedente, le somme restano vincolate sul conto dedicato di cui al comma 15-quater e possono essere svincolate solo su concorde volontà delle parti interessate, ovvero a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
15-undecies. Il conto generale che il notaio o altro pubblico ufficiale deve tenere presso la Cassa Depositi e Prestiti ai fini di cui al presente decreto e ogni sottoconto dello stesso costituiscono patrimonio separato. Gli importi depositati possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione in conformità alle causali come individuate in base al comma 15-quater, ovvero in conformità ad altre disposizioni del presente articolo. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente. impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
15-terdecies. In ogni caso di interruzione, sospensione o cessazione dell'attività, ovvero di trasferimento del notaio o altro pubblico ufficiale, il sostituto è designato dal Presidente del Consiglio Notarile della sede del notaio o dal Presidente del Tribunale in cui l'altro pubblico ufficiale ha sede.
15-quaterdecies. A tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale può provvedere anche con mezzi telematici.
15-quinquiesdecies. Nel caso di intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale per il ricevimento o l'autenticazione di un contratto preliminare da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile, il promissario acquirente deposita le somme pattuite a titolo di caparra o di acconto presso il notaio o altro pubblico ufficiale a mezzo assegni circolari intestati agli aventi diritto, che verranno consegnati dopo l'esecuzione della relativa pubblicità e l'intervenuto accertamento dell'assenza di formalità pregiudizievoli, entro i successivi cinque giorni.
15-sexiesdecies. In caso di contratto cui si applica il Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122, il deposito, per la sola parte depositata e per tutta la durata del deposito, sostituisce la fideiussione di cui all'articolo 2 del citato Decreto Legislativo. Il divieto di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122 non si applica, limitatamente alle ipoteche iscritte e frazionate, allorquando le somme depositate siano sufficienti ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli. Con riferimento agli immobili che si trovano nei territori soggetti al regime del libro fondiario, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede allo svincolo delle somme depositate solo dopo aver presentato la domanda di intavolazione o annotazione e aver verificato che essa non sia preceduta da iscrizioni, anche solo domandate, pregiudizievoli, diverse da quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti. Si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili.
15-septiesdecies. Gli interessi sulle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a ridurre i tassi della provvista dedicata per i finanziamenti a medio termine alle PMI, e a rifinanziare i fondi di credito agevolato gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto dello Stato.
15-octiesdecies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono emanate le disposizioni di attuazione dei commi da 15-bis e 15-septiesdecies».
3.123
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:
8-quater Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese».
3.124
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
RITIRATO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:
8-quater Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese».
3.125
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Dopo il comma 15 aggingere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole ''prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A'' e dopo le parole: ''dai medesimi promossa,'' sono aggiunte le parole: ''nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso'';
b) al comma 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea».
3.126
GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole ''prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A'' e dopo le parole ''dai medesimi promossa,'' sono aggiunte le parole ''nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso'';
b) al comma 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea».
3.127
RITIRATO
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato''».
3.128
GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».
3.129
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, non si applicano alle attività turistico ricettive situate nei centri storici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999».
3.130 (testo 2)
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
APPROVATO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 11, comma 12-quater del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le seguenti parole: ''La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma''.
3.130
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. All'articolo 11, comma 12-quater del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le seguenti parole: ''La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma''.
15-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-sexies è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-ter ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni-debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze''».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.131
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».
3.132
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità».
3.133
GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
RITIRATO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.134
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole ''al servizio di SACE s.p.a.'' e conseguentemente, al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le parole ''o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato''».
3.135
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole ''al servizio di SACE s.p.a.'' e conseguentemente, al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le parole ''o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato''».
3.136
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione, crescita dimensionale e accorpamento dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione di confidi.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 7.500;
2015: – 7.500;
2016: – 7.500.
3.137
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
''7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3''».
3.138
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Al fine di agevolare la produzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare, di ridurre le emissioni inquinanti e la dipendenza energetica del Paese, nonché di promuovere lo sviluppo tecnologico, gli investimenti e l'occupazione nel settore economico di riferimento, ai soggetti produttori di tali impianti è concesso un contributo annuo di 25 milioni di euro.
15-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare le modalità degli interventi per la concessione del contributo di cui al comma 15-bis».
Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 15-bis, a decorrere dall'anno 2014, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento dell'1 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
3.139
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. L'articolo 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: ''Art. 17-bis. - (Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). – All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ‘10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che presentino i seguenti requisiti:
a) rappresentano per le amministrazioni dello Stato autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, destinati ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni'''».
3.140
GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
RITIRATO
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.
15-ter. Al Fondo straordinario per il sostegno alla patrimonializzazione dei Confidi di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
15-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
15-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''21 per cento''»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.141
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. Tale Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
3.142
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi – costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria – di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
3.143
GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranched cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto di quanto previsto dai commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del presente articolo.
15-ter. La tranched cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.
15-quater. L'operazione di cui ai commi 15-bis e 15-ter è strutturata come segue:
a) la tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti;
b) la tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2 per cento;
c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina;
d) il Fondo centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior.
15-quinquies. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia ''una tantum'' nella misura massima di:
0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;
0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;
0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.
15-sexies. Ai fini di cui al comma 15-bis, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.144
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contribuito è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2014.
15-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al comma 15-bis, comunque entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 15.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.
3.145
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti commi:
«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranched cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
15-ter. La tranched cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.
15-quater. L'operazione è strutturata come segue:
a) la tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti;
b) la tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2 per cento;
c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina;
d) il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior.
15-quinquies. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia «una tantum» nella misura massima di:
– 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;
– 0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;
– 0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione».
3.146
RESPINTO
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranched cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. La tranched cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento. L'operazione è strutturata come segue: La tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti. La tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2 per cento. Il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina. Il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia »una tantum« nella misura massima di: 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione; 0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione; 0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione».
3.147
RESPINTO
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge n. 214/11 di conversione del decreto-legge n. 201/11 dopo le parole: ''da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni'' sono aggiunte le parole: ''e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni''. Infine sono aggiunte le parole: ''Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità: Le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro; Le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche; Sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito; Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro; Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni; È previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia; Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici; La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia è fissata in misura pari allo 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo per tutte le tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, ad esclusione di quelle per cui non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo, al fine di riequilibrare i costi a carico dell'impresa rispetto alla garanzia diretta''».
3.148
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinate ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
3.149
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:
«15-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
''b-ter) estendere il rilascio della garanzia del Fondo ai finanziamenti che le piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, contraggono con le banche e gli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, al fine della prosecuzione dell'attività di impresa''».
3.150
FORNARO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 13 della legge n. 326 del 2003, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte di persone fisiche e/o giuridiche, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o sode di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni''».
3.151
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«15-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2 aggiungere il seguente:
''2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;''».
3.152
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«15-bis. L'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
''La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;
b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;
c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;
d) ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;
e) sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo;
f) sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;
g) è previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;
h) sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;
i) la commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto''».
3.153
RESPINTO
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: ''Il 30 per cento'' sono sostituite con le seguenti: ''Il 50 per cento''».
3.154
RESPINTO
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 è aggiunto il punto: ''2.bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;''».
3.155
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis . Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1 della legge 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto decreto legislativo 99/09 e dal decreto ministeriale 226/2011».
3.156
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il comma 7-bis con il seguente:
"7-bis) I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1º settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.
L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE''.
Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
3.157
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 20013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il comma 7-bis con il seguente:
"7-bis) I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1º settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.
L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE''».
3.158
RITIRATO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto, 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge n. 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».
3.159
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. È costituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».
3.160
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 aggiungere il seguente comma: ''2-bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate. per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza''».
3.161
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. È stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36 milioni di euro per l'anno 2014».
3.162
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. È abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti. connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità. economica del trasgressore e comunque non superiore al 2% del comminato».
3.163
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2014».
3.164
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'istituto italiano per gli studi storici e dall'istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».
3.165
TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:
«15-bis. 1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa dei fondi destinate alle aree sottoutilizzate:
a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali, immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e oggetto di deliberazione da parte del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitaria finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220;
b) entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Coesione Territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento;
c) le regioni di cui alla lettera a) possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a)».
3.166
FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: ''per l'anno 2009'', sono sostituite dalle parole: ''A decorrere dal 2014'', e le parole ''100 milioni di euro'', sono sostituite dalle parole: ''10 milioni di euro''».
3.167
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. All'articolo 11, comma 12-quater del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le parole: ''La garanzia dello Stato di cui al comma 2-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma''.
15-ter. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-sexies è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-ter ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze''».
3.168
GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni'', aggiungere le parole: ''e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni''; e in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ''Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanzia menti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;
b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;
c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;
d) Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;
e) Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo;
f) Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;
g) è previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;
h) Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;
i) la commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto''.
15-ter. Ai fini di cui al comma 15-bis, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli Importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «21per cento»;
– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.169
MAURO MARIA MARINO, SCIASCIA, GIANLUCA ROSSI, OLIVERO, ZELLER, FAVERO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Il cliente può chiedere di trasferire il rapporto di conto corrente bancario ad altra banca senza spese aggiuntive purché le banche coinvolte aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento del rapporto di conto corrente, la banca di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti alla banca di origine, alle condizioni stipulate fra la banca di destinazione e il cliente. Il trasferimento del rapporto di conto corrente deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede alla banca di destinazione di acquisire dalla banca di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. Contestualmente all'estinzione del rapporto di conto corrente, la banca di origine provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo in favore del cliente. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di provenienza, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento del rapporto di conto corrente bancario. la nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente. Se al rapporto di conto corrente sono collegati contratti di finanziamento di cui si è chiesta l'estinzione, trova applicazione la disciplina sulla portabilità dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni».
3.170
GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «Il 30 per cento» con le parole: «il 50 per cento».
3.171
GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: «2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. l, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.172
MATTEOLI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RESPINTO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogato».
3.173
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis) Al fine di completare il processo di rassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale – ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica e con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territori e sostenere le politiche di sviluppo locale».
3.174
D'AMBROSIO LETTIERI, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
15-bis) «All'articolo 8-bis della legge 3 agosto 2007, n. 127 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 lettera a) dopo le parole: ''di cui al comma 7'' è aggiunto il seguente periodo: ''e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis'';
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis: ''Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali'' e di contratti d'area con esiti istruttori positivi a partire dal 1º gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente».
3.175
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA
RITIRATO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati ''confidi'', localizzati nei territorio delle predette Regioni, sono integrati con un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a carico del bilancio dello Stato».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
3.175a
RITIRATO
All'art. 3 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
15-bis. Nell'ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione dei SAL entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato, (questo periodo se c'è già l'impresa affidataria dei lavori, viceversa se non c'è vale il seguente periodo). In caso di mancata affidamento dei lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.
3.1000/1
RESPINTO
Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il capoverso 15-bis, inserire il seguente:
"15-bis bis. All'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa' sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";
b) dopo il capoverso 15-ter, inserire il seguente:
"15-ter bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche".
c) al capoverso 15-quinquies, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente: "e-ter) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea"
3.1000/2
BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, PAOLO ROMANI
RESPINTO
Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il capoverso 15-bis, inserire il seguente:
"15-bis bis. All'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";
b) al capoverso 15-quinquies, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente: "e-ter) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea"
3.1000/3
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI
RESPINTO
Alla lettera b), sopprimere il capoverso "15-ter".
3.1000/4
BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, PAOLO ROMANI
RESPINTO
Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:
dopo il capoverso 15-ter, inserire il seguente:
"15-ter bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte della banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche".
3.1000/5
INAMMISSIBILE
All'emendamento 3.1000 apportare le seguenti modifiche:
a) All'articolo 3, lettera b), sopprimere il comma 15-quater;
b) All'articolo 3, lettera b), comma 15-sexies, lettera a), dopo le parole "l'attuale Comitato di Amministrazione del Fondo" inserire le seguenti "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è istituita la "Consulta per le politiche pubbliche in materia di garanzia alle PMI", con il compito di monitorare il funzionamento del sistema della garanzia pubblica e di fornire pareri in materia di politiche per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. La Consulta è presieduta dal Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, da tre rappresentanti della Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana. La partecipazione alla "Consulta" è a titolo gratuito e nessun onere a carico della finanza pubblica può derivare dal funzionamento del predetto organo;";
c) All'articolo 3, lettera b), comma 15-sexies, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) il Fondo di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 150.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;";
d) All'articolo 3, lettera b), sostituire il comma 15-octies, con il seguente: "15-octies. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delie piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring " .
3.1000/6
VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI
RESPINTO
Alla lettera b), sopprimere il comma 15-quater.
3.1000/7
BONFRISCO, MANDELLI, MILO, CERONI, MALAN, GIBIINO, PAOLO ROMANI
INAMMISSIBILE
Apportare le seguenti modifiche:
« 1) Alla lettera b) sostituire il capoverso 15-quater con il seguente:
"15-quater. Al comma 4 dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"; e sono aggiunte infine le seguenti parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specìfiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
Le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;
b) Le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;
c) Sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;
d) Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;
e) Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo
f) Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;
g) È previsto un processo di delibera della controgaranzìa separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;
h) Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;
i) La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto".
2) Alla lettera b) capoverso 15-sexies, lettera a) sostituire le parole da "L'amministrazione del fondo" fino alla fine con le seguenti:
"Ai fini del rafforzamento delle finalità di cui al predetto Fondo, al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole "Il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti "Il 50 per cento". Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranched cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei successivi punti 2, 3 e 4. La tranched cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento. L'operazione è strutturata come segue:
La tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5% del portafoglio di finanziamenti;
La tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2%;
Il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina;
Il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior;
L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia "una tantum" nella misura massima di:
-0,125% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;
- 0,25% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;
- 0,5% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.
3) Alla lettera b) capoverso 15-sexies, lettera b) apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire le parole "la sezione speciale" con le seguenti: "Il Fondo"; sopprimere le parole "istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla precedente lettera a)"; sopprimere le parole " a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo"
b) al secondo periodo sostituire le parole "La sezione è destinata" con le seguenti "II Fondo è destinato"; sostituire le parole "500.000.000.00" con le seguenti: "150.000.000.00"; aggiungere in fine le seguenti parole: "e in cui sia riservata una quota del 40% alle PMI"
c) all'ultimo periodo sostituire le parole " della sezione speciale" con le seguenti: " del Fondo"
4) Alla lettera b) sostituire il capoverso 15-octies con il seguente:
"15-octies. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI, una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è destinata alla patrimonializzazione dei confidi, anche ai fini di incentivare operazioni di effìcientamento degli stessi, o alle fusioni finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia."
5) Alla lettera b) dopo il capoverso 15-octies aggiungere i seguenti:
"15-nonies. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con lo scopo di integrare quanto previsto dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 e Titolo V del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
la piena valorizzazione del ruolo dei Confidi nel favorire un migliore accesso al credito per le PMI, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari;
una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai Confidi rispetto al finanziamento bancario principale, in conformità ai provvedimenti del Comitato Interministeriale del Credito del Risparmio;
- la più ampia applicazione dei criteri di proporzionalità, di cui all'art. 108 comma 6 del medesimo decreto legislativo, nella normativa primaria e in quella secondaria di settore;
- l'introduzione e il rafforzamento dei criteri di esonero o di applicazione semplificata di specifici adempimenti in base alle caratteristiche dimensionali, operative e organizzative degli iscritti, nonché alla natura dell'attività svolta;
- l'adeguatezza dei requisiti regolamentari rispetto ai meccanismi di governance e operativi peculiari dei Confidi;
- la correlazione tra l'effettiva operatività svolta in un dato momento e i requisiti di vigilanza richiesti;
- la correlazione positiva tra oneri di adeguamento e potenzialità operative per i Confidi che adottano assetti istituzionali più onerosi sotto il profilo del controllo;
- l'allocazione, in un'unica struttura organizzativa, delle attività di controllo dì secondo e terzo livello, con riferimento particolare al risk management, compliance e internal audit, antiriciclaggio, unicamente alla parte amministrativa, mantenendo la separazione ed indipendenza tra le strutture produttive e quelle di controllo;
- la gradualità, ovvero tempistiche sostenibili per l'adeguamento ai requisiti normativi con specifico riferimento agli aspetti metodologici, organizzativi, applicativi e di governance;
- la non duplicazione dei requisiti relativi a processi operativi ed organizzativi, già previsti per il governo di processi bancari rispetto ai quali il processo di erogazione della garanzia è distinto ma connesso e complementare;
- la non duplicazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi, ottenuta anche mediante la creazione di categorie specifiche di esposizioni e la postergazione delle date di segnalazione;
- la correlazione tra i valori delle esposizioni e i relativi coefficienti di ponderazione alimentati nei flussi di segnalazione con le caratteristiche della garanzia collettiva dei fidi e dell'effettiva esposizione al rischio di credito dei Confidi;
- l'introduzione di obblighi informativi da parte degli intermediari bancari verso i Confidi al fine di consentire un'adeguata e completa segnalazione, con esonero di responsabilità del Confidi qualora tali requisiti non siano rispettati dagli intermediari bancari.
15-decies. Per la stessa finalità di cui al comma precedente e con il medesimo strumento il Governo integra la normativa per i Confidi in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- la non duplicazione degli adempimenti mediante l'esonero dall'applicazione della disciplina ivi prevista per l'attività di garanzia collettiva dei fidi qualora gli adempimenti sulle medesime operazioni siano già svolti da banche o da altri intermediari finanziari;
- la semplificazione degli adempimenti attraverso l'obbligo dì predisposizione dell'archivio unico informatico e di invìo di dati aggregati all'UIF esclusivamente per le operazioni di garanzia collettiva dei fidi di importo rilevante, identificate secondo criteri omogenei ed oggettivi;
- resta l'obbligo dì segnalazione delle operazioni sospette per tutte le operazioni di garanzia collettiva dei fidi.
3.1000/8
MOLINARI, VACCIANO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI
RESPINTO
Alla lettera b), al comma 15-quater, al paragrafo 8-quater, al primo periodo, dopo le parole: "aventi ad oggetto crediti" aggiungere le seguenti: "di nuova emissione"
3.1000/9
MOLINARI, VACCIANO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI
RESPINTO
Alla lettera b), comma 15-quater, al paragrafo 8-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Le predette operazioni di acquisto sono effettuate unicamente nei confronti dei soggetti che si impegnino a concedere linee di credito a favore delle piccole e medie imprese i cui crediti sono stati oggetto delle cartolarizzazioni di cui al precedente periodo."
3.1000/10
RESPINTO
Alla lettera b), al comma 15-quater, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» sono sostituite dalle seguenti: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
Alla lettera b), al comma 15-octies, al primo periodo le parole «pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 100 milioni per l'anno 2014».
3.1000/11
RESPINTO
Alla lettera b), al comma 15-quater, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» sono sostituite dalle seguenti: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
Alla lettera b), al comma 15-octies, al primo periodo le parole «pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 100 milioni per l'anno 2014».
3.1000/12
RESPINTO
1. Alla lettera b), al comma 15-quater, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» sono sostituite dalle seguenti: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate neirallegato allo stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
3.1000/13
RESPINTO
Alla lettera b), comma 15-quater, capoverso 8-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
3.1000/14
VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI
RESPINTO
Alla lettera b), sopprimere il comma 15-quinquies.
3.1000/15
LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO, DI BIAGIO, D'ONGHIA, MERLONI, MARAN, SUSTA
INAMMISSIBILE
Al comma 15-sexies, inserire il seguente comma 0:
"0. Al fine di una valutazione uniforme delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie, è operata la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di rivalutazione delle quote e l'imposta straordinaria dovuta all'erario.
Al comma 15-sexies, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
sostituire le parole "Grandi Progetti di ricerca" con "Progetti di Ricerca";
b) sostituire "100.000.000,00" con "300.000.000,00";
c) sopprimere il secondo periodo dalle parole "La Sezione" alle parole "gli investimenti";
d) al terzo periodo, sostituire le parole "da includere nel portafoglio" con "da includere nella garanzia".
3. Al comma 15-sexies, lettera c), sostituire le parole "200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016" con "700 milioni per l'anno 2014, 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016"
4. Al comma 15-octies, sostituire le parole "40" con "340".
5. Ai maggiori oneri di cui al comma 2 lettera b) pari a 200 milioni di euro, al comma 3 pari a 500 milioni di euro per il 2014 e al comma 4 pari a 300 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'imposta straordinaria di cui al comma 0, valutate per il 2014 in 1 miliardo di euro.
3.1000/16
RESPINTO
Al comma 15-sexies, dopo la lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente:
"L'amministrazione del Fondo è affidata a un Consiglio di Gestione composto da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da un membro designato dalle principali organizzazioni rappresentative delle piccole e medie imprese. Il Consiglio di gestione di cui al periodo precedente e i componenti dello stesso operano senza alcun onere a carico della finanza pubblica"
3.1000/17
BULGARELLI, LEZZI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI
RESPINTO
Alla lettera b), comma 15-sexies, alla lettera a), sopprimere le parole da: "L'amministrazione del Fondo" fino alla fine della lettera.
3.1000/18
RESPINTO
Al capoverso 15-sexies, lettera a), secondo periodo sostituire le parole "da due rappresentanti" con le seguenti: "da un rappresentante", sopprimere le parole "da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente," e sostituire le parole da "due esperti" fino alla fine del periodo con le seguenti "un esperto in materia creditizia e di finanza d'impresa designato dal Ministero dello sviluppo economico."
3.1000/19
RESPINTO
Al capoverso 15-sexies, lettera a), secondo periodo sostituire le parole "da due rappresentanti" con le seguenti: "da un rappresentante" e sostituire le parole da "due esperti" fino alla fine del periodo con le seguenti "un esperto in materia creditizia e di finanza d'impresa designato dal Ministero dello sviluppo economico."
3.1000/20
RESPINTO
Al capoverso 15-sexies, dopo la lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente:
"I componenti del Consiglio di gestione operano a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica"
3.1000/21
RESPINTO
Al capoverso 15-sexies, lettera a), sostituire le parole da "è riconosciuto un compenso annuo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "non è riconosciuto alcun compenso"
3.1000/22
RESPINTO
Alla lettera b), comma 15-sexies, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta per le politiche pubbliche in materia di garanzia delle PMI con compiti consultivi e di vigilanza".
3.1000/23
INAMMISSIBILE
Alla lettera b), comma 15-sexies, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il Fondo di garanzia "Grandi Progetti di ricerca e Innovazione", con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 150.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modaltà di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonchè le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;"
3.1000/24
INAMMISSIBILE
Alla lettera b), comma 15-sexies, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) il Fondo di garanzia "Grandi Progetti di ricerca e Innovazione", con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 300.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da reti e cluster composti da grandi e piccole e medie imprese, individuati sulla base di un specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modaltà di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonchè le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;"
3.1000/25
BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, GIROTTO
RESPINTO
Alla lettera b), capoverso "15-sexies", nella lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "I grandi progetti riguardano prioritariamente una o più delle seguenti traiettorie di sviluppo industriale:
a) industria integralmente ecologica;
b) salute e benessere delle persone;
c) agenda digitale italiana e smart communities;
d) creatività e fruizione del patrimonio culturale, turismo, manutenzione di opere civili ed industriali e tutela ambientale.
3.1000/26
LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI
RESPINTO
Alla lettera b), comma 15-sexies, alla lettera b) ivi richiamata, al terzo periodo, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti: ", da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"
3.1000/27
RESPINTO
Alla lettera b), comma 15-sexies, lettera c), sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "100 milioni".
Conseguentemente, alla medesima lettera b), comma 15-opties, sostituire le parole: "pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 130 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016" con le seguenti: "pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e pari a 40 milioni per l'anno 2016".
3.1000/28
LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI
RESPINTO
Al comma 15-sexies, alla lettera c) ivi richiamata, all'ultimo periodo, dopo le parole: "di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" aggiungere le seguenti: ", da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"
3.1000/29
RITIRATO
Alla lettera b), comma 15-sexies, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" inserire le seguenti: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
3.1000/30
RITIRATO
Alla lettera b), comma 15-sexies, lettera c), alla fine, aggiungere il seguente periodo: "il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa."
3.1000/31
RESPINTO
Al capoverso 15-sexies, lettera c), dopo le parole "dell'efficienza energetica" aggiungere le seguenti: "in particolare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto con impianti fotovoltaici,"
3.1000/32
RESPINTO
Al comma 15-sexies, lettera c), dopo le parole: "giovani coppie" inserire le seguenti parole: "che abbiano celebrato matrimonio con rito civile o religioso concordatario in data successiva al primo gennaio 2011 e di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino di un Paese dell'Unione Europea"
3.1000/33
RESPINTO
Al comma 15-sexies, lettera c), dopo le parole: "ultima istanza." inserire le seguenti parole:" Ai fini del migliore utilizzo del Fondo, la cassa Depositi e Prestiti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delia presente legge, sottoscrive un accordo con l'ABI che disciplina l'accesso alle garanzie di cui alla presente disposizione solo per i mutui stipulati da Istituti bancari che abbiano un rapporto tra attività di investimento e attività speculativa non inferiore all'ottanta per cento e per i mutui stipulati ad un tasso d'interesse omnicomprensivo non superiore al tasso di sconto, maggiorato dell'uno per cento."
3.1000/34
INAMMISSIBILE
Al capoverso 15-sexies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze » destinato alle nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese che delocalizzano la produzione ovvero versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura, con una dotazione di 60 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per il riscatto dell'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
Conseguentemente
al capoverso 15-septies), al primo periodo aggiungere le seguenti parole: "sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-bis) del comma 15-sexies)" e al capoverso "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" sostituire, ovunque ricorra la parola "-200.000" con la seguente "-260.000"
3.1000/35
INAMMISSIBILE
Al capoverso 15-sexies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili», con una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto esclusivamente con impianti fotovoltaici. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici."
Conseguentemente
al capoverso 15-septies), al primo periodo aggiungere le seguenti parole: "sono assegnati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-bis) del comma 15-sexies)" e al capoverso "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" sostituire, ovunque ricorra la parola "-200.000" con la seguente "-250.000"
3.1000/36
INAMMISSIBILE
Al capoverso 15-sexies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) al fine di agevolare l'accesso al credito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per favorire il settore dell'energia rinnovabile e il risparmio energetico» destinato alle piccole e medie imprese e all'artigianato ovvero alle attività commerciali di tipo ambulante, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, che installano accumulatori di energia rinnovabile. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
Conseguentemente
al capoverso 15-septies), al primo periodo aggiungere le seguenti parole: "sono assegnati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-bis) del comma 15-sexies)" e al capoverso "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" sostituire, ovunque ricorra la parola "-200.000" con la seguente "-230.000"
3.1000/37
MILO, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MALAN, GIBIINO, PAOLO ROMANI
RESPINTO
Al comma 15-septies dopo le parole "e in coerenza con le relative finalità" aggiungere " con delibera CIPE nel rispetto della chiave di riparto di cui all'articolo 3 comma 1".
3.1000/38
LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI
RESPINTO
Alla lettera b), comma 15-septies, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Ai prestiti concessi alle piccole e medie imprese, garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662, è concessa una agevolazione sul tasso di interesse applicato commisurata alla minore rischiosità del credito concesso e garantito dal Fondo di garanzia medesimo."
3.1000/39
RESPINTO
Al comma 15-septies, dopo le parole "ulteriori 600 milioni di euro", inserire le seguenti: "afferenti a risorse già assegnate alle Regioni del Mezzogiorno, ".
3.1000/40
RESPINTO
Al comma 15-septies, secondo periodo, sostituire le parole: "del Mezzogiorno", con le seguenti: " artigianali della filiera del "made in Italy" ".
3.1000/41
RESPINTO
Al comma 15-septies, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Gli importi di cui al secondo periodo del presente comma e non utilizzati entro il 31 Dicembre 2014, vengono redistribuiti tra le Regioni italiane che alla data del 31 Dicembre 2014 hanno presentato misure ed iniziative a favore delle piccole e medie imprese.
3.1000/42
SCAVONE, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO
RESPINTO
Al comma 15-septies prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo:
"Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia, tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Si considerano prioritari ì creditori della Pubblica amministrazione e nello specifico nel settore sanitario assistenziale."
3.1000/43
RESPINTO
Dopo il capoverso 15-septies aggiungere i seguenti:
15-octies. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della Regione stabilisce, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi .In particolare, può essere disposta:
la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle inirastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e dì servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi darmi a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 gennaio 2014;
c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;
f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti 15 nonies. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
15-decies Agli oneri derivanti dai commi 15-octies e 15 nonies si provvede mediante corrispondente riduzione , per le annualità 2014-2016, delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 61 comma 1 della legge 298 del 2002 e successive modificazioni.
3.1000/44
RITIRATO
Dopo il capoverso 15-septies aggiungere i seguenti: 15-octies A partire dall'entrata in vigore della presente legge sono sospesi fino al 30 giugno 2014:
i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli-ed extragricoli;
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
le sanzioni amminisirative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscrìtti nell'albo di cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia-bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice
15-nonies. Agli oneri derivanti dai commi 15-octies si provvede mediante corrispondente riduzione, per le annualità 2014-2016, delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 298 del 2002 e successive modificazioni.
3.1000/45
RESPINTO
Al comma 15-octies, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Sentito il parere della Commissione Europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi, il Decreto di cui al periodo precedente viene comunque emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
3.1000/46
RESPINTO
Al comma 15-octies, sostituire il secondo periodo , al comma 15-octies, al secondo periodo, sostituire le parole: "previa autorizzazione della" con le parole "Sentita la".
3.1000/47
RESPINTO
Al comma 15-octies, al secondo periodo, dopo le parole "da emanarsi" aggiungere le parole "inderogabilmente".
3.1000/48
BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, CIOFFI
RESPINTO
Al "conseguentemente" sostituire le parole da: "all'articolo 4" fino a: "45 per cento" con le seguenti: "all'articolo 9 sopprimere i commi 9 e 13".
3.1000/49
I RELATORI
APPROVATO
Alla lettera b), capovero 15-quinquies, lettera e-bis), sopprimere le seguenti parole: "non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6".
3.1000 (testo 2)
I RELATORI
APPROVATO
All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola "imprese" sono inserite le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia,"»;
b) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo le parole: "al servizio di SACE s.p.a." sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato".
15-ter. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.
15-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:
"8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle PMI. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
15-quinquies. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni dì mercato."
15-sexies. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale Comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia "Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a Euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene contestualmente soppresso. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastratture e dei trasporti, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
15-septies. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 1 del presente articolo. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
15-octies. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire un Fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge§§§§.
Conseguentemente:
- all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "nel limite del 50 per cento" con le seguenti: "nel limite del 45 per cento".
- alla Tabella E, missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione", voce Ministero dello Sviluppo Economico, decreto-legge n. 201 del 2011 - art. 3, comma 4, Dotazione/Incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7342) apportare le seguenti variazioni in riduzione:
2014
CP: -200.000;
CS: -200.000.
2015
CP: -200.000;
CS: -200.000.
2016
CP: -200.000;
CS: -200.000.
3.1000
I RELATORI
VEDI TESTO 2
All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola "imprese" sono inserite le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia,"»;
b) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo le parole: "al servizio di SACE s.p.a." sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato".
15-ter. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.
15-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:
"8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
15-quinquies. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni dì mercato."
15-sexies. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale Comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene contestualmente soppresso. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastratture e dei trasporti, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
15-septies. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro, da utilizzare esclusivamente per interventi in favore delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 1 del presente articolo. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
15-octies. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è destinata alla costituzione di un fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i confidi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, ovvero che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi§§§§.
Conseguentemente:
- all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "nel limite del 50 per cento" con le seguenti: "nel limite del 45 per cento".
- alla Tabella E, missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione", voce Ministero dello Sviluppo Economico, decreto-legge n. 201 del 2011 - art. 3, comma 4, Dotazione/Incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7342) apportare le seguenti variazioni in riduzione:
2014
CP: -200.000;
CS: -200.000.
2015
CP: -200.000;
CS: -200.000.
2016
CP: -200.000;
CS: -200.000.
3.2000/1
GIBIINO, BONFRISCO, MALAN, MANDELLI, CERONI, MILO
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 1, capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi non si intendono destinati a società le cui quote di appartenenza dello Stato, a vario titolo, siano oggetto di procedure di dismissione».
3.2000/2
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire i capoversi 13 e 13-bis con il seguente:
«13. Per gli anni dal 2014 al 2024 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati per un importo di 80 milioni di euro, per il 2014, di 200 milioni di euro, per il 2015 e di 340 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 fino al 2024, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni per gli investimenti in riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero; interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici; recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale; interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro; interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili. Per le finalità di cui al periodo precedente sono autorizzati contributi ventennali di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
3.2000/3
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire i capoversi 13 e 13-bis con il seguente:
«13. Al fine dell'ulteriore finanziamento del Fondo per le non autosufficienze, è autorizzata la spesa, di 80 milioni di euro, per il 2014, di 200 milioni di euro, per il 2015 e di 340 milioni di euro, per ciascun anno dal 2016 fino al 2024. Per le finalità di cui al periodo precedente sono autorizzati contributi ventennali di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
3.2000/4
RITIRATO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire i capoversi 13 e 13-bis con il seguente:
«13. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sopprimere le seguenti parole: '', qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Agli oneri derivanti dall'applicazione della norma di cui al periodo precedente si provvede a valere sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico''».
3.2000/5
RITIRATO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire i capoversi 13 e 13-bis con il seguente:
«13. Al fine del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è autorizzata la spesa, di 80 milioni di euro, per il 2014, di 200 milioni di euro, per il 2015 e di 340 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 fino al 2024, a valere sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
3.2000/6
RITIRATO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:
«13. Presso il Ministero dell'economia è istituito il ''fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili'', destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici. Per le finalità di cui al periodo precedente sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
Conseguentemente, al capoverso 13-bis, sopprimere il primo periodo.
3.2000/7
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:
«13. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza qualificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al al periodo precedente, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».
Conseguentemente, al capoverso 13-bis, sopprimere il primo periodo.
3.2000/8
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:
«13. È istituito un apposito fondo presso il Ministero della tutela dell'ambiente e del mare con una dotazione di 70 milioni di euro nell'anno 2014, di 190 milioni di euro nel 2015 e di 330 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 fino al 2024 da destinare ad interventi suIl'emergenza ''terra dei fuochi'' in Campania. Agli oneri derivanti dall'applicazione della norma di cui al periodo precedente sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
Conseguentemente, al capoverso 13-bis, sopprimere il primo periodo.
3.2000/9
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:
«13. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
Conseguentemente, al capoverso 13-bis, sopprimere il primo periodo.
3.2000/10
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:
«13. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della linea ferroviaria La Spezia Parma, la cosiddetta Pontremolese, sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
Conseguentemente, al capoverso 13-bis, sopprimere il primo periodo.
3.2000/11
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:
«13. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari al raddoppio della prima tratta ferroviaria Roma-Avezzano, della linea nazionale Roma Pescara, sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
Conseguentemente, al capoverso 13-bis, sopprimere il primo periodo.
3.2000/12
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:
«13. Al fine dell'ulteriore incremento delle risorse relative al dissesto idrogeologico sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
Conseguentemente, al capoverso 13-bis, sopprimere il primo periodo.
3.2000/13
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:
«13. Al fine di ricostituire il Fondo per la Mobilità sostenibile sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
Al capoverso 13-bis, sopprimere il primo periodo.
3.2000/14
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 2, capoverso 13, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «20 milioni»; sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «60 milioni»; sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «80 milioni».
Al capoverso 13-bis, sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'esercizio 2014, 120 milioni per l'esercizio 2015 e 200 milioni di euro a partire dall'esercizio 2016 fino al 2024, denominato ''Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera'' al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3.2000/15
GIBIINO, BONFRISCO, MALAN, MANDELLI, CERONI, MILO
RESPINTO
All'emendamento 3.2000, comma 2, ai capoversi 13 e 13-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi non si intendono destinati a società le cui quote di appartenenza dello Stato, a vario titolo, siano oggetto di procedure di dismissione».
3.2000/16
RESPINTO
Dopo il comma 13-quater, inserire il seguente:
«13-quinquies. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati in convenzione con le associazioni nazionali riconosciute della pesca dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10% di tali risorse è destinato alle finalità del presente comma».
3.2000
I RELATORI
APPROVATO
All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
"8-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione.".
Sostituire il comma 13, con i seguenti:
"13. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
13-bis. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1o gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.
13-ter. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.
13-quater. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017".
3.0.1
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia e misure in tema di confidi e reti d'impresa)
1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:
a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanzia menti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europei per gli investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta- sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia-e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adegua mento che si rendessero necessarie.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma l, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Ai tini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:
a) uno stanzia mento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera al, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, eleva bile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;
b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.
6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma l, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.
8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato:
a) in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 108 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b). Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;
b) in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;
c) in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n, 122, che può essere fruita fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.
9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura, non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.».
Conseguentemente:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»; All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
– All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
3.0.2
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia
e misure in tema di confidi e reti d'impresa)
1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:
a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europei per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
b) il fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Ai fini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:
a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;
b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.
6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da Investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero-territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.
8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato, secondo modalità da definire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze:
a) in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere a)e b);
b) In misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono definite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo e i criteri di concessione dei contributi di cui alla presente lettera;
c) in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che può essere fruita fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.
9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.»
3.0.3
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Piattaforma nazionale di garanzia)
1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti Fondi di nuova costituzione:
a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europei per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'istruzione università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:
a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;
b) uno stanzia mento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.
6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b) .
7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma».
Conseguentemente:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
– All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Iegge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
– all'articolo 18 dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano; sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17-,50».
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
3.0.4
SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RITIRATO
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:
a) Il Fondo di garanzia ''Progetti Innovazione Italia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
b) il Fondo di garanzia ''Progetto famiglia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo ''Progetto Famiglia'' con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:
a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
5. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,4 per mille»; All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «20 per cento» sono sostituite dal seguente «22 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni iri diminuzione:
2014; – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.0.5
RESPINTO
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:
a) Il Fondo di garanzia ''Progetti Innovazione Italia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
b) il Fondo di garanzia ''Progetto famiglia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo ''Progetto Famiglia'' con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:
a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
b) uno stanzia mento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
5. le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
3.0.6
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN
RESPINTO
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:
a) Il Fondo di garanzia ''Progetti Innovazione ltalia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
b) il Fondo di garanzia ''Progetto famiglia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalia garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo ''Progetto Famiglia'' con quella di fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:
a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
5. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
3.0.7
RESPINTO
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:
a) Il Fondo di garanzia ''Progetti Innovazione Italia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.
b) il Fondo di garanzia ''Progetto famiglia'' per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-sono dermite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma l del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo ''Progetto Famiglia'' con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.
4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:
a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.
5. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
3.0.8
BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, BRUNI, DALLA TOR, CHIAVAROLI, SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 Legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.
7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».
3.0.9
BONFRISCO, CERONI, MILO, GIBIINO, MALAN
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)
1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. La cessione di cui ai comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma l, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.
7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».
3.0.10
GRANAIOLA, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, PADUA, VATTUONE
RITIRATO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire lo stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)
1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'articolo 34-duodecies, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici, sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.
5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:
a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;
b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;
c) abbattimento delle barriere architettoniche;
d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;
e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;
f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;
g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.
7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».
3.0.11
BRUNI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RITIRATO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)
1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma , a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'articolo 34-duodecies, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.
5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:
a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;
b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;
c) abbattimento delle barriere architettoniche;
d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;
e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;
f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;
g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.
7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».
3.0.12
GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, DALLA TOR, MILO, CERONI, GIBIINO
RITIRATO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)
1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuate, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.
7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».
3.0.13
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)
1. Le aree ricomprese nell'ambito dei demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.
7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».
3.0.14 (testo 2)
BRUNI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RITIRATO
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari. gli investimenti, la valorizzazione delle coste)
1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. Stante le ragioni di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono vendute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti.
4. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
5. Le Regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono prevedere la riserva in favore delle strutture ricettive del territorio di almeno il 30% delle spiagge in concessione, da destinarsi a zona di ombreggiatura. Le strutture ricettive hanno diritto di ottenere, in via prioritaria rispetto alle altre previsioni di concessione di aree demaniali marittime, laddove richiesto, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle strutture medesime.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di un anno, è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze».
3.0.14
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari. gli investimenti, la valorizzazione delle coste)
1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. Stante le ragioni di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono vendute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti.
4. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
5. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di un anno, è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze».
3.0.15
RITIRATO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire lo stabilità delle imprese balneari)
1. All'articolo 822 del codice civile dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
''Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratufto,indistinto e generalizzato, da parte della collettività.
La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante , corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiate, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.
L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio disponibile dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.
Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività''.
2. All'articolo 28 del codice della navigazione, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
''Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.
La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiare, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.
L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.
Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività''.
3. Ai sensi degli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione, come modificati dal presente articolo, le aree dell'arenile occupate da manufatti di qualsiasi genere, oggetto di concessione demaniale con finalità turistico ricreative e stabilmente destinati a tali attività, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature mobili alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'agenzia del demanio su richiesta del concessionario, ai fini della successiva vendita.
4. È riconosciuto in favore del concessionario, il diritto di opzione sull'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, da esercitarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario medesimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e manufatti. In assenza di titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi, il concessionario non può esercitare il diritto d'opzione sull'acquisto.
5. Le modalità e i criteri di determinazione del prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. L'Agenzia del demanio sulla base del decreto di cui al comma 5, stabilisce il prezzo di cessione sulla base del valore commerciale dell'area e dei manufatti su di essa insistenti, in contraddittorio con il concessionario e con il Comune interessati, prevedendo una percentuale di abbattimento del prezzo in base agli investimenti effettuati e alle migliorie apportate dal concessionario medesimo.
7. Il concessionario che non opti per l'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al comma 6, ha diritto al riconoscimento del valore delle migliori e apportate e deWavviamento commerciale sulla base di parametri stabiliti dall'Agenzia del demanio sentito il Comune interessato.
8. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di una procedura di assegnazione sulla base di un bando di gara fondato sui seguenti principi:
a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;
b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;
c) abbattimento delle barriere architettoniche;
d) contributo alle politiche pubbli di fruizione e protezione delle spiagge.
9. Le risorse provenienti dalla vendita delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 confluiscono in un apposito fondo per lo sviluppo del turismo balneare, per essere successivamente ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economica e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente decreto sono stabilite con il decreto di cui al comma 5».
3.0.16
GRANAIOLA, TOMASELLI, ALBANO, MARCUCCI, VATTUONE
RITIRATO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)
1. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dai seguenti:
''5-bis. Nelle more dell'approvazione di una specifica normativa volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno subito incrementi del canone superiori al 300 per cento, sono sospesi fino al 15 giugno 2014 i pagamenti dei relativi canoni anche nel caso in cui gli importi dovuti siano stati iscritti al ruolo esattoria le e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incar.icati alla riscossione.
5-ter. Sono altresì, sospesi fino alla data del 15 giugno 2014 i prowedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti nei confronti delle concessioni di cui al comma 5-bis relativi alla sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime derivanti dal mancato versamento del canone nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter calcolata in 65 milioni di euro si provvede:
a) con l'adeguamento a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;
b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti a partire dal 1º gennaio 2007, qualora non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) qualora non sufficiente quanto previsto alla lettera a) e b), con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti dalle concessioni. di cui al comma 5-bis, a partire dall'entrata in vigore della presente legge fino a 15 giugno 2014».
Conseguentemente:
– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «48 milioni di euro per l'anno 2014, 648 milioni nell'anno 2015 e 1.358 milioni»;
– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
3.0.17
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:
''5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'''».
3.0.18
BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RITIRATO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi
per i beni pertinenziali)
1. Al comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:
''5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demani ali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, cosi come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'''».
3.0.19
GASPARRI, MILO, PAOLO ROMANI, CERONI, CHIAVAROLI, GIBIINO
RITIRATO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi
per i beni pertinenziali)
1. Al comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:
''5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'''».
3.0.20
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi
per i beni pertinenziali)
1. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:
''5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, cosi come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demani aie marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'''».
3.0.21
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI
RESPINTO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia partecipativa, nonché modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, al fine di promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipati va, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti, dispongono adeguati interventi atti a:
a) incentivare il consumo dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, nonché l'impiego degli stessi, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;
b) promuovere adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa. posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta;
c) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione e di etichettatura dei prodotti alimentari attraverso un'idonea attività di controllo.
2. Ai fini del presente articolo, si intendono per:
a) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti;
b) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale;
c) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia interdipendenza e scambio di conoscenze;
d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.
3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva. emanati dalla regione o da enti da essa controllati; partecipati o promossi dalle province o dai comuni, può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambienta li stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Qualora l'uso dei prodotti di cui comma 2, lettere a), b) e c) abbia costituito titolo preferenziale per l'aggiudicazione degliappa1ti, ne è assicurata agli utenti dei servizi di ristorazione adeguata informazione.
4. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.
5. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale e allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.
6. Nei mercati alimentari di vendita diretta, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita prodotti alimentari conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Tale norma non si applica alla vendita di prodotti agroalimentari provenienti da sistemi di garanzia partecipativa di cui al comma 2, lettera c).
7. Al fine di accertare eventuali infrazioni delle disposizioni del presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i relativi controlli anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale.
8. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. La disciplina amministrativa di cui al presente articolo non si applica alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci'';
b) al comma 4:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita'';
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio»;
3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere della data di invio della stessa comunicazione'';
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
''8.-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie.
8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati''.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
''17-bis. A decorrere dalla gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, In capo ai singoli-soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008''».
3.0.22
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art.3-bis
(Tassazione società agricole)
1. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dalla possibilità di usufruire dell'opzione di cui al primo periodo le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che, pur rivestendo la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, producono e cedono energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili provenienti prevalentemente dal fondo».
Conseguentemente,
All'articolo 10, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
«16-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila».
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
16-ter. L'erogazione della somma di sui al comma 16-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza.».
3.0.23
RESPINTO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernenti piccole confezioni di prodotti sementieri, non si applicano alle confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, in quanto sementi iscritte al registro e certificate.
2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.
3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito-solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotate di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre o di olio da utilizzare per usi industriali o agronomici o alimentare, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione e moltiplicazione del seme delle varietà certificate.
4. La violazione del divieto di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il-cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di semina.
6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presiente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.
7. Ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di TRC delle varietà di canapa, devono seguirsi le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo previste dalle disposizioni di cui all'allegato 4, del decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 5 aprile 2011.
8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuato con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.
9. Dalla applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
3.0.24
BONFRISCO, CERONI, MILO, GIBIINO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis
(Proroga concessioni acquacoltura)
1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demani ali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura , ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di Concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».
3.0.25
GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI, GIBIINO
RITIRATO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga concessioni acquacoltura)
1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».
3.0.26
BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RITIRATO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a1 31 dicembre 2017».
3.0.27
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art 3-bis.
(Proroga concessioni acquacoltura)
1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura , ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».
3.0.28
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
''9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui. agli articoli 1 e 2 del decreto del ministero della salute, 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.
9-ter. Ai fini del comma 9-bis, si intende per filiera corta una filiera produttiva caratterizzata-dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.
9-quater. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo''».
3.0.29
PEPE, CASALETTO, CIOFFI, BLUNDO, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SIMEONI, FATTORI, MORRA
RESPINTO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)
1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1065/73, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.
2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.
3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.
4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta I'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.
6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25. novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.
7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.
8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo carabinieri e/o repressione frodi del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.
9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
3.0.30
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo per la promozione della coltivazione
e della filiera agroindustriale della canapa)
1. Al fine di sostenere e a promuovere la realizzazione di una filiera nazionale della cannabis saliva è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
2. Ai fini del presente articolo si definisce cannabis saliva la canapa proveniente da regioni tropicali ed utilizzata nelle produzioni industriali conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in vigore, avente un contenuto di THC (tetraidrocannabinolo) inferiore o pari allo 0,2 per cento.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un bando per l'assegnazione del contributo previsto dal Fondo di cui al comma 1 per la realizzazione di cinque progetti pilota per la coltivazione e la promozione della filiera della cannabis sativa in cinque regioni selezionate tenendo conto del criterio della compatibilità ambientale, della tradizione relativa alla coltivazione e al ciclo industriale della canapa, nonché della costituzione dei soggetti richiedenti nella forma di una struttura di filiera.
4. I progetti pilota di cui al comma 3, devono essere realizzati entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, e devono prevedere:
a) l'organizzazione della produzione per l'attivazione di filiere industriali;
b) la definizione di uno o più centri di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» con le seguenti: «49 milioni», «39 milioni» e «29 milioni».
3.0.31
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti)
1. Al fine di salvaguardare e recuperare i castagneti presenti nel territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si definiscono:
a) castanicoltori: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, conduttori di castagneti, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che svolgono questa attività in modo prevalente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) castagneti da frutto: fondi con almeno trenta piante di castagno da frutto ad ettaro, di almeno trenta anni di età e ricadenti nell'area fitoclimatica del «castanetum»;
c) castagneti abbandonati: castagneti da frutto ad ettaro e un sottobosco in evidente stato di abbandono, con presenza di rovo, ginestra ed erbacee.
3. Per le finalità indicate dal comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a:
a) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti oggetto degli interventi di cui al presente articolo;
b) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi e degli indennizzi di cui al presente articolo;
c) determinare la percentuale dei contributi e degli indennizzi erogabili.
4. Nella determinazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b) è data priorità al recupero e al ripristino dei castagneti da frutto danneggiati dalle seguenti patologie:
a) mal dell'inchiostro;
b) cancro corticale;
c) balanino;
d) cydia intermedia e precoce;
e) cinipide del castagno;
f) pammene fasciano.
5. Al recupero e ripristino dei castagneti colpiti da cinipide del castagno è riservata una percentuale pari al 65 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.
6. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti affetti dalle patologie di cui al comma 4.
7. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il ripristino dei castagneti abbandonati come definiti dal comma 2, lettera c).
8. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro il cinipide, e qualunque altra forma di infestazione ed utilizzano contro di esse solamente forme e metodi di lotta biologica universalmente riconosciuti dalla scienza come valide e nelle forme certificate dalle università territorialmente competenti o che assoggettino il castagneto da frutto a forme di coltivazione biologica delle superfici agricole come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, è riconosciuto un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione seguente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici. L'indennizzo è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e i singoli anni successivi presi in considerazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al presente comma, o di cessazione anticipata dello stesso, il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi fino a quel momento percepiti.
9. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui al comma 3, e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi previsti dal presente articolo sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10. Gli interventi oggetto dei benefici di cui ai commi 6, 7 e 8 devono essere finalizzati a riportare il castagneto alle condizioni naturali mediante:
a) lotta biologica realizzata esclusivamente con l'introduzione di antagonisti naturali per il contenimento delle popolazioni di fitofagi e fitoparassiti come individuati sulla base del progresso tecnico e delle evidenze scientifiche;
b) divieto assoluto di trattamenti chimici che interessino la chioma degli alberi per un raggio di un chilometro dai punti di lancio, per una durata non inferiore ai cinque anni;
c) sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura periodica e pluriennale, che rispettano le pratiche tradizionali locali, garantendo una densità di piante per ettaro compresa tra un minimo di 50 e un massimo di 100;
d) operazioni di potatura, spollonatura e falciatura;
e) utilizzo limitato dei mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni e per il taglio dell'erba, al fine di salvaguardare il sottobosco ed il cotico erboso che deve essere mantenuto ad un'altezza non inferiore a cinque centimetri.
11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti.
12. Le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 11, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, sentiti i comuni competenti per territorio:
a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui al presente articolo;
b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e l'erogazione degli indennizzi;
c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi e degli indennizzi sulla base dell'istruttoria svolta a norma del sistema integrato di gestione e controllo di AGEA e su nullaosta del comune competente per territorio.
13. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e gli indennizzi previsti dal presente articolo. Per lo svolgimento dei controlli le regioni si avvalgono di unità del Corpo forestale dello stato, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, oltreché della polizia provinciale.
14. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare erogato. Il castanicoItore di cui al periodo precedente non è ammesso a beneficiare di ulteriori contributi e indennizzi di cui alla presente legge.
15. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.
16. È fatta salva la facoltà per le regioni di predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente articolo.
17. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità determinate da ciascuna regione».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni», «35 milioni» e «25 milioni».
3.0.32
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI
RESPINTO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Sospensione dei debiti per le aziende agricole e imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS, dell'ISMEA e degli istituti di credito)
1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato in atto e di limitame le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle Banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, da aziende agricole e da imprenditori agricoli.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui aIlo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalla rideterminazione delle aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi come stabilito dal comma 4 del presente articolo.
4. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ''12,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''13,1 per cento'';
b) alla lettera b) le parole: ''11,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,1 per cento'';
c) alla lettera c) le parole: ''10,6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''11,1 per cento'';
d) alla lettera d) le parole: ''9 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''9,5 per cento'';
e) alla lettera e) le parole ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''8;5 per cento''.
5. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e imprenditori agricoli, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
6. Fino alla data di cui al comma 5 è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento aIl'aggiudicatario».
3.0.33
TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RITIRATO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:
a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili;
4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità diaccesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
All'articolo 10, camma 37, sostituire Ie parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;
All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro.16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;
Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
3.0.34
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:
a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1;
b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.
4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.
5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione. ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
3.0.35
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:
a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare deIle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.
4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.
5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
3.0.36
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:
a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.
4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.
5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
3.0.37
RESPINTO
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Razionalizzazione dell'assetto della Cassa conguaglio per il settore elettrico presso l'Autorità per l'energia elettrico e il gas)
1. Al fine di garantire una maggiore razionalizzazione ed economicità del settore elettrico, con l'entrata in vigore del presente provvedimento, l'ente Cassa conguaglio per il settore elettrico è soppresso e tutte le relative funzioni, competenze, poteri nonché i rapporti giuridici attivi e passivi e le risorse finanziarie della stessa sono trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, che le esercita nel rispetto delle norme vigenti.
2. Il rapporto di lavoro del personale del soppresso ente viene assoggettato alla contrattazione collettiva in vigore per il personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come definita dalla medesima Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge istitutiva le consistenze di personale necessarie a garantire le esigenze funzionali ed organizzative connesse allo svolgimento delle attività sono autonomamente definite con appositi provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto del limite di cinquanta unità con conseguente riduzione delle attuali consistenze del sopprimendo Ente. Nelle more dell'adozione di detto provvedimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il personale in servizio presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico continua a svolgere le ordinarie funzioni assegnate all'Ente.
3. Al fine di garantire l'esercizio delle attività assegnate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può individuare un apposito segmento della propria organizzazione la cui gestione viene demandata ad un organo distinto dal Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che mantiene su di esso poteri di indirizzo, coordinamento e direttiva.
4. Fino alla naturale scadenza il presidente e il comitato di gestione del sopprimendo Ente confluiscono, in qualità di esperti nominati ai sensi dellarticolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'organo di gestione di cui al precedente comma, così come disposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il Collegio dei revisori del sopprimendo Ente, nominato ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 64/09, resta in carica fino alla scadenza prevista dalla richiamata normativa».
3.0.38
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Variazione della denominazione istituzionale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, provvede, con propria deliberazione, alla variazione della denominazione istituzionale, nella quale vengano messi in evidenza la funzione indipendente di regolazione, i settori o i servizi di pubblica utilità cui la medesima Autorità è preposta ex lege».
3.0.39
TARQUINIO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI
RITIRATO
Al comma 1 secondo periodo le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
4.1
FILIPPIN, PUPPATO, CASSON, DEL BARBA
RITIRATO
Al comma 1, primo rigo, dopo le parole: «per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «la realizzazione di nuove opere, già definite da Protocolli d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, iI Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS, le amministrazioni locali e le società partecipate, attuativi e conseguenti ad accordi internazionali.» e sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 15.000;
2015: – 0;
2016: – 0;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
4.2
INAMMISSIBILE
Al comma 1, dopo le parole: «della rete stradale per l'anno 2014» inserire le seguenti: «, la realizzazione di nuove opere» e sostituire le parole: «335 milioni» con le seguenti: «435 milioni».
4.3
Al comma 1, dopo le parole: «della rete stradale per l'anno 2014» inserire le seguenti: «, la realizzazione di nuove opere».
4.4
SONEGO, PEGORER, DE MONTE, RUSSO, LAI, MARAN, BOCCA, PANIZZA, BRUNO
Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono attribuiti 160 milioni di euro per l'anno 2014 alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.»;
b) al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «300 milioni»;
c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 0;
2016: – 0;
d) alla tabella B:
voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 15.000;
2015: – 0;
2016: – 0;
voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0;
voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0;
voce Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0;
voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0.
4.5
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
RESPINTO
Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 15.000;
2015: – 0;
2016: – 0.
4.6
RESPINTO
Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14 - Triestina.».
4.7
RESPINTO
Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309 - Romea.».
4.8
RESPINTO
Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434 - Transpolesana.».
4.9
DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
23. Le entrate proprie della società ANAS Spa, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, sono adeguate ai criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, d'intesa con la regione territorialmente competente, e aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'Amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.
1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''6,6 punti percentuali''».
4.10 (testo 2)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.bis Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:
''23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dal corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base al criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1º gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.
23-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23.
23-quater . Le disposizioni di cui ai commi 23-bis e 23-ter operano fino ad limite massimo di 500 milioni di euro l'anno.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dall'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
4.10
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.bis Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:
''23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dal corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base al criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1º gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.
23-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23''».
4.11
DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che al variare dei parametri delle formule di adeguamento in funzione delle caratteristiche degli accessi, i valori dei canoni non devono subire incrementi superiori al limite del 150 per cento del canone o corrispettivo dovuto alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Annualmente la società ANAS Spa può adeguare esclusivamente il canone al tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.
1-ter. La società ANAS Spa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ricalcolare i valori dei canoni ai sensi del comma 1-bis e aggiorna l'importo dovuto comunicandolo all'interessato.
1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''6,6 punti percentuali''».
4.12
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il fondo per le opere incompiute nel Mezzogiorno con l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
4.13
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per gli interventi di adeguamento, miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, con priorità per quello commerciale, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1310 milioni di euro», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 10.000;
2015: – 60.000;
2016: – 60.000.
4.14
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per gli interventi di miglioramento e potenziamento della dotazione infrastruttura le dì aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
alla Tabella 8, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 10.000;
2015: – 30.000;
2016: – 80.000.
4.15
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A della presente legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a, integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione».
Allegato A
(all'articolo 4, comma 1-bis)
1) A90 Grande Raccordo Anulare;
2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
5) A 19 Palermo-Catania;
6) RA2 Salerno-Avellino;
7) RA3 Siena-Firenze;
8) RA6 Bettolle-Perugia;
9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
10) RA9 di Benevento;
11) RA 10 Torino-aeroporto di Caselle;
12) RA 11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
13) RA12 Chieti-Pescara;
14) RA 13 raccordo autostradale A14 – Trieste – RA 14 diramazione per Fernetti;
15) RA5 Sicignano-Potenza;
4.15a (già 3.15)
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO
RESPINTO
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi ed investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare al completamento e al potenziamento della medesima rete, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono-stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».
4.16
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
''5-bis. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 6 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato. La convenzione dovrà contenere informazioni dettagliate sul progetto, comprese quelle relative al tipo di lavoro che viene svolto, alla durata complessiva e al monte ore giornaliero dell'impegno lavorativo nel quale sono coinvolti i lavoratori di cui all'articolo 4''.
b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
''Art. 3-bis. – 1. Fatte salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono essere utilizzati nei lavori di pubblica utilità i lavoratori destinatari di integrazione salariale ai quali non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni.
Art. 3-ter. – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3-bis da assegnare ai lavori di pubblica utilità si tiene conto preliminarmente della corresponsione tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto.
2. L'assegnazione ai progetti di L.S.U. dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei servizi per l'impiego competenti o per semplice richiesta nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto. I lavoratori assegnati ai L.S.U. sono tenuti a rispondere alla chiamata entro un termine di 6 giorni dal ricevimento della comunicazione''.
c) il comma 1, dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:
''1. Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di L.S.U. mediante l'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego o per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività offerte per i LSU devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici''.
d) i commi 1 e 2, dell'articolo 8, sono sostituiti dai seguenti:
''1. L'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali/assistenziali di cui all'articolo 3-bis non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 3-bis, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e- il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste. per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore''.
1-ter. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 40, 41,42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:
''40. Il lavoratore destinatario di integrazione salariale, al quale non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni, decade dai trattamenti medesimi, qualora senza giustificato motivo:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequenti regolarmente;
b) rifiuti di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
c) non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 468/1997, come modificato dal presente emendamento;
d) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;
e) non riprenda il lavoro in caso di richiamo in attività durante un periodo di sospensione dal lavoro con ammissione al trattamento di integrazione salariale.
41. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i responsabili della attività formativa o dei L.S.U., i datori di lavoro ovvero le agenzie per il lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione o le attività offerte per i LSU si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40 e 41, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati''.
b) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:
''43-bis. Avverso gli atti di cui al comma 41 è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni territoriali del lavoro competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso é comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.
43-ter. La mancata comunicazione di cui al comma 41 è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276''».
4.17
COMAROLI, BISINELLA, BELLOT, BITONCI
RESPINTO
Sopprimere il comma 2.
4.18
RESPINTO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» è assegnato alla regione Piemonte un contributo di 81 milioni di euro per l'anno 2014, di 247 milioni di euro per l'anno 2015 e di 222 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 31.000
2015: – 32.000
2016: - 32.000
e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 45.000
2016: – 70.000.
4.19
RESPINTO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Per la realizzazione della «Tangenziale Est di Torino» è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro per l'anno 2014, di 227 milioni di euro per l'anno 2015 e di 182 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 31.000
2015: – 32.000
2016: – 32.000
e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2015: – 25.000
2016: – 40.000.
4.20
RESPINTO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Per il completamento verso Rivoli della prima linea della metropolitana di Torino e l'avvio dei lavori della seconda linea è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014, di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 30.000
2015: – 30.000.
4.21
RESPINTO
Al comma 2, sostituire le parole: «del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso – », con le seguenti: «della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 – Regina».
4.22
RESPINTO
Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «40 milioni», e le parole: «170 milioni», con le seguenti: «143,170 milioni».
Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Ai fini del completamento della realizzazione della ''Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte'' – lotto ''Lavello'', da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala di Calolziocorte, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 26,830 milioni di euro per l'anno 2015».
4.23
COMPAGNONE, MARINELLO, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, BIANCONI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire seguenti:
«2-bis. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.
2-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:
''7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.
7-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter c.c. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.
7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono intendersi applicabili anche all'Opera.
7-quinquies. Nel caso in cui l t atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3''».
4.24
COMPAGNONE, BILARDI, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, GIBIINO, ALICATA, GUALDANI, MANCUSO, PAGANO, CARIDI, AIELLO, TORRISI, GENTILE, FAZZONE, BARANI, RAZZI, BRUNI, BIANCONI, COMPAGNA, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.
2-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i commi seguenti:
''7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.
7-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.
7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo n. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e succesive modifiche ed integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera.
7-quinquies. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro i l termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni al tra apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.''»
4.25
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria'';
b) al comma 10, dopo le parole: ''programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria.''».
4.26
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria'';
al comma 10, dopo le parole: ''programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria''».
4.27
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per la trasformazione della Strada Provinciale SP 46 Rho-Monza in asse autostradale A52, in ragione del suo ruolo di accesso all'area Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione dell'interramento della tratta che insiste sul I lotto.»
Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «50 milioni di euro nell'anno 2014».
4.28
CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI
RESPINTO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per la realizzazione del 4º lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».
Conseguentemente:
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 25.000;
2015: – 25.000;
2016: – 18.000.
- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 0.
- alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 15.000;
2015: – 0;
2016: – 0.
4.29
CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI
RESPINTO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per la realizzazione del 4º lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 25.000;
2016: – 10.000.
- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 8.000.
- alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0.
4.30
CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI
RESPINTO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per la realizzazione del 9º lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Ornate a Svincolo di Orgia, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2014, 45 per l'anno 2015, 34 per l'anno 2016».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 35.000;
2015: – 25.000;
2016: – 20.000.
- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 14.000.
- alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 10.000;
2016: – 0.
4.31
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per lo sviluppo dei sistemi logistici-portuali e per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. Le autorità portuali intervengono sugli aspetti di carattere generale dei sistemi logistici-portuali, e in particolare:
a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico-portuale;
b) sulla promozione del traffico ferroviario ''navetta'' di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;
c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;
d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede europea sia alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.
Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 30.000;
2016: – 80.000.
4.32
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate a investimenti di ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da finalizzare nell'ambito dei rispettivi contratti di programma. Le modalità per l'utilizzo del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.».
4.33
URAS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE PETRIS
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2014. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:
a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;
b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Località Uccellina Incrocio con Strada Provinciale n. 1 e n. 56 di San Donato (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero defluizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Località Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «147 milioni».
4.34
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per il finanziamento della progettazione per il prolungamento della Metropolitana Milanese verso Paullo e verso Vimercate è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014.».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000.
4.34a
FLORIS, GIBIINO, CERONI, BONFRISCO
RITIRATO
Al comma 3, sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "151 milioni di euro per l'anno 2014" e sostituire le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2017" con le seguenti: "79 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:
Aumento:
2014:
CP: +49.000;
CS: +49.000.
Riduzione
2017:
CP: -49.000;
CS: -49.000.
4.35
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Ai fini della realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38: Variante di Tirano – tratto Stazzona-Lovero – 4º Lotto è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 50.000.
4.36
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 Transpolesana e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 5.000;
e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 5.000;
2015: – 10.000;
2016: – 20.000.
4.37
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 Transpolesana, oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2016».
4.38
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 60 milioni di euro per l'armo 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016.».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 31.596;
2015: – 32.753;
2016: – 32.753;
e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 62.898.
4.39
RESPINTO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario – Padano-Veneto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro per l'anno 2015.».
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 30.000.
4.40
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015».
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 60.000.
4.41
RESPINTO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità sulla SS n. 415 – Paullese, tratti Spino d'Adda-Dovera e Ponte sull'Adda, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro in favore dell'ANAS, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno 2016.».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 5.000;
2015: – 20.000;
2016: – 40.000.
4.42
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastruttura le, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.».
4.43
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate direttamente al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale soggetto beneficiario.».
4.44
BERNINI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RITIRATO
Al comma 4, dopo le parole: «Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, » aggiungere le seguenti: «e di ampliamento della rete sala blu nella misura di numero 6 postazioni supplementari per fornire adeguata assistenza ai passeggeri diversamente abili.».
4.45
ARACRI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SIBILIA, FASANO, GIRO
RESPINTO
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 10 per cento delle suddette risorse per l'anno 2014 è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 ''Linee ferroviarie della Rete secondaria'' del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.».
4.46
CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI
RITIRATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli prevista dall'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, approvate le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.
2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0.
4.47
CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI
RITIRATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, approvate-le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0.
4.48
RESPINTO
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Per la manutenzione e messa in sicurezza della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «29.000.000 per l'anno 2014».
4.49
D'ALÌ, MANDELLI, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 per l'anno 2015, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 6 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizza delle risorse previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,00 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 6,00 milioni di euro per l'anno 2018».
4.50
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture di collegamento della rete ferroviaria. italiana con il Traforo del Gottardo, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015».
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 60.000.
4.51
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Al fine di salvaguardare e restituire all'uso ferroviario i tracciati per i quali è stata disposta la sospensione o la cessazione del servizio in qualsiasi forma di proprietà o di gestione è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi di adeguamento e ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario in un'ottica turistica, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
4-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province-autonome di Trento e di Bolzano, sentite l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la società Rete ferroviaria italiana Spa e la società Trenitalia Spa, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle linee ferroviarie in disuso da ripristinare a fini turistici, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di gestione ed esercizio dei tracciati e delle relative stazioni.
4-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta-giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.
4.52
BITONCI, COMAROLI, BELLOT, BISINELLA
RESPINTO
Sopprimere il comma 5.
4.53
RITIRATO
Al comma 6, dopo le parole: «Apice – Orsara», aggiungere le seguenti: «della direttrice ferroviaria Messina, Catania, Palermo AV/AC».
4.54
DE PIN, ANITORI, GAMBARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BITONCI, MUNERATO, STEFANO, PUPPATO, COTTI, MASTRANGELI
RESPINTO
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Ordinamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, finalizzato prioritariamente al settore dei mobile, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.
6-ter. Il n. 41 dell'allegato 1 – disposizioni abrogate, di cui al Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è abrogato».
Conseguentemente al comma 9, dell'articolo 4, sostituire la parola «330» con la seguente «230».
4.55
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza – primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara – base americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale – come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 – è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, alle parole: «600 milioni nell'anno 2015» premettere le seguenti: «57 milioni di euro per l'anno 2014».
4.56
ZANETTIN, DALLA TOR, BONFRISCO, GIBIINO, CERONI
RITIRATO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza – primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara – base americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale – come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 – è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «43 milioni».
4.57
DALLA TOR, ZANETTIN, BONFRISCO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione della 3 corsia autostradale A4 Venezia-Trieste, nel tratto San Donà di Piave – Portogruaro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro in ragione di 50 milioni per il 2014, 25 milioni per il 2015 e 25 milioni per il 2016.»
Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 14.
4.58
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
RESPINTO
Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per le finalità di rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio nonché, in diminuzione, fino al loro azzera mento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.
7-ter. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il colIegio, dei revisori dei conti, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in aumento o riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall'autorità portuale.
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014; 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro » con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».
– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis». All'articolo 2,comma 2, del decreto-legge 13 agosto 1011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 21 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
4.59
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis). Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri ed al fine di, garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 grugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città: di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente all'articolo 3 comma 9 dopo le parole: «per essere riassegnate», sono inserite le seguenti: «nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
4.60
STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, ZANONI
RITIRATO
«Dopo il comma 7, aggiungere ,il seguente: "7-bis. Le risorse di cui all'articolo 18, comma 2, punto 5), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stanziate per il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, sono assegnate nella misura del 50 per cento alla regione Piemonte"».
4.61 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 7 aggiungere:
«7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari al raddoppio della prima tratta ferroviaria, Roma-Avezzano, della linea nazionale Roma-Pescara, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro, nel 2014».
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «50 milioni».
4.61
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Avezzano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro».
Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «50 milioni».
4.62
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea ferroviaria Avezzano/Roccasecca, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro».
Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «190 milioni».
4.63
RESPINTO
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della linea ferroviaria Spezia Parma la cosiddetta Pontremolese è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «125 milioni» e le parole «100 milioni» con le seguenti «50 milioni» e le parole «71 milioni» con le seguenti «21 milioni».
4.64
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Ai fini del completamento del raddoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma la cosiddetta ''Pontremelese'' è utilizzato il Fondo Revoche di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
4.65
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di promuovere la progettazione e la realizzazione di opere igieniche nel settore collettori, reti fognarie, impianti di depurazione e reti idrico-potabile, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ad esclusione di quelle riferite all'istruzione, all'Università, alla ricerca e all'ambiente».
4.66
CERONI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, FUCKSIA
APPROVATO
Al comma 8 sostituire le parole: «locale e regionale» con le seguenti: «locale, regionale e interregionale».
4.67
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA, LAI
Al comma 8, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e regionale», inserire le seguenti: «, nonché di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia,»;
b) sostituire le parole da: «100 milioni» fino a: «2014-2016» con le seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2015»;
c) dopo le parole: «su gomma», inserire le seguenti: «a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico».
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
– 2014: – 10.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
4.68
RESPINTO
Al comma 8 dopo le parole: «e regionale» aggiungere il seguente periodo: «in particolare nei confronti delle regioni del Mezzogiorno ad elevato traffico pendolare».
4.69
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, LAI
Al comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro» con le seguenti: «di 150 milioni di euro».
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1.340 milioni»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000;
alla tabella B, voce Ministero dell'economia, e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
4.70
CROSIO, COMAROLI, BITONCI, LAI
Al coma 8, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni».
Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.
4.71
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, LAI
Al comma 8, dopo le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente:
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 0;
2015: – 30.000;
2016: – 20.000;
alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 0;
2015: – 70.000;
2016: – 80.000.
4.72
CROSIO, COMAROLI, BITONCI, LAI
Al coma 8, dopo le parole: «per l'anno 2014» inserire le seguenti: «e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, come segue:
– 2015: – 50.000;
2016: – 50.000.
4.73
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI, LAI
RESPINTO
Al comma 8, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della vetustà del parco mezzi e della relativa classe di inquinamento».
4.74
Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «i relativi» sono aggiunte le seguenti: «impegni e».
4.75
Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «i relativi» sono aggiunte le seguenti: «impegni e».
4.76
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È, altresì, autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane e per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale».
Conseguentemente:
All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1.340 milioni»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000;
alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 10.000;
2015: – 60.000;
2016: – 60.000.
4.77
INAMMISSIBILE
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario».
Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come segue:
– 2014: – 11.596;
2015: – 12.753;
2016: – 12.753.
4.78
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''proroga di quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''proroga di cinque anni'';
b) al comma 3 le parole ''limite massimo di quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''limite massimo di cinque anni''».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come cembustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere, il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopo di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compensa per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere, il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere, il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
4.79
FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''proroga di quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''proroga di cinque anni'';
b) al comma 3 le parole: ''limite massimo di quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''limite massimo di cinque anni''».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.
24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
4.80
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 alla lettera l) sostituire le parole: ''di 1600 milioni'' con le seguenti: ''2000 milioni''».
Conseguentemente,
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni».
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento''».
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
4.81
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, aggiungere il comma 1-bis all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: ''1-bis. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1.''»
4.82
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, aggiungere il comma 1-bis all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: ''1-bis. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1.''»
4.83
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al punto 3 del comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, dopo: ''entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.'', aggiungere: ''A partire dal 1º gennaio 2014, in fase di riparto e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono contestualmente definiti i criteri secondo i quali stabilire la quota del fondo di cui al comma 1 che la Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 che comprendono le città metropolitane secondo modalità di calcolo da concordare con la Regione di appartenenza sulla base di appositi Accordi di Programma.''»
4.84 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 8 , inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 1 comma 452 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 sopprimere la lettera b) e all'articolo 32 comma 4 lettera l) della legge del 12 novembre 2013 n.183 sopprimere le parole: ''di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111''».
Conseguentemente,
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
4.84
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 1, comma 452, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sopprimere la lettera b)».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
4.85
BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, LAI
RESPINTO
Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, al fine di contribuire al rinnovo del materiale rotabile, automobilistico e ferroviario, nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, sono autorizzate, a utilizzare le risorse ad esse rispettivamente assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Conseguentemente, all'esercizio di tale facoltà, le Regioni e le Province autonome che vi accederanno sottoporranno al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per queste risorse, in analogia con quanto previsto al comma 8 per le risorse statali, è stabilità l'esclusione dal patto di stabilità nella misura del 50 per cento per il 2014 e del 100 per cento per gli anni 2015 e 2016.
8-ter. Per l'acquisto del materiale rotabile, le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento possono procedere all'indizione di gare ad evidenza pubblica in forma associata tra due o più di esse, includendo nelle poste messe a bando, oltre alle quote derivanti dal riparto delle risorse statali assegnate, quelle da ciascuna Regione Provincia autonoma stanziate».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''21 per cento'';
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
4.86
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121 della legge n. 296 del 2006.»
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
4.87
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della legge n. 296 del 2006.»
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 90 milioni di euro a decorrere dal 2014».
4.88
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
4.89
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI
RESPINTO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti di strada e la riduzione di gravi incidenti, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milione di euro, per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a provvedere all'adeguamento dei sistemi di sicurezza o all'installazione di nuovi sistemi idonei a garantire, in particolare, l'incolumità dei conducenti di motoveicoli.»
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 5.000.
4.90
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Sono, inoltre, escluse dalla partecipazione alle gare le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati anteriormente al 3 dicembre 2009, che non siano adeguati a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento (CE) n. 1370 del 2007 e le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati dopo il 3 dicembre 2009, la cui durata ecceda il 3 dicembre 2019. Le esclusioni precedenti non si applicano nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.''».
4.91
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento euro 0, 1, 2.
8-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al comma 8-bis per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati ad usi particolari».
4.92
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge del 24 giugno 2013, n. 71, dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:
''8-ter.
1. Al fine di garantire la piena fruibilità del porto di Pescara da parte della locale marineria i lavori di drenaggio sono estesi al cosiddetto 'rettangolo rosso' posto all'estremità della banchina nord del Porto.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attuare con la massima urgenza le disposizioni di cui al comma 1.''».
Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 14.
4.93
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO, MANDELLI, MILO
RITIRATO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. È abrogato l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, così come convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111».
4.94
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Per l'anno 2014 la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agIi oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 330 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile».
4.95
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».
4.96
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».
4.97
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PANIZZA, BRUNO
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».
4.98
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni».
4.99
Al comma 9, le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».
4.100
BISINELLA, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».
4.101
BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN, GIBIINO, CERONI
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».
4.102
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».
4.103
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».
4.104
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».
4.105
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».
4.106
BRUNI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RITIRATO
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».
4.107
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI
Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 15 milioni di euro da destinare a progetti per l'aggregazione imprenditoriale e la formazione professionale e ulteriori 15 milioni di euro da destinarsi all'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci e al potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale».
4.108
Al comma 9, dopo le parole: «si provvede», sono aggiunte le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
4.109
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazione: riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci; deduzione forfetaria per spese non documentate».
4.110
RESPINTO
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazioni: deduzione forfetaria per spese non documentate; riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci».
4.111
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Il trasporto stradale di componenti industriali costituiti da pneumatici premontati su cerchioni, destinati all'allestimento di autovetture presso stabilimenti automobilistici che lavorino a ciclo continuo e con il criterio del just-in-time o del just-in-sequence, qualora avvenga in gabbie sovrapposte e solidamente collegate tra loro, è assimilato, ai fini della circolazione, alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tali trasporti si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 6, lettera b-bis) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
4.112
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
RESPINTO
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E). Con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000;
alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 5.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.
4.113
SUSTA, LUIGI MARINO, FAVERO, BORIOLI
RITIRATO
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale ''Pedemontana piemontese'' è assegnato alla Regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 6 sostituire le parole: «500 milioni di euro annui», con le seguenti: «500 milioni di euro per gli anni 2014-2015, 550 milioni di euro per l'anno 2016».
4.114
SANGALLI, FILIPPI, FABBRI, BORIOLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, CALEO, SCAVONE, BONFRISCO, SCOMA
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
«9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: ''Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che. gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza, obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PlN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e del Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 4.000;
2015: – 3.000;
2016: – 3.000.
4.115 (testo 2)
LANZILLOTTA, CHIAVAROLI, BONFRISCO, SCOMA
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
«9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti: ''211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli armi 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010. n. 207».
«9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e del trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».
Conseguentemente, ridurre l'importo di 4 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015 e il 2016 dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A.
4.115
LANZILLOTTA, CHIAVAROLI, BONFRISCO, SCAVONE
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
«9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
''211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30novembre, 998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione-di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207''.
9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».
4.116
SCAVONE, BONFRISCO, SANGALLI, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 7, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».
4.117
SCAVONE, SANGALLI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».
4.118
VOLPI, CROSIO, COMAROLI, BITONCI
RESPINTO
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Sono attribuite risorse pari a 1 milione di euro per potenziare e riqualificare il sistema di collettamento e depurazione delle acque del lago di Garda anche attraverso la realizzazione del nuovo depuratore per la sponda bresciana e, in caso di necessità, il rifacimento delle condotte sub lacuali esistenti con la loro conseguente dismissione».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «99 milioni».
4.119
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 115, comma 2, lettera b), sostituire le parole: ''sessantotto anni'', con le seguenti: ''settanta anni''».
4.120 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla Società di gestione dell'Aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.».
4.120
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Le somme incassate dalla società di gestione dall'aeroporto di Trapani Birgi, quali diritti ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nel periodo antecedente al rilascio della concessione per la gestione totale del predetto scalo, approvata con decreto 31 dicembre 2012, n. 507 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa, sono destinate alla predetta società di gestione a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU».
Conseguentemente, è ridotto di pari importo l'impegno di spesa di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
4.121
ORRÙ, FILIPPI, BIANCO, MINEO, PADUA, LAI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 per il parziale ristoro dei danni subiti, a seguito delle operazioni militari conseguenti al conflitto libico del 2011, dal soggetto titolare della concessione per la gestione totale, ai sensi del decreto del ministero dei trasporti 12 novembre 1997, n. 521, dell'aeroporto civile di Trapani Birgi».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2012: – 10.000;
2013: – 0;
2014: – 0.
4.122
LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI, BONFRISCO
RESPINTO
Al comma 10 sostituire le parole: «20,75 milioni» con le seguenti «120,75 milioni».
Conseguentemente:
– all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;
– all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: « 56.000.000» con le seguenti: «26.000.000»;
– all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;
– all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni»;
– all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole: «20 milioni di euro per l'anno 201.4».
4.123
CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI
Al comma 10, sostituire le parole: «20,75 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «30,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.
4.124
MATTEOLI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RESPINTO
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso wireless in tecnologia wi-fi e relativo backhauling, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento i soggetti erogatori di servizi pubblici di interesse generale su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di infrastrutture fisiche aperte all'accesso al pubblico e con il decreto di cui al periodo precedente saranno individuate ulteriori caratteristiche dei richiedenti. Alla copertura-finanziaria .degli oneri derivanti dar presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"».
4.125
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. È, altresì, autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi infrastrutturali per la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.».
Conseguentemente:
– alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000;
– alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 5.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.
4.126
FLORIS, CARIDI, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. La spesa di cui al comma precedente deve prevedere interventi per almeno il 30 per cento del totale all'interno di aree di sviluppo industriale sprovviste di reti telematiche a larga banda in modo da favorire il superamento del digital divide di medio e lungo periodo e consentendo un recupero di competitività del tessuto produttivo locale».
4.127
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:
«2-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259».
4.128 (testo 2)
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO, MANDELLI, MILO
RESPINTO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. È istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».
Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: "765 milioni" con le seguenti: "764,99 milioni".
4.128
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. È istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».
4.129
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma:
''2-bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza''».
4.130
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. È stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».
4.131
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economi a e delle finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».
4.132
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
RESPINTO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello sviluppo economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».
4.133
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
RESPINTO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. È abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248, sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2 per cento del comminato».
4.134
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
«10-bis. È costituito il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».
4.135
STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, CALEO, BORIOLI, GIBIINO
RESPINTO
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
«10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 200;
2015: – 200;
2016: – 200.
4.136
SCAVONE, PICCINELLI, GIBIINO, CERONI, CHIAVAROLI
RESPINTO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:
«11. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 nonché a quelle dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.
12. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti locali che ne fanno parte, ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L 782010, convertito in legge, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, il calcolo della spesa del personale non tiene conto degli eventuali contributi erogati dalla Regione e/o dallo Stato».
4.137
RESPINTO
Sopprimere il comma 11.
4.138
BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono aggiunte la seguenti lettere:
''n-quinquies. delle spese sostenute dalla regione Calabria e dalla regione Campania a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Calabria e la regione Campania sono autorizzate ad utilizzare ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
n-sexies. delle spese sostenute dalla regione Piemonte a valere sulle risorse alla stessa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
n-septies. delle spese sostenute da ciascuna regione a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che, previa delibera del CIPE, ciascuna regione è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
Conseguentemente:
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''».
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
4.139
FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA
RESPINTO
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. All'art. 8-bis, primo comma, lett. a) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ''adibite alla navigazione in alto mare e'' sono soppresse.»
Conseguentemente,
All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».
- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
4.140
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, unicamente alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a far data dalla sua entrata in vigore».
4.141
FASANO, ARACRI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, SIBILIA, GIRO
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente
«11-bis. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25km/h.
Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h''».
4.142
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definita con decreto del Ministero dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25 km/h.
Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i mezzi elettrici, concepiti per Il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilancia mento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h''».
4.143
FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA
RESPINTO
Dopo il comma 11 inserire il seguente;
«11-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con la legge n. 148 del 2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».
4.144
RESPINTO
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 138/2011 convertito nella L. 148/2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».
4.145
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE».
4.146
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle pubbliche Amministrazioni».
4.147
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. All'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: ''sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario'' sono sostituite dalle seguenti: ''anche sino alla scadenza dei medesimi ed anche pro quota rispetto all'ammontare complessivo dell'emissione''.
11-ter. L'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: ''In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis''.
11-quater. L'articolo 160, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: ''I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176''».
4.148
RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
''7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, comma 3.»
4.149
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m;» sono sostituite dalle seguenti: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m;».
4.150
RESPINTO
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«12. All'articolo 8-bis, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972, sono soppresse le parole: ''adibite alla navigazione in alto mare e''».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singoIe voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzio penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
4.151
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
''15-bis. Qualora il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo di cui al comma 2 o al comma 5 del presente articolo versi in stato di grave crisi economica, al fine di evitare il rischio di contraccolpi sull'operatività e l'efficienza del porto, l'Autorità portuale, previa delibera del Comitato portuale, può imporre, per un periodo massimo di 5 anni e comunque per un periodo non eccedente quello necessario al riequilibrio del bitancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate nel porto. Il gettito di detta sovrattassa è attribuito al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo per la copertura dei costi generali e di amministrazione, per il finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo, per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. Per tutto il periodo di cui il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo beneficia delle entrate conseguenti l'applicazione del presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori''.
È fatto comunque salva la previsione di cui al comma 6 del presente articolo».
4.152
RITIRATO
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:
a) il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente;
b) il 50 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità è al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali ferroviarie».
4.153
RITIRATO
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
«11-bis. Si autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014 per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano.
Conseguentemente ridurre di 35 milioni di euro gli stanziamenti dell'allegata tabella A.
4.154
CERONI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, PELINO
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
«11-bis. Al fine di promuovere la competitività sui mercati internazionali delle imprese industriali, le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali rideterminati con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da tenere conto della definizione delle imprese a forte consumo di energia, espressa dall'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono forniti, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, indirizzi del Ministero dello sviluppo economico ed i criteri per il calcolo del grado di incidenza del prezzo del gas sui costi di produzione, al fine di definire le modalità di rideterminazione e ripartizione di dette componenti tariffarie addizionali a carico delle imprese industriali. DaIla rideterminazione non devono conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato».
4.155
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-quater del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-quater del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse».
Conseguentemente,
all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
4.156
RESPINTO
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2015: – 20.000;
2016: – 70.000.
4.157
VOLPI, CROSIO, COMAROLI, BITONCI
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente al trasferimento a livello regionale della gestione della navigazione sul lago di Garda, anche favorendo la stipula di accordi fra Lombardia, Veneto e Trentino, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale».
Conseguentemente, sopprimere il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 e, al secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249 milioni».
4.158 (testo 2)
RITIRATO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
11-ter. L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
''4. Una quota del 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per investimenti in beni e attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad interventi la cui priorità è stabilita con decreto interministeiale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze''».
4.158
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di semplificare il processo di definizione delle risorse per infrastrutture destinate alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
''4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali''».
4.159
NACCARATO, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, MANDELLI, MILO
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro armui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
– 2014: – 6.000;
2015: – 6.000;
2016: – 6.000.
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasparti, apportare le seguenti variazioni:
– 2015: – 15.000;
2016: – 15.000.
4.160
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all'acquisto di immobili sulle strade e autostrade di interesse nazionale da adibire a sede degli organi delle forze dell'ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica''.».
4.161
BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
– 2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
4.162
RESPINTO
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di auto limitazione a 6 km/h'';
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. I proprietari dei velocipedi che abbiano apportato o fatto apportare modifiche atte a consentire ai velocipedi stessi il superamento della velocità massima di cui al comma precedente sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro''».
4.163
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
''I veicoli giacenti presso le depositerie dei custodi - acquirenti definitivamente confiscati a seguito di violazione del codice della strada, che secondo la stima hanno un valore commerciale e per i quali le amministrazioni pubbliche non ne facciano richiesta di assegnazione ai sensi dell'articolo 214-ter del codice della strada, prima dell'alienazione ai custodi - acquirenti, dovranno essere posti in vendita mediante gara ad evidenza pubblica, anche nella modalità on line, al prezzo base determinato dall'agenzia del Demanio secondo i criteri stabiliti per l'alienazione dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.
La vendita con incanto ovvero senza incanto, esperita anche con modalità telematica, dei beni confiscati è disposta con provvedimento dell'agenzia del Demanio, secondo quanto previsto dagli articoli 532, 533 e 534 del codice di procedura civile ed affidata all'Istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile''».
4.164
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BONFRISCO
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole: ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'', e il numero: ''200'' è sostituito con il numero: ''50'';
b) al comma 2, le parole comprese tra ''individua'' e ''determinate'' sono sostituite con le parole ''determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata'';
c) al comma 2-ter, le parole ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'' e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50''».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;
– All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'Imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b). La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
4.165
LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, BONFRISCO
All'articolo 4, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«12. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'', e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50'';
b) al comma 2, le parole comprese tra ''individua'' e ''determinate'' sono sostituite con le parole ''determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata'';
c) al comma 2-ter, le parole ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'' e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50''».
4.166
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'', e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50'';
b) al comma 2, le parole comprese tra ''individua'' e ''determinate'' sono sostituite con le parole ''determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata'';
c) al comma 2-ter, le parole ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'' e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50''».
4.167
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Per anticipare l'avvio dei cantieri delle opere prioritarie indicate all'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché al fine di attuare la seconda fase degli interventi di cui alla Delibera CIPE n.103 del 2009 relativa alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, è utilizzato il Fondo revoche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito dal comma 6, dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alimentati ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, per un valore complessivo di 460 milioni di Euro».
4.168
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto dalla delibera del ClPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate con le delibere del ClPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012 e n. 60/2012, è differito al 31 dicembre 2014».
4.169
All'articolo 4, dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2, 3 e 4 la parola: ''2008'' è sostituita dalla seguente: ''2010'' e dopo le parole: ''n. 443,'' sono inserite le seguenti: ''e le assegnazioni ad investimenti previsti nei piani pluriennali di investimento delle autorità portuali e quelle derivanti dai risparmi di mutuo registrati sul capitolo 7060 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'';
b) al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Tali risorse sono finalizzate esclusivamente alle opere inserite nell'allegato di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni'';
c) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: ''6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul fondo di cui al comma 6''».
4.170 (testo 2)
BRUNO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«12. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007.»
4.170
BRUNO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«12.Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».
4.171
MILO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, CHIAVAROLI
ASSORBITO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. 1.Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno. degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.
2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.
3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:
a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999;
b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui ,alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.
4. La copertura della spesa di cui al comma è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.
5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole «tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2» aggiungere: «con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021».
4.172
MILO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. L'articolo 39 comma 16 della legge 724/94 , nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera m, legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».
4.173
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 724/94, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera m, legge 23 dicembre1996 n. 662 , deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva , commerciale , artigianale e comunque ,diversa da quella residenziale».
4.174 (testo 2)
APPROVATO
All'articolo 4, dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per il 2014 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
11-ter. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.
11-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.».
Conseguentemente,
alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 1.500;
2015: – 1.500;
2016: – 1.500.
alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»
2014: – 0.500;
voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »
2015: – 14.000;
2016: – 14.000.
voce «Ministero dell'economia e delle finanze»
2014: – 7.000;
2015: – 30.000;
2016: – 50.000.
Conseguentemente:
all'articolo 9, comma 20, la parola «107.631.245» è sostituita dalla seguente: «104.631.245»
all'elenco 1 (articolo 9, comma 20):
sopprimere la voce «Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)»;
sostituire, ovunque ricorra, la parola: «107.631.245» con la seguente: «104.631.245»
4.174
CHIAVAROLI, BIANCONI, GIBIINO, CERONI
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 6.000
2015: – 6.000
2016: – 6.000
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 15.000
2016: – 15.000
4.175
RITIRATO
All'articolo 4, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«12. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».
4.176
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Al fine di salvaguardare l'integrità delle Aree marine protette in Italia rispetto alle legittime esigenze del settore pesca, con la presente legge vengono avviate forme sperimentali tese al graduale adeguamento degli attrezzi e dei sistemi di pesca ad un sistema orientato alla salvaguardia ambientale.
11-ter. Relativamente all'anno 2014, viene dunque concesso un contributo di euro 500 mila euro al Consorzio di gestione delle vongole Abruzzo per finanziare l'acquisizione di attrezzature ecocompatibili in luogo delle turbo-soffianti e per assicurare la dismissione delle imbarcazioni che utilizzano detto sistema di pesca.
11-quater. Al termine della fase sperimentale il Ministero per le politiche agricole predisporrà un apposito regolamento a valere sull'intero territorio nazionale teso a disciplinare gli incentivi al settore pesca per l'adozione di strumenti eco-compatibili a partire dall'anno 2015».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99.500 milioni di euro».
4.177
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. È autorizzata la spesa di 100 mila euro, di cui 50 mila euro per l'anno 2013 e 50 mila euro per l'anno 2014, in favore dell'area marina protetta Torre del Cerrano, finalizzata alla realizzazione del Museo del mare ed interventi di adeguamento della stessa Torre.
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 0,1 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando in via proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
11-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occortenti variazioni di bilancio».
4.178
GIBIINO, FLORIS, CASSANO, BERNINI, CERONI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248, sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2 per cento del comminato».
Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
4.179
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il tavolo permanente di consultazione del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. Dall'attuazione della presente disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
4.180
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSANO, BERNINI, CERONI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo. non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge n. 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo è ripartito con Regolamento del Ministro dello sviluppo economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni.
11-ter. Il comma 3, dell'articolo 45, della legge 28 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso».
4.181
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSANO, BERNINI, CERONI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «82 milioni di euro».
4.182
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, GIUSEPPE ESPOSITO, CASSANO, BERNINI, CERONI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «64 milioni di euro».
4.183
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, GIUSEPPE ESPOSITO, CASSANO, CERONI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente:
''2-bis. Per le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che, a seguito di accertamenti non risultino efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data dell'accertamento, dispone la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza.''».
4.184
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, sopprimere le parole: "nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,».
4.1000/1
CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 1, dopo le parole: ''335 milioni di euro per l'anno 2014'' aggiungere le seguenti: ''e di 100 milioni di euro per l'anno 2015'' e aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Alle esigenze riferite all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni a favore dell'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228''.
Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, settore 11 punto 1.2, Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 – cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2015:
CP: – 100.000;
CS: – 100.000.
4.1000/2
APPROVATO
All'emendamento n. 4.1000, al comma 1, sostituire le parole: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «e di 150 milioni di euro per l'anno 2015» e sostituire le parole:
«Riduzione:
2015:
CP: – 100.000;
CS: – 100.000».
con le seguenti:
«Riduzione:
2015:
CP: – 150.000;
CS: – 150.000.
4.1000/3
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a quelle già definite» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ad interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012».
4.1000/4
CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, al comma 3, sostituire le parole da: «Conseguentemente,» fino, alla fine del comma con le seguenti: «Conseguentemente al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: ''200 milioni di euro per l'anno 2014'' con le seguenti: ''249 milioni di euro per l'anno 2014''.
4.1000/5
CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, sopprimere il comma 4.
4.1000/6
CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Dopo il comma 3 inserire il seguente: ''3-bis. Alla Tabella E sono apportate le seguenti modificazioni:
Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Amministrazione: Infrastrutture e dei trasporti
decreto-legge n. 98 del 2011: disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
Articolo 32 comma 1 punto 1: fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico
(Set. 27) Interventi Diversi (1.2 – Cap. 7514)
Riduzione
2014:
CP: – 8.000;
CS; – 8.000.
Missione: Diritto alla mobilità
Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale
Amministrazione: Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto-Legge N. 83 Del 2012: Misure Urgenti Per La Crescita Del Paese.
Art. 17-Septies Comma 8: Fondo Per Il Finanziamento Del Piano
Nazionale Infrastrutturale Per La Ricarica Dei Veicoli Elettrici
(Set. 11) Interventi Nel Settore Dei Trasporti (1.2 – Cap. 7119)
Aumento
2014:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000.
4.1000/7
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, sopprimere il comma 5
4.1000/8
RITIRATO
All'emendamento 4.1000, al comma 5 inserire, in fine, il seguente: «5-ter Per la progettazione esecutiva dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena, prevista dall'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2014
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle economie e finanze apportare le seguenti modificazione in diminuzione:
2014: – 500».
4.1000/9
MILO, BONFRISCO, MALAN, MANDELLI, CERONI, GIBIINO
RITIRATO
All'emendamento 4.1000, al comma 5, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 22 milioni di euro per l'adeguamento e messa in sicurezza della SS 366 Graniano-Agerola-Amalfi, nonché per la realizzazione della variante al centro abitato del Comune di Pimonte (NA).»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 22.000.
4.1000/10
MILO, BONFRISCO, MALAN, MANDELLI, CERONI, GIBIINO
RITIRATO
All'emendamento 4.1000, al comma 5, dopo il capoverso 5-bis aggiungere il seguente:
«5-ter. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 18 milioni di euro per l'adeguamento e completamento della SS 163 della Penisola Sorrentina».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 18.000.
4.1000/11
BONFRISCO, MILO, MALAN, MANDELLI, CERONI, GIBIINO
RITIRATO
All'emendamento 4.1000, al comma 5, dopo il capoverso 5-bis aggiungere il seguente:
«5-ter. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 50 milioni di euro per l'adeguamento e messa in sicurezza della strada statale Transpolesana (SS 434)».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 50.000.
4.1000/12
LUIGI MARINO, OLIVERO, MANASSERO, MAURIZIO ROSSI
RITIRATO
All'emendamento 4.1000,dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
''7-bis Per la manutenzione e messa in sicurezza della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2014''».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «29.000.000 per l'anno 2014».
4.1000/13
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Dopo il comma 8, inserire il seguente:
''8-bis. Al fine di accelerare gli interventi relativi alla realizzazione di linee tranviarie e metropolitane in aree urbane, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2001, n. 111, nonché quelli .finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211 sul sistemi di trasporto rapido di massa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati affidati con apposito bando di gara. Il Cipe finalizza le risorse rinvenienti dalle revoche di cui al periodo precedente, che confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2001, n. 111''».
4.1000/14
CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, al comma 6, capoverso «8-bis», nel primo periodo, sostituire le parole: «30 marzo 2014» con le seguenti: «30 luglio 2014».
4.1000/15
CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, al comma 6, capoverso «8-bis», sopprimere il secondo periodo.
4.1000/16
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione del sistema tramviario di Verona».
4.1000/17
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione della linea 1 e 2 della metropolitana di Torino».
4.1000/18
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di entrambi i lotti della metropolitana M4 di Milano, Linate-Lorenteggio, funzionali all'evento Expo 2015».
4.1000/19
MUCCHETTI, MATTEOLI, RANUCCI, CHIAVAROLI
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità attrattive al sistema nautico nazionale, al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole ''e successive modificazioni'' inserire le seguenti: ''e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto''.
6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede apportando alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 8.000;
2015: – 8.000;
2016: – 8.000».
4.1000/19a
APPROVATO
All'emendamento 4.100, dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 32, commi 2 e 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: ''2008'' è sostituita dalla seguente: ''2010''».
4.1000/20
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, al comma 7, capoverso 11-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:
«È abrogato il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009:, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa dei 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento del risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle Indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».
4.1000/21
RITIRATO
All'emendamento 4.1000, al comma 7, capoverso 11-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «Quota parte dei predetti stanziamenti, almeno pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, è destinata ai necessari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano, in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano».
4.1000/22
RESPINTO
All'emendamento 4.1000, al comma 7, capoverso 11-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «Quota parte dei predetti stanziamenti sono destinati alla ristrutturazione della Certosa di Pavia».
4.1000/23
RITIRATO
All'emendamento 4.1000, al comma 7, dopoi l capoverso 11-ter, aggiungere il seguente:
«11-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole: ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'', e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50'';
b) al comma 2, le parole comprese tra ''individua'' e ''determinate'' sono sostituite con le parole ''determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata'';
c) al comma 2-ter, le parole ''di rilevanza strategica nazionale'' sono sostituite dalle parole ''previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche'' e il numero ''200'' è sostituito con il numero ''50''».
4.1000
I RELATORI
APPROVATO
1. Al comma 1, dopo le parole: "della rete stradale per l'anno 2014" inserire le seguenti: ", la realizzazione di nuove opere", dopo le parole: "335 milioni di euro per l'anno 2014" inserire le seguenti: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2015" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da Protocolli d'intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. Alle esigenze riferite all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni a favore dell'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".
Conseguentemente, alla tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, settore 11 punto 1.2 Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione:
2015:
CP:-100.000;
Rif: -100.000
CS:-100.000.
2. Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastrattura viaria";
al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria."».
3. Al comma 3, sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "151 milioni di euro per l'anno 2014" e sostituire-le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2017" con le seguenti: "79 milioni di euro per l'anno 2017. Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:
Aumento:
2014:
CP: +49.000;
CS: +49.000.
Riduzione
2017:
CP: -49.000;
CS: -49.000.
4. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Alla tabella E sono apportate le seguenti modificazioni: Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Amministrazione: INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO (Set. 27) INTERVENTI DIVERSI (1.2-CAP. 7514)
Riduzione 2014
Cp - 8.000.000
Cs - 8.000.000
Aumento 2016
Cp + 8.000.000
Cs + 8.000.000
Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Amministrazione: INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERRITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE
(Set 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2-CAP. 7532)
Aumento 2014
Cp + 8.000.000
Cs + 8.000.000
Riduzione 2016
Cp - 8.000.000
Cs - 8.000.000".
5. Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. All'articolo 25, comma 11-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate esclusivamente, per quanto di pertinenza, alla realizzazione delle predette opere."
6. Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:"8-bis. Al fine di accelerare gli interventi destinati in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, delibera, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la costituzione di un fondo revoche ottenuto definanziando interventi sia previsti dai commi da 2 a 6 dell'art. 32 della legge 111/2011, sia quelli della legge 211/1992 per i quali alla data del 30 marzo 2014 non sia stato erogato il primo stato di avanzamento lavori. Tenuto conto del livello avanzato dello stato della progettazione, del processo autorizzativo e della possibilità di avvio dei lavori entro il primo semestre del 2014 il CIPE dovrà dare priorità, dell'utilizzo di tale fondo, alla realizzazione della metro tramvia di Padova.
7. dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. Ai fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
11-ter. L'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
"4. Una quota del 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per investimenti in beni culturali e, nel limite massimo del 5% della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad interventi la cui priorità è stabilita con decreto interministeriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4.2000/1
BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, all'articolo 4 ivi richiamato, sopprimere i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.
4.2000/2
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, sopprimere il comma 9-quater.
4.2000/4
COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, dopo il comma 9-quater, inserire i seguenti:
«9-quinquies. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del-decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.
9-sexies. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:
''7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizipei1denti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.
7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'amministratore unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.
7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. devono intendersi applicabili anche all'Opera.
7-quinquies. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3''».
4.2000/5
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 6, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 4 e 14 le parole: 'entro il 31 ottobre', sono abrogate;
b) al comma 11, la lettera a)è sostituita dalla seguente:
'a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente';
c) dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:
'19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo le imprese del relativo settore non sono più soggette alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.
19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del fondo-di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione'.
d) al comma 20, le parole: 'per una durata non superiore' sono sostituite dalle seguenti: 'per una durata non inferiore';
e) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
'20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento.''».
4.2000/6
DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 6, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''15-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: '1º gennaio 2013' sono sostituite dalle seguenti: 1º gennaio 2014';
b) al secondo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014';
c) al terzo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014'''».
Conseguentemente,
a) all'articolo 7, al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «450 milioni»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e il finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014»;
c) all'articolo 9, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di prevenire l'abbandono scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile è avviato un piano quinquennale di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine sono ridefinite in modo corrispondente le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2014».
4.2000/7
DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 6, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''15-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: '1º gennaio 2013' sono sostituite dalle seguenti: '1º gennaio 2014';
b) al secondo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014';
c) al terzo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014'''».
Conseguentemente,
a) all'articolo 7, al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «425 milioni»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e il finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014»;
4-ter. Al fine di prevenire l'abbandono scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile è avviato un piano quinquennale di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine sono ridefinite in modo corrispondente le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni per l'anno 2014.
4-quater. Al fine di potenziare i tirocini formativi e di orientamento è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014.
4-quinquies. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014».
4.2000/8
LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo "Conseguentemente", all'articolo 6 ivi richiamato, alla lettera c), apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 22-bis, sopprimere la lettera a);
b) al comma 22-quater, sopprimere la lettera b);
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
''17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2608, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
'1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento'''».
4.2000/9
LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo "Conseguentemente", all'articolo 6 ivi richiamato, alla lettera c), sopprimere il comma 22-septies.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
'1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento'''».
4.2000/10
MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI
INAMMISSIBILE
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014''».
Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 5, sostituire le parole: «220 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;
2) sopprimere il comma 9;
3) sopprimere il comma 13.
4.2000/11
DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria à favore delle persone con grave non auto sufficienza, da ripartire con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 97,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di potenziare l'assistenza sanitaria è socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. Gli stanziamenti del Fondo di cui al presente comma devono intendersi aggiuntive alle risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria''».
Conseguentemente,
a) all'articolo 7, comma 9, sostituire le parole: «121 milioni» con le seguenti: «41 milioni»;
b) all'articolo 9, sopprimere il comma 12;
c) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Le prestazioni economiche antitubercolari di cui al regio decreto-legge n. 1827 del 1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
24-ter. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole: ''e a 2 milioni di euro per l'anno 2014'' sono soppresse»;
d) alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 2.000;
2015: –
2016: –.
4.2000/12
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, sopprimere la lettera b).
4.2000/13
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 6 è sostituito con il seguente:
''6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ranno 2014''».
Conseguentemente,
all'articolo 5, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni di euro per il 2014» con le seguenti: «139 milioni di euro per il 2014».
4.2000/14
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti» e dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente al livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6-ter. I lavoratori di cui al comma 11-bis sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.
6-quater. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».
Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e all'articolo 11, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
«11-bis. A decorrere dall'anno 2014 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
21-ter. A decorrere dall'anno 2014 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
21-quater. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 21-bis sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dall'entrata del bilancio dello Stato».
4.2000/15
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), alinea, sostituire le parole: «dal seguente», con le seguenti: «dai seguenti» e dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tale spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turn over dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.
6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 6-bis, pari a un massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 15-quater.
6-quater. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
4.2000/16
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), sostituire le parole: «dal seguente», con le seguenti: «dai seguenti» e dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dall'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3.400 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
4.2000/17
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), al capoverso «6», premettere le seguenti parole: «Nelle more del completo superamento dell'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità da parte degli enti locali».
4.2000/18
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), capoverso 6, dopo le parole: «da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria», inserire le parole: «per un importo non inferiore a 40 milioni di euro» e sostituire le parole: «110 milioni» con le seguenti: «140 milioni».
Conseguentemente all'articolo 17, sopprimere la lettera b).
4.2000/19
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), capoverso "6", dopo le parole: «Regione Calabria» inserire le seguenti: «Puglia e Campania».
4.2000/21
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), capoverso "6", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I fondi di cui al precedente periodo non possono essere utilizzati dagli enti beneficiari per procede all'assunzione di ulteriori lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità».
4.2000/22
LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, RITA GHEDINI
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicata per la metà».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
4.2000/23
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole ''l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari'', aggiungere le seguenti: "il reddito calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 109 nonché la disponibilità ad accettare l'impiego in una sede di lavoro distante non oltre 30 chilometri dal luogo di abituale domicilio''».
4.2000/24 (testo 2)
APPROVATO
All'articolo 7, lettera b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6-bis. Nell'ambito delle risorse destinate alla Regione Calabria previste dal comma 6 la Regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori".
4.2000/24
VEDI TESTO 2
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», capoverso all'articolo 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis). dopo il comma 6 inserire i seguenti:
6-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati, in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1º gennaio 2014, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo. pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1º luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 6-ter.
6-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 6.-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per. qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 6-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni sopranumerarie la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.
6-quinquies. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui all'articolo l appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti pubblici possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'ente che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
6-sexies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 6-bis, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 17».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. A valere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: ''si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate'' sono sostituite dalle seguenti: ''si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate''».
4.2000/25
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, alla lettera b) sopprimere il comma 27-bis.
4.2000/27
BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 9, lettera b), capoverso 27-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora i protocolli d'intesa di cui al primo periodo non siano sottoscritti entro il 30 giugno 2014, il 50 per cento delle risorse ivi previste sono destinate alle attività della Fondazione Umberto Veronesi».
4.2000/28
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), sostituire il comma 27-ter con il seguente:
«27-ter. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni le parole da: "Per la" fino a: "n. 311" sono sostituite con le seguenti: «Per le specificità che assumono le strutture Bambino Gesù, Ospedale pediatrico Gaslini, Clinica pediatrica ospedale Regina Margherita e Clinica Mangiagalli,» conseguentemente è rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»
4.2000/29
BITONCI, COMAROLI, CANDIANI, CROSIO
INAMMISSIBILE
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), sostituire il comma 27-quater con i seguenti:
«27-quater. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, verranno destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.
27-quinquies. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
4.2000/30
INAMMISSIBILE
All'emendamento 4.2000, all'articolo 9, lettera b), sostituire il comma 27-quater con il seguente:
«27-quater. il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 è incrementato di 302,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 280 milioni di euro per l'anno 2015 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
A decorrere dall'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro».
4.2000/31
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), al comma 27-quater, le parole: «312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «283,14 milioni per l'anno 2014, di 260,84 milioni per l'anno 2015 e di 35,84 milioni».
Conseguentemente:
All'allegato 4, articolo 10, comma 36, Voce «Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese», eliminare i riferimenti alla seguente legge: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3.
4.2000/32
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), comma 27-quater, le parole: «312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «283,14 milioni per l'anno 2014, di 260,84 milioni per l'anno 2015 e di 35,84 milioni».
Conseguentemente
all'allegato 4, articolo 10, comma 36; Voce «Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese», eliminare i riferimenti alla seguente legge: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3;
4.2000/33
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), comma 27-quater, aggiungere infine il seguente periodo: «A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009 n. 99».
4.2000/34
RESPINTO
All'emendamento 4.2000 al primo «Conseguemente», all'articolo 9, comma 27-quater, aggiungere infine il seguente periodo: «A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 comma 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99».
4.2000/35
VERDUCCI, CALEO, VACCARI, MARCUCCI, FABBRI, AMATI, MORGONI, FEDELI, MARTINI, SPOSETTI, CERONI, MANDELLI, GIBIINO, MALAN, MILO
RITIRATO
All'emendamento 4.200, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, dopo il comma 27-quater, inserire i seguenti:
«27-quinquies. Sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater, per il ristoro delle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1º al 6 marzo 2011.
27-sexies. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni Comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 25 mi1ioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 28-quater, per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetta delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».
27-septies. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguita degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreta del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e can le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per conta del prezzo di acquista di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati a distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».
4.2000/36
CALEO, MARTINI, FEDELI, RUTA, LO MORO
RITIRATO
All'emendamento 4.200, al capoverso «all'articolo 9», dopo il comma 27-quater inserire i seguenti:
«27-quinquies. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater, per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi.
27-sexies. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise è autorizzata la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.
27-septies. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 25 del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014. A tale fine è autorizzata una spesa di ani di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater».
4.2000/37
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al capoverso «Conseguentemente», all'articolo 9, lettera b) dopo il comma 27-quater aggiungere il seguente:
«27-quinquies. Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24-ter, sostituire le parole: ''di cui al comma 9'' con le seguenti: ''di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'' e aggiungere in fine le seguenti parole: ''nonché alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis consentiti dalla normativa vigente'';
b) dopo il comma 24-ter, è aggiunto il seguente:
''24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei''».
4.2000/38
INAMMISSIBILE
All'emendamento 4.2000, al capoverso «Conseguentemente», all'articolo 9, lettera b) dopo il comma 27-quater aggiungere il seguente:
«27-quinquies. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e ai vincoli e termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Resta fermo il rispetto del patto di stabilità interno e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
4.2000/39
DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA
APPROVATO
All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «articolo 9», inserire il seguente: «all'articolo 10, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:
«31-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n.38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti ira lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alla cure palliative pubbliche o private accreditate».
4.2000/40
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» inserire il seguente:
«all'articolo 11, dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
''21-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma, 7 del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2013 e 2014, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera a), lettera b), lettera c) dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512''.
21-ter. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata per l'anno 2014 di 115 milioni di euro. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».
4.2000/41
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al capoverso «all'articolo 13», in fine, dopo le parole: «non autosufficienze» aggiungere le seguenti: «, del settore agricolo».
4.2000/42
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, «all'articolo 17», comma 7-bis, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente sopprimere al medesimo articolo il n. 1.
Conseguentemente: agli oneri valutati 6,5 milioni di euro nel 2014, 5,5 per il 2015 e per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.
4.2000/43
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, «all'articolo 17», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
lettera a) sostituire le parole: «174 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro» e le parole: «294,5 milioni di euro« con le parole: «300 milioni di euro».
Lettera b) sostituire le parole: «47 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le parole: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
Conseguentemente:
all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, rammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
Conseguentemente:
All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.
4.2000/44
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, capoverso «All'articolo 17».
Sopprimere la lettera b).
4.2000/45
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, capoverso «All'articolo 17», lettera b) sostituire le parole da «relativo» fino ad «autotrasportatori» con le seguenti: «per investimenti in agricoltura e credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate, acquisto beni strumentali».
4.2000/46
LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al conseguentemente, «all'articolo 18» ivi richiamato, sopprimere il comma 24-ter.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il prelievo erariale, unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
4.2000/47
BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, NUGNES
RESPINTO
All'emendamento 42000, nel conseguentemente, «all'articolo 18», comma 24-octies, capoverso «1», sopprimere le lettere a) e b).
4.2000/48
MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
INAMMISSIBILE
All'emendamento 4.2000, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo «Conseguentemente», sopprimere le parole che vanno da: «All'articolo 17» fino alle parole: «22 dicembre 1986, n. 917»;
b) sopprimere il terzo «Conseguentemente».
4.2000/49
CASTALDI, GIROTTO, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, nel «Conseguentemente», all'articolo 17, nel capoverso «7-bis», sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-bis. A decorrere dallo gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008 pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».
4.2000/50
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al capoverso "comma 9-bis", lettera b), al capoverso 1), punto 2) dopo le parole: «categoria degli autotrasportatori» sopprimere le parole: «, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti».
Conseguentemente, al medesimo comma 9-bis, lettera b), capoverso 1), punto 4) dopo le parole: «imprese iscritte a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «in via diretta o mediata attraverso le proprie strutture o articolazioni territoriali».
4.2000/51
VERDUCCI, CHIAVAROLI, CERONI, COMAROLI
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo "Conseguentemente", all'articolo 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
''6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, sono estese ai soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni''».
4.2000/52
RESPINTO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 6, lettera c), dopo il comma 22-undecies, aggiungere il seguente:
«22-duodecies. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 20 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 12 mesi per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale. A tal fine è previsto uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e gli ambiti di applicazione della presente disposizione».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2014: – 5.000.
4.2000/53
APPROVATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
''24-bis. Nell'ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione dei SAL entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato''».
4.2000/54
RITIRATO
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), capoverso "6", dopo le parole: «13 giugno 2008, n. 15» aggiungere le seguenti: «, nonché ai lavorati ex lsu di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni,».
4.2000/55
BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, GIBIINO
RESPINTO
All'emendamento 4.200, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), al capoverso 27-bis, al primo periodo sostituire le parole: «50 milioni di euro» con: «40 milioni di euro» e: «35 milioni di euro» con: «25 milioni di euro».
Conseguentemente:
la dotazione di cui al comma 3 dell'articolo 7 è incrementata di 10 milioni di euro per il 2014 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.
4.2000/56
APPROVATO
All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» aggiungere il seguente: «all'articolo 10, il comma 25 è soppresso».
4.2000/57
APPROVATO
All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» aggiungere il seguente: «all'articolo 10, il comma 31 è soppresso».
4.2000/58 (testo 2)
APPROVATO
All'articolo 9, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
"19-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, alle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;
b) per un ammontare pari a l milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
c) per un ammontare pari a 600 mila euro per l'anno 2014, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
d) per un ammontare pari a 200 mila euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
e) per un ammontare pari a 200 mila per l'anno 2014, in favore delle Agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.".
Conseguentemente alla tabella A voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:
2014: - 5.000
4.2000/58
All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» aggiungere il seguente:
all'articolo 11, al comma 19, sostituire le parole: ''10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015'' con le seguenti: ''15 milioni di euro per l'anno 2014'' e a ''30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015''».
Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
«19-bis. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19, per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, alle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;
b) per un ammontare pari a l milione di euro per l'anno 2014 e pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014 e pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014 e pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2015, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
e) per un ammontare pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi in favore delle Agenzie-specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.
f) per un ammontare di 1 milione di euro per l'anno 2014 e pari a 1,5 milioni di euro euro a decorrere dall'anno 2015, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti ci favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
g) per un ammontare pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore dell'Istituto Dante Alighieri».
4.2000/59
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FEDELI, PARENTE, PIZZETTI, SPILABOTTE, DE PETRIS, URAS
APPROVATO
All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» aggiungere il seguente:
«all'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ''e per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104''».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 1.000;
2015: – 1.500;
2016: – 2.000.
4.2000/60
BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, GIBIINO
INAMMISSIBILE
All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 18, sopprimere il capoverso 24-ter.
4.2000/61
I RELATORI
APPROVATO
All'emendamento 4.2000, alinea articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma:
"9-quinquies. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.".
Conseguentemente all'articolo 9, lettera b), capoverso comma 27-quater, la parola: @#@#312,3§§§§ è sostituita dalla seguente: @#@#282,3§§§§ e la parola: @#@#290§§§§ è sostituita dalla seguente: @#@#190§§§§.
4.2000/62
I RELATORI
APPROVATO
All'emendamento 4.2000, alinea articolo 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:
"a-bis). @#@#dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Fondo di cui al comma 3 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 3, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.§§§§.
4.2000/63
I RELATORI
APPROVATO
All'emendamento 4.2000, alinea articolo 9, lettera b), dopo il capoverso 27-ter, inserire il seguente:
"27-ter. 1. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".
Conseguentemente all'articolo 9, lettera b), capoverso comma 27-quater, la parola: "312,3" è sostituita dalla seguente: "282,3".
4.2000/64
I RELATORI
APPROVATO
All'emendamento 4.2000, alinea articolo 9, dopo il comma 27-quater, inserire il seguente:
"27-quinquies. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.".
4.2000/65
I RELATORI
APPROVATO
All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso: "all'articolo 13" inserire il seguente:
"All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: "14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.".».
4.2000/66
I RELATORI
APPROVATO
All'emendamento 4.2000, alinea articolo 18, sostituire il primo periodo del capoverso 24-bis con il seguente:
@#@#24-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "30 novembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "20 aprile 2014"; le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° maggio 2014" e le parole: "euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015".§§§§.
Conseguentemente all'articolo 9, lettera b), capoverso comma 27-quater, la parola: "312,3" è sostituita dalla seguente: "345,3".
4.2000
IL GOVERNO
APPROVATO
All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
"m) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;
n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero, dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;
o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.'';
b) all'articolo 10:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;
4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
6) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
7) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.'';
2) la lettera g) è soppressa;
9-ter. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere m), n) e o) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quater. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è soppressa. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.».
Conseguentemente, all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) l'articolo 111, comma 3, primo periodo, è sostituito dal seguente: ''La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.''»;
b) al comma 22, dopo le parole: «alle rettifiche di valore» sono inserite le seguenti: «e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni».
c) dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: ''e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili'' sono sostituite con le seguenti: ''; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.'';
b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: ''ai due terzi'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla metà'' e le parole: ''in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.'' sono sostituite dalle seguenti: ''in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.'';
22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: ''e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972'';
b) dopo l'articolo 8 della tariffa parte prima, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis
| 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | 4 per cento
|
NOTE
I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto''.
22-quinques. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: ''commrercio'' sono inserite le seguenti: ''nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria''.
22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.
22-septies. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''relative a svalutazioni di crediti'' sono sostituite dalle seguenti: ''relative a svalutazioni e perdite su crediti'';
b) dopo le parole: ''decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446'';
c) dopo le parole: ''i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi'' sono aggiunte le seguenti: ''e dell'imposta regionale sulle attività produttive''.
22-octies. Dopo il comma 56-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dell'articolo 2 dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aggiunto il seguente:
''56-bis1. Qualora dalla dichiarazione dell'IRAP emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma.''.
22-novies. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole ''55, 56 e 56-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''55, 56, 56-bis e 56-bis1''.
22-decies. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10, dopo le parole: ''56-bis'' sono aggiunte le seguenti: ''56-bis1''.
22-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 22-septies a 22-decies si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013».
all'articolo 7:
a) al comma 3, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «275 milioni»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014».
all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 20, le parole: «107.631.245 euro», sono sostituite dalle seguenti: «27.631.245 euro»;
b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«27-bis. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di curo per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
27-ter. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
27-quater. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni a decorre dall'anno 2016».
all'articolo 13, comma 15, dopo le parole: «escluse quelle destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze».
all'articolo 17, dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'1,5 per mille, per il 2013, e 2 per mille, a decorrere dal 2014''».
all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
alla lettera a) sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «174 milioni di euro» e le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «294,5 milioni di euro»;
alla lettera b) sostituire le parole: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «47 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 4 e 5 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge».
all'articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: ''2013'' e ''2014'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''2014'' e ''2015''. Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.
24-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
24-quater. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.
24-quinquies. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
24-sexies. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato fra le due valute ed è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d'Italia.''.
24-septies. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.
24-octies. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nell'articolo 21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
''1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:
a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi''.
24-novies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 24-octies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».
Conseguentemente, all'elenco 1 è soppressa la seguente finalità: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)».
All'articolo 17, aggiungere in fine il seguente comma:
«7-bis. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:
a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
b) articolo 1, comma 386, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;
d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente, all'allegato elenco n. 2, eliminare la seguente voce: «Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5».
4.3000/1
RESPINTO
All'emendamento 4.3000, dopo il comma 11-bis aggiungere i seguenti:
«11-ter. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, legge n. 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale.
11-quater. Per fruire del credito d'imposta le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 11-octies, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta, nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 11-septies
11-quinquies. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, Il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11-sexies. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stessa è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11-septies. All'onere di attuazione dei commi da 11-ter a 11-sexies si provvede dall'anno 2014 nel limite massimo del 30 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ''Misure urgenti per la crescita del paese, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando l'utilizzo efficace delle risorse in caso di richieste di agevolazioni inferiori al predetto limite. Al fine di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del precedente comma 11-sexies, le risorse di cui al periodo precedente sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate – fondi di bilancio''.
11-octies. Con decreto direttoriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico (o, in alternativa, con circolare del Mise), da adottare, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 11-septies.
11-novies. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del ''Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese'' sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale ''Industria e Servizi'' 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.
11-decies. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: ''di transito.'' è aggiunto il seguente periodo: ''Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regjmi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente''.
11-undecies. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente ''Misure urgenti per la crescita del Paese'' sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dopo la parola: ''agroalimentari'' è inserita la seguente: ''agricole'';
b) al comma 6, dopo le parole: ''del 15 dicembre 2006'' sono inserite le seguenti: ''e successive modificazioni'';
c) al comma 6 dopo le parole: ''più favorevoli'' è inserito il seguente periodo: ''Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria del prodotti di cui all'allegato I del trattato CE''.
11-duodecies. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: ''di origine delle merci'' sono aggiunte le seguenti: ''e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio''.
11-terdecies. Agli oneri di cui ai commi da 11-ter a 11-duodecies, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4.3000/2
MILO, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MALAN, GIBIINO
RESPINTO
All'emendamento 4.3000, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-ter. All'elenco 1 di cui all'articolo 9, comma 20, sostituire la Finalità: ''Fiera di Verona, (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) 3.000.000'' don la seguente: ''Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) 5.000.000''».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.
4.3000/3
I RELATORI
APPROVATO
All'emendamento 4.3000, sostituire il comma 5-bis con il seguente:
5-bis. Per l'attuazione del comma 5, in finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008, individuati con atto del Commissario unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, confluiscono in un apposito Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.
4.3000
I RELATORI
APPROVATO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-bis. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
''5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.
5-bis. I finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 confluiscono in un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali denominato ''Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015'', finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.
5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.''».
4.0.1
BORIOLI, ZANONI, FORNARO, STEFANO ESPOSITO
RESPINTO
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Integrazione territoriale del Terzo Valico dei Giovi)
1. Al fine di ottimizzare il processo di integrazione tra gli obiettivi di sistema correlati alla realizzazione. della linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi, e le potenzialità di sviluppo legate all'intermodalità e alla logistica delle aree territoriali coinvolte, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri competenti, istituisce un Osservatorio tecnico, costituito secondo le modalità e con le funzioni, prerogative e compiti dell'Osservatorio già a suo tempo previste per la linea ferroviaria AC Torino-Lione. Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Allo scopo di dar corso a quanto previsto dall'Accordo procedimentale sulla logistica della Valle Scrivia e dell'Alessandrino, collegato all'approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo, sono stanziati 300.000 euro per il 2014, 5 milioni di euro per il 2015 e 5 milioni per il 2016, finalizzati a completare le attività di programmazione della piattaforma logistica a servizio del sistema dei porti liguri e a realizzare le infrastrutture di collegamento tra la rete ferroviaria e il sistema stradale e autostradale.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture, a valere sulle risorse che si rendono disponibili ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e sono assegnati, per la parte relativa all'attualizzazione e al completamento della programmazione della piattaforma logistica, a RFI spa e, per quanto riguarda le infrastrutture di collegamento, agli enti locali rispettivamente competenti».
4.0.2
BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.
4. Nelle more della costituzione del Registro anagrafico nazionale (RAN), l'Agenzia delle entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.
5. L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è integrato con la seguente dicitura successiva all'ultimo periodo: ''Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza''.
6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa.
7. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante.
8. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi dei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa».
4.0.3
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.
4. Nelle more della costituzione del Registro anagrafico nazionale (RAN), l'Agenzia delle entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.
5. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: ''Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi sei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa''».
4.0.4
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)
1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: ''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone, indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo, articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.''».
Conseguentemente:
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
4.0.5
RESPINTO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)
1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: ''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.''».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014».
4.0.6
BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: ''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.''».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''21 per cento''».
4.0.7
VACCARI, PANIZZA, PALERMO, BONFRISCO, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, SANGALLI, LANIECE, TONINI, BROGLIA, PUPPATO, BERTUZZI, COMAROLI, DIVINA
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Razionalizzazione concessioni autostradali nel corridoio del Brennero)
1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenzia mento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastruttura le del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e del trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della Regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori.
3. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nel piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.
4. Il piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad euro 34.344.000.
5. L'affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle procedure di evidenza comunitaria.
6. La convenzione unitaria di cui al comma 2 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.
7. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata per la convenzione unitaria stipulata al sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
8. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge, 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.
9. Dalla applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da Amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e, nell'ambito del piano finanziano di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di euro 568.740.000.
10. Il Ministero delle infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui ai comma 2, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato al sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6 e 7 per quanto compatibile».
4.0.8 (testo 2)
ELENA FERRARA, STEFANO ESPOSITO, FORNARO, BORIOLI, MANASSERO, FISSORE, ZANONI, DIRINDIN, FAVERO, MAURO MARIA MARINO
RESPINTO
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
«Art. 4-bis. 1. Al fine di completare il finanziamento del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, ed assicurare la realizzazione di un'opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia anche in vista dell'Expo 2015, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2014.».
Conseguentemente,
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 13.000;
2015: - 0;
2016: - 0.
4.0.8
ELENA FERRARA, STEFANO ESPOSITO, FORNARO, BORIOLI, MANASSERO, FISSORE, ZANONI, DIRINDIN, FAVERO, MAURO MARIA MARINO
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al fine di completare il finanziamento del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, ed assicurare la realizzazione di un'opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia anche in vista dell'Expo 2015, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2014.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 13,000;
2015: – 0;
2016: – 0.
4.0.9
BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al codice della strada)
1. L'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''enti proprietari delle strade,'' è così riformulato: ''possono essere da questi destinati alla installazione, costruzione e gestione dei parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a opere di viabilità o a interventi finalizzati al miglioramento della mobilità e del trasporto pubblico''.
2. All'articolo 61, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: ''18 m.'' sono sostituite dalle seguenti: ''18,75 m.''».
4.0.10
BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, SONEGO
RESPINTO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa anche in società regionali. Dalla stessa data, si estendono, alle Società costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, i poteri di soggetto concedente su tutte le concessioni ricadenti sui rispettivi territori regionali».
4.0.11
RESPINTO
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: ''1-bis. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di promozione dell'incremento dei traffici e, ferme rimanendo le competenze dell'Autorità marittima, svolge funzioni di coordinamento verso tale finalità di tutte le attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, del soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto''.
2. In considerazione delle funzioni affidate alle autorità portuali, enti pubblici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: ''Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono non applicabili alle autorità portuali'';
3. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente: ''h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55, 64 e 68, e, con riguardo ,a, tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro 1, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e del trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercita bili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale''.
4. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: ''Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici''.
5. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6, inserire il seguente: ''6-bis. L'attività di rappresentanza e difesa delle Autorità portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione è attribuita all'ufficio legale interno delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui l'organigramma delle stesse preveda apposito ufficio dedicato a tale attività''.
6. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: ''1-bis. Fatto salvo, ed in aggiunta a quanto previsto al precedente comma, a decorrere dal 2014 alle Autorità portuali i cui porti hanno realizzato un incremento delle tonnellate di merci imbarcate e sbarcate superiore del 10 per cento rispetto all'anno precedente, è attribuito un ulteriore 1 per cento dell'IVA dovuta all'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di quel porto. Ove l'incremento superi il 20 per cento la quota di IVA aggiuntivamente, attribuita all'Autorità Portuale è pari al 2 per cento''».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni», all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
4.0.12
BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure per favorire e incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti)
1. Il presente articolo è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
3. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) ''impianto sportivo'': l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;
b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso-multifunzionale:
c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio.
d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, Impianto sportivo o il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.
4. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente: deve presentare al Comune una proposta di intervento continente:
a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;
b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale. ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastruttura le e di uno studio in tema di accessi e viabilità;
c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;
d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.
5. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.
6. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.
7. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.
8. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed il relativo provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.
9. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.
10. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti. L'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cosiddetto project financing.
11. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».
12. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.
13. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'Impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.
14. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:
a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.
15. Il progetto per la realizzazione di compiessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fini della valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.
16. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.
17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.
18. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore».
4.0.13
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ricetta medica elettronica)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.
3. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.
4. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario; All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere».
4.0.14
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Agenzia Italia digitale)
1. L'Agenzia prevista dal decreto-legge n. 83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è soppressa.
2. Le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2009, n. 177 nonché le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Sono trasferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il personale dipendente, anche in posizione di comando, delle amministrazioni di cui al comma precedente, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture medesime compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. I rapporti di lavoro in essere proseguono fino alla naturale scadenza. Le risorse finanziarie non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti e i residui registrati in bilancio non riconducibili a contratti in essere o a posizioni di contenzioso già avviato alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
4. Il Collegio dei revisori dei conti della Agenzia presenta al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione di chiusura della soppressa Agenzia entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge indicando tra l'altro le risorse e i rapporti da trasferire, il fondo necessario per sostenere eventuali contenziosi in essere e le risorse indisponibili.
5. Gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n.83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono abrogati».
4.0.15
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di commercio elettronico)
1. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2014-2016, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, usufruiscono dell'agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;
b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che. garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;
c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 1 gennaio 2014.
3. Dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 74-sexies. – (prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati). – 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.
3. La determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta».
4.0.16
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Pagamenti elettronici)
L'articolo 5 del decreto legislativo n.82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguente:
"Art 5. – 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti, a far data dal 1º giugno 2014, ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, esclusivamente se effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento e nel rispetto di quanto prescritto dal richiamato decreto legislativo.
A tal fine si avvalgono esclusivamente di prestatori di servizi di pagamento abilitati dalla Banca d'Italia, o da questa riconosciuti nell'ambito del principio del mutuo riconoscimento dell'Eurosistema, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo.
2. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria.
La Banca d'Italia, definisce la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, e le modalità attraverso le quali il prestato re dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo e definisce le specifiche tecniche, funzionali e economiche che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti adutilizzare per la selezione, secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici del prestatore dei servizi di pagamento.
3. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 1 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza possono stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze per utilizzare in via sperimentale i servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis"».
4.0.17
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di cui alle procedure per la selezione di sponsor secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 103, sono integralmente assolti con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante».
4.0.18
MILO, AZZOLLINI, GIBIINO, CERONI
RITIRATO
Aggiungere, il seguente articolo:
4-bis
(Contributi all'innovazione tecnologica nei settori marittimo e fluvio-marittimo)
1. Nel quadro della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale del 14 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea C 364/9 per le finalità di cui alla sezione 3.2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 un contributo non superiore al 20 per cento delle spese d'investimento, progettazione, ingegnerizzazione e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto e sostenute dopo la data della domanda di aiuti all'innovazione, riferite alla realizzazione di progetti innovativi connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte dell'industria cantieristica europea e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
2. I prodotti o processi innovativi ai sensi del comma 1 possono comprendere miglioramenti nel settore ambientale in termini di qualità e prestazioni, come ad esempio, l'ottimizzazione del consumo carburante, le emissioni dei motori, i rifiuti e la sicurezza. Qualora l'innovazione possa comportare l'applicazione di norme adottate dall'Unione europea in materia di tutela ambientale prima che esse entrino in vigore o, in loro assenza, aumentino in ogni caso il livello di protezione ambientale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata al 30%.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e di trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione ed erogazione dei benefici di cui al comma 1. A tal fine è autorizzato un contributo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001 ed ove gli stessi siano ritenuti conformi al paragrafo 3.3 delia disciplina degli aiuti alla costruzione navale n. C3 64/06 dalla commissione europea, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli accantonamenti della allegata tabella B.
5.1
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI
RESPINTO
Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «31 dicembre 2013» sopprimere dalla parola: «comunque» alla parola «euro» incluse.
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione cosi individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».
5.2
Al comma 1, dopo le parole: «progetti immediatamente cantierabili» inserire le seguenti: «prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni».
5.3
CIOFFI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per i progetti immediatamente cantierabili» inserire le seguenti: «conferendo priorità alle aree classificate a rischio R3 e R4».
5.4
CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA
Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al presente comma sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2014».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;
– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
5.5
INAMMISSIBILE
Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».
5.6
INAMMISSIBILE
Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».
5.7
TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI
RESPINTO
Al comma 1, quarto periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dello stesso territorio regionale oggetto del precedente finanziamento».
5.8 (testo 2)
TARQUINIO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI
APPROVATO
Al comma 1, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità dell a norma.».
5.8
TARQUINIO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI
VEDI TESTO 2
Al comma 1, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma.».
5.9
RESPINTO
Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito della rifinalizzazione di cui al periodo precedente, il 50 per cento delle risorse è destinato al finanziamento di interventi attuati mediante-progetti di ingegneria naturalistica o piani forestali regionali, da realizzarsi prioritariamente nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e secondo una ripartizione delle risorse tra le regioni che si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio».
5.10
Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Fermo restando il permanere dell'interesse degli enti territoriali interessati, sono fatti salvi gli accordi di programma già sottoscritti con le regioni per gli interventi prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico in attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010».
5.11
Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Piano straordinario triennale per il lavoro)
1. È istituita, in via sperimentale per gli anni 2014-2017, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, una Agenzia nazionale per il rilancio dell'occupazione (in seguito denominata "Agenzia") per fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali.
2. L'Agenzia è diretta da un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri coadiuvato da un consiglio direttivo di 5 membri ciascuno dei quali è nominato dai ministri di cui al comma 1. Il Presidente ed i membri del direttivo non percepiscono nessuna forma di compenso aggiuntivo per la loro attività. Il personale necessario all'Agenzia, stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasferito dai ministeri di cui al comma 1 senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.
3. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa annuale di 3 milioni di euro.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, previo intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Programma triennale che comprende:
a) azioni di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale iniziando dalla mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, e mediante la redazione e approvazione di un Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio;
b) la messa in sicurezza degli edifici scolastici con priorità per quelli esposti al rischio sismico;
c) il sostegno allo sviluppo di un agricoltura multifunzionale;
d) un Piano per l'autonomia energetica degli edifici pubblici con l'utilizzo di energie rinnovabili;
e) un Piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici.
5. Nel Programma di cui al comma 4 sono altresì stabilite:
a) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse, di cui al Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro, e dei disoccupati da avviare alle attività;
b) le modalità di presentazione della domanda e i criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
c) le modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
d) la definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente del lavoro compiuto nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 4;
g) le modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui al comma 6.
6. Sulla base delle priorità e dei criteri individuati dal Programma di cui ai commi 4 e 5, le Regioni e gli enti locali, le associazioni Onlus, le strutture della Protezione civile ed altri eventuali soggetti, incluse società private, individuati dal Programma, possono richiedere all'Agenzia sulla base di progetti della durata massima di tre anni, entro due mesi dalla pubblicazione del Programma, l'autorizzazione di usufruire di personale assunto dall'Agenzia, salvo quanto previsto dal comma 11, con contratti a tempo determinato non superiore ai tre anni di vigenza del Programma stesso, indicandone le qualifiche e le competenze professionali.
7. L'Agenzia sulla base delle risorse disponibili di cui al comma 14, ripartisce tali risorse tra i vari progetti ed i vari ambiti territoriali sulla base dei tassi di disoccupazione, stabilisce i criteri di assunzione, il numero delle persone da assumere, il livello della retribuzione, i settori cui assegnarle. Il personale di cui al comma 6, salvo quanto previsto dal comma Il, è dipendente dell'Agenzia. Le assunzioni vengono effettuate e gestite su scala locale, da comuni, regioni, enti del volontariato, servizi del lavoro, e da altri eventuali soggetti individuati dal Programma di cui al comma 4.
8. L'Agenzia nazionale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, vaglia i progetti e le richieste dei territori e delle imprese, dando priorità ai progetti che hanno le seguenti caratteristiche:
a) la focalizzazione sugli obiettivi del Programma triennale di cui al comma 4;
b) la ricaduta occupazionale, ma anche produttiva in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
c) l'integrazione di strumenti di aiuto alle imprese, di azioni di contesto collegate e di misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;
d) il coinvolgimento in forma singola o consorziata di grandi imprese, piccole e medie imprese, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato;
5) la sinergia delle attività dei soggetti pubblici responsabili delle azioni, con particolare riguardo al coinvolgimento dei comuni e delle regioni;
6) l'attenzione ai processi di creazione e sviluppo di imprese giovanili e femminili.
9. L'Agenzia definisce le modalità e i criteri per individuare enti, imprese e associazioni da coinvolgere nel progetto, identifica i meccanismi di sostegno alla realizzazione del progetto e ogni altra misura di regolamentazione e di contesto utile per l'attuazione degli interventi, detemùna i tempi di realizzazione.
10. I soggetti che usufruisconodi ammortizzatori'sociali possono essere assunti ai sensi del comma 6. In questo caso la retribuzione sostituisce il reddito derivante dall'ammortizzatore sociale di cui il lavoratore beneficia. Nel caso di lavoratore in cassa integrazione ordinaria il contratto di lavoro stipulato con l'Agenzia si intende come distacco del lavoratore dalla società del quale è dipendente di cui pertanto conserva il relativo posto di lavoro.
11. Le imprese private che intendono partecipare al Programma di cui al comma 4, possono richiedere l'autorizzazione ad assumere personale con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia. In questo caso l'Agenzia non assume il personale relativo ma contribuisce fmo ad un massimo del 50 per cento del suo costo complessivo. Per le assunzioni riguardanti personale femminile questo limite massimo può raggiungere il 70 per cento del costo. Nel caso di cooperative composte interamente da giovani di età inferiore ai 35 anni il contributo di può raggiungere il 90 per cento del costo complessivo.
12. Il soggetto responsabile dei diversi progetti approvati dall'Agenzia è l'ente territoriale. Nella scelta dei progetti da parte dell'Agenzia è data priorità ai progetti alla cui elaborazione hanno potuto partecipare in maniera adeguata i cittadini interessati, e Per i quali sono previste procedure di controllo dei cittadini stessi sulle assunzioni e sull'attuazione dei progetti secondo le modalità stabilite dal Programma di cui al comma 4. Per presentare i progetti all'Agenzia gli enti territoriali possono consorziarsi se tale modalità operativa è funzionale all'attuazione dei progetti presentati.
13. I progetti di cui al comma 6 possono prevedere forme di collaborazione con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali. In questo caso l'Agenzia può autorizzare a sue spese corsi di laurea specifici, dottorati di ricerca, incarichi di ricerca, corsi di formazione.
14. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro con risorse pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni dieuro per l'anno 2016, di cui 3 milioni euro annui sono destinati alle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 3. Le risorse del Fondo nazionale possono essere integrate in relazione a progetti ricadenti sui rispettivi territori da contributi a carico degli enti territoriali.
15. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
16. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 6 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
17. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 16, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
18. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2015, e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
19. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dalnstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ed almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. l contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profllo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».
All'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
3-ter. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza. e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».
e, di conseguenza, sopprimere:
Sono soppressi i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14, nonché il comma 5 dell'articolo 23.
All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 11. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".
7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembe 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
7-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».
5.12
RESPINTO
Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «1.040 milioni».
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti «305 milioni» e sopprimere il comma 5.
5.13
Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Piano straordinario triennale per il lavoro)
1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2014-2016, sono autorizzate spese pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione di un Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività ;
d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piarii di cui al comma 2;
j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d);
4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
5. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui alrarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi fmanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 6, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
8. I regimi di esenzione esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
9. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse fmanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».
All'articolo 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
3-ter. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».
e, di conseguenza; sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14, nonché il comma 5 dell'articolo 23.
All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di l punto percentuale.
7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".
7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
7-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».
5.14
RESPINTO
Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «230 milioni», le parole: «50 milioni» con le seguenti: «150 milioni» e le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
Conseguentemente:
all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
5.15
CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA, DI BIAGIO, LUIGI MARINO, D'ONGHIA
RITIRATO
Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
5.16 (testo 2)
RESPINTO
Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «129 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014».
5.16
INAMMISSIBILE
Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «129 milioni».
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014».
5.17
FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni e dagli enti locali per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
5.18
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i fondi in favore degli enti locali che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con la legge 24 dicembre 2003, n. 368 e successive modificazioni».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".
24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».
5.19
BITONCI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, STEFANI, ARRIGONI, COMAROLI
RESPINTO
Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Ad implementazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al presente comma, è altresì autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai fini dell'attuazione di un Piano di interventi, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa stipula di apposito accordo di programma con la regione, per la messa in sicurezza del territorio della regione Veneto colpito dagli eventi alluvionali dell'anno 2010.».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».
5.20
RESPINTO
Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso del versante del lago di Como percorso dalla SS 36 – del lago di Como e dello Spluga».
5.21
RESPINTO
Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso e la pulizia e manutenzione del reticolo idrografico della provincia di Lecco».
5.22
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio».
5.23
MARINELLO, CALEO, COMPAGNONE, DE PETRIS, NUGNES, ARRIGONI, DALLA ZUANNA, PANIZZA, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico. Alla realizzazione di tale programma si provvede nel limite di 100 milioni di euro».
Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.
5.24
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le regioni e le province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento».
5.25
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.».
5.26
MARINELLO, BRUNI, ZIZZA, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico, da realizzare nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'Unione europea. Alla realizzazione di tale programma si provvede, nel limite di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
5.27
MARINELLO, PICCOLI, CONTE, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2007/60/CE, nonché al fine di assicurare la continuità dei compiti tecnico-operativi riferiti alla gestione della risorsa idrica e alla difesa del suolo dai fenomeni di dissesto idrogeologico, è data facoltà alle Autorità di bacino, istituite con la legge 18 maggio 1989, n. 183 e prorogate ai sensi dell'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, di rinnovare la scadenza dei contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sino a un massimo di tre anni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica.».
5.28
PICCOLI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, BRUNI, CONTE, DALLA TOR, ZANETTIN
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959 in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».
5.29
MARINELLO, PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI, GIBIINO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire continuità e tempestività nelle attività di prevenzione e riduzione dei rischi da dissesto idraulico e idrogeologico, per gli anni 2014-2016 le risorse finanziarie impiegate per la realizzazione di opere di difesa idraulica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, nonché per gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idrogeologica della stabilità dei versanti e per la difesa, la manutenzione e il ripascimento dei litorali non sono soggette ai vincoli di cui al Patto di Stabilità interno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse derivanti dalle percentuali di cui all'articolo 31, comma 4-quater, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
5.30
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.».
5.31
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I termini di scadenza di cui all'articolo 8, comma 7 e dell'articolo 19-bis del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, così come convertito dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2014.».
5.32
Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con la seguente: «d'intesa».
5.33 (testo 2)
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "10 milioni di euro" fino a: "esercizio 2016" con le seguenti parole: "170 milioni di euro per l'esercizio 2014, 80 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 80 milioni di euro per l'esercizio 2016".
Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere i commi 6, 13 e 22.
5.33
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, BULGARELLI
INAMMISSIBILE
Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016» con le seguenti: «milioni di euro per l'esercizio 2014, 100 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 100 milioni di euro-per l'esercizio 2016».
Conseguentemente all'articolo 9 sopprimere i commi 6 e 22
5.34
CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA
Al comma 2, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016» con le seguenti: «milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
5.35
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, BERTOROTTA
RESPINTO
Al comma 2, primo periodo, alla parola: «straordinario» aggiungere la seguente: «infrastrutturale» e sopprimere le parole da: «di tutela» fino a: «prioritariamente a» incluse.
5.36
Al comma 2, sostituire le parole: «la potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani» con le seguenti: «alla riduzione dei carichi inquinanti e all'implementazione delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque».
5.37
Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «con particolare riguardo alle aree maggiormente urbanizzate del territorio nazionale prospicienti i laghi».
5.38
RESPINTO
Al comma 2, dopo le parole: «individua gli interventi necessari» inserire le seguenti: «il responsabile unico».
5.39
RESPINTO
Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A valere sul Fondo di cui al presente comma, un importo pari a un milione di euro per l'anno 2014 è destinato all'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento al caso del lago di Idro.».
5.40
PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, CERONI, GIBIINO
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano deve anche dimostrare l'equilibrio economico e finanziario del servizio, nel periodo successivo all'intervento, in-termini di autonoma sostenibilità della gestione, a mezzo della tariffa del Servizio Idrico Integrato.».
5.42
NACCARATO, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, MANDELLI, MILO
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2-ter. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 10 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 60 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.
2-quater. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto, delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio».
5.43
RESPINTO
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
– all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014,»;
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 0;
2016: – 0;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli .di Stato.
5.44
FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare. a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122.».
Conseguentemente,
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 0;
2016: – 0.
5.45
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'esercizio 2014, 50 milioni per l'esercizio 2015 e 70 milioni di euro per l'esercizio 2016 denominato »Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera« al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro nel 2014, di 50 milioni di euro nel 2015 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
5.46
CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro per l'anno 2014, 635 milioni nell'anno 2015 e 1345 milioni di euro».
5.47
NACCARATO, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, MANDELLI, MILO
Dopo il conuna 2, inserire i seguenti:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2-ter. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 40 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 50 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.
2-quater. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio».
5.48
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 1 e 2 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60».
5.49
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS
RESPINTO
Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e dopo le parole: «piano straordinario» inserire le seguenti: «di interventi sull'emergenza terra dei fuochi in Campania e».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
5.50
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS
RITIRATO
Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e dopo le parole: «piano straordinario» inserire le seguenti: «di interventi sull'emergenza "terra dei fuochi" in Campania e».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «695 milioni» e all'articolo 4, comma 3 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti «30 milioni».
5.51
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, MANGILI
INAMMISSIBILE
Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015» con le parole: «80 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015».
Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 9 e alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare la seguente variazione:
– 2015: – 30.000.
5.52
RITIRATO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Per contrastare l'emergenza legata agli incendi boschivi nella regione Sardegna è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro ciascuno per gli esercizi 2014 e 2015 per il finanziamento di un piano straordinario per interventi di prevenzione e contrasto agli incendi da attivarsi di concerto con gli Enti all'uopo preposti».
Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».
5.53
BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, PEPE, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
RITIRATO
Al comma 3, primo periodo, in fine, dopo le parole: «procedura d'infrazione comunitaria n. 2003/2007» aggiungere le seguenti: «assicurando priorità agli interventi di bonifica dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta "Terra dei Fuochi"».
5.54
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE ed inserite all'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.
3-ter. I terreni del demanio nazionale nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, ex articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reaIe, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato dall'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 64 come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
3-quater. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.
3-quinquies. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzione in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.
3-sexies. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazioni finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.
3-septies. Per le Concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come "area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare" è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall'agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali gerierali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: a) ad alta valenza; b) media valenza; c) normale valenza; d) bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:
a) a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;
b) a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.
3-octies. Lo Stato Italiano al fine di garantire il rilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.
3-novies. L'occupazione e l'uso dei beni pubblici secondo quanto dettato dal comma 1) anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito dal detto titolo o dalla legge, le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.
3-decies. I beni appartenenti al demanio marittimo permangone di competenza dello Stato al sensi dell'articolo 56-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dal combinato disposto dell'articolo 56-bis, comma 1, e del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera a).
3-undecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.
3-duodecies. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze.
3-terdecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge».
5.55
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
3-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 3-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 3-bis sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.
3-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono riconosciute, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
a) educazione e formazione ambientale;
b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
f) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente».
Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:
«24-bis. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.
24-ter. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:
a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.
24-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».
5.56
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli Enti parco»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014".
c) il comma 9 è abrogato.
3-ter. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. è abrogato».
Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:
«24-bis. A decorrere, dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.
24-ter. A decorrere. dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:
a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.
24-quater. I cammi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1966, n. 625, sono abrogati».
5.57
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea"».
5.58
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e/o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, aventi codice cer 19.12.10 - 19.12.12 - 19.05.01 - 19-05.03 - 20.03.01 - 20.03.99, fino al completamento degli impianti necessari allo smaltimento degli stessi.
3-ter. Al fine di riequilibrare su base regionale l'onere derivante dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, la Regione predispone ogni anno il piano di riparto dei relativi costi in base al numero degli abitanti di ogni singola Provincia o ATO, che è preso in considerazione per la determinazione della tariffa.
3-quater. Al fine di proseguire al riordino di tutte le attività connesse all'intero ciclo integrato dei rifiuti, come stabilito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per garantire la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio delle ecoballe e delle discariche in post gestione operativa, con particolare riferimento al servizio di vigilanza e guardiania notturna, le Società Provinciali e le successive ATO, previste dalla relativa legge regionale, devono avvalersi del personale degli ex Consorzi di Bacino attualmente sotto-impiegati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 3.000;
2015: – 3.000;
2016: – 3.000.
5.59
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
3-quater. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 3-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.»
5.60
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatta salva la possibilità, per il produttore o il detentore di residi di cui alla presente lettera che, in considerazione della provenienza o della destinazione di impiego non rientrano nella fattispecie di esclusione, dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la qualifica dei residui medesimi come sottoprodotti".
3-ter. La sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si presume fino a prova contraria.»
5.61
RITIRATO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge conversione 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunti i seguenti comma:
"6-bis. Limitatamente alla misura di cui al comma 1, lettera d) "incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing", l'istanza di accesso al fondo può essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento. Il soggetto pubblico nella stessa istanza dovrà indicare il soggetto privato esecutore già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici o le modalità di individuazione dello stesso secondo criteri di evidenza pubblica. Nel caso di soggetto privato già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici la durata contrattuale residua non può essere inferiore a tre anni. La durata del finanziamento a tasso agevolato non può eccedere la durata contrattuale residua. Nel caso di successiva.individuazione del soggetto privato la durata del finanziamento agevolato non può eccedere la durata contrattuale. il soggetto privato è il soggetto obbligato al rimborso del finanziamento concesso. Il soggetto privato si impegna a rispettare del disposizioni di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai comma 6 e 7. Il bando di gara per l'individuazione del soggetto privato deve contenere, a pena di nullità, tali indicazioni e quelle contenute nella circolare di cui al comma 5.
6-ter. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento. Le risorse finanziarie sono versate in una apposita sezione del Fondo costituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico».
5.62
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentite le regioni interessate, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di interventi di miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento alle polveri sottili, previa stipula di appositi accordi di programma con le regioni maggiormente interessate dallo sforamento diffuso dei limiti emissivi imposti dalle direttive comunitarie. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua gli interventi necessari per il rientro nei limiti della qualità dell'aria e le modalità di erogazione del finanziamento alle regioni, con particolare riguardo al rafforzamento delle politiche di supporto alla mobilità sostenibile.».
Conseguentemente, alla tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione, a decorrere dal 2014:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
5.63
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, conuna 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di. tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017)».
5.64
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente:
"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando sia dimostrate lo status di imprenditore agricolo del titolare dell'impianto e quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto, in ogni caso, delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."».
5.65
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dll'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017)».
5.66
FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009. n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017).».
5.67
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Sono considerati trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale, ai fini della dimostrazione dei requisiti indicati dall'articolo 184-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i processi e le operazioni normalmente in uso nel comparto produttivo o nello specifico stabilimento diretti a rendere compatibili i residui produttivi, sotto il profilo ambientale e merceologico, con i processi produttivi propri dell'impresa utilizzatrice, senza che si determini mutamento della struttura e della costituzione del residuo medesimo. Rientrano, in ogni caso, nella nozione di normale pratica industriale le operazioni di: insufflazione di aria, essiccazione, lavaggio, fermentazione naturale, omogeneizzazione, triturazione, raffinazione, centrifugazione, sedimentazione, disidratazione e chiarificazione condotte nel luogo di produzione, o presso l'utilizzatore successivo, o effettuate da intermediari, quando tali operazioni siano parte integrante del processo di produzione o di destinazione e siano effettuate con l'ausilio di sostanze naturali non pericolose.»
5.68
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lett. c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».
5.69
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 44».
5.70
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO, MANDELLI, MILO, GIBIINO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi».
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9, sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «762 milioni».
5.71
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il Fondo da ripartire "per le esigenze di tutela ambientate connesse al miglioramento della qualità ambientate dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani" di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro annui».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «65 milioni».
Conseguentemente all'articolo 10, comma 35, sostituite le cifre: «3.000» e «7.000» rispettivamente con: «3.035» e «7.035».
5.72
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei tribunali già provvisti di mezzi automatici per rilevare e disciplinare l'orario di lavoro del personale pubblico (badge - tornelli), l'obbligo di registrazione è esteso a tutti i magistrati che vi prestano servizio, con la sola esclusione del Presidente del tribunale. In mancanza di mezzi automatici si procede alla rilevazione giornaliera attraverso appositi registri».
5.73
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, supplemento ordinario, in materia di incetivazione della produzione di energia. elettrica da impianti solari fotovoltaici (cosiddetto Quinto Conto Energia), sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi».
5.74
ORRÙ, FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 44».
5.75
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
RITIRATO
«3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 44».
5.76
CHIAVAROLI, BIANCONI, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, è così sostituito: "Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Detti impianti debbono comunque rispettare, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le seguenti condizioni:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW;
b) nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza intermedia non inferiore a 500 metri».
5.77
BORIOLI, FORNARO, ZANONI, DIRINDIN, STEFANO ESPOSITO, FAVERO, FISSORE, ELENA FERRARA, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA, CHITI, CASSON
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'ambiente delle ulteriori risorse da destinarsi agli specifici interventi di bonifica, previsti per i siti di interesse nazionale specificamente interessati da inquinamento da amianto, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, delle sue successive modificazioni e integrazioni, e dei conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'ambiente gli enti pubblici che intendano procedere con risorse proprie alla rimozione dei materiali inquinanti e al loro smaltimento possono farlo, senza che le risorse a tale scopo impiegate siano assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno.
3-ter. L'eventuale trasferimento di beni o porzioni di beni inquinati da amianto dal demanio dello Stato al demanio degli enti pubblici territoriali ricadenti nel sito di interesse nazionale di cui al precedente comma 3-bis, deve essere preceduto dalla bonifica da effettuarsi a carico dello Stato, ovvero deve essere accompagnato dallo stanziamento da parte dello Stato medesimo in favore dell'ente, delle risorse necessarie ad effettuarla, senza che esse siano assoggettate al patto di stabilità interno».
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
5.78
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3" sono sostituite dalla seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 3";
b) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 3"».
5.79
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti moditicazioni:
a) comma 3-bis all'ultimo capoverso dopo le parole "non superiore a 5 MW.", aggiungere le seguenti: "Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio.";
b) comma 3-bis.1, in fine, dopo le parole "energia immessa nel sistema elettrico" aggiungere le seguenti: "quale valore medio annuo di produzione."».
5.80
CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2014, 2015 e 2016 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cure, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge».
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «180 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
5.81
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire la rapida istituzione delle aree marine protette già previste, nonché di potenziare la gestione delle aree protette già istituite, il Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione delle aree marine proette, di cui al comma 1, lettere f), h) e p) dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 300.000 in ragione d'anno, destinati all'istituzione delle nuove aree, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 1.700.000 in ragione d'anno, destinati alle spese di funzionamento e di gestione delle aree già istituite».
Conseguentemente al comma 37 dell'articolo 10, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «152 milioni».
5.82
PICCINELLI, GIBIINO, CERONI, CHIAVAROLI
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».
5.83
MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di fronteggiare la grave situazione di dissesto idrogeologico diffuso sul territorio nazionale, le regioni entro 180 giorni individuano le aree di protezione integrale, dove sono accertate le maggiori condizioni di rischio e i tempi d'intervento emergenziali.
All'interno delle aree individuate si deve procedere all'eliminazione di qualsiasi preesistenza abitativa o commerciale sorta in difformità alla normativa urbanistica vigente.
Al di fuori della fascia di protezione gli enti locali elaborano un piano di recupero e caratterizzazione ambientaIe, con acquisizione in conferenza di servizi dei pareri degli enti preposti ai vincoli, da rilasciare entro 30 giorni, il documento viene inoltrato alla Regione per la successiva approvazione o diniego.
Il provvedimento costituisce variante al PRG all'esito della sua approvazione tenuto conto delle competenze degli enti preposti dalla stessa regione in presenza di eventuali deleghe amministrative.
Gli oneri concessori versati da coloro che procedono al recupero degli immobili nelle aree individuate, saranno utilizzati in ragione del 50 per cento per finanziare gli interventi di abbattimento e per il restante 50 per cento versate alla regione di appartenenza, per consentire interventi volti a mitigare i rischi di dissesto ambientale».
5.84
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 1.500;
2015: – 1.500;
2016: – 0.
5.85
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. l'articolo 10 del DM 28 dicembre 2012, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, è sostituito dal seguente: "Art. 10. - (cumulabilità). – 1. Per la realizzazione dei progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 4, i soggetti di cui all'art. 7 comma 1 non possono accedere ad altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e ad altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a:
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature"».
5.86
RESPINTO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, per la regione Campania il contributo ambientale di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 4/2007, e s.m.i. rientra nelle voci di calcolo dei costi di gestione degli impianti, che le Società provinciali e gli ATO devono prevedere nella determinazione della tariffa sui rifiuti».
5.87
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, come modificato dalltarticolo 3, comma 3-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è differito al 30 giugno 2014».
5.88
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 1 dell'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, aggiungere il seguente periodo: "Si applicano ai consorzi di bonifica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni i regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative".».
5.89
ZIZZA, IURLARO, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di realizzare gli interventi per la messa in sicurezza sito di interesse nazionale di Brindisi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura lo svolgimento delle iniziative individuate nell'ambito dell'accordo quadro del 16 luglio 2013. Per il completamento delle opere concernenti il processo di bonifica e la messa in sicurezza dello stesso sito, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attinge prioritariamente alle disponibilità del Fondo di cui al comma 3, in ragione degli importi derivanti dai contratti transattivi stipulati con i soggetti economici responsabili della compromissione delle diverse matrici ambientali, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e di riparazione ambientale».
5.90
URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, LAI, BROGLIA, ZANONI, SANGALLI, RITA GHEDINI, MANDELLI, MILO, SERRA, CERONI, BERTOROTTA, MANGILI, CIOFFI, ZANDA
APPROVATO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 138, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, capoverso 1-quater, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati 3 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.
5.91
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della Regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A., società in house della Regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedure di mobilità, personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, nell'ambito delle risorse assegnate e stanziate e senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per la finanza pubblica nazionale.»
5.92
TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate almeno 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 a favore di interventi di ripristino e di mitigazione del rischio idrogeologico nei territori di Ginosa, Palagianello, Palagiano, Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto colpiti da recenti eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013».
5.93
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 4, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti.»
5.94
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le risorse finanziarie autorizzate ai sensi dei commi 1 2 e 3 sono destinate ad interventi distribuiti uniformemente sul territorio nazionale.».
5.95
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. al comma 3, art. 45, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "permesso di costruire" sono inserite le seguenti: "e la spontanea demolizione dei manufatti e strutture previste dall'art. 3 comma 1 lettera e 5)"».
5.96
DE PETRIS, STEFANO, URAS, DE CRISTOFARO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Dopo l'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:
"Art. 19-bis.
(Programma triennale per le aree marine protette e le riserve marine)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali, nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economicofinanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle seguenti imposizioni:
a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) imposta erariale sui voti dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente."».
5.0.1
CANTINI, MARGIOTTA, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO
RESPINTO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011. n. 183, è aggiunto il seguente:
"n-quinquies. delle spese finalizzate al ripristino del demanio stradale in caso frane ed eventi calamitosi, entro il limite di 200 milioni di euro"».
Conseguentemente,
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
5.0.2
CANTINI, MARGIOTTA, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO
RESPINTO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011. n. 183, è aggiunto il seguente:
"n-quinquies. delle spese finalizzate al ripristino del demanio stradale in caso frane ed eventi calamitosi"».
Conseguentemente,
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
5.0.3
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali)
1. I contratti di assicurazione di nuova stipulazione e quelli in essere alla data di entrata in vigore delIa presente legge, che garantiscono contro l'incendio unità immobiliari private a qualunque uso destinate, prevedono l'estensione automatica della garanzia contro le calamità naturali previo adeguamento del premio.
2. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, di nuova costruzione ovvero oggetto di ampliamento, di demolizione e ricostruzione nonché di interventi che comunque riguardino parti strutturali, sono assoggettate ad assicurazione per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali.
3. Non sono assicurabili le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
4. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero di quelle di cui al comma 2 se non assicurate.
5. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle normative di settore per la prevenzione antincendi e delle calamità naturali ed al principio di mutualità.
6. L'assicuratore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per la mancata effettuazione dei controlli previsti dalle normative di settore per la prevenzione degli incendi e delle calamità naturali, limitatamente alle unità immobiliari di cui al comma 2.
7. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio di coriassicurazione .per i rischi derivanti da calamità naturali.
8. Lo Stato interviene in qualità di riassicuratore di ultima istanza per la parte di danno eooedente la capacità annua complessiva del sistema assicurativo e riassicurativo privato.
9. Al fine di consentire lavvio di un regime assicurativo obbligatorio per la copertura dei rischi derivanti da incendio e da calamità naturali, il Fondo di garanzia, istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, affidato alla gestione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.A.) è rifmanziato, per l'anno 2014 con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro, e a decorrere dal 2015 con i premi incassati dallo Stato per l'attività di riassicurazione e, per il residuo, con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro.
10. Le eventuali eccedenze derivanti, all'esito di un congruo periodo di accumulo, dalla gestione del fondo di cui al comma 8 sono destinate all'adeguamento delle infrastrutture e alle attività di prevenzione delle calamità naturali.
11. I contratti di assicurazione di cui al comma 1 e 2 sono esenti da imposta sulla parte di premio relativa al rischio derivante dalle calamità naturali. I premi assicurativi corrisposti dagli assicurati, per la parte relativa al rischio derivante dalle calamità naturali, sono detraibili secondo un'aliquota media pari al 19 per cento. Le imprese di assicurazione sono obbligate a costituire, in regime di esenzione fiscale, riserve di perequazione per i rischi derivanti da calamità naturali».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 13 le parole: «100 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente alla Tabella C voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
anno 2015: – 50 milioni;
anno 2016: – 50 milioni.
5.0.4
RESPINTO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Caratterizzazione Ambientale degli Stabilimenti e delle Concessioni Balneari Italiane)
1. Le concessioni balneari ricadenti nelle Aree Marine Protette Italiane ai sensi della Legge 394/91 sono soggette ai correlati vincoli conservativi tesi a garantire la migliore tutela e conservazione dell'ambiente; sono quindi definite "a caratterizzazione ambientale".
2. In ragione di detta caratterizzazione, alle concessioni ed agli stabilimenti di cui al comma 1 non si applica la direttiva servizi 2006/123/UE, ne l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraie-2010, n. 25.
3. Al fine di evidenziare e valorizzare la caratterizzazione ambientale delle concessioni balneari nelle aree protette, i concessionari sottoscrivono specifiche convenzioni, sulla base di un modello predisposto da Federparchi, con i soggetti gestori delle Aree Marine Protette.
4. Nelle convenzioni da stipularsi entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari si impegnano a:
a) fare propri i principi contenuti nella Carta Europea del Turismo Sostenibile;
b) stabilire specifiche intese con l'AMP in ordine ai mezzi meno impattanti per la pulizia delle spiagge ed allo smaltimento differenziato dei rifiuti, ivi compresi quelli provenienti dal mare;
c) assicurare specifiche forme di tutela delle aree dunali e delle pinete nonché delle specie animali e vegetali protette;
d) prevedere interventi di ristrutturazione del patrimonio esistente utilizzando sistemi di bioedilizia e di recupero energetico;
e) prevedere specifici corsi di educazione ambientale per i turisti con personale qualificato dell'AMP;
f) impegnarsi a promuovere e valorizzare i prodotti tipici dei Parchi, quali i prodotti dell'agricoltura biologica e a chilometro zero con particolare riferimento alla pesca artigianale;
g) prevedere specifiche intese con l'AMP ed i Comuni per la migliore tutela delle spiagge libere nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della natura;
h) promuovere ogni altra iniziativa finalizzata alla sostenibilità ambientale delle attività turistiche ricadenti nelle aree demaniali.
5. Le convenzioni sono trasmesse al Ministero dell'Ambiente al fine di assicurare il controllo e la rispondenza alle finalità di conservazione e valorizzazione degli ambienti-naturali.
6. La disciplina degli stabilimenti e delle concessioni balneari a "caratterizzazione ambientale", di cui ai precedenti articoli, può essere estesa alle aree contigue delle AMP così come definite dalle Regioni ai sensi dell'art. 32 L. n. 394/91, nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge.
7. La disciplina della caratterizzazione ambientale può essere ulteriormente estesa alle concessioni ricadenti in altri Comuni previa specifica intesa tra gli stessi Comuni, i concessionari ed i soggetti gestori delle Aree Marine Protette finalizzata ad assicurare gli evidenti interessi pubblici che informano le convenzioni di Caratterizzazione Ambientale di cui all'art. 3.
8. Le intese sono trasmesse entro il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Ambiente. Nei successivi trenta giorni il Ministero può formulare prescrizioni, integrazioni e modificazioni alle intese.
9. Entro i trenta giorni successivi le parti sottoscrivono in via definitiva l'intesa che dovrà necessariamente contenere gli elementi di caratterizzazione ambientale di cui al comma 4».
5.0.5
APPROVATO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Applicazione delle disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55)
1. Nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-Iegge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
2. In considerazione di quanto previsto al precedente comma è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e dell'articolo 15 della legge n. 393 del 1975».
5.0.1000/1
MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN
RESPINTO
All'articolo 5-bis, al comma 1, anteporre i seguenti:
«01. Al fine di fronteggiare la grave situazione di dissesto idrogeologico diffuso sul territorio nazionale, le regioni entro 180 giorni individuano le aree di protezione integrale, dove sono accertate le maggiori condizioni di rischio e i tempi d'intervento emergenziali. All'interno delle aree individuate si deve procedere all'eliminazione di qualsiasi preesistenza abitativa o commerciale sorta in difformità alla normativa urbanistica vigente. Al di fuori della fascia di protezione gli enti locali elaborano un piano di recupero e caratterizzazione ambientale, con acquisizione in conferenza di servizi dei pareri degli enti preposti ai vincoli, da rilasciare entro 30 giorni, il documento viene inoltrato alla Regione per la successiva approvazione o diniego.
02. Il provvedimento costituisce variante al PRG all'esito della sua approvazione tenuto conto delle competenze degli enti preposti dalla stessa regione in presenza di eventuali deleghe amministrative.
03. Gli oneri concessori versati da coloro che procedono al recupero degli immobili nelle aree individuate, saranno utilizzati in ragione del 50 per cento per finanziare gli interventi di abbattimento e per il restante 50 per cento versate alla regione di appartenenza, per consentire interventi volti a mitigare i rischi di dissesto ambientale».
5.0.1000/2
RITIRATO
Al comma 1 premettere le parole:
"è autorizzata la spesa di 3.010 milioni di euro per il 2014 e 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2015 per la realizzazione dei necessari interventi di messa in sicurezza nei territori a più elevato rischio idrogeologico.
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
5.0.1000/3
RITIRATO
Al comma 1 premettere le parole:
"In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione al fine di salvaguardare la sicurezza del patrimonio storico e artistico è istituito un Fondo contro il dissesto idrogeologico con una dotazione di 1.510 milioni di euro per il 2014 e 500 milioni a decorrere dal 2015.
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»
5.0.1000/4
RITIRATO
Al comma 1 premettere le parole:
"Al fine di realizzare un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico dell'intero territorio italiano nonché per accelerare la ricostruzione delle zone della Regione autonoma della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014."
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.
5.0.1000/5
RITIRATO
Al comma 1 premettere le parole:
"Al fine della messa in sicurezza dell'intero territorio italiano è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014."
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.
5.0.1000/6
RITIRATO
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Al fine di favorire la ricostruzione e la ripresa economica delle zone della Regione autonoma della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, trasmette al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il piano degli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio interessato ai predetti eventi alluvionali. Tale piano è finanziato con 200 milioni di euro. A tal fine si provvede con le disponibilità non impegnate alla data di approvazione della presente legge e giacenti sulla contabilità speciale intestate al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico e, qualora non sufficienti, con le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi che pertanto sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro a decorrere dal 2014.
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: "37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro a decorrere dal 2014.".
Il comma 2 è identico al testo dell'emendamento 5.0.1000.
Al comma 3 è apportata la seguente modifica, le parole: "previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
5.0.1000/7
RITIRATO
Al comma 1, dopo le parole: "al fine di favorire" inserire le seguenti: "immediati interventi contro il dissesto idrogeologico e" e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A tal fine è autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per il 2014"
Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni".
5.0.1000/8
RITIRATO
Al comma 1, dopo le parole: "al fine di favorire" inserire le seguenti: "immediati interventi contro il dissesto idrogeologico e" e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A tal fine è autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per il 2014"
Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni
5.0.1000/9
RITIRATO
Dopo le parole: "al fine di favorire" inserire le seguenti: "la messa in sicurezza e il ripristino nonchè" e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A tal fine è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per il 2014"
Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 5.
5.0.1000/10
RITIRATO
Al comma 1 dopo le parole: "del mese di novembre 2013" inserire le seguenti: "è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro" e sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sopprimere il comma 5.
5.0.1000/11
RITIRATO
Al comma 1 dopo le parole: "del mese di novembre 2013" inserire le seguenti: " è autorizzata la spesa di 330 milioni di euro." e sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9
5.0.1000/12
RITIRATO
Al comma 1, sostituire le parole: ", il Commissario delegato per l'emergenza predispone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali" con le seguenti: «in deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Commissario straordinario delegato per gli interventi relativi al rischio idrogeologico è nominato e revocato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Presidente della Regione Sardegna che si pronuncia entro sette giorni dalla richiesta. Detto Commissario, in esito agli accertamenti compiuti dal Commissario delegato nominato sulla base della delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2013, e sentito il Dipartimento della protezione civile, propone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali, che viene adottato con accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare e il Presidente della Regione Sardegna".»
5.0.1000/13
RITIRATO
Al comma 1, le parole: ", il Commissario delegato per l'emergenza predispone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali" sono sostituite con le parole: «in deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Commissario straordinario delegato per gli interventi relativi al rischio idrogeologico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Presidente della Regione Sardegna che si pronuncia entro sette giorni dalla richiesta. Detto Commissario, in esito agli accertamenti compiuti dal Commissario delegato nominato sulla base della delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2013, e sentito il Dipartimento della protezione civile, propone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali, che viene adottato con accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare e il Presidente della Regione Sardegna".».
Al comma 2, in fine, aggiungere: "Sono escluse, altresì, dal Patto di stabilità interno le spese effettuate per gli interventi di difesa del suolo da parte dei Comuni della Regione Sardegna interessati dai fenomeni calamitosi".
Al comma 3, le parole: "il Commissario delegato" sono sostituite dalle parole: "il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico".
5.0.1000/14
RITIRATO
Al comma 1 sostituire le parole da: "il commissario fino alla fine del comma" con le seguenti:
"è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per il 2014.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sopprimere il comma 5.
5.0.1000/15
RITIRATO
Al comma 1, sostituire le parole: "30 giorni" con le seguenti: "10 giorni"
5.0.1000/16
RITIRATO
Al comma 1, sostituire le parole: "30 giorni" con le seguenti: "15 giorni"
5.0.1000/17
SERRA, COTTI, NUGNES, CIOFFI, BULGARELLI
RESPINTO
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "un piano di interventi urgenti" inserire le seguenti: "esclusivamente".
5.0.1000/18
RITIRATO
Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "eventi alluvionali" aggiungere le seguenti: "per l'importo di 150 milioni di euro".
5.0.1000/19
SERRA, COTTI, NUGNES, CIOFFI, BULGARELLI
RESPINTO
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "A tal fine sono utilizzate prioritariamente le risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito ai sensi del comma 5-quinquies, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che vengono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014. Nel caso in cui le predette risorse non fossero sufficienti all'attuazione del piano di interventi per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dai predetti eventi alluvionali, sono utilizzate le risorse non impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al presente comma e quelle di cui al comm 2.
Conseguentemente alla Tabella E, missione @#@#Competitività e sviluppo delle imprese§§§§, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, - Art. 1, comma 95, punto 3 - Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali Fremm (1.1 - cap. 7485), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione:
2014:
- CP: - 50.000;
- CS: - 50.000.
5.0.1000/20
RITIRATO
Al comma 1, dopo le parole: "di cui al precedente periodo" inserire le seguenti: "per un importo non inferiore a 200 milioni".
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
5.0.1000/21
RITIRATO
Al comma 1, dopo le parole: "di cui al precedente periodo" inserire le seguenti: "per un importo non inferiore a 200 milioni".
5.0.1000/22
RITIRATO
Al comma 1, dopo le parole: "di cui al precedente periodo" inserire le seguenti: "per un importo non inferiore a 100 milioni".
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
5.0.1000/23
RITIRATO
Al comma 1, dopo le parole: "di cui al precedente periodo" inserire le seguenti: "per un importo non inferiore a 100 milioni".
5.0.1000/24
RITIRATO
Al comma 1, aggiungere infine le parole : "Per gli interventi di salvaguardia del territorio e al fine di garantire la sicurezza dei cittadini mediante la realizzazione di un piano per la difesa del suolo è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.
5.0.1000/25
RITIRATO
Al comma 1, aggiungere infine le parole:" Al fine di potenziare l'intervento dello Stato per la difesa del suolo nonché proteggere la vita della popolazione sull'intero territorio italiano è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.
5.0.1000/26
RITIRATO
Al comma 1, aggiungere infine le parole : "Al fine di realizzare un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico dell'intero territorio italiano è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.
5.0.1000/27
RITIRATO
Al comma 1, aggiungere infine le parole: "Al fine consentire l'intervento immediato nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico è autorizzata la spesa di 790 milioni di euro per il 2014.
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni".
5.0.1000/28
RITIRATO
Al comma 1, aggiungere infine le parole: "Al fine di salvaguardare la sicurezza del patrimonio ambientale nelle zone a rischio idrogeologico è autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per il 2014."
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9.
5.0.1000/29
RITIRATO
Al comma 1, aggiungere infine le parole: "Al fine di salvaguardare la sicurezza del patrimonio storico e artistico nelle zone a rischio idrogeologìco è autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per il 2014."
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9.
5.0.1000/30
RITIRATO
Al comma 1, aggiungere infine le parole: "Per salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture nelle zone a rischio idrogeologico è autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per il 2014.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9
5.0.1000/31
RITIRATO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione al fine di salvaguardare la sicurezza del patrimonio storico e artistico è istituito un Fondo contro il dissesto idrogeologico con una dotazione di 1.510 milioni di euro per il 2014 e 500 milioni a decorrere dal 2015.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
5.0.1000/32
RITIRATO
Al comma 2, aggiungere infine le parole: "Le spese effettuate dagli enti territoriali e locali per interventi di salvaguardia del territorio e per la difesa del suolo non sono assoggettate, a decorrere dall'anno 2014 ai vincoli del patto di stabilità interno".
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese dei bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
5.0.1000/33
RITIRATO
Al comma 2, aggiungere infine le parole: "Le spese effettuate dalle Regioni per interventi per la difesa del suolo non sono assoggettate, a decorrere dall'anno 2014 ai vincoli del patto di stabilità interno".
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
5.0.1000/34
RITIRATO
Al comma 2, aggiungere infine le parole: "Le spese effettuate dai comuni per interventi per la difesa del suolo non sono assoggettate, a decorrere dall'anno 2014 ai vincoli del patto di stabilità interno"
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
5.0.1000/35
RITIRATO
Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "Sono escluse, altresì, dal patto di stabilità interno le spese eifettuate per gli interventi di difesa del suolo da parte dei comuni della Regione Sardegna interessati dai fenomeni calamitosi".
Conseguentemente, alla Tabella A, voce -Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 15000;
2015: 0;
2016: 0.
5.0.1000/36
SERRA, COTTI, BULGARELLI, MOLINARI, CIOFFI
RITIRATO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, nei territori individuati ai sensi dei comma 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:
a) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;
b) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati ai sensi del presente articolo ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché ie modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.".
5.0.1000/37
RITIRATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "Le risorse destinate ad interventi contro il dissesto idrogeologico nelle zone a più alto rischio sono incrementate di 1.510 milioni dì euro per il 2014 e 500 milioni a decorrere dal 2015.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
5.0.1000/38
RITIRATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "Le risorse destinate alla difesa del suolo sono incrementate di 2.010 milioni di euro per il 2014 e 1.000 milioni a decorrere dal 2015.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
5.0.1000/39
RITIRATO
Sostituire il comma 3 con il seguente: "3-bis Al fine di realizzare interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio nelle zone a più alto rischio è autorizzata la spesa di 2.010 milioni di euro per il 2014 e 1.000 a decorrere dal 2015.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.
all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
5.0.1000/40
RITIRATO
Al comma 3, sostituire le parole: "il commissario delegato" con le seguenti: "il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico".
5.0.1000/41
RITIRATO
Al comma 3, sostituire le parole: "può avvalersi" con le seguenti: "si avvale".
5.0.1000/42
RITIRATO
Al comma 3, dopo le parole "che provvede" inserire le seguenti: "per un importo non inferiore a 100 milioni".
5.0.1000/43
RITIRATO
Al comma 3, dopo le parole: "che provvede" inserire le seguenti: "per un importo non inferiore a 50 milioni".
5.0.1000/44
MANDELLI, MILO, BONFRISCO, CERONI, MALAN, PAOLO ROMANI, GASPARRI, GIBIINO
RITIRATO
All'articolo 5-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
"3-bis. A seguito degli eventi alluvionali del novembre 2013 e a decorrere dall'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dichiara lo stato emergenziale, sono sospesi fino al 30 maggio 2014:
1) il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche di prossima scadenza;
2) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
3) l'obbligo del versamento dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;
4) i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici;
5) con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi.".
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 20.000 (20 milioni)
2015: - 20.000 (20 milioni)
2016: - 20.000 (20 milioni).
5.0.1000/45
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, DI BIAGIO
RITIRATO
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti, che, alla data del 19 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel periodo compreso tra il 19 novembre 2013 e il 31 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi, anche mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.
Conseguentemente,
all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: "56.000.000" con le seguenti "36.000.000".
5.0.1000/46
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, DI BIAGIO
RITIRATO
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di sostenere il reddito delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese che, alla data del 19 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 a titolo di credito d'imposta per versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati criteri e modalità per l'attribuzione del credito d'imposta nei limiti di 15 milioni di euro.»
Conseguentemente,
ridurre l'importo di 15 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per l'anno 2014.
5.0.1000/47
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ad implementazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico su tutto il territorio nazionale, è altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
5.0.1000/48
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
« 3-bis. A decorrere dai 1 gennaio 2014, le disposizioni in materia di riduzione dei canoni d'uso dell'infrastruttura ferroviaria AV/AC di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 settembre 2013, sono abrogate.
3-ter. Ad implementazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico, è altresì autorizzata la spesa di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
3-quater. Una quota delle risorse di cui al comma 3-ter, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014, sono attribuite alla regione autonoma della Sardegna per gli interventi di ricostruzione e ripresa economica dei territori interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.»
5.0.1000/49
RITIRATO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis Al fine di realizzare interventi contro il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio in particolare delle zone della Regione autonoma della Sardegna interessate è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.»
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.
5.0.1000/50
RITIRATO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Per realizzare interventi contro il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio nonché per accelerare la ricostruzione delle zone della Regione autonoma della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.»
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.
5.0.1000/51
RITIRATO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di realizzare un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico nonché per accelerare la ricostruzione delle zone della Regione autonoma della Sardegna interessate dagli eventi- alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.»
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.
5.0.1000/52
RITIRATO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di realizzare interventi contro il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.»
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.
5.0.1000/53
RITIRATO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione al fine di garantire la sicurezza dei cittadini è istituito un Fondo contro il dissesto idrogeologico con una dotazione di 1.510 milioni di euro per il 2014 e 500 milioni a decorrere dal 2015.»
Conseguentemente
all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.
all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»
5.0.1000/54
RITIRATO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'avvio di un piano straordinario per la difesa del suolo è autorizzata la spesa di 2.010 milioni di euro per il 2014 e 1.000 milioni a decorrere dal 2015.»
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»
5.0.1000/55
RITIRATO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e il patrimonio ambientale e culturale della nazione nelle zone a più elevato rischio idrogeologico è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.»
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.
5.0.1000/56
MARINELLO, CALEO, DE PETRIS, NUGNES, PANIZZA, COMPAGNONE, DI BIAGIO, CHIAVAROLI
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per le finaiità di cui all'articolo 5 comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico. Alla realizzazione di tale programma si provvede nel limite di 100 milioni di euro».
Conseguentemente, sopprimere ii comma 13 dell'articolo 9.
5.0.1000/57
RITIRATO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire continuità e tempestività nelle attività di prevenzione e riduzione dei rischi da dissesto idraulico e idrogeologico per gli anni 2014-2016 le risorse finanziarie impiegate per la realizzazione di opere di difesa idraulica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, nonché per gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idrogeologica della stabilità dei versanti e per la difesa, la manutenzione e il ripascimento dei litorali non sono soggette ai vincoli di cui al Patto di Stabilità interno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse derivanti dalle percentuali di cui all'articolo 31, comma 4-quater della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
5.0.1000/58
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico, da realizzare nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'Unione europea. Alla realizzazione di tale programma si provvede, nel limite di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
5.0.1000/59
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"4. Per far fronte alle esigenze delle altre regioni interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 sono messi a disposizione del Capo Dipartimento Protezione Civile 10 milioni di euro".
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire la parola: "56.000.000" con la seguente: "46.000.000".
5.0.1000/60
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"4. Entro il primo semestre 2014 il Governo elabora un piano di intervento qualitativamente e quantitativamente capace di superare le situazioni di emergenza e di affrontare in modo esaustivo e preventivo la situazione di dissesto idrogeologico che caratterizza tutto il Paese".
5.0.1000/61
RESPINTO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. I termini relativi ai procedimenti delle autorizzazioni ambientali in ordine agli interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e difesa del suolo, di competenza del Commissario straordinario, sono ridotti della metà".
5.0.1000/62
I RELATORI
RITIRATO
Sostituire le parole: «Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare la seguente riduzione 2014: 25.850», con le seguenti: «All'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "nel limite del 50 per cento" con le seguenti: "nel limite del 41,35 per cento"».
5.0.1000 (Testo 2)
I RELATORI
APPROVATO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis
(Interventi per l'emergenza di novembre 2013 a favore della regione autonoma della Sardegna)
1. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. A tal fine sono utilizzate le risorse, pari a 27,6 milioni di euro per l'anno 2014, giacenti sulla contabilità speciale per il dissesto e quelle di cui al comma 2.
2. Le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, pari a 25,85 milioni di euro, non sono assoggettate per l'anno 2014 ai vincoli del Patto di stabilità interno.
3. Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi di ANAS spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifìnanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 1.
Conseguentemente:
alla Tabella B, voce «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», apportare la seguente riduzione:
2014: - 25.850.
5.0.1000
I RELATORI
VEDI TESTO 2
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis
(Interventi per l'emergenza di novembre 2013 a favore della regione autonoma della Sardegna)
Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Commissario delegato per l'emergenza predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. A tal fine sono utilizzate le risorse, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, giacenti sulla contabilità speciale intestate al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 2.
Le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, pari a 25,85 milioni di euro, non sono assoggettate per l'anno 2014 ai vincoli del Patto di stabilità interno.
Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi di ANAS spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente:
alla Tabella B, voce «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», apportare la seguente riduzione:
2014: – 25.850.
6.1
SACCONI, CHIAVAROLI, GIBIINO, CERONI, BIANCONI
RITIRATO
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettimanali e lavoro straordinario, se volto a una intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
1-bis. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i-titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno, ad euro 40.000.
1-ter. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno, ad euro 6.000 lordi.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, possono essere aggiornati i limiti di reddito e di retribuzione di produttività di cui, rispettivamente, ai commi 1-bis e 1-ter, nonché stabilite ulteriori modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1.
1-quinquies. L'articolo 1, comma 482; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato».
6.2
SACCONI, CHIAVAROLI, GIBIINO, CERONI
RITIRATO
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettimanali e lavoro straordinario, se volto a una intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
1-bis. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno, ad euro 40.000.
1-ter. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno, ad euro 6.000 lordi.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da-emanare entro i131 gennaio di ciascun anno, possono essere aggiornati i limiti di reddito e di retribuzione di produttività di cui;-rispettivamente, ai commi 1-bis e 1-ter, nonché stabilite ulteriori modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1.
1-quinquies. L'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato».
6.3
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo .parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica . 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni. dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.4
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis. - (Riduzione consumi intermedi). – 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.5
SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adattarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis. - (Riduzione consumi intermedi). – 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.6
RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, FEDELI, GATTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE
APPROVATO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, alla lettera a) le parole: "1.840 euro" sono sostituire dalle seguenti: "1.885";
b) alla lettera a), sostituire i capoversi «b» e «c» con i seguenti:
«b) 669 euro, aumentata del prodotto tra 1.216 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 35;000;
c) 669 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro;»;
c) sopprimere la lettera b).
6.7
BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI, GIBIINO
RESPINTO
Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) 1.720 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; là detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;"».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono a ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.
1-ter. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, per un importo pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014».
6.8
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 1, la lettera b) è soppressa.
Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».
6.9 (testo 2)
PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. in via sperimentale, per l'anno d'imposta 2014, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del Decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non rientrano nel calcolo delia base imponibile ì redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), e), c-bis), d), h-bis) e l), dei citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti nell'anno 2013, nei limite massimo di euro 5.000 euro annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-ter.»
Conseguentemente, all'articolo 17, dopoJl comma 7, aggiungere ì seguenti:
7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9,10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numera 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e e) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 percento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il Io gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 3i dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 3° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo2' sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), dei testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
1) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".
7-ter -Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delie finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, dei decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. »
7-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."
6.9
PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2014, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del decreto del Presidente della-Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; percepiti nell'anno 2013, nel limite massimo di euro 5.000 annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-ter».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituitedalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:
1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";
2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:
1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";
h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."
7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014"».
6.10
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, nel limite di un miliardo di euro, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto periodo di esenzione è ridotto a diciotto mesi in caso di assunzione di soggetti di età inferiore a trentacinque anni con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni».
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: «5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti: Art. 10-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter. – 1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»
6.11
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2014, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito per cui l'imposta netta sia pari a zero, è erogata una somma pari a euro 150. L'erogazione è riconosciuta a:
a) percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato;
b) percettori di reddito da pensione;
c) lavoratori autonomi che soddisfino i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007».
Conseguentemente,
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:« 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
6.12
RESPINTO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A partire dal 2014, le percentuali degli acconti Irpef e lrap dei contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo e di impresa per una cifra inferiore a 20.000 euro, sono stabilite nella misura del 95 per cento in luogo dell'attuale percentuale, per la parte di reddito relativa alle predette due categorie di reddito».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: « 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
6.13
MANDELLI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI, PICCINELLI
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, cosi come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».
Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.
6.15
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 149, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "alle associazioni sportive dilettantistiche", aggiungere le seguenti parole: "ed alle Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: «Art. 10-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».
6.16
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: "i-octies) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: «Articolo 10-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per, consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti al sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».
6.17
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 lettera i-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "in favore delle società sportive dilettantistiche", aggiungere le seguenti parole: "e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite,"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: «Art. 10-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizI. La Conslp S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.»
6.18
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 lettera i-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "millecinquecento euro", con le seguenti: "cinquemila euro"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere Il seguente: «Art. 10-bis. – A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai. produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché del dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano plani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
6.19
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 5, articolo 54, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».
Conseguentemente alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014.
6.20
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis Le maggiori risorse derivanti dalla cancellazione degli stanziamenti iscritti in bilancio come da comma 1-ter, sono destinate alle misure di cui al comma 1.
1-ter articolo 41, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; articolo 1, comma 368, lettera a), legge 3 dicembre 2005, n. 266; articolo 3, commi da 1 a 4, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 articolo 5, legge 21 dicembre 1997, n. 449; articolo 40, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».
6.21
GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA, GIBIINO, CERONI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAlL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
6.22
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2014, 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1º gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in vigore al 1º gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
6.23
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL ed in proporzione ai contributi per premi versati al bilancio dell'Istituto, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
Conseguentemente:
– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo" sono soppresse»;
– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, seno rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;
– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30:000;
2016: – 30.000.
6.24
INAMMISSIBILE
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2014, 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1º gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in vigore al 1º gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
6.25
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 2, dopo le parole: «luoghi di lavoro,» sono inserite le seguenti: «con particolare riguardo all'impresa agricola,».
6.26
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
2) al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
3) all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».
6.27
SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RITIRATO
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
2) al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
3) all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;
– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
6.28
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
b) al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
c) all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».
6.29
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente».
al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi».
all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».
6.30
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
– dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui, all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
– al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
– all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».
6.31
BRUNI, LIUZZI, GIBIINO, CERONI
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
– dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
– al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
– all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».
6.32
BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN, GIBIINO, CERONI
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
– dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;
– al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;
– all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».
6.33
FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, ORELLANA
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
«1) dopo le parole: "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;
2) primo e secondo periodo, sopprimere le parole: "e contributi";
3) ultimo periodo, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2014"».
6.34
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
«1) dopo le parole: "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;
2) primo e secondo periodo, sopprimere le parole: "e contributi";
3) ultimo periodo, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2014"».
6.35
BITONCI, COMAROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
«1) dopo le parole: "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;
2) primo e secondo periodo, sopprimere le parole: "e contributi";
3) ultimo periodo, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2014"».
6.36
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
«1) dopo le parole: "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;
2) primo e secondo periodo, sopprimere le parole: "e contributi";
3) ultimo periodo, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2014"».
6.37
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Al comma 2, primo periodo, le parole: «importo pari a 1.000 milioni per l'anno 2014, 1.100 milioni per l'anno 2015 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «importo pari a 1.200 milioni per l'anno 2014, 1.300 milioni per l'anno 2015 e 1.400 milioni a decorrere dall'anno 2016».
Sono, altresì, corrispondentemente modificate gli importi indicati nel secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n 92, istituti va del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati cori apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».
6.38
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro dipendente spetta per il triennio 2014-2016, nel limite massimo annuo di 800 milioni di euro, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 20 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
6.39
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore. Qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al presente comma medesimo comma 1. Nelle ipotesi in cui l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione a beneficio di cui al presente comma trova applicazione fino a concorrenza della spesa massima annua pari a 800 milioni di euro.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012».
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6 ed il primo periodo del comma 7.
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.
1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 2016».
6.40
LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, COCIANCICH, RITA GHEDINI, MATTESINI, ANGIONI
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Ai soggetti titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a); c), c-bis) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 12, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori.
L'ulteriore detrazione è riconosciuta nel limite di:
a) 200 euro per figlio se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici non supera 25.000 euro;
b) ISO euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 25.000 euro e inferiore a 50.000 euro;
c) 100 euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 50.000 euro e inferiore a 75.000 euro.
2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1, lettera a), nonché quello spettante nell'anno come credito d'imposta per le detrazioni per figli a carico vigenti, è corrisposto integralmente sotto forma di assegno, in una o più soluzioni».
2-ter. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014».
6.41
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014 sono prorogati di dodici mesi gli incentivi di cui ai commi da 8 a 10, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.
1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
6.42
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, lettera a) ai numeri 2), 3) e 4) seno soppresse le parole "delle poste";
b) all'articolo 16, comma 1-bis, lettera a), dopo la parola "trafori", sono aggiunte le seguenti: "e di gestione del servizio postale universale".
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 515 della legge 24 dicembre 2012 n. 228».
6.43
FUCKSIA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, BENCINI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto-legislativo 9 aprile 2008 n. 81, all'articolo 37, dopo il comma 14-bis è aggiunto il seguente:
"14-ter. A partire dal 1 ottobre 2014, gli istituti di istruzione, professionali e universitari rilasciano agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di frequenza e di superamento delle verifiche degli apprendimenti ai corsi di formazione generale e specifica di cui al comma 1 del presente articolo. Gli attestati sono rilasciati su richiesta dell'allievo, anche ai fini della consegna alle aziende che intendano attivare contratti di lavoro, sia di assunzione, sia di tirocinio, stage o altra tipologia ammessa dalla legge. A questo fine, gli attestati rilasciati dagli Istituti costituiscono, per le parti conformi, credito formativo ai fini della non ripetitività della formazione prevista dal presente decreto a carico dei datori di lavoro che attivano i contratti di lavoro. Gli istituti garantiscono la formazione degli allievi nell'ambito dei percorsi curriculari degli allievi, nella normale attività didattica e senza costi aggiuntivi"».
6.44
FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis). Dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera: "p) un rappresentante dell'ANCI».
6.45
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis) all'articolo 6 del decreto legislativo 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera:
"p) un rappresentante dell'ANCI"».
6.46
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La previsione di cui al comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori della acciai speciali Terni ILVA Laminati Piani. I lavoratori della Azienda "acciai speciali Terni" con sito produttivo in Terni devono intendersi ricompresi negli atti di indirizzo n. 471 dell'8 marzo 2001, n. 476 del 20 febbraio 2001 e n. 562 del 17 aprile 2001 già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
6.47
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in via sperimentale per un triennio, al fine di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, sulle nuove assunzioni di tali soggetti con contratto a tempo indeterminato è prevista una riduzione di otto punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore e fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1º per l'anno 2014.»
6.48
RESPINTO
Al comma 3, premettere il seguente capoverso:
«Oa) al comma 1, lettera a), punto 2), le parole: "pari a 7.500 euro" sono sostituite da: "pari a 15.000 euro" e le parole: "aumentato a 13.500 euro" sono sostituite da: "aumentato a 20.000 euro"».
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elqborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regionie degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.
Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»
6.49
INAMMISSIBILE
Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale ed interregionale di competenza statale mediante autobus, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 3, e 5-bis, comma 1, secondo periodo del presente decreto legislativo, per le medesime imprese le spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato sono. interamente ammesse in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive"».
6.50
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Sostituire il comma 3, lettera a), con il seguente:
«a) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:
"4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è deducibile il costo del predetto personale nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione continua ad applicarsi a condizione, e nei limiti in cui, nel periodi di imposta successivi, permanga l'incremento dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita"».
Conseguentemente:
All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;
All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate, al fine di assicurare maggiori entrate, per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. AI comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
– 2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
6.51
ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Al comma 3 lettera a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche:
«1) al primo periodo sostituire le parole da: "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" a "periodo di imposta precedente" con le seguenti: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti".
2) Al secondo periodo, sopprimere le parole da: "La suddetta deduzuione decade" fino alle parole: "a quello dell'impresa sostituita"».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «350 milioni».
6.52
Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche:
1) al primo periodo sostituire le parole da: "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" a "periodo di imposta precedente" con le seguenti: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti";
2) Al secondo periodo, sopprimere le parole da: "La suddetta deduzione decade" alle parole: "a quello dell'impresa sostituita".
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «350 milioni».
6.53
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO, MALAN
RITIRATO
Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche:
1) al primo periodo sostituire le parole da: "che Incrementano il numero di lavoratori dipendenti" a: "periodo di imposta precedente" con le seguenti: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti".
2) Al secondo periodo, sopprimere le parole da: "La suddetta deduzione decade" alle parole: "a quello dell'impresa sostituita".
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «350 milioni».
6.54 (testo 2)
D'ALÌ, SACCONI, GIBIINO, CERONI
RITIRATO
Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, nonché assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Definizione dei carichi di ruolo pregressi
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali, e previdenziali e affidati ai concessionari dei relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre 2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e sanzioni con il pagamento:
di una somma pari all'80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo.
Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2012, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1, che entro il 16 aprile 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2014, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2014. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.".»
6.54
INAMMISSIBILE
Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, nonché assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.»
6.55
RESPINTO
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e per i due successivi periodi di imposta» con le seguenti: «e per i quattro successivi periodi di imposta».
Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e quantificabili in 215 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede come segue:
Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 215 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 211 comma 5, lettera b), della legge 195/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
6.56
Al comma 3, lettera c), capoverso 4-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 gli importi deducibili ai sensi del presente articolo sono aumentatati in maniera progressiva e lineare fino a raggiungere nell'anno 2020 la totale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sul costo del lavoro».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire i seguenti articoli:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'l per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.
Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
6.58
INAMMISSIBILE
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) Il diritto ai benefici economici, di cui alla lettera a) del presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».
6.59
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:
«c bis) Il diritto ai benefici economici di cui alla lettera a) del presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».
6.60
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:
«3-bis. L'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente: "2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari al maggior valore tra 7.500 euro e il 30 per cento del costo del lavoro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro ovvero al 60 per cento del costo del lavoro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari al maggior valore tra 15.000 euro ed il 60 per cento del costo del lavoro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato 21.000 euro ovvero al 100 per cento del costo del lavoro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni";
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente decorrono dall'esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2013. Per i periodi di imposta successivi le predette percentuali sono fissate nelle seguenti misure:
a) per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014: 40 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 65 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
b) per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015: 50 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 70 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
c) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016: 60 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 75,2 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».
Conseguentemente:
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
6.61
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI
RESPINTO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)
1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilanci».
6.62
MOSCARDELLI, DI GIORGI, PEZZOPANE, PAGLIARI
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "7.500,00 euro" e "13.500,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000,00 euro" e "21.000,00 euro".
3-ter. All'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "15.000,00 euro" e "21.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000,00 euro" e "36.000,00 euro"».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 39, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento"».
6.63
ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, per i datori di lavoro del settore turistico ricettivo che hanno alle proprie dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione è istituito un credito d'imposta pari a 29,5 euro per ogni ulteriore giornata lavorata da ciascuno dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto alla media delle giornate lavorate dei due anni precedenti».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri 51 provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014 – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
6.64
FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica pro quota anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o ia contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, sempreché la durata dei relativi rapporti di lavoro non risulti nell'anno complessivamente inferiore a tredici settimane. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014 – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
6.65
ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. la deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione, la deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014 – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
6.66
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro.17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)
1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.67
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI
RESPINTO
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di accompagnamento è soggetta a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano per gli aventi diritto, una eventuale riduzione parziale del beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.
3-ter. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 giugno 2013. n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n 328».
6.68
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore agricolo, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».
6.69
BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.500 euro"»;
Conseguentemente, al maggior onere si provvede:
a) quanto a 4 miliardi di euro a decorrere dal 2014, mediante definizione dei costi standard regionali della sanità secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 4 miliardi di euro.
b) quanto ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2014 mediante maggiori entrate assicurare da riduzione, eliminazione o riforma delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, contenute in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014».
6.70
BOCCA, VILLARI, MANDELLI, MARIN, MINZOLINI, CONTE, FLORIS, PELINO, CARIDI, GALIMBERTI, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, per i datori di lavoro del settore turistico ricettivo che hanno alle proprie dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione è istituito un credito d'imposta pari a 29,5 euro per ogni ulteriore giornata lavorata da ciascuno dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto alla media delle giornate lavorate dei due anni precedenti».
Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500».
6.71
BOCCA, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, PELINO, VILLARI, MARIN, FLORIS, CARIDI, PICCOLI, GALIMBERTI, MINZOLINI, CONTE
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore.»
Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 31, sostituire la parola: «150» con la parola: «500».
6.72
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)
1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.73
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti privati e il finanziamento alle imprese, la tassazione delle rendite finanziarie per le obbligazioni emesse in base all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dalle piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, a far data dal 1º gennaio 2014, viene fissata nella misura del 12,50 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 2.000;
2015: – 2.000;
2016: – 2.000.
6.74
BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)
1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.75
RITIRATO
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)
1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi-derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.76
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».
6.77
BOCCA, PELINO, CARIDI, GALIMBERTI, CONTE, PICCOLI, MINZOLINI, MANDELLI, VILLARI, FLORIS, MARIN, GIBIINO, CERONI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica pro quota anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, sempreché la durata dei relativi rapporti di lavoro non risulti nell'anno complessivamente inferiore a tredici settimane. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».
Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150», con la parola: «500».
6.78
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Alle imprese che nel 2014 e nei due anni successivi effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa, pari alla misura dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.
3-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma 3-bis devono essere effettuate, alternativamente o cumulativa mente, attraverso mezzi di comunicazione di massa nonché iniziative pubbliche con la medesima finalità, esclusivamente da imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante pubblicità esterna, pubbliche affissioni e circuiti cinematografici.
3-quater. L'attestazione delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 3-bis. è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 60 milioni di euro per l'anno 2016.
6.79
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)
1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. 1 risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio«.
6.80
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)
1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. 1 risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio«.
6.81
MOLINARI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I lavoratori assunti con l'agevolazione di cui al comma 3 non concorreranno, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il relativo costo, al conteggio dei dati contabili ed extracontabili, ai fini del meccanismo degli Studi di Settore.
Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«l. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (4), con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio def Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'Amministrazione cosi individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia-e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».
b) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.
14-ter. Sono abrogati:
a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;
b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comnma3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali", e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96».
c) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
«16-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila"
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superi0fe all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
16-ter. L'erogazione della somma di sui al comma 16-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza».
6.82
LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, MOLINARI, BLUNDO
RESPINTO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Con effetto dal lº gennaio 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio-annuo non superiore a 2 milioni di euro».
All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "lº gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti; "lº gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3) , le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino a131 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 61, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal l o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";
h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "lº gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".
7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo lº aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal lº gennaio 2014.
7-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni," è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
6.83
RITIRATO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)
1. A decorrere dal 2014 e fino al 31-dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.84
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2014 vengono stanziati 50 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014».
6.85
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. A titolo sperimentale per l'anno 2014 tutte le imprese e i lavoratori autonomi con meno di 15 dipendenti possono assumere giovani disoccupati di età inferiore a 35 anni e lavoratori di qualunque età che hanno perso il posto di lavoro per qualunque motivo, salvo licenziamento per giusta causa, in numero pari agli occupati in forza al 31 dicembre 2013, corrispondendo il salario base per dodici mensilità senza oneri sociali a carico dei lavoratori stessi e del datore di lavoro ad eccezione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Il rapporto di lavoro di cui al presente articolo può essere interrotto da ognuna delle parti in ogni momento con un preavviso di 30 giorni senza oneri a carico del datore di lavoro.
Sono fatte salve le ritenute fiscali a carico del lavoratore come per legge e i periodi di ferie previsti dai contratti collettivi.
In caso di malattia, di assenza dal luogo di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa per qualunque motivo non sono dovute integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, dell'INPS, dello Stato e degli enti pubblici territoriali.
Al termine dell'anno sperimentale, il rapporto di lavoro cessa senza alcuna formalità da parte del datore di lavoro salvo la volontà del datore di lavoro di trasfonnare il rapporto di lavoro in uno di quelli previsti dalle leggi ordinarie.
Non sono dovute indennità di fine rapporto di qualunque natura e titolo a favore del lavoratore.
Tutti i costi sostenuti dal datore di lavoro in applicazione del presente articolo sono integralmente deducibili ai fini IRAP.
I datori di lavoro che assumono lavoratori in forza del presente articolo non possono procedere alla riduzione del personale in forza al 31 dicembre 2013 salvo dimissioni volontarie o pensionamenti fino a quando usufruiscono della presente agevolaziene».
6.86
RITIRATO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)
1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.87 (testo 2)
PERRONE, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, DALLA TOR, PICCOLI, FLORIS, CASSANO, TARQUINIO
APPROVATO
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti «fra il 1º giugno 2013 e il 31 marzo 2014";
b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2014".
3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
6.87
PERRONE, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, DALLA TOR, PICCOLI, FLORIS, CASSANO, TARQUINIO
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti «fra il 1º giugno 2013 e il 30 novembre 2013";
b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2014".
3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
6.88
RITIRATO
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 1º giugno 2013 e il 30 novembre 2013";
b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31, marzo 2014"».
«3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
6.89
GIROTTO, SANTANGELO, CASTALDI, PETROCELLI, BERTOROTTA, BLUNDO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
6.90
FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».
6.91
BERTUZZI, RITA GHEDINI, PIGNEDOLI
RITIRATO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».
6.92
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente, anche con criteri oggettivi, la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (lRAP)».
6.93
BITONCI, COMAROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)
1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.94
RESPINTO
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno 2013 vengono stanziati 40 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede come segue:
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: "80" con le seguenti: "160".
6.95
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226/2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimmento dell'obbligo di istruzione, è deteata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 4-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».
6.96
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
RESPINTO
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono altresì escluse dal pagamento del contributo di cui al comma 31 le aziende aderenti ai consorzi titolari dei servizi di pulizia delle scuole, oggetto dell'accordo sottoscritto al Ministero del lavoro il 14 giugno 2011, limitatamente ai lavoratori impegnati nei servizi previsti nell'accordo stesso».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura qel prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».
6.97
RITA GHEDINI, BERTUZZI, PARENTE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, SPILABOTTE
RESPINTO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».
Conseguentemente:
« ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, sono soppresse";
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: "2 per mille" con le seguenti: "2,1 per mille";
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"».
6.98
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
RESPINTO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti: "20-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi".
"20-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2015, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 20-bis;"».
Conseguentemente:
ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
6.99
BERTUZZI, RITA GHEDINI, PIGNEDOLI, GRANAIOLA
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;
b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 500;
2015: – 500;
2016: – 500.
6.100
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
RESPINTO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite con le parole: "per l'anno 2014"».
Conseguentemente:
a) All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.
6.101
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI
RESPINTO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1º gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento, per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimiliati».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre. 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le-amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.102
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "II contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».
6.103
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente coroma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
6.104
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
All'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1º gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimiliati».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come-individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può .essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi in bilancio».
6.105
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, SCAVONE
APPROVATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso».
6.106
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire la parola: "ventiquattro" con la seguente: "trentasei";
b) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. Quanto all'onere derivante dall'estensione del periodo di fruizione del credito d'imposta, determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014"».
Conseguentemente, agli oneri derivanti.dal comma 4-bis, determinati nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze».
6.107
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 29, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"e) ai contratti a termine attivati in stretta correlazione con l'avvio di nuove attività ovvero di nuove iniziative, progetti o aperture in aziende aventi una percentuale di rapporti di lavoro a tempo indeterminato almeno pari all'80 per cento rispetto al totale dei rapporti di lavoro subordinato mediamente in essere nei due anni precedenti alla data di attivazione di detti contratti a termine"».
6.108
RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
6.109
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RITIRATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
6.110
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei .rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi».
6.111
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell 'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».
6.112
MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO
RITIRATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: «b- bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.»;
b) al secondo periodo sostituire le parole: «38 milioni» con le parole: «38,5 milioni».
6.113
RESPINTO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis). All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230».
6.114
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».
6.115
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, il contributo di cui all'articolo 2, comma 10 bis, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato del cinquanta per cento».
Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articola 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».
6.116
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92 , e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche ai soggetti che usufruiscono di trattamento mini aspi»
Conseguentemente, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».
2) dopo lo lettera b), aggiungere lo seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».
6.117
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO, MANDELLI, MILO
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato.»
6.118
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dallo gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento, per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimiliati».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.119
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta-la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate. dopo il 31 dicembre 2012.»
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni»con le seguenti: «200 milioni».
6.120
BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN
RITIRATO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito da.ua legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle .assunzioni a tempo indeterminato e a tempo-determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.»
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
6.121
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RITIRATO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durativi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
6.122
RITIRATO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultime, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a .. tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».
All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
6.123
SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
6.124
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.»
All'onere di cui al comma 6-bis si provvede mediante riduzione consumi intermedi per pari importo.
6.125
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette-somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci».
6.126
RESPINTO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, le parole: »ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma«, sono sostitute dalle seguenti: "dividendo per due il valore venale del bene"».
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «155 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.
6.127
RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per favorire la riduzione del costo di produzione dei produttori agricoli, per il periodo: 2014-2015 non si applica l'IVA sui fertilizzanti, antiparassiti e sull'energia elettrica utilizzata per impianti di irrigazione e per i carburanti utilizzati in agricoltura anche quelli da trasporto».
6.128
RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO
RESPINTO
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Per favorire la riduzione dei costi di produzione dei produttori agricoli, per il periodo 2014-2015 non si applica l'IVA sui fertilizzanti, antiparassitari e sull'energia elettrica utilizzata per impianti di irrigazione e per i carburanti utilizzati in agricoltura anche quelli da trasporto».
Conseguentemente, ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti alla Tabella C.
6.129
INAMMISSIBILE
Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nell'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.
3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento cosi come definite dall'art. 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 20/2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile"».
6.130
RESPINTO
Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".
2) dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:
a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;
b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento5EP550 per cento;
c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento5EP540 per cento;
d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento5EP530 per cento.
3) Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016";
4) dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».
Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».
Al finanziamento delle disposizioni introdotte con la presente proposta, si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza.
6.131
RESPINTO
Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".
2) dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:
a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;
b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento5EP550 per cento;
c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento5EP540 per cento;
d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento5EP530 per cento.
3) Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016";
4) dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».
Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».
6.132
TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI
RESPINTO
Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".
2) dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:
a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;
b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento5EP550 per cento;
c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento5EP540 per cento;
d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento5EP530 per cento.
3) Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016";
4) dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».
Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».
6.134
RESPINTO
Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'articolo 14, commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48. della legge 13 dicembre 2010 n.220 e successive modificazioni si applicano nella misura del:
a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento alle spese contenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016;
2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007. n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
6.135
INAMMISSIBILE
Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agIr articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016;
3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento cosl come definite dall'art. 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 20/2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile"».
6.136
ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI
RESPINTO
Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
«a) al capoverso 1, lettera b), la parola: "50", è sostituita con la parola: "60";
b) al capoverso 2, lettera b) la parola: "50", è sostituita con la parola: "60"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
6.137
CONSIGLIO, ARRIGONI, BISINELLA, BITONCI, COMAROLI
RESPINTO
Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
«a) al capoverso 1, lettera b), le parole: "dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015", sono sostitute con le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2015"
b) al capoverso 2, lettera b), le parole: "dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016", sono sostituite con le parole: "a decorrere dal 1º luglio 2015"».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo Il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».
6.138
SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI
RESPINTO
Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
«a) al capoverso "1", lettera b), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
b) al capoverso "2", lettera b), le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».
Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
«1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
E conseguentemente ancora, al medesimo articolo 6, dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. AI commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". AI comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».
6.139
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI
Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «1», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) 45 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2020»;
b) al capoverso «2», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) 45 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2016 al 31 dicembre 2020».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:
1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.".
7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».
6.141
INAMMISSIBILE
Al comma 7, lettera a), dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano anche per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scalda acqua a condensazione».
6.142
RESPINTO
Al comma 7, lettera a), dopo il capoverso «2» inserire il seguente:
«2-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile.».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
6.143
INAMMISSIBILE
Al comma 7, lettera a), capoverso 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro generazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini quali interventi di innovazione definiti ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile».
6.144
ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI
RESPINTO
Al comma 7, lettera b), le parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
6.145
BISINELLA, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO
INAMMISSIBILE
Al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis. all'articolo 15, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
1-bis). Le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente legge si applicano anche in favore delle piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».
6.146
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
al punto 1), sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
al punto 1), sopprimere la lettera b);
al punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;
al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».
6.147
RESPINTO
Al comma 7, lettera c) apportare le seguenti modifiche:
al punto 1), sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
al punto 1), sopprimere la lettera b);
al punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;
al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente;
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».
6.148
SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
al punto 1), sostituire lo lettera a) con la seguente:
«a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
al punto 1), sopprimere la lettera b);
al punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;
al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente;
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».
6.149
ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI
RESPINTO
Al comma 7, lettera c), al capoverso 1, lettera b), la parola: «40» è sostituita dalla seguente: «45».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
6.150
CONSIGLIO, ARRIGONI, BISINELLA, BITONCI, COMAROLI
RESPINTO
Al comma 7, lettera c), le parole: «dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2015», ovunque ricorrano.
Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».
6.151
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, CIOFFI, LEZZI
Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al numero 2), lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:
1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.".
7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».
6.152
NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI
RITIRATO
Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
«a) al numero 1), lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020";
b) al numero 2), lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020"».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:
1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.".
7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».
6.153
Al comma 7, lettera c), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:
«2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1-bis per le spese sostenute per interventi di allaccio alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, o inserite nella pianificazione delle opere contenute nel Piano di Azione dell'Energia Sostenibile del Comune di appartenenza dell'immobile sono escluse dall'ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare di cui al comma 1;
2-ter. l'ammontare di cui al precedente punto 2-bis. non può comunque superare l'importo complessivo di 150.000 euro».
Conseguentemente sopprimere all'articolo 9, il comma 13.
6.154
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI, BLUNDO
Al comma 7, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis. dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
"1-bis.1. La detrazione spettante ai sensi dei commi 1 e 1-bis si applica, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, anche ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma"».
Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».
6.155 (testo 2)
GALIMBERTI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, BOCCA
RESPINTO
Al comma 7, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese sostenute dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, documentate per l'acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.»
6.155
INAMMISSIBILE
Al comma 7, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese sostenute dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, documentate per l'acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, e nel limite di spesa di 96.000 euro, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
6.156
RESPINTO
Al comma 7, lettera c), capoverso 3), dopo le parole: «per l'acquisto di mobili», sono inserite le seguenti: «prodotti da aziende artigianali della filiera del "made in ltaly"».
6.157
ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, BISINELLA
RESPINTO
Al comma 7, lettera c), capoverso 3), le parole: «al 31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
6.158
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1º gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate».
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».
6.159
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle cooperative a proprietà indivisa in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento al propri soci, comprese le parti comuni, al fini delle imposte sui redditi delle società. Le detrazioni si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata In vigore della presente legge, fino al raggiungimento del limite massimo di spesa annua di 60 milioni per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 80 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1390 milioni di euro».
6.160
PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro I valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o in alternativa, la facoltà per l'impresa che risulta dall'operazione di concentrazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
6.161
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. In via eccezionale e al fine di favorire l'efficientamento del parco bombole, per le spese documentate, sostenute, entro il 31 dicembre 2014, dai produttori per la rottamazione delle bombole costruite da più di 25 anni, spetta una detrazione dall'imposta pari al 65 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data eli entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri di certificazione dell'effettivo ritiro e rottamazione delle bombole sostituite. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 50 milioni di euro annu nel 2014, nel 2015 e nel 2016.
7-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 7-bis; fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione dell'agevolazione prevista dal medesimo comma, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dell'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche-economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero».
Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 650 milioni nell'anno 2015 e 1360 milioni».
6.162
DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, ELENA FERRARA, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di tariffa Unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministero».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
6.163
DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, MARCUCCI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, ELENA FERRARA, FISSORE, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dall'articolo 2 comma 1, della legge Il agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 200, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d'autore».
Conseguentemente,
a) all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «160 milioni»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
6.164 (testo 2)
VACCARI, BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI
Al comma 7, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:
«1-bis) Al comma 1-bis, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003" inserire le seguenti: "nonché su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con divieto di cumulo con le agevolazioni previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,».
6.164
VACCARI, BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano altresì nel caso le spese siano sostenute per interventi effettuati su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-Iegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in caso di costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Le agevolazioni di cui alla presente lettera non possono essere cumulate con quelle di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
6.165
RUTA, SANTINI, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione. anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 33 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di call center con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 9.000;
2015:
2016:
6.166
RUTA, SANTINI, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai tini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 33 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 9 milioni dieuro per I'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di call center con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi, nella misura del 25 per cento e in settantadue mesi"».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 9.000;
2015:
2016:
6.167
STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, FAVERO, ZANONI, DIRINDIN, PEZZOPANE
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
6.168
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (lACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
6.169 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e proroghe, si applicano, nella misura e fino alle scadenze stabilite dal precedente comma 7, anche per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici di edilizia residenziale pubblica e su quelli, compresi gli alloggi assegnati in godimento ai propri soci, delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.»
Conseguentemente,
- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:« 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di
euro» con le seguenti: « 60 milioni di euro per l'anno 2014,700 milioni nell'anno 2015 e 1410
milioni»;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 21 per cento»;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014 - 20.000;
2015 - 20.000;
2016 - 20.000.
6.169
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e proroghe, si applicano, nella misura e fino alle scadenze stabilite dal precedente comma 7, anche per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici di edilizia residenziale pubblica e su quelli, compresi gli alloggi assegnati in godimento ai propri soci, delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica».
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2.014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
6.170
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:
a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni e proroghe;
b) quella di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e proroghe.
La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entratain vigore della presente legge».
6.171
RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».
6.172
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».
6.173
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione owero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90».
6.174
RITIRATO
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90».
6.175
BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:
a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni e proroghe;
b) quella di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e proroghe.
La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
6.176
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
6.177
GIBIINO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI
RITIRATO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
6.178
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».
6.179
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2013, relative all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro, da ripartire in due quote annuali di pari importo».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro».
6.180
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».
6.181
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
6.182
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento oi propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:
a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni e proroghe;
b) quella di cui all'articolo 16-bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e proroghe.
La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
6.183 (testo 3)
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica da fonte eolica per impianti di taglia inferiore a 200 Kw».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: ''dello 0,2 per cento'', sono sostituita dalle seguenti: ''dell'1 per cento''. Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge n. 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».
6.183 (testo 2)
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonte eolica per impianti di taglia inferiore a 200 Kw».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».
6.183
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonte eolica per impianti di taglia inferiore a 200 Kw».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, casi come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».
6.184
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI, BLUNDO, LEZZI
RITIRATO
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
7-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 6-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 7-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione di quelle riferite alla Scuola all'Università, alla ricerca e all'ambiente».
6.185
MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Con l'intento di incrementare l'efficienza energetica degli edifici e conseguentemente ottenere il relativo risparmio, la possibilità di effettuare le spese indicate all'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, conni 344 e seguenti, è estesa anche alle opere relative al "piano casa" indicate all'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008».
6.186
RITIRATO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».
6.187
SCAVONE, BIANCONI, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 1135 del codice civile, sostituire il punto 4) con il seguente:
"4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni , costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari alla metà dell'ammontare dei lavori"».
6.188
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"».
6.189
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per i1 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
6.190
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
6.191
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle fma1ità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1º gennaio 2014, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6.192
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 61, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 o delle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.
6.193
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, devono intendersi esclusi dal campo di applicazione del Capo Primo, Titolo VII, del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di Lavoro a progetto e lavoro occasionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.
6.194
RESPINTO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, altresì, nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un lavoratore ed una organizzazione di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 o una organizzazione non lucrativa di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».
6.195
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal lº gennaio 2014, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 ai fini dell'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato non è richiesto il requisito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003».
6.196
RESPINTO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1º gennaio 2014, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 che occupino meno di quindici dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze».
6.197
RESPINTO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "entro sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».
6.198
ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, CERONI
RESPINTO
Sopprimere i commi da 8 a 15.
Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.
6.199
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
All'articolo 6, comma 11, sostituire, rispettivamente, le parole: «sedici» e «dodici», con le parole: «dodici» e «sei».
Conseguentemente:
All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro;», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni;»;
All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni;», con le seguenti: «200 milioni;» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo;» sono soppresse;
All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici –usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni .penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;».
All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille;» con le seguenti:«2,5 per mille;»;
All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;».
All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;».
All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011; n. 148, le parole: «20 per cento;» sono sostituite dal seguente: «22 per cento;»;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
6.200
MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BERTOROTTA
Al comma 14, dopo le parole: «degli articoli 11, 13» sopprimere la parola: «14», nonché sopprimere il comma 15.
Conseguentemente, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;
2) dopo lo lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».
6.201
DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».
6.202
DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
b) sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: "L'imposta sostitutiva è pari: a) al 4 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 aprile del 2014; all'8 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 agosto del 2014; al 12 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 31 dicembre. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro i 15 giorni antecedenti il versamento dell'imposta sostitutiva"».
6.203
ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Sopprimere i commi da 16 a 18.
Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.
6.204
ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Sopprimere i commi da 19 a 22.
Conseguentemente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrati di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente per l'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 3.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente camma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente camma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito del1 verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.
6.205
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA
RESPINTO
Sostituire i commi 19 e 20 con il seguente:
«19. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
"7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";
h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "a1 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".
7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano, effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.
7-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 2 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
6.206 (testo 2)
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA
RESPINTO
Apportare le seguenti modificazioni:
-Al comma 19:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"
-Sopprimere i commi 21 e 22.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
e) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e e) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il Io gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il Io gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
1) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".
7-ter .Alle disposizioni dì cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delie finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 2 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 percento."
7-nonies. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento".
6.206
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, BLUNDO
INAMMISSIBILE
Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del'95-per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;
2) dopo la lettera-b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».
Sopprimere i commi 21 e 22.
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fine al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al prima periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2. Nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, camma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67) comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fine alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per un quota pari al 90,91, sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;
h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33, le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".
7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.
7-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2093, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».
6.207
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA
INAMMISSIBILE
Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni;
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
b-ter) all'articolo 11, comma 4-bis.1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: ", con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000," sono soppresse;
2) le parole: "euro 1.850" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.850"».
6.208
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI
RITIRATO
Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».
Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere i commi 15 e 16.
6.209
CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI
RESPINTO
Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;
Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431 del 1998; è incrementato di ulteriori 200 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016».
6.210
BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI
INAMMISSIBILE
Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 2, sopprimere le parole da: «per la sola parte normativa», fino alla fine del comma.
6.211
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BERTOROTTA
Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».
Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 19.
6.212
Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
«19-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.
19-ter. Per l'anno 2014 le risorse del Fondo di cui al comma 19-bis sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo-oleario e dal piano d'intervento per le carni bovine».
Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:
«24-bis. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.
24-ter. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:
a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.
24-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».
6.213
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
«19-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».
Conseguentemente all'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«25-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalla seguenti: «30 giugno 2014».
6.214
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 19, inserire i seguenti:
«19-bis. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
19-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;
b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.
19-quater. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione».
6.215 (testo 2)
MUCCHETTI, MATTEOLI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, BITONCI, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, CALDEROLI, MAURO MARIA MARINO, PELINO, CONSIGLIO, TOMASELLI, FILIPPI, GALIMBERTI
Dopo il comma 20 è inserito il seguente:
«20-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
''1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiore al 15 per cento. Per il ‘controllo di fatto' si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.
1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.
1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.
1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario.
1-sexies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e 1-bis è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.
1-septies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-sexies sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca''».
Conseguentemente, all'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole: «la partecipazione indicata nel comma 1» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-bis».
6.215
MUCCHETTI, MATTEOLI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, MAURO MARIA MARINO, PELINO, CONSIGLIO
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 20 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dai diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario, purché superiore al 15 percento. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.
1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una 'partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.
1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 percento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.
1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario.
1-sexies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e 1-bis è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.
1-septies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-sexies sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca"».
6.216
RITIRATO
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
«20-bis. Al fine di riequilibrare la disparità di trattamento, nell'ambito del territorio nazionale, tra operatori economici in possesso della cittadinanza italiana e operatori economici di altra nazionalità, innalzando il limite massimo per l'uso del denaro contante, sono adottate le seguenti misure:
1) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".
2) all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila".».
6.217
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
«20-bis. Al fine di riequilibrare la disparità di trattamento, nell'ambito del territorio nazionale, tra operatori economici in possesso della cittadinanza italiana e operatori economici di altra nazionalità, innalzando il limite massimo per l'uso del denaro contante, sono adottate le seguenti misure:
1) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro".
2) l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila".».
6.218
Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:
20-bis. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie, le disposizioni di cui al comma 19 si applicano previo accordo tra l'Associazione bancaria italiana e le principali associazioni di categoria di industriali, artigiani e commercianti, al fine di prevedere come una parte dei vantaggi fiscali derivanti da tali disposizioni sia messa a disposizione delle imprese, allo scopo di favorirne l'accesso al credito.
6.219
RESPINTO
Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:
20-bis. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, sostituire le parole: «lo 0,5 per cento» con le seguenti: «lo 0,2 per cento».
6.220
Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:
20-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° Settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) sostituire le parole: «lo 0,5 per cento» con le seguenti: «lo 0,2 per cento».
6.221
MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI, BIGNAMI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. Gli eventuali risparmi fiscali conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 19 e 20 sono accantonati ad una riserva non distribuibile e finalizzata all'alleggerimento del credit crunch, a favore delle imprese».
6.222
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
RITIRATO
Al comma 21, alla lettera a), premettere la seguente:
«0-a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies), è aggiunta la seguente:
i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».
Conseguentemente,
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «155 milioni».
6.223
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
Al comma 21, alla lettera a), premettere la seguente:
«0-a) all'articolo 15, comma 1, alla lettera i-ter), le parole: »in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche,«, sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente riconosciute».
Conseguentemente,
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «155 milioni».
6.224
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Al comma 21, alla lettera a), dopo le parole: «dell'articolo 106,» sono aggiunte le seguenti: «, al terzo periodo, sono sostituite le parole: "in ogni caso" con la seguente: "anche"» e dopo le parole: «credito stesso.» sono aggiunte le seguenti: «In tal caso è facoltà dell'impresa dedurre la relativa perdita o in alternativa continuare ad applicare le disposizioni generali contenute nel presente comma».
6.225
MILO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA
RESPINTO
Dopo il comma 21, lettera b), punto 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il controvalore del 30 per cento del rispannio fiscale derivante dalla citata deduzione è riversato per il 50 per cento al Ministero dell'interno al fine di concorrere al finanziamento del fondo di solidarietà comunale da redistribuire ai comuni con vincolo di destinazione all'abbattimento del regime di addizionale Irpef a favore dei pensionati in possesso di redditi non superiori a 8.000 euro. La restante parte è riversata al Ministero dell'economia e delle finanze con vincolo di destinazione a favore delle iniziative attivate in campo imprenditoriale dalle piccole e medie imprese».
6.226
STEFANI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI
INAMMISSIBILE
Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: "ammontare" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.P.R n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».
6.227
RESPINTO
All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:
al comma 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) all'articolo 111, comma 3, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "cinque"»;
al comma 22, dopo le parole: «alle rettifiche di valore» sono inserite le seguenti: «e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articoio 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente ettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
6.228
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Al comma 21, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: "ammontare" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 2,5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014.
6.229
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
INAMMISSIBILE
Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 149, comma 4, le parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche.", sono sostituite dalle seguenti: ", alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
6.230
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Al comma 22 dopo le parole: «31 dicembre 2013» aggiungere le seguenti: «, per gli enti creditizi, a condizione che risulti incrementato di almeno il 3 per cento l'ammontare complessivo degli affidamenti alla clientela privata ed alle imprese raggiunto nel 2013».
6.231 (testo 2)
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI, LUIGI MARINO, D'ONGHIA
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "in caso di beni immobili, lo deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni";
b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;".
22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è successiva al 31 dicembre 2013.
22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";
b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis.
| 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,4 per cento primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | 4 per cento |
Note:
per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.".
22-quinques. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".
22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 10, comma 37, sostuituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:«200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti:«2,1 per mille»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: -30.000;
2015: -30.000;
2016: - 30.000.
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
6.231
SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "in caso di beni immobili, lo deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni";
b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;".
22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è successiva al 31 dicembre 2013.
22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";
b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis.
| 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,4 per cento primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | 4 per cento |
Note:
per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.".
22-quinques. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".
22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014».
6.232
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
«22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";
b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;".
22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è sueeessiva al 31 dicembre 2013.
22-quater. Alla cessione da parte dell'utilizzatore del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, anche da costruire, si applica l'aliquota prevista all'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sul corrispettivo convenuto tra il cedente ed il cessionario.
22-quinques. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1-bis, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente: "e le cessioni, effettuate dall'utilizzatore, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili, anche da costruire, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".
22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014».
6.233
RESPINTO
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. All'articolo 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei contratti a credito disciplinati da condizioni variabili di tasso di interesse e ogni altro prezzo di cui al comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il momento della promessa o convenzione è da riferire anche ad ogni occasione di variabilità delle medesime condizioni"».
6.234
RESPINTO
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali" sono sostituire con le seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori tre punti percentuali"».
6.235
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. All'articolo 644 del codice penale il quarto comma è sostituito dal seguente: "Per la determinazione del tasso di interesse usurano, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"».
6.236
RESPINTO
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo n. 385 del 1993 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti"».
6.237
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
«22-bis. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica anche ai crediti che abbiano maturato i requisiti richiesti negli esercizi precedenti a quello in corso al 12 agosto 2012, mediante opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo. L'opzione comporta la deduzione di tali perdite in cinque esercizi, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione, per la parte eccedente l'ammontare complessivo del fondo dedotto ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esistente alla fine del periodo d'imposta in cui è stata esercitata l'opzione».
6.238
RESPINTO
Dopo il comma 22, è aggiunto, in fine, il seguente:
«22-bis. Al fine di disporre di quanto previsto dal comma 21, l'Associazione bancaria italiana, entro tre mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, concorda con le principali associazioni di categoria di industriali, artigiani e commercianti un accordo di programma finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese».
6.239
RESPINTO
Al comma 23, capoverso «488», sostituire le parole: «non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381», con le seguenti: «si applica alle cooperative onlus e alle società cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «173 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
6.240
Al comma 23, dopo le parole: «legge 8 novembre 1991, n. 381» aggiungere le seguenti: «nonché alle Fondazioni sanitarie-assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale».
Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, e quantificati in 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro dall'anno 2015, si provvede come segue:
All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
6.241
PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI
INAMMISSIBILE
Al comma 23, capoverso «488» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalle cooperative agricole disciplinate dal comma 2 dell'articolo 2522 del codice civile».
6.242
RESPINTO
Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
«23-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
23-ter. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le-società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
23-quater. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».
Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni» con le seguenti: «700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».
6.243
GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, BROGLIA, ZANONI
RESPINTO
Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
«23-bis. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 23, non si applicano ai servizi, di cui al numero 41-bis della tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del contratto in essere, anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il l'affidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al medesimo numero 41-bis, diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 23, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1º gennaio 2014».
6.244
ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».
6.245
Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
«23-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2014, ai datori di lavoro che successivamente, alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018 stipulano contratti di lavoro a tempo indeterminato, stagionali o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi con giovani di età inferiore, al momento dell'assunzione, a 35 anni, che prevedano una retribuzione lorda annua di importo unitario non superiore a euro 35.000, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi della disciplina vigente per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo del 10 per cento del numero medio degli occupati alle dipendenza di ciascun datore di lavoro nell'anno precedente l'assunzione. L'agevolazione non è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";
b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";
c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014";
d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».
6.246
Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
«23-bis. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "e successive modificazioni" inserire le seguenti: "e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto".
23-ter. All'onere di cui al comma 23-bis, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede apportando alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 8.000;
2015: – 8.000;
2016: – 8.000.
6.247 (testo 2)
LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, RITA GHEDINI
RESPINTO
Dopo il comma 23 inserire il seguente:
«23-bis. Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicata per la metà».
Conseguentemente,
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
6.247
LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, RITA GHEDINI
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 23 inserire il seguente:
«23-bis. Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicato per la metà».
Conseguentemente,
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
6.248
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. L'articolo 10, primo comma, n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nei senso che sono esenti da imposta le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti da tutti i soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge».
6.249
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
«23-bis. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e s.m. e i, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto"».
6.250
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto da parte dei gestori, agli affittuari che gestiscono tali immobili da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto d'azienda, in forma di impresa individuale o di società, la concessione al gestore acquirente di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali, anche prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata, nonché mediante la defiscalizzazione delle attività relative alla vendita e all'acquisto degli immobili alberghieri ai sensi della presente legge. Alle medesime agevolazioni possono accedere i gestori, singoli o associati, che intendono acquistare immobili alberghieri confinanti allo scopo di gestire congiuntamente le strutture o di realizzare servizi gestionali in comune.
24-ter. L'agevolazione di cui al comma 24-bis è revocata se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa alberghiera prima della scadenza del quindicesimo anno a decorrere dalla concessione del mutuo, formalizzata mediante apposito atto scritto dell'acquirente depositato presso la sezione registri immobiliari dell'Agenzia delle entrate. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. In caso di interruzione della gestione, i soggetti interessati decadono dai benefici di cui al presente comma. È consentito il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.
24-quater. Le plusvalenze derivanti al venditore dell'immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile ai soggetti di cui all'articolo 24-bis sono defiscalizzate. Qualora il venditore dell'immobile alberghiero non sia un soggetto in possesso di partita IVA, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.
24-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei beni culturali e del turismo, sono definite le modalità applicative dei commi da 24-bis a 24-quater.
24-sexies. È autorizzata a decorrere dal 2014 la spesa di euro 50 milioni per il finanziamento delle agevolazioni all'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto di cui al comma 25-bis. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, leparole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "20,5 per cento"».
6.251
SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, ORELLANA
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 24-ter, 24-quater e 24-quinquies del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
6.252
BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100; lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200.milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il .patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dallultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
6.253
RITIRATO
Dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:
«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 39 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
6.254
RITIRATO
Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
6.255
BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere-i seguenti;
«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni-di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte-dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
6.256
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia-a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), .della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni. volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposiziòni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento ,sono i Confidi di cui all'articolo .1, comma 13; del decreto-legge 30 settembre 2003., n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerdali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
6.257
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese-industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese-artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
6.258
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
6.259
COMAROLI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, ARRIGONI
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 203/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
6.260
MOSCARDELLI, DI GIORGI, PEZZOPANE, PAGLIARI
INAMMISSIBILE
Dopo il coroma 24, aggiungere i seguenti;
«24-bis. AL fine di promuovere la crescita economica, ridurre la disoccupazione giovanile e promuovere la valorizzazione del patrimonio pubblico disponibile, i comuni e le unioni comunali possono approvare un piano denominato "Piano di Sviluppo Economico Locale" nel rispetto dei criteri e delle regole definite nel comma 24-ter".
24-ter. Il Piano di Sviluppo Economico Locale deve essere approvato entro il 28 febbraio di ciascuna annualità con delibera di consiglio comunale e rispettare le indicazione e le regole defunte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di concerto con il Ministero degli Affari Regionali, delle Autonomie e Sport, previo parere del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro.
24-quater. Nei comuni dove è approvato il Piano di Sviluppo Economico Locale ai soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi e di età inferiore ai 30 anni che decidono di dar vita ad una piccola e micro impresa, come individuata dalla raccomandazione 2003/136/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono fruire delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi, ad eccezione dell'addizionale comunale Irpef di cui al Decreto Legislativo 360/1998, per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 50 per cento, per il sesto e settimo al 20 per cento e per l'ottavo e nono al 10 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi e di età inferiore ai 30 anni, esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
24-quinquies. Ai fini dell'addizionale comunale Irpef in deroga a quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di imposta è pari al 1,5 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 4.
24-sexies. Le agevolazioni di cui al comma precedente spettano a partire dal periodo di imposta 2014 e soltanto nei comuni e nelle unioni comunali che hanno approvato il Piano di Sviluppo Economico Locale di cui al comma 24-quater.
24-septies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 24-bis a 24-sexies.
24-octies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 24-bis a 24-sexies è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
6.261
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, letto a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale parla 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies.Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.».
6.262
DE PIN, ANITORI, GAMBARO, ORELLANA
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, letto a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2,3,4 e 5 del presente articolo. 24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese' industriali, commerciali, turistiche e di-servizi, da imprese .artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.».
6.263
CERONI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, ALBERTI CASELLATI
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.
24-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.
24-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».
6.264
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti commi:
24-bis. Le disposizioni di cui alle lettere f) e f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano anche quando le somme, i servizi e le prestazioni sono erogati dal datore di lavoro attraverso un documento di legittimazione; anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile.
24-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo Unico delle imposte dirette, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 51, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d): le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici anche con ferme di abbonamento annuale al servizio dì 'trasporto pubblico locale»; b) al comma 1 dell'articolo 100 è soppressa la parola :«volontariamente»,'
Conseguentemente
all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80,4»;
all'articolò 9, comma 14, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019» con le seguenti: «22 milioni di euro per il 2015, 16, milioni per il 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».
6.265
ALBANO, SANTINI, DE BIASI, ZANONI, CORSINI, PUPPATO, BERTUZZI, OLIVERO, BARANI, IDEM, PIGNEDOLI, FEDELI, VACCARI, CALEO, SPOSETTI, FAVERO, GATTI, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, VATTUONE, DE PIN, LO GIUDICE, CASSON, DALLA TOR, ELENA FERRARA, PEZZOPANE, BROGLIA, DEL BARBA, COLLINA, MANASSERO, D'ADDA, RITA GHEDINI, SANGALLI, ASTORRE, GUERRIERI PALEOTTI
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. A decorrere dallo gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6.266
ALBANO, SANTINI, DE BIASI, ZANONI, CORSINI, PUPPATO, BERTUZZI, OLIVERO, BARANI, IDEM, PIGNEDOLI, FEDELI, VACCARI, CALEO, SPOSETTI, FAVERO, GATTI, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, VATTUONE, DE PIN, LO GIUDICE, CASSON, DALLA TOR, ELENA FERRARA, PEZZOPANE, BROGLIA, DEL BARBA, COLLINA, MANASSERO, D'ADDA, RITA GHEDINI, SANGALLI, ASTORRE, GUERRIERI PALEOTTI, CANDIANI, CHIAVAROLI
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. A decorrere dallo gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente:
ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:«170 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 22.700;
2015: – 4.400;
2016: – 4.400.
6.267
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6.268
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le-seguenti: "5.000 euro".
24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila"».
Copertura mediante riduzione consumi intermedi.
6.269
MOSCARDELLI, DI GIORGI, PEZZOPANE, PAGLIARI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
24-bis. All'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento».
24-ter. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»
Conseguentemente:
all'articolo 10 sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2014, 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 400 milioni di euro per l'anno 2016»; al comma 7, dell'articolo 17, le parole: «2 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 per mille»;
all'articolo 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono eliminate le seguenti parole: "il contributo di solidarietà è deducibile, dal reddito complessivo"».
6.270
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, COLUCCI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.
24-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere»'; semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico alberghiere fino a 50 posti letto».
6.271
MAURO MARIA MARINO, FAVERO, BORIOLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
«24-bis. Attesa la situazione di straordinaria crisi del settore editoriale e fino alla ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103, nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo e le imprese abbiano avuto accesso agli stessi ridotti in misura proporzionale e nell'ipotesi in cui sia conclamato lo stato di oggettiva difficoltà dell'impresa, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte e delle tasse. Lo stato di difficoltà dovrà essere attestato, per i singoli esercizi di riferimento per i quali viene richiesto l'accesso allo strumento previsto dal presente articolo, e, pertanto, dal 2010, dalla Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dopo la verifica della Commissione, utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia.
24-ter. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, attraverso la contestuale riduzione del pagamento alle Poste Italiane S.p.A. delle rate del mutuo di cui al comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
6.272
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN
RITIRATO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«24-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione 'rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;
c) effettui gli ulteriori adempi menti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis."».
6.273
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono abrogati.
24-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";
2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalla seguenti: "30 giugno 2014"».
6.274
GASPARRI, PAOLO ROMANI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti –nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
6.275
GASPARRI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. A decorrere dal 1 o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
6.276
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis: A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
6.277
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
6.278
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle le seguenti: "euro duemilacinquecento";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".
24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento"».
6.279 (testo 2)
CHIAVAROLI, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, TORRISI, ALBERTI CASELLATI
Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: ''euro mille'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro tremila'';
b) al comma l-bis le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''3.000 euro''.
24-ter. All'articolo 12, comma l, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''euro mille'' sono sostituite con le seguenti: ''euro tremila'';
24-quater Nell'ambito delle iniziative volte a prevenire il diffondersi della ludopatia e ad assicurare il corretto versamento delle imposte dovute per la vendita dei generi di monopolio, il pagamento dei corrispettivi per l'effettuazione dei giochi di Stato e l'acquisto dei generi di monopolio non può comunque avvenire mediante carte di credito, di debito o prepagate».
6.279
CHIAVAROLI, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, TORRISI, ALBERTI CASELLATI
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro".
24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila"».
6.280
CHIAVAROLI, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, TORRISI
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro quattromila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro".
24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro quattromila"».
6.281
ALBERTI CASELLATI, SCOMA, BONFRISCO
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila";
b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".
24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila"».
6.282
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio 20 Il, n. III e successive modificazioni, è abrogato».
24-ter. All'onere derivante da1l'attuazione del comma 24-bis, valutato in 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21. comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
6.283
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, PIGNEDOLI, BERTUZZI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
«24-bis. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativa ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 641 e successive modificazioni.
24-ter. Le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, senza assolvere all'onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano alle imprese che esercitano la attività di pesca».
6.284
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. Per sostenere l'attività imprenditoriale nell'attuale situazione di crisi economica, con effetto dal 1º gennaio 2014 e per un triennio, per gli immobili ad uso produttivo non trova applicazione l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 20l del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell 'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.
Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'l per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spendìng revìew, di cui all'articolo Il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.
1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
6.285
RUSSO, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3 comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) aI numero 2) le parole da: "in ogni caso" a: "fondo comune" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune";
b) al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole da: "una situazione patrimoniale" a: "luogo ove ha sede" sono sostituite dalle seguenti: "un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico";
2) le parole: "a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82," sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dello sviluppo economico";
3) le parole: "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis primo comma lettera a) del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis primo comma lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs 1º settembre 1993, n. 385, per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune"».
6.286 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera i-septies) aggiungere la seguente:
"i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkoriche e culturali legalmente costituite";
c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.286
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera i-septies) aggiungere la seguente:
"i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkoriche e culturali legalmente costituite";
c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.287 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera i-septies) aggiungere la seguente:
"i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite";
c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.287
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera i-septies) aggiungere la seguente:
"i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite";
c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui ali 'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.288 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle socie delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.288
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle socie delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.289 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.289
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-216, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.290
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Il primo comma dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, così come modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera e) della legge 15 dicembre 2011, n. 217, nella parte in cui recita: "sono assimilate alle cessioni all'esportazioni, se non comprese nell'articolo 8", si interpreta, con valore retroattivo, nel senso che si considerano cessioni all'esportazione e, pertanto, non imponibili ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26/10/1972:
a) le cessioni di provviste di bordo di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1973, n. 43, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 254 e per gli effetti del successivo articolo 255 dello stesso TULD, sempreché le cessioni in parola siano poste in essere con la clausola FOB e siano dirette all'armatore;
b) le dotazioni di bordo di cui all'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1973, n. 43, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 269 del TULD».
Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
6.291
BERTOROTTA, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici obbligatori;"».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».
6.292
BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Ai fini della determinazione dei redditi da assoggettare all'IRPEF, le attività ricettive a conduzione familiare bed and breakfast di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, non rientrano tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, bensì sono assoggettate ad una imposta sostitutiva unica del 20 per cento comprensiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».
6.293
Dopo il comma 24 aggiungere il sguente:
«24-bis. All'articolo 10, del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine la seguente voce:
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater)...................................................... Euro 200
b) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "e della nota II-quater);
c) al comma 2, dopo la parola: "imposta" inserire la seguente: "proporzionale";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 22 del D.lgs. n. 460/97 e dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 266/91"».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «95 milioni di euro».
6.294
ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Alla Tabella A del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";
b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria"; dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis";
c) al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12".».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.295
CERONI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RITIRATO
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Alla Tabella A del D.Lga. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";
b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria"; dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis";
c) AI punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12".».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.296
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN
RITIRATO
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. Alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. l'Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale, l'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale:
a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";
b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "le per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria;" dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis".
c) al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12."».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».
6.297
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro a decorrere dal 2014».
6.298
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.
Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.».
Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».
6.299
LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 2 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:
"o-ter) la cessione a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e agli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avente per oggetto apparecchiature informatiche, fisse o portatili, alla cui produzione o al cui scambio non è diretta l'attività del cedente, per un ammontare pari al 50 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 30 mesi prima dal momento della cessione, pari al 40 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 36 mesi prima dal momento della cessione, pari al 30 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 42 mesi prima dal momento della cessione e pari al 20 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 48 mesi prima dal momento della cessione, e comunque complessivamente non superiore all'uno per cento del reddito d'impresa dichiarato. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che il soggetto beneficiario, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo, realizzi l'effettivo utilizzo diretto"».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «15 milioni» e «50 milioni» con «48 milioni».
6.300
TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. All'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese e le start up, tali costi sono deducibili al 100 per cento; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deduci bili in misura non superiore ad un decimo del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese start up sono deducibili in misura di un quinto del costo"».
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «210 milioni»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
6.301 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies aggiungere la seguente:
"i- septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.301
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies aggiungere la seguente:
"i- septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 10 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.302 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies aggiungere la seguente:
"i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, corale o coreutica, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite."».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.302
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies aggiungere la seguente:
"i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, corale o coreutica, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite."».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 10 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.303 (testo 2)
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.303
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.304 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.304
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.305 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-ter, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.305
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-ter, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.306 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-ter, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.306
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-ter, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.307 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento"; alla lettera b) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 4 per cento"; alla lettera c) sostituire le parole: "il 15 per cento" con le seguenti: "il 10 per cento"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.307
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento"; alla lettera b) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 4 per cento"; alla lettera c) sostituire le parole: "il 15 per cento" con le seguenti: "il 10 per cento"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.308
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN
RESPINTO
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";
b) al comma 2-bis, le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000"».
6.309
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. All'articolo 149 del testo unicoI.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "ed alle Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».
6.310
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 24-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione dell'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «157 milioni».
6.311
ALBERTI CASELLATI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, ad esclusione di qualunque atto relativo ai procedimenti di separazione e divorzio a favore del coniuge o della prole o di entrambi».
Conseguentemente, alla Tab A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.
6.312
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso».
Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
6.313
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri"».
Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
6.314
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».
Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
6.315
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis.1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e del Lavoro, con proprio decreto, individua e disciplina misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti prevedendo, esclusivamente per quelli sottoscritti per quote fino a euro 5.000, l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il tetto di spesa previsto è calcolato in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente rimodulazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui ai commi 18 e seguenti del citato articolo 19».
6.316
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e del lavoro, con proprio decreto, individua e disciplina misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti prevedendo, esclusivamente per quelli sottoscritti per quote fino a euro 5.000, l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il tetto di spesa previsto è calcolato in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente rimodulazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui ai commi 18 e seguenti del citato articolo 19».
6.317
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di Euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40 per cento dei contributi previdenziali pagati, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di Euro, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata auto certifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».
6.318
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
"20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni».
6.319
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
"20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni».
6.320
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis Per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, non sono richiesti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, legati al fatturato globale, all'espletamento di lavori, allo svolgimento di servizi e al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi anni.».
6.321
GIBIINO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI
RITIRATO
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».
Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
6.322
RITIRATO
Dopo il cormna 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 9,8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 24-bis si provvede mediante riduzione consumi intermedi.
6.323
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, s'interpreta nel senso che le fondazioni non sono soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 1 del medesimo decreto».
6.324
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione"».
6.325
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere, in fine, il seguente:
«24-bis. In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed in dipendenza delle misure previste dal presente articolo, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome».
6.326
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è così sostituito:
"1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 'confidi', i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per 'attività di garanzia collettiva dei fidi', l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorime il finanziamento da parte di persone fisiche e/o giuridiche, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per 'confidi di secondo grado', i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o èooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per 'piccole e medie imprese', le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per 'testo unico bancario', il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per 'elenco speciale' l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per 'riforma delle società', il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni"».
6.327
RESPINTO
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
6.328
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24 inserire il seguente:
«24-bis. All'articolo 15 del testo unicolR., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) inserire la seguente:
"i-octies) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».
6.329
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24 inserire il seguente:
«24-bis. All'articolo 13-bis del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 sostituire la lettera i-ter), con la seguente:
"i-ter) le erogazioni Iiberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a cinquemila euro;' in favore delle società sportive dilettantistiche e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, owero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle-finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».
6.330
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delIe regioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
6.331
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente;
«24-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono aggiunte le seguenti: "le da un rappresentante designato dalla associazione maggiormente rappresentativa delle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».
6.332
BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere in seguente:
«24-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 giugno 2013 possiede beni immobili strumentali, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2014, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2014, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2014 e il 16 marzo 2015, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
6.333
RITIRATO
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica eurepea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE».
6.334
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
24-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche amministrazioni.
6.335
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. 1. A partire dal 1º gennaio 2014, presso il Ministero e delle Finanze, è istituito un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sottoscritti per quote fino a euro 5.000. La dotazione di tale fondo è calcolata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 1.500;
2015: – 1.500;
2016: – 0.
6.336
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di tre rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Il tardivo pagamento di tre rate diverse dalla prima entro il. termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva».
6.337
RESPINTO
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. le disposizioni contenute nell'articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera g) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 si applicano anche a favore delle persone fisiche che hanno prestato fideiussione nei confronti di aziende bancarie e/o assicurative.
6.338
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, presso il Ministero e delle Finanze, è istituito un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sottoscritti per quote fino a euro 5.000. La dotazione di tale fondo è calcolata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Conseguentemente, ridurre l'importo di 1.5 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per ciascuno degli anni considerati.
6.339
MAURO MARIA MARINO, FAVERO, BORIOLI
RESPINTO
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale a parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno dieci società editrici di quotidiani».
6.340
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. AI comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: "2. bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta. per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;".».
6.341
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, e all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».
Conseguentemente:
All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000».
6.342
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla regge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "Il 30 per cento" con le parole "Il 50 per cento".».
6.343
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il numero 6-sexties) è aggiunto il seguente:
«6-septies) alle società in stato di liquidazione che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, ai due precedenti e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir. La presente disposizioni si applica anche alle società di cui alla lettera 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall'articolo l della legge 24 dicembre 212, n. 228.»
6.344
APPROVATO
Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:
«24-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016».
6.345
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24 inserire il seguente:
«2-bis. 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».
6.346
«All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"»,
Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla .presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
6.347
INAMMISSIBILE
All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».
6.348 (testo 2)
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO
RITIRATO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«24-bis. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli"».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro la rubrica del MEF della allegata tabella A.
6.348
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO
INAMMISSIBILE
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«24-bis. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) alle attività lavorative di natura occasionate rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli"».
6.349
INAMMISSIBILE
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«24-bis. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre o i consorzi consorziati e relativi consorziati il consorzio concorre; a questi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».
6.350
INAMMISSIBILE
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«24-bis. Quando un incarico di progettazione di opere edili e strutture sia destinato ad essere espletato da professionisti iscritti in più albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, gli stessi sono personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di sottoscrizione dell'incarico o comunque prima che ciascuno espleti la prestazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Restano salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in tema di modalità di presentazione delle offerte per l'aggiudicazione di contratti di progettazione di lavori. Il professionista, comunque iscritto in uno degli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che assume un incarico di progettazione di opere edili e strutture e non sia competente per l'espletamento di tutte le prestazioni che vi sono comprese, opera in collaborazione con altri professionisti abilitati in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali sui quali cui è richiesta la competenza, nel rispetto delle modalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo».
6.351
INAMMISSIBILE
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«24-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "e professionali" sono soppresse».
6.352
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 10. comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».
Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
6.353
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla. locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni».
6.354
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».
6.355
RESPINTO
Dopo comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, produttrici di energia da fonti rinnovabili, la deduzione di cui al precedente periodo è incrementata del dieci per cento per l'anno 2014"».
Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche; per l'importo complessivo di 150 milioni di euro l'anno 2014.
6.356
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la", le parole: "metà della" sono soppresse;
b) al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la", le parole "metà della" sono soppresse».
Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
6.357
GIBIINO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI
RITIRATO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».
Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
6.358
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara.";
b) il comma 1-bis è abrogato».
6.359
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».
6.360
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Il comma 35, dell'articolo 34, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
6.361
GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un 'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».
6.362
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: –10.000;
2015: –10.000;
2016: –10.000.
6.363
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni non si applica alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, limitatamente alle parole "a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro",».
6.364
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto"».
6.365
RESPINTO
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Le prestazioni professionali di assistenza sociale rese nell'ambito degli interventi per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e disagio dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84, sono soggetti al medesimo regime d'imposta dei professionisti in campo sanitario».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, – con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.";
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: "24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
6.1000/1
RITIRATO
All'emendamento 6.1000, sostituire il comma 18-bis con il seguente:
«18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2014'';
b) sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: ''L'imposta sostitutiva è pari: a) al 4 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 aprile del 2014; a1l'8 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 31 agosto del 2014; al 12 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 novembre. L'imposta è versata entro i 15 giorni successivi alle predette scadenze. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro le predette scadenze''».
6.1000/2
RESPINTO
All'emendamento 6.1000, al comma 18-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire le parole «1º gennaio 2014» con le parole «30 giugno 2014»;
b) alla lettera b), sostituire le parole «30 giugno 2014» con le parole «31 dicembre 2014»;
c) alla lettera c), sostituire le parole «30 giugno 2014» con le parole «31 dicembre 2014».
6.1000
I RELATORI
APPROVATO
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'';
b) al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014'';
c) al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2014''».
6.2000/1
GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO FERRARA
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
«4-ter. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:
''17. Il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti''».
6.2000
I RELATORI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. A decorrere dal lº gennaio 2014 alla tabella G di cui all'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro del commercio e assimilati è così modificata: le parole ''2,44 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''2,40 per cento''».
6.3000/1
RESPINTO
All'emendamento 6.3000, sostituire le parole da: «definisce le modalità» fino alla fine, con le seguenti: «nella definizione delle tariffe relative ai consumi degli utenti del Servizio efficiente utenza (SEU), applica rigorosamente le procedure indicate al comma 2 del decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relative all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in merito alla regolazione dell'accesso al sistema elettrico, che stabiliscono che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione».
6.3000/2
APPROVATO
All'emendamento 6.3000, dopo il comma 18-bis, aggiungere il seguente comma:
«18-ter. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».
6.3000/3
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI
RESPINTO
All'emendamento 6.3000, dopo il comma 18-bis, aggiungere il seguente:
«18-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 18-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».
6.3000/4
APPROVATO
All'emendamento 6.3000, dopo le parole: «dell'energia elettrica» aggiungere le seguenti: «anche disponendo un'adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico».
6.3000
I RELATORI
APPROVATO
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
«18-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con effetto dal 2014, definisce le modalità d'integrazione del corrispettivo di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, senza nuovi o maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica».
6.4000/1
RESPINTO
All'emendamento 6.4000, aI comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la parola «operato», aggiungere le seguenti parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2015,»;
b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38».
6.4000/2
RESPINTO
All'emendamento 6.4000, all'articolo 6, comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2015,»;
b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38,».
6.4000/3
RESPINTO
All'emendamento 6.4000, al comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la parola «operato», aggiungere le seguenti parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2015,»;
b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38,».
6.4000 (testo corretto)
I RELATORI
All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:
6.4000
I RELATORI
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe, approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 28 marzo 2007 n. 104168, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella ''tabella indennizzo danno biologico'', di cui all'articolo 13, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio, n.38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa media annua di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 2.
2-ter. Il primo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così sostituito:
''Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116''.
2-quater. Alle finalità e alle iniziative di cui ai commi 2-bis e 2-ter si fa fronte con le risorse programmate dall'INAIL, per il 2013-2015, per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno dei predetti esercizi».
6.5000
I RELATORI
APPROVATO
Dopo il comma 24 agginngere il seguente:
«24-bis. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
6.0.1
TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ
RESPINTO
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Credito di imposta ricerca e innovazione)
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.
2. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartire secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.
3. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d'imposta
4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
5. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
9. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo».
10.Sono abrogati i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Conseguentemente:
– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– all'articolo 10, camma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;
– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.".
– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;
– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30:000;
2016: – 30.000.
6.0.2
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
RESPINTO
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani)
1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani, dotato di personalità giuridica, con la dotazione annuale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 del presente articolo.
2. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a favore di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni per le seguenti finalità:
a) l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o non profit, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale;
b) il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, corsi di alta formazione artistica e musicale, corsi di specializzazione post-laurea e master, in Italia e all'estero;
c) il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.
3. Sono altresì ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in relazione alle esigenze di sostegno connesse alle cadute di reddito per intermittenza o discontinuità dell'attività lavorativa.
4. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro.
5. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.
6. La garanzia del fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sotto stante al finanziamento erogato per la quota capitale, nei limiti del finanziamento concedibile.
7. La garanzia del fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Le convenzioni di cui al comma 7 possono prevedere che la prestazione di garanzia del fondo si applichi anche all'emissione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e parametrati a quelli dei titoli di debito pubblico, come stabiliti ai sensi del regolamento di cui al comma 10, finalizzata alla raccolta di risorse da destinare al finanziamento dei soggetti di cui al comma 2.
9. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di rilascio e di operatività delle garanzie».
Conseguentemente, a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento»".
6.0.3
SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CIRINNÀ, DEL BARBA, FAVERO, FEDELI, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, PETRAGLIA, ROMANO, BORIOLI, FUCKSIA
RESPINTO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riqualificazione della spesa sanitaria a favore della non autosufficienza)
1. Ciascuna regione o provincia autonoma è tenuta ad acquistare direttamente dalle aziende farmaceutiche, con lo sconto minimo sul prezzo previsto dalle norme in vigore, tramite gare indette dalla stessa regione o provincia autonoma o da una azienda sanitaria a tal fine incaricata o da altra centrale di acquisto, medicinali equivalenti appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da erogare agli assistiti del Servizio sanitario nazionale tramite le farmacie pubbliche o private, previ accordi con le relative associazioni sindacali. A decorrere dal 2014, le procedure di cui al precedente periodo del presente comma devono riguardare una quota di medicinali sufficiente ad assicurare, tenuto conto dell'incidenza dei dati di spesa di ciascuna regione o provincia autonoma sulla spesa registrata a livello nazionale, un risparmio complessivo annuo, al netto degli oneri per la fornitura dei medicinali agli assistiti, pari ad almeno 300 milioni di euro rispetto alla spesa farmaceutica convenzionata relativa all'anno 2012, certificata dall'AIFA.
2. I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del comma 1 restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti o affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. A tal fine le risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare sono incrementate con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota pari a 150 milioni del Fondo è destinata ad aumentare la quota ordinariamente riservata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria integrata».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
– l'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
6.0.4
RITIRATO
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente
«Art. 6-bis.
(Norme per favorire l'internalizzazione del Paese)
1. Nei limiti ed alle condizioni previste dai regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore de minimis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 37 per cento del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale.
2. Per fruire del credito d'imposta le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 6, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 5.
3. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, Il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo l, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
4. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stessa è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. All'onere di attuazione del presente articolo si provvede dall'anno 2014 nel limite massimo del 30 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando l'utilizzo efficace delle risorse in caso di richieste di agevolazioni inferiori al predetto limite. Al fine di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del precedente comma 4, le risorse di cui al periodo precedente sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n.–1778 Agenzia delle entrate – fondi di bilancio".
6. Con decreto direttoriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico (o, in alternativa, con circolare del Mise), da adottare, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilitele modalità applicative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 5.
7. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.
8. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, dopo le parole "di transito." è aggiunto il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente".
9. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dopo la parola: "agroalimentari" è inserita la parola: "agricole";
b) al comma 6, dopo le parole: "del 15 dicembre 2006" sono inserite le parole: "e successive modificazioni";
c) al comma 6 dopo le parole: "più favorevoli" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime al fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria del prodotti di cui all'allegato I del trattato CE".
10. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: "di origine delle merci" sono aggiunte le seguenti: "e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese". Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio».
Conseguentemente: a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
6.0.5
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per agevolare l'accesso al credito)
1. Al fine di una valutazione unifonne delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie, è operata la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di rivalutazione delle quote e l'imposta straordinaria dovuta all'erario. Le maggiori entrate fiscali derivanti dalle predette operazioni di rivalutazione patrimoniaie e dovute dalle banche socie sono destinate alle finalità di cui ai commi successivi.
2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario per il sostegno dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 2 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro di cui 100 milioni dieuro derivanti dai diritti annuali pagati dalle imprese alle Camere di Commercio in base all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, e 100 milioni di euro derivanti dall'imposta straordinaria sulla rivalutazione del capitale di Banca d'Italia.
4. I beneficiari dell'intervento di cui ai commi 2 e 3 sono i Confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero, che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale, interregionale o nazionale sottoposti a vigilanza dalla Banca d'Italia.
5. li Fondo straordinario di cui al comma 2 eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.
6. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i seguenti Fondi di garanzia di nuova costituzione:
a) il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante;
b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.
7. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 6 è previsto:
a) uno stanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera a), per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;
b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera b), per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
10. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 6 lettere a) e b)».
6.0.6
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Interventi a favore del mantenimento dei cimiteri e per combattere
l'evasione fiscale nel settore funebre e cimiteriale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 50 per cento di quelle sostenute. dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2016 anche a:
a) spese per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere;
b) spese per la fornitura e posa in opera di lapidi e copri tomba cimiteriali, nonché per i relativi arredi funebri.
2. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: "a 3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "al cinquanta per cento degli importi pagati fino a un totale di 5.000 euro per ogni singolo funerale".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è soppresso;
b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"127-duodevicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre".
5. Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti dell'esercente l'attività funebre nonché ad un servizio per persone a vita sola, è consentito avvalersi della previdenza funeraria, attraverso polizza assicurativa, per la quale lo Stato garantisce particolari agevolazioni fiscali.
6. Per previdenza funeraria si intende la fornitura di servizi e prodotti in occasione di un funerale, da parte di un esercente l'attività funebre o altri soggetti in funzione della cerimonia prescelta, individuato in vita dal defunto o da un suo familiare o da componenti di nuclei di stabile convivenza costituiti dal almeno due anni di cui sia parte il defunto, previa contrazione di una polizza assicurativa di importo prefissato.
7. Compete alla società assicuratrice curare e verificare che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati.
8. I premi corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funeraria sono deducibili nella misura massima pari al cinquanta per cento di 5.000 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi della polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui al comma 3.
9. Il comune destina una quota del gettito annuale della TASI per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei cimiteri per i servizi indivisibili ad essi connessi, nella misura individuata attraverso il rilevamento analitico dei relativi costi indivisibili necroscopico cimiteriali previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), numero 2) della presente legge».
6.0.7
RESPINTO
Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:
«Art. 6-bis.
(Rilevazione nazionale dell'indicatore della situazione economica
equivalente dei nuclei familiari residenti)
1. L'Agenzia delle entrate effettua, entro il 1º maggio 2014, la rilevazione nazionale del valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) di ciascun nucleo familiare residente nel territorio nazionale, applicando, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le modalità di calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Agenzia delle entrate organizza le operazioni di rilevazione avvalendosi della collaborazione dell'INPS, dei Comuni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di rispettiva competenza, nonché dell'ISTAT. La rilevazione ha luogo, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, mediante l'invio nel luogo di residenza di ciascun nucleo familiare di un modulo recante il valore presuntivo dell'ISEE quale risultante dai dati desunti dal sistema informativo ISEE e ove necessario, tratti dalle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sono stabiliti la tipologia e il formato dei dati e delle informazioni integrative che i cittadini sono tenuti eventualmente a fornire ai fini della rilevazione, nonché definite specifiche modalità di presentazione, mediante apposita comunicazione in via telematica al sito internet dell'Agenzia dell'entrate o compilazione presso la rete degli sportelli delle Poste Italiane SpA, previa stipula di una apposita convenzione con la predetta società, della dichiarazione sostitutiva unica recante le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Coloro che non forniscano i dati richiesti ai fini della rilevazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che è applicata dall'Agenzia dell'entrate secondo il procedimento previsto dal medesimo articolo. In caso di dichiarazioni di informazioni scientemente errate o incomplete ai fini del calcolo del valore dell'ISEE si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 14 febbraio 2014, possono essere riviste le modalità di determinazione del valore dell'ISEE, anche con specifico riferimento al suo utilizzo ai fini dell'applicazione di misure di natura fiscale disposte ai sensi della presente legge, nel rispetto dei criteri di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto possono altresì essere introdotte ulteriori disposizioni per il rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE. Ai fini delle attività di verifica e controllo delle dichiarazioni relative all'lSEE utilizzate ai fini fiscali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento e controllo delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 9, comma 13.
Art. 6-ter.
(Disposizioni per la tutela della famiglia e la promozione della natalità)
1. Ferme restando le detrazioni di cui agli articoli 12 e 15, comma 1, lettera b) e 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e la detrazione di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 2.000 milioni annui, in favore dei soggetti in possesso di un indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, di valore non superiore a euro 50.000 o comunque alla soglia definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2014, nel rispetto del predetto limite di spesa annua, sono riconosciute:
a) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di importo pari a euro 200 euro per ciascun figlio ulteriore al primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età inferiore a diciotto anni;
b) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda del 10 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, per un importo di spesa agevolabile non superiore a euro 1.000 annui;
c) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda del 10 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per ogni figlio ospitato negli stessi, per un importo di spesa agevolabile non superiore a euro 1.000 annui.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito e sono riconosciute esclusivamente a saldo dell'imposta dovuta dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 e le altre disposizioni di attuazione del medesimo comma nel rispetto del limite massimo di spesa ivi previsto.
3. In attuazione dei principi di promozione della formazione e di tutela della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e di tutela della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 31 della Costituzione, nonché di quanto previsto in materia di prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza dall'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194, a decorrere dal 1º gennaio 2014 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 850 milioni per l'anno 2014 e a euro 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, destinato all'attuazione, da parte delle regioni in collaborazione con i comuni, di un programma di interventi straordinari per il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico, la promozione del tasso di natalità e la prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza.
4. Il fondo di cui al comma 3 è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare d'intesa con la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) la popolazione residente in ciascuna regione;
b) il tasso di natalità in ciascuna regione risultante dai dati ufficiali dell'Istituto Nazionale ai Statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione;
c) il numero di persone di sesso femminile in cerca di occupazione nella regione risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente a quelio della devoluzione.
4. Ogni Regione, con deliberazione della Giunta, definisce i criteri per l'attuazione del programma e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 sulla base dei seguenti principi:
a) attribuzione ai consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, ovvero, tramite apposite convenzioni, ai centri di aiuto alla vita o ad altre formazioni sociali di base e associazioni del volontariato operanti nel settore della tutela della maternità, della facoltà di concedere, in favore delle gestanti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, residenti in Italia in via continuativa da almeno tre anni, la cui richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata prevalentemente dall'incidenza di condizioni economiche disagiate, debitamente attestate e verificate anche sulla base del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui e che manifestano la volontà di non interromperla, un contributo monetario mensile, esente da imposizione fiscale, di importo non superiore a euro 250 mensili e per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, destinato al sostegno sia della fase di gestazione, sia della prima fase di vita del bambino;
b) realizzazione di campagne informative, anche mediante strumenti telematici, per la sensibilizzazione sui temi della tutela della vita sin dal concepimento. anche con riferimento alla diffusione delle informazioni concernenti la facoltà, riconosciuta alla madre ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 39, di non essere nominata nella dichiarazione di nascita;
c) attribuzione ai nuclei familiari residenti nella regione composti da almeno un figlio di età inferiore a cinque anni e che risultino in possesso di un valore dell'ISEE eguale o inferiore a euro 25.000 annui, di una family card, del valore non superiore a euro 1.000 annui, valida per l'acquisto presso esercizi convenzionati con la regione di prodotti destinati alla prima infanzia, nonché ai fini dell'eventuale pagamento delle prestazioni sanitarie e della retta presso asili nido comunali o privati convenzionati;
d) concessione, in favore dei nuclei familiari composti da giovani di età inferiore a 35 anni e in possesso di un valore dell'ISEE eguale o inferiore a euro 25.000 annui, di un bonus famiglia per ciascun nuovo nato di importo non superiore a euro 1.000 annui, da attribuire per un periodo massimo di tre annualità consecutive, cumulabile con le provvidenze di cui alle lettere bl e cl del presente comma.
5. In attesa della complessiva revisione degli istituti di sostegno alla famiglia e della loro eventuale integrazione nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti dei risparmi derivanti dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2014, gli importi mensili degli assegni per i nuclei familiari sono rideterminati in aumento a favore dei nuclei familiari in possesso di un valore dell'ISEE pari o inferiore a euro 20.000 annui. A decorrere dal mese successivo a quello in corso alla data di adozione del predetto decreto cessano di essere corrisposti gli assegIi.f familiari ai nuclei familiari in possesso di un valore dell'ISEE superiore, al netto degli assegni medesimi, a euro 90.0000 annui. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma anche in relazione alle modalità di presentazione della dichiarazioni sostitutiva-unica relativa al valore dell'ISEE per la fruizione degli assegni familiari».
Conseguentemente:
a) all'articolo 10, sostituire il comma 35 con i seguenti:
«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.
35-bis. Le misure di cui al comma 35 non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
35-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2014 sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono individuate le agevolazioni fiscali e i regimi di esenzione e favore fiscale concernenti le persone fisiche, le agevolazioni tariffarie, le provvidenze e i sussidi di natura previdenziale e assistenziale, nonché le prestazioni di natura socio-sanitaria vigenti che a decorrere dall'anno 2015 non possono essere in tutto o in parte più riconosciute ovvero erogate a titolo gratuito, ai soggetti in possesso di un valore ISEE del nucleo familiare superiore a 100.000 euro annui o comunque alla soglia individuata dai decreti stessi al fine di assicurare maggiori entrate o minori spese non inferiori complessivamente a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
35-quater. La quota di risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza eventualmente eccedente gli importi di cui al comma precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini del contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la definizione, d'intesa con la predetta Conferenza unificata, di interventi in materia sociale e assistenziale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di coneerto con il Ministro del lavoro e delle, politiche sociali, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede a determinare le modalità di tale rassegnazione e le percentuali di riparto delle risorse per l'attuazione di interventi di riduzione della pressione fiscale e di rafforzamento delle politiche sociali»;
b) all'articolo 17:
1) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nei confronti dei contribuenti in possesso di un valore ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 90.000, le detrazioni dall'imposta lorda per gli oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aI decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano per la parte che eccede euro 300. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere c), dal quarto all'ottavo periodo, c-ter), e i-septies), al comma 1.1 e al comma 1-quater del citato articolo 15.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, a decorrere dal periodo- d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti in possesso di un valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 120.000 possono detrarre dall'imposta lorda gli oneli indicati nell'articolo 15 del citato-testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a euro 5.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) e i-septies), 1.1 e 1-quater, del citato testo unico.
3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nei confronti dei contribuenti in possesso di un valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 150.000, le deduzioni dal reddito complessivo degli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere a), d), e-bis), e-ter), f), h) l-ter) e comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e le.detrazioni di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico-delle imposte suiredditi, si applicano per ciascuna deduzione o detrazione per la parte che eccede euro 300.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2014, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2 a 3-bis. Sulla base delle risultanze della rilevazione di cui all'articolo 6-bis, con il predetto decreto gli importi delle soglie di ISEE di cui ai medesimi commi possono essere rideterminati in aumento o in diminuzione al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
2) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";
b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";
c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491,492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";
d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».
6.0.8
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.
3. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi – costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria – di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
4. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
6.0.9
RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO
RESPINTO
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(IVA agevolata Pesca)
1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1- sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";
b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".
La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8 è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento».
Conseguentemente ridurre del 50 per cento gli stanziamenti della allegata Tabella A.
6.0.10
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Estensione delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per gli immobili strumentali utilizzati, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale)
1. Dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:
"Art. 16-ter.
1. Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16-bis si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e software, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.
3. Le misure di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport,. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da destinare al turismo dall'articolo 19-bis del-decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233.
5. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto"».
6.0.11
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il entro il 30 aprile 2014, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è disposta una ricognizione della normativa in materia di videosorveglianza che contenga:
a) limitazioni alle finalità di videosorveglianza e impegni di riservatezza, in linea con le disposizioni stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) e dei successivi provvedimenti del Garante;
b) modalità di accesso alle informazioni e alle registrazioni;
c) modalità di controllo e di richiesta di cancellazione delle registrazioni;
d) distinzione tra rilevazione del movimento e/o della figura intera;
e) modalità di utilizzo delle web-cam ai fini di sicurezza;
f) criteri di trasparenza sulla conservazione e distruzione delle registrazioni;
g) criteri di qualificazione e formazione del personale addetto;
h) modalità di accreditamento delle strutture di prova e di certificazione dei sistemi;
i) introduzione di dispositivi elettronici di registrazione dei dati e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblici».
6.0.12
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN
RESPINTO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Detassazione del salario di produttività)
1. In via sperimentale per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 2, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, consistenti in un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, trovano applicazione, alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o, qualora correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, ovvero collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della cempetitività aziendale o territoriali. Ciò, entro il limite di 10.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, di 40.090 euro, al lordo delle somme –assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 trova applicazione nel limite massimo di onere di 900 milioni di euro per l'anno 2013, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014 e di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2015.
3. Ai maggiori oneri delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134-bis, 136 e 139 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-ter del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivati dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:
Art. 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
Art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904 – Art. 1, commi 460 e 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Art. 2, comma 28, decreto-legge. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
Art. 10-11, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 – Art. 1, commi 460, 461, 462 e 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 2, comma 8, legge 24 dicembre 2003, n. 350».
6.0.13
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali
a sostegno delle manifestazioni culturali)
1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis.
(Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)
1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono- integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzavano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».
6.0.14
BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RESPINTO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre 2013, il costo del personale classificabile nell'articolo 2425, comma 1, lettera b), numero 9, del codice civile è deducibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche».
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione, eliminazione o riforma di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Presidente del consiglio dei Ministri adotta entro il 30 giugno 2014, uno o più decreti in cui sono definiti altresì le regole di alimentazione del predetto Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 non siano adottati entro il termine ivi previsto, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del comma 4, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico prededeterminato.
7. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammontare dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».
6.0.15
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI
RITIRATO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014. deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013.
2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto. si applica un'imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assogettati all'imposta sostitutiva di cui al comma-2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale del beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l'applicazione dell'Imposta di Registro la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
8. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».
6.0.16
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. – (Disposizioni in materia di erogazioni liberali in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione). – 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
g-bis) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
g-ter) le spese sostenute per l'acquisto di biglietti o abbonamenti per la partecipazione ad eventi organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione"'.
2. L'articolo 25 del decreto legislativo-29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente:
"Art. 25. – (Disposizioni tributari). – 1. Per le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei teatri di tradizione non ora il limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri; resta fermo quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lettera m), e dall'articolo 147 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale e di detrazione d'imposta per oneri.
2. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante le somme versate al patrimonio della fondazione e le somme versate come contributo alla gestione delle fondazioni. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme dedotte e non versate. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.
3. I corrispettivi dei contratti di sostegno alla produzione incassati dalle fondazioni regolate dal presente articolo, e dai teatri di tradizione sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti solo quando il pagamento è direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato o alla prestazione di un singolo artista".
3. I proventi di cui ai commi 1 e 2 affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91; convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo della copertura già prevista per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. La rimanente somma riaffluisce al fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono esenti dai meccanismi di rilevazione forfettaria del reddito».
6.0.17
RITIRATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali
a sostegno delle manifestazioni culturali)
1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. – (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali). – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente. sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun armo, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».
6.0.18
RESPINTO
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riapertura dei termini dello scioglimento agevolato
delle Società «di comodo»)
1. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013.
2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l'applicazione dell'imposta di Registro la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate.
L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
8. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».
6.0.19
COMPAGNA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
– all'articolo 4, comma 1, lettera a) è aggiunto in fine il seguente punto:
"3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia";
– all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "10 per cento" sono sostituite con le parole: "15 per cento";
– all'articolo 5, comma 1, lettera c) le parole: "5 per cento" sono sostituite con le parole: "10 per cento";
– all'articolo 5, comma 3, lettera b) le parole: "un contratto servizio energia 'Plus' ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;
– all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è soppressa;
– all'articolo 6, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita"».
6.0.20
COMPAGNA, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 e dall'articolo 12 comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società- di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2 comma 1 lettere q) e s) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale"».
6.0.21
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RITIRATO
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sono soppresse le seguenti: "metà della". Inoltre, al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la" sono soppresse le altre: "metà della"».
Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
6.0.22
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara".
2) Il comma 1-bis è soppresso».
6.0.23
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")
1. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».
6.0.24
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ottimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».
6.0.25
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152)
1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
"2-bis. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che, alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno già ottenuto il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile.
2-ter. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2-bis, deve essere corredata dalla documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
2-quater. Entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerta la rispondenza ai requisiti di cui al comma 2-ter e concede l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile. In assenza. dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16".
2. Il comma 4 dell'articolo 20 è abrogato.
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
6.0.26
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152)
1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "due terzi delle province" sono sostituite dalle seguenti parole: "il cinquanta per cento delle province";
b) all'articolo 3, comma 2, le parole: "due terzi delle province" sono sostituite dalle seguenti: "il cinquanta percento delle province";
c) all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
"7-bis. Nelle regioni a statuto speciale per la verifica del requisito di cui alla lettera b) dell'articolo 2 si fa comunque riferimento al numero delle province già istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge".
2. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
6.0.27
BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, ZIN, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, CERONI, DIVINA, CHIAVAROLI, BIANCONI, COMAROLI
Dopo l'articolo 6, aggiungere in seguente:
«Art. 6-bis.
(Limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento".
2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento"».
6.0.28
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, BERGER
RESPINTO
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti».
6.0.1000/1
DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA
DECADUTO
All'emendamento 6.0.1000 al comma 1, sostituire le parole: «3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
''24-bis. Le prestazioni economiche antitubercolari di cui al regio decreto-legge n. 1827 del 1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
24-ter. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole: 'e a 2 milioni di euro per l'anno 2014' sono soppresse''».
6.0.1000/2
BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, D'AMBROSIO LETTIERI
DECADUTO
All'emendamento 6.0.1000, al capoverso «art. 6-bis», al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati nell'ambito di progetti-obiettivo nazionali ai sensi di quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento».
6.0.1000
I RELATORI
RITIRATO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con grave non autosufficienza)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con grave non autosufficienza, da ripartire con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 98,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di potenziare l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. Gli stanziamenti del Fondo di cui al presente comma devono intendersi aggiuntive alle risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria».
Conseguentemente,
a) all'articolo 7, comma 9, sostituire le parole: «121 milioni» con le seguenti: «41 milioni»;
b) all'articolo 9, sopprimere il comma 12;
c) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Le Prestazioni economiche antitubercolari di cui al R.D.L. n. 1827/1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui al capitolo 4360 del Ministero del lavoro – Direzione Generale Politiche Previdenziali e Assicurative.
24-quater. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole: ''e a 2 milioni di euro per l'anno 2014'' sono soppresse.»;
e) alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 3.000;
2015: - ;
2016: - .
7.1
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo, le parole: ''950 euro per ciascun figlio'', sono sostituite dalle seguenti: ''1100 euro per ciascun figlio'' e, al secondo periodo, le parole: ''1.220 euro per ciascun figlio'', sono sostituite dalle seguenti: ''1370 euro per ciascun figlio''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'', sono sostituite dalle seguenti; ''1º gennaio 2014'';
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''56,82 per cento'';
e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'';
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di ''redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'' e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''.
2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'', sono sostituite dalle seguenti: ''precedenti periodi'';
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';
i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'', sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';
l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare'';
m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare.''.
7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.
7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: ''dello 0,2 per cento'', sono sostituite dalle. seguenti: ''dell'1 per cento''. Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento''.
7-nonies. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:
''e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento''».
7.2
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo, le parole: ''950 euro per ciascun figlio'', sono sostituite dalle seguenti: ''1150 euro per ciascun figlio''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'', sono sostituite dalle seguenti; ''1º gennaio 2014'';
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''56,82 per cento'';
e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'';
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di ''redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'' e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''.
2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'', sono sostituite dalle seguenti: ''precedenti periodi'';
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';
i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'', sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';
l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare'';
m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare.''.
7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.
7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: ''dello 0,2 per cento'', sono sostituite dalle. seguenti: ''dell'1 per cento''. Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento''.
7.3
MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, LEZZI
RESPINTO
Al comma 1, premettere il seguente:
''01. All'articolo 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''I predetti crediti devono essere effettivamente erogati a favore dei soggetti incapienti aventi diritto entro il termine massimo di 24 mesi dal periodo di imposta in cui sono stati riconosciuti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di effettiva erogazione del predetto ammontare.''
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'', sono sostituite dalle seguenti; ''1º gennaio 2014'';
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''56,82 per cento'';
e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'';
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di ''redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'' e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''.
2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'', sono sostituite dalle seguenti: ''precedenti periodi'';
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';
i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'', sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';
l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare'';
m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare.''.
7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.
7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: ''dello 0,2 per cento'', sono sostituite dalle. seguenti: ''dell'1 per cento''. Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento''.
7.4
BERTOROTTA, MOLINARI, PUGLIA, VACCIANO, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, LEZZI
RESPINTO
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire le parole: ''non superiore a 2.840,51 euro,'' con le seguenti: ''non superiore a 5.000,00 euro,'' ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''Il limite di cui al comma precedente viene rivalutato ogni anno in modo automatico secondo l'aumento del costo della vita».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'', sono sostituite dalle seguenti; ''1º gennaio 2014'';
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento'';
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''56,82 per cento'';
e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'';
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di ''redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'' e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''.
2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'', sono sostituite dalle seguenti: ''precedenti periodi'';
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'', sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';
i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'', sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';
l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare'';
m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare'', sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare.''.
7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''23 per cento''.
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.
7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: ''dello 0,2 per cento'', sono sostituite dalle. seguenti: ''dell'1 per cento''. Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento''.
7.5
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-nonies dell'articolo 17 della presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge».
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
7-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
7-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis) primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
7-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti ''nella misura del 95 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti ''nella misura del 95 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti ''nella misura del 95 per cento''.
7-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quinquies e 7-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
7-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''0,30 per cento'' ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti ''0,25 per cento''.
7-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».
7.6 (testo 2)
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
RESPINTO
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore per un periodo di ventiquattro mesi.
1-bis. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 66 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 33 per cento per i successivi dodici mesi.
1-ter. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1-bis. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.
1-quater. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
1-quinquies. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-ter».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
7.6
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto.
1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
1-ter. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datare di lavoro restituisce la quota di contribuzione-previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti ratea li trimestrali di uguale importo.
1-quater. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-ter».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
7.7 (testo 2)
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
RESPINTO
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2014, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga di cui ai commi di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono richiedere uno sgravio della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore per un periodo di ventiquattro mesi.
1-bis. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 66 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 33 per cento per i successivi dodici mesi.
1-ter. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1-bis. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.
1-quater. I datori di lavoro che beneficiano dello sgravio cui a commi 1 e 1-bis non possono effettuare licenziamenti prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-ter».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
7.7
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2014, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga di cui ai commi di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono richiedere uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore.
1-bis. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.
1-ter. I datori di lavoro che beneficiano dello sgravio cui al comma 1 non possono effettuare licenziamenti prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-ter».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazionl, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
7.8
RESPINTO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-Iegge.19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-nonies dell'articolo 17 della presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
7-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
7-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
7-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quinquies e 7-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
7-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
7-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».
7.9
RESPINTO
Al comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 1.100 milioni di euro».
Conseguentemente per l'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta complessivamente di 1.100 milioni di euro.
7.10
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE
RITIRATO
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La concessione degli ammortizzatori in deroga di cui al presente comma avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-Iegge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
''22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50'';
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
''24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: '20 per cento' sono sostituite dalla seguente: '22 per cento' ''».
7.11
RESPINTO
Al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo». Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014.
7.12
BERTUZZI, PIGNEDOLI, GRANAIOLA
RESPINTO
Al comma 1, dopo le parole: «è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,. n. 92», aggiungere le seguenti: «, dei quali la somma di 30 milioni di euro è finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».
7.13
Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro» con le seguenti: «è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 200 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 250 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 10, aggiungere il seguente comma:
«41-bis) 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta complessivamente di 200 milioni di euro nel 2014 e in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. »
7.14
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti: «80 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «180 milioni».
7.15
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».
Conseguentemente, all'articolo 9, il comma 9 è soppresso.
7.16
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».
7.17
RITIRATO
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014.».
7.18
RITIRATO
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».
7.19
APPROVATO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».
7.20
RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. »
7.21
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RITIRATO
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
– «1 – bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dallo legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».
7.22
APPROVATO
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».
7.23
LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».
7.24
MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO
RITIRATO
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».
7.25
RITIRATO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis). Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».
7.26
RITIRATO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relative agli anni antecedenti al 2013, con particolare riferimento agli anni 2011 e 2012, è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
7.27
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire la liquidazione delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro per l'anno 2014».
Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, le parole «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «311 milioni di euro».
7.28
RESPINTO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore delta presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».
Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.
Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
Conseguentemente:
all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».
7.29
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».
Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-bis), si provvede mediante riduzione dei consumi intermedi.
7.30
GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS, BERNINI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».
7.31
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».
7.32
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. - Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore».
Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.
Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
Conseguentemente:
all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».
7.33
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. - Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».
Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-bis), si provvedere mediante riduzione dei consumi intermedi.
7.34
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».
7.35
GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS, BERNINI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, e quote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».
7.36
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto il seguente periodo: ''Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo l, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247''».
7.37
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto il seguente periodo: ''Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247''».
7.38
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247''».
7.39
VERDUCCI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, OLIVERO, DALLA ZUANNA, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, ZANONI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo di 400 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti princìpi:
a) Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l'accesso al sostegno è condizionatoad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse cartedi debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;
c) l'Inps provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;
d) l'erogazionedel sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;
e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;
f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in conizione di disagio abitativo;
g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al Comune di residenza. Il progetto personalizzato di cui alla lettera c) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del Comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2009, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.
Con il medesimo decreto sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Aumento aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, da1a legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento'';
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'';
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento'';
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''56,82 per cento'';
e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'';
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'' e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 percento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'';
2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'' sono sostituite dalle seguenti: ''precedenti periodi'';
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: ''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla datà del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461'';
h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';
i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';
l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare'';
m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare''.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.
4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.
5. Le disposizioni del presente articolo esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».
7.40
RESPINTO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sopprimere le parole: '', qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria''».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» e, all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: ''del 20 per cento'' con le seguenti: ''del 25 per cento''».
7.41 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituita, ove ricorre, la parola: ''2015'' con la parola: ''2016''. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo».
1-ter. A decorrere dal 2004, è confermata l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 5 a 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con organico superiore alle 1.200 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: – 3.600
2017: – 3.000
7.41
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modi.ficioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituita, ove ricorre, la parola: ''2015'' con la parola: ''2016''. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 360 rate mensili di pari importo».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.
7.42
MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14:
1) all'alinea, dopo le parole: ''in vigore del presente decreto'' sono inserite le seguenti: '', escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,'' e dopo le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,'' sono inserite le seguenti: ''ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e'' e le parole: ''nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata'' sono soppresse;
2) le parole: ''4 dicembre 2011'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2012'';
3) alla lettera a), le parole: ''entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni'';
4) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data'';
5) alla lettera c):
5.1) dopo le parole: ''23 dicembre 1996, n. 662,'' sono inserite le seguenti: ''o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria'';
5.2) le parole: ''; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni'';
5.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter'';
6) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
''d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile'';
7) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno alreddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo»;
b) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: ''del settore privato'' sono inserite le seguenti: ''e del settore pubblico'';
c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività''».
Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.
1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungete, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
7.43
Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:
«0a) al comma 231, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''I requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo'' con le seguenti: ''i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il quarantottesimo'', e, al primo periodo, sopprimere le parole: ''di 6.000 unità''».
Conseguentemente:
– all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento''».
7.44
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO, MALAN
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è incrementato di 6.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 12.000 unità»;
b) al secondo periodo, gli importi di cui alle lettere a) e b) sono conseguentemente modificati.
Conseguentemente, si provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole: «di maggiori entrate overo».
7.45 (testo 2)
RESPINTO
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo l'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente comma:
''2-bis. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, entro il limite massimo di compensi pari a 8.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, per le attività svolte in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, e delle organizzazioni non lucrative di cui alla legge n. 460 del 1998''».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 10, comma 37, sostuituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:«200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti:«2,1 per mille»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente «21 per cento»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
7.45
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo l'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente comma:
''2-bis. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, entro il limite massimo di compensi pari a 8.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, per le attività svolte in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, e delle organizzazioni non lucrative di cui alla legge n. 460 del 1998''».
7.46
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I Dirigenti del Servizio Sanitario nazionale con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
7.47
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I dirigenti del Servizio sanitario nazionale con quota 100, relativa alla somma dell'età anagrafica e degli anni contributivi, che abbiano superato i 62 anni di età, a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
7.48
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
7.49
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 216 del 2011 convertito nella legge n. 14 del 2012 si aggiunge il seguente periodo: ''Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano sottoscritto con l'impresa datrice di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con data certa di cessazione, e che abbiano concordato un periodo di aspettativa non retribuita tale per cui, pur terminando a tutti gli effetti la prestazione lavorativa entro il 31 dicembre 2011, il rapporto di lavoro rimasto, quiescente è venuto a cessazione dopo il 30 giugno 2012. La disposizione stessa non si applica qualora il lavoratore dopo il 31 dicembre 2011 abbia instaurato altri rapporti di lavoro con datori diversi da quello con cui ha concordato la risoluzione''».
7.50
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 sono apportate le lettere a), b) e c) sono sostituite con le seguenti:
''a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi l e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato''».
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il comma 17 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39 comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
7.51
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 231, della legge 228 del 24 dicembre 2012, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: ''con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011'' sono soppresse;
b) alla lettera c) sostituire le parole: ''entro il 30 giugno 2012'' con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014'';
c) sopprimere le parole: ''a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7500;
2) perfezionino i requisiti a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n.214 del 2011».
7.52
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
''10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e di tutte le tipologie di esodati elencati all'articolo 24 comma 14 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111''».
7.53
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 228 del 24 dicembre 2012 alla lettera a) le parole: ''entro il 30 settembre 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''; e le parole: ''e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;'' sono soppresse».
7.54
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: ''includendo'' inserire le seguenti: ''i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché''».
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6 ed al comma 7, sopprimere il primo periodo ed al secondo periodo sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «220 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 10-ter.
1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 911, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.»
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
1-ter. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1º gennaio 2013 a seguito dell'operazione ''case fantasma'' condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
7.55
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo» inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».
Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
7.56
BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: ''26 marzo 2001, n.151'' aggiungere le seguenti: ''e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2-ter. Limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai permessi ai sensi della legge 104 del 1992, a decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a seguito dell'operazione ''case fantasma'' condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-bis del presente articolo».
7.57
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, CATALFO, BENCINI, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA, SIMEONI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui agli articoli 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120''».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) al 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».
7.58
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO, MALAN
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
''d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione nell'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile''.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al precedente comma, si provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole ''di maggiori entrate ovvero''».
7.59
MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''f) entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto''» .
Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli l, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo Il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
7.60
MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''f) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo''».
Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del 'contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente l'articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
7.61
MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2.bis. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.»
Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
7.62
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti dello Stato, dei Ministeri, delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».
7.63
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''del settore privato'' sono inserite le seguenti: ''e del settore pubblico''».
7.64
BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente:
''Art. 4-bis. – All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono abrogate le seguenti parole: '', qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria''».
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1 per cento per l'anno 2014».
7.65
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
''10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, alle categorie di lavoratori esodati elencate all'art. 24 comma 14 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (finestre) e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111''».
7.66
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
''10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adegua mento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111''».
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
7.67
D'AMBROSIO LETTIERI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI
RITIRATO
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, malattie cronico degenerative, demenze senili e Alzheimer, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 13.
7.68
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016»;
b) Aggiungere in fondo il seguente periodo: «Il 50 per cento delle risorse è destinato agli interventi a sostegno delle persone affette da patologie SLA e SMA1, ovvero dei nuclei familiari di cui facciano parte le stesse persone.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»
7.69
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Al comma 3, le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio-2014-2016. Il 50 per cento delle risorse è destinato agli interventi in favore dei nuclei familiari, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui, di cui fanno parte disabili non autosufficienti»
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
7.70
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GINETTI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
RITIRATO
Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
7.71
MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, BIGNAMI
Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:
1) Al comma 5, sostituire le parole: «220 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;
2) Sopprimere il comma 9;
3) Sopprimere il comma 13;
7.72
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, CIRINNÀ
RITIRATO
Al comma 3, sostituire dalle parole: «è autorizzata», fino alla fine del comma, con le parole: «sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014
e all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento'';
All'articolo 17, comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, del 26/10/1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento».
7.73
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
INAMMISSIBILE
Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 150 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto a 78 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »
7.74
INAMMISSIBILE
Al comma 3, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per l'anno 2014 per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 75 milioni di euro annui per l'anno 2014.
7.75
D'ADDA, GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, FAVERO, GINETTI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
RESPINTO
Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti. «350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente,
a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.
7.76
Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «270 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Le prestazioni economiche antitubercolari di cui al regio decreto-legge n. 1827 del 1935 sono ridotte nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2014».
7.77
MALAN, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, GIBIINO
RITIRATO
Al comma, 3 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250,2 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, definitivamente convertito, con modificazioni, in legge, non ancora pubblicata, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «euro 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 9,8 milioni»;
b) alla lettera d), le parole: «al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione», sono sostituite dalle seguenti: «al superamento degli stereotipi negativi di genere, esclusivamente in attuazione».
7.78
CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata ln vigore della presente legge».
Conseguentemente:
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «175 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 25.000;
2015: – 25.000;
2016: – 25.000.
7.79
CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011 che regolamenta il ''Fondo per le vittime dell'amianto'' previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)».
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «175 milioni» e all'Elenco n. 1, gli Importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 25.000;
2015: – 25.000;
2016: – 25.000.
7.80
CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, senza distinzione di mansioni-categorie, compresa l'Arma dei carabinieri, in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della Difesa, attestante l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto o al medesimo personale affetto da malattie o patologie asbesto-correlate, accertate da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono concessi, in deroga agli artt. 1849 e 2264 del citato decreto-legge n. 66 del 2010, i benefici previdenziali nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal citato curriculum, ovvero, in mancanza dello stesso, per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.».
Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni» e all'Elenco n. l, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 15.000;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.
7.81
CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI
RESPINTO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanzia mento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di »Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci« delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.
3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.
3-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.
3-quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali del lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.
7.82
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI
RESPINTO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico. I percorsi assistenziali a domicilio sono rivolti anche a favore di persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette giorni.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, i percorsi assistenziali a domicilio sono integrati da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento.
I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale ripartito tra le Regioni, nonché della eventuale compartecipazione ai costi di ristorazione da parte dei pazienti ospiti di strutture di cura o riabilitazione, nelle fasi di lungodegenza e post acuzie, a partire dall'ottavo giorno di degenza. Le Regioni determinano le modalità e l'entità della compartecipazione alla spesa, anche prevedendo le forme di parziale o totale esenzione».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,2 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
7.83
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è così sostituito:
«2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo».
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:
– la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;
– la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;
– al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
– il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;
– al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal cmmittente nell'ambito del rapporto contrattuale».
7.84
RESPINTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è così sostituito:
«2. Dalla disposizione di cui al comma l sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero. nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo».
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i. rapporti. e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:
– la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;
– la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;
– al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
– il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;
– al collaboratore è riconosciuta la facoltà di« non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale».
7.85
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per i soggetti minori componenti di nuclei familiari monoparentali di cui all'art. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, le previste detrazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, spettano ai componenti del nucleo familiare.»
Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da in trattenimento di cui all'articolo 110, comma 9, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare maggiori risorse per 10 milioni di euro ciascun anno del triennio 2014-2016».
7.86
SERRA, SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per realizzare la piena integrazione dei-soggetti affetti dalla patologia dell'autismo nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un »Fondo per la cura della patologia dell'autismo e per il sostegno delle famiglie dei soggetti affetti da autismo«, con datazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il predetto fondo è destinato al sostegno delle famiglie a basso reddito dei soggetti affetti dalla patologia dell'autismo, nonchè alla cura e all'assistenza dei medesimi soggetti, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni –dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo, in modo da prevedere rassegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di voucher, con criteri di progressività in base al reddito percepito dai beneficiari stessi e al numero delle persone autistiche presenti in famiglia».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
7.88
BERNINI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RITIRATO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per programmare interventi di sbarrieramento, al fine di rendere accessibili alle persone diversamente abili le strutture convenzionate facenti parte del Servizio sanitario nazionale, nonché per interventi di abbattimento di barriere architettoniche, al fine di rendere fruibili in piena autonomia i dispositivi degli sportelli bancomat degli uffici postali e degli istituti bancari.
3-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la creazione dell'archivio nazionale delle concessioni dei parcheggi in favore dei portatori di handicap, allo scopo di agevolare la circolazione dei veicoli privati adibiti al trasporto delle persone affette da disabilità motoria, nonché per la creazione del Registro telematico nazionale degli ausili dismessi, al fine di consentire il loro censimento e successivo riutilizzo da parte di privati e delle strutture ospedaliere».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «45 milioni di euro».
7.89
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, alla tabella C, missione Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, (4.5 - cap. 3527) apportare le seguenti variazioni:
2015:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
2016:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
7.90
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Fatto salvo, sino al 31 dicembre 2013, quanto previsto dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, a partire dal 1º gennaio 2014 è istituito, nello stato di previsione del ''Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un fondo denominato ''Fondo per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati'';
4-bis. il Fondo è finanziato annualmente, oltre che dalle eventuali risorse residue stanziate dalle norme di cui al precedente comma, da un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero, attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria, allo scopo istituita.
4-ter. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
4-quater. Con opportuni decreti, da emanarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono definite le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo».
7.91
RITIRATO
Al comma 4, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro» con le seguenti parole: «di 80 milioni di euro» e dopo le parole: «ciascuna degli anni» aggiungere le seguenti parole: «2014».
Infine al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo:
«Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesima articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.»
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»
7.92
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI
Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – ;
2015: – 15.000;
2016: – 15.000.
7.93
GIANLUCA ROSSI, RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, FEDELI, MORGONI
RITIRATO
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche e integrazioni; si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative proroghe e trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.
4-ter. È prorogata, per gli anni 2013 e 2014 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
7.94
RITA GHEDINI, GIANLUCA ROSSI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, FEDELI, MORGONI
RESPINTO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del primo gennaio 2013, instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato da imprenditori, si applicano i benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; i benefici non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati, prorogati o trasformati a tempo indeterminato a partire dal primo gennaio 2013. Ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a decorrere dal primo gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 sono iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprenditori; l'iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore licenziato entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento; i lavoratori licenziati nel 2013 hanno facoltà di chiedere l'iscrizione entro il 28 febbraio 2014; la delibera di iscrizione produce i suoi effetti dal primo gennaio 2014; è prorogata di un anno la scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori iscritti prima del 2013; per tutti i lavoratori l'iscrizione cessa comunque il 31 dicembre 2014. Al licenziamento è equiparata la risoluzione consensuale successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevista dall'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche e integrazioni. »
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: ''22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
7.95
GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, SCAVONE, ALICATA, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO, MANDELLI, MILO
RITIRATO
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Le strutture della base militare dismessa di Comiso (RG) sono utilizzate dal Comune di Comiso per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. A tal fine, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, previsto dall'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è destinata al Comune di Comiso la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2014. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di euro 10 milioni per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti «755 milioni».
7.96
BULGARELLI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA
Sostituire Il comma 5 con i seguenti:
«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-Iegge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011l, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
7.97
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi aIl'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».
7.98
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5-bis. le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi aIl'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».
7.99
RITIRATO
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari ai cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta dei contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «23 per cento».
«24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
7.100
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».
7.101
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d) e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge l5 luglio 2011, n. 111.
5- bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base della totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 19990, n. 241, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».
7.102
INAMMISSIBILE
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il Governo, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, assicura, con opportuni decreti legislativi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-septiesdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
In regime transitorio, le disposizioni del decreto-legge citato si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo».
Conseguentemente:
Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'economia e delle finanze».
7.103
Al comma 5, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «440 milioni».
Conseguentemente:
a) Al medesimo articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 10 milioni per l'anno 2014, 40 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016»;
b) all'articolo 9, sopprimere il comma 5.
7.104
LEPRI, CANTINI, COLLINA, COCIANCICH, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, LAI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, TOCCI, ZANONI, ANGIONI, RITA GHEDINI
RESPINTO
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «400 milioni con le seguenti: «500 milioni».
Conseguentemente:
a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000.
b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014».
7.105
BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE
RESPINTO
Al comma 5, sopprimere le parole da: «Le risorse» fino a: «400 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
7.106
RESPINTO
Al comma 5 sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere le seguenti:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''20,5 per cento''» .
7.107
RESPINTO
Al comma 5 sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
Conseguentemente:
Al maggior onere si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 comma 13.
7.109
Al comma 5, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola: «150» con la seguente: «250».
7.110
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, MARTELLI
RESPINTO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
''Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si intende attribuita allo Stato e le relative somme affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo».
7.111
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per gli anni dal 2014 al 2016 la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 1985 non può essere destinata a finalità diverse da quelle espressamente previste dall'articolo 47 richiamato».
7.112
Sopprimere il comma 6.
7.113
RESPINTO
Sopprimere il comma 6.
7.114
RESPINTO
Sopprimere il comma 6.
7.115
BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO
RESPINTO
Al comma 6, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «110 milioni di euro».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 10 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.116
Al comma 6, sostituire: «100 milioni di euro» con: «110 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «160 milioni di euro».
7.117
Al comma 6 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le parole: «110 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2014: – 10.000;
2015: – 0;
2016: – 0.
7.117a
MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, GIBIINO
Al comma 6 sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "110 milioni".
Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "90 milioni".
7.118
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
RESPINTO
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, gli enti-beneficiari dei fondi di cui al presente comma non possono procede all'assunzione di ulteriori lavoratori.».
7.119
RITIRATO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono assegnati, per il triennio 2014-2016, 70 milioni di euro annui per la realizzazione di misure finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano destinatari di programmi di reimpiego connessi all'attuazione della« Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite e gestite dalle predette agenzie, sulla base di una pianificazione regionale. Le risorse sono assegnate individualmente solo in caso di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato. All'operatore accreditato od autorizzato, scelto dall'utente, è riconosciuta una remunerazione solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro –sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio secondo modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, da emanare previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che differenzi l'ammontare a seconda che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del Lavoro, tramite INPS».
Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150» con: «220».
7.121
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 2, comma 551 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il seguente periodo: «I-rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modif1cazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sona incrementati in misura proporzionale;
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
7.122
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis) Nel rispetto delle procedure di cui al comma 6, i Comuni procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo l dicembre 1997 n. 468, secondo l'elenco predisposto-dalle Regioni ai sensi del precedente comma.»
Conseguentemente ridurre del 60 per cento lo stanziamento del MEF dell'allegato Tabella A.
7.123
RESPINTO
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. in via sperimentale per l'anno 2014, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli».
Conseguentemente:
all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti parole: «80 milioni».
7.124
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. In via sperimentale per l'anno 2014, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare. Per la realizzazione del piano è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato ''Dopo di noi'', la cui dotazione per l'anno 2014 è pari a 30 milioni di euro».
Conseguentemente:
all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti parole: «80 milioni».
7.125
RESPINTO
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
«6-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
6-ter. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma l è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.»
Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 6.
7.126
RESPINTO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 282 del 3 agosto 1998, è autorizzata per l'anno 2014, la spesa di 500.000 euro. »
Conseguentemente:
Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento per l'anno 2014 di cui al comma 13 dell'articolo 9.
7.127
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1º gennaio 2014, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1º luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 6-ter.
6-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 6-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 6-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni sopranumerarie la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.
6-quinquies. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 1 appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti pubblici possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'ente che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
6-sexies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 6-bis, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 17».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. A valere dallo gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: ''si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate'' sono sostituite dalle seguenti: ''si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate''».
7.128 (testo 2)
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
RESPINTO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole da: ''l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari'', sono sostituite dalle seguenti: ''che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari, il reddito calcolato sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 nonché la disponibilità, da parte del lavoratore, ad accettare l'impiego in una sede di lavoro che non disti più di 50 chilometri dal luogo di suo abituale domicilio, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.''».
7.128
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
VEDI TESTO 2
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole da: ''l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari'', sono sostituite dalle seguenti: ''che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari, il reddito calcolato sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 nonché la disponibilità ad accettare l'impiego in una sede di lavoro distante non oltre 30 chilometri dal luogo di abituale domicilio''».
7.129
RESPINTO
Al comma 7, sopprimere il primo periodo.
7.130
Al comma 7, al primo periodo, sopprimere dalle parole: «ovvero familiari di cittadini o comunitari» fino alle parole: «stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».
7.131
RESPINTO
Al comma 7, sopprimere dalle parole: «ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».
7.132
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo sostituire le parole: «è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato, per l'anno 2014, di 350 milioni di euro».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui per l'anno 2014».
7.133
FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR, GIBIINO, LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MARGIOTTA, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PIGNEDOLI, PUPPATO, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, RITA GHEDINI, DI BIAGIO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI
RESPINTO
Al comma 7 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «215 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».
7.134
RESPINTO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: « 35 milioni di euro».
7.135
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.136
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.137
RESPINTO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.138
RESPINTO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.139
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.140
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.141
MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA, AZZOLLINI
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.142
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro»
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.143
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO, MANDELLI, MILO
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.144
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.145
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.146
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente, aI comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.147
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.148
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro»
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro»
7.149
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MARGIOTTA, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PIGNEDOLI, PUPPATO, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, RITA GHEDINI
RITIRATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
7.150
GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI
RESPINTO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014,»
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: -;
2016: -;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
7.151
GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI
RESPINTO
Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2014 sono destinati all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui aIl'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».
Conseguentemente,
a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000.
b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014,»
7.152
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI
RESPINTO
Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Una quota del fondo, pari a 100 milioni di euro, è riservata all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».
7.153
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di finanziare Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è autorizzata la spesa di 200 milioni euro per l'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''21 per cento''».
7.154
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Una quota del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è finalizzata a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, secondo i criteri previsti dall'articolo 2, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012, n. 92».
7.155
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 7, sono in fine aggiunti i seguenti:
8. Le dotazioni del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto sulla prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.122, sono incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2014.
Conseguentemente, è soppresso al comma 13 dell'articolo 9, sostituire la parola: «100» con la seguente: «10».
9. Al decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, contenente regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, sono apportate le seguenti modifiche:
All'articolo 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
d) essere cittadini italiani.
7.156
RITIRATO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. È riconosciuta, per il periodo di imposta 1º gennaio-31 dicembre 2014, la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nella misura e nelle modalità stabilite dal comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
7.157
SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE
Il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per il finanziamento del ''Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere'' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
7.158
RESPINTO
Al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» con le parole: «100 milioni di euro per il 2014 e per ciascuno degli anni 2015 e 2016».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «10 milioni di euro».
7.159
INAMMISSIBILE
Al comma 8 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».
Conseguentemente al comma 20 sostituire le parole: «107.631.245 euro» con le seguenti: «77.631.245 euro» e modificare l'elenco 1 nelle seguenti finalità: - Policlinici universitari e strutture ospedaliere – sostituire: «80.000.000» con: «50.000.000»; Misure anti-tratta – sostituire: «5.000.000» con: «7.000.000» , – Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino sostituire: «6.000.000» con: «4.000.000»; – Fiera di Verona – sostituire: «3.000.000» con: «1.000.000», – Vittime del terrorismo – sostituire: «1.000.000» con: «3.000.000».
7.160
RESPINTO
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «96 milioni».
7.161
RESPINTO
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 4.000;
2015: – 4.000;
2016: – 4.000.
7.162
PADUA, ORRÙ, ZANONI, GRANAIOLA, FABBRI, MARGIOTTA, CASSON, CARDINALI, SOLLO, CIRINNÀ, CANTINI, VALENTINI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, LAI, CUOMO, FEDELI, ELENA FERRARA, RICCHIUTI, ALBANO, SILVESTRO, PAGLIARI, CHITI, PEGORER, COCIANCICH, SERRA, MONTEVECCHI
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rifinanziamento di cui al periodo precedente è destinato, per una quota parte pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a finanziare, presso le scuole di ogni ordine e grado, specifici programmi ed interventi psicopedagogici atti a sostenere, prevenire e curare orfani vittime di femminicidio e minori coinvolti nei casi che aggravano il reato ai sensi dell'articolo 61, comma 1, numero 11-quinquies, del codice penale».
7.163 (testo 2)
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: ''Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con versamenti contributivi discontinui, si prescinde dal predetto limite di importo, ferma restando un'anzianità contributiva minima di cinque anni, se in possesso di un'età anagrafica pari alla differenza tra settanta e la somma degli anni o delle frazioni di anno corrispondenti ai periodi di astensione facoltativa e di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, fino ad uno massimo di tre anni in caso di uno o due figli, e cinque anni in caso di tre o più figli''».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214''».
7.163
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: ''Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con versamenti contributivi discontinui, si prescinde dal predetto limite di importo, ferma restando un'anzianità contributiva minima di cinque anni, se in possesso di un'età anagrafica pari alla differenza tra settanta e la somma degli anni o delle frazioni di anno corrispondenti ai periodi di astensione facoltativa e di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, fino ad uno massimo di tre anni in caso di uno o due figli, e cinque anni in caso di tre o più figli''».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214''».
7.164 (testo 2)
RITA GHEDINI, MUSSOLINI, GATTI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014, alla lavoratrice madre è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente».
24-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi.
- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1.510 milioni»;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «250 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singoli voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui comsumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «3,5 per mille»;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,40 e in euro 19,50.»
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
7.164
RITA GHEDINI, MUSSOLINI, GATTI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014, alla lavoratrice madre è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente».
24-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi.
24-quater. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
7.165a (testo 2)
BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
RESPINTO
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.
Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole: ''150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014'' con le seguenti: ''285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''».
7.165
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'importo del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di cui alla legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni è equiparato ad alla corrispondente indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori residenti in Svizzera; agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità della gestione con contabilità separata di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni».
7.165a
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.
Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014» con le seguenti: «185 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
7.166
STEFANO, URAS, DE PETRIS, CUOMO, PERRONE, BERGER
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. All'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole ''Repubblica Italiana'' sono inserite le seguenti: '', la cui provvista è posta a carico del fondo sociale europeo, nell'ambito del relativo programma a favore degli indigenti, nella percentuale del 40 per cento delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia''».
7.167
URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE PETRIS
Al comma 11 sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».
7.168
RESPINTO
Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 35.000;
2015: –;
2016: –.
7.169
BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO
Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
Conseguentemente al maggior onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 comma 13.
7.170
RESPINTO
Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30.000;
2015: –;
2016: –.
7.171
ROMANO, D'ONGHIA, LANIECE, LUIGI MARINO, MERLONI
Al comma 11, sostituire la parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000» con le parole: «41.000.000».
7.172
URAS, STEFANO, PETRAGLIA, DE PETRIS
Al comma 11 aggiungere in fine: «al fine di integrare il fondo di cui al periodo precedente, all'articolo 58, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole ''Repubblica Italiana'' sono inserite le seguenti '', la cui provvista è posta a carico del fondo sociale europeo nell'ambito del relativo programma a favore degli indigenti per il periodo di programmazione 2014-2020, nella percentuale del 40 per cento delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia''».
7.173
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. In considerazione della grave emergenza abitativa che sta interessando il territorio nazionale, preliminarmente alla vendita, ai rinnovi e/o disdette di contratti di locazione, degli immobili relativi agli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, il Ministero de11voro e delle politiche sociali provvede a istituire entro e non oltre il 30 novembre 2013, un Tavolo tecnico composto da tre membri indicati dal suddetto Ministero, l'Agenzia del Demanio, e da rappresentanti degli Enti locali, dei prefetti, degli Enti privatizzati, dei sindacati e dei comitati degli inquilini, al fine di individuare opportune soluzioni volte a meglio tutelare i diritti dei conduttori degli immobili di proprietà dei medesimi enti. La conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui al presente articolo dovrà avvenire entro 60 giorni, che decorreranno dalla data della sua costituzione. Nelle more delle conclusioni del medesimo Tavolo, e comunque non prima della presentazione della relazione di cui al successivo comma 6-ter; sono . sospese tutte le procedure di dismissioni immobiliari degli enti previdenziali pubblici e privatizzati ai sensi del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, i rinnovi di contratti di locazione, nonché le procedure di finita locazione o di sfratto.
11-ter. Il Tavolo tecnico di cui al comma 6-bis, deve verificare: i presupposti per l'abrogazione e/o la modifica dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 anche in relazione ai benefici che gli enti previdenziali privatizzati hanno ottenuto in relazione al loro patrimonio immobiliare; se la costruzione degli immobili di proprietà di enti previdenziali privatizzati è avvenuta con i benefici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; la possibile revisione della normativa vigente in materia, nonché tutti quegli interventi volti a realizzare una dismissione e/o gestione del patrimonio immobiliare equa e corretta sia per gli enti previdenziali che per i conduttori degli stessi immobili, onde evitare situazioni di grave emergenza sociale, individuando, in casi di vendita, opportune forme di tutela degli inquilini più deboli anche attraverso percorsi per agevolare l'accesso al credito delle famiglie con reddito medio basso, con mutui sostenibili e finalizzati all'acquisto, e attraverso la garanzia del diritto all'abitazione o all'usufrutto. Al termine dei lavori, il Tavolo tecnico è tenuto a presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali un'apposita relazione sul lavoro svolto e le relative conclusioni.
11-quater. In caso di alienazione delle unità immobiliari a uso residenziale da parte degli enti previdenziali privatizzati, poste in vendita dopo la presentazione della relazione di cui al comma 6-ter, saranno comunque offerte agli inquilini con riconoscimento del diritto di prelazione così come già previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104 e le vendite avverranno secondo le modalità previste dal medesimo articolo della suddetta legge n. 104 del 1996. Tale procedura è applicata anche qualora il patrimonio sia già stato conferito a Fondi immobiliari di qualsiasi specie, o anche se la vendita avviene tramite quest'ultimi.
11-quinquies. Tutti gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che procederanno alle dismissioni di patrimonio immobiliare, successivamente al rifiuto dell'inquilino affittuario di procedere all'acquisto della propria unità abitativa, dovranno riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali dove sono ubicati gli immobili, i quali potranno decidere in situazioni di emergenza abitativa di acquistare gli immobili anche attraverso le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) competenti per territorio, ovvero utilizzando gli strumenti urbanistici, delle zone da destinare all'edilizia residenziale sociale, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «23 per cento».
7.174
RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO
RESPINTO
All'articolo 7, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.
11-ter. I dati aggregati-rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.
11-quater. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, 182, convertito, con modificazioni, dalla legge n. Il novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agro alimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.
11-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al 'Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
11-sexies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali« promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli-esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
11-septies. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzionamento dell'allegato Tabella A, rubrica del MEF.
7.176
BERTOROTTA, PUGLIA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono approtate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-quater), è aggiunta la seguente:
''1-quinquies) il 15 per cento dal totale dei premi del1e assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore se appartiene a famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12. Tale deduzione spetta ad un solo componente della famiglia e per un solo veicolo a motore. Se i figli sono più di otto la deduzione spetta anche per un secondo veicolo. I veicoli a motore devono avere almeno cinque posti.'';
b) all'articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico il reddito complessivo di cui al comma 2 è stabilito in 8.000 euro.
2-ter. Se il reddito complessivo di cui ai commi 2 e 2-bis rientra nella categoria dei redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), gli importi ivi indicati devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno''.
11-ter. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 76, è inserito il seguente: ''76-bis. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non supplica il comma 76''.
11-quater. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve essere assicurata una riduzione di almeno il 50 per cento del costo del biglietto di ingresso, valida per qualsiasi giorno della settimana, in qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1º gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1º gennaio 2014»;
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il3l dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: 28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino –alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
h) al comma 29, le parole «1º gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1º gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».
7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.
7.177 (testo corretto)
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis) è abrogata;
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: – Art. 15-bis. (Detrazioni per adozione internazionale) – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».
11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera o) è abrogata.
11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.
11-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato —, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
7.177
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis) è abrogata;
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: – Art. 15-bis. (Detrazioni per adozione internazionale) – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».
11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.
11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.
11-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato —, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le. disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
7.178
BERTOROTTA, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma l, la lettera l-bis) è abrogata;
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: Art. l5-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale) — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo m della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».
11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.
11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.
11-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — , con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
7.179
TONINI, AMATI, LUMIA, GIOVANARDI
Dopo il comma 11 inserire i seguenti:
«11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis) è abrogata;
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: «Art. 15-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale) — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».
11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.
11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato».
Conseguentemente, all'articolo 18. dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«18-bis. il Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato —, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
7.180
RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. In via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;
b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.
11-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 11-bis i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.
11-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 11-ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.
11-quinquies. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
11-sexies. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono abrogati».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole ''80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti ''60 per cento'' e le parole ''75 per cento'' sono sostituite dalle seguenti ''55 per cento''.».
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
7.181
Dopo il comma 11 inserire i seguenti:
«11-bis. In via sperimentale, per il triennio 2014-2016 alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, al lavoro autonomo, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, sono riconosciuti, su richiesta:
a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo;
b) il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.
11-ter. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 11-bis hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
11-quater. I benefici di cui ai commi 11-bis e 11-ter, possono essere goduti da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare».
Conseguentemente:
– all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. ».
– all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 25 per cento''».
7.182
CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 11-ter.
11-ter. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche'';
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'lNAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) le certifìcazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità'':
a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino ai dieci anni di esposizione;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5'';
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale curriculum lavorativo l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione'';
e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
''5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1;
5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'Inps competenti territorialmente'';
f) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:
''6-sexies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e a quanto disposto del comma 6-ter del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accerta bile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.
6-septies. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.
6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della medesima legge.
6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.
6-undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione.
6-duodecies. 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
''e-ter) ai lavoratori di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni''.
11-quater. Il sesto comma dell'articolo 47 e l'articolo 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nonché il comma 35-quinquies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati».
Conseguentemente:
All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni»;
All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «180 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000.
7.183
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI, DI BIAGIO, MILO, LEZZI
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
«11-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 11, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ripartito come segue:
a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 11-ter;
b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;
c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti. da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.
11-ter. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) del comma 11-bis».
7.184
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso dal lº gennaio 2014, il 3 per cento degli avanzi risultanti dalla gestione finanziaria del Fondo lavoratori dello spettacolo costituito presso l'INPS, è destinato all'istituzione, al finanziamento ed alla gestione di un fondo di solidarietà residuale ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il fondo così costituito è finalizzato alla creazione di strumenti di sostegno a favore dei lavoratori e dei datati di lavoro appartenenti al settore dello spettacolo, come individuati dalle norme vigenti in materia, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, in relazione a prestazioni per il sostegno al reddito nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, nonché in relazione a prestazioni per il sostegno del reddito per i tempi di non lavoro.
11- ter. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie delle prestazioni e i requisiti e le modalità per r accesso alle prestazioni medesime sono stabiliti con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore dello spettacolo comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
7.185
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
«11-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente:
''318-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo''.
11-ter. All'articolo 1, comma 319 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: ''6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014'' con le seguenti: ''5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014''».
7.186
APPROVATO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
11-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis si applica, su richiesta delle imprese interessate anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006».
7.187
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11-ter. La disposizione di cui al comma 7-bis si applica a partire dall'anno 2010».
7.188
FUCKSIA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, BENCINI, CATALFO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse derivanti dalle ammende prescritte per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed al Fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22-per cento'';
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'';
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento'';
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''56,82 per cento'';
e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'';
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'' e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il lº gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013''.
2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'' sono sostituite dalle seguenti: ''precedenti periodi'';
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. Per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. Per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della- Repubblica 22 dicembre 19,86, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.'';
h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';
i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';
l) al comma 32, le parole: ''al 31dicembre 2012, per una quota pari a1 62,5 per cento del loro ammontare''; sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare'';
m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati ne12012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.''.
7-ter Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.
7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo IO-aprile 1996, n. 239, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.
7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».
7.189
ALBANO, VALENTINI, PUPPATO, MICHELONI, FAVERO, RICCHIUTI, PEZZOPANE, PADUA, PAGLIARI
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
''20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria. in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente dell'a Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni''».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti: le imposte sulla produzione e sui consumi-e relative. sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;
– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''».
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
7.190
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza qualificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».
Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre.1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo; le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.
7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».
7.191
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
''2-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria''».
Conseguentemente: all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «350 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 200.000;
2015: – 200.000;
2016: – 200.000.
7.192
PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma, finanziati con le risorse statali erogate dalle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dal patto di stabilità interno delle Regioni».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei 'monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».
7.193
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.
5. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento e nello svolgimento delle cosiddette funzioni strumentali, come la cura della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.
6. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: »a 526,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 650,094 milioni di euro per l'anno 20.15 e a 671,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 673,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 615,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
2) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) quanto a 200 milioni, di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
7.194
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Alla lettera a)del comma 231 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2013, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «il periodo di godimento dell'indennità di mobilità. in deroga, sono aggiunte le seguenti: ''o del periodo di diritto di fruizione'';
b) le parole: «e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse''».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».
Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «45 milioni».
7.195
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 ''Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo'', è assegnata una dotazione di 420 milioni di euro per l'anno 2014, di 750 milioni di euro per l'anno 2015 e di 690 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente:
all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. ».
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 23 per cento''».
7.196
MATURANI, MARTINI, ELENA FERRARA
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; dopo la lettera i-septies) è inserita la seguente:
''i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza, per i minori di anni 18, di corsi per la formazione artistica musicale presso strutture riconosciute dalla pubblica Amministrazione;''».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– l'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
7.197
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'indennità di cui al comma 51 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è riconosciuta ai soggetti titolari di assegno di ricerca di cui articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai dottorandi di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269.convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
7.198
DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Le detrazioni per carico di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 5.000 euro. Tale cifra deve essere aggiornata ogni anno secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e sostituisce quella attualmente vigente di 2840,51 euro (TUIR, DPR 917 del 22 dicembre 1986, articolo 12, comma 2, e modifiche successive).
Conseguentemente, sostituire all'articolo 9, comma 11, le parole: «56.000.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «26.000.000 per l'anno 2014» e al comma 14, le parole: «50 milioni di euro» con: «20 milioni di euro».
7.199
DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con quattro o più figli (compresi quelli adottati) vengono riconosciuti per ogni figlio dal quarto in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia dell'anzianità contributiva, sia della misura della pensione.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma, 13, le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro».
7.200
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo».
Conseguentemente:
all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99 milioni di euro».
7.201
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
''6. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio è riconosciuto agli operai agricoli che abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso beneficio si applica a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità''«.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni».
7.202
PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale».
7.203
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, sostituire le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dal 2014».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. ».
7.204
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis». All'articolo 8 comma 16 della legge n. 537 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni» aggiungere: «gli inoccupati di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro a decorrere dal 2014. ».
7.205
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. LA CONSAP, oltre alle funzioni di cui al precedente comma 1, cura la pubblicazioni delle sezioni specialistiche degli iscritti nel ruolo».
b) Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli iscritti nel sezione specialistica ''rilievo incidenti stradali'', per il cui accesso si rimanda ad apposito regolamento da emanarsi di concerto tra la CONSAP il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della giustizia entro il 30 giugno 2014, assumono la funzione di incaricati di pubblico servizio e possono essere utilizzati, con la presenza di almeno 1 agente di Polizia stradale a supporto dei servizi all'articolo 12 comma 1 lettere b, c, e del decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285''».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. ».
7.206
RESPINTO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, dopo le parole: ''per infortunio'', sono aggiunte le seguenti: ''per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992,''».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''22 per cento''».
7.207
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di consentire la realizzazione da parte delle Regioni di un progetto finalizzato, in un'ottica di monitoraggio e di prevenzione, alla tutela della salute delle donne e dei bambini nel periodo post partum».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 3.000;
2015: – 3.000;
2016: – 3.000.
7.208
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
''12. Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari a 1.5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2014: – 1.500;
2015: – 2.000;
2016: – 2.000.
7.209
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione di un Polo teatrale e culturale nella città di Frosinone.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 3.500;
2015: – 0;
2016: – 0.
7.210
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PICCINELLI, GIBIINO
Aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:
«11-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies. Alimenti destinati a lattanti e a bambini quali biscotti, omogeneizzati, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, pastine, tisane, succhi di frutta, cereali sapidi, cereali dolci, liofilizzati, verdure secche e liquide, olio primi mesi».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11-bis valutati complessivamente in euro 36.008 mln per il 2014, euro 30.037 mln per il 2015 e euro 22.790 mln per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».
7.211
TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA, MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BONFRISCO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, di effettuare screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le seguenti variazioni:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
7.212
FAVERO, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, ZANONI, CHITI, DIRINDIN
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente: ''i-decies) le spese sostenute per la cura e l'assistenza dei malati gravi di Alzheimer''».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
– All'articolo 18, dopo 11 comma 24, aggiungere il seguente: ''24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dal seguente: ''21 per cento'';
– AIla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 30,000;
2015: – 30.000;
2016: – 30.000.
b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
7.213
FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI
RITIRATO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento i riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».
7.214
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente, alla tabella C, Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la «legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1- cap. 2309).
2014:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2015:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2016:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
7.215
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la «legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap. 2309).
2014:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2015:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2016:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
7.216
RITIRATO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la seguente voce:
Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap. 2309).
2014:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2015:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2016:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
7.217
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente
«11-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000 numero 342 e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 numero 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma l, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 numero 449».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9 sostituire le parole: «per l'importo di 50 milioni» con le seguenti: «per l'importo di 46,5 milioni».
7.218
Dopo il comma 11 aggiungere infine:
«11-bis. Gli enti pubblici di ricerca e le università, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato, il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario, in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-bis decreto legislativo n. 368 del 2001».
Conseguentemente:
all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;
all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis. all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
7.219
Dopo il comma 11 aggiungere infine:
«11-bis. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 –dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo l comma 519 per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2016, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse».
Conseguentemente:
all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;
all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
7.220
Dopo il comma 11 aggiungere infine:
«11-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti-pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti citati che abbia superato o superi una prova preselettiva per il profilo corrispondente e, in ragione, dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali».
Conseguentemente:
all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridette di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;
all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
7.221
Dopo il comma 11 aggiungere infine:
«11-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo l, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo l, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519, per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse».
Conseguentemente:
all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».
all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«17-bis all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».».
7.222
RITIRATO
Dopo il comma 11 aggiungere infine:
«11-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge peri concorsi a tempo indeterminato, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili».
Conseguentemente:
all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
7.223
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11 aggiungere infine:
«11-bis. Le amministrazioni pubbliche, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dai CCNL, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-bis del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001».
Conseguentemente:
all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
7.224
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11 aggiungere infine:
«11-bis. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso, anche per ricoprire una posizione a tempo determinato, rispettando i requisiti dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore della presente legge sono esclusi dalle procedure concorsuali».
Conseguentemente:
all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: l7-bis all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».
7.225
Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: ''patto di stabilità interno'' sono aggiunte le seguenti: ''con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti- detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale''».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
7.226
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo le parole: ''è ridotto al 15 per cento'' aggiungere le seguenti: ''ed è ulteriormente ridotto al 13 per cento per i soggetti che stipulano contratti per canoni di locazione di cui alla lettera i-sexies) del comma 1, dell'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917''».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
7.227
RESPINTO
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, all'articolo 15, comma 1, alla lettera i-sexies), sostituire le parole: ''non superiore a 2.633 euro'' con le seguenti: ''non superiore a 4.500 euro''».
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
7.228
RESPINTO
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
«11-bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: ''patto di stabilità interno'' sono aggiunte le seguenti: ''con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale''».
Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 50.000;
2015: – 50.000;
2016: – 50.000.
7.229
PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:
«11-bis. A decorrere dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
7.230
PETRAGLIA, DIRINDIN, URAS, DE PETRIS
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo denominato ''Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile'' da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 25 milioni di euro nel 2014, di 30 milioni di euro nel 2015 è di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
7.231
DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di garantire la prosecuzione del funzionamento degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali, ai soggetti inseriti nell'elenco Istat di cui all'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica solo nella misura del 2 per cento».
Conseguentemente ridurre di 16 milioni di euro la rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della allegata tabella A.
7.232
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni cosiddetti ''riservatari'' di cui all'art. 1, della legge 285 del 28 agosto 1997 è determinata per il triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
7.233
PUGLISI, MATTESINI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BIGNAMI
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinata ai comuni di cui all'articolo l, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementata di 12 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: .
2014: – 12.000;
2015: – 12:000;
2016: – 12.000.
7.234
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore.
Per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera con il pagamento del 50 per cento del compenso per diritti di autore».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.235
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo: erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
7.236
RESPINTO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. A decorrere dall'anno 2014, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il ''Fondo per le politiche e a sostegno dei giovani fuori famiglia'', con una dotazione annuale pari a 9 milioni di euro. Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, e a promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «159 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.
7.237
MARIN, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, CARRARO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) è riconosciuto un contributo, per il loro funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta, nonché i tempi e le modalità per la sua erogazione».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», diminuire per tale importo lo stanziamento previsto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
7.238
INAMMISSIBILE
Dopo comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è riconosciuto un contributo, per il loro funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire, nei limiti delle risorse di cui alla Tabella A del Ministero, e per un importo non inferiore a un milione di euro annuo, l'ammontare complessivo del contributo per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta, nonché i tempi e le modalità per la sua erogazione».
7.239
INAMMISSIBILE
Aggiungere, il seguente comma:
«11-bis. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».
7.240 (testo 2)
DE BIASI, PADUA, GRANAIOLA, MATTESINI, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, SILVESTRO, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO, BROGLIA
RITIRATO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia ed il potenziamento dei servizi territoriali delle Regioni, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
7.240
DE BIASI, PADUA, GRANAIOLA, MATTESINI, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, SILVESTRO, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, le Regioni potenziano i propri servizi territoriali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, stimato in 350.000.000 euro per il 2014, si provvede mediante costituzione di apposito fondo alimentato dal 5 per cento delle entrate derivanti dal gioco di azzardo, al netto della quota spettante all'erario».
7.241
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, MATTESINI, FILIPPI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ''con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e'' sono soppresse;
b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art.6-bis. – (Anzianità di servizio). – 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.
2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico-pensionistico. I lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di riserva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire con testualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.
4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
«Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
7.242
MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma Il inserire il seguente:
«11-bis. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 e nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico di diritto dei collaboratori scolastici che risultino accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22 giugno 2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista e delle risorse destinate ai servizi esternalizzati, ad assumere a tempo indeterminato, i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui al periodo precedente è autorizzata la proroga, con effetto dall'anno in corso, dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso le economie e le risorse relative alle esternalizzazioni, di cui al comma 5, e comma 6 dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98».
7.243
DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Viene istituita la ''Carta Famiglia Nazionale'' per nuclei con almeno tre figli a carico fino a 26 anni di età, che dà diritto a sconti sull'acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni su tariffe, concordate con soggetti pubblici e privati che aderiscano all'iniziativa. La Carta Famiglia Nazionale è funzionale alla creazione di uno o più GAF (Groppi di acquisto famigliare) o GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) nazionali, nonché alla fruizione dei Biglietti Famiglia e Abbonamenti Famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e altro. Viene altresì istituito il »Biglietto Famiglia« presso i musei, monumenti e tutte le altre strutture statali che erogano servizi culturali, turistici, sportivi, ricreativi, ludici e di trasporto, attraverso il quale vengono riconosciute tariffe agevolate per le famiglie fino a due figli di età: inferiore ai 26 anni a carico, e la completa gratuità dal terzo figlio in poi. Ai fini della fruizione del ''Biglietto Famiglia'' sarà necessario esibire la ''Carta Famiglia Nazionale''. Lo Stato si fa promotore affinché il ''Biglietto Famiglia'' venga adottato, su base volontaria, anche dalle strutture private esercenti le attività di cui sopra.
L'esecuzione del presente articolo è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento per le Politiche Familiari, senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato. La Carta Famiglia Nazionale verrà emessa dai singoli Comuni, che attesteranno lo status della famiglia previsto al momento del rilascio; la carta avrà una durata biennale dalla data di emissione. I Comuni che già hanno emesso Carte Famiglie o Family Card locali potranno utilizzarle come ''Carta Famiglia Nazionale'' dopo aver uniformato gli standard grafici minimi e le modalità di adesione, da definire con apposito regolamento».
7.244
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: ''4 dicembre 2011'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2011''; b) all'alinea, dopo le parole: ''in vigore del presente decreto'' sono inserite le seguenti: '', escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,'' e dopo le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,'' sono inserite le seguenti: ''ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8,della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e''».
7.245
INAMMISSIBILE
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni cosiddetti ''riservatari'' di cui all'articolo 1, della legge 285 del 28 agosto 1997 è determinata per il triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui».
7.246
PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, CERONI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario sono a carico della medesima. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a decorrere dal 2014, si provvede con le risorse previste per l'impiego del personale volontario ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, stabilite nel limite della autorizzazione di spesa relativa all'anno di competenza''».
7.247
RESPINTO
Dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. All'articolo 15, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
''i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento».
7.248
RESPINTO
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla fine è aggiunto il seguente periodo: ''A decorrere dal 2013, nelle more che intervenga la richiamata intesa sulla ripartizione delle disponibilità complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di acconto, una quota pari al 90 per cento del citato importo vincolato''».
7.249
INAMMISSIBILE
All'articolo 7 dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Al fine di supportare l'azione del Ministero della salute e guidare il processo decisionale in ambito sanitario per la valutazione delle tecnologie sanitarie e dei processi basati sull'approccio dell'Health Technology Assessment (HTA), è Istituita presso il Ministero della salute, con le risorse finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, la Cabina di regia per l'HTA. La Cabina di regia opera in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'Agenzia Italiana del Farmaco, con l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari Regionali e con le Regioni».
7.250
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente nuovo comma:
«11-bis. All'articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: ''2-bis. Le somme ai cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 3818/1886, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria''».
7.251
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: ''2-bis. Le somme di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 3818/1886, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano con testualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria''».
7.252 (testo 2)
RESPINTO
All'articolo 10 dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:
"31-bis. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento delle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, il personale medico in servizio presso le medesime reti, ancorché non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiede almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione di competenza, nel rispetto dei criteri determinati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è idoneo ad operare nelle reti dedicate alla cure palliative pubbliche o private accreditate."
7.252
DE BIASI, GRANAIOLA, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, PADUA, SILVESTRO, MATTESINI, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''Sono idonei ad operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano''».
7.253
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, nella misura di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo-sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
7.254
BIANCONI, D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, LANIECE, DE BIASI, ZUFFADA, DIRINDIN, SIMEONI, CHIAVAROLI, RIZZOTTI, VICECONTE, MANDELLI
RESPINTO
Dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h) dopo le parole: ''relativi ai medicinali'' inserire le seguenti: ''non orfani e a quelli''.
b) alla lettera i) dopo le parole: ''relativi ai medicinali'' inserire le seguenti ''non orfani e a quelli''».
7.255
CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: ''prestazione effettiva di lavoro, includendo'' sono aggiunte le seguenti: ''i periodi i periodi di cui al capo IV articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257''».
7.256
GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole ''l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura'' con le seguenti: ''il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali'';
b) al comma 3, sostituire le parole ''dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura'' con le seguenti: ''dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali'';
c) al comma 4, sostituire le parole ''l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura'' con le seguenti: ''il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali'';
d) al comma 5, sostituire le parole ''l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura'' con le seguenti: ''il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali''».
7.257
PANIZZA, FRAVEZZI, TONINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PALERMO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 39 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''ad eccezione dei comitati'' inserire la seguente: ''provinciali'';
b) dopo le parole ''la legge 7 dicembre 2000, n. 383.'' inserire le seguenti: ''Sono fatti salvi gli effetti del concorso. indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano''».
7.258
FUCKSIA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, BENCINI, PUGLIA, CATALFO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 40 è sostituito da quanto segue:
''Art. 40 – Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale
1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche e associazioni nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SlNP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.
3. L'obbligo di invio dei dati da parte del Medico Competente alle ASL, secondo il modello predisposto nell'allegato IIIB è eliminato''.
b) al comma 1 dell'articolo 58 la lettera e) è soppressa».
7.259
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente nuovo comma:
«11-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 ''Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012'' convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, le parole ''entro il 31 marzo 2013'' sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''».
7.260
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012 ''Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012'' convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, le parole: ''entro il 31 marzo 2013'' sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2014''».
7.261
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 novembre 2003, n. 375, è prorogato di cinque anni».
7.262
BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI
RESPINTO
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 la parola: ''2014'' è sostituita dalla seguente: ''2015''».
7.263
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Alle associazioni sportive dilettantistiche che, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2013, devono dotarsi di defribrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, possono inoltrare richiesta al Ministero di un contributo per il loro acquisto. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire, nei limiti delle risorse proprie del Ministero, l'ammontare complessivo del contributo per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta ed i tempi e le modalità per la sua erogazione».
7.264
IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, TARQUINIO
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di garantire le finalità di cui alla legge 285/1994 il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è incrementato per il 2014 di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse proprie a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
7.265
RESPINTO
Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. A11'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 152, le parole: ''due terzi delle provincie'' sono sostituite dalle seguenti: ''il cinquanta per cento delle province''».
7.266
RESPINTO
Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 152, le parole: ''due terzi delle provincie'' sono sostituite dalle seguenti: ''il cinquanta per cento delle province''».
7.267
Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. All'articolo 3 della legge 30 marzo 2001 n. 152 viene introdotto il seguente comma:
''3. Nelle regioni a statuto speciale per la verifica del requisito di cui alla lettera b) si fa comunque riferimento al numero delle province già istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge''».
7.268
RESPINTO
Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge del n. 228 del 24 dicembre 2012 n. 228, è abrogato».
7.269
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è aggiunto il seguente:
''1- bis. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere i periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157, ai quali. spetta l'obbligo di inviare all'NASS, che allestirà apposita struttura .informatica atta al ricevimento, le copie di tutte le relazioni inviate a Compagnie assicurative, nelle quale si segnalano elementi utili al contrasto di frodi. L'inosservanza sarà sanzionata secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento da emanarsi di concerto tra l'IVASS e la CONSAP''».
7.270
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. L'anno scolastico 2012/2013 è incluso nei requisiti di accesso ai Percorsi abilitanti speciali (PAS). Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
7.271
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis Il comma 2 dell'art. 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è abrogato».
7.272
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, i commi 1 e 2 sono abrogati§§.
7.1000/1 (testo 2)
APPROVATO
All'emendamento 7.1000, dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
«8-ter. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.»;
Conseguentemente all'articolo 10 comma 37, sostituire la cifra: «150» con: «151».
7.1000/1
VEDI TESTO 2
All'emendamento 7.1000, dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
«8-ter. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 126 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro.»;
Conseguentemente all'articolo 10 comma 37, sostituire la cifra: «150» con: «152».
7.1000/2
INAMMISSIBILE
All'emendamento 7.1000, aggiungere infine la seguente lettera d-bis) sostituire il comma 9 con il seguente:
«Al fine di adempiere agli obblighi in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e di regolamento di cui ai commi 85 e 85 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013), gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta di cui all'articolo 3, lettera b), del citato decreto sono garantiti dal Ministero della salute secondo le procedure previste dall'articolo 7. Le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali saranno definite nel citato regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 86, della citata legge».
7.1000/3 (testo 2)
TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA, CHIAVAROLI, URAS, BULGARELLI
APPROVATO
All'emendamento 7.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale, di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.Na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.Na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 5.000;
2015: – 5.000;
2016: – 5.000.
7.1000/3
TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA
VEDI TESTO 2
All'emendamento 7.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, di effettuare screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.Na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.Na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 20.000;
2015: – 20.000;
2016: – 20.000.
7.1000
I RELATORI
APPROVATO
Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 235 le parole: ''1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1.182 milioni di euro per l'anno 2014, di 2.008 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.561 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.378 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.552 milioni di euro per l'anno 2018, di 618 milioni di euro per l'anno 2019 e di 53 milioni di euro per l'anno 2020''»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle citate disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
c) sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Per il finanziamento del ''Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere'' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.»;
d) dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:
a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: ''A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013'' sono inserite le seguenti: ''nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano.''.
b) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo della anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione Europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;
c) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una ''Garanzia per i giovani'', le Province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle Regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a valere sulle risorse dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
d) all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso.».
7.2000/1
RESPINTO
All'emendamento 7.2000, sopprimere il primo comma, dalle parole: «Dopo il comma 11» alla dicitura «2016 : CP= + 20000 CS=+ 2000».
7.2000/2
BIANCONI, CHIAVAROLI, MANDELLI
All'emendamento 7.2000, dei Relatori, dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:
«Art. 7-quater
Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h) dopo le parole: ''relativi ai medicinali'' inserire le seguenti: ''non orfani e a quelli''.
b) alla lettera i) dopo le parole: ''relativi ai medicinali'' inserire le seguenti: ''non orfani e a quelli''».
Conseguentemente,
«Art. 7-quinquies
All'articolo 15, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere lo seguente:
''i-bis) Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercia destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento''».
7.2000/3
BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN
RITIRATO
All'emendamento 7.2000, sopprimere il comma 11-bis.
7.2000/4
BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN
RESPINTO
All'emendamento 7.2000, al capoverso «Art. 7-bis» dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 alle agenzie regionali per la sanità sono trasferite le competenze dell'ANA».
7.2000
I RELATORI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, voce Ministero dell'interno, inserire la seguente voce:
«Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap. 2309).
2014:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2015:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2016:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000».
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:
«Art. 7-bis.
(Istituzione Anagrafe degli assistiti)
Dopo l'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente articolo:
''Art. 62-ter.
(Anagrafe nazionale degli assistiti)
1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento del'ANA per i dati di propria competenza. Nessun altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie interessate.
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell''ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto''.
2. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente lettera: ''g) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)''.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 ed 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2014 e le proiezioni dell'accantonamento per gli anni 2015 e 2016.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7-ter.
(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)
1. Gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano a fini di beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono garantire che la durata e le modalità del trasporto, nonché dello stoccaggio e della somministrazione degli alimenti non inficino la sicurezza dei medesimi. Con decreto der Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
3. I commi 1 e 2 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.
4. La legge 25 giugno 2003, n. 155, è abrogata.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7.0.1
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, TAVERNA, AIROLA, BATTISTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PEPE, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Reddito di cittadinanza)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale.
2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche-finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato ''Fondo per il reddito di cittadinanza''. Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 81 e seguenti.
5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;
b) beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
c) struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;
d) soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;
e) reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
f) nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al.. quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal DPCM n. 221/1999;
g) familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;
h) fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;
i) bilancio di competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;
j) salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.
6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600 euro mensili netti.
7. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato l della presente legge.
8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti.
9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.
10. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.
11. n richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.
12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.
13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di Cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7.200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1.000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari