Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1070

1.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.


1.2

SUSTA, DELLA VEDOVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3,

della legge 13 aprile 1988, n. 117)

        1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali'';

            b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

        2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.


1.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».


1.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65 », nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».


1.5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma è soppresso il terzo periodo.


1.6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».


1.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».


1.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sono soppresse le seguenti: «e terzo»

            b) sono sostituite le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».


1.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.


1.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.


1.102

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», lettera a), nel secondo comma, dopo la parola: «assicura» sono inserite le seguenti: «, anche mediante devoluzione alle sezioni unite delle questioni controverse».


1.103

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, sono soppresse le parole da: «salvo il caso» fino alle seguenti: «24 marzo 1988, n. 364».


1.104

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».


1.105 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne specificamente le ragioni, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».


1.105

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».


1.106

PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sono soppresse le parole da: «secondo la disciplina» fino alle seguenti: «e successive modificazioni».


1.107

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziaIe alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».


1.108

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo».


1.200

IL RELATORE

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Oggetto e finalità)

        1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme sull'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché della legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.»


1.300

BUEMI

Al comma 2, capoverso "2-bis" sopprimere il secondo periodo.


2.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.


2.2

STEFANI, BITONCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

        1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire centro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto'';

            b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

        ''2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove'';

            c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        ''3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea''.

        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Giustizia civile e penale'' della missione ''Giustizia'' dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».


2.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono sostituite le parole: «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», con le seguenti: «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».


2.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

        «a) la inescusabilità dell'errore di diritto».


2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera b), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.


2.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera c), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.


2.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 1» il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

        «3-bis. Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».


2.100

MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è abrogato».


2.101

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma le parole: «l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di» sono sostituite con la seguente: «la».


2.102

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono soppresse le parole: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».


2.103

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 2, capoverso «Art. 2», sostituire il terzo comma con il seguente:

        «3. Costituiscono colpa grave:».


2.104

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma lettera a), la parola: «manifesta», è sostituita dalla seguente: «grave».


2.105

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera a), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».


2.106

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», lettera a), nel terzo comma, è soppressa la parola: «inescusabile».


2.107

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».


2.108

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), è soppressa la parola: «inescusabile».


2.109

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettere b) e c), dopo le parole: «di un fatto» sono inserite le seguenti: «di una circostanza rilevante del fatto».


2.110

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».


2.111

MALAN

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), è soppressa la parola: «inescusabile».


2.112

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera d), dopo le parole: «senza motivazione» sono inserite le seguenti: «o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».


2.113

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, la parola: «manifesta» è sostituita dalla seguente: «grave».


2.300/1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 2.300 le parole:  «Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo» sono sostituite dalle seguenti: »Salvi i casi di colpa grave previsti dal comma 3, nonché i casi di dolo,».


2.300/2

ALBERTINI

APPROVATO

All'emendamento 2.300 dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «e comma 3-bis».


2.300/3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

APPROVATO

All'emendamento 2.300, al comma 1, dopo le parole: «dal comma 3» sono aggiunte le seguenti: «e 3-bis».


2.300/4

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.300, dopo le parole: «delle prove» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3, dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».


2.300/5

ZIZZA

All'emendamento 2.300, dopo le parole: «delle prove»  sono aggiunte in fine le seguenti: «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modifiche.»


2.300

Il Governo

APPROVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».


2.301 (testo 2)

Il Governo

APPROVATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

        ''3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

        3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea''.».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

        1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

        «Art. 7. – (Azione di rivalsa) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

        2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

        3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».


2.301 (testo corretto)

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

 

    «3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

   

     3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

 

     Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

 

 1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

  

  «Art. 7. – (Azione di rivalsa) - 1. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

  2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

  3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».


2.301

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

 

    «3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

   

     3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

 

     Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

 

 1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

  

  «Art. 7. – (Azione di rivalsa) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

  2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

  3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».


2.1000

BUEMI

Al comma 1 premettere il seguente

«01. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, al comma 1 le parole "che derivino da privazione della libertà personale" sono soppresse. »


2.1001/1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le seguenti parole: «ed e)».


2.1001/2

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le parole: «ed e)».


2.1001 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2.Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità:

a) l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a);

b) l'attività di valutazione del fatto e delle prove, salvo quanto previsto dal comma 3 lettere b) e c).". »


2.1001

BUEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2.Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità:

a) l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a) ed e);

b) l'attività di valutazione del fatto e delle prove, salvo quanto previsto dal comma 3 lettere b) e c).". »


2.1002/1

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) la violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile».


2.1002/2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, alle lettere b) e c) sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza rilevante».


2.1002/3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza».


2.1002/4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza».


2.1002/5

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sopprimere la lettera e).

        Conseguentemente all'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le parole: «ed e)».


2.1002/6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002, al capoverso «3», sopprimere la lettera e).


2.1002/7

ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) l'interpretazione di norme di diritto in contrasto con quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, a condizione che detta interpretazione si fondi su motivazioni già valutate dalle sezioni unite della Corte di cassazione ovvero su motivazioni abnormi ovvero su motivazioni apparenti».


2.1002/8

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sostituire le parole: «senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione» con le seguenti: «senza specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».


2.1002/9

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».


2.1002/10

MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».


2.1002/11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».


2.1002/12

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non sussista contrasto interpretativo».


2.1002/13 (già em. 2.112)

PALMA

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo.».


2.1002 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni,  il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile.".»


2.1002 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni,  il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.".»


2.1002

BUEMI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni,  il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, o di una sua circostanza rilevante, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, o di una sua circostanza rilevante, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.".»


2.0.1

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».


2.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        «1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione – se negativa – della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».


2.0.3

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: ''idonei a rendere'' sono sostituite dalle seguenti: ''rendendo''».


2.0.4

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine ,le seguenti parole: ''nei limiti del credito erariale anche rideterminato''».


3.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.


3.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri'' sono sostituite dalle seguenti: ''è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri''».

        Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «e contro il magistrato».


3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», alle lettere a) e b), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».


3.100

PALMA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 5, comma 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: ''ovvero quando è manifestamente infondata'' sono soppresse».


4.1

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.


4.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», la parola: «volontariamente» è soppressa.


5.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.


5.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere il comma 2.


5.0.100

PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

        All'articolo 7, comma 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: ''Lo Stato'' sono sostituite con le seguenti: ''Il Presidente del Consiglio dei Ministri'' e la parola: ''esercita'' è sostituita con le seguenti: ''ha l'obbligo di esercitare''».


5.0.101

PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

        All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, i commi 3 e 4 sono soppressi».


5.0.300/1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo delle stipendio netto».

 


5.0.300/2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di quattro annualità dello stipendio netto».

 


5.0.300/3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di tre annualità dello stipendio netto».


5.0.300/4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di due annualità dello stipendio netto».

 


5.0.300/5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di una annualità dello stipendio netto».


5.0.300/6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano

        agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di quattro annualità dello stipendio netto».


5.0.300/7

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di tre annualità dello stipendio netto».

 


5.0.300/8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di due annualità dello stipendio netto».


5.0.300/9

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a quattro annualità dello stipendio netto».


5.0.300/10

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a tre annualità dello stipendio netto.».


5.0.300/11

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a due annualità dello stipendio netto.».


5.0.300/12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad una annualità dello stipendio netto.».


5.0.300/13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di una annualità dello stipendio netto.».

 


5.0.300/14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a cinque annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».


5.0.300/15

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».


5.0.300/16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».


5.0.300/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».


5.0.300/18

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ad una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».


5.0.300/19

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».


5.0.300/20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».


5.0.300/21

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».


5.0.300/22

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».


5.0.300/23

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».


5.0.300/24

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

 


5.0.300/25

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».


5.0.300/26

MUSSINI, DE CRISTOFARO, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con'dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».


5.0.300/27

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3», primo periodo, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «ai due terzi».


5.0.300/28

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3», secondo periodo, le parole: «superiore al terzo dello stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se dal fatto è derivato danno a più persone può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili fino alla metà dello stipendio netto».


5.0.300/29

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        ''4-bis. Presso il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura è istituito un Elenco comune informatizzato dei magistrati soccombenti alla misura di rivalsa contenente una succinta descrizione della stessa''.».


5.0.300

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articoloinserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

        1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto''.».

 


5.0.1000/1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ai due quinti di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.».


5.0.1000/2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».


5.0.1000/3

ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8» nel comma 3, sostituire le parole: «non può superare la», con le seguenti: «coincide con la», e il comma 4 dell'articolo 8 della legge del 13 aprile 1988 n. 117 è soppresso.


5.0.1000/4

STEFANI, BITONCI

All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», nel comma 3, sostituire le parole: «al quinto», con le seguenti: «non inferiore al quinto e fino ad un terzo».


5.0.1000

BUEMI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

 

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La misura della rivalsa non può superare la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per il fatto di cui all'articolo 2 commesso con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.".».

 


6.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.


6.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.


6.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

        1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''8. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti''».


6.0.1

STEFANI, BITONCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, le parole: ''pari al terzo'' sono sostituite con le seguenti: ''pari ad un mezzo''».

        Conseguentemente al comma 3 la frase: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» è sostituita dalla seguente: «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».


6.0.2

CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

        1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''di cui all'articolo 322-ter del codice penale'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale''».

 


Coord.1

La Commissione

APPROVATO

Art. 3

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: ", entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5," sono soppresse».

 

 


2.301 testo 2/7 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), ai capoversi «comma 3» e «comma 3-bis», sostituire  la parola: «manifesta» con la seguente: «grave».


2.301 testo 2/9 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

APPROVATO

All'emendamento 2.301 (testo 2), al capoverso «comma 3», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare  personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione.».


2.301 testo 2/10 (testo 2)

MALAN

All'emendamento 2.30 (testo 2), al capoverso «comma 3», dopo le parole: «del fatto o delle prove.» sono aggiunte in fine le seguenti: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione.».


2.301 testo 2/19 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

APPROVATO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «due anni».


2.301/ testo corretto

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

        ''3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

        3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea''.».

        Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

        1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

        «Art. 7. – (Azione di rivalsa) – 1. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2,3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

        2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

        3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».


2.1002 testo 3/1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 3.


2.1002 testo 3/2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

            a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

            b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

            c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

            c) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».

        Conseguentemente sopprimere il capoverso 3-bis.


2.1002 testo 3/3

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Danno luogo a responsabilità civile a titolo di colpa grave le condotte del magistrato che consistono:

            a) in una grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

            b) nell'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

            c) nella negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

            d) nella emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».


2.1002 testo 3/4

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Costituiscono colpa grave:

            a) la grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

            b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

            c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

            d) la emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».


2.1002 testo 3/5

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» con le seguenti: «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».

        Conseguentemente, nel medesimo comma 3, lettera c), sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» con le seguenti: «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».


2.1002 testo 3/6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alle lettere b) e c) sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione,» con le seguenti: «di un fatto».


2.1002 testo 3/7

DE CRISTOFARO, MUSSINI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alla lettera b) sopprimere le parole: «purché rilevante ai fini della decisione».


2.1002 testo 3/8

MUSSINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alla lettera c) sopprimere le parole: «purché rilevante ai fini della decisione».


2.1002 testo 3/9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), nel comma 3, sopprimere la lettera e).


2.1002 testo 3/10

DE CRISTOFARO, MUSSINI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, sopprimere la lettera e).


2.1002 testo 3/11

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

            «e) il non aver tenuto conto, senza adeguata motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».


2.1002 testo 3/12

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».


2.1002 testo 3/13

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».


2.1002 testo 2/13

PALMA

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo.».


2.1002 testo 3/14

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non sussista contrasto interpretativo».


2.1002 testo 3/15

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 3-bis».


2.1002 testo 3/16

MUSSINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

        «Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea.

        Al fine di determinare se vi sia stata manifesta violazione della legge, devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa di cui al comma 2, e, in ogni caso, il grado di chiarezza è precisione delle disposizioni violate, il carattere internazionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, nonché l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».


2.1002 testo 3/17

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «il diritto dell'Unione europea» con le seguenti: «le disposizioni di diritto comunitario aventi diretta applicabilità o effetto diretto».


2.1002 testo 3/18

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione».


2.1002 testo 3/19

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso» con le seguenti: «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore».


2.1002 testo 3/20

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero».


2.1002 testo 3/21

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, sopprimere le parole: «ovvero del comportamento tenuto».


2.1002 testo 3/22

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: «sempre».

 

 


2.1002 testo 3/3a

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3-bis con il seguente:

        «3-bis. Per valutare la gravità della colpa si tiene conto, tra l'altro, del livello di chiarezza e di precisione della norma violata, del grado di inescusabilità dell'errore di diritto o di fatto, del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati o del comportamento tenuto con il tenore letterale della norma o con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre colpa grave. Costituisce altresì colpa grave il discostarsi, senza una adeguata motivazione, dalla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione».


2.301 testo 2/1

ZIZZA

All'emendamento 2.301  (testo 2), sopprimere il comma 2.


2.301 testo 2/2

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301  (testo 2), sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

        «3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

            a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

            b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

            c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

            d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

            e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

        3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile».


2.301 testo 2/4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301  (testo 2), sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

        «3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

            a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;

            b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

            c) la negazione di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

            d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;

            e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

 


2.301 testo 2/5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301  (testo 2), sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

        «3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

            a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;

            b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

            c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

            d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;

            e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».


2.301 testo 2/6

SUSTA

All'emendamento 2.301  (testo 2),, apportare le seguenti modificazioni :

sostituire il capoverso «comma 3.» con il seguente:

        «3. Costituiscono colpa grave:

            a) la manifesta violazione della legge e del diritto dell'Unione europea determinata da negligenza inescusabile;

            b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

            c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

            d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.»

nella parte del conseguentemente, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere le parole da: «nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui» fino alla fine del periodo.


2.301 testo 2/7

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301  (testo 2),, al capoverso «comma 3», sopprimere la parola: «manifesta».

        Conseguentemente, al capoverso «comma 3-bis» e al capoverso «Art. 7» sostituire la parola: «manifesta» con la seguente: «grave».


2.301 testo 2/8

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301  (testo 2), al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».


2.301 testo 2/9

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301  (testo 2), al capoverso «comma 3», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare  personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».


2.301 testo 2/10

BARANI

All'emendamento 2.301(testo 2), al capoverso «comma 3», dopo le parole: «del fatto o delle prove.» sono aggiunte in fine le seguenti: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione. In caso di esito positivo della visita di cui al periodo precedente, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».


2.301 testo 2/11

BARANI

All'emendamento 2.301  (testo 2),, al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «In tali casi, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».


2.301 testo 2/12

ALBERTINI

All'emendamento 2.301(testo 2), il capoverso «comma 3-bis», è sostituito dal seguente:

        «3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione, nonché del tenore letterale delle norme violate e dell'inescusabilità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta della legge si tiene conto altresì del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, alla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».


2.301 testo 2/13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301  (testo 2), il capoverso «comma 3-bis» è sostituito dal seguente:

        «3- bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la grave violazione della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce sempre colpa grave».

 


2.301 testo 2/13a

GIOVANARDI

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «comma 3-bis», premettere le seguenti parole: «Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 639,».


2.301 testo 2/15

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, dopo la parola: «inosservanza», sono inserite le seguenti: «, della mancanza di specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».


2.301 testo 2/16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «comma 3-bis», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione della gravità della violazione di cui al comma 3, lettera a), si accerta:

            a) per la legge italiana, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalle sezioni unite della Corte di cassazione;

            b) per il diritto dell'Unione europea, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale di prima istanza o da qualsiasi altro organo dell'Unione che abbia carattere giurisdizionale. Costituisce in ogni caso diniego di giustizia, ai sensi dell'articolo 3, la mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».


2.301 testo 2/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

APPROVATO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis» secondo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».


2.301 testo 2/18

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «Art. 7», sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato''».


2.301 testo 2/19

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

        Conseguentemente, le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile», sono soppresse.

 


2.301 testo 2/20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301  testo 2, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».


2.301 testo 2/21

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

        Conseguentemente le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile» sono soppresse.


2.301 testo 2/22

ALBERTINI

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «dolo o negligenza inescusabile» sono sostituite dalle seguenti: «dolo ovvero negligenza o imperizia inescusabili».


2.301 testo 2/23

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».


2.301 testo 2/24

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

 


2.301 testo 2/26

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 2, le parole: «In nessun caso» sono soppresse.


2.301 testo 2/27

ZIZZA

All'emendamento 2.301  (testo 2),, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo».


2.301 testo corretto/1

ZIZZA

All'emendamento 2.301 testo corretto sopprimere il comma 2.


2.301 testo corretto/2

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

        «3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

            a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

            b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

            c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

            d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

            e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

        3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile».


2.301 testo 2/3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 2.301 (testo 2), il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. Costituisce colpa grave la negligenza inescusabile che determina:

            a) la grave violazione della legge italiana o del diritto dell'Unione europea;

            b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

            c) il discostarsi, senza motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.».


2.301 testo corretto/4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

        «3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

            a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;

            b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

            c) la negazione di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

            d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;

            e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

 


2.301 testo corretto/5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

        «3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

            a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;

            b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

            c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

            d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;

            e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».


2.301 testo corretto/6

SUSTA

All'emendamento 2.301 testo corretto, apportare le seguenti modificazioni :

sostituire il capoverso «comma 3.» con il seguente:

        «3. Costituiscono colpa grave:

            a) la manifesta violazione della legge e del diritto dell'Unione europea determinata da negligenza inescusabile;

            b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

            c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

            d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.»

nella parte del conseguentemente, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere le parole da: «nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui» fino alla fine del periodo.


2.301 testo corretto/7

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sopprimere la parola: «manifesta».

        Conseguentemente, al capoverso «comma 3-bis» e al capoverso «Art. 7» sostituire la parola: «manifesta» con la seguente: «grave».


2.301 testo corretto/8

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».


2.301 testo corretto/9

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona, o la sua restrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».


2.301 testo corretto/10

BARANI

All'emendamento 2.301, testo corretto, al capoverso «comma 3», dopo le parole: «del fatto o delle prove.» sono aggiunte in fine le seguenti: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione. In caso di esito positivo della visita di cui al periodo precedente, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».


2.301 testo corretto/11

BARANI

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «In tali casi, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».


2.301 testo corretto/12

ALBERTINI

All'emendamento 2.301, testo corretto, il capoverso «comma 3-bis», è sostituito dal seguente:

        «3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione, nonché del tenore letterale delle norme violate e dell'inescusabilità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta della legge si tiene conto altresì del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, alla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».


2.301 testo corretto/13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto il capoverso «comma 3-bis» è sostituito dal seguente:

        «3- bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la grave violazione della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce sempre colpa grave».

 


2.301 testo corretto/13a

GIOVANARDI

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», premettere le seguenti parole: «Ferma restando il giudizio di responsabilità contabile di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 639,».


2.301 testo 2/14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, in particolare,».


2.301 testo corretto/15

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», primo periodo, dopo la parola: «inosservanza», sono inserite le seguenti: «, della mancanza di specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».


2.301 testo corretto/16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione della gravità della violazione di cui al comma 3, lettera a), si accerta:

            a) per la legge italiana, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalle sezioni unite della Corte di cassazione;

            b) per il diritto dell'Unione europea, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale di prima istanza o da qualsiasi altro organo dell'Unione che abbia carattere giurisdizionale. Costituisce in ogni caso diniego di giustizia, ai sensi dell'articolo 3, la mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».


2.301 testo 2/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis» secondo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».


2.301 testo corretto/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis» secondo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».


2.301 testo corretto/18

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato''».


2.301 testo corretto/19

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

        Conseguentemente, le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile», sono soppresse.

 


2.301 testo 2/1a

MUSSINI, DE CRISTOFARO, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 2.301  (testo 2), sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

        3. Costituiscono colpa grave:

            a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

            b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è stabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

            c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta stabilmente dagli atti del procedimento;

            d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione

            e) la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea

        3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa e, in ogni caso, il grado di chiarezza e precisione delle disposizioni violate, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

        Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

        «1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

        2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

        3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono solo in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, lettere b) e c).

 


2.301 testo corretto/1a

MUSSINI, DE CRISTOFARO, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 2.301 testo corretto sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

        3. Costituiscono colpa grave:

            a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

            b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è stabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

            c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta stabilmente dagli atti del procedimento;

            d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione

            e) la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea

        3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa e, in ogni caso, il grado di chiarezza e precisione delle disposizioni violate, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

        Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

        «1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

        2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

        3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono solo in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, lettere b) e c).

 


2.301 testo 2/20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

APPROVATO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».


2.301 testo corretto/20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».


2.301 testo corretto/21

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

        Conseguentemente le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile» sono soppresse.


2.301 testo corretto/22

ALBERTINI

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «dolo o negligenza inescusabile» sono sostituite dalle seguenti: «dolo ovvero negligenza o imperizia inescusabili».


2.301 testo corretto/23

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».


2.301 testo corretto/24

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

 


2.301 testo 2/25

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301  (testo 2), capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».


2.301 testo corretto/26

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 2, le parole: «In nessun caso» sono soppresse.


2.301 testo corretto/27

ZIZZA

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo».


2.301testo corretto/3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 2.301, testo corretto, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. Costituisce colpa grave la negligenza inescusabile che determina:

            a) la grave violazione della legge italiana o del diritto dell'Unione europea;

            b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

            c) il discostarsi, senza motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.».


2.301testo corretto/14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, in particolare,».


2.301testo corretto/25

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».


2.1002 testo 2/13 (già em. 2.112)

PALMA

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo.».