Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1070
Azioni disponibili
1.1
CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA
Sopprimere l'articolo.
1.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3,
della legge 13 aprile 1988, n. 117)
1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali'';
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1.3
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».
1.4
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 65 », nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».
1.5
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma è soppresso il terzo periodo.
1.6
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».
1.7
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
1.8
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sono soppresse le seguenti: «e terzo»
b) sono sostituite le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».
1.100
Sopprimere l'articolo.
1.101
Sopprimere il comma 1.
1.102
Al comma 1, capoverso «Art. 65», lettera a), nel secondo comma, dopo la parola: «assicura» sono inserite le seguenti: «, anche mediante devoluzione alle sezioni unite delle questioni controverse».
1.103
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, sono soppresse le parole da: «salvo il caso» fino alle seguenti: «24 marzo 1988, n. 364».
1.104
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».
1.105 (testo 2)
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne specificamente le ragioni, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».
1.105
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».
1.106
Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sono soppresse le parole da: «secondo la disciplina» fino alle seguenti: «e successive modificazioni».
1.107
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziaIe alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».
1.108
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo».
1.200
IL RELATORE
All'articolo premettere il seguente:
«Art. 01
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme sull'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché della legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.»
1.300
Al comma 2, capoverso "2-bis" sopprimere il secondo periodo.
2.1
AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.
2.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)
1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire centro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto'';
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
''2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove'';
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
''3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea''.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Giustizia civile e penale'' della missione ''Giustizia'' dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».
2.3
Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono sostituite le parole: «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», con le seguenti: «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».
2.4
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) la inescusabilità dell'errore di diritto».
2.5
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera b), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.
2.6
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera c), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.
2.7
Al comma 2, capoverso «Art. 1» il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».
2.100
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è abrogato».
2.101
Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma le parole: «l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di» sono sostituite con la seguente: «la».
2.102
Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono soppresse le parole: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».
2.103
Al comma 2, capoverso «Art. 2», sostituire il terzo comma con il seguente:
«3. Costituiscono colpa grave:».
2.104
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma lettera a), la parola: «manifesta», è sostituita dalla seguente: «grave».
2.105
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera a), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».
2.106
Al comma 2, capoverso «Art. 2», lettera a), nel terzo comma, è soppressa la parola: «inescusabile».
2.107
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».
2.108
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), è soppressa la parola: «inescusabile».
2.109
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettere b) e c), dopo le parole: «di un fatto» sono inserite le seguenti: «di una circostanza rilevante del fatto».
2.110
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».
2.111
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), è soppressa la parola: «inescusabile».
2.112
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera d), dopo le parole: «senza motivazione» sono inserite le seguenti: «o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».
2.113
Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, la parola: «manifesta» è sostituita dalla seguente: «grave».
2.300/1
All'emendamento 2.300 le parole: «Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo» sono sostituite dalle seguenti: »Salvi i casi di colpa grave previsti dal comma 3, nonché i casi di dolo,».
2.300/2
APPROVATO
All'emendamento 2.300 dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «e comma 3-bis».
2.300/3
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
APPROVATO
All'emendamento 2.300, al comma 1, dopo le parole: «dal comma 3» sono aggiunte le seguenti: «e 3-bis».
2.300/4
All'emendamento 2.300, dopo le parole: «delle prove» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3, dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».
2.300/5
All'emendamento 2.300, dopo le parole: «delle prove» sono aggiunte in fine le seguenti: «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modifiche.»
2.300
Il Governo
APPROVATO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».
2.301 (testo 2)
Il Governo
APPROVATO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:
''3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea''.».
Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)
1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Azione di rivalsa) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».
2.301 (testo corretto)
Il Governo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.
3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Azione di rivalsa) - 1. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».
2.301
Il Governo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.
3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Azione di rivalsa) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».
2.1000
Al comma 1 premettere il seguente
«01. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, al comma 1 le parole "che derivino da privazione della libertà personale" sono soppresse. »
2.1001/1
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le seguenti parole: «ed e)».
2.1001/2
MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA
All'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le parole: «ed e)».
2.1001 (testo 2)
IL RELATORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità:
a) l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a);
b) l'attività di valutazione del fatto e delle prove, salvo quanto previsto dal comma 3 lettere b) e c).". »
2.1001
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità:
a) l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a) ed e);
b) l'attività di valutazione del fatto e delle prove, salvo quanto previsto dal comma 3 lettere b) e c).". »
2.1002/1
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) la violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile».
2.1002/2
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, alle lettere b) e c) sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza rilevante».
2.1002/3
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza».
2.1002/4
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, o di una sua circostanza».
2.1002/5
MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente all'emendamento 2.1001, al comma 1, capoverso «Art. 2», nella lettera a) sopprimere le parole: «ed e)».
2.1002/6
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
All'emendamento 2.1002, al capoverso «3», sopprimere la lettera e).
2.1002/7
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) l'interpretazione di norme di diritto in contrasto con quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, a condizione che detta interpretazione si fondi su motivazioni già valutate dalle sezioni unite della Corte di cassazione ovvero su motivazioni abnormi ovvero su motivazioni apparenti».
2.1002/8
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sostituire le parole: «senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione» con le seguenti: «senza specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».
2.1002/9
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».
2.1002/10
MUSSINI, GAMBARO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, ORELLANA
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».
2.1002/11
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».
2.1002/12
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non sussista contrasto interpretativo».
2.1002/13 (già em. 2.112)
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo.».
2.1002 (testo 3)
IL RELATORE
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;
e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.
3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile.".»
2.1002 (testo 2)
IL RELATORE
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.".»
2.1002
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, o di una sua circostanza rilevante, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, o di una sua circostanza rilevante, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;
e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.".»
2.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».
2.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione – se negativa – della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».
2.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: ''idonei a rendere'' sono sostituite dalle seguenti: ''rendendo''».
2.0.4
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine ,le seguenti parole: ''nei limiti del credito erariale anche rideterminato''».
3.1
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.
3.2
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri'' sono sostituite dalle seguenti: ''è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri''».
Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «e contro il magistrato».
3.3
Al comma 1, capoverso «Art. 4», alle lettere a) e b), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».
3.100
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 5, comma 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: ''ovvero quando è manifestamente infondata'' sono soppresse».
4.1
GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Sopprimere l'articolo.
4.2
Al comma 1, capoverso «Art. 6», la parola: «volontariamente» è soppressa.
5.1
CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA
Sopprimere l'articolo.
5.100
Sopprimere il comma 2.
5.0.100
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All'articolo 7, comma 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: ''Lo Stato'' sono sostituite con le seguenti: ''Il Presidente del Consiglio dei Ministri'' e la parola: ''esercita'' è sostituita con le seguenti: ''ha l'obbligo di esercitare''».
5.0.101
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, i commi 3 e 4 sono soppressi».
5.0.300/1
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo delle stipendio netto».
5.0.300/2
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di quattro annualità dello stipendio netto».
5.0.300/3
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di tre annualità dello stipendio netto».
5.0.300/4
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di due annualità dello stipendio netto».
5.0.300/5
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di una annualità dello stipendio netto».
5.0.300/6
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano
agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di quattro annualità dello stipendio netto».
5.0.300/7
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di tre annualità dello stipendio netto».
5.0.300/8
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di due annualità dello stipendio netto».
5.0.300/9
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a quattro annualità dello stipendio netto».
5.0.300/10
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a tre annualità dello stipendio netto.».
5.0.300/11
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a due annualità dello stipendio netto.».
5.0.300/12
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad una annualità dello stipendio netto.».
5.0.300/13
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di una annualità dello stipendio netto.».
5.0.300/14
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a cinque annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».
5.0.300/15
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».
5.0.300/16
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».
5.0.300/17
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».
5.0.300/18
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ad una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».
5.0.300/19
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».
5.0.300/20
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».
5.0.300/21
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».
5.0.300/22
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».
5.0.300/23
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».
5.0.300/24
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».
5.0.300/25
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».
5.0.300/26
MUSSINI, DE CRISTOFARO, MAURIZIO ROMANI
All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con'dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».
5.0.300/27
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3», primo periodo, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «ai due terzi».
5.0.300/28
All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3», secondo periodo, le parole: «superiore al terzo dello stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se dal fatto è derivato danno a più persone può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili fino alla metà dello stipendio netto».
5.0.300/29
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 5.0.300, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
''4-bis. Presso il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura è istituito un Elenco comune informatizzato dei magistrati soccombenti alla misura di rivalsa contenente una succinta descrizione della stessa''.».
5.0.300
Il Governo
APPROVATO
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)
1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto''.».
5.0.1000/1
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ai due quinti di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.».
5.0.1000/2
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».
5.0.1000/3
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8» nel comma 3, sostituire le parole: «non può superare la», con le seguenti: «coincide con la», e il comma 4 dell'articolo 8 della legge del 13 aprile 1988 n. 117 è soppresso.
5.0.1000/4
All'emendamento 5.0.1000, capoverso «Art. 8», nel comma 3, sostituire le parole: «al quinto», con le seguenti: «non inferiore al quinto e fino ad un terzo».
5.0.1000
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)
1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La misura della rivalsa non può superare la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per il fatto di cui all'articolo 2 commesso con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.".».
6.1
AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Sopprimere l'articolo.
6.100
Sopprimere l'articolo.
6.101
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)
1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''8. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti''».
6.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, le parole: ''pari al terzo'' sono sostituite con le seguenti: ''pari ad un mezzo''».
Conseguentemente al comma 3 la frase: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» è sostituita dalla seguente: «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».
6.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''di cui all'articolo 322-ter del codice penale'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale''».
Coord.1
La Commissione
APPROVATO
Art. 3
Aggiungere, infine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: ", entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5," sono soppresse».
2.301 testo 2/7 (testo 2)
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 (testo 2), ai capoversi «comma 3» e «comma 3-bis», sostituire la parola: «manifesta» con la seguente: «grave».
2.301 testo 2/9 (testo 2)
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
APPROVATO
All'emendamento 2.301 (testo 2), al capoverso «comma 3», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione.».
2.301 testo 2/10 (testo 2)
All'emendamento 2.30 (testo 2), al capoverso «comma 3», dopo le parole: «del fatto o delle prove.» sono aggiunte in fine le seguenti: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione.».
2.301 testo 2/19 (testo 2)
APPROVATO
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
2.301/ testo corretto
Il Governo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:
''3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.
3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea''.».
Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)
1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Azione di rivalsa) – 1. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2,3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».
2.1002 testo 3/1
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 3.
2.1002 testo 3/2
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
All'emendamento 2.1002 (testo 3), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
«3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
c) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».
Conseguentemente sopprimere il capoverso 3-bis.
2.1002 testo 3/3
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Danno luogo a responsabilità civile a titolo di colpa grave le condotte del magistrato che consistono:
a) in una grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
b) nell'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
c) nella negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
d) nella emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».
2.1002 testo 3/4
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
d) la emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».
2.1002 testo 3/5
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» con le seguenti: «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».
Conseguentemente, nel medesimo comma 3, lettera c), sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» con le seguenti: «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».
2.1002 testo 3/6
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alle lettere b) e c) sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione,» con le seguenti: «di un fatto».
2.1002 testo 3/7
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alla lettera b) sopprimere le parole: «purché rilevante ai fini della decisione».
2.1002 testo 3/8
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alla lettera c) sopprimere le parole: «purché rilevante ai fini della decisione».
2.1002 testo 3/9
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
All'emendamento 2.1002 (testo 3), nel comma 3, sopprimere la lettera e).
2.1002 testo 3/10
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, sopprimere la lettera e).
2.1002 testo 3/11
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) il non aver tenuto conto, senza adeguata motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».
2.1002 testo 3/12
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».
2.1002 testo 3/13
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».
2.1002 testo 2/13
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo.».
2.1002 testo 3/14
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non sussista contrasto interpretativo».
2.1002 testo 3/15
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 3-bis».
2.1002 testo 3/16
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3-bis, con il seguente:
«Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea.
Al fine di determinare se vi sia stata manifesta violazione della legge, devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa di cui al comma 2, e, in ogni caso, il grado di chiarezza è precisione delle disposizioni violate, il carattere internazionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, nonché l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».
2.1002 testo 3/17
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «il diritto dell'Unione europea» con le seguenti: «le disposizioni di diritto comunitario aventi diretta applicabilità o effetto diretto».
2.1002 testo 3/18
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione».
2.1002 testo 3/19
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso» con le seguenti: «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore».
2.1002 testo 3/20
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero».
2.1002 testo 3/21
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, sopprimere le parole: «ovvero del comportamento tenuto».
2.1002 testo 3/22
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: «sempre».
2.1002 testo 3/3a
All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3-bis con il seguente:
«3-bis. Per valutare la gravità della colpa si tiene conto, tra l'altro, del livello di chiarezza e di precisione della norma violata, del grado di inescusabilità dell'errore di diritto o di fatto, del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati o del comportamento tenuto con il tenore letterale della norma o con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre colpa grave. Costituisce altresì colpa grave il discostarsi, senza una adeguata motivazione, dalla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione».
2.301 testo 2/1
All'emendamento 2.301 (testo 2), sopprimere il comma 2.
2.301 testo 2/2
All'emendamento 2.301 (testo 2), sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:
«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;
e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.
3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile».
2.301 testo 2/4
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 (testo 2), sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:
«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;
e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».
2.301 testo 2/5
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 (testo 2), sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:
«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;
e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».
2.301 testo 2/6
All'emendamento 2.301 (testo 2),, apportare le seguenti modificazioni :
sostituire il capoverso «comma 3.» con il seguente:
«3. Costituiscono colpa grave:
a) la manifesta violazione della legge e del diritto dell'Unione europea determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.»
nella parte del conseguentemente, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere le parole da: «nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui» fino alla fine del periodo.
2.301 testo 2/7
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 (testo 2),, al capoverso «comma 3», sopprimere la parola: «manifesta».
Conseguentemente, al capoverso «comma 3-bis» e al capoverso «Art. 7» sostituire la parola: «manifesta» con la seguente: «grave».
2.301 testo 2/8
All'emendamento 2.301 (testo 2), al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».
2.301 testo 2/9
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 (testo 2), al capoverso «comma 3», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».
2.301 testo 2/10
All'emendamento 2.301(testo 2), al capoverso «comma 3», dopo le parole: «del fatto o delle prove.» sono aggiunte in fine le seguenti: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione. In caso di esito positivo della visita di cui al periodo precedente, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».
2.301 testo 2/11
All'emendamento 2.301 (testo 2),, al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «In tali casi, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».
2.301 testo 2/12
All'emendamento 2.301(testo 2), il capoverso «comma 3-bis», è sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione, nonché del tenore letterale delle norme violate e dell'inescusabilità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta della legge si tiene conto altresì del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, alla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
2.301 testo 2/13
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 (testo 2), il capoverso «comma 3-bis» è sostituito dal seguente:
«3- bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la grave violazione della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce sempre colpa grave».
2.301 testo 2/13a
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis», premettere le seguenti parole: «Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 639,».
2.301 testo 2/15
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, dopo la parola: «inosservanza», sono inserite le seguenti: «, della mancanza di specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».
2.301 testo 2/16
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione della gravità della violazione di cui al comma 3, lettera a), si accerta:
a) per la legge italiana, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalle sezioni unite della Corte di cassazione;
b) per il diritto dell'Unione europea, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale di prima istanza o da qualsiasi altro organo dell'Unione che abbia carattere giurisdizionale. Costituisce in ogni caso diniego di giustizia, ai sensi dell'articolo 3, la mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
2.301 testo 2/17
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
APPROVATO
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis» secondo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».
2.301 testo 2/18
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato''».
2.301 testo 2/19
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
Conseguentemente, le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile», sono soppresse.
2.301 testo 2/20
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 testo 2, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».
2.301 testo 2/21
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Conseguentemente le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile» sono soppresse.
2.301 testo 2/22
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «dolo o negligenza inescusabile» sono sostituite dalle seguenti: «dolo ovvero negligenza o imperizia inescusabili».
2.301 testo 2/23
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».
2.301 testo 2/24
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».
2.301 testo 2/26
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 2, le parole: «In nessun caso» sono soppresse.
2.301 testo 2/27
All'emendamento 2.301 (testo 2),, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo».
2.301 testo corretto/1
All'emendamento 2.301 testo corretto sopprimere il comma 2.
2.301 testo corretto/2
All'emendamento 2.301 testo corretto sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:
«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;
e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.
3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile».
2.301 testo 2/3
All'emendamento 2.301 (testo 2), il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. Costituisce colpa grave la negligenza inescusabile che determina:
a) la grave violazione della legge italiana o del diritto dell'Unione europea;
b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
c) il discostarsi, senza motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.».
2.301 testo corretto/4
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 testo corretto, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:
«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;
e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».
2.301 testo corretto/5
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 testo corretto, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:
«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:
a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;
e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».
2.301 testo corretto/6
All'emendamento 2.301 testo corretto, apportare le seguenti modificazioni :
sostituire il capoverso «comma 3.» con il seguente:
«3. Costituiscono colpa grave:
a) la manifesta violazione della legge e del diritto dell'Unione europea determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.»
nella parte del conseguentemente, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere le parole da: «nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui» fino alla fine del periodo.
2.301 testo corretto/7
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sopprimere la parola: «manifesta».
Conseguentemente, al capoverso «comma 3-bis» e al capoverso «Art. 7» sostituire la parola: «manifesta» con la seguente: «grave».
2.301 testo corretto/8
All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».
2.301 testo corretto/9
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona, o la sua restrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».
2.301 testo corretto/10
All'emendamento 2.301, testo corretto, al capoverso «comma 3», dopo le parole: «del fatto o delle prove.» sono aggiunte in fine le seguenti: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione. In caso di esito positivo della visita di cui al periodo precedente, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».
2.301 testo corretto/11
All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «In tali casi, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».
2.301 testo corretto/12
All'emendamento 2.301, testo corretto, il capoverso «comma 3-bis», è sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione, nonché del tenore letterale delle norme violate e dell'inescusabilità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta della legge si tiene conto altresì del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, alla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
2.301 testo corretto/13
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 testo corretto il capoverso «comma 3-bis» è sostituito dal seguente:
«3- bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la grave violazione della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce sempre colpa grave».
2.301 testo corretto/13a
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», premettere le seguenti parole: «Ferma restando il giudizio di responsabilità contabile di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 639,».
2.301 testo 2/14
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, in particolare,».
2.301 testo corretto/15
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», primo periodo, dopo la parola: «inosservanza», sono inserite le seguenti: «, della mancanza di specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».
2.301 testo corretto/16
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione della gravità della violazione di cui al comma 3, lettera a), si accerta:
a) per la legge italiana, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalle sezioni unite della Corte di cassazione;
b) per il diritto dell'Unione europea, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale di prima istanza o da qualsiasi altro organo dell'Unione che abbia carattere giurisdizionale. Costituisce in ogni caso diniego di giustizia, ai sensi dell'articolo 3, la mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
2.301 testo 2/17
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis» secondo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».
2.301 testo corretto/17
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis» secondo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».
2.301 testo corretto/18
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato''».
2.301 testo corretto/19
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
Conseguentemente, le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile», sono soppresse.
2.301 testo 2/1a
MUSSINI, DE CRISTOFARO, MAURIZIO ROMANI
All'emendamento 2.301 (testo 2), sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è stabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta stabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione
e) la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea
3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa e, in ogni caso, il grado di chiarezza e precisione delle disposizioni violate, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.
2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono solo in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, lettere b) e c).
2.301 testo corretto/1a
MUSSINI, DE CRISTOFARO, MAURIZIO ROMANI
All'emendamento 2.301 testo corretto sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è stabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta stabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione
e) la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea
3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa e, in ogni caso, il grado di chiarezza e precisione delle disposizioni violate, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.
2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono solo in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, lettere b) e c).
2.301 testo 2/20
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
APPROVATO
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».
2.301 testo corretto/20
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».
2.301 testo corretto/21
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Conseguentemente le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile» sono soppresse.
2.301 testo corretto/22
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «dolo o negligenza inescusabile» sono sostituite dalle seguenti: «dolo ovvero negligenza o imperizia inescusabili».
2.301 testo corretto/23
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».
2.301 testo corretto/24
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».
2.301 testo 2/25
All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».
2.301 testo corretto/26
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 2, le parole: «In nessun caso» sono soppresse.
2.301 testo corretto/27
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo».
2.301testo corretto/3
All'emendamento 2.301, testo corretto, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:
«3. Costituisce colpa grave la negligenza inescusabile che determina:
a) la grave violazione della legge italiana o del diritto dell'Unione europea;
b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
c) il discostarsi, senza motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.».
2.301testo corretto/14
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, in particolare,».
2.301testo corretto/25
All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».
2.1002 testo 2/13 (già em. 2.112)
All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo.».