Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 3491
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Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale in materia di diffamazione
Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) le parole: "fare inserire" sono sostituite dalla seguente: "pubblicare";
1.2) dopo la parola: "gratuitamente" sono inserite le seguenti: "e senza commento";
1.3) dopo la parola: "periodico" sono inserite le seguenti: ", comprese le relative edizioni
telematiche,";
2) al quarto comma:
2.1) dopo le parole: "devono essere pubblicate" sono inserite le seguenti: "senza
commento";
2.2) le parole: "purché contenute entro il limite di trenta righe" sono sostituite dalle
seguenti: "con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione";
3) al quinto comma, le parole: " al pretore" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice";
4) dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
"L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al quinto comma qualora il direttore o, comunque, il responsabile del giornale quotidiano o periodico, comprese le relative edizioni telematiche, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del primo comma";
5) al sesto comma le parole: "da lire 15.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: " da euro 8.000 a euro 16.000";
6) il settimo comma è abrogato.
b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Pubblicazione obbligatoria di sentenze). - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative all' altra pubblicazione»;
c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.»;
d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Risarcimento dei danni). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.»;
e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Pene per la diffamazione). - 1. Incaso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.
3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.
5. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».
2. All'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.
4-ter. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».
Art. 2.
(Modifiche al codice penale)
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa periodica). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile. La pena è aumentata qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine»;
b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:
«Art. 594. - (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è aumentata qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.
La pena è raddoppiata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone»;
c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:
«Art. 595. - (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.
Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 30.000.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».
1.1
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
in materia di risposte e rettifiche)
1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: "non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta,", sono inserite le seguenti: ", per sette giorni consecutivi,";
b) al terzo comma, dopo le parole "non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta,", sono inserite le seguenti: ", per sette numeri consecutivi,";
c) al quarto comma, sostituire le parole: "di trenta righe", con le seguenti: "del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate";
d) al sesto comma, sostituire le parole: "da lire 15.000.000 a lire 25.000.000", con le seguenti: "da euro 15.000 ad euro 50.000"».
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: «Ulteriori modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47».
1.1
Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 9", primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", indicato dalla parte offesa".
1.2
Sopprimere l'articolo.
1.2
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: "della gravità offesa", inserire le seguenti: "della complessità della notizia nel cui contesto si è determinata l'offesa,".
1.3
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«a-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Risposta e rettifiche) – Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Per le trasmissioni radiofonico-televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle azioni contestate.
Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono su richiesta della persona offesa alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro 7 giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo e quarto comma – per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica – e quinto comma – la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto e quinto comma, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al Tribunale, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione.
Il Tribunale, ove accolga la richiesta, dispone la comunicazione del provvedimento al Prefetto per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta inottemperanza all'obbligo di pubblicazione.
Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 8.500 a euro 14.000"».
1.3
Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13" dopo la parola: "determinato," inserire le seguenti: "di cui sia accertata la non conformità al vero,".
1.4
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Risposte e rettifiche). – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni dopo quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria replitazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l'ha determinata.
7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, 5 e 6, l'autore «della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
8. Della medesima procedura di cui al comma 7 può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
9. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000.
10. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto, oltre che nel quotidiano nel periodico o nell'agenzia, in altro quotidiano o periodico o agenzia o nelle emittenti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica"».
1.4
Al comma 1 , lettera e), capoverso "Art. 13" sostituire le parole: "da euro 5.000 ad euro 50.000" con le seguenti: "da euro 2.000 ad euro 20.000"
1.5
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i siti informatici, i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica"».
1.5
Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13" sostituire la parola "50.000", con la seguente: "30.000".
1.6
VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
al primo comma dopo le parole: "stampa le dichiarazioni o le rettifiche" inserire le seguenti: "senza commento";
al quarto comma dopo le parole: "nella loro interezza" inserire le seguenti: "senza commento"».
1.6
Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 13" , dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1, riporta nei due anni successivi una nuova condanna per il medesimo delitto, può essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi. Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno."
1.7
VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 8 dopo il terzo comma inserire il seguente:
"Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. "».
1.7
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
7) Dopo il settimo comma è aggiunto il seguente: "in caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento."
1.8
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 8, comma 4, le parole: ", purché contenute entro il limite di trenta righe," sono soppresse».
1.9
MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 8, dopo il quinto comma inserire il seguente:
"L'autore dello scritto, ovvero soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l'ha determinata."».
1.10
MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 8, al sesto comma sostituire le parole: "con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000" con le seguenti: "con la pena della multa da 5.000 a 15.000 euro"».
1.11 (testo 2)
VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 8, quinto comma aggiungere infine il seguente periodo "Della medesima procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta"
1.11
VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 8, settimo comma aggiungere infine il seguente periodo: "Della medesima procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta"».
1.12
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Pubblicazione obbligatoria di sentenze). – 1. Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso e in altro periodico avente analoga diffusione quantitativa e geografica. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615, primo comma, del Codice di procedura penale e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione."»
1.13
Al comma 1 alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica"».
1.14
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.15
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
«a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale»;
a-bis) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "le dichiarazioni o le rettifiche" è inserita la seguente: "documentate".
2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici aventi natura editoriale, le dichiarazioni o le rettifiche documentate sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono"; su questa base deve essere cancellata la notizia oggetto di rettifica.
3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche documentate dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche documentate non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica documentata deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata";
4) al quinto comma, le parole: "trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto comma, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, e sesto comma" e le parole: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici aventi natura editoriale, quinto e sesto comma";
5) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
"Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica; televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche aventi natura editoriale non pubblichino la smentita o la rettifica documentata richiesta".
a-ter) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Riparazione pecuniaria) – 1.Nel caso di diffamazione commessa con mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 185 del Codice Penale, in una misura determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla dimensione del mezzo di diffusione e che non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro.
Non si dà luogo al risarcimento del danno se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche, sulla base di documentata richiesta, e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8 della presente legge. L'interessato, tuttavia, può rivolgersi all'autorità giudizi aria per i danni patrimoniali già verificatisi prima della pubblicazione della smentita.
L'ottemperanza alle disposizioni di cui al richiamato articolo 8 esclude il diritto di querela e, se esso è stato esercitato, la querela si intende revocata».
1.16
Al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:
«a) All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine il seguente comma:
"Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle pubblicazioni predisposte e distribuite attraverso Internet o altri reti telematiche, e ai contenuti dei siti internet aventi carattere o natura editoriale";
a-bis0) Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 all'articolo 2, alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: "nei siti internet aventi carattere o natura editoriale", e, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le pubblicazioni predisposte per essere distribuite, o che siano distribuite attraverso internet o al tri reti telematiche, e i contenuti dei siti internet, aventi carattere o natura editoriale devono contenere l'indicazione della data di pubblicazione, il nome de responsabile della pubblicazione e del titolare del dominio Internet, nonché la completa indicazione del luogo da cui ha origine la diffusione."
Conseguentemente all'articolo 17 sostituire le parole: "sino a lire 100.000" con le seguenti: "da 1.000 a 5.000 euro. La mancanza o l'incompletezza delle indicazioni di cui al terzo comma sono altresì motivo per l'oscuramento del sito Internet da parte dell'autorità di pubblica sicurezza".
a-bis0) All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo e al terzo comma, dopo le parole: "sono pubblicate," sono inserite le seguenti: "senza commento,";
2) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per le pubblicazioni predisposte per essere distribuite. O che siano distribuite attraverso internet o altre reti telematiche e nel caso di contenuti dei siti internet aventi carattere o natura editorial, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
3) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti –atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata";
4) al quinto comma, le parole: "trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma" e le parole: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma";
5) dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della martedì 9 ottobre 2012 antonio caruso trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta";
6) il sesto comma è sostituito dal seguente: "La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 25.000.000 a euro 250.000.000.";
a-ter) all'articolo 9, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel caso di reato commesso mediante pubblicazione in un periodico telematico ovvero comunque in un sito avente natura editoriale la pubblicazione della sentenza è disposta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della pubblicazione cui si riferisce la condanna. ";
a-quater) dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio –1948, n. 47, è inserito il seguente: "Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). –1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa;
2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque essere inferiore alla somma di euro 30.000. Nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa, il limite predetto è di euro 90.000.
3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in cinque anni dalla pubblicazione";
a-quinquies) l'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
1.17
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. (Riparazione pecuniaria). – 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato e non può essere superiore a euro 30.000"».
1.18
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», comma 1 sostituire le parole: «, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.» con le seguenti: «il risarcimento dei danni patrimoni ali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale».
1.19
Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 12», primo periodo, dopo le parole: «a titolo di riparazione» sono inserite le seguenti: «solo in caso di rifiuto di pubblicazione di rettifiche o smentite secondo le modalità di cui all'articolo 8».
1.20
Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 12», secondo periodo, dopo le parole: «diffusione dello stampato» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la rete informatica».
1.21
VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel primo comma sopprimere le parole: «e non può essere inferiore a 30.000 euro».
1.22
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo, sostituire le parole: «e non può essere inferiore a 30.000 euro», con le seguenti: «tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 100.000 euro».
1.23
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo, sostituire le parole: «e non può essere inferiore a 30.000 euro», con le seguenti: «tra un minimo di 5000 euro ed un massimo di 50.000 euro».
1.24
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo, sostituire le parole: «e non può essere inferiore 30.000 euro», con le seguenti parole: «e non può essere inferiore a 10.000 euro».
1.25
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», nel secondo periodo sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «20.000».
1.26
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «In ogni caso ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il Giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari».
1.27
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 12», aggiungere infine il seguente periodo: «Nel caso di pubblicazione di rettifica o di smentita, la persona offesa può chiedere la somma a titolo di riparazione solo qualora dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito e alle circostanze, che l'adempimento non costituisce riparazione sufficiente».
1.28
Al comma1 1, lettera a), capoverso «Art. 12», aggiungere infine il seguente periodo: «Non si dà luogo alla riparazione pecuniaria se gli obbligati hanno ottemperato alle rettifiche e alle dichiarazioni di cui all'articolo 8».
1.29
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 - (Pene per la diffamazione) – Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro.
Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
La pena è ridotta se l'autore dell'offesa provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.
Nel dichiarare la riduzione della pena, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
L'autore dell'offesa è soggetto a procedimento disciplinare di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Con provvedimento del giudice si dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».
Conseguentemente,
All'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595. - (Diffamazione). – dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti: "Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione".
Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma».
1.30
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 10.000.
La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti"».
Conseguentemente:
Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» al secondo comma sopprimere le parole da: «Se l'offesa è recata» fino alla fine dell'articolo.
1.31
Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: "Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido, con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione, l'esercente dell'impresa giornalistica o l'editore.
Sono nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma, del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali gli autori dei reati di cui al comma 1 sono sollevati, in tutto o in parte, dagli oneri derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie loro comminate a seguito dell'accollo degli stessi da parte delle altre persone indicate nel primo comma medesimo.
Sono parimenti nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali sono posti ad esclusivo carico del proprietario della pubblicazione dell'esercente dell'impresa giornalistica o dell'editore gli oneri derivanti dal risarcimento dei danni determinati dalla commissione dei reati di cui al comma 1 anche se accertati incidentalmente nel corso di un procedimento civile.
Sono altresì nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali sono posti ad esclusivo carico del proprietario della pubblicazione dell'esercente dell'impresa giornalistica o dell'editore gli oneri derivanti dal risarcimento stabilito nel corso o a conclusione del procedimento di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
b-bis) L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: «Art. 13. - (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 15.000 a euro 90.000.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. Nelle ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, la condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta la pena accessoria del divieto di nuove pubblicazioni per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica la pena della multa da 100.000 a 500.000 euro.
3. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari»;
b-ter) dopo l'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente: «Art. 13-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, la condanna per il delitto di cui all'articolo 13 ovvero per quello di cui all'articolo 57 del codice penale costituisce, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, giusta causa di licenziamento del direttore o del vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica».
1.32
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13, le parole: «della reclusione da uno a sei mesi e quella» sono soppresse e le parole: «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 5.000».
1.33
Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13», dopo le parole: «commessa con il mezzo della stampa» inserire le seguenti: «ovvero attraverso la rete internet».
1.34
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», dopo le parole: " di un fatto determinato si applica", inserire le seguenti: «in caso di mancata pubblicazione di rettifiche o smentite secondo le modalità di cui all'articolo 8, la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 50.000 euro».
1.35
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», dopo le parole "di un fatto determinato, si applica", inserire le seguenti: «in caso di mancata pubblicazione di rettifiche o smentite secondo le modalità di cui all'articolo 8, la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa non inferiore a 5.000 euro».
1.36
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», nel primo comma sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «da euro 10.000 ad euro 100.000, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato».
1.37
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 150.000».
1.38
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».
1.39
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5000 euro» con le seguenti: «da euro 5000 a euro 30.000».
1.40
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire le parole: «non inferiore a 5000 euro» con le seguenti: «da euro 5000 a euro 15.000».
1.41
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «10.000».
1.42
VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» sostituire le parole: «non inferiore a 5.000 euro» con le seguenti: «si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000».
1.43
Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere infine i seguenti commi:
«1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 12 la persona offesa può chiedere l'immediata pubblicazione nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa di dichiarazioni o di rettifiche ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
1-ter. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate senza commento e chiaramente visibili non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, nella prima pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono e in modo da occupare almeno il 20 per cento della prima pagina del giornale.
1-quater. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta senza commento e chiaramente visibili, nella prima pagina del periodico che ha riportato la notizia cui si riferiscono e in modo da occupare almeno il 20 per cento della prima pagina del giornale.
1-quinquies. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate senza commento, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito. In entrambi i casi le modalità di fruizione e la visibilità devono assicurare alle dichiarazioni o alle rettifiche una evidenza maggiore rispetto a quella avuta dalla notizia cui si riferiscono.
1-sexties. Laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmisioni radiofoniche o televisive, o del sito abbiano pubblicato o trasmesso le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dai commi precedenti, la pena di cui al comma 1 è diminuita.
1-octies. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmissioni radiofoniche o televisive, o del sito abbiano rifiutato od omesso di pubblicare o trasmettere le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dai commi precedenti, la pena di cui al comma 1 è aumentata».
1.44
Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere infine i seguenti commi:
«1-bis. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a due anni. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale che, anche in caso di interdizione, può deciderne la sospensione dall'ordine dei giornalisti per un ulteriore periodo di tempo.
1-ter. Se il recidivo per il reato di cui al comma 1 commette un altro delitto non colposo della stessa indole nei cinque anni dalla condanna precedente alla sospensione può seguire la radiazione dall'ordine dei giornalisti».
1.45
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», aggiungere in fine i seguenti commi:
«Al condannato è irrogata la sospensione dall'esercizio della professione, al sensI dell'articolo 51 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Nel caso di reiterazione del reato di cui all'articolo 595 del codice penale ovvero nel caso in cui il quotidiano, il periodico ovvero l'agenzia di stampa pubblicano scritti del condannato nel corso della sospensione dell'esercizio della professione il giudice può ordinare la sospensione della pubblicazione del quotidiano o del periodico owero ia inibizione della attività della agenzia di stampa per un periodo da uno a trenta giorni».
1.46
VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere i seguenti commi:
«Laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmissioni radiofoniche o televisive, abbiano pubblicato o trasmesso le dichiarazioni o le rettifiche senza commento, la pena di cui al primo comma è diminuita fino alla metà tenuto conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica».
1.47
VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13» aggiungere infine i seguenti:
«Nei casi di cui al comma precedente e salvo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa, delle trasmissioni radiofoniche o televisive, o del sito abbiano rifiutato od omesso di pubblicare o trasmettere le dichiarazioni o le rettifiche richieste dalla persona offesa, si applica all'editore la sanzione pecuniaria da cinquanta a duecento quote. La stessa sanzione si applica se l'autore della diffamazione è recidivo.
Nella determinazione della pena accessoria il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato».
1.48
Al comma 1, capoverso «Art 13», aggiungere infine il seguente comma:
«1-bis Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della sospensione o della radiazione dall'ordine professionale. All'irrogazione della sanzione provvede il Consiglio dell'ordine dei giornalisti del luogo di registrazione del giornale o del periodico».
1.49
VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1 lettera b) capoverso «Art. 13» aggiungere il seguente comma:
«Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale previa richiesta della parte».
1.238 (testo 2)
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Per i reati di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 commessi attraverso la rete telematica il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa."
1.700 (testo 7)
La Commissione
Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 13", sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1, riporta nei due anni successivi una nuova condanna per il medesimo delitto, può essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi. Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno."
1.700 (testo 6)
Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 13", sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1, riporta nei due anni successivi una nuova condanna per il medesimo delitto, può essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi."
1.700 (testo 5)
Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 13", sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Il giudice, in caso di condanna per il delitto di cui al comma 1 può applicare, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi. In caso di nuova condanna per il delitto di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, il giudice può applicare, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi. Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, il giudice può applicare, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese a un anno".
1.800/1
All'emendamento 1.800, sostituire le parole: "primo periodo del comma 8" con le seguenti: "primo e secondo periodo del comma 8"; sopprimere le parole da: "Al secondo periodo" sino a: "in ogni caso".
1.800
La Commissione
Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il primo periodo del comma 8. Al secondo periodo sopprimere le parole: «in ogni caso».
1.1000/1
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 1», nel primo comma, premettere la seguente:
«0a) all'articolo 5, nel secondo comma, numero 1), dopo le parole: ''vice direttore responsabile'' inserire le seguenti: ''e dei vice direttori eventualmente delegati per il controllo della cronaca''».
1.1000/2
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8» sopprimere i commi quinto e sesto.
1.1000/3
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel quinto comma sopprimere le parole: «purché contenute entro il limite di trenta righe,».
1.1000/4
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel quinto comma sopprimere le parole: «purché contenute entro il limite di trenta righe,» e sostituirle con le seguenti: «in proporzione quantitativa con la parte contestata,».
1.1000/5
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nell'ottavo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza.».
1.1000/6 (testo 2)
All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 9», sostituire i commi secondo e terzo con il seguente:
«Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le loro edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani e periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta.».
1.1000/6
All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8» sopprimere il nono, il decimo e il tredicesimo comma.
Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 9», sostituire i commi secondo e terzo con il seguente:
«La sentenza di condanna deve essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, oltre che in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti radiotelevisive, in altro giornale quotidiano o periodico o agenzia o nelle reti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta»;
2) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13» sopprimere il quinto comma.
Al settimo comma, sopprimere le parole: «l'autore» e dopo le parole: «la pena stabilita» inserire le seguenti: «, per l'autore,».
Al nono comma, sostituire le parole: «e della interdizione permanente della professione di giornalista» con le seguenti: «In caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, alla condanna consegue la pena accessoria della sospensione dalla professione di giornalista per un periodo da due mesi a otto mesi. In caso di recidiva reiterata di cui all'articolo 99, quarto comma del codice penale, si applica la pena accessoria della interdizione permanente dalla professione di giornalista».
1.1000/7
All'emendamento 1.1000, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «, ivi compresi quelli diffusi per via telematica,».
1.1000/8
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8» nel dodicesimo comma, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità».
1.1000/9
All'emendamento 1.1000,al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», nel primo comma, sostituire le parole: «negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici o agenzie o nelle reti radiotelevisive aventi analoga» con le seguenti: «negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico o agenzia o in rete radiotelevisiva avente analoga».
1.1000/10
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Con la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge n. 250 del 1990 e del decreto-legge n. 63 del 2012 restituiscano al Dipartimento dell'informazione dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un importo pari alla somma della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei contributi detti venga sospesa sino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno».
1.1000/11
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel primo comma sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti: «da euro 1000 ad euro 5000»
1.1000/12
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel terzo comma, sostituire la parola: «precedente,» con la seguente: «2».
1.1000/13
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel terzo comma sopprimere l'ultimo periodo.
1.1000/14
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», alla fine del terzo comma, sostituire le seguenti parole: «permanente dalla professione di giornalista» con le seguenti: «dalla professione di giornalista ai sensi del comma secondo».
1.1000/15
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel terzo comma,, dopo la parola: «interdizione» sostituire la parola: «permanente» con la seguente: «da sei mesi ad un anno».
1.1000/16 (testo 2)
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel terzo comma, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione da un anno a tre anni».
1.1000/16
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel quarto comma, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione da un anno a tre anni».
1.1000/17
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel terzo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e della interdizione permanente dalla professione di giornalista».
1.1000/18
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge.
2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 70 del 2003 può chiedere al Giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero inibirne l'ulteriore diffusione.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà ed i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il Giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili la multa da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente.
5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Giudice tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.
6. Se il fatto commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il Giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti rovvedimenti disciplinari».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 e misure a tutela del soggetto diffamato».
1.1000/19
All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al primo comma dell'art. 7 del D.P.R. 30-3-1957 n. 361 sono soppresse le lettere a) e b).
Le disposizioni delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 7 del DPR 30-3-1957 n. 361 non si applicano per i parlamentari in carica.
Conseguentemente modificare la rubrica: «Modifiche alla legge sulle stampa e all'articolo 7 del DPR n. 361 del 1957».
1.1000/20
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO
All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8» nel secondo comma, dopo le parole: «non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta», inserire le seguenti: «, per sette giorni consecutivi,»;
b) nel terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per sette numeri consecutivi,»;
c) sostituire il quinto comma con il seguente:
«Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate»;
d) al dodicesimo comma, sostituire la parola: «25.000», con la seguente: «50.000».
1.1000/21
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel quinto comma, sopprimere il primo periodo.
1.1000/22
All'emendamento 1.1000, al comma 1, capoverso «Art. 8», nel primo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente
c-bis) all'articolo 12 comma 1 della legge n. 47 del 1948 sostituire le parole: «, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.» con le seguenti: «il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale».
1.1000/23
All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di reiterazione del reato di cui all'articolo 595 del codice penale ovvero nel caso in cui il quotidiano, il periodico ovvero l'agenzia di stampa pubblicano scritti del condannato nel corso della sospensione dell'esercizio della professione il giudice può ordinare la sospensione della pubblicazione del quotidiano o del periodico ovvero la inibizione della attività della agenzia di stampa per un periodo da uno a trenta giorni».
1.1000
I RELATORI
Sostituire l'articolo con il seguente:
" Art. 1 (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Risposta e rettifiche) – Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al primo comma sono pubblicate, senza commento, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, senza commento, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Per le trasmissioni radiotelevisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Per i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle azioni contestate.
Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono su richiesta della persona offesa dalla pubblicazione, a propria cura e spese e senza commento su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro 7 giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al Tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione.
Il Tribunale, ove accolga la richiesta, dispone la comunicazione del provvedimento al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione. Il tribunale dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
Con l'ordine di pubblicazione o di trasmissione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
In caso di mancata o incompleta ottemperanza dell'ordine di pubblicazione di cui al comma precedente l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o reti radiotelevisive a diffusione analoga, a spese di colui che non ha ottemperato al primo ordine di pubblicazione.
Della stessa procedura di cui ai commi precedenti può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o il responsabile della trasmissione radiotelevisiva non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000. La sanzione amministrativa è raddoppiata nel caso in cui ai giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o alle reti radiotelevisive sia stata comminata, nei due anni precedenti, una sanzione amministrativa della stessa indole.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, oltre che in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti radiotelevisive, in altro giornale quotidiano o periodico o agenzia o nelle reti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta».
b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Pubblicazione obbligatoria di sentenze). – Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti radiotelevisive, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici o agenzie o nelle reti radiotelevisive aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615, primo comma, del codice di procedura penale e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 8.
Nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al comma precedente si applica la procedura cui all'articolo 8."
c) all'articolo 11 è aggiunto in fine il seguente comma " Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica."
d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: " Art. 13. - (Pene per la diffamazione). – Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.
La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.
Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9. Nei casi di cui al comma precedente, alla condanna consegue inoltre la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Se il recidivo commette un altro reato della stessa indole nei due anni dalla condanna precedente alla condanna consegue la pena accessoria della interdizione permanente dalla professione di giornalista.
La pena è diminuita se l'autore dell'offesa provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.
Salvo quanto previsto dall'articolo 8, laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o dell'agenzia o della rete radiotelevisiva abbiano rifiutato od omesso di pubblicare o trasmettere le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo, la pena è aumentata.
Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari
Nei casi di concorso l'autore, il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore sono puniti con la pena stabilita per il reato di cui al primo comma aumentata fino alla metà.
La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma precedente è reiterato.
Alla condanna conseguono le pene accessorie della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9 e della interdizione permanente dalla professione di giornalista "».
1.2000/1 (testo 2)
D'AMBROSIO, VITA, VIMERCATI, ZANDA
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel comma 1, sostituire le parole: «far inserire» con la seguente: «pubblicare».
1.2000/1
D'AMBROSIO, VITA, VIMERCATI, ZANDA
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel comma 1, sostituire la parola: «inserire» con la seguente: «pubblicare».
1.2000/2
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel comma 1, sopprimere le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica,».
1.2000/3
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel comma 1, dopo le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» inserire la seguente: «anche»..
1.2000/4
All'emendamento 1.2000, alla lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere i commi 5 e 6.
1.2000/5
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 5.
1.2000/6
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel comma 5, dopo le parole: «, le testate giornalistiche diffuse», inserire la seguente: «anche».
1.2000/7
VIMERCATI, D'AMBROSIO, VITA, ZANDA
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 6.
1.2000/8
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come diminuzione della dignità».
1.2000/9
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel comma 8, nel primo e nel secondo periodo sostituire le parole: «il giudice» con le seguenti: «il tribunale».
1.2000/10
All'emendamento 1.2000, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «, ivi compresi quelli diffusi per via telematica,».
1.2000/11
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8, il giudice ordina nuova nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000, e comunque non inferiore a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata».
1.2000/12
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel comma 12, aggiungere le seguenti parole: «, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa».
1.2000/13
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8» sopprimere il comma 13.
1.2000/14
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel comma 13, sopprimere le parole da: «la sentenza di condanna» fino alla fine del periodo.
1.2000/15
All'emendamento 1.2000, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, dopo l'articolo 8 inserire i seguenti:
''Art. 8-bis. - (Tutela della presunzione di innocenza) – 1. Tutti hanno diritto al rispetto della presunzione d'innocenza. Quando taluno, prima della condanna, è presentato come responsabile dei fatti oggetto di indagine dell'autorità giudiziaria, può chiedere, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni materiali e morali, la diffusione di un comunicato di dimensioni spaziali o temporali equivalenti volto a ristabilire la presunzione d'innocenza. Il giudice nel disporre la diffusione può condannare l'editore al pagamento di una somma a favore dell'offeso non inferiore a euro 20.000.
2. Nell'accertamento della previsione di cui al comma 1 il giudice tiene conto della violazione del segreto istruttorio, il quale è posto anche a tutela della presunzione d'innocenza e della reputazione dell'indagato''.
Art. 8-ter. - (Rettifica negli archivi digitali) – 1.All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto dopo il comma 7, il seguente:
''In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento''».
1.2000/16
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 9» sopprimere il comma 3.
1.2000/17
All'emendamento 1.2000, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all'articolo 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''che non può comunque essere inferiore a venti volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa, con riduzione fino alla metà in caso di pubblicazione della rettifica''».
1.2000/18
All'emendamento 1.2000, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
''Art. 11. - (Responsabilità civile). – 1. Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido, con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione, l'esercente dell'impresa giornalistica o l'editore.
2. Sono nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma, del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali gli autori dei reati di cui al comma 1 sono sollevati, in tutto o in parte, dagli oneri derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie loro comminate a seguito dell'accollo degli stessi da parte delle altre persone indicate nel comma 1 medesimo.
3. Sono parimenti nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali sono posti ad esclusivo carico del proprietario della pubblicazione dell'esercente dell'impresa giornalistica o dell'editore gli oneri derivanti dal risarcimento dei danni determinati dalla commissione dei reati di cui al comma 1 anche se accertati incidentalmente nel corso di un procedimento civile.
4. Sono altresì nulle, ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali sono posti ad esclusivo carico del proprietario della pubblicazione dell'esercente dell'impresa giornalistica o dell'editore gli oneri derivanti dal risarcimento stabilito nel corso o a conclusione del procedimento di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
5. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica''».
1.2000/19
All'emendamento 1.2000, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
''Art. 11. - (Responsabilità civile). – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica''».
1.2000/20
All'emendamento 1.2000, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole da: '', oltre il risarcimento dei danni'' fino alla fine del comma, con le seguenti: ''il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.''».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "(Risarcimento dei danni)".
1.2000/21 (testo 2)
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso "art. 13", nel comma 1 sostituire le parole: "da euro 5.000 ad euro 100.000" con le seguenti: "da euro 5.000 e euro 50.000".
1.2000/21
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso "art. 13", nel comma 1 sostituire le parole: "da euro 5.000 ad euro 100.000" con le seguenti: "da euro 1.000 e euro 5.000".
1.2000/22
VIMERCATI, VITA, D'AMBROSIO, ZANDA
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti: «da euro 3.000 ad euro 30.000».
1.2000/23
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel comma 1, aggiungere le seguenti parole: «, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa».
1.2000/24
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 12 la persona offesa può chiedere l'immediata pubblicazione nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa di dichiarazioni o di rettifiche ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
1-ter. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate senza commento e chiaramente visibili, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, nella prima pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono e in modo da occupare almeno il 20 per cento della prima pagina del giornale.
1-quater. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta senza commento e chiaramente visibili, nella prima pagina del periodico che ha riportato la notizia cui si riferiscono e in modo da occupare almeno il 20 per cento della prima pagina del giornale.
1-quinquies. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate senza commento, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito. In entrambi i casi le modalità di fruizione e la visibilità devono assicurare alle dichiarazioni o alle rettifiche una evidenza maggiore rispetto a quella avuta dalla notizia cui si riferiscono.».
1.2000/25
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata».
1.2000/26
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a due anni. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifi se richiesta dalla persona offesa Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale che, anche in caso di interdizione, può deciderne la sospensione dall'ordine dei giornalisti per un ulteriore periodo di tempo.
4-bis. Se il recidivo per il reato di cui al comma 1 commette un altro delitto non colposo della stessa indole nei cinque anni dalla condanna precedente alla sospensione può seguire la radiazione dall'ordine dei giornalisti».
1.2000/27 (testo 2)
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dalla professione» con le seguenti: «dalla professione o comunque dall'attività».
1.2000/27
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dalla professione» con le seguenti: «dall'attività».
1.2000/28
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nelcomma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
1.2000/29
VITA, D'AMBROSIO, VIMERCATI, ZANDA
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel comma 4, sopprimere le parole da: «Se il colpevole commette un altro reato» fino alla fine del comma.
1.2000/30
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Ai fini di cui alla presente legge, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito informatico. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto si intende commesso nel luogo della sua prima rilevazione in Italia segnalata all'autorità giudiziaria».
1.2000/31
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel comma 1 aggiungere dopo le parole: «euro 100.000» le seguenti: «tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato».
1.2000/32 (testo 2)
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 13» nel comma 5, sostituire le parole: «al comma 4 dell'» con le seguenti: «nei termini e con le modalità di cui ai commi 1 e 6».
1.2000/32
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 13» nel comma 5, sostituire le parole: «al comma 4 dell'» con le seguenti: «nei termini e con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6».
1.2000/33
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Se la fattispecie prevista dal comma 1 è premeditata, a qualsiasi scopo, la pena prevista dai commi precedenti è quintuplicata».
1.2000/35
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», aggiungere in fine il seguente comma: «Il direttore responsabile o il vicedirettore responsabile, l'autore della pubblicazione, nonché i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili nei casi in cui sia stata effettuata, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dalla presente legge, la rettifica e sia stato risarcito il danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale».
1.2000/36
All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13» dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Alla condanna per omesso controllo, per almeno sei volte nel corso dell'anno solare, consegue la sospensione della testata giornalistica o del sito internet per un periodo tra un mese e tre mesi».
1.2000
I RELATORI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Risposta e rettifiche)
1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono.
6. Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonee collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi.
8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
9. Con il provvedimento che dispone l'ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sia dovuta a favore dell'autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento.
10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza dell'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione.
11. L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1.
12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000.
13. Il provvedimento del giudice con l'ordine di pubblicazione deve essere pubblicato, per esteso o per estratto oltre che in giornali quotidiani o periodici, comprese le testate diffuse per via telematica, in altro giornale quotidiano o periodico aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta.»
b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9.
(Pubblicazione obbligatoria di sentenze).
1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria, è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.
2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge n. 250 del 1990 e del decreto-legge n. 63 del 2012 restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno.
3. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, i soggetti interessati possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8»;
c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.»
d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13.
(Pene per la diffamazione).
1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.
2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata
3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.
4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.
5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8. La pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.
7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.
8. All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale.
2. All'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In caso di inottemperanza all'ordine di trasmissione della rettifica disposto dall'Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica nonché l'autore dell'offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.
4-ter. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.
4-quater. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».
1.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Giurì per la correttezza dell'informazione).
1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 65, è aggiunto il seguente:
«Art. 65-bis.
(Giurì per la correttezza dell'informazione)
1. È istituito presso ogni distretto di corte di appello il giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.
2. I membri del giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. L'organizzazione e il funzionamento del giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».
1.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è inserito il seguente:
"Art. 25-terdecies. - (Diffamazione a mezzo stampa) – 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), per una durata non superiore ad un anno."».
1.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.
2. È istituita la carta d'identità professionale del giornalista, di seguito denominata "carta d'identità professionale", ai cui titolari si applicano le disposizioni adottate in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolga attività di giornalista professionista.
3. Possono ottenere la carta d'identità professionale i giornalisti professionisti. Ai fini della presente legge, per "giornalisti professionisti" si intendono:
a) i soggetti che esercitano come occupazione principale, regolare e retribuita, l'esercizio della professione di giornalista in una pubblicazione quotidiana o periodica, in un'emittente radiofonica o televisiva o in un'agenzia di stampa a diffusione prevalentemente o esclusivamente telematica;
b) i giornalisti liberi che, senza essere al servizio di una determinata pubblicazione, emittente o agenzia, esercitano l'attività giornalistica come occupazione principale e regolare, ricavandone le principali risorse necessarie alla propria esistenza;
c) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen che operano come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);
d) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane;
e) i giornalisti stranieri o apolididomiciliati in Italia che hanno un'occupazione giornalistica regolare.
4. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituito il registro dei giornalisti.
5. I soggetti interessati al rilascio della carta di identità professionale inviano al registro di cui al comma 1 la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilascia la carta di identità professionale ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che, sulla base della predetta documentazione, risultano essere in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3 da almeno un anno dalla data di invio della documentazione medesima. La carta di identità professionale è rilasciata entro un mese dalla data della richista. Qualora la documentazione sia insufficiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con decisione motivata, respinge la richiesta. La richiesta che può essere rinnovata decorsi tre mesi da ogni reiezione.
6. La carta di identità professionale dev'essere rinnovata ogni tre anni, e resta valida sino alla data di cessazione dei requisiti di cui all'articolo 3. Entro sei mesi successivi a tale data, il titolare è tenuto a comunicare la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 3 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il titolare della carta di identità professionale decade da ogni beneficio connesso al possesso della carta medesima a decorrere dalla data di cui al primo periodo del presente comma».
1.0.4
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito».
2.1
Sopprimere l'articolo.
2.1
Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 595", nel primo comma, sostituire le parole: "da euro 3.000 a euro 15.000", con le seguenti: "da euro 3.000 a euro 10.000".
2.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radio televisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, risponde, a titolo di colpa, dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo".
2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 594. - (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunieazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone".
3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 30.000.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa, di pubblicazioni predisposte e distribuite attraverso Internet o altri reti telematiche, ovvero a mezzo di contenuti di siti internet aventi carattere o natura editoriale, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 7.500 a euro 60.000.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, la condanna per il delitto di cui al terzo comma comporta la pena accessoria del divieto di nuove pubblicazioni per un tempo non inferiore a un mese e non superiore sei mesi. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica la pena della multa da 50.000 a 250.000 euro."».
2.2
Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 595", nel primo comma, sostituire le parole: "da euro 5.000 a euro 30.000", con le seguenti: "da euro 5.000 a euro 20.000".
2.3
VITA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
2.4
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.5
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:
"Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa e della diffusione radiotelevisiva). – Salva l'ipotesi di concorso nel reato, il direttore o il vicedirettore responsabile di un periodico o di una testata giornalistica radiofonica o televisiva, risponde del reato commesso attraverso la pubblicazione da lui diretto a titolo di colpa per omesso controllo, se l'autore del reato è ignoto o non identificabile o non imputabile, salvo che provi che la mancata individuazione dell'autore del reato non sia dipesa da sua responsabilità la pena è diminuita di un terzo.
La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti"».
2.6
Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 57» nel primo comma sostituire le parole: «del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo.» con le seguenti: «il quale omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione siano commessi reati è punito, a titolo di colpa se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».
Dopo il primo comma aggiungere il seguente:
«Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a due anni. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale che, anche in caso di interdizione, può deciderne la sospensione dall'ordine dei giornalisti per un ulteriore periodo di tempo.
Se il recidivo per il reato di cui al comma 1 commette un altro delitto non colposo della stessa indole nei cinque anni dalla condanna precedente alla sospensione può seguire la radiazione dall'ordine dei giornalisti».
2.7
MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 57» nel primo comma sostituire le parole: «del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo.» con le seguenti «il quale omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo stampa, della diffusione radiotelevisiva siano commessi reati è punito, a titolo di colpa se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».
2.8
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel primo comma, dopo le parole: «radiofonica o televisiva» inserire le seguenti: «o della testata telematica».
2.9
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57» nel primo comma sostituire le parole: «risponde dei delitti» con le seguenti: «è punito, a titolo di colpa, per i reati».
2.10
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel primo comma apportare le seguenti modificazioni:
«1. inserire dopo la parola: "risponde" le seguenti: "a titolo di colpa";
2. sostituire le parole: "omesso controllo" con le seguenti: "omesso esercizio sul contenuto pubblicato del controllo necessario ad impedire la commissione del reato medesimo"».
2.11
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), capoverso «Art. 57», nel primo comma dopo la parola: «diffusione radiotelevisiva» sopprimere le parole: «o con altri mezzi di diffusione»;
alla lettera b), capoverso «Art. 594», nel secondo comma sopprimere le parole: «o telematica».
2.12
Al comma 1 lettera a)capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «la pena è in ogni caso ridotta di un terzo» con le seguenti: «la pena è ridotta alla metà».
2.13
Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 57» dopo il primo comma aggiungere il seguente: «Il direttore o il vicedirettore responsabile il quale consenta in modo diretto o surrettiziamente ad un giornalista sospeso o radiato di pubblicare sul quotidiano, sul periodico o sulla testata giornalistica da lui diretta, scritti che poi risultino diffamatori è punito, a titolo di colpa con la pena della multa non inferiore a 10.000 euro».
2.14
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», dopo il primo comma aggiungere il seguente:
«1-bis. Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».
2.15
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:
«Art. 594. - (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della multa fino a 5.000 euro se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».
2.16
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) l'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594. - (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della multa fino a euro 5.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».
2.17
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole «1.500» con le seguenti: «3.000» e dopo il secondo comma inserire il seguente: «La pena è della multa fino ad euro 6.000 se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato».
2.18
Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 594» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti «non inferiore a euro 1.000. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».
2.19
Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 30.000».
2.20
Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 15.000».
2.21
Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 10.000».
2.22
MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 594» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti «fino a euro 5.000».
2.23
Al comma 1, capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti parole: «fino a euro 5.000».
2.24
Al comma 1 capoverso «Art. 594», nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 1.500» con le seguenti: «fino a euro 2.000».
2.25
MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 594» sostituire il terzo comma con il seguente:
«Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».
2.26
Al comma 1 lettera b), capoverso "art. 594" dopo le parole: «più persone» aggiungere le seguenti: «o vi sia l'attribuzione di un fatto determinato».
2.27
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:
"Art. 595. - (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.
Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica ìa pena della multa fino a euro 5.000.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti".».
Conseguentemente, all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) l'articolo 13 è abrogato.
2.28
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:
"Art. 595. - (Diffamazione e trattamento di dati personali lesivi dei diritto all'onore ed alla reputazione). – Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o della diffusione radio televisiva o attraverso la rete internet o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.
Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Alla stessa pena soggiace chi, senza legittimi scopi di cronaca e senza il consenso scritto dell'interessato, diffonde o mantiene immagini e dati, anche giudiziari, che consentono, direttamente o indirettamente, l'identificazione della persona già indagata o imputata nell'ambito di un processo penale, sulle pagine internet liberamente accessibili dagli utenti o attraverso i motori di ricerca esterni al sito in cui tali immagini o dati sono contenuti.
Se il fatto è commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il medesimo Giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari"».
2.29
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente
"Art. 595. - (Diffamazione). – Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa non inferiore a euro 5.000.
Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
In caso di recidiva specifica reiterata, con la condanna è applicata anche la misura della sospensione dall'esercizio della professione di giornalista da 1 a 3 mesi.
Il direttore responsabile o il vicedirettore responsabile, l'autore della pubblicazione, nonché i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili nei casi in cui sia stata effettuata, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dalla presente legge, la rettifica e sia stato risarcito il danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale"».
2.30
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 595. - (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 10.000.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa non inferiore a euro 2.500.
Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate"».
2.31
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sostituire la cifra: «2.500» con: «5.000»;
sostituire il secondo comma con i seguenti:
«La pena è della multa fino ad euro 10.000 se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.
Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubolico, si applica la pena della multa da euro 10.000 ad euro 100.000, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione di quanto stampato con qualsiasi mezzo pubblicato».
2.32
Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «non inferiore a euro 1.500. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».
2.33
Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 50.000».
2.34
Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 20.000».
2.35
Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 10.000».
2.36
MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 6.000».
2.37
Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595», nel primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 2.500» con le seguenti: «fino a euro 5.000».
2.38
Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel secondo comma sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «non inferiore a euro 2.500. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».
2.39
Al comma 1, capoverso «Art. 595», nel secondo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «fino a euro 100.000».
2.40
Al comma 1, capoverso «Art. 595», nel secondo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «fino a euro 50.000».
2.41
Al comma 1, capoverso «Art. 595», nel secondo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «fino a euro 15.000».
2.42
MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel secondo comma sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 8.000».
2.43
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», sopprimere il terzo comma.
2.44
Al comma 1 lettera c), capoverso «Art. 595», nel terzo comma dopo le parole: «le pene sono aumentate» aggiungere le seguenti: «fino ad un massimo di 1/3».
2.45
Al comma 1, lettera c), capoverso: «Art. 595» aggiungere, in fine, il seguente comma: «In caso di recidiva reiterata di cui all'articolo 99, quarto comma, si applica la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei. In caso di inosservanza della sanzione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da dieci a cento quote».
2.46
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», aggiungere infine il seguente comma: «Alla condanna per il delitto di diffamazione commessa a mezzo stampa Di cui al secondo comma consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi».
2.1000/1
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:
«il direttore responsabile o il vice direttore delegato per la cronaca i quali omettono di I esercitare sul contenuto degli articoli non firmati da giornalisti professionisti o da dipendenti a tempo indeterminato, il controllo necessario a impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se il reato è, commesso, con la pena stabilità per tale reato, diminuita in misura non eccedente la metà».
2.1000/2
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel terzo e quinto comma, dopo la parola: «raddoppiata» inserire le seguenti: «ogni volta».
2.1000/3
I RELATORI
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel quarto comma, sostituire le parole: «il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore» con le seguenti: «il direttore, il vicedirettore, il proprietario della pubblicazione e l'editore».
2.1000/4
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», alla fine aggiungere il seguente comma:
«il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni in cui l'autore è ignoto o comunque non identificabile».
2.1000/5
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 594», nel primo comma, sostituire le parole: «fino ad euro 5000» con le seguenti: «fino ad euro 2500».
2.1000/6
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 594», dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:
«Chi, entro i cinque anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato è punito con la multa da euro 4.000 a euro 8.000. In caso di ulteriori recidive entro dieci anni la pena è ulteriormente aumentata ogni volta del 50 per cento.
Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da tre a sei mesi.
Non si applica l'articolo 99.«
2.1000/7
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», nel primo comma sostituire le parole: «non inferiore ad euro 3.000» con le seguenti: «fino ad euro 5000».
2.1000/8
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», sostituire il secondo comma con i seguenti:
«La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è aumentata di cinque.
2.1000/9
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», nel terzo comma sopprimere le parole «o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,».
2.1000/10
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», nel terzo comma sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti: «da euro 1000 ad euro 5000».
2.1000/11
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», nel terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque non inferiore a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente offesa».
2.1000/12
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», sopprimere l'ultimo comma.
2.1000/13
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», sostituire il quarto comma con il seguente:
«Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate di cinque volte. Costituisce in ogni caso offesa a tali soggetti, l'attribuzione di specifiche gravi inefficienze non sussistenti, di gravi eccessi non reali di spese, di emolumenti presentati come eccessivi e non realmente erogati, di paragoni falsi con altre analoghe istituzioni o procedure, e ogni altra attribuzione di fatti non reali, i quali suscitino il discredito nei confronti di detti soggetti».
2.1000/14
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:
«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'ambito politico o ideologico e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.
Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme».
2.1000/15
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:
«Per chi, entro i dieci anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte ovvero per altre due volte nei confronti della stessa persona la multa è raddoppiata ogni volta.
Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre sei volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da sei mesi a due anni.
Non si applica l'articolo 99».
2.1000/16
All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:
«La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è aumentata di cinque volte».
2.1000/17
All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito informatico. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto si intende commesso nel luogo in cui esso è stato per la prima volta rilevato e in seguito all'autorità giudiziaria».
2.1000/18
All'emendamento 2.1000, al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.1000/19
All'emendamento 2.1000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) l'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594. - (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della multa fino a euro 5.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».
2.1000/20
All'emendamento 2.1000, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:
"Art. 595 - (Diffamazione). – Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa non inferiore a euro 5.000.
Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
In caso di recidiva specifica reiterata, con la condanna è applicata anche la misura della sospensione dall'esercizio della professione di giornalista da 1 a 3 mesi.
Il direttore responsabile o il vicedirettore responsabile, l'autore della pubblicazione, nonché i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili nei casi in cui sia stata effettuata, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dalla presente legge, la rettifica e sia stato risarcito il danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale"».
2.1000/21
All'emendamento 2.1000, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) l'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 595. - (Diffamazione). – Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 10.000.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa non inferiore a euro 2.500.
Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate"».
2.1000/22
All'emendamento 2.1000, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) capoverso: "Art. 595" aggiungere, in fine, il seguente comma: "In caso di recidiva reiterata di cui all'articolo 99, quarto comma, si applica la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei. In caso di inosservanza della sanzione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da dieci a cento quote"».
2.1000
I RELATORI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni
a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Art. 57 (Reati commessi col mezzo della stampa periodica) - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile.
Il direttore o il vicedirettore responsabile il quale consente in modo diretto o surrettiziamente ad un giornalista sospeso o radiato di pubblicare sul periodico da lui diretto, scritti diffamatori è punito, a titolo di colpa, con la pena della multa non inferiore a 10.000 euro.
La pena, nei casi di cui ai commi primo e secondo, è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.
Nei casi di concorso l'autore, il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore sono puniti con la pena stabilita per il reato di cui al primo comma aumentata fino alla metà.
La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma precedente è reiterato.".
b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente: " Art. 594 (Ingiuria) - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è aumentata qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato. La pena è raddoppiata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente: " Art. 595 (Diffamazione) -Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa non inferiore a euro 3.000.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
2.2000/1
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57» nel primo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «La pena è aumentata» fino alla fine del periodo.
2.2000/2
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57» dopo il primo comma inserire il seguente:
«Il direttore o il vicedirettore responsabile il quale consenta in modo diretto o surrettiziamente ad un giornalista sospeso o radiato di pubblicare sul quotidiano, sul periodico o sulla testata giornalistica da lui diretta, scritti che poi risultino diffamatori è punito, a titolo di colpa con la pena della multa non inferiore a 10.000 euro».
Conseguentemente, al primo comma sopprimere l'ultimo periodo.
2.2000/3
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57» dopo il primo comma inserire il seguente:
«Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a due anni. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale che, anche in caso di interdizione, può deciderne la sospensione dall'ordine dei giornalisti per un ulteriore periodo di tempo».
2.2000/4
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57» dopo il primo comma inserire il seguente:
«Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni in cui l'autore è ignoto o comunque non identificabile».
2.2000/5
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel secondo e quarto comma, dopo la parola: «raddoppiata» inserire le seguenti: «ogni volta».
2.2000/6
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci anni».
2.2000/7
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 594» nel primo comma sostituire le parole: «fino a euro 5.000» con le seguenti: «non inferiore a euro 1.000. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».
2.2000/8
All'emendamento 2.2000, al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 594» nel primo comma, sostituire le parole: «fino ad euro 5.000» con le seguenti: «fino ad euro 2.500».
2.2000/9
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 594», dopo il quarto comma, aggiungere i seguenti: «Chi, entro i cinque anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo; compie lo stesso reato è punito con la multa da euro 4.000 a euro 8.000. In caso di ulteriori recidive entro dieci anni la pena è ulteriormente aumentata ogni volta del 50 per cento.
Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da tre a sei mesi.
Non si applica l'articolo 99».
2.2000/10
All'emendamento 2.2000, al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art. 595» nel primo comma sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 30.000» con le seguenti: «fino ad euro 5.000».
2.2000/11
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» nel primo comma sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 30.000» con le seguenti: «non inferiore a euro 1.500. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».
2.2000/12
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 595» al primo comma sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 30.000» con le seguenti «non inferiore a euro 2.500. Nella determinazione della pena il giudice tiene conto della potenza diffusiva del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa».
2.2000/13
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595» sostituire il secondo comma con i seguenti: «La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato o violazione di norme.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato o violazione di norme la multa è aumentata di cinque volte».
2.2000/14
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595» nel terzo comma sopprimere le parole: «o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,».
2.2000/15
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595» nel terzo comma sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000» con le seguenti: «da euro 1.000 ad euro 5.000».
2.2000/16
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», al terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e comunque non inferiore a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente offesa».
2.2000/17
All'emendamento 2.2000, al comma 1,lettera c), capoverso «Art. 595», sopprimere il quarto comma.
2.2000/18
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», sostituire il quarto comma con il seguente:
«Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate di cinque volte. Costituisce in ogni caso offesa a tali soggetti, l'attribuzione di specifiche gravi inefficienze non sussistenti, di gravi eccessi non reali di spese, di emolumenti presentati come eccessivi e non realmente erogati, di paragoni falsi con altre analoghe istituzioni o procedure, e ogni altra attribuzione di fatti non reali, i quali suscitino il discredito nei confronti di detti soggetti».
2.2000/19
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:
«Per chi, entro i dieci anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte ovvero per altre due volte nei confronti della stessa persona la multa è raddoppiata ogni volta.
Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre sei volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da sei mesi a due anni.
Non si applica l'articolo 99».
2.2000/20
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», dopo il quarto comma aggiungere il seguente:
«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'ambito politico o ideologico e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».
2.2000/21
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», dopo il quarto comma aggiungere il seguente:
«Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme».
2.2000/22
All'emendamento 2.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito informatico. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto si intende connesso nel luogo della sua prima rilevazione riportata all'autorità giudiziaria».
2.2000/23
VIMERCATI, VITA, D'AMBROSIO, ZANDA
All'emendamento 2.2000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 595», nel terzo comma sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000» con le seguenti: «da euro 2.500 ad euro 25.000».
2.2000
I RELATORI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Art. 57
(Reati commessi col mezzo della stampa periodica)
Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile. La pena è aumentata qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine o interdetto dalla professione.
Nei casi di cui al comma primo, la pena è raddoppiata qualora il colpevole abbia riportato condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.
La pena è aumentata della metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dal proprietario della pubblicazione, dall'editore in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.
In caso di ulteriore condanna per un reato della stessa indole, la pena di cui al comma precedente è raddoppiata»
b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:
«Art. 594
(Ingiuria)
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è aumentata qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.
La pena è raddoppiata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.»
c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:
«Art. 595
(Diffamazione)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 30.000.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 50.000.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».
2.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 3.
(Tutela della presunzione di innocenza)
1. Tutti hanno diritto al rispetto della presunzione d'innocenza. Quando taluno, prima della condanna, è presentato come responsabile dei fatti oggetto di indagine dell'autorità giudiziaria, può chiedere, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni materiali e morali, la diffusione di un comunicato di dimensioni spaziali o temporali equivalenti volto a ristabilire la presunzione d'innocenza. Il giudice nel disporre la diffusione può condannare reditore al pagamento di una somma a favore dell'offeso non inferiore a euro 20.000.
2. Nell'accertamento della previsione di cui al comma 1 il giudice tiene conto della violazione del segreto istruttorio, il quale è posto anche a tutela della presunzione d'innocenza e della reputazione dell'indagato».
Art. 4.
(Rettifica negli archivi digitali)
All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto dopo il comma 7, il seguente:
«In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento».
2.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis
(Giudizio immediato per reati commessi con il mezzo della stampa)
Per i reati di cui agli articoli 57, 594 e 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, del codice di procedura penale e comunque entro centoventi giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al codice penale in materia di diffamazione nonchè in materia di giudizio immediato per reati commessi con il mezzo della stampa».
2.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso
nell'onore e nella reputazione)
1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge.
2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 70 del 2003 può chiedere al Giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero inibirne l'ulteriore diffusione.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà ed i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il Giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente.
5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Giudice tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.
6. Se il fatto commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare.».
2.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso
nell'onore e nella reputazione)
1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge.
2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 70 del 2003 può chiedere al giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero inibirne l'ulteriore diffusione.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà ed i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili la multa da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente.
5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Giudice tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.
6. Se il fatto commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari».
2.0.3
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole "pensieri o affermazioni" sono soppresse le seguenti parole: "da essi ritenuti lesivi della loro dignità o"»;
b) al secondo comma, dopo le parole: "sono pubblicate," sono inserite le seguenti: "senza commento,";
2. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente: "Art. 11-bis. (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione delle rettifica o della correzione dell'affermazione diffamatoria, anche ove non richiesta dall'interessato".
2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 50.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato negli ultimi cinque anni, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno da diffamazione».
2.0.4
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 427, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole "l'imputato non lo ha commesso" sono inserite le seguenti parole "o, quando si tratta di diffamazione, ingiuria o omesso controllo di cui all'articolo 57 del codice penale, il fatto non costituisce reato"».
2.0.5
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sostituire le parole: "594, 595, primo e secondo comma," con le seguenti: "594, 595, 596-bis"».
Tit.1
I RELATORI
Sostituire il titolo con il seguente: "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale, in materia di diffamazione."