Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2472-B

1.1

VACCARI

Al comma 2, dopo le parole: "e forestali," inserire le seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".


1.2

VACCARI

Al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: "e della ricerca" inserire le seguenti: "e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".


3.1

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: "sentita" con le seguenti: "d'intesa con".

 


3.2

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: "compensi" inserire le seguenti: ", rimborsi spese".


4.1

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 6, sostituire le parole: "di cui al comma 5" con le seguenti: "di cui al comma 4" e sostituire le parole: "del prelievo fiscale" con le seguenti: "dei tributi propri".


5.1

VACCARI

Al comma 1, dopo le parole: "comunicazioni istituzionali." sopprimere l'intero periodo che inizia con le parole da: "La tipologia" e termina con le parole: "successive modificazioni."


5.2

VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: "sentita la Conferenza." con le seguenti: "d'intesa con la Conferenza". 


6.1

IL RELATORE

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.  


7.2

IL RELATORE

APPROVATO

Art. 7

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

"2. Ai fini di cui al comma 1, e in particolare al fine di favorire il risparmio e l'efficienza energetica, di ridurre le emissioni di anidride carbonica, di migliorare la qualità dell'aria e di ridurre le emissioni di polveri sottili, le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentite le società di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica di cui al comma 2 per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti, anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico telegestito. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico è remunerata sulla base di apposito sistema tariffario predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i Comuni, le Province e le Regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani di mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all'interno dei punti di sosta urbani.

5. In attuazione dei piani di cui al comma 4, le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'istallazione dei punti di ricarica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche, nonché del criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

6. Ai fini di cui al comma 1, i proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici  e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune  è sufficiente la richiesta di un solo condomino per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Le decisioni, se negative, devono essere debitamente motivate.

7. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fine il seguente comma: "2-bis. Entro il 1° gennaio 2013 i Comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici".


8.1

IL RELATORE

APPROVATO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

 "2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle Regioni e dei Comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sitointernet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle Regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali."

 

 


COORD.1

IL RELATORE

All'articolo 4, comma 3, sostituire la parola: "massimo" con la seguente: "minimo".